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Dettaglio seduta n.149 del 31/10/01 - Legislatura n. VII - Sedute dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSELLI


Argomento:

Aggiornamento inizio lavori consiliari


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Colleghi, in mancanza del numero legale, la seduta è aggiornata alle ore 15.45.



(La seduta, sospesa alle ore 15.14 riprende alle ore 15.51)


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta riprende.
In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bussola, Cavallera, D'Ambrosio Deorsola, Ferrero, Galasso, Godio, Mellano, Pozzo, Rossi Giacomo, Rossi Oreste e Vaglio.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Contu; ne ha facoltà.



CONTU Mario

Presidente, in occasione dell'ultima Conferenza dei Capigruppo sono state sollevate dal Consigliere Chiezzi due questioni: una è quella relativa all'incontro con le Organizzazioni sindacali, che è già stata notificata; l'altra è una questione che rappresenta un'opportunità imprevista che le voglio segnalare, per valutare come collocarla nell'agenda dei lavori, perché nella stessa giornata sarà presente a Torino il Ministro Letizia Moratti.
L'auspicio e quindi l'invito che farei al Presidente è, se data l'opportunità, non ritenga - e mi rivolgo anche all'Assessore Leo - di concretizzare l'invito, che era stato fatto in precedenza, per un incontro dei Capigruppo o di una delegazione allargata del Consiglio con il Ministro. Presidente, l'ho segnalato anche all'Assessore: valuti lei se sia opportuno definire tale incontro.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA


Argomento: Professioni e imprese turistiche (agenzie, guide turistiche alpine speleologiche, accompagnatori, maestri di sci, ecc.

Esame testo unificato del disegno di legge n. 138 e della proposta di legge n. 147: "Nuova disciplina delle professioni turistiche e modifica della L.R. 23/11/1992, n. 50 e della L.R. 29/11/1994, n. 41"


PRESIDENTE

A questo punto, possiamo iniziare i lavori con l'esame del testo unificato del disegno di legge n. 138 e della proposta di legge n. 147, di cui al punto 9) all'o.d.g.
La parola al relatore, Consigliere Angeleri.



