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Dettaglio seduta n.321 del 15/05/18 - Legislatura n. X - Sedute dal 25 maggio 2014 al 25 maggio 2019

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BOETI



(La seduta ha inizio alle ore 10.02)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Richieste di modifica dell'o.d.g.


PRESIDENTE

Do atto che l'o.d.g. è stato comunicato con la convocazione.
Chiedo se vi siano proposte di modifica.
Ha chiesto la parola la Consigliera Frediani; ne ha facoltà.



FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.
Ho depositato un ordine del giorno inerente alla situazione dei lavoratori della Comdata, del quale chiederei l'inserimento e, se possibile, la discussione nel pomeriggio. Ovviamente invito i colleghi che vogliano sottoscriverlo a visionarlo e ad aggiungere eventualmente la firma. So che avremo un incontro oggi alle ore 13. Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Ravetti; ne ha facoltà.



RAVETTI Domenico

Se non ricordo male, alcuni colleghi stanno preparando proprio su quest'argomento un documento, ma nelle prossime ore lo affiancheremo a quello della Consigliera Frediani o sottoscriveremo il suo. Però le anticipo che anche noi su questa vicenda stavamo ragionando.
Presidente, le chiedo se per la programmazione settimanale lei ha in mente già questa mattina una riunione dei Capigruppo.



PRESIDENTE

Non abbiamo ancora deciso, ma ora valuteremo. In ogni caso in giornata una Conferenza dei Capigruppo la facciamo di sicuro; bisognerà capire qual è il momento migliore per non compromettere la discussione.



RAVETTI Domenico

Se fosse in mattinata, gradiremmo la sua scelta in questo senso.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo Accossato, Balocco, Baricco, Cerutti, Chiamparino Ottria, Pentenero, Ravello e Valmaggia.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

Sono a disposizione e riproducibili, su richiesta, i processi verbali delle sedute dell'8 e del 9 maggio 2018.


Argomento:

d) Comunicazioni della Giunta regionale


PRESIDENTE

Comunico che l'Assessore Balocco domani mattina in apertura del Consiglio svolgerà la comunicazione che il Consigliere Valetti ha sollecitato più volte.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

e) Ricevimento delegazioni lavoratori Comdata di Ivrea


PRESIDENTE

Informo che alle ore 13 in Sala Viglione sarà ricevuta una delegazione dei lavoratori della Comdata, che esporranno le preoccupazioni in merito alla decisione di ricorrere al fondo integrazione salariale per 363 lavoratori della sede di Ivrea.



PRESIDENTE

L'o.d.g. è approvato, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento interno del Consiglio regionale.


Argomento:

Approvazione processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

In merito al punto 2) all'o.d.g. "Approvazione processi verbali precedenti sedute", comunico che sono stati approvati i processi verbali del 2 maggio 2018.


Argomento: Caccia

Proseguimento esame disegno di legge n. 182, inerente a "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria in Piemonte"


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del disegno di legge n. 182, inerente a "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria in Piemonte", di cui al punto 4) all'o.d.g.
Nella seduta pomeridiana del 9 maggio 2018 è stato votato l'articolo 3 ed è iniziato l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.
Riprendiamo con l'esame degli emendamenti all'articolo 4.
ARTICOLO 4 Emendamento rubricato n. 176) presentato da Corgnati e Monaco.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) L' emendamento è dato per illustrato dai proponenti.
Emendamento rubricato n. 128) presentato da Vignale, Bona, Fluttero Graglia, Ravello, Rossi L., Tronzano.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 174) presentato da Corgnati e Monaco.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) L'emendamento è dato per illustrato dai proponenti.
Emendamento rubricato n. 94) presentato da Vignale, Bona, Fluttero Graglia, Ravello, Rossi L., Tronzano.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 46) presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo Frediani, Mighetti, Valetti. .
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Segretario Bertola in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.
Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. n. 182. Siamo all'articolo 4 e, come si diceva poc'anzi anche con l'Assessore Ferrero, questi sono articoli importanti, però anche un po' intermedi, nel senso che abbiamo affrontato all'articolo 2 la questione relativa alle specie cacciabili questione centrale, dirimente, importante e ovviamente divisiva rispetto alle varie posizioni che ci sono.
Affronteremo più avanti l'altra questione dirimente rispetto all'atteggiamento che hanno le diverse forze politiche su questo disegno di legge, in particolare rispetto all'atteggiamento che abbiamo su questo disegno di legge, che è la questione dei giorni della settimana nei quali è possibile cacciare.
Noi abbiamo una proposta di legge che prevede il mercoledì e il sabato soltanto; ci siamo resi più che disponibili a discutere anche in Commissione sulla base di ipotesi diverse, in particolare sul divieto di caccia nel giorno della domenica. Su queste ipotesi abbiamo trovato disponibilità da parte della maggioranza e noi su quello insistiamo. Siamo disponibili a discutere su quello anche rispetto a possibili mediazioni purché siano accettabili e purché siano considerabili come serie, perch provengono da persone serie; però devono essere recepite come serie anche da parte nostra.
Io sono onesto, Presidente, e le dico che non c'è il tempo che scorre quindi rischio di andare avanti per 40 minuti e non voglio.



PRESIDENTE

Se c'è un guasto tecnico, la responsabilità non è di nessuno.



BERTOLA Giorgio

Ma non gliela do, me la sto prendendo io.



PRESIDENTE

Gli Uffici dicono quando lei è arrivato ai tre minuti. Quando gli Uffici mi comunicheranno che lei ha raggiunto il suo limite di tempo, glielo ricordo io.



BERTOLA Giorgio

Va bene. È il paradiso dall'opposizione una situazione del genere, glielo dico.



PRESIDENTE

È un'aspirazione di tutti, Consigliere Bertola, non se ne riguardi solo lei.



BERTOLA Giorgio

Tra l'altro non pratico, perché non sono credente, quindi mi accontento dei piccoli paradisi terrestri.
Quest'emendamento all'articolo 4 recita: "L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia non può, comunque, avvenire in periodo di divieto venatorio". Anche in quest'emendamento facciamo riferimento alla sentenza n. 139 del 2017 della Corte Costituzionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Mighetti; ne ha facoltà.



MIGHETTI Paolo

Grazie, Presidente.
Riprendo i concetti appena espressi dal collega Bertola. Si condividono alcuni punti del disegno di legge con parti della maggioranza, ma altri rimangono molto difficili da superare. Punti difficile da superare che possono essere chiaramente risolti cum grano salis.
Altra questione che noi condividiamo con la maggioranza è la preoccupazione relativamente alle politiche venatorie in raffronto ai problemi dell'agricoltura. Sappiamo bene quale sia il problema che si sta verificando, quale sia il limite dell'attività venatoria come la risoluzione dei danneggiamenti all'agricoltura, ma sappiamo altresì quale sia la vulgata secondo cui limitazioni della caccia ai nocivi e un'implementazione della caccia di selezione ai piani di abbattimento possano creare, comunque, un allarme nel mondo agricolo.
Da questo punto di vista, noi dobbiamo lavorare e cercare di avere il massimo possibile da quest'attività normativa che stiamo portando avanti facendo tesoro delle informazioni che vengono dal territorio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire la Consigliera Frediani; ne ha facoltà



FREDIANI Francesca

Volevo lasciare spazio ai colleghi che, probabilmente, sono distratti, ma sicuramente interverranno dopo di me.
Riprendiamo la discussione su questo provvedimento. Spero veramente che la giornata sia meno faticosa della settimana scorsa, perché in quest'aula sta diventando veramente impossibile riuscire a parlare. Posso capire che sia un tema che non interessa tutti e che uno abbia diritto di impiegare il tempo come.



PRESIDENTE

La Consigliera Frediani sta chiedendo un po' di attenzione.



FREDIANI Francesca

Basterebbe il silenzio, l'attenzione sarebbe già un di più e, soprattutto non è dovuta, ma almeno il silenzio! Altrimenti rischiamo veramente di arrivare a questa sera che abbiamo una testa.



PRESIDENTE

Sembra di essere al Salone del Libro.



FREDIANI Francesca

Siamo sull'emendamento n. 46) e chiediamo di aggiungere al fondo della lettera g) del comma 6, articolo 4 la seguente frase: "L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia non può, comunque, avvenire in periodo di divieto venatorio".
Questo è, ovviamente, un altro tema rispetto a quelli trattati fino adesso che riguardavano per lo più l'inserimento di alcune specie all'interno di quelle da tutelare. Iniziamo a focalizzare l'attenzione su altri aspetti e quest'aspetto, in particolare, è quello che riguarda i cani da caccia, che vengono considerati dai cacciatori degli strumenti per la finalità venatoria. Purtroppo, molto spesso, anche loro sono vittime dell'attività stessa. Questo primo emendamento della giornata focalizza l'attenzione sul loro addestramento e sull'allenamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vignale, in sede di discussione generale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Non nella discussione generale, perché non mi è stato possibile illustrare un emendamento cui tenevo.
L'articolo 4 è importante, perché definisce tutte le funzioni amministrative della Giunta regionale e prevede che non soltanto ci si avvalga dell'ISPRA ma, relativamente al comma 6, quello che definisce le funzioni di Province e Città metropolitane, che vengano indicate tutte una serie di funzioni in capo alle Province.
Alcune in modo, secondo noi, sono indicate in modo corretto: il rilascio delle autorizzazioni, lo svolgimento degli esami di abilitazione autorizzazioni per tassidermia e quant'altro. Crediamo - lo dico anche rispetto a ragionamenti che abbiamo fatto limitatamente al risarcimento dei danni - che la gestione del fondo regionale per il risarcimento dei danni debbano svolgersi - e lo vedremo poi con un emendamento che abbiamo presentato - con fondi specifici, alimentati dalle risorse dei cacciatori di carattere regionale.
Perché diciamo questo? Crediamo che la frammentazione oggi esistente fra i soggetti (la Regione che fa la legge e dà le linee guida; un secondo soggetto che si occupa del controllo in alcuni casi dei pagamenti alle Province; un terzo soggetto, l'ATC i CA) che si occupano della perizia e del pagamento dei danni sia una filiera troppo lunga, e non è soltanto una questione di mancanza di denaro.
Come abbiamo detto nella seduta passata, se noi utilizzassimo tutte le risorse che a vario titolo i cacciatori piemontesi spendono con la tassa regionale o l'iscrizione agli Ambiti e ai Comparti o il pagamento dei capi noi avremmo un'ampia disponibilità economica che ci consentirebbe non soltanto il pagamento dei danni all'agricoltura, ma anche attività di gestione del territorio e di ripopolamento.
Per questo motivo, crediamo che si sarebbe dovuto avere - e l'Assessore lo sa, perché è un tema che abbiamo posto anche in Commissione - un po' più coraggio nello scrivere la legge, pensando a una nuova articolazione di gestione, complessivamente, della fauna selvatica, del territorio e dell'attività venatoria, che tenesse in considerazione i tre enti a essa deputati: la Regione, le Province e la Città metropolitana, gli ATC e i CA.
Però, soprattutto per alcuni aspetti - penso, in questo caso, alla questione dei danni - cercando di limitare quanto più possibile le funzioni a uno, massimo due soggetti.
Come l'Assessore sa, perché è fra le lamentele maggiori provenienti dal mondo agricolo, e non venatorio, per il ritardo del pagamento dei danni o anche l'eccesso di danni causati, noi crediamo (lo vedremo anche con l'articolo relativo agli ATC e ai CA) che si debba individuare, come farebbe qualunque azienda, il soggetto responsabile, nell'applicazione di linee guida regionali, che deve svolge un'attività di prevenzione un'attività di controllo, un'attività di perizia e un'attività di pagamento. Tutto questo sarebbe molto più facile e, come più volte altri colleghi hanno sottolineato, sarebbe davvero più semplice comprendere a chi è in capo la responsabilità. Avendo noi - e ho concluso - una situazione in cui le linee guida le fa la Regione, le attività di controllo le fanno le Province, le attività di perizia le fanno i periti terzi, le attività di pagamento le fanno gli ATC e i CA su trasferimento di risorse provenienti dalla Regione stessa, è evidente che i ritardi avvengono non soltanto per mancanza di risorse, ma anche per un'articolazione troppo bizantina del modo con cui si arriva al ristoro dei danni.



