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Dettaglio seduta n.77 del 29/07/81 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Navigazione (lacuale e fluviale)

Esame progetto di legge n. 100: "Adesione all'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 100 di cui al punto quarto all'ordine del giorno: "Adesione all'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate".
La I Commissione ha esaminato ed approvato l'articolo finanziario pertanto possiamo proseguire con la votazione del disegno di legge.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Prima di passare alla votazione sui singoli articoli ci sia consentito di esprimere l'atteggiamento che il nostro Gruppo andrà ad assumere in ordine a questo disegno di legge.
Annunciamo l'astensione del Movimento Sociale Italiano, pur avendo raccolto dagli interventi di stamane alcuni inviti che sarebbero senza dubbio stimolanti e che varrebbe forse la pena di riprendere, in ispecie quelli dei Consiglieri Picco e Revelli, i quali hanno lungamente e con competenza discussa questa materia. Non ci pare però che sia questo il momento per indulgere a valutazioni in ordine alla politica generale dei trasporti, compito che attiene alla Regione Piemonte.
Sul merito di questo disegno di legge dobbiamo ribadire le perplessità che stamane avevamo già anticipato discutendosi in sede di interrogazioni appunto una nostra interrogazione relativa all'argomento delle idrovie della Valle Padana. In particolare, riteniamo che questo disegno di legge nei confronti del quale sostanzialmente non ci sembra di dover assumere una posizione contraria, sia però riduttivo nell'ottica generale nella quale andrebbe secondo noi impostato.
Valgono tanto le considerazioni che ha sviluppato egregiamente il Consigliere Revelli, che ha parlato di una politica dei trasporti vista in un quadro di carattere generale ossia non limitata settorialmente al problema delle strade, delle ferrovie, o dei porti, ma interconnessa quanto le considerazioni, sempre di ordine riduttivo, che sono state sottolineate dal Consigliere Picco, per cui abbiamo l'impressione che la Regione Piemonte abbia subito l'iniziativa di altre Regioni e venga ad essere per così dire trainata in questo Comitato.
La nostra astensione intende pertanto evidenziare questi motivi, non certo una contrarietà di massima in buona 'sostanza ad una politica dei trasporti che senza dubbio riteniamo importante, ma che per essere completa deve essere vista, a nostro avviso, secondo una visione più generale.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "All'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate stipulata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R. 24/7/1977, n.
616, tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle leggi regionali: dell'Emilia Romagna, n. 15 in data 17 marzo 1980 della Lombardia, n. 82 in data 7 giugno 1980 del Veneto, n. 50 in data 10 agosto 1979 ed alla conseguente convenzione (all'allegato A), il 18 dicembre 1979 in Milano, aderisce anche la Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "A decorrere dal 1° gennaio 1981, in aggiunta alle linee navigabili già contemplate nella citata convenzione, entrano a far parte della rete idroviaria nell'intesa di cui all'articolo precedente anche il tratto del fiume Po da foce Ticino a Casale Monferrato, della lunghezza di kmq 65, in territorio lombardo e piemontese, e l'idrovia Litoranea Veneta, per il tratto da foce Silone, nella laguna di Venezia, al fiume Tagliamento, della lunghezza di km 73,500 in territorio veneto".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento: alle parole "a decorrere dal 1° gennaio 1981" sostituire: "con decorrenza dal giorno di sottoscrizione della convenzione d'intesa prevista dall'art. 6 della presente legge".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

L'Assessore ha fatto presenti le ragioni di opportunità che hanno suggerito alla Giunta e all'Assessore di predisporre il termine retroattivo del 1° gennaio 1981. Mi rendo conto di queste ragioni di opportunità ciononostante rimane il fatto che viene violato il principio della "non retroattività" della legge, il quale non è un principio accademico o astratto, ma è un principio che è consacrato in una precisa norma delle pre leggi le quali fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico vigente.
La violazione non è poi solo di principio, ma è anche concreta perch la parte qualificante dell'intesa a cui si aderisce è la partecipazione insieme ad altre Regioni, a tutte le funzioni amministrative concernenti la navigazione del fiume Po.
Dette funzioni amministrative hanno a monte un provvedimento e, poi un'attività esecutiva del provvedimento e non possono, quindi, per loro natura, essere retroattive e decorrere dal 1° gennaio. Decorreranno sicuramente da una data successiva alla firma del protocollo, dopodich verranno i provvedimenti che concerneranno la navigazione, anche in quella parte del fiume che interessa il territorio piemontese.
Penso, infine, sotto il profilo della violazione di questo principio di poter fare non una minaccia (come il Consigliere Bontempi ebbe a dire al Consigliere Chiabrando a proposito di un'osservazione sostanzialmente identica relativamente alla legge sull'Ospedale di Prà Catinat) ma una previsione ragionevole: cioè a dire che il Governo censurerà questa violazione del principio della retroattività. In quel momento la maggioranza non dovrà dire che il Commissario di Governo è cavilloso e riduttivo nei confronti della sovranità che le Regioni hanno in punto ad emanazione di leggi, ma dovrà imputare a se stessa l'infortunio legislativo, se si verificherà.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai porti e navigazione interna

La Giunta non accoglie l'emendamento non per dispetto nei confronti del collega, ma perché i tre Consigli delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto hanno assunto l'impegno a partire da quella data. Una modifica da parte nostra rischierebbe di far modificare i provvedimenti delle altre Regioni. Tutt'al più potremmo tenerne conto nell'atto della sottoscrizione che, dopo l'approvazione di questa legge, verrà fatta dal Presidente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Majorino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 23 voti contrari, 2 favorevoli e 9 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 2 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Con decorrenza 1° gennaio 1981 entrano a far parte: a) del Comitato interregionale di cui all'art. 6 della convenzione l'Assessorato ai trasporti della Regione Piemonte b) della Commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui all'art.
7 della convenzione, due membri designati dalla Regione Piemonte secondo le modalità previste dallo stesso articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Con decorrenza 1° gennaio 1981, alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione, sono aggiunti i compiti relativi a studi, ricerche sperimentazioni e progettazioni nonché a pubblicazioni inerenti la navigazione interna padano-veneta e le spese generali di funzionamento dell'intesa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione in vigore tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto salvo le modalità di riparto degli oneri, di cui all'art. 5, che a decorrere dal 1° gennaio 1981 sono suddivisi tra le quattro Regioni, restando immutate le tre aliquote".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere congiuntamente ai Presidenti delle Giunte regionali delle altre Regioni dell'intesa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle quattro leggi regionali, l'atto aggiuntivo della convenzione di intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate secondo lo schema allegato (allegato B )" .
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
La Giunta regionale ha presentato due nuovi articoli aggiuntivi.
Art. 7 "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1981 istituendo, nello stato di previsione della spesa, il capitolo 5755 con la denominazione 'Oneri connessi all'adesione dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate', con lo stanziamento di L. 20 milioni in termini di competenza e di cassa; per la dotazione del capitolo 5755 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5790 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli oneri gravanti sugli esercizi finanziari successivi saranno determinati con leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta regionale è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli e 2 astensioni.
Pongo in votazione il nuovo art. 7.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta regionale è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli e 2 astensioni.
Pongo in votazione il nuovo art. 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.


