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Difensore civico

Lo statuto della Regione Piemonte riconosce l’Ufficio del Difensore civico quale organo di garanzia della Regione Piemonte preposto alla tutela amministrativa dei cittadini. Agisce a tutela di diritti e interessi di persone ed enti al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.

Nuova modalità di presentazione istanza
Il Difensore civico

    ll Difensore civico della Regione Piemonte è l'avv. Paola Baldovino

    Paola Baldovinocurriculum vitae

    Funzioni

    Il Difensore civico interviene su segnalazione dei cittadini oppure d’ufficio quando riscontra ritardi, omissioni, abusi, disfunzioni di uffici della Regione ed enti regionali, amministrazioni periferiche dello Stato, strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    Inoltre, il Difensore civico interviene su ricorso dei cittadini contro le decisioni negative assunte in materia di accesso documentale e civico generalizzato e contro il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di Regione ed Enti locali.

    L’azione del Difensore civico regionale è finalizzata a garantire:

    • il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, declinati dall’articolo 97 della Costituzione e dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);
    • il divieto di discriminazione ed il principio di pari opportunità sanciti dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 3 della Costituzione (L.R. 5/2016);
    • il diritto alla salute nei casi di disfunzioni del s i s tema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. In tale ambito, il Difensore civico ha facoltà di visita nelle strutture con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona;
    • il diritto di accesso documentale, civico e generalizzato e gli obblighi di pubblicazione (L. 241/1990 e D. Lgs. n. 33/2013).

    Gli interventi del Difensore civico si esplicano nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato e dei concessionari e gestori di servizi pubblici ovvero di pubblica utilità (art. 16 L. 127/1997) e delle amministrazioni regionali e delle Aziende sanitarie locali.

    Mentre, in sede di riesame delle decisioni negative in materia di accesso agli atti documentale e civico generalizzato e di obblighi di pubblicazione, il Difensore civico è competente nei confronti della Regione, dei Comuni, Province ed enti locali.

    Il servizio è totalmente gratuito, accessibile a tutti.

    Il Difensore civico non può intervenire quando le segnalazioni hanno ad oggetto:

    • controversie per cui il cittadino può interpellare esclusivamente l’autorità giudiziaria (ad esempio controversie tra privati, richieste di risarcimento del danno, contravvenzioni stradali, procedimenti di volontaria giurisdizione, gratuito patrocinio, denunce di reato);
    • controversie con i gestori di servizi pubblici di telefonia, gas, energia elettrica e servizio idrico;
    • richieste di consulenza legale, di accertamenti tecnici, verifiche contabili, nonché di annullamento, revoca e/o emanazione di atti amministrativi;
    • controversie riguardanti le materia di giustizia, sicurezza e ordine pubblico
    Normativa

    Normativa e giurisprudenza di riferimento

    Sul riesame in materia di accesso alla documentazione amministrativa, sull’accesso ambientale e sull’accesso civico:

    • L. 241/1990 e s.m.i., art. 25 - Modalità ed esercizio del diritto di accesso e ricorsi;
    • D. Lgs. 195/2005, art. 7 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
    • D.P.R. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
    • D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
    • L.R. 14/2014- Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
    • Regolamento Regionale 14/2013 - Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

    Sulla nomina di commissari ad acta:

    Sulla soppressione del Difensore civico comunale

    I Difensori civici in Italia
    Il Mediatore europeo

    La figura del Mediatore europeo (difensore civico europeo), istituito dal trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992, è stata introdotta per garantire la protezione dei diritti dei cittadini contro i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di Giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

    Relazioni annuali, attività, documenti

     

    Gallerie multimediali

    Informativa privacy

    Settore Difensore civico e Garanti

    Nominativo

    Nicola Princi

    Segreteria Ufficio del Difensore civico

    Segreteria
    Sede

    Sede: via Alfieri, 15 - 10121 Torino
    Uffici: piazza Solferino, 22 - 10121 Torino