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Dettaglio seduta n.62 del 28/04/15 - Legislatura n. X - Sedute dal 25 maggio 2014 al 25 maggio 2019

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Argomento:


MOTTA ANGELA



(Alle ore 20.30 la Consigliera Segretaria Motta comunica che la seduta avrà inizio alle ore 21.00)



(La seduta ha inizio alle ore 21.00)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Do atto che l'o.d.g. è stato comunicato con la convocazione.
Non essendovi proposte di modifica, l'o.d.g. è approvato, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Ha chiesto congedo il Consigliere Ottria.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame disegno di legge n. 83, inerente a "Legge finanziaria 2015"


PRESIDENTE

L'esame del disegno di legge n. 83, di cui al punto 3) all'o.d.g.
prosegue con la discussione dell'articolato e degli emendamenti ad esso riferiti.
Nella seduta pomeridiana sono stati approvati gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
Iniziamo con l'articolo 7, che non ha emendamenti.
ARTICOLO 7 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
L'aspetto dell'articolo 7, come abbiamo già avuto modo di dire in Commissione, è un aspetto sempre in termini di semplificazione che condividiamo, dando la possibilità alla Giunta di prevedere il differimento dei termini, qualora ovviamente applicabili con una delibera di Giunta e non necessariamente con una legge, com'è avvenuto nel caso del differimento dei termini di pagamento del bollo.
Chiederemmo solo alla Giunta se fosse possibile aggiungere il termine "informata", come abbiamo già avuto modo di dire in sede di I Commissione (e non abbiamo neanche presentato l'emendamento). Non prevede l'espressione del voto, ma che almeno la Commissione competente, qualora vi sia un differimento dei tempi che riguarda il bollo auto, ma non solo, (si parlava del bollo auto perché è l'entrata regionale più significativa, ma ve ne sono molte altre come quella sulla pesca, sulla caccia o sull'ambiente che hanno dei tempi contingenti e che possono essere modificati con delibera di Giunta) venga informata.
Sarebbe utile che da questo punto di vista ci fosse una comunicazione.



PRESIDENTE

Non essendoci altre dichiarazioni di voto procediamo alla votazione con la precisazione della Giunta di accettare la proposta di modifica.
A fine articolo, quindi, vengono aggiunte le parole "sono disposti dalla Giunta regionale con propria deliberazione', informata la Commissione consiliare permanente competente in materia".
Indìco la votazione palese sull'articolo 7.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 bis Emendamento rubricato n. 10) presentato dal Consiglieri Valetti, Andrissi Batzella, Bertola, Bono, Campo, Frediani, Mighetti: "Nuovo articolo 7 bis (quota variabile del canone di concessione acque minerali) In virtù dell'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 e successive modificazioni, viene stabilito che, per i bilanci successivi all'anno 2014, la quota variabile di canone per ogni mille litri di acqua imbottigliata, definita dal comma 3, art. 2 del Regolamento regionale n.
8/R del 07 ottobre 2013), è pari a: 3,00 euro per i primi 60 milioni di litri di acqua imbottigliata 3,30 euro per i quantitativi di acqua imbottigliata superiori a 60 milioni e inferiori o uguali a 150 milioni di litri 3,60 euro per i restanti litri di acqua imbottigliata.
2. Le maggiori entrate regionali derivanti dalla variazione dei canoni rispetto al 2014, vengono destinate alle bonifiche dei siti contaminati presenti sul territorio regionale".
Ha chiesto la parola il Consigliere Mighetti per l'illustrazione; ne ha facoltà.



MIGHETTI Paolo

La ratio dell'emendamento, come già preannunciato in discussione generale, è di incrementare i canoni di imbottigliamento delle acque.
La logica, come avevo già ricordato, è di non incrementare la pratica di utilizzo dell'acqua in bottiglia, perché l'acqua in bottiglia è un sostanziale costo, non dico per l'economia, ma per lo Stato e per la Regione, perché creare del materiale per confezionare queste acque e poi portarle nelle singole abitazioni per essere consumate consuma energia e risorse.
Detto questo, questi canoni, con il nostro emendamento, vengono raddoppiati rispetto all'attualità.
Per farvi un minimo di raffronto con quello che è l'incidenza di questi canoni rispetto all'effettivo costo alle aziende, ho parametrato quello che potrebbe essere il costo dell'iter dell'acqua in bottigliata standard. Ci sono dei costi che viaggiano intorno a 0,03 euro al litro (prezzo di vendita al dettaglio). Se pensiamo che possa essere la metà o un terzo quello che viene effettivamente percepito da chi vende l'acqua, con quest'emendamento porteremo circa al 2% l'incidenza del canone sul metro cubo di acqua che si va ad imbottigliare, sostanzialmente dall'1 al 2%.
Capite bene che la differenza è veramente minima ma, chiaramente, è un introito maggiore per le casse regionali e un disincentivo nel continuare un uso che rappresenta un costo energetico e un costo per la società.
Come vedete dal nostro emendamento, ci sono delle differenziazioni del canone per disincentivare le grandi quantità imbottigliate, quindi meno pressione sui piccoli e più pressioni sui grandi imbottigliatori.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bertola; ne ha facoltà.



BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.
Questo emendamento, per noi, ormai è quasi una tradizione. Nella scorsa legislatura ha iniziato il Consigliere Bono, a più riprese, a fare dei pacati, ma risoluti, tentativi di alzare un po' i canoni di imbottigliamento, quindi ci sembra giusto proseguire anche in questa legislatura. Chissà mai che un giorno la Giunta regionale, anche se di diverso colore, possa essere persuasa della validità del nostro intervento.
L'ha ricordato anche il Consigliere Valetti: non spaventino, non stupiscano le cifre 3/3,30 euro ma, piuttosto, si ragioni sull'incidenza in percentuale, rispetto al ricavo. Siamo tra l'1 e il 2%, percentuali sicuramente più alte, quasi doppie, rispetto a quelli attuali, ma non sono molto dissimili da quelli presenti in altre Regioni.
Mi viene in mente un esempio fatto da altri in Commissione: non è che uno pianta pomodori, li raccoglie, li vende e, in qualche modo, si va a tassare ciò che si vende. Qui si prende una risorsa naturale, l'acqua, una risorsa di tutti, la si mette in una bottiglia e la si vende come se fosse un bene proprio. Dovremmo ragionare anche su questo.
Non si vanno a penalizzare i produttori più piccoli perché, in qualche modo, si alza la tariffa sulle quantità più grandi, quindi l'incidenza, sul totale, più bassa per i grandi imbottigliatori è per dare un segnale di come, in realtà, vorremmo destinare i proventi di un canone sull'utilizzo di una risorsa di tutti alle bonifiche dei siti contaminati presenti sul territorio della nostra regione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Sono rimasto stupito, anche se ormai difficilmente mi stupisco nelle votazioni in questo Consiglio regionale - magari quando hanno esiti positivi, non quando hanno esiti negativi - ma all'esito della votazione negativa, sullo stesso emendamento presentato in Commissione. Perché? Perché l'emendamento discendeva dalla conseguenza logica dall'approvazione di un atto di indirizzo, collegato ad un provvedimento del dicembre 2014 relativo al ripristino di un gettito fiscale pari a quello del 2008-2009 riguardante il capitolo 30445, "Introito canoni di imbottigliamento dell'acqua minerale o di sorgente relative a bibite confezionate", ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 2006, la finanziaria del 2007 e l'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 35 del 2006, che l'ha previsto.
Nel 2008 tale importo era di 2.737,03, a partire dal 2008 è iniziato a diminuire e, negli ultimi anni, addirittura, siamo arrivati a 200 mila euro, ma nel 2013 a 178 mila euro. Non ho ancora avuto il quadro del 2014 ma è facilmente reperibile sui cruscotti informatici del bilancio. Negli anni si sono susseguiti delle modifiche della legge e dei regolamenti che hanno previsto delle riduzioni del 30% in caso di imbottigliamento in bottiglie di vetro, 20% in caso di imbottigliamento in contenitore ecosostenibili, 15% nel caso di adozione di sistemi di gestione ambientale e certificati, 70% in caso di dichiarazione di crisi occupazionale o nel caso di volontà di aumentare i livelli occupazionali.
Mi piacerebbe, in una prossima seduta, avere un report su questi dati essere correttamente informati. Vorrei sapere quali di queste aziende hanno usufruito dello sgravio del 70% e quanti lavoratori hanno assunto o non licenziato.
Siamo all'assurdo. Se un'azienda imbottiglia in vetro e ha dichiarato crisi occupazionale, ha avuto un canone pari a zero (se sommo 70 più 30%).
Delle problematiche in questo regolamento di Giunta, fatto dalla scorsa Giunta, ci sono. Ho chiesto più volte di rivedere il regolamento di Giunta noi possiamo agire su leggi, quindi abbiamo chiesto di fare una legge.
Chiediamo di lasciare le detrazioni, che sono altissime e, magari, di rivederle nella sommatoria tra di loro, ma di aumentare il canone a dei livelli almeno minimi, in modo che se ho tre euro di canone e faccio il 70 di sconto, rimangono almeno 90 centesimi in pagamento, altrimenti siamo ridicoli. Questo, in un momento in cui abbiamo alzato le tasse ai due terzi dei piemontesi, mentre per l'altro terzo ci aveva già pensato la scorsa legislatura.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Andrissi; ne ha facoltà.



ANDRISSI Gianpaolo

Grazie, Presidente.
Credo sia un emendamento di buon senso.
Nel 2015 è assurdo consumare l'acqua in bottiglia, quando tutti gli studi dimostrano che l'acqua in bottiglia ha uno straordinario impatto inquinante sull'ambiente, come diceva anche il Consigliere Mighetti.
Produrre bottiglie, portarle sul luogo di imbottigliamento, trasportarle cariche di acqua al consumatore: ha un impatto sull'ambiente che è veramente senza senso. Oltretutto, abbiamo l'acqua degli acquedotti, che è molto controllata. In quasi tutti i Comuni ci sono le cosiddette acque del Sindaco - le casette dell'acqua - quindi non ha più senso mantenere questo consumo di acque minerali. L'Italia è tra i maggiori consumatori di acque potabili, pur avendo un sistema di acquedotti pubblici che rifornisce di acqua di grande qualità.
A maggior ragione, quest'emendamento aggiunge fondi là dove fondi non ci sono. Le maggiori entrate regionali derivanti dalla rilevazione di canoni vengono destinate alle bonifiche. Sappiamo che le bonifiche dei siti regionali avranno fondi pari a zero, stando a quanto ci è stato riferito in Commissione. Solo i siti di interesse nazionale avranno dei fondi perch ovviamente, abbiamo grossi gruppi che hanno soldi per fare queste bonifiche.
È un motivo in più per intervenire su questo fronte e credo sia una cosa riconosciuta da tutti l'aspetto dell'impatto ambientale del consumo dell'acqua in bottiglia.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Campo; ne ha facoltà.



CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.
Questa discussione è una replica di quanto già discusso in Commissione quello che si chiede non ci sembra niente di clamoroso. Si tratta di tariffe che sono addirittura inferiori a quello che si paga per l'acqua potabile del rubinetto.
Quindi, a fronte di introiti che per le acque minerali sono infinitamente superiori, come ho già detto tante volte, il problema dell'acqua - meglio, il business dell'acqua - è quasi più redditizio di quello del petrolio. Lo sta a dimostrare il fatto che le aziende che producono acqua in bottiglia si vanno ad insediare in quelle aree che non attraggono altri tipi di aziende. Proprio perché nelle aree montane - che hanno tutti gli relativi alla logistica, legati al territorio, inerenti le complicazioni nel costruire, nella viabilità, ecc. - comunque si riescono ad ottenere dei margini di profitto enormi, a fronte di canoni per concessioni che - ricordo - sono di lunga durata e ridicoli.
Allora, questo ci sembrerebbe uno dei punti su cui una Regione che si ritrova in condizioni economiche catastrofiche come Ente e che ricorre alla tassazione anche pesante dei suoi cittadini possa invece andare ad incidere, con un relativo impatto sui profitti di queste aziende. Io penso che tutto sommato basti andare prendere i bilanci. Infatti - è già stato detto anche in Commissione - ci sono certo delle piccole aziende di imbottigliamento di acqua minerale; però, se noi guardiamo al panorama delle concessioni - parlo per la Provincia di Cuneo - abbiamo la San Pellegrino e la Sant'Anna, che non sono piccole: sono aziende grosse e che fanno grossi profitti.
Allora, se volete, visto che le cose si possono anche calibrare, si possono calibrare anche i prelievi. Però si può andare a incidere sui profitti di grandi aziende, che pagano veramente poco per una materia prima che è pubblica e che viene in questo modo privatizzata e trasformata in un profitto. E ricordo che non è un problema solo di acque minerali, perché in vendita ci sono anche acque in bottiglia che non sono minerali; basta fare il giochino di guardare le etichette: il prodotto su cui non c'è scritto "minerale" costa meno, ma è sempre la stessa acqua. E tra l'altro si tratta di acque con caratteristiche inferiori a quella del rubinetto.



PRESIDENTE

Collega, le ricordo che aveva solo due minuti.



CAMPO Mauro

Mi scusi.
A mio parere, quindi, questa è una cosa su cui veramente merita riflettere e andare ad incidere.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Campo.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Posto che nella nostra Nazione fare profitti non è ancora un reato anche se a volte appare il contrario, non necessariamente è corretta una logica per la quale bisogna aumentare.



(Commenti dai banchi dei Consiglieri del Gruppo Movimento 5 Stelle)



VIGNALE Gian Luca

Sì, vanno tassati proporzionalmente, ma noi siamo anche la Nazione europea in cui le imprese pagano più tasse di qualunque altra.
Dopodiché, è evidente che si vuole aumentare la tassazione in realtà che non si collocano certo in montagna perché hanno tante risorse e scelgono di insediarsi in Comuni montani: si collocano in montagna semplicemente perché si insediano laddove è vicino il bene primario, che è l'acqua. Insediandosi in montagna, però, queste imprese - nessuna delle quali, salvo una, multinazionali: sono tutte imprese con capitale e patrimonio piemontese - danno lavoro in modo diretto a più di 1.500 dipendenti e in modo indiretto, ovviamente, a molti in più; ma soprattutto lo fanno in Comuni montani.
Dopodiché, si possono fare tutte le valutazioni che si crede. Rilevo che se fosse semplice, come hanno spiegato i colleghi, fare l'imbottigliatore di acque minerali, penso che ne avremmo molti di più rispetto ai circa 30 che abbiamo nella nostra Regione. Se i profitti fossero così elevati, infatti, non si sarebbero verificati alcuni fallimenti di imprese di acque minerali avvenuti nel corso degli ultimi anni né avremmo solo il numero di imprese che abbiamo, ma ovviamente ce ne sarebbero molte di più. Aprire una sala da gioco crea dei grandi profitti e infatti se ne aprono tantissime sempre di più. Purtroppo sulle aziende invece, abbiamo un saldo negativo.
Detto ciò, c'è un grande vantaggio che queste aziende hanno e secondo me fu un errore, nel 2006, introdurre il canone su queste imprese, come sul diritto di escavazione e come su tanti altri aspetti: il fatto che non sono imprese delocalizzabili. Sant'Anna, Valmora, Lurisia, Sparea - tutti i grandi e piccoli gruppi come il Pian della Mussa - vivono e possono operare stando lì. Se infatti si spostano da dove si trova il bene primario, che è l'acqua, evidentemente non possono più realizzare gli stessi legittimi profitti. Credo pertanto che quei posti di lavoro siano assolutamente da tutelare ed è assolutamente evidente che, aumentando la tassazione, li mettiamo a rischio o impediamo alle imprese la possibilità di sgravarsi del peso delle imposte sui costi diretti, che a volte hanno una ricaduta di carattere occupazionale.
Segnalo solo un aspetto: fino al 2008 la tassa era molto più elevata e l'introito per la Regione era più alto, perché dal 2009 abbiamo previsto che il 70% dell'onere rimanga sul territorio e non lo incassi la Regione Piemonte.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire la Giunta regionale.
La parola al Vicepresidente Reschigna.



