Articoli da 72 a 76 dello Statuto della Regione Piemonte
Titolo I della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni
In cosa consiste una proposta di legge regionale?
Una proposta di legge regionale consiste nel testo del progetto di legge redatto per articoli e in una relazione che ne illustra le finalità. La proposta deve riguardare le materie di competenza della Regione.
Qualora la proposta di legge comporti nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte, prevedendo un apposito articolo (la c.d. “norma finanziaria”). Qualora, invece, la proposta non preveda nuove o maggiori spese sarà necessario inserire un apposito articolo contenente la c.d. “clausola di invarianza finanziaria”.
Non possono essere oggetto di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali:
- le leggi tributarie e di bilancio
- le leggi concernenti l’organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale.
Gli uffici del Consiglio regionale sono a disposizione delle cittadine e dei cittadini per fornire supporto giuridico e istituzionale per la predisposizione della proposta di legge, previa richiesta all’Ufficio di Presidenza.
(per informazioni rivolgersi all’Ufficio Status Consiglieri tel. 011.5757.534 - 011.5757.225).
Chi può presentare una proposta di legge regionale?
Possono presentare una proposta di legge regionale:
8.000 cittadine e cittadini elettori del Piemonte (Iniziativa popolare)
Quali caratteristiche devono avere i fogli per la raccolta delle 8.000 firme?
- Le firme degli elettori e delle elettrici devono essere apposte su fogli contenenti il testo del progetto e preventivamente vidimati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
- Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.
- All’inizio di ciascun foglio deve essere stampato, a cura dei soggetti promotori, il testo del progetto.
- Il foglio deve prevedere, accanto allo spazio per l’apposizione della firma delle cittadine e dei cittadini proponenti, l’indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita e comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Esempio di foglio per la raccolta delle firme - I fogli predisposti per la raccolta delle firme devono essere presentanti all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede a numerarli e vidimarli entro cinque giorni. La proposta di legge deve essere presentata non oltre 6 mesi dalla data della vidimazione.
L’Ufficio Status Consiglieri è a disposizione dei cittadini per fornire informazioni in merito alla predisposizione dei fogli e per un’eventuale verifica preventiva (tel. 011.5757.534 - 011.5757.225)
Come si sottoscrive una proposta di legge?
- Le cittadine e i cittadini proponenti devono indicare, accanto alla firma, in forma leggibile, nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
- Le firme devono essere autenticate.
Come si autenticano le firme per la sottoscrizione di una proposta di legge?
- L’autenticazione delle firme deve indicare la data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
Chi sono i soggetti che autenticano le firme?
Possono autenticare le firme i seguenti soggetti, individuati dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53: 1
- i notai
- i giudici di pace
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali
- i segretari delle procure della Repubblica
- i membri del Parlamento
- i consiglieri regionali
- i presidenti delle province
- i sindaci metropolitani
- i sindaci
- gli assessori comunali e provinciali
- i componenti della conferenza metropolitana
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali
- i segretari comunali e provinciali
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
- gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine
E’ previsto un rimborso per l’autenticazione delle firme?
- Se la proposta di legge è dichiarata ammissibile, le spese per l’autenticazione delle 8.000 firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai Segretari comunali. Non è previsto il rimborso delle spese per eventuali ulteriori firme autenticate.
- Al momento del deposito i primi tre sottoscrittori della proposta possono presentare domanda scritta di rimborso al Presidente della Giunta regionale, indicando il nome di chi tra essi è delegato a riscuotere la somma complessiva.
Quali documenti devono essere allegati alla proposta di legge?
Alla proposta devono essere allegati i certificati attestanti l’iscrizione delle cittadine e dei cittadini firmatari alle liste elettorali, rilasciati dai Sindaci dei Comuni di residenza. I certificati possono anche essere collettivi.
Chi deposita la proposta di legge?
I primi tre sottoscrittori del foglio espressamente contrassegnato con la scritta “foglio n. 1” sono legittimati al deposito ufficiale della proposta di legge.
Come avviene il deposito della proposta di legge?
I primi tre sottoscrittori devono depositare la proposta di legge, con tutta la documentazione allegata, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che rilascia, al momento del deposito, un verbale nel quale sono indicati il nome e il domicilio dei tre presentatori e, su loro dichiarazione, il numero delle firme raccolte.
