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Dettaglio seduta n.481 del 06/08/04 - Legislatura n. VII - Sedute dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA



(La seduta ha inizio alle ore 00.09)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Albano, Burzi, Casoni, Marengo Pedrale, Pichetto Fratin, Pozzo, Rossi Giacomo e Valvo.


Argomento: Statuto - Regolamento

Proseguimento esame proposta di legge regionale n. 655 "Statuto della Regione Piemonte" (Testo licenziato dalla Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte)


PRESIDENTE

L'esame della proposta di legge regionale n. 655 inerente a "Statuto della Regione Piemonte", di cui al punto 2) all'o.d.g., prosegue con la discussione dell'articolato (articolo 49) e degli emendamenti ad esso riferiti.
Emendamento rubricato n. 368 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Dutto e Valvo: al comma 3 dell'articolo 49 le parole "nella prima seduta successiva alla nomina" sono così sostituite "nella seduta di insediamento".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 368.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 288 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 49 il comma 4 è soppresso.
Tale emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 289 presentato dal Consigliere Contu: il comma 4 dell'articolo 49 è sostituito dal seguente "4. La conferma dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Giunta avviene a seguito dell'approvazione del Programma di Governo con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative per la legislatura".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 290 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 49 il comma 5 è soppresso.
Tale emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 291 presentato dal Consigliere Tapparo: al comma 5 aggiungere dopo "componenti del Consiglio regionale", "in numero non superiore alla metà".
La parola al Consigliere Tapparo per l'illustrazione.



TAPPARO Giancarlo

Presidente e colleghi, ho notato che, in alcuni Statuti approvati, si fa riferimento all'eventualità di porre un limite alla possibilità che la Giunta sia formata da esterni al Consiglio regionale. Questo mi sembra un elemento che possa contenere quei fenomeni, che vediamo soprattutto a livello comunale e provinciale, di Giunte formate prevalentemente da esterni.
Ciò significa, certamente, non voler colpire l'apporto tecnico che si può conseguire con gli esterni, ma evitare in qualche modo un potere di condizionamento che un Presidente può esercitare su una Giunta, interamente o in larga parte, formata da non eletti. L'eletto, quando assume l'incarico da Assessore, ha un suo peso e potere specifico nel rapporto politico con il Presidente della Giunta.
Con tale emendamento propongo, se non altro, un limite: non superare la metà dei componenti della Giunta utilizzando componenti esterni all'Assemblea.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 291, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Passiamo alla votazione dell'intero testo dell'articolo sul quale il Consigliere Marcenaro ed altri Consiglieri hanno richiesto l'appello nominale.
Indìco la votazione nominale, sull'articolo 49 (che diventa articolo 50) come emendato L'esito della votazione è il seguente: presenti 41 Consiglieri votanti 40 Consiglieri hanno votato SÌ 34 Consiglieri hanno votato NO 5 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Il Consigliere Tapparo ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori; ne ha facoltà.



TAPPARO Giancarlo

Normalmente, si programmano sedute notturne poiché si pensa di poter completare un provvedimento.
Noi assistiamo, il che è positivo, ad un dibattito vivace, con apporti importanti. Pertanto, mi sembra ragionevolmente improbabile che noi, anche lavorando fino alle otto del mattino, possiamo arrivare alla conclusione.
Vorrei proporre di lavorare nella giornata di domani - anche per il personale stesso del Consiglio regionale - in un clima più tranquillo piuttosto che andare avanti a strappi, con svariate limitazioni; non solo considerato che ci sono persone di una certa età, si rende vulnerabile il loro apporto.
Per tutelare noi, che abbiamo superato un certo limite di età, ma anche per poter continuare a dare un lucido apporto al dibattito, chiedo di riprendere domani i lavori.



PRESIDENTE

La ringrazio, Consigliere Tapparo.



PRESIDENTE

ARTICOLO 50



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 293 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 50, comma 1, dopo "emana i regolamenti", sostituire la parola "regionali" con le parole "di competenza della Giunta".



PRESIDENTE

Dichiaro tale emendamento inammissibile.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 294 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 50, comma 2, la lettera c) è soppressa ed è sostituita dalla nuova lettera c): "c) informa il Consiglio regionale sugli argomenti trattati e sulle decisioni assunte nella Conferenza Stato-.Regioni".



PRESIDENTE

Consigliere Papandrea, intende ritirare l'emendamento?



PAPANDREA Rocco

Non è ritirato, per un motivo sintetico: in questi quattro anni, da quando il nostro Presidente è Presidente della Conferenza Stato-Regioni non abbiamo mai saputo cosa ha fatto. Forse, se c'è un vincolo...



PRESIDENTE

Chiedo scusa, quanto lei propone è già presente nell'articolo 97, comma 2.
L'emendamento, pertanto, è inammissibile.
Emendamento rubricato n. 295 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea e Suino: all'articolo 50, comma 2, aggiungere la seguente nuova lettera f): "f) garantisce la propria presenza nelle sedute del Consiglio regionale;".
La parola al Consigliere Contu, per l'illustrazione.



CONTU Mario

Presidente, abbiamo presentato quest'emendamento quale omaggio al collega Chiezzi, primo firmatario. Nella discussione gradiremmo la presenza del Presidente Ghigo; in questo modo il relatore potrà esprimere un parere motivato.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 295 sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Emendamento rubricato n. 296 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 50, comma 2, aggiungere la seguente nuova lettera g): "g) informa il Consiglio regionale ogni sei mesi sull'attuazione del programma".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 50 (che diventa articolo 51) nel testo originario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 Consiglieri hanno votato SÌ 34 Consiglieri Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo rubricato n. 297 presentato dai Consiglieri Chiezzi Moriconi e Papandrea: dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente nuovo articolo 50 bis: "Articolo 50 bis La carica di Vicepresidente della Giunta deve essere ricoperta da un Consigliere regionale.
Il Vicepresidente della Giunta rappresenta il Presidente della Giunta, in caso di sua assenza, durante le sedute del Consiglio regionale.
Il Vicepresidente della Giunta svolge la funzione di primo ascolto delle controversie tra i componenti della Giunta".
La parola al Consigliere Papandrea, per l'illustrazione.



PAPANDREA Rocco

Presidente, ritiro il punto 3, mentre il punto 1 non lo considero così insignificante, perché - come vi accorgerete - ad un certo punto dell'articolo 54 del testo proposto, si dice: "Il Vicepresidente sostituisce il Presidente". Negli articoli precedenti non si parla mai di Vicepresidente; compare nell'articolo 54, senza spiegare cosa sia.
Poiché il Presidente può nominare, all'interno della Giunta, anche tutti Assessori esterni al Consiglio, noi possiamo trovarci nella situazione in cui il Vicepresidente non faccia parte del Consiglio.
Ritengo opportuno che almeno il Vicepresidente della Giunta sia membro del Consiglio, altrimenti avremmo un Vicepresidente che sostituisce il Presidente senza avere alcuna legittimità democratica, perché è come se fosse un direttore, nominato dal Presidente del Consiglio.
Poiché abbiamo deciso che gli Assessori possono essere nominati anche all'esterno del Consiglio - e io condivido questa scelta - chiedo che almeno il Vicepresidente della Giunta sia eletto dai cittadini. Mi pare una questione importante.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 297 sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 51 (che diventa articolo 52) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 52 Indìco la votazione palese sull'articolo 52 (che diventa articolo 53) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 53 Emendamento rubricato n. 298 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 53, il comma 1 è sostituito dal seguente nuovo comma 1: "1. La carica di Assessore è di norma conferita ai Consiglieri regionali" Emendamento rubricato n. 299 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 53, il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma 1: "1. La carica di Assessore può essere conferita anche a soggetti esterni al Consiglio regionale, purché il loro numero non sia superiore a un terzo dei componenti della Giunta regionale".
Tali emendamenti sono ritirati dai proponenti e conservati agli atti.
Emendamento rubricato n. 300 bis presentato dai Consiglieri Galasso e Cattaneo: all'articolo 53, il comma 1 è così sostituito: "1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario, nonché la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i Consiglieri".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 300 bis.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 300 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea e Suino: all'articolo 53, aggiungere il seguente nuovo comma 3: "3. Non possono essere nominati Assessori condannati in modo definitivo per reati contro la Pubblica Amministrazione" Tale emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 301 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea e Suino: all'articolo 53, aggiungere il seguente nuovo comma 4: "4. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di uno o più Assessori mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un senso dei suoi componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Papandrea, per l'illustrazione.



PAPANDREA Rocco

L'emendamento non tratta degli effetti di una eventuale sfiducia sappiamo che la sfiducia non può avere come sbocco le dimissioni, se non per intervento del Presidente. Tratta semplicemente di una sfiducia politica, per lo meno vuole segnalare la possibilità del Consiglio di poter esprimere un giudizio nei confronti dell'operato dei singoli componenti della Giunta.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marcenaro; ne ha facoltà



MARCENARO Pietro

Mi scuso con il Consigliere D'Ambrosio: ma io e lei, Consigliere Papandrea, quante mozioni di sfiducia abbiamo presentato all'Assessore D'Ambrosio? E' nelle possibilità del Consiglio regionale, lo è sempre stato, presentare documenti nei quali si esprime sfiducia nei confronti di un Assessore. Non mi pare che introduciamo un fatto nuovo.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSELLI



PRESIDENTE

L'emendamento rubricato n. 301 è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 302 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea e Suino: all'articolo 53 aggiungere il seguente nuovo comma 5: "5. Sulle dimissioni di un Assessore regionale il Presidente della Giunta informa il Consiglio" L'emendamento rubricato n. 302 è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese sull'articolo 53 (che diventa articolo 54) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 54 Emendamento rubricato n. 303 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 54 il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma 1: "1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e si compone del Presidente e di 12 Assessori".
La parola al Consigliere Papandrea per l'illustrazione.



PAPANDREA Rocco

Il Presidente Ghigo oggi è intervenuto nel dibattito sulla legge elettorale, chiedendo che si votasse un determinato emendamento, proposto anche dal nostro Gruppo, e di ciò lo ringraziamo.
Con l'emendamento proponiamo che il numero massimo di assessori sia 12 e non 14, come previsto dalla norma dello Statuto in discussione.
Dopo l'indicazione di oggi sui 60 Consiglieri, sarebbe un bel segno se anche all'interno della Giunta regionale si facesse una scelta analoga. A mio parere è opportuno mantenere un rapporto tra Consiglieri e Giunta.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 303 sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Emendamento rubricato n. 304 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 54, il comma 2 è soppresso.
La parola al Consigliere Papandrea per l'illustrazione.



PAPANDREA Rocco

Avevamo già presentato un emendamento in cui si chiedeva che il Vicepresidente fosse un Consigliere. Se così non fosse, ovvero se il Vicepresidente potesse anche essere una figura esterna al Consiglio sarebbe meglio eliminare questa figura.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 304, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Emendamento rubricato n. 305 presentato dal Consigliere Contu: il comma 2 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente: "2. In caso di impedimento del Presidente della Giunta per decesso inabilità, sue dimissioni, la presidenza della Giunta regionale è assunta dal Vicepresidente, il quale assume gli stessi poteri e funzioni del Presidente. In caso di impedimento anche del Vicepresidente, il Consiglio regionale viene sciolto e conclusa la Legislatura".
L'emendamento rubricato n. 305 è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 306 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 54, comma 2 sostituire la parola "sostituisce" con "rappresenta".
L'emendamento rubricato n. 306 è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese sull'articolo 54 (che diventa articolo 55) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 55 Indìco la votazione palese sull'articolo 55 (che diventa articolo 56) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 56 Emendamento rubricato n. 56.1 presentato dai Consiglieri Ronzani Marcenaro, Picchioni: al 3° comma dopo le parole "non oltre i sessanta giorni" aggiungere la frase "qualora non fossero ratificate entro tale termine non possono essere reiterate".
La parola al Consigliere Ronzani.



