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Dettaglio seduta n.232 del 16/02/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo i lavori con il punto secondo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale".
Comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Carazzoni, Mignone, Picco e Testa.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 364: "Utilizzazione di una quota del fondo sanitario regionale per il pagamento della spesa farmaceutica", presentato dal Consigliere Carazzoni in data 7 febbraio 1984 N. 365: "Interventi su disadattamento, devianza e criminalità" presentato dal Consigliere Cernetti in data 9 febbraio 1984.


Argomento:

c) Elenco trasferte effettuate dai Consiglieri regionali


PRESIDENTE

Informo i presenti che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del Regolamento missioni, è a disposizione l'elenco delle trasferte effettuate dai Consiglieri regionali nel secondo semestre 1984.


Argomento: Questioni internazionali

Vicenda del prof. Jan Prokop di Cracovia


PRESIDENTE

Informo infine che è pervenuta una lettera dall'on. Giulio Andreotti con la quale si comunica che la questione del prof. Jan Prokop di Cracovia per la quale il Consiglio regionale aveva approvato e trasmesso un ordine del giorno, è da tempo all'attenzione del Ministero per gli Affari Esteri e che nuove istruzioni sono state recentemente date all'Ambasciatore in loco al fine di svolgere un ulteriore intervento in favore del prof. Prokop.
In merito chiede di parlare il Presidente della Giunta Viglione. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Presso l'Università di Torino si tiene un corso di lingua polacca. In precedenza il corso era stato tenuto dal prof. Prokop che attualmente insegna all'Università di Varsavia. Malgrado io sia intervenuto presso l'Ambasciata polacca un mese fa e che l'Ambasciatore avesse promesso il suo interessamento, ad oggi non è giunta alcuna risposta né al governo regionale né al Comune di Torino, che con la Regione aveva fatto questo intervento su sollecitazione dei Gruppi politici. Credo che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta possano direttamente interessare il Presidente della Repubblica Democratica Polacca.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Opere pubbliche

Esame progetto di legge n. 262: "Legge generale in materia, di opere e lavori pubblici" (seguito)


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del progetto di legge n. 262: "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici", di cui al punto terzo all'ordine del giorno Art. 18 (Pareri ed approvazione progetti) "I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico previsto dall'art. 285 del T.U. 3/3/1934, n. 383 e successive modificazioni, né ad approvazione da parte degli organi dell'Amministrazione regionale, e vengono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nel comma successivo.
Sono sottoposti al parere del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio i progetti delle opere igienico-sanitarie che per legge devono essere approvati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
I programmi di cui agli artt. 5 e 6 individuano i progetti rilevanti o per interesse regionale, o per particolari caratteristiche tecniche, o per incidenza sull'ambiente naturale, la cui approvazione, da parte degli organi competenti, è subordinata al parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.
Non occorre parere sui progetti stralciati da progetti esecutivi generali su cui si è già espresso favorevolmente il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche purché l'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione garantisca il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera.
I soggetti di cui al precedente art. 3 hanno facoltà di richiedere che il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche si pronunci sui progetti di opere di loro pertinenza. Il parere viene reso in ogni caso entro 30 giorni dalla richiesta e non ha carattere vincolante".
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: l'art. 18 viene soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 18 - Pareri ed approvazione progetti.
I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art.
3 non soni sottoposti ad alcun parere tecnico previste dall'art. 235 del R.D. 3/3/1934, n. 383 e successive modificazioni, né ad approvazione da parte degli organi dell'Amministrazione regionale e vengono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi, successivi.
Sono sottoposti al parere del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio o delle competenti sezioni del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche i progetti delle opere igienico-sanitarie che per legge devono essere approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, nonché i progetti delle opere degli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del R.D. 25/7/1904, n. 523.
I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere del servizio della forestazione ed economia montana, competente per territorio.
I piani ed i programmi di cui agli artt 5 e 6 individuano i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, la cui approvazione da parte degli organi competenti subordinata al parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.
Non occorre parere sui progetti stralciati da progetti esecutivi generali sui quali si già espresso favorevolmente il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, purchè, l'ente interessato con apposita deliberazione garantisca il rispetto dei requisiti tecnici, dell'opera.
I soggetti di cui al precedente art, hanno facoltà di richiedere che il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche si pronunci sui progetti di opere di loro pertinenza.
Il parere viene reso nei termini di cui al successivo art. 25 e non ha carattere vincolante.
Il decreto di approvazione dei progetti di opere da realizzarsi in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 12/8/1981, n. 27".
Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 11 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 18 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Programma dei lavori e revisione prezzi) "Il programma di cui all'art. 1 della legge 10/12/1981, n. 741, deve essere predisposto per le opere e lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire ovvero per quelli con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni.
La norma di cui al precedente comma si applica per le opere ed i lavori pubblici da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Il programma definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento per i computi revisionali.
Al fine di evitare quanto più possibile il ricorso a finanziamenti suppletivi, i progetti devono comprendere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, una quota per revisione prezzi da determinarsi sulla base della durata progettuale dei lavori e del prevedibile andamento dei costi considerati".
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo il termine "importo" vengono aggiunte le parole "a base d'asta"; il termine "1 miliardo" viene sostituito con quello di "500 milioni".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Chiedo la ragione di una scelta così drastica che riduce l'importo da 1 miliardo a 500 milioni.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Apparentemente la riduzione è drastica, si consideri però che il miliardo dichiarato genericamente poteva ingenerare confusione perch comprendeva altre voci come revisione prezzi, progettazioni, IVA, ecc., che nulla hanno a che fare con la sostanza del progetto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 16 astensioni.
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli presentano infine il seguente emendamento: è soppresso il terzo comma; è aggiunto il seguente ultimo comma: "Per richiedere la revisione prezzi su opere e lavori pubblici assistiti da contributi regionali è necessaria la predisposizione congiuntamente al progetto, del programma che definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento per i computi revisionali".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