Un Consiglio provinciale o città metropolitana; cinque Consigli comunali; uno o più Comuni rappresentanti non meno di 25.000 elettori (Iniziativa degli Enti locali)
In che modo gli enti locali presentano una proposta di legge?
Per la presentazione da parte di un Consiglio provinciale o di un Comune con più di 25.000 elettori
- La proposta di legge deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ente e deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco.
- Il Consiglio dell’Ente designa, con deliberazione, non più di cinque suoi componenti per illustrare la proposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia.
- Alla deliberazione devono essere allegati i verbali delle discussioni consiliari.
Per la presentazione da parte di più Comuni
- La proposta di legge regionale deve essere deliberata dai Consigli comunali in identico testo.
- La proposta deve essere sottoscritta da un Sindaco dei Comuni proponenti a ciò espressamente delegato con apposita deliberazione dei Comuni stessi.
- I Consigli comunali designano, con deliberazione, complessivamente non più di cinque componenti per illustrare la proposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia.
- Alle deliberazioni devono essere allegati i verbali delle discussioni consiliari.
Come avviene il deposito della proposta di legge?
- La proposta di legge con tutta la documentazione allegata (deliberazioni dei Consigli con i verbali delle discussioni) va depositata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al momento del deposito è redatto un verbale a cura del personale funzionario delegato.
- In alternativa la proposta di legge può essere inviata per posta all’indirizzo:
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri, 15 – 10121 Torino
Qual è l’iter della proposta di legge di iniziativa popolare e degli enti locali?
- A) Controllo di ammissibilità e ricevibilità della proposta di legge
- L’Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito delibera sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta di legge. Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione.
- L’Ufficio di Presidenza può assegnare ai promotori della proposta di legge un termine entro il quale sanare le eventuali irregolarità di documentazione.
- L’Ufficio di Presidenza chiede il parere della Commissione di garanzia, che deve depositarlo entro 30 giorni; trascorso inutilmente tale termine, l’Ufficio di Presidenza delibera anche in assenza del parere.
- Il termine del procedimento è sospeso durante il periodo compreso fra la data di invio della proposta di legge alla Commissione e la data del deposito del parere.
- Se l’Ufficio di Presidenza non delibera all’unanimità, decide il Consiglio regionale nella prima seduta utile.
- La proposta di legge, dichiarata ricevibile e ammissibile, viene assegnata dalla Presidenza del Consiglio regionale alla Commissione permanente consiliare competente per materia.
- L’assegnazione della proposta di legge alla Commissione permanente viene notificata ai promotori, a cura del Responsabile del procedimento amministrativo. 2
- B) Esame della proposta di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali da parte della Commissione permanente consiliare competente per materia
- Entro tre mesi dall’assegnazione, la Commissione permanente effettua l’esame preventivo della proposta di legge e, dopo aver sentito i promotori o i delegati dell’iniziativa, presenta al Consiglio regionale la propria relazione.
- Scaduto il termine la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno del Consiglio regionale.
- Il Consiglio regionale prende in esame la proposta entro due mesi dalla relazione della Commissione permanente.
- Se il Consiglio regionale non prende in esame la proposta entro tale termine, ciascun consigliere o consigliera può chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.
- Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale, con precedenza su ogni altro argomento.
- La proposta deve essere portata all’esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.
Cosa succede se al termine della legislatura le proposte di legge di iniziativa popolare o degli enti locali non hanno concluso il loro iter?
- La proposta di legge di iniziativa popolare o degli enti locali che non sia stata esaminata prima della conclusione della legislatura dall’Ufficio di Presidenza o dalla Commissione consiliare competente per materia o dal Consiglio regionale, è automaticamente sospesa.
- Dopo il rinnovo del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza, non prima di quattro mesi e non oltre sei mesi dalla data della prima seduta, riesamina la proposta di legge sospesa nella precedente legislatura per valutarne nuovamente l’ammissibilità.
- La proposta di legge riesaminata segue lo stesso iter e gli stessi termini di una nuova proposta di legge.
Dossier virtuale
Sul sito internet del Consiglio regionale è possibile seguire l’iter delle proposte di legge regionale, comprese quelle di iniziativa popolare e degli Enti locali.
Il Dossier virtuale contiene l’indice dei progetti di legge, per aree tematiche, per ordine cronologico e per commissioni permanenti.