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Dettaglio seduta n.53 del 16/01/01 - Legislatura n. VII - Sedute dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSELLI


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Buongiorno a tutti i colleghi presenti.
Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
23 Consiglieri anziché 29 (sono in congedo n. 3 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.
I nostri lavori sono aggiornati alle ore 10,45.



(La seduta, sospesa alle ore 10,16 riprende alle ore 10,45)


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta riprende.
In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Botta Franco Maria, Cantore Deorsola, Galli e Marengo.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario di Governo


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge vistati dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

d) Questione di legittimità di legge regionale


PRESIDENTE

Comunico inoltre che il TAR Piemonte, Sezione I, con ordinanza n.
11/2000 del 21 dicembre 2000 (pervenuta alla Presidenza il 29 dicembre 2000) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), in relazione all'art. 117 Cost., trasmettendo gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della stessa (questione). Copia dell'ordinanza è disponibile presso la Segreteria del Consiglio.
Il collega Chiezzi ha chiesto di intervenire sulle comunicazioni; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, in una non "inusuale" distrazione complessiva dell'aula lei ha fatto le sue comunicazioni. Se volesse ripetere l'ultima comunicazione le sarei grato.



PRESIDENTE

Collega Chiezzi, non la sento. Vuole essere così gentile da ripetere quanto ha detto?



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, dicevo che in una non "inusuale" distrazione dell'aula lei ha fatto una comunicazione che ho fatto fatica a sentire, proprio come lei fatica a sentire me, adesso, in questo rumore di fondo. Se volesse, per cortesia, ripetere l'ultima comunicazione, le sarei grato.



PRESIDENTE

Va bene, Consigliere Chiezzi.
Comunico che il TAR Piemonte, Sezione I, con ordinanza n. 11/2000 del 21 dicembre 2000 (pervenuta alla Presidenza il 29 dicembre 2000) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della L.R.
8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), in relazione all'art. 117 Cost., trasmettendo gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della stessa (questione). Copia dell'ordinanza è disponibile presso la Segreteria del Consiglio.


Argomento: Cave e torbiere

Interrogazione n. 419 del Consigliere Tapparo inerente a "Realizzazione di una nuova cava in frazione Borgo Revel di Verolengo"


PRESIDENTE

Possiamo cominciare, così come convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo, con l'esame delle interrogazioni e delle interpellanze, di cui al punto 2) all'o.d.g.
Chiedo cortesemente la presenza degli Assessori e della Giunta tutta al fine di poter espletare le interrogazioni concordate in sede di riunione dei Capigruppo.
Iniziamo con l'esame dell'interrogazione n. 419 presentata dal Consigliere Tapparo.
Risponde l'Assessore Laratore.



LARATORE Giovanni, Assessore alle cave e alle torbiere

In risposta all'interrogazione del Consigliere Tapparo, precisiamo che l'istanza per l'apertura della nuova cava in frazione Borgo Revel di Verolengo è pervenuta in data 19 dicembre 2000.
Da un primo esame della documentazione pare che l'area di cava sia sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del T.U. n. 490/99; nella fase istruttoria sarà cura del Settore competente verificare, di concerto con l'Amministrazione comunale, la reale situazione vincolistica della zona.
Per il resto l'istruttoria deve essere volta a valutare le interferenze che l'attività può eventualmente provocare sulle componenti ambientali tenuto anche conto degli effetti sinergici derivanti dalla cava già in attività in zona limitrofa. Per quanto riguarda l'uso del sito a coltivazione ultimata occorre sottolineare che l'istanza prevede il recupero ad uso agricolo alle quote indicate in progetto; pertanto l'istanza deve essere valutata secondo le proposte progettuali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Tapparo.



TAPPARO Giancarlo

Ringrazio l'Assessore per la risposta e per il fatto che, rispetto alla media dei tempi con i quali la Giunta risponde alle interrogazioni, essa è stata molto veloce. Intendo dunque esprimere un doppio ringraziamento: per la risposta e per la velocità con cui mi è stata fornita.
Apprezzo la prudenza con la quale l'Assessore approccia il problema. La materia è molto delicata, perché attorno all'Alta Velocità tra Milano e Torino si sta sviluppando un fervore di potenziali escavazioni, per il rilevato notevole sul quale correrà la ferrovia. La domanda che un privato ha presentato è per 500 mila mc - dico: 500 mila mc! - di cava fuori alveo.
Immaginate cosa può significare in una realtà quale quella di Borgo Revel (piccola frazione nei pressi di Chivasso), in cui insistono già altre escavazioni verso est dell'abitato! Si tratta quindi di una situazione di preoccupazione.
Inoltre, in quell'area, non precisamente in quella prevista dallo scavo per la cava, ma nell'area limitrofa e senza aver potuto fare degli studi più approfonditi, ci sono degli elementi archeologici di derivazione romana, di cui si hanno già dei dati e delle escavazioni fatte in altre zone del Comune di Verolengo e dove di fronte, al di là della riva del Po esiste il grande centro archeologico di "Industria " nel Comune di Monteu da Po.
Quindi, anche questo è importante e il vincolo ambientale dovrebbe essere esteso a quello archeologico, perché occorre valutare se non si vanno a compromettere dei ritrovamenti potenzialmente e ragionevolmente possibili in quell'area.
Sono parzialmente soddisfatto della risposta, ma potrò essere maggiormente soddisfatto se la fase istruttoria, che la Regione dovrà seguire, così come previsto dalla legge, sarà estremamente severa, attenta e puntuale, incominciando a fare una valutazione di programma e di progetto attorno al proliferare di domande che stanno emergendo da parte di privati per le escavazioni fuori alveo, legate alle esigenze che si determineranno con la costruzione della tratta di Alta Velocità Milano-Torino. Quindi rivolgo un ringraziamento parziale e ancora prudenziale all'Assessore relatore.


Argomento: Assistenza e sicurezza sociale: argomenti non sopra specificati

Interpellanza n. 189 del Consigliere Chiezzi inerente a "Casa di Riposo 'Villa Rosa' di Giaveno"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare l'interpellanza n. 189, presentata dal Consigliere Chiezzi, alla quale risponde l'Assessore Cotto.



COTTO Mariangela, Assessore alle politiche sociali e della famiglia

Con L.R. 3 gennaio 1997, n. 5 "Modificazioni alla L.R. 13 aprile 1995 n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali'" la Regione Piemonte ha delegato alle Aziende Sanitarie Locali le seguenti funzioni amministrative: il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali di cui all'art. 27 della L.R. 23 aprile 1990, n. 37 (Nomine per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990/1992) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali sui presidi socio-assistenziali previsti dalla normativa vigente il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nidi privati e sui servizi per vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.
L'attività di vigilanza, svolta dalle apposite Commissioni costituite in ciascuna ASL, è finalizzata a verificare la qualità della vita nei presidi, e, ove necessario, migliorarla attraverso la promozione del raggiungimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.
La Regione, pur rimanendo titolare dell'attività di vigilanza, non assume direttamente provvedimenti amministrativi nei confronti dei presidi socio-assistenziali in quanto, trattandosi di attività delegata, questi vengono assunti dai soggetti delegati e quindi dalle AA.SS.LL.
Spetta pertanto alle Commissioni di vigilanza dell'ASL di riferimento territoriale individuare le misure e i provvedimenti necessari a sanare le disfunzioni gestionali, verificate nel corso delle visite ispettive ai presidi.
Il Residence Villa Rosa di Giaveno è in possesso di un'autorizzazione al funzionamento come Residenza Assistenziale (R.A.) per 25 posti letto per anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti, rilasciata dall'Amministratore straordinario dell'ex USSL n. 35 di Giaveno il 25/10/1993 con deliberazione n. 546.
La Commissione di vigilanza dell'ASL n. 5 di Collegno, competente anche per il territorio di Giaveno, ha effettuato un primo sopralluogo nella struttura in data 23/10/1997 rilevando, tra l'altro, la necessità che non venissero accettati ingressi di persone anziane non autosufficienti e che non venisse utilizzato personale esterno alla struttura per l'assistenza degli ospiti.
Si sono poi susseguiti regolari e puntuali sopralluoghi da parte della competente Commissione nel corso dei quali si è rilavata la presenza di anziani non autosufficienti (valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica dell'ASL) e quindi in condizioni di salute tali da non poter essere ospitati in una R.A.
Successivamente con deliberazione n. 233 del 24/2/2000 il Direttore generale dell'ASL n. 5 recepiva il verbale del sopralluogo effettuato in data 9/2/2000 dalla competente Commissione nel quale si evidenziava, fra l'altro: la presenza di sospetta acariasi per due ospiti del presidio la presenza di ospiti in condizioni di non autosufficienza la necesità di adeguamenti strutturali.
In considerazione di ciò, la Commissione di vigilanza ha chiesto al gestore: di adottare idonee misure di prevenzione sanitaria nel sospetto della presenza di acariasi di assumere iniziative al fine di collocare gli ospiti in condizioni di non autosufficienza in strutture con idonea tipologia assistenziale di avviare le opere per gli adeguamenti strutturali richiesti.
A seguito di quanto rilevato, con la stessa deliberazione veniva "sospeso" il titolo autorizzativo della struttura per un termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.
La "sospensione" dell'autorizzazione, prevista dall'art. 37 della L.R.
n. 62/95, è un passaggio propedeutico ad un'eventuale e successiva "revoca" dell'autorizzazione, la quale è poi stata disposta con deliberazione del Direttore generale dell'ASL n. 5 n. 1053 del 2/8/2000 a seguito del sopralluogo avvenuto in data 8/6/2000, nel corso del quale veniva constatata la non ottemperanza alle prescrizioni impartite con il procedimento di sospensione.
Inoltre, avverso il provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, la Tertium Millenium s.r.l., in qualità di soggetto gestore della residenza, ha presentato ricorso avanti al TAR Piemonte unitamente all'istanza di sospensione del provvedimento in argomento. La Regione Piemonte ha deciso di costituirsi in giudizio in quanto titolare delle funzioni amministrative di vigilanza delegate alle AA.SS.LL.
Infine, per quanto concerne l'indagine del'Autorità Giudiziaria relativamente al decesso della signora E.P., ospite della residenza avvenuta il 18/4/2000, a seguito di caduta dal balcone della propria camera, esistendo il segreto istruttorio non è possibile conoscere quali siano gli sviluppi della vicenda giudiziaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

La risposta dell'Assessore mi soddisfa parzialmente.
Non è chiaro se attualmente questa struttura continui nella sua attività, perché fra le tante informazioni fornite dall'Assessore non vi è quella relativa all'esito della richiesta della parte interessata, la Tertium Millenium, di sospensiva della sentenza del TAR, ossia se è stata concessa o meno, perché sarebbe interessante capire se questa struttura continua in questi giorni a funzionare oppure no.
Non so se non ho inteso bene o se l'Assessore non ha dato questa informazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cotto per una brevissima controreplica.



COTTO Mariangela, Assessore alle politiche sociali e della famiglia

Intervengo brevemente per dire che non è ancora agli atti, mi documenterò per vedere se in questi giorni è arrivata dal TAR la sospensiva e poi lo comunicherò al Consigliere.


Argomento: Formazione professionale

Interrogazione n. 155 del Consigliere Mancuso inerente a "Corsi di formazione IAL"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare l'interrogazione n. 155 presentata dal Consigliere Mancuso.
Risponde l'Assessore Pichetto.