L'emendamento è stato illustrato quando si è discusso l'emendamento proposto dal collega Valeri. E' una griglia con cui si fissano determinati criteri per controllare la spesa pubblica e renderla più trasparente.



NERVIANI Enrico

Siamo pregiudizialmente contrari ad una richiesta di questo genere anche se sull'emendamento ci asterremo per le ragioni politiche che sono già state anticipate nell'illustrazione della nostra posizione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 16 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 19 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Pubblica utilità) "L'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico della Regione o degli Enti locali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio entro un anno dall'approvazione del progetto.
Qualora tali opere, con progetto esecutivo già approvato, siano successivamente ammesse a contributo regionale, il termine di un anno decorre dalla data del ricevimento della comunicazione ufficiale della concessione del contributo e non può comunque superare, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, il termine di diciotto mesi dall'approvazione del progetto".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: al primo comma, il termine "locali" è sostituito con quello di "territoriali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
2) Dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: al secondo comma, il termine "un anno" è sostituito con "tre anni".
3) Dal Consigliere Vetrino: alla quarta riga del secondo comma le parole "un anno" sono modificate con "180 giorni".
In merito all'emendamento n. 3) do parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La preoccupazione del Consigliere Vetrino era quella della Giunta. Era un motivo di incostituzionalità della legge fatta rilevare, dai tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici. Nostro malgrado siamo stati costretti a riprendere la dizione della legge statale che prevede i tre anni.



VETRINO Bianca

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

L'emendamento sorprende come tanti altri, per il fatto che viene proposto dopo che la legge è stata discussa in Commissione; a quel momento doveva già essere stata esaminata dai tecnici del Ministero.
E' la stessa considerazione che abbiamo fatto per l'art. 17 ed è una delle ragioni che ci vedono in posizione contraria perché emendamenti sostanziali ed emendamenti che rendono la legge compatibile con la normativa statale vengono portati soltanto in aula costringendo il Consiglio ad esaminarli in condizioni di dibattito non ottimali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Ci è parso prudente non eccedere nella richiesta di efficienza agli Enti locali con risultati che potrebbero anche toccare in modo improprio gli interessi dei singoli coinvolti nelle procedure di esproprio.
Il testo iniziale, che la Commissione aveva confermato fino alla fine dei suoi lavori, prevedeva, all'art. 1, che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, potessero cessare dopo un solo anno dall'approvazione del progetto.
Sulla base delle argomentazioni emerse in Commissione abbiamo riconsiderato questa ipotesi e qui veniamo a proporre di mantenere i termini più lunghi non perché fosse illegittimata la prescrizione inizialmente assunta in Commissione, ma perché abbiamo ritenuto più prudente non creare una situazione che potrebbe determinare lesioni di interessi da parte dei soggetti-terzi a fronte delle difficoltà anche eccezionali che può incontrare l'Ente pubblico. Naturalmente è auspicabile che una volta avviate le procedure sia mantenuto l'anno.
Nel momento in cui torniamo al termine dei tre anni non si giustificano più né il comma terzo né gli emendamenti presentati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Sono stati introdotti degli elementi nuovi. Non posso non rilevare come le motivazioni del Consigliere Simonelli attengano ad una sfera diversa da quella a cui si riferiscono le osservazioni dell'Assessore Cerutti. La richiesta di Cerutti è una richiesta di realismo legislativo, mentre quella di Simonelli è intesa a favorire e non a limitare ulteriormente le possibilità operative degli Enti locali.
Prendo atto di queste due diverse letture che portano tuttavia congiuntamente alla proposta di emendamento, sul quale noi, per le contraddizioni che appaiono nella proposta, ci asteniamo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Chiedo di tornare all'emendamento al primo comma. Dove si legge: "degli Enti locali territoriali", chiedo di aggiungere: "e loro Consorzi".



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

I Consorzi non hanno poteri di questa natura.



