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Dettaglio seduta n.191 del 05/03/02 - Legislatura n. VII - Sedute dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA



(Alle ore 15.15 il Presidente Cota comunica che la seduta avrà inizio alle ore 15.45)



(La seduta ha inizio alle ore 15.46)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Albano, Angeleri, Bolla, Cantore Casoni, Cotto, D'Ambrosio, Ghigo, Leo, Marengo, Muliere, Racchelli, Rossi Giacomo, Scanderebech e Toselli.


Argomento: Produzione e trasformazione dei prodotti

Esame disegno di legge n. 169: "Testo unico delle leggi in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi"


PRESIDENTE

Iniziamo i lavori con l'esame del disegno di legge n. 169, di cui al punto 3) all'o.d.g.
La parola al relatore, Consigliere Botta Marco.



BOTTA Marco, relatore

Signor Presidente, egregi consiglieri, il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), conosciuto a livello internazionale come tartufo bianco d'Alba, è il prodotto agricolo più prezioso e raffinato dell'agricoltura piemontese: apprezzato in tutto il mondo per le sue qualità organolettiche rappresenta un'ottima promozione per il commercio degli altri prodotti della nostra terra.
La produzione caratterizza alcune zone, quali l'Albese e il Monferrato che sono diventate punti di richiamo degli appassionati di gastronomia, ma anche di flussi turistici attratti dalle diverse manifestazioni aventi ad oggetto il tartufo, tra cui le più rinomate sono quelle di Asti e di Alba (in allegato alla relazione sono riportate, per completezza di informazione, alcune notazioni di carattere storico e biologico sul tartufo).
Il presente provvedimento riprende quasi integralmente il testo unificato - licenziato nella scorsa legislatura dalla III Commissione, a seguito delle consultazioni con i soggetti interessati - del disegno di legge n. 331 di iniziativa della Giunta regionale e della proposta di legge n. 481 presentata dal Gruppo consiliare PPI (e successivamente sottoscritta dai Gruppi I Democratici - l'Ulivo, Verdi, Patto dei Democratici, Forza Italia - il Polo Popolare, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Pensionati, Rifondazione Comunista, MPPE e Democratici di Sinistra).
Il testo unificato non era poi potuto pervenire all'approvazione da parte dell'aula consiliare a causa del termine della legislatura.
Si sottolinea che le uniche novità di rilievo apportate dalla Commissione al testo suindicato concernono l'ampliamento dell'età dei cani soggetti all'addestramento per la ricerca dei tartufi, estesa da un anno previsto in origine, ad anni tre, nonché un migliore coordinamento della norma inerente alla tassa di concessione regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei tartufi con la legislazione nazionale e regionale in materia di tasse di concessioni regionali.
Per inciso, occorre inoltre ricordare che nella presente legislatura è stata presentata in materia la proposta di legge n. 52, da parte dei Gruppi AN e Federalisti Liberali-AN, successivamente ritirata dai proponenti al fine di accelerare l'iter del presente disegno di legge, anche in constatazione del fatto che i contenuti dei due provvedimenti risultavano sostanzialmente analoghi.
Il presente disegno di legge si propone come il testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi, e persegue, tra l'altro, la finalità della massima valorizzazione, come prodotto d'eccellenza, del tartufo prodotto e raccolto nel territorio piemontese, che, a differenza dei tartufi prodotti e raccolti in tutte le altre zone d'Italia, presenta caratteristiche di totale unicità dal punto di vista del profumo, della consistenza e del peso.
In coerenza infatti con il programma della Regione, che prevede, ove possibile, la predisposizione di testi unici di legge, al fine di armonizzare la normativa vigente, si è ritenuto opportuno predisporre un testo unico delle leggi regionali operanti in materia di tartufi, approvati in attuazione della legge n. 752/85 (Normativa quadro sulla raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo umano): ciò sia per adempiere agli obblighi di semplificazione dell'ordinamento giuridico ed amministrativo previsti dalle leggi cosiddette "Bassanini", sia per apportare i necessari adeguamenti alla normativa attualmente in vigore che consentano di superare alcune difficoltà attuative e di introdurre innovazioni atte a garantire un sempre maggiore sviluppo del settore ed un'azione più efficace di tutela e valorizzazione del prodotto piemontese.
In particolare, il tartufo, sia bianco che nero, è raccolto oggi con gli stessi metodi tradizionali di cent'anni fa: non è infatti affidato al proprietario del terreno, ma al raccoglitore occasionale. Il tartufo quindi, è un prodotto agricolo che ha bisogno delle cure agronomiche da parte del proprietario del fondo per potersi sviluppare, ma è prelevato e commercializzato da altri. Tale contraddizione può essere risolta solo responsabilizzando i raccoglitori nella tutela della produzione dei tartufi e dei terreni che li ospitano.
In Piemonte si contano circa 10.000 raccoglitori di tartufi, o trifolao, che hanno superato l'esame di idoneità: attualmente, solo una parte di essi è in regola con il pagamento della tassa regionale di concessione, anche se un'attenta vigilanza e l'estensione di controlli stanno generando un'inversione di tendenza.
Le Associazioni dei trifolao progressivamente si devono trasformare nei soggetti principali per la verifica della regolarità dei pagamenti svolgendo contemporaneamente un ruolo propositivo e di controllo per la salvaguardia dell'ecosistema del tartufo, sia censendo le piante tartufigene produttive, sia occupandosi delle operazioni agronomiche, in modo da costituire l'anello mancante nella catena fra Enti pubblici proprietari dei terreni produttivi e raccoglitori.
Di seguito verranno brevemente illustrati gli obiettivi che si propone il presente testo unico, prendendo in considerazione in modo particolare le novità apportate alla normativa attualmente in vigore.
