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Dettaglio seduta n.351 del 25/09/18 - Legislatura n. X - Sedute dal 25 maggio 2014 al 25 maggio 2019

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MOTTA



(I lavori iniziano alle ore 9.40 con l'esame del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")


Argomento: Interventi per lo sviluppo dell" offerta - Beni culturali (tutela, valorizzazione, catalogazione monumenti e complessi monumentali, aree archeologiche)

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 2240 presentata da Gancia e Sinatora, inerente a "Castello di Valcasotto presso il Comune di Pamparato (CN)" (risposta scritta)


PRESIDENTE

Buongiorno, colleghe e colleghi.
Iniziamo i lavori esaminando le interrogazioni e le interpellanze alle quali la Giunta regionale è disponibile a fornire risposta.
Per quanto concerne l'interrogazione indifferibile e urgente n. 2240 presentata dalla Consigliera Gancia e dal Consigliere Sinatora, informo l'Assessora Parigi che, contrariamente a quanto richiesto originariamente la Consigliera Gancia desidera ricevere risposta scritta.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli - Parchi e riserve

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 2198 presentata da Frediani, inerente a "Gestione strutture Centro del Cavallo"


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione indifferibile e urgente n. 2198 presentata dalla Consigliera Frediani.
L'interrogante ha facoltà di illustrare l'interrogazione per due minuti seguirà la risposta della Giunta regionale. Vi ricordo che non è prevista replica.
Prego, Consigliera Frediani; ne ha facoltà.



FREDIANI Francesca

Grazie Presidente; buongiorno Assessora.
Il Centro del Cavallo è una struttura rispetto alla quale già in passato avevamo presentato diverse interrogazioni, oltre che una segnalazione proprio in riferimento alla gara di aggiudicazione che, a nostro avviso non era stata particolarmente corretta.
In questo caso, giusto per ripercorrere brevemente la storia, il Consiglio regionale con deliberazione del 9 luglio 2002 ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro del Cavallo.
Il 30 dicembre 2013 si è disposto lo scioglimento dell'amministrazione della Fondazione e la nomina di un commissario straordinario. Si è poi arrivati al 26 gennaio 2015 all'estinzione della Fondazione.
Successivamente, il 16 febbraio 2015 il Settore Residenze Collezioni Reali e Soprintendenza Beni librari ha provveduto all'indizione di procedura di gara a evidenza pubblica (quella che citavo prima nell'introduzione) per l'affidamento in concessione delle strutture del Centro del Cavallo nel Parco regionale La Mandria ed eventualmente la Cascina Vittoria, la Cascina Romitaggio e i terreni circostanti.
Con successiva determinazione dirigenziale, il 29 settembre 2015 il medesimo Settore ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della concessione delle strutture del Centro del Cavallo all'ATI, fondata da Miceli Carmine, Flavio Bakovic, Michele Cribari, Michelangelo Vaccarino che, nel periodo intercorso tra la precedente fase di aggiudicazione provvisoria e quella di aggiudicazione definitiva, ha costituito nelle forme di legge una società Cooperativa Agricola denominata "Vivere La Mandria".
L'offerta dell'aggiudicatario prevedeva un canone annuo complessivo di 36.000 euro (questa era stata la nostra segnalazione, perché nella partecipazione al bando veniva proprio indicato l'importo), comprendente la presa in consegna, oltre che del lotto base, anche di due lotti facoltativamente inseribili nella concessione, ovvero il lotto aggiuntivo 1 (immobili denominati Cascina Romitaggio, Cascina Vittoria e relative pertinenze) e il lotto aggiuntivo 2 (terreni agrari siti in territorio di Druento e Venaria Reale).
Salto alla fase successiva, anche se ci sarebbero altri dettagli.
Con determina del 30 marzo 2018 la società Cooperativa Agricola Vivere La Mandria è stata autorizzata ad affidare all'azienda agricola Michelangelo Vaccarino la gestione di alcune strutture oggetto dei contratti predetti.
La determina dirigenziale 110 del 2018 ha altresì autorizzato il pagamento diretto alla Regione Piemonte dell'intera quota dei canoni annui relativi al lotto aggiuntivo 1 e del 50 per cento della quota dei canoni annui relativi al lotto aggiuntivo 2.
Nel dettaglio, per l'anno 2018 il canone di concessione è stato così su suddiviso: 24.000 euro da parte della Cooperativa Agricola Vivere La Mandria e 12.000 da parte dell'Azienda agricola Michelangelo Vaccarino.
Alla luce dei fatti esposti, noi chiediamo alla Giunta con quali modalità siano stati quantificati i lotti aggiuntivi 1 e 2 in sede di indizione di procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento delle strutture; in quale punto del bando fosse prevista la possibilità di ricorrere alla gestione delle strutture tramite sub-affidatari; infine, se prima di procedere all'affidamento siano state effettuate sull'azienda agricola Michelangelo Vaccarino le stesse verifiche previste per i partecipanti alla procedura. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Frediani.
La parola all'Assessora Parigi per la risposta.



PARIGI Antonella, Assessora alla cultura

Grazie, Presidente.
1) In sede di indizione della gara di concessione originaria delle strutture del cosiddetto Centro del Cavallo nel Parco regionale La Mandria comprendente il complesso immobiliare Cascina Rubbianetta e le sue pertinenze, ed eventualmente la Cascina Vittoria, la Cascina Romitaggio e i terreni circostanti, nel febbraio 2015 la base d'asta di tutti e tre i lotti oggetto della procedura è stata definita con la collaborazione degli uffici competenti dell'Ente di Gestione del Parco La Mandria, oggi Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, attesa la pluriennale esperienza maturata nella gestione delle strutture regionali presenti nel Parco La Mandria.
All'ente infatti - che ha, tra le altre, anche la finalità di "valorizzare il patrimonio storico, culturale e architettonico" e di "promuovere iniziative di sviluppo compatibili con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta" - sono stati assegnati (con DGR 212-46579 del 5 giugno 1995) i beni immobili di proprietà regionale, fatta eccezione per alcuni specifici fabbricati siti nel Parco Regionale La Mandria. In particolare, gli stessi lotti aggiuntivi 1 e 2 sono stati inseriti proprio su proposta dell'Ente Parchi Reali, al fine di creare un polo di attività equestri unitario.
La quantificazione dell'importo del canone a base di gara di tali lotti è stata effettuata sulla base dell'esito delle gare per concessione di immobili curate dal medesimo Ente negli ultimi anni nell'area, tenuto conto della redditività delle attività realizzabili, delle condizioni degli immobili in concessione e dei prescritti obblighi a carico del concessionario.
2) Il subaffidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è stato ammesso e disciplinato - nel rispetto della disciplina dell'articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (applicata in via analogica) - all'articolo 16 del disciplinare di gara e all'articolo 13 dello schema di contratto di concessione, allegato D al disciplinare stesso.
3) Prima di procedere all'affidamento, gli Uffici hanno provveduto a verificare il possesso in capo all'azienda agricola Michelangelo Vaccarino dei requisiti di ordine tecnico, nonché di quelli di ordine generale, con la trasmissione di apposite richieste ai competenti Uffici del Tribunale di Torino, come fatto per i partecipanti alla procedura originaria.
In allegato troviamo tutte le parti sia del disciplinare che del contratto di concessione, ma gliele consegno e non le leggo.


Argomento: Musei

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 2256 presentata da Frediani, inerente a "Materiali Mostra Olimpica Exilles 2011"


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione indifferibile e urgente n. 2256.
La parola alla Consigliera Frediani per l'illustrazione.



FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.
Parliamo della Mostra Olimpica. Il 4 febbraio 2010 ha aperto il Museo Olimpico "Torino 2006", allestito a cura della Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, con la collaborazione di TOP, presso il Museo di Scienze Naturali, a Torino, in via Giolitti.
Questo Museo fu concepito in previsione di un'esposizione a Torino nel 2010 e 2011. Si prevedeva di allestire, in seguito, delle mostre itineranti in varie località del territorio piemontese e addirittura nelle altre città olimpiche italiane e del mondo.
Dal 23 ottobre 2011 al marzo 2012 fu allestita, a cura del Museo della Montagna, Comune di Torino e Regione Piemonte, una mostra olimpica con parte dei beni del Museo Olimpico presso il Forte di Exilles. Si prevedeva di trasferire proprio in questa sede il Museo Olimpico.
Nel 2016 - a dieci anni dai Giochi Olimpici di Torino 2006 - all'interno del Museo Nazionale della Montagna è stata nuovamente allestita una sezione del Museo Olimpico, sempre per volontà della Città di Torino e della Regione Piemonte. A oggi non esiste una sede del Museo Olimpico: si trovano soltanto, all'interno del cortile olimpico presso il Monte dei Cappuccini alcuni beni relativi a tale Museo. I materiali esposti nelle varie sedi museali e nel corso della mostra ospitata al Forte di Exilles (divise da sci, pattini e attrezzature varie) sono stati donati in parte proprio dagli atleti ed erano proprietà della Regione Piemonte.
Attraverso quest'interrogazione vorremmo avere qualche informazione relativa ai totem, all'allestimento dei filmati riguardanti gli eventi olimpici, che sono stati utilizzati durante le esposizioni che abbiamo brevemente descritto in questa premessa d'interrogazione. Inoltre, quali siano i materiali del Museo Olimpico di proprietà regionale e soprattutto dove siano attualmente custoditi. Grazie.



PRESIDENTE

La parola all'Assessora Parigi per la risposta.



