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Dettaglio seduta n.121 del 03/08/01 - Legislatura n. VII - Sedute dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTA


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Proseguimento esame testo unificato disegno di legge n. 134 e proposta di legge n. 182: "Ulteriori modifiche alla L.R. 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolato del testo unificato del disegno di legge n. 134 e della proposta di legge n.
182, di cui al punto 6) all'o.d.g.
Emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Burzi E' introdotto il seguente art. 21 bis: "Il comma 5 dell'art. 28 della L.R. n. 46/95 è così sostituito: '5. Il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro 60 giorni dall'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte della Commissione di cui all'art. 9. Qualora il Sindaco non provveda entro tale termine, ogni eventuale morosità maturata successivamente dall'assegnatario è posta a carico del Comune'".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo presentato dai Consiglieri Muliere, Ronzani, Suino Riba, Placido, Manica e Marcenaro: E' aggiunto l'art. 21 bis come segue: "1. Il comma 5 dell'art. 28 della L.R. n. 46/95 è sostituito dal seguente: '5. Il Sindaco pronuncia, entro 60 giorni dall'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante emesso dalla Commissione di cui all'art. 9 l'annullamento dell'assegnazione.
Nel caso in cui il Sindaco non provveda l'eventuale morosità successiva alla data dell'emanando provvedimento è a carico del Comune inadempiente'".
Tale emendamento è da considerarsi ritirato dai proponenti.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 21 bis.
Il Consiglio approva.
ART. 22 22.1) Emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta regionale a firma dell'Assessore Burzi: Il comma 4 dell'art. 29 della L.R. n. 46/95, come sostituito dall'art. 22 del disegno di legge n. 134, è così sostituito: "4. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, ad eccezione dei casi di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, di mancata scelta dell'alloggio o stipula della convenzione di morosità e di gravi violazioni del regolamento d'uso degli alloggi, ove la decadenza è pronunciata d'ufficio, ha decorrenza immediata e deve essere pronunciata entro 60 giorni dall'intervenuto accertamento della violazione dei disposti di legge o dell'intervenuta comunicazione da parte dell'Ente gestore dell'accertata violazione di questi ultimi. Nel caso in cui il Sindaco non provveda l'eventuale morosità successiva è a carico del Comune inadempiente".
Questo emendamento assorbirebbe tutti gli altri emendamenti.
Consigliere Muliere, lei comunque mantiene il suo in conseguenza dell'emendamento interamente sostitutivo della Giunta o lo ritira?



MULIERE Rocchino

Se nella nuova formulazione della Giunta si eliminano le prime parole "il provvedimento emanato", per intenderci. E' aggiuntivo, non è sostitutivo. Essendo stato riscritto, lo ritiro.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 22.1).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 22 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 23 23.1) Emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta regionale a firma dell'Assessore Burzi: L'art. 23 del disegno di legge n. 134 è sostituito dal seguente: "Art. 23 1. L'art. 31 della L.R. n. 46/95 è sostituito dal seguente: 'Art. 31 (Morosità) 1. L'Ente gestore, previa messa in mora dell'assegnatario, richiede al Comune il pronunciamento della decadenza, ai sensi dell'art. 29, in caso di morosità superiore a sei mesi. Qualora entro tre mesi dalla richiesta della pronuncia di decadenza il Sindaco non vi provveda, l'ulteriore morosità è posta a carico dell'Amministrazione comunale.
2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.
3. Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente il proprio nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. La Regione, tramite il fondo sociale di cui all'art. 21, provvede a sanare, nel limite della quota annualmente attribuita a ciascuna ATC, la situazione di morosità, dell'assegnatario nei confronti dell'Ente gestore versando allo stesso, secondo le modalità fissate dal regolamento di funzionamento del predetto fondo, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate dall'Ente per i motivi di cui al comma 3.
La restante parte di morosità è posta a carico del Comune che ha effettuato l'assegnazione.
5. Qualora il Comune non provveda a sanare completamente la parte di morosità non coperta dal fondo sociale di cui all'art. 21 entro sei mesi dalla richiesta dell'Ente gestore, quest'ultimo richiede al Comune il pronunciamento della decadenza, ai sensi dell'art. 29.
6. Qualora entro tre mesi dalla richiesta del pronunciamento di decadenza di cui al comma 5 il Sindaco non vi provveda, la morosità maturata dalla data della richiesta di pagamento avanzata dall'Ente gestore al Comune è posta interamente a carico dell'Amministrazione comunale'".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
I restanti emendamenti all'art. 23 sono da considerarsi decaduti.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 23 come modificato.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Consigliere Muliere, lei ha presentato un emendamento che aggiunge l'art. 26, ma gli articoli sono soltanto 24. Lo ritira o lo mantiene? Prima di darle la parola, devo ricollocarlo.



