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Dettaglio seduta n.468 del 06/07/04 - Legislatura n. VII - Sedute dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RIBA



(La seduta ha inizio alle ore 15.18)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Albano, Burzi, Chiezzi, Cotto Ferrero, Pedale, Picchetto Fratin, Pozzo, Rossi Giacomo, Tapparo e Vaglio.


Argomento: Istruzione e Formazione Professionale: argomenti non sopra specificati

Proseguimento proposta di deliberazione n. 501 Ratifica DGR 34-12465 "Approvazione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 40 delle disposizioni transitorie in materia di revisione de dimensionamenti delle Autonomie scolastiche statali e attivazione di indirizzi ordinamenti di istruzione secondaria superiore - a.s. 2004-2005"


PRESIDENTE

Com'è convenuto nella riunione di questa mattina, si è svolta la seduta della VI Commissione, relativamente alla proposta di deliberazione n. 501 Ratifica DGR 34-12465 "Approvazione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 40 delle disposizioni transitorie in materia di revisione dei dimensionamenti delle Autonomie scolastiche statali e attivazione di indirizzi ordinamenti di istruzione secondaria superiore - a.s. 2004-2005".
Proseguiamo, pertanto, l'esame di tale proposta di deliberazione, di cui al punto 6) all'o.d.g.
La parola alla Presidente della Commissione, Consigliera Rosa Anna Costa, per informazioni sullo svolgimento dell'attività della Commissione.



COSTA Rosa Anna

Come richiesto stamane in aula, abbiamo convocato la VI Commissione, in cui sono stati forniti - penso con soddisfazione - elementi esplicativi per quanto riguarda i dubbi espressi dai Consiglieri Contu e Muliere, rispetto alla relazione della dirigente, dottoressa Rita Marchiori, per quanto riguarda l'iter della deliberazione e le motivazioni che hanno spinto l'intervento della Giunta regionale nella direzione di miglior favore, così come richiesto dagli Enti locali.
Riterrei quindi esaustiva la Commissione. Non si è votato per esprimere parere sulla questione, ma siamo in aula per approvare questa deliberazione, così come richiesto dalla sentenza del TAR, da parte del Consiglio regionale.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Costa.
La parola all'Assessore Leo.



LEO Giampiero, Assessore all'istruzione

Voglio ringraziare i dirigenti, la Presidente e i colleghi per l'attenzione prestata e dichiarare che, come richiesto dai colleghi - in particolare dal collega Muliere - mi farò carico, relativamente alla vicenda oggetto della discussione, di un incontro già ai primi di settembre con le parti, per arrivare, entro settembre, a formulare osservazioni considerazioni e notizie proposte in Commissione, di modo che ci sia tutto il tempo sufficiente per affrontare la vicenda.
stata utile la Commissione perché, come i colleghi avranno notato, si è svolta su una serie di razionalità.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Muliere; ne ha facoltà.



MULIERE Rocco

Ringrazio l'Assessore e la Presidente Costa per l'utile chiarimento in Commissione.
Personalmente, ho chiesto uno stralcio del punto di cui si era occupato anche il TAR, con quella sentenza di cui abbiamo parlato questa mattina.
Riguardo l'impegno assunto in aula dall'Assessore, di ridiscutere con le parti - il Comune, la Provincia e il Circolo interessato - la questione, lo ritengo estremamente importante e positivo. Com'è stato riferito in Commissione, oggi uno stralcio non servirebbe perché, di fatto, la Direzione regionale del MIUR ha già attuato quello che è previsto in deliberazione. Relativamente all'anno scolastico 2004-2005, di fatti, è già stata attuata questa decisione. Sarebbe utile ridiscuterne in un incontro in quanto oggi l'aula deve, anche per ragioni di tempo, assumere la deliberazione.
Personalmente, assumo una posizione diversa da quella assunta dal mio Gruppo in Commissione, ma soltanto in riferimento a questa vicenda. Più che altro, il mio voto diverso vuole essere un impegno anche da parte mia.
Ringrazio nuovamente l'Assessore e il Presidente della Commissione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Placido; ne ha facoltà.



PLACIDO Roberto

A questo punto, il mio è un intervento dovuto, pur con tutto l'equilibrio e il buono senso proprio del collega Muliere. Come Gruppo voteremo favorevolmente alla proposta del dimensionamento, anche perch ampiamente concordata con le Province. D'altronde, lo stesso Assessore e la Commissione hanno proposto questo percorso che porterà a capire se le motivazioni della Direzione didattica sono vere e se la razionalizzazione proposta, di utilizzare un unico edificio e un'unica autonomia, risponde ad un criterio e ad un'esigenza condivisibile, ovviamente senza mettere le mani avanti su quello che sarà, per le stesse cose dette dall'Assessore e dal collega Muliere, al di là delle motivazioni che lo portano a differenziarsi.
Come Gruppo DS, voteremo a favore.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sulla deliberazione n. 501, il cui testo verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Il Consiglio approva.


Argomento: Delega di funzioni regionali agli enti locali - Trasporti su gomma

Esame del disegno di legge n. 480 "Trasferimento di funzioni alle Province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale"


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto 4) all'o.d.g.: Esame del disegno di legge n. 480 "Trasferimento di funzioni alle Province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale" Ha chiesto la parola la Consigliera Manica sull'ordine dei lavori.



MANICA Giuliana

Volevo far rilevare che ci apprestiamo ad affrontare un provvedimento importante, che, tra l'altro, è all'ordine del giorno di questo Consiglio almeno da tre sedute, senza dover aggiornare l'ordine del giorno nella riunione dei Capigruppo.
Faccio presente che siamo andati avanti in queste ultime votazioni, da quelle della mattina sino a quelle del pomeriggio, con il fatto che la minoranza ha garantito sempre il numero legale e all'ultima votazione, a momenti, nonostante i voti della minoranza, il numero legale non c'era lo stesso. Adesso siamo in assenza dell'Assessore e in assenza del numero legale.
Chiederei, prima di cominciare a leggere la relazione e ad incardinare il provvedimento, di fare una verifica del numero legale.



PRESIDENTE

Rilevo, tra l'altro, che siamo anche in assenza del relatore, per quanto vedo.



(Brusìo in aula)



PRESIDENTE

Mi comunicano che è presente il relatore, il collega Dutto.
Procediamo all'esame del disegno di legge n. 480, di cui al punto 4) all'o.d.g.
La parola al relatore, il Consigliere Dutto.