PARIGI Antonella, Assessora alla cultura

Grazie, Presidente.
In merito al primo quesito (quanto siano costati i totem e l'allestimento dei filmati relativi agli eventi olimpici utilizzati nell'esposizione), si precisa che sono stati realizzati e montati n. 34 moli quale struttura principale dell'allestimento del Museo Olimpico Torino 2006, per i quali sono stati spesi euro 23.400, IVA inclusa. Inoltre, sono stati affidati la realizzazione e il montaggio dell'allestimento grafico dei 34 moli per un importo di euro 15.000, IVA inclusa. Complessivamente, quindi, per i 34 moli finiti, montati e decorati il costo complessivo è stato di euro 38.400.
Per quanto riguarda la riproduzione dei filmati sugli eventi olimpici, è stata richiesta una fornitura e il relativo montaggio di materiale audio video quali monitor, lettori DVD, videoproiettori, cuffie radio e diffusori. Per tale fornitura sono stati spesi 23.988 euro, IVA inclusa.
In merito al secondo quesito (quali siano i materiali del Museo Olimpico utilizzati nelle varie esposizioni e mostre, di proprietà regionale, e dove siano attualmente custoditi), si precisa che tutti i materiali del Museo Olimpico di proprietà regionale e non sono stati consegnati al Museo della Montagna, come da verbale di consegna, protocollo n. 25651, del 15 settembre 2011, che contiene appunto l'elenco delle strutture e collezioni della mostra olimpica con indicazione della provenienza.
Le consegnerò la risposta scritta. Quello che le posso dire è che abbiamo deciso una diversa gestione del Forte di Exilles, quindi il passaggio dal Museo della Montagna a una gestione tramite il Circolo dei Lettori, ma soprattutto tramite il coinvolgimento di tutta la valle e di diverse associazioni culturali operanti nella valle stessa. Ovviamente, il Museo della Montagna ha ripreso i materiali di sua pertinenza.
Ritengo, comunque, che i risultati di questi anni siano lusinghieri soprattutto nell'aver riportato un'armonia in valle, di lavoro con il Comune di Exilles e con l'Unione Montana.
Concludo dicendo che, come forse lei saprà, noi abbiamo esternalizzato il bene. Siamo in procinto di firmare (mancano alcune questioni burocratiche ma è già pronta da tempo) una gara per l'affidamento definitivo, con un progetto a più ampia visione temporale, che non sia di anno in anno, che ci permetterà di svolgere una serie di riflessioni sulle destinazioni d'uso e quindi anche eventualmente riprendere alcune cose che c'erano e che non ci sono più.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la trattazione del sindacato ispettivo.



(Alle ore 9.56 la Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BOETI



(La seduta ha inizio alle ore 10.12)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Richieste di modifica dell'o.d.g.


PRESIDENTE

Do atto che l'o.d.g. è stato comunicato con la convocazione. Chiedo se vi siano proposte di modifica.
Il Consigliere Vignale chiede l'iscrizione all'o.d.g. del seguente atto di indirizzo: ordine del giorno relativo a "Olimpiadi 2026: il Presidente Chiamparino assuma il ruolo di guida".



(Commenti della Consigliera Frediani)



PRESIDENTE

Non lo so di che cosa tratta, ce lo spiegherà il Consigliere Vignale quando arriverà.



(L'Assemblea, tacitamente, acconsente all'iscrizione all'o.d.g.)



PRESIDENTE

L'o.d.g. è approvato, così come modificato, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Grimaldi; ne ha facoltà.



GRIMALDI Marco

Grazie, Presidente.
Sia lei che il sottoscritto abbiamo festeggiato qualche mese fa quando il Tribunale di Ivrea ha ordinato il reintegro del signor Minutiello, un operaio che è stato licenziato alla TecnoService per giustificato motivo così diceva l'azienda. Lui, ammalato di Parkinson, ha avuto ragione davanti al Tribunale.
Visto che il Tribunale di Ivrea ha ordinato all'azienda di pagarli gli stipendi arretrati e di reintegrarlo e, visto che siamo a settembre e questo non è successo, come si è letto anche sui giornali, chiederei Presidente, o le comunicazioni dell'Assessore competente oppure, visto che non siamo ancora in grado di fornirlo, di predisporre tutti insieme un ordine del giorno - posso depositarlo nella prossima ora, se i colleghi sono a disposizione ovviamente - per dare un segnale e per far sì che la nostra moral suasion arrivi fin dove deve arrivare di modo che questo operaio ritorni nel suo posto di lavoro.



PRESIDENTE

L'Assessora al lavoro oggi non è in congedo e le chiederemo se pensa, come atto anche dell'Assessorato, di fare qualcosa. Parliamo prima con l'Assessore competente e poi vediamo.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo Balocco, Cerutti, Chiamparino, Ferrari, Ferraris e Reschigna.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

Sono a disposizione e riproducibili, su richiesta, i processi verbali delle sedute del 18 settembre 2018.


Argomento:

d) Non impugnativa


PRESIDENTE

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in data 24 settembre 2018 la seguente legge regionale e ha deliberato la non impugnativa: legge n. 11 del 1/08/2018, "Disposizioni coordinate in materia di cultura".


Argomento:

d) Presentazione interrogazione a risposta immediata


PRESIDENTE

È pervenuta richiesta della Consigliera Frediani di comunicazioni in merito al mancato contributo economico da parte della Regione Piemonte all'evento mondiale "Volley 2018". L'Assessore Ferraris risponderà al question time sul medesimo argomento oggi pomeriggio.


Argomento:

Approvazione processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

In merito al punto 2) all'o.d.g. "Approvazione processi verbali precedenti sedute", comunico che sono stati approvati i processi verbali del 31 luglio 2018.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 301, inerente a "Procedura edilizia per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell'edificato"


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del disegno di legge n. 301, inerente a "Procedura edilizia per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell'edificato" di cui al punto 3) all'o.d.g.
Nella seduta antimeridiana del 18 settembre 2018 è iniziato l'esame del provvedimento. Sono state svolte relazioni di maggioranza e di minoranza e in sede di discussione generale, sono intervenuti i Consiglieri Tronzano Vignale, Fluttero, Bono e la Consigliera Conticelli. È seguita la replica dell'Assessore Valmaggia ed è quindi terminata la discussione generale.
Nella seduta pomeridiana del 18 settembre 2018 gli articoli 1 e 2 sono stati votati ed è iniziato l'esame dell'articolo 3 con l'illustrazione degli emendamenti rubricati n. 4), 5) e 6).
ARTICOLO 3 Ha chiesto la parola l'Assessore Valmaggia; ne ha facoltà.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Volevo chiedere all'Aula, in apertura di seduta, la possibilità in via eccezionale di accogliere un emendamento sull'articolo 3, che va a risolvere un punto che è stato oggetto di discussione martedì scorso ed è anche oggetto dell'emendamento n. 8) presentato dal Consigliere Graglia.
L'articolo 3, comma 7, nella fase finale, introduce nel testo da noi proposto le parole "in caso di mancato pronunciamento sulla proposta entro il termine indicato, il principio del silenzio dissenso", cioè il rigetto.
Invece, nella proposta dell'emendamento del Consigliere Graglia si sostiene il principio del silenzio assenso. Da un approfondimento fatto dagli Uffici, le due situazioni risultano superate, nel senso che nella legge 241/1990, "Norme sul procedimento amministrativo", che riguarda il tema del rapporto degli Enti locali con i cittadini, è già contenuto il fatto che ci debba essere una risposta, in che termini e in che tempi. Quindi la norma generale supera quanto noi proponiamo in questo punto dell'articolo 3.
La proposta è - vedo che è arrivato anche il collega Vignale - di eliminare l'ultima parte del comma 7 dell'articolo 3, ovvero di eliminare la frase seguente: "Il mancato pronunciamento sulla proposta entro il termine indicato equivale al rigetto per mancanza dei presupposti richiesti".
Ora, siccome l'articolo è già in corso di analisi e sono già stati discussi e presentati degli emendamenti, chiederei in via eccezionale all'Aula se fosse possibile aggiungere quest'emendamento, che risolve questo punto specifico, che martedì scorso - come dicevo - era stato oggetto di interventi, di discussioni e di approfondimenti.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Ovviamente non ho avuto modo di leggere l'emendamento, ma solo di ascoltare le parole dell'Assessore. Se non ricordo male.



PRESIDENTE

Mi scusi, collega Vignale: non è ancora stato presentato. Lo dico per correttezza.



VIGNALE Gian Luca

Certo, ma lo dico proprio per questo.
Se non ricordo male, vi è un emendamento presentato dal Vicepresidente Graglia e sottoscritto da altri colleghi che va esattamente nella direzione che diceva l'Assessore, cioè cassa le parole legate al fatto che il mancato pronunciamento equivale al rigetto per mancanza dei presupposti richiesti.
Ripeto, adesso ho solo ascoltato l'illustrazione dell'Assessore e non ho letto, come tutti gli altri colleghi, l'emendamento, però mi sembra che, se esiste un emendamento - quindi senza dover neanche chiedere un'autorizzazione a presentare un emendamento ad articolo scaduto - che sostanzialmente interviene in questo senso. Al limite, si può fare una modifica all'emendamento presentato dal collega Graglia, che è una modalità usuale dell'attività di Consiglio.
Lo dico per una ragione: se i motivi sono simili, non è che l'emendamento dell'opposizione non va bene qualora quello della maggioranza va bene ovviamente.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Se ci fosse l'emendamento, come ha detto lei adesso, avremmo accolto l'emendamento della minoranza e tutto si sarebbe risolto. Il problema, qual è? È che l'emendamento proposto dal Vicepresidente Graglia e da voi parla non di eliminazione, ma di accoglimento, cioè introduce il principio del silenzio-assenso. Si tratta di un principio che, riguardando varianti urbanistiche, rende complicato l'iter successivo.
È per questo che la proposta è quella di eliminare l'ultima parte di questo comma: perché sia il silenzio-assenso, che crea dei problemi da una parte sia il silenzio-rigetto, sul quale si è discusso la volta scorsa, sono superati dalla legge 241, che dà già le procedure per intervenire nel caso di non risposta dell'Ente a un'istanza del cittadino.
Ecco, era questo l'oggetto.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Tronzano; ne ha facoltà.



TRONZANO Andrea

Grazie, Presidente.
Intervengo solo per chiederle se è possibile fare due minuti di sospensione, così insieme ragioniamo sull'eventuale modifica dell'emendamento del collega Graglia.