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore alla formazione professionale

In merito alla partecipazione ai corsi dell'Istituto Addestramento Lavoratori di Novara, in particolare il corso di manutentori civili l'interrogante chiedeva quale tipo di vigilanza l'Ente Regione ponga in essere nei confronti delle Agenzie che si occupano della formazione professionale e se esiste un formale controllo dei singoli corsi, al fine di valutare la congruità tra percorso formativo ed approfondimento della professionalità.
In merito all'interrogazione di cui all'oggetto faccio presente quanto segue: 1) Nel Settore Standard Formativi esiste un apposito nucleo per il monitoraggio degli interventi di formazione professionale finanziati con fondi dell'Unione Europea e regionali. Tale nucleo opera eseguendo valutazioni in itinere degli interventi suddetti, tramite verifiche, su tutte le Agenzie formative presenti sul territorio piemontese. Per ciascuna Agenzia vengono verificati, a campione - il nucleo è composto di tre persone - alcuni dei corsi finanziati. Il campione è individuato dal CSI tramite una scelta casuale organizzata in base a parametri decisi dal Settore Standard Formativi. La necessità di elaborare un campione è determinata dall'impossibilità di effettuare verifiche dettagliate ed approfondite sulle migliaia di corsi finanziati.
2) Le verifiche suddette sono molto incisive ed evidenziano, oltre ad elementi relativi ad aspetti legali, la corrispondenza dei corsi alle caratteristiche qualitative vincolate ai parametri definiti dal settore regionale competente. In questo ambito viene valutata anche la congruità tra il progetto presentato e la professionalità in via di formazione questi elementi sono comunque oggetto di valutazione ex ante del progetto la verifica in itinere acquisisce, pertanto, un valore di riscontro oggettivo sul campo della reale applicazione del progetto.
3) In fase finale il progetto è riverificato, nei suoi aspetti meramente contabili, dal Settore Gestione Amministrativa.
Nel corso dell'ultimo anno formativo tutte le sedi IAL presenti sul territorio piemontese sono state verificate, esaminando alcuni dei corsi effettuati in riferimento al campione elaborato. In nessun caso sono emerse anomalie od incongruenze gravi. Gli allievi dei corsi suddetti hanno manifestato, nel questionario che viene distribuito al momento della verifica e che riguarda l'indice di gradimento dell'utenza per il corso frequentato, giudizi sostanzialmente positivi per la proficuità dell'intervento formativo. Il corso oggetto dell'interrogazione non è stato selezionato dal sistema informatizzato di campionamento, che ha invece individuato - come oggetto della verifica presso lo IAL di Novara - il corso denominato Impiantista termoidraulico, la cui verifica ha evidenziato, peraltro, un esito positivo.
Un ultimo punto che è opportuno chiarire riguarda l'impiego del nucleo di monitoraggio nelle situazioni di maggiore criticità. In presenza di denunce effettuate dall'utenza dei corsi di formazione od in presenza di palesi irregolarità, il nucleo suddetto, infatti, assume la valenza di un nucleo ispettivo a tutti gli effetti, inviando agli organi competenti (Guardia di Finanza, Procura della Repubblica) le verbalizzazioni effettuate.
Per quanto riguarda gli "stages", i cui scopi sono di inserire l'allievo in una realtà lavorativa e in un'organizzazione del lavoro, per affinare capacità tecniche e comportamentali, finalizzate ad una maggiore occupabilità, essi non sono oggetto di monitoraggio in itinere, in quanto il raggiungimento dell'occupabilità è riscontrato a 18 mesi dal termine del corso tramite indagini di "follow-up" e che i dati numerici rispetto all'occupazione degli allievi rientrano nella valutazione ex ante, per cui se tale obiettivo non viene raggiunto, l'operatore viene penalizzato.
Si rileva infine che, alla data di presentazione dell'interrogazione il corso cui la stessa si riferiva era ormai ultimato da tempo, per cui nessuna della attività corsuali poteva essere oggetto di monitoraggio.
In conclusione, ritengo che i criteri di controllo siano abbastanza efficaci. Peraltro, proprio nei mesi scorsi, da parte del sottoscritto come disposizione, e da parte della Direzione, è stato impostato un rafforzamento del nucleo di controllo. Un disegno di legge, presentato al Consiglio regionale, in attesa di approvazione, prevede anche che vi sia una certificazione delle rendicontazioni dei corsi.
Se approvato da quest'aula, questo disegno di legge permetterà di liberare una parte del personale, che attualmente è destinato a pura verifica contabile, per impiegarlo al servizio ispettivo e di monitoraggio per una verifica più sostanziale che formale, proprio per intensificare il numero degli accessi rispetto ai corsi. Quindi, sarà possibile aumentare percentualmente la probabilità di verificare l'esattezza delle dichiarazioni e di aumentare notevolmente il monitoraggio, anche mediante i questionari, su tutti i partecipanti ai corsi. Il questionario post-corso è uno dei meccanismi più efficaci perché si rivolge a coloro che non necessitano più dell'Agenzia a cui si sono rivolti per il corso; pertanto i giudizi che si possono esprimere sono più liberi.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mancuso.



MANCUSO Gianni

Desidero ringraziare l'Assessore. Mi ritengo soddisfatto delle motivazioni addotte. Chiedo all'Assessore se, cortesemente, mi pu consegnare una copia della sua memoria.


Argomento: Norme generali sui trasporti - Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Interrogazione n. 241 del Consigliere Moriconi inerente a "Trasporto pubblico locale"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare l'interrogazione n. 241, presentata dal Consigliere Moriconi, alla quale risponde l'Assessore Casoni.



CASONI William, Assessore ai trasporti

In merito all'interrogazione presentata dal Consigliere Moriconi, ho predisposto una risposta schematica, che magari poi vi consegnerò, perch sono state poste precise domande, alle quali do precise risposte.
1) L'interrogazione chiede quando si intende, in particolare se si intende costituire l'Agenzia per la mobilità metropolitana. Per quanto riguarda l'Agenzia per la mobilità metropolitana, l'Assessorato sta attivamente lavorando per la promozione della stessa. In data 27 settembre è stata convocata una riunione tra Regione, Provincia e Comune di Torino per concordare modalità e tempi di costituzione. In quell'occasione è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico incaricato di mettere a punto entro dicembre, lo Statuto e le procedure. Questo gruppo di lavoro tecnico si riunisce regolarmente perlomeno una volta ogni quindici giorni. Nell'ultima riunione, tenutasi qualche giorno prima di Natale, ho incontrato ancora l'Assessore Corsico su questo tema. Sono previsti, in futuro, ulteriori incontri. Questo per informare sullo stato dell'arte dell'attivazione dell'Agenzia.
2) L'interrogazione chiedeva quando si intenderà procedere ad una seria analisi sulla mobilità locale, in modo da determinare, con responsabilità, le risorse necessarie. In questo caso, il processo di completa riorganizzazione dei servizi locali, anche attraverso l'analisi della mobilità, già avviato in questa fase a cura della Regione e degli Enti locali - vedi Programma di attuazione dei servizi ed Accordi di programma (nel frattempo, sono stati siglati con tutti i soggetti gli Accordi di programma, che sono, con ogni singolo soggetto, Comune Provincia o Comunità montana, la condivisione degli obiettivi di trasporto locale pianificati dalla Regione e condivisi dall'Ente locale) troverà completa attuazione attraverso l'Osservatorio della Mobilità (ex art. 13, L.R. n. 1/00) in fase di predisposizione (che peraltro completa il già da tempo operativo sistema informativo denominato Omnibus).
3) L'interrogazione chiede, altresì, se non si ritiene che la firma per parti separate degli Accordi di programma con gli Enti locali dell'area metropolitana, non costituisca, oltre ad una palese violazione dei disposti di legge, un evidente atto di nullità, non interessando il Comune di Torino, l'ATM, la SATTI e le FS. In questo caso, l'unico soggetto che non aveva firmato, ai tempi dell'interrogazione, era il Comune di Torino, con il quale, tuttavia, era in corso un accordo secondo cui andava bene la firma con gli altri soggetti, mentre rimanevano alcuni aspetti da chiarire, che sono stati risolti dopo circa due settimane dalla firma degli altri soggetti. Il Comune di Torino ha pertanto firmato l'Accordo di programma nel mese di dicembre dello scorso anno.
4) L'interrogazione chiede, inoltre, se esistono motivi politici, tecnici o logistici per i quali la Regione Piemonte non considera la politica di integrazione tariffaria, quanto meno inserendo i Comuni, oltre ai già citati ATM, SATTI e FS, tra le ovvie, logiche e razionali priorità quando si determina un campo di Accordi di programma.Come concordato negli Accordi di programma, tutti gli Enti si impegnano a definire entro dicembre o gennaio un progetto complessivo per l'integrazione tariffaria di tutti i servizi regionali, sia per la predisposizione dei sistemi innovativi di bigliettazione. Con il Presidente ATM-SATTI, Dr. Guiati, a novembre, quindi in tempi ancora antecedenti alla redazione di questa risposta, andai a Parigi per visionare il sistema di integrazione tariffaria parigino, RATP. Stiamo predisponendo un accordo di collaborazione con RATP affinché, assieme al Corsorzio 5T (organismo nel quale il Comune di Torino partecipa), si studi un progetto di integrazione tariffaria da far poi eseguire tecnicamente da RATP. Parigi ha già un sistema informatico collaudatissimo e che utilizza da diversi anni le carte a microchip che si vorrebbero inserire. Anche Parigi infatti, anzi più a Parigi che qui, esiste un problema di integrazione tariffaria tra il sistema cittadino e il sistema regionale. Loro addirittura, hanno i treni regionali che sono integrati nel sistema di tariffazione. Pertanto, il loro programma ci è parso decisamente avanzato, e per tale ragione stiamo lavorando in questa direzione.
5) L'interrogazione, infine, chiede se non si intende modificare il comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 1/00, predisponendo una quota non inferiore al 5%, anziché al 3%, e che questa non sia parte delle risorse destinate agli Enti locali, ma sia una quota aggiuntiva.
Si ritiene che la quota minima del 3% per gli investimenti possa essere significativamente superata in esito alle gare di appalto che si disputeranno a partire dall'1/1/2003 (in un quadro costante di risorse trasferite). Comunque per gli anni 2001 e 2002 l'Assessorato non solo ha previsto il 3% come quota aggiuntiva, ma ha impostato i programmi di investimento per un importo superiore ai 160 miliardi (31 miliardi nel 2000, 34 miliardi nel 2001, 44 miliardi nel 2002, 50 miliardi nel 2003) per i cosiddetti "Progetti Movicentro", che vorrebbero favorire la mobilità dei passeggeri nei centri di maggiore attività e già quasi totalmente inseriti negli accordi di programma che, come dicevo prima, sono stati stipulati con i singoli soggetti. Sono ben 29 i Movicentro progettati nel territorio regionale.



PRESIDENTE

La ringrazio, Assessore Casoni.
La parola al Consigliere Moriconi.



MORICONI Enrico

Ringrazio l'Assessore per la risposta.
Credo che i problemi che avevo sollevato con l'interrogazione siano stati praticamente riconosciuti dall'Assessore, nel senso che come ambientalisti puntiamo molto sullo sviluppo del trasporto non automobilistico e, in questo senso, ritengo che si debba lavorare proprio per offrire più opportunità.
Immagino siano tutti concordi sul fatto che se si vuole migliorare la vita nelle città e le condizioni dell'ambiente, l'incentivazione al trasporto pubblico deve essere un obiettivo condiviso.
Globalmente, nella risposta si percepisce un'individuazione dei problemi; tuttavia, come altre volte mi è sembrato di rilevare dall'individuazione del problema alla soluzione dello stesso trascorre troppo tempo e non c'è molta alacrità nel voler risolvere le questioni. In particolare, ad esempio, al primo punto dell'interrogazione, relativamente al gruppo di lavoro, prendo atto con piacere che lo stesso sia stato costituito. Devo tuttavia rilevare che non è prevista, ad esempio, una tempistica ed uno sviluppo di questo gruppo di lavoro. Spero, in futuro, di ottenere concretamente qualche risultato.
Prendo altresì atto del fatto che si sta studiando un'integrazione tariffaria con RATP.
Complessivamente, ritengo che la risposta sia parzialmente soddisfacente per il motivo che ho esposto in premessa, cioè che si prende atto dell'esistenza dei problemi, ma le soluzioni sono comunque piuttosto tardive.


