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Dettaglio seduta n.489 del 12/10/04 - Legislatura n. VII - Sedute dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSELLI



(Alle ore 10.22 il Vicepresidente Toselli comunica che la seduta avrà inizio alle ore 11.00)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RIBA



(Alle ore 11.09 il Vicepresidente Riba comunica che la seduta avrà inizio alle ore 11.45)



(La seduta ha inizio alle ore 11.45)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

Colleghi, poiché ritengo corretto dare un minimo di informazione sull'utilizzazione del tempo, vi informo che il tempo è stato utilizzato per il confronto della I Commissione sui dati del bilancio consuntivo. Il lavoro non è terminato, riprenderà nel pomeriggio, sempre in I Commissione non appena si sarà concluso il dibattito sulla questione dei bialluvionati.
Stamattina, intanto, svolgiamo le interrogazioni e le interpellanze. Ci sarà poi la IV Commissione, convocata alle ore 14.00, pertanto credo che i lavori del Consiglio potranno riprendere alle ore 15.00. Si svolgerà il dibattito previsto e in coda a quel dibattito riprenderà il lavoro della I Commissione.
In merito al punto 1) all'o.d.g., "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Costa Enrico, Cota, Di Benedetto Galasso, Ghigo, Manica, Pozzo e Racchelli.


Argomento: Diritto allo studio - Assistenza scolastica

b) Impugnazione del Governo verso legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1992 n. 16 'Diritto allo studio universitario modificato dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58'".


PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso nei confronti della Regione Piemonte per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 5 e articoli vari della legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1992 n. 16 'Diritto allo studio universitario modificato dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n.
58'". Copia del ricorso è disponibile presso la Segreteria del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Mellano; ne ha facoltà.



MELLANO Bruno

Presidente, abbiamo sovente visto aprirsi il Consiglio con le richieste, in particolare di molti colleghi dell'opposizione del centrosinistra, di relazioni della Giunta su fatti specifici. Sento l'obbligo - e la inviterei a seguire attentamente questo mio ragionamento di formulare una richiesta formale, che rivolgo a lei, come Presidente del Consiglio, e alla Giunta, se è presente, di avere una relazione immediata chiederei entro domani - sulla situazione del lago glaciale del Rocciamelone, un lago che si è costruito in questi anni, in seguito allo scioglimento dei ghiacciai.
E' di ieri la notizia secondo la quale l'esercito francese sta intervenendo nella massima urgenza per cercare di svuotare un lago di 500.000 metri cubi d'acqua, che si trova direttamente sopra l'Abbazia di Novalesa. Come Gruppo Radicale abbiamo più volte sollecitato l'Assessore Ferrero a rispondere urgentemente alle interrogazioni in questo campo.
Abbiamo ricevuto unicamente una risposta due anni fa, in cui veniva detto che non c'erano problemi di emergenza. Da un sito francese, invece, si scopre che ieri pomeriggio, in una stagione totalmente sbagliata per interventi a quell'altezza in montagna, l'esercito francese e la protezione civile francese stanno intervenendo con la massima urgenza su una situazione grave che vede a rischio l'Abbazia di Novalesa.
Chiedo, pertanto, con una certa enfasi, ritenendo sia davvero una situazione drammatica e di emergenza, che la Giunta, possibilmente l'Assessore Ferrero, venga a relazionare in aula - come peraltro abbiamo già sollecitato in altre occasioni - su una situazione che rischia di travolgere Novalesa e la sua Abbazia. O i francesi hanno le traveggole oppure, per andare a intervenire a 3000 metri di quota in questa stagione significa che c'è davvero un'emergenza attuale.
Avevo l'obbligo, avendo avuto notizia di questo fenomeno, di chiedere all'aula di sollecitare quello che, come Gruppo, non siamo riusciti ad ottenere, cioè una risposta - speriamo tranquillizzante - o almeno una notizia degli interventi della Regione Piemonte, in una situazione in cui i francesi stanno già intervenendo.
Credo sia doveroso e davvero di emergenza. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Mellano. Giro subito la sua richiesta, con la viva adesione dell'Ufficio di Presidenza, alla Giunta qui rappresentata da Assessori e funzionari, in modo che l'argomento segnalato, di cui non sono a conoscenza, ma in questi termini è particolarmente importante e rilevante, sia trattato nella seduta di domani, almeno con le prime informazioni, salvo poi un'informazione più approfondita.
Colleghi, sapete quanto siamo stati colpiti, anche come piemontesi dalla vicenda dell'ultimo attentato. Oggi pomeriggio, pertanto, ricorderemo le vittime piemontesi dell'attentato di Taba; non lo facciamo in questo momento perché c'è troppa poca presenza, trattandosi di una riunione che è stata in qualche maniera un po' compromessa dal lavoro di questa mattina.
Nel pomeriggio, vi prego di essere presenti puntualmente alle ore 15.00 per l'atto di sensibilità che vogliamo riservare alle sorelle vittime di questo ennesimo e feroce attentato.


Argomento: Assistenza sanitaria (prevenzione - cura - riabilitazione) - Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Interpellanza n. 2778 presentata dai Consiglieri Chiezzi e Moriconi inerente a: "Servizio emergenza sanitaria territorio di Arona"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame delle interrogazioni e interpellanze, di cui al punto 2) all'o.d.g. Iniziamo con l'interpellanza n. 2778, dei Consiglieri Chiezzi e Moriconi.
La parola all'Assessore Galante, per la risposta.



