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In evidenza - Scheda n. 10

La mancata comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione e la tardiva pubblicazione dei documenti di gara non comportano, automaticamente, l'illegittimità della procedura di gara.

  • Il TAR Abruzzo - Sezione prima stabilisce che le irregolarità nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni non costituiscono di per sé motivo di illegittimità della procedura di gara. Le suddette mancanze, in assenza di un pregiudizio concreto ai concorrenti, costituiscono mere irregolarità aventi come unico effetto lo spostamento in avanti del termine di impugnazione.

    Testo completo

  • sentenza Tar Abruzzo n. 581/2025

    Documento correlato


Scheda numero 10 del 2026

Materia appalti


Tipo Atto SENTENZA numero 581 del 23/12/2025

Organo Tar abruzzo