Argomento: Formazione professionale

Esame deliberazione relativa a: "Regolamento del Comitato tecnico scientifico del Centro di formazione professionale di Biella (legge regionale 12/6/1978, n. 33)"


PRESIDENTE

Il punto ottavo all'ordine del giorno reca: Esame deliberazione relativa a: "Regolamento del Comitato tecnico-scientifico del Centro di formazione professionale di Biella (legge regionale 12/6/1978, n. 33)".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12/6/1978, n. 33, che istituisce il Centro di formazione professionale a carattere sperimentale in campo tessile e meccano-tessile di Biella, a diretta gestione regionale visto in particolare l'art. 2 della citata legge regionale che prevede la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con il compito di elaborare le linee generali orientative dell'attività del Centro di formazione professionale valutata l'importanza che l'iniziativa assume nel contesto dei programmi regionali; ravvisata l'opportunità di disciplinare l'attività del Comitato mediante uno specifico regolamento sentito il parere della Commissione consiliare competente delibera di approvare l'allegato regolamento del Comitato tecnico-scientifico del Centro di formazione professionale a diretta gestione regionale di Biella, qui di seguito riportato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Rivendite giornali e riviste

Esame deliberazione relativa a: "D.P.R. 24/7/1977, n. 616, artt. 52 e 54. Determinazioni in materia di giornali e riviste"


PRESIDENTE

Proseguiamo con il punto nono all'ordine del giorno: esame deliberazione relativa a: "D.P.R. 24/7/1977, n. 616, artt. 52 e 54.
Determinazioni in materia di giornali e riviste".
La parola al Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario

Alla relazione, a mani dei Consiglieri, c'è da aggiungere alcune considerazioni.
La Commissione ha esaminato questa proposta di deliberazione e ha espresso parere favorevole all'unanimità. Si tratta di un'ulteriore deroga che viene fatta alla deliberazione del Consiglio regionale del 1977.
Tramite questa deroga i Comuni potranno rilasciare le nuove autorizzazioni per la rivendita di giornali e di riviste, sentite le organizzazioni degli editori e dei rivenditori. Le nuove edicole per rivendita di giornali e di riviste sono localizzate ad Asti, Cuneo, Mondovì, Novara, Orbassano Pianfei, Piossasco, Verbania e Vinovo. Nel mese di luglio l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha trasmesso alla IV Commissione una circolare indirizzata ai Commissari di Governo da parte dell'Ufficio delle Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale si richiama il fatto che le leggi e i regolamenti che i Consigli delle Regioni Toscana Lazio e Marche avevano approvato su questa materia, erano stati tutti respinti non essendo di competenza delle Regioni. Nella circolare si invitano inoltre le Regioni a non legiferare in questo ambito in quanto la materia è mantenuta a livello centrale (commercio).
La IV Commissione si è impegnata ad esaminare i progetti di legge giacenti non appena la legge sull'editoria verrà emanata dal Governo e noi ci auguriamo che ciò avvenga in tempi abbastanza rapidi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Rinvio agli interventi che il Gruppo della D.C. ha fatto nella seconda legislatura e all'inizio della terza in occasione della presentazione di deliberazioni in ordine alle aperture di nuovi punti di vendita di giornali e riviste.
E' giacente in IV Commissione consiliare una proposta di legge presentata dal Gruppo D.C. che ha il significato di stimolare una regolamentazione sul territorio attraverso la formulazione di un piano regionale sulla materia.
Sulla deliberazione oggi all'esame esprimiamo parere favorevole.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione della deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visti gli artt. 52 e 54 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 viste le proprie deliberazioni n. 252-C.R.9353 in data 22/12/1977, n.
504-C.R. 7198 in data 31/10/1979, n. 611-C.R. 324 in data 17/4/1980 e n. 89 C.R. 1959 del 5/3/1981 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 90-7379 del 9/7/1981 sentita la relazione della IV Commissione che ha espresso unanime parere favorevole delibera 1) in deroga alla deliberazione n. 252-C.R. 9353 del 22/12/1977, i Comuni indicati nell'allegato della presente deliberazione potranno rilasciare, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, nuove autorizzazioni per la rivendita di giornali e riviste nel numero massimo indicato a fianco 2) ai fini delle autorizzazioni nei limiti fissati al punto 1), i Comuni, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni degli editori e dei rivenditori contenute nell'allegato della presente deliberazione individuano le ubicazioni ove è necessario attivare nuove rivendite di giornali e riviste, tenuto conto della compatibilità con le norme urbanistiche vigenti e, ove occorre, con le norme relative all'occupazione del suolo pubblico 3) l'autorizzazione è personale ed è rilasciata dietro presentazione di regolare domanda e previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti morali prescritti dall'art. 7 della legge 11/6/1971, n. 426. Circa l'attitudine professionale del richiedente, il Comune chiede il parere delle organizzazioni degli editori e dei rivenditori 4) in caso di più domande concorrenti per la stessa ubicazione i Comuni si atterranno alle seguenti priorità: a) esclusività della rivendita nel caso sussistano le condizioni diffusionali di sufficiente redditività b) trasferimento di una rivendita già esistente, solo nel caso di esigenze connesse all'uso del suolo pubblico o di insufficiente redditività, purché non si determini una carenza nella zona interessata c) affinità della licenza commerciale per le rivendite promiscue (secondo quanto indicato dalla tabella di cui al D.M. 28/4/1976) d) rivendita in pubblico esercizio.
A parità di condizioni, saranno prese in considerazione le caratteristiche professionali (attività precedentemente svolta) e le necessità occupazionali del richiedente e, in ultima istanza, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5) Nel caso in cui una o più delle ubicazioni individuate come descritto al punto 2) vengano coperte mediante trasferimento di rivendite già esistenti, potranno essere rilasciate altre autorizzazioni in numero corrispondente ai trasferimenti avvenuti, previa individuazione delle relative ubicazioni secondo la procedura indicata al punto 2) 6) ai fini di un successivo sviluppo della rete distributiva dei giornali e riviste, e fino all'entrata in vigore di una regolamentazione nazionale della materia, i Comuni potranno indicare alla Regione eventuali necessità diffusionali, che saranno valutate nell'ambito di successivi provvedimenti regionali. Analoga possibilità di indicazione alla Regione è riconosciuta alle organizzazioni degli editori e dei rivenditori 7) per quanto riguarda la rete di vendita attualmente operante secondo gli accordi tra gli editori e i rivenditori, la sua regolarizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, sarà effettuata secondo le modalità e i tempi previsti dalla futura regolamentazione nazionale della materia.
L'allegato alla presente deliberazione forma parte integrante di essa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Esame progetto di legge n. 136: "Provvedimenti straordinari per il finanziamento di interventi in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo - 2 aprile 1981"