GALANTE Valter, Assessore alla programmazione sanitaria

In riferimento all'interpellanza n. 2778, si comunica quanto segue: La postazione di Arona del Servizio Emergenza Territoriale 118 è stata trasferita presso il Presidio Ospedaliero di Arona dal 24 febbraio 2003 contestualmente alla sistemazione degli spazi del Pronto Soccorso, in osservanza al Piano Aziendale e secondo gli accordi intercorsi tra le parti (ASL 13. Centrale Operativa 118, CRI).
Si è così realizzato il miglioramento del servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Arona, in analogia all'esperienza già in atto a Galliate, attuando un modello organizzativo mirato a garantire una diretta integrazione delle attività in regime di urgenza e/o emergenza ed una maggiore presenza di personale sanitario, medico e infermieristico deputato alla erogazione delle prestazioni di pronto soccorso, assicurando il corretto espletamento del servizio rispettivamente nell'ambito dell'emergenza ospedaliera e territoriale.
Il dislocamento risulta a 1500 metri circa dalla sede del Comitato locale della CRI di Arona, percorso calcolato via terra.
L'immissione del mezzo è regolamentata da un semaforo e facilitata da alcune modifiche migliorative concertate con il Sindaco, sulla cui mancata esecuzione il Servizio di Emergenza Sanitaria e il Servizio Sanitario Nazionale poco possono.
Le zone considerate sono garantite dal Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) di Arona, dal MSA di Borgomanero (utilizzato solo quando il MSA di Arona è impegnato) e dagli elicotteri del soccorso di Novara e Borgosesia.
Eliambulanza Borgosesia: stimato 8-10 m' per le località della statale 32 tra Dormelletto e Varallo Pombia.
La Centrale Operativa ha come compito istituzionale anche il controllo dell'attività. In questa situazione particolare gli stimati sono stati monitorizzati e confrontati con quelli dell'anno precedente dal momento dello spostamento. Si può affermare che non sono mai giunte lamentele alla Centrale Operativa da parte della popolazione interessata.
I Comitati locali C.R.I., in virtù degli obblighi convenzionali, assicurano un mezzo in sostituzione presso il parco macchine del Comitato locale stesso. Ad oggi, dopo sei anni di attività, non si sono mai riscontrati ritardi su interventi per avaria del mezzo.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che il servizio in oggetto sia reso nelle forme più adeguate e rispondenti alle esigenze del territorio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ringrazio l'Assessore per la relazione che ha letto e che - faccio notare - non ha commentato in alcun modo, quindi deduco che la risposta letta in aula corrisponde a una responsabilità che anche l'Assessore si assume sul merito delle questioni che sono state esposte. L'interpellanza era preoccupata di un eventuale rischio di peggioramento del servizio, e sono stati elencati alcuni punti da "chiarire". Sulla base della risposta dell'Assessore, i punti sono formalmente e letteralmente chiariti in modo univoco: non posso che sperare che tutto ciò corrisponda al vero e che in futuro non si debba tornare su questo argomento. E' una speranza che esprimo.



PRESIDENTE

Sospendo cinque minuti i lavori in attesa degli Assessori.



(La seduta, sospesa alle ore 11.59 riprende alle ore 12.03)


Argomento: Commercio

Interrogazione n. 2782 del Consigliere Bolla, inerente a "Disciplina delle vendite straordinarie e sotto costo e delle operazioni a premio"


PRESIDENTE

La seduta riprende con l'esame dell'interrogazione n. 2782, presentata dal Consigliere Bolla.
La parola all'Assessore Pichetto fFratin per la risposta.