DUTTO Claudio, relatore

Grazie, Presidente.
Illustre Presidente, egregi Consiglieri, il legislatore regionale fin dal 1982 ha provveduto a disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di veicoli e dei trasporti eccezionali attraverso la delega delle relative funzioni amministrative alle Province piemontesi.
Diverse leggi regionali si sono susseguite nel tempo, a partire dalla legge regionale 7 luglio 1982, n. 15 poi abrogata e sostituita con la legge regionale 16 aprile 1985, n. 32, a sua volta modificata dalla legge regionale 1994, n. 49.
L'evolversi del quadro normativo di riferimento, statale e regionale impone ora una revisione complessiva delle norme in vigore.
Basti considerare in proposito che a seguito dell'individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, attuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto datato 21 febbraio 2000, ha trasferito al demanio delle Regioni a statuto ordinario le strade o i tronchi di strade non compresi nelle rete di interesse nazionale e che la Regione Piemonte con successive deliberazioni della Giunta regionale, ha riclassificato tale rete suddividendola in rete stradale regionale e provinciale.
La stessa legge regionale vigente sopra richiamata, specifica all'articolo 1, comma 4 - che la Regione provvede, se necessario, a seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie previste dal Nuovo codice della strada, a disciplinare con legge il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sulle strade classificate regionali.
Il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula, presentato dalla Giunta regionale in data 8 gennaio 2003, opera in tale senso trasferendo alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio, per tutta l'estensione della rete regionale, provinciale e comunale, delle autorizzazioni: per il transito di veicoli eccezionali comprese le macchine agricole e le macchine operatrici eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità per lo svolgimento delle gare con veicoli a motore nonché per le competizioni atletiche, ciclistiche o con animali o con veicoli trainati da animali.
Inoltre vengono trasferite alle Province le funzioni relative alla regolamentazione - divieti e limitazioni - della circolazione sulla rete stradale regionale.
Si completa in questo modo il percorso avviato con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 attuativa dei decreti Bassanini, che all'articolo 102 già ha disposto il trasferimento alle province delle funzioni ex articolo 14 del nuovo Codice della strada relative ai poteri ed ai compiti degli enti proprietari delle strade.
In particolare desidero sottolineare che il disegno di legge opera il rinvio al Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada per le procedure inerenti al rilascio delle autorizzazioni mentre individua puntualmente l'ente titolato ad emettere l'autorizzazione: la Provincia in cui ha sede l'impresa richiedente, nel caso di transiti senza itinerario prefissato la Provincia in cui ha origine il transito, per percorsi predefiniti la Provincia che per prima e' interessata dal transito, qualora la sede o il transito stesso abbiano origine fuori regione.
Il disegno di legge consente alla Provincia che rilascia l'autorizzazione per il transito di veicoli eccezionali di trattenere le somme introitate a titolo di indennizzo usura strade per la rete regionale e di determinare i criteri per il riparto ed il tempestivo trasferimento dell'indennizzo agli altri enti proprietari delle strade (Comuni o altre Province).
Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada previste dall'articolo 9 del D.lgs.
285/1992, giova ricordare che il legislatore regionale con l'articolo 80 della legge regionale 44/2000 ha attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento delle gare motoristiche su strade ordinarie di interesse di più Province.
Con l'entrata in vigore dell'ultima modifica al Nuovo Codice della strada - decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 - sono stati ulteriormente ampliati i compiti delle Regioni, poiché alle stesse sono state conferite le funzioni prima svolte unicamente dalle Prefetture, sia per le gare motoristiche sia per quelle non motoristiche.
Dall'entrata in vigore, con procedura d'urgenza, del testo allegato anche questi ultimi compiti saranno assolti dalle Province sulla base del trasferimento delle relative funzioni. Come per tutti i trasferimenti di funzioni effettuati in attuazione dei cosiddetti decreti Bassanini l'effettivo esercizio dei compiti da parte degli Enti locali sarà stabilito con provvedimento della Giunta regionale a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse.
La II Commissione, cogliendo l'urgenza del provvedimento connessa soprattutto alle autorizzazioni per le competizioni sportive che ancora vengono rilasciate dalle Prefetture sulla base di uno specifico accordo di avvilimento, ha esaminato il testo nella seduta dello scorso 20 marzo e dopo avervi apportato modifiche volte a renderlo pienamente conforme al dettato del Nuovo Codice della strada, lo ha licenziato a maggioranza.
Auspico un'altrettanto rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

E' aperto il dibattito generale.
La parola al Consigliere Marcenaro.



MARCENARO Pietro

Intervengo solo per sottolineare l'importanza della precisione nel linguaggio. Come lei sa, Presidente, recentemente importanti studiosi hanno definito il tema della rilevanza/irrilevanza del linguaggio una questione caratterizzante le relazioni politiche. Richiamo dunque una certa attenzione a quest'aspetto.Volevo unicamente rilevare che all'articolo 1 sarebbe bene scrivere, laddove si dice "la presente legge disciplina l'attività di competenza regionale inerente al rilascio...", invece di "inerente al", "inerente il rilascio di autorizzazioni", per meglio seguire un italiano corretto. Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, intervengo per sollevare un problema di merito sul contenuto della legge. Relativamente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada, mi pare di capire che la Regione affidi ad un'unica Provincia, sede dell'inizio di un determinato evento sportivo, una decisione valida per tutto il territorio regionale. Se è così, mi pare che la situazione sia un po' dubbia: su un percorso motociclistico che inizia, per esempio, a Poirino e termina a Canelli, decide la Provincia di Torino, anche se prevalentemente, il percorso attraversa il territorio provinciale di Asti.



(Commenti fuori microfono dai banchi della Giunta regionale)



PAPANDREA Rocco

Spetta alla Regione affidare compiti alle Province, ma per quanto di competenza delle stesse. Per quanto mi riguarda, voterò contro questo tipo di scelta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Muliere.



MULIERE Rocco

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, sul merito del provvedimento non si può che essere d'accordo, anche perché stiamo attuando una legge di carattere nazionale. Del resto, abbiamo già affidato alle Province la gestione delle strade, con una serie di provvedimenti assunti in Aula.
Personalmente, Assessore, intendevo chiederle di soffermarsi su un punto che noi riteniamo importante, sottolineato nella relazione, laddove si dice: "...con un provvedimento della Giunta regionale, si tratterà poi la questione dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse". Si tratta di un punto importante: sarebbe utile comprendere, da parte sua e della Giunta regionale, cosa s'intende fare relativamente a quest'aspetto. E' inevitabile passare le competenze di questo settore alle Province; in questi anni abbiamo però verificato che spesso intervengono delle difficoltà nel trasferire il personale, le risorse, creando problemi alle Province della nostra regione.
Nel caso in esame, vorremmo quindi capire meglio quali e quante siano le risorse e i tempi di realizzazione, in modo tale da mettere le Province in condizione di agire nel miglior modo possibile.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Moriconi; ne ha facoltà.