ANGELERI Antonello, relatore

Illustre Presidente, egregi Consiglieri, a poco più di dieci anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 41/89, con la quale la Regione ha disciplinato per la prima volta l'esercizio delle professioni turistiche come richiesto dalla legge quadro per il turismo (n. 217/83), si rende necessario rivedere e adeguare la normativa alla luce dell'evoluzione del settore e degli elementi di novità nel frattempo sopravvenuti.
La Regione Piemonte è stata tra le prime Regioni ad affrontare, alla fine degli anni '80, la problematica della regolamentazione delle professioni turistiche "nuove" che, accanto a quelle già consolidate di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico, guida alpina e maestro di sci, cominciavano ad acquisire proprie caratteristiche individuali, tanto da essere prese in considerazione nella stessa legge quadro per il turismo del 1987. Si trattava in particolare delle professioni di istruttore nautico, animatore turistico, accompagnatore naturalistico e accompagnatore di turismo equestre, figure che sono state individuate e disciplinate in Piemonte per la prima volta con la L.R. n.
41/89.
Si rende ora necessaria una revisione della normativa regionale per accogliere le nuove esigenze sorte in seguito all'evoluzione del settore dei servizi al turista, in special modo per quanto riguarda le professioni "nuove" e per adeguare la normativa regionale ai criteri di delegificazione e semplificazione amministrativa che ormai improntano l'ordinamento italiano. A questo proposito, è opportuno tenere presente come riferimento il documento programmatico approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nel maggio 1997 e redatto, a seguito di oltre un anno di lavoro dal coordinamento tecnico interregionale sulle professioni turistiche. In tale documento, si auspica, tra l'altro, l'introduzione nel settore di elementi di delegificazione e semplificazione e, tra questi, il superamento della licenza amministrativa.
Nello stesso tempo, il processo di integrazione europea, che comporta una spinta alla liberalizzazione economica allo scopo di favorire la libera prestazione dei servizi e una particolare attenzione alla tutela del consumatore, ha messo in evidenza l'esigenza di modificare il sistema di regolamentazione delle professioni turistiche.
Inoltre, tale revisione normativa si è resa più urgente quando, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 112/98, sono state abolite, con l'abrogazione dell'art. 123 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773/1931, le licenze di esercizio delle professioni di guida, interprete e accompagnatore turistico e i relativi esami finalizzati al rilancio delle licenze stesse, aprendo di fatto la strada al superamento del regime amministrativo in questo settore.
Le licenze suddette rappresentavano una sopravvivenza della normativa dell'anteguerra, quando ancora non era stata chiaramente definitiva la natura professionale di queste attività di servizio al turista (ed alcune altre neppure esistevano).
Il presente disegno di legge - frutto dell'unificazione raggiunta in sede di Commissione tra il disegno di legge n. 138, presentato dalla Giunta regionale, e la proposta di legge n. 147, sottoscritta dai Gruppi consiliari CCD, CDU e AN - intende quindi reimpostare, sulla base dei criteri in parte già adottati per le professioni "nuove" nella L.R. n.
41/89 e tenendo conto del sopracitato documento programmatico interregionale nonché delle osservazioni avanzate dai soggetti consultati nel corso dell'iter istruttorio, tutto il settore delle professioni al servizio del turista. Il criterio è quello della creazione di un sistema di figure professionali altamente qualificate, prevedendo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle stesse. Tale sistema svolge una duplice funzione: da un lato, la valorizzazione e il riconoscimento della professionalità degli operatori abilitati e, dall'altro, la realizzazione con il quadro complessivo delle abilitazioni, di un riferimento e di una garanzia per l'utente-consumatore.
Il provvedimento in oggetto si ispira, dunque, a criteri di equo contemperamento tra le esigenze di apertura del mercato - in contrapposizione a politiche di rigida programmazione amministrativa - e le necessità di tutela del turista-consumatore. In linea con l'orientamento dell'Unione Europea e analogamente a quanto avviene in Regioni di consolidata tradizione turistica, quali Veneto e Toscana, si vuole evitare che al turista, abbandonato nelle mani di personale non qualificato, possa essere fornito un servizio scadente e lesivo dell'immagine del Piemonte.
In questo contesto, viene ad assumere particolare rilievo la fase formativa finalizzata al conseguimento dell'abilitazione professionale. Per questa ragione, si prevede che per ottenere l'abilitazione si debba, di norma, frequentare un apposito corso di formazione professionale e superare il relativo esame finale. I soggetti abilitati vengono iscritti in appositi elenchi tenuti dalle Province, che rilasciano un tesserino che costituisce la "certificazione" della loro professionalità. Come già nella L.R. n.
41/89 è prevista anche la possibilità di iscrizione in appositi elenchi provinciali degli organismi professionali: ciò al fine di favorire lo sviluppo organizzato dei servizi turistici connessi alle professioni turistiche e valorizzare tale forma organizzata con un "marchio" di tutela della qualità.
Di seguito, si procede ad un breve esame dell'articolato del disegno di legge che si compone di tre Capi.
Il Capo I detta in modo specifico la nuova disciplina delle professioni turistiche.
All'art. 1 sono precisate le finalità che la Regione intende perseguire con la disciplina delle attività professionali di servizio al turista: la qualificazione dei servizi la tutela dell'utente la valorizzazione delle risorse turistiche del Piemonte lo sviluppo dell'economia turistica della Regione.
Le professioni disciplinate dal disegno di legge sono individuate nell'art. 2 e per ciascuna di esse viene definito l'ambito operativo.
Rispetto alle professioni individuate nella L.R. n. 41/89, non viene più regolamentata la professione di interprete turistico, in quanto, come sottolineato nel documento programmatico interregionale che auspica il superamento di tale figura, si tratta di una professionalità che rientra nella categoria più generale degli interpreti, per la quale già esistono appositi corsi di studio e formazione.
In base all'evoluzione del settore o alle particolari caratteristiche di alcune figure professionali, è inoltre prevista, all'art. 3, come fatto nuovo, la possibilità da parte della Giunta regionale di individuare specializzazioni (approfondimenti relativi ad un determinato settore della figura professionale - ad esempio, l'accompagnamento di scolaresche per le guide turistiche o gli accompagnatori naturalistici) e specialità (figura professionale più specifica in relazione ad una qualificazione di base - ad esempio, istruttore nautico, specialità torrentismo).
Gli artt. 4-8 riguardano l'abilitazione professionale. In particolare vengono definite le modalità per il suo conseguimento, i criteri per il riconoscimento dei titoli ottenuti in altre Regioni o in Stati esteri prevedendo anche la possibilità di applicare misure compensative per i casi in cui l'equivalenza del titolo non sia immediata, nonché la tenuta degli elenchi professionali da parte delle Province, con l'obbligo per le stesse di inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle ATL, ai fini di informazione per i turisti.
Viene delegificata, demandandola alla Giunta regionale l'individuazione dei percorsi formativi inerenti i programmi dei corsi di qualificazione e degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico professionale e il rilascio delle abilitazioni, dei corsi di aggiornamento nonché dei corsi per le specializzazioni e le specialità, così come la composizione delle Commissioni esaminatrici. Il disegno di legge si limita ad enucleare unicamente alcuni principi di carattere generale che, per i corsi, prevedono la loro organizzazione da parte dei soggetti formativi previsti dalla L.R. n. 63/95 (relativa alla disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) nel rispetto degli obiettivi e delle procedure poste dalla legge stessa. Il riconoscimento dei corsi di formazione, che era mantenuto in capo alla Regione dalla L.R. n. 41/89, è delegato alle Province, coerentemente con quanto previsto dalla recente normativa sulla formazione professionale. Resta inoltre competenza della Provincia l'accertamento dell'idoneità professionale, trattandosi di una funzione delegata dalla L.R. n. 12/87 e la cui competenza è stata da ultimo ribadita dall'art. 83, comma 2, lettera e), della L.R. n. 44/00, come modificata dalla L.R. n. 5/01 (in attuazione del D.lgs. n. 112/98).
Tra le novità più significative e qualificanti vi è senza dubbio l'introduzione, fatta in sede di Commissione, dell'obbligo di partecipazione per i professionisti, ogni cinque anni di attività, a corsi di aggiornamento professionale obbligatori, offrendo in tale modo agli operatori nel campo delle professioni turistiche l'opportunità di un'ulteriore formazione a scadenze periodiche, al fine di garantire agli utenti un servizio più valido e qualificato. La permanenza negli elenchi provinciali delle professioni turistiche è subordinata, tra l'altro, alla frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.
Sempre avendo riguardo alla garanzia di professionalità, si è stabilito, all'art. 9, che l'esercizio delle professioni turistiche sia condizionato al conseguimento dell'abilitazione e all'iscrizione negli elenchi professionali, con l'obiettivo di tutelare sia i professionisti stessi dalle forme di abusivismo, sia gli utenti-consumatori.
Con l'art. 10 sono stati individuati i limiti di applicazione della legge relativi a figure e situazioni particolari, ovvero ad attività ristrette in ambiti limitati e per le quali sono richieste elevate conoscenze specialistiche.
L'art. 11 riguarda le modalità di iscrizione negli appositi elenchi provinciali degli organismi costituiti, nelle forme previste dal Codice Civile, da soggetti professionali al fine di fornire in modo organizzato e strutturato i servizi turistici disciplinati dal presente provvedimento.
Per quanto riguarda le tariffe professionali, di cui all'art. 12, si è tenuto conto delle raccomandazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine alla libera definizione delle tariffe stesse da parte dei professionisti e al ruolo che compete all'Ente pubblico nella tutela del consumatore, che si manifesta sia nel pubblicizzare e diffondere al meglio le informazioni sulle tariffe in base alle comunicazioni ricevute dagli operatori, al fine di fornire al consumatore gli elementi per poter operare le proprie scelte in piena autonomia, sia nel precisare in legge che le tariffe applicate abbiano di norma come riferimento le tariffe annualmente indicate di concerto tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Al fine di contribuire allo sviluppo delle professioni turistiche, e quindi dell'economia turistica piemontese, si è stabilito all'art. 13 di consentire alle guide turistiche ed agli accompagnatori naturalistici nell'esercizio della propria attività professionale l'accesso gratuito a tutte le strutture monumentali e naturali di proprietà della Regione e degli Enti locali.
Al termine della parte generale riguardante le qualifiche, i percorsi formativi e l'esercizio delle professioni, viene trattato in un apposito articolo il fenomeno del torrentismo, noto anche come "canyoning", cioè l'accompagnamento di persone o gruppi in escursione a gole e torrenti anche utilizzando tecniche e attrezzature alpinistiche. Si tratta di un'attività di elevato contenuto tecnico, che in tempi recentissimi ha avuto notevole sviluppo sia nell'ambito delle attività delle guide alpine per le quali il Collegio ha organizzato appositi corsi di specializzazione che tra gli organismi che operano nel campo degli sport nautici. Per queste ragioni, il torrentismo viene preso in considerazione in primis come specializzazione delle guide alpine, ma anche come specialità della professione di istruttore nautico.
Gli artt. 15 e 16 riguardano le sanzioni previste per la violazione delle norme contenute nel presente provvedimento e le funzioni di vigilanza e controllo, che, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, vengono demandate al Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
Il Capo II contiene alcune modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci e di guida alpina.
Con gli artt. 17 e 18 vengono introdotte alcune novazioni nelle leggi regionali (n. 50/92 e n. 41/94) che disciplinano le professioni di maestro di sci e di guida alpina. Si tratta di interventi, talvolta espressamente richiesti dai Collegi professionali, che derivano dall'esigenza di adeguare le norme all'evoluzione del settore, come nel caso del riconoscimento della specialità "snowboard" nell'ambito della figura del maestro di sci e delle modalità di determinazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale, oppure dalla necessità di recepire i principi di delegificazione e di libera prestazione dei servizi su tutto il territorio dell'Unione Europea. Infine, ribadendo la scelta di trasferire alle Comunità montane l'accertamento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di maestro di sci (art. 17) e di guida alpina (art. 18) effettuata con le leggi regionali di attuazione del D.lgs. n. 112/98 (art.
83, comma 3), scelta che risponde senza dubbio al principio di demandare agli Enti locali competenti per territorio o per materia tutte le funzioni amministrative derivanti dalle leggi regionali, si è inteso precisare come nell'esercizio di tali funzioni le Comunità montane si debbano avvalere rispettivamente del Collegio regionale dei maestri di sci e del Collegio regionale delle guide alpine.
Nel Capo III sono trattate le norme transitorie ed abrogative.
Le norme transitorie ricomprese nell'art. 19 consentono l'iscrizione di diritto negli elenchi professionali di cui all'art. 8 del provvedimento in oggetto a coloro che risultavano già iscritti, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, negli elenchi provinciali delle professioni turistiche previsti dall'art. 4 dell'abroganda L.R. n. 41/89. Inoltre, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi relativi ai programmi dei corsi e alla composizione delle Commissioni di esame, i corsi di qualificazione nonché le relative prove di accertamento sono organizzati secondo le norme vigenti in base alla L.R. n. 41/89.
In ultimo, con l'abrogazione della L.R. n. 44/92, prevista dall'art.
20, si esclude dalla disciplina regionale la professione di direttore d'albergo. L'attuazione di questa legge ha infatti creato non pochi problemi di aggravamento burocratico sia agli albergatori piemontesi che a coloro che si sono trovati ad assumere la direzione di un'azienda alberghiera in Piemonte. Si deve, infatti, tenere conto che la normativa prevista dalla L.R. n. 44 viene ad inserirsi nell'ambito di un libero rapporto contrattuale che si instaura tra un'azienda (l'albergo) e il suo direttore, a cui viene affidato l'incarico in virtù di un rapporto fiduciario con l'azienda stessa che prescinde da una pura valutazione automatica di determinati requisiti professionali. Attualmente questa legge, che peraltro è impostata secondo criteri ormai superati e mantiene tutta l'attività amministrativa in capo alla Regione, viene applicata solo per la parte relativa all'iscrizione d'ufficio all'elenco professionale (art. 7, comma 3) mentre la Commissione d'esame non si riunisce ormai da quattro anni.
Sempre all'art. 20 è abrogata la L.R. n. 41/89, sostituita dalla presente; si rinvia alla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi l'abrogazione delle norme contenute nelle LL.RR. n. 50/92 e n. 41/94 oggetto di delegificazione ai sensi rispettivamente degli artt. 17, comma 9, e 18, comma 3, del presente disegno di legge.
Avuto riguardo all'importanza che il presente provvedimento riveste per lo sviluppo del settore turistico piemontese, e considerato che lo stesso è stato sottoposto ad un approfondito esame in sede di Commissione, anche con l'esperimento di consultazioni che hanno coinvolto tutti i soggetti interessati, se ne auspica una rapida approvazione da parte dell'aula consiliare.



PRESIDENTE

Dichiaro aperta la discussione generale. Chi chiede di intervenire? La parola al Consigliere Muliere.



MULIERE Rocchino

Annuncio la presentazione di una serie di emendamenti che saranno discussi quando entreremo nel merito dell'articolato.
Effettivamente c'era bisogno di alcune correzioni rispetto all'individuazione delle figure professionali che si occupano di turismo.
Il testo unificato presentato tiene anche conto di alcune osservazioni presentate sia dalle categorie che dalle associazioni, ragion per cui il testo contiene molti aspetti sui quali concordiamo.
Tuttavia, gli emendamenti presentati pongono alcune correzioni al testo. Siamo di fronte ad una materia molto complessa che, nel corso di questi ultimi anni, è cambiata sia per la domanda, la richiesta, che viene dai cittadini, che per l'offerta che viene dagli operatori. Non siamo in presenza di un solo turismo, ma - consentite il termine - di "diversi turismi" che richiedono professionalità e che hanno bisogno di concedere un'offerta la più varia possibile.
Oggi si apre una stagione nuova, soprattutto in Piemonte, in vista di un appuntamento importante quale quello delle Olimpiadi. Prepararsi a tale appuntamento in modo adeguato è nostro dovere.
Oggi si pone una questione sulla quale ci deve essere la massima attenzione da parte di tutti.
Ripeto, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti e li illustreremo man mano che si entrerà nel merito dell'articolato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Tapparo.



