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Dettaglio seduta n.539 del 10/02/10 - Legislatura n. VIII - Sedute dal 3 aprile 2005 al 27 marzo 2010

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COTTO



(Alle ore 10.00 la Vicepresidente Cotto comunica che la seduta avrà inizio alle ore 10.30)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARIGLIO



(La seduta ha inizio alle ore 10.45)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellion, Bresso, Buquicchio Chieppa, Ferraris, Motta, Pizzale, Placido, Robotti, Spinosa e Valloggia.


Argomento: Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati

Richieste d'inversione e iscrizione nuovi punti all'o.d.g. (ai sensi dei commi 2 e 5, articolo 51 del Regolamento interno)


PRESIDENTE

Il Gruppo della Lega Nord ha presentato una serie di proposte d'inversione e iscrizione nuovi punti all'o.d.g.
Ha chiesto la parola il Consigliere Dutto, sull'ordine dei lavori; ne ha facoltà.



DUTTO Claudio

un'operazione che ormai stiamo ripetendo giornalmente: come abbiamo più volte annunciato, non riteniamo opportuno affrontare il punto 6) "Nomine", in quanto pensiamo che, in particolare per una di esse, non vi sia alcun'urgenza. È una nomina che scadrà nel prossimo mese di giugno; ci sarà tutto il tempo, per il neo eletto Consiglio regionale, di effettuarla.
Non ha alcun senso tentare di realizzarla oggi, a fine legislatura.
Pertanto, se il Consiglio persiste nel voler effettuare tali nomine manteniamo tutte le richieste d'inversione e inserimento all'o.d.g. che abbiamo presentato, per bloccare i lavori.
Ci sarebbe una soluzione molto semplice: una delle richieste d'inversione prevede il passaggio del punto 6), "Nomine", al punto 23) bis ultimo punto dell'o.d.g. Se quest'inversione fosse accettata e votata, noi ritireremmo tutte le richieste d'inversione e inserimento, per procedere regolarmente con i lavori, cosa che consiglierei a tutta la maggioranza perché mi sembra assurdo bloccare...



PRESIDENTE

Va bene, collega Dutto, accolgo la sua proposta. Se il Consiglio acconsente, possiamo mettere in votazione la richiesta d'inversione all'o.d.g. n. 1, che sposta il punto 6) dopo il punto 23). Possiamo dire che l'Aula unanime acconsente?



(L'Assemblea, tacitamente acconsente all'inversione)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Collega Dutto, è riuscito nel suo intento; pertanto le richieste d'iscrizione e inversione di punti all'o.d.g. sono ritirate.
Colleghi, nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi di ieri si è convenuto di affrontare i punti 4) e 5) all'o.d.g. nella seduta pomeridiana. Pertanto, propongo di iniziare i lavori dal punto 7): proposta di legge regionale n. 531: "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte".


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bossuto, sull'ordine dei lavori.



BOSSUTO Iuri

Mi spiace molto intervenire, per il fitto programma dei lavori d'oggi e non voglio essere causa di rallentamento in quest'ultimo Consiglio.
Credo di condividere il pensiero di molti colleghi, nell'aspettare anche solo poche parole su una vicenda che ormai portiamo avanti ogni martedì, non tanto per testardaggine, ma perché consideriamo uno schiaffo al Consiglio il silenzio che la circonda. Parlo di Aviapartner, dei dipendenti di Caselle messi in cassa integrazione e sostituiti probabilmente, da una cooperativa di persone sfruttate più ancora di quanto potevano esserlo loro.
Riteniamo che gli indirizzi politici del Consiglio vadano ottemperati.
Se non corressi il rischio di far passare la questione per una strumentalizzazione elettorale, il mio unico atto sarebbe di sdraiarmi come fece il collega Pedrale, qualche anno fa, in mezzo all'aula consiliare. Non lo voglio fare solo perché quest'azione sarebbe letta come l'ultima di una persona che non ha mai fatto "mattane" e che le fa l'ultimo giorno per arrivare chissà dove. L'unico motivo per il quale richiamo l'argomento è perché credo che la questione urli vendetta, perché non è possibile che un indirizzo politico del Consiglio rimanga inevaso.
vergognoso (utilizzo la parola usata ieri dal collega Clement): il voto del Consiglio ad un atto d'indirizzo non è stato assolutamente ottemperato, e non abbiamo notizie né dati.
Quei lavoratori continuano a rimanere a casa, come purtroppo molti altri, a causa della crisi. Non farò pagliacciate solo per quel piccolo problema: potrebbe essere indicato come atto prettamente elettorale.
Meriterebbe questo, oggi, come azione, però io non darò il mio voto e non garantirò il numero legale per lo svolgimento dei lavori finché qualcuno non verrà a dirmi qualcosa sull'adempimento di un atto politico votato unanimemente da questo Consiglio.
Non possiamo terminare la legislatura in un modo così vergognoso: spero in un ravvedimento poiché - ripeto - trovo vergognoso questo stato di cose.
Grazie, Presidente.



PRESIDENTE

Collega Bossuto, ovviamente condivido la scelta di non sdraiarsi: utili a fini elettorali, ma non cambiano di una virgola il destino delle persone.
L'ordine del giorno su Aviapartner è un atto d'impegno noto a questo Consiglio; ho partecipato anche personalmente agli incontri con le delegazioni di Aviapartner per seguire gli sviluppi della questione.
Il Consiglio è titolato ad occuparsene anche oltre la seduta odierna; i Consiglieri rimangono in carica, quindi la ragione del mancato adempimento da parte della Giunta regionale potremo chiederla in ogni istante.
questione che non si conclude oggi; le nostre responsabilità connesse all'attività legislativa sono principali rispetto ad ogni altro tipo di attività.
La vicenda Aviapartner andrà seguita anche quando caleranno le luci su quest'Assemblea, quando tutti noi, come Consiglieri, potremo continuare ad operare e chiedere conto alla Giunta delle azioni condotte nei confronti degli azionisti di Sagat, della stessa Aviapartner e delle altre società che lavorano nel complesso dell'aeroporto di Torino.
Ha chiesto la parola il Consigliere Novero; ne ha facoltà.



NOVERO Gianfranco

Pochi secondi per chiedere al Presidente quanto ha fatto; altre volte su Aviapartner, abbiamo chiesto l'interessamento del Presidente nei confronti della Giunta, sicuri che l'avrebbe fatto. Adesso chiediamo al Presidente di dirci qualcosa. Se ha chiesto chiarimenti alla Giunta, lo ringrazio. Certamente, il problema resta, ma sicuramente non ci sdraieremo.
Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Dalmasso.



DALMASSO Sergio

Non mi stendo in aula e neanche sul tavolo della Presidenza, come fece si racconta, è leggenda - il Consigliere Riba alcuni anni fa.
Essendo l'ultimo Consiglio della legislatura, con una certa tristezza noto che non sarà discussa la nostra proposta di legge sulle liquidazioni (noi ci autoridurremo le liquidazioni, come abbiamo fatto con gli stipendi in questi anni) e non sarà discussa la proposta del nostro Gruppo per le autocertificazioni. Sarebbero stati piccoli atti per venire incontro ad un'opinione pubblica non solamente qualunquistica, ma colpita da difficoltà economiche e Non pretendo, naturalmente, che si discuta la mia splendida legge elettorale, presentata ieri, che ho lasciato a memoria per i posteri; era pronta parecchi mesi fa, ma non l'ho presentata - Presidente - sperando che il tentativo meritorio di modificazione della legge elettorale, attuato l'estate scorsa. Alcuni di noi hanno sperato in una legge maggiormente proporzionale, che cancellasse ogni soglia di sbarramento, a riconoscimento del pluralismo politico, garantisse un maggiore equilibrio fra i due generi. La mia proposta chiede anche che pochi assessori siano esterni e che eletti ed elette non lo siano per più di due legislature. Mi auguro che qualcuno vorrà leggerla nei prossimi anni. Prendo atto con enorme rincrescimento che, nonostante le sollecitazioni degli ultimi tre mesi alcune interrogazioni che ho presentato, riguardanti l'incresciosa situazione delle linee ferroviarie in provincia di Cuneo e nella tratta Cuneo-Ventimiglia-Nizza, non riceveranno risposta. Ritengo che la sottovalutazione da parte dell'Assessore sia stata e sia grave.
Sono piccoli rimpianti legati a molte leggi che il nostro Gruppo ha presentato: penso al mobbing, all'handicap e alla questione emigrazione.
Per terminare con una citazione, ricordo che De André in una delle sue canzoni più belle, "Il suonatore Jones", racconta di questo suonatore che dopo aver suonato in tutti i cortili e le aie, se ne va, purtroppo, dalla vita con " e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto". Nel nostro caso, almeno dal punto di vista personale, qualche rimpianto rimane per le questioni non affrontate e non discusse, lasciando, credo, un vuoto. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie.
La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Vorrei solo due informazioni. Innanzitutto, vorrei che qualche esponente della Giunta ci dicesse come si è concluso ieri il Consiglio d'Amministrazione del CSI: qualche informazione ce l'ho, quindi non ci raccontate bugie.
In secondo luogo, rammento alla Presidenza - anche se non è presente il Vicepresidente Peveraro - che, come da accordi assunti in seno alla IV Commissione, avrebbe dovuto consegnare nella giornata di ieri una tabella rispetto all'edilizia sanitaria, che non ho visto e che non mi risulta essere pronta.
Quindi, terrei alle informazioni sul CSI, il motivo è noto: la Presidente e il Vicepresidente hanno rassicurato in ogni sede, dal Consiglio alla riunione dei Capigruppo e ad altre sedi informali, che non si sarebbe effettuata la nomina in questa legislatura.
Insomma, vorremmo sapere; vedremo se le notizie che abbiamo corrispondono a quanto ci racconterà la Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Dutto.



DUTTO Claudio

Grazie, Presidente.
Sempre sull'ordine dei lavori, vorrei sollecitare la risposta alla questione da me sollevata ieri su Finpiemonte Partecipazioni Idreg, cosa sta succedendo...



PRESIDENTE

L'Assessore Bairati mi ha comunicato che la risposta sta arrivando.



DUTTO Claudio

Benissimo.



PRESIDENTE

Quindi, spero possa essere fornita in forma scritta nel corso della giornata.
La parola al Consigliere Dalmasso.



DALMASSO Sergio

La Consigliera Pozzi, accusandomi di aver fatto demagogia, mi ha fatto notare che ho usato un termine sbagliato nell'intervento precedente.
Pertanto lo richiamo affinché resti a verbale. Ho detto che ci ridurremo la liquidazione come abbiamo fatto con gli stipendi in questi anni; ma il termine può essere improprio; diciamo, più esattamente, che verseremo la parte eccedente della stessa, secondo lo Statuto o le regole, chiamiamole come ci pare - morali-etiche-moralistiche... - del nostro partito che ci siamo dati in questi anni, così come abbiamo fatto per gli stipendi. Spero che sia chiaro per il Consiglio, per me e per la Consigliera Pozzi; senza polemica di alcun tipo.



PRESIDENTE

Collega Dalmasso, grazie per la puntualizzazione.
La parola al Consigliere Pace.



PACE Massimo

Sempre sul tema Aviapartner: non comprendo come si stia procedendo: mi piacerebbe comprendere concretamente se è immaginabile o meno almeno un percorso. Grazie.



PRESIDENTE

Collega Pace, noi abbiamo trasmesso l'atto d'indirizzo alla Giunta e attendiamo che quest'ultima si muova su questi binari. Il Consiglio regionale potrà giudicare la Giunta sulla base delle dichiarazioni che auspichiamo possano pervenirci nella giornata di oggi, compatibilmente all'attività legislativa già calendarizzata, o anche in altri incontri.
Ritengo il caso di per sé urgente e tale da legittimare la possibilità di chiedere alla Giunta di riferire in Consiglio o in Commissione o in altra sede. Il nuovo Statuto non ce lo impedisce: in casi di necessità ed urgenza si può procedere alla convocazione delle Commissioni o dell'Assemblea; e sicuramente persone in difficoltà lavorative configurano un caso di urgenza rispetto alla nostra comunità, che legittima interventi di questo tipo.
Colleghi, se non ci sono indicazioni in senso diverso, possiamo procedere con il punto 7) all'o.d.g.
La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Ha ragione, Presidente, la comunicazione sul CSI è assolutamente pregiudiziale.



