Festa del Piemonte

Collegio dei revisori dei conti

Costituzione dell’elenco ai fini della nomina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte

Con gli articoli 25 e 41 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è stato istituito, in attuazione dell' articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), come convertito, ed in attuazione dell'articolo 70 bis dello Statuto regionale, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte.

Il Collegio opera quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, sulla base di un sorteggio, effettuato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tra i nominativi presenti nell’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69 del 15 maggio 2013 sono stati originariamente definiti i requisiti utili alla presentazione delle domande per la costituzione dell’elenco dei candidati.

Con la successiva deliberazione n. 82 dell’11 giugno 2013, l’Ufficio di Presidenza ha integrato i criteri per la presentazione delle domande e ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande stesse ai fini del sorteggio.

L'elenco e' pertanto costituito sulla base delle domande pervenute al Consiglio regionale da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti con le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69 del 15 maggio 2013 e n. 82 dell’11 giugno 2013.

A seguito dell’avvenuto sorteggio, i componenti del Collegio sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 16 dell’8 agosto 2013.

L’elenco è periodicamente e costantemente aggiornato sulla base delle successive domande pervenute.
 

In base alla modifica apportata all’articolo 40 nonies della legge regionale 7/2001 da parte dell’articolo 21 della legge regionale 28/2015, il Collegio dura in carica cinque anni dalla data di nomina. Con successiva modifica dell’art. 40 nonies e dell’art. 40 ter della citata legge regionale 7/2001, apportata dalla legge regionale 4/2018, è stata introdotta la possibilità di rinnovare il Collegio per un periodo massimo di due anni con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale.

 

Requisiti

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
  2. anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);
  3. approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica;
  4. qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell’anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

 

Ai fini della permanenza dell’iscrizione nell’elenco, sarà cura dell’interessato comunicare tempestivamente ogni modifica intercorsa rispetto a quanto dichiarato nonché comunicare annualmente tramite dichiarazione sostitutiva il conseguimento dei crediti formativi di cui al secondo periodo del punto 4) di cui sopra.

 

Tutti i requisiti di iscrizione all’elenco costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell’elenco.

 

In caso di perdita di uno dei requisiti il Consiglio regionale provvede all’immediata cancellazione dall’elenco.

 

La cancellazione dall’elenco avviene, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso di verifica con esito negativo delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari all’iscrizione e al mantenimento della stessa, fermi restando i conseguenti adempimenti di legge.

 

Casi di esclusione e di incompatibilità

Non sono nominabili quali componenti del Collegio:

  1. i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
  2. i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
  3. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.


Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale

I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione.

L’incarico di revisore dei conti della Regione non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricadenti nel territorio regionale.
 

Compensi

Al Presidente del Collegio spetta una indennità annuale pari a 40.250,00 euro al netto di IVA e oneri.

Ai componenti del Collegio spetta una indennità annuale pari a 35.000,00 euro al netto di IVA e oneri.

Al Presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
 

 

Sorteggio per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha stabilito di procedere al sorteggio dei nuovi componenti il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 40 ter della legge regionale 7/2001.

Il sorteggio tra gli iscritti all’elenco regionale ha avuto luogo in seduta pubblica il giorno 17 giugno 2019, alle ore 11.30, presso l’Aula consiliare del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15, 10121 Torino.

Hanno concorso al sorteggio tutti coloro che hanno presentato regolare domanda, ritenuta idonea a seguito di istruttoria, entro le ore 24.00 del 30 maggio 2019.

Con DUP n. 70 del 16 marzo 2023 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha deliberato di:

  • approvare l’elenco dei candidati non più idonei al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte come daAllegato A
  • approvare l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco con indicazione dei candidati non idonei, come da Allegato B
  • approvare il nuovo elenco dei candidati idonei alla nomina di revisori dei conti della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, come daAllegato C

Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte, ai fini del sorteggio di cui all’articolo 40 ter della legge regionale 7/2001

Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte

Decreto Nomina 2019

RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40
NOVIES DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2001, N. 7.
(FP)

DELIBERA N. 60/2024

 

A seguito di presentazione di domanda potranno essere inseriti in elenco tutti i soggetti che a seguito di istruttoria saranno ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di revisore dei conti della Regione Piemonte.
Le domande potranno essere inviate all’indirizzo PEC dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it utilizzando il modello di candidatura sotto riportato.

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