PRESIDENTE

Non essendoci altri interventi, procediamo con la votazione degli emendamenti.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 126), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 5 Consiglieri hanno votato NO 27 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 176), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 32 Consiglieri votanti 22 Consiglieri hanno votato SÌ 22 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri Il Consiglio approva.
Comunico per il verbale che il Consigliere Vignale ha espresso voto contrario.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 127), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 35 Consiglieri votanti 34 Consiglieri hanno votato SÌ 6 Consiglieri hanno votato NO 28 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 40), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 35 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 27 Consiglieri hanno votato NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 3 Consiglieri Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 128), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 6 Consiglieri hanno votato NO 30 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 174), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 26 Consiglieri hanno votato SÌ 23 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 8 Consiglieri Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 94), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 36 Consiglieri votanti 34 Consiglieri hanno votato SÌ 5 Consiglieri hanno votato NO 29 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio NON approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 46), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 36 Consiglieri votanti 34 Consiglieri hanno votato SÌ 6 Consiglieri hanno votato NO 28 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 4, come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 23 Consiglieri hanno votato NO 13 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 bis Emendamento rubricato n. 222) presentato da Bertola, Frediani e Mighetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Segretario Bertola in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.
Con questi emendamenti andiamo ad aggiungere degli articoli dopo l'articolo 4 del disegno di legge 182 e, in pratica, lo facciamo tentando di inserire all'interno del disegno di legge delle previsioni normative contenute all'interno del nostro disegno di legge (del Movimento 5 Stelle) che, come ricordiamo, è uno dei tre all'esame dell'aula. C'è il disegno di legge della Giunta che, per ovvi motivi, si discute per primo, anche perché è l'unico che in Commissione ha avuto un voto favorevole certamente non nostro, ma un voto favorevole della maggioranza, e poi ci sono altri due disegni di legge, rispettivamente quello del Movimento 5 Stelle a mia prima firma e quello d'espressione del centrodestra a prima firma del Consigliere Vignale.
Per la precisione, l'emendamento n. 222) inserisce ciò che noi avremmo previsto nel nostro disegno di legge relativamente all'esame di abilitazione venatoria, quindi vi sono descritte punto per punto tutte le caratteristiche di questa prova di esame. Ad esempio, al comma 1 abbiamo previsto che bisogna dimostrare, attraverso colloqui, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5; dimostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia giacché parliamo di utilizzo di armi da offesa che ovviamente possono offendere anche delle persone, come spesso purtroppo accade, e non solo gli animali, quindi si tratta comunque di qualcosa di pericoloso.
Più avanti ci sono tutte le altre caratteristiche della prova d'esame. Le prove d'esame sono pubbliche e al comma 5 si descrivono le nozioni sulla base delle quali verte l'esame: leggi e regolamenti, assicurazione, specie cacciabili piuttosto che nozioni di zoologia, di tutela dell'ambiente e principi della salvaguardia delle produzioni agricole, nozioni relative alle armi da caccia e al loro uso, tipologie di armi e munizioni consentiti per la caccia e in ultimo, alla lettera e), anche conoscenza delle norme di pronto soccorso.
In sostanza, prevediamo chiaramente tutto ciò che deve essere richiesto e che secondo noi è indispensabile per garantire perlomeno una consapevolezza e un addestramento adeguato a chi deve usare delle armi e, di conseguenza garantire una sicurezza per chi è costretto a convivere con delle persone che vanno per i boschi, vanno nella natura e hanno in mano un'arma carica.
Ci sono dei cittadini che, loro malgrado, se vogliono andare a spasso (spesso la domenica, che magari è il loro unico giorno libero della settimana), devono convivere con delle persone che vanno in giro con un fucile per sparare a degli animali, ma purtroppo a volte è capitato che siano avvenuti anche degli incidenti.



PRESIDENTE

Altri Consiglieri desiderano intervenire? Prego, Consigliere Mighetti, prenda pure la parola.



MIGHETTI Paolo

Grazie, Presidente.
Quest'emendamento è uno dei tanti emendamenti che proponiamo come aggiuntivi al testo del disegno di legge che portano a quelle che erano le proposte della PDL a prima firma Bertola del Movimento 5 Stelle.
In questo caso, parliamo delle conoscenze che devono essere possedute per l'abilitazione venatoria, con le modalità d'esame per questa abilitazione.
L'abilitazione è una questione molto delicata, quindi dev'essere posta massima attenzione nella costruzione della prova d'esame.
Questa proposta emendativa, appunto, questo articolo 4 bis propone tutta una serie di modalità d'esame e tutta una serie di argomenti da sottoporre a chi affronta l'esame di abilitazione venatoria.



PRESIDENTE

Grazie, collega Mighetti.
La parola alla Consigliera Frediani.



FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.
Quest'emendamento interviene sull'articolo 4, anzi dopo l'articolo 4, e prevede l'inserimento di un articolo che riguarda l'esame di abilitazione venatoria. Si prevede per l'appunto di verificare le competenze chiamiamole così, venatorie delle persone che desiderano praticare quest'attività, e si prevede pertanto quali siano i vari passaggi per avere quest'abilitazione.
Il tutto viene dettagliato all'interno dell'emendamento e si prevedono anche delle prove d'esame e le materie sulle quali vertono queste prove d'esame, quindi le leggi e i regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna, le varie definizioni, le specie cacciabili e non cacciabili, perché è importante che un cacciatore sappia riconoscere le specie che si trova davanti, per evitare d'infrangere la legge, magari in modo inconscio.
Poi, vi è tutta la parte relativa alla tutela dell'ambiente, i principi di salvaguardia delle produzioni agricole e, soprattutto, le armi da caccia e il loro uso, anche questo per evitare magari di incorrere in incidenti che purtroppo spesso si verificano, perché non si usano le armi con cautela o comunque, nel modo corretto.



PRESIDENTE

Grazie, collega Frediani.
Emendamento rubricato n. 41) presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo Frediani, Mighetti, Valetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Segretario Bertola, che interviene in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.
Con l'emendamento n. 41) inseriamo un altro articolo, dopo l'articolo 4 del disegno di legge; anche questo riporta all'interno del disegno di legge un articolo della nostra proposta di legge in materia.
In particolare, qui si parla dell'abilitazione venatoria e al comma 1 si dice: "Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia, nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca è richiesta l'abilitazione venatoria".
Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla Città metropolitana o alla Provincia nel cui territorio risiede, allegando il certificato di residenza, il certificato d'idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dagli Uffici medico-legali e dai Distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da medici militari in servizio permanente e in attività di servizio.
Al comma 3 si dice che, nei 12 mesi successivi al rilasciato della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi l'articolo 32 della legge 157 del 1992.
Insomma, prevediamo le modalità del rilascio dell'abilitazione venatoria e la subordiniamo o, meglio, prevediamo un periodo di 12 mesi iniziali nel quale la persona che ha avuto la prima licenza può praticare l'esercizio venatorio solo se è accompagnata da un altro cacciatore in possesso dell'abilitazione da più di tre anni, quindi una persona un po' più esperta.
Con questo vogliamo anche garantire un periodo d'affiancamento e d'addestramento, sempre nell'ottica di avere delle persone che, se non altro, siano un po' consapevoli e che possano garantire anche un minimo di sicurezza altrui.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bertola.
La parola al Consigliere Valetti.



VALETTI Federico

Grazie, Presidente.
Su quest'emendamento crediamo sia impossibile inserire dei principi di maggiore tutela per l'esame d'abilitazione venatoria; questo serve per essere sicuri che chi si appresta a eseguire questo esame e a passarlo abbia una preparazione e un'idoneità con criteri di controllo molto restrittivi e molto puntuali, perché si tratta di un un'attività che comporta, come ricordava giustamente il collega Bertola, grossi rischi anche per le altre persone: se non vi è una grande consapevolezza del mezzo che si utilizza, quindi in questo caso un'arma da fuoco, diventa molto pericoloso, dal punto di vista psicofisico, per cui occorrono delle idoneità della persona, che devono essere verificate con appositi esami, ma anche dal punto di vista della preparazione e, quindi, della consapevolezza all'uso dell'arma.
Ci sono una serie di comportamenti che non dipendono solamente dallo stato fisico della persona (dalla sua idoneità, dalla qualità della sua vista e quant'altro), ma derivano anche da una consapevolezza dell'uso delle armi.
Di per sé, si tratta di casi abbastanza eccezionali, che contano sul fatto che spesso ci si muova in ambienti boschivi o, comunque, non urbani, dove non vi sono esseri umani. Questo presupposto, però, spesso è falso. Perch come si è ricordato più volte, vi è una coesistenza anche di persone che praticano magari attività di svago e di tempo libero nelle stesse zone rurali o montane della nostra Regione, specialmente la domenica.
È un grave problema: non solo non è accettabile far correre dei rischi alle persone che vogliono trascorrere il proprio tempo libero la domenica, ma non è neanche accettabile che le persone non possano sentirsi sicure di passeggiare o di praticare attività all'aria aperta nel fine settimana, che è l'unico momento in cui si può vivere appieno la realtà naturale della nostra regione.