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore al commercio interno

Con l'interrogazione in questione, il collega Bolla, in seguito a informazioni pervenute sulla distribuzione da parte di supermercati e grandi gruppi commerciali di volantini raffiguranti offerte di vendita di merce a basso costo e valutato che questo metodo potrebbe essere considerato esclusivamente idoneo a raggirare il cliente verso l'acquisto di alcuni prodotti fuorviando da una reale occasione d'acquisto, in quanto tali prodotti a basso costo in realtà non sono disponibili in molti casi perché esauriti, chiedeva alla Giunta regionale e all'Assessore competente di voler riferire in merito alla situazione, in particolare circa la normativa che regola la materia.
Richiedeva inoltre di conoscere quali strumenti normativi e regolamentari possono eventualmente obbligare gli esercizi (normalmente super e iper) a comunicare al consumatore l'esaurimento della disponibilità della merce oggetto di offerta.
In merito, a ciò la Giunta regionale comunica che il D.Lgs. 114/98, che regolamenta l'attività di vendita al dettaglio su aree private e pubbliche fornisce la definizione delle diverse categorie di vendite straordinarie.
L'articolo 15, comma 1, cita testualmente: " Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti".
Lo sconto o il ribasso effettuato in occasione delle vendite straordinarie deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Quest'ultimo deve essere comunque esposto, al fine di agevolare il consumatore nel confronto e nel trarre le conclusioni riguardanti la convenienza dell'acquisto.
Il D.Lgs. 114/98 contiene una delega alle Regioni, sentiti i rappresentanti degli Enti locali, le Organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, a disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
Le altre tipologie di vendita (vendite promozionali e vendite sotto costo) vengono quindi sottratte alla competenza regionale.
La scelta del legislatore con la legge 28/99, nella materia delle vendite straordinarie, è stata pertanto, necessariamente, quella di attenersi agli oggetti indicati dalla legge dello Stato.
La L.R. 28/99 norma le vendite straordinarie al Capo VI: articolo 12: "Esercizio delle funzioni amministrative" articolo 13: "Vendite di liquidazione" articolo 14: "Vendite di fine stagione" articolo 15: "Disposizioni comuni".
In particolare, le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al Comune delle caratteristiche della vendita stessa e degli elementi comprovanti i fatti che la giustificAno.
La L.R. 28/99, articolo 13, prevede che la comunicazione al Comune, ove ha sede l'esercizio, debba essere effettuata con un anticipo di almeno trenta giorni e delega i Comuni stessi a definire la durata delle diverse tipologie di vendita di liquidazione, pur nel limite massimo di tre mesi.
Inoltre i Comuni possono scegliere se escludere da tali vendite il caso di rinnovo dei locali di lieve entità.
Per le vendite di fine stagione, la L.R. 28/99, articolo 14, prevede che esse possano essere effettuate in due periodi dell'anno: 10 gennaio-31 marzo; 10 luglio-30 settembre. Qui invito il Consiglio ad approvare la modifica dei termini che è già stata discussa e licenziata in Commissione.
E' un provvedimento che ha la caratteristica dell'urgenza, Presidente, in quanto si chiederebbe di poterlo applicare con le vendite di fine stagione del mese di dicembre. Come lei senz'altro ricorda, si propone di spostare il termine del 10 gennaio al 1° gennaio e il termine del 10 luglio al 1 luglio. Sulla necessità di questa modifica c'è una convergenza da parte di tutti, sia delle parti politiche che delle Associazioni rappresentanti le categorie sia dei consumatori che degli esercenti.
Nell'ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata fino a un massimo di quattro settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. La vendita deve essere preceduta da una comunicazione al Comune indicante l'ubicazione dell'esercizio, la data di inizio e quella di cessazione, le percentuali degli sconti, i testi delle asserzioni pubblicitarie.
Il D.Lgs. 114/98 art. 5, comma 4 recita: "Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati". Inoltre l'abrogazione della legge 19 marzo 1980, n. 80, avvenuta anch'essa con l'approvazione del D.Lgs. 114798, che non consentiva lo svolgimento delle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti l'effettuazione delle vendite di fine stagione, fa sì che la materia sia totalmente deregolata, nel senso che le vendite promozionali sono libere.
Infine per le vendite sottocosto, l'art. 15 comma 7 del D.Lgs. 114/98 prevede che sia il Governo l'organo competente a dettare norme in questa materia, sottraendola quindi in modo esplicito alla competenza normativa delle Regioni. La materia è infatti regolamentata dal D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218.
Le vendite sottocosto sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti, devono essere comunicate al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e possono essere effettuate solo tre volte nel corso di ogni anno solare. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e tra una vendita e l'altra deve decorrere un periodo di almeno venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell'anno. Ma io sono convinto che quelle a cui si riferiva il collega erano le vendite promozionali non sotto costo.
In deroga a tali norme è sempre consentito effettuare la vendita sotto costo dei prodotti alimentari freschi e deperibili; dei prodotti tipici delle festività tradizionali, e di altre categorie particolari di merci.
L'Osservatorio Nazionale, istituito presso il Ministero del Commercio è incaricato del monitoraggio sugli effetti dell'applicazione delle norme sulle vendite sotto costo.
Dall'esperienza maturata dopo quattro anni di applicazione della L.R.
28/99 si è ritenuto, visto che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia del commercio è rientrata fra le competenze riservate alle Regioni in via esclusiva, di rivalutare il tema delle vendite straordinarie, con particolare riguardo ai saldi di fine stagione ed anche alle vendite promozionali.
Il disegno di legge regionale che richiamavo prima e che invito l'aula ad approvare inerisce appunto alle vendite straordinarie e, in sintesi prevede: la modifica delle date di avvio, come ho già detto prima, al 1 luglio e il 1° gennaio, a fronte della rigidità della stesura originaria la possibilità per i Comuni di fissare annualmente la durata dei saldi fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative, a fronte di un limite di quattro settimane previsto attualmente dalla legge; il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti l'inizio dei saldi. Quindi, in questo caso, con questo disegno di legge, noi entreremmo nel merito delle vendite promozionali. Questo per quanto riguarda la parte regolamentare.
E' chiaro che sugli altri periodi dell'anno la vendita promozionale è un fatto pubblicitario; gli unici elementi che potrebbero forse permettere di colpire - ma siamo su competenza statale - comportamenti non ortodossi che prevedono di attrarre il cliente con una promozione di un prodotto che poi è in quantità limitatissima e pertanto si esaurisce in alcuni casi nell'arco di poche ore, mentre il messaggio fa sì che vi sia l'affluenza dei clienti presso l'esercizio di vendita, può essere sanzionato solo sotto l'aspetto della pubblicità ingannevole e solo, a questo punto, con iniziativa di parte.
Questo aspetto è stato anche oggetto di alcune valutazioni da parte delle Organizzazioni dei consumatori e io, in qualità di Presidente della Commissione per la tutela del consumatore, ho fatto una considerazione in merito e non posso fare altro che dire che questi fatti devono essere denunciati di parte. Quando dico denunciati di parte non intendo il singolo privato, ma può essere anche un Ente oppure le Organizzazioni dei consumatori. Vorrei ricordare al collega che la Regione Piemonte interviene anche finanziariamente in modo dignitoso nei confronti delle Organizzazioni dei consumatori proprio con lo scopo di svolgere un'azione di tutela nei confronti del consumatore.
Questo è uno dei casi dove, per svolgere un'azione di tutela condivido il motivo che ha mosso il collega a presentare la sua interrogazione -, è necessario essere puntuali rispetto agli interventi e agire concretamente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bolla.



BOLLA Emilio

Grazie all'Assessore per la puntualità della risposta alla mia interrogazione. In effetti, l'ultima parte del suo intervento ha proprio toccato il nocciolo della questione che volevo sollevare, perché c'è tutta la normativa e lei nel dettaglio ha spiegato quelle che sono le regole alle quali il commercio si dovrebbe attenere, ma la mia interrogazione era appunto volta a verificare se esiste una sufficiente tutela per i consumatori che possono essere - come lei diceva - ingannati da dei messaggi che poi nella realtà non corrispondono ad una effettiva agevolazione dell'acquisto. Quindi la ringrazio. Chiedo solo se è possibile avere la risposta scritta.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSELLI


Argomento: Commercio

Iscrizione all'o.d.g. del disegno di legge n. 657 "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 'Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114' in materia di vendite di fine stagione e promozionali"


PRESIDENTE

La parola all'Assessore Pichetto Fratin.



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore al commercio interno

Visto il clima che c'è e poiché penso che molti colleghi abbiano seguito il disegno di legge sulle vendite di fine stagione e sulla modifica delle date (mi rivolgo in particolare ai colleghi Taricco e Muliere), posso chiederne l'iscrizione? E' una norma di un articolo che potremmo anche fare in mattinata. La mia è una domanda, e penso che vi sia l'impegno di tutte le forze politiche ad approvare il provvedimento per i saldi di dicembre.
Se l'approviamo oggi, forse ci arriviamo ancora ai saldi di dicembre.