Argomento: Artigianato

Interpellanza n. 390 del Consigliere Toselli inerente a "Fondi sulla L.R. n. 21/97 concernente le norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare l'interpellanza n. 390 presentata dal Consigliere Toselli.
Risponde l'Assessore Laratore.



LARATORE Giovanni, Assessore all'artigianato

Grazie, Presidente. Procedo a rispondere all'interpellanza n. 390 del Consigliere Toselli, relativa al Fondo regionale L.R. n. 21/97.
Il programma degli interventi per la gestione del Fondo ex L.R. n.
21/97 e successive modificazioni, in vigore dall'aprile scorso, prevede condizioni particolarmente favorevoli per le imprese. In considerazione di ciò e del prevedibile maggiore impegno di risorse, lo stanziamento sul bilancio di previsione 2000 è stato di 20 miliardi, a fronte dei 13 previsti nel 1999.
Stante il buon funzionamento dello strumento agevolativo e il contestuale ritardo nell'attivazione delle risorse comunitarie l'incremento di richieste di finanziamento ha superato, tuttavia, di gran lunga le previsioni, con 1.205 domande nel solo periodo di aprile-novembre a fronte di 2.196 domande pervenute dal 1995 al 1999 (il fondo è preesistente alla legge regionale citata, essendo stato istituito con una legge del 1994). Di queste 1.205 domande, ben 976 appartengono ad ambiti prioritari e comportano un impegno del Fondo pari al 70% della spesa ammissibile (secondo la deliberazione in essere allora e ancora oggi).
Conseguentemente, nella fase attuale, le maggiori uscite sono solo in parte compensate dai rientri trimestrali, per cui non sono più garantiti i tempi brevi di erogazione che hanno fino ad oggi caratterizzato positivamente il meccanismo di rotazione del Fondo.
E' pertanto, paradossalmente, il suo successo a determinare la diminuzione di operatività di uno strumento di agevolazione che ha sempre associato alla semplificazione procedurale e alla tempestività di intervento l'efficacia rispetto agli obiettivi strategici della Regione: qualificazione del sistema delle piccole imprese, nascita di nuove attività, incremento occupazionale, come evidenziato dai dati relativi ai finanziamenti concessi dalla data di entrata in vigore del nuovo programma degli interventi: 254 nuove aziende, incremento occupazionale previsto di 449 unità. Il mantenimento dell'operatività e dell'efficienza del Fondo costituisce peraltro uno dei principali impegni assunti dall'Amministrazione regionale nei confronti della categoria artigiana nel Patto per lo sviluppo del Piemonte sottoscritto nel maggio 1999.
Preso atto di tale situazione, la Giunta sta provvedendo (anzi, ha già provveduto con una delibera di Giunta) ad una modifica del Programma degli interventi che restringa i citati ambiti prioritari alle sole nuove imprese ed alle imprese che incrementano l'occupazione, mentre le percentuali di intervento del Fondo verranno ridotte a 50 per i progetti prioritari e a 30 per i non prioritari (ripeto, la delibera è già stata approvata con il parere conforme della Commissione competente).
Il ripristino della piena operatività del Fondo non può in ogni caso prescindere da un nuovo conferimento di risorse, adeguato all'attuale volume di richieste, per cui si stima necessario uno stanziamento di almeno 35 miliardi sul bilancio regionale 2001.
Si stanno inoltre verificando le possibili modalità di utilizzo di risorse comunitarie, che potrebbero attivarsi o convogliandole direttamente sul Fondo con destinazione vincolata alle aree obiettivo o indirizzando le richieste provenienti dalle aree obiettivo su Fondi analoghi previsti dal Complemento di programmazione al DOCUP 2000/2006 (quindi ci potrebbe essere un travaso di domande sull'obiettivo 2).
Si è infine provveduto al conferimento al Fondo regionale delle economie registrate su altri capitoli di competenza della Direzione Artigianato, pari a 790 milioni di lire.
La quota di Fondo Unico 2000, pari a L. 23 miliardi per l'Artigianato non può invece essere utilizzata per conferimenti al Fondo ex L.R. n.
21/97, in quanto vincolata alle provvidenze previste e regolate dalle normative nazionali la cui gestione è stata conferita alle Regioni ai sensi del D.lgs. n. 112/98 (legge n. 949/52 e legge n. 240/81).



LARATORE Giovanni, Assessore all'artigianato

TOSELLI Francesco (fuori microfono)



LARATORE Giovanni, Assessore all'artigianato

Chiedo di poter avere una copia della risposta. Grazie.


Argomento: Formazione professionale

Interpellanza n. 306 del Consigliere Chiezzi inerente a "Corsi di formazione professionale alla CSEA"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora l'interpellanza n. 306 presentata dal Consigliere Chiezzi.
Risponde l'Assessore Pichetto.



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore alla formazione professionale

Nell'interpellanza urgente n. 306 il collega Pino Chiezzi, premettendo che vi era stata una denuncia del Coordinamento segreterie didattiche dei Centri CSEA in merito alle modalità contabili - addirittura falsificazioni contabili - riguardanti alcuni corsi, chiedeva quali iniziative si intendevano attivare al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle lettere del Coordinamento segreterie didattiche dei Centri CSEA, se gli ispettori regionali preposti ai controlli dei Centri di formazione professionale redigono rapporto sull'esito dell'ispezione, su quali basi vengono nominati gli ispettori regionali e se le uniche verifiche ispettive spettano alla Regione o se sono interessati altri Enti.
In merito a ciò devo dire che la denuncia anonima, che era stata protocollata in data 20 ottobre 2000, cui fa riferimento l'interpellanza, è stata preceduta da un'altra, protocollata in data 17 luglio 2000, parimenti anonima. Entrambe le denunce sono state trasmesse tempestivamente dal Settore regionale competente alla Procura di Torino per gli approfondimenti del caso.
Nell'anno formativo 1999/2000 l'Ufficio di Monitoraggio del Settore Standard Formativi ha svolto sette verifiche riguardanti le varie sedi dell'Operatore CSEA; in questi specifici casi è stato controllato un corso a campione per ogni sede così come previsto dalla prassi dell'ufficio incaricato. Tali verifiche in itinere non hanno rilevato irregolarità.
Nessuna verifica mirata è stata effettuata dopo le denunce in quanto i corsi, a quella data, erano terminati. Quindi, nel momento in cui è arrivata questa denuncia era completato il ciclo dei corsi.
Nell'ambito delle attività di controllo si eseguono due tipi di verifiche.
Il primo tipo di verifica, di competenza dell'Ufficio Monitoraggio del Settore Standard Formativi, si svolge su un campione scelto fra tutti i corsi finanziati nell'ambito della direttiva regionale sulla formazione professionale rivolta ai disoccupati ed agli occupati. Tale tipo di verifica si effettua durante lo svolgimento dell'attività formativa e consiste nell'esame della documentazione dei partecipanti per accertarne i requisiti e del registro delle presenze allievi. Vengono inoltre verificati: la conformità dei laboratori e della struttura formativa, del programma didattico, del calendario del corso con quanto dichiarato dall'operatore nella fase di presentazione del progetto. Al momento dell'avvio di questo tipo di verifica, i funzionari incaricati distribuiscono agli allievi del corso un questionario valutativo con il quale gli allievi stessi evidenziano fattori positivi e negativi riscontrati durante lo svolgimento dell'attività formativa. I questionari sono anonimi per cui, chi lo desidera, può evidenziare fattori di forte insoddisfazione riguardo al corso frequentato. Una situazione di questo tipo non si è mai evidenziata presso l'operatore CSEA. Questa iniziativa è stata introdotta nella verifica di monitoraggio a decorrere dall'anno formativo 1999/2000.
Il campione viene individuato secondo parametri che garantiscono l'imparzialità e l'efficacia dell'azione di monitoraggio, definendo a priori le caratteristiche degli operatori che andranno verificati. Questi indicatori, una volta definiti, vengono inviati al CSI che li rielabora definendo il campione tramite scelta casuale dei corsi gestiti dagli operatori.
Il campione viene utilizzato principalmente per avere un'omogeneità di controlli su tutte le azioni ammesse al finanziamento del Fondo Sociale Europeo. A seguito della verifica in itinere viene redatto un verbale poi trasmesso per presa visione al Dirigente di Settore; successivamente, il contenuto del verbale viene considerato nella valutazione ex ante per i progetti presentati nell'anno successivo; nel caso si riscontrino irregolarità, vengono richiesti ulteriori chiarimenti e ciò al fine di valutare l'opportunità o meno di assumere provvedimenti conseguenti.
Il secondo controllo è di tipo amministrativo-contabile: viene svolto dai funzionari controllori del Settore Gestione Amministrativa per lo svincolo degli anticipi e del saldo finale. In questa fase, vengono presi in esame, in modo dettagliato, i registri delle presenze giornaliere di tutti i corsi gestiti da un operatore. Se i registri stessi non evidenziano anomalie (nella compilazione delle parti che necessariamente devono risultare corrette e prive di qualsiasi elemento che ne possa invalidare il contenuto rappresentato dalle firme degli allievi, dei docenti, del responsabile di ogni singolo corso che deve procedere alla verifica della regolarità del registro stesso) si procederà allo svincolo dell'acconto di finanziamento ed alla rendicontazione dei progetti finalizzata all'erogazione del saldo finanziario spettante all'operatore.
Si precisa che i soggetti incaricati dei controlli in itinere delle attività formative sono funzionari regionali addetti a questo tipo di servizio; si tratta pertanto di impiegati e non di "ispettori" come vengono spesso impropriamente definiti: essi infatti non hanno né le prerogative n i poteri tipici dell'ispettore vero e proprio. Pertanto, in presenza di anomalie gravi od esposti/denunce di particolare rilevanza viene immediatamente richiesta un'azione d'appoggio da parte degli organi competenti (nella fattispecie la Magistratura); nel caso specifico riguardante lo CSEA le verifiche in itinere sono state svolte a suo tempo a rotazione, fra i diversi funzionari preposti a quel tipo di servizio e ciò compatibilmente con le esigenze e gli impegni di lavoro inerenti l'ufficio cui erano assegnati.
Il controllo contabile dei rendiconti dei corsi è affidato in appalto ad una società esterna alla Regione: la Sofiresa. Questo al fine di garantire la terzietà di un'azione che, intervenendo in modo dettagliato sull'ammissibilità delle spese dichiarate dall'operatore per ogni singolo corso, ne decreta in pratica la riconoscibilità finale. In questa sede vengono verificati tutti i documenti contabili riferiti al corso (giustificativi di spesa). L'esito viene poi riportato al Dirigente del Settore Gestione Amministrativa che controfirma il documento di rendiconto inviandolo alla ragioneria per il pagamento.
L'attività di rendicontazione era, prima del 1998, espletata dai funzionari regionali. La necessità dell'appalto si è presentata con l'aumento cospicuo dei corsi autorizzati che non permetteva più di ottenere il risultato necessario con il numero di funzionari disponibili.
L'attività di verifica delle ore corso svolte è ancora effettuata dai funzionari regionali del Settore Gestione Amministrativa.
Per completezza di informazione si fa presente che con nota protocollata il 13 novembre i nostri uffici regionali hanno ricevuto una lettera di rettifica, in questo caso debitamente firmata, di un gruppo di dipendenti CSEA; in tale nota essi smentiscono le precedenti lettere di denuncia anonime, affermano la loro estraneità al contenuto delle lettere nonché la falsità delle affermazioni in esse contenute. Come le precedenti lettere di denuncia, anche la presente è stata inviata alla Procura della Repubblica competente per gli eventuali accertamenti del caso.