RONZANI Wilmer

Inviterei il relatore e i colleghi a fare una riflessione su quest'articolo, che consente alla Giunta di ricorrere, in caso di urgenza ad una deliberazione di carattere amministrativo, che deve essere ratificata dal Consiglio entro 60 giorni.
La norma, altresì, stabilisce che la deliberazione, adottata in caso di urgenza, perde efficacia se non viene convertita e ratificata entro i 60 giorni.
Noi riteniamo, e sul punto vorremmo invitare il relatore, la maggioranza e i colleghi dell'opposizione a riflettere, che da questa impostazione si dovrebbe evincere la conclusione che il ricorso alle deliberazioni è previsto, ma quale fatto eccezionale. Sono motivate con ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e devono essere ratificate entro 60 giorni. Proprio per questo, se non vengono ratificate, non dovrebbero essere reiterate, altrimenti cade l'elemento dell'urgenza che giustifica l'adozione di questo tipo di provvedimento.
Per analogia, ci può venire in soccorso una sentenza della Corte costituzionale, la n. 360 del 24/10/96, che considera illegittimi e incostituzionali quei decreti che vengono reiterati con gli stessi contenuti di quelli non ratificati dal Parlamento.
una questione che meriterebbe una riflessione da parte del relatore e della maggioranza, che dovrebbe portarci alla conclusione di prevedere che le delibere adottate con procedura d'urgenza, se non vengono ratificate entro 60 giorni, non possono essere reiterate.
Da questo punto di vista, vorrei ricordare che in forza della sentenza emessa dalla Corte costituzionale, il Parlamento della Repubblica sta esaminando un disegno di legge che dovrebbe stabilire che i decreti legge non convertiti entro i 60 giorni non possano essere reiterati.
Per analogia, dovremmo prevedere che la Giunta, in tali casi, possa far ricorso a questo provvedimento, decidendo di utilizzarlo per fronteggiare situazioni particolari, che deve però essere convertito e ratificato entro 60 giorni. In nessun caso, qualora non venisse ratificato, la Giunta pu reiterare la deliberazione.
Gradirei sentire il parere del relatore.



PRESIDENTE

Il parere del relatore sull'emendamento?



GALASSO Ennio Lucio

L'emendamento proposto è congruente, tenuto conto dell'istituto che l'articolo 56 disciplina. Il caso d'urgenza giustifica una deliberazione della Giunta in via d'urgenza, ma il termine dei 60 giorni, successivo alla prima seduta, è un termine che risponde alle esigenze e ai tempi per poter ratificare. La mancata ratifica, convengo, non deve comportare la reiterazione del provvedimento.



PRESIDENTE

Quindi, parere positivo del relatore.
Sospendiamo la seduta in aula per alcuni minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 00.38 riprende alle ore 00.39)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 56.1 a firma del Consigliere Ronzani.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione dell'articolo 56 (che diventa articolo 57) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 57 Emendamento rubricato n. 307 presentato dai Consiglieri Galasso e Caracciolo: all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Gli uffici della Regione, gli Enti ed aziende istituite o dipendenti dalla Regione o ai quali essa ha conferito funzioni, garantisco l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità della responsabilità dell'amministrazione".
La parola al Consigliere Galasso per l'illustrazione.



GALASSO Ennio Lucio

In altre parole, deve leggersi: "Gli uffici della Regione, gli Enti e le aziende istituite o dipendenti dalla Regione, garantiscono l'imparzialità...". Si sopprimono dunque le parole "ai quali essa ha conferito funzioni".
Tutto questo per evitare interpretazioni che complichino il lavoro.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 307, come modificato Il Consiglio approva.
Indìco la votazione sull'articolo 57 (che diventa articolo 58) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 58 Emendamento rubricato n. 308 presentato dai Consiglieri Caracciolo e Galasso: al comma 1 dell'articolo 58 sostituire le parole "ai Comuni e alle Province", con le parole "agli Enti locali".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 308.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese dell'articolo 58 (che diventa articolo 59) come emendato Il Consiglio approva.
ARTICOLO 59 Emendamento rubricato n. 369 (e connesso rubricato n. 310) presentato dai Consiglieri Cattaneo, Dutto e Valvo: al comma 1 dell'articolo 59 le parole "dotati di autonomia funzionale ed organizzativa" sono sostituite con "strumentali".
Emendamento rubricato n. 310 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 59, comma 1 le parole "enti e aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa" sono abrogate e sostituite con le seguenti parole: "enti e aziende strumentali".
Comunico che l'emendamento rubricato n. 369 è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 310, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 309 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 59, comma 1 la parola "società" è abrogata e sostituita con le seguenti parole: "persone giuridiche".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 311 presentato dai Consiglieri Galasso e Caracciolo: al comma 4 dell'articolo 59 dopo le parole "della legge" aggiungere le parole "o diversa disposizione contrattuale".
Si tratta di un emendamento tecnico.
Ha chiesto la parola il Consigliere Marcenaro.



MARCENARO Pietro

Come potremo evincere quando affronteremo il problema emerso durante i lavori preparatori degli artt. 94 e 95 (in particolare il n. 94) relativi al personale. verificare, non si tratta di emendamento tecnico.
Non vorrei aprire una discussione di merito, ma si tratta di un punto di legittimità. Siamo nuovamente nell'ambito del rapporto di lavoro del personale: al comma 4 si parla del personale regionale, che è regolato dal Contratto Nazionale della Funzione Pubblica e laddove recita: "salvo disposizioni diverse della legge" voi proponete di aggiungere "o diversa disposizione contrattuale".
Vorrei far rilevare che "diversa disposizione contrattuale" è un termine generico, col quale si può indicare qualsiasi forma contrattuale compresa quella aziendale, perché è disposizione generica, e pertanto contraddice gli assetti esistenti.
Dico questo - mi rivolgo al relatore - perché abbiamo già convenuto di modificare in questo senso l'articolo 94, nel quale si poneva la medesima questione.
Le pregherei, quindi, di ritirare quest'emendamento e di lasciare il testo nella formulazione attuale.



PRESIDENTE

Il relatore, Consigliere Galasso, ritira l'emendamento rubricato n. 311.
Indìco la votazione palese sull'articolo 59 (che diventa articolo 60) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 60 Emendamento rubricato n. 370 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Dutto e Valvo: al comma 1 dell'articolo 60 la parola "esterna" è sostituita dalla parola "generale".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese sull'articolo 60 (che diventa articolo 61) Il Consiglio approva.
ARTICOLO 61 Emendamento rubricato n. 312 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 61, il comma 1 è sostituito dal seguente nuovo comma 1: "1. La Regione opera per superare gli squilibri economici, sociali e culturali esistenti sia sul territorio regionale che su quello nazionale".
Emendamento rubricato n. 313 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 61, il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma 2: "2. La Regione, al fine di definire l'impiego delle risorse a sua disposizione, provvede all'adozione del Piano di Sviluppo regionale dandone attuazione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione. Il Piano di sviluppo regionale è articolato per settori, in cui sono individuati gli obiettivi e le priorità e sono definite le risorse necessarie alla loro attuazione e le modalità del loro reperimento".
Emendamento rubricato n. 314 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 61 il comma 3 è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma 3: "3. Ad inizio di ogni legislatura ed entro sei mesi dal suo insediamento la Giunta regionale predispone, sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale ed ambientale del Piemonte, il Piano di sviluppo regionale, di durata quinquennale, e i relativi documenti di programmazione settoriale, presentandoli al Consiglio regionale per la loro approvazione".
Tali emendamenti sono ritirati dai proponenti e conservati agli atti.
Emendamento rubricato n. 384 presentato dai Consiglieri Costa Rosa Anna Angeleri, Picchioni, Botta Franco: il comma 4 va così sostituito: "I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di eventuali confronti che coinvolgano, nelle forme di legge, le forze sociali organizzate e le istituzioni locali".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 384 sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Emendamento rubricato n. 315 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 61, comma 4, prima delle parole 2I documenti di programmazione..." sono aggiunte le parole: "Il Piano di sviluppo regionale e".
Emendamento rubricato n. 316 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 61, comma 4 la parola "anche" è soppressa.
Emendamento rubricato n. 317 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 61, comma 5, prima delle parole "I documenti di programmazione..." sono aggiunte le parole: "Il Piano di sviluppo regionale e".
Emendamento rubricato n. 318 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea e Suino: all'articolo 61 il comma 6 è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma 6: "La Giunta presenta ogni anno, unitamente al Documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato d'attuazione del Piano di sviluppo regionale e dei relativi programmi di settore, oltre alle eventuali proposte di aggiornamento".
Tali emendamenti sono ritirati dai proponenti e conservati agli atti.
Emendamento rubricato n. 384 bis presentato dai Consiglieri Costa Rosa Anna, Angeleri, Scanderebech e Botta Franco: il comma 6 va così sostituito: "La Giunta presenta ogni anno al Consiglio, oltre al Documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione pregressa".
La parola al Consigliere Papandrea per dichiarazione di voto.



PAPANDREA Rocco

Abbiamo presentato una serie di emendamenti che non si discutono perché, come sosteneva il collega Tapparo, non siamo nelle condizioni di poterlo fare. Il modo in cui viene approvato questo Statuto mi pare penoso.
Tuttavia, vorrei ricordare che esistono alcune questioni fondamentali che alludono ad un serissimo problema: noi votiamo delle indicazioni, ma coloro che siedono nella parte spettante al Governo regionale non leggono né le leggi né gli Statuti, perché, come vedremo successivamente, lo Statuto riprenderà dei nuovi strumenti di programmazione. Abbiamo discusso lungamente delle leggi in proposito, fissando metodologie, fissando tempi ma di questo non abbiamo informato la Giunta in modo efficace.
Evidentemente c'è mancanza di comunicazione: di tutto questo la Giunta "se ne frega" e fa sì che si resti senza questi strumenti.
Assessore Botta, lei fa parte di una Giunta che non ci ha fornito il Documento di Programmazione economica e finanziaria, che questo Consiglio doveva votare, in termini di legge, entro il 30 luglio.



(Commenti fuori microfono)



PAPANDREA Rocco

No, non l'avete discusso e neanche presentato in Giunta. La cosa la fa ridere, ovviamente, però ritengo sia una questione seria, tanto più se le diamo enfasi inserendola nello Statuto.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 384 bis, sul quale il relatore ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Emendamento rubricato n. 319 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 61 il comma 7 è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma 7: "7. Le norme per la formazione, l'approvazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano di sviluppo regionale e dei programmi di settore sono fissate con legge regionale, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali. La legge regionale stabilisce inoltre le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti alla programmazione, in modo da garantire l'oggettività e l'accessibilità a ciascun Consigliere regionale".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese sull'articolo 61 (che diventa articolo 62) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 62 Emendamento rubricato n. 320 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 62 il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma 1: "1. Il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale articolato per settori, definisce tutte le relazioni finanziarie, sia su base annuale sia con previsioni non inferiori al triennio, in coerenza con quanto previsto dal Piano di sviluppo regionale e dai relativi documenti di programmazione settoriale".
La parola al Consigliere Contu.



CONTU Mario

Presidente, vorremmo avviarci serenamente verso l'esame di tutti gli altri articoli, cercando di superare alcune difficoltà.
Lei si ricorda che abbiamo posto alla sua sensibilità una questione che concerne l'aspetto dei diritti. Riteniamo che, da parte nostra, è un grande sacrificio dover rinunciare ad approfondire nel merito tutta una serie di articoli.
Quindi, auspichiamo che ci si possa mettere d'accordo, se lo ritiene opportuno con una sospensione di cinque minuti, tutti insieme o solo i Capigruppo, sulla possibilità di accelerare i tempi ed il percorso per esaminare gli articoli che restano.



PRESIDENTE

L'emendamento rubricato n. 320 è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese dell'articolo 62 (che diventa articolo 63) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 63 Emendamento rubricato n. 451 presentato dai Consiglieri Angeleri, Botta Marco, Costa Rosa Anna, Botta Franco Maria, Vaglio, Cattaneo e Rossi Oreste: nell'articolo 63 ("Entrate, demanio e patrimonio"), al comma 2, dopo le parole "Le norme relative alle entrate," sono aggiunte le seguenti parole: "ai prelievi in materie di competenza regionale esclusiva, anche se delegata, ...".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese dell'articolo 63 (che diventa articolo 64) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 64 Emendamento rubricato n. 321 presentato dai Consiglieri Caracciolo e Galasso: al comma 3 dell'articolo 64 dopo la parola "Consiglio" aggiungere le parole "nell'apposita Sessione,".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 321.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 322 presentato dai Consiglieri Caracciolo e Galasso: al comma 3 dell'articolo 64 sono soppresse le parole "istituisce e".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 322.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 64 (che diventa articolo 65) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 65 Indìco la votazione palese dell'articolo 65 (che diventa articolo 66) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 66 Emendamento rubricato n. 393 presentato dal Consigliere Tapparo: articolo 66, aggiunta di un comma: "3. L'esame dei progetti di legge finanziaria ed eventuali leggi collegate e del bilancio annuale e pluriennale ha inizio dopo l'approvazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 393, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Ha chiesto la parola il Consigliere Palma; ne ha facoltà.