PRESIDENTE

L'Assessore Pichetto chiede dunque di iscrivere il provvedimento. Se l'aula acconsente, lo diamo per iscritto.



(L'Aula, tacitamente, all'unanimità acconsente all'iscrizione)



PRESIDENTE

Bene, il provvedimento è iscritto all'o.d.g.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interpellanza n. 2686 dei Consiglieri Chiezzi, Manica, Tapparo, Placido Moriconi, Suino, Papandrea, inerente a "Ripercussioni occupazionali nella sede della T.K. AST di Torino"


PRESIDENTE

Trattiamo ora l'interpellanza n. 2682, presentata dai Consiglieri Chiezzi, Manica, Tapparo, Placido, Moriconi, Suino e Papandrea.
Risponde l'Assessore Pichetto Fratin.



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore al lavoro

Con l'interpellanza di cui sopra si interpella il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per conoscere: quali saranno le reali conseguenze sul sito di Torino in relazione alla prospettata chiusura del reparto magnetico a termine; se intendono monitorare la situazione rispetto al nostro territorio; se intendono convocare un incontro con la proprietà della holding per verificare il futuro dello stabilimento di Torino, così da rassicurare gli addetti e le famiglie coinvolte. In merito a ciò si possono fornire i seguenti elementi di risposta.
In relazione alla preoccupazioni espresse dagli interroganti in merito alle ripercussioni sullo stabilimento torinese della Società Acciai Speciali Terni S.p.A., che occupa circa 500 addetti, in conseguenza della prospettata chiusura del reparto d'acciaio magnetico di Terni, si rappresenta che in seguito all'intesa raggiunta nel febbraio scorso presso il Ministero delle Attività Produttive nell'incontro, presenziato dal Ministro Antonio Marzano, e al quale hanno partecipato altresì le Organizzazioni Sindacali Nazionali, territoriali, le RSU e il Presidente dell'Acciai Speciali Terni, l'azienda è impegnata nell'elaborazione, entro i prossimi mesi, di un nuovo piano industriale finalizzato al miglioramento della competitività del sito produttivo ternano, con previsione di ulteriori rilevanti investimenti per il consolidamento dell'assetto industriale dell'intero stabilimento e dei relativi livelli occupazionali.
Al momento, con il nuovo piano, la Società Acciai Speciali Terni potrebbe non provvedere interventi che riducano la struttura di Torino (siamo in attesa della convocazione da parte del Ministero). Il tutto va riportato sul tavolo ministeriale con le Organizzazioni Sindacali, ma il nuovo piano andrebbe a superare la chiusura della parte di lavorazione dei prodotti magnetici di Terni con la conseguenza che verrebbero meno alcune delle forniture che si fanno a Torino in c.so Regina. L'impegno era di presentare il Piano entro settembre, siamo ad ottobre penso sia questione solo di qualche giorno, al momento non ho elementi per dire se l'hanno presentato e quindi se riceveremo convocazioni nei prossimi giorni.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ringrazio l'Assessore per la risposta. Una risposta molto vaga, non puntuale, una risposta dalla quale si capisce che certo, di fronte a ipotesi di messa in discussione di centinaia di posti di lavoro l'Assessore si muove come può: si informa, partecipa a tavoli nazionali sente le Organizzazioni sindacali. Non so se sente anche direttamente la proprietà. In ogni caso, si tratta di un'attività che viene svolta, a mio modo di vedere, in condizioni di debolezza progettuale. E' una cosa che continuo ad osservare, d'altro canto in una compagine di Giunta alla quale l'Assessore partecipa e nella quale il progetto e il metodo di governo della programmazione, non è il metodo prescelto.
Penso che questa debolezza rimanga intrinsecamente legata a qualsiasi atto di buona volontà o di piccola diligenza, che l'Assessore Pichetto pu sviluppare. Pensa proprio l'Assessore che di fronte a questi scenari di politica industriale, che travalicano la regione e travalicano le nazioni la forza massima che può utilizzare la Regione Piemonte sia quella di essere un po' diligenti nel seguire questi fatti? Io penso che la Regione Piemonte potrebbe avere ben maggiore forza di osservazione, di proposta e anche di contrasto a questa deriva che depaupera l'assetto industriale della Regione, se si presentasse con le carte in regola. Penso che le carte in regola della Regione Piemonte siano solo quelle relative ad un progetto definito attraverso gli strumenti che la Regione Piemonte sarebbe obbligata a realizzare nei propri progetti di governo.
Senza un Piano regionale di sviluppo, che contenga all'interno un progetto industriale per mantenere una presenza industriale in Piemonte senza di questo, non c'é trattativa, non c'é peso politico, Assessore Pichetto. Si manda un funzionario, ci si siede ad un tavolo delle riunioni ma non si presenta una carta politica importante giocata la quale si possa dire: abbiamo costruito un progetto di rivitalizzazione industriale per il Piemonte e quindi non accettiamo perché siamo portatori di un progetto che vuol dire tante cose, anche linee di intervento, linee guida, linee di finanziamento. Tutto questo, Assessore Pichetto, non ce l'ha. Non so se dal punto di vista politico sia un elemento di sofferenza nel suo modo di governare, o se lei abbia ormai accettato di vivere, giorno per giorno, e caso per caso, queste crisi.
A questo modo di procedere, al massimo di piccola diligenza, si pu contrapporre, per il presente è difficile, ma almeno per il futuro, un modo diverso di andare avanti. Le emergenze che nascono e che hanno scenari e momenti di decisione che sembrano sfuggire perché lontani alla capacità di essere non dico controllati e diretti, ma almeno partecipati alla pari, tra interessi economici industriali e interessi politici e istituzionali della Regione Piemonte, mi sembra un'alternativa possibile.
Per cui la risposta è la solita risposta, di piccola diligenza, in questo caso piccolissima, perché risponde otto mesi dopo l'interpellanza ma a questo assetto di risposta si può contrapporre un'idea diversa del ruolo della Regione Piemonte.
Per questo mi dichiaro insoddisfatto, una insoddisfazione che vedo all'interno di limiti strategici che però sono i vostri limiti di scelte di governo.