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore alla formazione professionale

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore alla formazione professionale

C'è un brusìo di sottofondo. Assessore, può ripetere le ultime due frasi?



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore alla formazione professionale

Per completezza di informazione si fa presente che con nota protocollata il 13 novembre i nostri uffici regionali hanno ricevuto una lettera di rettifica, in questo caso debitamente firmata, di un gruppo di dipendenti CSEA; in tale nota essi smentiscono le precedenti lettere di denuncia anonime, affermano la loro estraneità al contenuto delle lettere nonché la falsità delle affermazioni in esse contenute. Come le precedenti lettere di denuncia, anche la presente è stata inviata alla Procura della Repubblica competente per gli eventuali accertamenti del caso.
Per quanto riguarda la lettera, non sono in grado di dire le firme (anche perché personalmente non l'ho vista); posso riservarmi di dire quante sono.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Assessore, non sono per nulla soddisfatto della sua risposta.
Non so da quanto tempo lei gestisce questa materia...



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore alla formazione professionale

Da sei mesi.



CHIEZZI Giuseppe

Sei mesi, quindi ha risposto su attività svolte precedentemente da altro Assessore.
Non sono soddisfatto per questo motivo. Vi è una lettera non firmata anzi, due lettere non firmate, che evidenziano fatti gravissimi: di falso in atto pubblico, di indebiti pagamenti, cose grosse! Che lettere di questo genere non siano firmate si può anche capirne il motivo. Giustamente lei ha preso queste due lettere e le ha inviate alla Magistratura, e ha fatto bene. Le lettere evidenziavano un problema di merito relativo all'assenza di controlli, chiamiamola così. Se lei ha inviato queste lettere alla Magistratura per conoscenza, vuol dire che in ogni caso la segnalazione di un'assenza di controlli è fatto grave che preoccupa la Pubblica Amministrazione. Nell'illustrazione che lei ha fatto, mi pare che l'attività di vigilanza sulla correttezza dello svolgimento dei corsi sia molto poco strutturata, per numero di controlli, a campione, e sia molto svogliata - molto svogliata! - al punto che in un suo passaggio lei dice che "le cose si fanno compatibilmente con altre esigenze d'ufficio", che è la formula che si utilizza per mettersi al riparo da accuse di svogliatezza o di omissione, sollevando il problema che si ha tanto da fare e non si pu fare tutto. Però, Assessore, io le dico che questo elemento di vigilanza mi pare molto, molto tenue! E mi stupisce che non siano state messe in moto attività di vigilanza più congrue.
Il fatto che lei dica che chi va a controllare i registri nel momento in cui si svolgono i corsi è solo un impiegato, mi stupisce, non è "solo un impiegato", è un impiegato pubblico, che sta svolgendo una funzione pubblica di accertamento! Mi sembra che questa funzione pubblica di accertamento abbia un suo status giuridico pieno, di responsabilità piena! Quello che manca, secondo me, nella risposta, è l'evidenza di una sincera attenzione, da parte sua in questo caso, ad un'attività di vigilanza che viene data per ottimale. La mia opinione non è questa; da come lei l'ha descritta mi pare del tutto insufficiente per quantità e qualità degli accertamenti.
Questi sono i motivi per cui sono insoddisfatto della risposta e continuo ad essere preoccupato perché una segnalazione, a valle della quale poi evidentemente alcuni dipendenti che non avevano sottoscritto un'iniziativa precedente dicano "io non c'entro nulla" è elemento di verità di cui bisogna prendere atto, non penso che esaurisca, almeno per quello che noi possiamo sapere, il problema di vigilare di più e meglio sull'effettuazione di corsi in un ambito che, ricordo, uno dei suoi colleghi precedenti aveva definito un "verminaio", ed era l'Assessore Masaracchio.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola per una brevissima replica l'Assessore Pichetto ne ha facoltà.



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore alla formazione professionale

Vorrei richiamare la conclusione della mia risposta all'interrogazione del Consigliere Mancuso: io non considero ottimale il livello di controllo lo considero il massimo possibile fino ad un certo punto e non per niente in quest'aula c'è un disegno di legge che prevede modalità diverse di verifica delle rendicontazioni al fine di intensificare le azioni di controllo proprio fisico, esterno, con la struttura della Regione. Questo chiarimento era necessario. Nel momento in cui questo disegno di legge diventerà legge, gran parte di coloro che a livello di Assessorato, a livello di Direzione Formazione, si occupano della pura verifica cartolare della rendicontazione contabile (delle crocette, per capirci) verranno distaccati al servizio di ispezione.


Argomento:

Risposta scritta ad interrogazioni ed interpellanze


PRESIDENTE

Comunico che verrà data risposta scritta da parte degli Assessori competenti alle seguenti interrogazioni ed interpellanze: interrogazione n. 349 del Consigliere Giordano: "DPR 12/4/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 12, legge n.
146/94 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale (GU n. 210 del 7/9/1996) L.R. n. 50/98 e parere Commissione Europea 3/8/2000" interrogazione n. 315 del Consigliere Salerno: "Fondi commercio-turismo: tempi troppo lunghi per i finanziamenti".


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Il calendario dei lavori prevedeva la trattazione, con prenotazione del disegno di legge n. 178. So che i Consiglieri hanno informalmente richiesto un po' di tempo per fare i necessari approfondimenti. Il testo definitivo è in corso di distribuzione; immagino che i Consiglieri vogliano qualche ora di tempo per poter elaborare eventuali emendamenti, però io incardinerei questa mattina l'esame del disegno di legge n. 178 con la relazione del Presidente della Commissione, Consigliere Manolino, ed avvierei la discussione nel pomeriggio.



MARCENARO Pietro

E la sanità?



PRESIDENTE

La sanità era prevista dalle ore 15 alle ore 17.
Adesso ascoltiamo la relazione al disegno di legge n. 178, dopodich sospendiamo questo punto per consentire i necessari approfondimenti.
Riprendiamo i lavori alle ore 15 con la questione sanità, dopodich proseguiremo con la discussione del disegno di legge n. 178.


Argomento: Delega di funzioni regionali agli enti locali

Esame disegno di legge n. 178: "Ulteriori disposizioni normative per l'attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"


PRESIDENTE

Innanzitutto, occorre adempiere alla formalità dell'iscrizione. Se l'aula acconsente, possiamo anche non procedere alla votazione per l'iscrizione. La diamo per iscritta o c'è qualcuno che chiede la votazione?



CHIEZZI Giuseppe

Si voti l'iscrizione!



PRESIDENTE

Va bene, Consigliere Chiezzi.
Pongo dunque in votazione l'iscrizione all'o.d.g. del disegno di legge n. 178, che verrà inserito al punto 3) dell'o.d.g., come da prenotazione ai sensi del Regolamento regionale.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Si sono espressi a favore 29 Consiglieri.
Non è raggiunto il numero: bisogna ripetere la votazione.



PRESIDENTE

GHIGLIA Agostino (fuori microfono)



PRESIDENTE

Chiedo la verifica della votazione.



PRESIDENTE

CATTANEO Valerio (fuori microfono)



PRESIDENTE

Verifichiamo la votazione con l'appello nominale.



PRESIDENTE

Si proceda nuovamente alla votazione per appello nominale, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento.



(Il Consigliere Segretario Mancuso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI' 31 Consiglieri Il provvedimento è iscritto.
Passiamo pertanto all'esame del disegno di legge n. 178.
Relatore è il Consigliere Manolino, che ha facoltà di intervenire.