PRESIDENTE

Vi ricordo che avete due minuti a disposizione per intervenire.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mighetti; ne ha facoltà.



MIGHETTI Paolo

Quest'emendamento verte sulle questioni relative all'abilitazione venatoria, in particolare alla prima fase di abilitazione venatoria.
Nel comma 3 del nuovo articolo 4 bis che andiamo a proporre con quest'emendamento inseriamo anche una questione che definirei molto importante, che è l'accompagnamento nei primi dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza.
A nostro avviso, è una questione importante, oltre che di buonsenso. Noi riteniamo che le persone che non hanno mai svolto quest'attività debbano essere accompagnate da persone più esperte, che non solo trasmettano loro delle conoscenze tecniche, ma anche altri tipi di sensibilità rispetto all'attività che si va a svolgere in ambito venatorio.
Chiaramente, queste persone devono essere integerrime e non devono aver mai subito provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza, ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/92.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Campo; ne ha facoltà.



CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento chiediamo di introdurre alcuni vincoli di attenzione relativamente ai mesi successivi al rilascio della prima licenza di cacciatore.
Nello specifico, chiediamo che venga permesso l'esercizio venatorio solo se accompagnati da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, e che non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali.
È evidente che, trattandosi di un'attività che prevede di andare in giro con un'arma da fuoco, nelle vicinanze di abitazioni con l'arma aperta, e senza proiettili in canna, ma successivamente anche con l'arma carica e pronta allo sparo, è un'attività potenzialmente pericolosa.
Vorrei ricordare che nel Codice della Strada è previsto un articolo che limita significativamente l'operatività dei neopatentati: sebbene il veicolo non sia un'arma da fuoco, è comunque considerato un attrezzo potenzialmente pericoloso nel suo utilizzo in giro per il mondo libero.
Dunque, se per i neopatentati limitiamo, ad esempio, la potenza del veicolo, limitiamo addirittura il fatto che non valgano le norme sul consumo alcolico (nel senso che il vincolo è molto più forte, per cui non si deve consumare alcun alcolico), eccetera eccetera, ci parrebbe pacifico che ragionamenti di questo genere si trasferissero anche su altre attività che comportano l'utilizzo di strumenti pericolosi in luoghi aperti al pubblico.
Faccio notare, ad esempio, che per le automobili i limiti predetti non valgono se si è accompagnati da una persona che ha meno di 65 anni e che ha la patente da almeno dieci, quindi sono addirittura maggiori i vincoli rispetto a quelli che chiediamo noi per chi va potenzialmente in giro a sparare agli animali, ma, comunque, in aree aperte al pubblico, con un'arma da fuoco.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Andrissi; ne ha facoltà.



ANDRISSI Gianpaolo

Grazie, Presidente.
Credo che questo sia un emendamento di buonsenso, che intende migliorare la normativa. Perché, effettivamente, come dicevano i Consiglieri che mi hanno preceduto, armeggiare un'arma è un qualcosa di molto pericoloso.
Sicuramente il cacciatore inesperto, soprattutto se partecipa a battute di caccia dove si avverte una tensione maggiore e un coinvolgimento più alto penso alla caccia al cinghiale, che è quella che purtroppo nel territorio novarese ha visto anche una vittima in quel di Ghemme - potrebbe trovarsi in situazioni che, dal punto di vista psicologico, potrebbero indurlo a sparare al minimo sospetto di movimento nell'area boschiva.
Quindi è importantissimo cautelarsi nei confronti di persone inesperte, che sono proprio alle prime esperienze con la cacciagione.
Effettivamente, io limiterei anche il tipo di caccia che queste persone potrebbero fare nei primi anni della loro attività. Perché ci sono diversi tipi di caccia che potrebbero indurre in errore più facilmente rispetto ad altri.
Se per il giovane guidatore di moto è limitata la cilindrata, se per il giovane guidatore di automobili era previsto il foglio rosa (adesso non so precisamente come funzioni), insomma un periodo di affiancamento con un guidatore più esperto, anche nella caccia - dove, al pari della guida di un'automobile, si possono creare gravissimi danni - sarebbe positivo limitare i tipi di cacciagione e affiancare a questi soggetti una persona più esperta che possa dare le giuste dritte al giovane cacciatore inesperto e facilmente condizionabile da altri cacciatori, magari che si fanno prendere un po' più dal pathos della caccia.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Intervengo sull'emendamento n. 41), che vorrebbe introdurre un nuovo articolo al disegno di legge sulla caccia. Mi sembra un'introduzione fondamentale, nel senso che s'introduce un concetto molto importante perché se quest'attività sancita dal livello nazionale deve essere fatta dev'essere fatta in sicurezza sia per chi la svolge, ma soprattutto per chi magari rischia di subirne i potenziali danni e le potenziali conseguenze negative.
Com'è stato detto, un fucile spara (siamo proprio alle tautologie o quasi a delle banalità) e visto che è un'arma offensiva, rischia di offendere non solo gli obiettivi principali che sono le specie cacciabili, ma anche di colpire dei colleghi di caccia o delle persone che si trovano nei boschi per svolgere altre attività, che rimangono ferite talvolta gravemente se non addirittura uccise.
Pertanto, il problema è serio e l'idea di introdurre un'abilitazione venatoria, per la quale si sostenga un esame - giustamente il collega Campo parlava dell'esame di abilitazione alla guida dei mezzi - con un controllo degli uffici medico-legali, dai distretti sanitari e regionali e dalle strutture sanitarie militari della Polizia di Stato, "e nei 12 mesi successivi si possa praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnati da altro cacciatore esperto", mi sembra una richiesta assolutamente di buonsenso, che va a sommarsi a molte altre richieste di buonsenso che stiamo cercando di proporre e che speriamo vengano accolte dalla maggioranza.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Intervengo solo sulla discussione generale dei due emendamenti per fare presente che l'emendamento 41), al di là di quello che sarà il voto perché ovviamente vi è anche un'omogeneità rispetto alla legge - è relativo all'abilitazione venatoria e alla necessità del cacciatore esperto, di cui al comma 3. È una parte della legge dello Stato, quindi noi possiamo tranquillamente inserirlo all'interno della legge regionale, sapendo che non cambia assolutamente nulla, cioè già oggi per l'abilitazione venatoria è indispensabile prima un'abilitazione di carattere sanitario e, in secondo luogo, un'abilitazione teorica e pratica che le singole Province svolgono.
Credo che l'emendamento n. 222), proprio rispetto a quanto prevede la legge dello Stato, sia certamente più puntuale, ma meno completo; ad esempio, non sono indicate, nelle nozioni di cui l'esame deve tenere conto, le zoonosi cioè le malattie che gli animali possono trasmettere all'uomo che, invece è un aspetto importante, così come quello legato all'etica venatoria, che è un'altra parte determinante negli esami di abilitazione.
L'emendamento 222), che ha un aspetto positivo legato al comma 6, cioè la predisposizione di un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame per l'abilitazione venatoria, ha due limiti. Uno è il fatto che come dicevo, non prevede alcuni aspetti; non prevede, però, neppure l'accompagnamento da parte di un cacciatore esperto e poi interviene in modo troppo puntuale rispetto alle modalità di svolgimento dell'esame.
Si dice che occorre "dimostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5", per motivi di facilità, semplicità e per utilizzare al meglio il tempo anche dei pochi dipendenti delle Province. Ormai tutte le Province italiane, non soltanto quelle piemontesi, svolgono gli esami di abilitazione tramite quiz e solo se uno fa più di quattro errori su 40 domande, è previsto il colloquio orale. Altrimenti, com'è corretto che sia, ed è lo stesso principio che avviene per l'abilitazione alla guida o moltissime altre abilitazioni, se vi è un grado di conoscenza assolutamente elevato, si ritiene non sia sufficiente il colloquio orale.
Vi sono certamente alcuni aspetti nell'emendamento 222) che contengono troppe parti non previste dalla legge dello Stato, ma non ne contengono altre previste dalla legge dello Stato, mentre l'emendamento n. 41) è sostanzialmente un pezzo di legge n. 157. Poi rammento che la stessa legge n. 157/92, all'articolo 9, indica quelle che sono le funzioni in capo alle Regioni, che sono funzioni di carattere amministrativo. È pur vero che successivamente al 2001, quindi dopo l'approvazione della legge, è nata la legislazione concorrente, ma io non credo che abbiamo interesse a duplicare delle norme quando esse sono già complete.
In teoria, e questo non vale ovviamente soltanto per questa legge, ma vale per tutte le leggi e i regolamenti che noi scriviamo, non dovremmo mai essere ridondanti rispetto a quanto previsto da normative o leggi statali o documenti di programmazione dello Stato e delle, perché non si fa altro che aumentare il numero di pagine, di corpus normativo o di regolamenti che la Regione ha e, di conseguenza, complicare la vita ai cittadini che devono non solo essere rispettosi della legge dello Stato, ma anche della Regione.



PRESIDENTE

Vi chiedo di avere un po' di attenzione per i tempi.
La parola all'Assessore Ferrero per il parere della Giunta.



FERRERO Giorgio, Assessore all'agricoltura, caccia e pesca

Alcuni contenuti di questi emendamenti, come diceva anche il Consigliere Vignale, sono condivisibili. Tuttavia, avevamo scelto di usare un testo legislativo che non fosse il duplicato di norme già contenute da altre parti e di non andare troppo nel dettaglio. Mancando una norma, potremmo di nuovo ripartire.
Questo è il motivo per cui il parere della Giunta è contrario.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 222), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 35 Consiglieri hanno votato SÌ 7 Consiglieri hanno votato NO 28 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 41), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 31 Consiglieri hanno votato SÌ 7 Consiglieri hanno votato NO 24 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 6 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 ter Emendamento rubricato n. 42) presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo Frediani, Mighetti, Valetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Segretario Bertola, che interviene in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Un altro emendamento che introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, ed è un altro degli articoli del nostro disegno di legge.
In questo caso, si parla dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, quindi un contesto più ristretto. Il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria in una zona delle Alpi ed è privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, deve sostenere apposito esame integrativo a quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso l'esame scritto, di possedere nozioni sufficienti relativamente a specie alpine protette oggetto di caccia, biologia delle medesime, armi consentite, disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.
Al comma 2) diciamo che per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni riguardanti l'abilitazione venatoria.
Al comma 3) diciamo che nei 12 mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore può praticare esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, rilasciata da almeno tre anni, e che non abbia commesso violazioni delle norme regionali e nazionali che comportino la sospensione o la revoca della licenza, ai sensi dell'articolo 32 della legge 157 del 1992.
Proponiamo, data la peculiarità della zona alpina, un'abilitazione a parte che poi segua la stessa regola dell'altra. Vale a dire che chi è fresco di abilitazione deve avere un periodo di affiancamento con un cacciatore che abbia la stessa abilitazione rilasciata da almeno tre anni.