RESCHIGNA Aldo, Assessore alle finanze

Ho già avuto modo di esprimere il parere della Giunta in Commissione e vorrei ribadirlo in Aula.
Innanzitutto, noi abbiamo assunto una legge sui provvedimenti fiscali nel mese di dicembre. Credo che questo sia un metodo che consenta di discutere una volta, e non ogni volta che arriva un provvedimento in Aula rispetto a incrementi di tariffe e di imposte; anche perché altrimenti come Amministrazione regionale, rischieremmo veramente di non determinare alcuna certezza sul sistema.
Come secondo elemento, voglio ricordare che si tratta di un'attività che prevalentemente si svolge nelle zone di montagna e lì oggi svolgere un'attività economica è certamente più complicato, anche in termini di costi di logistica. E vorremmo, soprattutto in una fase di lenta fuoriuscita del Piemonte dalla crisi economica, evitare provvedimenti che abbiano la caratteristica e la natura di rappresentare un atteggiamento non positivo nei confronti del sistema economico e produttivo piemontese attraverso scelte di questo tipo.
Rispetto poi alle considerazioni che faceva il collega Bono relativamente alle necessità di una verifica delle regole di applicazione di norme esistenti, credo che questo sia assolutamente corretto: lo dobbiamo fare e lo facciamo, perché è chiaro che non può esserci una norma che poi non viene verificata nella sua effettiva applicazione.
Per questa ragione, noi esprimiamo parere negativo sull'emendamento.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LAUS



PRESIDENTE

Grazie, Vicepresidente Reschigna.
Indìco la votazione sull'emendamento rubricato n. 10), sul quale l'Assessore Reschigna, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
ARTICOLO 7 ter Emendamento rubricato n. 18) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Ferrero: "1. I fondi già trasferiti ad ARPEA, destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla L.R. 95/95, ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni pari ad E 500.000,00 sono versati alla Regione Piemonte ed introitati nella UPB A1102 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali" 2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono iscritte in spesa in aumento della UPB A17052 al capitolo n. 268645 per il finanziamento degli interventi previsti dalla L.R. n. 63/78 art. 50.
3. Le somme iscritte al capitolo di spesa n. 268645, ai sensi del precedente comma 2, saranno utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea a Regione Piemonte".
La parola all'Assessore Ferrero per l'illustrazione.



FERRERO Giorgio, Assessore all'agricoltura

Questo emendamento serve per finanziare la legge 63, cioè una legge con cui tutti gli anni noi diamo un contributo in conto interesse alle imprese agricole, sia singole sia cooperative (i singoli lo utilizzano per fare un prestito di conduzione e le cooperative, in genere, per dare un anticipo ai soci).
Siccome di solito questo richiede un volano di circa un milione di euro l'anno e visto che quest'anno riusciamo a recuperare 500.000 euro da fondi che erano stanziati sulla legge n. 95, risultati da economie (cioè da fondi non spesi sempre sul tema delle cooperative), recuperiamo delle risorse da ARPEA e le utilizziamo per abbattere l'interesse e i prestiti di conduzione verso i soci delle cooperative.
Le cooperative, cioè, solitamente anticipano il pagamento dei conferimenti dei soci. In genere diamo un aiuto di un punto, un punto e mezzo di interesse più 0,30 per quelli che lo presentano tramite un Consorzio Fidi.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 18).
Il Consiglio approva.
La votazione è estesa al nuovo articolo.
ARTICOLO 7 quater Emendamento rubricato n. 22) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Ferrero: Dopo l'articolo 7 del disegno di legge n. 83 è inserito il seguente nuovo articolo: "Art. 7 quater (Programma di aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di obiettivi di agricoltura sostenibile) 1. La Regione, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, istituisce un programma di aiuti in regime de minimis al fine di sostenere attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, nella transizione fra gli impegni agroambientali conclusi nel 2014 nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e l'eventuale assunzione di analoghi impegni nell'ambito del nuovo PSR in corso di valutazione da parte della Commissione Europea.
2. Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che nell'anno 2014 hanno concluso il periodo di attuazione di impegni relativi alle azioni 214.1 o 214.2 del PSR 2007-2013.
3. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione per unità di superficie soggetta all'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma.
5. All'eventuale spesa si provvede con le risorse già trasferite ad Arpea per il finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2007-2013 e non utilizzate.
6. I fondi già trasferiti ad ARPEA, destinati al finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione Piemonte ed introitati nella UPB A1102 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali".
7. Le somme di cui al precedente comma 3 sono iscritte in spesa in aumento della UPB A17102 per il finanziamento degli interventi previsti dal precedente comma 1.
8. Le somme iscritte nella UPB A17102, ai sensi del precedente comma 4 saranno utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea a Regione Piemonte".
Ha chiesto la parola l'Assessore Ferrero per l'illustrazione; ne ha facoltà.



FERRERO Giorgio, Assessore all'agricoltura

Grazie, Presidente.
Questo emendamento è un po' più complesso, ma non molto. Noi siamo stati a Bruxelles a fare una bilaterale con la Commissione Europea rispetto al nuovo Piano di Sviluppo Rurale.
Avevamo intenzione di aprire anche in questo anno ponte le misure agroambientali; risulta invece che ci sia un problema, in quanto una variazione di bilancio, cioè appostare dei fondi sulle misure agroambientali che derivano in parte da aiuti di Stato e in parte da altre misure, è una variazione che la Commissione Europea ci comunica essere fuori tempo.
Loro dicono che queste variazioni andavano fatte entro giugno 2014, ma matematicamente noi non lo potevamo fare.
Pertanto, in attesa di chiudere il colloquio e capire se entro 15 giorni è possibile trovare una soluzione su quel tema, noi prepareremmo un emendamento che ci consentirebbe di utilizzare quei fondi e utilizzarli come aiuti di Stato, cioè in regime di de minimis per continuare anche nel 2015 l'impegno sull'agroambiente, che altrimenti vedrebbe un anno buco.
Noi pensiamo che le aziende abbiano bisogno anche per il 2015 degli impegni agroambientali per non interrompere un lavoro che dura da 15 anni.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Mighetti; ne ha facoltà.



MIGHETTI Paolo

Noi tendenzialmente saremmo favorevoli, però di un emendamento così complesso presentato a quest'ora della sera può sfuggire qualcosa.
Considerato che dobbiamo approfondire la materia, daremo il voto di presenza anziché un voto favorevole.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Vale lo stesso ragionamento che faceva il collega Mighetti. E' evidente che sarebbe stato più utile discutere quest'emendamento in sede di Commissione, perché ad esempio il dubbio che viene è quali siano le aziende che escludiamo, nel senso che è assolutamente evidente che abbiamo, come in tutti gli anni, delle programmazioni europee, in particolar modo del PSR che è l'ultimo tradizionalmente ad essere approvato.
Scontiamo un periodo che non è un periodo ponte, ma, in realtà, è un periodo buco, in cui non eroghiamo più neppure le economie dell'ultimo bilancio e non eroghiamo ancora i fondi.
Bene si è fatto questa volta di non fare la scelta dei pre-bandi che vennero fatti sette anni fa, perché non ebbero un esito così felice.
Però è evidente che, illustrata così e vista così, questa misura, che potrebbe anche essere condivisibile, evita il buco per alcune aziende mentre non lo lascia per molte altre. Quindi, viene fatta una scelta su chi investire le economie, che sono ad esempio i fondi destinati da ARPEA.
Non so se ci sarà il tempo per vedere quali potranno essere i lavori dell'Aula, ma è evidente che se avessimo avuto la possibilità o avessimo la possibilità di discuterlo nella Commissione - che presumibilmente si convocherà nella giornata di domani - sarebbe più utile. In caso contrario non esprimeremo un voto favorevole, pur condividendo l'emendamento nello spirito, ma non capiamo quali sono i soggetti che potrebbero essere inclusi all'interno dell'emendamento, oltre ovviamente quelli oggetto dell'emendamento stesso.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l'Assessore Ferrero; ne ha facoltà.



FERRERO Giorgio, Assessore all'agricoltura

Volevo solo spiegare che siccome questa notizia l'abbiamo avuta giovedì sera a Bruxelles e siamo rientrati venerdì, ieri abbiamo fatto un ragionamento sul fatto di presentare quest'emendamento. Non l'abbiamo presentato prima in Commissione perché non ne avevamo fisicamente il tempo.
Questo servirebbe a coloro che hanno fatto le misure agro-ambientali e hanno aderito nel 2014, per non lasciarle scoperte nel 2015. Questo è un elemento di ultima ratio.
Se non troviamo un accordo che ci faccia ricollocare le economie delle altre misure anche in questo periodo sulla misura agro-ambientale, noi utilizzeremmo questo regime di de minimis e per dire questo uso il condizionale.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Ferrero.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 22).
Il Consiglio approva.
La votazione è estesa al nuovo articolo.
ARTICOLO 7 quinquies Emendamento rubricato n. 41) presentato dai Consiglieri Berutti, Graglia Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino, Sozzani e Vignale: Dopo l'articolo 7 del disegno di legge n. 83, è aggiunto il seguente: "Art. 7 quinquies (Fondo regionale per la detrazione di imposte comunali finalizzato all'aumento dell'occupazione) 1. La Regione Piemonte, al fine di sostenere le imprese che assumono cittadini piemontesi, istituisce un apposito Fondo regionale per la detrazione di imposte comunali finalizzato all'aumento dell'occupazione destinato a finanziare le amministrazioni comunali che prevedono la riduzione delle imposte comunali per imprese che garantiscono nuovi posti di lavoro.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al precedente comma".
Ha chiesto la parola il Consigliere Vignale per l'illustrazione; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
L'emendamento che abbiamo presentato in realtà è finalizzato nella Legge Finanziaria - quella che individua degli strumenti finanziari di sostegno - a tentare (poi lo faremo anche con gli emendamenti allegati) di dare qualche segnale che vada in controtendenza rispetto a quella che è stata fino ad oggi una politica che ha aumentato le imposte, in alcuni casi e in alcuni settori le imposte sulle imprese e per un numero consistente di cittadini piemontesi le imposte sul reddito.
L'emendamento è finalizzato alla creazione di un fondo per la detrazione di imposte comunali finalizzato all'aumento dell'occupazione.
E', in realtà, un emendamento che nasce sulla scorta di alcune positive esperienze di Comuni piemontesi; il primo Comune italiano che ha creato un fondo per la riduzione delle imposte comunali per le imprese che o trasferivano la loro sede all'interno del Comune o aumentavano il numero di occupati è stato il Comune di Arona con uno stanziamento - peraltro, non è stato uno stanziamento non sostenibile - di alcune decine di migliaia di euro.
Sembra uno stanziamento simbolico, ma non lo è, perché in molte realtà la riduzione dell'imposta sulla raccolta dei rifiuti in particolar modo oppure quella sull'occupazione del suolo pubblico per altre tipologie di imprese, o comunque tutte le tasse comunali possono garantire il mantenimento o meno all'interno di alcune realtà di singole imprese.
Non è certo questo un emendamento che pensa di invertire le rotte occupazionali nella nostra regione, nel modo più assoluto. E' una sorta di piccolo emendamento a restituzione, come se fosse un emendamento di scopo: poiché la Regione Piemonte, con l'ultima legge di bilancio ha aumentato le entrate di gettito di più di 100 milioni di euro, noi pensiamo sia utile intravedere delle possibilità per restituire alcuni di questi milioni con finalità ben specifiche.
In questo caso, il sostegno occupazionale in una detrazione delle imposte indirette, che oggi diventano, in moltissimi casi, per il mondo delle imprese, più onerose delle imposte dirette.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berutti.



BERUTTI Massimo

Solo per sostenere l'emendamento del collega, su una proposta che considero molto intelligente. Tendenzialmente, i Comuni hanno difficoltà a compiere questo tipo di azioni, perché inevitabilmente, con le finanze e le risorse che hanno, si muovono in modo molto critico, dal punto di vista delle finanze e gestionale. D'altro canto, potrebbe essere uno strumento di incentivazione dal punto di vista del mantenimento o dell'insediamento di nuove imprese.
Pertanto, come tale, pur comprendendo tutto quello che si è già detto è un concetto da non sottovalutare, naturalmente dal punto di vista di una programmazione che ritengo possa essere veramente una piccola frontiera su cui iniziare un percorso e su cui gradatamente dare un polmone alle Amministrazioni locali, che possono essere l'elemento di raccordo tra il sistema imprenditoriale e, naturalmente, la Regione. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Berutti.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 41), sul quale l'Assessore Reschigna, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
ARTICOLO 7 sexies Emendamento rubricato n. 42) presentato dal Consiglieri Vignale, Berutti Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino, Sozzani: Dopo l'articolo 7 del disegno di legge n. 83, è aggiunto il seguente: "Art. (Agevolazioni fiscali per le imprese start up innovative) Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nel corso dell'anno 2015 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, sono esentate dal pagamento dell'IRAP.
Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 le stesse imprese sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 ridotta di un punto percentuale.
L'agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto".
La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
In realtà, l'emendamento riguardante le agevolazioni fiscali per le imprese start up innovative è un emendamento che abbiamo già votato in una legge (non ricordo se la legge in materia tributaria o quella di semplificazione, probabilmente la prima). Come i colleghi ricordano e la Giunta sa bene, la legge è stata impugnata dal Governo nazionale, pertanto quella proposta che vige in altre Regioni, è stata cassata dal Governo centrale.
Questo testo - che ripresentiamo - è lo stesso, identico testo che ha presentato la Regione Lombardia, o la Regione Liguria (non ricordo bene).
Pertanto, almeno da un punto di vista della stesura, avremmo l'aspetto relativo ad una misura di detassazione.
E' pur vero che rimane sempre la valutazione - che il Governo centrale legittimamente ha fatto - sull'impossibilità, sulla quale verosimilmente vi è, da una parte, l'opportunità di resistere sull'impossibilità di aumentare le imposte e, dall'altra, di diminuirle, perché in realtà, nella logica del federalismo fiscale (in Regione è una parola un po' forte), qualunque Ente faccia politica fiscale, in alcuni casi aumenta alcune imposte per ridurne altre. Quindi, starebbe nella logica anche in capo all'emendamento n. 42).
Lo dico e lo diciamo perché, in realtà, non solo l'emendamento, ma la volontà che sta in seno all'emendamento, è una volontà fortemente condivisa. Lo dico anche perché nell'emendamento che i Gruppi di maggioranza hanno presentato in Commissione vi era una cifra (alcuni milioni di euro, se non ricordo male) finalizzata al finanziamento delle imprese start up innovative. E' evidente che si possono finanziare anche con una delibera della Giunta regionale, ma quando si fanno misure dedicate, dovrebbero essere fatte con una legge regionale.
Pertanto, crediamo sia opportuno intanto emanare la norma e, poi prevederne ovviamente anche un'adeguata copertura economica.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Vicepresidente Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo, Assessore alle finanze