PALMA Carmelo

Probabilmente, la modalità di approvazione e discussione dello Statuto l'esigenza di fare una corsa contro il tempo, per approvarlo, rappresentano un problema. Mi rifiuto, però, di pensare che l'Aula abbia votato con contezza l'emendamento precedente, che non fa che riproporre, in forma statutaria, il contenuto della legge di contabilità, che prevede che l'approvazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria sia per ovvie ragioni, anche logiche, antecedente all'approvazione della legge finanziaria e del documento contabile.
Il Consiglio regionale ha votato esattamente il contrario, ritenendo che il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria possa essere bypassato e la legge finanziaria possa essere presentata, discussa e approvata senza quanto che la stessa legge regionale di contabilità ritiene essere un suo presupposto, non solo politico, ma anche giuridico.
Pertanto, pregherei tutti, a partire dal relatore - mi spiace richiamarlo in causa - di prestare maggiore attenzione al lavoro che stiamo svolgendo.
Se ho capito bene, l'emendamento del collega Tapparo e l'orientamento di voto di quest'Aula, ha operato tecnicamente una bestialità, nel senso che ha votato esattamente il contrario di una legge che l'intera Aula aveva...



PRESIDENTE

Chiedo scusa, Consigliere Palma, non così, perché non gli ha dato rilievo statutario, non ha votato contro.



PALMA Carmelo

Questo è chiaro. Noi stiamo disciplinando, in questo capo, la discussione e l'approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio. Mi pare difficile che abbiano rango statutario delle norme puramente procedimentali relative ai termini di discussione e non abbia rango statutario l'ordine di discussione e di approvazione dei documenti.
Mi rendo conto che non abbia abolito una serie di articoli della legge regionale di contabilità, perché evidentemente così non è, ma che all'interno dello Statuto ci debbano essere le date di deposito dei documenti, e non ci debba essere l'ordine di approvazione degli stessi documenti, dal punto di vista logico non è la cosa più seria che quest'Aula potesse adottare.
Il rischio è - data l'ora e poiché vogliamo terminare prima delle vacanze - che si compiano operazioni di questo tipo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

Ritengo che il Consigliere Palma abbia perfettamente ragione. Ho cercato più volte di sottolineare come il comportamento concreto della Giunta sia nell'ordine di abolire lo Statuto. Infatti, è vero che l'articolo successivo, che fissa dei termini, fissa anche delle procedure mi pare, però, che il comportamento adottato rispetto all'articolo 66 non faccia che rafforzare queste indicazioni, laddove si dice che deve presentare la legge di bilancio e, contestualmente, la legge finanziaria.
E' ovvio che si dovrebbe partire dal primo dei documenti e indicarne l'ordine successivo di discussione. E', però, una questione che non si pu affrontare all'una di notte né mi pare che in Commissione, che ha lavorato lungamente, sia stata affrontata adeguatamente.
Rimane un'amarezza nel modo in cui viene trattato l'argomento. Lo dir rispetto all'articolo 67: credo ci siano dei problemi che, se non sono statutari, sono politici, perché se scriviamo delle indicazioni nello Statuto e poi possiamo fare a meno di applicarle, significa che c'è un problema di Statuto più in generale.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 66 (che diventa articolo 67) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 67 La parola al Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

Il primo documento stabilisce che l'approvazione del rendiconto avviene con legge, entro il 31 luglio di ogni anno; il secondo documento recita: "L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale, con legge entro il 31 luglio di ogni anno".
Purtroppo, il Consiglio non ha potuto neanche provare ad immaginare di votare il secondo documento, perché non mi risulta che la Giunta l'abbia approvato; anche il rendiconto è giunto sufficientemente fuori tempo da permetterci di approvarlo. Oltretutto, eravamo concentrati su tutt'altre questioni, però stiamo parlando di leggi fondamentali, che regolano la vita della Regione.
Avviene banalmente che votiamo degli articoli e poi succede quello che succede.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marcenaro.



MARCENARO Pietro

Nel merito, anch'io ritengo ci siano dei problemi. Ho cercato di basare questo lavoro sulla distinzione tra la politica e il piano istituzionale.
Sul piano politico, sono un uomo dell'opposizione; naturalmente, penso ci sia una Giunta che, non solo non ha presentato, ma non è in grado di presentare un assestamento di bilancio, per molte gravi ragioni.
Nel momento in cui discuto uno Statuto, rilevo due questioni: primo che inserisco in Statuto un obbligo che prima non c'era...



(Commenti dai banchi della maggioranza)



MARCENARO Pietro

...la legge di contabilità, ma alla legge di contabilità io do rilievo statutario. Inoltre, negli articoli successivi introdurremo una Commissione di garanzia statutaria, cioè un organo al quale ci si possa rivolgere in caso di violazione statutaria.
Non voglio dire che questo risolva i nostri problemi; dico, però, che con questo atto il Consiglio si dà qualche strumento in più per vincolare e controllare. Si può discutere se sia sufficiente o insufficiente, ma introduciamo un atto che segna un obbligo per la funzione esecutiva e delle istituzioni di garanzia per governarlo. Semplicemente questo. Poi, è del tutto vero che dal punto di vista politico ciascuno di noi ha un giudizio sulla Giunta, il suo operato, ecc., ma quello che stiamo facendo è, sul piano statutario, di tentare di costruire degli strumenti che aiutino ad affrontarli. Questo è evidente.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 67 (che diventa articolo 68) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 68 Indìco la votazione palese sull'articolo 68 (che diventa articolo 69) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 69 Indìco la votazione palese sull'articolo 69 (che diventa articolo 70) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 70 Emendamento rubricato n. 443 presentato dai Consiglieri Angeleri e Costa Rosa Anna: all'articolo 70 aggiungere i commi: 3. Sulle materie di propria competenza delegata agli Enti locali la Regione esercita, nelle forme di legge, la potestà ispettiva e il controllo di congruità dell'attività amministrativa ai programmi e alle norme regionali.
4. Il controllo di congruità e il risultato, è quindi successivo ma anche preventivo e si esercita nella forma del parere obbligatorio espresso dalla commissione permanente prevista dall'articolo 25 dello Statuto".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 443 sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 70 (che diventa articolo 71) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 71 Indìco la votazione palese sull'articolo 71 (che diventa articolo 72) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 72 Emendamento rubricato n. 371 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Angeleri Dutto, Valvo e Manolino: l'intero articolo 72 è soppresso.
L'emendamento rubricato n. 371 è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.



PRESIDENTE

Il Consigliere Papandrea ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori.
Ne ha facoltà.



PAPANDREA Rocco

E' semplicemente scandaloso che lei, Presidente, da tempo le venga segnalato che ci sono votazioni che avvengono in forma irregolare, che persone assenti dall'aula votano e lei alzi le spalle. Come minimo dovrebbe dichiarare che la votazione deve essere ripetuta.



PRESIDENTE

Me lo devo dire lei, mi deve fare la richiesta di ripetizione della votazione



PAPANDREA Rocco

Ma lei dovrebbe garantirci...



PRESIDENTE

C'é l'aula piena. Questa non è una votazione nominale è una votazione per procedimento elettronico. Se un Consigliere esce o entra non è semplice



PAPANDREA Rocco

E' stato segnalato che il Consigliere Scanderebech..



PRESIDENTE

Il Consigliere Scanderebech mi è stato segnalato dopo che è stata fatta la votazione. Adesso starò attento al Consigliere Scanderebech ...



PAPANDREA Rocco

Almeno quella votazione la poteva ritenere non legittima.



PRESIDENTE

Se un Consigliere mi chiede la ripetizione di una votazione immediatamente dopo, io gliela faccio ripetere. Se mi si segnala un caso cercherò di stare più attento.



PAPANDREA Rocco

Gli è stato appena segnalato un caso. Capisco che per le l2 votazione precedenti possa dire che non sia successo, ma per l'ultima votazione poteva dire "è vero", e ripetere la votazione.



PRESIDENTE

Consiglieri, vi chiedo, se volete ripetere la votazione di farne richiesta, ma io non ho la possibilità di verificare se il Consigliere Scanderebech abbia votato o meno.
Indìco la votazione palese sull'articolo 72 (che diventa articolo 73) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 73 Indìco la votazione palese sull'articolo 73 (che diventa articolo 74) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 74 Indìco la votazione palese sull'articolo 74 (che diventa articolo 75) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 75 Emendamento rubricato n. 323 presentato dai Consiglieri Caracciolo e Galasso: al comma 4 dell'articolo 75 dopo la parola "passaggio" aggiungere le parole "all'esame e" Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 323.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 75 (che diventa articolo 76) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 76 La parola al Consigliere Palma.



PALMA Carmelo

Innanzitutto, voglio rassicurare il collega Scanderebech che il suo pulsante non è stato utilizzato contro le sue intenzioni; immagino che abbiano votato secondo le indicazioni.
Questo Capo tratta i referendum, materia che questo Statuto, rispetto alle previsioni ereditate dal precedente, ha scelto di disciplinare in modo più restrittivo e meno innovativo. Dopo una campagna elettorale che ricordo essere stata improntata, per la stragrande maggioranza dei Gruppi politici al principio della partecipazione diretta del corpo elettorale alle scelte dell'amministrazione regionale; dopo un periodo che anche storicamente si è configurato come un periodo segnato, in maniera determinante, nei riequilibri politici e nelle scelte di governo, da responsi referendari che hanno costituito, in particolare all'inizio dello scorso decennio, elementi di sostanziale soluzione di continuità della politica e del quadro politico italiano; nel momento in cui questo Consiglio regionale si è trovato a disciplinare nuovamente la materia referendaria nel quadro del nuovo Statuto, ha scelto di procedere secondo la linea del vecchio Statuto.
stata aggravata una serie di previsioni normative e una serie di limitazioni rispetto all'uso di questo strumento. Con la disciplina che assegna la possibilità di utilizzo di questo strumento a Gruppi politici già rappresentanti all'interno di quest'aula, trasformando, quello che dovrebbe essere uno strumento di partecipazione e di iniziativa popolare non necessariamente riservato ai Gruppi organizzati, è stato trasformato nell'ennesimo strumento, proprio od improprio, a disposizione dei partiti politici.
Come vedremo nell'esame dei singoli articoli di questo Capo, il referendum è uno strumento sostanzialmente inservibile dal punto di vista organizzativo, perché il numero di firme necessarie per la sua convocazione è un numero incomparabile, in termini proporzionali, rispetto a quello previsto sul piano nazionale. Le materie sottoponibili a referendum abrogativo sono individuate secondo criteri assai poco chiari, per i quali i giudizi di ammissibilità o di inammissibilità rischieranno di essere discrezionali e, complessivamente, il potere di iniziativa da parte dei cittadini, con il ricorso allo strumento referendario, risulta, nella sostanza, impossibile.
Ricordo che questa legislatura è sostanzialmente iniziata quando, a partire da un referendum "truffa", da un referendum consultivo, da un referendum di iniziativa della politica e non della società, si è incardinato il primo grande scontro politico ed istituzionale all'interno di quest'aula.
Era un Palazzo che voleva chiamare i cittadini a votare, perlomeno in ampi settori della sua maggioranza, per fare pronunciare plebiscitariamente, i cittadini su una norma di principio che nulla diceva in termini di contenuto normativo. Questo Consiglio regionale, che avrebbe chiamato la piazza a pronunciarsi sulla devolution con un referendum consultivo, ritiene che il numero di firme necessarie alla convocazione di un referendum abrogativo, previsto nella nostra Regione, sia proporzionalmente pari a più del doppio rispetto a quello previsto sul piano nazionale; così come le materie sottoponibili a referendum sono materie indecifrabili.
Questo Consiglio regionale, quindi, ritiene che le materie siano sempre sottoponibili ad un giudizio di inammissibilità e che, complessivamente, lo strumento referendario continui ad essere uno strumento disponibile per il ceto politico, ma non per i singoli cittadini o per la società civile.
Questo è un segno a cui alcuni possono essere più o meno affezionati per storia o per tradizione politica, ma è un segno importante ed inquietante proprio nel senso di individuare il tipo di rapporto fra istituzione e cittadini, che quest'aula ha in mente e vuole articolare all'interno del proprio Statuto.
Noi termineremo la discussione di questo Statuto e voteremo complessivamente uno Statuto che sul referendum, nella maniera più pesante e più esplicita, manifesta che il rapporto fra istituzione regionale e cittadini della nostra Regione è un rapporto di sostanziale subordinazione non solo politica, ma anche istituzionale.
Ne approfitto per chiedere al Presidente, perché magari non ricordo esattamente il Regolamento, che nella discussione generale sugli articoli il tempo a disposizione per intervenire non sia di cinque minuti, ma di dieci (potrei andare a cercare l'articolo del nostro Regolamento e citarglielo). Non ho nessuna intenzione di utilizzarli, però, che passi il principio automatico secondo il quale il tempo di parola è stato trasformato in cinque minuti anziché in dieci, è l'ennesimo esempio di come, non questo Presidente ma in generale, la Presidenza e l'Aula, stanno gestendo l'approvazione di questo Statuto.