MULIERE Rocchino

Volevo semplicemente dire che allora va considerato il numero 25, che riguarda le norme finali. Siccome la Giunta ha presentato la sostituzione completa delle norme finali dell'articolo, concordo con tale formulazione.
Ritiro il mio emendamento, va considerato quello della Giunta.



PRESIDENTE

D'accordo.
Subemendamento presentato dal Consigliere Mercurio all'emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale: al comma 1, sesta riga, cancellare la parola "accesso" ed aggiungere le parole "le permanenze" al comma 2, lettera b), cancellare la parola "accesso" ed aggiungere le parole "le permanenze".
La parola al Consigliere Mercurio per l'illustrazione.



MERCURIO Domenico

Concordo con l'emendamento dell'Assessore Botta.
Mi permetto soltanto di chiarire che, per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, e cioè il comma primo, laddove l'Assessore propone di dare la possibilità ai Comuni di farle diventare assegnazioni definitive, vengono richiesti i requisiti validi per l'accesso, soprattutto per quanto riguarda il tetto di reddito.
Assessore, in questo modo, soltanto una parte delle assegnazioni provvisorie potranno diventare assegnazioni definitive. Nel senso che molto spesso, si verifica che per poche lire ci sono assegnazioni provvisorie e la legge che stiamo approvando questa sera chiarisce quando da parte dei Comuni, è possibile procedere alle assegnazioni provvisorie e tra gli altri casi, si parla giustamente di gravi motivi di disagio.
Il grave motivo di disagio abitativo può riguardare anche uno sfratto esecutivo che veda un soggetto che superi, sia pure di una lira, il tetto di accesso per l'edilizia pubblica. Di questi casi ne vedo spesso nei vari Tribunali e i Giudici nemmeno decidono. Quindi, questi disgraziati sostanzialmente, passano da un avvocato all'altro senza mai risolvere il problema.
Se lo spirito è quello di sanare queste situazioni - e così capisco l'emendamento dell'Assessore - le si sani, tenendo conto delle situazioni che esistono.
Penso che l'Assessore voglia accogliere questo piccolissimo subemendamento: si tratta di cancellare la parola "accesso" e di aggiungere le parole "le permanenze"; lo ringrazio se così farà.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Comprendo le motivazioni che muovono il collega Mercurio, però, in passato, in occasione della revisione, sono state introdotte delle regole per l'accesso all'edilizia. Con la L.R. n. 46/95, la regolarizzazione delle posizioni per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie è sempre stata basata sulle regole dell'accesso e non della permanenza. E' vero che le ATC, dal punto di vista economico, avrebbero un vantaggio perché il requisito della permanenza è più alto rispetto a quello dell'accesso, anche se si deve considerare che le regole dell'accesso riguardano sia il momento in cui effettivamente le persone sono state assegnate alle case popolari e sia il momento attuale, dove i requisiti per l'accesso sono più alti. E' già comunque una regolarizzazione di situazioni fuori dalla norma e francamente, non me la sento di accettarlo, quindi esprimo parere contrario.