PRESIDENTE

Il Consiglio regionale è sospeso per un paio di minuti.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 10.24, riprende alle ore 10.30)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Emendamento rubricato n. 7) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
All'articolo 3, comma 4, dopo le parole "di cui al comma", il numero "2" è sostituito con "3".
Il comma 4, in questione, recita che "l'insieme degli interventi, di cui al comma 1, che interessi complessi di più edifici, individuati all'interno degli ambiti, di cui al comma 2, si configura quale intervento di rigenerazione urbana ed è finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città volto a progettare l'uso ottimale degli edifici negli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un insieme d'interventi urbanistici, edilizi e socio-economici, secondo quanto disciplinato all'articolo 12".
Il secondo comma richiamato, in realtà, recita: "Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla data di presentazione della richiesta d'intervento, localizzato in ambito di territorio urbanizzato e serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o in territorio agricolo, purché con destinazione d'uso coerente con la destinazione d'uso propria ammessa dal Piano Regolatore Generale vigente in tale ambito".
Gli ambiti di applicabilità sono indicati al terzo comma, che recita: "L'individuazione dei singoli edifici o di gruppi di edifici, di cui ai commi 1 e 2, è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera i) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo, come modificato dalla presente legge. Con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della presente legge secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera f) della legge regionale 56 del 1977 che ne attesta la conformità".
Il riferimento al comma 2, dunque, appare manifestamente un errore materiale.



PRESIDENTE

Grazie, collega Graglia.
La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Al di là del merito dell'emendamento che, evidentemente, come diceva il collega Graglia, credo vada a correggere un errore relativamente al comma di riferimento, vorrei richiamare l'attenzione relativamente all'articolo di cui stiamo discutendo e proprio al comma cui si fa riferimento.
Credo che, in particolar modo, relativamente al comma 1, in cui si dà potestà alle Amministrazioni comunali d'individuare singoli edifici o gruppi di edifici di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso, vi siano una serie di limiti che, essendo composto questo Consiglio regionale, non molto attento alla discussione in atto quindi credo che.



PRESIDENTE

Scusi, collega Vignale.
Colleghi! Ognuno prenda il suo posto e invito anche le "barcacce" a non chiacchierare come se fossimo al mercato di Piazza Madama Cristina.
Prego, Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Posso capire che la maggioranza non sia particolarmente interessata a dover approvare una cattiva legge, però dovrebbe essere compito dei Consiglieri che alzano la mano per votare le leggi, scrivere buone norme, e lo dico perché questo Consiglio regionale è composto in larghissima parte da ex Sindaci. Pensate se voi svolgeste ancora il vostro ruolo di Sindaci e vi trovaste una legge regionale che v'impone d'indicare, in un'ottica di riuso e riqualificazione urbana, all'Amministrazione comunale, sia essa piccola media o grande, l'individuazione del singolo edificio o gruppi di edifici.
Credo sarebbe un lavoro già particolarmente complicato in alcuni Comuni medi, perché stiamo parlando di qualunque tipologia edilizia, quindi se dicessimo "gli edifici precedenti al 1950", è già un'indicazione che la legge regionale dà. In realtà, la legge consente ai Consigli comunali di individuare quale edificio di riqualificazione edilizia che, ricordiamo, dà un vantaggio, in termini di cubature, da ampliare, per qualunque casa e qualunque edificio presente all'interno di un Comune.
In un grande Comune, se questa legge entrerà in vigore e verrà applicata ogni Consiglio comunale dovrà votare qualche decine di atti relativi all'aggiornamento dell'attuazione di questo disegno di legge. Nel caso dei medi, piccoli e piccolissimi Comuni, invece, verrà data una discrezionalità al Consiglio comunale, che credo non sia corretta; non perché avviene del "malaffare", ma perché non è corretto che un Consiglio comunale possa intervenire dicendo che la casa di Tizio è oggetto di un beneficio, in termini di cubatura, mentre la casa di Caio no.
Sono dinamiche che, molto più semplicemente, dovrebbero essere lasciate a chi intende rigenerare.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Vignale.
A questo punto, viene ritirato l'emendamento? La parola al Vicepresidente Graglia, che interviene in qualità di Consigliere.



GRAGLIA Franco

Sì, ritiro l'emendamento rubricato n. 8) perché superato.



PRESIDENTE

Benissimo.
Emendamento rubricato n. 47) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Come ho già illustrato in apertura di seduta, ringrazio il Consiglio di aver accolto quest'emendamento, peraltro sottoscritto anche dai Consiglieri Graglia e Vignale, che va a risolvere una questione sulla quale giustamente, era stata posta l'attenzione lo scorso martedì in Aula.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, ha chiesto la parola l'Assessore Valmaggia.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti dell'articolo 3, per volevo chiarire, anche rispetto a quanto affermato or ora dal Consigliere Vignale, qual è il meccanismo operativo di questa legge.
La legge prevede che per i Comuni, proprio perché molti di noi ragionano anche con la testa dell'amministratore locale avendo fatto questa esperienza, ci sono tre opzioni, tre possibilità.
La prima possibilità è che il Comune individui singoli edifici, o gruppi di edifici, e fa una pianificazione preventiva sull'intero territorio comunale. Qualora il Comune non si muova con questo indirizzo, pu procedere a promuovere una manifestazione di interesse, cioè chiedere ai cittadini se ci sono edifici che possono essere valorizzati, recuperati o ristrutturati con questa legge. Qualora anche in questo caso il Comune non facesse nulla, rimane la terza opzione, che era alla base della legge 20 per la quale gli aventi titolo possono presentare una proposta di intervento, quindi il cittadino fa una proposta di intervento da sottoporre alla valutazione comunale.
Queste sono le tre possibilità, le tre ipotesi che vanno proprio a dare soluzioni diversificate rispetto ai nostri enti locali, che in Piemonte sono molto diversi.
Si è discusso - mi spiace che non ci sia il Presidente Fluttero sull'appesantimento del passaggio di una delibera preventiva di Consiglio comunale, però io vi leggo l'articolo 13 del disegno di legge 298 presentato dal Consigliere Fluttero, in cui si dice: "Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato a deliberazione del Consiglio comunale che deve contenere espresse motivazioni a supporto della diversa localizzazione e verificare la compatibilità del progetto di diversa localizzazione con l'intorno circostante esistente".
Cosa vuol dire? Vuol dire che il passaggio pubblico nel Consiglio comunale anche nel disegno di legge 298, è contenuto a valle della richiesta del singolo, mentre la proposta da noi fatta è più organica e più articolata.
Tuttavia, il passaggio in Consiglio comunale è previsto anche in questo disegno di legge.
Stiamo parlando di modifiche urbanistiche che possono essere anche significative e che devono avere l'avvallo del Consiglio comunale.
Vengo agli emendamenti su questo articolo.
L'emendamento 4) viene accolto, laddove si aggiunge "alle amministrazioni comunali" anche "le altre forme associative".
L'emendamento 5) non viene accolto perché, con la proposta di emendamento si riduce la fattispecie e i limiti di applicazione della legge, in quanto si parla solo di destinazione residenziale, mentre l'approccio del testo proposto dalla Giunta è un approccio più ampio. Si mantiene, quindi, questa indicazione più ampia e non più ristretta sul lato residenziale.
Non vengono accolti gli emendamenti 6) e 7).
Il n. 6) perché è una espressione tecnica, è una questione lessicale: si sostituisce "è subordinata" con "avviene mediante", ma "è subordinata" è proprio un'espressione tecnica che indica una cosa precisa.
L'emendamento 7), invece, laddove si è segnalato un possibile errore materiale, da una verifica fatta anche dagli Uffici è proprio scritto giusto, si voleva dire proprio "ambiti territoriali organizzati e serviti" quindi non viene accolto. L'ultimo emendamento, il n. 8), con questa nuova modifica va bene.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Possiamo procedere alle votazioni.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 4), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Vi ricordo che il numero legale è 24.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 5), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 6), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 7), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 47).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 3, così come emendato.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 4



PRESIDENTE

Subemendamento rubricato n. 9) presentato da Graglia, Bona, Fluttero Gancia, Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia, che lo illustra in qualità di Consigliere.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
All'articolo 4, comma 1, dopo l'espressione "ai sensi dell'articolo 3" sono aggiunte le parole "e non esclusi ai sensi dell'articolo 9".
Il comma in questione recita: "Sugli edifici individuati, ai sensi dell'articolo 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico ricettiva, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d), della l.r. 56/1977 con la stessa volumetria, sono ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal Regolamento edilizio o dal PRG vigente nel Comune; solo per gli edifici residenziali esistenti uni o bi-familiari è comunque ammesso un ampliamento minimo di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare".
L'emendamento proposto è norma indispensabile per trascrivere nel testo di legge il diverso contenuto dell'articolo, che ha una rilevanza sostanziale nel disegno di ottimizzazione dell'attuale formulazione del disegno di legge. Grazie.



PRESIDENTE

Se nessun altro Consigliere desidera intervenire, proseguiamo con l'esame degli emendamenti.
Subemendamento rubricato n. 10) presentato da Graglia, Bona, Fluttero Gancia, Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia, che lo illustra in qualità di Consigliere.



GRAGLIA Franco

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito con la seguente formulazione: "Gli ampliamenti ammessi dal presente articolo sono aggiuntivi e cumulabili una tantum con gli eventuali ampliamenti ammessi dal PRGC vigente già attivati o ancora attivabili".
Il comma in questione recita: "Eventuali ampliamenti ammessi dal PRGC vigente sono alternativi e non sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo".
La legge regionale n. 20 nel testo vigente non conteneva questa limitazione. Occorre cancellare la previsione opposta ora contenuta nel disegno di legge al fine di garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi della legge. Se, infatti, una premialità ordinaria prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale magari da molti anni non ha consentito l'attivazione dell'intervento, la premialità speciale prevista dalla legge potrebbe essere il fattore che attiva l'operazione. Inoltre, si creano problemi applicativi: se, ad esempio, il PRGC prevede una premialità inferiore, ove questa sia adottata, può essere applicata la nuova disciplina per la differenza? Se così fosse, si creerebbe una discriminazione tra soggetti diversi in condizioni analoghe.
Gli ampliamenti già effettuati in via ordinaria ai sensi del PRGC sono rilenti quanto a effetto inibente? Ossia, la presente disposizione ha applicazione retroattiva? Enormi problemi applicativi e possibili fonti di contenzioso che, secondo noi, è meglio evitare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Questa legge, al di là di intervenire con la modalità che dicevamo prevista dall'articolo 3, cerca d'individuare due modalità di ampliamento delle cubature oggi esistenti: una modalità lascia alle Amministrazioni comunali le competenze già accennate, che però riguardano il riuso e la riqualificazione dell'edificato.
Vi è, poi, un altro aspetto riguardante il potenziale ampliamento di cubatura non dettato dalla legge sul riuso, ma dettato da disposizioni che i Piani regolatori hanno dato. Dico "hanno dato", perché possono essere Piani regolatori vigenti, che hanno anticipato la legge regionale, o nel rispetto della legge 20 o quant'altro, che hanno garantito delle premialità in termini di cubatura.
Noi riteniamo che, se è corretto individuare quanto previsto dalla norma come vantaggio in termini di possibilità costruttiva, con tutte le limitazioni e le disposizioni che la legge pone, non sia corretto che da queste vengano escluse eventuali premialità già esistenti all'interno dei Piani regolatori comunali, che - ricordiamo - sono il principale strumento di pianificazione urbanistica di un'Amministrazione comunale.
Pertanto, da questo punto di vista, indicare la possibilità di ammettere gli ampliamenti in modo aggiuntivo e cumulabile solo una tantum, con eventuali ampliamenti ammessi al PRG fa sì che tanto le disposizioni di norma quanto le disposizioni presenti nel Piano regolatore comunale di un Comune piemontese rimangano leciti e, quindi, non creino contenziosi a eventuali soggetti beneficiari.