PRESIDENTE

Passiamo al punto dodicesimo all'ordine del giorno: esame progetto di legge n. 136: "Provvedimenti straordinari per il finanziamento di interventi in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo 2 aprile 1981".
La parola al relatore, Consigliere Sofia Ferrari.



FERRARI Maria Sofia, relatore

La relazione è a mani dei Consiglieri, quindi credo si possa dare per letta. Il progetto di legge n. 136 è stato approvato all'unanimità dalla I e dalla Il Commissione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "Al fine di eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubbliche, in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo - 2 aprile 1981, la Regione Piemonte interviene, in via straordinaria, concedendo agli enti che devono provvedere al ripristino delle opere pubbliche danneggiate, i contributi previsti agli ultimi due commi dell'art. 10 della legge regionale 29/6/1978, n. 38, fino ad un ammontare massimo di spesa pari a 1.500 milioni di lire".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Il piano degli interventi di cui all'articolo precedente sarà approvato dalla Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Alla spesa di cui all'art. 1 si provvede istituendo, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982, il capitolo 9405, 'Contributi straordinari in annualità per sopperire a necessità derivanti dalle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo - 2 aprile 1981' con uno stanziamento di L. 1.500 milioni in termini di competenza e di cassa.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo 9610 del bilancio per l'esercizio 1982".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame progetto di legge n. 135: "Completamento del piano di interventi di cui ai titoli II e III della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 - Norme per la programmazione sportiva in Piemonte"


PRESIDENTE

In merito al punto quattordicesimo all'ordine del giorno: esame progetto di legge n. 135: "Completamento del piano di interventi di cui ai titoli II e III della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 - Norme per la programmazione sportiva in Piemonte" do la parola al relatore, Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido, relatore

Con il presente disegno di legge si propone il completamento degli interventi, di cui alla legge n. 10 del 1979, titoli II e III "Norme per la programmazione sportiva in Piemonte". La legge ha un carattere programmatico e tiene conto di due esigenze: una di carattere ordinario una di carattere straordinario. Si muove in due direttrici: contributi a Comuni o loro Consorzi per attività di formazione sportiva interventi straordinari in favore di Comuni, Comunità montane o Consorzi di Comuni per il recupero o il completamento di impianti sportivi.
Resta valido il principio sul quale è fondata la legge: la valorizzazione del patrimonio esistente per quanto riguarda gli interventi straordinari.
Purtroppo la legge n. 10 non ha finora dispiegato completamente tutti gli effetti, che potevano derivare dalla positività dei suoi presupposti.
Infatti, molti Comuni si sono trovati in gravi difficoltà nel realizzare tempestivamente le opere programmate. Non si sono erogati completamente tutti i contributi a suo tempo previsti. In alcuni casi non sono state compiute le opere, in altri non sono state nemmeno avviate. Per questi motivi molti fondi sono stati reimpostati nel 1981. Ma la reimpostazione nel bilancio 1981 - dicono gli uffici finanziari - è un atto meramente formale, per cui si richiede la corrispondente legge sostanziale, appunto la che viene ora all'esame. Con la prima modifica si propone di utilizzare lo stanziamento indicato al capitolo 8610 del bilancio per interventi di impiantistica sportiva per un importo di L. 2.834.148.500 e serve a far fronte alle domande presentate nel biennio '79-'80, le cui opere necessitano di un completamento.
La seconda modifica riguarda il capitolo 8690 del bilancio 1981, sul quale viene autorizzata la spesa di 500 milioni per il rifinanziamento dei programmi di formazione sportiva.
La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta in discussione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Il Gruppo D.C., che si era già espresso favorevolmente in sede di Commissione, conferma tale voto anche in questa sede convinto della necessità di dare avvio alle strutture di impiantistica sportiva.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore allo sport

Questa legge è stata ampiamente discussa in Consiglio regionale. Su questo discorso dovremo tornare quando si discuterà della programmazione sportiva, che dovrà essere avviata dai Comprensori. Quello di oggi è un semplice adempimento di natura finanziaria, secondo quanto è stato richiesto dal Commissario di Governo. Gli interventi finanziari in questo campo provengono dagli istituti di credito sportivo, dal CONI, dalla Cassa DD.PP., dalla Regione, dai Comuni, dalle Province. Se vogliamo affrontare il discorso della programmazione occorre coordinare tutta l'attività di intervento finanziario attraverso una conferenza o un seminario.
A tutt'oggi i Comuni, da parte della Regione, hanno fruito di circa 4 miliardi e 700 milioni a fronte dei 50 miliardi che sarebbero necessari per affrontare in modo adeguato un programma pluriennale di attività.
La Giunta è impegnata in questo senso.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva ed ai fini del completamento del piano di interventi per l'impiantistica sportiva, sulla base delle richieste presentate dagli Enti locali ai sensi dei titoli II e III della legge regionale 1/3/1979, n. 10, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 500 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo II e la spesa di L. 2.834.148.501 per la concessione dei contributi di cui al titolo III.
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede utilizzando rispettivamente gli stanziamenti iscritti al capitolo 8690 ed al capitolo 8610 del bilancio 1981".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
La Giunta regionale ha presentato il seguente nuovo articolo aggiuntivo.
Art. 2 "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione il nuovo art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Partecipazioni azionarie regionali - Enti strumentali

Esame legge rinviata dal Governo: "Partecipazione della Regione Piemonte alla S.p.A. STEF (Studi Tecnici Economici Finanziari) di Torino"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno la legge rinviata dal Governo che reca il seguente titolo: "Partecipazione della Regione Piemonte alla S.p.A. STEF (Studi Tecnici Economici Finanziari) di Torino".



