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Dettaglio seduta n.155 del 14/11/01 - Legislatura n. VII - Sedute dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Botta Marco, Bussola, Cantore Casoni, Chiezzi, D'Ambrosio, Galasso, Ghigo, Godio, Leo, Pichetto e Rossi Giacomo.


Argomento: Questioni internazionali

b) Rientro dal Laos del Consigliere Bruno Mellano


PRESIDENTE

Comunico, inoltre, che il nostro collega Bruno Mellano domani tornerà ufficialmente in Consiglio regionale; dovrebbe arrivare verso le ore 12.00.
Il Consigliere Mellano ha organizzato una conferenza stampa, perché in questi giorni è stato al Parlamento europeo.


Argomento: Organizzazione turistica

Esame disegno di legge n. 110: "Norme concernenti la modifica della L.R. 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione accoglienza ed informazione turistica in Piemonte) ed interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale"


PRESIDENTE

Iniziamo i lavori con l'esame del disegno di legge n. 110, di cui al punto 4) all'o.d.g.
La parola al relatore di maggioranza, Consigliere Cattaneo.



CATTANEO Valerio, relatore

Grazie, Presidente, mi accingo a leggere la relazione relativa al disegno di legge n. 110: "Norme concernenti la modifica della L.R. 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione accoglienza ed informazione turistica in Piemonte) ed interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale", di cui sono relatore.
Ricordo che su tale provvedimento, licenziato dalla III Commissione in data 27 novembre 2000, vi è anche un relatore di minoranza, il senatore Tapparo.
"Illustre Presidente, egregi Consiglieri, il presente provvedimento si pone la finalità di modificare la forma giuridica dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, così come prevista dall'art. 8 della L.R. n. 75/96, ed inoltre detta norme al fine di favorire, da parte della Regione Piemonte, il sostegno e la realizzazione di prodotti turistici piemontesi.
L'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) è stata costituita, secondo il disposto dell'art. 8 della L.R. n. 75/96 nella forma di consorzio privato, ai sensi degli artt. 2602-2615 bis del Codice Civile. La volontà del legislatore regionale è stata quella di coinvolgere nel progetto il maggior numero possibile di operatori del settore, stimolando interventi tecnici e finanziari, sia da parte di operatori privati, sia da parte di soggetti pubblici.
A distanza di tre anni dalla costituzione dell'Agenzia (settembre 1997), la forma consortile scelta, se poteva rappresentare nella teoria un'ottima risposta all'esigenza di coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione e alla promozione del prodotto turistico piemontese, di fatto si è dimostrata scarsamente efficiente a livello operativo per la difficoltà di coordinare e sintetizzare le esigenze dei diversi soci del consorzio. Problema, questo non riscontrato per quanto riguarda le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL). Queste ultime, in effetti, non saranno interessate dalla modifica che si intende apportare alla legge sull'organizzazione turistica, in quanto stanno svolgendo i compiti ad esse assegnate dalla L.R. n. 75/96, vale a dire quelli di informazione, accoglienza e promozione turistica dei propri ambiti, con ottimi risultati. Anzi, il disegno di legge in oggetto prevede una presenza significativa delle stesse attraverso la designazione di almeno un proprio rappresentante, nel Comitato di indirizzo della futura Agenzia di promozione turistica, così come delineata dal presente provvedimento.
Alla luce, pertanto, di queste premesse ed in previsione dei rilevanti impegni promozionali collegati ai grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il territorio piemontese (uno per tutti, le Olimpiadi invernali di Torino 2006), è necessario procedere all'istituzione di uno strumento operativo che, pur conservando le competenze affidate dalla legge regionale all'attuale ATR di promozione delle risorse turistiche del Piemonte nei confronti della domanda italiana ed estera e di analisi e consulenza di marketing per il turismo, sia caratterizzato dalla massima snellezza e celerità per meglio organizzare le attività di promozione e valorizzazione, al fine di una maggiore rispondenza alle esigenze ed ai programmi da essa predisposti.
Occorre precisare che la scelta operata dalla Giunta regionale con la versione originaria del disegno di legge trasmessa all'esame del Consiglio andava nella direzione di trasformare la natura dell'ATR da consorzio privato ad ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e nello specifico, ad ente strumentale della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa e contabile mentre l'attività da esso svolta continuava ad essere disciplinata dal diritto privato al fine di consentire la realizzazione delle azioni con la snellezza e la tempestività necessarie.
Inoltre, allo scopo di semplificare ed evitare le lungaggini burocratiche che ostacolano ed appesantiscono le procedure nell'esercizio delle funzioni assegnate all'ATR dalla L.R. n. 75/96, veniva razionalizzata la struttura organizzativa rispetto a quella dell'Agenzia attualmente operante costituita sotto forma di consorzio ai sensi degli artt. 2602-2615 bis del Codice Civile, prevedendo soltanto due organi ritenuti indispensabili e tecnicamente necessari (Direttore e Collegio dei revisori). Da tale scelta si rilevava l'intenzione di creare una struttura snella ed operativa; nel contempo, non veniva abbandonata la filosofia che ha improntato l'emanazione della L.R. n. 75/96, concernente il coinvolgimento dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo assicurato sia in sede di conferenza programmatica, sia dalle opportune consultazioni tra Assessore al turismo con gli operatori (enti associazioni ed organismi), istituti entrambi previsti dall'art. 4 della legge regionale.
L'articolato originario del disegno di legge contemplava, inoltre, la costituzione di un apposito Comitato regionale di indirizzo (composto dall'Assessore regionale al turismo, dal Responsabile della Direzione regionale Turismo e da un rappresentante indicato dai Presidenti delle ATL), avente il compito precipuo di definire gli indirizzi cui la futura Agenzia si sarebbe dovuta attenere nella sua attività di promozione turistica.
I soggetti intervenuti alle consultazioni che la III Commissione del Consiglio regionale ha svolto sul disegno di legge, pur ritenendo che l'esperienza fatta con l'ATR sia stata importante anche in vista delle opportune riflessioni da effettuarsi al fine di dotare il sistema turistico piemontese di uno strumento di promozione adeguato alle sue potenzialità hanno tuttavia valutato in modo negativo l'attività svolta finora dall'Agenzia, con particolare riferimento alla messa in atto di iniziative ritenute importanti per lo sviluppo futuro del settore turistico della nostra Regione.
Da più parti è stata pertanto evidenziata la necessità di una riforma atta a consentire alla Regione di dotarsi di uno strumento operativo agile e che soprattutto sappia agire in sintonia sia con gli organi regionali sia con gli operatori turistici ed il sistema delle imprese. In questo senso, è stato in particolare sollecitato un perfezionamento dell'articolato del disegno di legge, sotto il profilo di un maggiore e necessario coinvolgimento non tanto dei singoli privati, come è avvenuto finora, quanto dei soggetti portatori di interessi diffusi, in particolare le associazioni di categoria del turismo nell'attività di promozione delle risorse turistiche della Regione nel suo complesso.
A seguito di quanto emerso dalle consultazioni, la Giunta regionale nella persona dell'Assessore al turismo, ha emendato in modo sostanziale l'articolato originario del disegno di legge, trasformando la natura giuridica della nuova ATR da ente strumentale in quella di fondazione senza fine di lucro, che, senza perdere nulla in snellezza, efficienza ed economicità, ha il pregio di consentire il coinvolgimento anche dei soggetti privati nella gestione diretta del sistema di promozione turistica regionale.
La soluzione scelta risulta, se raffrontata con le altre possibili alternative a disposizione (Consorzio, S.p.A., ente strumentale), la più appropriata nel risolvere la questione della natura giuridica dell'ATR consentendo, da un lato, la partecipazione dei privati (purché qualificati e quindi portatori di interessi generali) alle scelte di politica promozionale e, dall'altro, offrendo la garanzia di un opportuno controllo dell'attività dell'Agenzia stessa da parte della Regione.
Di seguito, si procede all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge.