PRESIDENTE

Grazie, collega Vignale.
Subemendamento rubricato n. 11) presentato da Graglia, Bona, Fluttero Gancia, Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

All'articolo 4, comma 5, sono infine aggiunte le parole "ovvero ai sensi dell'articolo 9".
L'emendamento proposto è norma indispensabile per trascrivere nel testo di legge il diverso contenuto dell'articolo, che ha una rilevanza sostanziale nel disegno di ottimizzazione dell'attuale formulazione del disegno di legge. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Vicepresidente Graglia.
Emendamento rubricato n. 30) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 30) riscrive l'intero articolo 4, per dare un'organizzazione migliore della disciplina avendo raggruppato, all'interno di questo articolo, tutte le possibilità di ampliamento sia degli edifici residenziali o turistico-ricettivi sia degli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva e direzionale. Quindi, si è fatto un corpus unico, spostando nell'articolo 4 quanto disciplinato precedentemente al comma 3 dell'articolo 5, cioè dove si parla della sostituzione edilizia.
Quest'emendamento comporta anche due emendamenti collegati, di coordinamento sull'articolo 5. Quindi, è una riscrittura più organica e chiara dell'interno articolo.
Approfitto anche per rispondere alle proposte di emendamenti presentati.
Gli emendamenti n. 9) e 11) sono emendamenti simili, che richiamano l'articolo 9, ma l'articolo 9 si riferisce solo ed esclusivamente ai rustici e ai sottotetti. Pertanto, non vengono accolti perché qui il tema è più ampio.
Invece, il punto dirimente, richiamato con la proposta dell'emendamento n.
10), cioè la possibilità di cumulare questi ampliamenti con altri interventi ammessi dal PRG, è una scelta politica voluta di non introdurre il principio della cumulabilità. Peraltro, se noi facciamo la somma di tutte le premialità (la premialità per le bonifiche, la premialità per la deimpermeabilizzazione, unita alle altre premialità), il premio complessivo è significativo. Per questo motivo, non può essere sommato ad altre opzioni che l'Amministrazione comunale, nella sua potestà, individua attraverso il Piano regolatore.
In merito ai tre emendamenti, dunque, il parere della Giunta è contrario.
Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Nella discussione generale degli emendamenti.
È evidente, dalla lettura dell'articolo 4 e anche nella riscrittura presentata con l'emendamento n. 30) dall'Assessore, come la norma introduca ed è l'unico aspetto positivo - una serie di premialità che, come diceva l'Assessore stesso, se sommate fra di loro possono dare anche indici di cubatura ai fabbricati esistenti assolutamente significativi.
È evidente che c'è un grande limite, ed è ciò che ci fa esprimere un parere contrario a questa norma. Vi è un aspetto assolutamente differente rispetto alla legge che porta la prima firma del Consigliere Fluttero: noi abbiamo lasciato queste premialità, che - detto proprio in termini semplici - hanno un valore economico assolutamente significativo, alla discrezionalità di 40, 30, 20 od 8 Consiglieri comunali, i quali potranno, semplicemente, fare degli errori, che sarà il caso più evidente, cioè non inserire tutta una serie di fabbricati all'interno della delibera. Questo comporterà un problema.
L'Assessore dice che ci sono tre modalità: il Comune delibera, il privato fa una manifestazione di interesse, il privato presenta un progetto affinché venga approvato. Nel momento in cui il Comune ha deliberato e ha escluso una porzione significativa di edifici, tanto la manifestazione di interesse quanto la proposta sono, sostanzialmente, proposte che troveranno un parere negativo perché non contenute nella delibera del Consiglio comunale.
Perché è diversa la proposta che porta la prima firma del collega Fluttero? Perché arriva alla fine del procedimento. Un libero cittadino, rispetto alle indicazioni di carattere generale che la legge dà, decide di riutilizzare un patrimonio edilizio da cui ne può trarre un beneficio. Il titolo abilitativo, quindi la parte conclusiva dell'ottenimento di quel beneficio, la rilascia il Consiglio comunale, ma lasciando piena liberta a ogni cittadino piemontese di decidere se ristrutturare o meno un edificio di sua proprietà.
Questo è il vero limite sulla legge su cui, guardate, non noi ci scontreremo nella prossima Amministrazione - che, mi auguro, qualunque essa sia, modifichi questa stortura della norma - ma si scontreranno le amministrazioni comunali che avranno un numero significativo di soggetti che, non appena approvata la delibera, andranno a lamentare il fatto che un loro edificio sarà contenuto o non contenuto oppure, ancora prima di fare la delibera, avranno un numero significativo di soggetti che andranno a chiedere che il loro edificio venga inserito all'interno.
Il dato vero è che quando si parla di potenzialità di un vantaggio economico significativo, tanto più questo vantaggio è lasciato libero a chi lo vuole utilizzare tanto meno si cade non soltanto in errore, ma anche nella possibilità di favorire qualcuno o sfavorire qualcun altro.



PRESIDENTE

Non ci sono altre richieste di intervento.
Indìco la votazione palese sul subemendamento rubricato n. 9), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sul subemendamento rubricato n. 10), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sul subemendamento rubricato n. 11), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sul emendamento rubricato n. 30).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

La votazione dell'emendamento n. 30) comporta automaticamente l'approvazione del nuovo articolo 4.



PRESIDENTE

ARTICOLO 5



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 12) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
Siamo all'emendamento 12, articolo 5, comma 1. Dopo "l'espressione ai sensi dell'articolo 3" sono aggiunte le parole "e non escluse ai sensi dell'articolo 9".
Il comma in questione recita: "Sugli edifici individuati ai sensi dell'articolo 3 a destinazione prevalentemente residenziale o turistico ricettiva, artigianale, produttiva o direzionale, per i quali il PRGC vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 13 comma 3, lettera d) della l.r. n. 56/1977, e che presentano caratteristiche tipologiche, strutturali, prestazionali o funzionali inidonee per le destinazioni d'uso ammesse, è consentito l'intervento di sostituzione edilizia, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d) bis della l.r.
56/1977".
L'emendamento proposto è norma indispensabile per trascrivere nel testo di legge il diverso contenuto dell'articolo che ha una rilevanza sostanziale nel disegno di ottimizzazione dell'attuale formulazione del disegno di legge. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Graglia.
Emendamento rubricato n. 31) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

È un emendamento di coordinamento rispetto alla modifica dell'articolo 4 che abbiamo fatto prima, per coordinare il testo.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 13) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
All'articolo 5, comma 6, le parole "i cui parametri tecnici necessari ai fini della determinazione della premialità sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 10, comma 6" sono sostituite con "la delibera della Giunta regionale, di cui all'articolo 10 comma 6, sono definiti i parametri tecnici necessari al fine dell'applicazione della presente disposizione". Il comma in questione nella versione attuale recita: "La premialità di cui al comma 3 è altresì aumentata del 5 per cento, se per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo, i cui parametri tecnici, necessari ai fini della determinazione della premialità, sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 6".
Si tratta di un testo un po' contorto che l'emendamento mira a formulare in maniera più chiara. Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Presidente, illustrando l'emendamento 13), ma unendolo agli aspetti che hanno interessato gli emendamenti n. 31) e n. 12), credo che sia una buona attività del legislatore regionale quella di cercare di evitare di creare contenziosi con le Amministrazioni comunali. Non casualmente, il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale e licenziato dalla Commissione prevedeva che i Comuni, all'interno di ristrutturazione prevista dal piano regolatore vigente, potessero consentire un incremento fino al massimo del 20 per cento.
Credo che la modifica apportata all'articolo 4 con la riscrittura dell'articolo stesso e la modifica apportata dall'articolo 31 - e per questo saranno necessari gli emendamenti n. 12) e 13) - che, in qualche modo, escludono gli interventi di ristrutturazione edilizia prevista dal Piano Regolatore Generale vigente, creeranno dei contenziosi. È semplice da comprendere, soprattutto nel caso in cui si tratta di una domanda di ampliamento, ad esempio, di un'area industriale, perché, com'è noto, le aree industriali a volte hanno, per fortuna, imprese che crescendo hanno necessità, in quel luogo e non in un altro, di aumentare i propri metri cubi.
Se un'impresa oggi stava depositando o aveva depositato una previsione di ampliamento prevista dal piano regolatore, non lo può più fare ai sensi del piano regolatore, ma lo può fare esclusivamente ai sensi di quanto previsto all'articolo 4. Cioè, in questo modo, la legge regionale scavalca tutti i piani regolatori della Regione Piemonte, laddove essi prevedono una possibilità di incremento di cubature per edifici esistenti.
Credo che inevitabilmente porterà contenziosi, ma anche qualora non porti a contenziosi, è una logica che con il principio di sussidiarietà delle norme cioè quindi di rispetto delle Amministrazioni locali - non ha nulla a che vedere.