PRESIDENTE

tutta la seduta che utilizziamo il tempo di cinque minuti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Papandrea; ne ha facoltà.



PAPANDREA Rocco

Se altri due Consiglieri si associano, le richiedo nuovamente che nelle successive votazioni ci sia l'appello nominale, in modo da poter verificare le presenze.



PAPANDREA Rocco

MARCENARO Pietro (fuori microfono)



PAPANDREA Rocco

Ci associamo.



PAPANDREA Rocco

Mi sembra che per una situazione, che molti hanno definito solenne, il comportamento complessivo non sia adeguato. Il fatto che il voto non sia regolare è quel che di peggio può capitare. Mi rendo conto che non sia di moda una valutazione di questo genere...



PRESIDENTE

Le dico la verità, a me gli Uffici hanno segnalato un'altra cosa segnalato un'altra cosa rispetto a quella da voi comunicata. Non ho modo di controllare se non c'é...



PAPANDREA Rocco

Appunto, le chiedo sempre il voto...
Condivido pienamente le considerazioni svolte dal Consigliere Palma: creare una normativa che faccia sì che a livello di territorio piemontese l'esercizio del referendum sia reso più complicato, più oscuro e più difficile rispetto a quanto previsto a livello nazionale, credo sia un pessimo esempio di federalismo. Spesso si difende il federalismo per la maggiore vicinanza ai cittadini, perché più sensibile alle loro esigenze e perché favorirebbe maggiormente la loro partecipazione. In tal senso ritengo che lo Statuto dimostri complessivamente diffidenza e timore nei confronti della partecipazione: invece di aprire e di allargare dei varchi tende a renderne l'esercizio sempre più difficoltoso.
Avere normative sostanzialmente diverse per l'esercizio del referendum una nazionale e una locale, quest'ultima addirittura peggiorativa della prima, sarebbe incredibilmente scandalose.
L'articolo in discussione sostiene che i referendum si possono indire in quanto istituto di partecipazione, ma gli articoli successivi tendono a negarlo.
Interverrò successivamente sull'articolo 77 relativamente ad un'importante questione che riguarda il numero degli elettori: anche in quel caso, credo che sia da correggere drasticamente (o quantomeno sarebbe necessario dare almeno un segnale di correzione), perché in questo modo fa sì che i cittadini difficilmente possano organizzarsi per ottenere un referendum, mentre alle istituzioni e ai Consiglieri si dà la stessa possibilità in modo più massiccio.
Credo che su questo la Commissione abbia lavorato male e abbia espresso delle errate posizioni: ricordo che è stato un punto lungamente discusso.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Mellano.



MELLANO Bruno

Presidente e colleghi, abbiamo cercato di attirare la vostra attenzione sull'intero Capo III, relativo al referendum, per ricondurre alla riflessione non tanto sulla teoria, che ha già ovviamente illustrato il collega Palma, quanto sulla pratica del referendum regionale.
In Piemonte, tale pratica ci ha visto per anni polemizzare con la Giunta regionale per un referendum su cui erano state raccolte le 60.000 firme e che era già in fase di svolgimento: mi riferisco al referendum abrogativo della legge sulla caccia, che ha portato la Regione Piemonte ad un iter davvero lungo, elaborato e complicato, per riuscire a non far partecipare i cittadini piemontesi su un tema come quello dell'abrogazione della legge regionale sulla caccia: argomento di grande interesse generale per la popolazione piemontese, non solo negli anni passati.
Tale è la pratica dell'attuazione partecipativa che la Regione Piemonte, ma anche questa Giunta regionale, ha voluto garantire ad un classico movimento di cittadini, di associazioni, di opinione pubblica per usare una perifrasi che non mi piace - di società civile, che chiedeva di intervenire su un procedimento legislativo - lo ricordavo poco tempo fa in polemica anche con alcuni colleghi del centrosinistra - che ha visto questa Regione e questo Consiglio legiferare per ben venti volte in trent'anni. Quello della caccia è l'argomento su cui il Consiglio regionale è ritornato più volte in questi anni, modificandone, di volta in volta, in modo sostanziale, la legislazione.
Abbiamo messo mano alla legge per oltre venti volte;, le mani su quella legge, ma i cittadini che devono percorrere l'intero e difficile iter di richiesta e di indizione del referendum, con la raccolta firme - che ricordo, devono essere autenticate e certificate - attraverso un vero percorso ad ostacoli, difficilmente riescono a centrare il loro obiettivo se non sono organizzati in strutture politiche radicate sul territorio.
Le norme relative al referendum, come giustamente sottolineava il collega Parma, da un certo punto di vista sono molto generiche e lasciate di volta in volta, all'interpretazione dell'organo regionale; d'altro canto, però, sono invece molto puntuali: passiamo da 60.000 firme a 80.000 firme. Il che significa, sia per l'opposizione che per la maggioranza garantirsi l'impossibilità che la società civile possa davvero, se non organizzata in sindacati di massa o in movimenti partitici di massa partecipare alla vita pubblica con una richiesta referendaria. Spero davvero che le riflessioni a margine di questa apertura di dibattito portino almeno a riconsiderare il numero delle firme.
Permane il nodo del quorum di partecipazione degli elettori affinché il referendum sia valido. Sappiamo, per esperienza nazionale, come in questa fase storica (ma tendenzialmente anche in futuro) sia difficile riuscire a portare gli elettori ad un'espressione referendaria in modo tale da avere un referendum valido.Finiscono per essere una serie di articoli proforma dove, in qualche modo, si regolamenta un istituto che però è morto nella sostanza della praticabilità effettiva dei cittadini.
Spero che questa riflessione a tarda notte porti a considerare che l'esperienza che abbiamo vissuto collettivamente e istituzionalmente con il referendum sulla caccia in Piemonte sia stata molto negativa; ha visto l'espressione di una commissione di esperti che ha espresso un parere come minimo discutibile rispetto all'applicabilità odierna di un quesito referendario che per esempio chiedeva...
C'è un invito pressante e un risultato concreto che mi porta a concludere qui l'intervento, ricordando che l'esperienza passata è, per chi lo vorrà studiare e raccontare, molto negativa.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Contu; ne ha facoltà.



CONTU Mario

Presidente Galasso, io rinuncio all'intervento, perché credo che molto sia stato già detto, se il relatore, esprimendo il suo voto favorevole, fa giustizia a tutto il dibattito.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo 76 (che diventa articolo 77).
L'esito della votazione è il seguente: presenti 41 Consiglieri votanti 40 Consiglieri hanno votato SÌ 38 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 77 Emendamento rubricato n. 77.1 presentato dai Consiglieri Mellano e Palma: al comma 1 si sostituisce la parola "ottantamila" con la parola "quarantamila".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 77.2 presentato dai Consiglieri Mellano e Palma: al comma 1 si sostituisce la parola "ottantamila" con la parola "sessantamila".
Comunico il parere favorevole del relatore.
Ha chiesto la parola il Consigliere Papandrea; ne ha facoltà.



PAPANDREA Rocco

In relazione alla decisione di abbassare da 80 a 60 mila, ricordo che per il Piemonte 40 mila corrisponde alla quota che spetterebbe per arrivare a 500 mila a livello nazionale. Quindi, ha un senso, perché noi a livello nazionale raccogliamo 500 mila firme per un referendum, e avrebbe anche un senso approvare la cifra di 40 mila.
Personalmente, ho raccolto parecchie firme per referendum, talvolta anche con delle strutture alle spalle, e per raccogliere 60 mila firme è necessario un grandissimo lavoro; quindi, il limite dei 60 mila è un limite, per la stragrande maggioranza delle associazioni, quasi impossibile da raggiungere.
Oltretutto, per porsi l'obiettivo di indire un referendum è necessario mettere in moto un lavoro con preparazione di moduli ed altre procedure, e l'obiettivo delle firme da raggiungere è un elemento che fa decidere o meno di promuovere l'iniziativa.
Quindi, apprezzo i 60 mila come un passo; forse si poteva uniformare con il criterio nazionale ed avere lo stesso livello in modo da fissare per i referendum nazionali e quelli locali, la stessa quantità di firme necessarie.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale, sull'emendamento rubricato n. 72.2 L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 Consiglieri hanno votato SÌ 42 Consiglieri Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 77 (che diventa articolo 78) L'esito della votazione è il seguente: presenti 40 Consiglieri votanti 39 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 78 Emendamento rubricato n. 372 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Angeleri Dutto, Valvo e Manolino: il comma 1 dell'articolo 78 è sostituito dal seguente: "1. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o esecuzione di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 372.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 Consiglieri hanno votato SÌ 38 Consiglieri Il Consiglio approva.
Ha chiesto la parola il Consigliere Palma per dichiarazione di voto sull'articolo 78; ne ha facoltà.



PALMA Carmelo

Mi rendo conto che ci si può accontentare di quello che succede, per anche questo emendamento, così come l'articolo nella sua formulazione complessiva, estende le materie non sottoponibili a referendum.
La cosa più singolare, che tengo a sottolineare all'attenzione dell'Aula, è che esclude dalla possibilità di sottoposizione al giudizio referendario, esattamente, la materia su cui si sono celebrati almeno cinque referendum negli anni '90, che sono stati referendum determinanti per il mutamento del sistema politico italiano.
Noi decidiamo qualcosa che né il costituente, né il legislatore nazionale successivamente ha mai pensato di dover escludere dalla possibilità di sottoposizione al giudizio referendario della legge elettorale.
Questa è l'ennesima dimostrazione del modo in cui i referendum vengono intesi all'interno della Regione e che tipo di attenzione si ha rispetto allo strumento referendario. Pertanto non sono, com'era la previsione nell'articolo 75 della Costituzione, non sottoponibili a giudizio referendario quelle materie secondo le quali era presumibile che il giudizio referendario fosse motivato da un interesse diretto da parte degli elettori (le tasse, la legge di bilancio, ecc.), ma sono escluse dalla possibilità di essere sottoposte a referendum le materie politicamente sensibili. Questa è una cosa del tutto diversa dal non sottoporre al referendum la legge di bilancio o le leggi di natura fiscale e tributaria.
Ci tenevo a sottolinearlo perché noi stiamo facendo proprio questo.
Quella elettorale, materia che non ha rango statutario, che la nostra Costituzione prevede, sul piano nazionale, sottoponibile a referendum, su cui si sono fatti almeno cinque referendum per tutto lo scorso decennio ora diventa, automaticamente, per la nostra Regione, materia intoccabile e non sottoponibile al giudizio dei cittadini. Con il paradosso che sullo Statuto, sulla forma di governo e sui presupposti giuridici della legge elettorale, si va al referendum al contrario, cioè attraverso un referendum confermativo. Rispetto alla normativa di disciplina della stessa materia si prevede l'impossibilità di referendum con questo emendamento.
Ovviamente, l'Aula voterà a maggioranza questo emendamento probabilmente lo faranno anche quei partiti che, su questa specifica materia della legge elettorale, nel corso di questi anni hanno promosso sul piano nazionale numerosissimi referendum.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Papandrea; ne ha facoltà.



PAPANDREA Rocco

Come ho già detto negli interventi precedenti, si inserisce una limitazione del diritto di referendum. In questo caso, mi pare che si vada ad introdurre questa limitazione, com'era nel testo originale, cioè si va verso emendamenti che lo limitano.
Invito i Consiglieri a una riflessione: poiché non abbiamo votato gli ottanta Consiglieri e non faremo la legge sugli ottanta Consiglieri, non c'è il rischio di sottoporla a referendum, poiché quella legge forse poteva essere impopolare e si poteva temere che venisse sottoposta a referendum ma poiché non c'è, possiamo decidere più tranquillamente, senza avere quel tipo di preoccupazione, e decidiamo di mantenere un criterio logico che questa legge non è speciale da non dover essere sottoposta a referendum.