L'art. 1, sostituendo l'art. 8 della L.R. n. 75/96, detta le nuove norme in merito all'istituzione dell'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte e ne definisce la natura giuridica, le funzioni e i criteri di operatività. L'Agenzia viene costituita nella forma di Fondazione senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 14-35 del Codice Civile ed è dotata di un proprio Statuto. Ad essa possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati alla promozione delle risorse turistiche regionali. La Regione Piemonte partecipa all'Agenzia mediante conferimenti al fondo di dotazione patrimoniale e con la concessione di contributi per l'attuazione dei programmi promozionali: la partecipazione è deliberata dalla Giunta regionale, verificato che lo Statuto preveda la garanzia della maggioranza per gli Enti pubblici. Le finalità e le funzioni dell'Agenzia rimangono quelle previste rispettivamente dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 75/96.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia dovrà ricercare strategie comuni con tutti quei soggetti interessati allo sviluppo del turismo, in particolare stipulando accordi o convenzioni, costituendo appositi consorzi e società con soggetti pubblici e privati e partecipando a consorzi e società già esistenti. E' altresì previsto che la Regione si avvalga di norma dell'Agenzia, mediante apposite convenzioni, per l'attuazione delle proprie iniziative e programmi attinenti la promozione turistica. La data per la costituzione dell'Agenzia è prevista entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'art. 2 (che introduce l'art. 8 bis nella L.R. n. 75/96) definisce quali organi dell'Agenzia, il Comitato di indirizzo, l'Amministratore ed il Collegio dei revisori.
Al Comitato di indirizzo l'art. 3 (che introduce l'art. 8 ter nella L.R. n. 75/96) assegna la funzione di definire gli obiettivi e gli indirizzi dell'Agenzia, che dovranno essere strettamente correlati con le previsioni del programma regionale di indirizzo e di coordinamento e del programma annuale di cui all'art. 3 della L.R. n. 75/96, nonché di verificare il risultato dell'attività dell'Amministratore e di approvare i documenti finanziari.
Come già ricordato, il testo originale del disegno di legge istituiva il Comitato di indirizzo come organismo esterno alla struttura dell'Agenzia. Con la scelta effettuata di prevederlo quale organo della Fondazione stessa, si rende maggiormente stringente il controllo della Regione sull'ATR, consentendo nello stesso tempo una rappresentanza a livello di organi dell'Agenzia dei rimanenti soci pubblici e privati.
Il Comitato è infatti composto, oltre che dall'Assessore regionale al turismo, in qualità di Presidente, e dal Responsabile della Direzione regionale competente in materia, anche da cinque rappresentanti designati dai soci maggiormente rappresentativi, di cui almeno uno espressione delle ATL, e da tre esperti di comprovata esperienza nel settore designati dal Consiglio regionale.
L'art. 4 (che introduce l'art. 8 quater nella L.R. n. 75/96) definisce le funzioni spettanti all'Amministratore (nel testo originario si parlava di un Direttore). La sua nomina spetta al Comitato di indirizzo e l'incarico gli è attribuito per tre anni, salvo revoca per mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, per violazione di leggi o per irregolarità contabili. Si tratta dell'organo cui è affidata, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Comitato di indirizzo, la gestione e la direzione dell'attività dell'Agenzia, sia con la rappresentanza legale della Fondazione, sia mediante i poteri ad esso riservati di approvazione e di firma di tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per perseguire le finalità istituzionali dell'Agenzia stessa.
Tra i compiti di maggiore rilevanza che spettano all'Amministratore si ricordano in particolare: la predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell'Agenzia, in conformità agli indirizzi ed obiettivi definiti dal Comitato di indirizzo la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato di indirizzo l'ammissione di nuovi soci nella Fondazione la gestione del fondo di dotazione patrimoniale nonché del personale della Fondazione l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina e revoca dei Direttori responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia la stipula di accordi o convenzioni la costituzione, previo parere del Comitato di indirizzo, di consorzi ai sensi degli artt. 2602-2615 bis del Codice Civile e di società con soggetti pubblici o privati la partecipazione, sempre previo parere del Comitato di indirizzo, a consorzi e società già esistenti che operano nel settore turistico.
Per quanto riguarda il Collegio dei revisori, l'art. 5 (che introduce l'art. 8 quinquies nella L.R. n. 75/96) rimanda allo Statuto dell'Agenzia la definizione del funzionamento, ma ne precisa la composizione (tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 88/92), l'organo cui spetta la nomina (Comitato di indirizzo), la durata in carica (tre anni) la possibilità di rielezione e i compiti. Le funzioni ad esso spettanti riguardano il controllo amministrativo e contabile sugli atti nonché sul bilancio preventivo e consuntivo mediante la redazione di un'apposita relazione.
Gli artt. 6, 7 e 8 (che introducono rispettivamente gli artt. 15 bis 15 ter e 15 quater nella L.R. n. 75/96) si riferiscono agli interventi per favorire il sostegno e la realizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale da parte della Regione.
Si tratta di una delle novità sostanziali del provvedimento in oggetto.
In particolare, sulla base dell'esigenza ormai acquisita di iniziative di valorizzazione del territorio ed in relazione alla necessità di far emergere tutte le risorse e le potenzialità turistiche piemontesi mediante azioni coerenti ed omogenee, la Regione, secondo il disposto dell'art. 6 si propone di sostenere la realizzazione di prodotti turistici di particolare interesse regionale, definiti come progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista. Sono legittimati a realizzare tali azioni l'ATR, le ATL, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche e le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico.
A tal fine, l'art. 7 dispone il finanziamento da parte della Regione dei progetti di intervento diretti al sostegno ed alla realizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale. Vengono altresì descritti i contenuti che devono avere tali progetti e la data di presentazione delle domande di finanziamento (31 marzo di ogni anno).
L'art. 8 prevede infine che i progetti di intervento, approvati e finanziati dalla Regione, abbiano carattere di priorità all'interno del programma e del piano annuale di interventi di cui rispettivamente alla L.R. n. 18/99 (relativa ad interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) ed alla L.R. n. 4/00 (concernente lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici).
L'art. 9, integrando l'art. 24 della L.R. n. 75/96, detta le norma per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge: in particolare, la partecipazione della Regione alla costituzione del fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione è previsto per un ammontare di 2 miliardi, mentre alle iniziative inerenti i prodotti turistici di interesse regionale è riservata per l'anno 2001 una spesa di L. 4 miliardi.
L'art. 10 consente alla Regione di partecipare, mediante apposita sottoscrizione di quote del capitale sociale, alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale: in tal modo, viene favorito un rapporto più stretto fra l'ente regionale, e quindi le sue finalità nell'ambito della promozione turistica regionale, ed i soggetti che svolgono a livello locale l'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica. Per la partecipazione suddetta è autorizzata per l'anno 2001 una spesa di L. 1 miliardo.
L'art. 11 riguarda l'integrazione, sostituzione ed abrogazione di norme. In particolare, viene abrogata la L.R. n. 38/97 relativa alla sottoscrizione da parte della Regione di quote dell'ATR.
Nell'art. 12 sono infine disciplinate le norme transitorie e finali.
Viene disposta la messa in liquidazione dell'attuale ATR costituita nella forma di consorzio regolato dagli artt. 2062-2615 bis del Codice Civile. E' altresì contemplato che il personale attualmente in servizio confluisca nella nuova Agenzia prevista dal presente provvedimento. Viene infine precisato che la concessione dei finanziamenti della Regione relativi ai prodotti turistici di interesse regionale siano subordinati al rispetto del principio comunitario del de minimis (100.000 euro in un triennio).
Considerato l'ampio dibattito di cui il provvedimento è già stato oggetto in sede di Commissione consiliare e valutata l'importanza dello stesso per lo sviluppo della promozione turistica regionale, se ne richiede una rapida approvazione da parte dell'aula consiliare".



