Istituzione di appartenenza Regione Piemonte

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Registro operatori di comunicazione e postali

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM o Autorità) ha delegato al Corecom Piemonte l’attività relativa all’iscrizione, alla cancellazione e al rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali.

Come iscriversi

Il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro prevede che la domanda venga presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di identità elettronica (CIE).
Dopo aver effettuato l’accesso, il sistema propone l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, comprese le richieste di iscrizione, attraverso la presentazione dei modelli ROC previsti per l’attività selezionata.
Per le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. i modelli relativi ai dati camerali, presenti in piattaforma, sono già compilati mentre devono essere completati quelli relativi all’attività svolta.
Dalla procedura telematica resta esclusa la richiesta del certificato di iscrizione che è gestita in formato cartaceo fino alla introduzione per via telematica dei servizi di pagamento dell’imposta di bollo.

E' importante sapere che

Imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: possono iscriversi solo quelle che hanno già ottenuto l’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero competente.
Il conseguimento delle autorizzazioni generali dovrà essere effettuato esclusivamente mediante la procedura sul sito internet del Ministero: https://sidfors.mise.gov.it.
Le domande non formulate attraverso il suddetto sito saranno respinte dal Ministero.
Concessionarie di pubblicità: l'obbligo di iscrizione è stato esteso anche alle concessionarie di pubblicità sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili.
Editoria elettronica: l’obbligo di iscrizione è previsto per gli editori di quotidiani on line regolarmente iscritti al Tribunale, mentre per gli editori di periodici on line l'iscrizione è obbligatoria solo ed esclusivamente per le imprese che conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro e/o intendano fare domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche. 
Per quotidiano on line: si intende la testata giornalistica:
a)regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; 
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; 
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; 
e) che produca principalmente informazioni;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; 
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.
Per ricavi annui da attività editoriale: si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati)
Alle imprese che non hanno i requisiti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e ss.mm.ii..
 

Quanto costa

il servizio è gratuito

Istruzioni operative
Per saperne di più

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