Solo per spiegare le ragioni di un parere contrario, che esprimo con molto rammarico. Lo ricordava il Consigliere Vignale: questa è una norma che avevamo inserito all'interno del provvedimento fiscale, su uno stimolo che era venuto in modo molto ampio da parte del Consiglio regionale, in modo particolare dai Consiglieri Gallo e Porchietto.
Questa norma è stata cassata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché la legge impedisce che, nell'anno in cui si procede all'incremento dell'addizionale IRPEF, possano essere applicate riduzioni sulle altre imposte. E la ratio della norma è molto chiara: evitare che avvenga un fenomeno di bilanciamento tra riduzione di imposte sulle persone fisiche e incremento delle imposte sulle persone giuridiche.
Contro la posizione che ha assunto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle settimane scorse abbiamo cercato di trovare una soluzione.
E la soluzione siamo in grado di trovarla per il 2016, perché, augurandoci e impegnandoci a non operare nessun ulteriore incremento sull'addizionale IRPEF nel 2016, è possibile far entrare in vigore una norma del genere che noi stessi, come Amministrazione regionale, assolutamente auspichiamo.
Per adesso, le iniziative che possono essere assunte ulteriormente nei confronti delle imprese start up innovative vanno anche nella direzione di alcuni stimoli che erano stati espressi all'interno del dibattito in Commissione.
Anche l'emendamento presentato dalla maggioranza prevede, in alternativa a una riduzione di imposizione fiscale, delle risorse tese a sostenere quello che può essere un elemento forte sullo sviluppo economico della Regione: il sostegno alle imprese start up innovative.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Consigliera Frediani; ne ha facoltà.



FREDIANI Francesca

Dopo l'intervento dell'Assessore Reschigna, può sembrare un po' tardivo dire che noi saremmo a favore di quest'emendamento, così come eravamo a favore dell'emendamento che abbiamo sottoscritto insieme al Consigliere Gallo e alla Consigliera Porchietto, all'epoca.
Crediamo sia un emendamento importante, perché è importante sostenere le imprese start up innovative piemontesi. Speriamo che nel 2016 (se saremo ancora in quest'aula) si riesca veramente a dare questo sostegno.



PRESIDENTE

Grazie, collega Frediani.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 42), sul quale l'Assessore Reschigna, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
ARTICOLO 7 septies Emendamento rubricato n. 44) presentato dal Consiglieri Vignale, Berutti Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino, Sozzani: Dopo l'articolo 7 del disegno di legge n. 83, è aggiunto il seguente: "Articolo 2 bis (Rideterminazione degli importi della tassa automobilistica) 1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2016 e relativi ai periodi posteriori a tale data gli importi della tassa automobilistica regionale dovuta per le autovetture e gli autoveicoli utilizzati per fini esclusivamente lavorativi sono ridotti del 50 per cento." Emendamento rubricato n. 43) presentato dal Consiglieri Vignale, Berutti Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino, Sozzani: Dopo l'articolo 7 del disegno di legge n. 83, è aggiunto il seguente: "Articolo 2 bis (Rideterminazione degli importi della tassa automobilistica) 1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2016 e relativi ai periodi posteriori a tale data gli importi della tassa automobilistica regionale dovuta per le autovetture e gli autoveicoli utilizzati per fini esclusivamente lavorativi sono ridotti del 25 per cento." Poiché anche l'emendamento 43) è presentato dal vostro Gruppo, gli emendamenti possono essere illustrati insieme.
La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Ritiriamo l'emendamento 43) e manteniamo il 44): abbiamo visto quanto è accaduto in Commissione e non credo che la Giunta, nel frattempo, abbia cambiato idea.
L'emendamento ha una sua finalità. Dal 1° gennaio 2016, poiché, com'è noto, le modifiche relativamente ai canoni, alle tariffe e agli importi delle tasse possono essere effettuate solo dal primo giorno dell'anno successivo in cui la legge è approvata, noi crediamo che, rispetto all'aumento che vi è stato sulla tassa regionale automobilistica (bollo auto), sia necessario fare una distinzione fra chi utilizza l'auto in modo privato per circolare e, quindi, che avrebbe la possibilità, qualora i mezzi o altro lo consentano, di muoversi anche senza l'auto personale, e chi invece utilizza in modo esclusivo o in modo promiscuo l'auto per l'attività lavorativa.
Per questo motivo, l'emendamento prevede la riduzione del 25% del bollo auto per chi utilizza autovetture o autoveicoli in modo promiscuo, quindi tanto per l'attività di lavoro quanto per attività personali, invece del 50% per chi la utilizza esclusivamente a fini lavorativi.
Abbiamo dato delle indicazioni che, verosimilmente, trasformeremo in un ordine del giorno di indirizzo, perché capiamo bene che, se vi fosse la volontà di determinare la tassa, questo può essere fatto con un successivo provvedimento da parte della Giunta o anche da parte del Consiglio regionale, avendo tempo da qui al 1° gennaio 2016, oppure andando a determinare le singole aliquote per i singoli cavalli fiscali.
L'aspetto della percentuale tiene conto comunque di tutte le realtà e di tutti i soggetti che possiedono un'auto per fini o totalmente o parzialmente lavorativi.
Crediamo che i due emendamenti sarebbero in un senso, che è quello che tende (seppure, di nuovo, con una misura che non cuba decine di milioni di euro, anche se qualche milione di euro sicuramente sì) ad una riduzione dell'imposizione largamente intesa sul mondo delle imprese.
Quindi, non solo imposizione diretta; prima, abbiamo discusso l'emendamento sull'imposizione indiretta rispetto alla tassazione comunale adesso rispetto ad una tassazione sulla tassa automobilistica regionale che riguarda i cittadini piemontesi, ma anche la totalità o la quasi totalità delle imprese piemontesi.



PRESIDENTE

Grazie, collega Vignale.
L'emendamento rubricato n. 43), che chiedeva di introdurre l'articolo 7 octies, è ritirato.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 44), sul quale l'Assessore Reschigna, a nome della Giunta regionale ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
ARTICOLO 7 nonies Emendamento rubricato n. 45) presentato dal Consiglieri Vignale, Berutti Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino, Sozzani: Dopo l'articolo 7 del disegno di legge n. 83, è aggiunto il seguente: "Art. 2 bis (Fiscalità di vantaggio in aree montane) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'applicazione dell'IRAP è diminuita: a) del tre per cento per le imprese operanti in comuni ubicati sopra i 550 metri di altezza b) del due per cento per le imprese operanti in comuni ubicati sopra i 900 metri di altezza".
Emendamento rubricato n. 46) presentato dal Consiglieri Vignale, Berutti Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino, Sozzani: Dopo l'articolo 7 del disegno di legge n. 83, è aggiunto il seguente: "Art. 2 bis (Riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF nei comuni montani) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è ridotta: a) del 25 per cento nei comuni la cui sede municipale si trovi ad un'altezza non inferiore ai 550 metri b) del 50 per cento nei comuni la cui sede municipale si trovi ad un'altezza non inferiore ai 750 metri.
2. E' prevista l'esenzione dall'addizionale regionale IRPEF nei comuni la cui sede municipale si trovi ad un'altezza non inferiore ai 900 metri." La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 45) prevede l'inserimento di una fiscalità di vantaggio all'interno delle aree montane.
In realtà, per ciò che abbiamo ascoltato rispetto all'emendamento 41) conosciamo i problemi in cui incorreremmo, ma sappiamo anche che quest'emendamento varrà dal 1° gennaio 2016.
Quest'emendamento, inoltre, pone un tema che non è solo di carattere regionale e quindi ciò su cui può intervenire il Consiglio regionale, che è esclusivamente l'IRAP o anche l'addizionale IRPEF, ma pone un tema più generale che riguarda la fiscalità di vantaggio per le aree marginali (già applicata in molti Stati europei), in questo caso per le aree montane avendo anche individuato una fattispecie differente della percentuale relativa alla riduzione dell'IRAP a seconda dell'altimetria, fino ad arrivare ad un livello di esenzione.
Come dicevo, questo è un aspetto che riguarda in parte la Regione Piemonte, però sarebbe utile che noi provassimo a declinare, all'interno della nostra Istituzione, ciò che chiediamo che venga fatto a livello nazionale, perché almeno avremmo le carte in regola per chiedere allo Stato una differente determinazione. Per esempio, quando la precedente Amministrazione fece il Piano straordinario sull'occupazione, inserì una misura che riguardava due fattispecie particolari di riduzione dell'IRAP quella per i lavoratori sopra i 55 anni e quella per i lavoratori residenti in Comuni montani.
Credo che si possano individuare misure differenti come, ad esempio l'emendamento 45) o un'altra formulazione, ma credo che non si possa non tenere conto della leva fiscale come strumento di sostegno, perché, facendo l'esempio delle start up innovative, fra il vantaggio fiscale e il contributo che la Giunta può dare alle start up innovative c'è una differenza sostanziale, e cioè che sulla prima si sancisce un principio valido per tutti: qualunque soggetto abbia i titoli per essere una start up innovativa è un titolo per avere un beneficio fiscale; la seconda invece riguarderà solo alcuni. In più, le politiche fiscali, spesso bistrattate perché viste in molti casi come politiche di incremento anche laddove esiste un bilanciamento fra incrementi e diminuzioni, in realtà, sono estremamente utili nell'incrementare o nell'incentivare alcune situazioni.
Quindi, al di là di quello che sarà l'espressione dell'Amministrazione su quest'emendamento e anche sul 46) - illustro anche l'emendamento successivo, perché è simile - che prevede una stessa riduzione fiscale a partire dal 1° gennaio 2016. Quindi, se gli emendamenti verranno respinti almeno rimangano come motivo di discussione in quello che l'Assessore Reschigna (correttamente, a mio giudizio) prima definiva come "una manovra tributaria l'anno"; anzi, se fosse possibile, nei prossimi anni, visto che sia noi, sia la precedente Amministrazione, sia questa le tasse le ha aumentate, vorremmo poter iniziare a vedere, anche in modo settoriale delle riduzioni, che spesso sono più utili che non quelle generalizzate.
Allora anche il 46) prevede, per esempio, una riduzione dell'addizionale distinta percentualmente di nuovo per altimetria delle persone che abitano. Perché è assolutamente evidente che se non riconosciamo, come fanno altri Stati a noi vicini (la Francia ne è un esempio), un vantaggio fiscale per realtà marginali, o comunque per realtà in cui fare impresa o vivere è più difficoltoso che in altre parti, è evidente che sarà difficile che questo accada.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Pichetto Fratin; ne ha facoltà.



PICHETTO FRATIN Gilberto

Grazie, Presidente.
Il collega Vignale mi ha proprio convinto, per cui ho deciso di intervenire e di chiedere la parola. Visto che ho il piacere di condividere questa bellissima serata con voi, mi sia permessa una considerazione di un minuto.
Quello che si sta verificando nel nostro Paese - peraltro è una caratteristica abbastanza estesa a livello mondiale - è l'inurbazione sui grandi centri.
In una realtà come quella piemontese, l'inurbazione dei grandi centri rischia nei prossimi trent'anni di essere devastante per i territori periferici, in particolare per le aree montane.
È da ricordare che in Piemonte si contano 558 Comuni classificati come montani, quindi le considerazioni che svolgeva precedentemente il collega Vignale sono da tenere davvero in seria considerazione come prospettiva nel momento in cui le finanze regionali lo permetteranno. Perché è uno degli strumenti per mantenere la presenza dell'uomo e delle imprese sul territorio, in particolare su quelli più disagiati.
A questo punto, "mantenere" significa anche manutenere i territori perché la mancata manutenzione di questi territori implicherebbe comunque un aggravio fiscale nuovamente pesante su quelle che vengono concentrate nelle grande aree di inurbazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l'Assessore Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo, Assessore alle finanze

Interverrò velocemente, anche perché i temi che sono stati posti meritano non un gesto, ma almeno il tentativo di una risposta.
Per quanto riguarda l'impossibilità di assumere quest'anno questi emendamenti ho spiegato prima le ragioni. Riprenderemo le questioni certamente coi provvedimenti della legge finanziaria per l'anno 2016.
Nel merito degli emendamenti c'è una differenza tra i due: noi abbiamo la possibilità di applicare detrazioni sull'IRAP, perché questo rientra nell'ambito dell'autonomia legislativa della Regione. E la fiscalità differenziata sull'IRAP per le aree a marginalità territoriale demografica è un tema importante, perché Paesi europei che hanno una cultura della montagna molto più forte di noi usano già la differenziazione fiscale proprio per incentivare l'insediamento economico e la vita di montagna. Su questo, quindi, è un amaro "no". Avremmo desiderato molto esprimere un parere positivo.
Diverso è il tema dell'IRPEF. Noi non abbiamo autonomia di intervento sul piano della riduzione dell'IRPEF, se non per quegli ambiti di detrazione che la norma nazionale sul testo unico dell'Imposta dei Redditi delle Persone prevedono.
Purtroppo, noi non potremmo applicare un'addizionale IRPEF differenziata per chi vive in montagna e per chi non ci vive. Lo considero un limite, perché nella misura in cui viene concessa autonomia alle Regioni nell'applicare l'addizionale IRPEF, dovrebbe essere anche concessa autonomia alle Regioni di verificare anche modalità più confacenti alla diversità dei territori regionali nell'applicazione della stessa.



PRESIDENTE

Grazie, Vicepresidente Reschigna.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 45), sul quale l'Assessore Reschigna, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 46), sul quale l'Assessore Reschigna, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
ARTICOLO 7 decies Su quest'articolo insiste l'emendamento rubricato n. 68 presentato dal Consiglieri Ruffino, Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto Sozzani, Vignale.
GRAGLIA Franco (fuori microfono) Lo ritiriamo perché analogo ad un nostro emendamento che riguarda l'articolo 1: cambia solo la cifra.



PRESIDENTE

Va bene, grazie.
ARTICOLO 7 undecies Su quest'articolo insiste l'emendamento rubricato n. 69), presentato dal Consiglieri Ruffino, Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto Sozzani, Vignale.
GRAGLIA Franco (fuori microfono) L'emendamento n. 69) è ritirato: è uguale al 68).