PRESIDENTE

Era prevista anche una relazione di minoranza.
Consigliere Tapparo, volevo chiederle se ha già consegnato un testo o se invece svolge la relazione oralmente.
Prego, Consigliere Tapparo.



TAPPARO Giancarlo, relatore

Svolgo la relazione oralmente, poi alla fine consegnerò il testo.
Assessori e colleghi, l'iniziativa legislativa in materia di turismo che propone la Giunta, interviene sia sulla forma giuridica dell'Agenzia di promozione del Piemonte, sia su nuove iniziative in materia di prodotti turistici. Sia nell'uno che nell'altro caso emergono, dal mio punto di vista, alcuni limiti di fondo. In qualche misura, si può dire che non si utilizza per intero un'opportunità di rafforzare e meglio caratterizzare il ruolo della Regione in materia turistica. Infatti, la Giunta dimostra di procedere nella politica turistica senza un quadro strategico di fondo ben percepibile. Tutto resta prevalentemente racchiuso in una logica rigidamente settoriale. Si procede sulla base di stimoli e valutazioni, in certi casi di reazione, per le circostanze, occasionali.
Per questa strada non si coglie la forte valenza intersettoriale orizzontale, che caratterizza il turismo per il suo sviluppo qualificato e strutturale, tale da riverberarsi nello sviluppo complessivo del Piemonte e nella crescita della qualità della vita.
La settorialità e la logica del "chi mette le risorse finanziarie comanda", rischia di generare distorte sensibilità in coloro che sono preposti ad operare nel mondo del turismo; attese fuorvianti nel sistema economico, nelle stesse Amministrazioni locali e nei fornitori del bene turismo. Questo aspetto pesa soprattutto rispetto alla ridefinizione di ruoli che la riforma amministrativa pone in essere, dando alla Regione una forte e spiccata valenza di programmazione, di indirizzo, di controllo e di presenza operativa solo sulla macroprogettualità, lasciando, attraverso il principio della sussidiarietà verticale (questo per gli Enti locali) ed orizzontale (principalmente per l'associazionismo), un ruolo di specifica operatività ed amministrazione. Solo così tali soggetti possono riconoscere la piena legittimità, la capacità di guida e il ruolo della Regione. Ma questo non basta.
Infatti, il Piemonte può cogliere dal turismo spazi nuovi di sviluppo e consolidare le sue aree di eccellenza se la funzione di governo della Regione Piemonte ha un approccio sistemico che sappia dare pari dignità a tutte le realtà del Piemonte (espresse o ancora potenziali), della filiera turistica, senza esclusione alcuna, e che sappia integrare strutture di accoglimento, sistema di comunicazioni, impiantistica sportiva e tutte le altre realtà che, in qualche modo, interagiscono nel sistema della promozione.
Le nostre potenzialità, il paesaggio, la storia, l'arte, la cultura, il folclore, l'architettura, l'enogastronomia, lo sport, sono autentici giacimenti che sono solo parzialmente attivati, una grande potenzialità sulla quale tutti dobbiamo essere impegnati.
Un'altra ragione che deve indurre ad una funzione di governo forte e qualificata, avendo una visione di insieme, è data dal progressivo crescere della segmentazione della domanda turistica, cioè da una molto particolareggiata differenziazione. O si coglie questo aspetto o masse omogenee di domanda turistica non esistono più e potrebbero dare delle risposte non utili.
Questo impone di rendere massimo il rapporto della Regione con le competenze che sono diffuse sul territorio, che sono autentiche ricchezze per evitare sovrapposizioni, doppioni e conflitti dove, invece, si possono generare sinergie. Questo aspetto è particolarmente delicato nelle azioni di promozione del "prodotto Piemonte", che è un prodotto che ha meno storia di altre Regioni ed è per questo che oggi deve essere considerato con un'attenzione particolare.
Ovviamente, non si parte dall'anno zero. Alle spalle c'è un lavoro rilevante del passato e, devo riconoscere, anche di questa legislatura.
Molto si è fatto sotto l'aspetto legislativo: si può ricordare l'ultima realizzazione della legislatura passata, la legge n. 27/00 relativa agli impianti di risalita.
Altri interventi sono in corso o di prossima valutazione - uno l'abbiamo approvato come assemblea questa mattina, ma credo che, seppure non rilevanti, altri siano in corso o di prossima valutazione. Ci sono ancora molte cose da fare, per esempio, il sostegno all'"incoming" (mentre oggi noi sappiamo che purtroppo il prodotto turistico è rivolto all'esterno). Questo è un vizio particolare, l'avevo già fatto notare quando ero parlamentare. Se voi notate, sui telegiornali italiani c'è quasi sempre l'illustrazione, alla fine del telegiornale, di un film americano.
Negli Stati Uniti, dove vado spesso, non c'è mai l'illustrazione di un film europeo. Non mi è mai successo di vedere un telegiornale, negli Stati Uniti, in cui si parli di un film europeo. Se voi guardate un telegiornale italiano, alla fine - non so se ci guadagnano, ma non credo, perch dovrebbe essere nella pubblicità - c'è l'illustrazione di un film americano dicendo che è quello che sta facendo maggiore cassetta, ecc. Mentre dall'altro versante il Governo italiano aiuta la cinematografia italiana.
Quindi, c'è un meccanismo che svuota, con una potenza enorme: cerchiamo di riempire il lago con il cucchiaino.
Anche in questo caso, abbiamo una cultura che tende ad essere forte nel presentare cosa c'è fuori e debole a presentare cosa, invece, c'è all'interno. Questo dovrebbe essere uno dei punti importanti.
E' necessario e qualificante intervenire in materia di turismo. In sostanza, gli interventi devono trovare una regia delle Regioni in grado di attuare politiche affinché il rapporto qualità/prezzo dei servizi - questo è un altro punto, Assessore, che lei conosce bene - non sia solo la capacità di presentare con promozione e pubblicità, ma anche di avere il rapporto prezzo/qualità o prezzo/immagine adeguato. Questo vale dalla ristorazione al commercio, in modo che competitività non sia solo un meccanismo reale che forza anche sul rapporto prezzo/qualità.
Dunque, una politica autorevole, anche nel rapporto nazionale e nella proiezione all'estero (sappiamo che con il federalismo avremo spazi nuovi e maggiori autonomie di politica estera che, sino a ieri, subivano, in qualche misura, alcune limitazioni), che sappia avere una regia forte di fronte alle grandi potenzialità operative che abbiamo, valorizzando il turismo d'area (il modello Langhe è importante, ma non è esclusivo, e non è spesso ripetibile, perché possiamo avere delle cose di nicchia che richiedono approcci differenti) e sapendo, in questo modo, far interagire i fondi strutturali, nei quali ovviamente come Regione - in questo va riconosciuto agli uffici un ruolo di capacità - non siamo certamente ultimi in Italia, e tutta la tastiera delle opportunità nazionali e comunitarie che si può utilizzare, evitando la tentazione - non voglio dire vizio - di subire la spinta di quelle situazioni che portano poi a finanziamenti a pioggia. Dobbiamo dare massa critica al finanziamento, altrimenti non ha effetto. Qualche lira disseminata in tutti i soggetti non produce alcun effetto, ma una quantità di risorse adeguate che costituiscano massa critica, un anno con certe priorità e l'anno successivo con altre priorità può produrre effetti.
Anche gli eventi di valenza internazionale - cito il caso delle Olimpiadi - sono un passaggio importante. Ma anche qui, Assessore, è importante considerare le Olimpiadi come momento di crescita strutturale del turismo e non una situazione in cui possano essere premiate logiche del "mordi e fuggi", che in alcune realtà turistiche italiane sono spesso un esempio devastante per le prospettive del turismo. Ma, a fronte di questo quadro di potenzialità e di possibili percorsi dello sviluppo turistico, vi è la dura sentenza dei dati statistici che la Regione ha. Ho fatto un'elencazione della situazione statistica nei confronti di altre Regioni ma depositerò il mio intervento per non abusare della pazienza, e forse anche perché molti colleghi conoscono questi dati meglio di me.
Non credo che in questo quadro l'Agenzia turistica regionale sia stata all'altezza della situazione. Potrei dire che ha mostrato dei limiti diciamo così. Non ha saputo rispondere alle esigenze di coordinamento e promozione, bruciando spesso la sua attività in questioni interne, in lunghe assenze, in enormi vuoti progettuali, talvolta in partecipazioni ad estemporanee iniziative promozionali - mi si consenta il termine, ma vuol essere benevolo e costruttivo, non vuol essere una polemica fine a se stessa. Ma basta trasformare la caratteristica dell'Agenzia, pensando che un controllo più diretto dell'Assessorato sia risolutivo del problema? Forse occorre l'interiorizzazione di una particolare volontà di governo ma deve essere sentita, Assessore, questa volontà di governo - ed un approccio non settoriale. Lei è depositario di una funzione settoriale, ma deve darle un respiro che sappia interagire con mille altre funzioni: pensiamo alla viabilità, a come interagisce con il turismo.
E' evidente che la Regione Piemonte deve dotarsi di uno strumento più adeguato per avviare interventi che puntano al sostegno di progetti rivolti alla promozione dell'immagine del Piemonte in Italia e all'estero e allo sviluppo di opportunità di soggiorno turistico. Ma in questo ci deve essere una stella polare, rappresentata dall'Assessorato, dalla sua politica, che deve essere sentita e visibile.
I compiti di una Regione non sono di dispensare un po' di risorse finanziarie o promettere benefici ad alcune categorie. Compito della Regione è elaborare una politica di settore, in questo caso con quella intersettorialità di cui dicevo, e promuovere i valori attrattivi del "prodotto Piemonte". Sarà compito dei privati organizzare ed attuare questo processo di sviluppo, la gestione degli impianti turistici, gli alberghi la ristorazione, i luoghi di riposo e di svago, gli impianti legati allo sport, gli impianti termali e via di seguito. Ma tutti devono seguire, in qualche modo, un alveo tracciato dalla Regione. Non è pensabile procedere con interventi legislativi che offrono contributi che possono rischiare di essere percepiti come generici. Occorre realizzare un'intesa forte tra pubblico e privato per governare l'uso del territorio, alla fruizione dei beni culturali e che l'impatto ambientale sia un elemento attento. Il rapporto tra ambiente e turismo è un valore, non un limite. Non sono degli ostacoli per lo sviluppo del turismo.
Occorrono scelte realistiche, capaci di individuare i diversi "target" cui l'industria turistica conviene che si rivolga: coloro che vengono in Piemonte per lavoro, per le fiere, per congressi; coloro che scelgono i suoi monti, i suoi laghi, le sue valli, per le vacanze estive ed invernali ma anche le vacanze autunnali (penso alle potenzialità del Lago d'Orta o di altre realtà come il Monferrato); anche il week-end di famiglia, di fine settimana, è una potenzialità; le scolaresche, non solo italiane, ma anche europee in gita, gli anziani, gli appassionati di musica, delle nostre memorie storiche; coloro che vengono per visite religiose, il turismo culturale e quelli, spesso gli stessi, che cercano itinerari enogastronomici.
La risposta che emerge dall'iniziativa legislativa della Giunta regionale appare - mi consenta, Assessore, glielo dico sinceramente, non è un'accusa - venata di dirigismo. Il rischio di venature dirigistiche e decisionistiche può essere una limitazione, glielo dico io che sono per la programmazione, ma la programmazione come indirizzo e come riferimento. Non basta la costituzione di un Comitato di indirizzo per stemperare questa logica, che potrebbe generare contrapposizioni spiacevoli, specie quando l'autorevolezza del governo regionale non si basa su abbondanti risorse finanziarie. "Ci sono i soldi?" è la domanda. Allora, se non ci sono i soldi, non conta la Regione. Noi invece dobbiamo cambiare meccanismo. Qual è il percorso che la Regione ci indica? Certamente anche con risorse finanziarie, ma non solo. Altrimenti, si genera un'abitudine sbagliata negli operatori e nei soggetti che sono interessati alla questione.
Inoltre, questo Comitato presenta un'articolazione insufficiente e il regolamento dello Statuto della Fondazione che invera l'Agenzia regionale deve avere una sede di valutazione nel Consiglio regionale. Scusi se ritorno sul ruolo del Consiglio regionale, ma mi sembra che se si dice che le Regioni dovranno avere un ruolo legislativo, di indirizzo, di controllo e di programmazione, è chiaro che il Consiglio regionale, che è la sede principe della Regione, dovrebbe avere questo aspetto.
Ecco qui, Assessore, il quadro che ho tentato di presentare, in modo costruttivo, non come una controrelazione a quella del collega Cattaneo, ma come una relazione che parte da alcuni presupposti diversi, che costruttivamente, sperando in modo convergente, vuole dare al turismo del Piemonte un apporto affinché sia una componente valida e non oggi un elemento che purtroppo non concorre, in modo ancora non sufficientemente forte, alla formazione del prodotto interno lordo.



