Europa, migranti, frontiere - page 34

Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamentali e accoglienza dei profughi nell’Unione europea
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si è spesso scontrata, per un verso, con gli interessi securitari europei, per altro verso con
l’incapacità di varare piani unitari di risposta alle emergenze in atto.
Per quanto concerne il primo aspetto, uno degli elementi di maggiore contrasto tra i vari
paesi è risultato il
Sistema Dublino
, il cui atto di istituzione (1990) fu sottoscritto per
determinare il singolo stato Ue competente a esaminare un’eventuale domanda d’asilo ed
evitare contese su singoli casi. Tradotto in Regolamento
15
e declinato in tre versioni successive
(1997, 2003 e 2013), il
Sistema Dublino
si è avvalso, a partire dal 2000, del Regolamento
Eurodac,
ossia del
Sistema comunitario per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti
asilo
. Si tratta di un vero proprio strumento di controllo sui richiedenti asilo, in cui l’esigenza di
evitare domande di protezione rivolte a più Stati Ue non si concilia con il rispetto dei diritti
fondamentali dei richiedenti stessi, le cui condizioni di vita risultano spesso messe a dura prova
da procedure estremamente lente, diverse da nazione a nazione e soggette a molti fattori di
discrezionalità.
Fondato sul principio per cui lo Stato competente a esaminare una domande di asilo è lo
Stato in cui il profugo ha chiesto la protezione internazionale, il
Sistema Dublino
si è rivelato,
negli anni, uno strumento estremamente problematico sotto molteplici aspetti.
1.
Nell’impatto sui diritti fondamentali, in troppi casi esso ha permesso la violazione del
diritto all’accesso effettivo alla procedura d’asilo, non fornendo informazioni adeguate ai
richiedenti sugli strumenti del ricorso giurisdizionale nei casi di valutazione negativa. Inoltre,
sono state riscontrate violazioni al diritto di libera circolazione delle persone e al
ricongiungimento famigliare, anche per quanto attiene categorie vulnerabili, come i minori non
accompagnati. La prassi detentiva, infine, è risultata spesso ingiustificata.
2.
Rispetto agli obblighi degli Stati, esso è risultato vessatorio per quelli più esposti agli
approdi dei migranti, in quanto chiamati in maniera sempre più gravosa alla presa in carico
delle domande di asilo, della prima accoglienza e della successiva protezione internazionale.
3.
Rispetto al funzionamento di un Sistema comune di asilo con un’equa distribuzione
della tutela umanitaria tra tutti gli stati dell’Ue, il
sistema Dublino
appare uno scoglio da
superare, essendo divenuto un baluardo per quei paesi che non vogliono condividere
l’accoglienza dei profughi.
Che il
Regolamento di Dubino
costituisca un ostalo a un’applicazione uniforme del diritto
d’asilo nell’Ue lo ha ulteriormente comprovato la crisi dei profughi del 2015, quando
l’Ungheria, il 23 giugno, di fronte all’incremento delle domande di asilanti provenienti
soprattutto dal confine con la Serbia, ha scelto unilateralmente di
ricevere indietr
o tali
richieste, causando un dirottamento dei flussi verso i paesi confinanti. Nell’agosto successivo, il
15
Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III) che traduce in regolamento europeo la
Convenzione sulla
determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati
membri
delle
Comunità
Europee
(Dublino,
1990):
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40-41,42,43,44,45,...81
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