(Il Consigliere Revelli si assenta dall'aula)



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'iscrizione all'ordine del giorno della suddetta rinviata dal Governo è pregato di alzare la mano.
Il Consiglio concorda all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo alla votazione dell'unico articolo modificato, tenendo conto delle osservazioni del Governo.
Art. 1 "La Regione, in relazione all'esigenza di disporre di un Centro di Progettazioni Tecniche ed Economiche per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità, a sostegno del sistema regionale dei trasporti, in armonia con gli obiettivi delineati dalla programmazione e dai piani di settore, assume una partecipazione azionaria nella STEF (Studi Tecnici Economici Finanziari) S.p.A., con sede in Torino.
La Regione, per avvalersi della collaborazione della STEF S.p.A.
stipulerà con essa, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni, nelle quali, ancora, per quanto concerne i compensi, dovrà farsi riferimento alle tariffe professionali minime in vigore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: dopo l'art. 3 aggiungere: "La STEF è tenuta a presentare ogni anno alla Regione una relazione previsionale e programmatica della propria attività, che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Questo emendamento è stato preso in blocco dalla legge sull'Istituto Cartografico e dalla legge sulla Finpiemonte che prevedono la partecipazione maggioritaria della Regione in società per azioni. In entrambe le leggi, si prevede non solo la normativa in forza della quale alla Regione compete la nomina di un certo numero di componenti il Consiglio d'amministrazione, ma si prevede anche l'obbligo della società di presentare il bilancio annuale. In questo caso della STEF, e standosi all'art. 1 del disegno di legge, sembra che la partecipazione possa essere totalitaria: con questo, scavalcandosi addirittura lo Statuto, che prevede la facoltà della Regione di partecipare in società per azioni, però accanto ad altri enti pubblici o privati (e nelle osservazioni del Governo si rimarca questa esigenza).
Nell'art. 1 del disegno di legge si prevede lo stanziamento di 200 milioni e la facoltà del Presidente della Giunta di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza di quella cifra. Se si verificherà questo evento, la Regione diventerà unico azionista, quindi c'è una ragione di più per inserire l'emendamento, ed a parte le perplessità che sono state rimarcate dal Governo circa la possibilità che la Regione possa divenire l'unico azionista, essendo ciò vietato dallo Statuto: e non senza rilevare che questo porterebbe la Regione, in quanto unico azionista, a rispondere illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali, nel caso di insolvenza della società.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Majorino è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 22 voti contrari e 17 favorevoli.
La parola al Consigliere Carletto per dichiarazione di voto.



CARLETTO Mario

Il Gruppo D.C. è contrario, così come si era espresso in occasione della votazione del disegno di legge della S.p.A. STEF.



PRESIDENTE

Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.



(Il Consigliere Revelli rientra in aula)


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame progetto di legge n. 101: "Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali, riqualificandi ex lege 3/6/1980 n. 243 e mediante corsi normali"


PRESIDENTE

Chiedo al Consiglio di approvare l'iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge n. 101: "Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali, riqualificandi ex lege 3/6/1980 n. 243 e mediante corsi normali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il Consiglio concorda all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Pertanto do la parola al relatore, Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio, relatore

Con questa legge si collocano in ruolo gli infermieri generici e psichiatrici che hanno avuto la possibilità di conseguire il diploma di infermiere professionale. La legge affronta questo problema ed attua una legislazione nazionale specifica al riguardo, nello stesso tempo consente agli infermieri psichiatrici e generici che avessero conseguito il diploma nel frattempo, di entrare nel meccanismo della legge e quindi essere immessi nel ruolo degli infermieri professionali.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Ratti. Ne ha facoltà.



RATTI Aldo

Questa legge è molto importante per le persone che ne possono usufruire perché permette di avere una qualifica nell'ambito del proprio posto di lavoro notevolmente superiore.
La prima stesura della legge che era arrivata in Commissione aveva sollevato in noi molti dubbi, che partivano già dal titolo stesso. La legge veniva agganciata alla legge 243, approvata nel mese di giugno dell'80, la quale prevede che i corsi di qualifica abbiano una durata di tre anni per cui non era pensabile che nel 1981 potessero esserci degli infermieri generici e psichiatrici che avessero già conseguito la riqualificazione.
Alle nostre obiezioni l'Assessore ha risposto con puntualità approfondendo l'argomento.
Venne soppresso l'art. 3 del testo primitivo che dichiarava l'urgenza della legge e venne formulato un nuovo articolo. Venne pure modificato il titolo della legge. L'aggancio alla legge 243 è possibile parlando non di "riqualificati" ma di "riqualificandi" (fra due anni) e introducendo un articolo che lascia spazio agli infermieri che hanno potuto conseguire la riqualificazione diversamente, ossia nei normali corsi per infermieri professionali. Abbiamo chiesto quante sono queste persone e come sono distribuite sul territorio. L'Assessorato non è stato in grado di darci una risposta.
L'obiezione che facciamo in questa sede è che sarebbe stato opportuno verificare l'entità del problema prima di varare la legge. Detto questo daremo voto favorevole perché desideriamo che le persone che lo meritano possano ottenere la loro giusta posizione di qualifica.



PRESIDENTE

Procediamo con la votazione dell'articolato.
Art. 1 "Il personale di ruolo delle Unità Sanitarie Locali con qualifica di infermiere generico e psichiatrico, che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex lege 3/6/1980, n. 243, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.
Ai fini di cui al precedente comma le Unità Sanitarie Locali interessate provvedono - d'ufficio o a richiesta - tempestivamente e comunque, non oltre il 45° giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non sono soggette alla procedura di cui alla legge regionale 13/3/1981, n. 11.
Alla trasformazione ed all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento. Della variazione ciascuna Unità Sanitaria Locale dà notizia alla Regione, ai fini di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Fino alla soppressione degli Enti ospedalieri compresi nell'ambito territoriale del Comune di Torino, i provvedimenti di competenza delle Unità Sanitarie Locali, previsti dal precedente art. 1, vengono adottati dalle Amministrazioni degli enti stessi. Copia del provvedimento va trasmesso alla U.S.L.".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "I benefici e le procedure di cui ai precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli infermieri generici e psichiatrici che, essendo già dipendenti di ruolo in una delle suddette qualifiche al momento dell'inizio della riqualificazione, abbiano conseguito, o conseguano, il diploma di infermiere professionale frequentando i relativi normali corsi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale

Esame progetto di legge n. 128: "Modifica all'art. 10 della legge regionale 17/12/1979 n. 73 per quanto attiene le dotazioni organiche del II e III livello funzionale"


PRESIDENTE

Il punto decimo all'ordine del giorno reca: "Esame progetto di legge n.
128: 'Modifica all'art. 10 della Legge regionale 17/12/1979 n. 73 per quanto attiene le dotazioni organiche del II e III Livello funzionale'".
La parola al relatore, Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto, relatore