Il testo unico, come già accennato, persegue le finalità di unificare quindi di semplificare, la normativa vigente in materia di tartuficoltura riunendo le LL:RR. n. 37/86 e n. 46/89 che vengono quindi abrogate. Esso è altresì il risultato di un lavoro di ricomposizione delle norme vigenti riviste ed armonizzate laddove la semplice trascrizione ed assemblaggio potevano dare origine a incongruenze o a problemi di interpretazione.
Estrema rilevanza assumono gli interventi, di cui all'art. 2, volti a migliorare, tutelare, sviluppare e valorizzare la tartuficoltura attraverso: finanziamenti a favore della ricerca scientifica e della divulgazione ed assistenza tecnica nel settore, compresa la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi piemontesi, da concedersi a favore delle Associazioni più rappresentative o dell'unione delle Associazioni dei trifolao incentivi per l'organizzazione, da parte di Province, Comuni ed Enti, di fiere e manifestazioni che promuovano, insieme al tartufo, le potenzialità dell'enogastronomia piemontese.
In tale ottica, importanza non secondaria rivestono le indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo tartufigeno (art. 2) destinate - ai sensi dell'art. 11 - ad incentivare i proprietari dei terreni, ove vegetano piante produttrici di tartufi, alla conservazione degli esemplari radicati, permettendo al contempo la libera raccolta dei tartufi sui terreni stessi. Poiché la libera ricerca può causare danno alle coltivazioni circostanti con il calpestio del terreno e i piccoli dissodamenti dovuti alle modalità di raccolta, il contributo annuo previsto in modo continuativo per ogni soggetto arboreo è aumentato dalle 20.000 lire dell'attuale normativa ad un massimo di 40.000 lire, con l'estensione anche ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprietà. Al fine di una corretta attuazione della presente norma, sono inoltre ampliate le competenze della Commissione comunale per l'agricoltura e le foreste, cui già attualmente è demandato il compito dell'identificazione delle piante tartufigene, attribuendo alla stessa i controlli triennali sull'effettiva permanenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'indennità in oggetto.
Fondamentale risulta inoltre la difesa dell'immagine dei tartufi prodotti in Piemonte. Si è infatti appurato che le informazioni sulla consistenza del settore sono parziali e che pertanto si rende necessaria un'accurata conoscenza della sua produttività.
Per consentire di identificare con certezza il mercato del tartufo si ricorre alla sistematica rilevazione statistica. Lo strumento previsto dal testo unico (art. 13) è l'autocertificazione da parte dei raccoglitori di tartufi che devono collaborare compilando, all'atto della cessione del prodotto, un modulo (le cui caratteristiche verranno definite dalla Giunta regionale) contenente informazioni preziose sull'identificazione della specie, sulla data della raccolta, sulla zona di provenienza, sul numero e sul peso complessivo dei tartufi raccolti. Tali dati sono anche alla base della possibilità di istituzione e gestione di un apposito marchio per i tartufi piemontesi.
Infatti, sempre nell'ottica di valorizzare come prodotto di eccellenza il tartufo prodotto e raccolto nel territorio piemontese che presenta caratteristiche di unicità dal punto di vista del profumo, della consistenza e del peso, è prevista all'art. 12 l'istituzione da parte della Giunta regionale di un marchio di identità dei tartufi prodotti in Piemonte. Inoltre, il presente provvedimento detta anche una precisa disposizione per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo (art. 14): ogni confezione di tali prodotti dovrà evidenziare la percentuale di tartufo impiegata. Ciò al fine di evitare la messa in commercio di prodotti, quali "olio di tartufo" "burro al tartufo" e simili, che utilizzino semplicemente l'estratto dell'aroma per profumare il loro contenuto. Sul marchio può altresì essere indicata la denominazione del consorzio volontario di provenienza (art. 4).
Altra importante novità riguarda le competenze conferite alle Province (in accoglimento delle richieste dalle stesse avanzate nel corso delle consultazioni svolte nella scorsa legislatura) in ordine al riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate (art. 3) nonché al rilascio - a seguito del superamento di apposito esame - del tesserino di idoneità che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi (art. 5). In attuazione delle leggi "Bassanini" e nel rispetto del principio di sussidiarietà, si contribuisce in tal modo a rendere sempre più stretto il rapporto tra le Associazioni dei raccoglitori e l'Amministrazione pubblica.
Innovazioni sono state inoltre apportate in materia di orari e periodo di raccolta (art. 9). Vi sarà un unico calendario di raccolta valido per tutto il territorio regionale, da adottarsi da parte della Giunta regionale previa intesa con le Province: ai fini di tutela del territorio e del prodotto è previsto un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore ai quindici giorni, anche differenziato per provincia; dall'1 al 15 settembre è possibile addestrare i cani da ricerca con età inferiore ai tre anni. La raccolta nelle ore notturne è già consentita dalla normativa vigente.
Nelle disposizioni finali e transitorie (art. 18) è previsto che i tesserini di idoneità alla raccolta già rilasciati siano sostituiti d'ufficio, previa restituzione del tesserino in possesso e dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa regionale, mentre le Commissioni per l'accertamento dell'idoneità attualmente operanti restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del testo unico. E' stata infine inserita la clausola che la concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento sarà disposta solo dopo il parere favorevole dell'Unione Europea sulla legge.
Considerato l'approfondito esame cui è stato sottoposto il provvedimento in oggetto da parte della Commissione III sia nella scorsa che nell'attuale legislatura, e tenuto conto della rilevanza rivestita dal settore tartuficolo per l'economia non solo agricola di importanti aree del Piemonte, se ne richiede una rapida approvazione da parte dell'aula consiliare.