Argomento: Presidente della Giunta Regionale - Incarichi e consulenze esterne

Interrogazione n. 2866 del Consigliere Giordano inerente a "Il Presidente della Giunta regionale si sostituisce al Comune di Asti per far approvare un progetto di multisala cinematografica"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare l'interrogazione n. 2866, alla quale risponde l'Assessore Botta Franco Maria.



BOTTA Franco Maria, Assessore regionale

Rispondo all'interrogazione presentata dal Consigliere Giordano inerente a: "Il Presidente della Giunta regionale si sostituisce al Comune di Asti per far approvare un progetto di multisala cinematografica".
L'interrogazione è riferita a fatti avvenuti nel 2002.
L'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, impone alle amministrazioni comunali di rispondere (in modo favorevole o negativo) ai privati che presentano istanze ai piani attuativi entro novanta giorni dalla richiesta.
La stessa legge (comma 5 dell'articolo 22) consente che il richiedente decorso inutilmente il termine senza risposta alcuna, diffidi il Comune a dare una risposta nei quindici giorni successivi e, permanendo il silenzio da parte dell'amministrazione comunale, possa inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale, che nei quindici giorni dalla richiesta deve nominare un commissario ad acta che decide in luogo dell'Amministrazione inadempiente.
La nomina del commissario da parte del Presidente, sussistendo le condizioni di silenzio da parte comunale, è atto dovuto e non discrezionale. È comunque consuetudine della Regione, in questi casi procedere ad un ultimo tentativo con l'invio all'amministrazione inadempiente ad adempiere e, nel caso in esame, con lettera raccomandata 6558 del 7 maggio 2002 si richieste all'Amministrazione comunale se si fosse nel frattempo espressa sull'istanza del privato (qualunque formale decisione, anche tardiva, fosse stata assunta avrebbe infatti avuto come conseguenza l'interruzione della nomina del commissario).
La risposta del Comune (prot. 44823 del 4 giugno) diede atto che la situazione non era modificata e quindi si procedette con l'emissione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ad acta, il quale, in collaborazione, peraltro, con gli uffici del Comune, ha approvato il provvedimento, avendone accertato la conformità con le prescrizioni comunali vigenti.
Questi i fatti. In merito alle specifiche richieste di risposta, si precisa che la nomina del commissario è posta dalla legge a garanzia del cittadino per il rispetto dei tempi assegnati per la decisione da parte del Comune, sanziona un comportamento dilatorio ed omissivo ed è, come si è detto, atto dovuto e non discrezionale. In ogni caso, il Comune può, in qualunque momento fino all'emissione del provvedimento da parte del commissario, interrompere la procedura riappropriandosi delle proprie funzioni e decidendo sull'istanza.
La procedura non ha costi per la Regione, in quanto la legge 30 aprile 1999, n. 136, stabilisce che gli oneri derivanti dal commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente, che avrà quindi direttamente liquidato il commissario su presentazione della parcella. La nomina del commissario, infine, è assegnata dalla legge esclusivamente al Presidente della Giunta regionale; nessuna competenza è in capo alla Giunta che non viene quindi sentita nel corso della procedura.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Giordano; ne ha facoltà.



GIORDANO Costantino

Grazie Presidente, grazie Assessore. Lei è sempre puntuale nelle risposte, ma qui occorre fare una piccola riflessione.
E' un'interrogazione che non me la sono andata a cercare; è nota a mezza Asti. Questa pratica ha suscitato ilarità ne confronti di tutto il sistema della Giunta regionale. Tutti hanno sempre apprezzato la volontà del Presidente Ghigo, ma il fatto che il Presidente Ghigo vada in un Comune dove, anziché fare azione ordinaria, in un momento di vuoto di potere, per cercare di coprire, si metta a fare azioni straordinarie a prescindere dal comma 5 della legge 136, mi sembra particolarmente esagerato. Dico questo perché è questa la mia impressione. Dicono: "Meno male che è arrivato il Presidente Ghigo, altrimenti questa faccenda non si risolveva". Per dire che questa è una pratica che era stata prima consegnata, poi ritirata, poi fatta ad arte, utilizzando al massimo quel che il comma 5 della legge 136 permette in tal senso.
Ognuno qui dentro può fare quello che ritiene più opportuno, purché si stia all'interno dei limiti previsti dalle norme.
Mi creda, Assessore, lei è responsabile del suo dicastero dove, devo dire, opera con molta puntualità ed io le esprimo i miei complimenti, per su questa pratica relativa all'astigiano non abbiamo fatto bella figura perché si sono stupiti della voglia di lavorare del nostro Presidente Ghigo: con tutte le cose che ci sono da fare nell'Ente Comune, è sorprendente che si mette a fare un atto straordinario in un Comune, in un momento di vuoto amministrativo.
Mi creda, Assessore, quando sono stato interpellato in merito, tanta gente sorrideva. Ho cercato di attutire i sorrisi perché non erano sorrisi compiaciuti ma sorrisi che dietro nascondevano l'amarezza.
Ho cercato di difendere la Regione, speriamo che faccia così anche lei e, in modo particolare, anche il Presidente Ghigo, di modo che, se deve coprire il periodo ordinario, non vada ad infilarsi in questioni locali straordinarie, perché è stato un grande errore.



PRESIDENTE

Non è prevista la controreplica dell'Assessore, ma se il Consigliere Giordano non replica, lascio la parola all'Assessore.



PRESIDENTE

GIORDANO Costantino (Commenti fuori microfono) Presidente, ho sempre apprezzato l'operato dell'Assessore Botta per la sua precisione e la sua puntualità. La prego, si esprima pure.