MORICONI Enrico

Il rilievo sollevato dal Consigliere Papandrea è chiaramente riferito all'articolo 3 del provvedimento in esame e poi, all'articolo 5, viene introdotto: "Previa intesa con le altre province". Il concetto di "previa intesa" si potrebbe anche anticipare all'articolo 3.Un altro mio dubbio è il fatto di prevedere, in più parti delle legge, gare atletiche e ciclistiche con animali o con veicoli a trazione animale.
Mi risulta strano pensare a competizioni su strade provinciali con veicoli a trazione animali o con animali, a meno che con questa dizione non si voglia ricomprendere i palii e quelle competizioni di quel genere, su cui abbiamo molti problemi e molti dubbi. Quella che prevede l'utilizzo di veicoli a trazione animale, è una definizione vaga, ma non mi risulta che in questo momento, nella nostra Regione, avvengano gare con veicoli a trazione animale. Se per caso avvenissero, sarebbe opportuno operare per disincentivarle; a maggior ragione se non avvengono.
La mia proposta è di non inserire norme legislative che le potrebbero favorire o incentivare, perché il concetto è quello di operare per cercare di diffondere un atteggiamento e un approccio, nei riguardi degli animali che non sia meramente di sfruttamento, anche da un punto di vista ludico e di divertimento. Mi chiedo se ha senso inserire una dizione di questo tipo.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA



PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiuso il dibattito generale e do la parola all'Assessore Casoni per la replica.



CASONI William, Assessore ai trasporti

un passaggio semplice di competenza del Codice della strada, con la riclassificazione delle strade e l'attribuzione delle competenze alla province, le cosiddette "autorizzazioni prefettizie", che una volta si ottenevano dal Prefetto. Per le strade statali si continuano a chiedere al Prefetto, ma anche per quelle provinciali e regionali, essendo stata delegata anche alle province la gestione delle strade regionali. Su queste strade bisogna poter avere un'interlocuzione precisa. Rilevo questo per richiamare quanto sostenuto dal Consigliere Moriconi.
Con questo non regolamentiamo quello che si può o non si può fare sulle strade; regolamentiamo che, se fanno corse con gli animali, almeno paghino perché altrimenti le fanno senza pagare. Non è di nostra competenza quindi, la legittimità, perché è compito del Codice della Strada regolare con propri intendimenti, le corse possibili su strade comunali, provinciali e regionali.
Per quanto riguarda la chiarezza su quel "previa intesa con le province", se vogliamo estenderlo anche all'articolo 3 va bene. Lo avevamo inserito all'articolo 5 proprio per evitare che ogni provincia decidesse autonomamente sulla testa delle altre province, ma sentite le province interessate. Se è un emendamento lo accolgo, da questo punto di vista.
Per quanto riguarda la regolamentazione della Giunta regionale e le risorse da attribuire, oggi non sappiamo esattamente quanto valgono queste risorse, perché non abbiamo una classificazione sulle ex strade statali quindi ne abbiamo parlato con le province, con l'intesa Stato-Regione e con l'accordo di tutte le province.
Intanto le province incassano, si tengono le risorse e in più, finito l'incasso delle province, valutiamo se ci sono stati oneri superiori o meno, sempre con le Autonomie locali (infatti nell'articolo si dice: "Previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali") sulla cifra eventualmente, ogni anno da mettere a bilancio, altrimenti correremmo il rischio di inserire risorse senza copertura (magari può darsi che le entrate siano sufficienti alle spese amministrative che dimostreranno le province, ma potrebbe esserci un disavanzo e allora, in quel caso, la Regione si impegna a coprirlo). Questo accordo è stato preso d'intesa con le province e con il Consiglio delle Autonomie locali. Credo, con questa risposta, di avere risposto a tutte le questioni poste. È logico che questa decisione non la possiamo prendere con un provvedimento di legge, ma è demandata alla Giunta regionale, come molti atti amministrativi. Pertanto l'entità di queste risorse sarà anche in misura, se dovesse essere erogata minimale rispetto alle province.



PRESIDENTE

Procediamo con l'esame dell'articolato.
ARTICOLO 1 Emendamento rubricato 2 presentato dai Consiglieri Moriconi e Contu: lettera b) , comma 1, dell'art. 1, eliminare le parole "con animali o con veicoli a trazione animale".
La parola al Consigliere Moriconi per l'illustrazione.



MORICONI Enrico

L'illustrazione è molto semplice: è la traduzione, con un emendamento di quanto detto in precedenza. In questo modo prevediamo la possibilità di effettuare corse e competizioni con animali e con veicoli a trazione animale, di cui non si sente nessuna necessità. A me non risulta che in Piemonte avvengano gara di questo genere e, quindi, non mi sembra il caso di incentivare questo genere di competizioni, che rappresentano un modo di avvicinarsi agli animali non coerente con la necessità di garantire il rispetto e la tutela dei loro diritti fondamentali. L'emendamento è proprio per chiedere che venga abolita questa specificazione di gara con animali o con veicoli a trazione animale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ronzani.



RONZANI Wilmer

Approfitto dell'emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Moriconi per porre una questione di carattere generale.
La questione è la seguente: quando votammo la legge n. 44, che trasferiva le competenze alle Province e agli Enti locali, ci ponemmo un problema, che era quello di andare ad una verifica circa la congruità dei trasferimenti e delle competenze a distanza di due anni.
A mio giudizio, sarebbe stato più corretto, in questo caso come in altri - ma queste parole ormai cadono nel vuoto, perché seguitiamo a proseguire a spizzichi e a bocconi, senza mai tentare di ragionare in modo organico - fare quella verifica che impone la legge 44 a due anni di distanza, in modo che la Giunta possa, insieme a questo, presentare anche un altro provvedimento più organico, che poteva rappresentare un'utile messa a punto delle questioni riguardanti i trasferimenti alle Province e agli Enti locali. Del resto, questo vincolo ci è imposto, quindi francamente non capisco perché la Giunta, che pure aveva il problema di compiere questa verifica e di andare, semmai, ad un riordino di alcuni trasferimenti che abbiamo regolato con la legge 44, seguiti ad intervenire con provvedimenti utili e necessari, ma pur sempre tampone, ignorando l'esigenza, invece, di considerare la 44 come legge quadro sui trasferimenti, decidendo, eventualmente, le modifiche e le integrazioni da apportarvi. Questa è la prima considerazione.



PRESIDENTE

Scusi se la interrompo, ma stavamo riflettendo sull'emendamento, perch le gare con animali o con veicoli a trazione animale non le abbiamo inventate noi, nel senso che in Piemonte possiamo farle o no, come in altre Regioni, ma sono previste dal Codice della strada. Pertanto, o le discipliniamo oppure lasciamo un vuoto normativo. Ma esistono nell'ordinamento.