PRESIDENTE

La ringrazio, Consigliere Tapparo.
C'è una richiesta di intervento dell'Assessore Racchelli.
Prego, Assessore, ha la parola.



RACCHELLI Ettore, Assessore al turismo

Ho ascoltato con interesse sia la relazione di maggioranza che quella di minoranza, quella che lei, Consigliere Tapparo, ha testé espresso.
Devo dirle che, per certi versi ed in alcuni passaggi, condivido alcune considerazioni e valutazioni che lei fa rispetto all'incidenza e alla valenza del sistema economico-produttivo finalizzato all'attività turistica e devo anche dirle che alcune sue preoccupazioni sono le mie preoccupazioni.
Vi è una sostanziale necessità, rispetto ad altri settori e ad altre attività, di un dinamismo e di una capacità quasi intuitiva relativamente alla direzione e all'evoluzione della domanda turistica, che spesso è difficile da interpretare con gli strumenti che si hanno a disposizione.
Faccio presente che questo disegno di legge è stato votato dalla III Commissione il 27 novembre 2000: è trascorso un anno da allora. In un anno sono successe tante e tali cose, per cui il sistema turistico che avevamo allora non è più quello che abbiamo oggi. Sono successi avvenimenti interni, crisi internazionali, sono cambiati gli scenari e soprattutto sono cambiate le necessità. Per questo motivo, ho preferito ascoltare la sua relazione prima di fare questa considerazione.
Da un anno a questa parte, devo dire che l'ATR ha iniziato un'attività ed una sua strutturazione, attraverso delle piccole modifiche di carattere statutario, che ha fatto sì che potesse dotarsi di alcuni strumenti essenziali, come, per esempio, l'Osservatorio turistico, che è stato messo in essere ed è operativo dalla fine di quest'anno. L'Osservatorio turistico sarà uno strumento importantissimo che ci permetterà di capire, a valle quello che è il "frutto" di una scelta di carattere programmatico finalizzata all'interpretazione dei dati che uno studio di marketing effettivo ed adeguato potrà fornire, in relazione alla necessità o all'opportunità che il sistema turistico piemontese è in grado di offrire.
L'ATR è stata modificata con un apporto di carattere culturale e soprattutto, di carattere scientifico. Alcune figure di carattere professionale primario sono state individuate e svolgeranno, nei prossimi mesi, la loro funzione sia di creatività, sia di promozione, sia di valorizzazione, sia di analisi.
Quindi, oggi come oggi, devo dirle che questo disegno di legge ha di fronte una necessità, che potremmo affrontare anche in Consiglio, ma credo che sia opportuno che il tutto avvenga nell'ambito della Commissione competente.
Questa legge ha due settori specifici. Il primo settore è rappresentato dalla modifica dell'ATR (Agenzia Turistica Regionale) e di un altro "pezzo" del disegno di legge (alcuni articoli) finalizzato alla realizzazione e alla valorizzazione di prodotti turistici forti, passando da una concezione di spesa corrente ad una concezione di spesa di investimento. Siamo convinti - come d'altronde dice questo testo - che la promozione sia soprattutto un investimento in certi settori e in certi ambiti, per cui (alcuni articoli, dall'art. 6 in poi) questa legge ha una sua logica, che è finalizzata alla valorizzazione del prodotto turistico.
Abbiamo un'altra necessità che va ricompresa in questo disegno di legge che è all'attenzione dell'aula oggi e ritengo che la Commissione dovrebbe prenderne atto.
Credo che occorra tenere conto della necessità - come alcuni rappresentanti dell'opposizione hanno manifestato nei giorni scorsi - di interpretare un articolo, una norma che ci permetta di intervenire a sostegno del sistema economico-produttivo del turismo in una situazione contingente come quella di oggi, attraverso cui il sistema è andato in crisi, cioè che ci permetta di intervenire in tutte quelle situazioni esogene del turismo che creano una criticità nel sistema economico causando una crisi nel sistema produttivo.
Abbiamo una serie di imprese turistiche, che oggi sono in condizione di mettere in cassa integrazione dei lavoratori, che chiedono alla Regione interventi mirati, per riqualificarsi e reinventarsi una propria identità nel campo dell'incoming; incoming, che noi sappiamo essere strategico soprattutto per quello che avverrà nei prossimi mesi ed anni, attraverso il grande evento delle Olimpiadi 2006.
Chiedo all'aula, interpretando le richieste che l'opposizione ha fatto oggi e recentemente e che la mia maggioranza mi ha sollecitato, anche rispetto agli eventi internazionali che si sono verificati e che hanno creato nel Paese una criticità in questo settore, di poter rimandare in Commissione, lunedì mattina, questo testo, per essere depurato da quelle parti che non sono più attuali rispetto alle necessità del sistema, per poi essere riportato in aula martedì per una sua celere approvazione, perché il sistema del turismo ha bisogno di interventi urgenti ed immediati.



PRESIDENTE

Chiedo all'aula se acconsente al ritorno in Commissione di questo provvedimento.
Dobbiamo fissare un termine entro il quale la Commissione riferirà al Consiglio, ai sensi dell'art. 81, comma 2: "La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito".
La settimana prossima non riusciamo a calendarizzarlo, perché in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo stabilito che ci sarà, forse, una sola seduta consiliare, dove si discuterà dei buoni scuola, perché stiamo cercando di incrociare le visite che il Presidente della Repubblica farà in Piemonte.
L'aula acconsente ad un termine di dieci giorni. Il provvedimento ritorna in Commissione, ai sensi dell'art. 81, comma 2.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Proseguimento esame proposta di deliberazione n. 198: "L.R. n. 41/98. Costituzione Commissione regionale di concertazione. Individuazione delle componenti, ai sensi della L.R. n. 39/95" (rinvio)


PRESIDENTE

A questo punto, vi è la proposta di deliberazione n. 198, di cui al punto 5) all'o.d.g., però comunico che manca l'Assessore Pichetto, quindi "gioco forza" dobbiamo rimandarla alla prossima seduta.