PRESIDENTE

Altri Consiglieri desiderano intervenire? Ha chiesto di intervenire il Consigliere Campo; ne ha facoltà.



CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.
Continuiamo sul tema dell'abilitazione. Riteniamo che, a contorno di tutto il discorso di preparazione all'esercizio dell'attività venatoria, ci devono essere approfondimenti e dimostrazione di contezza su quello che si va a fare, su quello su cui si va a operare con l'attività venatoria.
Di conseguenza, proponiamo l'introduzione di un ulteriore esame integrativo, relativo a una cosa banale: dimostrare la conoscenza della fauna (le specie alpine, quelle protette, quelle oggetto di caccia), le basi di biologia, per capire anche cosa vuol dire avere a che fare con gli animali, che possono trovarsi in varie situazioni (essere feriti, in panico) e riuscire anche a riconoscere le condizioni degli animali con cui si ha a che fare (malati, ecc.).
Vi è, poi, il discorso della conoscenza delle armi - quindi le armi consentite - e alcuni cenni su come si tengono e si manutengono, quali sono le questioni inerenti e avere un quadro chiaro delle disposizioni normative.
Inoltre, ripetiamo la richiesta fatta al comma 3: che, per un anno dall'ottenimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, il cacciatore possa praticare la caccia solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Davide

Con l'emendamento n. 42) chiediamo d'introdurre un articolo aggiuntivo (il 4 ter), che è una sottospecie dell'emendamento precedente, in cui parlavamo dell'abilitazione tout court, in generale, per l'esercizio venatorio.
In quest'emendamento, parliamo dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi. Chiediamo che il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria nella zona delle Alpi ed è privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni sostenga un apposito esame integrativo, in cui dimostri, attraverso un esame scritto, di possedere nozioni sufficienti relativamente alle specie alpine, protette e oggetto di caccia, biologia delle medesime, armi consentite, disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi, ovviamente all'interno della nostra regione.
Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni riguardanti il comma precedente quindi l'articolo precedente sull'abilitazione venatoria. Nei 12 mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercito venatorio nella zona suddetta, cioè in zona alpina, rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni delle norme regionali e nazionali che comportino la sospensione o la revoca della licenza, ai sensi dell'articolo 32 della legge 157 del 1992, la legge tuttora vigente in assenza di una legge regionale.
Mi sembra una norma di buonsenso, perché considero assurdo regalare un fucile a chiunque voglia andare a cacciare nel territorio alpino, senza che magari sappia distinguere una specie dall'altra o non conosca la biologia in particolar modo quella di specie, riproduttiva e non, così come non conosca le disposizioni normative - e chiudo Presidente - della nostra regione, che probabilmente sono diverse da quelle della regione di provenienza.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Frediani.



FREDIANI Francesca

Continuiamo con la definizione delle competenze che secondo noi dovrebbe avere chi si avventura sulle nostre montagne, in particolare - in questo caso - armato, per esercitare l'attività venatoria. In questo caso parliamo dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi e proponiamo l'inserimento di un articolo, dopo l'articolo 4, che prevede alcuni punti necessari a conseguire questo tipo di abilitazione.
Intanto, nel comma 1 diciamo che il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria nella zona delle Alpi ed è privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, deve sostenere apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria.
Definiamo anche quali sono le nozioni che questa persona deve possedere.
Nello specifico: la conoscenza delle specie alpine protette e oggetto di caccia, quindi il discorso che abbiamo fatto anche illustrando l'emendamento precedente, quello di conoscenza degli esemplari che ci si trova di fronte, la biologia dei medesimi, le armi consentite e le disposizioni normative e regolamentari riguardanti, in particolare, la zona delle Alpi.
Si definiscono, inoltre, le disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi e anche il modo in cui le persone che possiedono l'abilitazione devono essere accompagnate nella pratica dell'esercizio venatorio da un altro cacciatore in possesso di abilitazione nell'anno successivo al conseguimento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valetti.



VALETTI Federico

Grazie, Presidente.
L'emendamento prevede maggiori tutele nell'accesso all'attività venatoria.
In particolare, si chiede che vi siano ulteriori prerogative per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. In particolare l'emendamento prevede che il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria sostenga apposito esame integrativo per dimostrare di avere delle nozioni almeno generali sulle specie alpine quelle protette e quelle oggetto di caccia.
Purtroppo, a oggi, vi è una grossa impreparazione specialmente da quando la caccia è diventata un fenomeno di massa, un fenomeno sportivo. Questo era un problema molto meno sentito quando si trattava di gruppi molto ristretti di popolazioni locali che esercitavano la caccia un po' per tradizione. In parte, questo tipo di tradizione si è andata a ridurre per lo spopolamento delle aree montane e marginali del Piemonte. Questo è un fenomeno chiaramente negativo, perché ha trasformato un'attività molto circoscritta e molto specializzata in un'attività di sport di massa, dove le persone spesso non hanno la preparazione adeguata, anche perché non ce l'hanno per cultura e non vi è nessun esame che imponga di acquisirla.
Chiaramente, non possono essere esami di facciata, perché si tratta di tutelare non solo la vita delle specie animali, e quindi anche attività di caccia non consentite dalla legge, ma anche di tutelare le persone che si muovono nei boschi, per cui occorre conoscere tutte le disposizioni normative e regolamentari, le armi consentite e magari fare un corso vero e proprio per sapersi muovere e comportare al fine di ridurre al minimo i rischi di incidenti che coinvolgano sia animali o specie non cacciabili sia persone che eventualmente si possano trovare nell'arco d'azione o essere nello stesso punto in cui si esegue una battuta di caccia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Andrissi.



ANDRISSI Gianpaolo

Grazie Presidente.
Con quest'emendamento vogliamo inserire un'abilitazione alla caccia nelle zone alpine. Crediamo che le Alpi, in questi anni di grande cambiamento climatico, abbiano visto una riduzione di areali per la presenza di numerose specie selvatiche, quindi è importante che vi sia un'approfondita conoscenza dell'habitat alpino, l'habitat caratteristico delle nostre zone alpine.
Chiediamo appunto un'abilitazione e chiediamo che il neo cacciatore sia anche accompagnato nella fase iniziale, quindi che possa praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni violazioni che sappiamo essere commesse, infatti è proprio dell'altro giorno la notizia di una sentenza sull'uccisione errata di un camoscio.
Sappiamo che addirittura, nelle zone dei parchi nazionali, gli atti di bracconaggio sono comunque all'ordine del giorno e purtroppo ho dovuto personalmente assistere anche a uno di questi, ovvero l'uccisione di un capo di camoscio commessa da un bracconiere. I bracconieri spesso e volentieri nascondono le armi e cercano in questo modo di evitare perlomeno di essere colti in flagranza al momento in cui vi sono nella zona dei guardiaparco.
Di conseguenza, è importante che vi sia una profonda conoscenza dell'ambiente alpino, delle pressioni dovute al cambiamento climatico delle pressioni dovute all'attività antropica, delle specie selvatiche presenti nella zona alpina e dei comportamenti delle stesse. Crediamo che ciò sia fondamentale e per questo motivo chiediamo un'abilitazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Intervengo solo per rammentare che la legge dello Stato non prevede un'abilitazione nella zona faunistica delle Alpi, anche se nella vecchia legge 70 era presente, ma vi è un motivo: perché in realtà altre due abilitazioni faunistiche oggi sono obbligatorie, e sono quelle inerenti all'attività venatoria relativa alla fauna tipica alpina e a quella relativa a tutti gli ungulati, che sono quindi la quasi totalità delle specie che si cacciano in zona alpina.
Dopodiché è evidente che l'attività venatoria rispetto ad altre specie, che esse siano in territorio di pianura o di collina o di pre-montagna, ma che insista in un comparto alpino, cambia poco, perché non vi è una modalità di caccia differente, in quanto non vi è una specie differente. Le specie che invece differiscono rispetto a queste sono già oggi oggetto di un'abilitazione indispensabile, che obbligatoriamente deve tenere chi vuole svolgere per esempio la caccia di selezione agli ungulati o chi vuole svolgere l'attività venatoria tipica alpina. Questo è il motivo per cui crediamo che non serva una terza abilitazione, che in realtà non abiliterebbe a niente in più rispetto a quello per cui oggi vi è già un obbligo.



PRESIDENTE

Bene, allora possiamo passare alla votazione.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 42), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 Consiglieri votanti 31 Consiglieri hanno votato SÌ 8 Consiglieri hanno votato NO 23 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio non approva.
ARTICOLO 4 quater Emendamento rubricato n. 43) presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo Frediani, Mighetti, Valetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Segretario Bertola in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.
Questo è un altro articolo aggiuntivo sempre per inserire delle previsioni contenute all'interno del nostro disegno di legge. Ovviamente siamo ancora sull'abitazione; in questo caso l'emendamento, o meglio, l'articolo che vogliamo aggiungere riguarda la Commissione d'esame e dice: "Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale e Città metropolitana di ciascun capoluogo di provincia, una Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tassidermia".
Il comma 2 stabilisce la durata in carica della Commissione, (che corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale. La composizione della Commissione è prevista al comma 3 dell'articolo. Al comma 4 si parla della nomina degli esperti, che avviene su designazione del Consiglio provinciale, in base a curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia o della Città metropolitana; al comma 6 è evidenziato che non possono essere nominati come componenti della Commissione dirigenti delle associazioni venatorie e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
Secondo il comma 7 gli oneri per il funzionamento delle Commissioni sono a carico della Regione e sono regolati con le procedure della legge regionale del 2 luglio 1976 n. 33, con compensi ai componenti di Commissioni Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale.
Anche quest'emendamento, oltre a portare all'interno del disegno di legge il contenuto della nostra proposta di legge, ricalca le previsioni dell'abrogata e legge 70 del 1996; abrogazione che, come ricordiamo sempre ha portato a un vuoto normativo abbastanza pesante per la nostra Regione.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bertola.
La parola alla Consigliera Frediani.



FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento continuiamo la nostra attività di proposte sul testo di legge e parliamo in particolare della Commissione d'esame, quindi facciamo sempre riferimento all'abilitazione che prevediamo per l'esercizio dell'attività venatoria e andiamo a definire questa Commissione d'esame.
Definiamo intanto da chi viene nominata, quindi il Presidente della Giunta regionale nomina, entro e non oltre sei mesi dalla data d'insediamento del Consiglio regionale, in Città metropolitana e in ciascun Capoluogo di provincia, una Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio regionale, quindi una nomina di Giunta che dura quanto dura la carica del Consiglio regionale e le funzioni sono esercitate fino alla costituzione della nuova Commissione.
Si definisce poi la composizione di questa Commissione e quindi un dirigente della Provincia o Città metropolitana esperto in materia di legislazione e costui ricoprirà la carica di Presidente; un numero compreso fra cinque e otto esperti in legislazione in materia di caccia, biologia geologia, armi, tutela della natura, poi si vanno a definire tutte le materie oggetto anche dell'abilitazione stessa.
È prevista la nomina di esperti e le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Provincia della Città metropolitana, quindi prevediamo del personale interno impiegato in questa Commissione.
Inoltre, si definisce che non possono essere nominati, per evidente rischio di conflitto d'interesse, componenti della Commissione dirigente delle associazioni venatorie e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.



PRESIDENTE

Grazie, collega Frediani.
La parola al Consigliere Valetti.



VALETTI Federico

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento si aggiunge un ulteriore articolo: "Il Presidente della Giunta regionale nomina una Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, con durata che corrisponde a quella del Consiglio regionale".
Le funzioni sono le più svariate e adesso proviamo a riassumerle.
Le funzioni sono esercitate fino alla costituzione di una nuova Commissione e i componenti possono essere riconfermati per non più di una volta in via continuativa. La composizione è così prevista: un dirigente della Provincia o Città metropolitana e degli esperti in legislazione in materia di caccia biologia, zoologia, armi e tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, eccetera.
La nomina di questi esperti avviene dietro designazione del Consiglio provinciale, sulla base di curriculum, quindi non possono essere nominati componenti di Commissioni che partecipano ad associazioni di attività venatorie o che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
Crediamo in questo modo di poter dare un contributo tecnico-scientifico il più ampio possibile e il più vasto possibile, per cercare di tutelare al massimo tutte le parti coinvolte, tutte le persone e le specie faunistiche che rischiano, sulla propria pelle, è il caso di dire, in un'attività venatoria che non è regolamentata ad arte, oppure i cui esercenti non sono sufficientemente preparati l'attività di caccia.



PRESIDENTE

Grazie, collega Valetti.
La parola al Consigliere Andrissi.



ANDRISSI Gianpaolo

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento andiamo a normare quella che è la Commissione d'esame per l'attività venatoria, quindi si prevede che il Presidente della Giunta regionale nomini, entro e non oltre sei mesi dalla data d'insediamento del Consiglio regionale, in Città metropolitana e in ciascun Capoluogo di provincia una Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio l'attività di tassidermia.
Noi andiamo a normare in particolar modo la durata in carica della Commissione, che corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale e oltre alla durata, normiamo in modo particolare la composizione di questa Commissione.
Quindi, con il subemendamento a) prevediamo un dirigente della Provincia dalla Città metropolitana esperto in materia di legislazione con funzione di Presidente; un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione in materia di caccia, biologia, zoologia, armi, tutela della natura i principi di salvaguardia delle produzioni agricole.
Un aspetto molto importante è che, spesso, i cacciatori entrano in campi magari con il prodotto di un anno di attività agricola maturo, quindi possono creare danni importanti all'attività agricola, com'è capitato purtroppo.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Provincia o della Città metropolitana; non possono essere nominati come componenti della Commissione dirigenti delle associazioni venatorie e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.



PRESIDENTE

Grazie, collega Andrissi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Molto velocemente, perché i colleghi hanno già illustrato ampiamente l'emendamento.
L'emendamento prevede un nuovo un articolo aggiuntivo, l'articolo 4 quater sempre nel solco di quanto detto prima, cioè di andare a determinare ulteriormente questa abilitazione venatoria anche sull'arco alpino, con l'istituzione di una Commissione d'esame. Si reintroducono, quindi, dei concetti che erano presenti nella nostra proposta di legge, ma anche nella legge che è stata cancellata, almeno in parte.
Al Presidente della Giunta regionale spetta la nomina della Commissione d'esame. Il nuovo articolo ne definisce la composizione e la durata, che per semplicità, è uguale a quella del Consiglio regionale: quindi resta in carica col Consiglio regionale e viene nominata entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio regionale.
È composta da una serie di dirigenti, funzionari ed esperti in materia di caccia, biologia, zoologia, armi, tutela della natura, principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso e, in generale, scienze biologiche.
C'è anche una designazione da parte del Consiglio regionale e da parte della Città metropolitana. Sostanzialmente, non possono essere nominati i dirigenti di associazioni venatorie o coloro che hanno riportato sanzioni in materica di caccia.
Mi sembra, di nuovo, un emendamento di buonsenso, che, purtroppo, mi pare di ravvisare che l'Assessore Ferrero non voglia accogliere.
Non abbiamo condiviso le motivazioni, ma continuiamo a portare avanti la nostra tesi.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 43), sul quale la Giunta regionale ha espresso parere contrario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 28 Consiglieri votanti 27 Consiglieri hanno votato SÌ 3 Consiglieri hanno votato NO 24 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consiglierie Il Consiglio non approva.
ARTICOLO 5 Emendamento rubricato n. 70) presentato da Bertola, Bono, Frediani Andrissi, Campo, Mighetti e Valetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) Ha chiesto la parola il Consigliere Segretario Bertola, che interviene in qualità di Consigliere; ne ha facoltà.



BERTOLA Giorgio

Siamo all'articolo 5 del disegno di legge, quello che riguarda i regolamenti di attuazione.
Come dicevo, siamo in una fase un po' intermedia del disegno di legge prima che, per rimanere in ambito venatorio, si dia nuovamente fuoco alle polveri per altre questioni un po' più divisive.
C'è, in realtà, anche una questione relativamente all'ossatura del disegno di legge, poiché uno degli aspetti di questo provvedimento che noi critichiamo è l'eccesso di delega nei confronti della Giunta regionale.
Negli ultimi anni, sentiamo dire sempre più spesso, da parte di questa maggioranza, che i provvedimenti di legge devono essere leggeri.
Si vogliono, dunque, leggi più leggera, ma ravvisiamo molta delega a provvedimenti che poi la Giunta regionale dovrà emanare in un momento successivo.
Questo disegno di legge, a nostro avviso, è il caso più eclatante: la precedente legge, la n. 70/1996, era molto più specifica, molto più dettagliata e molto più carica da questo punto di vista. A nostro parere questo disegno di legge è il caso più emblematico di eccessiva delega alla Giunta regionale; Giunta regionale che, il giorno in cui verrà approvato questo disegno di legge, dovrà emanare alcune decine di provvedimenti per rendere effettiva questa legge.
A nostro avviso, questo eccesso di delega rischia di portare la normativa regionale sulla caccia a un livello che è troppo influenzato da chi governerà la Regione in quel momento.
Torneremo comunque su sull'argomento; in ogni caso, l'emendamento n. 70) chiede di abrogare la lettera a) del comma 1, quindi della parte che riguarda i requisiti.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MOTTA



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bertola.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mighetti; ne ha facoltà.



MIGHETTI Paolo

Grazie, Presidente.
Come ricordava il collega Bertola, una delle critiche che abbiamo mosso al provvedimento è l'eccessiva delega rispetto all'attività di Giunta nella normazione sulla caccia e sulle attività che non vengono definite propriamente in legge.
Questo è un primo emendamento abrogativo di uno di questi elementi che vengono demandati alla Giunta. Perché questo? Perché se pensiamo che comunque ci sono posizioni molto diverse tra le tre forze rappresentate all'interno del Consiglio regionale (e che, probabilmente, saranno rappresentate anche nei prossimi consessi), abbiamo subito chiaro il panorama che potremo aspettarci negli anni a seguire, con continui cambi di direzione dovuti al fatto che ogni Giunta potrebbe decidere una politica diversa sul tema.
Pensiamo che per una legge che ha attraversato le Commissioni regionali e il Consiglio regionale con un lunghissimo dibattito sia necessario arrivare a un punto fermo, che possa garantire una certa stabilità, ancorché non ci sia un accordo unanime su tanti temi, perché nell'attività di normazione non c'è male peggiore che l'incertezza e l'instabilità.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Consigliera Frediani; ne ha facoltà.



FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento iniziamo a lavorare sull'articolo 5, relativo ai regolamenti d'attuazione.
Capita spesso che si vada a legiferare su un tema e si deleghino poi alcuni aspetti relativi a questo tema ai regolamenti d'attuazione. Purtroppo, come anticipavano già i miei colleghi, questo rischia di lasciare alcune decisioni troppo nelle mani della Giunta in carica. Giunta che, tra l'altro, da un'elezione all'altra potrebbe cambiare colore e quindi anche cambiare l'impostazione dei Regolamenti di attuazione.
Pertanto, quanto più si riescono a definire in legge alcuni aspetti, tanto più si ha la certezza che quegli aspetti resteranno, non dico in modo eterno incisi in legge, ma se non altro sarà più complicato andarli a modificare.
In particolare, con quest'emendamento chiediamo di abrogare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, che è quella che fa riferimento ai requisiti il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa Commissione. Tutti questi aspetti, stando all'attuale testo di legge, spetterebbero per competenza a un regolamento definito dalla Giunta.
Quindi, chiediamo che questa lettera sia abrogata.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Campo; ne ha facoltà.



CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento andiamo a incidere sull'articolo 5, "Regolamenti di attuazione" e, in particolare, chiediamo di cassare la lettera a) del comma 1, che è quella che recita che tutto quello che riguarda requisiti rilascio di abilitazione, materie d'esame e la definizione della relativa Commissione sia competenza della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Quello che riteniamo è che la discrezionalità della Giunta regionale su questi temi, vista l'esperienza della scorsa legislatura nel sostanziale tentativo di boicottare una verifica popolare sulla normativa esistente non possa essere lasciata. Va chiaramente definita, o direttamente in norma oppure attraverso un percorso diverso non discrezionale, tutta la parte relativa ai requisiti; in particolare, un coinvolgimento più ampio che secondo noi, deve essere inerente al Consiglio regionale e non solo a un banale parere di Commissioni, dove spesso i regolamenti passano senza una discussione approfondita o rendendo difficile anche la trattazione e la modifica degli stessi, ma anche attraverso un passaggio di tipo redazionale propositivo in Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Andrissi; ne ha facoltà.