RONZANI Wilmer

Presidente, lei era molto attento all'emendamento sugli animali, ma sto ponendo una questione, approfittando dell'emendamento, più generale, che dovrebbe, diciamo così, interessare anche lei in quanto Presidente del Consiglio. Abbiamo stabilito che dopo un paio di anni avremmo compiuto una verifica secondo quanto imposto dalla legge 44, che è la legge che trasferisce le competenze alle Province e ai Comuni. Siccome la Giunta procede a modifiche e a trasferimenti di competenze con singoli provvedimenti tampone, ritengo e ritenevo che sarebbe stato più corretto se noi questo provvedimento, che considero necessario, l'avessimo affrontato, insieme ad altri che abbiamo esaminato o che dovremmo esaminare, procedendo ad un riordino della legge 44, alla luce dell'esperienza compiuta in questi primi due anni di trasferimento delle competenze. Questa era la prima considerazione.
In secondo luogo, non mi ritengo soddisfatto dalla risposta che ha fornito l'Assessore Casoni per quanto riguarda le competenze, perché tutta la filosofia della legge 44, che peraltro abbiamo discusso insieme in Commissione, era un'altra, e non quella di dire: "Io ti do una competenza poi vediamo cosa capita; a consuntivo decido di darti quello che rimane" perché questo è un modo di procedere, francamente, un po' artigianale Assessore Casoni. Mi rifiuto di pensare che una Regione, che trasferisce una competenza che vive in capo ad un altro Ente, non sia in condizione di quantificare, con tutta l'approssimazione necessaria (ma di quantificare però), quanto costa tale competenza alle Province. Non stiamo discutendo di una competenza che mi invento ex novo, per cui occorre capire quali costi comporta in termini di risorse e di personale una volta che viene esercitata. Sto discutendo di una competenza che, giustamente, trasferisco in capo alle Province, perché la finalità di questo provvedimento è quella di dire che l'autorizzazione per alcuni trasporti, che prima dava Tizio da domani la darà Caio. È difficile pensare quanto costa? Presidente, il federalismo è questo. Il federalismo è trasferire poteri e soldi.
L'Assessore Casoni dice: "Stiamo valutando; intanto avremo il gettito rappresentato - se ho capito bene - dagli introiti che derivano dal rilascio delle autorizzazioni". a questo è un pezzo del ragionamento, è soltanto una parte della risposta che do al problema. Più corretto sarebbe stato se noi, nel momento in cui giustamente trasferiamo in capo alle Province questa competenza, l'avessimo fatto in primo luogo immaginando un intervento più organico che poteva interessare anche altre norme che riguardavano l'intera legge 44; ma in ogni caso, avendo voi fatto la scelta di normare e trasferire questa competenza, credo che sarebbe stato giusto quantificare non dico all'euro, ma con una buona approssimazione, cosa questo avrebbe comportato, affinché le Province, da domani, si trovino a dover esercitare la competenza, ma disponendo, da parte della Regione, di una quantificazione esatta dei costi che questo implica.
Per il momento, mi pare di capire che voi dite: "Vi diamo la competenza; vi tenete gli introiti che possono derivare dal rilascio delle autorizzazioni. Faremo un consuntivo a fine anno". Francamente, mi sembra un modo di procedere poco federalista e molto"casinista".
Avremmo invece dovuto dire: "Guardate che vi diamo questa competenza e queste risorse. Ovviamente, avrete gli introiti che possono derivare dal rilascio delle autorizzazioni. Naturalmente, questo lo consideriamo parte del gettito che noi immaginiamo serva a coprire i costi che derivano dall'esercizio di questa competenza".
Dietro a questo, vedo un'altra cosa, Assessore Casoni. Sa cosa vedo? Vedo il vizio della legge 44, perché la legge 44 - abbiamo fatto le consultazioni in giro per il Piemonte per capire se e come è stata attuata ci ha rivelato un problema, che questa Giunta si rifiuta di risolvere tutti gli anni: la mancanza di risorse, che sono insufficienti, perch tutte le Province piemontesi - di destra, di centro o di sinistra - vi hanno detto che le risorse con cui avete trasferito le competenze non sono sufficienti. Voi, tutti gli anni, avete detto: "Sarà la prima volta vedremo la finanziaria. Con la finanziaria andremo all'adeguamento".
Qui, invece, siamo al punto di partenza. Tutte le leggi finanziarie rinviano a quella successiva la soluzione di questo problema. È un modo sbagliato di affrontare questa competenza, esattamente sulla falsariga del modo con il quale avete discusso e approvato la legge 44.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mellano.



MELLANO Bruno

Ho chiesto la parola per fare un intervento molto puntuale e specifico partendo dal punto sottolineato dai colleghi Moriconi e Contu.
Io credo, purtroppo, che non sia vera quell'affermazione tassativa che faceva il collega Moriconi, dicendo: "Non esistono gare di questo tipo".
Purtroppo esistono (dico "purtroppo" in una lettura animalista) e sono tantissime, a partire dalle gare di cavalli nei circuiti cittadini: mi riferisco al Palio di Fossano, al palio di Asti con gli asini, o ancora a tutta una serie di gare connesse, per esempio, con l'esposizione di veicoli agricoli antichi trascinati da buoi o da altri animali. Per cui non è vero che questa parte di provvedimento sia slegata da una realtà effettiva di manifestazioni del genere. Il problema è capire se, con questa legge, possiamo andare a regolamentare un fenomeno che mi fa condividere le preoccupazioni, le attese e le sensibilità espresse dal collega Moriconi, ma temo che la realtà dei fatti sia rispecchiata da questa testualità della proposta di articolo 1, perché appunto ho presente alcuni eventi annuali, di manifestazioni che in realtà sono vere e proprie gare cittadine, con la partecipazione di cavalieri e di animali di vario tipo, grandezza e natura, con o senza traino di veicolo; manifestazioni svolte in un contesto se non extraurbano - quindi strade provinciali e regionali - sicuramente comunale.
La nostra vuole dunque essere un dichiarazione di attenzione e condivisione della sensibilità espressa dal collega Moriconi, ma con una fotografia della realtà purtroppo diversa da quella che il collega ha inteso rappresentare all'Aula.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Ronzani per dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.



RONZANI Wilmer

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, mi rivolgo al collega Moriconi: sono imbarazzato a votare contro o a favore dell'emendamento.
Possiamo anche essere contro questo tipo di gare, ma è problema che esula dalla questione che stiamo discutendo; inizieremo una battaglia contro la Provincia di Biella che autorizza una gara che prevede l'utilizzo di animali. Ma il problema è stabilire chi rilascia l'autorizzazione personalmente, ritengo sia meglio che la rilasci la Provincia, ovvero l'ente più vicino al luogo in cui si svolge la manifestazione. Perlomeno c'è un interlocutore; probabilmente inizierà una discussione tra i fautori o meno delle gare...
Nella fase di discussione sul trasferire o meno la concessione dell'autorizzazione, però, risulta "zoppo" un provvedimento che ignora il problema. Invito il collega Enrico Moriconi a ritirare l'emendamento; il problema esiste - e il Consigliere è sensibile a tali tematiche - ma su un altro piano: e non lo si risolve non affrontando il nodo dell'autorizzazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Papandrea per dichiarazione di voto.