PRESIDENTE

Grazie, collega Graglia.
ARTICOLO 7 duodecies Emendamento rubricato n. 72) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Reschigna: Dopo l'articolo 7 del disegno di legge 83 è inserito il seguente: "Articolo 7 duodecies (Prestazioni straordinarie) 1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del CCNL 1 aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi: a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia".
Ha chiesto la parola l'Assessore Reschigna per l'illustrazione; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo, Assessore alle finanze

E' un emendamento che aggiunge un articolo che troviamo in tutte le leggi finanziarie che si sono susseguite negli anni della Regione Piemonte: è l'articolo che autorizza prestazioni straordinarie a favore di alcune categorie di dipendenti regionali, nello specifico quelli impiegati all'interno degli eventi calamitosi - speriamo non ce ne sia bisogno - e l'assistenza al Consiglio regionale.
E' lo stesso testo che si ripete da molti anni nelle leggi finanziare della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

Grazie, Vicepresidente Reschigna.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 72).
Il Consiglio approva.
La votazione è estesa al nuovo articolo.
ARTICOLO 8 Ha chiesto la parola il Consigliere Marrone per dichiarazione di voto ne ha facoltà.



MARRONE Maurizio

Come ho avuto modo di ricordare in fase di discussione generale annuncio la votazione favorevole all'articolo 8 nella misura in cui recepisce, dandone attuazione, l'ordine del giorno da noi presentato e votato all'unanimità dal Consiglio regionale, con l'introduzione nel sistema piemontese della diffida amministrativa come strumento per venire incontro alle imprese destinatarie di verbali, in cui però non si introduca un procedimento sanzionatorio ma la possibilità di sanare l'irregolarità evitandolo. Evitando, quindi, una repressione che di sicuro non fa bene in questo periodo di crisi economica.
Su quest'articolo il parere è sicuramente favorevole.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Marrone.
Indìco la votazione palese sull'articolo 8.
Il Consiglio approva.
La Giunta chiede di poter rinviare l'articolo 8 bis per ulteriori approfondimenti.
ARTICOLO 8 ter Emendamento rubricato n. 71) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Balocco: "1. All'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1977, n. 422), come modificata dall'articolo 21 della legge regionale 27 gennaio, n. 1 (provvedimenti per la qualificazione della spesa regionale) è aggiunto il seguente comma: 5 bis. La Giunta regionale adotta lo Statuto di cui al precedente comma.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di adozione sul BUR i soggetti obbligatoriamente consorziati aderiscono all'Agenzia con l'approvazione dello Statuto.
2. All'articolo 10 della l.r. 1/2000, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 4 bis. Entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulano, con l'Agenzia di cui all'articolo 8, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.
4 ter. La mancata stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 bis comporta l'applicazione dell'articolo 25".
3. All'articolo 25, comma 1 bis, della l.r. 1/2000, le parole "entro il 31.3.2015" sono sostituite dalle seguenti "entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 5 bis" Ha chiesto la parola l'Assessore Balocco per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BALOCCO Francesco, Assessore ai trasporti

Grazie, Presidente.
Il Consiglio ricorderà che con l'articolo 25 della legge 1/2000, così come modificato dalla legge 1/2015, si prevedeva poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli Enti che non avessero aderito all'Agenzia entro il 31 marzo.
Si sta alacremente lavorando con gli Enti per la stesura dello Statuto che ovviamente sta venendo in forma condivisa. E' necessario, quindi spostare questa data al 30 giugno.
Nello stesso modo e con lo stesso senso si prevede di portare il tempo di approvazione, da parte degli Enti, dello Statuto, dopo i 30 giorni dall'adozione da parte della Giunta e la pubblicazione sul BRU.
Questo ovviamente deve ancora avvenire, quindi le due date si equivarranno.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Gariglio; ne ha facoltà.



GARIGLIO Davide

Grazie, Presidente.
Questo tema merita un po' di attenzione.
Apprezziamo il lavoro che l'Assessore Balocco ha fatto e sta facendo per cercare di passare l'istituzione della nuova Agenzia della Mobilità piemontese, non solo per un quadro di sistema, ma per consentire un recupero dell'50% dell'IVA versata e quindi, a regime, risparmiare 25 milioni che, visto le carenze di risorse sull'UPB destinata al trasporto pubblico locale, che oggi pomeriggio in parecchi lamentavamo, potrebbe essere una soluzione preziosa.
Questo emendamento ha il pregio di risolvere alcune questioni e di puntualizzarne altre, però vogliamo porre l'attenzione dell'Aula e dell'Assessore, che ovviamente conosce bene il problema, al fatto che noi per il combinato disposto delle norme nazionali e di scelte che nella storia abbiamo fatto qui, daremo il governo del trasporto pubblico locale un qualcosa che vale almeno 535/550 milioni di euro, ad un'Agenzia il cui Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque persone che a regime non potranno essere politici (cioè non potranno essere amministratori di enti locali), non potranno essere pensionati (per le note vicende che sappiamo) e non potranno essere pagate.
Sostanzialmente creiamo una situazione che dà la gestione di una macchina potentissima e con responsabilità rilevantissime, sia di programmare i servizi sia di amministrarli con tutte le conseguenze economiche, ad un gruppo di persone che, o sono magnati della finanza o sono persone tipo quelle con cui a volte si accompagna qualcuno di noi quando si mette "l'abito", quando si viene chiamati nei salotti buoni (a noi capita di rado), quindi persone di questo tipo che in qualche modo lo fanno senza capire il perché, oppure noi creiamo una soluzione che non sta in piedi.
Noi non possiamo, credo responsabilmente, affidare tutto il governo di una materia così complessa ad un organismo che non risolve questo problema perché il problema non è risolvibile. Il tutto dipende da scelte normative nazionali (e un po' ci abbiamo messo del nostro).
Rimandando, ovviamente, a scelte di responsabilità operativa della Giunta regionale che noi rispettiamo, dobbiamo stare attenti, perch creiamo un qualcosa che ha, in sé, un'obiettiva difficoltà di funzionamento.
E' un problema che spero potremmo affrontare, discutere e approfondire in Commissione.
C'è ancora un'altra questione che vorrei affrontare, visto che parliamo della legge 1/2000 e di gare.
Stiamo preparando un ordine del giorno che vorrebbe stimolare la Giunta regionale a rivedere la programmazione che si è dati in passato sul trasporto pubblico locale.
E' una scelta che coerentemente ci eravamo presi e che noi avevamo adottato e condiviso già all'epoca della vecchia Giunta regionale: prevedeva quattro quadranti in Piemonte, rimettendo alla sapiente valutazione della Giunta regionale l'opportunità di superare i quadranti per andare ad accorpare tutto il Piemonte sud, esattamente come è stato fatto per l'ATC. Immaginare che i due bacini sud Piemonte - cioè di Cuneo Asti e Alessandria - venissero integrati con un'unica gara che affidi l'intero servizio del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Non possiamo più tollerare le differenze di trattamento, di servizio e di remunerazione degli operatori tra i cittadini di Alessandria, Asti e Cuneo e gli abitanti dei territori provinciali di Asti, Alessandria e Cuneo.
L'unico modo per farlo è far sì che i due bacini lavorino insieme e che si arrivi ad una procedura di gara unica.
Questo sarà anche il contenuto - lo anticipo perché alla fine non avremo più occasione di parlarne - di un ordine del giorno che presenteremo al termine di questa discussione.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
E' un tema particolarmente delicato e occorre fare attenzione a non sottendere, nella volontà di centrare un obiettivo, che possiamo comprendere essere condivisibile come il risparmio dell'IVA, a dinamiche decisamente peggiori o che lasciano lo spazio a tutta una serie di valutazioni.
Sostanzialmente stiamo creando le SCR dei trasporti, con una sostanziale differenza: un soggetto che singolarmente dispone delle risorse che la Regione mette per il trasporto pubblico locale e li gestisce.
La differenza è sostanziale perché, intanto, quando nacque la società di committenza regionale, nacque con una norma. Chi mi conosce sa che io non fui proprio un propugnatore di quella norma, che nacque con il centrosinistra ma anche successivamente (ma è per fare qualche esempio).
I soggetti, salvo la Regione Piemonte, e la stessa Regione Piemonte possono utilizzare o meno quello strumento. E' quindi uno strumento libero che si dà alle autonomie locali, non levando loro quelle che sono alcune competenze che stanno in capo alle autonomie locali stesse.
Noi oggi decidiamo che accentriamo, tramite un'Agenzia, tutta la partita del trasporto pubblico locale, con le modalità prima ricordate dal collega Gariglio, e prima di affrontare il tema delle deleghe delle Province.
E' assolutamente evidente che questa è una scorciatoia, lo è stato l'articolo 21 della legge n. 1, lo è questo. Nel senso che, nel momento in cui affrontiamo la legge di ridefinizione delle deleghe alle Province e leviamo, alle Province, la delega rispetto al trasporto pubblico locale per portarla in Regione, si porta in Regione ma con un rispetto della norma che è differente.
L'Assessore sa bene che oggi, per l'erogazione del trasporto pubblico locale, la modalità teoricamente può essere unica, che è quella delle gare.
L'altra modalità, può essere - accade in tutte le utility all'interno della nostra regione - che si fa la legge, quindi i servizi devono andare a chi garantisce il miglior servizio al minor prezzo, dopodiché si fa un organismo in house al quale aderiscono i soggetti e, automaticamente, non si va a gare. C'è anche questo tema all'interno di questo provvedimento cioè il tema di un provvedimento che, in qualche modo, non solo dà a cinque persone la facoltà - non solo la Regione Piemonte - di gestire la seconda voce più significativa delle risorse dell'ente dopo la sanità, al netto del pagamento dei mutui ma quello è un obbligo, che, in qualche modo, sovrasta anche la volontà politica e competenze che oggi, per norma regionale, sono delle Province.
Inviterei ad un momento di riflessione. Se, come ha detto il Vicepresidente, immediatamente dopo la legge finanziaria, inizieremo la discussione sulle deleghe delle Province, credo che quello sia il momento per discutere anche del ruolo dell'Agenzia della mobilità piemontese oppure dargli veste di norma a tutti i sensi. Non con una modifica della legge n. 1 del 2000.
Rivolgo un invito alla Giunta di soprassedere su questo tema, che è un tema complesso per la natura che porta, che ha un unico vero vantaggio che è quello dei 25 milioni, certamente non indifferente. Se noi potessimo, o volessimo, gestire il denaro pubblico con le modalità privatistiche, noi risparmieremmo, nella gestione del bilancio regionale, molto più dei 25 milioni, ma siamo fortunatamente tenuti a modalità di trasparenza nei soggetti che erogano i servizi regionali. Altrimenti molte cose costerebbero, a tutti gli Enti pubblici, molto ma molto meno. Quando si fa il raffronto tra pubblico e privato, questo è un aspetto.
Inviterei la Giunta a fare una riflessione. Nel senso che è un provvedimento che, in qualunque momento, si può portare all'esame. Rammento anche quando il Vicepresidente ebbe modo di dire, nel momento in cui iniziammo la discussione della legge finanziaria, che doveva essere una legge che si fermava agli articoli finanziari. Adesso ne abbiamo votati condivisi almeno due o tre in agricoltura, altri riferiti ai trasporti.
Oppure, se ci sarà il collegato, quello sarà il momento.
Non mi sembra il momento utile quello della legge finanziaria.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Mi riallaccio alla parte terminale dell'intervento del Consigliere Vignale, perché proprio di questo volevo parlare.
Chiediamo al Vicepresidente Reschigna di applicare uguale trattamento agli emendamenti presentati dal Consiglio, che siano di opposizione o di maggioranza, e a quelli presentati dalla Giunta. Su pronunciamento suo abbiamo anche ritirato una serie di nostri emendamenti in quanto non si ritenevano, in qualche modo, di pertinenza della finanziaria, per poi ripresentarli al collegato alla finanziaria quando verrà presentato dalla Giunta.
In effetti, inizia ad essere un testo massiccio, già che è passato da tre articoli a 16 in quello licenziato dalla Commissioni, ma se ne stanno aggiungendo diversi di materia più disparata, alcuni con un qualche contenuto finanziario, altri con nessun contenuto finanziario. Uno di essi è questo.
Ci spiace per l'Assessore Balocco, ci spiace anche per il contenuto che tra l'altro, come l'Assessore sa, è un tema che segue in particolar modo il Vicepresidente della Commissione trasporti, il Consigliere Valetti.
Un tema che ci vede concordi è quello di creare il prima possibile un'Agenzia della mobilità metropolitana sotto forma di consorzio che ci permetta, in house, di risparmiare l'IVA - cosa che vedremmo bene anche su altri temi, come quello della gestione dell'acqua, del servizio idrico integrato, ma non voglio divagare - ma forse non è il caso di introdurlo nella finanziaria. Si può rimandare, se è vero che è in dirittura d'arrivo il collegato e che tra 15-20 giorni inizierà la discussione, in modo che si possano approfondire gli emendamenti.
Non vorrei che, andando a scorrere, scoprissimo che e facciamo anche un po' fatica a leggerle parecchi di questi emendamenti nel momento in cui vengono presentati. Ad esempio, ammetto di non essere riuscito a ritrovare la scadenza temporale del comma 3. Al comma 3 dite che la scadenza entro il 31 marzo 2015 viene sostituita dai termini dell'articolo 8, comma 5 bis.
Non ho trovato il comma 5 bis dell'articolo 8 né nella legge n. 1 del 2000 né nella legge n. 1 del 2015. Ragion per cui non riesco a capire che data è: il 30 giugno? Il 30 settembre? Non ho capito.
Francamente, Consiglieri, occorre un po' di prudenza e uguale trattamento tra gli emendamenti del Consiglio e quelli della Giunta.
Grazie.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Balocco.