ANDRISSI Gianpaolo

Grazie, Presidente.
Coerentemente agli emendamenti che abbiamo presentato proprio in questa mattinata, chiediamo l'abrogazione del comma a), quindi i requisiti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio e le materie d'esame e la relativa Commissione.
Noi crediamo che non debbano essere rimandati a una competenza della Giunta, ma debbano essere normati da questa legge, che deve avere come obiettivo anche il miglioramento della qualità dei cacciatori. Per migliorare questa qualità, ovviamente bisogna migliorare i requisiti necessari per poter accedere all'attività venatoria, ma per poter fare ci bisogna ovviamente intervenire sulle componenti della Commissione, sulle materie d'esame e, in modo attento, anche su habitat particolari, quali quello alpino o altri habitat che sicuramente meritano una particolare attenzione, visto il cambiamento climatico in corso e la riduzione di numerosi habitat dovuti sia all'attività dell'uomo, che continua un'attività di consumo del territorio estrema, un'attività agricola che non tiene conto in alcun modo della biodiversità. Quindi, vi è una riduzione delle possibili continue nicchie ecologiche di riparo in tutti gli ambiti ambientali presenti sul nostro territorio.
Crediamo che si possa almeno fare questo minimo di azione, esplicitando i criteri di selezione e non rimandandoli alla Giunta. Pertanto, chiediamo all'Assessore questa modifica, con l'eliminazione del comma a).



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Visto che i colleghi hanno già detto alcune cose, non aggiungerò molto anzi quasi nulla. Chiediamo di ridurre la delegificazione che è posta in essere anche in questo provvedimento, prassi ormai sempre più consolidata almeno da parte di questa Giunta, cioè quella di scrivere il meno possibile in un testo di legge normativo, forse per paura di errori o per paura di dover poi mettervi mano successivamente per modificare il testo, magari per dei cambiamenti nella normativa nazionale o per dei cambiamenti di opinione o per cambiamenti di Giunta, e spostare sui regolamenti.
Questo, però, come già detto, è anche un pericolo, nel senso che poi una successiva Amministrazione avrebbe gioco facile nel modificare a proprio piacimento tutta una serie di caratteri anche rilevanti rispetto a normative in discussione, semplicemente con un regolamento di Giunta che tra l'altro, bontà sua, viene portato in Commissione consiliare competente per essere sentita.
Diciamo che, dopo altre esperienze in altre Commissioni, come sui temi riguardanti la sanità negli anni del piano di rientro, siamo abituati che la Commissione sia considerata un orpello pletorico e fastidioso rispetto all'attività della Giunta che deve macinare programma di mandato di governo. Tuttavia, noi siamo Consiglieri di opposizione, ma Consiglieri innanzitutto, quindi il nostro spazio di azione e il nostro senso d'essere anche in relazione alle migliaia di preferenze che ognuno di noi ha preso sui territori e ha portato in dote anche alla propria attività in Consiglio regionale, è quello del Consiglio. Chiediamo all'Assessore di ridurre fortemente questa parte e di inserire le norme previste nei regolamenti di attuazione, il più possibile, nel testo di legge.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Valetti; ne ha facoltà.



VALETTI Federico

Grazie, Presidente.
L'abrogazione di quest'articolo mira a riportare, in seno al Consiglio regionale, una serie di competenze che sono state invece demandate alla Giunta. Tra queste competenze pensiamo che ci siano degli aspetti molto importanti che non possono essere subordinati a decisioni di Giunta, che possono cambiare nel tempo, come giustamente hanno ricordato i colleghi prima di me.
Veniamo ad alcuni punti. L'allevamento di fauna selvatica, i criteri di immissione e cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento non possono essere demandati semplicemente a una decisione di Giunta, che può cambiare nel tempo.
I requisiti al rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio - ne abbiamo parlato prima - sono degli aspetti che, noi, invece, abbiamo approfondito ulteriormente chiedendo delle Commissioni di esame e dei criteri più restringenti e più restrittivi sull'ammissione ai titoli di caccia, quindi dal punto di vista della preparazione formale che richiede anche un periodo di studio delle problematiche ambientali e faunistiche in generale, e non solo in merito alle specie cacciabili e non cacciabili.
Bisogna creare, insomma, un contorno culturale che consenta, a chi proprio voglia praticare l'attività di caccia, di operare correttamente.
Riteniamo sempre che la caccia non si debba chiamare sport. È un qualcosa di molto più complesso quando si uccidono degli animali, perciò è veramente scorretto e poco rispondente chiamarlo sport. A quel punto, si capisce che quell'attività può incontrare l'opposizione di vaste fasce di popolazione perché sembra davvero improprio e irrispettoso, nei confronti delle specie selvatiche, degradare questo tipo di attività - che un tempo era a scopo di sussistenza e oggi non è più - a una mera attività sportiva.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Valetti.
Emendamento rubricato n. 129) presentato da Vignale, Bona, Fluttero Ravello, Rossi L., Tronzano.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Vignale per l'illustrazione.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 129) interviene sul comma 1) alla lettera a) dell'articolo 5), proprio sui regolamenti d'attuazione. Vi è certamente un aspetto cui altri colleghi facevano riferimento, ed è il numero consistente di provvedimenti amministrativi cui la legge rimanda.
A chi molte volte ha sottolineato il fatto che l'attività venatoria e la gestione del territorio si esercitino con l'approvazione di una norma rispondo che questo è senz'altro vero, ma è senz'altro vero in questo tema in questi ambiti, che sono poi i provvedimenti amministrativi che determinano le modalità con cui la legge si esprime. Per carità, non riguarda solo questo caso, ma sono tante e tali le attività che, anche leggendo la legge dello Stato che sono di competenza delle Regioni, proprio in ambito amministrativo, è inevitabile che vi siano molti regolamenti.
Che cosa dice l'emendamento n. 129)? Un aspetto che appare banale.
Relativamente alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 5, quello relativo ai requisiti e rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio e le materie d'esame e la relativa Commissione, prevede che sia aggiunto un capo che dice: "La Regione si occupa anche della predisposizione di testi relativi alle principali nozione su cui vertono gli esami".
Per chi oggi deve svolgere l'esame di abilitazione venatoria, qualora riesca ancora a trovarlo da una persona che prima di lui ha svolto l'abilitazione, vi è un vecchio testo della Regione Piemonte, che riporta la prefazione di Mino Taricco - parliamo ovviamente di un po' di anni fa rispetto proprio alle sei parti differenti su cui si esplica, per legge l'abilitazione venatoria. Diversamente, deve, come fanno un po' tutti ricercare testi differenti.
Si fa quello che moltissime altre Province o Regioni italiane hanno fatto cioè stendere un testo, in gran parte già fatto, perché esiste quello che la Regione Piemonte pubblicò, se non ricordo male, nel 2008, che può essere aggiornato, implementato e quant'altro, ma che è certamente di utilità.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Vignale.
Emendamento rubricato n. 71) presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo Frediani, Mighetti, Valetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Segretario Bertola, che interviene in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.
Con l'emendamento 71) abroghiamo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 precisamente la lettera che dice che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in ordine alle lettere d), h), e) e m) con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo e ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, disciplina l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione.
Come dicevo, la ragione di questi emendamenti abrogativi risiede nel fatto che consideriamo sbagliato delegare aspetti così importanti a provvedimenti della Giunta regionale. Siamo, invece, più affini all'impostazione che aveva la legge n. 70 del 1996, che demandava molte meno operazioni alla Giunta regionale, ma le inseriva già all'interno del corpo della legge.
Al di là della discussione sul tema "caccia sì, caccia no, i giorni, le specie, limitarla o non limitarla", è una questione di fondo che riguarda proprio la concezione che si ha dell'attività consiliare, giacch ricordiamolo - quando si dice che si demanda la predisposizione di un provvedimento importante alla Giunta e si dice che viene sentita la Commissione consiliare competente, si sta dicendo che la Commissione consiliare è chiamata nient'altro che a dare un parere non vincolante quindi, quasi a ratificare un provvedimento della Giunta regionale.
Ricordo che siamo in un sistema presidenziale (così è la legge elettorale della Regione Piemonte): c'è l'elezione diretta del Presidente della Regione, che nomina gli Assessori. Si tratta, però, pur sempre di un'Assemblea legislativa, quindi non è un corpo, un organismo di 50 persone chiamato a ratificare solo delle decisioni, ma è un organo che deve legiferare. Se legittimamente cambia l'Amministrazione regionale, se cambiano i soggetti che sono al governo di una Regione, si possono andare a modificare le leggi utilizzando ovviamente l'Assemblea legislativa, che poi avrà - ovviamente - un orientamento diverso, a seconda di quella che in quel momento è la maggioranza, ma sono provvedimenti approvati da un'Assemblea legislativa.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Frediani.



FREDIANI Francesca

Siamo sempre all'articolo 5 e stiamo andando ad abrogare le lettere che vengono introdotte dal comma 1. In particolare, l'emendamento si riferisce alla lettera b), riguardante l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione.
Ovviamente, si tratta di un'attività emendativa volta a sottolineare gli aspetti che poco fa enunciava il collega Bertola, attinenti al modo in cui si andranno a emettere i regolamenti di attuazione. Consideriamo un errore delegare molti aspetti ai regolamenti successivamente elaborati dalla Giunta, escludendo l'attività consiliare. Tra l'altro, si va anche un po' a prevaricare l'attività che spetterebbe al Consiglio.
Pertanto, sarebbe necessario rivedere la parte relativa all'articolo 5 quindi i regolamenti d'attuazione, per cercare di limitare un po' la discrezionalità messa a disposizione della Giunta per intervenire su questi temi. Ovviamente, si tratta di un principio che non si riferisce a questa norma in particolare, ma è un principio che più volte abbiamo ribadito anche quando si è trattato di discutere altre norme e che cerca di riportare l'attività legislativa del Consiglio al centro dell'attenzione.
Sui regolamenti d'attuazione, anche rispetto ad altre leggi, torneremo ovviamente a intervenire con delle proposte che consentano un maggiore coinvolgimento delle Commissioni e del Consiglio regionale, per evitare che le decisioni vengano prese in autonomia da una Giunta che - si sa potrebbe cambiare colore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Andrissi.



ANDRISSI Gianpaolo

Anche con quest'emendamento, coerentemente con tutta l'attività che abbiamo presentato questa mattina, proseguiamo con l'intento, che considero decisamente nobile, di far sì che la nuova normativa non rimandi ai regolamenti di Giunta. Pertanto, chiediamo l'abrogazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, che riguarda l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione.
Si tratta di un tema molto importante, perché le forme di caccia sono legate anche alla sicurezza. Ne abbiamo parlato diffusamente: per esempio le battute di caccia al cinghiale sono molto delicate, perché avvengono con l'utilizzo di armi particolarmente potenti, con una gittata molto lunga e con un tipo di proiettili particolarmente perforanti. In più, essendo una battuta di caccia, coinvolgono più persone, portando spesso a una sovreccitazione dei partecipanti. Spesso, avvengono incidenti verso gli esterni o incidenti nei confronti dei cacciatori stessi, quindi è sicuramente molto importante normare queste forme di caccia.
Noi crediamo che questi aspetti debbano essere normati per legge e non rimandati a un regolamento di Giunta, quindi chiediamo all'Assessore di accogliere le nostre proposte e di venirci incontro con questa modifica e con i conseguenti emendamenti che abbiamo presentato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valetti.



