1. Premessa
Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Finalità del trattamento
I suoi dati personali verranno trattati per gli adempimenti di cui alla legge regionale 17/20121 e saranno pubblicati, nei limiti previsti dalla citata legge, sul sito internet del Consiglio regionale nelle pagine dedicate all’Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione.
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale.
Si informa che il materiale pubblicato sul sito istituzionale gode di una licenza creative commons e pertanto gli utenti possono riprodurre,distribuire, comunicare, esporre, modificare e trasformare tali materiali con il solo limite del divieto di utilizzo con finalità di lucro.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate. I dati conferiti per le finalità di cui al punto 2 (Finalità del trattamento) sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e, se non oggetto di pubblicazione ai sensi della succitata normativa, la riservatezza dei dati stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento
Per le finalità previste al punto 2 (Finalità del trattamento) chiunque può venire a conoscenza dei dati personali oggetto di pubblicazione ai sensi di legge.
I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2, che non siano oggetto di pubblicazione ai sensi di legge, sono esclusivamente conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone autorizzate al trattamento. Può altresì venire a conoscenza dei dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, responsabile esterno del trattamento dei dati.
Si evidenzia che tutti i dati trattati dal Titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.2
5. Periodo di conservazione
La documentazione da lei inviata e i dati a lei riferiti non oggetto di pubblicazione sono conservati per 1 anno dopo la pubblicazione della sua scheda nella sezione “Anagrafe delle cariche” nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
I dati pubblicati sul sito del Consiglio regionale ai sensi della l.r 17/2012 verranno rimossi al momento dell’aggiornamento annuale dell’Anagrafe, successivo alla sua cessazione dalla carica.
6. Diritti dell’interessato
Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. Per l'esercizio dei diritti si rinvia al presente modello
7. Contatti
- dati di contatto del Titolare: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011-5757111, dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it)
- dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@cr.piemonte.it
- Responsabile esterno del trattamento: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE
Note
1 Legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione".
Art. 2. (Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita, all'interno dei siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, l'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, suddivisa in tre sezioni, in cui sono contenute le informazioni e i dati relativi, rispettivamente, ai consiglieri regionali, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale e ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995 .
2 In particolare il “considerando” n. 19 del regolamento europeo stabilisce che “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento”.