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Registro degli operatori di comunicazione e postali

Cos’è il Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali

È un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
L'iscrizione al Registro, che costituisce fra l’altro un requisito necessario per l'accesso ai benefici erogati a favore delle attività editoriali previsti dalle leggi nazionali, è obbligatoria per gli operatori aventi la propria sede legale in Piemonte.

Domanda, Istruttoria e conclusione del procedimento

La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell'attività. Nel caso in cui l'inizio delle attività sia subordinato al rilascio di titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.
 

Chi deve presentare domanda di iscrizione

a)    Operatori di rete;
b)    Fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici-SMAV-R/ Fornitore di contenuti
c)    Fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato
d)    Soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione
e)    Imprese concessionarie di pubblicità
f)    Imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi
g)    Agenzie di stampa
h)    Editori di giornali quotidiani, periodici o riviste
i)    Soggetti esercenti l’editoria elettronica
j)    Imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica
k)    Operatori economici esercenti l'attività di call center
l)    Soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione
m)    Fornitori di servizi di intermediazione online
n)    Fornitori di motori di ricerca online
o)    Fornitori di servizi postali compresi i fornitori di servizi di consegna pacchi.

Chi non è obbligato a iscriversi al Registro Operatori di Comunicazione e Postali

•    soggetti esercenti l’attività di micro web-tv/web-radio non provviste di capacità competitiva, ovvero quei soggetti che hanno una soglia minima          di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti                pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) inferiore a 100.000 euro;
•    soggetti che svolgono attività di Centro Elaborazione Dati (Ced) ovvero i centri di scommesse sportive;
•    soggetti esercenti l'attività commerciale - per esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che mettono a disposizione della              propria clientela computer con connessione ad Internet pur non avendo come oggetto sociale principale l'attività di "servizi di comunicazione            elettronica";
•    editori di libri;
•    produttori discografici;
•    blogger;
•    concessionari di pubblicità murale

Iscrizione 

Il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro prevede che la domanda venga presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di identità elettronica (CIE).
Dopo aver effettuato l’accesso, il sistema propone l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, comprese le richieste di iscrizione, attraverso la presentazione dei modelli ROC previsti per l’attività selezionata.
Per le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. i modelli relativi ai dati camerali, presenti in piattaforma, sono già compilati mentre devono essere completati quelli relativi all’attività svolta.
Dalla procedura telematica resta esclusa la richiesta del certificato di iscrizione che è gestita in formato cartaceo fino alla introduzione per via telematica dei servizi di pagamento dell’imposta di bollo.

Variazione

I soggetti iscritti devono comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto di iscrizione.
I legali rappresentanti o titolari degli operatori che devono presentare la richiesta di variazione effettuano l’accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di identità elettronica (CIE). La comunicazione redatta esclusivamente telematicamente, secondo il modello 15/ROC, deve recare il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti alle specifiche variazioni intervenute su quanto dichiarato nei modelli compilati all’atto dell’iscrizione.
Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre effettuate, le comunicazioni non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

  • concessionaria di pubblicità su periodici o riviste;
  • editori di testate periodiche.

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese, che hanno effettuato la comunicazione annuale, non sono tenuti a comunicare le variazioni relative ai dati anagrafici, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositate in Camera di Commercio.
Resta l’obbligo di aggiornare nel registro i dati relativi a intestazioni fiduciarie, pegni, usufrutti e comunioni di quote non accessibili attraverso i sistemi di cooperazione applicativa con il Registro delle Imprese.

Cancellazione

Nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti previsti per l’iscrizione al Registro, gli operatori, entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze trasmettono la domanda di cancellazione.
I legali rappresentanti o titolari devono presentare la domanda telematicamente, accedendo al portale www.impresainungiorno.gov.it , come per gli altri adempimenti utilizzando la CNS, lo SPID o la CIE.

Comunicazione annuale

I soggetti iscritti sono tenuti a trasmettere annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro sono rimasti invariati ovvero provvedono all’aggiornamento degli stessi.
I soggetti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro 30 giorni dal deposito del bilancio presso la C.C.I.A.A. e comunque entro l’anno di competenza. I restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ogni anno.
Le imprese richiedenti i contributi, devono effettuare la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria”.
La comunicazione annuale si presenta esclusivamente telematicamente, accedendo al portale www.impresainungiorno.gov.it, attraverso la CNS, lo SPID o la CIE.
Sono esonerati dall’obbligo i soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
Si sottolinea che la mancata trasmissione della comunicazione annuale è fattispecie sanzionabile ai sensi dell’art. 24 del Regolamento ed è prevista la cancellazione d’ufficio laddove i soggetti iscritti non abbiano effettuato la comunicazione annuale da oltre tre anni consecutivi.