MANOLINO Giuliano, relatore

Mi accingo a svolgere una relazione che non è molto sintetica, ma esaustiva di tutte le tematiche relative a tale provvedimento, che, come abbiamo visto, contiene parecchi argomenti di notevole importanza. Credo dunque che meriti l'attenzione dell'aula ascoltare - anche se per i componenti della Commissione era chiaro l'intendimento - quali sono le motivazioni che hanno condotto a questo disegno di legge.
Trattiamo delle "Ulteriori disposizioni normative per l'attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26 aprile 2000, n. 44".
Nel novembre 1998 veniva approvato dalla Giunta regionale un disegno di legge attuativo del D.lgs. n. 112/98 relativo al conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge n. 59/97, comprensivo di tutte le materie elencate nello stesso decreto legislativo. La necessità di verificare e di adeguare l'articolato alle esigenze espresse nelle varie sedi concertative dalle Autonomie locali ha determinato in seguito la divisione dell'originario provvedimento in due testi stralcio: il primo relativo alle materie dell'Artigianato, Industria Ambiente, Territorio, Formazione Professionale e Polizia Locale che, dopo l'istituzionale confronto nella competente Commissione consiliare, è stato approvato alla fine della scorsa legislatura dal Consiglio regionale (L.R.
n. 44/00); il secondo, oggetto del presente provvedimento, concernente le residue materie del D.lgs. n. 112/98: Turismo, Urbanistica, Trasporti e Viabilità, Servizi alla Persona e alla Comunità.
Il disegno di legge n. 178 è stato presentato dalla Giunta regionale in data 31 ottobre 2000 ed assegnato in sede referente in VIII Commissione.
L'esame in VIII Commissione consiliare si è svolto attraverso un'ampia fase consultiva con i soggetti esterni che hanno avuto modo di esprimere le proprie osservazioni; si è poi proseguito attraverso la verifica dell'articolato in sede congiunta con le Commissioni competenti per materia.
Le Commissioni hanno espresso delle proposte di emendamento valutate successivamente in sede referente. Prima del voto finale del provvedimento si è provveduto, sulla base di una precisa richiesta emersa in Commissione ad inserire il "corpus" del disegno di legge n. 178 nella L.R. n. 44/00.
Tale inserimento consente di rendere unitaria l'attuazione del D.lgs. n.
112/98.
Di seguito si propone una lettura di dettaglio delle varie materie oggetto di conferimento.
Turismo La materia turismo e industria alberghiera rientra fra quelle di competenza delle Regioni in base al disposto dell'art. 117 della Costituzione ed era già stata oggetto di ampio trasferimento con i DD.P.R.
n. 6/72 e n. 616/77. La legge quadro sul turismo n. 217/83 e la legge di soppressione del Ministero del Turismo n. 203/95 avevano, inoltre riaffermato una serie di competenze regionali superando alcuni aspetti di contenzioso Stato-Regioni.
Il D.lgs. n. 112/98, per quanto concerne la materia turismo (art. 43) non conferisce di fatto alle Regioni competenze aggiuntive rispetto a quanto già precedentemente trasferito, ma si limita, da un lato, a specificare le competenze residue dello Stato e, dall'altro, a modificare ed abrogare tutta una serie di norme non coerenti con il nuovo sistema amministrativo decentrato e semplificato.
Trattandosi di materia già precedentemente trasferita, la Regione Piemonte a partire dal 1979 (L.R. n. 54/79 inerente i campeggi), aveva provveduto a delegare a Comuni e Province tutta una serie di funzioni amministrative, seguendo i criteri del massimo decentramento e del riaccorpamento delle varie competenze e dei procedimenti collegati in capo ad un unico Ente. Oltre che con singole leggi settoriali, l'attribuzione di deleghe a Comuni e Province in materia di turismo era stata disciplinata in maniera organica con L.R. 5/3/1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica e deleghe in materia di turismo" modificata con L.R. n. 75/96.
In attuazione del D.lgs. n. 112/98 la Regione intende, quindi completare il conferimento delle residue funzioni amministrative in materia di turismo, attribuendo ai Comuni funzioni che riguardano attività ed interessi tipici dell'ambito comunale valorizzandone l'economia turistica alle Comunità montane funzioni che si riferiscono all'ambito sovracomunale in aree montane, alle Province funzioni di ampia area territoriale che si connettono e completano funzioni già delegate o di competenza delle Province stesse.
In particolare, rientrano nella competenza delle Province le funzioni relative all'elaborazione del programma turistico provinciale, redatto in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali (art. 83, comma 2 lettera a), e tutte le funzioni relative al monitoraggio, sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale e della promozione turistica locale.
Il quadro dei conferimenti è completato dal conferimento alle Camere di Commercio delle funzioni relative all'accertamento di idoneità all'esercizio di impresa turistica.
Quanto sopra in attesa di completare il processo di riordino delle funzioni in tale materia con specifica riforma della normativa di un settore che si intende rilanciare.
Acque minerali e termali L'art. 85 del provvedimento prevede che siano riservate in capo alla Regione soltanto le funzioni amministrative richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale, quali l'attività di promozione per il rilancio turistico del comparto idrotermale e l'attività relativa all'osservatorio sulle acque minerali e termali, nonché l'attività di sorveglianza.
Sono state delegate invece alle Province le funzioni che afferiscono ad attività gestionali in materia di rilascio di concessioni minerarie, di vigilanza sui lavori di ricerca (già disciplinati negli artt. 34 e 35 della L.R. n. 25/94) e di funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali.
Urbanistica e beni ambientali.
Lo spirito con cui è stato previsto questo articolato è quello di valorizzare il ruolo della pianificazione territoriale e paesistica, sia di iniziativa regionale che di iniziativa degli Enti locali, come strumento di tutela e valorizzazione del paesaggio. Allo scopo, sono state ricomprese nelle competenze regionali la programmazione e le funzioni di indirizzo della pianificazione territoriale della Regione, nonché il contributo alla pianificazione di livello provinciale attraverso l'espressione del riconoscimento delle valenze di tutela paesistica effettuato dalla Regione e dalle Province, riservando alla Regione le funzioni che devono essere esercitate in modo unitario sul territorio regionale, ivi comprese la partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette per l'esame degli strumenti urbanistici e la pianificazione di aree vaste di rilevante interesse regionale.
Anche indipendentemente dalla pianificazione paesistica, si è riconosciuto alla Giunta regionale la possibilità di emanare indirizzi e criteri per la gestione dei beni ambientali e paesistici.
Sono state ribadite le residue competenze regionali in materia di: indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali; controllo sulla subdelega comunale; adozione di provvedimenti cautelari e repressivi; revoca della subdelega. Alle Province è stata riconosciuta ampia facoltà di predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, con la precisazione che la valenza paesistica dovrà essere comunque, riconosciuta dalla Regione.
Ai Comuni sono state conferite sin da subito alcune funzioni, mentre per altre è stata prevista la subdelega in seguito alla predisposizione degli strumenti di pianificazione paesistica, debitamente riconosciuti dalla Regione ai fini della tutela del paesaggio. Sono state rammentate le competenze comunali in materia di vigilanza e sanzioni, che comprendono oltre all'applicazione delle sanzioni, anche la scelta del tipo di sanzione da comminare nei singoli casi concreti (pecuniaria o ripristinatoria). Tale specificazione non è ultronea, dal momento che un recente orientamento del TAR Piemonte ritiene di competenza regionale la scelta delle sanzioni rimettendo al Comune la sola applicazione della sanzione così come determinata dalla Regione.
Si rimanda ad un successivo atto legislativo, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il sostanziale riordino della normativa regionale in materia di pianificazione paesistica e di beni ambientali di cui, rispettivamente, alle LL.RR. n. 56/77 e 20/89 individuando, quali principi ispiratori della riforma: 1) il riconoscimento del ruolo centrale della pianificazione paesistica al fine di attuare un'effettiva tutela e valorizzazione dei beni di interesse paesaggistico ed ambientale e per indirizzare correttamente l'attività degli Enti locali in vista della futura importante subdelega di competenze 2) l'attribuzione in via ordinaria a Comuni e Comunità montane, attraverso la subdelega, delle funzioni amministrative in materia di beni ambientali, della competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni ambientali, mantenendo in capo alla Regione le sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale 3) la promozione di forme associative tra Comuni per l'esercizio delle funzioni subdelegate, attraverso il riconoscimento di assistenza finanziaria e professionale 4) l'attribuzione a ciascun Ente, nell'ambito delle rispettive competenze della responsabilità dell'intero procedimento (rilascio delle autorizzazioni, vigilanza, irrogazione delle sanzioni), in ossequio al principio di unicità e responsabilità del procedimento amministrativo 5) la semplificazione e delegificazione della materia attraverso il rimando ad atti amministrativi della Giunta regionale per l'individuazione puntuale dei contenuti e degli elaborati dei piani paesistici e per la redazione di indirizzi e criteri per la gestione della subdelega da parte degli Enti locali.
Edilizia Il D.lgs. n. 267/00 prevede che alle Province ed ai Comuni spettino l'esercizio di funzioni amministrative, di carattere locale, in determinati settori espressamente individuati.
Nonostante il decreto succitato non comprenda l'edilizia residenziale pubblica tra le materie obbligatoriamente delegabili, con il disegno di legge regionale di attuazione del D.lgs. n. 112/98 si è inteso attribuire agli Enti locali alcune importanti funzioni connesse ad altrettanto importanti ruoli. Infatti, con l'art. 90, anche in conformità ai disposti del D.lgs. n. 267/00, si attribuisce un ruolo programmatorio alla Provincia mediante la predisposizione e gestione di un sistema informativo, in collaborazione con i Comuni.
L'art. 91 prevede quali funzioni vengano trasferite o delegate ai Comuni e, tra le funzioni oggetto di trasferimento, si evidenzia, oltre alla rilevazione dei fabbisogni di edilizia pubblica - di evidente interesse locale - a cui procedere in stretta collaborazione con l'Ente provinciale, l'individuazione delle tipologie di intervento e degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi, funzioni queste di carattere gestionale ed operativo così come quelle oggetto di delega previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
In particolare, il terzo comma dell'art. 91 stabilisce il conferimento ai Comuni di alcuni compiti inerenti a funzioni di carattere gestionale per l'esercizio delle quali la Regione dovrà stabilire criteri e modalità secondo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.
Aree protette I principi e le disposizioni del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 riguardante il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalle Regioni e dagli Enti locali in particolare nella materia dei Parchi e delle Riserve naturali (artt. 76, 77 e 78), conferiscono allo Stato l'individuazione, l'istituzione e la disciplina dei Parchi e delle Riserve nazionali, con la possibilità di affidare la gestione di queste ultime alle Regioni ed agli Enti locali qualora non siano collocati nei Parchi nazionali.
In ogni caso, hanno rilievo nazionale tutti i compiti e le funzioni in materia di Parchi naturali e di Riserve statali già attribuiti allo Stato con legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Per esclusione sono conferite alle Regioni ed agli Enti locali tutte le altre funzioni amministrative in materia di Aree naturali protette di interesse regionale e locale. Tali funzioni possono essere sintetizzate in: programmazione, classificazione, individuazione, istituzione pianificazione, disciplina, organizzazione, controllo, vigilanza e gestione.
L'importanza di garantire unitarietà ed il necessario coordinamento alla politica delle Aree protette, già contenuta nei disposti dell'art. 83 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e ripresa nel comma 1 dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, impone, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il riconoscimento dell'unitario esercizio a livello regionale delle funzioni amministrative ad essa connesse nell'ambito di un ordinamento regionale che, pur essendo già orientato alla più ampia partecipazione degli Enti locali con gli adeguamenti all'allora vigente legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi ricompresa nel D.lgs. n. 267/00) ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 effettuati con L.R. 21 luglio 1992 n. 36, è qui modificato per renderlo più aderente ai principi espressi dal comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Solo il riconoscimento dell'interesse regionale e quindi della necessità di unitarietà dell'esercizio di tale politica, attraverso la costituzione di un Sistema Regionale delle Aree protette, può infatti garantire, con la partecipazione, la cooperazione e l'intesa delle comunità locali (art. 81 DPR n. 616/77; art. 22, comma 1, legge n. 394/91) nonché il coordinamento l'omogeneità, la coerenza, l'efficacia, la forza e la riconoscibilità a tale politica.