PRESIDENTE

Sul subemendamento presentato dal Consigliere Mercurio la Giunta ha espresso parere contrario.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale subemendamento.
Il Consiglio non approva.
Emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale a firma dell'Assessore Burzi: al disegno di legge n. 134 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 23 bis 1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio o della conversione della stessa in assegnazione definitiva, il possesso dei requisiti per l'accesso, di cui all'art. 2 della L.R. n. 46/95. Alla relativa verifica provvedono le Commissioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 46/95.
2. I Comuni possono disporre, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data medesima occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito di scadenza di assegnazione provvisoria, a condizione che: a) l'occupazione sia ancora in corso b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'accesso di cui all'art. 2 della L.R. n.
46/95 c) gli occupanti provvedano al pagamento all'Ente gestore, anche in forza rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e delle spese relative, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo d) l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente individuato.
3. Alla verifica dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 provvedono le Commissioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 46/95.
4. Dopo l'art. 1 della L.R. 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) è inserito il seguente: 'Art. 1 bis (Criteri di accesso) 1. La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per l'accesso ai contributi per il sostegno alla locazione, di cui all'art. 11 della legge n. 431/98, come modificato dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), e per la ripartizione delle relative risorse, dandone informazione alla competente Commissione consiliare.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte delle risorse regionali integrative del fondo per il sostegno alla locazione da destinare ad azioni di divulgazione della possibilità di accesso ai contributi'.
5. All'allegato C alla L.R. 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), disposto dall'art. 45, comma 5, sono soppresse le parole: 'Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)'".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 23 bis, che diviene il nuovo articolo 24.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico, sull'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti 33 Consiglieri Hanno risposto SI' 32 Consiglieri Ha risposto NO 1 Consigliere Il Consiglio approva.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame proposta di legge n. 70: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/3/1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)" - Esame ordine del giorno di non passaggio ai voti dell'articolato


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di legge n. 70, di cui al punto 7) all'o.d.g.
E' stato presentato un ordine del giorno di non passaggio ai voti.
Relatore della proposta di legge è il Consigliere Dutto.
Ovviamente, come sempre succede, c'è un ordine del giorno di non passaggio agli articoli per non respingerla.
La parola al Consigliere Contu.



CONTU Mario

Presidente, non so se è mia facoltà, ma propongo di tenerla sospesa in aula. A differenza dell'on. Ghigo, il Consigliere Chiezzi è presente a tutte le sedute e credo che, per deferenza nei suoi confronti, sia un atto doveroso.



PRESIDENTE

Prendo atto del suo intervento, però le posso assicurare che è prassi normale la votazione di un ordine del giorno di non passaggio agli articoli.
Sono stati licenziati dalla Commissione due testi: uno con una relazione di maggioranza, ed è il testo di legge appena approvato dall'assemblea; inoltre, è stata licenziata dalla Commissione un'altra proposta, ma con il parere contrario della stessa.
Per evitare che la legge venga "bocciata" dall'aula normalmente si sottoscrive un ordine del giorno di non passaggio agli articoli, per evitare che la proposta del collega Chiezzi venga respinta.
Per questo motivo, pongo in votazione l'ordine del giorno, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione legislativa relativa a 'Ulteriori modifiche alla L.R. 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica' Considerato che la proposta di legge n. 70 tratta analogo tema prevedendo procedure e caratteristiche riconciliabili con i contenuti della deliberazione legislativa citata decide di non procedere all'esame degli articoli ai sensi dell'art. 79 del Regolamento interno del Consiglio".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale ordine del giorno.
Il Consiglio approva.


