Festa del Piemonte

Difensore civico

Modalità di presentazione istanza
Il Difensore civico

Il Difensore Civico è un’Autorità di Garanzia della Regione Piemonte

L'istituto ha la sua origine nell'ordinamento scandinavo dove assume il termine di Ombudsman ed è stato introdotto nella quasi totalità delle Regioni italiane.

L’ufficio del Difensore Civico, organismo tipico di uno stato moderno, esercita un controllo sul buon andamento dell’attività amministrativa.

Il Difensore civico, valutata la fondatezza del reclamo, interviene nel chiedere conto all’amministrazione del suo operato, contribuendo a migliorare la relazione fra cittadini ed istituzioni.

Il Difensore civico svolge altresì la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell’esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall’Amministrazione l’interesse alla qualità, all’efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione (art.2 comma 4 bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)

Il Difensore civico:

  • È un cittadino italiano, eletto dal Consiglio regionale, come previsto dalla L.R. n. 50 del 1981 e sue modifiche.
  • Esperto in materia giuridica, autonomo ed indipendente nell'esercizio delle sue funzioni, non è soggetto ad alcun controllo.
  • È nominato dal Consiglio regionale ogni 5 anni e può essere riconfermato per una sola volta.
  • Presenta una relazione annuale al Consiglio regionale ed al Parlamento con proposte per migliorare il funzionamento delle istituzioni.

Il Difensore civico della Regione Piemonte è l'avv. Paola Baldovino

Paola Baldovino L'avv. Paola Baldovino è stata nominata Difensore civico della Regione Piemonte con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 6 agosto 2021 n. 69, su designazione del Consiglio Regionale (Deliberazione n. 145-12882). curriculum vitae

Come viene trattato il ricorso

Il Difensore civico esamina innanzitutto l’istanza per accertarne l’ammissibilità.

Se l’istanza è ricevibile, il Difensore civico avvia un’indagine, mentre in caso contrario definisce la pendenza indicandone i motivi.

Alcuni casi si risolvono già nelle fasi iniziali delle indagini, mentre in altri il Difensore civico cerca di trovare una soluzione “amichevole”, anche nel senso di prevenire una causa davanti al giudice.

Se lo ritiene necessario, il Difensore civico può formulare “raccomandazioni” all’Amministrazione interessata sui modi per risolvere il caso e le Amministrazioni facenti capo alla Regione, nonché le Amministrazioni periferiche dello Stato, risponderanno al Difensore civico circa i provvedimenti che intendano adottare.

La questione sollevata dal cittadino è in questo modo definita, dal momento che il Difensore civico non ha alcun potere di sostituirsi alle Amministrazioni e quindi emettere decisioni e provvedimenti al posto di queste ultime: per il cittadino resta salva in ogni caso la facoltà di rivolgersi al giudice nei termini di legge, che dovranno essere necessariamente valutati tramite l’assistenza di un difensore tecnico abilitato (avvocato).

Il Difensore civico ha comunque la facoltà, qualora le sue “raccomandazioni” non vengano accolte, di presentare relazioni al Consiglio regionale unicamente per sottoporre allo stesso Consiglio problematiche di carattere generale.

In nessun caso, il Difensore civico può intervenire utilmente per correggere o modificare alcunché quando espressamente la legge, a conclusione di un procedimento, preveda la possibilità per il cittadino di rivolgersi a un giudice entro un termine determinato, per richiedere l’annullamento di  un qualunque provvedimento, non potendo sostituirsi al giudice competente.

Competenze
SANITA’, OSPEDALI, ASSISTENZA
  1. Opposizione alle dimissioni di anziani non autosufficienti,
  2. Informazioni in ordine alle liste di attesa per visite ed interventi presso strutture sanitarie
  3. Abbattimento barriere architettoniche
  4. Ausilii
PENSIONI, INVALIDITA’ CIVILE, INABILITA’ AL LAVORO E DISABILITA
  1. ritardi,inefficienze, inadeguatezza degli uffici
  2. permessi lavorativi ex Legge 104/1992,
  3. collocamento ex L. 62/199,
  4. circolazione automobilistica
TRASPORTI E VIABILITA’
  1. Trenitalia,
  2. Gruppo Torinese Trasporti,
  3. ANAS s.p.a
LAVORO
  1. Partecipazione a concorsi
  2. Procedure di avviamento al lavoro
SCUOLA
  1. Contributi,
  2. buono scuola,
  3. E.Di.S.U.
UTENZE (Uso dei servizi pubblici):
  1. acqua,gas, energia elettrica,telefono/Internet
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA CONVENZIONATA – ATC IGIENE PUBBLICA E INQUINAMENTO
  1. Rifiuti Rumori
  2. campi elettromagnetici
  3. Fumi ed immissioni
FISCALITA’
  1. Bollo Auto Statuto del contribuente,
  2. Diritto di accesso e all’informazione
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
  1. Intervento e partecipazione alle procedure amministrative; Accesso a documenti amministrativi; Conclusione del procedimento (termini e motivazione)
Legislazione
Normativa e giurisprudenza di riferimento
Sul riesame in materia di accesso alla documentazione amministrativa, sull’accesso ambientale e sull’accesso civico:
  • L. 241/1990  e s.m.i., art. 25 - Modalità ed esercizio del diritto di accesso e ricorsi;
  • D.Lgs. 195/2005, art. 7 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
  • D.P.R. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
  • D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • L.R. 14/2014 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
  • Regolamento Regionale 14/2013 - Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Sulla nomina di commissari ad acta:
Sulla soppressione del Difensore civico comunale
I Difensori civici in Italia
Il Mediatore europeo