SIMONELLI Claudio

La motivazione dell'emendamento è chiara, anche se occorre sciogliere un nodo sul fondamento giuridico della richiesta.
Quando si propose di sostituire la parola "locali" con "territoriali" era evidente che si voleva evitare che Enti non dotati del potere di dichiarare la pubblica utilità ed urgenza venissero invece autorizzati a farlo con questo comma.
Resta il problema dei Consorzi. Il Consorzio tra Enti locali territoriali potrebbe, secondo talune opinioni, rilasciare dichiarazioni di pubblica urgenza e indifferibilità delle opere; in questo caso, non presentarla tra i soggetti che lo possono fare, significherebbe limitare le possibilità.
E' un problema giuridico e non politico. Ci sono presidenti autorevoli di consorzi che ritengono di poterlo fare, a me risulta che questa dichiarazione è rilasciata dal Sindaco o dal Presidente della Regione.
Quindi lasciamo l'emendamento com'è stato votato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 2). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli e 16 astensioni.
Vi sono ancora alcuni emendamenti da votare: 4) dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: il terzo comma viene soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 23 voti favorevoli e 16 astensioni.
5) Dal Consigliere Vetrino: alla decima riga del terzo comma le parole "18 mesi" sono modificate con "un anno".
Tale emendamento viene ritirato dal Consigliere stesso.
Pongo pertanto in votazione l'art. 20 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Collaudi) "Per tutte le opere di competenza dei soggetti di cui all'art. 3 della presente legge, realizzate con il concorso della Regione e per le quali è previsto l'atto di collaudo, la nomina del collaudatore è disposta dagli Enti medesimi che provvedono altresì all'approvazione degli atti di collaudo.
Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 500 milioni, IVA esclusa, ivi compresi quelli eseguiti direttamente dalla Regione, si può prescindere dal formale atto di collaudo, sostituendolo con il certificato del direttore dei lavori che ne attesta la regolare esecuzione. La stazione appaltante può comunque, anche su richiesta dell'impresa che esegue i lavori, disporre per il formale atto di collaudo per i lavori non eccedenti i 500 milioni.
L'atto di collaudo è, comunque, obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell'appaltatore".
In merito al suddetto articolo chiede di parlare il Consigliere Borando. Ne ha facoltà.



BORANDO Carlo

Ritengo sia eccessiva l'indicazione di 500 milioni.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Lo Stato con sua legge ha fissato un miliardo, noi la riduciamo a 500 milioni.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 21.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Albo collaudatori) "E' istituito uno speciale albo collaudatori le cui modalità di formazione e di tenuta sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.
All'albo possono essere iscritti, a richiesta: a) i liberi professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali b) i tecnici, dipendenti dalla Regione e da Enti pubblici, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, in ruolo da almeno cinque anni ovvero in quiescenza da non più di dieci anni, anche sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti del personale.
Per i collaudi delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono fatti salvi i disposti della legge 5/11/1971, n. 1086".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: la lettera b) è così sostituita: "I dipendenti della Regione, dello Stato e degli Enti pubblici, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, anche sulla base di quanto previsto dalle leggi e dai rispettivi regolamenti del personale ed allo scopo autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Mi fa piacere che un analogo emendamento è stato presentato da altri colleghi; questo prova che la formulazione originaria non era molto corretta. Chiedo il rispetto delle norme di legge già in vigore, come quella sul personale.
All'art. 18 si parla di incompatibilità e si dice che l'impiegato non può né esercitare alcun commercio, industria, professione, né assumere impieghi o incarichi da altri enti o da privati, né accettare cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata alla Regione.
Ci sono poi due deroghe a questo divieto: quando la Giunta autorizza con deliberazione il dipendente a far parte di amministrazioni o collegi sindacali e per assumere incarichi di insegnamento. Non escluderei eventuali incarichi a funzionari della Regione, però nel rispetto di questa legge, quindi su autorizzazione della Regione o di altro ente. Questo è per evitare di creare ulteriori turbative nell'ambito del personale.
La legge sul personale stabilisce ancora che l'importo delle indennità dei proventi e dei compensi per i quali è vietata la corresponsione deve essere versato nelle casse della Regione. La Giunta potrà autorizzare a svolgere le funzioni fuori dell'orario di servizio e in questo caso sarà consentito l'incasso delle indennità, o durante le ore di servizio e in questo caso le indennità saranno versate nelle casse della Regione.



PRESIDENTE

Vi è ancora un emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: il punto b) viene soppresso e sostituito come segue: "I dipendenti dallo Stato, dalla Regione e da Enti pubblici in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, in ruolo da almeno cinque anni, anche sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti del personale".
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

La ratio che presiede ai due emendamenti è la stessa e le considerazioni del Consigliere Chiabrando sono anche le nostre.
Abbiamo però scartato la soluzione di fare riferimento all'autorizzazione della Giunta per una motivazione di carattere giuridico generale. In questo modo ci riferiamo a dipendenti della Regione e di altri Enti, rispetto ai quali non possiamo stabilire con la legge regionale quali siano le loro possibilità di autorizzazione; facendo riferimento ai regolamenti del personale, comprendiamo tutte le ipotesi. Evidentemente per quanto riguarda la Regione riferirsi al regolamento del personale significa passare attraverso l'autorizzazione che il Consigliere Chiabrando richiamava, mentre inserire l'autorizzazione nella legge significa richiedere l'autorizzazione per altri soggetti che magari hanno procedure diverse. La proposta del Consigliere Chiabrando si potrà inserire nel regolamento di attuazione della legge.



CHIABRANDO Mauro

Concordo sulle osservazioni del Consigliere Simonelli.
Sottolineo ancora una piccola questione. Ritengo che il richiedere per i funzionari della Regione cinque anni di anzianità, mentre questo non è richiesto ai professionisti esterni, mi pare significhi usare due pesi e due misure.
Propongo di eliminare questa differenza.