PRESIDENTE

Va bene, parola all'Assessore Botta per una controreplica.



BOTTA Franco Maria, Assessore regionale

Consigliere Giordano, glielo dico con il sorriso: la ringrazio per l'apprezzamento che mi ha voluto rivolgere, ma credo che di aver dato ampiamente conto, nella risposta, della legge, della procedura ed anche dell'atteggiamento della Regione. In quell'occasione, la Regione ha inviato, com'è consuetudine, un'ulteriore lettera per chiedere all'amministrazione se, per caso, non avesse cambiato intendimento. La risposta c'era stata, quindi, sotto il profilo della legge, della procedura e della forma, non c'è nulla da eccepire. Se poi, a livello locale, fa più titolo dire: "Il Presidente Ghigo si sostituisce - come lei ha scritto nell'interpellanza - all'amministrazione comunale" prendiamo anche questo genere di ilarità da parte dei locali.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Interrogazione n. 2837 del Consigliere Moriconi inerente a "Variante di P.R.G. adottata dal Comune di Paruzzaro (NO)"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare l'interrogazione n. 2837 inerente a "Variante di P.R.G. adottata dal Comune di Paruzzaro (NO)".
Risponde l'Assessore Botta Franco Maria.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'urbanistica

Rispondo all'interrogazione del Consigliere Moriconi, riguardante la variante di Piano Regolatore adottata dal Comune di Paruzzaro, provincia di Novara.
L'interrogazione in oggetto è finalizzata ad ottenere chiarimenti in merito la nuova previsione di aree produttive e commerciali poste in fregio alla Strada Regionale 142 "Biellese" avente superficie pari a mq. 280.000 senza valutare gli effetti indotti derivanti dall'insediamento ed in particolare dell'aggravio di traffico pesante per le attività produttive che si andranno ad insediare e del numero dei veicoli di clienti e di dipendenti del nuovo insediamento commerciale.
Dette aree sono state introdotte dal Comune di Paruzzaro con l'adozione di una variante strutturale al PRGC nel gennaio 2004.
L'interrogazione, evidenziando che l'indirizzo politico territoriale non prevede l'inserimento di queste aree, pone l'attenzione sulla mancanza di progettazione di una viabilità alternativa, finalizzata a smaltire i flussi di traffico per evitare l'attraversamento del Comune di Oleggio Castello e lamenta che la relazione di compatibilità ambientale (ex articolo 20 della L.R. 40/1998) allegata alla variante non evidenzia le criticità derivanti dai vincoli idrogeologici ed archeologici presenti su tutta l'area.
Nel merito e per gli aspetti urbanistici, si evidenzia: La variante strutturale al PRGC è stata adottata dal Comune di Paruzzaro con deliberazione consiliare n. 1, in data 16 gennaio 2004 ed integrata con deliberazione n. 7, in data 9 marzo 2004; essa contiene oltre alla previsione oggetto della presente interrogazione, il nuovo quadro del dissesto in adeguamento al Piano di assetto idrogeologico previsioni insediative residenziali, nonché l'individuazione di un'area per la realizzazione di un nuovo c entro sportivo di carattere sovracomunale finanziato con i fondi per le Olimpiadi invernali di torino 2006.
Detta variante è stata esaminata dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica che ha provveduto a chiedere, in merito alle scelte effettuate dall'Amministrazione comunale, pareri per gli aspetti geologico tecnici ad ARPA Piemonte, per le nuove previsioni commerciali al Settore Programmazione ed Interventi dei Settori Commerciali, per le aree interessate da ritrovamenti archeologici e da vincoli di tutela alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
I pareri pervenuti sono stati recepiti nella relazione di esame formulata dagli Uffici in data 13/04/2004; detta relazione è stata trasmessa al Comune (con nota Prot. n. 5824/19.9 in data 14/04/2004) affinché provvedesse ad apportare alla Variante le modifiche e le integrazioni richieste ai sensi del 13' comma dell'articolo 15 della L.R.
56/1977 e s.m.i.
Detta relazione di esame ha posto all'attenzione dell'Amministrazione comunale una serie di questioni riguardanti anche gli aspetti evidenziati nell'interrogazione, quali la non coerenza delle previsioni insediative di tipo produttivo e commerciale, con gli indirizzi di pianificazione sovraordinata e la conseguente richiesta: di un approfondimento degli aspetti viabilistici con la previsione di una viabilità distributiva interna all'ambito che possa costituire viabilità alternativa anche per le attività già esistenti e contigue di una sensibile riduzione dell'estensione superficiale delle aree eliminando le aree marginali e di frangia, nonché le aree interessate dalla presenza di bosco di indicare le condizioni atte a salvaguardare il manufatto di Borgo Agnello individuando anche opportune fasce attrezzate e fruibili come spazio pubblico di individuare le porzioni di territorio interessate dalla concessione mineraria della Fonte Gioiosa e le relative fasce di rispetto di cui agli articoli 18 e 39 della L.R. 25/1994 di apportare in coerenza modifiche alle norme di attuazione.
Il Comune di Paruzzaro ha adottato le controdeduzioni alle osservazioni regionali con deliberazione di Consiglio comunale n. 8, in data 23/04/2004.
La pratica trasmessa agli Uffici in data 30/04/2004 è stata resa procedibile e assegnata per l'esame istruttorio al Settore Urbanistico Territoriale di Novara il 12/05/2004.
Le risposte alle osservazioni regionali formulate dal Comune di Paruzzaro con le controdeduzioni sono state esaminate dagli Uffici della Direzione Urbanistica che hanno espresso considerazioni e valutazioni sulle modifiche apportate dal Comune alla Variante strutturale 2003 e sulle motivazioni addotte a sostegno delle scelte riconfermate.
Gli Uffici, con relazione del 7 luglio 2004, hanno proposto alla Giunta regionale di approvare la Variante, previo inserimento di modifiche "ex officio" agli elaborati di progetto.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 31-13002 del 12/07/2004, ha approvato la variante al Piano regolatore recependo le modifiche proposte dagli uffici che sulle questioni sollevate dall'interrogazione in sintesi possono essere così riassunte: Parziale stralcio delle aree di nuovo insediamento di tipo produttivo e commerciale, eliminando le aree di frangia e le aree interessate dalla presenza di bosco; per quelle interferite dalle fasce di rispetto della Concessione mineraria Fonte Gioiosa sono state richiamate nella variante le prescrizioni vincolanti da esse derivati.
Salvaguardia della zona di interesse archeologico esistente imponendo le seguenti prescrizioni: una fascia di rispetto inedificabile avente larghezza di mt. 60 dal manufatto della porta monumentale sud, appartenente alla cinta del borgo fortificato l'attuazione delle aree mediante una progettazione esecutiva unitaria finalizzata a riproporre anche visivamente il tracciato del vallo antico collegato alle stesse porte (secondo quanto indicato dalla stessa Soprintendenza per i Beni Archeologici) e di cui si conservano ancora tratti visibili Un preliminare programma di indagini e di accertamenti archeologici finalizzati a valutare l'impatto dello strumento esecutivo sul patrimonio archeologico e ad orientare la progettazione esecutiva definitiva, la cui approvazione è comunque subordinata alla preventiva acquisizione dei pareri sia della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte che per la parte relativa ai manufatti edilizi denominati porte del Borgo Agnello si di quella per i Beni Architettonici.
In merito ai problemi viabilistici derivanti dalle nuove previsioni insediative (produttive e commerciali) parzialmente assentite, visto anche lo studio di fattibilità redatto da ARES, relativo ad una viabilità alternativa finalizzata a risolvere i problemi di Oleggio Castello, si è imposta la costruzione della nuova circonvallazione, tratto compreso tra lo svincolo di Oleggio Castello ovest e Oleggio Castello est, come condizione per la completa attuazione dello strumento esecutivo. E infine a salvaguardia del paesaggio circostante, con funzione di mitigazione e di protezione dall'inquinamento, sono state imposte piantumazioni con essense arboree di alto fusto e arbustive autoctone nelle fasce di arretramento dalla strada regionale 142 (metri 80 di profondità) lungo la viabilità interna di distribuzione e nelle aree di parcheggio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moriconi per la replica.