PRESIDENTE

L'Assessore Bairati ha chiesto di intervenire; ne ha facoltà.



BAIRATI Andrea, Assessore all'e-governement

Chiedo scusa al Consigliere Vignale, ma ci risulta che il Consiglio d'Amministrazione di ieri non abbia proceduto alla nomina di alcun direttore, ha approvato i verbali delle sedute precedenti, poi...



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Il Consiglio d'Amministrazione di ieri, che si è tenuto nonostante non si dovesse convocare - era già stato convocato una volta - ha individuato nel dottor De Capitani il futuro direttore del CSI, ma lo stesso Consiglio ha anche detto: "Si attenda che termini la legislatura e venga approvato il bilancio per provvedere formalmente...".



PRESIDENTE

Scusi, cosa ha detto: "Anche si..."?



VIGNALE Gian Luca

"... si attenda nel procedere alla nomina formale". Ovvero, il dottor De Capitani è il direttore del CSI; lo dico anche all'Assessore che non lo sa: il dottor De Capitani, già Direttore generale della Regione Friuli guidata dal centrosinistra, è il futuro direttore del CSI - lo dico anche al Consiglio visto che non è informato. Successivamente all'approvazione del bilancio e della legge finanziaria, se ciò avverrà - nutro qualche dubbio - il CSI riunirà il suo Consiglio per ratificare la nomina, che è già avvenuta.
Per cinque anni siamo stati abituati a farci prendere in giro dopodiché, le possibilità sono due. Potrebbe esserci malafede, ma evidentemente, non ci crediamo, perché una parte dei soggetti interessati alla nomina a Direttore sono stati ricevuti dalla Presidente nel Palazzo del Governo. Ho la testimonianza diretta di chi è stato ricevuto; quindi la Presidente si è impegnata direttamente alla scelta del Direttore. Non è la dottoressa Filippini, che doveva essere nominata, perché vista la nuova legge regionale - 90-100 mila euro l'anno - non avrebbe accettato di ridurre di tre volte le richieste economiche che avanzava; quindi, si è optato per un'altra persona. Potremmo continuare a discutere rispetto alla scelta, che alla fine ha individuato un numero ristretto di persone, tra le quali il dottor De Capitani, che non c'era, e che poi è stato ripescato. Ed altro ancora, ma non c'interessa, il dato è quello. In più, il fatto che si raccontino aspetti non veri e non conosciuti - non metto in dubbio la buonafede dell'Assessore Bairati che, evidentemente, non è a conoscenza di come si è svolto il Consiglio - pone delle questioni che sono leggermente pregiudiziali rispetto al buon andamento dei lavori del Consiglio.



PRESIDENTE

Collega Bossuto, le chiedo scusa, riterrei opportuno sospendere un attimo la seduta per svolgere una Conferenza dei Capigruppo e definire le modalità con cui procedere. Ritengo inutile continuare a discutere senza avere per lo meno un accordo sulle modalità con cui portare avanti i nostri lavori; pertanto, tra dieci minuti procederemo con gli interventi e porgendo ogni comunicazione.
La seduta è sospesa.
Il Consiglio riprenderà alle ore 11.15.



(La seduta, sospesa alle ore 11.05 riprende alle ore 11.35)



PRESIDENTE

La seduta riprende.


Argomento: Varie

Saluto del Presidente del Consiglio ai docenti e agli allievi dell'Istituto Tecnico "Leonardo Da Vinci" di Ovada


PRESIDENTE

Saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto Tecnico "Leonardo Da Vinci" di Ovada in visita a Palazzo Lascaris, ai quali auguro buona permanenza.
L'Assemblea è stata sospesa per una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Questa è l'ultima seduta di Consiglio prima delle elezioni, quindi c'è la necessità di trovare un'intesa per valutare le ultime leggi da approvare prima di andare allo scioglimento del Consiglio regionale.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori (seguito)


PRESIDENTE

Annuncio che tutti i Presidenti dei Gruppi e i colleghi che lo desiderano sono invitati, al termine della seduta, a incontrare insieme all'Assessore Bairati e altri componenti della Giunta regionale, la delegazione di Aviapartner presente in Sala.
L'incontro avverrà in Sala A al termine della seduta di Consiglio.
Quindi prego la delegazione di fermarsi.
Prego tutti i colleghi di entrare in Aula.
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha convenuto di procedere a iniziare dal punto 7) all'o.d.g.


Argomento: Montagna - Interventi per lo sviluppo dell" offerta

Esame disegno di legge n. 531, inerente a "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte" (ordine del giorno n. 1324 collegato)


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame del disegno di legge n. 531, inerente a "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte", di cui al punto 7) all'o.d.g.
Relatori sono i Consiglieri Bellion e Novero.
Diamo per letta la relazione, il cui testo recita: "Egregi colleghi Il crescente interesse verso le attività escursionistiche e l'incremento dei frequentatori dei sentieri sul territorio montano piemontese rendono non solo opportuna, ma necessaria la creazione di una rete organizzativa dei percorsi segnalati e disponibili per la fruizione alpinistica escursionistica o semplicemente turistica.
La presente legge si propone di realizzare, recuperare, tutelare e valorizzare i percorsi escursionistici, le vie ferrate, i siti di arrampicata, prestando particolare attenzione all'individuazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale ed all'allestimento di adeguata segnaletica che consenta un'agevole e sicura fruibilità dei percorsi.
L'escursionismo rappresenta, oggi, una vera e propria risorsa per lo sviluppo locale e si è rapidamente trasformato da attività ricettiva informale a vera e propria disciplina turistica in grado di garantire importanti ricadute economiche a livello locale.
L'interesse nei confronti dell'escursionismo è divenuto altissimo poich tale pratica riguarda potenzialmente numerosi e vasti territori. Inoltre questa forma di turismo può entrare a pieno titolo all'interno di una strategia di sviluppo sostenibile.
Il turista-escursionista, infatti, non fruisce semplicemente di un sentiero segnalato, ma dell'intera regione, con i suoi paesaggi, con la sua identità, con gli itinerari più adatti, con i servizi e l'ospitalità che caratterizzano la qualità della sua permanenza sul posto, prima, dopo o durante il soggiorno.
Da tutto questo si evince che una rete sentieristica ben distribuita, ben organizzata e ben integrata nel contesto dell'offerta turistica di un territorio rappresenta un primo passo fondamentale per lo sviluppo di una moderna concezione di "prodotto turistico" collegato all'escursionismo capace di interessare un target che, a livello europeo, coinvolge milioni di potenziali fruitori e che si mantiene sulla base delle diverse analisi in costante incremento.
A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione, la materia della viabilità (inclusa quindi la viabilità minore) deve considerarsi annoverata tra quelle oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni e pertanto, si ritiene necessaria una legge che abbia come obiettivo la riorganizzazione, il recupero, la valorizzazione e la tutela della vasta rete sentieristica della Regione Piemonte.
La proposta di legge è costituita da quattordici articoli: L'articolo 1 individua l'oggetto della legge nella tutela e nella valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.
L'articolo 2 detta i principi ai quali la Regione Piemonte si richiama per la stesura della presente legge: conoscenza, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico e delle tradizioni locali, storiche e devozionali delle zone rurali e sviluppo del turismo e dell'economia locali.
L'articolo 3 definisce le finalità della presente legge: attivazione del catasto sentieristico, organizzazione del sistema di gestione della rete sentieristica, orientamento degli interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale contributo al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, aumento della consapevolezza sociale circa il valore culturale ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale.
L'articolo 4 elenca le definizioni che si ritengono necessarie per l'attuazione della presente legge.
L'articolo 5 prevede che la pianificazione degli interventi di individuazione, recupero e tutela dei percorsi escursionistici sia basata su una profonda conoscenza del territorio.
L'articolo 6 stabilisce che la rete regionale della viabilità escursionistica debba rispondere all'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso la preferenza verso aree emarginate verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio, con la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica, attraverso l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico, la limitazione dei flussi turistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica. La rete regionale è costituita dall'insieme delle reti provinciali della viabilità escursionistica. I percorsi ricompresi nella rete regionale sono considerati di interesse pubblico e l'accesso ed il transito sono consenti ai soli fini escursionistici non motorizzati, a condizione che rispettino tutti i divieti posti in essere. I sentieri non possono essere individuati dai Comuni per l'attività di mezzi motorizzati. È ammessa la circolazione di altri mezzi meccanici non motorizzati con determinate caratteristiche tecniche.
L'articolo 7 prevede l'istituzione del Catasto regionale dei sentieri, vie ferrate e siti di arrampicata presso l'Assessorato alla montagna, quale strumento di conoscenza ed organizzazione della Rete di viabilità escursionistica, implementato nell'ambito della Consulta regionale per la sentieristica di cui al successivo articolo8, comma 1, lettera b), con il supporto degli Enti Strumentali e del Club Alpino Italiano.
L'articolo 8 individua gli organi di gestione della rete regionale della viabilità escursionistica nelle Consulte provinciali per la sentieristica e nella Consulta regionale per la sentieristica.
L'articolo 9 dispone il Programma biennale di intervento per il recupero la tutela, il miglioramento e la conservazione della rete regionale della viabilità escursionistica, approvato dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale per la sentieristica e previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale.
L'articolo 10 stabilisce che la Regione comunichi alle Province, agli Enti Parco, ai Comuni, alle Comunità Montane o Collinari ed agli altri Enti quali percorsi o siti saranno interessati dagli interventi ricompresi nel Programma regionale.
L'articolo 11 dispone che l'attuazione degli interventi sia di competenza dei Comuni, delle Comunità montane e delle Comunità collinari, delle Province e degli Enti Parco e della Regione Piemonte.
La Regione Piemonte può avvalersi, inoltre, del Club Alpino Italiano per l'attuazione delle iniziative collegate all'aggiornamento del catasto regionale dei sentieri. La realizzazione esecutiva di sentieri attrezzati vie ferrate e siti di arrampicata è affidata in via esclusiva a Guide Alpine, ovvero a figure esterne equivalenti.
L'articolo 12 stabilisce l'obbligo di apporre adeguata segnaletica orizzontale e verticale da parte dei Comuni sui cui territori è presente una via ferrata o un sito di arrampicata.
L'articolo 13 dispone in materia di sanzioni amministrative alle quali sono soggetti coloro che fanno uso di segnaletica difforme, coloro che danneggiano segnaletica o opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri.
L'articolo 14 stabilisce la norma finanziaria per gli interventi previsti dalla legge." aperta la discussione generale.
Non essendoci colleghi che intendono intervenire in sede di discussione generale; procediamo con l'esame dei singoli articoli.



PRESIDENTE

ARTICOLO 1



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellion.



BELLION Marco

Grazie, Presidente.
Abbiamo dato per letta la relazione, che sottolineava la valenza, per il territorio regionale del Piemonte, di una legge che va a recuperare e a valorizzare tutto il patrimonio escursionistico piemontese, votata all'unanimità in Commissione da tutte le forze politiche.
L'auspicio è che quest'Aula possa approvarla. È una legge la cui valenza è stata sottolineata anche dalle comunicazioni che le stesse Province ci hanno inviato.
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in Commissione insieme a me e mi auguro che questa legge possa essere un nuovo tassello per lo sviluppo delle aree montane della nostra regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavallera.



CAVALLERA Ugo

Intervengo solo per un chiarimento: ci sono parecchi emendamenti riferiti alla legge n. 531, a firma dell'Assessore Ricca.
Sarebbe da comprendere come ci si vuole muovere, perché da parte nostra c'è buona volontà, ma se non si mette l'Aula in condizioni di far fluire il lavoro...



PRESIDENTE

Evidentemente, l'Assessore Ricca non considerava così rilevanti i propri emendamenti, visto che ha abbandonato l'aula.
La parola al Consigliere Bellion.



BELLION Marco

Grazie, Presidente.
Ringrazio il collega Cavallera e inviterei la Giunta a ritirare gli emendamenti, poiché la legge è frutto del lavoro svolto in Commissione e anche con gli Uffici.
Credo sarebbe importante procedere ai Regolamenti, tra l'altro previsti, che danno successivamente la possibilità alla Giunta di intervenire.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bairati.