SIMONELLI Claudio

Gli ordini professionali in linea generale per consentire agli iscritti di svolgere operazioni di collaudo richiedono un periodo di iscrizione all'albo. Per i dipendenti pubblici non esiste l'iscrizione all'albo quindi si è stimato che il periodo di cinque anni equivalesse alle clausole richieste dagli ordini professionali.



CHIABRANDO Mauro

Prendiamo atto della dichiarazione fatta dal Consigliere Simonelli che cioè i dipendenti saranno effettivamente autorizzati e ci associamo all'emendamento della maggioranza.



PRESIDENTE

L'emendamento del Gruppo DC è pertanto ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 22 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Titolo IV Organi consultivi Art. 23 (Comitato Regionale per le Opere Pubbliche) "E' istituito il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche con funzioni consultive e di coordinamento tecnico in materia di opere e lavori pubblici.
Il Comitato opera presso gli uffici centrali della Regione e resta in carica per la durata della legislazione regionale.
Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Comitato si avvale delle strutture tecniche regionali, centrali e periferiche".
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole "lavori pubblici" vengono inserite le parole "e di interesse pubblico".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Vi è un altro emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: al secondo comma, il termine "legislazione" viene sostituito con "legislatura".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 23 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri.
L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Sezioni del Comitato) "Il Comitato è articolato in sezioni per settori tipologici di opere e svolge le funzioni consultive previste dalle specifiche leggi regionali di settore, nonché quelle degli altri organi consultivi previsti dalla legislazione attuale.
Le competenze di ciascuna sezione, le modalità di organizzazione funzionale delle stesse nonché del Comitato in seduta plenaria, sono definite dal regolamento di attuazione della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Compiti e pareri del Comitato) "Il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive esprime parere su: 1) il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e i programmi di intervento annuali e pluriennali 2) i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, di cui all'art. 18, secondo comma 3) l'ammissibilità ai contributi suppletivi previsti all'art. 18 4) le proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti e le vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali 5) ogni altra questione in materia di opere pubbliche richiesta dalla legislazione statale e dagli organi regionali.
I pareri del Comitato Regionale devono essere forniti entro un tempo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione relativa completa".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo DC: il punto 1) del primo comma è soppresso; il punto 2) diventa punto 1); il punto 3) diventa punto 2); il punto 4) diventa punto 3); il punto 5) diventa punto 4).
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Mi pare inconsueto che un organismo, a carattere preminentemente tecnico, possa esprimere giudizi preliminari sui piani pluriennali delle opere e sui programmi di intervento annuali e pluriennali. Questi due atti mi sembrano squisitamente politici e pare debbano avere la verifica e l'approvazione nelle sedi istituzionali proprie. Questa richiesta mi sembra facilmente comprensibile ed anche accettabile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Questa richiesta è fatta con la visione del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche di tipo tradizionale, un organismo strettamente ed esclusivamente di natura tecnica, quando invece, in base a questo disegno di legge, si è teso a fare un organismo di consulenza e di qualità nei confronti della Giunta.
La scelta delle singole opere da finanziare e da indicare nell'elenco del programma annuale-pluriennale è una scelta politica, però la determinazione dei criteri, degli indirizzi, delle priorità richiede un percorso che è continuamente costellato di problemi tecnici ed un organismo al quale vogliamo affidare i compiti che questo disegno di legge affida al CROP, non solo possa ma debba sostenere la Giunta con un'attività di parere e di consulenza.
Naturalmente il parere come tale può essere disatteso, però è un conforto tecnico del quale è giusto che la Regione possa disporre.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Intervengo nuovamente per sottolineare che le valutazioni fatte dal Consigliere Nerviani dovrebbero essere tenute in considerazione perché in nessun'altra legge regionale si sono previste norme di questo tipo, nemmeno nella legge n. 43. Ci sembra che sottoporre ad un organismo tecnico, che ha compiti ben definiti, l'espressione di una volontà che nasce dal concerto programmatorio tra diversi livelli di governo significhi svalutare il ruolo degli organi della Regione e degli Enti locali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Queste considerazioni sono già state valutate attentamente. Abbiamo altresì notato il ricorso costante a consulenze esterne e riteniamo che la riconduzione del parere nell'ambito di un istituto, definito con legge, sia opportuno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Esprimiamo su questo articolo una posizione assolutamente contraria e giudichiamo questa proposta di considerevole gravità. Vorrei ricordare al Consiglio i compiti, le finalità, i contenuti del piano pluriennale. Essi sono: gli obiettivi di assetto e di sviluppo della dotazione di opere pubbliche nel territorio della Regione; gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi e relative priorità di settori e tipologia di opere; i soggetti direttamente o indirettamente interessati alle realizzazioni e i necessari coordinamenti tra gli stessi; il quadro di riferimento finanziario che indichi la prevedibile disponibilità di risorse per il periodo di validità del piano tenuto conto dei programmi della Cassa Depositi e Prestiti e delle condizioni e possibilità di accesso al sistema creditizio. Non vado oltre.
Stessa lettura preoccupata farei dell'art. 6 relativo ai programmi di intervento annuali e pluriennali.
Ebbene, in questa materia, che è squisitamente politica, prima di portare l'atto in Consiglio regionale, chiediamo il parere di un organismo che ha tutta la qualificazione, di cui ha parlato il Consigliere Simonelli ma che rimane un organismo preminentemente tecnico. Mi sembra si tratti di un sostanziale stravolgimento delle competenze, un'inopportuna ingerenza nello sviluppo delle decisioni consiliari; pertanto mi sembra improponibile l'articolo ed incomprensibile una posizione di chiusura ad una proposta di emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