PRESIDENTE

MORICONI



PRESIDENTE

Ringrazio l'Assessore per la dettagliata risposta, dalla quale ritengo sia emerso con chiarezza quanto fosse serio il problema posto. Le scelte illustrate dall'Assessore saranno verificate sul territorio per appurarne l'effettivo beneficio relativamente alle ricadute ambientali degli interventi proposti. Si parla di una circonvallazione: occorrerà esaminare come risolvere i problemi denunciati e se le iniziative annunciate dall'Assessore riusciranno effettivamente a preservare quegli elementi archeologici sui quali era incentrata la preoccupazione del Comune di Oleggio Castello.



PRESIDENTE

Ritengo chiuso lo spazio dedicato al sindacato ispettivo.


Argomento: Commercio

Esame disegno di legge regionale del 6 agosto 2004 n. 657: "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame del disegno di legge regionale n. 657, test iscritto all'o.d.g.
Legge la relazione la Consigliera D'Onofrio al posto del relatore Consigliere Valvo.



D'ONOFRIO Patrizia

Con il presente disegno di legge si intende introdurre alcune disposizioni nella materia delle vendite promozionali, non normate dalla legge 28/99 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) e rivedere la disciplina vigente delle vendite di fine stagione, nel principale intento di razionalizzare l'intervento normativo, attraverso una sua funzionalizzazione alla tutela dell'interesse primario della tutela del consumatore.
In merito, alcune precisazioni si rendono opportune.
Le vendite promozionali rientrano nel più ampio genere delle vendite straordinarie.
Come noto, nella materia delle vendite straordinarie, il decreto legislativo 114/98 (decreto Bersani), dopo averne definito le varie tipologie, nella forma delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, dispone in merito alle competenze regionali.
In proposito occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 15 c. 6 del 114/98, le Regioni hanno, per la verità, competenza a disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata: 1) delle vendite di liquidazione 2) delle vendite di fine stagione, non essendo specificamente prevista una loro competenza a normare le vendite promozionali.
La scelta del legislatore regionale della legge 28/99, nella materia delle vendite straordinarie, era stata pertanto quella di attenersi rigidamente agli oggetti indicati dalla legge dello Stato.
Ora, peraltro, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia della disciplina generale del commercio rientra fra le competenze riservate alle Regioni in via esclusiva.
Ed è sulla base di questi presupposti di diritto che si propone di dar corso al presente disegno di legge.
In particolare occorre rilevare come, allo stato attuale, la materia delle vendite promozionali risulta essere estremamente deregolata, esistendo un'unica disposizione, quella dell' art. 15 del d.lgs. 114/98, secondo la quale: le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati.
Inoltre, dopo l'abrogazione della legge 19 marzo 1980 n. 80 (così come sostituita dalla legge 12 aprile 1991 n. 130), che al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e della leale concorrenza, garantendo le esigenze di veridicità e trasparenza delle asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie, non consentiva lo svolgimento delle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti l'effettuazione delle vendite di fine stagione, impedendone la sostanziale anticipazione, tale disciplina appare un po' insufficiente, oltre che in riferimento agli interessi primari della tutela della concorrenza e della lealtà nelle relazioni commerciali, altresì in riferimento alla correttezza dell'informazione al consumatore che, nei fatti, non è più messo nelle condizioni di discernere fra le vendite di fine stagione e quelle promozionali.
In proposito le Associazioni di categoria hanno, in più occasioni richiesto una regolamentazione della materia, formulando in merito apposite proposte.
Tenuto conto che, fra le competenze regionali in materia di commercio figura la materia della tutela del consumatore, essendo, per contro, di competenza statale la materia della concorrenza, si ritiene opportuno dar corso ad un disegno di legge avente ad oggetto alcune prescrizioni in tema di vendite promozionali, con il fine principale di fissare alcune regole di fondo che consentano un approccio di corretta informazione all'utenza senza ledere, nel contempo, gli spazi della libera concorrenza e di iniziativa economica privata, sottratti alla competenza regionale. Per le accennate motivazioni si è ritenuto di non poter aderire integralmente alle proposte dell'Associazione di categoria che, dotate di eccessiva pervasività, si prospettavano in contrasto con i principi della concorrenza, con certa invasione delle competenze statali. In particolare con l'art. 1 si provvede ad integrare le norme comuni in tema di sanzioni e di tutela dell'informazione al consumatore, già vigenti per le vendite di fine stagione e di liquidazione, anche in riferimento alle vendite promozionali. Per le accennate esigenze di tutela del consumatore, che nel caso in esame non appaiono in contrasto con la tutela della leale concorrenza, all'art. 3 viene inserita una previsione specifica in tema di vendite promozionali relativa al divieto di effettuare le vendite promozionali aventi ad oggetto