PAPANDREA Rocco

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, personalmente credo invece che trattandosi di un trasferimento di competenze, sarebbe forse meglio, in alcuni casi, mantenere in capo alla Regione il "nodo" delle autorizzazioni.
Se chiediamo alla Provincia di Asti di pronunciarsi sul Palio di Asti è difficile che non subisca il peso dell'opinione pubblica astense; così non sarebbe nel caso della Regione, che manterrebbe una visione più distaccata nel tener conto di una serie di aspetti.
Ritengo infatti che su alcune questioni la vicinanza al luogo della decisione non sempre sia il meglio; in tal senso, infatti, l'emendamento mantiene in capo alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione. In questo specifico caso, credo sia preferibile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moriconi per dichiarazione di voto.



MORICONI Enrico

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, condivido quanto appena detto dal Consigliere Papandrea; vorrei però aggiungere un particolare: la modificazione dell'articolo 727 del Codice Penale attualmente in esame al Senato in attesa dell'ultima lettura, prevede, nei casi in cui si debba/non si debba applicare il reato di maltrattamento di animali, la specifica responsabilità regionale per quanto riguarda la possibilità di effettuazione di Pali e feste regionali. In tal senso, la modifica di cui ho detto prevederebbe che competizioni quali il Palio debbano essere autorizzate dalla Regione (l'articolo 727 non si applicherebbe in occasione di competizioni a carattere regionale e in presenza di autorizzazione della Regione). Nel nostro caso, avremmo uno sdoppiamento dell'autorizzazione una, della Regione, per avere la possibilità di effettuare il Palio, e un'altra per manifestazioni su strade comunali.
Si tratta di trovare una sollecita soluzione al problema: ricordo ai colleghi che a giorni si prevede l'ultima lettura da parte del Senato della modificazione dell'articolo 727 del Codice Penale. Diversamente, si creerà una situazione per la quale sarà necessaria un'autorizzazione regionale ed una provinciale.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato 1.1 sul quale l'Assessore Casoni, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 1 nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2 nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Emendamento rubricato 3.1 presentato dai Consiglieri Papandrea, Moriconi: al comma 1 dell'art. 3, al primo rigo, dopo le parole "le autorizzazioni" aggiungere "previa intesa con le altre province interessate".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 3.1 sul quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Contu; ne ha facoltà.



CONTU Mario

Al di là della collocazione dell'emendamento, occorre coglierlo nel merito, con il coordinamento tecnico dei vari commi.



CONTU Mario

MORICONI Enrico (fuori microfono) No, l'ha messo all'inizio.
CONTU Mario



CONTU Mario

L'ha messo all'inizio, ma poi in ogni comma viene ribadito.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 3, come emendato.
Il Consiglio approva.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Palma; ne ha facoltà.



PALMA Carmelo

Capisco la gentilezza di alcuni colleghi che quando il compagno di banco si assenta per necessità fisiologiche, provvede a votare al suo posto, essendo, il compagno, momentaneamente impedito a votare, ma ho controllato quanti erano in aula al momento della votazione ed erano presenti 17 Consiglieri di maggioranza, mentre i voti erano 31.
Obiettivamente, avendo visto alcuni colleghi passare per le intere file, o decidiamo che il capogruppo ha voto plurimo anche in aula o una qualche attenzione rispetto alle modalità di voto, Presidente, bisognerebbe tenerla.
Non è per essere fiscali, perché per il vicino di banco si può fare, ma che capigruppo facciano avanti e indietro per le fila, mi sembra, anche stilisticamente, inappropriato.



PRESIDENTE

Prendo atto del suo intervento, Consigliere Palma, ma una essendo una richiesta di ripetizione, procediamo con la votazione dell'articolo successivo.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4, nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5, nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Emendamento rubricato 6.1 presentato dai Consiglieri Tapparo e Deorsola.
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "1. Ad eccezione dei casi di svolgimento di gare atletiche e ciclistiche di tipo dilettantistico ed amatoriale, i Comuni e le Province hanno facoltà di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni di cui alla presente legge il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilità del percorso, oltre che alle spese della pratica amministrativa. I Comuni e le Province dispongono a tal fine apposita regolamentazione".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 6.1 sul quale l'Assessore Casoni, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 6 nel testo originale.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione per appello nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 35 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 29 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 3 Consiglieri Il Consiglio approva.


Argomento: Veterinaria

Esame disegno di legge n. 380 "Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della l.r. 20/1992 Istituzione dell'anagrafe canina"


PRESIDENTE

Propongo l'esame del disegno di legge n. 380, di cui al punto 9) all'o.d.g.



(L'Aula acconsente)