La Regione Piemonte con L.R. 21 luglio 1992, n. 36, a cui è stata adeguata la L.R. 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di Aree protette" all'allora vigente legge 8 giugno 1990, n. 142 e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha definito le modalità di partecipazione attraverso Conferenze, delle Province, della Città Metropolitana, delle Comunità montane e dei Comuni al processo di formazione del Piano regionale delle Aree protette che costituisce allegato e parte integrante del Piano Territoriale Regionale; ha previsto l'istituzione della Comunità del Parco la partecipazione di rappresentanti delle Province, accanto a quelli dei Comuni, delle Comunità montane, della Regione e delle Organizzazioni professionali, nei Consigli direttivi degli Enti di gestione.
Con tale legge regionale è stato inoltre stabilito che, di norma, la gestione delle Aree protette sia affidata agli Enti strumentali di diritto pubblico.
Tali disposizioni generali hanno trovato applicazione immediata con la stessa L.R. n. 36/92 che ha integrato i Consigli direttivi degli Enti di gestione, ha previsto la Conferenza degli Enti territorialmente interessati per la predisposizione del Piano d'Area di cui all'art. 23 della L.R. n.
12/90; con leggi regionali specifiche è stata poi modificata la rappresentanza dei Comuni in alcuni Consigli direttivi in quanto troppo numerosi incaricando la "Conferenza dei Sindaci" a nominare un numero limitato di loro rappresentanti.
Ferma restando la necessità di una complessiva revisione del patrimonio legislativo, predisposto fin dal 1975 dalla Regione Piemonte sulla materia Aree protette, in termini di semplificazione, omogeneizzazione razionalizzazione, adeguamento alle nuove disposizioni ed alle nuove e mutate esigenze gestionali, è chiaro come il riordino in tale materia, al fine di ottemperare ai principi ed ai disposti degli artt. 77, 78 e 79 del D.lgs. n. 112/98 ed a quelli espressi nella parte generale della L.R. n.
44/00, attuativa del D.lgs. n. 112/98, che disciplina il "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali" possa già ora trovare spazio e motivazione nelle disposizioni attualmente vigenti.
I contenuti del provvedimento regionale di riordino nella materia dei Parchi e delle Riserve naturali, di seguito specificati, sanciscono pertanto, in tale linea, il ruolo della Regione nella programmazione e nella pianificazione, esercitato con la partecipazione degli Enti locali nell'istituzione delle Aree protette, nell'indirizzo, nel controllo delle attività, nel supporto alle attività gestionali, nella vigilanza con previsione dell'esercizio di commissariamento in caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti gestori. Con ciò si intende sottolineare e ribadire l'interesse generale e l'unitarietà della politica volta alla costituzione ed alla gestione del Sistema Regionale delle Aree protette che, nell'ambito delle iniziative internazionali e comunitarie tendenti alla tutela della biodiversità, alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 Direttiva CEE 92/43 - Habitat) e nel quadro delle disposizioni nazionali in materia di Aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), si attua attraverso l'individuazione, lo studio, l'istituzione e la gestione di aree di particolare interesse.
Alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative in materia di Aree protette di rilievo provinciale o locale al fine del raggiungimento dei compiti istituzionali definiti dai provvedimenti istitutivi e dagli obiettivi contenuti negli strumenti di pianificazione e dai programmi di attività; tale ruolo si attua, come già detto, nella partecipazione alla definizione del Piano regionale delle Aree protette ed in attività di carattere organizzativo, di controllo e di vigilanza degli Enti locali in merito alla gestione delle Aree protette di rilievo provinciale e locale, nella predisposizione dei relativi programmi e piani di gestione, nonché nella gestione da parte delle Province dei procedimenti amministrativi attualmente di competenza regionale e relativi a tutte le Aree protette inserite nei rispettivi territori.
La delega delle funzioni amministrative in materia di Aree protette alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni comporta inoltre il trasferimento, da parte della Regione, del personale e delle risorse.
Al fine di garantire la piena applicazione del principio di responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, per semplificare ed accelerare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, senza con questo pregiudicarne l'efficacia rispetto ai loro specifici obiettivi, si intendono delegare alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi e quelle relative alla definizione delle modalità di ripristino a seguito dell'accertamento di violazioni. Tali procedimenti sono ora previsti dalle singole leggi regionali istitutive ed assunti con Determinazione dirigenziale. La piena applicazione del succitato principio di responsabilità ed unicità dell'Amministrazione e l'evidente necessità di garantire integrazione ed omogeneità ai procedimenti amministrativi che si applicano sugli stessi oggetti, ha condotto inoltre a stabilire la delega alle Province anche dei procedimenti amministrativi paralleli e relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed alla definizione delle modalità di ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. 3 aprile 1989, n. 20.
Trasporti e viabilità 1. Linee generali dell'intervento.
Le materie della viabilità e dei trasporti sono trattate nel Titolo III (Territorio, ambiente ed infrastrutture) del D.lgs. n. 112/98 rispettivamente ai Capi VI e VII. Nella parte relativa ai trasporti, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, vi è il rinvio a quanto disposto dal D.lgs. n. 422/97 e quindi tale settore non risulta interessato dal presente intervento legislativo.
Nel procedere alla definizione delle funzioni da mantenere nella competenza regionale e di quelle da attribuire alle Province ed ai Comuni sono stati rispettati i principi fondamentali contenuti nell'art. 4, comma 3, della legge n. 59/97; sono state quindi riservate alla Regione le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale a causa della loro valenza programmatoria, della dimensione degli interessi coinvolti o del rilievo di carattere generale che rivestono; le altre funzioni amministrative sono state conferite alle Province od ai Comuni in base ai principi di sussidiarietà, di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di adeguatezza, intesa come idoneità organizzativa dell'Ente ricevente a garantire il corretto esercizio delle funzioni attribuite.
Si è inoltre colta l'occasione per procedere ad un'ulteriore delega di funzioni riguardanti principalmente le materie della navigazione interna che, pur non essendo contemplate specificamente nel D.lgs. n. 112/98, si ritiene rientrino a pieno titolo nel processo di decentramento e semplificazione amministrativa attualmente in atto, che tende ad avvicinare l'amministrazione della cosa pubblica ai cittadini.
2. Illustrazione analitica del provvedimento.
Nell'art. 96 sono riportate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale a causa della loro valenza programmatoria, della dimensione degli interessi coinvolti o del rilievo di carattere generale che rivestono.
In materia di navigazione interna la Regione mantiene funzioni di programmazione degli interventi settoriali. Compete alla Regione la realizzazione delle infrastrutture portuali di interesse regionale nonch il rilascio di concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche ricreative e commerciali di interesse regionale. La gestione dei porti turistici di interesse turistico regionale viene esercitata tramite concessione ad imprese private o miste per il turismo nautico, consorzi pubblici, privati e misti o ad Enti pubblici. Rientrano nella competenza della Regione la regolamentazione dell'utilizzo dei beni e delle aree del demanio lacuale e fluviale, sentiti i Comuni interessati; la Regione provvede inoltre alla disciplina della navigazione interna ed agli interventi necessari a garantire il corretto esercizio delle vie navigabili.
Vengono anche mantenute quelle funzioni che risultano incompatibili con le dimensioni territoriali degli Enti locali, quali la regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il Lago Maggiore.
In materia di infrastrutture la Regione mantiene funzioni di programmazione degli interporti e dell'intermodalità, con esclusione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; rilascia inoltre le concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture ferroviarie.
Permangono anche le funzioni di programmazione e finanziamento per quanto attiene alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, interregionale, interprovinciale ed intercomunale e di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
In materia di impianti a fune viene mantenuta, in via transitoria, la competenza riguardo all'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ammodernamento di quelli esistenti, da cui derivano una serie di funzioni collegate, quali l'approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, il benestare per l'apertura al pubblico esercizio, l'assenso alla nomina del Direttore e del Responsabile di esercizio, l'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.
Il comma 2 dell'art. 96 prevede, a completamento del processo di decentramento, che le funzioni relative agli impianti a fune di cui alla lettera q) del comma 1 siano esercitate, a seguito dell'approvazione di specifiche deliberazioni programmatiche della Regione, dalle Comunità montane, dalle Province o dai Comuni in un'ottica di coerente applicazione del principio di sussidiarietà.
Il testo è stato opportunamente integrato a seguito della necessità di dare attuazione alla legge n. 21/92 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) per quanto concerne i servizi pubblici di navigazione non di linea esercitati con natante.
Vengono così specificate le competenze mantenute dalla Regione e quelle che, nonostante la legge n. 21/92 le preveda in capo alla Regione, sono state attribuite alle Province dal presente disegno di legge, al fine di consentire alle stesse una gestione integrata dei trasporti pubblici non di linea con quelli di linea, già di loro competenza in virtù della L.R. n.
1/00.
Nell'art. 97 sono riportate le funzioni amministrative che vengono attribuite alle Province sulla base dei principi di sussidiarietà, di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di adeguatezza, intesa come idoneità organizzativa dell'Ente ricevente a garantire il corretto esercizio delle funzioni attribuite.
In materia di navigazione interna competono alle Province le funzioni amministrative relative alla tenuta di registri e al rilascio di documenti e certificati previsti dalla normativa di settore, unitamente a quelle relative al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o più Comuni, una o più Province, Regioni limitrofe o Stati esteri; e al rilascio delle licenze di abilitazione riguardanti il servizio pubblico di navigazione e le imbarcazioni ad uso privato.
Il secondo comma dell'articolo prevede l'approvazione da parte delle Province stesse della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di navigazione non di linea; viene inoltre previsto che le Province definiscono norme per l'esercizio sovracomunale dei servizi stessi, tenendo conto dei fattori socio-economici, territoriali, di assetto dei trasporti. Predispongono regolamenti tipo per lo svolgimento dei servizi citati ed istituiscono le Commissioni consultive provinciali che operano in riferimento all'applicazione, da parte dei Comuni, dei regolamenti tipo.
Nell'art. 98 sono riportate le funzioni amministrative che vengono attribuite ai Comuni, in applicazione degli stessi principi adottati per il conferimento di funzioni alle Province.
Alcune di tali funzioni concernono la fase attuativa di attività di cui la Regione ha conservato la competenza per quanto attiene alla programmazione e al finanziamento, come la progettazione ed esecuzione di lavori riguardanti la costruzione di infrastrutture portuali, di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
Altre funzioni sono state attribuite ai Comuni in base alla rilevanza esclusivamente locale che esse rivestono, quali l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili ed ascensori e gli atti autorizzativi a questi collegati, oppure, in materia di navigazione interna, le autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale.
I Comuni provvedono anche al rilascio di concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale.
La gestione dei porti turistici di interesse comunale viene esercitata direttamente dai Comuni, oppure tramite concessione ad imprese pubbliche private o miste per il turismo nautico, consorzi pubblici, privati o misti e ad Enti pubblici nel rispetto dei criteri, vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree definiti dalla Regione.
Il secondo comma dell'art. 98 prevede norme sui contenuti dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi, la competenza sul rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'espletamento dei servizi del numero e del tipo dei natanti in servizio e sull'adozione di ogni atto connesso con tali competenze.
Nel terzo comma infine vengono individuate le funzioni di competenza delle Comunità montane: vigilanza sulla regolarità dell'esercizio degli impianti a fune ed approvazione di progetti relativi a sottoservizi ad impianti funiviari.
L'art. 99 prevede l'istituzione presso le Camere di Commercio del ruolo dei conducenti dei natanti in servizio pubblico non di linea e si rimanda per le disposizioni attuative ad un futuro regolamento regionale.
L'art. 100 definisce le competenze in materia di vigilanza e sanzioni sui servizi pubblici non di linea e la relativa inosservanza dei regolamenti comunali nonché sull'attività delle scuole nautiche.
Nell'art. 101 è previsto che la Regione, a seguito del trasferimento dal demanio statale a quello regionale delle strade non comprese nella rete nazionale, entro 60 giorni individui quali strade mantenere nel proprio demanio e quali trasferire nel demanio delle singole Province, a seguito del parere della Conferenza permanente. La Regione mantiene le funzioni di programmazione, coordinamento e finanziamento della rete stradale trasferita dallo Stato, la programmazione ed il coordinamento della gestione della rete viaria regionale. Per quanto concerne le tratte autostradali, comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete nazionale, la Regione procede, tra l'altro, all'individuazione ed approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio, alla determinazione delle tariffe di pedaggio ed alla progettazione costruzione, gestione e manutenzione mediante concessione.