BALOCCO Francesco, Assessore ai trasporti

E' necessaria una breve risposta.
Non me ne voglia il Consigliere Gariglio se rispondo prima al Consigliere Vignale.
Credo che ci siano due riflessioni da fare. Questo emendamento non stravolge assolutamente, se non spostando il termine del 31 marzo al 30 giugno o quello per 30 giorni per quanto riguarda l'approvazione degli statuti. E' semplicemente una modifica di tempi dovuti alla naturale normale concertazione che stiamo svolgendo con gli enti che hanno la delega rispetto alla funzione. Non stiamo stravolgendo, in nessun modo, la legge approvata nel gennaio scorso, e ricordo che la legge è quella che è stata approvata, sostanzialmente, per quanto riguarda quest'articolo all'unanimità.
Secondo. La natura e la motivazione più forte per l'istituzione dell'Agenzia non è certo quella dell'IVA. L'IVA è una conseguenza significativa e importante, ma la prima motivazione era quella di dotare la gestione del TPL a livello regionale di uno strumento che portasse, da 22 enti di costo e di programmazione, ad un unico ente di coordinamento.
Questo è il vero significato della modifica di quella legge. Su questo credo che non sia opportuno tornare indietro, perché creeremmo dei danni ne abbiamo l'esempio dal passato - che sarebbero veramente non più sopportabili dal bilancio da un lato e dal servizio dall'altro.
Stiamo concludendo in questi giorni delle transazioni complicatissime quindi non vorrei riaffrontare la questione.
Sul governo, invece, per quanto riguarda quello che diceva il Consigliere Gariglio, è un po' la stessa cosa. Ventidue centri di costo e di programmazione tra di loro spesso contradditori sono assai poco governabili da un punto di vista della Regione, tant'è che le gestioni finanziarie del TPL negli anni scorsi hanno prodotto, oltre a molti contenziosi, anche una situazione di governo assolutamente anarchica, per quanto riguarda il traffico su gomma.
Mi pare che da questo punto di vista non dovremmo avere grosse preoccupazioni, perché la Regione mantiene, ovviamente, la funzione di programmazione intesa come pianificazione del servizio; mantiene nelle sue mani la distribuzione delle risorse. Lo affida ad un ente che chiaramente per le norme di natura nazionale, prima di tutto finisce per essere governato da figure di carattere più tecnico che non politico, ma questo sta proprio nel senso di quelle norme, cioè di affidare la gestione a chi ha una funzione più tecnica e mantenere invece alla politica, e particolarmente alla politica regionale, la funzione della pianificazione e della programmazione.
Da questo punto di vista credo che, con tutte le attenzioni del caso questo si possa realizzare attraverso lo Statuto. In realtà in questo caso stiamo parlando, Consigliere Vignale, forse più di Statuto - questa credo fosse l'intenzione del Consigliere Gariglio - che non di modifica alla legge. La legge c'è e questo piccolo emendamento va semplicemente a spostare delle date, ma la sostanza della legge rimane quella che è stata approvata da questo Consiglio nel gennaio scorso, come modifica della legge n. 1/2000.
Ricordo ancora che dal punto di vista della progettazione, la Regione mantiene in modo assolutamente saldo la pianificazione, la programmazione e, di conseguenza, il governo delle gare del ferro. Poi è chiaro che la gara del ferro sarà affidata, come fosse una SCR, ad un'agenzia, ma su una pianificazione, un'organizzazione e - direi - una preparazione dei capitolati in buona parte in mano alla Regione stessa.
Questo è il cammino che stiamo chiarendo in questi colloqui, che stanno producendo questo Statuto in modo ampiamente condiviso.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Balocco.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 71).
Il Consiglio approva.
La votazione è estesa al nuovo articolo.
ARTICOLO 9 Emendamento rubricato n. 15) presentato dai Consiglieri Valetti, Bertola Bono e Frediani: "All'articolo 9 del disegno di legge n. 83 è aggiunto il comma 1 bis: 'All'art. 5 comma 1 della l.r. 23 del 23 settembre 2003 viene aggiunto: i) gli autoveicoli ibridi già dotati di alimentazione combinata termica ed elettrica in fase di produzione per i kw sviluppati dalla sola alimentazione elettrica, e gli autoveicoli riconvertiti in elettrici tramite adeguamento del sistema di alimentazione'".
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Questo emendamento nasce da una valutazione che abbiamo fatto analizzando la legge di rivisitazione del bollo auto, la legge n. 23 del 23 settembre 2003.
All'articolo 5, comma 1, ci sono gli elenchi di tutte le autovetture e gli autoveicoli esentati dal bollo o con riduzioni dello stesso. In particolar modo, si parla dell'esenzione totale per le vetture elettriche: alla lettera g) si parla di "autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas da Petrolio Liquefatti (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione" mentre per i veicoli che vengono trasformati successivamente la decorrenza è solo per cinque annualità. Non si citano in alcun modo i veicoli cosiddetti a trazione ibrida, cioè con un misto di propulsore a trazione termica e a trazione elettrica.
Su questo abbiamo avvertito un po' d'indecisione, nel senso che non abbiamo capito se questi alla fine sono esentati in toto per tutta la vita del veicolo, sono esentati in toto per cinque anni o se sono esentati solo per la quota parte del motore elettrico; quindi avevamo un po' di confusione, anche sentendo gli Uffici della Regione. Abbiamo inteso quindi chiedere l'aggiunta di un comma specifico per gli autoveicoli ibridi domandando l'esenzione per la sola parte di motore elettrico, mentre l'esenzione totale per gli autoveicoli convertiti ad elettrico.
So che si tratta di una fattispecie molto limitata in Italia, quella della riconversione, anche perché ci sono dei problemi di omologazione: purtroppo non abbiamo il TUFT tedesco, che - sapete - omologa praticamente qualunque modifica all'autovettura; mentre noi abbiamo delle problematiche enormi con la Motorizzazione italiana a far approvare dei veicoli modificati.
Volevamo dunque introdurre una lettera chiara sui veicoli ibridi. Poi possiamo discutere sul tipo di esenzione, ma sia chiaro almeno che "ibrido" non è uguale ad "elettrico" e quindi merita forse una definizione a parte.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie.
La parola al Consigliere Campo.



CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.
Abbiamo introdotto quest'emendamento proprio perché esiste già l'esenzione, per esempio per i veicoli a GPL e a metano, e misteriosamente mancava la parte che riguarda i veicoli ibridi. E siccome è oggi possibile la riconversione ad elettrico di autovetture esistenti - cosa che fino a qualche anno fa era pure vietata dalla legge, perché bisognava chiedere il permesso alla casa produttrice - ci sembrerebbe giusto e anche incentivante il fatto di prevedere questo tipo di esenzione.
Sottolineo il fatto che la riconversione è un'attività che negli altri Paesi comincia ad essere abbastanza diffusa. Il problema sostanziale della riconversione sta nell'ingegnerizzazione del kit per i diversi modelli perché poi la riconversione in sé, una volta che vi è il cosiddetto kit di conversione, ha un costo tutto sommato limitato, che si aggira tra i cinque e gli 8.000 euro; però costruire il sistema per riconvertire un modello ha dei costi di investimento significativi.
Ci sembrerebbe quindi innanzitutto utile prevedere questo tipo di esenzione e poi, in sede di discussione del nuovo PEAR, si potrà vedere se introdurre anche delle misure a favore della costruzione di questi kit, per una maggiore diffusione della riconversione ad elettrico del parco circolante. E', infatti, una buona soluzione, visto che il nostro parco tende di nuovo ad un certo livello di invecchiamento, pensare di riconvertirlo ad elettrico con significativi impatti sull'inquinamento.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Campo.
Do atto che è stato accolto dalla Giunta il suggerimento di un ulteriore approfondimento e quindi rinviamo a domani questo argomento.
ARTICOLO 9 bis Su quest'articolo insiste l'emendamento rubricato n. 13), sul quale insistono a loro volta numerosi subemendamenti.
Emendamento rubricato n. 13) presentato dal Consiglieri Andrissi, Batzella Bertola, Bono, Campo, Frediani, Mighetti, Valetti: 1. L'articolo 6 della l.r. n.14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal Io gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 1,50 al metro cubo pietre ornamentali: euro 2,50 al metro cubo argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro 1,50 al metro cubo minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 1,50 al metro cubo altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 1,50 al metro cubo.
Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 1,50 al metro cubo.
Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà comunali.
Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4." Subemendamento rubricato n. 75) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Porchietto, Ruffino, Sozzani: subemendamento all'emendamento 13: cassare l'intero articolo Subemendamento rubricato n. 88) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal Io gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ÍSTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: 0,10 euro al metro cubo b) pietre ornamentali: 0,70 euro al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3) Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4) Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6) Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8) Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4." Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale per l'illustrazione ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Questo subemendamento, così come altri, è stato presentato - il discorso è un po' simile a quello che abbiamo fatto sulle acque minerali perché riteniamo che prevedere oggi di aumentare in modo significativo il canone sulle attività estrattive penalizza nel loro complesso le imprese piemontesi che, di nuovo, non stanno vivendo un momento estremamente positivo; parlo in particolar modo di quelle estrattive, essendo così legate all'edilizia e alle grandi opere.
Non lo dice il sottoscritto: fortunatamente il nostro Assessorato e quindi la Regione Piemonte da molti anni si sono dotati di una banca dati sui volumi che vengono estratti ogni anno e, se la consultassimo, ci renderemmo conto come, dal 2006 in poi, vi è una continua discesa tanto delle estrazioni quanto dell'utilizzo dei materiali, che ha portato molte imprese in una situazione di crisi.
Non casualmente, nella legge di semplificazione di quest'anno abbiamo approvato alcuni articoli che riguardano le attività estrattive, uno dei quali (quello sulla proroga delle autorizzazioni) proprio perché molte imprese non hanno ancora estratto il materiale per cui erano state autorizzate.
Allora, noi crediamo che tanto l'emendamento n. 13) tanto il n. 34) seppur con quantitativi economici differenti, impongono degli aumenti dei canoni che sono non solo insostenibili, ma che vanno di nuovo a penalizzare tutta una serie di imprese che svolgono la loro attività in aree marginali.
Salvo l'asta del Po, in cui vi è un numero non insignificante di imprese estrattive (che sono, appunto, quelle di pianura), la gran parte dell'attività estrattiva - che sia essa lapidea, sia essa mineraria, sia essa di inerti - in realtà è collocata in realtà montane o pedemontane dove è estremamente complicato creare posti di lavoro.
Abbiamo poi interi distretti di altissima qualità, non solo in Piemonte ma nel mondo - penso al settore lapideo, ma non solo - che fanno di quelle realtà (il bacino della pietra di Luserna, quello del Salizzo e di molte altre pietre del nostro Piemonte) la principale fonte di occupazione, o una delle principali. Ci sembra quindi, di nuovo, che questi non possano essere aumenti sopportabili. In più, veniamo a dire, sulla scorta del ragionamento che ha fatto il Vicepresidente della Giunta - non solo su queste, ma anche sulle proposte che prima hanno avanzato il nostro e altri Gruppi consiliari che c'è un momento in cui la Giunta regionale proporrà al Consiglio una nuova legge tributaria e sarà quella la sede per andare a verificare canoni, tasse e tutto ciò che è di competenza regionale.
E' pur vero, infatti, che vi sono situazioni che non sono simili a quelle di altre regioni.
Alcuni colleghi, in Commissione, sostenevano: "I canoni relativi alle attività estrattive della nostra regione sono più bassi di quelli della Lombardia o dell'Emilia Romagna". E' altrettanto vero che sono più alti di altre regioni e che, se andiamo a prendere altri comparti del nostro sistema produttivo, i canoni sono nuovamente più bassi.
Pertanto, il rischio è di fare la corsa a chi ha le tasse più alte e poiché noi siamo una regione che compete, in termini territoriali, anche con le altre regioni italiane, oltre a quelle europee, ritengo che perdere in competitività, in un momento come questo, sia un danno. Piuttosto, ed è l'auspicio che avevamo portato anche in sede di Commissione, siamo assolutamente disponibili - non che serva la nostra disponibilità, ma lo diciamo al Consiglio.



PRESIDENTE

Scusi, Consigliere, solo una gentilezza: li sta illustrando tutti i subemendamenti?



VIGNALE Gian Luca

No, non mi ero neanche accorto del tempo.
Comunque ho terminato. Consideri due subemendamenti; il successivo non lo illustro.
Come abbiamo detto - dicevo - in sede di Commissione consiliare abbiamo presentato una proposta di legge sulle attività estrattive che tiene conto dei canoni, ma tiene anche conto di un aspetto fondamentale: l'aspetto di pianificazione, che la nostra regione non ha, mentre hanno regioni a noi confinanti.
Pertanto, ritengo che sarebbe una modalità più utile a tutti, a partire dal settore produttivo e da chi opera in quelle realtà, provare a mettere insieme gli aspetti positivi di una nuova norma - l'aspetto di pianificazione e quant'altro - e, a quel punto, ragionare anche sul tema dei canoni.
Mi sembra un errore partire dai canoni, cioè partire dall'aspetto più "punitivo", e non entrare nel merito di quelli che sono gli aspetti positivi per migliorare la nostra legge. Pertanto, essendo anche noi presentatori di una proposta di legge, siamo assolutamente disponibili ad iniziare una discussione su quest'argomento, anche dopo la discussione del bilancio. Ci pare un errore affrontarlo in sede di legge finanziaria.



PRESIDENTE

Grazie. Pertanto, ritengo illustrati i subemendamenti n. 75) e n. 88).
Ha chiesto la parola il Consigliere Berutti; ne ha facoltà.



BERUTTI Massimo

Grazie, Presidente.
Mi ricollego a quanto diceva poc'anzi il collega Vignale: dobbiamo partire da un principio, e cioè che se si vuole demolire definitivamente il mondo dell'impresa, nel momento più critico dal dopoguerra, certamente questa è una buona strada.
Sulla base di quanto affermava il collega Vignale, è chiaro che, di fronte a una programmazione e probabilmente anche una pianificazione, ma soprattutto un lavoro legato a una famosa battaglia che stiamo facendo un po' tutti, relativa al prelievo anche nei fiumi, potrebbe avere un senso fare un certo tipo di percorso e, gradatamente, lavorare in funzione di qualcosa che, probabilmente, parzialmente può anche starci.
Ricollegandoci a quanto si diceva prima sull'acqua, non è giusto fare un prelievo quasi gratuito della risorsa terrestre, ma certamente occorre guardare tutta la situazione contingente, che è quella attuale. Pertanto come tale - questa proposta di aumento, a questi numeri, tra l'altro crediamo sia veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra e ci stupisce molto perché, di fronte al buonsenso che in molti casi viene anche dalla Giunta, dal Vicepresidente Reschigna, che è molto attento a determinate dinamiche, crediamo che un prelievo così forte sia un'ulteriore imposizione fiscale velatamente nascosta dietro una questione legata al discorso del prelievo nelle cave, quindi all'attività estrattiva.
Pertanto, l'esortazione è che ci sia, da una parte, un ripensamento forte e, dall'altra, invece, una pianificazione che possa portare a un ragionamento molto più organico e costruito, che possa equiparare, nei giusti crismi e limiti, le varie situazioni, partendo dal presupposto che c'è anche un criterio di competitività, perché noi facciamo un ragionamento di carattere regionale, ma le imprese operano su un sistema nazionale e internazionale, quindi con logiche completamente diverse. Infatti, a volte mi insegnate - se si partecipa ad una gara in una regione vicina, se si hanno dei numeri diversi, scatta una competitività, scattano delle logiche per cui magari bastano delle virgole a spostare determinati risultati.
Crediamo che occorra prestare un'attenzione particolare, ma soprattutto avere una visione diversa di un mondo che probabilmente oggi ha la necessità di non essere aggredito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Graglia.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
Semplicemente per sostenere la presa di posizione del collega Vignale con una serie di emendamenti che vanno contro l'aumento del canone delle attività estrattive, che penalizza le imprese estrattive, già in forte difficoltà - come è del tutto evidente - anche per il fatto che l'attività estrattiva è in forte diminuzione, poiché, come sosteneva il collega Vignale, molte autorizzazioni sono state prorogate, perché le cave non sono ancora esaurite.
La nostra voce si alza anche perché siamo stati sollecitati da queste imprese a farci portavoce delle loro esigenze, poiché queste attività sono tutte collocate nei Comuni montani, che sono già penalizzati rispetto ad altri territori. Per questo, sempre usando la parola buonsenso, che oggi è stata veramente inflazionata, chiediamo alla Giunta di fare uno sforzo per andare incontro ad una categoria che subirebbe un aggravio sostanziale molto importante. Cerchiamo di ottenere almeno un aumento minore. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Graglia.
Subemendamento rubricato n. 89) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: 'Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,50 al metro cubo b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro .al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4'".
La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Scusi, Presidente, non c'erano prima i subemendamenti che cassano gli altri commi?