Argomento: Gruppi consiliari

Progetto di legge n. 280 inerente a "Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4 della Costituzione"


PRESIDENTE

Esaminiamo il progetto di legge n. 280, di cui al punto 6) all'o.d.g.
presentato dai Consiglieri Cota, Riba, Toselli, Di Benedetto, Mancuso e Pozzo.
Relatore è il Consigliere Pozzo, che ha facoltà di intervenire.



POZZO Giuseppe, relatore

L'articolo 122 della Costituzione, comma 4, dispone che i Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
La logica di questa disposizione è posta a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza costituzionalmente riservata al Consiglio regionale e ai suoi membri; inoltre risiede nella necessità che esse vengano esercitate al riparo da ogni interferenza esterna e da ogni indebita pressione.
La norma costituzionale, con la formulazione "non possono essere chiamati a rispondere" intende limitare la possibilità di fare valere in giudizio una ipotetica responsabilità del Consigliere per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione.
L'insindacabilità si concreta dunque in una irresponsabilità "giuridica" (civile, penale, amministrativa) che persiste anche dopo la cessazione del mandato. Ma l'ampiezza della formulazione costituzionale deve essere letta anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, con la quale sono stati meglio delineati ed esplicitati la valenza giuridica e il contenuto della norma.
In particolare la Consulta ha stabilito che l'esonero da responsabilità, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione sia di una funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate a detto organo dalla stessa Costituzione o dalle altre fondi normative cui la prima "rinvia" (Corte Cost. sentenza n. 391 del 1999).
Inoltre, sempre la giurisprudenza sottolinea come l'immunità in parola si estende anche a quei comportamenti che, pur non rientrando tra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza (Corte Cost. sent. 391 del 1999, n. 329 del 1999, n. 289 del 1998).
L'art. 122, comma 4, della Costituzione richiede però un approfondimento sotto il profilo procedurale.
A tal fine, bisogna ricordare che la Costituzione italiana ha disciplinato con gli stessi termini le guarentigie dei Consiglieri regionali e dei Parlamentari; infatti, l'articolo 68, comma 1, della Costituzione, prevede che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Questa disposizione è stata oggetto di pronunce interpretative da parte della Corte Costituzionale, la quale ha sostenuto, con indirizzo ormai univoco, che l'articolo 68, comma 1, attribuisce alla Camera di appartenenza del parlamentare il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, in quanto le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte.
L'esercizio, in concreto, di questa potestà produce l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile, con l'obbligo per l'Autorità giudiziaria di prendere atto della deliberazione parlamentare e di adottare pronunce conseguenti (Corte Costituzionale sentenze n. 443 del 1993, n. 1150 del 1998, n. 379 del 1996).
Pertanto, l'articolo 68 della Costituzione non è posto solo a tutela dei membri del Parlamento ma anche a tutela dell'autonomia delle istituzioni parlamentari.
Come si è però già evidenziato, l'articolo 68, comma 1, e l'articolo 122, comma 4, sono identici. Pertanto, logicamente, anche l'articolo 122 comma 4, è posto a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del Consiglio regionale. In questo senso volge la sentenza della Corte Costituzionale n. 391 del 1999, emessa sul giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Veneto, ove si dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Giudice, disporre il giudizio nei confronti di un Consigliere per le opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato.
Il presente progetto di legge 'Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122 comma 4, della Costituzione', partendo dalle considerazioni sopra espresse è teso ad individuare il soggetto competente e le procedure interne per effettuare il giudizio di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali.
Nel merito, l'articolato innanzitutto ribadisce l'insindacabilità dei Consiglieri regionali, riprendendo non solo il disposto dell'articolo 122 della Costituzione, ma anche l'indirizzo della Corte Costituzionale assunto in materia.
Poi, rilevato come l'articolo 122, comma 4, è posto a salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza riservata al Consiglio regionale, il progetto di legge attribuisce al Consiglio regionale, qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'Autorità giudiziaria per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, la competenza a procedere alla valutazione di insindacabilità.
Se il Consiglio regionale delibera, con provvedimento motivato l'insindacabilità del Consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmetterà immediatamente la deliberazione all'Autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario.
La deliberazione produce l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità.
Il progetto di legge prevede, inoltre, che si istituisca, nel Regolamento consiliare, un apposito organismo interno consiliare con il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio ai fini dell'assunzione della deliberazione. In via transitoria, in attesa che con opportuna modifica regolamentare venga istituito tale organismo, le funzioni saranno svolte dalla Giunta per le elezioni.
L'VIII Commissione ha esaminato il progetto di legge oggi in discussione, nella seduta del 23 aprile u.s., licenziandolo all'unanimità.
Il dibattito ha riguardato in modo particolare l'opportunità di chiarire con maggior dettaglio l'insindacabilità dei Consiglieri regionali e le modalità per l'accertamento della stessa insindacabilità da parte del Consiglio regionale".



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSELLI



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Presidente del Consiglio, Cota, che interviene in qualità di Consigliere.



COTA Roberto

Grazie, Presidente. Intervengo come Consigliere perché ho seguito il provvedimento e devo dire che, all'interno dell'Ufficio di Presidenza, ne ho anche predisposto il testo.
Una prima considerazione, perché sia chiaro anche a quei Consiglieri meno tecnici cosa stiamo andando ad esaminare e votare.
Questa non è una legge che assegna l'immunità ai Consiglieri regionali assolutamente no. Questa è una legge che disciplina ed interviene nello stabilire la procedura con la quale il Consiglio regionale viene a individuare fattispecie nelle quali si deve applicare l'art. 122 della Costituzione, che - questo sì - garantisce, dal 1948, l'immunità ai Consiglieri regionali.
Questa legge si muove nel solco dell'art. 122 della Costituzione e delle pronunce della Corte Costituzionale su questo punto, cioè in ordine alla competenza della Regione nell'individuare le fattispecie di insindacabilità dei Consiglieri regionali e all'individuazione delle sfere di competenza ed influenza tra Stato e Regioni.
Dico questo per eliminare ogni dubbio od incomprensione, anche per chi conosce meno, dal punto di vista tecnico, la materia.
Dopo questa considerazione, proverò a esporre ulteriori passaggi.
Il primo è questo: i Consiglieri regionali godono, ai sensi dell'art.
122 della Costituzione, dello stesso tipo di immunità dei parlamentari. E' un'immunità sostanziale, identica, che attiene alle opinioni espresse ed ai voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni.
Quindi, siamo in tutto e per tutto parificati ai Deputati nazionali.
L'unica differenza tra Consiglieri regionali e Deputati nazionali attiene guarentigie processuale, cioè non è prevista dalla Costituzione l'autorizzazione all'arresto, alle intercettazioni telefoniche ed alle perquisizioni domiciliari nei confronti dei membri delle assemblee legislative regionali, mentre è prevista per quanto riguarda i parlamentari.
Ma questo è un altro tipo di guarentigia, appunto di carattere processuale ed è temporanea, nel senso che cessa nel momento in cui cessano le funzioni del parlamentare.
L'immunità sostanziale, invece, attiene al periodo in cui il parlamentare o il Consigliere regionale è in carica, ma dura sempre, nel senso che se il fatto si è verificato nel momento in cui il Deputato o il Consigliere regionale erano in carica, anche dopo la cessazione delle funzioni di Deputato o di Consigliere regionale, si ha diritto a godere dell'immunità.
Quindi, la posizione è, in tutto e per tutto, identica.
Il secondo aspetto che voglio sottolineare è il fatto che la Corte Costituzionale è più volte intervenuta sul punto, stabilendo un principio.
Tutte le volte in cui il Consigliere regionale manifesta proprie opinioni nell'esercizio delle sue funzioni, se la Magistratura interviene, vi è un conflitto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, da un punto di vista procedurale, ma, da un punto di vista concreto, vi è un'invasione della sfera di attribuzioni delle Regioni da parte della Magistratura e da parte dello Stato.
Quindi, la Corte Costituzionale ci ha detto certamente che questa materia attiene alla sfera di competenze delle Regioni.
Individuati questi due principi, bisogna capire quale organo all'interno della sfera di competenza delle Regioni, sia competente a stabilire se un Consigliere regionale abbia agito ai sensi dell'art. 122 della Costituzione.
Competente in che senso? Competente prima di tutto a manifestare la volontà della Regione nel dire che il proprio membro ha tenuto un comportamento scriminato, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione.
E' ovvio che la Regione non può essere intesa in astratto, ma dev'essere intesa in concreto, come Assemblea regionale, perché il Consigliere regionale è componente di questa Assemblea legislativa.
Questa legge si propone, dunque, semplicemente d'individuare, nel Consiglio regionale, l'organismo competente a dichiarare che il Consigliere regionale ha manifestato la propria opinione ex art. 122 della Costituzione e, quindi, è scriminato, in un eventuale giudizio penale, civile amministrativo; e può far valere in tutte le sedi questa valutazione, se necessario anche davanti alla Corte Costituzionale, laddove la Magistratura non dovesse tener conto del pronunciamento dell'Assemblea regionale in punto.
Quindi, la legge, cosa fa? Primo, ricalca fedelmente la formulazione dell'art. 122 della Costituzione, cioè stabilisce che i Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere dell'opinione espressa e nei voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni. Secondo, individua il Consiglio regionale quale organo competente nell'ambito della più ampia sfera di competenza delle Regioni e prevede un minimo di procedura perch ci sia la dichiarazione d'insindacabilità da parte di quest'Assemblea passando attraverso un vaglio, un'istruttoria della Giunta delle Elezioni e, successivamente, un pronunciamento dell'aula.
Senza questa legge, oggi è il Presidente della Giunta regionale che dovrebbe fare questa valutazione con una deliberazione di Giunta. Lo ha fatto il Presidente della Regione Veneto, che ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale una sentenza di un giudice che aveva condannato dei Consiglieri regionali per fatti che il Presidente della Giunta regionale reputava rientrare nella disciplina dell'art. 122 della Costituzione. In quel caso, come in altri casi (perché ormai ci sono quattro o cinque sentenze in punto) la Corte Costituzionale ha dichiarato che aveva ragione il Presidente della Giunta regionale del Veneto, e quindi ha annullato le sentenze del Magistrato.
Ritengo sia un'anomalia all'interno del sistema il fatto che sia il Presidente della Giunta regionale, supportato da una deliberazione di Giunta, a stabilire se un Consigliere regionale abbia agito nell'ipotesi di cui all'art. 122 della Costituzione e se poi ciò sia motivo per sollevare un conflitto di attribuzione, a fronte di un pronunciamento dell'autorità giudiziaria.
Un'ultima considerazione, colleghi, e concludo.
Questa legge, colmando un vuoto normativo, sarebbe all'avanguardia, per chiarezza, in tutti gli ordinamenti regionali, e anche rispetto all'ordinamento nazionale, perché la materia, per quanto riguarda i parlamentari nazionali, non è disciplinata da legge, ma dai Regolamenti interni delle Camere. Se tale materia fosse disciplinata da legge nell'ordinamento regionale della Regione Piemonte, ciò sarebbe certamente un fatto positivo e di chiarezza.
La legge in discussione, che è una regolamentazione dettagliata, mi è stata sollecitata anche da alcuni giudici, magistrati ordinari che, in alcuni casi, si sono imbattuti in comportamenti che, prima facies, si ritenevano rientrare nella previsione di quell'art. 122 e che sostanzialmente, hanno "reclamato" una regolamentazione più chiara e trasparente.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera D'Onofrio.