In aggiunta a quanto ha detto il Consigliere Simonelli devo dire che le obiezioni del Gruppo DC colgono un nodo che non ci siamo nascosti, ma che riteniamo di dover spiegare per quello che intendiamo esso sia.
Le Commissioni consultive sono solitamente chiamate all'atto singolo il piano regolatore, il progetto e, a mio avviso, determinano delle distorsioni nel meccanismo di formazione della volontà politica.
Credo sarebbe più importante chiamare queste Commissioni consultive ad esprimere un parere non vincolante. Di solito il parere di questi organismi tagliano alle forze politiche la possibilità di una libera esplicazione.
Non dovranno considerare l'esistente come un dato di fatto immutabile, ma considerarli: a) la correttezza della funzione consultiva partecipativa attorno ad atti generali; caso mai depotenziare queste funzioni in capo a singole pratiche e a singoli progetti b) accogliere nello spirito della legge una dialettica maggiore tra organismi consultivi ed organismi responsabilmente preposti, il che vuol dire anche interloquire e disattenderli.
Ha ragione il Consigliere Simonelli quando dice che il programma pluriennale è connotato di aspetti politici su cui difficilmente pu intervenire un organismo con questa legittimazione; ma ci sono degli elementi di elevata tecnicità che nel quadro generale degli strumenti di programmazione possono trovare una corretta collocazione.
Questa è la ragione per cui riteniamo sia possibile introdurre questi elementi aggiuntivi.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 17 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astensioni.
2) Dal Gruppo DC: al nuovo punto 1) la frase "di cui all'art. 18, secondo comma" è sostituita con la seguente: "individuati dai programmi di cui agli artt. 5 e 7 della presente legge".
3) Dal Gruppo DC: al punto 4) dopo la parola "contratti" sono soppresse le parole "e le" ed è inserita la frase "per opere finanziate dalla Regione ed a seguito di".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

L'emendamento n. 2) viene forzatamente ritirato per due motivi: perch è stato sostituito integralmente l'art. 18 nelle votazioni in aula sia perché facevamo riferimento a modifiche agli artt. 5 e 7, che non sono stati invece emendati.
Restiamo ovviamente della nostra opinione, ma l'emendamento non ha più senso e necessariamente deve essere ritirato.
Illustro l'emendamento n. 3). Manteniamo la richiesta di modificare il punto 4) con il quale si affida al Comitato Regionale per le Opere Pubbliche una funzione consultiva in ordine alle proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti e alle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali.
Ci pare di capire che questa norma riguarderebbe la generalità dei soggetti attuatori di opere pubbliche e ciò ci sembra un'ingerenza in una sfera di autonomia che non possiamo disciplinare. Non possiamo sottoporre a nostro modo di vedere, questi atti al parere obbligatorio, anche se consultivo, del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.
Proponiamo, quindi, di limitare il potere di esprimere il parere previsto dal disegno di legge, da parte del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, solo per le vertenze riguardanti le opere finanziate dalla Regione.
E' una precisazione che ci sembra necessaria per non sconfinare in un campo che non possiamo disciplinare.



CERUTTI Giuseppe,Assessore alla viabilità

Sono dell'avviso di accettare l'emendamento Voglio solo far presente che purtroppo non è un'ingerenza, ma sono gli enti che si rivolgono alla Regione per avere il conforto sui loro atti.