PRESIDENTE

Li ho dati per illustrati.



VIGNALE Gian Luca

No, no. Io ho illustrato il subemendamento che cassa l'articolo e il primo comma.



PRESIDENTE

Lei ha illustrato il subemendamento n. 75) e 88). Poi hanno parlato i colleghi Berutti e Graglia e ho dato per illustrati i subemendamenti n. 87) e 86).
Però, se questo deve accendere una diatriba complessa, mi rimetto al mio alto senso di responsabilità e le do la parola sul subemendamento n. 87).
Subemendamento rubricato n. 86) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal Io gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ÍSTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: 0,45 euro al metro cubo b) pietre ornamentali: 0,70 euro al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3) Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4) Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6) Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8) Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.
Subemendamento rubricato n. 87) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: 'Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,25 al metro cubo b) pietre ornamentali: euro 0,50 al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro .al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo 3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4'".
Prego, Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Se non ricordo male il Regolamento, votiamo prima gli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo, e l'abbiamo fatto. Vi sono, poi otto subemendamenti che cassano i commi e che vengono prima, immagino. Per me possiamo anche discuterli dopo, ma io mi rifaccio al Regolamento.



PRESIDENTE

E' parzialmente soppressivo.



VIGNALE Gian Luca

Appunto. Noi ne abbiamo presentato uno che è interamente soppressivo che abbiamo illustrato precedentemente. Poi, ve ne sono alcuni parzialmente soppressivi e ve ne sono altri che invece modificano.



PRESIDENTE

Consigliere Vignale, sono tutti interamente sostitutivi.



VIGNALE Gian Luca

Sì, però i subemendamenti all'emendamento 13) sono di tre tipologie.
Una tipologia l'abbiamo discussa, ed è quella che cassa l'emendamento 13).
Poi ce ne sono otto che cassano singolarmente i commi, dall'uno all'otto, e ce ne sono altri ancora che, invece, sostituiscono le percentuali dei canoni estrattivi.



PRESIDENTE

Consigliere Vignale, sono tutti sostituiti.
L'emendamento n. 13) al disegno di legge n. 83 è sostituito dal seguente...
Quindi sono stati classificati tutti come subemendamento sostitutivi sull'emendamento n. 13).



VIGNALE Gian Luca

E' sufficiente che ci siano...
Se non sono sul 13), possono essere sul 24).



PRESIDENTE

Gli altri sono sul 24).



VIGNALE Gian Luca

E' sufficiente che ci siano otto emendamenti che cassano i singoli commi...
Sul 24).



(Commenti in aula)



VIGNALE Gian Luca

No, è questo, altrimenti vi mancano...
Noi abbiamo presentato una quarantina di emendamenti interamente sostituitivi...



PRESIDENTE

Può avvicinarsi al banco della Presidenza, per favore?



VIGNALE Gian Luca

Grazie, abbiamo risolto l'arcano.
Sostanzialmente, l'emendamento n. 124) è uno dei primi emendamenti in cui proponiamo delle piccole modifiche, che sono estremamente significative rispetto a quello che in realtà...



PRESIDENTE

Scusi, Consigliere Vignale. Dov'è il 124)? Stiamo discutendo i subemendamenti all'emendamento n. 13). Il n. 124) invece è un subemendamento all'emendamento n. 24).



VIGNALE Gian Luca

Le chiedo scusa, a che numero siamo?



PRESIDENTE

Siamo al submendamento 87) dell'emendamento 13).



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Il subemendamento n. 87) è interamente sostitutivo, ma in realtà, come vedremo negli emendamenti che illustreremo in seguito, sostituisce soltanto alcune delle voci, partendo da un presupposto: si porta tutto a quello che è il canone che viene pagato in questo momento e poi, in altri emendamenti (per una modalità che ci consenta di intrattenervi per un po' di tempo) questa dinamica viene invece estesa andando anche a ridurre quello che è il canone oggi presente.
Pertanto, il subemendamento n. 87) riduce complessivamente i canoni, in particolar modo due: il primo è relativo alle sabbie e ghiaie che lo porta allo 0,25; l'altro è relativo alle pietre ornamentali, che viene ridotto a 0,50. Ricordo che oggi il primo è al netto degli adeguamenti pre-ISTAT a 0,40 ed il secondo è a 0,75.
Inoltre, ricordiamo che, con l'emendamento presentato dalla maggioranza, sostanzialmente, andremmo a triplicare gli oneri oggi corrisposti, con quello presentato dal Movimento 5 Stelle, invece, ad aumentarli di più del 50%, in molti casi anche raddoppiandoli, come nel caso delle pietre ornamentali.
Credo che non possano essere in alcun modo delle misure accettabili, e mi riferisco soprattutto all'emendamento presentato dai colleghi del PD nel senso che i colleghi di opposizione hanno, diciamo, maggiore libertà d'intralcio di una norma. La cosa che certamente ci pare paradossale è che il Vicepresidente ci faccia presente che vi è un'estrema necessità di licenziare la norma il prima possibile; questa è una necessità di tutta la Regione e non solo, ovviamente, del Vicepresidente, e che noi condividiamo.
Ciò significa che, com'è stato attuato un provvedimento sui tributi probabilmente ne verrà fatto un altro per l'anno 2016; invece, noi decidiamo di perdere un po' di tempo, che non sarà legato a questo articolo, evidentemente, nel senso che se si fa il "blitz" su un singolo articolo, che non è oggetto di norma finanziaria, si può mettere in campo che la maggioranza scelga e determini anche che la dilatazione dei tempi stia in capo ad una scelta ideologica che il PD, o alcuni esponenti del PD hanno fatto.
Di questo, ovviamente, noi prendiamo atto e facciamo l'opposizione ad un provvedimento, presentato da alcuni colleghi, che non condividiamo.
Nessuno ci dice - lo dico anche al Vicepresidente - che vi è necessità di contingentare i tempi, perché non c'è stato il tempo per il dibattito.
Nel senso che ognuno, anche in questo Consiglio, ha un ruolo: l'opposizione fa l'opposizione e la maggioranza fa la maggioranza.
A volte noi ci scambiamo le giacche fin troppo nell'essere troppo leali o, meglio, troppo responsabili nei confronti dei cittadini piemontesi, per crediamo che a tutto ci sia un limite non relativamente a ciò che uno pensa, ci mancherebbe, anche in questo settore, ma nel cercare in qualche modo una scorciatoia.
Quindi, non comprendendo sinceramente questa scelta, aiuto anche il Presidente, se no lui non aiuta me, per cui ho illustrato, avendo fatto trascorrere sei minuti, non soltanto il subemendamento 87), ma anche quello successivo.



PRESIDENTE

Il subemendamento successivo è il n. 86).
Pensavo che avesse già illustrato tutti i subemendamenti, perché stava già parlando dell'emendamento di maggioranza.
Subemendamento rubricato n. 89) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) 1. A decorrere dal Io gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,50 al metro cubo b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo 3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4." La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Il subemendamento 89) cambia poco rispetto a quelli precedentemente indicati, salvo - di nuovo, in questo caso - cercare di mantenere e di fotografare la situazione attuale esistente in termini di diritti di escavazione: 0,50 per le sabbie, le ghiaie e calcestruzzo; 0,75 per le pietre ornamentali; 0,50 per le altre, argille, minerali, miniere eccetera.
Se guardiamo le proposte che sono state avanzate, vediamo come in alcuni casi, per esempio sulle pietre ornamentali, con l'emendamento presentato dal PD si passa dallo 0,70 all'1,75 e, per esempio, sulle pietre ornamentali il primo firmatario è il collega Rostagno.
Poi, per carità, uno nella vita è anche legittimato a non tutelare i territori da cui proviene; tuttavia, per un pinerolese voler raddoppiare l'attività estrattiva legata alla pietra, che in questo momento nel distretto della Luserna è ancora uno dei settori che garantisce un po' di occupazione, è una cosa legittima ma, ovviamente, per quanto ci riguarda totalmente non condivisibile.
L'emendamento dei colleghi del Movimento 5 Stelle in realtà è in linea con quelle che sono le valutazioni che facevano relativamente alle acque: gli aumenti sono fino tripli, però ci sta in una logica che è già stata enunciata precedentemente.
Pertanto, in questo caso, come negli emendamenti successivi (e ai futuri articoli), non possiamo che significare che non si può accogliere n accettare che, in seno alla legge finanziaria, senza che vi sia un ragionamento dietro, si decida di provvedere ad una tassazione senza alcuna discussione rispetto ai temi che riguardano, invece, con urgenza, la nostra Regione: mi riferisco all'attività di pianificazione, all'attività di programmazione, all'attività di utilizzo dei canoni non necessariamente all'interno dei confini dell'attività estrattiva, cioè a tutta una serie di lavori che sono molto interessanti.
Faccio solo una considerazione (mi rivolgo al collega Rossi, che so essere interessato): il bilancio che voteremo nei prossimi giorni sul capitolo "Attività estrattive" ha zero euro.
Tutto il lavoro che abbiamo svolto sull'attività di pianificazione e programmazione sulla Valle Dora è stato svolto perché nei due precedenti anni sono stati stanziati 200.000 euro ad anno per fare quel tipo di attività; attività che è sempre stata molto richiesta, ma se non ci si mettono due soldi per fare programmazione e pianificazione, è impossibile da fare.
Magari è importante concentrarsi anche sulle cose che servono, oltre che sulle cose che, a nostro avviso, sono un po' più ideologiche.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Berutti; ne ha facoltà.



BERUTTI Massimo

Siamo sempre sul subemendamento rubricato n. 89), ma sarò molto più breve del collega Vignale.
Credo che sia importante, alla luce di quello che sta emergendo in merito a questo subemendamento, che ci sia una profonda riflessione da parte di tutti. Perché, obiettivamente, i numeri che si stanno analizzando in relazione a quella che è la situazione attuale sono abnormi, e non possono assolutamente essere sostenuti sulla base di una legge di bilancio e di una legge finanziaria che, certamente, può necessitare di ulteriori risorse finalizzate ad accontentare tutta una serie di desiderata, ma che d'altro canto, non ha una programmazione ben definita.
Forse, sarebbe più opportuno iniziare eventualmente un lavoro in Commissione, un percorso graduale nel tempo, che possa portare comunque delle soluzioni ad una serie di proposte, e che non veda, invece, solo ed esclusivamente la volontà di fare cassa sulla pelle delle imprese.
Non dimentichiamo che attorno alle imprese esiste un ulteriore indotto: se si creano delle criticità e dei tracolli, a scalare si creano anche delle crisi occupazionali. E visto che oggi la realtà non ci consente di navigare in situazioni idilliache, credo, obiettivamente, che non vi siano le condizioni per percorrere una strada con così tanta leggerezza.
Da qui l'esortazione a fare una profonda riflessione e a valutare se persistono le condizioni per proseguire su questo percorso.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Graglia; ne ha facoltà.



GRAGLIA Franco

Come prima ho votato contro il mio Gruppo, perché l'emendamento riguardava un finanziamento relativo all'ospedale di Verduno, poiché adesso il canone che verrà triplicato riguarda le pietre ornamentali, e siccome ho partecipato a degli incontri, invitato dal Presidente, per quanto riguarda le cave di Barge e di Bagnolo, che in questo caso sono chiamate in causa non posso esimermi dal chiedere un'ulteriore riflessione su questo canone pesante che va a colpire un settore già gravemente in difficoltà; settore che in pochi mesi ha visto veramente cambiare la situazione in modo drastico.
La mia voce, anche in questo caso, si leva per chiedere una riduzione rispetto alla triplicazione del canone. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Graglia.
Emendamento rubricato n. 85), presentato dai Consiglieri Vignale, Berutti Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino e Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,55 al metro cubo b) pietre ornamentali: euro 0,70 al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo 3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007: tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4".
Ha chiesto la parola il Consigliere Vignale per l'illustrazione; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.



PRESIDENTE

Colleghi, se volete accorparli un pochino, me lo chiedete voi. Vi offro questa possibilità.



VIGNALE Gian Luca

No grazie, Presidente.
Crediamo sia utile discuterli singolarmente tutto il tempo che il Regolamento ci concede, perché sarebbe interessante verificare se chi scrive queste percentuali abbia provato a prendere un'impresa qualsiasi e applicare dette percentuali. Perché, ogni tanto, il timore che chi scrive parta da un preconcetto che non abbia alcun valore su quella che è la realtà che viviamo, credo sia non voglio dire "un dato di fatto" perch esprimerei una sentenza, ma che sia abbastanza veritiero.
Pongo un esempio: prima il collega Graglia parlava del distretto della Luserna; solo fra Barge e Bagnolo ci sono più di 120 imprese che cavano che trattano o che commercializzano la pietra e credo che rappresentino il 70%-80% delle unità occupazionali dirette e indirette (quindi non solo chi lavora all'interno della cava, ma anche chi sposta e soprattutto tutto il materiale che viene poi fatto e venduto all'interno della cava). Chi percorre le provinciali del pinerolese o della zona di Barge, Bagnolo o Saluzzo, vedrà che lungo le provinciali c'è tutta una serie di rivenditori di pietra. Quello è un indotto assolutamente significativo, che offre grande capacità occupazionale a quelle aree e offre, fortunatamente, anche ricchezza! È un aspetto certamente positivo. E dando ricchezza, ovviamente offre anche lavoro.
È inevitabile che nel tran tran di queste serate, certamente non delle più divertenti, si corre il rischio di fare magari anche poca attenzione a quello di cui stiamo discutendo. Ma per fare un esempio sul distretto della Luserna, che riguarda le pietre ornamentali, abbiamo due ipotesi: in un caso si prevede che il canone estrattivo passi da poco più di 0.70 centesimi a 1.75 euro, quindi che aumenti di due volte e mezzo; nell'altro caso, invece, che passi da 0.75 a 2.50.
Anche se cadessimo nella situazione migliore, avremmo un aumento della tassazione sulle attività estrattive della pietra ornamentale di due volte e mezzo. Lo stesso vale per le altre.
Sarebbe interessante che qualcuno fra coloro che hanno sottoscritto l'emendamento, posto che interessi qual è la ricaduta economica delle nostre imprese, provasse a simulare, all'interno del fatturato dell'impresa "x", "y" e "z" quanto cuba il nostro aumento in termini di canone estrattivo.
Temo che non sia stato fatto con la dovuta attenzione, ma pensando che in qualche modo, chi opera nel settore estrattivo sia un sottrattore di beni ambientali o, peggio, che abbia a che fare con la malavita organizzata, sia giusto inserire una tassazione che pare quasi essere una tassazione punitiva.
E' evidente che non possiamo non condividere questi aspetti, ma non possiamo far altro che tentare di evitarli con l'attività che rallenti quanto più possibile la discussione della legge finanziaria.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Vignale.
Passiamo all'esame dell'emendamento successivo.
Subemendamento rubricato n. 84) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: 'Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal 1o gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,65 al metro cubo b) pietre ornamentali: euro 0,70 al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo 3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo,sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle nonne regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza de convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4'".
La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