Sono invece trasferite alle Province (art. 102) le funzioni riguardanti la gestione (manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata) e l'attuazione della programmazione (progettazione e costruzione di nuove opere) della rete viaria del demanio provinciale, la classificazione amministrativa delle strade provinciali e la determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio provinciale.
Le funzioni di manutenzione delle strade demaniali regionali per ambiti omogenei subregionali e relativa vigilanza sono esercitate dalle Province direttamente ovvero tramite la costituzione di società a capitale misto controllate dalle medesime. A dette società vengono riconosciuti i poteri ed i compiti dell'ente proprietario della strada che il "Nuovo Codice della strada" riconosce in capo all'ente concessionario.
E' prevista la possibilità per la Regione di intervenire con i poteri sostitutivi di cui alla L.R. n. 34/98 nei confronti delle Province inadempienti rispetto al capitolato di prestazioni e costi standard (art.
103).
Con l'art. 104 il legislatore ha previsto la costituzione dell'Agenzia regionale delle strade (A.Re.S.S.-Piemonte) quale ente strumentale di diritto pubblico, al fine di esercitare le funzioni di studio e di supporto alla programmazione regionale nel campo della viabilità e di coordinamento della gestione e di attuazione della programmazione della rete stradale demaniale regionale. Il comma 2 individua le specifiche funzioni attribuite all'Agenzia di attuazione della programmazione di coordinamento della gestione della rete delle strade demaniali regionali, prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni con le Province in relazione alla progettazione di nuove opere e per la definizione dei criteri e delle modalità per la manutenzione.
Nella fase transitoria, e non oltre il 21/12/2001, è prevista da parte della Regione e delle Province la possibilità di avvalersi dell'ANAS tramite convenzione.
Tutela della salute Il Titolo IV del D.lgs. n. 112/98 disciplina il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 59/97.
La Regione Piemonte, nel dare attuazione alla normativa citata, deve attenersi in primo luogo ad alcuni criteri fissati dalla normativa statale ed in particolare: a) dall'art. 112, comma 3, che mantiene l'attuale riparto di competenza esistente in alcune materie b) dall'enunciazione dei compiti espressamente conservati in capo allo Stato dall'art. 115, commi 1 e 5 c) dall'art. 118, relativo all'attività di informazione in campo sanitario d) dall'art. 119, relativo al rilascio di alcune autorizzazioni e) dall'art. 125, relativo alla ricerca scientifica f) dall'art. 126, relativo alla profilassi internazionale.
Il D.lgs. n. 112/98, all'art. 114, definisce, inoltre, le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni nell'ambito della salute umana e della sanità veterinaria, secondo il criterio della generale attribuzione degli stessi a titolo di trasferimento, fatti salvi quelli riservati allo Stato di cui sopra, nonché la materia dei cosmetici, che è stata attribuita a titolo di delega.
Occorre, tuttavia, tenere in considerazione anche l'entrata in vigore del D.lgs. n. 229/99, che ha disciplinato il riordino della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge statale n. 421/92, introducendo rilevanti cambiamenti nell'ordinamento del settore, tali da richiedere un adeguamento complessivo della normativa regionale inerente la materia.
L'art. 107, pertanto, ha previsto che la Regione eserciti, nell'ambito dei conferimenti di cui al Titolo IV, Capo I del D.lgs. n. 112/98, le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria, individuando in modo specifico tutti gli interventi che la Regione deve adottare.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento agli Enti locali del ruolo ad essi attribuito dallo stesso D.lgs. n. 229/99, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, della verifica della programmazione delle Aziende sanitarie e del controllo sugli organi delle stesse, viene, con il medesimo art. 107, prevista l'istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
La Conferenza garantisce la rappresentanza delle Autonomie locali ed è composta in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo sovramenzionato.
Si demanda alla Giunta regionale la competenza in merito alla costituzione ed al funzionamento della Conferenza ed il raccordo della stessa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, attività che in sede di VIII Commissione si è deciso di estendere al Consiglio regionale attraverso la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente.
Con l'art. 108 viene disciplinata la subdelega in materia di impiego di gas tossici; le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la relativa patente, nonché la revisione e la revoca della patente stessa sono esercitate, in regime di subdelega dall'ASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.
Funzioni amministrative sanzionatorie (art. 109) Le sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro rientrano nella disciplina generale della legge 24/11/1981, n. 689.
Nel caso di omesso pagamento, nella misura ridotta prevista, l'art. 17 della citata legge prevede che l'organo accertatore della violazione presenti un rapporto con la prova dell'eseguita contestazione o notifica all'ufficio competente in materia.
In particolare, nelle materie di competenza della Regione il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente (art. 17, terzo comma) che provvede ad esaminare gli eventuali scritti difensivi e i documenti presentati dal contravventore per poi procedere con ordinanza di ingiunzione o con ordinanza motivata di archiviazione.
A tale proposito, occorre richiamare la portata complessiva della legge di riforma sanitaria (legge n. 833/78) che attribuisce alla Regione funzioni amministrative di direzione e di coordinamento, mentre tutti i restanti compiti amministrativi in materia sanitaria non riservati espressamente da legge allo Stato o alle Regioni sono svolti dalle AA.SS.LL.
Occorre anche considerare che l'art. 23 del D.lgs. n. 626/94 statuisce che la vigilanza sull'applicazione in materia è esercitata dall'ASL, in sintonia con gli indirizzi delle direttive europee, attribuendo la gestione di tutte le attività finalizzate alla valutazione del rischio lavorativo alle AA.SS.LL. (Dipartimento di Prevenzione). Inoltre, i DD.lgs. n. 502/92 e n. 517/93 nel riordinare il sistema sanitario pubblico, hanno attribuito alle AA.SS.LL: autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene che le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza del lavoro siano da delegare alle AA.SS.LL. le quali conseguentemente, saranno competenti a ricevere il rapporto di cui all'art.
17 della legge n. 689/81 e, in caso di omesso pagamento, ad esprimere parere e ad emettere ordinanza di ingiunzione.
Ciò con riferimento anche ai principi di efficienza, efficacia, buon andamento e decentramento dell'azione amministrativa.
Funzioni in materia di igiene pubblica (art. 110) La materia relativa all'approvazione dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti è disciplinata dall'art. 228 del RD 27/7/1934, n. 1265. In base a tale normativa, i progetti di cui trattasi, per la loro approvazione devono essere sottoposti al parere del Consiglio Provinciale di Sanità ed Assistenza (ora Consiglio regionale di Sanità, ai sensi della L.R. n. 30/84).
L'art. 338 del medesimo RD, prevede la possibilità per il Prefetto (ora Sindaco), di ridurre le fasce di rispetto cimiteriali su richiesta del Consiglio comunale, previo parere del Consiglio provinciale di Sanità (ora Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza, ai sensi della L.R. n. 30/84).
L'art. 345 del citato RD dispone che i regolamenti comunali in materia di igiene e sanità ed altri regolamenti su materie sanitarie vengano deliberati dal Podestà (ora Consiglio comunale), approvati dalla Giunta provinciale amministrativa (ora Regione, ai sensi della L.R. n. 30/82) previo parere del Consiglio provinciale di Sanità (ora Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza, ai sensi della L.R. n. 80/84).
In relazione alle procedure sopra indicate, il RD n. 45 del 3/2/1901 all'art. 16 precisa che "Ogni affare da sottoporsi al Consiglio Sanitario Provinciale sarà istruito dal Medico Provinciale che lo accompagnerà con suo parere motivato". A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 30/82 che ha trasferito le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica di competenza del Medico Provinciale ai Servizi delle AA.SS.LL., le AA.SS.LL.
stesse rilasciano il parere igienico-sanitario relativamente alle casistiche sopraspecificate.
In riferimento ai regolamenti in materia di igiene e sanità, la L.R.
26/10/1982, n. 30 comprende, tra le funzioni di competenza della Regione l'omologazione dei predetti regolamenti.
Relativamente a tutte le fattispecie sopramenzionate, a far data dall'entrata in vigore delle leggi regionali citate, l'Amministrazione regionale ha pertanto provveduto a predisporre l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere da parte del Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza, provvedendo alla raccolta della documentazione necessaria (compreso il parere igienico-sanitario espresso dalle AA.SS.LL.) e alla relativa trasmissione al citato organo.
Considerato che il parere espresso dall'ASL (quale organo tecnico a supporto del Sindaco nella qualità di Autorità Sanitaria Locale) rappresenta già una verifica sanitaria, si ritiene che le funzioni svolte dal Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza nelle materie di cui trattasi, che consistono semplicemente nel riesame di quanto già valutato dalle AA.SS.LL., sono da subdelegare alle AA.SS.LL. stesse, compresa l'intera attività istruttoria.
Ciò con riferimento ai principi di efficienza, efficacia, buon andamento e decentramento dell'azione amministrativa e in considerazione che la riforma sanitaria attribuisce alla Regione funzioni amministrative essenzialmente direttive e di coordinamento.
L'art. 31 richiama l'attribuzione di funzioni in materia di interventi d'urgenza alla Regione ed ai Comuni, come prevista dall'art. 117 del D.lgs.
n. 112/98.
Con l'art. 112 viene delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni alle Case di cura ed agli altri soggetti indicati dall'articolo, necessarie ad individuare una sola autorità cui compete il rilascio di queste autorizzazioni.
Attualmente, infatti, la competenza è suddivisa tra il Sindaco, cui spetta il rilascio delle autorizzazioni ai singoli medici, la Direzione regionale Bilancio e Finanze, cui compete il rilascio delle autorizzazioni agli ambulatori veterinari e la Direzione regionale Controllo delle Attività Sanitarie, cui compete il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori delle analisi cliniche, alle Case di cura ed agli istituti di Fisiokinesiterapia.
E' evidente che tale situazione non consente un comportamento omogeneo e tanto meno un'efficace azione di vigilanza in materia.
Malgrado il trasferimento sia avvenuto già per effetto dell'esercizio di potere sostitutivo del Governo, resta la necessità di una previsione legislativa regionale che faccia salva la competenza della Regione riguardo alla definizione delle norme, l'emanazione di direttive e di ogni altro atto di indirizzo di carattere generale a fini di omogeneità di applicazione delle norme sul territorio.
Servizi sociali Per quanto concerne la materia dei Servizi Sociali il disegno di legge provvede a dare compiuta attuazione al D.lgs n. 112/98 anche alla luce di quanto previsto dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328/00).
In tale ambito, la Regione provvede a delineare un coerente e moderno quadro istituzionale che esalta i compiti di programmazione, indirizzo e controllo della Regione stessa, limitandone il ruolo gestionale a favore degli Enti locali.
In questo contesto, le Province sono chiamate, oltre che ad esercitare le funzioni previste dalla legge n. 328/00 e quindi concorrere alla programmazione del sistema integrato, a gestire, tra l'altro, l'Albo delle cooperative sociali, il registro delle organizzazioni di volontariato, il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali e le relative attività di promozione finanziaria, all'interno delle quali si colloca anche quella relativa alla gestione degli asili nido comunali.
Ai Comuni spetta programmare, organizzare e realizzare l'intero sistema locale degli interventi sociali, adottando i piani zonali relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale.
Per quanto attiene le IPAB, nelle more dell'emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo in materia previsto dalla legge n. 328/00, alcune funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono mantenute in capo alla Regione, mentre le attività di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB sono delegate, in via transitoria, alle Province.
Una nota particolare merita il problema delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili: il D.lgs. n.
112/98 ha previsto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, che sono attualmente esercitate dalle Prefetture, assegnando nel contempo all'INPS la funzione di erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto.
In conseguenza di quanto sopra indicato, il cittadino, per ottenere l'erogazione dei benefici, dovrebbe attendere la conclusione delle seguenti tre fasi: 1) l'accertamento dello stato di invalidità eseguito dalle singole ASL.
2) l'adozione dell'atto di concessione del trattamento economico 3) l'erogazione finale delle somme da parte dell'INPS.
