L’istituzione del Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali, è prevista dall’articolo 123 della Costituzione, come modificato in seguito alla riforma costituzionale del 2001 che assegna agli statuti regionali il compito di definirne la disciplina.
In tal senso, lo Statuto della Regione Piemonte, agli articoli 88 e 89, ne delinea i caratteri fondamentali e ne determina le funzioni, prevedendo anche che sia istituito presso il Consiglio regionale. La legge regionale 7 agosto 2006, n. 30, con cui è stata data attuazione alle norme statutarie che riguardano il CAL, di recente modificata dalla l.r. 8/2016, individua, in particolare, la composizione dell'organo, nonché le ulteriori funzioni e i compiti che è chiamato a svolgere.
Il suo scopo vuole essere quello di favorire l'intervento diretto degli enti locali nella definizione e attuazione delle politiche regionali, nonché di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali. Il CAL rappresenta pertanto la sede di dialogo tra la Regione, da un lato, e le province, la Città metropolitana, i comuni e le unioni montane dall’altro, nonché il luogo di rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali, volgendo alla formazione di un sistema integrato e coordinato nel quale interagiscono i diversi soggetti istituzionali.
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Responsabile Settore Studi Documentazione e Supporto Giuridico Legale
Silvia Salvai
Segreteria Consiglio autonomie locali
Carlo Donati - Antonella Boffano
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