PRESIDENTE

E' aperta la discussione generale.
La parola al Vicepresidente del Consiglio, Riba, che interviene in qualità di Consigliere.



RIBA Lido

Si tratta di una legge che si sforza di migliorare la situazione.
Augurerei a questa legge la fortuna che è nelle ambizioni dell'estensore, dell'Assessore e di chi vorrebbe vedere questo tipo di mercato uscire un po' dalla clandestinità. Questo, peraltro, riguarda anche l'economia dei funghi, ma dato il valore minimo dell'economia dei funghi rispetto a quello ingente dell'economia dei tartufi, avremo qualche difficoltà in più. Lo dico perché il dato che citava il relatore, vale a dire 10.000 raccoglitori, mi sembra effettivamente un po' alto. E' possibile un tale numero, ma significherebbe che una quantità di gente pari alla popolazione adulta di tutta la città di Alba insieme a quella di Casale, sta contemporaneamente operando per la ricerca del tartufo.
Vorrebbe dire che esiste un consistente numero di persone che si dedica a questa attività e che, di conseguenza, dovrebbe pagare le relative tasse.
Però, Assessore, se non sbaglio, per le tasse si disturba una quantità minore di raccoglitori: si parla di 3.500 persone. Questi 3.500 raccoglitori che si disturbano a pagare la tassa hanno effettivamente un rapporto di impegno e di professionalità anche maggiore. Tuttavia, sono esatte due o tre questioni: sta scomparendo l'ambiente per il tartufo e l'operazione di raccolta dei tartufi è diventata professionale, perché il prezzo di 500 mila lire all'etto, relativamente a chi ne raccogliesse circa mezzo chilo o anche un etto all'anno, rappresenta effettivamente un'integrazione di reddito. Ma chi non ha particolari capacità non è in grado di svolgere un'attività che sia remunerativa del pagamento del tesserino. Inoltre, c'è la questione della cultura indigena dei cani perché se ci fossero 10.000 persone vorrebbe dire 10.000 cani, che mediamente varrebbero non meno di un milione l'uno. D'altra parte insegnare ai cani a cercare un tartufo è quasi come insegnargli a parlare e tale operazione richiede del tempo.
Data la distrazione, volevo raccontare di quel tale che voleva insegnare a parlare al cane: c'era stata una discussione per cui un signore severo - più severo del nostro Presidente - aveva condannato a morte un suo subalterno, il quale gli dice: "Guarda che se tu mi commuti la pena, io insegno a parlare al tuo cane". L'altro gli risponde: "Ti do tre mesi".
"Tre mesi no, almeno un anno. Un bambino impiega tre anni". Allora, un altro gli dice: "Ma guarda che tanto tu non ci riuscirai, ti ammazzerà lo stesso". "Fra un anno, io posso essere morto, lui può essere morto e il cane può anche avere imparato a parlare, quindi non mettiamo limiti alla Provvidenza!". Dunque, insegnare ad un cane a cercare un tartufo richiede quasi lo stesso tempo.
A questo punto, abbiamo un patrimonio di 10.000 cani ad un milione l'uno, che equivarrebbe a 10 miliardi; effettivamente, sarebbe un patrimonio intellettuale notevole per la nostra Regione.
Detto questo, per segnalare che, se non lavoreremo in modo adeguato sull'ambiente, difficilmente, con il finanziamento delle piante tartufigine, riusciremo a modificare significativamente l'andamento di tale settore.
Se non riusciamo a svolgere un effettivo controllo sui tesserini lasciamo operare sul territorio una quantità di gente che, mancando di professionalità, crea dissipazione e dispersione di risorse potenziali creando questa situazione. Complessivamente, non sappiamo come si individua quanto nella legge viene, con buona volontà, riproposto, cioè il tentativo di creare un marchio di definizione, un'identità del tubero magnatum Pico del Piemonte.
Effettivamente, è singolare che il più caratteristico e il più caro dei nostri prodotti dell'agricoltura non possa avere un marchio di qualità e di identificazione. È significativo ed è assolutamente esatto, non esistono le definizioni.
Complessivamente, apprezzo lo sforzo di questa legge. Capisco e credo che anche la Giunta ammetterà che, probabilmente, i propositi si realizzeranno soltanto in parte. Ma una definizione che aggiornasse l'impostazione di una materia che era stata regolata con la Giunta - credo ai tempi di Ferraris - si rendeva necessaria, quantomeno per raccogliere gli sforzi di buona volontà che molte persone svolgono sul territorio.
Un'unica osservazione: mi sembra che il sistema repressivo chiamiamolo così, se si può dire, perché poi non è particolarmente severo sia un po' farraginoso e renderà difficile applicare una quantità di multe e di penalità di questo genere. Anche questo investe un elemento parziale della legge che, nel suo complesso, invece, consideriamo accettabile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moriconi.



MORICONI Enrico

Condivido molte delle osservazioni del collega Riba.
Mi fa piacere che il collega Riba affermi che sta scomparendo l'ambiente dedicato a questa attività. Mi fa piacere sentirglielo dire perché solleva una delle problematiche che sovente ci troviamo a gestire.
Noi tendiamo a privilegiare certi tipi di intervento, come il turismo in ambiente montano, in questo caso, l'attività della raccolta dei tartufi in un ambiente collinare come le Langhe e il Roero, però, nello stesso tempo, non ci esimiamo dal prevedere interventi di altro tipo negli stessi ambienti, che poi, di fatto, distruggono, rovinano e alterano gli ambienti che per altri versi vorremmo preservare.
Questa è una contraddizione che porteremo avanti per parecchio tempo.
Credo che non ci sia la volontà politica di ragionare su questi argomenti. Noi andiamo avanti, come ho già affermato altre volte, sempre per compartimenti stagni. Quando dobbiamo promuovere certi tipi di attività pensiamo solo a quelle attività e non alle conseguenze dirette o indirette che le nostre azioni potranno avere sull'ambiente.
Invece, come dice il Vicepresidente Riba, il discorso è proprio questo: dobbiamo fare attenzione perché l'ambiente è uno solo e quando interveniamo in un certo modo distruggiamo quello che è il vero motore e il vero artefice di certe iniziative.
La raccolta dei tartufi è chiaramente legata all'ambiente naturale e alla presenza di determinate piante.
Intanto, è noto come già in un'altra legge avevamo sollevato dei problemi sull'utilizzo di parole non italiane. Nella relazione compare il termine trifolao e viene in questo caso correttamente tradotto in "raccoglitori di tartufi". Credo che la definizione "raccoglitore di tartufi" sia più che sufficiente e la traduzione in piemontese mi sembra quasi un'inutile aggiunta.
In sostanza, mi sembra che si costruisca una legge senza sapere in anticipo a quanti soggetti sarà rivolta. Infatti, si parla, a livello di stime, di possibili raccoglitori di tartufi e, quindi, avremo delle stime assolutamente approssimative per quanto riguarda la quantità dei tartufi raccolti.
Mi sembra un testo legislativo in fase di costruzione e, nello stesso tempo in cui viene costruito, acquisirà i dati per capire a quante persone si rivolgerà; mi sembra un curioso modo di costruire una legge.
La raccolta dei tartufi prevede, come ricordato nella stessa legge l'utilizzo dei cani, il cui addestramento è oltremodo faticoso e penoso per gli animali. Come sempre accade negli addestramenti, purtroppo, il modo più semplice per insegnare qualcosa ai cani, come per gli altri animali, è la privazione di qualcosa. Quindi, è chiaro che questa attività rappresenta sicuramente dei momenti di sofferenza per gli animali che sono allevati.
In questa legge si parla di controlli attinenti alla tematica che riguarda il tesserino. Penso che si dovrebbe prevedere qualcosa anche per quanto riguarda i sistemi di educazione dei cani per l'individuazione e la raccolta dei tartufi. Non dobbiamo superare con estrema superficialità questo punto senza svolgere una riflessione un minimo più accurata.
Infine, ricordo che tutto il sistema sanzionatorio sembra prevedere una possibilità di attività di vigilanza molto intensa. Personalmente, sono convinto che le leggi che prevedono forme di vigilanza molte intense rappresentano dei sistemi destinati a non raggiungere lo scopo che si prefiggono. Quanto più mettiamo in atto dei sistemi di vigilanza, tanto più invogliamo le persone a cercare di evitare tali sistemi.
Credo che più che puntare sul controllo della vigilanza, occorra puntare su regole facilmente comprensibili e che non abbiano bisogno di troppi controlli.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la discussione generale.
A questo punto, possiamo passare all'esame dell'articolato.
ART. 1 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 2 2.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Costa Enrico, Marengo e Angeleri: all'art. 2, le parole "all'Associazione o unione di Associazioni", sono sostituite con le parole "alle Associazioni o unioni di Associazioni".
La parola al Consigliere Enrico Costa per l'illustrazione.