PRESIDENTE

Stiamo discutendo l'articolo 78. L'emendamento ormai è stato approvato c'è stata una dichiarazione di voto del Consigliere Palma, è, poi intervenuto il Consigliere Papandrea, quindi non ci resta che votare l'articolo.
Ha chiesto la parola il Consigliere Cattaneo; ne ha facoltà.



CATTANEO Valerio

Sull'articolo, poiché l'emendamento, come ha ricordato correttamente il Presidente Cota, è già stato approvato.
Collega Papandrea, lei ha voluto, non dico insinuare, ma ritenere anche con logica - quindi rispondo per questo motivo - che noi avessimo presentato questo emendamento perché su una legge elettorale poteva nascere una presentazione di referendum sullo Statuto.
E' ovvio che il referendum potrebbe anche essere promosso con le firme dei 12 Consiglieri regionali, quindi non era quello lo spauracchio. Mi viene, però, in mente una considerazione: con i tempi che corrono, ci conviene tenere stretta la legge elettorale che abbiamo. Pensi se dovessero promuovere un referendum per abolire la legge elettorale (l'attuale legge n. 1/1999); ci troveremmo nell'imbarazzante situazione di non avere più una legge elettorale e dover restare qua per sempre! Io mi sentirei imbarazzato, perché, da un lato, per restaurare la democrazia, dovrei dimettermi - capisce, però, che, come altri, sarei restio a firmare quel foglio! - e, dall'altro, non potremmo garantire un libero esercizio delle elezioni democratiche. Ritengo, pertanto, che chi ha proposto questo emendamento - io l'ho sottoscritto - intendesse anche scongiurare questo rischio per i piemontesi.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo 78 (che diventa articolo 79).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 Consiglieri hanno votato SÌ 38 Consiglieri hanno votato NO 3 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 79 Indìco la votazione nominale sull'articolo 79 (che diventa articolo 80).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 Consiglieri hanno votato SÌ 33 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 80 Indìco la votazione nominale sull'articolo 80 (che diventa articolo 81).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 81 Indìco la votazione nominale sull'articolo 81 (che diventa articolo 82).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 82 Emendamento rubricato n. 373 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Angeleri Dutto, Valvo e Manolino: il comma 3 dell'articolo 82 è soppresso.
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 82 (che diventa articolo 83).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 83 Indìco la votazione nominale sull'articolo 83 (che diventa articolo 84).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 84 Emendamento rubricato n. 324 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 84, comma 1, la parola "cittadini" è soppressa e sostituita dalla parola "persone".
Emendamento rubricato n. 325 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 84, comma 1, la parola "cittadini" è soppressa e sostituita dalle parole "persone residenti nel territorio regionale".
Tali emendamenti sono ritirati dai proponenti e conservati agli atti.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 84 (che diventa articolo 85).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 Consiglieri hanno votato SÌ 38 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 85 Emendamento rubricato n. 326 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 85, comma 1, dopo la parola "popolazione" sono inserite le seguenti parole "anche straniera".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 85 (che diventa articolo 86).
L'esito della votazione è il seguente: presenti 40 Consiglieri votanti 39 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri hanno votato NO 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 86 Emendamento rubricato n. 327 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: al titolo IV l'intero capo V è soppresso.
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 86 (che diventa articolo 87) L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 Consiglieri hanno votato SÌ 38 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 87 Emendamento rubricato n. 374 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Dutto Valvo e Manolino: dopo il comma 3 si aggiunge il seguente comma: "4. Nelle materie di spettanza degli Enti locali, può presentare proposte di legge al Consiglio regionale".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 87 (che diventa articolo 88).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 88 Emendamento rubricato n. 88.1 presentato dai Consiglieri Cattaneo e Galasso: al comma 1 dell'articolo 88 le parole da "che" a "funzionali" sono soppresse.



PRESIDENTE

Sull'articolo 88 c'é un problema di legittimità che è quello di inserire, in un organismo che è previsto dalla Costituzione come organismo composto da Enti territoriali, una realtà che non è Ente territoriale, cioè le università piemontesi e i rappresentanti di autonomie funzionali, seppur con la formula attenuata di cui al comma III.
E' stato presentato un emendamento che chiede di sopprimere le parole "da che" a "funzionali" per questo motivo. La norma di riferimento costituzionale è l'articolo 123, comma IV: "In ogni Regioni lo Statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie locali quale organo di consultazione fra Regione ed enti locali" intendendosi gli Enti locali territoriali. La Presidenza ha una soluzione alternativa rispetto all'emendamento soppressivo che potrebbe essere questa, studiata al momento: "Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale che può prevedere forme di partecipazione" Ha chiesto di intervenire il Consigliere Palma; ne ha facoltà.



PALMA Carmelo

Capisco che la prudenza non sia mai troppa, ma Presidente, visto che ha formulato lei l'ipotesi di emendamento, da cosa si desume che gli Enti locali citati al IV comma dell'articolo 123 siano gli Enti locali territoriali. Anche giuridicamente gli Enti locali, sono gli Enti locali territoriali da una parte...



PRESIDENTE

Mentre le autonomie funzionali non sono Enti locali, anche non territoriali.



PALMA Carmelo

Siamo sicuri di questo?



PRESIDENTE

Su questo sì.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galasso; ne ha facoltà.



GALASSO Ennio Lucio

Ero stato uno degli assertori dell'inserimento delle università delle autonomie funzionali in questa norma. Devo dire che, in effetti, vi è dottrina che ritiene che l'espressione Enti locali convenga anche quella di autonomie funzionali.
Tuttavia, sempre guidato da quello spirito di prudenza e di cautela oggi proporrei di sopprimere dalle parole da "che" a "funzionali". Anche la forma attenuata non mi fa stare tranquillo. Quindi propongo l'emendamento soppressivo dopo la parole "legge regionali..che.." fino ad "autonomie funzionali".



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RIBA



PRESIDENTE

Allora risulterebbe: "Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale". Sopprimere la parte finale.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marcenaro; ne ha facoltà.



MARCENARO Pietro

Non sappiamo, mi rivolgo soprattutto ai funzionari, se esistono, in altri Statuti approvati e non impugnati, problemi di questo tipo? Se ci fossero altri Statuti che nominano questa questione, potremmo stare tranquilli. Sapete benissimo, come me, che è questione sollevata prima e poi emersa con una certa forza dalla consultazione di una serie di soggetti ai quali, se fosse possibile dare una risposta anche attenuamente positiva non sarebbe male.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Presidente della Giunta regionale, Ghigo.
Ne ha facoltà.



GHIGO Enzo, Presidente della Giunta regionale

Anch'io chiedo un approfondimento sul tema. Anch'io ritengo che, in modo attenuato, nell'articolo 88 sarebbe il caso di dare un riconoscimento alle autonomie funzionali e alle università.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cattaneo; ne ha facoltà.



CATTANEO Valerio

L'emendamento ha un sua valenza tecnica per i dubbi che abbiamo sollevato. Ringrazio il Presidente della Regione per aver preso una posizione chiara sul punto, tant'é che il Presidente della Regione è stato tra i più attenti ad avanzare la proposta di inserire le autonomie funzionali, a cominciare dall'Università, ed un rappresentante della Camera di Commercio a livello regionale.
Abbiamo anche ampiamente parlato in Commissione, si tratta di trovare una formulazione che eviti, nel rispetto della Costituzione della Repubblica, qualsiasi forma di impugnativa da parte del Governo. Forse la formulazione che stava individuando il Presidente Cota, poteva essere quella che ci dà maggiore garanzia. Certamente abbiamo intenzione di confermare questa presenza che era stata proposta in ritardo solo per rendere lecito l'articolo ed evitare eventuali impugnative. Nel merito avendo anche partecipato alla costituzione di questo articolo, siamo d'accordo. Si tratta solo di individuare una formulazione che stia in piedi.



PRESIDENTE

Consigliere Tapparo, la ricerca effettuata sugli Statuti approvati non cita le autonomie funzionali nell'ambito del Consiglio delle autonomie; ne parlano a parte, in altri articoli.



TAPPARO Giancarlo

Ma certo, dovrebbero essere inserite nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, com'è il caso delle Camere di Commercio. Il Consiglio delle autonomie locali è l'interprete principale della sussidiarietà verticale. Abbiamo parlato a lungo di sussidiarietà orizzontale, che consente la partecipazione di altre forme di articolazione della società. Le autonomie funzionali che, come le Camere di Commercio o le Università, hanno caratteristiche peculiari, trovano, nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, una sede (la legge istitutiva provvederà a normare) idonea per poter operare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galasso.



GALASSO Ennio Lucio

Ero stato un sostenitore dell'inserimento, nel Consiglio delle autonomie locali, di Università e di autonomie funzionali.
Le mie perplessità possono essere superate tenendo conto del fatto che il comma 3 recita: "Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, sono contenute nella legge regionale". Nella legge regionale si può prevedere anche questo. Mi rendo conto che è un segnale affievolito, ma dobbiamo scegliere.
Da un punto di vista squisitamente tecnico, pur essendo convinto della bontà della proposizione, do parere contrario.



PRESIDENTE

Mi sembra, comunque, che la considerazione espressa sulla possibilità che la legge regionale inserisca altri soggetti, è assicurata dal testo del comma 3 che recita: "Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale". Il resto è compreso nella dicitura. Il rafforzamento serve solo come comunicazione delle intenzioni.



(Commento del Consigliere Marcenaro fuori microfono)



PRESIDENTE

La Regione Toscana ha inserito un articolo ad hoc che recita: "La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli Enti locali", ma è fuori dal discorso del Consiglio delle autonomie locali.



(Commento del Consigliere Marcenaro fuori microfono)



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 88.1.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione dell'articolo 88 (che diventa articolo 89) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 89 Emendamento rubricato n. 328 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea: all'articolo 89, comma 1, la parola "cittadini" è soppressa e sostituita con la parola "persone".
Emendamento rubricato n. 329 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea: all'articolo 89 inserire il seguente nuovo comma 2 bis: "2 bis. Il difensore civico interviene in particolare nella tutela non giurisdizionale dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti".
Tali emendamenti sono ritirati dai proponenti e conservati agli atti.
Indìco la votazione sull'articolo 89 (che diventa articolo 90) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
Sono stati presentati alcuni emendamenti aggiuntivi.
Emendamento rubricato n. 330 presentato dal Consigliere Contu: dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente: "89 bis. (Ufficio del Difensore Civico Regionale delle persone private della libertà personale) 1. E' istituito l'organo del difensore civico regionale delle persone private della libertà personale.
2. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale per l'esercizio delle sue funzioni può, sulla base di apposita convenzione, avvalersi dei difensori civici comunali.
4. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, i componenti del suo ufficio, i difensori civici comunali, a seguito di apposita convenzione, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali, psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di detenzione per immigrati, le caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi sono camere di sicurezza.
4 bis. Durante la visita i soggetti di cui al comma 4 possono visitare qualunque luogo di detenzione ed incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto possono non essere accompagnati.
4 ter. I soggetti di cui al comma 4 hanno diritto di consultare qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
4 quater. Il responsabile della struttura, l'amministrazione periferica e centrale hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie informali.
4 quinquies. In caso di mancata risposta alla richiesta di informazioni o chiarimenti, il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale può: a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 4 b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio c) convocare il responsabile della struttura detentiva e del comportamento contestato.
4 sixties. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o da atti riservati.
4 septies. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinchè, entro trenta giorni, confermi o meno l'esistenza del segreto.
5. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, senza vincoli di forma.
6. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento la Costituzione della Repubblica, le Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, e le leggi dello Stato.
7. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale dispone di un potere raccomandatario.
7 bis. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, rispetto ai casi segnalati, ed a seguito di inchiesta, cercherà in prima istanza di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinchè si adegui a quanto raccomandato.
7 ter. Il funzionario o l'organo competente possono: a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico delle persone private della libertà personale b) comunicare il loro dissenso motivato.
7 quater. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, pu chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.
7 quinquies. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che verrà pubblicizzata tramite i massmedia.
7 sexties. Nei casi più gravi, il difensore civico regionale delle persone private delle libertà personale può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente attivato entro trenta giorni dalla ricevuta informazione, deve essere comunicato al difensore civico regionale delle persone private della libertà personale.
8. Nei casi di fatti che possano costituire reato, il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente.
9. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale ha l'obbligo di presentare entro il 30 aprile di ogni anno, la propria relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, al Consiglio regionale, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.
9 bis. La relazione annuale è altresì trasmessa al Parlamento e al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di ogni altra forma di trattamento inumano, crudele o degradante ed al Comitato ONU contro la tortura.
10. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale può avvalersi del contributo d'organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
11. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale rimane in carica per quattro anni non prorogabili".
Emendamento rubricato n. 331 presentato dal Consigliere Contu: dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente: "89 bis. Ufficio del Difensore Civico Regionale delle persone private della libertà personale.
1. E' istituito l'organo del difensore civico regionale delle persone private della libertà personale e riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, senza vincoli di forma.
4. L'Ufficio del difensore civico regionale è regolato dalla legge".
Emendamento rubricato n. 332 presentato dal Consigliere Contu: dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente: "89 bis. Ufficio del Difensore Civico Regionale delle persone private della libertà personale.
1. E' istituito l'organo del difensore civico regionale delle persone private della libertà personale e riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale e i componenti del suo ufficio hanno diritto di accesso, nel territorio della Regione Piemonte, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici, giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di detenzione per immigrati, le caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi sono camere di sicurezza.
4. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, senza vincoli di forma." Tali emendamenti sono ritirati dai proponenti e conservati agli atti.
Emendamento rubricato n. 89bis.1 presentato dai Consiglieri Contu, Mellano Palma, Papandrea, Moriconi, Costa R., Botta M., Cattaneo e Manica articolo 89 bis Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale "E' istituito presso la Giunta regionale l'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, che riferisce annualmente al Consiglio regionale.
L'attività dell'Ufficio del Garante è regolamentata con legge regionale nel rispetto delle norme dell'ordinamento giudiziario e penitenziario".