D'ONOFRIO Patrizia

Intervengo con argomentazioni di supporto alla proposta di legge in questione, per fugare eventuali dubbi sulla legittimità della stessa che potrebbero scaturire, per i soli non addetti ai lavori, da una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima una proposta di legge del Consiglio regionale della Sicilia che introduceva l'immunità processuale dei Consiglieri. La proposta di legge che ci apprestiamo a votare è invece del tutto legittima per i seguenti motivi.
In primo luogo, non intende introdurre alcuna pregiudizialità consiliare, cioè una garanzia di natura meramente processuale intesa come sottrazione assoluta alla giurisdizione ordinaria, atteso che rimane salva la possibilità per l'autorità giudiziaria di provocare, attraverso il conflitto tra poteri, il controllo della Corte Costituzionale sulla "correttezza" della deliberazione consiliare. Invece, intende ribadire il concetto dell'insindacabilità quale irresponsabilità giuridica civile penale e amministrativa. In secondo luogo, il potere di valutare le condizioni di insindacabilità del Consigliere non spetterà in via esclusiva al Consiglio regionale, cosi come la valutazione non spetta in via esclusiva alla Camera di appartenenza del parlamentare.
La conseguenza è che se il Consiglio non eserciterà tale potere spetterà al giudice ordinario procedere alla valutazione, senza che possa sospendersi il giudizio ordinario in attesa della deliberazione consiliare.
Viceversa, una concreta deliberazione del Consiglio obbligherà il giudice ordinario ad adeguarsi alla valutazione dallo stesso compiuta, inibendo l'inizio o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità. La necessità della valutazione dell'insindacabilità del Consigliere da parte del Consiglio regionale si fonda sia sull'identica formulazione degli articoli della Costituzione (art. 68 primo comma, e art. 122 quarto comma) sia su molteplici pronunce della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato che non spetta allo Stato - e per esso al giudice - sindacare l'operato del Consigliere regionale nell'esercizio del proprio mandato, con conseguente annullamento dei provvedimenti pronunciati per il Consigliere stesso.
Quindi, la proposta di legge in esame è la logica conseguenza di quest'indirizzo della Corte Costituzionale.
In ultima analisi, la Corte Costituzionale, con alcune sentenze recentissime (sono la n. 10, 11, 56, 58 e 82 del 2000), ha fornito un orientamento particolarmente restrittivo del concetto di insindacabilità dei parlamentari quindi, in via analogica, dei Consiglieri, per i quali la copertura prevista dagli artt. 68, comma 1, e 122, comma 4, è riconosciuta unicamente a quelle opinioni che, manifestate extra moenia, appaiono sostanzialmente riproduttive di altre espresse in occasione dello svolgimento dei lavori parlamentari e consiliari.
Per tutti questi motivi, non c'è spazio per l'arbitrio nell'ambito di tale valutazione da parte del Consiglio regionale.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Tapparo.



TAPPARO Giancarlo

Presidente, vorrei dire che agli occhi dell'opinione pubblica l'atto che noi stiamo compiendo oggi potrebbe, anche per il riverbero dei mass media, apparire secondo forme che non corrispondono a quello che è l'obiettivo del provvedimento che lei ha ben illustrato nel suo discorso discorso che or ora la collega D'Onofrio ha integrato con importanti considerazioni.
Forse, per fugare questo rischio, dobbiamo cercare di decriptare alcuni passaggi del testo in discussione per renderli più chiari.
Già la Consigliera D'Onofrio spiegava il concetto di extra moenia, cioè quali sono gli atti, fuori dal Consiglio, che possono rientrare nelle funzioni consiliari tipiche: questo è uno dei grandi nodi. Qui è stato detto che sono solo quelli che riproducono gli atti interni. Traduco, se in un'interrogazione si evidenziano dei comportamenti illeciti, dei dubbi, poi questi stessi contenuti vengano espressi all'esterno del consiglio, si è nel solco, in qualche modo, della insindacabilità. Se invece all'esterno liberamente, durante un comizio o in una intervista o in un volantino, si esprimono, in modo staccato da quello che è il processo legislativo, le attività che si compiono, gli argomenti che si trattano in commissione e in aula, credo che vada detto con chiarezza che siamo fuori dalla fattispecie della insindacabilità.
Questo è un aspetto sul quale anche in Parlamento si sono sviluppate delle discussioni e solo gli ultimi orientamenti hanno portato delle limitazioni. So di casi che non sono stati considerati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, e poi dell'Assemblea, sottoponibili all'autorità giudiziaria, ma che erano, oggettivamente, forzate, perch risultavano essere estemporanee espressioni politiche non legate al contesto dell'attività parlamentare.
La prego Presidente, con gli strumenti di informazione, i nostri comunicati stampa, siano molto chiari in particolare i principi guida dell'art. 2, perché sta lì il nocciolo della questione. Poi ci sono degli altri aspetti. E' chiaro che noi dobbiamo dotarci di una Giunta per le autorizzazioni; all'art. 4 si parla di un organismo interno consiliare, che sarà la Commissione Regolamento, che assumerà in qualche modo un po' la caratteristica dell'autorità giudiziaria interna. Presidente e colleghi sarà un gruppo di colleghi, spero autorevoli, sereni e riconosciuti da tutti, che faranno un'istruttoria. Sentiranno il collega coinvolto per le sue giustificazioni, acquisiranno gli atti del procedimento e poi faranno una valutazione, non voglio chiamarla sentenza, ovviamente, che sarà sottoposta al voto dell'aula; l'aula esprimerà la valutazione definitiva.
Devo riconoscere che l'architettura della proposta di legge è ben congegnata, perché nella parte più evanescente, che è quella della norma transitoria, riesce abbastanza a reggere, mentre lascia ancora dubbi la cripticità della descrizione, perché le norme sono lette dai cittadini e dalla descrizione che troviamo nei principi deriva il senso della norma.
Ora tento di tracciare il percorso: che cosa significa l'esplicazione della funzione consiliare tipica? Le funzioni tipiche possono essere: la proposta di iniziativa legislativa, la funzione ispettiva, gli strumenti di indirizzo e di controllo, le mozione e gli ordini del giorno. Siamo all'interno di questa fattispecie? Siamo effettivamente all'interno delle "Attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale... da altre fonti normative, di cui la stessa Costituzione rinvia."? Anche questa è una parte che, per i non cultori del diritto, potrebbe permettere poi di far entrare molte argomentazioni.
In sostanza deve essere chiara che l'irresponsabilità civile, penale ecc. è strettamente connessa ad una funzione, che non è di arbitrio individuale ovvero, che non è un atto di interesse relativo alla sfera giuridica individuale del Consigliere, ma che è della sfera giuridica che esprime un momento collettivo, anche se è da solo a esprimerla. Sia esso un problema di una comunità, o una questione di illegittima, o una azione da parte di un'impresa, perché vi è una scarsa tutela della salute dei lavoratori, ecc., nelle quali si può dire nome e cognome dell'impresa, del soggetto, delle cose. Comunque stiamo all'interno di questo aspetto, cioè della distinzione tra sfera giuridica dell'interesse individuale e sfera giuridica dell'interesse di rappresentanza collettiva.
Questa chiara distinzione deve arrivare anche all'esterno, nelle forme e nei modi appropriati. Noi non dobbiamo leggere sui giornali la seguente frase: "i Consiglieri regionali si sono votati l'immunità." Questo sarà il primo titolo. Il secondo titolo dovrà essere necessariamente esplicativo: "Sì però per gli atti..." Altrimenti si pensa che un Consigliere può andare a dire di tutto, può fare di tutto, liberamente. Il mio timore è che nell'accompagnamento, che non ho trovato nella relazione, sia molto da chiarire questo aspetto.
Noi tuteliamo il nostro ruolo come sfera giuridica collettiva della nostra rappresentanza nello svolgere questo tipo di attività legislativa.
Non ci deve essere l'ombra di dubbio che non ci sarà mai una tutela della sfera giuridica individuale, in questa forma di insindacabilità che il progetto di legge delinea.
Questa operazione è giusta perché ci dà tranquillità e maggiore forza lo dico anche al Consigliere Contu, che è molto attivo e duro nelle sue esposizioni - che non potrà costituire un'intimidazione alla sua azione. A volte il timore è un'intimidazione nell'esprimere pienamente le nostre prerogative. Ma dall'altro lato si sa che ci viene posto un divieto, che non c'è protezione in manifestazioni che non abbiano questa capacità di rispondere alla nostra sfera giuridica collettiva di rappresentanza.
Se noi riusciamo a fare questo lavoro di chiarimento, il provvedimento diventa un atto importante per la sua operatività. Se domani l'informazione che va alla comunità piemontese invece risulta distorta, noi probabilmente facciamo un danno di immagine a questa Assemblea elettiva.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Contu.



