1. Premessa
Il Consiglio regionale del Piemonte è tenuto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Finalità del trattamento
I dati da lei forniti saranno trattati nell’ambito degli adempimenti connessi allo svolgimento, da parte delle Commissioni consiliari, o del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche1 , delle consultazioni ed audizioni previste dall’articolo 32 dello Statuto regionale2 e dall’articolo 41 del Regolamento interno del Consiglio regionale3 .
I dati da lei forniti, gestiti manualmente ed informaticamente, saranno altresì utilizzati per l’adempimento dei compiti connessi alla pubblicazione, sul sito internet del Consiglio regionale, dei verbali delle sedute di Commissione, come previsto dall’articolo 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale4 .
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale.
Si informa che il materiale pubblicato sul sito istituzionale gode di una licenza creative commons e pertanto gli utenti possono riprodurre,distribuire, comunicare, esporre, modificare e trasformare tali materiali con il solo limite del divieto di utilizzo con finalità di lucro.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate. I dati conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati al trattamento
I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale individuati quali persone autorizzate al trattamento.
Può venire a conoscenza dei suoi dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, responsabile esterno del trattamento dei dati.
I dati forniti costituiscono parte integrante dei processi verbali delle Commissioni consiliari, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale e, in quanto tali, saranno conoscibili da chiunque.
Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, previa richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.5
5. Periodo di conservazione
I dati forniti sono trattati nell’ambito del processo verbale relativo alla seduta in cui sono raccolti e conseguentemente gestiti, quali allegati agli stessi processi verbali, per un periodo di conservazione illimitato, secondo le disposizioni del titolario ad uso del Consiglio regionale e secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale relative alla pubblicazione dei processi verbali delle Commissioni.
6. Diritti dell’interessato
Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. Per l'esercizio dei diritti si rinvia al presente modello
7. Contatti
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa
- identità e dati di contatto del Titolare: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011.5757111 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
- identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: ANGELO CASOLO (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
- identità e dati di contatto del Responsabile esterno del trattamento: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE (011.3168111 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
1 Art. 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale
Art. 46. (Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche)
1. Il Presidente del Consiglio, entro 60 giorni dalla costituzione delle Commissioni permanenti, costituisce il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche (di seguito Comitato), in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, quale organismo paritetico ad alta valenza istituzionale in materia di qualità della normazione e valutazione delle politiche.
2. Il Comitato è composto da sei Consiglieri, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, scelti dal Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari. La scelta dei sei componenti avviene in modo da garantire, di norma, la rappresentanza di ciascuna Commissione permanente e dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente del Consiglio convoca il Comitato per l’insediamento.
4. Il Comitato è presieduto a turno da uno dei suoi componenti per dieci mesi ciascuno e dura in carica per l'intera legislatura. Il componente del Comitato più anziano d’età lo presiede per i primi dieci mesi. Il termine decorre dalla data di insediamento del Comitato.
5. I turni di presidenza successivi al primo sono determinati secondo i criteri dell’alternanza tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione e quello dell’anzianità anagrafica.
6. Il Presidente del Comitato lo convoca, ne fissa l’ordine del giorno e cura i rapporti con gli altri organi regionali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni il componente al quale spetta il turno di presidenza successivo, secondo i criteri di cui al comma 5.
Note
2 Articolo 32 dello Statuto
Art. 32 (Poteri di consultazione delle Commissioni)
1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.
2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio regionale.
[3. abrogato]
4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3 Articolo 41 del Regolamento interno del Consiglio regionale
Art. 41 (Le consultazioni)
1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli Enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio. Nel corso delle consultazioni i Consiglieri possono richiedere chiarimenti ai consultati.
2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati facendo in tal senso richiesta all’Ufficio di Presidenza che decide in merito nella prima seduta.
3. La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all’esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all’approvazione di documenti, relazioni e pareri.
4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione.
5. Per quanto non espressamente previsto in ordine alle consultazioni, documentazioni e procedure per lo svolgimento delle attività di Commissione decide l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4 Articolo 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale
Art. 25 (Segreteria e verbalizzazione)
1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni nonché il resoconto sommario del dibattito.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal funzionario segretario presente ed è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce. Tale verbale viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte.
5 In particolare il “considerando” n. 19 del regolamento europeo stabilisce che “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. “.