
Lo statuto della Regione Piemonte riconosce l’Ufficio del Difensore civico quale organo di garanzia della Regione Piemonte preposto alla tutela amministrativa dei cittadini. Agisce a tutela di diritti e interessi di persone ed enti al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Nuova modalità di presentazione istanza
Procedura online Moon
- Istanza di intervento del Difensore Civico
- Ricorso riesame di determinaz. di diniego espresso o tacito o di differimento dell’accesso documentale (art. 25 l. 241/90
- Ricorso per il riesame di determinaz. di rifiuto, differim., limitazione dell’accesso civico come da art. 5 D.Lgs. 33/2013 e sm
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lunedì, giovedi: dalle 14 alle 15.30
martedì, mercoledì: dalle 11 alle 12
Il Difensore civico
Funzioni
Il Difensore civico interviene su segnalazione dei cittadini oppure d’ufficio quando riscontra ritardi, omissioni, abusi, disfunzioni di uffici della Regione ed enti regionali, amministrazioni periferiche dello Stato, strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Inoltre, il Difensore civico interviene su ricorso dei cittadini contro le decisioni negative assunte in materia di accesso documentale e civico generalizzato e contro il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di Regione ed Enti locali.
L’azione del Difensore civico regionale è finalizzata a garantire:
- il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, declinati dall’articolo 97 della Costituzione e dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);
- il divieto di discriminazione ed il principio di pari opportunità sanciti dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 3 della Costituzione (L.R. 5/2016);
- il diritto alla salute nei casi di disfunzioni del s i s tema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. In tale ambito, il Difensore civico ha facoltà di visita nelle strutture con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona;
- il diritto di accesso documentale, civico e generalizzato e gli obblighi di pubblicazione (L. 241/1990 e D. Lgs. n. 33/2013).
Gli interventi del Difensore civico si esplicano nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato e dei concessionari e gestori di servizi pubblici ovvero di pubblica utilità (art. 16 L. 127/1997) e delle amministrazioni regionali e delle Aziende sanitarie locali.
Mentre, in sede di riesame delle decisioni negative in materia di accesso agli atti documentale e civico generalizzato e di obblighi di pubblicazione, il Difensore civico è competente nei confronti della Regione, dei Comuni, Province ed enti locali.
Il servizio è totalmente gratuito, accessibile a tutti.
Il Difensore civico non può intervenire quando le segnalazioni hanno ad oggetto:
- controversie per cui il cittadino può interpellare esclusivamente l’autorità giudiziaria (ad esempio controversie tra privati, richieste di risarcimento del danno, contravvenzioni stradali, procedimenti di volontaria giurisdizione, gratuito patrocinio, denunce di reato);
- controversie con i gestori di servizi pubblici di telefonia, gas, energia elettrica e servizio idrico;
- richieste di consulenza legale, di accertamenti tecnici, verifiche contabili, nonché di annullamento, revoca e/o emanazione di atti amministrativi;
- controversie riguardanti le materia di giustizia, sicurezza e ordine pubblico
Normativa
Normativa e giurisprudenza di riferimento
- L.R. 50/1981 e s. m. i. “Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico”;
- L.R. 47/1985 “Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale;
- L. 104/1992, art 36 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate;
- L. 127/1997, art. 16 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- Legge Regionale Statutaria 1/2005: Statuto della Regione Piemonte, art. 90;
- L.R. 4/2016, artt. 3, 10 e 12 - Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli;
- L.R. 5/2016, art. 14 - Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale;
Sul riesame in materia di accesso alla documentazione amministrativa, sull’accesso ambientale e sull’accesso civico:
- L. 241/1990 e s.m.i., art. 25 - Modalità ed esercizio del diritto di accesso e ricorsi;
- D. Lgs. 195/2005, art. 7 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- D.P.R. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- L.R. 14/2014- Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- Regolamento Regionale 14/2013 - Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Sulla nomina di commissari ad acta:
- D.Lgs. 267/2000, art. 136 - poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori;
- Corte Costituzionale, sentenza 27.01.2004, n. 43;
- Corte Costituzionale, sentenza 06.04.2004, n. 112;
- Corte Costituzionale, sentenza 15.06.2004, n. 173;
- Corte Costituzionale, sentenza 29.04.2005, n. 167;
- Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 14.10.2005 n. 5706;
- TAR Campania, Napoli, sentenza 29.11.2007 n. 15612;
Sulla soppressione del Difensore civico comunale
- Legge 191/2009 - Finanziaria 2010, art.2 comma 186 - Soppressione della figura del Difensore Civico Comunale;
- Nota di commento della sentenza della Corte Cost. n. 326/2010, predisposta dall’Avv. A. Caputo;
- Corte Costituzionale, sentenza 17.10.2010, n. 326
I Difensori civici in Italia
Il Mediatore europeo
La figura del Mediatore europeo (difensore civico europeo), istituito dal trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992, è stata introdotta per garantire la protezione dei diritti dei cittadini contro i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di Giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Relazioni annuali, attività, documenti
Relazioni annuali
Documentazione
- Relazione del Difensore Civico avente ad oggetto i risultati dell’indagine conoscitiva promossa di ufficio sulle fonti regolamentari e sulle prassi applicative adottate nella Regione Piemonte con riferimento ai Trattamenti Sanitari Obbligatori
- Statuizioni della Legge 104/1992 e successive modifiche per la maggior tutela nel processo penale delle persone portatrici di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
- Orientamenti interpretativi ed applicativi in ordine alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14
- La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Pubblicazioni
Gallerie multimediali
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- L'attività del Difensore civico (Videografica)
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Settore Difensore civico e Garanti
Nicola Princi
Segreteria Ufficio del Difensore civico
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