COSTA Enrico

Lo scopo di questo emendamento è di non limitare ad un'Associazione più rappresentativa, ma ad un numero più ampio, i vantaggi e le agevolazioni di cui alla presente legge.
Chiaramente, usare il singolare limita il campo di applicazione di tutte le agevolazioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vaglio.



VAGLIO Roberto, Assessore ai beni ambientali

Devo dire che sono un po' imbarazzato a dover intervenire su questo emendamento, perché va contro la tendenza attuale, nel senso che si riconoscono le Associazioni maggiormente rappresentative sul territorio e non si tende a spalmare le risorse, che sono molto limitate, su tutti quelli che ritengono di non sentirsi sufficientemente rappresentati dall'Associazione maggiormente rappresentativa.
Non credo che questa possa essere l'interpretazione della fattispecie.
Non penso neanche che il collega abbia voluto presentare l'emendamento in questo senso.
Temo solo un'interpretazione negativa dell'emendamento. Comunque, è ovvio che l'interpretazione ultima competerà al funzionariato regionale che tenderà ad attuare le indicazioni di Giunta.
Comprendendo la preoccupazione del collega Costa, la Giunta non ha niente da eccepire, pur non essendo propriamente d'accordo, ritenendolo non molto utile.
Dal punto di vista della Giunta, ognuno si esprima liberamente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrico Costa per dichiarazione di voto.



COSTA Enrico

Intendo ribadire che, laddove in alcune Province sono presenti più Associazioni, mi sembra utile e ispirata a un principio di pluralismo la possibilità che tutte le Associazioni possano godere dei benefici di cui alla legge. Il nostro parere rispetto all'emendamento è positivo.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente del Consiglio, Riba, che interviene in qualità di Consigliere, per dichiarazione di voto.



RIBA Lido

Non possiamo condividere questa modifica, perché uno dei problemi di questo settore è proprio la pluralità e l' impossibilità di coordinare un sistema rappresentativo.
L'Associazione non ha la possibilità di organizzare giuridicamente un rapporto con il settore. Se la sua rappresentatività ha un carattere generale e unitario può diventare un interlocutore delle istituzioni locali, del territorio e può svolgere delle attività di protezione ambientale - come ricordava il Consigliere Moriconi - che sono essenziali per poter ricavare qualcosa di positivo; altrimenti, si sviluppa, di nuovo una miriade di Associazioni favorite dal fatto che ricevono delle disponibilità economiche da ripartirsi, per cui, secondo me, si compromette la finalità della legge. Non siamo d'accordo rispetto a questo emendamento.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 2.1).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 2 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 3 3.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Costa Enrico, Marengo e Angeleri: all'art. 3, aggiungere le seguenti parole: "La Giunta definisce la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaia".
La parola al Consigliere Enrico Costa.



COSTA Enrico

Lo scopo di questo emendamento è quello di riuscire a creare un limite al riconoscimento delle tartufaie coltivate, perché tali tartufaie, in determinate circostanze, possono essere limitate nell'accesso, dato che vi sono alcuni liberi trifolao - chiamiamoli così - che non possono accedervi.
Se noi limitiamo territorialmente tali aree, abbiamo la possibilità di renderle accessibili.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vaglio.



VAGLIO Roberto, Assessore ai beni ambientali

Analogamente alla legge sulla caccia, dove si dice che alcuni territori possono essere adibiti a riserva (quella che una volta si chiamava riserva), alcuni territori possono essere adibiti a tartufai. Non più del 10% della superficie territoriale regionale, però, può essere adibita a tartufaia controllata.
Devo dire che comprendo la preoccupazione di lasciare del territorio ai liberi cercatori, però bisogna sottolineare la necessità di consentire la creazione delle tartufaie, perché mentre i liberi cercatori cercano e basta, chi invece fa delle tartufaie controllate, interviene sul territorio con della manutenzione sistematica per meglio utilizzare quei territori e quindi, c'è un'attenzione e una cura particolare.
Accolgo, quindi, la sollecitazione del Consigliere Costa e dichiaro che vi è parere favorevole da parte della Giunta a questo emendamento premettendo, però, che la superficie riservata ai tartufai, qualora dovessero arrivare le richieste, sarà una congrua superficie.