TAPPARO Giancarlo

Il provvedimento in esame solo apparentemente può sembrare minore, in effetti rappresenta il nodulo di un sistema più generale che è quello di dire: "Che qualificazione vuole avere la politica turistica in Piemonte"? In una regione come la nostra che, in questo campo, ha dei giacimenti se vogliamo definirli, così importanti - forse alcuni ancora persino da sviluppare completamente - è chiaro che i meccanismi di professionalità e di capacità con cui rapportarsi con queste potenzialità sono importanti.
E' importante che il rapporto con i fruitori - siano essi autoctoni piemontesi, di altre Regioni o Paesi esteri - trovi, anche dal rapporto con le persone che gestiscono elementi della materia turistica, adeguati sostegni. Si introduce un meccanismo che, in una fase in cui si tende a destrutturare la formazione di Albi, la formazione di categorie che entrano e formano dei sistemi che poi nel tempo possono essere chiusi, potrebbe portare ad una proliferazione enorme di figure professionali che in epoche successive, come avviene in certe professioni, potrebbero alzare la soglia di ingresso per evitare concorrenze. Occorre approcciare con grande attenzione, anche per non entrare in contraddizione.
E' proprio l'area della Casa delle Libertà che, nella scorsa legislatura, in alcuni campi, ha voluto lavorare su questi temi.
Invito sia il presentatore della legge che la Giunta a tenere conto di questi aspetti. E' chiaro che occorrerebbe anche sentire - questa è materia molto orizzontale, nel senso che non è materia rigidamente settoriale come il sistema della formazione professionale si attrezza in questo senso.
Ci possono essere due opzioni. Una è quella di formare per questo tipo di mercato un sistema di formazione professionale che qualifichi e formi soggetti che poi, autonomamente, si collocano là dove c'è una struttura dell'offerta che lavora in questa direzione. Questa è una strada. L'altra strada è quella di far sì che soggetti che sono già collocati all'interno della struttura dell'offerta intraprendano dei percorsi formativi per accedere a dei riconoscimenti. Entrambe sono strade valide, ovviamente con caratteristiche diverse.
Nel primo caso il mercato è aperto. Si formano competenze in modo non rigidamente programmato ed è chiaro che si possono determinare dei problemi di non ben mirata finalizzazione dello sforzo formativo. Mi spiego meglio.
Se questo sistema ha bisogno di diecimila soggetti e noi, invece, ne formiamo centomila, è chiaro che ci sono novantamila soggetti che rischiano di doversi riconvertire, oppure utilizzare il loro patrimonio formativo per fare cose completamente diverse, quindi con uno spreco di investimento. Ci troviamo con un mercato libero. Dall'altro lato, c'è un'opzione diversa che, nella cultura dei Radicali, ad esempio, è completamente osteggiata cioè quella di formare degli Albi e delle categorie protette in possesso di tesserini che, nel tempo, possono costituire una barriera all'entrata.
La proposta non scioglie completamente questo problema: non c'è l'assunzione di una precisa posizione in questa materia, si resta a metà strada. Il provvedimento può presentare ambiguità in questo senso, pu presentare dei limiti.
Chiedo un ulteriore approfondimento anche nel quadro normativo in corso. In questo momento, vediamo che il Governo presieduto da Berlusconi per quanto riguarda la proposta della Commissione Mirone, che è il riferimento un po' classico delle categorie protette, sta assumendo delle determinazioni forse nuove rispetto all'impianto iniziale.
Quindi, chiedo all'Assessore, ma anche al collega Angeleri se, così come si presenta, il provvedimento è adeguatamente mirato ad una filosofia che anche la Casa delle Libertà in Parlamento sta esprimendo.
Quindi, la mia è una preoccupazione per evitare, in sostanza, di creare degli irrigidimenti in queste materie, facendo salva la necessità della qualificazione. Su questo credo ci sia una comunanza di valutazione, e che il rapporto con il turista, cioè il fruitore di tutta una serie di servizi che le categorie delle professioni turistiche tendono a dare, sia tutelato e salvaguardato, perché anche da lì c'è un rafforzamento del rapporto.
Penso solo alle professioni turistiche come gli accompagnatori - oggi si sviluppa molto il "trekking" - ma ovviamente ce ne sono molti altri.
Se siamo in grado di valorizzare fortemente attraverso professionalità c'è la possibilità di legare ulteriormente al meccanismo della permanenza al meccanismo del ritorno, al meccanismo dell'affezione ad un certo territorio, ad una valle, ad una certa realtà. Ma era sul meccanismo che ho qualche dubbio, per cui mi pareva che questo provvedimento meritasse di essere riapprofondito alla luce di nuove filosofie che si stanno sviluppando anche a livello nazionale nella materia più generale, dove ci sono dei meccanismi di protezione professionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie. Presidente. Caro relatore Angeleri, cari colleghi Deorsola Costa e Valvo, caro Presidente Ghigo e tutti gli Assessori, anch'io penso che l'idea di organizzare con una normativa di legge le attività relative alle professioni turistiche sia un'idea buona, ma che la traduzione di questa idea in una legge segni dei momenti che sarebbe meglio approfondire.
Non dico che redigere un testo di legge relativo all'organizzazione delle professioni turistiche sia un fatto semplice, non è una questione semplice: è un mondo in rapida evoluzione e il concetto e la prassi del turismo sono questioni che possono avere un'escursione di significato molto ampio (cos'è il turismo, dove inizia, dove finisce, in cosa consiste una professione legata a fornire un servizio ai singoli turisti o all'insieme del sistema che di turismo vive). Sono concetti molto generali e, come tali, difficili da essere delimitati con definizioni valide una volta per tutte.
Quindi, forse uno dei problemi che presenta questa legge è quello di cercare di mettere le "brache" a questi temi.
La scelta che compie questa legge è quella, per certi versi, di essere molto precisa; quindi, la professione turistica è: e fa un elenco.
Terminato l'elenco si dice: "Attenzione, chissà se ho finito! Magari devo ricominciare".
Quindi, colleghi, se siete d'accordo si potrebbe sviluppare uno sforzo comune, teso in via sintetica a prosciugare questo testo, prosciugarlo di tutto ciò che è caduco o non necessario, lasciando in un testo di questo genere un impianto generale valido a prescindere dalle singole definizioni che noi oggi individuiamo alle professioni turistiche, ma capace di raccogliere automaticamente tutto quanto oggi e dopodomani può nascere di nuovo o di organizzato in modo nuovo all'interno di questo vasto settore.
Quindi, al relatore e ai colleghi proporrei di aiutarci a vedere negli articoli se è possibile estrarre delle sintesi, piuttosto che fare degli elenchi di cose, anche perché in questi articoli si trovano - e lo vedremo quando discuteremo nello specifico - delle contraddizioni logiche, e anche nelle competenze assegnate al Consiglio o alla Giunta regionale.
Quindi, non c'è alcun atteggiamento negativo sul fatto di organizzare una legge su questo tema, ma c'è la volontà del sottoscritto - e vedo anche del collega Tapparo - di entrare nel merito e cercare non di dettagliare di più (è già troppo dettagliato), ma di sintetizzare dei concetti validi concetti che poi gettati nel mondo dell'organizzazione turistica vedranno la società utilizzare questi concetti e organizzarsi, ma senza - come diceva Tapparo - irrigidimenti.
Terminato il dibattito generale, se cortesemente il relatore volesse segnalare, a fronte di queste proposte, il suo atteggiamento sarebbe cosa utile, nel senso che, se queste proposte di approfondimento e di miglioramento in termini di snellimento della legge sono ritenute, almeno in via di idea, dei suggerimenti apprezzabili e da approfondire, anch'io darò il mio contributo per vedere in ogni articolo come proporre delle modifiche.
Pertanto, attenderei un cenno positivo da parte del relatore. Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeleri.



ANGELERI Antonello

Vorrei rispondere alla richiesta del Consigliere Chiezzi, che sempre puntualmente segue i lavori di questo Consiglio e di ogni disegno di legge presentato.
Noi abbiamo cercato già in Commissione di fare un lavoro di asciugamento delle norme, tant'è che personalmente insieme all'Assessore Racchelli, in una Commissione ristretta che abbiamo creato, abbiamo già sunteggiato molto rispetto alla proposta di legge e al disegno di legge originari.
Il prodotto è questo. Comprendo che sia in alcune parti ancora cavilloso, ma necessariamente non siamo riusciti ad asciugarlo di più di quanto abbiamo provato, devo dire con l'aiuto dei funzionari dell'Assessorato al turismo che sono stati disponibili a fare con noi questo tipo di lavoro. Dopodiché se lei, attraverso il suo contributo riesce ulteriormente a venire incontro, penso che i più felici siano poi gli utilizzatori della legge stessa. Non parlo, ovviamente, a nome dell'Assessore, parlo come primo firmatario della proposta di legge n. 147.
Per quanto mi riguarda accolgo con favore ogni possibilità di sintesi maggiore.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Suino.



