Festa del Piemonte

Informativa riguardante le segnalazioni all'ufficio del garante animali

1. Premessa

Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 679/2016, è titolare  del trattamento dei dati.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Finalità del trattamento

I dati personali forniti al Garante regionale dei diritti degli animali in relazione alla propria attività istituzionale di tutela saranno trattati, nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 2016/679, nonché dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per le finalità previste dalla normativa in vigore, in particolare dagli articoli 19, 201  di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali).

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate. I dati conferiti per le finalità di cui ai punto 2  sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone autorizzate al trattamento.
Per le finalità previste al paragrafo 2 (Finalità del trattamento), può venire a conoscenza dei dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, responsabile esterno del trattamento dei dati.
Altri soggetti che potrebbero venire a conoscenza dei suoi dati personali possono essere: Autorità giudiziaria, Forze dell’ordine, Enti e Pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che tutti  i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.2

Si evidenzia che tutti i dati trattati dal Titolare è comunicato alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente. 2

5. Periodo di conservazione

La conservazione dei dati trattati è illimitata secondo quanto previsto dal Titolario e Piano di conservazione dei documenti del Consiglio regionale.

6. Diritti dell’interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere  l’accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016.

Per l'esercizio dei diritti di cui al GDPR 2016/679 si rinvia al modello scaricabile al link:
http://www.cr.piemonte.it/dwd/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia_di_protezione_dei_dati_personali.pdf

7. Contatti

  • Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011-5757111, dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it)
  • Responsabile della protezione dei dati: dpo@cr.piemonte.it
  • Il Responsabile esterno del trattamento è il CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE (011-3168111, protocollo@cert.csi.it)
  • Il Delegato all’attuazione del regolamento è il dr. Nicola Princi
Note

1. Il Garante ha il compito di:
a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);
g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;
h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.
3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2    In particolare  il “considerando” n. 19 del regolamento europeo stabilisce che “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. “.

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