Europa, migranti, frontiere - page 15

Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamentali e accoglienza dei profughi nell’Unione europea
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“individui”, non solo ai “cittadini”. È evidente il significato e il valore che questa dizione ha per
i migranti, e comunque per tutti coloro che sono privi di cittadinanza. È anche evidente il
grande rilievo che il concetto di persona, di individuo, possiede rispetto alle generalizzazioni
improprie, potenzialmente spesso criminogene come dimostra l’esperienza storica, prodotte
dalle culture e dai movimenti politici neo-nazionalisti, xenofobi o fondamentalisti (compreso
ovviamente il caso del fondamentalismo islamista). È illegittima, di conseguenza, qualsiasi
attribuzione di responsabilità collettive a interi gruppi umani (ebrei, arabi, musulmani,
cristiani, migranti, rifugiati, tedeschi, francesi, italiani o altro che siano), dato che ogni singola
persona ha la sua propria responsabilità, i suoi diritti, la sua storia specifica, la sua identità.
Nel testo della
Carta
, alle persone, a tutte le persone, è riconosciuta la dignità (“Dignità”,
Capo I), il diritto alla vita (quindi nessuno può essere condannato a morte), il diritto
all’integrità fisica e psichica (artt. 1-3). Sono proibite la tortura, i trattamenti inumani o
degradanti (si pensi, per converso, che nell’ordinamento italiano non esiste tuttora il reato di
tortura), la schiavitù e il lavoro forzato (art. 4-5). Alle persone, ancora (“Libertà”, Capo II) , è
riconosciuto il diritto alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita privata e famigliare, alla
protezione dei dati personali, il diritto di sposarsi e avere famiglia, il diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e religiosa, il diritto alla libertà di riunione e di associazione, delle arti e
della ricerca, il diritto all’istruzione (gratuita per il ciclo dell’obbligo) e alla formazione
professionale e continua (quest’ultimo un diritto di straordinarie potenzialità, se venisse fatto
valere), il diritto all’iniziativa imprenditoriale e alla proprietà (artt. 6-17).
Vi sono poi importanti norme specifiche relative ai processi migratori e ai migranti. Il
diritto di asilo in conformità alla Convenzione di Ginevra (art. 18), il divieto delle espulsioni
collettive (art. 19). In specifico:
Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad
altre pene o trattamenti inumani o degradanti
(art.19/2).
È riconosciuta (“Uguaglianza”, Capo III) l’uguaglianza di tutte le persone (persone, non solo
cittadini) davanti alla legge ed è affermato il principio di non discriminazione (artt. 20-21).
È
vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato
sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve
le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi
.
È riconosciuto il diritto alla diversità:
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica
(art. 22). Vale la pena ricordare a questo proposito che il motto dell’Unione (uno dei
suoi tre simboli identitari insieme alla bandiera e all’Inno alla gioia di Beethoven) è
Uniti nella
diversità
.
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