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Rossi Oreste; ne ha facoltà.



ROSSI Oreste

Presidente, colleghi, mi fa piacere che sia stato dato parere contrario all'emendamento, perché credo che non abbia senso inserire una proposta di questo tipo all'interno dello Statuto. Nessun'altra Regione lo ha fatto eccetto la Regione Lazio che lo ha fatto con una legge ordinaria e non in Statuto. Se si va a toccare un tasto come questo - sicuramente legittimo presenteremo un emendamento, che ovviamente ritireremo, se l'altro emendamento verrà bocciato o ritirato.
Se si istituisce un garante per chi è privato della libertà personale intendiamo per chi è in carcere e quindi per chi, probabilmente, ha compiuto un reato - è anche giusto istituirne uno, nella Giunta regionale per chi ha subito il reato.
Chiediamo, quindi, un garante per le vittime che hanno subito il reato visto che garantiamo tutti. Il collega Dutto, giustamente, dice: "Prevediamo anche un garante per tutelare i diritti degli animali, spesso e volentieri violati"; ma se inserissimo tutti questi elementi all'interno dello Statuto, non parrebbe più un atto costitutivo della Regione Piemonte.
Per questo motivo, quindi, e non perché contro i diritti di chi sta subendo un processo, o di chi è stato condannato o ancora di chi si trova in carcere, siamo certamente per tutelare più Abele che Caino; sicuramente non solo Caino.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Cattaneo.



CATTANEO Valerio

un po' come la questione della Provincia di Torino e delle altre sette Province del Piemonte: non è che una cosa escluda l'altra diversamente, si mette qualcuno contro altri.
Personalmente, ho sottoscritto questo emendamento perché ne condivido il merito. Come ho già riferito al collega Rossi, condivido quanto lui ha proposto, anche se mi corre l'obbligo di ricordare che la Regione è già attiva in merito a questo secondo punto: mi riferisco, ad esempio, alle vittime del terrorismo e dell'usura. In tal senso, esiste già una legislazione di riferimento.
Come ho ribadito poc'anzi, si tratta semplicemente di verificare se inserire o meno questi elementi all'interno dello Statuto: come credo nessuno abbia ancora fatto, se non la Regione Lazio. Il che mi sembra anche un po' strano; ritengo sia un elemento di civiltà che il Piemonte se ne occupi. Ritengo altrettanto importante che attraverso questi emendamenti sia stato rappresentato all'attenzione dell'Assemblea un tema rilevante come questo - così come quello del collega Rossi -: nel secondo caso, penso sia il caso di rivedere la legislazione di riferimento già esistente.
Mi pare invece che la logica - non voglio usare il termine "perentorietà" - con la quale il collega Rossi dice: "Se si introduce e si dà una dignità statutaria a questo, è ovvio che allora, pur essendoci già una legislazione di riferimento, bisogna darla anche all'altro tipo di Consulta", apra divisioni sul metodo piuttosto che sul merito.
Vorrei avanzare una proposta: trasformiamo questo articolo in un ordine del giorno; come Gruppo consiliare siamo disponibili, sin dalla ripresa dei lavori, prima in Commissione e poi in Aula, ad un ragionamento organico e a definire insieme una legge che possa contenere l'una e l'altra cosa, magari con la revisione o eventualmente con la verifica, su quanto facciamo, ad esempio, per l'usura, per il terrorismo o per altro. Dobbiamo evitare divisioni su un tema rilevante come questo. Sono certo che, con calma intelligenza, disponibilità di ascolto, di confronto e di dibattito, si possa trovare una soluzione addirittura unitaria.
Detto questo, c'era un ulteriore emendamento che prevedeva l'articolo 89 ter, il cui testo non è stato ancora distribuito, per l'istituzione del...



(Commenti in aula fuori microfono)



CATTANEO Valerio

Mi comunicano che è ritirato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Contu.



CONTU Mario

Presidente, vorrei ringraziare il Consigliere Cattaneo per il suo intervento.
Rilevo, però, collega Rossi, una considerazione di ordine generale: stiamo parlando di un mondo che l'accezione comune considera oggi come "separato", ben altra differenza vi è per chi magari ha subito dei reati rispetto ai quali questo Consiglio regionale ha già varato tutta una serie di provvedimenti. Ma non voglio cogliere questo aspetto.
La popolazione carceraria è notevolmente cambiata. Attualmente, la mancanza di rapporti parentali è una realtà diffusissima e la carcerazione vive un mondo separato, in profonda solitudine. Molti dei diritti di queste persone sono calpestati, non ultimi quelli legati al diritto al lavoro previsto dagli ordinamenti penitenziari.
Devo dare pubblicamente atto, però, che questa Regione, più di altre ha investito molto sul sistema carcerario, in parte grazie all'impegno dei Consiglieri e dei Gruppi consiliari che si sono prodigati, in parte grazie all'attenzione mostrata dall'Assessore Cotto.
Grazie all'impegno dei colleghi Radicali, siamo la prima Regione (per ora anche l'unica) che ha aggiunto, con finanziamenti propri, 22 educatori professionali per l'inserimento lavorativo - e quindi sociale - dei detenuti Accolgo dunque la proposta che prevede che l'Aula, attraverso un ordine del giorno, si impegni a varare una legge istitutiva del garante, come hanno già fatto molte altre Regioni e Amministrazioni non di centrosinistra ne devo dare atto - perché c'è un'attenzione credo da parte di tutti.
La proposta di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno augurandoci di trovare tempi certi per la sua approvazione, ci trova favorevoli.



PRESIDENTE

La proposta del collega Cattaneo, di redigere un ordine del giorno e di procedere con un testo di legge è accolta, quindi, anche dal Consigliere Contu.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mellano.



MELLANO Bruno

Vorrei soltanto precisare che il primo firmatario è il Consigliere Contu, in quanto ha presentato tre emendamenti che poi sono stati la traccia per produrre quest'ultimo, che è stato autorevolmente firmato da importanti Capigruppo anche di maggioranza.
C'è un impegno che io colgo positivamente. Cercherò di tradurre subito anche con l'aiuto del collega Contu e di altri, il testo della legge della Regione Lazio, fatto da Storace.
Accogliamo il suggerimento del Consigliere Cattaneo, ma accogliamo altresì l'impegno di quest'Aula a ragionarvi sopra il prima possibile perché è argomento quanto mai delicato.
Viene ritirato, quindi, l'emendamento.



PRESIDENTE

Di conseguenza, credo che sia ritirato anche l'ordine del giorno presentato dalla Lega Nord.
Emendamento rubricato n. 89bis.2 presentato dal Consigliere Rossi O.: articolo 89 bis Ufficio del Garante delle persone danneggiate da chi ha compiuto reati penali "E' istituito presso la Giunta regionale l'Ufficio del Garante delle persone danneggiate da chi ha compiuto reati penali, che riferisce annualmente al Consiglio regionale.
L'attività del Garante è regolamentata con legge regionale".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 292 presentato dal Consigliere Tapparo: dopo l'articolo 89 è inserito un nuovo articolo 89 bis che recita: "Articolo 89 bis (Conciliazione per la risoluzione delle controversie) La Regione Piemonte promuove e favorisce, con apposita legge, la conciliazione in forma volontaria e gratuita, come nuovo metodo per la composizione di controversie attinenti diritti disponibili tra Regione e cittadini".
Ha chiesto la parola il Consigliere Tapparo.



TAPPARO Giancarlo

Molto brevemente, propongo di normarlo magari con l'istituzione di un apposito Ufficio regionale, per favorire, in forma volontaria, la risoluzione di tutta una serie di vertenze tra Regione e cittadini attraverso il sistema della conciliazione, più rapido e meno costoso.
Abbiamo una giustizia ingolfata, soprattutto in controversie civili, che non dà delle risposte in tempi adeguati.
La conciliazione è utilizzata in forma volontaria già in molti altri campi. Questo aprire una finestra nel rapporto cittadino con l'Istituzione attraverso un organo di conciliazione delle controversie, che potrebbe essere molto innovativo.



PRESIDENTE

Il collega Tapparo mantiene l'emendamento.
Indìco la votazione sull'emendamento rubricato n. 292, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.



TITOLO V

Emendamento rubricato n. 333 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: al Titolo V l'intero Capo II è soppresso.
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 334 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: al Titolo V, il titolo del Capo II è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo articolo: "Commissione consultiva dello Statuto".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
ARTICOLO 90 Emendamento rubricato n. 385 presentato dai Consiglieri Angeleri, Costa Rosa Anna, Scanderebech e Botta Franco Maria: l'articolo 90 va abrogato.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 385, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Emendamento rubricato n. 335 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 90, il comma 1, è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma 1: "1. La Commissione consultiva dello Statuto è organismo indipendente della Regione ed ha funzioni consultive sulle controversie relative alla legittimità statutaria delle leggi e degli atti secondo le modalità previste dal Regolamento".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 336 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 90 si aggiunge il seguente nuovo comma 1 bis: "1 bis. La Commissione consultiva dello Statuto è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui: un magistrato a riposo; due professori universitari di discipline politiche o giuridiche; due avvocati con almeno quindici anni di servizio; due ex Consiglieri regionali".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Palma; ne ha facoltà.