Certificazione

Nel caso in cui i soggetti iscritti al Registro abbiano la necessità di ricevere un certificato che attesta la loro regolare iscrizione, sono tenuti a farne richiesta agli uffici attraverso la compilazione del modello 17/ROC, sul quale va apposta una marca da bollo di euro 16,00. Tale modello è compilato in forma cartacea fino all’introduzione di appositi servizi di pagamento per via telematica dell’imposta di bollo.
Qualora i soggetti richiedenti siano organizzazioni non profit, dotati della qualifica fiscale di ONLUS, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo.
Il Modello 17/ROC, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante, titolare dell'impresa o Presidente di Associazione in corso di validità va inviata, a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Corecom c/o Consiglio regionale del Piemonte - Via Alfieri, 15 - 10121 Torino
L'Ufficio del Registro, una volta verificato che il soggetto richiedente sia regolarmente iscritto e abbia ottemperato agli adempimenti annuali previsti dal regolamento, provvederà al rilascio del medesimo certificato.
È importante sapere che il certificato non può essere utilizzato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con privati gestori di pubblici servizi (es. RAI). Questi ultimi potranno infatti verificare l'iscrizione del soggetto comunicando direttamente con l'Ufficio del Registro del Corecom Piemonte, oppure consultando il sito www.elencopubblico.roc.agcom.it.
I soggetti iscritti potranno inoltre continuare ad autocertificare la propria iscrizione (ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Sanzioni

I soggetti obbligati all’iscrizione al Registro e quelli già iscritti che violino le norme previste dal Regolamento sono passibili di sanzioni.

Contributo dovuto all’Autorità

Le spese di funzionamento dell'Autorità sono finanziate dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi postali e dei servizi digitali.
Ogni anno l’AGCOM adotta una delibera recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno di competenza” e le relative istruzioni per il versamento del contributo da parte dei soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”. In virtù delle suddette disposizioni, il termine ultimo per l’invio all’Autorità della dichiarazione contenente i dati anagrafici ed economici (modello “Contributo SCM”) e per il versamento del contributo è il 1 marzo di ogni anno.
Sono esentati dall’obbligo di presentazione del modello “Contributo SCM” le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno precedente relativo al versamento e i soggetti che hanno conseguito, nell’ultimo esercizio finanziario, ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico del bilancio d’esercizio o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.
Per procedere alla presentazione del modello SCM i soggetti operanti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi postali e dei servizi digitali, in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti a trasmettere, esclusivamente attraverso piattaforma online, il modello telematico unico “Contributo AGCOM” dell’anno di competenza, contenente le informazioni anagrafiche ed economiche necessarie alla determinazione del contributo dovuto da ciascuno.
Il modello suddetto è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it accedendo con la CNS, lo SPID o la CIE e procedendo come per gli altri adempimenti, selezionando all’interno della sezione AGCOM la voce Contributo dovuto all'Autorità>Dichiarazione Contributo.

Informativa Economica di Sistema - IES

L'Informativa Economica di Sistema consente all'Autorità di raccogliere gli elementi necessari per monitorare i settori dei media e adempiere a precisi obblighi di legge, oltre a fornire gli elementi per l'aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.
I soggetti tenuti all’invio sono:
gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.
Hanno altresì l’obbligo all'invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività.
Le dichiarazioni relative all'Informativa economica di sistema dovranno essere trasmesse dal 15 settembre e fino al 31 ottobre di ogni anno.
Per la compilazione dei modelli si deve utilizzare l'indirizzo https://servizionline.agcom.it/ mediante lo SPID o la CIE o la Tessera Sanitaria (TS/CNS).
N.B. L’utente già registrato, per accedere al servizio IES, dovrà modificare il proprio profilo in OPERATORE dal menu a tendina e procedere direttamente alla compilazione del modello.

Modulistica
Riferimenti normativi

Allegato A alla Delibera 666/08/CONS e ss.mm.ii. Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
Allegato B alla Delibera 666/08/CONS e ss.mm.ii. Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
Legge 7 marzo 2001, n. 62 Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
D.lgs del 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche
D.L. 18 maggio 2012, n. 63 art. articolo 3-bis, comma 1. Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
Legge 26 ottobre 2016, n. 198 Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
D.lgs del 8 novembre 2021, n.207 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

Gallerie multimediali

Settore Corecom

Nominativo

Cosimo Poppa

Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali

Nominativo

Pina Rosa Serrenti - Margherita Occhetti

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