gli articoli normalmente soggetti ai saldi (articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo) nei trenta giorni che precedono l'inizio dei saldi. In tema di vendite di fine stagione, in attuazione del d.lgs. 114/98, la legge regionale 28/99 dispone attualmente che le stesse si possano svolgere nei periodi che vanno dal 10 gennaio al 31 marzo, per i saldi invernali, e dal 10 luglio al 31 settembre per i saldi estivi. È previsto inoltre che, all'interno delle fasce massime individuate dalla legge regionale, i Comuni fissino annualmente, anche raccordandosi con i Comuni confinanti, la durata delle vendite di fine stagione che comunque non può superare le quattro settimane, anche non consecutive. Detta disciplina si è rivelata, nel corso della gestione piuttosto complessa e di difficile applicazione, sia per quanto attiene ai limiti temporali individuati dalla legge regionale, sia per quanto attiene alla successiva ulteriore fase di definizione, in sede comunale dell'effettiva durata dei saldi. L'eccessiva portata regolatrice della norma ha indotto, in particolare, palesi distorsioni nell'utilizzo delle vendite promozionali che spesso hanno avuto, semplicemente, l'effetto di anticipare i saldi, normati evidentemente in modo troppo restrittivo.
A tale fine, con l'art. 2 del disegno di legge di cui si propone l'adozione, si è ritenuto di apportare alla legge 28/99 una modifica che da un lato, vada ad anticipare le date di inizio dei saldi al 1° gennaio ed al 1° luglio e, dall'altro, allenti i vincoli di durata, rivelatisi troppo serrati per la libertà di iniziativa imprenditoriale, aumentando il periodo di svolgimento delle operazioni di saldo fino a un massimo di otto settimane (anche non continuative), per ciascun periodo, all'interno delle nuove fasce massime così come individuate dalla legge regionale.
Dette modifiche, unitamente a quella sopra evidenziata, del divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono le date di inizio dei saldi, potrebbero utilmente contribuire ad una migliore informazione all'utenza, assecondando, nel contempo, le esigenze del leale andamento delle relazioni commerciali.
Inoltre è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione autonomie locali nella seduta del 4/2/2004. Considerato l'approfondito esame a cui il presente disegno di legge è stato sottoposto in sede di VII Commissione, e tenuta presente la rilevanza delle previsioni in esso contenute, se ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Aula consiliare.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente. Una sola osservazione su questa legge. Si parla nella legge di una modifica relativa alla possibilità di effettuare vendite di fine stagione. In legge le parole dovrebbe pesare per quello che sono.
Vendita di fine stagione, quindi la stagione invernale.
L'inverno sappiamo che parte dal 21 dicembre e va fino al 21 marzo. Questa è una legge nella quale si dice che la stagione dell'inverno, che inizia il 21 dicembre, al 1' gennaio è già fine stagione. A me sembra una cosa francamente insensata sul piano del significato delle parole.
Oggi la vendita di fine stagione è ammessa dal 10 gennaio, ed è già abbastanza presto, ma mi sembra veramente non condivisibile il fatto di accettare che la fine della stagione invernale inizi il 1' gennaio, cioè dieci giorni dopo l'inizio dell'inverno. La stessa cosa succede con il 1' luglio: l'estate comincia il 21 giugno e noi al 1' luglio diciamo che è già finita l'estate, che siamo già in fine stagione. Sarei più tranquillo se dicessimo "Ognuno faccia le vendite di fine stagione quando crede", perch non posso accettare che la fine della stagione invernale sia dieci giorni dopo l'inizio della stessa.
Per cui su questo provvedimento mi asterrò.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l'Assessore Pichetto per la replica; ne ha facoltà.



PICHETTO FRATIN Gilberto, Assessore al commercio interno

Capisco le considerazioni del collega Chiezzi. In realtà, la stagione di vendita è diversa dalla stagione solare, pertanto la stagione di vendita finisce prima come ho avuto modo di dire nella risposta all'interrogazione precedente.
Con questa norma, di fatto, si va a regolamentare un qualcosa che succedeva in modo anomalo con il meccanismo della vendita promozionale che anticipava i saldi. Facciamo che chiamarla "vendita stagionale" e quale regolarizziamo un dato di fatto.



PRESIDENTE

Non essendoci altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione.
Indìco quindi la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indico la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.
Passiamo ora all'intero testo della legge.
Non essendoci dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione.
Indìco la votazione per appello nominale sull'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 29 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il Consigliere Cattaneo; ne ha facoltà.



CATTANEO Valerio

Visto che la seduta è aggiornata alle ore 15, vorrei chiedere se fosse possibile spostare l'inizio della IV Commissione sul provvedimento condiviso per la famiglia Cavallaro alle ore 14,30.



PRESIDENTE

Comunico che i lavori pomeridiani avranno inizio alle ore 15.00.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13.01)



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