BAIRATI Andrea, Assessore regionale

La Giunta ritira tutti gli emendamenti con la sola eccezione dell'emendamento n. 1 sulla norma finanziaria



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Indìco la votazione palese sull'articolo 6.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 Indìco la votazione palese sull'articolo 7.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 8 Indìco la votazione palese sull'articolo 8.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 9 Indìco la votazione palese sull'articolo 9.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 10 Emendamento rubricato n. 20) presentato dal Consigliere Dutto: All'articolo 10, comma 1, dopo le parole "aree protette" sono inserite le parole: "e le ASBUC frazionali dove esistenti".
Ha chiesto la parola il Consigliere Dutto, per l'illustrazione; ne ha facoltà.



DUTTO Claudio

Grazie, Presidente. Sarò rapidissimo.
Le ASBUC frazionali sono Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico: in pratica, laddove esistono e funzionano, sono degli organismi abbastanza importanti, poiché si occupano effettivamente della gestione del territorio montano.Quindi, riterrei utile inserire tale precisazione. So che la cosa non è estremamente generalizzata; le ASBUC esistono e funzionano bene in poche parti del Piemonte. Tuttavia, laddove ci sono, mi sembrerebbe giusto lasciarle funzionare. L'accoglimento dell'emendamento non toglierebbe nulla al testo della proposta di legge; semmai, daremmo loro la possibilità di funzionare meglio per tutto quanto propone la legge.
Per questi motivi, propongo di inserire tale dizione.



PRESIDENTE

Chiedo scusa, colleghi, ma dal momento che l'emendamento è stato prodotto in tempo reale, stiamo facendo un approfondimento legislativo sulla norma. Vi chiedo un attimo di pazienza.
Ha chiesto la parola l'Assessore Bairati; ne ha facoltà.



BAIRATI Andrea, Assessore regionale

Volevo far presente che ad una verifica giuridica l'emendamento parrebbe pletorico, poiché sono considerabili, a tutti gli effetti, enti di gestione delle aree protette.
Pertanto, suggerirei al Consigliere Dutto di ritirare l'emendamento.
Se, poi, ad un'ulteriore verifica, non emergesse un disallineamento giuridico, modificheremo la norma in sede di legge finanziaria.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Dutto; ne ha facoltà.



DUTTO Claudio

Semmai, la mia proposta è di fare il contrario, cioè di approvare l'emendamento, affinché resti in legge. Se emergeranno, poi, questioni tecniche per cui non sarà possibile che le ASBUC possano essere inserite in tal senso, non succede nulla: non operano, e basta. Diamo loro la possibilità di farlo. Se poi, per motivi tecnici o giuridici, non sarà possibile...



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Grazie, Presidente.
Quando avevamo discusso in Aula la legge sugli usi civici, giustamente e correttamente il Consigliere Dutto aveva evidenziato il ruolo delle ASBUC frazionarie, qualora esistenti.
Tuttavia, in questo caso, mi sembra che l'emendamento abbia poco senso: se il percorso interessa un'area gravata ad uso civico, gestita da un'ASBUC frazionaria esistente, è evidente che l'ASBUC deve intervenire sotto il profilo autorizzativo. Diverso è riconoscere ad un'ASBUC frazionaria un ruolo gestionale che, per alcuni aspetti, più che valorizzarne il ruolo rischia di creare complicazioni alle stesse.
Pertanto, chiederemmo sostanzialmente al Consigliere Dutto di ritirare l'emendamento. Grazie.



PRESIDENTE

Collega Dutto, ritira l'emendamento?



DUTTO Claudio

A questo punto, ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Grazie, collega Dutto.
Indìco la votazione palese sull'articolo 10.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 11 Indìco la votazione palese sull'articolo 11.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 12 Indìco la votazione palese sull'articolo 12.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 13 Indìco la votazione palese sull'articolo 13.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 14 Indìco la votazione palese sull'articolo 14.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 15 Indìco la votazione palese sull'articolo 15.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 16 Indìco la votazione palese sull'articolo 16.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 17 Indìco la votazione palese sull'articolo 17.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 18 Indìco la votazione palese sull'articolo 18.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 19 Indìco la votazione palese sull'articolo 19.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 20 Indìco la votazione palese sull'articolo 20.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 21 Emendamento rubricato n. 1), presentato dai Consiglieri Bellion, Travaglini e Novero: Emendamento sostitutivo rubricato n. 1) presentato dai Consiglieri Bellion Travaglini, Novero: L'articolo 21 è così riformulato: "Art. 21 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri pari a 1.200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14192 (Opere pubbl. difesa del suolo, economia montana e foreste Econ montana e collinare e servizi (sede di Cn) Titolo 2: spese in conto capitale) e agli oneri pari a 800.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB DB14161 (Opere pubbl. difesa del suolo. Economia montana e foreste Politiche forestali Titolo 1 spese correnti), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)"."



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1).
Il Consiglio approva.
L'articolo 21 risulta così riformulato.



PRESIDENTE

Prima di procedere con la votazione finale dell'intero testo di legge comunico che vi è un ordine del giorno collegato, presentato dal Consigliere Giovine.
Collega Giovine, intende mantenerlo?



GIOVINE Michele

Mi aiuti, Presidente...



PRESIDENTE

Si tratta dell'ordine del giorno n. 1324 avente ad oggetto "Incremento dei fondi per l'attuazione del recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte", con il quale il Consiglio regionale chiede all'Assessore al bilancio di impegnarsi a reperire maggiori fondi da destinare alla legge in oggetto. Tuttavia, siccome i maggiori fondi dovranno essere recepiti attraverso il bilancio, e il bilancio verosimilmente, potremo discuterlo soltanto oggi pomeriggio, forse si potrebbe spostare la questione quando tratteremo il bilancio.
Ha chiesto la parola il Consigliere Giovine; ne ha facoltà.



GIOVINE Michele

Grazie, Presidente.
Visto che, comunque, l'ordine del giorno è uno strumento di indirizzo ne chiedo utilmente la votazione prima della votazione del bilancio sperando che venga successivamente recepito anche dal Vicepresidente Peveraro. Grazie.



PRESIDENTE

Invito i commessi a distribuire l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Giovine, il cui testo recita: "Rilevato che il Consiglio regionale sta votando la norma relativa al recupero e alla valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale premesso che sono note le difficoltà economiche degli Enti locali, nonch delle Associazioni che si occupano del recupero e della promozione di tale patrimonio premesso che sia necessario dare aiuto ai tanti soggetti pubblici e privati che lavorano con impegno al fine dell'ottenimento di risultati ancor maggiori il Consiglio regionale impegna l'Assessore al bilancio a reperire maggiori fondi da destinare alla legge in oggetto".
Indìco la votazione palese su tale ordine del giorno.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 Consiglieri hanno votato SÌ 40 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Sull'ordine dei lavori, ha chiesto la parola il Consigliere Cavallera ne ha facoltà.



CAVALLERA Ugo

Grazie, Presidente.
Adesso sarà distribuita la norma per la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici, però in Commissione avevamo concordato relativamente alla normativa sugli animali di affezione, di procedere con questa e successivamente di affrontare la normativa relativa alla pet therapy, semplificata per poter dare avvio, in sede di Assessorato alla sanità, ai Comitati di coordinamento e poi a riconoscere sul territorio eventuali sperimentazioni.
Ora bisogna essere coerenti. Mi appello ai colleghi che hanno discusso con me - nel gruppo di lavoro c'era anche il Consigliere Caramella per quanto riguarda noi, ma anche Moriconi, mi sembra Turigliatto ed altri - e ricordo che si è sempre detto: "Mandiamo avanti questi provvedimenti insieme".
A questo punto, gradirei venisse distribuito anche questo testo.



PRESIDENTE

Collega Cavallera, posso interloquire personalmente su questo punto.
La convocazione del Consiglio regionale per le sedute di ieri e di oggi, come integrata, contiene all'o.d.g. tutte le proposte di legge condivise. Vi sono alcuni pacchetti - montagna, animali esotici, ambiente opportunamente miscelati per dare affidamento a tutti che si procede in modo da assicurare la soddisfazione a tutte le aree di interesse. Quindi se non ci sono atteggiamenti ostruzionistici - ma dall'ultima Conferenza dei Capigruppo ho ragione di ritenere che non ci siano - nulla vieta che quest'Assemblea possa approvare tutte le proposte di legge unitarie, per seguirei l'ordine della convocazione ed escluderei quelle che non sono proposte, cioè i disegni di legge, per i quali in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si è ritenuto di non esaminarli perlomeno in una prima fase passando prima alle proposte di legge.
Io procederei con le norme relative al commercio di animali esotici poi tratterei la valorizzazione delle ex strade militari ed eventualmente passerei alla vicenda della pet therapy, che è al punto 16) all'o.d.g. e che potremmo, se si ritiene di avere maggiore equilibrio, inserire al punto 9) bis, in modo tale da abbinare pacco montagna e pacco animali. Possiamo rimanere d'intesa che il Consiglio procede a un'inversione e il punto 16) diventa 9) bis? Ha chiesto la parola il collega Clement; ne ha facoltà.



CLEMENT Gian Piero

Grazie, Presidente.
Ieri abbiamo trovato con molta fatica un accordo in Conferenza dei Capigruppo, perché c'erano posizioni molto diverse tra chi era per andare a casa, chi per fare ancora un pezzettino, chi per andare avanti fino alle tre. Alla fine, abbiamo concordato queste sei leggi, che ci sembrano un equilibrio tra tutte le richieste: al pomeriggio si decide cosa fare sul bilancio, poi passano le leggi che rimangono, in primis la pet therapy quindi la legge sull'assistenza familiare, poi la legge sul Museo del Mutuo Soccorso, ecc.
Per favore, non modifichiamo l'equilibrio faticosamente raggiunto: le leggi indicate da votare stamattina sono sei. Erano rappresentati tutti i Gruppi, non sto a dire chi voleva fare e chi non voleva fare, ma si è deciso di fare queste sei leggi e magari oggi pomeriggio, passo dopo passo riusciremo a chiudere questa tragicommedia delle ultime sedute.



PRESIDENTE

Colleghi, se non c'è un intendimento, ovviamente non intervengo sull'o.d.g. L'inversione si può fare se sono tutti d'accordo, però mi pare di capire, collega Cavallera, che l'intesa sul modificare l'ordine di priorità non è unanime. Di conseguenza, siccome siamo tutti in buona fede e lavoriamo per approvare il massimo numero di leggi vigenti, inviterei a non perdere tempo e ad approvare le leggi. Questo Consiglio può continuare tranquillamente ad arrivare all'approvazione di tutti i testi di legge.
Come dice, Consigliere Cavallera?



CAVALLERA Ugo

Va bene, Presidente, mettiamolo al settimo posto. Se sei sono le cose...