Al fine di sveltire l'iter delle pratiche, anche se il presente disegno di legge prevede, in via transitoria, che le funzioni di concessione del trattamento economico siano mantenute in capo alla Regione, le funzioni medesime saranno, di fatto, svolte dall'INPS, con il quale si provvederà a stipulare apposita convenzione; ciò consentirà di ridurre il numero dei soggetti coinvolti e, conseguentemente, i tempi di conclusione delle pratiche medesime.
Le AA.SS.LL. infine, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale attuativa dei provvedimenti nazionali previsti dalla legge n.
328/00 e quindi in attesa che i Comuni svolgano direttamente tali funzioni come previsto dalla stessa legge quadro nazionale, continuano a svolgere le attività di autorizzazione e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie; alle stesse AA.SS.LL. è trasferita infine l'assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall'INPS.
Istruzione ed edilizia scolastica Si ritiene opportuno che la Regione eserciti direttamente le competenze indicate al primo comma dell'art. 120, in quanto è ravvisabile l'esigenza di unitarietà, di equilibrio sul territorio e del conseguente coordinamento. Infatti i programmi per gli interventi ordinari del diritto allo studio, essendo basati su precise parametrazioni (v. art. 7 della L.R.
n. 49/85), vengono definiti più rapidamente, equanimemente e con minor costo su scala regionale, tramite le procedure automatizzate del CSI anziché a livello locale; quelli straordinari, invece, rivolti soprattutto all'integrazione scolastica dei portatori di handicap, richiedono una visione unitaria, tale da garantire l'equilibrio territoriale in un campo così delicato. Queste funzioni si vengono a saldare con i nuovi compiti in materia di istruzione affidati alla Regione dall'art. 138 del D.lgs. n.
112/98, fra cui, la programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e gli interventi a favore delle scuole non statali. Il collegamento con le competenze di Province e Comuni è poi espresso richiamando per questi Enti il successivo art. 139 del D.lgs. n. 112/98.
I due strumenti di monitoraggio (l'Osservatorio sulla scolarità e l'anagrafe sull'edilizia scolastica) sono, chiaramente, competenze gestibili con efficacia solo a livello generale ed unitario, come altrettanto evidente, per analoghi motivi, appare la competenza regionale nel campo dell'edilizia scolastica.
Sono state invece trasferite alle Province alcune funzioni concernenti l'edilizia scolastica e precisamente i programmi riguardanti interventi limitati o interventi urgenti su edifici scolastici o su palestre ed impianti ginnico-sportivi (di pertinenza scolastica) a favore di Comuni e Comunità montane. Il loro carattere locale consiglia senz'altro una loro gestione nell'ambito della programmazione provinciale.
Passando ai singoli articoli: l'art. 120 dà il quadro generale delle competenze regionali, sia di quelle già esercitate in base ai decreti delegati del 1972 e del successivo DPR. n. 616/77, sia di quelle disposte dai nuovi conferimenti di funzioni individuati dall'art. 138 del D.lgs. n. 112 l'art. 121 richiama le competenze attribuite dal D.lgs. n. 112 alle Province e trasferisce la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, cui sopra si accennava l'art. 122 richiama solo le competenze fissate ai Comuni dal D.lgs. n.
112, poiché non è risultata configurabile alcuna attribuzione vista la natura delle materie, stante quanto indicato in premessa l'art. 123 ribadisce le competenze della Regione in materia di diritto allo studio e programmazione dello sviluppo universitario prevedendo la possibilità per gli Enti locali di concorrere all'esercizio delle funzioni di cui ai commi a) e b) previa stipulazione di atti di concertazione.
Beni culturali Lo schema di articolato predisposto in materia di beni ed attività culturali, sulla base della vigente legislazione statale e regionale, è stato formulato avendo presente l'evidente necessità di un riordino complessivo del settore e di una ridefinizione delle competenze degli Enti territoriali in modo tale da disegnare un quadro organico delle diverse attribuzioni in un'ottica di grande collaborazione e di comune impegno nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi. Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 infatti, in materia di beni culturali, ha riservato allo Stato la funzione di tutela, mentre per quanto riguarda le funzioni di gestione promozione e valorizzazione ha previsto un'attività di cooperazione e concertazione. Per questo il disegno di legge in oggetto mantiene in capo alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza da esercitare insieme ad Enti locali e Stato attraverso l'istituzione della Commissione regionale di cui all'art. 154 del D.lgs. n. 112/98. Alla Regione sono inoltre riservate quelle funzioni tecniche (catalogo restauro, banche dati, ecc.) che anche in applicazione del principio di sussidiarietà trovano nel livello regionale il loro luogo naturale di svolgimento. Agli altri Enti locali si propone di attribuire tutte le funzioni operative di gestione, promozione e valorizzazione. La natura stessa del patrimonio culturale che può essere di proprietà statale o locale, pubblica o privata, richiede di non irrigidire la capacità operativa dei singoli Enti, ma di costruire un sistema. In questo senso l'attività di programmazione regionale si esplica attraverso atti di concertazione e sostegno. L'autonomia culturale e di gestione infatti è un bene prezioso che va tutelato. In tale ottica, in particolare l'art. 129 indica un modello gestionale applicativo del D.lgs. n. 267/00 basato sulla costituzione di istituti che siano in grado di realizzare i servizi necessari in forma integrata, garantendo economicità di gestione ed autonomia culturale ed amministrativa. E' chiaro che la Regione non intende assumere compiti gestionali, ma eventualmente partecipare a strutture per la gestione in concorso con gli altri Enti territoriali ed i privati in funzione di supporto e garanzia.
Così come previsto dalla L.R. n. 34/98 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) è da considerare complementare alle presenti disposizioni la predisposizione di un disegno di legge di riordino organico della legislazione regionale vigente in materia di beni culturali.
E' stato introdotto un articolo sul diritto allo studio e la programmazione dello sviluppo universitario che, oltre ad elencare le competenze regionali, introduce la possibilità di stipulare atti di concertazione con gli Enti locali per l'esercizio delle funzioni concernenti la programmazione ed il sostegno finanziario allo sviluppo ed alla qualificazione degli insediamenti universitari, all'attivazione di nuove facoltà, alla realizzazione di residenze universitarie e di servizi di supporto all'attività formativa degli studenti.
Per quanto concerne le attività culturali e lo spettacolo, restano in capo alla Regione le funzioni programmatorie e l'attuazione degli interventi di preminente interesse regionale, richiedenti quindi l'esercizio unitario, nonché le funzioni di indirizzo generale per la programmazione degli interventi a carattere locale, quest'ultima trasferita alle Province.
In merito occorre notare che in materia di spettacolo la complessità e l'onerosità degli interventi e dei relativi programmi richiedono una visione di insieme, che solo la Regione può garantire, necessaria anche alla politica (intrapresa da anni) rivolta a diffondere le varie attività di spettacolo sul territorio piemontese. Non va poi dimenticato che la materia attende ancora la legge statale, che individui i ruoli di Regioni Enti locali e Stato.
Gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico, specie quello dell'arco alpino, spazio geografico ed antropologico che travalica i confini provinciali e si configura come unità a sé stante, richiedono anch'essi un intervento unitario per garantire una visione di insieme ed il relativo equilibrio territoriale.
Analoghe considerazioni si possono fare per le attività educative svolte dalle Università popolari e della terza età, per quelle formative delle scuole ed istituti musicali, per la tenuta dell'Albo regionale degli insegnanti per l'orientamento musicale.
Alle Province viene però trasferita una serie di compiti programmatori concernenti le materie sopra elencate, quando essi rivestano carattere locale. Si costituiscono così due livelli, uno di interesse generale facente capo alla Regione, ed uno di interesse locale, facente capo alle Province: questi livelli si integreranno nel piano triennale, attraverso le procedure di concertazione.
L'art. 124 individua le funzioni amministrative esercitate dalla Regione in materia di beni ed attività culturali e di spettacolo, prevede l'adozione di un piano triennale degli interventi previa concertazione con gli Enti locali ed attribuisce alla Giunta regionale l'approvazione di obiettivi, criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse e la determinazione degli indirizzi generali per la programmazione degli interventi trasferiti alle Province.
Il comma 1, lettera b), elenca le competenze della Regione in materia di attività culturali e di spettacolo, mentre il comma 4 ricorda le competenze regionali riguardo agli indirizzi generali per la programmazione delle Province circa gli interventi di interesse locale, programmazione come si diceva, trasferita alle Province.
L'art. 125 elenca le funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari che vengono svolte dalla Sovrintendenza ai beni librari ai sensi del DPR n. 3/72 e del D.lgs n. 112/98.
Gli artt. 126, 127 e 128 definiscono le funzioni amministrative delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, utilizzando quale criterio generale per la loro determinazione quello della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento.
Il secondo comma, lettera b), elenca in via generale le funzioni delle Province in materia di attività culturali e di spettacolo. Il terzo comma trasferisce invece ad esse la programmazione degli interventi di interesse locale in tale ambito. Si è voluto evidenziare la funzione autonoma della Provincia, al di là di un semplice ruolo esecutivo di direttive regionali caratterizzando la sua azione di raccordo fra gli Enti locali, intesa come rivolta all'equilibrio del territorio.
L'art. 127 elenca, prima in via generale, le funzioni dei Comuni, ai quali non è risultata configurabile alcuna attribuzione di competenze da parte regionale.
Occorre poi ricordare che l'identica dizione, usata per le competenze generali di Province e Comuni non va considerata come confusa uniformità: infatti esse vanno lette, per le Province, con riferimento al primo comma dell'art. 126; per i Comuni le differenze dovrebbero risultare chiare.
L'art. 129 valorizza quale strumento di gestione di musei, biblioteche archivi e beni culturali la creazione di istituti, i cui requisiti, ai fini del riconoscimento, vengono definiti dalla Giunta regionale che delibera altresì l'eventuale partecipazione regionale.
L'art. 130 infine autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D.lgs.
n. 112/98.
Politiche giovanili Il Capo VI del disegno di legge in esame, "Politiche giovanili", intende dare attuazione al dettato del D.lgs. n. 112/98.
Come è noto, nel caso specifico, si è in assenza di una legge quadro in quanto il disegno di legge "Disposizioni per sostenere la partecipazione le attività e la rappresentanza delle giovani generazioni nella società" non è stato ancora approvato dal Parlamento.
Ciò non ha impedito comunque, sia tenendo conto della normativa sui servizi sociali, sia della L.R. n. 16/95 "Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani", di predisporre un articolato in linea con i principi generali del processo di delega.
Anche alla luce del dibattito svoltosi nelle competenti Commissioni consiliari, è stato definito il contenuto del presente Capo.
L'art. 131 fissa i principi generali individuando le competenze cui devono attenersi Regione, Province e Comuni.
In particolare, alla Regione compete la programmazione degli interventi; alle Province l'organizzazione dei medesimi sul territorio e la ripartizione dei finanziamenti regionali secondo le linee della programmazione; infine ai Comuni compete la gestione degli interventi.
L'art. 132 individua le funzioni della Regione che stabilisce la programmazione triennale, la metodologia per la ripartizione dei finanziamenti, l'individuazione delle forme di rappresentanza giovanile, la possibilità di fornire assistenza nella progettazione locale l'organizzazione dell'Osservatorio giovanile.
L'art. 133 stabilisce quali siano le funzioni delle Province cui compete la facoltà di proposta per la programmazione regionale; la programmazione operativa annuale; la collaborazione con l'Osservatorio giovanile ed, infine, la gestione degli interventi di politica giovanile.
L'art. 134 attribuisce ai Comuni, anche in forma associata, la competenza per la rea-lizzazione dei medesimi interventi sul territorio.
Infine, l'art. 135 promuove la costituzione di rappresentanze giovanili presso gli Enti locali.
Dopo questa lettura, desidero ringraziare tutti Consiglieri regionali che hanno attentamente ascoltato la relazione. Certamente perdoneranno se durante la lettura, mi sono sfuggiti dei capoversi.
Voglio inoltre ringraziare, a nome della Commissione competente e del Consiglio regionale tutto, i segretari e i funzionari della Commissione che hanno compiuto un egregio lavoro nella redazione del testo, ponendovi la massima attenzione e usando la massima celerità.
Penso che questa loro attiva collaborazione debba essere lodata. Grazie a tutti.



PRESIDENTE

Grazie a lei, Consigliere Manolino.
A questo punto, aggiorno la seduta alle ore 15 con l'intesa che a tale ora l'Assessore alla programmazione sanitaria D'Ambrosio farà delle comunicazioni all'aula, sulle quali poi seguirà il dibattito, che si chiuderà entro le ore 17. Dalle ore 17 alle ore 20 procederemo con l'esame del disegno di legge n. 178.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenuti alla Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,26)



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