PRESIDENTE

Grazie, collega Vignale.
Emendamento rubricato n. 14) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

All'articolo 5, comma 9, sono aggiunte infine le parole "ovvero ai sensi dell'articolo 9".
L'emendamento proposto è norma indispensabile per trascrivere nel testo di legge il diverso contenuto dell'articolo, che ha una rilevanza sostanziale nel disegno di ottimizzazione dell'attuale formulazione del disegno di legge.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 32) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
L'emendamento, proprio per evitare i contenziosi, specifica e chiarisce che, in analogia con quanto previsto all'articolo 4, gli ampliamenti contenuti a vario titolo dal PRG non sono cumulabili con quelli previsti.
Dire che questa norma scavalca i piani regolatori non è dire una cosa corretta; dire che è una norma che si pone come alternativa e lascia la facoltà ai cittadini di scegliere tra l'opzione che il piano regolatore prevede e l'opzione della legge sul riuso che stiamo esaminando, questo sì è corretto.
La cumulabilità, anche da una verifica tecnica, numeri alla mano, comporta successivi problemi gestionali operativi, quindi quest'emendamento chiarisce anche all'articolo 5 il principio dell'alternatività tra ampliamenti ammessi nei Piani Regolatori Comunali e quanto previsto da questo DDL.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 12), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 31).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 13), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 14), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 32).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 5, così come emendato.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 6



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 33) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 33) è una precisazione lessicale, che però chiarisce che i titoli edilizi possono comprendere, ad esempio, anche la segnalazione certificata di inizio attività, e ciò viene scritto con una formulazione diversa. Anziché "il rilascio del titolo abilitativo", si scrive "il relativo titolo abilitativo", che comprende anche queste altre fattispecie.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 41) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Anche quest'emendamento viene eliminato, perché è una precisazione che è già implicita, quindi è sovrabbondante. Nel testo vengono eliminate le parole "contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo", perch è già implicito.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.
Non ci sono richieste d'intervento.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 33).
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 41).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 6, così come emendato.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 7



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 15) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
All'articolo 7, comma 8, le parole "di investimenti edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile, delimitata da tamponamenti" sono soppresse.
Il comma in questione recita: "Gli interventi edilizi, finalizzati al recupero di rustici, avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti dell'altezza di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvo restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRGC, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico. Gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti; possono esserci difficili in condizioni strutturali tali da rendere impossibile oppure insostenibile economicamente il recupero".
Negare la facoltà di demolizione per legge appare un vincolo immotivato e limitativo delle finalità del disegno di legge.



BERTOLA GIORGIO



PRESIDENTE

Grazie, collega Graglia.
La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Al di là del delle motivazioni che ricordava il collega Graglia, cioè prevedere un divieto di per sé è un errore, faccio presente che molte strutture di proprietà della Regione ricostruite in alcune valli (penso alla Valsessera) sono avvenute con demolizione e ricostruzione. Ma questo è un aspetto minore che riguarda il nostro Ente.
Un altro aspetto, per cui v'invito a verificare quella che è la realtà di ciò che avviene, se non altro nelle aree dove esistono case in pietra: dove esistono case in pietra queste vengono riqualificate sempre secondo una metodologia, cioè vengono abbattute le case in pietra o, meglio, viene smontata, tecnicamente come se fossero dei pezzi di Lego, la casa in pietra e tenute le pietre ammassate vicino dalla futura abitazione; viene costruita una casa in mattoni molto leggeri, semplicemente per far passare le tubature e tutto quello che riguarda i servizi, quindi tubi, cavi elettrici, l'eventuale impianto di riscaldamento e, successivamente, la casa viene interamente ricoperta dalla pietra. Quindi, il tetto viene fatto in lose o, nelle differenti aree della regione, in tegole canadesi o nella modalità prevista, ma chiunque conosca le aree montane sa che oggi avviene questo. Prevedere l'impossibilità di abbattimento e ricostruzione significa impedire la riqualificazione edilizia di migliaia di edifici all'interno della nostra regione che oggi, fortunatamente, stanno avendo un recupero significativo.
Allora mi domando quale sia il vantaggio. Tutto qua.
Presento anche l'altro, Presidente, così non rubo tempo. Se noi prevedessimo un divieto in cui si dice che è fatto divieto abbattere senza ricostruire allo stesso modo, allora lo capirei, ma dire che è fatto divieto abbattere tout court significa che, per esempio, con i bandi che noi facciamo per la ricostruzione delle case in Valsessera, che sono rustici che vengono abbattuti e ricostruiti nella modalità che dicevo, la Regione non li può più fare, ma similarmente centinaia o migliaia di piemontesi non possono più dotarsi di una struttura che contenga l'impiantistica. Tutto qua: non è niente di più o di meno.
L'Assessore, peraltro, conosce le aree montane, è Assessore alla montagna quindi sa bene che quanto sto dicendo non è una volontà di venir meno a un vincolo, ma è quanto accade oggi.



PRESIDENTE

Grazie, collega Vignale.
La parola al Consigliere Ravello.



RAVELLO Roberto Sergio

Grazie, Presidente.
Mi rivolgo all'Assessore Valmaggia, premettendo che non intravvedo in questo articolo, in particolare in questo comma, o, comunque, non voglio intravedere in questo comma, in questo passaggio attualmente in discussione, una matrice ideologica come è stato su altri provvedimenti.
Terrò un tono che chiaramente viene da sé, altrimenti sarei poco coerente un tono che sviluppa un ragionamento sul merito.
Premetto che riconosco nell'Assessore Valmaggia un amministratore dotato di quel minimo di sensibilità necessaria a riconoscere le necessità e le istanze di un territorio, ancor più vista la sua storia. Se fosse stato un cittadino sarebbe stato diverso e magari avrei ritenuto necessario fare uno sforzo maggiore per metterlo di fronte ai rischi conseguenti all'approvazione di un passaggio di questo tipo, ma, com'è ben stato rappresentato da chi è intervenuto prima di me, stiamo parlando di un una previsione normativa che ricade su un territorio che, a dire di tutti gli amministratori, è un territorio che vede, nelle sue zone montane, non un freno allo sviluppo, ma un elemento di rilancio allo sviluppo; un elemento molto spesso oggetto di attenzioni progettuali ed economiche da parte di tutte le amministrazioni, anche della Regione.
Prevedere, quindi, l'impossibilità di effettuare interventi di ristrutturazione di rustici esistenti che comportino, anche se dietro precise condizioni urbanistiche e architettoniche, la loro demolizione e la loro ricostruzione, credo sia un passaggio fortemente limitativo, ancor più in Piemonte, che ha moltissime borgate e moltissimi piccoli Comuni che negli ultimi anni hanno determinato condizioni importanti di rilancio economico e sociale attraverso interventi di questo tipo.
La invito davvero, Assessore, a rallentare un attimo. Siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo e a spiegare meglio, al di là dei pochi minuti che ci sono concessi, che cosa intendiamo dire e che cosa abbiamo tempi inteso dire con questi ragionamenti. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Ravello.
Emendamento rubricato n. 16) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
All'articolo 7, comma 10, le parole "fatta salva la facoltà di esclusione prevista all'articolo 9" sono soppresse.
L'emendamento proposto è norma indispensabile per trascrivere, nel testo di legge, il diverso contenuto dell'articolo che ha una rilevanza sostanziale nel disegno di ottimizzazione dell'attuale formulazione del disegno di legge.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Vicepresidente Graglia.
Emendamento rubricato n. 42) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 43) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
L'emendamento 42) è esattamente uguale all'emendamento 33) che abbiamo già votato sull'articolo precedente, mentre l'emendamento 43) è uguale all'emendamento 41) che abbiamo votato sull'articolo precedente.
Faccio presente che siamo in votazione sul Capo II, laddove si parla dei sottotetti. Andiamo a recuperare la norma sui rustici, mettendola in modo organico in questo testo del riuso complessivo della rigenerazione.
Raccolgo le sollecitazioni e le segnalazioni, però teniamo presente che la legge sui rustici è una legge già operativa, cioè stiamo recuperando una normativa già funzionante e operativa. Quando parliamo di rustici, quindi dobbiamo considerarli da quota zero a quota 2.000, ma soprattutto i rustici nelle nostre campagne, il recupero delle cascine (abbiamo visto le trasformazioni che hanno avuto).
Ecco, questa norma è finalizzata a questo tipo di integrazione di una norma già esistente, quindi non andiamo a pensare cose diverse, ma inserite in un contesto organico che è questo disegno di legge.
Il parere, quindi, non è positivo su questi due emendamenti.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Devo dire che ho difficoltà a comprendere il senso del divieto che noi introduciamo e che oggi, peraltro, non è presente e va anche in contraddizione con quanto dice la norma. La norma, infatti, all'articolo 4 dice una cosa estremamente corretta: la possibilità di eventuali ampliamenti o quant'altro deve comunque rispettare sagoma, forma, ecc.
ecc., che è quello che a noi interessa.
Ho fatto un caso, ma i casi possono essere fatti per le case di pianura per le case di campagna e in ogni realtà. Se ho un edificio che strutturalmente non è più un in grado di rispondere banalmente a quelle che sono, per esempio, le prescrizioni di carattere sismico, io non ho che una soluzione: l'abbattimento e la ricostruzione.
Certamente la legge, come questa legge dà, deve consentire che la ricostruzione garantisca una continuità (adesso "paesaggistica" è un termine perfino esagerato), cioè la garanzia del mantenimento di cosa rappresentava quell'edificio.
Da questo punto di vista è corretto, ma laddove introduciamo divieti, non facciamo mai qualcosa di positivo. Teniamo conto che abbiamo introdotto tutta una serie di valutazioni successive a quelle che noi introduciamo nella norma, che ci farebbero dire che se uno chiede la demolizione di una villa storica, seicentesca, ancorché non fosse tutelata dalle Belle Arti dal Codice del paesaggio o da quant'altro che è pressoché impossibile l'Amministrazione comunale ha potere di non inserire quella dimora all'interno delle opere oggetto di rigenerazione e riuso.
A mio avviso, stiamo di nuovo facendo un grande errore, come all'articolo 3, che non porterà nessuno beneficio, ma consentirà solo a chi comprenderà una legge come illogica di continuare a fare quello che faceva prima.