PRESIDENTE

D'accordo. Invito solo a non formalizzare troppi emendamenti rispetto ai testi condivisi perché rallentano la votazione.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Proposta di legge n. 259 "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali"


PRESIDENTE

Passiamo dunque al punto 8) all'o.d.g., che prevede l'esame della proposta di legge n. 259 "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici".
I relatori, colleghi Moriconi e D'Ambrosio, danno per letta la relazione il cui testo recita: "Illustre Presidente Egregi Consiglieri ogni anno in Italia vengono importati migliaia di animali esotici, molti dei quali anche in modo illegale.
Il traffico illegale di animali, collegato al commercio di fauna esotica costituisce un fenomeno consistente anche nella nostra Regione, dove sempre più frequentemente è possibile vedere animali appartenenti a specie esotiche in case private, negozi, piccoli zoo annessi a ristoranti oppure al seguito di mostre e spettacoli viaggianti.
A prescindere, però, dal motivo della loro presenza, amatoriale commerciale o scientifico, la presenza sul territorio di animali esotici desta varie e gravi preoccupazioni.
La pratica della cattura e della detenzione in cattività è senza dubbio contraria al rispetto, ai diritti ed alla dignità di esseri viventi e senzienti oltre che causa di impoverimento del patrimonio ambientale del pianeta.
Occorre, inoltre, considerare il basso grado di benessere che si riesce a garantire agli animali costretti a vivere in condizioni molto diverse da quelle delle loro terre d'origine, nonché le conseguenze ambientali che potrebbero derivare dalla loro presenza sul territorio, in quanto spesso individui appartenenti a specie esotiche entrano in contatto con flora e fauna autoctoni, a causa di rilasci volontari o accidentali nell'ambiente provocando possibili conseguenze negative sugli ecosistemi naturali.
In questo contesto, essendo la normativa regionale attuale insufficiente nonché obsoleta rispetto alle leggi nazionali emanate negli anni successivi, s'inserisce la necessità di intervenire con una regolamentazione regionale più precisa e attuale finalizzata a favorire un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali esotici presenti sul territorio regionale nonché ad accrescere la sensibilità dei cittadini sulle conseguenze di un rapporto non responsabile con gli animali.
Il provvedimento di cui si chiede all'Aula consiliare sollecita approvazione è stato prima oggetto di ampio approfondimento da parte di un gruppo di lavoro, costituito in seno alla Commissione competente e successivamente, sottoposto all'esame della Commissione stessa.
Il provvedimento è composto da ventitré articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento legislativo finalizzato al miglioramento delle condizioni di benessere degli animali esotici presenti sul territorio regionale e a regolamentarne la detenzione l'allevamento ed il commercio.
L'articolo 2 identifica la definizione di animali esotici mentre l'articolo 3 fa riferimento all'individuazione delle modalità per il riconoscimento delle relative specie.
Gli articoli 4 e 5 definiscono la procedura per ottenere l'autorizzazione alla detenzione degli animali nonché i relativi obblighi per i detentori.
Gli articoli 6 e 7 individuano, invece, le modalità per ottenere l'autorizzazione all'allevamento e al commercio degli animali nonché le condizioni di mantenimento che allevatori e commercianti sono tenuti a garantire agli animali stessi in modo tale da ridurne al minimo possibili stati di malessere.
L'articolo 8 stabilisce a carico di commercianti e allevatori l'obbligo alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico per annotare le transazioni commerciali e le variazioni numeriche relative agli animali.
L'articolo 9 disciplina i percorsi formativi per commercianti e allevatori ai fini del conseguimento di un apposito attestato di idoneità necessario per ottenere l'autorizzazione all'allevamento e al commercio di animali.
L'articolo 10 definisce gli obblighi a carico dei gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari, mentre l'articolo 11 individua quelli relativi ai titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti.
L'articolo 12 individua le conseguenze nei casi di detenzione, allevamento e commercio di animali senza l'apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste dal relativo atto di autorizzazione.
L'articolo 13 prevede campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.
L'articolo 14 istituisce la Commissione regionale animali esotici e ne definisce la composizione, mentre l'articolo 15 ne individua i compiti e le funzioni.
L'articolo 16 istituisce il Centro di referenza regionale Animali esotici con il compito di fornire un supporto tecnicamente e scientificamente qualificato alla Commissione regionale animali esotici.
L'articolo 17 introduce una serie di divieti, quali l'abbandono in qualsiasi parte del territorio regionale di esemplari di animali esotici e il loro impiego in attività di pet-therapy.
L'articolo 18 identifica i soggetti titolati a svolgere funzioni di vigilanza.
L'articolo 19 introduce specifiche sanzioni per i comportamenti illeciti previsti dalla legge.
L'articolo 20 attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare i provvedimenti attuativi delle prescrizioni legislative.
L'articolo 21 contiene le norme transitorie per i commercianti e gli allevatori che esercitano già tali attività, mentre l'articolo 22 è dedicato alle disposizioni abrogative.
L'articolo 23, infine, introduce nell'articolato la norma finanziaria identificando le unità previsionali di base del bilancio regionale cui imputare gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento." Vi sono interventi in sede di discussione generale? La parola al Consigliere Giovine.



GIOVINE Michele

Grazie, Presidente.
Interverrò alla fine per dichiarazione di voto; per ora. voglio solo sottolineare la volontà di sottoscrivere l'emendamento, credo attualmente l'unico depositato in capo alla proposta di legge n. 259, a firma dei Consiglieri Dutto e Moriconi.
Grazie.



PRESIDENTE

ARTICOLO 1 Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Indìco la votazione palese sull'articolo 6.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 Indìco la votazione palese sull'articolo 7.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 8 Indìco la votazione palese sull'articolo 8.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 9 Indìco la votazione palese sull'articolo 9.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 10 Indìco la votazione palese sull'articolo 10.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 11 Indìco la votazione palese sull'articolo 11.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 12 Indìco la votazione palese sull'articolo 12.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 13 Indìco la votazione palese sull'articolo 13.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 14 Indìco la votazione palese sull'articolo 14.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 15 Indìco la votazione palese sull'articolo 15.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 16 Indìco la votazione palese sull'articolo 16.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 17 Indìco la votazione palese sull'articolo 17.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 18 Indìco la votazione palese sull'articolo 18.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 19 Emendamento aggiuntivo rubricato n. 1) presentato dai Consiglieri Dutto Moriconi, Lupi, Giovine: "Art. 19. (Garante per i diritti degli animali) 1. E' istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.
4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.".
Emendamento aggiuntivo rubricato n. 1 bis) presentato dai Consiglieri Dutto, Moriconi, Lupi, Giovine: "Art. 20. (Compiti del Garante) 1. Il Garante ha il compito di: a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione negozi di animali, rifugi, canili) g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi ippodromi, maneggi e luoghi similari h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante pu intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.
3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.".
La parola al Consigliere Dutto per l'illustrazione



DUTTO Claudio

Sono due articoli che introducono la figura del Garante per i diritti degli animali. Sottolineo che non comporterà alcuna spesa aggiuntiva, in quanto al Garante non è prevista alcuna indennità di funzione. Si tratterrà di un volontario, che utilizzerà gli uffici del Difensore Civico regionale usufruendo di strutture già esistenti. Per questo motivo, non ci saranno aggravi di costi. È una figura di garanzia, affinché vengano applicate tutte le leggi riguardanti gli animali. Grazie.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1 bis.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 19 Indìco la votazione palese sull'articolo 19.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 20 Indìco la votazione palese sull'articolo 20.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 21 Indìco la votazione palese sull'articolo 21.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 22 Indìco la votazione palese sull'articolo 22.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 23 Indìco la votazione palese sull'articolo 23.
Il Consiglio approva.
Procediamo al voto dell'intero testo, mediante appello nominale.
Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
La legge è approvata.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame proposta di legge n. 616 presentata dai Consiglieri D'Ambrosio Manolino, Bellion, Cavallera, Novero, Travaglini, Laus, Pozzi, Monteggia Leardi, Boeti, inerente a "Interventi a favore della pratica degli sport invernali olimpici e paralimpici"


PRESIDENTE

Colleghi, rispetto ai sei provvedimenti convenuti, mi è stato chiesto di anticipare l'esame della proposta di legge n. 616.



(L'Assemblea, tacitamente acconsente all'inversione)



PRESIDENTE

Procediamo con la proposta di legge n. 616, presentata dai Consiglieri D'Ambrogio, Manolino, Bellion, Cavallera, Novero, Travaglini, Laus, Pozzi Monteggia, Leardi e Boeti.
Viene data per letta la relazione, il cui testo recita: "Illustre Presidente Egregi Consiglieri la Regione Piemonte, nel febbraio dell'anno 2006, ha ospitato i XX Giochi Olimpici invernali. In tale occasione si è distinta per l'efficienza dell'organizzazione, la qualità degli impianti e l'attrattiva dei luoghi sia montani che cittadini.
Per definizione gli sport invernali comprendono le più importanti discipline sportive che si svolgono su ghiaccio o su neve, tradizionalmente praticate durante il periodo invernale nei paesi alpini, nell'Europa settentrionale e orientale, in Nord America e in Giappone.
Le Olimpiadi hanno svolto un ruolo importante nel rilancio del turismo anche grazie alle strutture ricettive e alla ristrutturazione dell'impiantistica, che sfrutta al meglio le potenzialità e la bellezza delle piste da sci e degli scenari naturali in cui sono inserite le opere destinate agli sport invernali. Occorre ricordare che sono stati costruiti proprio in vista delle Olimpiadi, anche numerosi impianti cittadini, che hanno ospitato le competizioni su ghiaccio.
Le Olimpiadi hanno fatto conoscere al mondo intero il nostro territorio che è diventato meta ambita degli sportivi. Anche dopo l'evento olimpico il Piemonte continua ad ospitare avvenimenti sportivi a livello europeo e mondiale.
Attualmente, si possono contare ben 53 stazioni sciistiche, oltre 1600 km di piste da sci ed oltre 300 impianti di risalita tra funivie, seggiovie cabinovie e sciovie; a ciò si possono aggiungere quattro importanti Palazzi del Ghiaccio, di cui due a Torino, in Corso Tazzoli e Pala Vela, uno a Torre Pellice e uno a Pinerolo, i trampolini e la pista di bob, slittino e skeleton. L'insieme di tale impiantistica, unita alla bellezza delle nostre montagne e delle nostre città, deve quindi diventare una occasione perch il Piemonte continui a essere un centro turistico e sportivo importante anche al fine di sfruttare gli investimenti fatti.
La legge in oggetto ha, tra le sue finalità, la valorizzazione delle opere presenti sul territorio e il sostegno alle numerose associazioni che operano nel settore che coadiuvano, con il loro funzionamento, a sostenere l'economia; sono infatti importanti le ricadute sul turismo.
Una particolare attenzione viene posta a favore dei giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni che praticano agonisticamente lo sci di discesa e di fondo. Non sono previste invece differenze, per tutte le altre discipline sportive, fra gli atleti adulti e quelli giovani, in quanto il provvedimento tende a valorizzare in particolare le discipline sportive che godono di minore diffusione. Particolare attenzione e sostegno, infine vengono garantiti alle associazioni che si occupano degli sport invernali di squadra, quali l'hockey e il curling. Tali discipline infatti incontrano un largo favore di pubblico, pur godendo di una fama minore.
La proposta di legge, inizialmente assegnata per l'esame in sede referente alla VI Commissione, competente per la materia afferente lo sport, è stata poi assegnata in sede congiunta con la Commissione Post Olimpiadi. Il 16 ottobre 2009 si sono svolte le consultazioni, che hanno visto l'interesse fattivo di alcune importanti realtà associative, quali il CONI, la UISP, il Collegio dei Maestri di sci, il CAI, nonché dell'Unione Province Piemontesi e della Provincia di Torino.
In sede di esame sono state apportate alcune modifiche: tra i destinatari della legge sono stati aggiunti gli Enti di promozione sportiva e, tra i requisiti necessari ad ottenere i benefici di legge, lo svolgimento di una pratica promozionale oltrechè una comprovata valenza sportiva agonistica.
Nel dettaglio, l'articolo 1 individua le finalità della legge con la quale la Regione Piemonte intende promuovere e valorizzare le discipline sportive delle olimpiadi e della paralimpiadi invernali, favorendone la pratica a livello agonistico ed amatoriale ed incentivandone la diffusione dell'attività giovanile.
L'articolo 2 definisce i destinatari della presente legge e indica i requisiti richiesti per poter beneficiare dei contributi e degli incentivi.



PRESIDENTE

L'articolo 3 definisce le discipline sportive oggetto di finanziamento regionale.
L'articolo 4 precisa gli ambiti di intervento nei quali la Regione intende attuare le sue politiche, quali l'avviamento alla pratica sportiva non agonistica, il sostegno all'attività agonistica dei giovani sotto i diciotto anni e l'organizzazione dei corsi di avviamento alla pratica sportiva per i giovani in età scolare.
L'articolo 5 detta i criteri per l'erogazione dei contributi che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta con propria deliberazione, nella forma di un regolamento che stabilisce le linee operative e gli indirizzi programmatici.
L'articolo 6 la Regione istituisce una commissione tecnica che ha il compito di coordinare e monitorare le varie attività che vengono svolte per promuovere gli sport invernali.
L'articolo 7 riguarda la clausola valutativa, che definisce come la Giunta regionale rende conto al Consiglio di come viene data attuazione alla legge e dei risultati conseguiti.
L'articolo 8 detta la norma finanziaria, che prevede per il biennio 2010 2011 la spesa complessiva di 2 milioni di euro in termini di competenza.
L'articolo 9 rinvia alle altre norme regionali ciò che non è disciplinato dalla presente legge, mentre l'articolo 10 dichiara urgente la legge."



PRESIDENTE

Dichiaro aperta la discussione generale.
Non essendoci richieste di intervento, procediamo con la votazione degli articoli.



PRESIDENTE

ARTICOLO 1



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 2



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 3



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 4



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 5



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 5.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 6



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 1 presentato dal Consigliere Giovine All'articolo 6, comma II, lettera b) si aggiungono le parole "di cui uno rappresentante delle minoranze".



