Festa del Piemonte

Informativa sulle petizioni popolari

1. Premessa

Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Finalità del trattamento

I suoi dati personali verranno trattati ai fini dell’esame della petizione da lei presentata ai sensi dell’art. 85 dello Statuto della Regione Piemonte e degli artt. 111-113 del Regolamento interno del Consiglio regionale1 . La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate. I dati conferiti per le finalità di cui al punto 2 (Finalità del trattamento) sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 (Finalità del trattamento) sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone autorizzate al trattamento. Possono venire a conoscenza dei suoi dati anche i componenti del Consiglio e della Giunta regionali. Per le finalità previste al punto 2, può venire a conoscenza dei dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, responsabile esterno del trattamento dei dati, nonché i componenti del Consiglio regionale. Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.

5. Periodo di conservazione

I dati a lei riferiti saranno conservati illimitatamente, con l’eccezione dei dati concernenti le firme raccolte, conservati fino alla fine dell’iter.

6. Diritti dell’interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. Per l'esercizio dei diritti si rinvia al presente modello

7. Contatti

  • Titolare del trattamento: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011-5757111, pec: dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it)
  • Responsabile della protezione dei dati: dpo@cr.piemonte.it
  • Responsabile esterno del trattamento: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE (011-3168111, pec: protocollo@cert.csi.it)
Note
1 STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE Art. 85. Petizioni e interrogazioni 1. I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni. 2. Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione. 3. Il Regolamento disciplina il procedimento di presentazione delle interrogazioni e delle petizioni. REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Art. 111 Le petizioni 1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto. 2. La sottoscrizione, autenticata ai sensi della legge, di almeno uno dei cittadini firmatari di petizioni al Consiglio è corredata dall’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del sottoscrittore. Art. 112 Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni 1. La petizione viene depositata presso l’Ufficio di Presidenza da almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata ai sensi dell’articolo 111. 2. L’Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all’unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione. 3. Qualora l’unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta utile. 4. L’Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione. Art. 113 Esame delle petizioni 1. Il Presidente del Consiglio assegna la petizione alla Commissione permanente competente per materia. La Commissione conclude l’esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all’Ufficio di Presidenza. 2. L’esame si conclude con una relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con abbinamento ad eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all’ordine del giorno della Commissione o con la proposta di non dare seguito alla petizione. 3. In caso di richiesta di audizione da parte del primo firmatario 2. L’interrogazione viene depositata presso l’Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa deliberazione del Consiglio comunale o provinciale o dell’organo competente in base agli ordinamenti interni dell’interrogante. 3. L’Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dal deposito, decide all’unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell’interrogazione. Qualora l’unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta utile. 4. L’Ufficio di Presidenza può assegnare all’interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.
2 In particolare il “considerando” n. 19 del regolamento europeo stabilisce che “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento”.

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