PRESIDENTE

L'Assessore Valmaggia vuole intervenire per esprimere un parere sugli emendamenti? Prego, ne ha facoltà.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Vorrei solo precisare che questa parte relativa al tema dei rustici non è altro che la trasposizione della legge n. 2/2003 della Regione Piemonte che è già operativa da 15 anni in Piemonte e che ha queste limitazioni e permette interventi diciamo in deroga legati all'efficientamento energetico. Dunque, non c'è del nuovo in questo testo: è un inserimento anche di quella legge sui rustici che era a sé stante e che invece viene inglobata in forma organica nel testo complessivo del riuso.



PRESIDENTE

Assessore, il suo parere sugli emendamenti rubricati n. 15) e 16)?



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

La Giunta esprime parere contrario.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 15), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 16), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 42).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 43).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 7, così come emendato.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 8



PRESIDENTE

Sull'articolo 8 insistono due emendamenti.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 34) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 17) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione dell'emendamento n.
34).



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Il testo approvato in Commissione prevedeva una doppia opzione: il 25 per cento della superficie esistente o del volume.
Con quest'emendamento si chiarisce che il premio per la demolizione di questi edifici (questo articolo relativo alla decostruzione invece è nuovo) è riferito soltanto alla superficie.
Visto che ho la parola, mi permetto di precisare, relativamente all'emendamento successivo che illustrerà il Vicepresidente Graglia, che con una piccola integrazione del testo potrebbe essere accolto. Le spiego qual è l'integrazione in riferimento all'emendamento rubricato n. 17).
Il comma 2 recita: "Gli interventi di cui al comma 1 comprendono la completa riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione delle aree interessate". L'emendamento del Vicepresidente Graglia limita la rinaturalizzazione soltanto all'area di attuale insediamento del volume decostruito.
Io farei una mediazione, aggiungendo all'attuale area di insediamento del volume decostruito le parole "comprensivo delle pertinenze": quindi non soltanto la proiezione al suolo del fabbricato che viene demolito, ma almeno il cortile, per usare la pertinenza stretta, che è già un contenimento rispetto alla dicitura più ampia, presente nel testo uscito dalla Commissione, di rinaturalizzazione delle aree interessate in senso lato.
Grazie.



PRESIDENTE

Se il Vicepresidente Graglia è d'accordo, può modificare l'emendamento.
La parola al Vicepresidente Graglia per l'illustrazione delle modifiche apportate all'emendamento n. 17).



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
Accogliamo la proposta, quindi all'articolo 8, comma 2, le parole "delle aree interessate" sono sostituite con "dell'area di attuale insediamento del volume decostruito quantomeno comprensivo delle pertinenze".
Grazie.



PRESIDENTE

Mi dicono che, per questioni di tecnica legislativa, è meglio togliere "quantomeno" e lasciare unicamente "comprensiva delle pertinenze".
Grazie.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 34).
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 17), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 8, così come emendato.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 9



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 18) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola Vicepresidente Graglia, in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
Il testo dell'articolo 9 è sostituito come segue: "In alternativa alle modalità applicative previste all'articolo 3, comma 1 e 3, con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni e le loro forme associative possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle norme di cui al presente capo, in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico, nonché del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche".
Al fine di offrire ai Comuni una modalità applicativa meno complessa e rischiosa di quella ora prevista, viene riformulato il contenuto dell'articolo 9, così come licenziato dalla Commissione.
Al fine di rimediare almeno in parte ai problemi segnalati, si propone che venga attribuito ai Comuni la facoltà di scegliere una modalità alternativa di applicazione rispetto alle delibere di cui al comma 3 dell'articolo 3 prevedendo, come già consentito dalla legge regionale 20, la possibilità di operare in negativo, ossia individuare con un'unica deliberazione le parti del territorio edificato nelle quali non si applica la disciplina premiale prevista dal disegno di legge.
In tal modo, si avrebbero una serie di benefici: concentrare in un unico provvedimento tutti gli adempimenti che potrebbero essere richiesti invece, dal meccanismo ora previsto in considerazione delle domande dei privati relative ad ambiti già non inseriti nelle delibere, potendo ugualmente disciplinare ai sensi della lettera f) del dodicesimo comma interventi ammissibili, differenziandoli per fattispecie insediative differenti, avendo anche una difesa molto più efficace nei casi di diniego per il fatto di aver operato sulla base di scelte e criteri supportati da una motivazione generale e non in una risposta o con una mancata risposta ad una singola istanza su uno specifico intervento.
In altre parole, si tratta di modificare quanto previsto dall'attuale versione dell'articolo 8. Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle norme di cui al presente capo, anche in relazione alle caratteristiche del tessuto urbanistico edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche che prevedevano una facoltà solo integrativa delle scelte in positivo operate con la delibera di cui al comma 3 dell'articolo 3, con la possibilità di disporre ambiti esclusi per principio, in aggiunta a quelli già previsti dalla norma. Si evita così lo stillicidio di richieste che i privati potrebbero presentare con conseguenti e continue procedure istruttorie e decisorie.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 18) è estremamente importante. La stessa norma prevede all'interno delle competenze comunali, la possibilità di escludere parti del territorio. Questa norma affida ai Comuni due competenze: da un lato quella di individuare, puntualmente, edificio per edificio, le aree oggetto di riuso e rigenerazione edilizia; dall'altra, invece, introduce un aspetto in negativo, cioè il principio che, all'interno di un Comune, una tal area non può essere oggetto di riuso. Un esempio banale possono essere i centri storici o aree particolarmente tutelate da mantenere tali.
Credo che se venisse approvato l'emendamento n. 18) - che dà la facoltà alle amministrazioni comunali di disporre di due strumenti: quello previsto dall'articolo 3, con le complessità di cui dicevamo e quello più semplificato, dell'articolo 9, che esclude parti del territorio comunale sarebbe estremamente più semplice. Sarà compito dei Comuni decidere se voler intervenire in modo puntuale ai sensi dell'articolo 3, per singolo edificio, oppure intervenire prevedendo quali aree siano escluse, facendo sì che tutte le altre siano automaticamente incluse.
Credo che sarebbe la procedura più semplificata di applicazione del disegno di legge.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bona; ne ha facoltà.



BONA Angelo Luca

Grazie, Presidente.
Quest'emendamento ha proprio la facoltà, quantomeno, di semplificare la vita ai Comuni medio-piccoli, ma anche a quelli grossi.
Sappiamo quanto gli uffici tecnici siano impegnati nel disciplinare tutto l'ambito normativo, soprattutto là dove ci sono particolari vincoli da quello paesaggistico a quello idrogeologico. Il fatto di dare questa possibilità alle amministrazioni e agli uffici, che spesso sono quelli che operativamente si occupano del problema, può snellire e soprattutto evitare anche problemi e conflitti di attribuzione tra i due articoli.
Credo che non sposti niente, ma che sia una proposta di buonsenso, che va nella direzione della chiarezza e della trasparenza dell'attività amministrativa.



PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi, lascio la parola all'Assessore Valmaggia per il parere della Giunta.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Penso ci sia un equivoco su questo articolo e su quest'emendamento e cerco di chiarirlo. Stiamo parlando del Capo II, quello che riguarda i sottotetti e i rustici. L'articolo 9 riguarda soltanto il tema dei sottotetti e dei rustici e non è alternativo all'articolo 3, che individua gli ambiti di applicazione, che sono altra cosa.
Le preoccupazioni evidenziate non sussistono, perché l'articolo 3 dà delle indicazioni, ma qui siamo nel Capo II, esclusivamente riferito ai sottotetti e ai rustici.
Nel merito tranquillizzo che l'articolo 3 non è inficiato dall'articolo 9 perché limitato a quelle due fattispecie. L'emendamento non è accolto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vignale per dichiarazione di voto.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Ricordo che, a volte, ma non sempre, le leggi vengono divise in Capi per una questione di comprensione normativa. Il fatto che l'articolo 9 stia nel Capo II, quello legato alla decostruzione, ai rustici e ai sottotetti, non fa nessuna differenza, potrebbe essere l'articolo 11 o parte dell'articolo 9. È una parte della legge che noi approveremo e il fatto che sia nel Capo I, nel Capo II o nel Capo III non conta niente. Si facesse riferimento al comma, evidentemente sì. Con motivata deliberazione del Comune, i Comuni possono disporre, relativamente ai commi 6, 7 e 8 l'esclusione di parti del territorio, allora importerebbe, ma non è così, Assessore, perché "di cui al presente Capo" riguarda l'attività legata alla decostruzione, ai rustici e ai sottotetti.
Noi abbiamo le disposizioni comunali successive per cui, anche da questo punto di vista, non si comprende perché vi siano competenze comunali che stanno all'articolo 10 e una singola competenza comunale che sta all'articolo 9.
Leggi mal scritte, sono mal scritte.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Mi limito a leggere cosa è scritto all'articolo 9: "Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle norme di cui al presente Capo" (Capo II "Misure per il recupero dei sottotetti e dei rustici e norme per la decostruzione").
L'articolo 10 non parla di disposizioni comunali, ma di disposizioni comuni e limitazioni, che è altra cosa. Quindi, quello che c'è scritto in questo articolo non riguarda l'articolo 3 e gli ambiti di trasformazione, ma solo le norme del presente Capo, ovvero del Capo II.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 18), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Sia riportato a verbale il voto favorevole della Consigliera Gancia.