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1.
Il Consiglio non approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 6.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 7



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 7.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 8



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 8.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 9



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 9.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 10



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'articolo 10.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 39 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 32 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 7 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di legge n. 537 "Iniziative per il recupero, il sostegno e la valorizzazione delle ex strade militari"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare il punto 9) all'o.d.g. proposta di legge n. 537 "Iniziative per il recupero, il sostegno e la valorizzazione delle ex strade militari" Diamo per letta la relazione il cui testo recita: "Illustre Presidente Egregi Consiglieri l'arco alpino occidentale ospita una parte consistente del patrimonio delle strade militari dismesse non soltanto dell'Italia, ma dell'Europa intera.
infatti emerso da specifici studi che tra la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria sono ubicati 2000 chilometri di strade militari dismesse, tra cammionabili, carrellabili, mulattiere, costruite in diverse fasi storiche in un periodo compreso tra il 1700 ed il 1940, epoca nella quale fu portato a termine il compimento del cosiddetto "Vallo alpino", un'imponente serie di strade e di opere di difesa che contrassegna tutto l'arco alpino occidentale senza soluzione di continuità.
In questa parte delle Alpi si trovano inoltre le carrozzabili bianche a più alta quota: molte superano i 2000 metri di altitudine, alcune come l'Assietta arrivano a 2500 metri, altre come lo Chamberton a 3000 metri.
Altro genere di strade militari erano quelle come la strada che serviva le caserme del Colle dell'Autaret in alta Valle di Viù, oggi a rischio di scomparsa ma in tempi antichi utilizzata per la posta a cavallo con la Moriana (in Savoia) e per il transito di persone ed armamenti; o come la mulattiera che univa, nella stessa valle, Malciaussia al Colle della Croce e alla Valle di Susa, usata per il trasporto di obici e salmerie ancora in tempi recenti, ma ancora di più per persone, cose ed animali.
di fondamentale importanza sottolineare come queste strade rappresentino un patrimonio di inestimabile valore architettonico, paesaggistico escursionistico e quindi turistico.
Lungo questi percorsi si è svolta infatti la vita di generazioni di nostri antenati, per almeno tre secoli, in tempi di guerra ma anche, e talvolta forse ancora di più, in tempi di pace.
Di tutto questo restano molteplici testimonianze, tra le quali possiamo annoverare, nel territorio della nostra regione, il Forte di Jafferau, il Forte delle Valli di Fenestrelle, il Forte di San Carlo ed impressionanti opere di difesa costruite e spesso mascherate nella roccia.
L'esempio più significativo di rete di strade militari dismesse è rappresentato dalla "Linea Cadorna".
Pur non trattandosi di una denominazione ufficiale, "Linea Cadorna" è ormai il nome che indica un'imponente struttura difensiva che copre Piemonte e Lombardia, con qualche opera anche in Valle d'Aosta e che, nella terminologia burocratica militare dell'epoca, era definita come "Occupazione Avanzata Frontiera Nord".
La "Linea Cadorna" non è una struttura fortificata continua collocata a ridosso della frontiera, bensì una serie di opere composte da appostamenti per la fanteria e postazioni per l'artiglieria costruiti in località arretrate, a presidio o difesa dei punti nevralgici collocati sui principali assi di penetrazione di un potenziale nemico austro-tedesco che facesse ingresso dalla Svizzera.
Questa linea venne costruita durante la Prima guerra mondiale (1915-1918) tra il Gran San Bernardo e la Valtellina e, nel Verbano e nell'Ossola comprende un fitto reticolo di strade, mulattiere militari, trincee postazioni d'artiglieria, luoghi d'avvistamento, ospedaletti, strutture logistiche e centri di comando.
Anche in base alla legge 7 marzo 2001, n.78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), norma che attribuisce allo Stato e alle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative ad entrambe le parti del conflitto e, tra queste, di forti, fortificazioni permanenti ed altri edifici e manufatti militari, ma anche di fortificazioni campali, trincee gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari, si ritiene necessaria l'approvazione di una legge regionale in materia di strade militari dismesse e delle annesse fortificazioni.
A tal fine, la presente proposta di legge provvede a dettare le linee per il recupero, la tutela, la valorizzazione delle strade militari dismesse del Piemonte, nonché per un piano organico di rilancio di questi percorsi in considerazione non soltanto della loro utilità pratica di collegamento tra le diverse borgate o per il raggiungimento degli alpeggi.
Per molto tempo, infatti, le strade militari dismesse sono state abbandonate all'incuria e sono state interessate da frane e crolli e molti ricoveri e fortificazioni si sono ridotti a ruderi.
importante prevedere una serie di interventi conservativi e di recupero delle strade militari dismesse che devono essere considerate un vero e proprio monumento storico da promuovere e da far conoscere, anche come testimonianza e memoria degli eventi che le interessarono.
La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 individua le finalità della legge nel riconoscimento del ruolo delle strade militari dismesse quali percorsi storico-culturali e turistico sportivi e ne prevede il recupero e la valorizzazione, nonché l'inserimento nei circuiti escursionistici.
L'articolo 2 prevede la promozione da parte della Regione di interventi specifici per la sistemazione delle strade militari dismesse, di progetti che individuano le strade militari dismesse da collocare nella rete dei percorsi escursionistici, di iniziative finalizzate a far conoscere il valore storico e culturale delle strade militari dismesse e delle annesse fortificazioni, del censimento e della creazione di un catasto di tali strade.
L'articolo 3 stabilisce che la Giunta regionale approvi, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare, un programma per la realizzazione delle iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse, che determini tra l'altro i criteri da seguire per la concessione dei contributi a province e comunità montane.
L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in sede di Commissione affida alla Giunta regionale il compito di stabilire i criteri per la fruibilità delle strade militari dismesse, con particolare riferimento alle modalità per la realizzazione e il coordinamento degli interventi e delle azioni di recupero e valorizzazione, alle attività necessarie per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità e dei manufatti, alle caratteristiche tecniche occorrenti per le diverse modalità di fruizione della viabilità e infine alla definizione della segnaletica che deve essere omogenea rispetto a quella adottata per la rete dei percorsi escursionistici. Sulla base di tali criteri, le province adottano un proprio regolamento, individuando i soggetti tenuti alle attività di manutenzione e di messa in sicurezza.
L'articolo 5 dispone che la Giunta regionale presenti con cadenza biennale alla competente Commissione consiliare una relazione dettagliata concernente gli interventi finanziati, i risultati raggiunti nel recupero delle strade militari dismesse e le eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.
Nell'articolo 6, infine, sono contenute le disposizioni finanziarie.
Considerata l'importanza del presente provvedimento e preso atto dell'approfondito esame cui il testo è stato sottoposto in sede di Commissione III, anche con lo svolgimento delle consultazioni con i soggetti interessati, se ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Aula consiliare".
pic][pic][pic ARTICOLO 1 Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Emendamento sostitutivo rubricato n. 1) presentato dai Consiglieri Bellion Travaglini, Novero "Art. 6. (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri annui pari a 1.200.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14192 e pari a 800.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1.
Il Consiglio approva (così come l'articolo 6) Ha chiesto di intervenire, per dichiarazione di voto sull'intero testo, il Consigliere Clement; ne ha facoltà.