PRESIDENTE

Propongo la seguente modifica all'emendamento: sostituire la parola "Regione" con le parole "La Giunta regionale con analoga deliberazione... definisce...".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 3.1) come modificato.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 3 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 4 4.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: sostituire la parola "possono" con la parola "sono".
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Al comma 2 dell'art. 4 si dice che i tartufi possono essere contrassegnati, mentre all'art. 12 si dice che la Giunta regionale prevede l'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti nella Regione.
Questi due articoli sono un po' sfilacciati, nel senso che se il marchio di identità è importante - e penso che lo sia altrimenti non sarebbe stato previsto dalla legge - sarebbe opportuno che la previsione dell'istituzione del marchio fosse indicata con maggior precisione e non lasciata indeterminata (e questo lo vedremo nell'art. 12).
In questo articolo proporrei che i tartufi raccolti nel territorio regionale abbiano il marchio, perché se sono raccolti in Piemonte devono essere stati marchiati, altrimenti sono raccolti altrove.
Questo "possono" rende l'indicazione della volontà di istituire un marchio molto aleatoria nel tempo, com'è scritto nell'art. 12, e facoltativa dal punto di vista dell'identificazione del prodotto.
Non capisco come mai si vuole rendere facoltativa l'indicazione di un fatto importante. Quindi, chiederei all'Assessore delle spiegazioni e, in ogni caso, presento un emendamento che sostituisce le parole "possono essere contrassegnati" con le parole "sono contrassegnati".



PRESIDENTE

C'è il parere favorevole della Giunta su questo emendamento?



VAGLIO Roberto, Assessore ai beni ambientali

Sono d'accordo.



PRESIDENTE

Quindi viene contrassegnata la confezione.
Vi è il parere favorevole della Giunta e possiamo pertanto passare alla votazione dell'emendamento.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Deorsola; ne ha facoltà.



DEORSOLA Sergio

Il mio intervento è una domanda rivolta all'Assessore, perché può darsi che non intenda bene il portato di questa previsione.
"I tartufi raccolti" - mi riferisco all'art. 4, comma 2 - "possono essere contrassegnati dal marchio previsto dall'art. 12". La possibilità è riferita solo all'indicazione ulteriore del Consorzio di provenienza? Perché può esserci un tartufo che ha solo il contrassegno del marchio previsto dall'art. 12 e perciò, se il tartufo è stato raccolto all'interno di un Consorzio volontario, avrà anche l'indicazione del Consorzio volontario. Allora,i può essere un tartufo con solo l'indicazione del marchio previsto dall'art. 12? E' così?



PRESIDENTE

Scusi, Consigliere Deorsola, lei deve fare la dichiarazione di voto.
Soltanto questo, perché la Giunta ha già espresso il proprio parere.



DEORSOLA Sergio

Non partecipiamo alla votazione.



PRESIDENTE

Ricordo che c'è il parere favorevole della Giunta.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi che propone di sostituire la parola "possono" con la parola "sono".
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 4 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 5 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 6 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva ART. 7 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva ART. 8 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 9 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Si dice che il calendario deve essere unico per tutto il territorio regionale "previa intesa con le Province". Se una Provincia non è d'accordo, tutto si ferma? E' necessaria l'unanimità di tutte le Province per concordare il calendario regionale? Una sola Provincia, opponendosi ad un calendario, può fermare la decisione della Regione Piemonte? C'è bisogno dell'unanimità? Chiedo spiegazioni. Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Deorsola; ne ha facoltà.



DEORSOLA Sergio

Si potrebbe sostituire "previa intesa" con "sentite le Province" oppure "previa intesa con le singole Province".



PRESIDENTE

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati.
9.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Costa Enrico, Angeleri e Marengo: l'art. 9 è soppresso.
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Visto che il calendario deve essere unico, quindi non può essere differenziato Provincia per Provincia, propongo il seguente emendamento.
9.2) Emendamento presentato dal Presidente Cota: le parole "previa intesa" sono sostituite con la parola "sentite".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
9.3) Emendamento presentato dai Consiglieri Marengo e Angeleri: abrogare il comma 4.
La parola all'Assessore Vaglio.



VAGLIO Roberto, Assessore ai beni ambientali

Sinceramente questi emendamenti dell'ultimo momento mi mettono in grande difficoltà, perché la legge è stata sottoposta all'esame delle Associazioni, delle Province e degli esperti del settore. Ricordo, in particolare, che è stata aumentata l'età dei cani da 12 mesi a 36 mesi.
Quindi, evidentemente la motivazione tecnica c'era.
Questa richiesta che arriva all'ultimo momento mi mette in grande difficoltà, e devo dichiarare parere negativo da parte della Giunta.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 9.3).
La votazione non è valida per mancanza del numero legale. Pertanto, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del Regolamento del Consiglio regionale sospendo la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 16.48 riprende alle ore 17.18)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Indìco la ripetizione della votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento n. 9.3), per il quale era stato espresso parere negativo da parte della Giunta.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 9 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 10 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 11 11.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Deorsola e Angeleri: dopo le parole "capacità tartufigena", aggiungere le parole "alle Associazioni di cercatori che gestiscono terreni, sotto forma di proprietà o affitto".
La parola all'Assessore Vaglio.



VAGLIO Roberto, Assessore ai beni ambientali

Esprimo parere favorevole, perché è già nelle attuali disposizioni.
Sono i proprietari dei fondi o chi ne ha la disponibilità.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 11.1).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 11 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 12 12.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Moriconi: al comma 1, dopo la parola "prevede", aggiungere le parole "entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Su tale emendamento la Giunta ha espresso parere favorevole.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
12.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Deorsola e Angeleri: aggiungere le seguenti parole "Il marchio è rilasciato al momento della certificazione di origine da normare con apposito Regolamento".
La parola all'Assessore Vaglio.



VAGLIO Roberto, Assessore ai beni ambientali

Non capisco il senso dell'emendamento. La certificazione d'origine non è definita da provvedimento regionale, ovviamente. La certificazione d'origine è un provvedimento prima dell'Unione e poi dello Stato membro.
Non capisco che cosa si vuole fare con questo comma aggiunto. Cioè, qualora l'Unione Europea ci dica, noi provvediamo? Questo è già nella prima parte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Deorsola per dichiarazione di voto.