Argomento: Fondo di previdenza dei Consiglieri

Esame proposta di legge n. 329: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto 8) all'o.d.g. che prevede l'esame della proposta di legge n. 329.
Do per letta la seguente relazione il cui testo, a mani dei Consiglieri, recita: "Nelle prime sei legislature regionali si sono succedute diverse normative in materia di assegno vitalizio e di indennità di fine mandato per i Consiglieri regionali, normative che hanno definito regimi diversi a seconda dei vari periodi di riferimento creando in tal modo situazioni di disparità di trattamento e, anche, di confusione normativa. Si ritiene quindi necessario procedere in un'ottica di semplificazione legislativa alla predisposizione di una nuova legge che costituisca di fatto un testo unico delle disposizioni in materia mantenendo il carattere di indennità differita all'assegno vitalizio e all'indennità di fine mandato, ma procedendo nello stesso tempo ad uniformare ed armonizzare per quanto possibile le disposizioni vigenti e ad aggiornarle tenendo conto della nuova disciplina che in materia si sta dando il Parlamento, disciplina cui si è sempre fatto riferimento per definire l'analogo trattamento previsto per i Consiglieri e gli ex Consiglieri regionali del Piemonte.
Oltre quindi a riscrivere l'intero corpus normativo in materia si sono introdotti alcuni criteri innovativi che, in parte, entreranno a regime con la prossima legislatura al fine di salvaguardare i diritti acquisiti non operando per i Consiglieri in carica e per gli ex Consiglieri modifiche alla situazione vigente.
Si tratta in particolare: della previsione che sposta a 65 anni per tutti i Consiglieri la data entro la quale possono usufruire dell'assegno vitalizio eliminando sia la previsione dei 60 anni come età in cui si percepisce l'assegno, sia la possibilità di anticipo, seppur con coefficienti di riduzione, a 55 anni come attualmente previsto la misura dell'assegno vitalizio, tenendo conto delle varie impostazioni che si sono succedute negli anni, è definita in percentuale sull'indennità mensile lorda percepita dai Consiglieri in carica con percentuali che oscillano dal 30% dopo 5 anni all'80% con 20 anni di mandato ed oltre viene prevista la possibilità di completamento dei contributi versati in tre ipotesi particolari: a) lo scioglimento anticipato del Consiglio a seguito di fattispecie previste dalla legge costituzionale n. 1/99 b) la cessazione dalla carica di Consigliere a seguito del verificarsi di situazioni di incompatibilità con cariche che non prevedono l'erogazione di assegni vitalizi o di trattamento analogo (in entrambi i casi senza limiti di durata per il periodo in cui si è esercitato il mandato) c) per completare anche legislature pregresse l'indennità di fine mandato viene erogata nella stessa misura (una mensilità per ogni anno di esercizio del mandato) senza limiti collegati alla durata del mandato stesso che non trovano giustificazione, stante il fatto che il Consigliere in carica continua a versare le relative trattenute.
Le norme così definite, oltre ad uniformare - per quanto possibile - i diversi regimi vigenti, comporteranno a regime un contenimento e un riequilibrio della spesa soprattutto a seguito della disposizione che porta a 65 anni l'età in cui si matura il diritto a percepire l'assegno vitalizio".
La parola al Consigliere Contu.



CONTU Mario

Presidente, potenza del Vicepresidente Riba: è riuscito a portare in aula il Presidente della Giunta! Inoltre, non ho mai riscontrato, in un anno e mezzo, una presenza in aula così qualificata della Giunta e dei Consiglieri di maggioranza. Anche un attestato di stima all'Assessore Botta per l'attenzione dimostrata al provvedimento fino ad ora tarda: non abbiamo riscontrato questa attenzione neanche quando si discutevano provvedimenti più importanti.
Innanzitutto, Presidente, le chiedo di firmare, in modo autografo, una dedica al Consigliere Chiezzi, che recita: "A Pino Chiezzi il Presidente della Giunta Torino, 3 agosto 2001, ore 0.30".
Credo che questo sia un atto dovuto.



PRESIDENTE

Questo è il suo intervento?