CONTU Mario

Devo ringraziare sia il Consigliere Tapparo per la lucidità del suo intervento sia, naturalmente, coloro che lo hanno preceduto. Innanzitutto perché entriamo in una materia molto difficile dal punto di vista giuridico, anche se ben definita dall'ambito costituzionale, che per lascia dei dubbi che adesso provo ad esplicitare meglio.
Credo che l'intervento del Consigliere Tapparo abbia sintetizzato questi dubbi. Bisogna dare ai nostri elettori e cittadini delle letture chiare e improntate alla chiarezza. Non mi sembra che questo provvedimento di legge ci aiuti in questo senso, perché la lettura che i media potranno dare è la conseguenza dell'atto che noi oggi votiamo. L'atto che noi oggi votiamo non fissa regole. Non opera quei sottili distinguo che sono necessari per discutere una materia così complessa come l'insindacabilità del nostro operato. Se il Presidente mi ascolta, utilizzando anche la sua esperienza di giurista, io provo a porle il seguente quesito, utilizzando un caso personale, che uso con molta riservatezza.
L'esempio è il seguente. Ho querelato un parlamentare della Repubblica in relazione ad espressioni diffamatorie o comunque non corrispondenti al vero, rese agli organi di stampa, in particolare "La Stampa" e "Repubblica" (probabilmente c'era anche Torino Sera e altri giornali, ma non ricordo) per cui il parlamentare, nell'esercizio del suo mandato, si è permesso di fare determinate affermazioni, che hanno portato sicuramente grave nocumento all'immagine del sottoscritto.
Si è intrapresa l'azione di querela, che è arrivata di fronte al Giudice ordinario, il quale ha rimandato gli atti alla Giunta delle autorizzazioni a procedere, che, naturalmente, non ha concesso l'autorizzazione a procedere. Non ha riconosciuto questo diritto. Per cui resta, oltre al danno, la beffa, in quanto è evidente che quel fatto non rientrava nell'esercizio delle proprie mansioni, perché il poter dire sempre e comunque ciò che uno si sente di dire, senza avere rispetto per gli altri, utilizzando la posizione di dominio che deriva dall'occupare un ruolo e dal poter avvalersi dell'immunità, non è cosa moralmente concepibile ed accettabile. Questa è la prima osservazione che pongo.
Inoltre, perché questa insindacabilità oggi è assunta ed è riconosciuta dalla Costituzione al Consigliere regionale mentre non è consentita invece, all'umile Consigliere comunale, che non gode di tutti i privilegi? Anche qui si pone una questione non da poco sull'uguaglianza di tutte le Assemblee elettive.
Nella mia esperienza di Consigliere comunale, più di una volta, per spirito di maggioranza, abbiamo votato degli atti sui quali incombeva l'eventuale azione della Corte dei Conti. E' evidente che ognuno di noi doveva pensare bene ad alienare le poche cose di cui era in possesso, salvo il rischio, nell'esercizio di quel mandato per un atto liberamente votato in un'Assemblea elettiva, di dover pagare e risarcire dell'eventuale danno arrecato ai privati. Le chiedo, ponendola come questione, se questa insindacabilità è estesa oggi con questo atto. Provo a porre il quesito in modo semplice: supponiamo che assumiamo un atto deliberativo, rientrando quindi, pienamente nell'esercizio del proprio mandato (è una delibera che possono sottoporre i Consiglieri e la Giunta); rientra nella fattispecie l'azione del voto esercitato liberamente in aula in relazione ad un atto deliberativo che arreca danno a terzi e per il quale si soccombe o l'Amministrazione soccombe in altra sede giurisdizionale, che può essere la giustizia ordinaria o altro? La domanda è se questa insindacabilità è estesa anche a questo aspetto dell'azione amministrativa.
Pongo due questioni, sostanziali: la prima è che questa situazione di privilegio non è accettabile; la seconda: sull'opportunità di interpretare nell'atto legislativo il disagio dei comuni cittadini per i quali non esiste possibilità di rivalsa e tutela alcuna.
Quando mi riferivo prima a quel caso personale e parlavo del danno e della beffe, è perché l'aver attivato l'azione di querela ha comportato anche il pagamento delle spese processuali.
La difficoltà del sottoscritto qual è, Presidente? Che noi oggi votiamo un atto, che è di linea generale, non limitato agli ambiti specifici.
Riterrei - è qui forse, se non ho inteso male, il sottile distinguo introdotto dal Consigliere Tapparo - che forse questo atto andrebbe accompagnato da una specifica casistica dei casi rientranti, e non lasciato di volta in volta al caso.
Altro aspetto che invece sollevo con un emendamento, è che mi sembra assolutamente ridondante, oltre che enormemente costoso per l'Amministrazione, istituire un'altra Commissione ad hoc. Ma per favore! Noi abbiamo istituito la Giunta delle Elezioni, che resta in carica per tutta la durata del mandato e che lavora secondo la "bisogna". Forse potremmo pensare serenamente che questo compito possa essere devoluto - su questo ho proposto un emendamento - direttamente alla Giunta delle Elezioni, perché, parlandoci chiaramente, già più volte abbiamo sollevato l'inopportunità di gravare ulteriormente un Consiglio di 60 Consiglieri che ha già sei Commissioni ordinarie e quattro Commissioni speciali, con costi sicuramente notevoli per l'Amministrazione.
Quindi le questioni che pongo sono queste. Propongo questi emendamenti in particolare per quanto concerne l'art. 4.
Credo di non essere in tempo, Presidente, ma prima di iniziare la discussione generale avrei proposto una questione sospensiva (non sono stato attento e chiedo scusa, non sono così lucido, posto che non sto neanche bene), chiedendo di sospendere la trattazione di questo provvedimento di legge, di demandare alla Commissione per la Giunta delle Elezioni un'istruttoria, o allo stesso Ufficio di Presidenza magari in seduta congiunta con la Giunta delle Elezioni, per definire, in modo ben preciso, sulla base dell'esperienza anche consolidata, gli ambiti di insindacabilità dell'operato dei Consiglieri.