GENOVESE Piero Arturo

Si potrebbe aggiungere al successivo punto 5): "ogni altra questione in materia di opere pubbliche richiesta dalla legislazione statale e dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui all'art. 3".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n, 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
4) Dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: dopo il punto 2) di cui al primo comma viene aggiunto un ulteriore punto 2/bis) del seguente tenore: "I progetti sui quali i soggetti di cui all'art. 3 hanno richiesto il parere ai sensi dell'art. 18".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
5) Dal Consigliere Simonelli: al punto 5) dopo la parola "opere" aggiungere "e lavori pubblici".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
6) Dai Consiglieri Cerutti, Biazzi Simonelli e Genovese: al termine del punto 5) aggiungere: "e dai soggetti attuatori di cui all'art. 3".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
7) Dai Consiglieri Biazzi e Simonelli: aggiungere il seguente ultimo comma: "I pareri di cui al punto 1) del presente articolo devono essere forniti entro il termine di 30 giorni".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Si tratta di un aggiustamento tecnico. Il CROP è tenuto ad esprimere il parere, come indicazione generale, nel termine massimo di 60 giorni. Per quanto riguarda il parere sul piano pluriennale si è tenuto conto delle scadenze indicate nella legge e si propone un'eccezione.
La Giunta deve presentare la proposta di piano ed il programma entro il 31 ottobre e dovrebbe essere approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre contestualmente al bilancio.
Evidentemente a quella data sarebbero già trascorsi i 60 giorni. Da qui la necessità che nella fase di approvazione del piano vengano accorciati i termini, per maggior certezza per tutti. Per questo si propone di ridurre i termini a 30 giorni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Si aggiunge un ulteriore legaccio, un ulteriore impedimento che non comprendiamo. Il CROP deve esprimere il parere entro 30 giorni, quindi deve avere il tempo di esaminare il piano pluriennale che deve pervenirgli in tempi notevolmente anticipati rispetto al 31 ottobre che è il tempo massimo per la presentazione al Consiglio regionale.
Ci stiamo incanalando in un cunicolo di procedure che si intrecciano e si incrociano e che porteranno ad un'ulteriore futura paralisi.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'emendamento n. 7.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli, 12 contrari ed 1 astensione.
Pongo in votazione l'art. 25 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 (Presidenza ed organizzazione del Comitato) "Il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, costituito con deliberazione del Consiglio regionale, è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato.
Le sezioni nelle quali si articola il Comitato Regionale sono presiedute dagli Assessori delegati dal Presidente della Giunta regionale.
Ai lavori delle sezioni del Comitato possono partecipare tutti gli Assessori regionali interessati alle materie in discussione, con diritto di voto.
E' istituito presso la Giunta regionale il servizio di segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, al fine di assicurare l'organizzazione funzionale e lo svolgimento delle competenze del Comitato stesso.
L'organico di tale servizio sarà definito con legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 (Composizione delle sezioni del Comitato) "Ogni sezione del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto: a) cinque esperti di particolare competenza, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi b) quattro esperti in rappresentanza dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane di cui due designati dalla sezione regionale dell'ANCI, uno designato dalla sezione regionale dell'UPI ed uno dalla delegazione regionale dell'UNCEM c) un rappresentante dell'Unione dell'Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta d) sei funzionari dell'Amministrazione regionale, designati dalla Giunta.
Ai lavori di ciascuna sezione partecipa senza diritto di voto un funzionario regionale esperto in disciplina giuridico-amministrativa designato dalla Giunta regionale.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario appartenente all'Assessorato cui è affidata la presidenza della sezione del Comitato".
Il Consigliere Vetrino ha presentato i seguenti emendamenti: 1) al termine del punto d) del primo comma sono aggiunte le parole: "di cui almeno uno esperto in discipline giuridico-amministrative".
2) è abrogato il secondo comma dell'articolo.
La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Sono due emendamenti, l'uno è strettamente collegato all'altro: l'accoglimento del primo emendamento significa la soppressione di quello che segue.
Intendiamo con questo emendamento chiedere che l'esperto di discipline giuridico-amministrative, che deve essere presente nel Comitato, abbia dignità di voto come gli altri funzionari dell'Amministrazione regionale.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta accoglie tali emendamenti.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 27 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Funzionamento del Comitato e delle sezioni) "Possono essere invitati a partecipare alle sedute, di volta in volta quali membri aggiunti per le sole materie di competenza e senza diritto al voto, un funzionario del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, ove questi non faccia parte della Sezione quale membro effettivo, i funzionari di Enti pubblici ed altri esperti di settori interessati. Qualora ne facciano richiesta sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche interessate agli oggetti posti all'ordine del giorno.
Possono partecipare, senza diritto al voto, i Consiglieri regionali.
I Presidenti del Comitato e delle sezioni nominano i relatori fra i membri effettivi.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente".
Il Gruppo DC presenta il seguente emendamento: il primo comma è sostituito con il seguente testo: "Sono invitati a partecipare alle sedute, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di competenza e senza diritto di voto, un funzionario del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, ove questi non faccia parte della sezione quale membro effettivo. Possono altresì essere invitati i funzionari di Enti pubblici ed altri esperti di settore interessati. Sono pure invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche interessate agli oggetti posti all'ordine del giorno".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Mi rendo conto del pericolo di appesantimento dell'organismo, ma mi sembra giusto porre in evidenza che i margini della discrezionalità del Comitato debbano essere ristretti.
I termini riferiti ai rappresentanti degli Enti locali devono avere quanto meno un'esplicitazione, altrimenti è preferibile questa formulazione, che corre il rischio di appesantire i lavori, ma che è più chiara e più rispettosa dei diritti degli Enti locali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La proposta di emendamento sostitutivo dell'art. 28 si differenzia soltanto per la parte che riguarda l'invito alle Amministrazioni pubbliche.
Ritengo che non in tutti i casi si debba estendere l'invito alle Amministrazioni locali.
Se invece intendono discutere di un certo problema questa possibilità ce l'hanno con la richiesta di invito.
Proponiamo la formulazione proposta anche perché rispetta l'autonomia amministrativa delle Amministrazioni locali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Manteniamo gli emendamenti presentati che ci paiono essere dettati dal buon senso.
Riteniamo che i rappresentanti degli Enti locali debbano essere invitati. Neppure i Consiglieri regionali sono a conoscenza dell'ordine del giorno del CROP. E' un fatto di correttezza nei rapporti tra la Regione e gli Enti locali; se ammettiamo che questi possano farne richiesta occorre portarli a conoscenza della discussione da parte del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.
L'altra parte dell'emendamento ci pare ugualmente importante perch riteniamo che i funzionari del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, debbano essere invitati perché possono dare un contributo positivo ai lavori del CROP e alle decisioni della Regione. Ci paiono due emendamenti migliorativi e dettati dal buon senso.