SUINO Marisa

Mi dispiace che il collega Angeleri, primo firmatario del disegno di legge, adesso non sia più presente in aula.
Vorrei aggiungere alcuni elementi a quanto ha già detto il collega Muliere.
Anche noi apprezziamo il lavoro svolto sia dall'Assessore Racchelli sia dai Consiglieri che hanno presentato il provvedimento. Certamente siamo nell'ambito di un necessario adeguamento e aggiornamento di quelle che sono le professioni turistiche riconosciute in questa Regione: la necessità in qualche modo di disciplinare una sorta di apertura del mercato che, da una parte, è una promozione che facciamo noi stessi - è nostro interesse come Regione - e, dall'altra, è un'esigenza e una necessità del mercato stesso (tutela delle figure professionali e quindi tutela anche del consumatore che in qualche modo fruisce di questo servizio).
Nello specifico, però, abbiamo la sensazione che il lavoro svolto in III Commissione avrebbe dovuto essere svolto anche in un'altra Commissione ma questo è un aspetto di carattere più procedurale.
Il tentativo che è stato fatto di sintesi delle diverse figure nell'elenco, nella disciplina, ci dà l'impressione che non si tenga conto di una serie di problemi che, a giudicare dall'articolato, rimangono.
Ne accenno soltanto alcuni, anche perché, come ha detto il Consigliere Muliere, abbiamo presentato, in fretta e furia, alcuni emendamenti che volendo, consentono, sui singoli articoli, di sviluppare un ragionamento ad hoc e trovare, laddove si ravvisasse la disponibilità e la necessità, una misura correttiva.
Sottolineo, per i colleghi firmatari, qualora avessero la disponibilità di ascoltare, che sull'art. 2 rimane irrisolto il problema legato all'accompagnatore naturalistico che, in qualche modo, stride con quello che è il discorso di guida del parco che ritroviamo in un altro articolo e che stride con quello che è il riferimento alla guida escursionistica ambientale. Forse non si è trovato in questo "bisticcio" di figure quella che doveva essere un po' la figura madre.
Probabilmente, su questo aspetto si può trovare - mi rivolgo ai più esperti - una misura che dia soddisfazione e risposta alle necessità di chi, per professione, svolge queste funzioni.
Altro problema, sempre all'art. 2, è legato alle specifiche professionalità. Il contemplare specifiche professionalità, non normate e disciplinate, di fatto è come se si volesse dichiarare che ci si pu avvalere anche di nuove specializzazioni che sul momento possono seguire un percorso di abilitazione assolutamente diverso ed essere comunque riconosciuti in virtù di necessità temporanee o di richieste che provengono dalla Giunta regionale o da chi per essa. Attenzione, perché sarebbe un esempio di mercato gonfiato che poi non porta i risultati che, credo, la normativa si prefigge. Dopodiché, magari, non è così. Vorrei che qualche Consigliere o il Presidente della Commissione o l'Assessore si sforzassero di fornire delle certezze in tal senso.
Un altro macro problema che abbiamo cercato di evidenziare è quello legato ai limiti dell'applicazione della legge. Uno dei limiti è innanzitutto l'introduzione, in modo pesante, della terminologia "attività didattica". L'attività didattica, così come viene citata in questo contesto, non si richiama a quella che è la specificità del mondo docente.
L'attività didattica è una delle competenze, dovere-diritto dell'insegnante.
Potrebbe andare bene se nella legge si parlasse di "insegnanti", per cui viene esclusa dall'applicazione della legge questa categoria nel contesto di visite a musei, di percorsi. Per esempio, la GAM ha un percorso didattico ricchissimo, ma sono insegnanti.
E' scritto in questi termini: "esperti"; ma allora se la funzione didattica viene qui definita in capo ad "esperti", vuol dire che chiunque può diventare esperto, "bypassando" quanto è normato negli articoli precedenti.
Pertanto, si deve compiere uno sforzo per tentare di riconoscere una qualificazione, di normare e dare valore aggiunto ad un'abilitazione e si fa lo sforzo per definire delle figure professionali. Dopodiché si introducono degli elementi - credo in assoluta buona fede - che poi riaprono, senza regole, gli stessi limiti che sono stati posti precedentemente.
Questo è un problema del provvedimento in esame. Quindi, sulla figura "attività didattiche esperti" chiedo che ci sia un'ulteriore riflessione così come il passaggio legato alla possibilità di creare delle guide alternative. E' sicuramente un elemento di imbarazzo che non potrà, nel merito, essere ben visto da parte perlomeno della categoria delle figure professionali oggi attualmente esistenti.
Sono questi dei dubbi e delle perplessità che noi tentiamo, in qualche modo, di evidenziare e di aiutarvi a correggere e a migliorare attraverso degli emendamenti. Noi stessi, con la parzialità e con la preoccupazione che questo comporta perché non vediamo in un contesto più generale il provvedimento e avendo un po' pescato qua e là delle figure professionali e delle norme, temiamo che, anche un po' sulla scia della fretta che ci pare stia animando chi ha mandato avanti con grande velocità il provvedimento si arrivi ad un risultato atteso, necessario, ma solo parzialmente utile.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo pertanto all'esame dell'articolato.
ART. 1 Chiede di intervenire il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, forse è opportuno aspettare il relatore in aula.



PRESIDENTE

Vada pure avanti.



CHIEZZI Giuseppe

Sì, ma non c'è il relatore che mi risponde. Avrei delle proposte da fare, ma, in assenza del relatore, non ho interlocutori: o c'è un vicerelatore, non so.



PRESIDENTE

E' presente l'Assessore.



CHIEZZI Giuseppe

L'Assessore...



PRESIDENTE

C'è la Giunta.



CHIEZZI Giuseppe

La Giunta?



CHIEZZI Giuseppe

BURZI, Assessore al bilancio e finanze (fuori microfono)



CHIEZZI Giuseppe

Se le basta.



CHIEZZI Giuseppe

Sì, sì.



PRESIDENTE

C'è anche il Presidente Ghigo, Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Sono andato a salutarlo e a ringraziarlo della sua presenza. Spero che diventi un'abitudine, Presidente Ghigo. La sua presenza spero diventi una "routine". Quando è presente il Presidente Ghigo lavoriamo tutti meglio: non è uno scherzo! "Art. 1 - Finalità": è condivisibile l'affermazione che la Regione disciplina le attività professionali di servizio al turista.
Pregherei l'Assessore - intanto che chiacchiera con l'Assessore Burzi di tenere presente che questa affermazione, che è molto sintetica, secondo me, potrebbe essere un punto di riferimento costante anche negli articoli successivi quando si entra troppo nel dettaglio. Noi discipliniamo le attività professionali di servizio al turista: non è male questa definizione, teniamola presente perché, secondo me, andare oltre rischiamo di addentrarci su terreni che poi possono cercare di definire tutto sbagliando qualcosa.
Poi, aggiungiamo, nelle finalità, quindi, non solo vogliamo disciplinare le attività professionali, vogliamo anche ottenere disciplinando questo, alcune cose. Vediamo se le cose che vogliamo ottenere sono quelle qui indicate o se ce n'è qualcuna di troppo o se ne manca qualcuna.
Vogliamo favorire la qualificazione dei servizi - va bene - la tutela dell'utente - va bene - la valorizzazione delle risorse - questa è già una definizione un po' imprecisa. Vogliamo la valorizzazione delle risorse: quali? Su questo obiettivo mi sembra che sia un po' slabbrato.
Vogliamo favorire lo sviluppo dell'economia turistica. Questo è chiaro ma tempererei e finalizzerei meglio questo obiettivo con l'emendamento che ho presentato che aggiunge "nel rispetto dell'ambiente".



RACCHELLI Ettore, Assessore al turismo (fuori microfono)

Mi sembra implicito.



CHIEZZI Giuseppe

No, ci sono sviluppi dell'economia turistica che non lo rispettano quindi, se lo si vuole rispettato, lo si deve scrivere, perché basta andare in giro nella nostra Italia per vedere che tanta parte dell'economia turistica si è svolta senza il rispetto dell'ambiente. Quindi, questa è una novità assoluta in senso storico, è una necessità pratica attuale, tutti i mostri da abbattere, insomma, non è detto.
Allora, segnaliamo questo fatto come un elemento di qualità dello sviluppo dell'economia turistica, che, lasciata così, senza ulteriori specificazioni, si presta anche a non correggere programmaticamente nelle finalità uno sviluppo turistico, non rispetto a qualche cattivo pensiero che possiamo avere, ma rispetto alle cose che vediamo tutte le volte che visitiamo i siti turistici.
Chiederei di valutare questo emendamento e chiederei anche di togliere le parole "valorizzazione delle risorse" perché non aggiunge niente.
Se vogliamo qualificare i servizi, tutelare l'utente e sviluppare l'economia turistica nel rispetto dell'ambiente, non capisco cosa ci dica di più la valorizzazione delle risorse, a meno che anche questa non la trattiamo in un altro modo. Detto così, mi sembra che appesantisca un articolo che, dal mio punto di vista, nasce bene, con il primo concetto prima della prima virgola. Poi potrebbe continuare in questo senso senza essere appesantito da dichiarazioni così generiche che mi sembra non aiutino a indirizzare in modo chiaro e univoco le finalità di questo disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

Sono cofirmatario con il Consigliere Chiezzi dell'emendamento all'art.
1, quindi ne condivido le considerazioni, così come condivido anche le considerazioni che erano state fatte precedentemente nel dibattito generale dai Consiglieri Chiezzi, Tapparo e altri.
Intervengo su questo punto per sostenere l'emendamento in parte, perch mi pare che non sia bizzarro. L'emendamento che specifica la tutela dell'ambiente all'interno dello sviluppo turistico non è bizzarro. Le faccio un esempio. Si potrebbero immaginare degli eliporti per portare la gente a sciare in montagna: per noi quello non è nel rispetto dell'ambiente. Visto che la legge permette di introdurre nuove figure successivamente potremmo introdurre coloro che guidano gli elicotteri.
Faccio un esempio di ciò che si è verificato: chi accompagna gli sciatori per fare sci fuori pista con l'elicottero, anche quello potrebbe ad un certo punto...