VALETTI Federico

Grazie, Presidente.
Dopo l'emendamento n. 70), dove abroghiamo la lettera a), ora ci concentriamo sulla lettera b), che demanda sempre alla Giunta regionale la definizione dell'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione.
In questo articolo, compreso questo stesso punto del comma 1, c'è un po' di tutto, quindi - in pratica - enunciamo molti principi in legge, ma poi, di fatto, col regolamento d'attuazione demandato a una delibera di Giunta deleghiamo quasi tutte le modalità a una decisione della Giunta esautorando sia il Consiglio sia la legislazione regionale a determinare delle forme precise di regolamentazione della caccia. Ci sembra che questo depotenzi di molto l'attività legislativa. Infatti, rispetto al grande lavoro che si è fatto anche in quest'Aula per cercare di coniugare posizioni molto diverse, c'è poi il rischio che tutto questo sia inutile perché con una delibera di Giunta andiamo a definire nello specifico le modalità di caccia.
Se io leggo "con i propri regolamenti disciplina l'opzione sulla forma di caccia e la modalità per la sua variazione", oltre a tutto quello che vedremo successivamente, mi viene da dire che praticamente tutte le modalità della caccia sono determinate da un atto di deliberazione di Giunta; atto che può cambiare oggi o può ricambiare l'anno prossimo con una nuova Giunta.
Questo non è molto tutelante nei confronti dei poteri dell'Aula e dei poteri di legislazione regionale, quindi tanto varrebbe per provocazione avendo un articolo di questo tipo, togliere tutti gli altri e lasciare che la caccia venga determinata nella totalità da una decisione di Giunta che cambia di volta in volta. Altrimenti sembra un po' che qui abbiamo fatto un grande teatrino per dire tutti le nostre posizioni, ma che poi di fatto queste posizioni saranno irrilevanti se le decisioni non verranno prese in Aula.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Campo.



CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.
Continuiamo con il percorso sull'articolo 5, comma 1. In questo caso, come per la lettera a), andiamo a chiedere la cassazione della lettera b), ossia quella che dice: "La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce attraverso propri regolamenti l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione".
Al di là della definizione un po' in termini burocratici, persiste il pesante dubbio sul fatto che queste tipologie di regolamenti vadano realizzate attraverso una maggiore condivisione e sulla possibilità in maniera equilibrata per tutti quanti (quindi di pari opportunità) di accesso alla definizione di queste regole, proprio perché parliamo di un'attività che ha un impatto diretto sulla conservazione dell'ambiente e su uno degli elementi più fragili del nostro ambiente, quello della fauna.
Poiché tutta la nostra attività emendativa e anche quello che era lo spirito ispiratore della nostra proposta di legge in materia, che stiamo cercando di trasferire per quanto possibile all'interno della nuova norma in discussione, nasce proprio da una logica volta a far sì che la tutela dell'ambiente, quindi anche la regolazione della caccia che va a incidere su uno degli elementi ambientali importanti, venga realizzata nella maniera più condivisa possibile (in questo caso, dal livello politico e regolatore).



PRESIDENTE

Grazie, collega Campo.
Emendamento rubricato n. 72) presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo Frediani, Mighetti, Valetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Bertola per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 72) va ad abrogare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, che precisamente parla delle abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della fauna tipica alpina, demandate - secondo l'articolo 5 del disegno di legge - a regolamenti di attuazione da emanare a cura della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Dicevamo prima di quanto noi non si sia d'accordo con questo processo di delegificazione, con questo eccesso di delega alla Giunta regionale in tema di attività venatoria. L'altra faccia della medaglia - pare un po' singolare e anche paradossale - è apparsa invece allorquando si è andati a discutere una nostra proposta di legge che riguardava tutt'altro argomento: riguardava la valutazione del danno sanitario, questione anche molto importante per la salute dei cittadini contesi piemontesi.
Si trattava di una proposta di legge che è stata bocciata in Commissione e che poi dovrebbe arrivare qui in Aula una volta smaltita questa coda di provvedimenti sull'attività venatoria; proposta di legge - quella sì era leggera - che demandava delle questioni alla Giunta regionale.
Una delle motivazioni per la sua bocciatura è stata proprio questa: è troppo leggera, non è chiaro il perimetro. Allora, delle due, l'una: o si vogliono provvedimenti di legge pesanti che diano indicazioni precise, e quindi allora nel caso dell'attività venatoria secondo noi bisognava seguire, se non proprio le previsioni specifiche della 70 e della 96 almeno l'impostazione che era stata data, quindi di una scarsa delega alla Giunta regionale di molti dei contenuti all'interno della legge, oppure si dice che i provvedimenti di legge devono essere più leggeri, ci deve essere più delega alla Giunta regionale, ma poi non si va a motivare la bocciatura di una proposta di legge (in quel caso dell'opposizione) dicendo che non è chiaro il perimetro.
In questo caso a noi, ad esempio, non è chiaro il perimetro dell'articolo 5, poiché andare a demandare alla Giunta regionale questioni così importanti significa che si vuole avallare il fatto di essere un po' delle banderuole e che, a seconda di chi governa la Regione, l'attività venatoria viene regolata in modo decisamente diverso. Sappiamo bene che invece l'attività venatoria è stata oggetto di diverse modifiche secondo chi governava, però insomma la democrazia è anche questo.



PRESIDENTE

Ci sono altri interventi sull'emendamento n. 72)? Prego, Consigliera Frediani.



FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.
Quello definito nella lettera c) è un altro aspetto che ci sembra piuttosto importante e che quindi non debba essere lasciato totalmente nelle mani della Giunta a livello di emanazione di regolamenti. Con questa nostra attività emendativa, andiamo a sottolineare questo elemento e quindi il fatto che gli aspetti più importanti definiti in una norma dovrebbero essere concordati dal Consiglio, o perlomeno dovrebbero essere sottoposti alla votazione del Consiglio e, quindi, essere espressione della maggioranza dell'Assemblea Consiliare, ovviamente.
In questa norma, invece, si vanno a delegare troppi temi ai regolamenti d'attuazione e, in particolare, le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e la tipica fauna alpina sono definiti all'interno della lettera c), che noi con quest'emendamento proponiamo di andare ad abrogare.
Ovviamente, si tratta di un modo per segnalare questa problematica, quindi andiamo a rimuovere ogni lettera che compone questo comma proprio per evidenziare come riteniamo che l'attività legislativa debba coinvolgere il più possibile il Consiglio e non debba essere lasciata soltanto delle mani della Giunta che, come abbiamo più volte sottolineato, a seconda del suo colore e secondo la sua sensibilità rispetto a un determinato tema potrebbe andare ogni volta a stravolgere e modificare i contenuti della norma.



PRESIDENTE

Grazie, collega Frediani.
La parola al Consigliere Valetti.



VALETTI Federico

Grazie, Presidente.
Proseguiamo nello stesso schema dei punti precedenti, nell'analisi del punto c) del comma 1 dell'articolo 5, di cui proponiamo l'abrogazione, che recita: "La Giunta regionale disciplina le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina".
Come precedentemente detto, si tratta di demandare tutte le decisioni fondamentali che regolamentano la caccia a una decisione della Giunta regionale, quindi paradossalmente se noi ritardassimo un po' sull'approvazione di questo disegno di legge (cosa che, per come vanno le cose, diciamo, è assai probabile) fino a fine legislatura, troveremmo che sarà la Giunta successiva a definire i regolamenti d'attuazione di questa legge, il che potrebbe portare a risultati paradossali, anche a proporre regolamenti d'attuazione per l'abilitazione e il prelievo degli ungulati del tutto contrastanti con i principi che ci si è posti nello scrivere la legge.
Questo tipo d'impostazione di demandare tutto ciò a decisioni di Giunta crea dei problemi di compatibilità e di coerenza tra quello che è scritto in legge e quanto viene deliberato dalla Giunta, che potrebbe essere una Giunta con principi molto diversi da quelli dell'attuale, alla quale viene proposto questo disegno di legge.
Quindi, ci sentiamo di suggerire di rendere questa legge più coerente e rimuovere queste decisioni demandate a una delibera, per reinglobarle in un articolo di legge, cosa che noi, tra l'altro, abbiamo provato a fare nell'attività emendativa, perché comunque il nostro insieme degli emendamenti ha una sua coerenza e mira a riportare in Aula le decisioni fondamentali per la regolamentazione.



PRESIDENTE

Grazie, collega Valetti.
La parola al Consigliere Andrissi.



ANDRISSI Gianpaolo

Grazie, Presidente.
Con l'emendamento n. 72) chiediamo l'abrogazione della lettera c) dell'articolo 5; quindi, chiediamo che le abilitazioni per il prelievo degli ungulati della tipica fauna alpina non siano di competenza della Giunta, ma sia normato da questo testo di legge. Questo è un argomento molto delicato, considerando anche la diffusione del lupo sulle Alpi.
Rispetto a qualche decina di anni fa, quando gli ungulati creavano grossi problemi di pressione sulle giovani piante (piante di abete bianco e abete rosso) in Val di Susa, che venivano danneggiate, non c'era un ricambio nella vegetazione, ma con la diffusione del lupo, come ci è stato relazionato in Commissione, questi danni alla vegetazione sono venuti meno.
È chiaro che però bisogna tenere conto che vi è già un prelievo (se così possiamo definirlo) naturale di ungulati nelle nostre valli alpine, grazie alla presenza naturale del lupo. Pertanto, se aumentiamo questo prelievo potremmo andare incontro a una pressione maggiore da parte del lupo su capi di allevamento e, quindi, è importante che la legge normi le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e non rimandi a un regolamento di Giunta.