PRESIDENTE

La parola ancora all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Ritengo che l'Ente locale nel trasmettere un progetto chieda di partecipare.
Propongo di aggiungere dopo le parole "qualora ne facciano richiesta" le parole "al momento della trasmissione degli atti".



PRESIDENTE

L'emendamento del Gruppo DC si intende pertanto ritirato mentre pongo in votazione l'emendamento presentato ora dall'Assessore Cerutti a nome della Giunta regionale: al primo comma, le parole "possono essere invitati" sono soppresse e sostituite con "sono invitati"; alla sesta riga del primo comma, dopo "qualora ne facciano richiesta" aggiungere: "al momento della trasmissione degli atti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 28 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 (Seduta plenaria e relazione sull'attività del Comitato) "Il Comitato è convocato in seduta plenaria dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato per questioni di rilevante interesse generale o su richiesta di una delle sezioni, di un Assessore regionale o del Presidente del Consiglio regionale.
Il Presidente del Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dalle sezioni del Comitato stesso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 (Compensi dei membri del Comitato) "Ai componenti del Comitato, che non siano amministratori o dipendenti regionali, sono riconosciuti per ogni giornata di seduta di Comitato i compensi di cui alla legge 26/7/1978, n. 417 e alle leggi regionali vigenti, con i limiti e le modalità ivi previste.
Le spese per il funzionamento del Comitato sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche stesso e vistate dal Presidente per la successiva liquidazione a norma di legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
I Consiglieri Moretti, Biazzi, Bontempi e Simonelli presentano il seguente emendamento come nuovo articolo: Art. 30/bis (Banca dati) "Tutti i soggetti attuatoci di cui all'art. 3 della presente legge devono entro il 31 dicembre di ogni anno e per ogni contratto di appalto per il quale sia stato approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare ultimazione dei lavori - inviare alla Presidenza della Regione Piemonte, una scheda, predisposta dalla Regione, contenente i seguenti dati: a) indicazione delle ditte aggiudicatarie b) modalità di appalto prescelta c) nome del progettista, nome del direttore dei lavori, nome del collaudatore d) prezzo iniziale dell'appalto, costo finale dell'opera e) numero ed importo delle perizie suppletive, con relativa stipulazione di nuovi prezzi f) importo della revisione dei prezzi g) importo delle riserve iscritte in contabilità h) interessi pagati e/o richiesti per ritardi nei pagamenti delle rate di acconto e revisionali i) tempo previsto per l'esecuzione tempo effettivamente impiegato 1) nome delle ditte subappaltatrici ed importi del lavoro da loro eseguito m) per le opere assistite da contratto regionale, il numero della legge che consente il finanziamento dell'opera.
Per contratti di appalto stipulati dalla Regione, la scheda verrà compilata dai servizi competenti e trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza della Regione.
I dati verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale entro il 30 giugno dell'anno successivo".
Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo pertanto in votazione il nuovo art. 30/bis.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 30/bis è approvato.
Titolo V Disposizioni transitorie e finali Art. 31 (Regolamento di attuazione) "Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale presenta la proposta del regolamento di attuazione al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi 90 giorni, previa consultazione con gli enti ed organismi interessati".
Il Gruppo DC presenta il seguente emendamento: è aggiunto il seguente nuovo comma all'articolo: "Il regolamento di attuazione deve indicare le opere e lavori pubblici e di interesse pubblico ammissibili ai contributi finanziari ed alla concessione di garanzie fidejussorie da parte della Regione, con specifico riferimento alle vigenti leggi regionali di settore".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Con gli articoli successivi si tenta di coordinare queste norme con la legislazione regionale vigente, abrogando alcune norme procedurali mentre le restanti norme di legge rimangono in vigore e probabilmente si creerà qualche complicazione. Riteniamo che sia pertanto opportuno indicare nel regolamento le opere ammissibili ai contributi finanziari con lo specifico riferimento alle leggi regionali vigenti.



PRESIDENTE

La seduta è sospesa per alcuni minuti per valutare gli emendamenti proposti all'art. 31.



(La seduta, sospesa alle ore 11,55 riprende alle ore 12,35)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Chiede di parlare l'Assessore Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta ritiene di non poter inserire l'emendamento nel testo legislativo poiché teme di incorrere nel pericolo che la legge venga invalidata.
Dall'incontro avuto è emersa la necessità di informare i Comuni su questa nuova legge. La Giunta si fa carico di inviare una circolare esplicativa raccogliendo il significato dell'emendamento presentato informando preventivamente i Comuni sulle procedure che con questa nuova legge verranno attivate.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro emendamento era collegato alla definizione dell'art. 32.
Poiché c'è l'accordo sulla definizione dell'art. 32 ritiriamo l'emendamento proposto all'art. 31, anche in considerazione che la Giunta si impegna di inviare agli Enti locali una circolare esplicativa congiuntamente al regolamento di attuazione della legge.



