Europa, migranti, frontiere - page 52

Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamentali e accoglienza dei profughi nell’Unione europea
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di
Davide RIGALLO
Il diritto cosmopolitico dev’essere limitato alle condizioni dell’ospitalità universale
(Immanuel Kant,
Per la pace perpetua
, Terzo articolo definitivo)
Non è possibile considerare adeguatamente le migrazioni contemporanee senza compararle,
sulla base di accertate fonti documentali, a quelle storiche. Analogamente, non è possibile
comprendere gli attuali flussi di profughi verso l’Europa prescindendo dai corrispettivi fenomeni
avvenuti nel corso del XX secolo e dalle risposte che gli Stati europei hanno cercato di darvi in
termini di asilo e accoglienza.
Se è vero che, a rigore, non è corretto trattare di
asilo
e di
protezione internazionale
come
concetti giuridici prima della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(Parigi,
1948) e della
successiva
Convenzione sullo Status dei Rifugiati
(Ginevra,
1951), è tuttavia innegabile che,
nella formazione della coscienza europea, il dovere degli Stati di garantire rifugio a chi scappa
da guerre e persecuzioni matura lungo il suo intero processo storico e appartiene alla sua
opzione fondamentale di valori. In particolare, è nell’età moderna che tale forma di ospitalità
diventa progressivamente una prerogativa degli Stati nazionali, i quali, in molti casi, ne faranno
oggetto di trattati, rendendola parte integrante di diversi accordi di pace
1
. Proprio in virtù di
questi trattati (espressioni di
paci possibili
, ancorché di breve durata e limitate
geograficamente), nel corso del XVIII secolo
pace
e
asilo
diventeranno termini sempre più
implicati fra loro e il loro reciproco sviluppo sarà materia di un cammino filosofico che troverà
nel
Progetto per la pace perpetua
di Immanuel Kant (1795) la sua sintesi più matura.
L’esigenza di convertire praticamente quanto affermato nella riflessione teorica sarà
ripresa a partire dalla prima
Convenzione di Ginevra
del 1864
2
e sviluppato con maggiore
incisività dalla
Convenzione de L’Aia
del 1907
3
, dando vita a un’attività diplomatica
internazionale finalizzata al seguente triplice obiettivo:
il mantenimento di condizioni di
pace perpetua
fra le nazioni;
il loro disarmo parziale;
la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso l’istituzione di organismi sovranazionali.
1
Ricordiamo, tra questi, la
Pace di Augusta
(1555) e la
Pace di Westfalia
(1648).
2
Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra, riguardante il trattamento dei
caduti in battaglia
, adottata il 22 agosto 1864, sottoscritta a Ginevra dai rappresentanti di 12 governi i 12
governi (Svizzera, Baden, Belgio, Danimarca, Spagna, Portogallo, Francia, Assia, Italia, Paesi Bassi, Prussia e
Wurtemberg). È ritenuta la base storica fondamentale del diritto umanitario internazionale.
3
IV Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi della guerra per terra
, firmata a L’Aja nel 1907 da 44
nazioni del mondo.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60-61,62-63,64-65,...81
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