PRESIDENTE

Passiamo al punto 9) all'o.d.g.: Disegno di legge n. 380 "Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della l.r. 20/1992 - Istituzione dell'anagrafe canina".
Diamo per letta la seguente relazione il cui testo recita: "Illustre Presidente Egregi Consiglieri il disegno di legge di cui si chiede all'Aula consiliare sollecita approvazione trae origine dall'esigenza di disporre di un sistema di registrazione ed identificazione dei cani più sicuro e di più semplice applicazione e gestione, che utilizzi moderne tecnologie al fine di migliorare la prevenzione dell'abbandono dei cani, la lotta al randagismo e la riduzione dei danni da esso provocati a persone, animali e cose consentendo quindi maggiore tutela della sicurezza del cittadino, del benessere animale e dell'ambiente.
L'obbligo di istituzione dell'anagrafe canina e dell'iscrizione di tutti i cani a tale anagrafe e' stato disposto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mentre il provvedimento regionale di attuazione delle prescrizioni normative statali e' rinvenibile, per quanto riguarda il Piemonte, nella legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).
La legge regionale citata, secondo i dettami della legislazione nazionale, prevede come metodo generale di identificazione dei cani registrati l'apposizione di tatuaggio indelebile, recante il codice alfanumerico assegnato all'atto dell'iscrizione.
Il passaggio dalla forma dell'identificazione tramite tatuaggio cutaneo, espressamente eletto come modalità generale di riconoscimento da parte della legge 281/1991, ad altre modalità esecutive risulta peraltro agevolmente praticabile, dal punto di vista giuridico e normativo, dal momento che, per un verso, l'intera disciplina attuativa era gia stata conferita alla legislazione regionale da parte dell'articolo 3 della più volte ricordata legge-quadro e, per altro verso, la riforma del titolo V della Costituzione ed il nuovo riassetto del riparto di competenze definito dall'articolo 117 della Carta fondamentale conferma in capo alle regioni la potestà legislativa concorrente nell'intera tematica della tutela alla salute, nel cui ambito e' sicuramente rinvenibile il settore della sanità animale.
L'analisi comparativa dei due metodi e sistemi, ossia quello basato sull'apposizione del tatuaggio cutaneo e quello fondato sull'applicazione del microchip, con modifica del relativo modello di gestione dell'anagrafe canina, evidenzia incontrovertibili aspetti positivi ed innovazioni sia tecnologiche che di sistema, che, in confronto al modello delineato dalla legge regionale 20/92, rendono più facilmente perseguibili gli obiettivi e le finalità enunciati in premessa.
In prima analisi e' agevole sostenere che la metodologia di identificazione elettronica comporta, rispetto al metodo dell'apposizione del tatuaggio cutaneo, una riduzione dell'impiego di risorse in termini di personale, attrezzature e tempi di intervento, a cui va aggiunta una maggiore gradibilità della nuova procedura, di più semplice esecuzione, di maggiore sicurezza, e di migliore sopportabilità da parte dell'animale stesso, che non deve più essere sottoposto a meccanismi di contenzione prolungata e di sedazione.
In secondo luogo la qualità delle apparecchiature specifiche utilizzate per l'identificazione elettronica, la cui rispondenza ai requisiti dettati dalla normativa ~ISO~ e' stata espressamente inserita nell'articolato legislativo durante il dibattito di Commissione, coniuga l'unicità del codice alfanumerico immesso con la garanzia di non riproducibilità ed inviolabilità del medesimo, al fine di evitare episodi di rimozione accidentale o fraudolenta, possibili nell'ambito dell'identificazione con tatuaggio.
In ultima analisi le nuove metodologie d'identificazione elettronica consentono ed agevolano lo sviluppo di una gestione informatizzata dell'anagrafe canina regionale che permette la creazione di una banca dati finalizzata alla trattazione telematica dei dati raccolti, che possono in tale forma essere messi a disposizione delle autorità competenti, nonchè essere coordinati con quelli gestiti dalle banche dati delle altre regioni nell'ambito di una strategia comune interregionale di lotta al fenomeno del randagismo.
Il provvedimento licenziato dalla Commissione, dopo aver descritto all'articolo 1, le finalità dell'innovazione legislativa ed aver delineato all'articolo 2, le modalità di istituzione e gestione dell'anagrafe canina passa ad identificare, in seno all'articolo 3, gli obblighi di registrazione ed identificazione posti a carico dei proprietari o detentori di cani.
L'articolo 4 delinea le caratteristiche della scheda di identificazione dell'animale rilasciata al proprietario o detentore del medesimo, mentre l'articolo 5 definisce le sedi di identificazione e la periodicità degli interventi effettuati.
L'articolo 6 esemplifica i compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti nell'ambito delle procedure di registrazione, mentre l'articolo 7 e l'articolo 8 definiscono rispettivamente, le modalità di organizzazione della banca dati regionale di anagrafe canina ed i ruoli dei comuni nell'ambito della gestione dei dati.
L'articolo 9 stabilisce le procedure di identificazione dei cani vaganti.
L'articolo 10 disciplina le funzioni di vigilanza di competenza dei comuni attraverso l'impiego delle forze di Polizia municipale, mentre l'articolo 11 delinea un modello di revisione dell'anagrafe canina comunale".
L'articolo 12 delinea il quadro sanzionatorio da applicare in caso di inosservanza delle prescrizioni legislative, mentre l'articolo 13 definisce una clausola valutativa che consente al Consiglio regionale l'esercizio di una funzione di controllo e monitoraggio sulle strategie regionali adottate in materia di lotta al randagismo.
Completano il testo del disegno di legge l'articolo 14 che, sulla base delle vigenti norme in materia di ordinamento contabile regionale identifica l'unita' previsionale di base a cui imputare, nell'ambito del bilancio preventivo, gli oneri finanziari conseguenti all'attuazione delle prescrizioni normative e l'articolo 15, che dispone l'abrogazione della legge regionale 20 del 1992.
Passiamo all'esame dell'articolato.
ARTICOLO 1 Indìco la votazione palese sull'articolo 1, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Indìco la votazione palese sull'articolo 6, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 Indìco la votazione palese sull'articolo 7, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 8 Indìco la votazione palese sull'articolo 8, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 9 Indìco la votazione palese sull'articolo 9, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 10 Indìco la votazione palese sull'articolo 10.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 11 Indìco la votazione palese sull'articolo 11, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 12 Indìco la votazione palese sull'articolo 12, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 13 Indìco la votazione palese sull'articolo 13, nel testo originale.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 14 Emendamento rubricato n. 14.1 presentato dal Consigliere Godio: il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del Bilancio pluriennale 2004-2006".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 14.1 sul quale la Giunta regionale, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 14, come emendato.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione per appello nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 Consiglieri hanno votato SÌ 28 Consiglieri Il Consiglio approva.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti atmosferici ed acustici

Esame disegno di legge n. 256 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (in attuazione della legge 36/2001)" Esame proposta di legge n. 97 "Norme in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi e tutela dall'inquinamento elettromagnetico" Petizione popolare per una adeguata legge regionale contro l'elettrosmog


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto 5) all'o.d.g.: Disegno di legge n. 256 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici (in attuazione della legge 36/2001)" e Proposta di legge n. 97 "Norme in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi e tutela dall'inquinamento elettromagnetico" e Petizione popolare per una adeguata legge regionale contro l'elettrosmog.
La parola al relatore, Consigliere Cantore.



