Istituzione di appartenenza Regione Piemonte

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Par Condicio (Comunicazione politica e istituzionale)

In cosa consiste la Par Condicio

L'espressione latina Par Condicio è utilizzata per indicare la parità di trattamento e l’imparzialità da assicurare a tutti i soggetti politici per l’accesso ai mezzi di comunicazione.
La tutela del pluralismo è uno dei compiti principali che la legge istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM - attribuisce all’Autorità medesima.
Le regole della Par Condicio divengono più stringenti nei periodi elettorali e in occasione dei quali l’Autorità e la Commissione parlamentare di vigilanza RAI emanano appositi regolamenti destinati rispettivamente ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici privati (nazionali e locali) e alla Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI).
Alle norme più stringenti della Par Condicio fa capo anche la disciplina della comunicazione istituzionale (art. 9 della L. 28/2000), cui sono soggette tutte le pubbliche amministrazioni.
A livello locale, l'attività di vigilanza è rimessa ai competenti Comitati regionali per le Comunicazioni. La disciplina per i programmi di informazione e comunicazione politica distingue due diversi periodi: elettorale e non elettorale.
La tutela dei soggetti prende forma in modi diversi, a seconda delle situazioni che possono presentarsi, in relazione al mezzo di comunicazione utilizzato oppure al periodo in cui la stessa comunicazione viene diffusa (elettorale o non elettorale).

Quando inizia la Par Condicio nel periodo elettorale

Per periodo elettorale o referendario si intende il periodo intercorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.
Per le consultazioni referendarie ed elettorali europee e politiche ha inizio tra i 50 e i 70 giorni prima del giorno precedente quello della votazione, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica. Solitamente sono 60 giorni dalla data di convocazione dei comizi.
Per le consultazioni regionali ha inizio 45 giorni prima del giorno precedente quello della votazione, con la pubblicazione del decreto del Presidente della Regione e del Prefetto.
Per le consultazioni amministrative la data dello svolgimento è fissata dal Ministro dell’Interno non oltre il 50° giorno precedente quello della votazione. Il Prefetto convoca i comizi per ciascun Comune e invia copia del relativo decreto al Sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data della votazione, ne dà avviso agli elettori.
Quando si verifica una sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, il dies a quo stabilisce che la Par Condicio inizia a far data dalla prima pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Cos’è la comunicazione politica

La comunicazione politica è suddivisa in tre tipologie:

  1. programmi di informazione: si intendono, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;
  2. programmi di comunicazione politica: consistono nel confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste);
  3. messaggi politici autogestiti si suddividono in: 
    • Messaggi Autogestiti a Pagamento (MAP);
    • Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) ai quali possono aderire solo le liste o coalizioni di liste e i candidati a Presidente e a Sindaco.
Cos’è la comunicazione istituzionale

Si può definire come il tipo di comunicazione realizzata in modo organizzato da un’istituzione o dai suoi rappresentanti e diretta alle persone e ai gruppi dell’ambiente sociale in cui svolge la sua attività. Ha come obiettivo stabilire relazioni di qualità tra l’ente e il pubblico con cui si relaziona, per conseguire notorietà sociale e immagine pubblica adeguate ai fini e alle sue attività.
Alla modalità tradizionale dell’informazione si affianca quella on-line che è diventata parte integrante della comunicazione pubblica rappresentando uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadini, permettendo di dialogare e di rilevare facilmente i loro bisogni, il gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse. 

FAQ sul divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali

Si precisa che le indicazioni fornite nel documento non vincolano le valutazioni e le decisioni che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà assumere in futuro in relazione a casi concreti e specifici.

Domande frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale

Vademecum Comunicazione istituzionale e politica

Il Comitato regionale per le comunicazioni ha stilato appositamente due Vademecum per esplicitare in modo più esaustivo sia la Comunicazione istituzionale rivolta alle Pubbliche amministrazioni che quella politica utile a informare in modo preciso e dettagliato i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i soggetti politici, sulle regole da seguire durante i periodi elettorali.

VADEMECUM COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE_PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.pdf

VADEMECUM_COMUNICAZIONE POLITICA.pdf

Cosa deve fare la pubblica amministrazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. (art. 9 della legge 28/2000)
Quanto all’impersonalità, il divieto persegue lo scopo di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale “personalizzata”, che consenta all’Amministrazione cd. “uscente” di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico.
A tal fine, l’utilizzo del logo dell’ente costituisce un indizio di illegittimità della comunicazione realizzata: la comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, allorquando sia indispensabile ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, deve essere assolutamente neutrale.
Va sottolineato che la sopracitata legge trova applicazione anche allorquando la comunicazione istituzionale sia veicolata attraverso siti istituzionali, social network, locandine o mediante invio a mezzo posta di pubblicazioni che illustrano l’attività di un Ente. 