CLEMENT Gian Piero

Non daremo il nostro parere favorevole alla legge non perché non siamo interessati al tema: abbiamo contribuito anche in maniera significativa nel lavoro di Commissione.
Secondo me questa legge non ha affrontato uno dei nodi e degli aspetti principali delle ex strade militari: la percorribilità. Chi vive in quei territori sa che in tutti i momenti, in qualsiasi parte dell'anno, la discussione è: le si percorre a piedi, le si percorre in bici, le si percorre a cavallo; oppure: scorazzano le moto, scorazzano le macchine. La legge non entra e non scioglie assolutamente nulla rispetto alla vicenda qualcuno dice di delegare i territori. Delegare i territori vuole dire molte volte, fare il Ponzio Pilato della situazione.
Il nostro voto sarà semplicemente di presenza.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 31 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 6 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Montagna - Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame proposta di legge n. 530: "Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di legge n. 530, di cui al punto 10) all'o.d.g.
Sono relatori i Consiglieri Travaglini e Novero, che danno per letta la seguente relazione: "Illustre Presidente, egregi Consiglieri, la Regione Piemonte ospita oltre 200 strutture preposte all'accoglienza ed al ricovero di alpinisti ed escursionisti o semplici frequentatori della montagna.
I rifugi rappresentano un punto di riferimento di fondamentale ed imprescindibile importanza per tutti coloro che frequentano la montagna territorio vocato al turismo, capace di offrire non soltanto bellezze naturali, ma anche un patrimonio culturale e di tradizioni che deve essere sempre maggiormente valorizzato.
Ogni rifugio possiede una propria storia che affonda radici profonde nei luoghi in cui è ubicato.
Alcune strutture sono vere e proprie opere di ingegneria e sono localizzate in luoghi impervi e realizzate con materiali scelti accuratamente, altre sono costruzioni estremamente semplici, essenziali, povere.
Esistono rifugi in grado di ospitare centinaia di persone, altri numeri molto limitati di alpinisti. Alcuni sono gestiti, altri non hanno alcun custode.
Eppure, in questa eterogeneità di costruzioni e caratteristiche, il rifugio rappresenta un luogo sicuro, persino una protezione che può rendere la montagna meno rischiosa ed impegnativa.
Alla tradizionale funzione del rifugio quale meta o appoggio per un'escursione in montagna, in tempi recenti si sono aggiunte caratteristiche di presidio culturale delle diverse tradizioni del territorio e di struttura multifunzionale in quota al servizio dell'ambiente, dell'agricoltura e del turismo di montagna, oltre che di punto di partenza per una riscoperta del mondo alpino.
Si ritiene, pertanto, non solo opportuno, ma necessario dotare le strutture ricettive alpinistiche di una nuova ed autonoma legislazione che le distingua dalle altre strutture ricettive extralberghiere e che tenga anche conto delle esigenze di rifugi situati in zone impervie, difficilmente raggiungibili, logisticamente disagiate, con aperture limitate, soltanto stagionali, ma con grandi potenzialità per incrementare il turismo del territorio montano.
Il presente provvedimento, sottoscritto da numerosi Consiglieri regionali appartenenti sia ai Gruppi di maggioranza che di minoranza e che intende raccogliere in una normativa organica la disciplina delle strutture ricettive alpinistiche, è il risultato di un approfondito esame in sede di Commissione, anche con lo svolgimento delle consultazioni con i soggetti interessati, che ha condotto all'apporto di modifiche sostanziali al testo originario soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione e il regime sanzionatorio.
La proposta di legge consta di ventuno articoli, di cui di seguito si dà una breve descrizione.
L'articolo 1 individua le finalità della legge: nell'ambito di una maggiore valorizzazione della montagna e di un'equilibrata fruizione dell'ambiente montano si intende disciplinare le categorie delle strutture fruibili dagli alpinisti e dagli escursionisti e riordinarne il funzionamento e la gestione. Sono inoltre previste forme di finanziamento per il sostegno e lo sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche.
L'articolo 2 classifica le strutture ricettive alpinistiche in rifugi escursionistici, rifugi alpini, rifugi non gestiti e bivacchi fissi definendone altresì le caratteristiche.
L'articolo 3 stabilisce che le strutture ricettive alpinistiche debbano possedere dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie atte al ricovero e al pernottamento degli ospiti. L'individuazione degli specifici requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari vengono demandati al regolamento di attuazione della legge, delegificando in tale modo la regolamentazione di aspetti di carattere tecnico che meglio possono essere contenuti in provvedimenti amministrativi, i quali eventualmente possono più agevolmente essere corretti rispetto alla ovvia ingessatura di una norma di legge.
Con l'articolo 4 vengono disciplinati gli adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione dei rifugi non gestiti e dei bivacchi fissi, che è subordinato alla semplice presentazione di una dichiarazione di inizio attività al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili: in recepimento della legge 241/1990 viene pertanto superata l'autorizzazione da rilasciarsi da parte del comune prevista dalla legge regionale n. 31/1985. Inoltre, l'attivazione di strutture alpinistiche non gestite è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione da parte del titolare al comune competente per territorio. Sono altresì individuati i requisiti che devono possedere i soggetti per l'esercizio dell'attività nonché gli adempimenti da mettersi in atto da parte dei comuni una volta ricevuta la dichiarazione.
L'articolo 5, inserito in sede di esame in Commissione, prevede l'obbligo da parte dei soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche escluse quelle non gestite, di trasmettere mensilmente alla provincia territorialmente competente i dati e le notizie relative alla rilevazione del movimento dei clienti, nel rispetto della normativa regionale nazionale e comunitaria sulla raccolta dei dati statistici nel settore del turismo.
L'articolo 6 dispone riguardo alla gestione delle strutture ricettive alpinistiche, che può essere esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione, e rinvia al regolamento di attuazione della legge l'individuazione di eventuali ulteriori requisiti.
Ai sensi dell'articolo 7, il periodo minimo di apertura delle strutture ricettive alpinistiche, con l'esclusione dei rifugi non gestiti, non pu essere inferiore a trenta giorni, anche non continuativi; viene comunque attribuita la facoltà al titolare del contratto di gestione di determinare periodi di apertura ulteriori.
L'articolo 8 prevede l'erogazione da parte della Regione di finanziamenti ai soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio che abbiano la proprietà o la disponibilità delle strutture ricettive alpinistiche per iniziative riguardanti: la ristrutturazione l'ammodernamento, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione degli immobili; la realizzazione di impianti, strutture ed opere complementari nonché di interventi per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile l'acquisto o la locazione finanziaria di arredamenti e strutture. I suddetti finanziamenti devono attribuire priorità alle problematiche di carattere ambientale ed energetico. Sulla base di programmi annuali di intervento, la Giunta regionale stabilisce, tra l'altro, gli indirizzi programmatici e le linee operative relativi alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario, nonché le priorità nella concessione delle agevolazioni. Sempre la Giunta regionale può sostenere finanziariamente azioni volte alla realizzazione di trasporti in quota, per il rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti a valle. È inoltre prevista la promozione di iniziative informative editoriali e divulgative per diffondere la fruizione e la conoscenza delle strutture ricettive alpinistiche.
Gli articoli da 9 a 16, inseriti in sede di Commissione, trattano della materia dei controlli e delle sanzioni amministrative da applicare nei casi di irregolarità che possono evidenziarsi nell'ambito della gestione delle strutture ricettive alpinistiche, tenuto conto anche della necessità di revisionare l'impianto sanzionatorio delineato nella precedente legislazione regionale (legge regionale n. 31/1985) ormai anacronistico e desueto.
In particolare: l'articolo 9 prevede che le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge siano esercitate dal comune su cui insiste la struttura ricettiva alpinistica l'articolo 10 disciplina i casi di sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive alpinistiche con l'articolo 11 vengono stabilite le sanzioni in caso di irregolarità nella gestione di tali strutture per le irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alpinistiche l'articolo 12 rimanda all'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 22/1995 relativa alle norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive l'articolo 13 prevede le sanzioni per l'irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico ai sensi dell'articolo 14, tutti gli importi delle sanzioni sono automaticamente rivalutati, ogni anno, sulla base del tasso di inflazione programmato l'articolo 15 detta le norme per l'applicazione delle sanzioni attribuendo al comune sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alpinistica la competenza all'irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dagli articoli 11 e 12, mentre alla provincia è demandato il compito di irrogare e riscuotere quelle inerenti alle irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico l'articolo 16 prevede l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n.
34/1998, in caso di inerzia del comune e della provincia nella rispettiva vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche.
Proseguendo nell'illustrazione dell'articolato, si evidenzia che l'articolo 17 demanda alla disciplina regolamentare, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, la previsione degli aspetti puntuali, inerenti alla sua attuazione, che si prestano ad una opportuna delegificazione e che riguardano: i requisiti per lo svolgimento dell'attività di custode e di gestore; i requisiti tecnico edilizi ed igienico-sanitari precedentemente disciplinati con la legge regionale n. 31/1985 e sue successive modificazioni.
L'articolo 18, inserito in sede di esame in Commissione, dispone la notifica alla Commissione UE delle eventuali azioni configurabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
L'articolo 19, anche esso inserito in sede di Commissione, norma le disposizioni transitorie, facendo salvi tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici e prevedendo che la classificazione delle strutture ricettive alpinistiche, come definita dall'articolo 2, si applichi a fare data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.
Con l'articolo 20 sono previste le abrogazioni delle norme ormai superate o in contrasto con il presente provvedimento.
Nell'articolo 21, infine, è contenuta la norma finanziaria, che prevede nel biennio 2010-2011, uno stanziamento annuo pari a 100 mila euro per le spese correnti e pari a 900 mila euro per le spese d'investimento.
Considerata l'importanza che riveste il provvedimento per le aree montane del Piemonte e tenuto conto che lo stesso è stato licenziato con voto favorevole all'unanimità, se ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Aula consiliare".
aperta la discussione generale.
Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione dell'articolato.
ARTICOLO 1 Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Indìco la votazione palese sull'articolo 6.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 Indìco la votazione palese sull'articolo 7.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 8 Indìco la votazione palese sull'articolo 8.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 9 Indìco la votazione palese sull'articolo 9.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 10 Emendamento rubricato n. 1). Presentato dai Consiglieri Travaglini, Bizjak Cattaneo: "Art. 10 (Sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive alpinistiche) Al comma 2 dell'articolo 10 della proposta di legge n. 530 del 1° aprile 2008 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche) le parole: "di dichiarazioni mendaci e" sono soppresse.
La parola al Consigliere Novero.



NOVERO Gianfranco

Non voglio complicare la vita agli Uffici: pensavo di aver schiacciato il pulsante, ma non l'ho schiacciato. Avrei voluto votare...



PRESIDENTE

Ufficializziamo i voti favorevoli del collega Novero su tutti gli articoli della legge.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 10, come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 11 Indìco la votazione palese sull'articolo 11.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 12 Indìco la votazione palese sull'articolo 12.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 13 Indìco la votazione palese sull'articolo 13.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 14 Indìco la votazione palese sull'articolo 14.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 15 Indìco la votazione palese sull'articolo 15.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 16 Indìco la votazione palese sull'articolo 16.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 17 Indìco la votazione palese sull'articolo 17.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 18 Indìco la votazione palese sull'articolo 18.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 19 Indìco la votazione palese sull'articolo 19.
Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo rubricato n. 2). Presentato dai Consiglieri Travaglini, Bizjak, Cattaneo: Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: "Art. 19 bis, (Modifiche a leggi regionali in materia di turismo) 1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserito il seguente: "Art. 3 bis. (Dichiarazione di inizio attività) 1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui all'articolo 2 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della l. 241/1990 su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal r.d. 773/1931 b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 qualora richiesti c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 3.".
3. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della l.r. 38/2009, le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.
4. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della l.r. 38/2009, le parole: "di dichiarazioni mendaci o" sono soppresse.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 20 Indìco la votazione palese sull'articolo 20.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 21 Indìco la votazione palese sull'articolo 21.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione per appello nominale sull'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 30 Consiglieri hanno votato SÌ 30 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 4 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati - Tutela dell'ambiente - Inquinamenti: argomenti non sopra specificati