PRESIDENTE

La ringrazio.
Se non ci sono altri interventi, volevo rispondere alle domande che mi ha posto il Consigliere Contu.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mercurio; ne ha facoltà.



MERCURIO Domenico

Credo che la proposta di legge in questione sia stata opportuna. Sono state già spiegate dallo stesso Presidente e da altri colleghi le ragioni di tale opportunità.
Ho voluto prendere brevemente la parola soltanto per sottolineare che finalmente c'è una proposta di legge che non ha né una parola in più né una parola in meno.



PRESIDENTE

Veramente ne ha in meno a causa di un errore di battitura!



MERCURIO Domenico

Non me ne sono accorto. Comunque, ho soprattutto voluto prendere la parola perché sembra quasi, e me ne dispiace, che questa proposta di legge sia una sorta di privilegio, o all'esterno potrebbe essere letta come una sorta di privilegio.
Vorrei dire agli amici e colleghi Contu e Tapparo, che la divisione dei poteri esiste da molti secoli. Le guarentigie a favore di chi legifera addirittura risalgono al 1200. Non credo che un Consigliere regionale o un parlamentare che interviene, così come recita l'art. 122 della Costituzione, nella sua funzione di voto o di espressione, consideri un privilegio la cosiddetta insindacabilità. L'amico Giancarlo Tapparo, avendo fatto il parlamentare per un paio di legislature, sa che non è assolutamente un privilegio. E' connessa, così come recita la nostra Costituzione, esattamente alla funzione che svolge, così come il giornalista, nel momento in cui esercita la propria funzione, è garantito dal diritto di cronaca, così come in generale il cittadino comune è garantito dai diritti inalienabili della persona.
Per carità, possiamo sospendere, possiamo incontrarci quanto si vuole ma non capisco perché, per una semplice traduzione del dettato dell'art.
122, (qualcuno dice che si applicava direttamente, per cui si deve chiarire quale debba essere la materia, e non può che essere il Consiglio regionale) su una materia così chiara e lampante dobbiamo comportarci come in certi Stati, dove non si è liberali perché si è meno liberi per le cose che si scrivono, ma dovremmo comportarci come in altri Stati, dove si scrive tutto ciò che si può fare. Invece, nei Paesi liberali, non si scrive tutto ci che si vuole fare, ma si scrive il contrario.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la discussione generale. Desidero procedere ad una breve replica.
Ho già detto nel mio intervento - chiedo scusa se resto al mio posto però penso di fare un intervento istituzionale - che questa legge non attribuisce l'immunità. Non aggiunge e non toglie nulla rispetto al dettato della Costituzione. E' la Costituzione che ha assegnato nel '48, in base a principi che risalgono al 1200, come ha detto molto bene il Consigliere Mercurio, ai componenti delle assemblee legislative determinate guarentigie.
La Costituzione individua quando si applicano queste guarentigie. Non è questa legge e non è il Consiglio regionale che fissa i casi in cui si deve ritenere la insindacabilità. E' la Costituzione che fissa i casi di insindacabilità, semmai il Consiglio regionale valuta quando si rientra in questi casi.
Questa legge disciplina soltanto gli aspetti procedurali. E' una legge che attiene alla procedura, non attiene al diritto sostanziale e non introduce alcuna norma di diritto sostanziale. Non potremmo farlo, perch noi, come Consiglio regionale, non abbiamo competenza in materia penale. Il Consiglio regionale non potrebbe intervenire sotto il profilo del diritto penale sostanziale ampliando e modificando le cause di giustificazioni cioè, tecnicamente, le scriminanti che attengono al diritto penale sostanziale, appunto, né modificandole né interpretandole, così venendo surrettiziamente a modificarle.
Questo è un aspetto che occorre chiarire. Questa legge attiene solo alla procedura.
Ritorno alle affermazioni fatte dal collega Tapparo in ordine alla tipicità dei casi. La tipicità dei casi la fissa la Costituzione. In ordine alle attribuzioni del Consiglio regionale, quindi alle attività tipiche del Consigliere regionale, evidenzio la mancanza di due parole nel "file" del testo: all'art. 2, comma 2, quando si parla delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale, si intende, "dalla Costituzione o dallo Statuto" che individua quali sono le competenze del Consiglio regionale e quali sono le attività del Consigliere regionale. Presento un emendamento relativo a questo errore, perché le due parole sono rimaste "nel computer" nel senso che nella formulazione originaria le due parole c'erano.
Rispondo ad un'altra domanda che mi ha posto il Consigliere Contu. Se il Giudice ordinario - nel caso citato dal Consigliere Contu - ha veramente sospeso il procedimento per mandare gli atti alla Giunta per le autorizzazioni ha compiuto un'anomalia, anzi direi che ha sbagliato procedura, perché non è prevista la sospensione del procedimento neppure per i Parlamentari, nel senso che il procedimento va avanti e contemporaneamente la Giunta per le autorizzazioni della rispettiva Camera procede all'esame, di cui all'art. 68 della Costituzione. Se ritiene che ci siano gli estremi, delibera e, quindi, manifesta la volontà del Parlamento in ordine all'applicabilità della scriminante e, poi, trasmette al Giudice il quale esprime una valutazione e emette una sentenza. Esprime una valutazione circa la delibera della Camera, quindi emette una sentenza (ex art. 129 del Codice di procedura penale) se condivide il pronunciamento della Camera, cioè se ritiene che il pronunciamento della Camera sia stato fatto rispettando il dettato della Costituzione e la sfera di attribuzione del potere legislativo. Se condivide, emette sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; mentre, se non condivide, solleva il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale che poi decide se il Parlamento, cioè il potere legislativo, ha adottato una delibera costituzionalmente legittima oppure se ha adottato una delibera costituzionalmente illegittima.
Volevo fare un'ultima annotazione sulla questione dell'immunità. Devo dire che l'immunità non esiste per i Consiglieri comunali e provinciali, ma questo non dipende da noi. E' il legislatore del 1948 che ha individuato un'immunità sostanziale per i Consiglieri regionali e parlamentari, ma l'ha fatto perché l'immunità è collegata all'esercizio delle funzioni legislative e, proprio qui, nell'esercizio delle funzioni legislative, si può in concreto esercitare un conflitto tra poteri, perché il potere legislativo può entrare in conflitto con il potere giudiziario. Quindi storicamente, il conflitto è esercitabile soltanto attraverso delle leggi e, quindi, è connesso soltanto all'attività legislativa che, comunque, pu anche investire gli atti del sindacato ispettivo, però l'organismo ha competenza legislativa. Invece, i Consigli comunali e provinciali non hanno ancora competenza legislativa. Se l'avranno in futuro, forse il legislatore costituzionale modificherà la norma o introdurrà ulteriori scriminanti, ma per i Consiglieri comunali e provinciali si applica la scriminante non codificata del diritto di critica politica, che ha una interpretazione certamente più estensiva, storicamente più estensiva rispetto all'interpretazione che viene fatta per chi non ricopre cariche elettive.
In questo senso, penso di aver risposto alle domande sollevate dal Consigliere Contu.
Per quanto riguarda il problema sulla norma transitoria, anch'io penso che la Giunta delle Elezioni basti e avanzi e che possa assorbire queste funzioni.
Ritengo che la norma transitoria sia congegnata in questo modo, nel senso che per il momento le competenze sono attribuite alla Giunta delle Elezioni. Se il Consiglio, in sede di revisione statutaria, vorrà riorganizzare le Commissioni e le competenze, lo potrà fare ribadendo questo accorpamento oppure non ribadendolo.
Questo è il senso della norma transitoria, che però precisa che ad oggi non è necessario istituire una nuova Commissione, ma che tranquillamente queste funzioni possono essere svolte dalla Giunta per le elezioni.
Passiamo ora all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico.
Il Consiglio approva.
ART. 2 - Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico.
Il Consiglio approva.
ART. 3 - Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico.
Il Consiglio approva.
ART. 4 Emendamento sostitutivo dell'intero art. 4, presentato dai Consiglieri Cota e Pozzo: Istruttoria.
La Giunta per le elezioni è l'organismo interno consiliare che ha il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio, ai fini dell'assunzione della deliberazione di quell'art. 3, comma 2.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
Indìco ora la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'art.
4.
Il Consiglio approva.
Indìco infine la votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico, sull'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno votato SI' 32 Consiglieri ha votato NO 1 Consigliere Il Consiglio approva.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta termina alle ore 17.15)



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