CANTORE Daniele, relatore

Signor Presidente, colleghe e colleghi, la revisione della disciplina oggetto del disegno di legge è nata dalla necessità di dettare criteri per l'ordinata distribuzione degli impianti, garantendo la tutela ambientale e sanitaria, e di rivedere i compiti e le funzioni da assegnarsi agli enti locali territoriali.
Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale il 2 febbraio 2001 ha costituito una doverosa applicazione del decreto ministeriale 381/1998, un adeguamento alle nuove soglie dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici e una modifica delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Il disegno di legge ha ripreso gran parte del disegno di legge 568 già presentato nella precedente legislatura, recuperando anche i contenuti del Regolamento regionale emanato nel frattempo.
In questa iniziale stesura del disegno di legge alla Regione sono attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento e regolamentazione.
Le funzioni relative all'autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti, al controllo e alla vigilanza sono state poste in capo ai comuni, in linea con la l.r.44/2000.
Alle Province sono affidate funzioni di controllo e verifica di coerenza tra gli atti di programmazione e gli obiettivi di conseguiti insieme alla promozione e al controllo delle azioni di risanamento per realtà territoriali ultracomunali.
Le audizioni pubbliche, le audizioni tecniche e il rapporto sull'elettromagnetismo costituiscono poi gli strumenti di garanzia per la partecipazione, la trasparenza e la diffusione delle conoscenze.
Tra gli elementi innovativi compaiono: la garanzia di svolgimento delle attività di controllo ambientale l'introduzione dell'onere, in capo al gestore, di certificazione periodica della regolarità dell'impianto, oltre all'obbligo di stipulare un'assicurazione a copertura di eventuali danni a persone e cose causati da impianti privi dei requisiti di sicurezza la definizione di una regolamentazione tecnica in materia di valutazione di impatto ambientale.
Successivamente alla presentazione del DDL il legislatore nazionale approva la legge 36/2001 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e la legge 66/2001 che disciplina il risanamento di impianti radiotelevisivi. In particolare, la legge quadro pone la necessità di rivedere tutta la disciplina regionale vigente ed in corso di definizione.
La Giunta regionale il 10 aprile 2001 presenta un nuovo testo che emenda sostanzialmente nella sua globalità il disegno di legge 256, pur conservando buona parte dell'articolato.
Le finalità e l'ambito di applicazione del Capo I ricalcano i contenuti del legge quadro statale, mentre al Capo II, viene individuato un organo tecnico, quale strumento di supporto e di coordinamento delle attività e dei provvedimenti attuativi, che si avvale dell'Audizione tecnica, come modalità di consultazione tra i vari soggetti che esercitano i poteri pubblici (amministrativi ed autorizzativi) e quelli che promuovono investimenti e impegnano risorse finanziarie e tecniche sul territorio.
L'ambito nuovo, introdotto dal legislatore statale che riconosce nuove responsabilità ai poteri locali, è quello rappresentato dalle funzioni al Capo III.
La Regione assume decisioni di tipo strategico nelle localizzazioni e nei tracciati che impegnano il territorio, fissa linee guida per gli aspetti tecnici autorizzativi, definendo altresì prescrizioni, vincoli e incentivi ed esprimendo i necessari pareri richiamati dalle norme collegate che trovano nell'atto regionale di indirizzo e regolamentazione lo strumento organico di attuazione coordinata.
Le competenze in capo alle province e ai comuni sono ulteriormente caratterizzate dalle previsioni della norma nazionale che sottolinea la necessità di decentrare alcune importanti funzioni di pianificazione, di autorizzazione e di controllo su base provinciale e comunale. Viene esaltato anche il ruolo dell'ARPA, sia per la vigilanza, sia per la prevenzione e la minimizzazione del rischio.
Le attività e i mezzi di tutela espressi al Capo IV costituiscono il quadro di riferimento nuovo e particolarmente articolato. In esso sono individuate le attività di verifica e controllo sui programmi localizzativi e di sviluppo delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e degli elettrodotti e sono definite le attività di risanamento.
Alle attività di controllo e vigilanza, confermate di pertinenza dei comuni e alle province che si avvalgono dell'ARPA, è collegato il rapporto sull'elettromagnetismo, redatto e diffuso annualmente.
Modalità di accesso agli impianti, responsabilità dei gestori e oneri autorizzativi e di controllo sono rimasti quasi invariati, mentre le prescrizioni e gli incentivi sono caratterizzati da vincoli territoriali e procedure semplificate insieme all'esonero del pagamento degli oneri amministrativi, secondo l'atto di indirizzo regionale.
Il quadro sanzionatorio trova origine dalla legge 36/2001 e dalla legge 66/2001.
Al Capo V è stata inserita la norma finanziaria sulla base delle risorse programmate dalla legge 36/2001 e dall'art. 103 della 388/2000 (legge finanziaria 2001). Le norme transitorie garantiscono il passaggio dal regime autorizzativo vigente a quello nuovo.
sulla base di questo testo emendato che inizia l'esame in V Commissione, parallellamente all'esame di altri progetti di legge di analogo argomento e di iniziativa consiliare (che troviamo peraltro successivamente, nell'ordine del giorno).
Sono state indette ampie consultazioni con i soggetti pubblici e privati interessati alla materia, sono state richieste memorie scritte a tutti i Comuni del Piemonte ed è stata svolta un'audizione con i responsabili dell'ARPA per gli aspetti relativi ai controlli. Quindi, dopo un approfondimento sui contenuti e le procedure previste dalla legge quadro, si è svolto un esame minuzioso ed analitico del testo, apportandovi molti emendamenti di precisazione, di tecnica legislativa, di accoglimento delle osservazioni presentate dai soggetti consultati e frutto del dibattito in Commissione.
L'articolo 1 (Oggetto e finalità) è il risultato dell'accorpamento di due articoli. Tra le finalità è stato aggiunto il concetto di prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico e la garanzia di informazioni complete e tempestive ai cittadini.
All'articolo 2 (Campo di applicazione) è stato precisato che le disposizioni della legge si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt, mentre non si applicano, oltre ai casi già individuati, agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile. Per questi casi deve essere data comunicazione all'ente competente.
All'articolo 3 (Definizioni) è stato precisato, con un terminologia più corretta, che il catasto previsto è relativo alle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
All'articolo 4, viene sostituita la previsione del Comitato tecnico di indirizzo e coordinamento con la previsione dell'Audizione tecnica regionale, al fine di acquisire ogni utile supporto all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali; l'organizzazione, le modalità di svolgimento dell'audizione sono garantite dalla Giunta regionale tramite la struttura regionale competente.
Particolare attenzione è stata posta dalla Commissione nella definizione delle proprie competenze e nell'attribuzione di quelle degli enti locali.
Tra le competenze della Regione (articolo 5), è stata aggiunta l'espressione del parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, come previsto dalla legge nazionale. In merito all'atto di indirizzo e regolamentazione, relativo all'esercizio delle funzioni della Giunta, deve essere fornita informazione alla Commissione consiliare competente; in fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di carattere tecnico, procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla decretazione attuativa nazionale.
Viene parzialmente rivista la suddivisione delle competenze tra gli enti locali, spostando in capo ai Comuni l'individuazione dei siti degli impianti di radiodiffusione.
