Festa del Piemonte

Disciplina del trattamento economico dei consiglieri

Dati aggiornati all’ultima variazione

La scheda sintetizza le voci che compongono il trattamento economico dei Consiglieri Regionali in ordine all’indennità di carica e di funzione, al rimborso spese per l’esercizio del mandato, al trattamento di fine mandato ed all'assegno vitalizio. Sono inoltre precisate le modalità di assoggettamento IRPEF.
Ai componenti della Giunta non Consiglieri si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario previste per i Consiglieri, in quanto compatibili.

Indennità di carica e di funzione

(Articolo 1.1 e 1.2 legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10)
Le indennità di carica e di funzione sono state rideterminate ai sensi dell’art. 1 e 2 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1.

L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di € 5.000,00 lordi mensili.

Le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta e agli Assessori, nonché ai titolari delle cariche previste dallo Statuto, sono così determinate:

  • Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale = € 1.700,00;
  • Vicepresidente della Giunta regionale, vicepresidenti del Consiglio regionale e Assessori regionali e = € 1.250,00;
  • Presidenti di Gruppo consiliare = € 1.000,00;
  • Consiglieri segretari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità, della Giunta per il regolamento interno e delle commissioni speciali, di cui all’articolo 31 dello Statuto regionale = € 750,00;
  • Vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali, di cui all’articolo 31 dello Statuto regionale, vicepresidenti e Consiglieri segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità = € 600,00.

Rimborso Spese per l’esercizio del mandato

(Articolo 1.3 legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10)
Il rimborso spese per l’esercizio del mandato è stato rideterminato ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1.

A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a € 3.500,00 ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che utilizzano con continuità un’autovettura di servizio.
Il rimborso spese di cui sopra è ridotto di un importo massimo pari a € 150,00 per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale (D.u.P. n. 2 dell’8 gennaio 2013 e D.u.P. n. 40 del 26 marzo 2013). La decurtazione non si applica:

  • al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;
  • in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
  • quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 dell’8 gennaio 2013.

Assoggettamento Irpef

L’indennità di carica e l’indennità di funzione lorde spettanti ai Consiglieri regionali sono interamente assoggettate all’IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali. Il rimborso spese per l’esercizio del mandato è detassato, ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Indennita’ di fine mandato

(Articolo 11 legge regionale 3 settembre 2001, n. 24)

Ai Consiglieri regionali spetta una indennità di fine mandato che è fissata nella misura dell’ultima mensilità lorda dell’indennità di carica, percepita dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.

Assegno vitalizio

(Articoli 3, 6 e 8 legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 fino alla IX e articoli 2, 3, 4, 5 legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 a decorrere dalla X legislatura. Articoli 1 e 3 comma 1 legge regionale 15 dicembre 2014, n. 21. Legge regionale 25 settembre 2019, n. 21).

La legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 ha abrogato l’istituto dell’assegno vitalizio a decorrere dalla X legislatura. Ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 24/2001 per cui l'assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai consiglieri regionali delle legislature precedenti la X, che abbiano compiuto i 65 anni di età e versato la contribuzione prevista, per un periodo di almeno cinque anni di mandato.

Con legge regionale 21/2014 sono state introdotte riduzioni temporanee a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2019.

Con legge regionale 25 settembre 2019, n. 21 è stata disposta, a partire dal 1 gennaio 2020, la rideterminazione degli assegni vitalizi e delle quote di assegno di cui al Capo II della L.r. 24/2001 in corso di erogazione, non ancora erogati, sospesi ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge regionale, oppure esclusi ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 25/2011. La rideterminazione ha comportato, per ciascun beneficiario, il calcolo del montante contributivo, dato dalla somma rivalutata dei contributi obbligatori dovuti e determinati secondo i parametri vigenti durante il mandato consiliare (indennità di carica e percentuale di contribuzione da applicare sulla stessa), dalla contribuzione volontaria e dalle ulteriori forme di contribuzione dettagliatamente rappresentate in legge, con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del titolare, alla data di inizio della percezione dell’assegno. L'importo di ciascun assegno rideterminato è stato rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino al 31 dicembre 2019.

Alla rideterminazione sono state applicate le seguenti misure, previste all’art. 2 commi 5, 6 e 7:

  • l'assegno vitalizio rideterminato non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio le cosiddette clausole di salvaguardia, date dall’applicazione delle aliquote indicate nell'allegato A) alla medesima legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno derivante dalla rideterminazione;
  • se l’assegno vitalizio rideterminato con il sistema di calcolo contributivo è più favorevole rispetto all’assegno vitalizio rideterminato con l’applicazione delle clausole di salvaguardia, viene riconosciuto l’importo determinato con applicazione del metodo contributivo;
  • l'assegno vitalizio rideterminato, non può essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione fosse già inferiore a tale soglia;
  • ai titolari di altro vitalizio o trattamento economico derivante dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5.

Gli assegni vitalizi rideterminati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale. La rideterminazione è stata applicata agli assegni vitalizi e le quote di assegno vitalizio di cui al Capo II della legge regionale 24/2001, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 21/2014.

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