(Commenti in aula)



PAPANDREA Rocco

Esattamente, parlo di qualcosa che esiste e che, a mio avviso bisognerebbe tentare di limitare piuttosto che di estendere, proprio per quel concetto di tutela dell'ambiente che non sempre favorisce lo sviluppo turistico. Per non parlare di questioni che magari non riguardano la nostra Regione, ma le Regioni che sono in contatto con il mare, dove abbiamo avuto una serie di scempi.
Quindi, mi pare che, per questo motivo, si possa introdurre questo concetto così come al punto precedente. Quando parla di "sviluppo delle risorse", forse si può precisare "risorse turistiche" in modo che si capisca di cosa si tratta, e non di risorse in generale. "Valorizzazione delle risorse e sviluppo dell'economia turistica". La parola "risorse", se riferita al turismo, è appropriata, mentre in senso generale è un termine troppo vasto; in questo caso, dopo è bene specificare "sviluppo dell'economia turistica", proprio per le ragioni espresse in questo provvedimento e per il tipo di professioni che si cerca di simulare.
Inoltre, ribadire che debba essere attuato nel rispetto dell'ambiente lo ritengo un elemento che qualifichi e non un'aggiunta insignificante perché mi pare che siano problemi che affrontiamo quotidianamente.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

Scusi, un'ultima considerazione che non riguarda la discussione sulla legge, ma il Presidente.
Confesso che non ho gradito il fastidio con cui lei, Presidente, ha accolto la nostra richiesta che i relatori alle leggi presenzino alla discussione.
Nel prossimo Statuto si potrebbe stabilire di abolire la figura del relatore, se ritenuta inutile. Attualmente, però, lo Statuto non solo la prevede, ma le attribuisce anche un certo ruolo. Pertanto, la richiesta dei Consiglieri di interloquire con il relatore non mi pare una richiesta da accogliere con fastidio; semmai è da sottolinearne la necessità. D'altro canto, non è solo l'intervento del Consigliere Chiezzi che si è svolto senza relatore: anche il mio e, probabilmente, se ce ne fosse un altro anche quest'ultimo. O il relatore non serve, e lo si abolisce, oppure quando discutiamo di una legge, lui rappresenta il nostro interlocutore. In questo caso, il relatore è anche uno dei proponenti di un testo unificato (composto da un testo della Giunta, più un testo proposto da Consiglieri) pertanto, mi pare una richiesta normale, che, in qualche modo, il Presidente dovrebbe sostenere organizzando i lavori dell'aula in modo da garantirne la presenza. Se il relatore sa che non potrà presenziare alla discussione, lo dovrà comunicare e si organizzeranno i lavori in modo tale che si possa discutere in sua presenza.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Papandrea.
Non era stata da me accolta con fastidio. Certamente, è bene che il relatore sia presente. Ha ragione, Consigliere Papandrea, ma è presente comunque, la Giunta al completo.
A questo punto, possiamo passare all'esame degli emendamenti.
1.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 1 le parole "la valorizzazione delle risorse" sono soppresse.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente.
Abbia pazienza, ma per questa legge, nata da due rii che sono confluiti poi in un unico torrente, è previsto un relatore: lo stimatissimo collega Angeleri, che, grazie al fatto di essere relatore e di avere anche proposto uno dei due testi, non perde occasione per evidenziare, presso l'opinione pubblica, questa sua iniziativa e questa sua lodevole capacità di trattare il tema.
Tanto di cappello e di rispetto al collega Angeleri che ha prodotto la legge, ha prodotto questo testo e ha chiesto di poterne essere il relatore.



(Commenti in aula)



CHIEZZI Giuseppe

Caro Assessore Racchelli, lei qui è in Consiglio regionale, non in Giunta. Lei si presenta in Consiglio regionale e, come componente del Consiglio regionale, discuterà questa legge insieme a tutti noi con pari responsabilità e pari peso, perché il suo voto conterà uno, come quello del sottoscritto. Quindi lei, da questo punto di vista, si spogli pure del ruolo di Assessore.



RACCHELLI Ettore, Assessore al turismo (fuori microfono)

Non c'è problema. Non ho questa animosità!



CHIEZZI Giuseppe

Dato che anche lei, Assessore Racchelli, ha come relatore della legge...



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, la richiamo all'emendamento!



CHIEZZI Giuseppe

Vengo all'emendamento e chiedo il parere del relatore sullo stesso.



RACCHELLI Ettore, Assessore al turismo (fuori microfono)

Niente in contrario.



CHIEZZI Giuseppe

Altrimenti a cosa serve un relatore? Dato che l'inizio di questa nostra discussione è stato amichevole, tutto a fin di bene, e posto che il ruolo del relatore è, o dovrebbe essere, un ruolo importante - vedo che il collega Enrico Costa annuisce - mi pare, Presidente del Consiglio, che la presenza dello stesso sia assolutamente necessaria, perché vorrei sapere se queste osservazioni, in cui credo, sono o meno da lui condivise. Il relatore ci indirizza tutti, maggioranza e minoranza; è un punto di riferimento, è stato nominato dalla Commissione. Se il relatore dice: "Mi sembra plausibile questa modifica", aiuta i presentatori e i componenti della maggioranza ad orientarsi.



PRESIDENTE

Può essere sostituito il relatore.



CHIEZZI Giuseppe

Sostituiamolo! Lo sostituiamo subito.



PRESIDENTE

Perfetto.



CHIEZZI Giuseppe

Chi è il nuovo relatore?



(Il Consigliere Mercurio alza la mano)



CHIEZZI Giuseppe

Il collega Mercurio, d'accordo. Poniamolo in votazione: lo voterò, sono favorevole. Il collega Mercurio fa pochi interventi, ma quando parla dice delle cose sensate.



BURZI Angelo, Assessore al bilancio e finanze (fuori microfono)

Non fare campagna acquisti!



CHIEZZI Giuseppe

Abbiamo già governato insieme il Consigliere Mercurio ed io quell'esperienza l'abbiamo già fatta! Come si fa a nominare il relatore? Autocandidatura?



PRESIDENTE

Sospendiamo la seduta, perché sta per arrivare il Consigliere Angeleri.



(La seduta, sospesa alle ore 16.46 riprende alle ore 17.00)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Consigliere Chiezzi, è stato esaudito! Invito il relatore, Consigliere Angeleri, ad esprimere il parere in merito all'emendamento soppressivo del Consigliere Chiezzi.
Prego, Consigliere Angeleri.



ANGELERI Antonello

Mi pare di avere capito, dialogando con il collega Chiezzi, che l'emendamento soppressivo viene ritirato; viene invece presentato un altro emendamento all'art. 1, per cui dopo le parole "la valorizzazione delle risorse" (facendo riferimento alle risorse turistiche), si aggiunge la parola "turistiche".
In questo modo, con un ulteriore emendamento aggiuntivo del collega Chiezzi che faccia riferimento alla tutela ambientale, penso che si possa mantenere l'art. 1 così come riformulato con i due emendamenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Aggiungendo, come ha proposto il relatore, alle parole "la valorizzazione delle risorse" la parola "turistiche", il concetto è chiaro e, secondo me, utile.



PRESIDENTE

Quindi, ripeto, alle parole "la valorizzazione delle risorse" si aggiunge la parola "turistiche".



CHIEZZI Giuseppe

Mi sembra che il relatore accetti anche l'emendamento che aggiunge, al termine dell'art. 1, le parole "nel rispetto dell'ambiente". In questo modo, anche il concetto "la valorizzazione delle risorse turistiche" diventa chiaro e utile scriverlo.



PRESIDENTE

Per riepilogare, dopo le parole "la valorizzazione delle risorse", si aggiunge la parola "turistiche", mentre l'altro emendamento è il seguente.
1.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Papandrea e Chiezzi: al termine dell'art. 1, aggiungere le parole "nel rispetto dell'ambiente".
Il Consigliere Angeleri esprime parere favorevole su questi emendamenti.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 1.1) come riformulato.
Il Consiglio approva.
Indico la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 1.2).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 1 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 2 Chiede di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Con l'art. 2 questa legge si squilibra rispetto alle doti di sintesi dell'art. 1.
L'art. 2 ha sette commi. Nei primi sei commi definiamo le seguenti figure: la guida turistica, l'accompagnatore turistico, il corriere l'istruttore nautico, l'animatore turistico, l'accompagnatore naturalistico, la guida escursionistica ambientale e l'accompagnatore di turismo equestre. Non so se sia utile un elenco di questo genere, o se, una volta definite le attività professionali di servizio al turista, usato questo concetto, non sia il caso di illustrare questo concetto, ma non con un elenco preciso.
Un'altra critica è relativa al settimo comma, ed è una critica di carattere logico.
In questa legge, nei primi sei commi, definiamo alcune professioni. La legge indica le professioni. Ho il dubbio che sia utile farlo, però lo facciamo.
Nel settimo comma, diciamo: "Le professioni che non sono definite adesso, ma che potranno essere indicate in futuro, spetta alla Giunta regionale indicarle". E' una contraddizione in termini, perché le professioni o sono definite tutte nella legge che fa il Consiglio o sono nella legge e, allora, anche prima le indica la Giunta. Quindi, vi è anche una contraddizione interna.
Se vogliamo insistere nel definire con legge le professioni bisogna togliere il settimo comma, perché anche per la definizione delle nuove professioni ci riuniremo in Consiglio, formuleremo una modifica alla legge e la voteremo. Se non è così, bisogna togliere tutte le definizioni attribuendo un'unica delega alla Giunta. Quindi, c'è una contraddizione e c'è un elenco di definizioni che trovo non aiuti.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Suino.