L'emendamento in oggetto interviene di nuovo nel cercare di limitare gli aumenti. Facendo anche presente un aspetto. Non so neanche quanto di per sé gli emendamenti siano accoglibili. Gli emendamenti prevedono che su una materia che riguarda un prelievo fiscale a tutti gli effetti, anche se è un canone estrattivo, l'aumento delle imposte decorra dal 1° gennaio 2015.
E' evidente, come sempre è avvenuto, che ogni qual volta che abbiamo aumentato le imposte, le abbiamo aumentate a far data dal 1° gennaio 2016.
Credo che, anche qualora venisse approvato l'aumento della fiscalità, non può avere un effetto retroattivo, ma segnalo che così è scritto all'interno dell'emendamento.
Di nuovo vediamo come altri aumenti che possono sembrare minori, come quello relativo, per esempio, alle sabbie e ghiaie per calcestruzzi e conglomerati bituminosi e quant'altro, vedano un aumento significativo che è minore in termini di centesimi di euro, ma che è maggiore in termini di incidenza rispetto alle singole imprese. E' assolutamente evidente che un'impresa che cava sabbia piuttosto che calcare o ghiaia, ne cava in quantitativi, ossia in termini di metri quadri, decisamente più significativi rispetto - mi riferisco a quanto dicevo precedentemente - a chi cava pietre ornamentali.
Pertanto, anche se in questo caso l'aumento sembrerebbe un aumento poco significativo, in realtà, è un aumento estremamente significativo, che indica imporre alcune centinaia di migliaia di euro di tassazione in più per ogni singola impresa piemontese che svolge questo tipo di attività.
Come dicevo, non ci pare un aspetto condiviso ma, mi permetto di farlo presente, è assolutamente evidente che il "blitz" o una manovra di forza relativamente a un singolo articolo della finanziaria, anche qualora potesse o dovesse venire approvato non so se nella giornata di oggi o nella giornata di domani, non ferma quelle che sono una serie di contrarietà che porremmo a questa legge finanziaria e che si trasformerebbe in una legge che, nuovamente, aumenta le imposte.
Fino ad oggi abbiamo avuto un atteggiamento, come dimostrato fino all'articolo precedente, neutro rispetto ad una legge finanziaria che ancorché poteva non essere condivisa, poneva delle questioni su cui, in alcuni casi, abbiamo votato contro, in altri ci siamo astenuti e, in altri ancora, abbiamo dato la presenza, analizzando la norma per come è stata esaminata in sede di Commissione. Inserirci una zeppa di aumento delle imposte cambia la legge finanziaria non cambia solo la legge finanziaria ma cambia anche una posizione che, fino ad oggi, in modo responsabile abbiamo assunto. Ricordo ai Consiglieri che siamo quasi al 29 aprile quindi voler perdere alcuni giorni sulla legge finanziaria perché diventa una legge finanziaria di aumento delle imposte, è una scelta che la maggioranza fa non solo nella presentazione di un emendamento, ma anche nella votazione di un emendamento.
E' una scelta, dopodiché è evidente che si tratta di una scelta consapevole, che viene fatta dai colleghi di maggioranza, dalla Giunta regionale e che imporrà un atteggiamento totalmente differente rispetto alla stessa legge finanziaria e al bilancio.
Starà ovviamente ad ognuno di voi fare le considerazioni che ritiene.
Ho già detto che sarebbe stato più utile fare un ragionamento in seno alla Commissione, un ragionamento di insieme. Se, invece, si vuole fare una forzatura, è evidente che ognuno tenterà di difendersi con le modalità che riterrà più opportune.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Vignale.
Subemendamento rubricato n. 94) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal 1o gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro O al metro cubo pietre ornamentali: euro 0,01 al metro cubo argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro al metro cubo minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sonoprioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Ilcontrollo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007: tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte".
Deve intervenire Consigliere Vignale? Altrimenti si prende tre minuti prima, un'oretta dopo.



VIGNALE Gian Luca

Come dire, lei ha un po' di anni di esperienza di Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Consigliere sono due minuti per emendamento, ma vi lascio parlare anche cinque, sei minuti perché mi piace ascoltare anche il ragionamento completo.



VIGNALE Gian Luca

Il ragionamento credo che l'abbiano imparato a memoria, come anche lei.
Mi manca solo più di fare disegni. Ci ripetiamo perché riteniamo utile farlo.
Anzitutto, su un aspetto essenziale, che è quello dell'aumento delle imposte; in secondo luogo perché si tratta di un provvedimento che, come dicevamo precedentemente, non sta a suo posto.
Se fosse stata una valutazione che stava all'interno della legge di modifica dei tributi, poteva essere l'ennesima parte, come quella di aumento sui canoni idroelettrici che non condividevamo, ma aveva un senso.
Così, non ce l'ha. Non condividiamo, quindi, né le modalità con cui è stato presentato, né che cosa gli emendamenti, in particolare modo l'emendamento n. 13), contiene e, tanto meno, la volontà di creare una forzatura, come a dimostrazione che l'emendamento deve passare perché è utile dimostrare che c'è una maggioranza che su alcuni temi tiene testa. Legittimo.
Dopodiché siamo all'articolo 9 e articoli aggiuntivi, è sufficiente che prendiamo gli emendamenti che abbiamo presentato nell'ultimo assestamento di bilancio o nelle leggi finanziarie. Insomma, il lavoro è davvero poco e il tempo in cui staremo qui sarà molto.
Ripeto, anche in termini di riduzione dei tempi bisognerà tener presente che vi è stata una modifica dei tempi di discussione per ciò di cui stiamo discutendo.
Ripeto: è una scelta legittima, che però non possiamo non contrastare.
Nel merito, l'emendamento propone delle riduzioni rispetto agli aumenti che i due emendamenti apportano; in particolar modo, in questo caso all'emendamento n. 13. Crediamo pertanto che sia utile e doveroso non procedere e non approvare questa modifica, ma affrontarla in un altro momento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berutti.



BERUTTI Massimo

C'è un altro aspetto che non è stato considerato, cioè che l'immediato aumento dei prezzi dei vari capitolati nell'ambito di opere pubbliche ha una ricaduta sul meccanismo pubblico. Inevitabilmente, infatti, aumentano i prezzi e dunque servono più risorse; e quindi obiettivamente c'è una reazione a catena anche in questi termini.
Capite dunque che, mano a mano che tocchiamo tutta una serie di argomentazioni, immediatamente si innescano una serie di reazioni, quelle occupazionali, quelle della competitività delle imprese, quelle dell'aumento dei prezzi nell'ambito delle opere: tutta una serie di elementi che non possono essere visti solo nella logica di qualche emendamento votato a fare cassa.
Comprendete che ad ogni momento emerge una criticità e quindi tutta una serie di ragionamenti che sta portando avanti il collega Vignale per il nostro Gruppo evidenziano il fatto che non si può, almeno su determinate dinamiche, fare delle scelte così a cuor leggero.



PRESIDENTE

Grazie, collega Berutti.
Emendamento rubricato n. 92) presentato dai Consiglieri Vignale, Berutti Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto e Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) 1. A decorrere dal Io gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0.50 al metro cubo b) pietre ornamentali: euro 0.15 al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro XX al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0.50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0.50 al metro cubo 3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0.50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzale e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale per l'illustrazione ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Come facevo presente prima, ricordo che i due emendamenti prevedono la decorrenza dell'entrata in vigore delle nuove tariffe di escavazione dal 1 gennaio 2015 e credo che per questo non fossero neppure ricevibili; qualora lo fossero, però, credo che vadano modificati, salvo che la Presidenza non ritenga ricevibile un emendamento che ha un effetto retroattivo rispetto ad attività a canoni esistenti. Penso che in realtà questo non sarebbe possibile, però noi leggiamo che l'emendamento è così formulato.
Questa nostra proposta, di nuovo, prevede la riduzione ad alcune tipologie: tanto ai minerali di prima categoria quanto ai minerali di cava non compresi nei punti precedenti, e anche al diritto di escavazione nelle miniere. Crediamo quindi che questi emendamenti in riduzione debbano essere accolti o che lo debba essere almeno uno di questi, uno dei primi che avevamo illustrato, che manteneva le tariffe così come esistono oggi.
Pensiamo non si debba approfittare della legge finanziaria per occuparsi di questo argomento. Dopodiché, è evidente che è certamente possibile tutto, nel momento in cui la maggioranza lo approva, ed è possibile anche venir meno ad alcune valutazioni che la Giunta regionale ancora oggi aveva annunciato, dicendo appunto che vi è un unico provvedimento di innalzamento o riduzione dei tributi che si adotta una volta l'anno per dare stabilità e certezze al mondo regionale, sia esso produttivo o legato alle singole persone.
E' assolutamente evidente che, di nuovo, questi emendamenti intervengono in realtà principalmente montane e pedemontane, dove - come detto prima - abbiamo una situazione occupazionale di un certo tipo e soprattutto una condizione, quella del materiale da estrarre, che - come dicevamo anche per l'acqua - non è delocalizzabile. Sappiamo cioè che fintanto che queste imprese avranno un mercato (o fintanto che noi consentiremo loro di averlo), i loro dipendenti, la loro attività di segagione, di commercializzazione, di smercio, di trattamento, ecc. non si sposteranno dai luoghi in cui le aziende insistono e dai luoghi in cui vi sono i singoli giacimenti, siano essi di sabbia o di pietre ornamentali.
Per questo motivo, oltre a tutti quelli che abbiamo precedentemente detto, crediamo che tassare maggiormente le imprese - parte delle quali vive in territorio pedemontano e montano - sia particolarmente sbagliato.



PRESIDENTE

Grazie, collega Vignale.
Emendamento rubricato n. 91) presentato dai Consiglieri Vignale, Berutti Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto e Sozzani: "L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) 1. A decorrere dal Io gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e. sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,50 al metro cubo b) pietre ornamentali: euro 0,35 metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro XX al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo 3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4." La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
L'emendamento, evidentemente, è simile a quelli precedenti perché, come dicevamo, crediamo che - anche per quanto dicevo in chiusura dell'ultimo intervento - tutelare le imprese, laddove operano in realtà più difficili come quelle pedemontane e montane, sia quanto mai opportuno.
Prima abbiamo discusso due emendamenti, riguardanti le fiscalità di vantaggio delle aree montane. Il Vicepresidente ha dato parere negativo sulle proposte, soprattutto quella sull'IRAP, dicendo a malincuore "esprimiamo un voto negativo, ma questo è un aspetto che terremo presente in un disegno di legge regionale complessivo di riordino della pressione tributaria, in qualunque modalità la si compia". Dopodiché, poco dopo iniziamo una discussione su due emendamenti che in realtà hanno come finalità quella di tassare una parte delle imprese legate al mondo estrattivo, una parte consistente delle quali, invece, opera e dà occupazione in area montana, di nuovo - come dicevo - con imprese non delocalizzabili, perché vivono grazie ai giacimenti esistenti all'interno di quelle realtà.
Pertanto, ci pare abbia poco senso dal punto di vista generale, proprio in termini di logica di discussione di legge finanziaria, trasformare una legge finanziaria non neutra, perché nessuna legge finanziaria è neutra soprattutto quando si discute l'articolo 1, ma che, in qualche modo, si stava discutendo, e farla diventare, invece, una legge finanziaria che introduce nuovamente tasse.
Per dare il senso di come lavoriamo in questo momento, non abbiamo nemmeno idea di quale maggior gettito crea. Mentre, cioè, ogni qualvolta abbiamo presentato degli emendamenti che comportavano un minore gettito (penso all'ultimo, sul bollo, quando abbiamo sospeso la discussione, per poi riprenderla) il Vicepresidente Reschigna, correttamente, si è periziato di verificare quale fosse il minore gettito, noi oggi siamo a discutere un emendamento che, se applicato - non sappiamo neanche se dal 1° gennaio 2015, come dice l'emendamento, o 2016, come in teoria dovrebbe essere quale effetto avrà sulle aziende piemontesi.
L'emendamento 13), cioè - se votato - o l'emendamento 24) - se votato quanto comporta alle imprese estrattive piemontesi? Tre milioni di euro? Cinque? Sei? Dodici? Due? Non lo sappiamo, semplicemente perché non abbiamo neanche stabilito una percentuale né ci poniamo il tema di come vengano usate le risorse.
Mentre, ad esempio, nella proposta di legge che noi abbiamo presentato individuiamo gli oneri che anche le Amministrazioni locali possono utilizzare.



(Il Presidente ricorda al Consigliere che il tempo a disposizione è terminato)



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berutti.



BERUTTI Massimo

Potrebbe avere un senso, alla luce di tutto quello che sta emergendo, e probabilmente sarebbe anche un aiuto ai territori e ai Comuni stessi naturalmente quelli rivieraschi - lavorare ad un'ipotesi, mi auguro più futuristica, di revisione dei canoni, però nell'opportunità di concedere i famosi prelievi nell'ambito dei fiumi. Allora, lì, si darebbe, da una parte, la possibilità alle imprese di prelevare, naturalmente con tutti i crismi di attenzione e pianificazione esistenti, e, dall'altra, si risolverebbe una serie di problemi, di criticità, che abbiamo visto verificarsi, ancora con le ultime alluvioni, nell'ambito dei letti dei fiumi.
Pertanto, nello stesso tempo, potrebbe esserci la possibilità di dire: "Bene, magari qualcosa viene messo in aumento, ma c'è anche la possibilità di trovare una combinazione legata alla pulizia dei fiumi". Invece, quello che emerge è uno stallo: da una parte, non si vuole intervenire sulla situazione - chiamiamola così - idraulica e legata alla presenza dei materiali deltoidi nei fiumi e, dall'altra, invece, si vuole iniziare questo processo di tassazione.
Noi consideriamo necessaria, invece, in un quadro globale e in un ragionamento globale, una visione complessiva di questi aspetti, Non è da sottovalutare quella legata ai fiumi, perché chiaramente è una difficoltà anche perché vediamo che ci si sta un po' "arrampicando sui vetri" per cercare di avere quattro soldi da porre nell'orbita degli eventi calamitosi, ma, poi, non si hanno le risorse per intervenire in opere di grande pulizia e risistemazione degli alvei e, nello stesso tempo proponiamo di andare a caricare il sistema legato alle imprese di settore.
Pertanto, a nostro avviso non ci sono le condizioni per attuare una linea che è stata proposta con questi emendamenti.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Berutti.
Subemendamento rubricato n. 90) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: 'Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,50 al metro cubo b) pietre ornamentali: euro 0,55 al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro .al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4'".
La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Riprendo da dove mi ero fermato. Dicevo che, ogni qualvolta il Consiglio proponga delle modifiche in termini di canoni, imposte addizionali, bollo auto, qualunque modifica essa sia che preveda una riduzione, la Giunta regionale correttamente chiede sempre il tempo per poter verificare l'ammontare dell'imposta.
Mi rivolgo al Presidente e all'Assessore alle attività estrattive: domani mattina o domani pomeriggio abbiamo la seduta di I Commissione e credo sarebbe minimamente saggio iniziare a discutere, votare o respingere (ognuno si esprimerà), conoscendo, però, l'impatto sulle imprese piemontesi. Diversamente, il timore è che noi oggi votiamo davvero un po' al buio.
Al di là del fatto che uno può anche votare al buio, se la regola del buon amministratore vale in termini di riduzione, cioè per evitare che vi siano mancanze di coperture economiche, ritengo che questa regola non possa non valere in termini di aumento del gettito. Diversamente, si individuano le imprese, piuttosto che i cittadini, come soggetti che, se riduciamo loro le tasse, è necessario che garantiscano comunque una copertura, se, invece gliele aumentiamo, non importa. Se, cioè, l'emendamento n. 13) comporta dieci, cinque o cento, non importa, tanto è un'entrata di gettito maggiore.
La modalità con cui ci si comporta dovrebbe essere almeno simile quindi chiedo formalmente alla Giunta di saltare l'articolo 9 bis (l'ha fatto per altri articoli), di portarci, per la giornata di domani, una verifica dell'impatto dell'emendamento n. 13) e dell'emendamento n. 24) sul mondo estrattivo, e, poi, continuare con l'articolo. A quel punto, potremo almeno ragionare con dei numeri certi.
Quando chiedemmo una differenziazione del bollo auto, il Vicepresidente Reschigna e la Giunta non dissero "no". Dissero: "Fateci fare i conti". Si fecero i conti e il bollo auto si modificò riducendolo per fasce, ma introducendolo, non dai cento (mi pare) ma dai cinquanta.
Ritengo che la stessa modalità, anzi - mi permetto di dire - maggiore prudenza, andrebbe individuata laddove si aumentano le imposte e non c'è invece, una rimodulazione che per certe fasce prevede una riduzione dell'imposta stessa, altrimenti sarebbe davvero un po' anomalo e, a quel punto, potremmo tranquillamente presentare tutti gli emendamenti che vogliamo (tanto è una legge finanziaria) di riduzione di tutte le misure fiscali presenti, a partire da ogni singola rata e ogni singola fascia dell'addizionale IRPEF, piuttosto che tutti gli altri canoni, tasse e quant'altro, perché, se la modalità è quella dello spannometro, vale in più e vale in meno.
Pertanto, avanziamo questa proposta e, qualora venisse accolta ovviamente continuiamo con la discussione della legge finanziaria, ma almeno facciamo una valutazione su quello che sarà l'impatto dell'emendamento n. 13) o n. 24) approvato, che abbia un senso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Pichetto Fratin.