Quando si può derogare dal divieto

Il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l’attività sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: “impersonalità” e “indispensabilità”, solo la presenza di entrambe queste caratteristiche la rende legittima.
In altri termini, durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili in quanto gli effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale.

Ruolo del Corecom

Pur non essendo un’attività delegata, l’art. 10 della suddetta legge dispone che Agcom si avvalga dei Corecom per l’attività l’istruttoria, pertanto i compiti, oltre a essere definiti nella Legge 28/2000, sono esplicitati nelle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione che vengono emanate dall’Autorità in occasione di ogni consultazione con propria delibera, generalmente approvata 55 giorni prima se si tratta di elezioni europee, politiche e referendarie e 45 giorni prima se trattasi di elezioni regionali e amministrative.
In esse si ribadisce il ruolo di:
Vigilanza sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione da parte dei fornitori dei servizi di media radiofonici e audiovisivi nonché delle disposizioni dettate, per la Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativamente alle trasmissioni a carattere regionale (TGR).
Accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’AGCOM per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art.10 della citata legge.

Il Corecom svolge altre due tipologie di attività:

  • supporto e informazione ai fornitori di servizi di media radiofonici e audiovisivi, alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti politici;
  • gestione della procedura amministrativa relativa agli spazi riservati ai fornitori di servizi di media radiofonici e audiovisivi e ai soggetti politici per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e rendicontazione dei rimborsi spettanti agli editori sulla base del numero di spot elettorali effettivamente trasmessi.
A chi si rivolge

Nei periodi di campagna elettorale e referendaria, ciascun soggetto politico interessato può segnalare presunte violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto con richiesta di ripristino delle condizioni di parità, nei seguenti casi di mancato rispetto:

  • dell’equilibrio informativo da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici locali (compresa RAI 3 Piemonte);
  • delle limitazioni poste alle attività di comunicazione istituzionale, effettuate dalle pubbliche amministrazioni.
Cosa deve contenere la segnalazione e come inoltrarla

La segnalazione deve riportare, a pena di improcedibilità/ammissibilità: 

  • la denominazione e i recapiti completi del segnalante (soggetto politico) o, nel caso di persona giuridica, la ragione sociale, la sede legale, l’organo rappresentante, il nominativo di un referente e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità/Corecom possa indirizzare eventuali comunicazioni;
  • copia del documento d’identità del segnalante o del legale rappresentante;
  • i fatti/la descrizione all’origine della segnalazione, anche con riferimento, ove possibile, alle ragioni tecniche economiche e giuridiche su cui la stessa si fonda, nonché le relative conclusioni;
  • il giorno, l’ora se trattasi di violazione da parte di radio o televisione;
  • invio della documentazione, ove è possibile, oggetto della denuncia (copia dell’articolo/del post/della locandina, etc.);
  • l’autore della presunta violazione ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei responsabili della presunta infrazione;
  • l'indicazione della norma giuridica che si ritiene violata.

La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata:

  • al Corecom all’indirizzo corecom@cert.cr.piemonte.it;
  • al fornitore di servizi di media audiovisivi, radiofonici o all’editore presso cui è avvenuta la violazione; 
  • al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio del fornitore di servizi o dell’editore che provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici ore.
Cosa fa il Corecom

Per le violazioni di entrambe le tipologie di comunicazione, il Corecom procede all’istruttoria sommaria con garanzia del contradditorio. Contesta i fatti, tramite posta certificata, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. 
Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento spontaneo che determina l’archiviazione amministrativa del procedimento, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all’Autorità, per gli adempimenti di competenza, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza.

Il procedimento di cui sopra è caratterizzato dalle esigenze di speditezza per assicurare un rapido ripristino della legalità violata e pertanto deve rispettare una precisa sequenza.

Quanto costa?

Il servizio è gratuito.

Riferimenti normativi
  • Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
  • Legge 22 febbraio 2000 n.28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
  • Legge 6 novembre 2003 n.313 Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
  • Decreto 8 aprile 2004 Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313
  • Legge 23 novembre 2012 n. 215 Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
  • Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
  • Delibera AGCOM 200/00/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di. informazione nei periodi non elettorali.
  • Delibera n. 22/06/CSP Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali. Integrazione alla Delibera 200/00/CSP
  • Legge 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

 

Gallerie multimediali

Settore Corecom

Nominativo

Cosimo Poppa

Par Condicio (Comunicazione politica e istituzionale) - Segnalazioni

Nominativo

Paolo Casavecchia
Margherita Occhetti

Par Condicio (Comunicazione politica e istituzionale) - Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG)

Nominativo

Simona Bertero
Margherita Occhetti