Il parere della Commissione su questo disegno di legge è unanime con una raccomandazione che deriva dalle difficoltà derivate dal passaggio delle dattilografe dal IV al V livello. In rapporto a tali difficoltà, la Commissione raccomanda al Consiglio di approvare il disegno di legge e di garantirne la gestione unitamente ai sindacati in modo da assicurare l'espletamento anche delle mansioni precedenti nelle forme più complesse che il disegno di legge profila.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "Per le esigenze funzionali dei servizi regionali la dotazione organica dei livelli II e III di cui all'art. 10 della legge regionale 17/12/1979 n. 73 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: II livello n. 20 unità III livello n. 110 unità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato complessivamente in L. 45 milioni annui; all'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in L. 8 milioni, si provvede con le disponibilità di 6 e 2 milioni, in termini di competenza e di cassa esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e n. 220 del bilancio 1981.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi si provvederà con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dei bilanci stessi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Il Consigliere Valeri propone di aggiungere il seguente nuovo articolo.
Art. 3 "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione il nuovo art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Centri intermodali

Esame deliberazione relativa a: "Legge regionale n. 11 - 6/3/1980. Centro Intermodale di Torino - Orbassano e struttura complementare del Comune di Susa. Progetto di intervento per la realizzazione della struttura complementare nel Comune di Susa"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame della deliberazione relativa a: "Legge regionale n. 11 - 6/3/1980. Centro Intermodale di Torino - Orbassano e struttura complementare del Comune di Susa. Progetto di intervento per la realizzazione della struttura complementare nel Comune di Susa".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Esprimo, a nome del Gruppo e come valsusino a titolo personale l'apprezzamento e la soddisfazione che la legge n. 11 del 1980 produca un fatto significativo come l'approvazione, da parte del Consiglio regionale del progetto del Comune di Susa intendendosi per progetto anche le linee operative sul territorio.
Le popolazioni della Valle di Susa sono certe di recuperare parzialmente, attraverso questo intervento, gli inconvenienti grossi che stanno subendo per i ritardi in ordine alla viabilità e quelli successivi che certamente subiranno a seguito della trasformazione del tessuto socio economico. Evidentemente, sono aperti i problemi di governo di questa vicenda, sui quali la Giunta sarà certamente attenta e puntuale.
L'occasione mi è utile per ricordare che, contestualmente alla legge 11, si era approvato un ordine del giorno con il quale la Giunta si faceva carico della più complessa problematica attinente a Susa, al suo territorio e in generale alla Valle di Susa, sui problemi conseguenti alla realizzazione di un'ipotesi di grande viabilità.
Anticipo alla Giunta che il Comune di Susa sta elaborando una serie di progetti che, in armonia all'ordine del giorno votato nell'aprile 1980 sottoporrà alla Giunta regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Dobbiamo lamentare come questo provvedimento di rilevante importanza che ha trovato il Gruppo della D.C. consenziente nelle varie fasi di elaborazione, sia stato riduttivamente relegato in tempi insufficienti per approfondire gli aspetti che erano insiti.
Abbiamo già avuto modo di esprimere questa insoddisfazione in Commissione e abbiamo richiesto specificatamente che l'argomento venga ripreso in settembre dedicandovi un'apposita riunione delle Commissioni I e II, separatamente o congiuntamente a seconda degli argomenti da trattare.
Non possiamo, però, non rilevare come siano pendenti alcuni aspetti che possono essere definiti tecnici, ma che, a nostro avviso, sono di rilevante interesse politico. Essi riguardano la definizione dell'infrastruttura viaria che sostiene l'infrastruttura dell'autoporto.
Non possiamo non sottolineare come i ritardi che la Regione ha accumulato su decisioni di questo tipo, oggi si riflettano in tempi non solo condannabili rispetto alle decisioni relative ai finanziamenti, ma deprecabili con riferimento alle decisioni che stiamo assumendo, con connessioni integrate di aspetti tecnici, economici ed operativi.
Non insistiamo su questo argomento perché l'Assessore ha già aggiornato lo stato della situazione delle definizioni a tutt'oggi pubblicizzabile sono noti i passi che si stanno compiendo sia a livello nazionale sia a livello locale -; vorremmo però che nelle dichiarazioni che l'Assessore farà ci fosse data garanzia dell'attenzione che la Giunta porta al rapporto con le forze politiche e con il Consiglio su argomenti di tale rilevanza.
Un argomento, in particolare, è stato sottolineato nella discussione in Commissione: quello che riguarda gli aspetti gestionali, sui quali riteniamo vi debba essere sufficiente spazio di approfondimento e di analisi per stabilire, come maggiori azionisti della Finpiemonte, un rapporto di controllo ed anche di "input" dal punto di vista politico.
Nonostante tutto ciò non vogliamo ostacolare l'ulteriore prosieguo dell'iter di approvazione dei documenti sottoposti al Consiglio, perch riteniamo, com'è stato sottolineato anche in Commissione, che siano pendenti impegni della Regione rispetto alla comunità piemontese e rispetto ad accordi internazionali che non possono certo essere differiti.
Voteremo quindi a favore di questi provvedimenti in attesa di poter sviluppare più compiutamente il nostro pensiero ed esprimere le nostre valutazioni in merito agli aspetti sia tecnici sia gestionali, quando nelle dovute sedi, ci sarà data questa possibilità.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti e viabilità

