Festa del Piemonte

Petizione al Consiglio regionale

Articoli 72 e 85 dello Statuto della Regione Piemonte
Articoli 111, 112, 113, 114 del Regolamento interno del Consiglio regionale

Che cosa è una petizione?

La petizione, da presentarsi in carta libera, deve avere attinenza con le materie di competenza regionale e consiste in una richiesta, rivolta al Consiglio regionale, per chiedere l’intervento su questioni di interesse collettivo.

Chi può presentare una petizione?

La petizione può essere presentata dalle cittadine e dai cittadini, singolarmente o in associazione.

Quali condizioni occorre rispettare per presentare una petizione?

La sottoscrizione deve essere corredata dall’indicazione di:

  • nome e cognome
  • luogo e data di nascita
  • luogo di residenza

Si consiglia di indicare anche un recapito telefonico e l’indirizzo e-mail del primo firmatario, cui verrà inviata tutta la corrispondenza.

Facsimile di petizione

 

In che modo si presenta una petizione?

 

La petizione, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, può essere presentata dal primo firmatario:

  • depositandola direttamente presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In questo caso l’autenticità della firma sarà verificata tramite presentazione di un documento di identità e verrà rilasciata una ricevuta.
  • inviandola per posta, allegando fotocopia di un documento di identità, all’indirizzo:
    Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte
    Via Alfieri, 15 – 10121 Torino

Qual è l’iter di una petizione?

L’iter della petizione, che si conclude entro 90 giorni dalla presentazione, si articola nelle seguenti fasi:

  1. Controllo di ammissibilità e ricevibilità delle petizioni
    • L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide all’unanimità, entro 30 giorni dalla data del deposito, sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni. Se non delibera all’unanimità, decide il Consiglio regionale nella prima seduta utile.
    • L’Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare le eventuali irregolarità di documentazione.
    • La petizione, dichiarata ricevibile e ammissibile, viene assegnata dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione permanente consiliare competente per materia.
    • L’assegnazione della petizione alla Commissione permanente viene notificata al primo firmatario, a cura del responsabile del procedimento amministrativo1.
  2. Esame della petizione da parte della Commissione permanente consiliare competente per materia
    • Il primo firmatario può richiedere di essere sentito dalla Commissione consiliare competente per materia.
    • La Commissione, se lo ritiene opportuno, lo convoca per un’audizione.
    • L’esame si conclude, in alternativa:
      • con una relazione della Commissione al Consiglio regionale per interessarlo della materia
      • con l’abbinamento ad un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all’ordine del giorno della Commissione
      • con la proposta di non dare seguito alla petizione
    L’esame si conclude entro 45 giorni dal ricevimento in Commissione.
  3. Conclusione della petizione in Consiglio regionale
    • Il Consiglio esamina la proposta della Commissione entro 90 giorni dal ricevimento.
    • Il Presidente del Consiglio regionale comunica in Aula le conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione permanente.
    • Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione, che è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio, allo scopo di dare alle Giunta indirizzi di comportamento o direttive. La mozione deve essere firmata da 5 membri del Consiglio regionale.
    • Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione e della deliberazione del Consiglio al primo firmatario.
  4. Pubblicità delle petizioni
    Le conclusioni del Consiglio regionale sono rese note attraverso la pubblicazione “Notizie della Regione Piemonte”.

Gallerie multimediali