Tipologia articolo Comunicati stampa
Il Presidente del Consiglio aveva firmato il Dpcm 9 marzo 2020 che ha introdotto nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.
È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sono da evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, necessità o urgenze sanitarie.
Ora con il Dpcm dell’11 marzo sono adottate sull’intero territorio nazionale ulteriori misure.
Il presidente di Regione può ridurre o sopprimere il Trasporto pubblico locale. Chiusi diversi negozi ed esercizi commerciali.
1. Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, per la riduzione e la soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
3. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
4. Restano aperti tutti i servizi di vendita per corrispondenza, con consegna a domicilio.
5. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.
7. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
8. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
9. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
10. Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza-
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
11. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
12. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
13. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Alcune risposte alle domande più comuni:
- Posso andare dai parenti? Non è uno spostamento necessario. Bisogna stare il più possibile nella propria abitazione per evitare il contagio.
- Posso fare la spesa? Sì, una persona per famiglia, rispettando la distanza di un metro dagli altri clienti ed evitando contatti.
- Posso andare ad assistere i miei cari non autosufficienti? Questa è una condizione di necessità, quindi sì. Ricordiamo però che gli anziani sono i più fragili al Coronavirus, quindi se possibile è meglio evitare.
- Chi deve assolutamente stare in casa? Anziani e persone immunodepresse o con patologie.
- Farmacie e Parafarmacie? Aperte.
- Asili, scuole e Università? Chiuse fino al 3 Aprile.
- Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni? Vietati.
- Cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, biblioteca? Chiusi.
- Uffici Comunali? Quasi tutti i servizi sono fruibili on line. Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti.
- Se ho la febbre? Sopra i 37.5C° chiamare il medico di base, stando in casa e NON andare al pronto soccorso.
- Posso andare in altri comuni? Assolutamente NO, salvo situazioni di necessità.
- Posso muovermi per motivi di salute? Sì sempre.
- Posso spostarmi per lavoro anche in un altro comune? Sì, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti. È bene avere con se l’autocertificazione.
Per le risposte a tutte le domande si rimanda al link allegato su domande/risposte pubblicato dal Governo.