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Sondaggi

Che cos’è il sondaggio

Il sondaggio è un’attività di tipo esplorativo e si delinea quale fondamentale strumento di indagine statistica compiuta su un campione della popolazione al fine di saggiare opinioni e reazioni su argomenti vari, specialmente di carattere sociale e politico.

Quando può essere pubblicato un sondaggio

I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa solo se accompagnati da una Nota informativa e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità, attraverso un Documento pubblicato sul sito internet dell’AGCOM (per i sondaggi d'opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali).

In cosa consiste l’attività di vigilanza

Il Corecom, su delega dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, vigila sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, sia per quanto riguarda i sondaggi d'opinione, che per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali da parte dei mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. L'attività di vigilanza del Corecom sui sondaggi si esplica sia direttamente, sia su segnalazione proveniente chi ha ravvisato una violazione della normativa.

A chi è rivolto il servizio 

Chiunque ritenga che vi sia stata una violazione della normativa sui sondaggi da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali del Piemonte oppure da parte dei periodici settimanali locali o da parte dei quotidiani la cui tiratura sia inferiore al 1% della tiratura netta nazionale e la cui redazione principale abbia sede nella regione del Piemonte.

Cosa deve contenere la segnalazione e come inoltrarla 

La segnalazione, per essere ammissibile, deve riportare:

  • il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il numero telefonico e documento di identità del segnalante;
  • la descrizione della presunta infrazione e del giorno e ora della messa in onda, nel caso di emittenti radiotelevisive; giorno e numero di pagina, nel caso di quotidiani e periodici;
  • invio copia dell’articolo oggetto della denuncia;
  • i dati anagrafici e ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei responsabili della presunta infrazione;
  • l'indicazione della norma giuridica che si ritiene violata. 

Deve essere inoltrata al Corecom Piemonte con una delle seguenti modalità:

  • inviata all’indirizzo di posta certificata corecom@cert.cr.piemonte.it;
  • consegna a mano, previo appuntamento, contro rilascio di ricevuta (lun.- giov. ore 9.30 – 12.00/14.30 – 16.00, ven. 9.30 – 11.30);
  • invio a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo Corecom c/o Consiglio regionale Piemonte, Via Alfieri 15 – 10121 Torino;
     
Cosa fa il Corecom 

Qualora il Corecom sia a conoscenza di violazione, procede al seguente procedimento istruttorio:
in caso di accertamento dell’avvenuta pubblicazione di un sondaggio senza la Nota informativa, avvia procedimento di contestazione, in contradditorio con l’editore radiotelevisivo o la testata giornalistica, con contestuale avviso sulla possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi del Regolamento. In caso di adeguamento il procedimento si chiude con l’archiviazione.
Se il predetto editore o la testata non danno corso all’adeguamento spontaneo, il Corecom ordina la pubblicazione della Nota informativa, oppure la sua rettifica o integrazione, entro un termine di 48 ore.
Nel caso non sia rispettato l’ordine, il Corecom trasmette tutta la documentazione all’Agcom, che potrà applicare sanzioni amministrative previste.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Riferimenti normativi

 

Gallerie multimediali

Settore Corecom

Nominativo

Cosimo Poppa

Diritto di Rettifica

Nominativo

Pina Rosa Serrenti