PRESIDENTE

Grazie, collega Andrissi.
Emendamento rubricato n. 73) presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo Frediani, Mighetti, Valetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Segretario Bertola, che interviene in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.
L'emendamento 73) intende abrogare la lettera d) dell'articolo 5 precisamente quella che demanda la disciplina dell'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di ripopolamento e o re-introduzione, anche questo demandato alla Giunta regionale.
Ovviamente, sull'articolo 5, non condividendo quest'impostazione troppo delegante, siamo andati ad abrogare la singola lettera e abbiamo stilato un elenco.
L'articolo 5 stabilisce un elenco di questioni importanti che devono essere ben normate all'interno della legge e non demandate a provvedimenti successivi della Giunta; questo è importante ed è questa una delle questioni fondamentali sul disegno di legge. Poi, ovviamente, si va a discutere sulle altre questioni e lì poi ci sono le legittime rivendicazioni di ogni parte politica, le legittime posizioni (più o meno specie cacciabili, più o meno giorni per la caccia, eccetera).
Qui si vuole parlare della natura stessa di una legge e di quanto, secondo noi, debba essere prescrittiva su aspetti che, in realtà, sono importanti.
Da questo punto di vista, sembra anche a noi che alleggerire la legge di determinate parti serva anche a evitare che su queste ci siano degli scontri, perché parlando di questioni così importanti, magari, andiamo a parlare di qualcosa che noi vorremmo normato in un certo modo e altre forze politiche (il centrodestra o, addirittura, la Giunta regionale) in un altro.
Per questi motivi, noi riteniamo che siano parti che debbano necessariamente trovare posto all'interno della legge regionale.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bertola.
La parola al Consigliere Mighetti.



MIGHETTI Paolo

Continuiamo con quest'attività emendativa, proponendo l'abrogazione di un'altra delle deleghe inserite nell'articolo 5.
La motivazione è sempre la stessa e riguarda, appunto, la fragilità di questo provvedimento allorquando si confronta con dei regolamenti regionali che possono essere cambiati dalla Giunta e dell'Assessore competente al momento del bisogno.
Noi pensiamo che questo possa creare degli scompensi alle politiche di gestione della fauna selvatica; pensiamo che possa, in qualche modo, creare degli effetti di tipo politico su un'azione che è di natura prettamente tecnica; pensiamo, altresì, che tutta questa libertà non sia un bene per la Regione Piemonte, né per attività come la gestione dalla fauna selvatica che devono aveva una continuità nel tempo, almeno quando si ha la convinzione di essere sulla strada giusta, o che debbano essere riviste con l'ausilio di una pluralità di opinioni e di elementi qualora si manifesti una situazione di emergenza o di degrado della composizione faunistica della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Andrissi; ne ha facoltà.



ANDRISSI Gianpaolo

Grazie, Presidente.
Proseguiamo con la nostra attività emendativa, che vuole riportare all'interno del testo di legge di regolamentazione dell'attività venatoria molte funzioni. In questo caso - aspetto molto delicato e discusso facciamo riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, che prevede l'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione; tale disciplina viene demandata a un regolamento di Giunta.
Come ho detto, è un aspetto molto delicato: per quanto riguarda il cinghiale, ad esempio, il ripopolamento con fauna proveniente dall'estero ha portato all'aumento dalla stazza. Inoltre, rispetto alla specie autoctona, il cinghiale di oggi si riproduce più volte all'anno incrementandone la capacità di diffusione.
Limitare la possibilità di ripopolamento consentirebbe l'instaurarsi di equilibri ecologici dettati non dall'attività antropica, ma dai reali equilibri dell'ambiente selvatico, senza che l'uomo, in qualche modo, possa influire maldestramente su questi. Spesso, infatti, quest'attività di ripopolamento viene fatta senza tener conto delle conseguenze ambientali che ne scaturiranno.
Oltretutto, sarebbe anche più consono all'attività venatoria: sovente vediamo anche i ripopolamenti di fagiani, che oramai sembrano più animali da cortile, che non animali selvatici. Sarebbe anche più gratificante per il cacciatore poter cacciare animali selvatici e non animali da cortile che viaggiano sulle strade in modo poco sicuro.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Campo; ne ha facoltà.



CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.
Con l'emendamento rubricato n. 73) chiediamo che venga cassata la lettera d) dell'articolo 5 comma 1.
A nostro avviso, fare delle leggi che poi, sostanzialmente, delegano all'esecutivo tutte le scelte critiche, passando, al più, per un mero parere non vincolante dalla Commissione competente, su temi che hanno una discreta rilevanza, nonché un certo livello di conflittualità politica riteniamo sia sminuente del ruolo del legislatore.
Le leggi devono essere semplici e chiare. Però devono cercare di limitare appunto per esigenze di chiarezza e di stabilità di contesto l'arbitrarietà nella loro attuazione.
Di conseguenza, riteniamo che tutte le tematiche che vengono descritte all'interno dell'articolo 5 debbano essere più precisamente normate all'interno della legge stessa (lasciando margini di manovra inferiori all'esecutivo qualora permanesse una definizione di regolamento fatta in questo modo), oppure i regolamenti attuativi delle leggi dovrebbero passare in maniera un po' più vincolante all'interno della discussione consiliare.
Perché si tratta di interventi non su mere questioni amministrative, ma sull'effettiva realizzazione degli obiettivi della norma in esame.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Andiamo avanti con le proposte abrogative delle singole lettere del comma 1 dell'articolo 5. Siamo sempre in tema di regolamenti di attuazione.
Per una parte di queste lettere chiediamo che diventino norme di legge quindi escano dalla parte di regolamentazione - quindi delegificazione - e rientrino a pieno titolo nel testo di legge che stiamo andando a valutare.
Invece, per altre lettere di questo primo comma dell'articolo 5 "Regolamenti di attuazione" chiediamo proprio l'espulsione dal testo, nel senso che non vediamo la necessità dell'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di reintroduzione. Un conto potrebbe essere lo scopo di ripopolamento, posto che si potrebbe anche fare un ripopolamento, come diceva il collega Andrissi, con fauna autoctona.
Quindi, fauna dall'estero che cosa vuol dire? Quali tipi di spazi apre? Quali ragionamenti scientifici ci sono alla base in merito alla tutela e alla garanzia delle specie autoctone del nostro Paese? È ovvio che anche da altri Paesi si potrebbe pensare a un allargamento eccessivo Per quanto riguarda il fine vero e proprio della reintroduzione, vorremmo comprendere meglio le motivazioni tecnico-scientifiche, biologiche e zoologiche alla base di questa lettera.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Valetti; ne ha facoltà.



VALETTI Federico

Grazie, Presidente.
Quest'emendamento rigetta che l'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di ripopolamento sia subordinata di nuovo a una delibera di Giunta.
I motivi sono già stati illustrati dai colleghi e corrispondono a quanto detto anche per gli emendamenti dei punti precedenti, perché si tratta di tematiche troppo importanti che sono l'ossatura della gestione venatoria regionale. Pertanto, almeno sui principi di reintroduzione della fauna chiediamo che siano specificati degli articoli dedicati dentro il disegno di legge.
Non è accettabile che una delibera di Giunta possa bypassare tutte le decisioni e i principi inseriti nella legge, anche perché la materia è piuttosto complessa e piuttosto tecnica, per cui è molto facile stravolgere gli intenti iniziali che sono contenuti nell'articolato. È chiaro che questa legge si pone in una zona molto complessa, dove vi sono interessi contrapposti e posizioni politiche molto diverse. Quindi, questa legge potenzialmente può dare fastidio, ma di fatto questo tipo di articolo tranquillizza i cacciatori, ma tranquillizza forse un po' meno chi la caccia la vuole regolamentata in modo molto preciso.
In particolare, la questione dei ripopolamenti sta un po' alla base di tutti i problemi e dei malintesi sulla caccia, nel senso che sono gli stessi ripopolamenti a creare i problemi sul territorio e a creare i problemi agli agricoltori e alle altre parti piemontesi che lamentano una presenza eccessiva di fauna selvatica anche ai danni delle culture. I ripopolamenti sono un qualcosa che non può essere semplicemente deciso da un giorno all'altro da un Assessore che poi può cambiare da un anno all'altro.



PRESIDENTE

Grazie, collega Valetti.
Emendamento rubricato n. 74) presentato da Bertola, Andrissi, Bono, Campo Frediani, Mighetti, Valetti.
(Testo allegato al processo verbale dell'adunanza in corso) La parola al Consigliere Segretario Bertola in qualità di Consigliere per l'illustrazione.



BERTOLA Giorgio

Quest'emendamento riguarda l'abrogazione della lettera e), che riguarda "le attività di cattura e inanellamento a scopo scientifico di tassidermia e detenzione dei trofei". Ovviamente questa lettera riguarda per una parte qualcosa che possiamo anche condividere, cioè la cattura e l'inanellamento a scopo scientifico, mentre l'altra parte decisamente molto meno, cioè la tassidermia e la detenzione dei trofei.
Proprio per questo motivo vogliamo normare la questione nel disegno di legge e, infatti, noi normiamo la questione all'interno della nostra proposta di legge. Lo ricordiamo, è una proposta di legge che è più vicina alla storia dei provvedimenti che nelle varie legislature si sono susseguiti in Consiglio regionale sull'attività venatoria. Infatti riprende in parte l'impostazione dei contenuti della legge 70/96, che venne abrogata nella primavera del 2012 per impedire ai cittadini piemontesi di esprimersi con un referendum abrogativo. Era un referendum per il quale erano state raccolte le firme, qualcosa come un quarto di secolo prima, poi negli anni era iniziato il solito ping-pong tra i Tribunali Amministrativi e, nel frattempo, ovviamente le stesse norme oggetto di richiesta di referendum erano cambiate al cambiare delle Amministrazioni regionali.
La nostra proposta di legge riprende l'impostazione della legge 70/96 e vi introduce, tra le altre cose, anche i quesiti referendari. Quindi, abbiamo preso per assunto che magari i cittadini piemontesi si potessero esprimere in favore di quel referendum, andando ad abrogare quelle parti. Saremmo anche stati curiosi di vedere cosa sarebbe effettivamente successo se avesse avuto luogo il referendum. Devo dire che probabilmente la volontà di non far fare quel referendum forse era legata alla paura che si aveva per un eventuale consenso.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BOETI



PRESIDENTE

Interrompiamo i lavori del Consiglio, in quanto, come da richiesta del Presidente del Gruppo Partito Democratico, è convocata la riunione dei Capigruppo.
Ha chiesto la parola la Consigliera Frediani; ne ha facoltà.



FREDIANI Francesca

Se s'interrompe la seduta adesso, riprendiamo poi la discussione di quest'emendamento: non consideriamo conclusa l'illustrazione.
Vorrei solo capire se mezzora sia sufficiente per una Capigruppo, perch non vorrei perdere l'incontro con i lavoratori Comdata.



PRESIDENTE

Ovviamente abbiamo l'appuntamento alle ore 13 con i lavoratori. Vediamo se è sufficiente, se non è sufficiente lo possiamo riprendere.
La seduta è tolta.



(La seduta termina alle ore 12.34)



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