PRESIDENTE

Il Consigliere Vignale chiede l'appello nominale per i tutti i prossimi emendamenti e articoli.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo 9, nel testo originario.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

ARTICOLO 10



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 35) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
L'articolo 10 è quello che introduce anche il meccanismo, nuovo per la nostra normativa, della perequazione e del trasferimento di cubatura in altre aree, la riallocazione delle premialità.
Determina un aumento automatico della dotazione degli standard urbanistici delle aree dove queste volumetrie atterrano e possono anche, ai sensi della legge n. 56, essere monetizzate.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie a lei.
Emendamento rubricato n. 19) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia, in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
All'articolo 10, comma 3, le parole "in ambiti limitrofi al contesto in cui ricade l'intervento o funzionalmente connessi con esso" sono soppresse.
Con il presente emendamento si propone di cancellare il vincolo del collegamento funzionale o, comunque, della vicinitas per il riutilizzo delle somme monetizzate per la mancata realizzazione degli standard. Giusto imporre che tali somme siano effettivamente spese in opere di urbanizzazione e nella loro manutenzione; assurdo imporre la destinazione vincolata a interventi nelle pertinenze delle zone interessate. Per loro natura si tratta, infatti, di interventi modesti, che posso originare risorse altrettanto modeste.
Immotivato e controproducente imporre vincoli alla facoltà dei singoli Comuni di decidere come utilizzare tali risorse.
Il terzo comma dell'articolo 9, nel disciplinare la monetizzabilità degli oneri dovuti per gli interventi previsti dal disegno di legge, dispone quanto segue: "Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 e gli oneri di urbanizzazione non scomputati sono vincolati a specifico centro di costo per l'eventuale acquisizione di nuove aree a standard per il soddisfacimento del fabbisogno o per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi prioritariamente connessi all'intervento o per opere pubbliche e servizi da realizzare e manutenere in ambiti limitrofi al contesto in cui ricade l'intervento o funzionalmente connessi con esso".
La limitazione dislocativa evidenziata in grassetto appare del tutto inopportuna e tale da complicare di molto la gestione delle somme conseguenti, considerando che si tratta, in genere, di interventi puntuali di limitata entità, il che imporrebbe a stretto rigore la creazione di tanti specifici centri di costo, il cui importo non potrebbe essere poi utilmente impiegato, specie per interventi di recupero delle dotazioni a standard mancanti. È del tutto ragionevole che tali risorse siano appunto utilizzate per finanziare interventi in dotazione di servizi anche non funzionalmente collegati all'ambito di intervento con un'ottimizzazione delle ricadute possibili. Non si sente di certo il bisogno di una simile gratuita complicazione a carico della gestione comunale. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Graglia.
Emendamento rubricato n. 44) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 44) vorrei modificarlo, nel senso che il testo parla di "professionista abilitato", ma ci sono anche degli organismi che possono intervenire. Quindi, vorrei modificare l'emendamento proposto non togliendo la parola "professionista" sostituendolo con "organismo", ma lasciando "professionista o organismo abilitato", in modo da avere la doppia opzione.



PRESIDENTE

Si avvicini al banco della Presidenza per apportare la modifica. Grazie.
L'emendamento n. 44) della Giunta regionale è stato modificato e nella versione attuale e definitiva si presenta così: al comma 4 dell'articolo 10, dopo la parola "professionista", sono aggiunte le seguenti: "o organismo".
Emendamento rubricato n. 36) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Si tratta solo di una precisazione lessicale: le parole "in esame" sono sostituite dalla parola "richiesto". È solo, ripeto, una precisazione.



PRESIDENTE

Il parere della Giunta sull'emendamento n. 19)? È contrario.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mighetti; ne ha facoltà.



MIGHETTI Paolo

Grazie, Presidente.
Svolgo brevemente la dichiarazione di voto sull'emendamento n. 19).
Trovo che l'emendamento n. 19) sia un emendamento di buonsenso per il seguente motivo.
Limitare l'ambito di spesa degli oneri di urbanizzazione delle somme derivanti dalle monetizzazioni allo specifico ambito di intervento di alcuni degli interventi possibili con la presente legge risulterebbe difficile; risulterebbe difficile perché in alcuni casi, per modesti ampliamenti, le somme sono veramente irrilevanti e l'irrilevanza di queste somme rende difficile, all'interno di un bilancio comunale, andarle a spendere nell'area limitrofa al singolo intervento.
Di conseguenza, trovo che l'abrogazione di questa limitazione sia sensata e non metta i Comuni in difficoltà nell'andare poi a inserire nelle poste di bilancio queste piccole somme.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Sì, va bene: accogliamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Il provvidenziale intervento del Consigliere Mighetti ha quindi modificato il parere dalla Giunta regionale.
Passiamo alle votazioni.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 35).
Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 19), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 44).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 36).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo 10, così come emendato.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

ARTICOLO 11



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 27) presentato da Rostagno.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rostagno per l'illustrazione.



ROSTAGNO Elvio

Lo ritiro.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 27) è ritirato.
La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
L'articolo 11 interviene - correttamente - sulle limitazioni. Nei suoi differenti commi, in particolar modo, sui commi 2 e 3 s'individuano, in ogni caso, gli edifici che non possono essere oggetto di rigenerazione urbana e riuso: quelli che risultano in difformità, parziale o totale, di titolo abitativo, sui quali andrebbe fatta una riflessione, considerando che l'assenza di titolo abitativo non fa pagare la tassa sulla casa, non possono interessare edifici localizzati in fasce fluviali classificate A e B, insomma vi è una serie di aspetti fra cui, correttamente, rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio energetica, acustiche igienico-sanitaria.
È evidente che la legge è strana, perché o ha un impianto normativo non coerente, nel senso che correttamente introduce alcune limitazioni significative, perché se si prendono tutte le limitazioni previste dall'articolo 11 s'introduce già una serie di aree della nostra regione in cui è impossibile l'applicazione della norma. Inoltre, introduce, per ci che riguarda il Capo 2, un'altra serie di limitazioni che sono in capo agli Enti locali, però poi mantiene, come previsto all'articolo 3, la totale discrezionalità in capo al Consiglio comunale.
Per carità, nessun Consiglio comunale potrà votare nel mancato rispetto dell'articolo 11, ma nel suo complesso pensare che avendo dato le limitazioni, di cui all'articolo 11, avendo dato competenze di carattere generale in termini di limitazione, di cui all'articolo 9 e prevedere che non sia il libero cittadino - o un imprenditore - che decide se o quando intervenire su un sull'edificio, ma il fatto che sia il Consiglio comunale che garantisce questa facoltà, credo davvero sia un unicum nel corpo normativo della nostra Regione.



PRESIDENTE

Grazie, collega Vignale.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 11.
Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

ARTICOLO 12



PRESIDENTE

Su questo articolo ci sono dieci emendamenti.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 37) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Semplicemente è un'aggiunta: oltre al termine "degradate" si aggiunte il termine "obsolete", pertanto, la frase recita "aree urbane degradate e obsolete".



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.
Emendamento rubricato n. 40) presentato da Accossato.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Accossato per l'illustrazione.



ACCOSSATO Silvana

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento si richiede d'introdurre, anche all'articolo 12 sulla rigenerazione urbana, il tema della premialità e per i casi di bonifica com'è previsto peraltro in articoli precedenti su altri interventi di riuso, per similitudine, proprio perché molto spesso i casi di rigenerazione urbana riguardano siti industriali dismessi per i quali la bonifica è elemento determinante.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 45) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Quest'emendamento specifica che l'intera ricostruzione derivante dagli interventi di rigenerazione può avvenire in loco e definisce anche le modalità di ricostruzione.
Quindi l'articolo 12, che è riscritto, comporta anche il ritiro, perché lo supera, del successivo emendamento n. 38.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.
Dunque, l'emendamento n. 38), presentato dalla Giunta regionale, è ritirato.
Emendamento rubricato n. 20) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
All'articolo 12, comma 6 del disegno di legge n. 301, dopo l'espressione "vigente in Regione Piemonte", sono aggiunte le parole "da assumersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, si prescinde dalla condizione di cui al presente comma".
Con il presente emendamento si detta il termine di 90 giorni e si prevede che, decorso lo stesso, si possa procedere agli interventi di rigenerazione, prescindendo da tale condizione, al fine di evitare che un ritardo nella formalizzazione della relativa disciplina possa di fatto bloccare l'applicazione di tale importante disciplina.
Si vuole in tal modo evitare che, per la mancata adozione della delibera necessaria per l'applicazione dell'intervento in questione, sia inibita la facoltà di attivare tale profilo di ottimizzazione del riuso possibile. I termini devono valere anche per la Giunta, se la finalità è effettivamente condivisa e così importante.



PRESIDENTE

Grazie, collega Graglia.
Emendamento rubricato n. 46) presentato da Rostagno.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rostagno per l'illustrazione.



ROSTAGNO Elvio

Grazie, Presidente. Lo do per illustrato.



PRESIDENTE

Grazie, collega Rostagno.
Emendamento rubricato n. 39) presentato dalla Giunta regionale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per l'illustrazione.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Anche qui è solo una precisazione: sostituendo la parola "cubatura" con "superficie e volumi", in modo da chiarire bene l'ambito applicazione.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 21) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie.
All'ultimo periodo del nono comma, dell'articolo 12 del disegno di legge 301, le parole "paesaggistica è sostituita con urbanistica" sono soppresse.
Il periodo in questione recita: "All'interno degli strumenti urbanistici è disciplinata, altresì, la nuova destinazione d'uso dell'area di decollo dell'intervento, prevedendone la riqualificazione paesaggistica e ambientale".
Con il presente emendamento s'intende chiarire la natura della disciplinare riqualificativa delle aree in questione, posto che i profili di pregio ambientale ineriscono alle condizioni fisiche di un ambito e non vengono create dalla disciplina pianificatoria, e la riqualificazione delle aree in questione deve più opportunamente essere qualificata come urbanistica.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
È evidente che negli strumenti urbanistici deve essere disciplinata la nuova destinazione d'uso dell'area, prevedendo la riqualificazione urbanistica e ambientale. Questa è una competenza preminente che la stessa nostra legge 56 dà ai Consigli comunali, anche per fare una valutazione.
All'interno dell'articolo 12, articolo legato agli interventi di rigenerazione urbana, è previsto, com'è al comma 9, il fatto che i Comuni possono individuare edifici per interventi di miglioramento del paesaggio.
Questo è estremamente corretto.
Relativamente al trasferimento della cubatura di queste aree (aree in ipotetica demolizione in altre aree della città), non si dice che c'è uno strumento di semplificazione previsto dall'articolo 17 della legge 56, ma è certamente una competenza in capo ai Consigli comunali.
In ogni caso, nel comma 9 si dice che gli interventi di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati.
La presentazione di una domanda supera anche le disposizioni che i Comuni ai sensi dell'articolo 12, possono dare. Ciò è quanto avremmo dovuto avere all'interno di tutta la legge; se invece guardiamo come alla fine verrà votata questa legge, avremo almeno tre o quattro modalità differenti, a seconda di quale intervento si dovrà fare. Tutto ciò, oltre a non essere condivisibile, come abbiamo più volte detto, dal punto di vista della semplificazione, è evidente che crea una complicazione, nel senso che anche il professionista - o chi è obbligato a utilizzare un professionista dovrà avere quattro, cinque o sei differenti modalità di attuazione della norma.
Non credo sia quanto, almeno a parole, volevamo fare quando abbiamo approvato la legge sulla semplificazione normativa.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Vignale.
Emendamento rubricato n. 22) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia, in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
Al comma 10 dell'articolo 12 del disegno di legge 301, le parole "le modalità operative" sono sostituite con "gli obiettivi, le tempistiche e le modalità operative".
Il comma in questione recita: "Le modalità operative per la ristrutturazione o la rilocalizzazione degli edifici di cui al presente articolo possono essere preventivamente definite da una convenzione stipulata tra i Comuni, gli operatori interessati ed eventualmente la Regione, la Città metropolitana e le Province se richieste, contenenti gli impegni delle parti".
Con il presente emendamento, si propone di integrare l'oggetto delle convenzioni previste per disciplinare gli interventi di rigenerazione aggiungendo alle modalità operative, ossia agli strumenti normativi adottati, anche gli obiettivi e le tempistiche, al fine di rendere tali atti degli strumenti che diano reciprocamente, alla mano pubblica e al soggetto attuatore, garanzia e tutele maggiori. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Vicepresidente Graglia.
Emendamento rubricato n. 23) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