Esame Testo unificato delle proposte di legge n. 162 e n. 363: "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 162 e 363.
relatrice la Consigliera Barassi, che dà per letta la seguente relazione: "Sul territorio della Regione Piemonte sono presenti numerosi rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti dovuti a fattori naturali, ad esposizioni abituali, sanitarie o lavorative, oppure derivanti da emissioni di inquinanti radioattivi in acqua ed in atmosfera da parte di impianti durante il loro normale funzionamento, nonché rischi di esposizione in caso di incidenti.
Inoltre, la Regione è coinvolta in una pluralità di occasioni in attività connesse con la gestione degli esiti residuali del nucleare sul territorio, unitamente ad altri adempimenti cui fa riferimento il legislatore in materia di radioattività.
Pertanto, emerge la necessità di assicurare la tutela della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti di qualsiasi origine, e di effettuare un complessivo riordino della materia relativa.
L'adozione di una disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti costituisce anche l'occasione per definire compiti e funzioni in ordine all'attività di analisi, controllo ed informazione sugli esiti del nucleare sul territorio ed all'aggiornamento dello stato di esercizio degli impianti nucleari e delle relative misure di sicurezza adottate, così definendo un disegno complessivo e organico di azioni regionali.
Le esigenze che hanno determinato la presentazione delle proposte di legge su questo tema sono state molteplici: 1) poter valutare preventivamente i rischi di esposizione dovuti alle varie cause, e sistematicamente le relative esposizioni reali 2) recepire pienamente le direttive europee sulla informazione preventiva dei cittadini, in particolare la direttiva 89/616 Euratom 3) dare attuazione all'ordine del giorno del Consiglio regionale del Piemonte numero 234 approvato il 21 febbraio 2006, con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a predisporre al più presto un disegno di legge riguardante la protezione dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti, nell'ambito del quale siano previste: la pubblicizzazione dei Piani di Emergenza nucleare, d'intesa con i Prefetti la tutela delle falde ad uso potabile e della qualità dell'aria dall'inquinamento radioattivo ordinario e in caso di emergenze;l'istituzione di un osservatorio dei cittadini sul nucleare che possa proporre e verificare le analisi epidemiologiche, la prevenzione, i controlli ambientali ed ogni nuovo progetto, anche promuovendo indagini mirate con il coinvolgimento degli atenei piemontesi; le modalità per il coinvolgimento dei comuni confinanti con quelli sede di installazioni nucleari e delle relative province; la tutela sanitaria e la prevenzione specifica per gli ex-lavoratori dei centri nucleari 4) assolvere alle competenze della Regione previste dall'articolo 117 della Costituzione 5) definire procedure partecipate per l'espressione dei pareri della Regione nell'ambito delle procedure statali 6) valutare l'esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti di origine naturale, al fine di stabilire norme in grado di renderla minima 7) raccogliere elementi sulla distribuzione dei rischi e delle esposizioni reali, per organizzare in modo appropriato sia le iniziative di prevenzione sia quelle di Protezione Civile 8) indirizzare opportunamente le attività industriali, energetiche sanitarie e di ricerca che comportano rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, in modo da rendere minimi tali rischi 9) definire le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di categoria B, compreso l'allontanamento dei rifiuti, la dismissione e 'eventuale sospensione o revoca dei provvedimenti autorizzativi.
Sulla materia sono state presentate due proposte di legge di iniziativa consiliare, le PDL 162 e 363, una di minoranza e una di maggioranza, a significare l'interesse trasversale per la protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti. Pertanto, le Commissioni IV e V competenti rispettivamente per gli aspetti sanitari ed ambientali, hanno ritenuto opportuno giungere ad un testo unificato dei due progetti di legge, per dare un segnale di forte attenzione al problema.
Le due proposte sono state sottoposte alle consuete consultazioni con gli enti e i rappresentanti della società civile interessati. Successivamente l'esame ha richiesto molto tempo, anche per la natura tecnica della materia, che ha portato alla collaborazione tra gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale per la redazione di una proposta di sintesi.
Il testo che è scaturito dalle Commissioni congiunte ha la finalità di assicurare la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai rischi derivanti dalla esposizione alla radioattività naturale ed alle radiazioni ionizzanti originate da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare piemontese. Esso costituisce attuazione, limitatamente agli ambiti di competenza regionale del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e concorre all'applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 e del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23, tutti attuativi di direttive europee (Articolo 1).
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono richiamate le definizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 7 bis e 27 del d.lgs 230/1995 nonché dell'articolo 2 del d.lgs 52/2007 (Articolo 2).
Sono state riordinate le procedure per l'espressione dei pareri di competenza regionale previsti dal d.lgs. 230/1995 relativamente alle richieste di nullaosta all'impiego di sorgenti di categoria A, di nullaosta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare. La Giunta regionale esprime tali pareri sulla base dell'istruttoria relativamente agli aspetti industriali di ricerca e medico-sanitari, effettuata dalle le strutture regionali competenti che per ciò si avvalgono dell'ARPA, delle ASL, del tavolo tecnico nucleare (istituita dall'articolo 4) possono avvalersi, altresì, di ulteriori organismi istituiti. Inoltre la Regione partecipa alla predisposizione ed esprime l'intesa sui piani di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili e di combustibile irraggiato (articolo 3).
La Regione assicura un'attività permanente di analisi, controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul territorio e sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. A tal fine sono istituiti il tavolo trasparenza e partecipazione sul nucleare, il tavolo tecnico sul nucleare, nonché il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.
Il tavolo di trasparenza e partecipazione sul nucleare, la cui composizione è definita dalla Giunta, opera come sede di raccordo politico e istituzionale tra i soggetti partecipanti e svolge attività di comunicazione, di consultazione e assunzione di impegni, nonché di promozione di proposte di attività di monitoraggio informazione e controllo.
Il tavolo tecnico nucleare, la cui composizione è altresì determinata dalla Giunta, è organo tecnico e in quanto tale garantisce il supporto tecnico al tavolo di trasparenza e partecipazione sul nucleare.
Infine, il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti garantisce alla popolazione l'informazione sulle attività di messa in sicurezza e sui processi di disattivazione degli impianti nucleari sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sulla radioattività di origine naturale e sui piani di emergenza.
In merito ai nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, la legge individua il soggetto tenuto al loro rilascio nell'ASL competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica. Il nullaosta comprende l'autorizzazione per l'allontanamento dei rifiuti prodotti.
Nei casi di attività comportanti esposizioni diverse dagli scopi medici il nullaosta è, invece, rilasciato dalla Prefettura competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica.
Spetta alla Giunta regionale individuare con regolamento il contenuto della domanda di nullaosta, quello della domanda di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti, la procedura di disattivazione o di variazione dello svolgimento della pratica e, infine, la composizione e l'organizzazione dell'organismo tecnico-consultivo (articolo 5).
La Prefettura e l'ASL competenti per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica assicurano altresì gli adempimenti relativi alla attività di spedizione, importazione ed esportazione dei rifiuti radioattivi (articolo 6).
La sospensione e la revoca dei provvedimenti autorizzativi è disposta dalle autorità competenti per il loro rilascio (articolo 7).
L'attività di vigilanza sul possesso dei nullaosta e delle autorizzazioni è affidata, oltre che all'ANPA, anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Compete, invece, all'ARPA l'attività di controllo ambientale della radioattività di origine naturale ed artificiale, nonché la gestione della rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
La Regione, infine, definisce con il supporto dell'ARPA e sentita, ove necessario, l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, le attività di controllo ambientale e di monitoraggio poste a carico degli esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo nucleare, fino al completamento dei programmi nazionali di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari (articolo 8).
Con la presente legge è istituito l'archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, gestito e aggiornato a cura dell'ARPA. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua il contenuto delle informazioni da inserire nell'archivio, le modalità di reperimento e di diffusione dei dati e le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento e accesso ai dati medesimi (articolo 9).
La Regione partecipa, con propri rappresentanti, alle attività della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del Comitato per la predisposizione del piano di emergenza esterno e infine, di ogni altro organo tecnico centrale che assume determinazioni concernenti attività riguardanti le installazioni e gli impianti di cui ai capi VI e VII del d.lgs. 230/1995. La Regione può altresì partecipare alle attività del Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto (articolo 10).
Un articolo della legge è, poi, dedicato alla prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e alla radioattività di origine naturale.
In particolare, è disposto che la Regione individui le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon e adotti delle linee guida per la prevenzione dei rischi di esposizione al gas radon; per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici a rischio e per la pianificazione urbanistico-territoriale (articolo 11).
L'attività di monitoraggio della radioattività ambientale è gestita dall'ARPA. A tal fine, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta comunicano all'ARPA la presenza dei sistemi e dei dispositivi, mezzi di rilevamento e di sorveglianza atti a prevenire eventi incidentali dovuti alla presenza di sorgenti radioattive o sostanze con presenza di contaminazione radioattiva (articolo 12).
A tutela dei lavoratori e degli ex lavoratori occasionalmente o professionalmente esposti in attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, la Giunta attiva programmi gratuiti di prevenzione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e realizza appropriate indagini epidemiologiche sugli effetti sanitari a breve e a lungo termine (articolo 13).
Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici.
Nel caso di rinvenimento di rifiuti radioattivi in depositi e siti assimilabili, gli interventi di rimozione e l'eventuale decontaminazione dei luoghi, se il responsabile non provvede o non è individuabile oppure se non provvede il proprietario del sito, sono predisposti dal comune con il sostegno economico della Regione. Il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, sono affidati al comune (articolo 14).
Per le finalità di cui alla presente legge, agli oneri quantificati nel biennio 2010-2011 in 350.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base (UPB) DB10001 (Ambiente - Segreteria direzione DB10 - titolo I spese correnti) per 300.000,00 euro, e nell'ambito dell'UPB DB20011 (Sanità - Promozione della salute ed interventi di prevenzione individuale e collettiva - titolo I spese correnti) per 50.000,00 euro del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n.
7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Le somme introitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e le somme recuperate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DB0902 (Bilancio Ragioneria) (articolo 15)".
aperta la discussione generale.
Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione dell'articolato.
Colleghi, è vero che è l'ultimo giorno, ma vi prego di rimanere nei banchi e garantire la votazione. Grazie.
ARTICOLO 1 Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Emendamento rubricato n. 1, presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore De Ruggiero: Dopo il comma 6 dell'articolo 3 del testo unificato sono aggiunti i seguenti: "6 bis. La Regione partecipa ai procedimenti e alla predisposizione dei pareri e delle intese previste all'articolo 25, commi 1 e 2, lettere g) ed h), della legge 23 luglio 2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".) "6 ter. La Giunta regionale nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lett. h), si esprime avvalendosi anche del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a) ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 3, come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Emendamento rubricato n. 3) presentato dai Consiglieri Deambrogio, Clement Bossuto, Moriconi, Cavallaro, Comella: Articolo 4, comma 1 dopo le parole "analisi, controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul territorio" aggiungere "sui trasporti nucleari".
La parola all'Assessore De Ruggiero.



PRESIDENTE

DE RUGGIERO Nicola, Assessore all'ambiente Presidente, è una precisazione utile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavallera.



CAVALLERA Ugo

Grazie, Presidente. Un intervento breve, per comunicare un atteggiamento di voto che potrebbe verificarsi anche in seguito.
chiaro che nello specifico questo provvedimento potrebbe ricevere il nostro consenso, quindi il voto è favorevole, però dobbiamo anche constatare, da un punto di vista politico, due approcci di tipo diverso rispetto al nucleare. Ci sono, da parte dello schieramento di centrodestra a livello nazionale, ipotesi di diversificazione per quanto riguarda il nucleare, con l'orientamento, per alcuni, verso la necessità di ricorrere in parte anche a questa fonte energetica.
Questo è un dato che non possiamo non ricordare.
Giustamente, vedo i colleghi della maggioranza che, dal loro punto di vista, cercano di rafforzare e specificare anche una serie di disposizioni che, sostanzialmente, hanno un forte connotato tecnico, ma che naturalmente, al di là della singola parola, sottendono attenzioni e atteggiamenti politici, iniziative in generale e anche in questa fase pre elettorale.
Per semplificare e facilitare l'avanzamento dei nostri lavori, senza procedere in distinzioni tra gli articoli, manifestiamo un atteggiamento di astensione su questo emendamento e anche sulla legge, non perché non si condivida la necessità di disporre da parte della Regione di una normativa ad alto profilo tecnico di gestione, ma per quell'atteggiamento pregiudiziale, o comunque di base, che caratterizza i vari schieramenti.
Vista la giornata in cui siamo, non è il momento di aprire un dibattito; si prosegua con la norma, ma per quanto ci riguarda, per questa ragione, ci asterremo.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 3).
Il numero legale è 29.
Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 4) presentato dai Consiglieri Deambrogio, Clement Bossuto, Moriconi, Cavallaro, Comella: Articolo 4, comma 1, aggiungere il comma 1 bis: "La Regione ed i Comuni interessati, senza che i cittadini ne debbano fare richiesta, assicurano preventivamente, a tutti i gruppi di popolazione per i quali è stato stabilito un piano di emergenza radiologica, l'informazione sulle misure di protezione sanitaria ad essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in tali occasioni".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 4).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 4, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Indìco la votazione palese sull'articolo 6.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 Indìco la votazione palese sull'articolo 7.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 8 Indìco la votazione palese sull'articolo 8.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 9 Indìco la votazione palese sull'articolo 9.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 10 Indìco la votazione palese sull'articolo 10.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 11 Indìco la votazione palese sull'articolo 11.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 12 Indìco la votazione palese sull'articolo 12.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 13 Indìco la votazione palese sull'articolo 13.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 14 Emendamento rubricato n. 2) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore De Ruggiero: Al comma 3 dell'articolo 14 del testo unificato le parole "di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare)" sono sostituite dalle parole "già istituite ai sensi dell'articolo 89 del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 2).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 14, come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 15 Indìco la votazione palese sull'articolo 15.
Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 36 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri Il Consiglio approva.
La legge è approvata.


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Esame testo unificato delle proposte di legge n. 440 e n. 562 "Norme in materia di pet-therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame del testo unificato delle proposte di legge n.
440 e n. 562 "Norme in materia di pet-therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali", di cui al punto 16) all'o.d.g.
Relatori sono i Consiglieri Boeti e Cavallera, che danno per letta la relazione, il cui testo recita: "Illustre Presidente, Egregi Consiglieri, il presente provvedimento intende promuovere la pet-therapy e riconoscerne il valore terapeutico e riabilitativo nelle cure dei soggetti affetti da patologie neuro e psicomotorie.
La pet-therapy si basa sul rapporto uomo-animale e si pone come co-terapia a fianco della medicina tradizionale in modo dolce, non invasivo, per stimolare una serie di meccanismi biologici naturali che sono alla base dell'attivazione del sistema immunitario.
Negli Stati Uniti e in molti Paesi europei, la pet-therapy, utilizzata insieme alla medicina tradizionale, ha dato risultati positivi, soprattutto applicata ad anziani, bambini e disabili.
Si tratta, infatti, di un metodo terapeutico e riabilitativo in cui l'animale, in qualità di co-terapeuta, rappresenta un incentivo motivazionale attraverso il quale si perseguono gli obiettivi di un progetto riabilitativo che può essere individuale o di gruppo.
stato infatti rilevato da studi condotti già negli scorsi decenni e oggi comprovati da sempre più numerose esperienze, che il contatto con un animale, oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti, è particolarmente adatto a favorire i contatti inter-personali offrendo spunti di conversazione, di ilarità e di gioco e può rappresentare un valido aiuto per pazienti con problemi di comportamento sociale e di comunicazione, specie se bambini o anziani, ma anche per pazienti psichiatrici o per chi soffre di alcune forme di disabilità.
Nell'ambito della pet-therapy occorre distinguere tra terapia assistita con animali e attività assistita con animali.
Nel primo caso si intende fare riferimento ad una attività terapeutica vera e propria che integra, rafforza e coadiuva le terapie normalmente effettuate per il tipo di patologia considerato, mentre nel secondo caso rientrano interventi di tipo educativo o ricreativo che, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, possono essere erogati in vari ambienti da professionisti opportunamente formati, para-professionisti o volontari, insieme con animali che rispondono a precisi requisiti.
Il testo di cui si chiede all'Aula consiliare una sollecita approvazione costituisce il prodotto di un'unificazione istruttoria di due proposte di legge di iniziativa consiliare e, prima del licenziamento da parte della Commissione competente, è stato, anche attraverso il confronto costante con la Giunta regionale, ampiamente approfondito da un apposito gruppo di lavoro costituito in seno alla Commissione stessa.
Il testo unificato risulta composto da dieci articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento legislativo che, mira a riconoscere e promuovere la terapia e l'attività assistite con animali riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo.
L'articolo 2 fornisce la definizione di terapia assistita con animali e di attività assistita con animali, mentre l'articolo 3 individua gli ambiti in cui la pet-therapy può trovare applicazione: ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.
L'articolo 4 definisce i programmi terapeutici attraverso i quali si svolgono la terapia e l'attività assistite con animali. Tali programmi sono commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario e sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro.
L'articolo 5 disciplina i percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe multidisciplinari.
L'articolo 6 contiene indicazioni riguardanti gli animali coinvolti nella terapia e nell'attività assistite con animali.
L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale alla sanità, della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali e ne disciplina la composizione, mentre l'articolo 8 ne individua compiti e funzioni.
L'articolo 9 demanda alla Giunta regionale l'adozione di un regolamento attuativo delle prescrizioni legislative.
L'articolo 10 contiene la norma finanziaria identificando le unità previsionali di base del bilancio regionale a cui imputare gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento".
ARTICOLO 1 Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Indìco la votazione palese sull'articolo 6.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 Indìco la votazione palese sull'articolo 7.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 8 Indìco la votazione palese sull'articolo 8.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 9 Indìco la votazione palese sull'articolo 9.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 10 Indìco la votazione palese sull'articolo 10.
Il Consiglio approva.
Colleghi, pongo in votazione l'intero testo di legge.
Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 35 Consiglieri votanti 35 Consiglieri hanno votato SÌ 35 Consiglieri La legge è approvata