SUINO Marisa

Già prima, nell'intervento generale, citavo, tra gli elementi di preoccupazione che abbiamo su questo provvedimento, questo aspetto, che adesso riprendo, sostenendo, in parte, quanto diceva il Consigliere Chiezzi.
Sull'art. 2, che sostanzialmente definisce le varie figure, rimane un grossissimo nodo legato alla figura dell'accompagnatore naturalistico, che diventa guida del parco e poi anche guida escursionistica ambientale. Forse bisogna mettersi d'accordo, perché c'è un problema oggettivo.
Noi abbiamo presentato un emendamento, rifacendoci al DPR, però il problema esiste. Sul comma 5 abbiamo questa perplessità e credo vi sia un emendamento.
Il problema maggiore in questo articolo è sul comma 7, perché nello stesso si dice: "Altre figure professionali possono essere individuate a seguito di un'indagine di rilevazione delle esigenze di specifiche professionalità". Allora, cosa diventano di fatto? Diventano delle specializzazioni di ciò che già esiste. Per fare un paragone un po' azzardato - magari vengo ascoltata di più se la "sparo" un po' più grossa è come se dicessimo: "Prima ti faccio cardiologo e poi ti do la specializzazione da medico". L'ho detta un po' "grossa", ma rende l'idea.
Con questo comma - se abbiamo letto bene, e dato che lo spirito non è quello - si vuole creare un "passe-partout" che consenta di fare tutto quello che si vuole dopo, pur avendo fatto finta di aver dato una disciplina, una norma, una cornice. Può essere questo un metodo.
Allora, vi diciamo: "Fate male, sbagliate, ci si ritorcerà contro; ma tentando di continuare nello spirito di accoglienza, per quanto è possibile, degli aspetti positivi del provvedimento, attenzione che il comma sette favorisce un'operazione del tipo 'Prima ti faccio diventare cardiologo e, poi, di do l'abilitazione da medico!'. La cosa non sta in piedi. Diventa una parcellizzazione estrema, per usare un termine un po' più elegante, che mette a rischio il resto dell'impianto pensato.
Non so se il Consigliere Chiezzi ha fatto richiesta di abrogare questo comma, ma noi vi inviteremo a rivedere quel passaggio, perché delicato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marengo.



MARENGO Pierluigi

Ho presentato un emendamento all'art. 2 che chiede l'inserimento di un'ulteriore figura professionale. Devo confessare che il mio pensiero va più nella logica di demandare totalmente alla Giunta l'identificazione delle figure. Tuttavia, ritenendo che forse non c'è accordo sul demandare alla Giunta l'intera definizione delle figure, credo che vada integrato ragion per cui ho presentato un emendamento in questo senso.
Volevo solo precisare un pensiero che è diverso da quello che potrebbe apparire, con l'emendamento che invece prevede l'inserimento di un'ulteriore figura. Se ci fosse un accordo sul togliere le figure e demandare alla Giunta l'identificazione, quindi mantenere solo la parte che recita "è demandata alla Giunta l'identificazione", mi troverebbe assolutamente d'accordo e ritirerei immediatamente l'emendamento.



PRESIDENTE

Cominciamo con l'esame degli emendamenti. Il primo è relativo al comma 4.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Placido; ne ha facoltà.



PLACIDO Roberto

Le chiedo se non sia il caso, visto il clima, di fare una sospensione di cinque minuti per entrare nel merito dell'emendamento presentato.



PRESIDENTE

D'accordo.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 17.20 riprende alle ore 17.30)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'art. 2.
2.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Marengo e Costa Enrico: dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis del seguente tenore: "E' accompagnatore sciistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone su itinerari sciistici mediante utilizzo di piste preparate".
La parola al Consigliere Placido.



PLACIDO Roberto

Questo emendamento che riguarda il comma 4, ma anche gli altri commi mi lasciano un po' perplesso in quanto, a livello personale, ritengo inadeguato così come formulato.
Al di là dell'ora, del clima prefestivo, del numero legale che non so se c'è o meno, forse varrebbe la pena di trovare il modo per dare maggiore dignità, chiarezza e comprensione, per meglio capire cosa si intende fare rispetto alle varie voci (se ci sono tutte, se ne manca qualcuna, se esaustivo di tutte le varie possibilità su un argomento così importante).
Le risparmio il fatto che ci avviamo verso le Olimpiadi del 2006, la necessità che ha il Piemonte sulla questione turismo - so che l'Assessore Racchelli è sensibile su questo tema - e sul fatto che debba svolgere un ruolo più importante nel panorama nazionale e, mi auguro, internazionale.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 2.1). Il Consiglio non approva.
2.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Muliere, Manica e Suino: l'art. 2 è interamente così sostituito: "E' guida escursionistica ambientale chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, anche in territorio montano dove non necessitano tecniche alpinistiche per la progressione".
La Giunta ha dato parere contrario su questo emendamento.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio non approva.
2.3) Emendamento presentato dai Consiglieri Muliere, Manica e Suino: all'art. 2, comma 5, le parole "accompagnatore turistico" sono abrogate.
La Giunta ha dato parere contrario su questo emendamento.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio non approva.
2.4) Emendamento presentato dai Consiglieri Muliere, Manica e Suino: il comma 7 dell'art. 2 è abrogato.
La parola al Consigliere Muliere.



MULIERE Rocchino

Per quanto riguarda il comma 7 dell'art. 2 sono già intervenuti la collega Suino e il Consigliere Chiezzi, ma vorremmo sapere qual è l'opinione della Giunta in merito, perché effettivamente vi è un elenco specifico di figure professionali, e poi si delega interamente alla Giunta per altre figure. Notiamo che c'è una contraddizione e vorremmo capire meglio l'opinione della Giunta e decidere cosa fare rispetto al mantenimento o meno dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Racchelli.



RACCHELLI Ettore, Assessore al turismo

Il concetto che esprime questo comma è molto semplice. Il mondo del turismo è un mondo in continua evoluzione, le professionalità sono in continua modifica; il settore produce nuove professioni in continuità.
La necessità di essere dinamici nell'acquisizione di queste nuove figure professionali per gli aspetti formativi, ma anche per gli aspetti propriamente occupazionali, ci consiglia - come per tanti altri settori di individuare nuove formule di professionalità con immediatezza, senza dover ricorrere a nuove leggi che, come voi sapete, hanno tempi lunghissimi di attuazione.
D'altronde, la Consigliera Suino nel suo intervento ha portato un paragone di carattere medico: la cardiologia esiste da tanti anni l'angiografia è una materia nata recentemente, ed è una formula di professionalità che è stata individuata, ed è nata dopo notevole tempo dalla scoperta della cardiologia.
Noi siamo in un altro settore, ma nella stessa situazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Mi rivolgo come d'uopo al nostro Presidente del Consiglio.
Presidente del Consiglio, stiamo definendo con lo strumento di legge le figure professionali. Stiamo facendo questo, le abbiamo appena definite.
E' una scelta che poteva non essere fatta, potevamo dire: "Le figure professionali le scelga la Giunta con una deliberazione o le scelga il Consiglio con una deliberazione".
No, diciamo che la legge definisce. Noi abbiamo deciso di definire con legge le figure professionali. Questa decisione rimane ferma. Domani nascerà una figura professionale? Ma se abbiamo deciso che lo definisce la legge, la legge lo definirà anche domani. Ma che senso ha, a questo punto dire che domani le figure professionali le decide la Giunta? Non ha senso! E non devo sprecare tanto fiato, perché so che il Presidente del Consiglio che è uomo di cultura e di legge, capisce che così non funziona. O passa tutto alla Giunta, o rimane tutto in legge, ma non possiamo dire che domani non c'interessa più discutere in legge delle figure professionali. Non sta in piedi.
Non è una contrapposizione politica: è una tecnica legislativa, è una coerenza legislativa, è un normale buon governo secondo la logica; non è niente di più. Quindi, correggiamo questa cosa, o in un senso o nell'altro.
Se si decide che lo definisce la Giunta, va bene: saranno tutte definite dalla Giunta, come diceva il Consigliere Marengo. Ma se sono definite in legge, così com'è fino al comma 6, la Giunta non può domani definirle. Deve tornare in una legge e se ci mette del tempo non importa ma almeno evitiamo queste contraddizioni all'interno di un articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Placido.



PLACIDO Roberto

Grazie, Presidente. Concordo con quanto ha detto il collega Chiezzi perché talvolta si vive come un fastidio o come una perdita di tempo il dover venire in Consiglio a presentare proposte. E se si presentassero le condizioni perché su altre problematiche può sorgere la necessità di creare altre figure di accompagnatori, di animatori o di istruttori o quant'altro allora perché prevederne cinque o sei? La Giunta abbia il coraggio di dire: "di tutta questa normativa ce ne occupiamo noi". Ma visto che si individuano sei figure, andava fatto uno sforzo ulteriore per capire se ne manca ancora qualcuna, se era il caso di indicarne altre e non fare un pezzo, riservandoci il resto per domani: "del domani non c'è certezza".
Fateci capire, perché su questo argomento da parte dell'opposizione non c'è una pregiudiziale opposizione nei confronti della Giunta: cosa fa la lesa maestà sul potere del Consiglio, di essere esautorati di un nostro diritto, non è il Piano Sanitario regionale, lo volete fare, ma non si sa quando.
Consigliere Chiezzi, sul Piano sanitario è meglio che il Consiglio non entri nel merito, noi cercheremo di entrarci in maniera il più pesante possibile, sperando di non trovarci da soli in questo tentativo, ma di trovare disponibilità anche da parte della maggioranza. E' come il "calcio mercato": ormai dura tutto l'anno! Pertanto, vi invito nuovamente a riconsiderare, magari in un altro momento, la modifica dell'articolo, di ripresentarlo. Da parte nostra, c'è tutta la disponibilità a collaborare e a contribuire ad individuare la migliore soluzione possibile. La nuova disciplina delle professioni turistiche è un argomento molto importante, quindi occorre trovare la miglior definizione possibile. Se non accettate neppure la disponibilità e la collaborazione diteci che cosa dobbiamo fare: l'opposizione dura l'ostruzionismo, manca il Consigliere Contu, gli scrivo di intervenire su questo emendamento, così da non privarci del suo prezioso contributo.
Presidente, invito lei, il relatore, la maggioranza, la Giunta, a riconsiderare questo articolo e a ripresentarlo in un altro momento.