L'emendamento viene dato per illustrato dal proponente.
La parola alla Giunta regionale per il parere sugli emendamenti.
Prego, Assessore Valmaggia.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Grazie, Presidente.
Parere positivo sull'emendamento 40) presentato dalla Consigliera Accossato.
Il parere non è positivo sull'emendamento 20), laddove s'introduce il principio che il Protocollo Itaca, se non viene approvata la delibera decade. In realtà, il Protocollo Itaca è già vigente in Piemonte e gli Uffici sono già al lavoro per la delibera attuativa che verrà fatta nei novanta giorni previsti.
Parere favorevole sull'emendamento presentato dal Consigliere Rostagno, il n. 46).
Parere non positivo sull'emendamento 21), per il semplice motivo che la dicitura del testo parla di riqualificazione paesaggistica ambientale, che comprende anche la riqualificazione urbanistica, quindi è un termine più ampio che riteniamo più pertinente, che non si limita soltanto alla riqualificazione urbanistica.
Parere positivo sull'emendamento 22) e sull'emendamento 23).
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Iniziamo la votazione degli emendamenti all'articolo 12.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 37).
Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 40), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 45).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

L'emendamento rubricato n. 38) è stato ritirato.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 20), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 46), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 39).



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 21), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.



PRESIDENTE

Il Consiglio non approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 22), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 23), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo 12, così come emendato.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

ARTICOLO 13



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 24) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia, che lo illustra in qualità di Consigliere.



GRAGLIA Franco

Lo do per illustrato.



PRESIDENTE

Grazie a lei.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 24), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo 13, nel testo originario.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

ARTICOLO 14



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Mi domandavo soltanto se la dizione "nonché nei casi previsti dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale" fosse corretta, nel senso che noi sostituiamo una norma - correttamente, perché è il superamento dell'articolo 14 della legge 20 - con una non norma.
Pertanto, o per coordinamento, poi, a legge approvata, gli Uffici danno un numero della legge, altrimenti sopravviviamo anche con questa dicitura però solitamente o citiamo le norme o diciamo "ai sensi della normativa regionale vigente".



PRESIDENTE

Mi dicono che la formulazione verrà sistemata in fase di coordinamento.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 14.
Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

ARTICOLO 15



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo 15.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

ARTICOLO 16



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 28) presentato da Graglia, Bona, Fluttero, Gancia Policaro, Ravello, Rossi Luca, Vignale.



(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Graglia in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



GRAGLIA Franco

Grazie, Presidente.
All'articolo 16 è aggiunto il quarto comma: "Le disposizioni di cui alla legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 continuano ad essere applicabili sin dal momento dell'assunzione delle deliberazioni ai sensi degli articoli 3 comma 3 o 9".
Con il presente emendamento si pone rimedio ad una grave conseguenza evidentemente contraria alle finalità del disegno di legge, che verrebbe a verificarsi ove non vi si ponga rimedio: la soluzione di continuità rispetto all'applicabilità delle facilitazioni di cui al Piano casa. I primi tre commi dell'articolo, infatti, fanno solo salve, sin dall'assunzione del provvedimento definitivo, le procedure in corso, cosa beninteso - sacrosanta.
Poiché, però, la nuova disciplina incentivante presuppone l'assunzione delle delibere comunali previste, fino a che ciò non avvenga non sarebbe possibile attivare nuovi progetti sulla base delle previsioni agevolatrici previste in merito alla legge regionale 20, perché abrogata, e non troverebbero applicazione le nuove disposizioni, perché manchevoli della disciplina applicativa.
Si prevede, pertanto, che il regime previgente resti applicabile fino a quando i Comuni non provvederanno ad adottare le delibere in questione garantendo così che le agevolazioni del Piano casa non vengano meno. Ci non comporterà un disincentivo all'applicazione delle nuove disposizioni in quanto, col successivo emendamento, si dispone l'abrogazione della legge regionale 20 a un anno dall'efficacia delle nuove norme.
Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Per quanto, come ha più volte avuto modo di sottolineare l'Assessore Valmaggia, il Piano casa non abbia rappresentato migliaia e migliaia di pratiche, ma qualcosa ha rappresentato, credo che, in questo momento, un qualunque strumento che garantisca un lavoro in campo dell'edilizia sia utile.
Se non venisse votato quest'emendamento, noi saremmo nel paradosso in cui voteremmo una legge che garantisce un incentivo in termini di cubatura per una serie di attività che la legge prevede, ma la sua applicabilità, per quanto abbiamo più volte ricordato ai sensi dall'articolo 3, è limitata (ma anche ai sensi dell'articolo non se il 9 o il 12, cioè quello delle limitazioni) e necessita di un tempo che non sarà breve.
Voi pensate che quasi 1.200 Comuni devono fare una delibera all'interno della quale devono indicare quali sono gli edifici da inserire, oggetto di riuso, oppure no. Devono prevedere quali sono le aree, al di là di quelle previste facilmente, cioè quelle esondabili, e quali sono quelle escluse dal beneficio di questa legge. Noi, sostanzialmente, licenziamo una norma che consente un riuso e, dall'altra parte, facciamo in modo che questo non avvenga per almeno sei mesi o un anno, il tempo necessario per dare attuazione alla norma.
L'emendamento del Vicepresidente Graglia, che prevede che l'attuale normativa continui a essere in vigore fintanto che, Comune per Comune, non vengono assunte le deliberazioni, è di grande buonsenso.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tronzano; ne ha facoltà.



TRONZANO Andrea

Grazie, Presidente.
Anch'io condivido l'emendamento del collega Graglia proprio perché, se noi mettiamo al centro la questione del riuso, è quanto mai opportuno mettere al centro un'attenzione alla legge n. 20 che, con questa norma, scompare provvisoriamente, ma che è mantenuta fino a dicembre.
Poiché la legge n. 20 consentiva una serie di cose che non appesantivano delle procedure e mettevano anche al centro il riuso, penso che l'Assessore possa e debba valutare con attenzione quest'emendamento.



PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi, chiedo alla Giunta regionale il parere sull'emendamento.
Prego, Assessore Valmaggia.



VALMAGGIA Alberto, Assessore all'urbanistica

Da un punto di vista legislativo, mi pare che non funzioni il fatto che una legge, o il suo mantenimento in vigore, sia subordinato all'approvazione di un provvedimento amministrativo comunale. Una cosa sono le norme, un'altra sono i provvedimenti amministrativi comunali.
Vorrei precisare un punto. Non ho mai detto che la legge n. 20 non abbia sortito il suo effetto. Ho detto che è una legge in via di esaurimento perché ha un vincolo temporale fisso, che è luglio 2009. I fabbricati legittimamente realizzati prima di luglio 2009, hanno potuto godere dei benefici della legge n. 20. A oggi, questa legge, sta andando a morire.
Quello che noi stiamo facendo adesso non è una riproposizione della legge n. 20. Vorrei che fosse chiaro questo passaggio e uso una metafora semplice, ma chiara.
Con la legge n. 20 era come se noi avessimo arato un campo con un monovomere attaccato ai buoi, ma adesso abbiamo un esavomere trainato da un motore potente. Stiamo parlando di un'altra cosa. Quando sarà operativa questa norma, la legge n. 20 sarà totalmente superata.



PRESIDENTE

Al di là della metafora agricola, che è sempre molto efficace, mi pare di desumere che il parere sull'emendamento sia contrario.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Solo per significare un aspetto. È assolutamente chiaro - grazie par avercelo spiegato con maggiore dettaglio - che questa non è la legge n. 20.
Volevamo solo fare presente che interrompiamo una possibilità e, da qui a un anno, non ne avremo un'altra. Semplicemente questa Regione, per un anno non avrà nessuna norma che, in qualche modo, dia premialità al riuso in edilizia.
Qualcuno, all'interno di quest'aula, sarà anche lieto che una legge, per un anno, blocchi qualunque attività edilizia di riuso - perché di questo stiamo parlando - ma noi no. Significhiamo quanto sia importante quest'emendamento che, se approvato, garantisce continuità, piccola, ma garantisce continuità fino alla sua sostituzione. Se non approvato, blocca tutte quelle che erano le poche, ma importanti, pratiche di riuso rigenerazione o ampliamento dei singoli fabbricati.
L'ho già chiesto, ma nel caso l'Ufficio di Presidenza se ne fosse dimenticato, ho chiesto l'appello nominale per la votazione degli emendamenti.



PRESIDENTE

Certo, collega Vignale.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento n. 28), sul quale la Giunta ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo 16, nel testo originario.



PRESIDENTE

Il Consiglio approva.



(Vedi esito votazione nel processo verbale dell'adunanza in corso)



PRESIDENTE

Vi ricordo che la sessione dei lavori dedicata alle interrogazioni a risposta immediata oggi sarà alle ore 14.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13.00)



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