DEORSOLA Sergio

Presidente, confermiamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 12.2).
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 12 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 13 13.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Deorsola e Angeleri: abrogare integralmente.
13.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Costa Enrico, Marengo e Scanderebech: l'art. 13 è soppresso.
Tali emendamenti vengono ritirati dai proponenti.
13.3) Emendamento presentato dai Consiglieri Costa Enrico e Deorsola: l'art. 13 è così modificato: "Art. 13.
Il cercatore di tartufi deve dichiarare per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto: a) la specie b) la zona e la data di raccolta c) il numero di esemplari raccolti d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.
La dichiarazione di cui al comma 1, necessaria ai soli fini statistici deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Il parere della Giunta è favorevole.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sul nuovo testo dell'art. 13.
Il Consiglio approva.
ART. 14 14.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Deorsola e Angeleri: aggiungere le parole "I prodotti contenenti aromi non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo n attraverso diciture né attraverso immagini".
Il parere della Giunta è favorevole.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
Indìco ora la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'art. 14 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 15 In merito all'art. 15, informo che automaticamente tutte le cifre in lire delle sanzioni verranno convertite in euro, con troncamento dei decimali, secondo la circolare che io stesso ho emanato come Presidente del Consiglio regionale sull'aggiornamento dei valori da lire a euro.
15.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Moriconi: i commi 4 e 5 sono soppressi e sostituiti con le parole "Il prodotto confiscato è consegnato alle mense di Case di riposo per anziani della provincia".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente. All'art. 15 è prevista l'eventualità di procedere alla confisca del prodotto.
Il prodotto confiscato, secondo i commi 4 e 5 di questo articolo, viene trattato dagli agenti che l'hanno confiscato, in un modo che mi sembra un po' macchinoso e che soprattutto prevede delle competenze che non penso siano da far esercitare a tali agenti. Si dice che lo stesso agente che ha confiscato il tartufo deve venderlo.
Come deve venderlo? Procedendo a due offerte d'acquisto.
Come sceglie queste due offerte? Presso i commercianti o i ristoranti.
Mi sembra una fatica improba, di difficile gestione.
Propongo, quando questi agenti hanno in mano i tartufi, che vadano a consegnarli alla mensa di una Casa di riposo per anziani della provincia turnando tra le Case di riposo, in modo che gli anziani mangino quei tartufi! Non impacchettiamo una procedura per cui il tartufo è nelle mani dell'agente che lo ha confiscato e c'è questo agente che, con il tartufo in tasca, gira i ristoranti e lo fa vedere: "Lei quanto mi dà?", "L'altro me ne dà di più", "Ma forse c'è un mio amico...".
Insomma, lasciamo stare i tartufi: li prendiamo e li consegniamo ad una Casa di riposo. Siete d'accordo?



PRESIDENTE

Ci sono due ordini di problemi: uno più serio, che è quello dell'eventuale illegittimità di un provvedimento che poi non potrebbe più avere effetti riparatori, perché se il tartufo viene mangiato... Il secondo: non so se il tartufo faccia bene o male agli anziani!



PRESIDENTE

PAPANDREA Rocco (fuori microfono)



PRESIDENTE

Allo spirito fa bene!



PRESIDENTE

Allo spirito fa bene.
Qual è il parere della Giunta?



VAGLIO Roberto, Assessore ai beni ambientali

Non lo so, questa è la prassi che si segue per tutti i prodotti reperibili, funghi compresi.
Quello di regalarli alle Case di riposo mi sembra un fatto molto folcloristico, ma devo dire che chi procede ai sequestri sono agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sono comunque funzionari dello Stato o delle Province, che non credo che possano essere tacciati di non fare le cose per bene.
Anche se la suggestione è simpatica, non credo di poter essere d'accordo.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 15.1).
Il Consiglio non approva.
Indìco ora la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'art. 15 nel suo complesso.
Il Consiglio approva.
ART. 16 16.1) Emendamento presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Burzi: l'art. 16 (Disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente: "Art. 16 (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa di concessione annuale di cui all'art. 7 e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 15.
2. Le entrate e le spese di cui al comma 1 vengono quantificate nelle leggi di bilancio dei rispettivi anni e fanno riferimento alla UPB 0902 (Bilanci e finanze) per le entrate e all'UPB 14011 (Economia montana e foreste Politiche comunitarie) per le spese.
3. La dotazione finanziaria viene definita in sede di previsione di bilancio per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art.
16, come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 17 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 18 18.1) Emendamento presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Vaglio: il comma 1 è eliminato.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 18 come emendato.
Il Consiglio approva.
Indìco ora la votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico, sull'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 35 votanti 34 hanno votato SI' 33 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.


Argomento: Stemma - Gonfalone

Esame testo unificato della proposta di legge n. 68 e del disegno di legge n. 204: "Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte. Abrogazione delle LL.RR. 16/1/1984, n. 4 24/11/1983, n. 83 e 17/6/1997, n. 36". Presentazione richiesta di sospensiva


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame del testo unificato della proposta di legge n.
68 e del disegno di legge n. 204, di cui al punto 4) all'o.d.g.
La parola al relatore, Consigliere Dutto.