CONTU Mario

No, Presidente, ho altre considerazioni da sollevare sul provvedimento.
L'imbarazzo è proprio nel merito del provvedimento. Premetto che non metterò manifesti per le strade, quindi non utilizzerò soldi del Gruppo per mettere in discussione un provvedimento come questo. Sicuramente stiamo discutendo un provvedimento necessario: si tratta di equiparare diversi trattamenti previdenziali, se ho compreso bene, tra "vecchi" e "nuovi" Consiglieri. Provvedimento che stabilisce un principio importante: eleva l'età a 65 anni. Quindi, non dando più l'opportunità di ritirare quella che non è una pensione. Ho impiegato un po' a capirlo: si tratta di un'indennità differita, per la quale non è neppure previsto il cumulo.
Ho scoperto che sono in aspettativa dal mio lavoro dipendente. La norma stabilisce che il 30% degli emolumenti sarà percepito dai Consiglieri con un mandato e 60% da chi ha almeno due legislature. Spero di aver compreso bene.
L'imbarazzo è: ci trattiamo proprio bene! Nessuna delle nostre prerogative, in campo previdenziale - forse una parentesi va aperta per chi esercita una libera professione - ci viene sottratta - o sbaglio! Ognuno di noi matura il suo percorso verso la previdenza. In un sistema previdenziale, nel quale l'imbarazzo, anche per la presenza massiccia del centrodestra a sostenere questo provvedimento, è ancora più pesante.
Uno dei primi provvedimenti dei "cento giorni" doveva essere quello di innalzare le pensioni minime ad un milione. Era un dato sul quale avevo anche pensato di formulare un ordine del giorno, affinché nel DPEF - e poi misurare l'attendibilità - fosse inclusa una delle promesse elettorali fondanti. Mi segnalano di anziani che vanno all'INPS per riscuotere quell'aggiunta alla propria pensione minima. C'è qualcosa che non ha funzionato! Quindi, è imbarazzante per me.
Ieri sono stati resi noti dall'ISTAT i dati sulle nuove povertà. Non ne faccio una questione da battaglia politica, però esprimo un voto di coscienza: il mio sarà un voto contrario con grande imbarazzo, perché ci sono i tempi opportuni per ogni provvedimento di questa portata. Non siamo bistrattati. Credo che abbiamo una condizione economica più che adeguata e lo dice uno che, con una logica di approccio alla politica come servizio dà buona parte dei suoi emolumenti al Partito di appartenenza, perch ritiene che anche questo sia un modo di sostenere l'attività politica.
Quindi, davvero in coscienza, devo esprimere il voto contrario a questo provvedimento.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare all'esame del relativo articolato.
ART. 1 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 2 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 3 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 4 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 5 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 6 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 7 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 8 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 9 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 10 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 11 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 12 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 13 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 14 14.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Riba, Di Benedetto, Pozzo Toselli e Botta Marco: al comma 5, dopo le parole "rinuncia all'assegno vitalizio", aggiungere le parole "integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la sua restituzione".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, sull'art. 14 come emendato.
Il Consiglio approva.
ART. 15 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
ART. 16 Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale articolo.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico, sull'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti 40 Consiglieri Hanno risposto SI' 39 Consiglieri Ha risposto NO 1 Consigliere Il Consiglio approva.


Argomento: Fondo di previdenza dei Consiglieri

Esame ordine del giorno n. 339 inerente a: "Assegni vitalizi dei Consiglieri"


PRESIDENTE

Esaminiamo infine l'ordine del giorno n. 339 presentato dai Consiglieri Cattaneo, Manica, Angeleri, Saitta, Giordano, Tapparo, Galasso, Deorsola Mercurio, Brigandì, Costa Enrico e Di Benedetto, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale in occasione dell'approvazione della legge regionale che riordina la materia relativa al trattamento indennitario dei Consiglieri regionali con specifico riferimento agli assegni vitalizi valutata l'opportunità che la materia venga approfondita con riferimento alle diverse componenti del trattamento indennitario, in particolare per quanto connesso agli ulteriori incarichi istituzionali svolti da Consiglieri all'interno della Regione dà mandato all'Ufficio di Presidenza di esaminare la materia e di predisporre entro sei mesi le conseguenti proposte al Consiglio".
Indìco la votazione palese, mediante procedimento elettronico, su tale ordine del giorno.
Il Consiglio approva.
Desidero ringraziarvi ed augurarvi buone vacanze.
Desidero soprattutto ringraziare e salutare tutti i funzionari che sono rimasti qui per noi fino ad ora tarda.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
Grazie a tutti, arrivederci.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 0.40)



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