La figura del Mediatore Europeo (difensore civico europeo), istituito dal trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992, è stata introdotta per garantire la protezione dei diritti dei cittadini contro i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di Giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Ultime novità dal Mediatore europeo

Chi può presentare reclami

Ogni cittadino di uno Stato membro dell'Unione o residente in uno Stato membro può presentare un reclamo al Mediatore europeo. Lo stesso diritto è attribuito alle imprese, associazioni ed altri organismi con sede ufficiale nell'Unione.
Il reclamo puo’ essere presentato anche tramite il difensore civico regionale

Oggetto dell'istanza

  • Il M.E. ha il compito di esaminare le denunce dei cittadini contro i casi di cattiva amministrazione (omissioni, irregolarità, illegittimità, iniquità, discriminazioni, abusi di potere, carenza o rifiuto d'informazione, ritardi ingiustificati) da parte delle istituzioni e degli Organi della Comunità Europea (Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo, Corte dei Conti, Corte di Giustizia - salvo nella loro funzione giurisdizionale -, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni, Istituto monetario europeo, Banca centrale europea, Banca europea degli investimenti, ecc).
  • Il M.E. non può trattare casi riguardanti le Amministrazioni nazionali, regionali, o locali degli Stati membri.

Come presentare l'istanza

Si può scrivere al Mediatore Europeo in una delle unidici lingue ufficiali dell'Unione, indicando chiaramente le generalità, l'istituzione o l'organo comunitario contro il quale intende presentare reclamo e i motivi che inducono a farlo, anche utilizzando un apposito modulo standard, disponibile presso l'ufficio del Mediatore e presso gli uffici degli ombudsmen nazionali negli Stati membri .

http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Il ricorso può essere presentato entro due anni dalla data in cui si è venuti a conoscenza dei fatti contestati. E' sempre necessario avere già interpellato l'istituzione o l'organismo in questione. Il M.E. non esamina casi attualmente pendenti presso un tribunale già oggetto di giudicato.

Come viene trattato il reclamo

Il Mediatore esamina innanzi tutto l'istanza per accertarne l'ammissibilità. Se è ricevibile, il M. avvia un'indagine. In caso contrario, ne saranno indicati i motivi.
Alcuni casi sono risolti nelle fasi inziali dell'indagine. 
In altri casi il Mediatore cerca di trovare una soluzione amichevole. 
Se necessario, il Mediatore può formulare raccomandazioni all'organismo interessato sul modo migliore per risolvere il caso; l'organismo in questione dovrà quindi informare il Mediatore entro tre mesi sulle le misure che intende adottare. Se invece non accoglie le raccomandazioni fatte dal Mediatore, questi può presentare una relazione speciale al Parlamento Europeo.
L’attuale Mediatore Emily O'Reilly è stata eletta Mediatrice europea dal Parlamento europeo il 3 luglio 2013 e rieletta nel 16 dicembre 2014 per il mandato 2014-2019.

Contatti Mediatore europeo

Telefono: 0033 3 88 17 40 01

Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Sede: 1 avenue du Président Robert Schuman
          B.P. 403
          F - 67001 Strasburg Cedex

Indirizzo internet: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

Relazioni annuali, attività, documenti
Relazioni annuali
Documentazione
Pubblicazioni

 

 

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Modulistica
Istanza di intervento del Difensore Civico
Ricorso riesame di determinaz. di diniego espresso o tacito o di differimento dell’accesso documentale (art. 25 l. 241/90)
Ricorso per il riesame di determinaz. di rifiuto, differim., limitazione dell’accesso civico come da art. 5 D.Lgs. 33/2013 e smi
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Nominativo

Nicola Princi

Segreteria Ufficio del Difensore civico

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Uffici: piazza Solferino, 22 - 10121 Torino