Tipologia articolo Comunicati stampa
Uniformare il contesto legislativo piemontese alle disposizioni nazionali relative alla figura del direttore tecnico delle agenzie di viaggi e turismo. Questo lo scopo del Ddl di modifica alla legge regionale 15/1988, “Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo”, presentato per la Giunta regionale dall’assessore al Turismo Vittoria Poggio, sul quale la terza Commissione, presidente Claudio Leone, ha espresso a maggioranza parere di massima positivo.
Il provvedimento passerà ora all’esame dell’Aula e ne saranno relatori per la maggioranza Letizia Nicotra (Lega) e per la minoranza Silvio Magliano (Moderati).
“Nell’agosto scorso – ha ricordato l’assessore – la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, un’intesa sullo schema di decreto previsto dal Codice del turismo per fissare i requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”.
Il provvedimento prevede, in particolare, che la responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo venga affidata a un direttore tecnico “la cui abilitazione all’esercizio è rilasciata dalla Regione” mediante l’accertamento dei requisiti contenuti nel decreto. Sarà la Giunta, con apposito provvedimento, a stabilire la disciplina di dettaglio per il percorso professionale, formativo e per l’abilitazione all’esercizio della professione, e la Regione terrà e aggiornerà un elenco dei soggetti idonei ad assumerne le funzioni e le responsabilità.
Per quanto riguarda i requisiti tecnico-strutturali delle agenzie di viaggio e di turismo si prevede, invece, che alla presentazione dell’istanza di avvio dell’attività disponga: di strutture e attrezzature idonee; di appositi locali, in caso di vendita diretta al pubblico, facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali (tale disposizione non si applica alle agenzie che effettuano vendita al pubblico esclusivamente per via telematica o altre forme di vendita a distanza, per cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del consumo); di apposita insegna visibile all’esterno denominante chiaramente l’esercizio d’impresa.