(Il Consigliere Chiezzi chiede la parola)



PRESIDENTE

Scusi, Consigliere Chiezzi, abbiamo chiuso la discussione su un emendamento. Se lei non vuole che si voti, non è che il Consiglio deve sospendere i lavori.



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Chiedo la parola sull'ordine dei lavori.



PRESIDENTE

Prego, ha la parola.



CHIEZZI Giuseppe

Non è che non voglio che si voti. Dato che ho sentito alcuni colleghi commentare in senso favorevole la proposta di riportare ordine in questo articolo, non passando semplicemente ad una votazione burocratica, ma riflettendo sull'insieme dell'articolo, chiederei un minuto di sospensione per poter parlare con i colleghi e anche con l'Assessore e vedere se è possibile risolvere rapidamente la situazione con l'accettazione dell'emendamento o la proposizione di un altro emendamento. Chiederei un minuto di sospensione.



PRESIDENTE

Chiedo se il relatore è d'accordo.



ANGELERI Antonello

Sono d'accordo.



PRESIDENTE

La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 17.47 riprende alle ore 17.53)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
La parola al Consigliere Muliere.



MULIERE Rocchino

Presidente, naturalmente riconfermiamo la validità dell'emendamento.
Sarebbe forse più coerente, da parte della Giunta, modificare complessivamente l'art. 2. Credo che potremmo anche essere d'accordo sul fatto che la Giunta decida sulla materia delle figure professionali nella classificazione. Potremmo aggiungere che decide la Giunta, sentito il parere della Commissione, ogni qualvolta si senta la necessità di intervenire su tale materia. Mantenere tale articolo con il comma 7 ci pare una contraddizione.
Pertanto, invitiamo la Giunta a rivedere la stesura dell'art. 2 altrimenti chiediamo di votare l'emendamento.



PRESIDENTE

Lei sa che dal punto di vista tecnico la via non può che essere quella di respingere l'art. 2, perché da un punto di vista logico siamo già arrivati alla discussione dell'emendamento fino al comma 7. Quindi, la via non può che essere quella di respingere l'art. 2 e di inserire il principio nell'art. 3, che diventa art. 2 bis, e riscrivere il principio. Oppure art.
3 che diventa art. 2 per le modifiche di coordinamento, non ci sono problemi. Però il passaggio è questo.
La parola al Consigliere Contu per dichiarazione di voto.
Scusi, Consigliere Contu, c'è un orientamento comune a respingere l'art. 2, per poi presentare un emendamento relativo all'art. 3.



CONTU Mario

Volevo invitarla, Presidente, a porgere un ringraziamento al Consigliere Chiezzi che ci ha tolto da questa impasse.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 2.4) è pertanto da intendersi ritirato.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 2.
Il Consiglio non approva.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Colleghi, approfitto per chiedervi un parere: era prevista la chiusura della seduta alle ore 18.00, però all'o.d.g. vi è un provvedimento importante relativo alla riadozione della legge sulle adozioni.
C'è una procedura semplificata di voto: dobbiamo votare gli artt. 2 e 6. Chiedo la vostra collaborazione. Sapete che si tratta di un provvedimento che, fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Titolo V della Costituzione, deve essere adottato con una maggioranza di almeno 31 voti.
Quindi, chiedo se possiamo fare questo atto oggi, dopo l'esame dell'art. 3.
La parola al Consigliere Placido.



PLACIDO Roberto

Scusi, Presidente, pongo una domanda banale: se era così importante perché non l'ha posto ai voti prima di iniziare il disegno di legge sulle figure professionali? E' una domanda banale.



PRESIDENTE

Perché ritenevo che oggi ci fosse tutto il tempo per poterlo discutere.


Argomento: Professioni e imprese turistiche (agenzie, guide turistiche alpine speleologiche, accompagnatori, maestri di sci, ecc.

Esame testo unificato del disegno di legge n. 138 e della proposta di legge n. 147: "Nuova disciplina delle professioni turistiche e modifica della L.R. 23/11/1992, n. 50 e della L.R. 29/11/1994, n. 41" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame dell'articolato.
ART. 3 3.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Muliere, Manica e Suino: al termine del comma 2 aggiungere le parole "la figura di guida del parco, prevista dall'art. 14, comma 5, della legge n. 394/91, è da considerarsi specializzazione della guida ambientale escursionistica".
3.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Muliere, Manica e Suino: al termine del comma 4 si aggiungano le parole: "su segnalazione delle Province e delle Associazioni di categoria delle professioni turistiche".
Consigliere Muliere, i suoi emendamenti sono superati perché si è scelto un metodo che tiene conto di tutte queste esigenze.



PRESIDENTE

MULIERE Rocchino (fuori microfono)



PRESIDENTE

Va bene.



PRESIDENTE

Gli emendamenti n. 3.1) e n. 3.2) sono pertanto da considerarsi ritirati.
3.3) Emendamento presentato dal Consigliere Cattaneo: art. 3, nella rubrica, dopo "(specializzazione e specialità)", si aggiunga "definizione delle figure professionali".
Viene aggiunto all'art. 3 il comma 5: "Le figure professionali sono individuate a seguito di un'indagine di rilevazione dell'esigenza di specifiche professionalità nell'ambito di programmi di sviluppo turistico. Tali figure professionali sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo, previo parere della competente Commissione consiliare".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Possiamo dare la stessa votazione sull'art. 3?



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

No.



PRESIDENTE

Va bene.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'art. 3.
Consigliere Chiezzi, desidera intervenire per dichiarazione di voto?



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Non lo so.



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, se non lo sa, non parla e dichiaro aperta la votazione: a tutto c'è un limite.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Sa perché dicevo "non so"? Perché l'art. 3 che ho a mano recita: "Specializzazione e specialità"; solo per quello, lei cita un articolo...



PRESIDENTE

Non è stato attento perché abbiamo appena votato un emendamento che ha modificato il titolo.



CHIEZZI Giuseppe

Ecco, però, la cosa che mi interessa capire è se stiamo anche votando l'art. 3 consegnato o no; è un altro art. 3 e questo diventa art. 4?



PRESIDENTE

Stiamo votando l'art. 3 nel suo complesso, così come è stato emendato.
Abbiamo appena votato un emendamento.



CHIEZZI Giuseppe

Che, però, non c'entra niente con le finalità dell'art. 3.



PRESIDENTE

Forse, lei non è stato attento. Va bene, grazie, Consigliere.



(Commenti fuori microfono del Consigliere Cattaneo)



CHIEZZI Giuseppe

No, allora, come dichiarazione di voto, dato che la mia impressione è che avete scelto una strada un po' bislacca, ma, comunque...



(Commenti fuori microfono del Consigliere Cattaneo)



CHIEZZI Giuseppe

Però, Presidente del Consiglio, a tutela dei diritti dei Consiglieri sulla questione "Specializzazione e specialità" non è stato aperto un dibattito: è una questione assolutamente aperta.



(Ulteriori commenti fuori microfono del Consigliere Cattaneo)



CHIEZZI Giuseppe

Avete fatto l'emendamento a questo articolo, ma la possibilità, intanto che scrivevate questo emendamento, per i Consiglieri, di discutere il testo dell'art. 3 attuale non è stata data.
Ne parlo adesso perché ritengo questo articolo, collega Angeleri, quasi incomprensibile.
La domanda che pongo è la seguente: che differenza c'è tra "specializzazioni professionali" e "specialità professionali"? Colleghi, vi invito a leggere il testo. Consigliere Cattaneo, me lo spiega? Quale differenza c'è? Perché tutto l'articolo è imperniato su questa dicotomia? Non capisco la differenza tra "specializzazione professionale" e "specialità professionale".
Volevo intervenire sull'art. 3 perché mi sembra incomprensibile. Si dice: "Le figure professionali possono caratterizzarsi in specializzazione o articolarsi in specialità". Non capisco cosa significhi. Secondo me, sono la stessa cosa. Allora, c'è un problema di miglioramento di questo testo dell'art. 3, quindi, ben venga l'emendamento.
Tra l'altro, caro Presidente del Consiglio, mi aspettavo anche un ringraziamento alla mia persona e al collega Marengo perché l'emendamento dell'art. 3 deriva da due osservazioni che avevamo avanzato. Quindi, non avevamo fatto osservazioni campate in aria. Che lei cerchi di stringere il rubinetto della gestione in quel modo, mi fa un po' dispiacere perch pensavo che lei ringraziasse questi colleghi per aver saputo eliminare una contraddizione.
Però, quest'altra, è nuovamente una questione che io chiederei di valutare insieme a voi. Questa distinzione cos'è? Che qualcuno ci spieghi perché, così com'è scritto, secondo me, è un testo brutto, incomprensibile non fa onore al Consiglio regionale, a meno che non lo si spieghi e magari lo si corregga precisando la differenza tra le due fattispecie.
"Specializzazione professionale" è diverso da "specialità professionale": ci volete spiegare in cosa consiste questa differenza?