PICHETTO FRATIN Gilberto

Grazie, Presidente.
Intervengo ad integrazione ed ausilio delle considerazioni del Consigliere Vignale, che ha posto l'ipotesi di sospendere la discussione o comunque l'illustrazione dei subemendamenti, rispetto ai due emendamenti mi pare il 13) ed il 24) - su questo tema e ponendo alla Giunta anche il fatto di valutare i costi-benefici, con particolare accento, per quanto riguarda il bilancio regionale, del beneficio che potrebbe essere l'introito rispetto al paniere regionale di queste valutazioni.
Vorrei fare soltanto un accenno al peso del costo per l'economia piemontese. Tanto per ricordarcelo, il settore delle costruzioni, sul quale in parte incidono quelle che una volta, quando mi occupavo di cave e di prestiti, erano 470 e adesso saranno 500 o 350, pesa sull'economia piemontese, sugli occupati del Piemonte - ripeto, sugli occupati - tra il 6 e l'8% a seconda di come si utilizzi la classificazione. Vorrei ricordare che l'agricoltura, che è un settore importante, pesa tra il 4 e il 5% e che l'industria pesa il 26-28%.
Quindi, fare un emendamento "allegramente", senza un'analisi dietro...
Poi le maggioranze, giustamente, fanno le maggioranze, decidono anche come rovinare il prossimo o realizzare benefici; chiedo solo se vogliamo metterci anche la testa e fare un'analisi oltre che metterci la passione! Capisco il dibattito, quando non vogliamo che si costruisca una strada non volgiamo il ponte, non vogliamo il condominio, vogliamo tutto verde però possibilmente abitare al settimo piano del condominio; vogliamo salvare la pianta, però a chi gli viene "sotto il letto", come capita a noi, non possiamo tagliarla. Capisco le discussioni di sentimento e di passione, quello che volete, ma quando si va a parlare di incidere sulle attività economiche, sulle attività produttive, dobbiamo anche porci davanti i conti e vedere quelle che possono essere le conseguenze di queste scelte. Stiamo parlando di scelte relative ad un settore che negli ultimi cinque anni ha perso quasi 30 mila occupati! A volte, perdiamo mezze giornate quando è in crisi l'azienda da cento occupati, perché è quella vicina a casa, perché è l'azienda dove lavora la sorella, il cognato, lo zio, o il sindacalista amico! Stiamo qui una giornata intera a fare la mozione, il dibattito e l'ordine del giorno. E' certamente giusto! Ma quando valutiamo un settore che ha quasi 150 mila occupati, dobbiamo porci anche l'altra questione: che effetto fanno le nostre scelte su costoro? Fatta l'analisi, signori, ci sono i colleghi di maggioranza, c'è una Giunta, alzate la mano, premete il bottone rappresentate, voi che avete l'onere di rappresentare tutti. Vi chiedo soltanto di fare un'analisi in modo serio, compiuto, che vada oltre a quelle che sono le legittime e giuste passioni che, personalmente, sento di rispettare da parte di tutti con le idee più disparate. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Pichetto Fratin.
La parola al Consigliere Gariglio.



GARIGLIO Davide

Grazie, Presidente.
Desidero interloquire rispetto all'appassionato...



PRESIDENTE

Scusi, scusi, Consigliere Gariglio. Solo per stare almeno nella cornice del Regolamento.
Stiamo procedendo con l'illustrazione dei subemendamenti. In deroga al Regolamento e dato che sono stati fatti degli interventi pertinenti ripeto, in deroga al Regolamento - mi permetto di dare la parola al Consigliere Gariglio.
Prego.



GARIGLIO Davide

Grazie, Presidente.
Sottrarrò pochi minuti a quest'interessante e prezioso dibattito.
Poiché il collega Pichetto nel suo intervento appassionato di numeri e di considerazioni veritiere ha citato la maggioranza, voglio semplicemente ricordare che stiamo passando circa un'ora e mezza a discutere di subemendamenti ad un emendamento dei colleghi del Movimento 5 Stelle.
I colleghi del Movimento 5 Stelle hanno fatto un loro emendamento, ci sono i subemendamenti. Noi ne abbiamo presentato uno, che ancora non è stato nemmeno illustrato, su cui ci sono una valanga di subemendamenti del collega Vignale.
Avremo modo di illustrare nella seduta, immagino, a questo punto, di domani mattina le ragioni che hanno portato una serie di colleghi che hanno approfondito la questione a ritenere necessario un riordino della normativa sulla materia delle cave, che speriamo arrivi presto, come concordato dalla Giunta e, nel frattempo, in qualche modo ci siamo portati avanti con alcuni emendamenti che riteniamo opportuni ed utili. Lo spiegheremo ed assicuro il collega Pichetto che quello che proveremo a fare è fatto avendo attenzione al territorio piemontese, al mondo delle imprese piemontesi e non solo delle imprese che direttamente si occupano di cave, ma anche di tutta la filiera produttiva.
Non siamo arrivati qui impreparati, non siamo arrivati qui senza aver consultato il settore e poiché siamo responsabili e condividiamo i destini di questa regione, non siamo intenzionati ad agire per arrecare danno alla nostra comunità, perché amiamo questa comunità e perché da questa comunità siamo stati investiti del compito di governare.
Quindi, con molta serietà, quando toccherà a noi, i colleghi Rossi e Rostagno avranno modo di documentare le ragioni che ci hanno portato a questa determinazione, lo faranno con precisione e, ci tengo anche a dire in modo molto ponderato e attento, perché tutto si può dire tranne che l'azione dei Gruppi della maggioranza sia stata un'azione sprovveduta frettolosa o sciatta. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Gariglio.
Subemendamento rubricato n. 97) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal 1o gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ÍSTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: 0,50 euro al metro cubo b) pietre ornamentali: 0,70 euro al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,05 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3) Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4) Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6) Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8) Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4." La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Voglio dire che il collega Gariglio, come altri, è qua da un po' di tempo, cioè tendenzialmente, funziona che quando un Gruppo, visto che ha elaborato, prodotto e quant'altro, un emendamento, lo presenta all'Aula.
Formalmente chiedo all'Assessore alle attività estrattive un dato generale ovviamente, perché a noi non interessano i dati delle singole imprese. Noi abbiamo la banca dati delle attività estrattive e ci interessa sapere, nel 2013 (non so se ci siano ancora, ma dubito, i dati del 2013), quanti siano i metri cubi estratti di ghisa...



(Commenti in aula)



VIGNALE Gian Luca

Domani ci porterà tutto e così facciamo il raffronto, perché se fa otto milioni e 800 milioni, è sufficiente moltiplicare. I materiali sono divisi come il collega sa, per lettere diverse; è sufficiente fare quello per il doppio, o quello, se parliamo di pietre ornamentali, per due volte e mezzo.
Quindi, se sappiamo che la tassazione era uno, diventa 0,70 o 2,5 e quant'altro. Con i dati che l'Assessore ci porterà nella giornata di domani mattina, noi sappiamo anche quanto costa ai piemontesi questa manovra.
Però, attenzione. Diceva bene il Consigliere Pichetto: invito a non soffermarci su quella che è l'attività di tassazione diretta su chi estrae perché incidentalmente la prima voce "per estrazione in metri cubi" - lo vedrà il collega Rossi nelle sue letture attente, come ben fa, su questo settore - e il primo settore per metri cubi estratti è quello che riguarda le sabbie e le ghiaie per calcestruzzi che, incidentalmente, sono lo strumento con cui si realizzano tutte le opere pubbliche all'interno della nostra regione.
È di nuovo evidente che se noi aumentiamo all'impresa x dello 0,80 quel prezzo non riuscirà riversarlo tutto nei confronti dei fornitori e diventerà certamente meno competitiva rispetto ad altre. Se oggi ha un vantaggio competitivo rispetto all'impresa lombarda, lasciamoglielo, invece di levarglielo. In parte proverà poi scaricare questi maggiori costi sulle opere pubbliche.
Banalmente, la legge n. 30, la legge sulle cave di prestito, nasce ancorché in modo straordinario, perché consente di realizzare opere pubbliche al prezzo che altrimenti non si riuscirebbero realizzare. Abbiamo anche modificato, in senso migliorativo, nella legge n. 1 del 2015 questo aspetto dando priorità a chi ha inerti all'interno di cave attive già autorizzate. Devo dire che la cosa che manca è una valutazione di fondo. Se noi mettiamo un qualunque soggetto a fare la valutazione di ciò che abbiamo approvato nella legge n. 1, che cercava di essere un'attività di semplificazione rispetto ad un mondo oggi in difficoltà e poi lo mettiamo con questo, sembrano che siano due maggioranze diverse, due Consigli regionali diversi, oppure due schizofrenici. Che in quattro mesi lo stesso soggetto provi a delegificare e semplificare per aiutare un settore e quattro mesi dopo gli raddoppi le imposte, in qualche modo, è un soggetto che ha qualche difficoltà.
Se vogliamo continuare questa dinamica senza l'illustrazione dell'emendamento, noi siamo in difficoltà. Noi stiamo subemendando una cosa che non ci è stata presentata, per cui se i Consiglieri della maggioranza intendessero illustrarci l'emendamento n. 24) del Partito Democratico e l'emendamento n. 13) del Movimento 5 Stelle, potremmo anche fare un ragionamento più complessivo perché, magari, ci danno dei numeri che sono diversi rispetto a quelli che noi conosciamo.



PRESIDENTE

Grazie, collega Vignale.
Subemendamento rubricato n. 96) presentato dai Consiglieri Vignale Berutti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Sozzani: L'emendamento 13, al disegno di legge n. 83, è sostituito dal seguente: "Nuovo articolo 9 bis (Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) 1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tariffe del diritto di escavazione) A decorrere dal Io gennaio 2015, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ÍSTAT: a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: 0,50 al metro cubo b) pietre ornamentali: 0,70 euro al metro cubo c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi sabbie silicee e torba: euro al metro cubo d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,25 al metro cubo e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3) Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4) Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6) Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data della scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo dei proprietà comunali.
8) Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.
Consigliere Vignale, illustra anche l'emendamento n. 96)? La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Con la stessa passione con cui alcuni colleghi ritengono che sia opportuno tassare le imprese piemontesi, noi, con altrettanta passione crediamo che, a priori, sia inopportuno, ancora di più in una situazione come questa. Rischiamo, nella nostra terra, di creare le situazioni anomale. Ci sono le start up innovative che, com'è noto, abbiamo sostenuto anche con un emendamento presentato oggi. Ci sono le imprese nuove, quelle che, in qualche modo, fanno innovazione e vanno sostenute; poi ci sono i soggetti tradizionali, le imprese tradizionali. Paragoniamo i numeri degli uni e degli altri, vediamo che non sono neppure largamente commisurabili ma è assolutamente evidente, altrimenti non sarebbero start up innovative le prime, e parliamo di un settore che è di nuovo assolutamente significativo.
Al di là delle moltiplicazioni che faremo, e vedremo che sono assolutamente rilevanti, c'è una marea di documentazione negli uffici dell'Assessore De Santis rispetto alla torta dei posti di lavoro de Piemonte diviso per provincia, per subambiti, e poi vedrete che vi sono alcune zone in cui la somma - parliamo, per esempio della zona da cui proviene il Vicepresidente - fra attività estrattive e edilizia è la prima voce di occupazione di quella provincia. Supera di gran lunga il turismo.
Ma non riguarda solo quella zona. In molte realtà della Provincia di Cuneo come bene sa l'Assessore Valmaggia, anche all'interno di aree protette, i principali centri all'interno delle aree montane che garantiscono posti di lavoro sono attività estrattive, alcune anche di grandi gruppi.
Se noi diventiamo non più competitivi rispetto a grandi gruppi internazionali - dopodiché c'è chi teorizza la decrescita felice - questo è un tema, ma è assolutamente evidente che grandi gruppi, se diventano non più competitivi in Piemonte, invece di raccogliere sabbia, ghiaia o cemento in Piemonte, andranno a farlo in un'altra regione. Tanto poco cambia quelle che sono le percentuali. Peccato che, in alcune di queste realtà perderemmo.



PRESIDENTE

Scusi, Consigliere, la interrompo proprio perché siamo stati ad ascoltare.
Ho visto che alcuni Consiglieri si stanno preparando per abbandonare l'Aula. Avanzo una proposta all'Aula, ma non so se l'Aula acconsentirà: domani è convocata la I Commissione. Possiamo affrontare tutta la questione in Commissione così come è stato suggerito? Non significa andare in Commissione e modificare, significa fare dei ragionamenti più approfonditi con valutazioni economiche che la Giunta può rappresentare ai colleghi.
E' una mia personale proposta. La possiamo definire domani mattina alla Conferenza dei Capigruppo? Va bene.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 23.58)



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