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ringrazio i colleghi che hanno partecipato ai lavori delle Commissioni I e II che hanno accettato di esaminare, seppur in tempi stretti, questo importante provvedimento che attua un primo aspetto importante della politica dei trasporti e che si aggancia alla legge regionale n. 11 che il Consiglio a suo tempo aveva approvato. La realizzazione dell'autoporto di Susa costituisce il primo anello complementare della struttura di Orbassano che la Giunta intende portare all'approvazione entro il mese di settembre e sarà oggetto di una discussione globale e di un esame più dettagliato anche di questi provvedimenti.
E' una struttura che recupera il traffico del Frejus, quello del Monginevro e del Moncenisio. E' un intervento che comporta una spesa di 3 miliardi e 400 milioni, dei quali un miliardo è destinato a strutture collaterali all'urbanizzazione, all'acquisizione di aree, alla difesa di sponda, che vede la Giunta regionale impegnata in un finanziamento di 600 milioni iniziali, di 240 milioni sulla legge 54 per le difese spondali, di 600 milioni da restituire in annualità dopo il quinto anno.
Ci auguriamo che il momentaneo attrito avvenuto all'interno del Parlamento per la nota legge sull'editoria non procrastini oltre la problematica dei trasporti attinente al Frejus.
E' un provvedimento di interesse internazionale. I fondi di investimento vengono dalla BEI che finanzia l'intera opera. Per non rischiare quanto diceva il Consigliere Picco nel suo breve intervento ossia di avere un autoporto completamente slegato o non in sintonia con la grande struttura viaria del Frejus, abbiamo impegnato lo studio di progettazione a raccogliere tutti gli elementi e le indicazioni che ci hanno fornito i Comuni in modo da tradurli nel progetto esecutivo in termini definitivi e concreti senza dover passare attraverso un'ulteriore consultazione.
Mi impegno di relazionare nelle Commissioni I e II nel mese di settembre e - mi auguro - con il progetto definitivo, in modo da poter dare ai Commissari la possibilità di un esame globale sia della viabilità sia dell'inserimento di questa struttura nel contesto del Frejus. In quell'occasione, visto che si è parlato di aspetti gestionali, riferir sulla gestione che vedrà impegnato il Consusa.
Con questo atto, responsabilmente, si potrà finalmente avviare la politica dei trasporti della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione della deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto il piano regionale dei trasporti approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 19/12/1979 vista la legge regionale 6/3/1980, n. 11 'Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio tra sistemi di trasporto' vista la deliberazione approvata dal Consiglio regionale in data 23/4/1980, n. 625-357 ritenuta l'urgenza di attivare una struttura con funzioni doganali in relazione agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della convenzione italo-francese per la realizzazione del traforo del Frejus tenuto conto degli accordi intercorsi con il Ministero della Sanità di cui alla nota del Ministero stesso in data 15/5/1981 tenuto conto della deliberazione assunta dal Ministero delle Finanze con nota n. 9390 in data 5/6/1981 in merito alla localizzazione nel Comune di Susa di una sezione doganale vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 2-7495 in data 11/6/1981 sentito il parere espresso dalle Commissioni permanenti I e II delibera di approvare, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6/3/1980 n. 11, il progetto di intervento per la realizzazione della struttura complementare nel Comune di Susa, composta dai seguenti elaborati: 1) Premessa 2) individuazione delle dimensioni e delle funzioni dell'autoporto di Susa 3) modalità di realizzazione dell'autoporto di Susa e criteri di gestione 3 a) atto costitutivo e Statuto del Consorzio per il trattamento delle merci di Susa - Consusa 3 b) deliberazione della Giunta municipale di Susa n. 114 del 13/3/1981 'Determinazioni definitive in merito alla realizzazione delle infrastrutture per il trattamento delle merci. Approvazione ed accordo programmatico tra il Comune di Susa e il Consorzio per il trattamento delle merci, Consusa' 4) disponibilità delle aree e progettazione di massima delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture tecniche dell'autoporto di Susa 4.0) planimetria catastale 4.1.b) schema funzionale distributivo dell'autoporto in fase definitiva 4.2.b) schema funzionale distributivo dell'autoporto nel primo modulo definitivo 5) ipotesi di piano finanziario per la realizzazione dell'autoporto di Susa di fissare, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, nel 30/9/1981, il termine di predisposizione dei progetti esecutivi e di avvio dei lavori indicati nella progettazione di massima di cui all'elaborato 4.2.b. come primo modulo definitivo, con riserva di integrare il presente termine per quanto si riferisce alle opere di completamento della struttura complementare di fissare, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, nel 31/12/1982, il termine di compimento delle opere del primo modulo definitivo di cui al citato elaborato 4 e 4.2.b. della progettazione di massima, con riserva di integrare il presente termine per quanto si riferisce alle opere di completamento della struttura complementare di fissare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione il termine di avvio delle procedure espropriative che dovranno concludersi entro due anni dal loro avvio.
Per quanto attiene agli oneri derivanti alla Regione Piemonte dall'attuazione del progetto di cui trattasi (evidenziati dal punto 5 della presente deliberazione) si provvederà con successivi provvedimenti della Giunta regionale in base ad una normativa regionale vigente e nei limiti della stessa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Attrezzature sanitarie (presidi di diagnosi e cura delle USSL)

Esame progetto di legge n. 133: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21/1/1980, n. 3"


PRESIDENTE

Propongo ancora di iscrivere all'ordine del giorno il progetto di legge n. 133: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21/1/1980, n. 3".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il Consiglio concorda all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
La parola al relatore, Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido, relatore

Questa proposta riguarda soprattutto la sostituzione di membri eletti all'interno delle assemblee dei Comitati di gestione delle U.S.L. Sono modifiche apportate alla luce dell'esperienza maturata nella prima fase di applicazione della legge e doro che le elezioni del 21 giugno hanno mutato la composizione dei Consigli in alcuni Comuni della Regione.
Mentre sono stati pochi i problemi posti dal sistema di elezione, anche se alcune modalità dovranno essere riviste, molti sono invece gli interrogativi che sorgono allorquando si tratta di sostituire i componenti dell'assemblea o del Comitato di gestione delle U.S.L. e, ancor più, i componenti di entrambi gli organismi.
Molto probabilmente questo avviene perché sono ancora diversi i principi che stanno alla base delle disposizioni elettorali, non sempre collimanti tra di loro.
L'occasione concreta è partita da Borgomanero, la cui U.S.L. ha visto rinnovato un Consiglio comunale e mutata una parte consistente dell'Unità Sanitaria Locale stessa.
Le proposte iniziali dell'Assessore e della Giunta riguardavano una complessità di argomenti ma, data la delicatezza dei problemi sorti, la Commissione ha deciso di rinviare l'esame della complessa normativa al periodo post feriale alla luce delle esperienze che si sono maturate in questi ultimi mesi, e di risolvere il problema urgente dell'Unità Sanitaria Locale di Borgomanero.
Che cosa è successo a Borgomanero? La legge prevede l'elezione in due collegi separati: Comuni fino a 5.000 abitanti, Comuni oltre i 5.000 abitanti. Nell'Unità Sanitaria Locale in questione i Comuni con oltre 5.000 abitanti sono Borgomanero e Gozzano. In base alla normativa vigente non ci sarebbe possibilità di surroga qualora venissero a decadere i componenti dell'U.S.L. di un Comune il cui Consiglio comunale fosse stato rinnovato.
Il 21 giugno si è rinnovato il Consiglio comunale di Borgomanero, che comprende anche la maggioranza dei componenti, o per lo meno degli aventi diritto al voto in uno dei due collegi dell'Unità Sanitaria Locale. Per cui si avrebbe una grossa "anomalia" se non si intervenisse con la proposta in discussione; e cioè che il più importante Comune all'interno dell'Unità Sanitaria Locale non si troverebbe rappresentato nell'assemblea della stessa. Da qui la necessità delle nuove norme, per sanare una stortura evidente. Si propone perciò che, nel caso in cui venisse a decadere la maggioranza dell'assemblea dell'U.S.L., si preveda la possibilità della rielezione dell'assemblea stessa. Per il caso specifico dell'Unità Sanitaria Locale di Borgomanero si prevede la rielezione all'interno dei due diversi collegi qualora in ciascuno di essi venisse meno la maggioranza dei componenti. Inoltre, poiché i Consiglieri membri sia dell'assemblea che del Comitato di gestione decadevano senza aspettare la surroga dei nuovi eletti, la nuova norma prevede che rimangano in carica fino alla nomina dei nuovi eletti.
Infine, si propone che venga a decadere il Comitato di gestione nella sua interezza qualora venisse a decadere l'intera assemblea o quella parte dell'assemblea che però comprende interamente uno dei due collegi.



