Europa, migranti, frontiere - page 29

Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamentali e accoglienza dei profughi nell’Unione europea
27
di
L a p e r s on a c ome pe r no d e l d i r i t t o a l l a s i c u r e z z a
Nel diritto dell’Unione europea è la
persona
al centro della sicurezza. Nella
Carta dei
diritti fondamentali dell’Ue
1,
al
Preambolo
,
si legge:
Consapevole del suo patrimonio spirituale
e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà,
dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio
dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza
dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
.
2
A rafforzare questa
connessione, l’art. 6 recita:
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza
.
3
La centralità della persona conferisce al diritto alla sicurezza una portata effettivamente
universale, valida per tutti gli esseri umani al di là delle loro appartenenze culturali, politiche,
sociali, religiose e al di là delle loro provenienze: i migranti che approdano quotidianamente nei
territori Ue non possono, pertanto, esserne esclusi. Nel caso specifico dei profughi, inoltre, il
diritto alla sicurezza appare strettamente coniugato con quello alla
vita
espresso dall’art. 2 e
all’integrità della persona (art. 3), vincolando i singoli Stati agli obblighi di soccorso verso le
tante persone che cercano salvezza in Europa, nell’intenzione di limitare, quanto più possibile,
il numero di morti e dispersi lungo le vie di fuga.
Nell’ambito dell’accoglienza, la tutela della sicurezza dei richiedenti asilo risulta, infine,
ulteriormente confortata dal principio di
non refoulement,
ossia il divieto per gli Stati di
approdo di
espellere o respingere un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la
sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza
ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche
(
Convenzione relativa allo
Status dei Rifugiati
, Ginevra 1951, art. 33, a cui si richiamano espressamente gli artt. 18 e 19
della
Carta dei diritti fondamentali dell’Ue
).
Nonostante una formulazione così netta e universale del diritto alla sicurezza, l’assetto
intergovernativo europeo ha dato corso, da oltre un quindicennio, a politiche spesso contrarie
ad esso, avallando, in molti casi, strategie securitarie nazionali che sono risultate vere e proprie
azioni di difesa dai flussi migratori, considerati onerosi, quando non pericolosi, per i singoli
Stati.
Si tratta di una contraddizione che va conosciuta e riconosciuta in tutta la sua importanza,
sia per segnare lo scarto che distanzia i valori fondanti del processo di integrazione europea
1
D’ora in poi nel testo:
Carta di Nizza.
2
Carta di Nizza
(2001), p. 4.
3
Carta di Nizza
(2001), Titolo II (“Libertà”), art. 6.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...81
Powered by FlippingBook