PALMA Carmelo

Vorrei intervenire, in sede di dichiarazione di voto, solo per sottolineare come, per ragioni essenzialmente tecniche, per impossibilità di individuare competenze più cogenti e un inserimento compatibile nel quadro costituzionale complessivamente inteso, noi andiamo ad approvare due articoli, relativi alla Commissione di garanzia (l'articolo 90 e l'articolo 91) complessivamente istitutivi di una Commissione consultiva del Consiglio. In realtà, tali articoli non adempiono al compito della garanzia dello Statuto e della legislazione, ma soprattutto non adempiono al ruolo che ci si sarebbe potuto aspettare, di disciplinare gli eventuali conflitti di attribuzione fra la Regione e gli Enti locali.
Si tratta di un argomento molto delicato, perché è evidente che si tratterebbe di una giurisdizione impropriamente attribuita, da parte della Regione, ad un organo non giurisdizionale. Però questo segnala anche un problema fondamentale del federalismo italiano: non inteso come rapporto fra Stato e Regioni, ma come rapporto complessivamente portato anche nel rapporto tra la Regione ed il sistema delle Autonomie locali, in cui questi tipi di conflitti non sono attivabili da parte delle istituzioni, ma solo indirettamente, attraverso ricorsi al Giudice amministrativo, da parte di privati, sugli atti amministrativi o delle istituzioni locali o, ancora dell'istituzione regionale. Quindi, è un problema assolutamente significativo dal punto di vista istituzionale.
Noi abbiamo approvato una legge - faccio un esempio di scuola, ma anche concreto in ordine al problema delle cremazioni e della dispersione delle ceneri - che un Comune della nostra Regione si è rifiutato di applicare ritenendo che questo tipo di disciplina fosse affidato ad un regolamento statale.
In una situazione paradossale in cui lo Stato non ha sollevato, nei confronti della Regione, un conflitto di attribuzione rispetto a questa materia, questa stessa materia dovrebbe intendersi legittimamente esercitata dal punto di vista legislativo da parte della Regione e senza che la Regione possa ricorrere, in quanto istituzione, ad alcun organo giurisdizionale per far sancire il proprio diritto o sanzionare l'altrui inadempienza rispetto alla propria disciplina legislativa.
Questo, rispetto ad una materia assolutamente delicata dal punto di vista sociale, ma non particolarmente rilevante dal punto di vista istituzionale, può passare sotto silenzio, ma nel momento in cui alcuni Comuni piemontesi rifiutassero di applicare la legislazione regionale e gli atti amministrativi conseguenti rispetto a materie molto più significative noi dobbiamo avere chiaro dinanzi agli occhi il problema che le istituzioni, in quanto tali, all'interno del territorio regionale e nel federalismo interno della Regione, non hanno strumenti giurisdizionalmente attivabili per contestare l'esercizio abusivo delle altrui competenze ovvero per rivendicare l'esercizio legittimo delle proprie.
Questo è il problema in assoluto più significativo del federalismo interno. E' un problema che, affrontato direttamente, rispetto al Consiglio delle Autonomie locali e, per altro verso, rispetto anche al CREI, tentando di attribuire alle Autonomie locali un potere di intervento e indirettamente, di interdizione rispetto alla legislazione regionale ottiene il doppio risultato di continuare a non avere, di fatto, un organo di garanzia e di condizionare, se non altro politicamente, l'esercizio di sovranità da parte della Regione.
Mi rendo conto che l'ora è tarda, ma questo è probabilmente il problema politicamente ed istituzionalmente più significativo nel rapporto fra Regioni e Autonomie locali, poiché sappiamo che il problema più significativo nel rapporto tra lo Stato e le Regioni si è consumato attorno ad una serie di conflitti di attribuzione che sono andati a chiarire le formulazioni, più o meno varie, contenute nel Titolo V della Costituzione.
Per cui il nuovo Titolo V della Costituzione, molto più che quello approvato dal Parlamento e confermato dal corpo elettorale, è quello risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Deve essere chiaro che noi approviamo uno Statuto in cui la soluzione dei conflitti di attribuzione è affidata alla trattativa politica fra la Regione e gli Enti locali, non al giudizio giurisdizionalmente inteso da parte di un organo di garanzia.
Questo, purtroppo, vale, tragicamente, anche nella dialettica istituzionale della stessa istituzione regionale, nel rapporto fra il Consiglio e la Giunta, ad esempio, rispetto alla materia regolamentare e rispetto al giudizio di costituzionalità regionale e quindi di statutarietà delle norme adottate dal Consiglio.
Anche in questo caso, non abbiamo una giurisdizione statutaria, ma uno strumento consultivo che consiglia al legislatore, ovvero al potere esecutivo, di non adottare provvedimenti che, in termini di dottrina o di parere, non sembrano essere perfettamente collimanti con la disciplina legislativa, oppure con la disciplina statutaria. Dobbiamo avere, cioè sostanzialmente chiaro che il cuore del problema federalistico, che ha trovato sul piano nazionale delle forme di disciplina giurisdizionale, non ha trovato e non può al momento trovare, sul piano regionale, alcun tipo di disciplina, in questo caso, non per una formulazione insoddisfacente dell'articolo 90 e dell'articolo 91, quanto piuttosto per dei buchi - dei bachi, si direbbe in linguaggio informatico - assolutamente evidenti del sistema federalistico nazionale, che non ha avuto alcun tipo di previsione su questa materia e che lascia i conflitti di attribuzione, all'interno delle Regioni, affidati interamente alla politica e non a una qualche forma di giurisdizione.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 90 (che diventa articolo 91) nel testo originario..
Il Consiglio approva.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA



PRESIDENTE

ARTICOLO 91 Emendamento rubricato n. 386 presentato dai Consiglieri Angeleri, Costa Rosa Anna, Scanderebech, Botta Franco: l'articolo 91 va abrogato.
L'emendamento è inammissibile, perché, nel momento in cui abbiamo approvato l'istituzione della Commissione di garanzia, non possiamo abrogare le attribuzioni della Commissione stessa.
Tale emendamento viene, pertanto, ritirato.
Emendamento rubricato n. 448 presentato dal Consigliere Cattaneo: articolo 91, comma 1, lettera b): la lettera b) del comma 1 dell'articolo 91 è soppressa.
La parola al Consigliere Cattaneo, per l'illustrazione.



CATTANEO Valerio

Grazie, Presidente. Per una valutazione che vuole una maggiore attenzione dell'Assemblea: valutare il carattere invasivo e lesivo delle leggi regionali, da parte delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, ai fini della proposizione del ricorso davanti alla corte costituzionale.
La proposizione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale è una prerogativa esclusiva della Giunta regionale, che pone la Giunta di turno nella condizione di svolgere delle valutazioni, non solo prettamente tecniche, ma anche politiche; essendo, la Commissione di garanzia, un organismo tecnico che non può che esprimere un parere tecnico, è ovvio che potrebbe succedere che una Giunta Regionale sia messa nella condizione di operare una scelta diversa rispetto a quella del parere tecnico, ed assumersene la responsabilità, creando una situazione di imbarazzo e divergenza tra gli organismi.
Ritengo sia più corretto non prevedere, per la Commissione di garanzia l'espressione del parere obbligatorio - perché di questo si tratterebbe riguardo alla proposizione del ricorso, davanti alla Corte Costituzionale da parte della Giunta Regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marcenaro.



MARCENARO Pietro

Se leggiamo l'articolo, la Commissione di garanzia agisce su richiesta del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri, oppure del Consiglio delle Autonomie Locali.
Non è, pertanto, un organo che agisce su propria iniziativa, ma su richiesta.
Forse - mi chiedo, perché naturalmente parlo di questo mettendo dei punti interrogativi - per risolvere il problema e la preoccupazione del collega Cattaneo sarebbe sufficiente eliminare la parte del comma b) che va dalla virgola alla parola "costituzionale", lasciando esclusivamente alla Commissione di garanzia il compito di esprimere valutazioni sul carattere invasivo o meno di legge dello Stato rispetto alle prerogative regionali.
Non è detto che questo necessariamente sblocchi il ricorso davanti alla Corte Costituzionale.



PRESIDENTE

Mi sembra logico. Stiamo parlando delle leggi dello Stato, non delle leggi regionali e sulle leggi regionali ha ragione lei, infatti ha presentato l'emendamento rubricato n. 337. Stiamo parlando del carattere invasivo da parte delle leggi dello Stato.
Pertanto, considero ragionevole la proposta presentata dal Consigliere Marcenaro, mi riferisco all'emendamento rubricato n. 448, che chiedeva originariamente di sopprimere la lettera b), mentre adesso chiede di sopprimere una parte della lettera b), cioè quella dopo la virgola e dopo la parola "Stato".
L'emendamento 448 così riformulato: emendamento rubricato n. 448 bis presentato dai Consiglieri Cattaneo e Marcenaro,: articolo 91, comma 1, lettera b): la lettera b) del comma 1 dell'articolo 91 è soppressa dalle parole "ai fini" fino a "Costituzionale".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 448 bis, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 337 presentato dai Consiglieri Caracciolo e Galasso: articolo 91, comma 1, lettera c): al comma 1 dell'articolo 91 sostituire le parole "leggi e regolamenti" con le parole "progetti di legge e regolamenti".
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Palma; ne ha facoltà.



PALMA Carmelo

Non è un emendamento puramente tecnico. Nel caso in cui il parere sia unicamente preventivo e unicamente sulle proposte, non esiste nessun meccanismo di verifica sulla coerenza statutaria di leggi e regolamenti approvati. Questo mi pare abbastanza evidente. Una proposta di legge è sottoposta ad una valutazione preventiva, esce totalmente stravolta e non esiste nessun meccanismo di verifica ne di richiesta di parere alla Commissione di garanzia ...



PRESIDENTE

Scusi se la interrompo Consigliere Palma, ma cosa succede se la Commissione di garanzia esprime un parere contrario su una legge che è già stata approvata dal Consiglio regionale?



PALMA Carmelo

Se interviene sull'interpretazione dei conflitti di attribuzione fra gli organi, ed esprime un parere su questo; interviene su leggi approvate interviene su stati di fatto...



PRESIDENTE

C'é uno sbocco... qui non c'é uno sbocco.



PALMA Carmelo

Si può cambiare la legge. Se noi prevediamo che una proposta di legge debba essere cambiata a maggioranza qualificata: "Il Presidente e la Giunta regionale sono tenuti a riesaminare i provvedimenti oggetti di rilievo sulla base del parere espresso dalla Commissione e a motivare adeguatamente l'eventuale riadozione informandone il Consiglio"..."Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario i singoli pareri con decisione motivata adottata a maggioranza assoluta". Noi ci troviamo in una situazione in cui per fare una legge dubbia, basta presentarne una giusta e poi cambiarla in aula perché il parere della Commissione di garanzia non vale più, le procedure di approvazione non sono aggravate. Obiettivamente è problematico questo fatto.



PRESIDENTE

Ma noi interveniamo nel processo legislativo se approviamo un emendamento



PALMA Carmelo

Ma noi interveniamo nel processo legislativo anche prevedendo che il progetto di legge, in quanto tale, per essere approvato, debba essere approvato a maggioranza assoluta e non a maggioranza semplice per un parere espresso su un progetto di legge, non prevedendo affatto che cosa succede rispetto ad una legge che viene approvata. C'é una qualche incongruenza all'interno di questo procedimento? Secondo me, si. Non so se mi sono spiegato.



PRESIDENTE

Si è spiegato molto bene, Consigliere Palma ma il problema qual è? Se noi sottoponiamo al parere della Commissione di garanzia una legge o un regolamento che è già stato approvato e facciamo seguire, come conseguenza di questo parere eventualmente negativo, la necessità di riesaminare una legge che è già stata approvata, introduciamo una procedura aggravata nel procedimento legislativo. Istituiamo una procedura di riesame di una legge già approvata dal Consiglio. Introduce un riesame obbligatorio di una legge già approvata. Secondo me è logico mantenere l'emendamento del Consigliere Galasso perché quando c'é una proposta di legge e si pensa che questa preposta di legge, o un progetto di regolamento, sia in violazione dello Statuto, si chiede il parere, quindi si può intervenire prima di commettere un eventuale errore attraverso l'approvazione.
La parola al Consigliere Galasso



GALASSO Ennio Lucio

Vi ricordo che vi è anche l'altro emendamento, "non riadozione" perch in effetti non è mai stato adottato, ma semplicemente adozione.



PRESIDENTE

Manteniamo l'emendamento rubricato n. 337...



(Commenti fuori microfono del Consigliere Palma)



PRESIDENTE

Si introduce una procedura aggravata per i progetti di legge già presentati, se qualcuno lo chiede. E' diverso dal prevedere una forma di riesame obbligatorio di un provvedimento già approvato dall'Aula o dalla Giunta. E' sicuramente più grave richiedere una nuova valutazione.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 337.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 375 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Dutto e Valvo: al comma 4 dell'articolo 91 si sopprime la parola "motivata".
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marcenaro; ne ha facoltà.



MARCENARO Pietro

Credo che dopo le varie considerazioni questo emendamento vada rafforzato. Si potrebbe eliminare "con decisione motivata a maggioranza assoluta". Togliendo la procedura aggravata.



PRESIDENTE

Si sopprimono le parole da "con decisione" fino "ad assoluta" Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 375 come modificato.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 338 presentato dai Consiglieri Galasso e Caracciolo: al comma 5 dell'articolo 91 sostituire la parola "riadozione" con la parola "adozione"



PRESIDENTE

Propongo di intervenire sul comma 5 e di abrogare l'ultima parte da "e a motivare adeguatamente l'eventuale adozione informandone il Consiglio" per non prevedere una procedura aggravata soltanto per quanto riguarda la Giunta, per quanto riguarda i provvedimenti di competenza della Giunta: "Sono tenuti a riesaminare i provvedimenti oggetto di rilievo sulla base del parere espresso dalla Commissione".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 338.
Il Consiglio approva.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marcenaro; ne ha facoltà.



MARCENARO Pietro

Poiché parliamo di progetti di legge e di regolamento, partiamo dal comma relativo. Dovrebbe poi esserci una certa simmetria...