PRESIDENTE

La parola al collega Cerutti che interviene in qualità di Consigliere.



CERUTTI Giuseppe

Ringrazio l'Assessore e la Commissione che hanno accettato questa casistica che è stata sperimentata dal Comune di Borgomanero interessato dalle elezioni del giugno scorso. E' importante questa modifica che viene a sanare una serie di casi che dovranno poi essere rivisti, compresa la delega all'Unità Sanitaria Locale per rinnovare i propri membri. Ci sembrava doveroso far rilevare il caso di Borgomanero anche in considerazione del grosso impegno che l'U.S.L. sta compiendo.
Il Consigliere Biazzi nella relazione ha posto l'accento anche sul Comitato di gestione. La norma vuole che, quando una parte dell'assemblea viene modificata, essendo il Comitato di gestione espressione dell'assemblea, l'intero Comitato di gestione si dimetta.
E' opportuno che questo caso venga menzionato nella legge.
Mi trovo perfettamente d'accordo sulla versione proposta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Signor Presidente, è chiaro a tutti che il problema era giuridicamente complesso. C'era la preoccupazione che si modificassero alcune norme per sanare specifici problemi, aprendo però nuove questioni all'interno delle Unità Sanitarie Locali. Alcune modifiche sono state approvate dalla Commissione in particolare quella a cui faceva riferimento il collega Cerutti, cioè la norma che - nel caso di rinnovo totale dell'assemblea generale dell'U.S.L. o nel caso di rinnovo parziale, dovuto al rinnovo di uno dei collegi elettorali compreso nelle U.S.L. - prevede la decadenza del Comitato di gestione; mentre non essendo il Comitato di gestione espressione dell'assemblea, bensì di nomina dell'assemblea, la perdita del requisito soggetto di membro dell'assemblea non dovrebbe comportare di per sé la decadenza da membro del Comitato di gestione.
Si è preferito, quindi, non fare riferimento alle persone ed ai singoli casi, ma all'intero organo, per non creare problemi di dubbia legittimità che probabilmente avrebbero anche comportato l'impugnativa della legge che stiamo per approvare. Il Gruppo D.C. ha contribuito all'interno della Commissione alla ricerca di una soluzione. Questa proposta ci sembra oggi la più corretta, anche se la materia dovrà essere rivista. Nel voto ci asterremo perché il nostro Gruppo aveva manifestato il proprio dissenso sul sistema rappresentativo scelto ed attualmente in vigore.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "L'undicesimo comma dell'art. 7 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 è modificato come segue: 'L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in ogni caso a seguito del rinnovo contestuale dei Consigli dei Comuni, facenti parte dell'associazione cui appartengono la maggioranza dei Consiglieri componenti l'assemblea stessa o quando l'assemblea per dimissioni non surrogabili o altra causa abbia perduto la metà dei propri membri.
Per gli ambiti territoriali rappresentati dai due collegi elettorali previsti si procede al rinnovo parziale dell'assemblea generale, limitato al numero di Consiglieri eletti in uno dei due collegi e con le modalità di cui ai commi precedenti, allorché i casi di decadenza dovuti a rinnovo contestuale di Consigli comunali superino la metà del numero dei Consiglieri attribuiti al collegio.
Nei casi previsti dai commi precedenti, i componenti l'assemblea generale dell'associazione dei Comuni restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti; negli stessi casi devesi procedere alla rielezione del Comitato di gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Informazione

Ordine del giorno presentato dai Gruppi DC, PCI, PSI, PSDI, PLI, PRI e PDUP relativo alla "Gazzetta del Popolo"


PRESIDENTE

Sono stati presentati tre ordini del giorno.
Il primo è firmato dai Gruppi DC, PCI, PSI, PSDI, PLI, PRI e PDUP ed è relativo alla "Gazzetta del Popolo".
La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi, il testo dell'ordine del giorno sulla "Gazzetta del Popolo" non ci è stato consegnato, quindi non lo abbiamo potuto valutare (e questo discorso probabilmente varrà anche per gli altri due ordini del giorno) e su di esso siamo, quindi, impossibilitati ad esprimerci. Torniamo alla solita vecchia questione. Non possiamo pretendere dalla cortesia dei Consiglieri proponenti che ci sia consegnato il testo dei documenti che vengono messi in votazione; crediamo, però, di avere il diritto di chiedere all'Ufficio di Presidenza di distribuire a tutti i Gruppi quanto si intende mettere ai voti nell'assemblea.
Sul merito della questione la nostra posizione è nota e non vale la pena di starla a ripetere. Se dovessimo votare, non potremmo che esprimere un voto contrario. Per coerenza però con quanto ho detto prima, non partecipiamo a questa votazione in segno di protesta e chiediamo che se ne faccia cenno nel processo verbale di questa seduta.
Uguale atteggiamento terremo nella votazione degli altri due ordini del giorno che non sappiamo neppure a che cosa si riferiscano. Grazie.