DUTTO Claudio, relatore

L'esigenza di un testo unico che raccolga norme riguardanti i simboli della Regione Piemonte nasce da una triplice considerazione: a) sono attualmente vigenti leggi singole relative all'adozione di stemma gonfalone e bandiera b) solamente per la bandiera, specifica legge regionale detta norme di utilizzo c) successivamente a tali leggi, si è resa disponibile la nuova normativa nazionale - legge 5 febbraio 1998, n. 22 - che reca "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione Europea", alla quale si è aggiunto specifico Regolamento - DPR 7 aprile 2000, n. 121 - che all'art. 12 sancisce l'autonomia normativa e regolamentare delle Regioni e degli Enti locali rispetto all'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle loro sedi.
Occorre dunque definire un unico testo, alla luce della nuova legge nazionale, e al fine di offrire, all'interno e all'esterno dell'Ente indicazioni per il più completo e corretto utilizzo dei simboli regionali.
Nell'occasione è opportuno razionalizzare e completare la normativa, tra l'altro definendo le attribuzioni dei singoli Organi regionali, ed in particolare il rapporto tra Esecutivo ed Assemblea, traendo qualche utile indicazione anche dai comportamenti definiti a livello di Organi dello Stato e di singole Regioni.
Nel testo che si porta all'esame dell'aula consiliare sono stati fatti confluire, nel corso del lavoro di istruttoria svolto dall'VIII Commissione, il disegno di legge n. 204 "Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte", presentato dalla Giunta regionale in data 30 novembre 2000, e la proposta di legge n.
68 "Testo unico delle leggi in materia d'adozione, uso ed esposizione della bandiera della Regione Piemonte", presentata in data 21 giugno 2000 dal Gruppo Lega Nord. La stesura finale del testo unificato raccoglie in maniera coordinata l'impostazione e i contenuti dei due citati originari provvedimenti.
Nulla è innovato per quanto riguarda la foggia dello stemma e del gonfalone.
Per quanto riguarda lo stemma, viene sancito che il suo utilizzo è riservato, salvo motivate eccezioni, ad Organi e Strutture dell'Ente. La norma completa la resa grafica dello stemma, da accompagnarsi con la scritta "Regione Piemonte".
Per quanto concerne il gonfalone, poiché a differenza della bandiera il medesimo può essere esposto senza accompagnamento di altri simboli o bandiere, opportunamente viene stabilito che si completi con un riferimento al tricolore della Repubblica.
In materia di utilizzo, anche sulla base di differenti normative a livello regionale, nonché alla luce della prassi invalsa presso la Regione Piemonte, si stabilisce che la conservazione del gonfalone spetti sia alla Presidenza della Giunta, sia a quella del Consiglio. Per l'utilizzo viene stabilito il principio dell'intesa tra Esecutivo ed Assemblea, salvo la partecipazione ad eventi fuori del territorio regionale che viene riservata alla decisione del Presidente della Giunta come rappresentante istituzionale della Regione.
Per la prima volta si disciplinano con legge regionale le caratteristiche e l'uso del sigillo, come già avviene nella legislazione di altre Regioni. La foggia è simile agli attuali timbri (c.d. "timbro tondo") in uso presso gli uffici regionali. Viene normato a grandi linee il suo utilizzo e se ne prevede l'apposizione su adeguati materiali di pregio quale oggetto per omaggi istituzionali.
Mutano parzialmente le norme sull'esposizione della bandiera. In particolare: al pari di quanto indicato all'art. 2 della legge n. 22/98 per l'esposizione del tricolore all'esterno degli edifici ove hanno sede gli Organi costituzionali, si specifica che la bandiera regionale dovrà essere esposta in modo permanente all'esterno delle sedi centrali della Giunta e del Consiglio regionale si stabilisce la sua esposizione permanente all'esterno degli edifici scolastici e non più come per il passato nella sola occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico viene prevista la sua esposizione all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale si stabilisce altresì che la bandiera venga esposta all'esterno delle sedi dei Consigli delle Comunità montane oltre che delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali infine, la bandiera della Regione dovrà sempre accompagnare l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione Europea.
Nell'ambito del territorio regionale la bandiera verrà esposta anche in occasione della festa del Piemonte oltreché in occasione delle festività nazionali.
Al di fuori dei casi espressamente previsti in legge, l'esposizione viene autorizzata o decisa d'intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale.
Si provvede inoltre all'individuazione della struttura responsabile per la verifica delle corrette esposizioni.
Vengono abrogate le leggi regionali il cui contenuto è ricompreso, con modifiche, nella presente proposta.



PRESIDENTE

E' aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Va bene: normiamo con precisione le caratteristiche del nostro stemma della nostra bandiera, del gonfalone e del sigillo. Questo ha una sua utilità, nel senso che, in questo modo, da un lato, spero che non possano più succedere comportamenti come quelli tenuti dalla Lega, che nella propria carta intestata ha mischiato i simboli di partito e della Regione e, dall'altro, così facendo, impediamo che si possano produrre delle imitazioni servili che confondono i simboli.
Inoltre, determinando esattamente la forma, la natura e i colori dei nostri simboli istituzionali, non rischiamo che altri ne possano scopiazzare le forme e i colori, creando confusione.
Non ho pregiudizi verso questo testo. Chiedo, però, vista la natura del provvedimento e dato che per quanto riguarda lo stemma, il gonfalone e la bandiera, ci sono elementi capaci di distinguere i simboli della Regione Piemonte in modo preciso, che venga fatto altrettanto per quanto concerne il sigillo, perché questo non è disegnato e, quindi, non si sa quale sia il riferimento vero del sigillo della Regione Piemonte. Ognuno può pensare, di fronte a un timbro tondo che riporta, grosso modo, lo stemma della Regione e una scritta, che quello sia il sigillo della Regione Piemonte.
Noi dobbiamo, per essere sicuri che il sigillo sia quello che abbiamo sotto i nostri occhi, disegnarlo in modo preciso, così come abbiamo disegnato lo stemma, il gonfalone e la bandiera. Per quanto riguarda la bandiera abbiamo determinato che le frange devono essere di sette centimetri, ma potevano essere anche di otto, e i bordi di dieci centimetri. E' opportuno che anche per lo stemma vengano stabili degli elementi che siano propri dello stemma.
Chiedo che questa legge torni in aula accompagnata da un allegato, con il disegno del sigillo e che riporti delle indicazioni precise, ad esempio: quanto distano i vertici dello stemma dalla circonferenza che lo racchiude? Bisogna determinarlo. La scritta "Consiglio regionale" o "Regione Piemonte", che caratteri deve avere? Chiederei un supplemento di documentazione tecnica, in modo tale che ciascuno di noi possa distinguere stemma e gonfalone, secondo gli elaborati approvati dal Consiglio regionale.
Chiederei, quindi, un'integrazione di documentazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ronzani.