PRESIDENTE

Progetti di regolamenti.



MARCENARO Pietro

Progetti di legge e...



PRESIDENTE

..di regolamento.



MARCENARO Pietro

Sì, anche se il regolamento può essere riesaminato in modo più semplice di un progetto di legge, perché ha un'altra prefigura.



PRESIDENTE

Se è di competenza della Giunta.



MARCENARO Pietro

Sì, se è competenza della Giunta. Qua si parla della Giunta, del Presidente della Giunta regionale, quindi era stata costruita con una certa simmetria, che dovremmo mantenere nella costruzione del comma 5.
Così come abbiamo precisato che cosa capita sull'atto del Consiglio per il PDL, dovremmo anche dirlo sull'atto della Giunta.
Secondo me, l'unica soluzione è: "Il Presidente e la Giunta riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo". Punto.



PRESIDENTE

"Il Presidente e la Giunta sono tenuti a riesaminare i provvedimenti oggetto di rilievo".



MARCENARO Pietro

Sulla base del parere espresso dalla Commissione.



PRESIDENTE

Sì, va bene, è quello che avevamo indicato all'inizio.



MARCENARO Pietro

Personalmente, toglierei anche "sono tenuti", che è un po' forte, e scriverei "riesaminano".



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 338 bis il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Presidente e la Giunta riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo".
Indico la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 338 bis.
Il Consiglio approva.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galasso; ne ha facoltà.



GALASSO Ennio Lucio

Era stato segnalato, ma probabilmente non è stato recepito come emendamento, ciò che potrebbe essere indicato come ultimo comma: "La Commissione esprime il giudizio sulla ricevibilità delle proposte di referendum statutario". È stato segnalato dall'Ufficio.



(Commenti del Consigliere Cattaneo fuori microfono)



GALASSO Ennio Lucio

Direi di non tenerne conto perché, in effetti, il comma 2: "La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto, da legge, da Regolamento...



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 91 (che diventa articolo 92) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 92 Indìco la votazione palese sull'articolo 92 (che diventa articolo 93).
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 93 Emendamento rubricato n. 394 presentato dal Consigliere Tapparo: alla rubrica del Capo IV e dell'articolo 93 e ai commi 1 e 2 la parola "minoranze" è sostituita con "opposizioni".



(Commenti del Consigliere Marcenaro fuori microfono)



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 394, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere favorevole Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 339 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea: all'articolo 93, sostituire il titolo "Garanzie delle minoranze" con il seguente nuovo titolo "Diritti delle minoranze".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 340 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea: all'articolo 93 si aggiunge il seguente nuovo comma 1 bis: "1 bis. La Presidenza della I Commissione è assegnata alle opposizioni".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 341 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi Papandrea: all'articolo 93 si aggiunge il seguente nuovo comma 1 ter: "1 ter. Il Presidente della I Commissione ha il potere di convocare per audizione il Presidente della Giunta".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese sull'articolo 93 (che diventa articolo 94) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 94 Dal Gruppo della Lega è stato presentato un emendamento che faceva notare come nel testo sia stato scritto "Stato" con la "esse" minuscola.
Effettivamente va scritto con la lettera "esse" maiuscola.



(Commenti del Consigliere Marcenaro fuori microfono)



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 387 presentato dai Consiglieri Angeleri, Costa R.
Scanderebech e Botta Franco: articolo 94, al comma 1 eliminare la parola "generali", prima della parola "impartite".
Il comma 2 va abrogato



PRESIDENTE

L'emendamento rubricato n. 387 dell'UDC è mantenuto o ritirato?



(Intervento del Consigliere Galasso fuori microfono)



PRESIDENTE

Quindi, l'emendamento viene modificato, sopprimendo le parole "Il comma 2 è abrogato."; si mantiene solo il comma 1.



(Commenti del Consigliere Marcenaro fuori microfono)



PRESIDENTE

Va bene abrogarlo.



MARCENARO Pietro

Esatto, per la stessa ragione che accennavo prima: il termine "contratto collettivo" è indeterminato. Il contratto collettivo è un qualsiasi contratto fatto in qualsiasi sede. Mentre la legislazione prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici vengano regolati dal contratto nazionale della funzione pubblica. È un comma pleonastico.



PRESIDENTE

Sì, è pleonastico.
Ho presentato personalmente l'emendamento abrogativo del comma 3.
Emendamento rubricato n. 94.1: il comma 3 è abrogato Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 387, come modificato.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 94.1 Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 392 presentato dai Consiglieri Galasso e Caracciolo: al comma 3 dell'articolo 94 sostituire le parole "dalla legge dello Stato" con le parole "dalle leggi".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese sull'articolo 94 (che diventa articolo 95) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 95 Emendamento rubricato n. 95.1 presentato dal Consigliere Cota: articolo 95, al comma 1 sono soppresse le parole "e di disciplina del personale stesso".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 95.1.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 95 (che diventa articolo 96) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 96 Emendamento rubricato n. 343 presentato dai Consiglieri Galasso e Caracciolo: al comma 1 dell'articolo 96 dopo le parole "principio di" aggiungere la parola "leale".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 343.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 344 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Moriconi e Papandrea: all'articolo 96, comma 1 dopo le parole "...le Comunità Montane e le Province" aggiungere la frase: "e le loro associazioni".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese sull'articolo 96 (che diventa articolo 97) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 97 Indìco la votazione palese sull'articolo 97 (che diventa articolo 98).
Il Consiglio approva Emendamento aggiuntivo rubricato n. 345 presentato dal Consigliere Cota: dopo l'articolo 97 si inserisce il seguente: "Articolo 97 bis - Rapporti con la Corte dei Conti 1. La Regione attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
2. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo della Corte dei Conti" Il comma 2 riprende la legge "La Loggia" in maniera precisa e puntuale il comma 1 riprende altresì la legge "La Loggia" ed è stato concordato con i vertici della Corte dei Conti.



(Commenti del Consigliere Marcenaro fuori microfono)



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 345, che istituisce il nuovo articolo 97 bis (che diventa articolo 99).
Il Consiglio approva.
Do atto che occorre modificare le rubriche del Titolo VII e del Capo I "Rapporti con altri Enti" in "Rapporti con altre istituzioni", perché è stata aggiunta la Corte dei Conti.
ARTICOLO 98 Emendamento rubricato n. 346 presentato dai Consiglieri Galasso e Caracciolo: il comma 1 dell'articolo 98 è sostituito con il seguente comma: 1. "La legge regionale ha facoltà di istituire osservatori e consulte e di disciplinarne la dotazione, l'organizzazione e il funzionamento".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 346, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese dell'articolo 98 (che diventa articolo 100) come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 99 Indìco la votazione palese dell'articolo 99 (che diventa articolo 101) nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 100 Emendamento rubricato n. 376 presentato dai consiglieri Cattaneo, Dutto e Valvo: il comma 2 dell'articolo 100 è così sostituito: "2. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Lo Statuto entro in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 376, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere favorevole Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 347 presentato dai Consiglieri Galasso e Caracciolo: il secondo periodo del comma 2, articolo 100 è sostituito dal seguente periodo: "La legge di revisione statutaria sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione".
L'emendamento è ritirato dai proponenti e conservato agli atti.
Indìco la votazione palese dell'articolo 100 (che diventa articolo 102) come emendato.
Il Consiglio approva.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi.
Emendamento rubricato n. 348 presentato dal Consigliere Contu: è aggiunto l'articolo 101 ("Disposizioni finali"): "101. Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2010".
Emendamento rubricato n. 349 presentato dal Consigliere Contu: è aggiunto l'articolo 101 ("Disposizioni finali"): "101. Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2011".
Emendamento rubricato n. 350 presentato dal Consigliere Contu: è aggiunto l'articolo 101 ("Disposizioni finali"): "101. Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2012".
Tali emendamenti sono stati ritirati dal proponente e conservati agli atti.
Passiamo agli emendamenti relativi alle disposizioni transitorie.
Emendamento rubricato n. 377 bis presentato dai Consiglieri Cattaneo e Galasso: al comma 2 della norma transitoria dopo "Regolamento interno" aggiungere le parole "fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fatto salvo il Regolamento vigente".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 377 bis.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 449 presentato dal Consigliere Cattaneo: dopo la norma transitoria finale e finale "I" si aggiunge in fine la seguente norma transitoria e finale: "II 1. I regolamenti emanati dalla Giunta regionale nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge costituzionale 22.11.1999 n. 1 fino all'entrata in vigore del presente Statuto conservano efficacia e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.
2. Dall'entrata in vigore del presente Statuto ai regolamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27".
L'emendamento è ritirato dal proponente e conservato agli atti.
Emendamento rubricato n. 377.1 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Valvo Angeleri, Dutto e Manolino: dopo la norma transitoria e finale "I" si aggiunge in fine la seguente norma transitoria finale: "II Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti emanati dalla Giunta regionale nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge costituzionale 22.11.1999 n. 1 fino all'entrata in vigore del presente Statuto".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 377.1, sul quale il relatore, Consigliere Galasso, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Devo sottoporre all'Aula alcune modifiche di coordinamento, ai sensi dell'articolo 83: "Prima della votazione finale, ogni Consigliere" - in questo caso lo fa il Presidente - "può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonch sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge".
Ho alcune piccole segnalazioni, a seguito di verifica già fatta con gli Uffici, del Ministero delle Riforme. Esse riguardano: Articolo 7 al comma 1 dell'articolo 7, la parola "tutela" è soppressa.
Indìco la votazione palese su tale modifica di coordinamento.
Il Consiglio approva.
Articolo 7 al comma 2 dell'articolo 7, la parola "tutela" è sostituita dalla parola "salvaguardia".
Indico la votazione palese su tale modifica di coordinamento.
Il Consiglio approva.
Articolo 14 al comma 2 dell'articolo 14,le parole "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" sono così sostituite: "nei casi con le forme stabilite dalle leggi dello Stato".
Indìco la votazione palese su tale modifica di coordinamento.
Il Consiglio approva.
Articolo 16.
al comma 2, dopo la parola "uguale" aggiungere le parole "personale e segreto".
Indìco la votazione palese su tale modifica di coordinamento.
Il Consiglio approva.
Articolo 16 al comma 3, dopo le parole "dei principi" aggiungere la parola "fondamentali".
Indìco la votazione palese su tale modifica di coordinamento.
Il Consiglio approva.
Sulle dichiarazioni di voto, poiché non ho ancora parlato, vorrei brevemente intervenire.
Desidero ringraziare i Consiglieri regionali e anche gli Uffici per il lavoro svolto sulla proposta di Statuto che l'Aula si accinge ad approvare.
E' stato un lavoro molto impegnativo sia in Commissione che in Aula, ma ho la consapevolezza che quello svolto sia assolutamente un buon lavoro e che questo Statuto realizzi due obiettivi.
Il primo è quello di aver fatto una fotografia abbastanza fedele della società piemontese; in secondo luogo, ritengo che realizzi l'obiettivo di individuare delle linee guida certe, sicure, nitide per quanto riguarda la futura legislazione regionale che anche i Consiglieri che verranno dopo di noi dovranno seguire (magari anche qualcuno di noi, come mi si fa giustamente rilevare).
Io penso che con questo voto abbiamo fatto il nostro dovere; il dovere che ci è stato richiesto dal legislatore costituzionale, il quale ha dato alle Regioni il compito di approvare i nuovi Statuti, attribuendo quindi ai Consiglieri regionali di questa VII legislatura la funzione, il ruolo di legislatori costituenti.
Ritengo che abbiamo anche assolto a un compito che ci è stato assegnato dalla storia politica di questi anni; senza usare termini enfatici, il Paese è cambiato, il Paese sta cambiando e, in un'ottica federale, le Regioni stanno assumendo e assumeranno ruoli e funzioni sempre più importanti.
Questo è certamente un primo passo, perché lo Statuto prevede una procedura aggravata di approvazione. Oggi completiamo una prima lettura, a cui ne seguirà una seconda tra qualche mese. Tuttavia, la mia convinzione e penso di interpretare il sentimento di tutti i colleghi - è che oggi abbiamo toccato un punto alto della nostra attività di Consiglieri regionali, mettendo un pilastro importante nella vita istituzionale della nostra Regione.



(Applausi dai banchi dei Consiglieri e della Giunta)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge, come emendata.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 46 Consiglieri hanno votato SÌ 41 Consiglieri hanno votato NO 5 Consiglieri Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

La seduta ha termine.



(La seduta chiude alle ore 3.34)



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