PRESIDENTE

Sa che non può più essere corretto perché siamo arrivati a votare un emendamento relativo all'ultimo comma. Mi pare che lo abbia votato anche lei.
Non essendovi altre dichiarazioni di voto, indìco la votazione palese mediante procedimento elettronico, sull'art. 3 come emendato.
Il Consiglio approva.
Riprenderemo l'esame di questo provvedimento nella prossima seduta.


Argomento:

Inversione punti all'o.d.g.


PRESIDENTE

Colleghi, dando per accettata l'inversione dei punti all'o.d.g., vi chiedo di riadottare la legge sulle adozioni. Dobbiamo fare soltanto tre votazioni.



PRESIDENTE

CONTU Mario (fuori microfono)



PRESIDENTE

E' già stata posta ai voti l'inversione dei punti all'o.d.g.?



PRESIDENTE

No. Chiedo che l'aula acconsenta a riadottare questa legge, visto che era stata approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza prima ed è stata successivamente riapprovata in Commissione, sempre a larga maggioranza. Occorre soltanto votare gli artt. 2 e 6 e l'intero testo.
Propongo pertanto l'inversione dei punti all'o.d.g., per la quale il Consigliere Contu chiede una votazione formale.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'inversione dei punti all'od.g.
Il Consiglio approva.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame legge rinviata dal Governo: "Legge 4 maggio 1982, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001 n. 149 'Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali"


PRESIDENTE

Esaminiamo pertanto la legge rinviata dal Governo: "Legge 4 maggio 1982, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001 n. 149 'Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali".
Siamo alla riadozione dell'art. 2.



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Presidente, posso intervenire?



PRESIDENTE

Prego, se vuole intervenire anche su questo provvedimento ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Intervengo per chiedere la lettura della relazione. Si tratta di una legge e chiedo che qualcuno legga la relazione: la relatrice è la Consigliere Rosanna Costa.
Non è necessaria la lettura dell'intero testo, ma semplicemente una lettura che ci consenta di capire cosa stiamo per votare. Grazie.



PRESIDENTE

La parola alla relatrice, Consigliera Costa Rosa Anna.



COSTA Rosa Anna, relatrice

Collega Chiezzi, leggerei la parte innovativa.
La legge regionale, già approvata in sede di assemblea consiliare il 2 agosto 2001, è stata rinviata a nuovo esame da parte del Commissario di Governo sulla base di alcune osservazioni sollevate in sede di Consiglio dei Ministri.
In particolar modo, l'Esecutivo nazionale contesta, in capo all'Agenzia quale servizio pubblico per le adozioni internazionali, la facoltà di promuovere accordi con gli uffici competenti dei Paesi geografici nei quali l'Agenzia stessa dovrà operare, ritenendo tale facoltà di esclusiva competenza di organi nazionali, nella fattispecie identificabili nella Commissione nazionale per le adozioni internazionali.
In secondo luogo, il Consiglio dei Ministri invita a precisare in maniera più chiara le funzioni di vigilanza poste in capo alla Regione in materia di adozione, al fine di evitare interpretazioni che ingenerino l'equivoco di sovrapposizioni in capo allo stesso ente di ruolo di soggetto al contempo di controllore e controllato.
Il Consiglio regionale è stato infine invitato ad esplicitare in sede di disposizione finanziaria un corretto rapporto di concorrenza tra finanziamenti statali e regionali, nonché ad indicare con precisione i capitoli di bilancio su cui la spesa medesima è destinata a gravare.
In sede di riesame del provvedimento in seno alla Commissione consiliare di competenza, si è provveduto al pieno accoglimento dei rilievi governativi.
Pur ritenendo che gli accordi eventualmente stipulati dall'Agenzia con i Paesi stranieri in sede di intervento dovessero inevitabilmente intendersi semplicemente come forme di collaborazione e non come specifiche fonti-atto di innegabile competenza nazionale, si è scelto, anche al fine di raggiungere una più lineare operazione esegetica, di sopprimere integralmente la disposizione che tali facoltà demandava all'Agenzia.
Si è poi precisato, attraverso un'opportuna modifica dell'art. 2, comma 1, lettera d), che i compiti di vigilanza posti in capo alla Regione investono esclusivamente la verifica del corretto funzionamento degli Enti gestori e delle Agenzie Sanitarie Locali che sul territorio svolgono compiti riconnessi alle procedure di adozione, riaffermando in capo alla sola Commissione nazionale per le adozioni internazionali ogni compito di controllo e vigilanza nei confronti sia degli Enti autorizzati aventi natura privatistica, sia nei confronti del servizio pubblico per le adozioni internazionali, come peraltro chiaramente stabilito all'art. 39 comma 1, lettera c), della legge n. 184/83.
Si è infine provveduto alla riformulazione dell'art. 6 sul quale è stato espresso altresì, da parte della I Commissione consiliare, parere di conformità finanziaria, precisando in modo analitico le fonti di finanziamento, con particolare riguardo al rapporto tra risorse regionali e trasferimenti statali, individuando analiticamente i capitoli di riferimento nell'ambito del bilancio regionale.
In questo modo, credo che la Commissione abbia reso il testo, così come ci veniva chiesto dal Commissario di Governo, in linea con i punti evidenziati e, pertanto, chiedo che si votino questi due articoli emendati e che il testo di legge possa percorrere il suo iter.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ringrazio la collega Costa, alla quale, però, chiederei un supplemento di cortesia in questo senso: il testo che ci avete presentato non consente con la rapidità che viene richiesta, di capire quali siano le modifiche.
Ho ascoltato e letto la relazione. Capisco, in via sintetica, che abbiamo cercato di accogliere le osservazioni, ma non sono in grado, in un minuto, come mi si richiede, di leggere in neretto le parti nuove rispetto al testo vecchio.
Quindi, non sono in grado di votare con scienza di quello che voto.
Chiederei alla collega Costa, per cortesia, a integrazione della relazione, di leggerci le parti innovative che corrisponderebbero all'accettazione delle osservazioni dell'Autorità di Governo, tranne quella relativa alla soppressione integrale che è chiara. Le altre due non le leggo, non le vedo.



PRESIDENTE

Lei non ha partecipato ai valori della Commissione? Lo sa che il provvedimento è passato in Commissione? Ne è al corrente, Consigliere Chiezzi?



PRESIDENTE

PAPANDREA Rocco (fuori microfono)



PRESIDENTE

Forse non era presente.



PRESIDENTE

Chiedo se ci sono altri interventi.



CHIEZZI Giuseppe

No, chiedo di parlare per fatto personale.



PRESIDENTE

Prego, Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Chiedo di intervenire per fatto personale, perché non capisco questo richiamo, che o è di una banalità disarmante - e non si capisce l'uso della banalità in quest'aula - oppure ha una qualche volontà persecutoria, perch non capisco perché lei mi ricordi che i provvedimenti, prima di giungere in aula, sono riesaminati in Commissione. Lo sappiamo tutti. Mi spieghi questo suo richiamo.



PRESIDENTE

Non tutti sono riesaminati in Commissione; questo è uno di quei provvedimenti che è passato in Commissione.



CHIEZZI Giuseppe

Non c'era volontà persecutoria?



PRESIDENTE

No, l'osservazione era forse del primo tipo. Rientrava nel primo tipo.



CHIEZZI Giuseppe

Va bene, era solo banale. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie a lei.
La parola alla Consigliera Costa Rosa Anna.



COSTA Rosa Anna

Leggerei, per semplificare, la vecchia dicitura e la nuova dicitura: le va bene, collega Chiezzi?



COSTA Rosa Anna

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



COSTA Rosa Anna

Benissimo!



COSTA Rosa Anna

Alla lettera d), la vecchia dicitura recitava: "Vigila sul funzionamento delle strutture dei servizi che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento".
La nuova dicitura recita: "Vigila sul funzionamento delle strutture dei servizi degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali e delle Aziende Sanitarie Locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, ferma restando la competenza di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476". Quindi, con i riferimenti e le garanzie richieste dal Commissario di Governo.
Se desidera, anche se lei ha detto che l'abrogazione dell'art. 6 non è necessaria, posso rileggere tutto l'art. 6, così come riformulato rispetto al precedente.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Costa. E' molto gentile.
Dichiaro chiusa la discussione generale sulla legge.
Passiamo alla votazione degli articoli sui quali il Commissario di Governo ha avanzato osservazioni.
ART. 2 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Il rinvio, se ho capito bene, deriva dal fatto che la Regione non pu assumere compiti di vigilanza in capo agli Enti autorizzati per le adozioni internazionali. Questo era il "vulnus".
La soluzione che ci propone la relatrice è quella di scrivere il seguente testo: "Vigila sul funzionamento delle strutture dei servizi degli Enti gestori e delle Aziende Sanitarie Locali che operano nel territorio per l'adozione".
Mi sembra che un margine di ambiguità rimanga, perché o vigiliamo sull'adozione e non possiamo farlo - il Commissario l'ha detto - o vigiliamo sugli Enti gestori, e questo possiamo farlo. Ho il dubbio - poi non so se l'Assessore ha contrattato questo testo con il suo Governo - che questa dizione rilanci un'ambiguità, che si voglia, in realtà, anche vigilare per l'adozione, perché così è scritto.
Per questo motivo, mi asterrò.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 2.
Il Consiglio approva.
ART. 6 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico, sull'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 24 votanti 23 hanno votato SI' 23 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Dichiaro la votazione non valida.
Pertanto, verrà ripetuta nella prossima seduta consiliare.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,20)



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