PRESIDENTE

L'ordine del giorno sulla "Gazzetta del Popolo" mi è pervenuto da pochi minuti.
Mi dispiace non aver potuto esaudire quello che ritengo un desiderio legittimo.
Votiamo quindi il suddetto ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte sulla base dei contenuti e delle risultanze dell'incontro svoltosi stamani con le organizzazioni sindacali e dei giornalisti della 'Gazzetta del Popolo' preso atto delle iniziative sinora attuate dalla Regione ed in attesa di conoscere le decisioni che gli Istituti bancari piemontesi sono stati invitati ad assumere per consentire la prosecuzione temporanea delle pubblicazioni del giornale mediante contributi promozionali ribadisce l'impegno della Regione di promuovere ogni iniziativa atta a garantire l'esistenza del quotidiano, in modo da assicurare all'informazione piemontese l'opportuno pluralismo di voci sotto linea l'esigenza che il Parlamento approvi definitivamente entro la settimana la legge di riforma dell'editoria, al cui interno anche il problema delta 'Gazzetta del Popolo' può trovare una corretta e stabile soluzione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato con il seguente esito: presenti 45 votanti 43 favorevoli 43 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri


Argomento: Questioni internazionali

Ordine del giorno presentato dai Gruppi DC, PCI, PSI, PSDI, PLI, PRI e PDUP relativo al "Guatemala"


PRESIDENTE

Sul secondo ordine del giorno relativo al "Guatemala" chiede di parlare il Consigliere Cerchio.
Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

L'ordine del giorno è conseguenza anche di un incontro tenuto nei giorni scorsi nella sede di Palazzo Lascaris, presenti le forze politiche i sindacati e naturalmente Amnesty International che aveva sollecitato una presa di posizione da parte delle istituzioni anche in ordine alla grave situazione del Guatemala.
Vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza del Consiglio (come è già stato fatto dal nostro Gruppo in occasione di quell'incontro) per pregare la Presidenza stessa di mettere all'ordine del giorno, alla ripresa dei lavori in settembre, la mozione che il Gruppo della D.C. aveva presentato in occasione del ventesimo anniversario della fondazione di Amnesty International che si sposa ottimamente con questa iniziativa per dare all'organizzazione che difende i diritti civili ed umani nel mondo quel giusto rilievo e quella pubblicità che è necessaria per sensibilizzare maggiormente le istituzioni e le forze politiche sul problema della difesa dei diritti civili.



PRESIDENTE

Accetto pienamente l'invito.
Nel frattempo pongo in votazione l'ordine del giorno.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte nel quadro delle iniziative di solidarietà con i popoli dell'America Latina in lotta per la loro liberazione e per la conquista della democrazia; di fronte alla catena di delitti e di massacri che insanguinano il Guatemala e che - com'è stato recentemente denunciato da Amnesty International - ha portato alla morte di oltre 3.000 persone nei primi dieci mesi dell'80, alla tortura ed alla scomparsa di centinaia di altre; di fronte all'assassinio del sacerdote italiano padre Tullio Maruzzo trucidato in un agguato il 1° luglio 1981 presso Quiriqua considerato che, secondo il rapporto di Amnesty International il clima di terrore instaurato nel Paese specie a partire dal 1978 è da ascrivere essenzialmente alle azioni compiute dalle forze di sicurezza dell'esercito e della polizia e quindi a responsabilità governative dirette il Consiglio regionale del Piemonte esprime la sua ferma condanna nei confronti del governo guatemalteco diretto dal generale Lucas Garcia e nel dichiarare la sua piena solidarietà al popolo del Guatemala, così duramente provato nella lotta per l'affermazione dei propri diritti, e ai rappresentanti della Chiesa piemontese in Guatemala che accanto a padre Maruzzo si sono impegnati e si impegnano in questi anni in difesa dei poveri e degli oppressi chiede al Governo italiano di intervenire presso il governo del Guatemala affinch siano individuate le responsabilità dell'assassinio di padre Maruzzo e sia posta fine ad assassinii e a torture che tante vittime hanno già causato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato con il seguente esito: presenti 45 votanti 43 favorevoli 43 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati

Ordine del giorno presentato dai Gruppi DC, PCI, PSI, PSDI, PLI, PRI e PDUP relativo alla strage di Bologna


PRESIDENTE

Pongo, infine, in votazione il terzo ordine del giorno relativo alla strage di Bologna. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte in occasione del primo anniversario della strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2/8/1980 esprime il più vivo apprezzamento per la recente decisione del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, di conferire la medaglia d'oro al valore civile alla città di Bologna, riconoscimento dei valori di solidarietà civile, democratica espressi in quella occasione dai cittadini e dalle istituzioni bolognesi, ma anche stimolo autorevole affinché gli organi preposti dallo Stato, ad un anno dall'avvenuta strage, proseguano tutte le iniziative di loro competenza per consentire che i mandanti, gli esecutori, i responsabili politici di quella orrenda strage siano individuati, perseguiti e celermente condannati.
In questo senso l'anniversario della strage di Bologna è occasione così come ha avuto modo di ricordare il Sindaco di quella città Renato Zangheri, anche di un bilancio sull'impegno e volontà di tutte le forze politiche, sociali ed istituzionali, nel portare un colpo decisivo, nel nostro Paese, alla lotta all'eversione ed al terrorismo in tutte le forme e motivazioni ideologiche con cui esso si manifesta, per rafforzare ed estendere la credibilità democratica del nostro sistema politico ed istituzionale, nato dalla lotta di liberazione antifascista.
Il Consiglio regionale del Piemonte si augura, pur nel totale e doveroso rispetto costituzionale dell'operato degli organi inquirenti preposti, che l'istruttoria ancora aperta sulla tragica strage di Bologna, si possa concludere al più presto anche per rispondere alle aspettative di milioni di cittadini democratici e antifascisti italiani di perseguire fino in fondo, senza esitazione alcuna tutte le responsabilità politiche e materiali riscontrabili nel corso dell'istruttoria stessa, per corrispondere cosa ai sentimenti ed aspirazioni di giustizia e costume democratico fortemente radicati nella coscienza politica e morale del Paese e che costituiscono uno degli insuperabili baluardi contro il manifestarsi di ogni forma di eversione terroristica, di tentazioni autoritarie e antidemocratiche.
Il Consiglio regionale del Piemonte quale rappresentante di una regione più volte duramente colpita dal manifestarsi di episodi di violenza terroristica a cui sempre ha risposto una vastissima mobilitazione popolare e fermezza democratica ed antifascista, rinnova la propria piena solidarietà alle famiglie delle vittime della strage di Bologna e di quanti rimasero in essa feriti all'Amministrazione comunale, provinciale e regionale di Bologna e dell'Emilia, alle forze politiche e sociali di quella regione.
Decide di partecipare alla manifestazione ufficiale indetta dall'Amministrazione comunale di Bologna, aperta alle assemblee elettive e all'inaugurazione della nuova stazione ferroviaria, con una propria delegazione, quale espressione concreta di costante impegno democratico ed antifascista delle forze politiche e sociali piemontesi nella lotta al terrorismo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato con il seguente esito: presenti 45 votanti 43 favorevoli 43 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Comunico infine che il Consiglio verrà convocato a domicilio per il giorno 10 settembre prossimo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,15)



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