PRESIDENTE

Poiché l'emendamento è stato ritirato, pongo in votazione l'art. 31 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Il Gruppo DC presenta il seguente emendamento come nuovo articolo: Art. 31/bis (Fondo di rotazione) "La Regione istituisce un fondo di rotazione per il finanziamento anticipato di opere pubbliche, relativamente alle quali gli Enti attuatori di cui all'art. 3 della presente legge abbiano ricevuto l'adesione della Cassa Depositi e Prestiti al mutuo richiesto per il finanziamento delle opere stesse.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede ad emanare, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, apposite norme regolamentari per la disciplina del fondo di rotazione, secondo i seguenti principi: gli Enti attuatori possono far ricorso al fondo senza alcuna particolare finalità, producendo unicamente il documento di adesione della Cassa Depositi e Prestiti al mutuo richiesto gli Enti di cui sopra dovranno rimborsare l'anticipazione ad avvenuta somministrazione del mutuo, versando al fondo un importo pari al tasso di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti sul mutuo stesso".
Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli, 22 contrari e 3 astensioni.
Art. 32 (Efficacia, abrogazione e modifiche di leggi regionali precedenti) "La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte degli organi regionali già preposti.
Tutte le norme regionali di programmazione, procedurali e di istituzione di organi consultivi in materia di opere e lavori pubblici in contrasto con la presente legge sono abrogate".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: il secondo comma viene soppresso e sostituito dal seguente: "Sono abrogate le norme di programmazione procedurale e di istituzione di organi consultivi, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, previste dalle leggi regionali: 15 gennaio 1973, n 3 e successive modificazioni 9 aprile 1975, n. 21 29 aprile 1975, n. 23 e successive modificazioni 16 maggio 1975, n. 28 e successive modificazioni 4 giugno 19 75, n. 46 4 giugno 1975, n. 47 19 novembre 1975, n. 54 11 ottobre 1976, n. 50 12 giugno 1978, n. 31 29 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni 19 dicembre 1978, n. 78 1° marzo 1979, n. 10 31 agosto 1979, n. 56 25 febbraio 1980, n. 9 e successive modificazioni 6 marzo 1980, n. 11 22 maggio 1980, n. 56 30 maggio 1980, n. 71 19 febbraio 1982, n. 6 ed ogni altra legge regionale nelle materie di cui all'art. 2 del D.P.R.
15/1/1972, n. 8, in contrasto con la presente legge".
Dopo il secondo comma viene aggiunto un ulteriore comma del seguente tenore: "Fino all'approvazione del regolamento di cui al precedente art. 31 restano in vigore le norme di programmazione e procedurali e permangono in carica le Commissioni consultive previste nelle leggi regionali di cui al comma precedente".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
2) Dal Gruppo DC: l'intero articolo è sostituito con il seguente testo: "La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte degli organi regionali già preposti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e dopo l'insediamento formale del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche di cui al precedente art. 24. Soltanto sino a tale data si applicano le norme di programmazione, procedurali e di disciplina degli organi consultivi previsti dalle leggi regionali vigenti in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico; l'abrogazione delle predette norme ha effetto al momento dell'attuazione dei disposti di cui al precedente comma".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
3) Dai Consiglieri Simonelli, Genovese, Cerutti, Biazzi, Sartoris, Vetrino e Majorino: emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Art. 32 - Entrata in vigore della presente legge ed abrogazione di norme preesistenti.
La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte degli organi regionali già preposti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 31. Sino a tale data continuano ad applicarsi le norme di finanziamento, di programmazione, procedurali e di disciplina degli organi consultivi previsti dalle leggi regionali vigenti.
Fatto salvo il disposto del primo comma, sono abrogate le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzione di organi consultivi, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, previste dalle leggi regionali: 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni 9 aprile 1975, n. 21 29 aprile 1975, n. 23 e successive modificazioni 16 maggio 1975, n. 28 e successive modificazioni 4 giugno 1975, n. 46 4 giugno 1975, n. 47 19 novembre 1975, n. 54 11 ottobre 1976, n. 50 12 giugno 1978, n. 31 29 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni 19 dicembre 1978, n. 78 1° marzo 1979, n. 10 31 agosto 1979, n. 56 25 febbraio 1980, n. 9 e successive modificazioni 6 marzo 1980, n. 11 22 maggio 1980, n. 56 30 maggio 1980, n. 71 19 febbraio 1982, n. 6 ed ogni altra legge regionale nelle materie di cui all'art. 2 del D.P.R.
15/1/1972, n. 8, in contrasto con la presente legge".
Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 32 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 41 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 (Disposizioni finanziarie) "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio annuale e pluriennale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Chiede di parlare il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Chiedo la parola per una correzione di forma.
All'art. 31 si stabilisce che entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta predispone il regolamento di attuazione. Sarebbe opportuno correggere la forma e dire: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda su tale correzione.
I lavori proseguiranno nel pomeriggio alle ore 15 con le dichiarazioni di voto sul progetto di legge testè esaminato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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