RONZANI Wilmer

Abbiamo già discusso questo argomento in Commissione qualche mese fa e l'abbiamo fatto con lo spirito ricordato poco fa dal collega Chiezzi: nulla in contrario a che si andasse ad una disciplina organica, per quanto riguarda i problemi dello stemma e del gonfalone della nostra Regione, e nulla in contrario a che in questo quadro definissimo la disciplina che riguarda il sigillo.
importante che nel provvedimento si stabilisca che le tre bandiere (quella della Repubblica, della Regione e dell'Unione Europea) vadano esposte insieme; cosa per noi abbastanza scontata, ma che in questo Paese non è sempre stata così scontata. Questa è un'Italia unica ed indivisibile vi è una bandiera, quella italiana, e poi c'è l'Italia delle Regioni ciascuna delle quali avrà la sua bandiera che può essere esposta insieme alla bandiera nazionale e a quella europea, che è la casa più grande nella quale ci accingiamo ad entrare.
Su quest'ultima questione, in questi ultimi giorni, ne abbiamo sentite di tutti i colori, perché l'Italia è un Paese strano, è un Paese bizzarro e questa è una maggioranza bizzarra: il collega Dutto, che ha svolto poco fa una relazione sulla disciplina che deve riguardare lo stemma della nostra Regione, appartiene ad un partito che, qualche mese fa, ha combattuto una battaglia sulla secessione dal Paese, per cui noi avremmo dovuto diventare una Repubblica autonoma, indipendente e sovrana, ma in questi giorni avendo dovuto digerire la scelta di condividere l'unità nazionale, è impegnato su un altro fronte, anch'esso assurdo.
Quando al Congresso della Lega ho sentito dire che l'Europa è un'Europa fascista, mi si è accapponata la pelle. Per fortuna, questo provvedimento contraddice gli assunti della Lega, gli ultimi assunti della Lega. Non si capisce per quale motivo avremmo dovuto esporre nei Comuni la bandiera dell'Unione Europea se è fascista e nazista e quindi non capisco la ratio con la quale decidete le vostre posizioni politiche, ma questo è un problema che in questo momento non mi appassiona più di tanto, se non per i risvolti che ha, da un punto di vista politico, sui rapporti dell'Italia con l'Europa; quindi, nulla in contrario a che noi discipliniamo questa materia.
Questa è la premessa dalla quale parto ed è il ragionamento che abbiamo sostenuto durante il dibattito svolto, come Gruppo, in Commissione.
Abbiamo rilevato un problema: se i colleghi esaminassero attentamente gli artt. 5, 6 e 7 del provvedimento, noterebbero - anche qui è paradossale che sia un collega leghista a proporre una formulazione così precisa del provvedimento - che nel momento in cui si invoca una politica e momenti di delegificazione, perché di questo si tratta, noi con la legge dovremmo normare i principi e le questioni più di fondo, mentre qui addirittura ci spingiamo al punto estremo di decidere e stabilire cosa deve fare il Sindaco del piccolo Comune.
Vi ricordo che il comma 7 dell'art. 7 stabilisce che la Giunta e il Consiglio dovranno stabilire quali sono gli uffici responsabili per verificare la correttezza dell'esposizione della bandiera. Cose dell'altro mondo, perché questa è materia da Regolamento! Avremmo dovuto liquidare con poche battute questa discussione, votare i primi tre o quattro articoli (come abbiamo proposto di fare in Commissione) e poi rinviare tutto il resto alla Commissione Regolamento. È evidente che in corso d'opera un Regolamento può essere cambiato più facilmente, perch può sorgere una serie di esigenze, alla prova dei fatti, che inducono a cambiare un Regolamento, e questo può essere fatto per via amministrativa.
No, non è così, perché se noi dovessimo attuare questa legge e scoprire, in corso d'opera, che alcune delle norme contenute in essa sono difficilmente gestibili, da un punto di vista pratico dovremmo cambiare la legge.
Ma vi rendete conto? Noi dovremmo cambiare la legge, ma la legge sulla disciplina dello stemma è una legge che ha un suo significato simbolico e che dovremmo evitare di cambiare ogni quattro-cinque-sei mesi.
Da questo punto di vista, riaffermo, da un lato, la nostra disponibilità a votare un provvedimento che disciplina questa materia, ma dall'altro, la contrarietà verso due articoli che affrontano una materia che era giusto risolvere e definire con un Regolamento; com'è giusto che sia tutte le volte che si affrontano problemi di questa natura.
In ultimo, c'è il problema posto dal collega Chiezzi, il quale ha rilevato una lacuna esistente: abbiamo licenziato un provvedimento nel quale compaiono fedelmente i disegni (o fotocopie o schizzi) di ciò che sarà lo stemma e il gonfalone, mentre non compare lo schizzo e il disegno di quello che sarà il sigillo.
E' una dimenticanza che, secondo me, ha il suo peso, perché noi dovendo in questa fase votare un provvedimento nel quale definiamo come deve essere lo stemma, il gonfalone, la bandiera e il sigillo, è evidente che avremmo dovuto immaginare che negli allegati comparisse anche quello del sigillo. Non è capziosità, ma la sottolineatura di una lacuna.
Per questo motivo, credo che dovremmo, tutto sommato, sopperire a tale dimenticanza invitando il collega Dutto ad allegarli insieme, e lo potremmo fare molto brevemente in Commissione se la proposta formulata dal Consigliere Chiezzi verrà accolta.
Noi siamo affinché la legge venga votata alla fine di questa discussione, però se torniamo in Commissione invito i colleghi a fare una riflessione sull'esigenza di far sì che gli artt. 5, 6 e 7 vengano stralciati e si dia mandato alla Giunta di normare tutti gli articoli com'è giusto che sia, con un Regolamento.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la discussione generale.



CHIEZZI Giuseppe

Scusi, Presidente, io ho posto una pregiudiziale.



PRESIDENTE

Ha ragione, lei ha posto una pregiudiziale, una richiesta di sospensiva.
Chiedo se qualche Consigliere vuole intervenire.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galasso; ne ha facoltà.



GALASSO Ennio Lucio

Le osservazioni esplicitate dai Consiglieri Chiezzi e Ronzani, pur essendo indubbiamente serie, mi sembrano assolutamente superabili, nel senso che è indicata proprio al primo comma dell'art. 4 la forma che deve avere il sigillo della Regione, in armonia con l'intervento del Consigliere Ronzani; quindi dire quanti centimetri dovrà misurare e come dovrà essere collocato, mi pare un'esercitazione ultronea.
Ritengo, comunque, siccome sono argomentazioni serie, che possano essere recepite e nel contempo superate nella discussione con un emendamento all'art. 4, dato che all'art. 2, in ordine alle caratteristiche e all'uso della stemma, si legge: "modalità stabilite da apposito manuale d'uso definito in accordo tra le componenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale". Relativamente alle dimensioni del sigillo, credo che possa essere rimesso secondo le modalità stabilite ex art. 2, comma 3. Mi pare che si possa trovare tranquillamente un'inte grazione e quindi una maggiore sistemazione della norma.



PRESIDENTE

Sospendo la seduta qualche minuto perché, dalla lettura della legge trovo una formulazione non chiara su un articolo.
(La seduta, sospesa alle ore 18.05 riprende alle ore 18.18)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Se l'aula acconsente, chiedo di rimandare l'elaborazione del sigillo a domani mattina, in maniera tale che la legge possa essere discussa nella seduta di martedì 12 marzo, quando ci sarà l'aggiornamento, in modo tale da corredare il testo anche con il sigillo.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18.20)



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