In merito alle competenze delle Province è stato specificato che la verifica delle coerenze e della compatibilità ambientale con i piani territoriali di coordinamento è estesa, oltre che ai programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, anche agli elettrodotti. Nell'esercitare le funzioni di vigilanza e controllo in merito ai piani di risanamento, le Province sono tenute anche a supportare i Comuni nella loro attività di progettazione specifica. Il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni è esteso al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e delle linee elettriche a bassa tensione.
Ulteriori precisazioni sono apportate in merito alle competenze comunali: a) è stato adottato il termine entro il quale adottare il regolamento comunale regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici b) l'autorizzazione per l'installazione, la modifica (e tolgo la parola "l'esercizio" per l'emendamento della Giunta regionale che di fatto la elimina) degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e delle linee elettriche a bassa tensione, deve essere basata sul parere tecnico preventivo dell'ARPA; per quanto riguarda gli impianti citati le autorizzazioni possono essere rilasciate con provvedimento unico, e costituiscono condizione per l'esercizio delle relative attività.
A seguito della ridefinizione delle norme sulle procedure autorizzative è stato soppresso l'articolo relativo al regime autorizzativo.
Un ampio dibattito è stato generato anche dall'articolo 8 (Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione). Sono state ampliate ulteriormente le competenze dei comuni, sia in merito alla riduzione a conformità nel caso di superamento dei limiti di esposizione, sia qualora non siano rispettati i valori di attenzione.
Anche nel caso di ricorso al piano di risanamento, adottato dalla Provincia, devono essere sentiti i Comuni interessati, fermi restando i pareri dell'ARPA e degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali competenti. In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di risanamento è formulato dalla Provincia su proposta dell'ARPA e dei comuni, sentiti gli enti interessati. Le azioni di risanamento sono sempre a carico dei titolari degli impianti.
Infine è stato previsto che, in caso di mancato risanamento, la Provincia richieda la disattivazione degli impianti, dandone comunicazione ai Comuni interessati.
In merito ai programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche (articolo 9), è stato precisato che il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un'analisi di compatibilità ambientale e che, nel caso di mancato risanamento, pur essendo prevista la disattivazione degli impianti, devono essere garantiti comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità.
Considerato che l'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti è stata attribuita ai comuni, mentre l'autorizzare all'erogazione del servizio spetta all'autorità centrale, la Commissione ha ritenuto opportuno sopprimere l'articolo relativo alla servitù.
In merito alle funzioni di vigilanza e controllo (articolo 10) è stato deciso (dopo ampia discussione) di affiancare il CORECOM all'ARPA, e che gli esiti delle attività di controllo, vengono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla Provincia competente.
All'articolo 11, oltre alla previsione del rapporto sull'elettromagnetismo, è stato istituito l'osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico, recependo quanto già proposto dall'articolo 13 del progetto di legge 97.
stato interamente rivisto l'articolo 13, relativo alla responsabilità dei gestori degli impianti, i quali devono certificare all'amministrazione comunale la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'atto di regolamentazione regionale.
Per quanto riguarda gli oneri autorizzativi e di controllo (articolo 14), essi sono stati definiti per gli impianti di teleradiocomunicazioni relativamente alle istruttorie e ai sopralluoghi necessari alle autorizzazioni. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici, invece saranno definiti dalla Giunta regionale. È stato anche ritenuto opportuno che i Comuni concorrano agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA.
All'articolo 15 (Prescrizioni e incentivi) la Commissione ha voluto dare la facoltà ai Comuni di prevedere limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed edifici espressamente individuati, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la radiodiffusione.
L'installazione degli impianti e gli elettrodotti nelle aree protette dovrà essere regolamentata dagli strumenti di gestione previsti dalla l.r.
12/1990.
L'apparato sanzionatorio previsto dall'articolo 16 è stato reso più efficace, oltre alle ipotesi di condotte illecite e alle sanzioni già previste dalla legge quadro, con l'introduzione della sanzione per i gestori che non presentano la certificazione richiesta, da graduare tra un minimo e un massimo. Nei casi definiti la sanzione è irrogata ed introitata dal Comune.
La norma finanziaria (articolo 17) è stata rivista secondo le indicazioni dettate dalla Commissione Bilancio.
Con la norma transitoria è stato precisato che rimane in vigore il regolamento regionale n. 1/2000 per quanto applicabile, fino all'emanazione di tutte le direttive dell'atto di indirizzo e regolamentazione. E' inoltre garantito l'esercizio delle competenze della Regione anche nella fase di prima attuazione.
Al fine di coordinare la l.r. 44/2000 con le nuove competenze attribuite alle province in materia di piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, con l'articolo 19 è stata modificata in tal senso l'articolo 47 della citata l.r. 44/2000.
Infine, con l'articolo 20, per fare pulizia legislativa, è stata abrogata anche la l.r. 43/1989 (modificativa della l.r. 6/1989, a sua volta abrogata).
Completato questo iter della V Commissione che, di fatto, ha occupato 14 sedute, il disegno di legge è stato licenziato ed è stato posto all'attenzione dell'Aula.
Purtroppo - come abbiamo più volte ricordato anche in Commissione - tra il licenziamento del provvedimento e l'iscrizione all'ordine del giorno con la possibilità di affrontarlo in aula, sono trascorsi parecchi mesi.
opportuno ricordare, quindi, che successivamente al licenziamento DDL n.
256, la V Commissione ha deciso di valutare, tramite un'informativa dell'Assessore Cavallera, l'eventuale impatto del decreto 4 settembre 2002 n. 198 (il cosiddetto decreto "Gasparri") sul disegno di legge 256 e la conseguente necessità di adeguamento del disegno di legge stesso.
In un secondo tempo tale decreto fu dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (con sentenza 25 settembre - 1° ottobre 2003, n. 303) ma nel frattempo erano sopraggiunte ulteriori norme specifiche di settore (d.lgs.
259/2003 "Codice delle comunicazioni") alle quali è necessario adeguare e armonizzare la disciplina regionale. Di fatto, i funzionari dell'Assessorato regionale hanno lavorato, in questi giorni, proprio a questo adeguamento.
Recentemente si è reso opportuno anche un approfondimento in merito al potere sostitutivo previsto dal disegno di legge, alla luce delle recenti sentenze - esattamente quattro - della Corte Costituzionale.
Come il Presidente e i colleghi avranno potuto capire dalla lunghezza della relazione, si è trattato di un provvedimento molto complesso che ha comportato il lavoro di molte sedute della Commissione, lavoro di cui voglio ringraziare tutti i funzionari della V Commissione.
Oggi è un provvedimento importante ed urgente, essendoci scadenze importanti che potrebbero mettere in difficoltà, non solo l'ente Regione visto come istituzione, ma anche la possibile convivenza, all'interno della Regione Piemonte, della necessità, da una parte, di proseguire nell'avanzata tecnologica e quindi nella modernità e, dall'altra, di garantire adeguati standard di salute, di livello e di qualità ambientale.
Mi pare che questa legge, ovviamente con tutti i suoi limiti, ha cercato di coniugare queste due esigenze.
importante, quindi, che l'Aula lo affronti con grande serietà e con grande celerità.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Cantore.
Il provvedimento è incardinato e l'esame riprenderà nella prossima seduta.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 16.44)



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