Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamentali e accoglienza dei profughi nell’Unione europea
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- UNRWA (
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East
), creata nel dicembre 1949 per garantire protezione e assistenza materiale a migliaia di
profughi arabi (1.300.000) che avevano abbandonato la Palestina in seguito alla fondazione dello
Stato d’Israele. Questa Agenzia è tutt’ora operativa;
- UNKRA (
United Nations Korean Reconstruction Agency
- Agenzia delle Nazioni Unite per la
Ricostruzione della Corea), creata nel 1950 e operativa fino al 1961.
Con la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(1948), l’asilo diventa compiutamente
diritto universale
e
concetto giuridico,
segnando un punto d’arrivo fondamentale nel cammino
filosofico e politico intrapreso quasi tre secoli prima. L’art. 14, infatti, recita, in maniera
inequivocabile:
Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle
persecuzioni
. Dalla sua formulazione discendono immediatamente due conseguenze:
1. in quanto
diritto
universale
, all’asilo è attribuito un valore valido per qualsiasi individuo
o gruppo umano sia oggetto di persecuzioni e in cerca di protezione;
2. in quanto
concetto giuridico
, il campo proprio dell’asilo diviene il
diritto internazionale,
ossia
l’insieme
degli strumenti giuridici che regolano, in maniera vincolante, i rapporti tra i
singoli stati.
Il lavoro in seno all’Onu successivo alla Dichiarazione del 1948 sarà quello di declinare
praticamente quanto affermato all’art. 14, al fine di meglio determinare lo
status
del rifugiato
politico (ossia i requisiti e le condizioni che lo rendono tale) e i doveri degli stati nei suoi
confronti.
I risultati, sul piano giuridico, si avranno con la
Convenzione
sullo status di rifugiato
,
sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, e con il successivo
Protocollo
sullo status di rifugiato
del
1967; sul piano operativo, con l’istituzione dell’
Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati
, UNHCR (14 dicembre 1950).
Al di là degli adeguamenti intercorsi per superare limitazioni temporali e geografiche
nell’accesso al diritto d’asilo
7
, questi strumenti si caratterizzano, soprattutto, per tre elementi:
1. forniscono una chiara definizione dello
status
dei rifugiati, ossia dei requisiti che deve
possedere una persona per vedersi riconosciuto l’asilo dallo Stato a cui fa domanda
8
;
2. stabiliscono
per via negativa
il dovere degli stati di fornire protezione ai rifugiati, ossia
vietando ad essi qualsiasi forma di respingimento (
refoulement
) dei richiedenti asilo verso luoghi
in cui non sarebbe garantita la loro sicurezza;
3.
non
stabiliscono, invece, le procedure che gli Stati debbono seguire per la
determinazione dello
status
di rifugiato, lasciando ai governi aderenti alla Convenzione di
7
Il Protocollo del 1967
è stato approvato per estendere il diritto d’asilo ai casi di persecuzioni avvenuti
successivamente alla data e in tutte gli stati del mondo.
8
Si definisce
rifugiato
chi è fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole tornare perché ha il fondato
timore di essere perseguitato per motivi di: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad altro gruppo sociale,
opinione politica.