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Nel darVi notizia del deposito in sede istituzionale della Relazione annuale sull’attività dell’ufficio segnalo anzitutto che essa, come già quella dello scorso anno, richiama l’importanza di un adeguamento alle necessità dell’oggi del sistema di difesa civica disciplinato dalla legge regionale approvata nel 1981.
Si è dato rilievo, particolarmente, all’opportunità di confermare, con una nuova formulazione normativa maggiormente esplicita, la competenza dell’Ufficio del Difensore Civico Regionale del Piemonte in materia di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nei confronti dell’amministrazione, con particolare riferimento al tema della dignità della persona e del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
L’elaborato da atto dettagliatamente, come negli anni precedenti, dell’attività svolta dall’Ufficio con riferimento alle segnalazioni pervenute, che hanno riguardato principalmente le materie della partecipazione al procedimento amministrativo e del diritto di accesso, del territorio, dell’ambiente, del trasporto pubblico, dell’edilizia residenziale, della sanità e dell’assistenza. Quanto ai temi della continuità assistenziale per gli anziani non autosufficienti e per i disabili, si è nuovamente indicato il rilievo centrale che tali questioni hanno rivestito e rivestono nell’attività dell’Ufficio.
In questo contesto ampio spazio è stato dedicato al sottaciuto fenomeno della contenzione degli anziani non autosufficienti ricoverati in casa di riposo, segnalando anche, in termini più generali, alcuni aspetti negativi dell’istituzionalizzazione: tra essi la perdita della privacy e la costrizione a sottostare a regole provenienti dall’alto, condividendo obbligatoriamente i ricoverati gli spazi della veglia e del sonno con altri.
Si è inoltre segnalato che, purtroppo non eccezionalmente, la cronaca registra episodi di maltrattamenti realizzati da dipendenti delle case di riposo (peraltro chiamati ad un impegno lavorativo e psicologico di particolare onerosità) nei confronti di anziani non autosufficienti e/o di persone disabili.
Al riguardo, per la loro gravità, si è dato rilievo a quelli accertati, lo scorso anno, in una struttura presente nella nostra regione ove erano state effettuate, dal novembre 2015 fino al febbraio 2016 su iniziativa della Procura della Repubblica di Vercelli, intercettazioni ambientali sotto forma di videoregistrazioni.
Le immagini, così osserva la recente sentenza pronunciata dal Giudice per l’Udienza Preliminare di Vercelli, testimoniano di “una situazione di estrema gravità all’interno della struttura, caratterizzata da continue e costanti violenze fisiche, talora anche efferate, commesse da numerosi operatori e infermieri nei confronti di più ricoverati portatori di gravissime disabilità fisiche e psichiche. . . Tutti gli imputati, dopo aver visionato i filmati relativi ai fatti loro contestati, hanno ammesso di essere stati gli autori delle condotte e hanno altresì riferito come le aggressioni e le umiliazioni fisiche e morali fossero uno strumento impiegato in modo generalizzato nella struttura. Ogni operatore si sentiva libero di malmenare, colpire, insultare, umiliare i degenti sapendo di restare impunito in quanto gli altri operatori adottavano analoghi comportamenti”
Pare a chi scrive che la gravità dei reati per cui è stata pronunciata condanna ed il timore che possa trattarsi di un caso non straordinario, suggeriscano al Consiglio ed alla Giunta della nostra regione l’assunzione di provvedimenti di contrasto del fenomeno volti a prevenire la realizzazione di analoghe condotte delittuose in quella od in altre strutture.
Si è dunque messo in risalto come, oltre che sulla formazione degli operatori, un’azione di prevenzione dei fenomeni di abuso e di maltrattamento di persone anziane e/o disabili istituzionalizzate dovrebbe contare su di una vigilanza specificamente destinata al rispetto della dignità umana e della inviolabilità del corpo.
Interrogandosi anche sull’adeguatezza del sistema di controlli che le attuali previsioni della nostra normativa regionale affidano alle ASL: si tratta, per quanto riguarda gli aspetti generali, delle Leggi regionali 1/04 e, da ultimo, 16/16 e, per quanto attiene al concreto esercizio delle funzioni di vigilanza, della DGR 14 aprile 1997 e successive integrazioni.
Valga qui, in estrema sintesi, osservare come alle ASL sia affidato l’onere di realizzare commissioni di vigilanza cui è devoluta l’effettuazione di visite ispettive aventi ad oggetto sia gli aspetti strutturali che quelli economico amministrativi ed anche organizzativi dei presidi socio assistenziali e delle Rsa.
Nel novero degli aspetti organizzativi è indicato, pur se buon ultimo, il tema del “rispetto dei diritti degli ospiti” ma, vuoi per la genericità dell’enunciazione, vuoi per le caratteristiche formalistiche dei controlli effettuati dalle commissioni, non risulta che essi. si siano mai estesi ai temi del divieto della contenzione e del rispetto della dignità della persona.
Per queste ragioni si è proposta al Consiglio regionale l’assunzione di un provvedimento normativo che coinvolga questo Ufficio in un’attività di vigilanza volta alla prevenzione rispetto alla possibile realizzazione di condotte criminose od anche di cattive pratiche assistenziali. Un attività di controllo, quella da affidare al Difensore civico, che, per quanto attiene al rispetto delle normative riguardanti requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie certo non aspirerebbe a sostituirsi a quella delle Commissioni di vigilanza ma potrebbe ad essa essere affiancata, venendo esclusivamente dedicata al tema della dignità dei ricoverati, sia con riferimento alla inviolabilità del corpo che all’adozione di pratiche di cura ed assistenza rispettose della personalità morale del ricoverato.
Ampio spazio è stato dedicato dalla Relazione anche ad un’analisi della riforma normativa in materia di accesso civico introdotta dal decreto legislativo 97 del 2016 che ha modificato, per molteplici e rilevanti aspetti, le disposizioni che erano state introdotte nel 2013.
L’istituto dell’accesso civico muta infatti la propria natura: nella versione originaria il diritto all’informazione nei confronti della pubblica amministrazione era infatti conseguente ad un generalizzato obbligo della stessa di pubblicare dati, documenti ed informazioni nei propri portali mentre a seguito della novella il diritto di accesso potrà riguardare anche dati per i quali non è prevista la pubblicazione obbligatoria, purché siano detenuti dall’amministrazione.
In applicazione del terzo comma dell’articolo 14 della Legge regionale numero 5 del 2016 è stata poi dedicata una apposita sezione della Relazione alle competenze dell’Ufficio in tema di divieto di discriminazione. In essa si è sottolineata l’estensione delle competenze del Difensore civico operata dalla riforma sia per quanto riguarda la tutela antidiscriminatoria diretta in favore di cittadini ed associazioni che ad esso si rivolgano sia con riferimento alla facoltà di eventualmente sollecitare il Consiglio e la Giunta all’adeguamento della normativa regionale ai principi antidiscriminatori
Rinviando dunque alla lettura del testo della Relazione che potrete aprire con l'apposito link, Vi invio i miei migliori saluti e quelli dei Collaboratori tutti dell’Ufficio.