Argomento: Musei

Esame proposta di legge n. 641 "Interventi a sostegno del Museo storico del Mutuo soccorso di Pinerolo"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame della proposta di legge n. 641, di cui al punto 12) all'o.d.g.
I relatori, i Consiglieri Placido e Leo, danno per letta la relazione, il cui testo recita: "Nella prima metà dell'Ottocento, in Italia, iniziò a delinearsi il fenomeno del mutualismo, con la costituzione di Società di lavoratori che praticavano il mutuo soccorso. Ciò fu possibile da quando lo Statuto albertino, promulgato dal Re il 4 marzo del 1848, abrogò il divieto di associazione e concesse, quindi, il diritto di "adunarsi pacificamente".
I primi a fondare la propria Società di mutuo soccorso furono gli operai di Pinerolo, nell'ottobre dello stesso anno. La chiamarono "Associazione Generale degli Operai" perché si trattava di una società aperta a tutte le categorie di lavoratori.
Di lì in poi, le Società di mutuo soccorso si diffusero in tutta la penisola, coinvolgendo una moltitudine di operai, artigiani, contadini commercianti e professionisti, in un arco temporale che arriva fino al presente. Nel solo Piemonte, le Società di mutuo soccorso furono circa quattromila, di cui quattrocento ancora oggi in vita.
Scopo istituzionale delle Società di mutuo soccorso, luoghi di autentica solidarietà sociale, era, dunque, quello di fornire assistenza ed aiuto economico ai soci in difficoltà, attraverso la costituzione di un fondo monetario destinato a soccorrere gli iscritti, versando loro sussidi in caso di malattia, maternità, disoccupazione, impotenza al lavoro e vecchiaia.
Il consolidamento dell'attività di questi sodalizi portò ad un'estensione degli ambiti di intervento: oltre a quello mutualistico in senso stretto le Società, infatti, promossero numerose iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita degli iscritti e della comunità in cui operavano.
Realizzazione di cooperative di consumo, forni sociali, ospedali, ospizi asili, casse di credito e di risparmio, assicurazioni, assistenza medica specialistica, distribuzione di medicinali a prezzi calmierati, campagne di vaccinazione furono solo alcune delle attività svolte dalle Società di mutuo soccorso. Fondamentale fu anche l'impegno nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.
Con l'avvento del fascismo, tuttavia, molte Società di mutuo soccorso scomparvero per ragioni economiche o più spesso politiche, ma altre rimasero in vita ed ancora oggi in Piemonte, come già anticipato, se ne possono contare oltre quattrocento raggruppate nella Fondazione "Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso" . Tale Fondazione è nata nel 2001 con il sostegno della Regione Piemonte attraverso la legge regionale numero 24 del 9 aprile 1990, modificata da ultimo nel 1996, che prevede interventi a sostegno delle Società di mutuo soccorso piemontesi ancora attive.
Il nascere e diffondersi del fenomeno del mutuo soccorso e reciproco sostegno ha, senza dubbio, notevolmente contribuito al miglioramento delle condizioni di vita, spesso pessime, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Nel mondo attuale, a forte tendenza individualistica, l'esperienza del mutuo soccorso può concorrere a ricostruire un sistema di valori e di relazioni sociali che recuperino quel senso della collettività e dello stare insieme necessario per migliorare il futuro.
Proprio in quest'ottica e con la precipua volontà di valorizzare e sostenere le radici storiche e culturali della nostra Regione salvaguardando le realtà museali esistenti sul territorio, la presente proposta di legge regionale, composta da tre articoli, prevede interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo, quale esempio culturale di memoria e divulgazione dei valori sociali e umanitari del mutuo soccorso.
Il Museo ha la sua sede nell'edificio acquistato nel 1800 dalla ricordata "Associazione Generale degli Operai" di Pinerolo, prima società di mutuo soccorso italiana.
La storia del mutuo soccorso, il modo di viverlo e di trasmetterne i valori sono raccontati in questo museo storico concepito per condurre il visitatore lungo la via della solidarietà.
Ritornando alla proposta di legge regionale in questione, essa individua all'articolo 1 le finalità della legge ed all'articolo 2 gli interventi attraverso cui la Regione assicura il proprio sostegno al Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo. Tali interventi consistono nella erogazione di contributi per la realizzazione di attività ed iniziative quali la manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo; la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico - documentario esistente ed acquisibile; l'organizzazione di convegni e percorsi didattici per la divulgazione dei valori del mutualismo, la promozione di attività di comunicazione volte a favorire ed incrementare la conoscenza e la fruizione del Museo.
Infine, l'articolo 3 è la norma finanziaria." aperta la discussione generale.
Non essendoci richieste d'intervento, passiamo all'articolato.
ARTICOLO 1 Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 36 Consiglieri votanti 33 Consiglieri hanno votato SÌ 33 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 3 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame del Testo unificato delle seguenti proposte di legge n. 394 "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare", n. 564 "Norme per la valorizzazione del profilo professionale e formativo dell'assistente familiare", n. 574 "Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività domiciliare svolta dagli assistenti familiari", n. 575 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" n. 601 "Interventi a favore della figura dell'assistente familiare ed a sostegno degli anziani ultrasettantenni e delle famiglie con anziani a carico"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame del Testo unificato delle proposte di legge n.
394, n. 564, n. 574, n. 575, n. 601, di cui al punto 13) all'o.d.g.
I relatori, Consiglieri Boeti e Vignale, danno per letta la relazione, il cui testo recita: "Illustre Presidente Egregi Consiglieri l'evoluzione dei bisogni di salute, soprattutto in ordine al crescente invecchiamento della popolazione e alla maggiore incidenza di patologie croniche invalidanti, rappresenta una sfida decisiva per il sistema sanitario e socio assistenziale del Piemonte, una della regioni nelle quali il processo di invecchiamento della popolazione è particolarmente accentuato.
La non autosufficienza colpisce un numero sempre maggiore di cittadini e di famiglie e la promozione del benessere e della qualità della vita delle persone non autosufficienti si è imposta come una priorità nella programmazione sanitaria e socio assistenziale.
necessaria una cornice legislativa unitaria, capace di sostenere la realizzazione di un sistema coordinato e integrato della domiciliarità, nel quale trovino definizione le prestazioni, la loro qualità e i profili professionali coinvolti, nel pieno rispetto della la libertà di scelta del cittadino e delle famiglie.
La legge introduce, nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con gli strumenti di programmazione socio sanitaria, tre definizioni decisive: quella della condizione di non autosufficienza, quella di prestazioni domiciliari, quella di assistente familiare. A partire da queste definizioni la legge stabilisce i percorsi di valutazione della condizione di non autosufficienza, le modalità di erogazione delle stesse ed impegna la Regione nella formazione degli assistenti familiari, valorizzandone il profilo professionale.
La domiciliarità costituisce, sempre di più, una risposta appropriata dal punto di vista sanitario e assistenziale e gradita e desiderata dalla persone. Si tratta però una opzione nel quadro di una libertà di scelta che deve essere salvaguardata. In questo senso la legge si propone di rendere effettiva la possibilità, da parte dei cittadini e della famiglie, di scegliere tra domiciliarità e residenzialità, in un quadro certo di esigibilità del diritto alla cura e all'assistenza.
Un aspetto qualificante della legge risulta essere la individuazione di una funzione di incontro tra domanda e offerta, il cui esercizio incentiva un sistema di governance integrato tra le politiche sociali, del lavoro e della formazione.
La IV Commissione ha iniziato il 10 ottobre 2008 l'esame dei progetti di legge n. 394 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), presentata dai Consiglieri Boeti (primo firmatario), Muliere, Travaglini, Ferraris, Auddino, Bellion, Pace Cavallaro, Comella, Larizza, Reschigna, Ronzani e Scanderebech, e n. 564 (Norme per la valorizzazione del profilo professionale e formativo dell'assistente familiare), presentata dai Consiglieri Burzi e Cotto (primi firmatari), Caramella, Leardi, Leo, Guida, Botta, D'Ambrosio, Vignale. Ha quindi fissato le consultazioni per il 14 novembre 2008. Nel frattempo sono state assegnate, e quindi trattate unitamente alle proposte di legge nn.
394 e 564, le proposte di legge 574 (Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività domiciliare svolta dagli assistenti familiari), presentata dai Consiglieri Clement (primo firmatario) Deambrogio, Barassi, Bossuto, Moriconi, Comella, Dalmasso e Chieppa, e n.
575 (Servizi domiciliari per persone non autosufficienti), presentata dai Consiglieri Lepri (primo firmatario), Muliere, Placido, Ristagno, Boeti Motta, Bizjak, Cattaneo, Pace, Pozzi, Turigliatto, Buquicchio, Rabino Ronzani, Rutallo, Ferrarsi, Auddino, Laus e Caracciolo. Per dare modo a queste proposte di legge di essere esaminate dagli enti ed associazioni consultati la data delle consultazioni è stata rinviata al 21 novembre.
In questa data dunque si sono svolte dunque le consultazioni, che hanno visto l'intervento, tra gli altri, delle organizzazioni sindacali, di IRIS (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Biella), di COGESA (Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali), di ACLICOLF (Associazione Cristiane Lavoratori Italiani Collaboratori Familiari), di Piemonte Forum, della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, del C.S.A. (Coordinamento Sanità e Assistenza fra i Movimenti di base), di U.G.L. (Unione Generale del Lavoro) e dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Il 3 marzo 2009 è stata assegnata per l'esame la proposta di legge n. 601 (Interventi a favore della figura dell'assistente familiare ed a sostegno degli anziani ultrasettantenni e delle famiglie con anziani a carico) presentata dai Consiglieri Vignale (primo firmatario), Casoni, Botta Boniperti e D'Ambrosio. Sono state quindi fissate per questo provvedimento le consultazioni scritte, al fine di poter procedere ad esaminare insieme tutti i provvedimenti trattanti la medesima materia.
Il 24 aprile dello stesso anno la IV Commissione ha iniziato la discussione generale. La Commissione ha preso atto che, rispetto agli altri provvedimenti, la p.d.l. n. 575, tenendo conto della legislazione nazionale vigente in materia, proponeva una regolamentazione più organica e complessiva dei servizi domiciliari per persone non autosufficienti, che costituiscono, sia nella pratica degli enti gestori, sia negli impegni economici della Regione, un ambito rilevante.
Pertanto, prima di iniziare l'esame dell'articolato delle proposte, si è concordato di addivenire ad un testo unico che tenesse conto di tutti i progetti di legge, tenendo in considerazione anche le eventuali valutazioni di merito sulla problematica avanzate da parte dell'Assessore al welfare.
La Commissione ha ritenuto comunque importante disciplinare la materia attraverso una legge regionale soprattutto per evitare disomogeneità del livello dei servizi erogati nelle diverse aree territoriali.
Il 15 e il 22 maggio 2009 la Commissione ha proseguito nella discussione generale. Il 12 giugno è stato approvato l'articolo 1 del testo unificato che declina le finalità della legge, quali la promozione del benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti.
A partire da questa data, la IV Commissione ha continuato l'esame del provvedimento, fino ad arrivare all'11 dicembre 2009, quando ha espresso il parere di massima favorevole sul testo unificato e lo ha rassegnato alla I Commissione per il parere sulla norma finanziaria. Acquisita detta norma lo ha licenziato all'unanimità dei presenti il 22 gennaio 2010.
La legge consta di 12 articoli, frutto di un lavoro approfondito, svolto al fine di giungere all'intesa tra i proponenti delle diverse proposte di legge.
L'articolo 1, come già enunciato, riguarda le finalità della legge, che favorisce la permanenza dei cittadini non autosufficienti presso il proprio domicilio.
L'articolo 2 definisce la "non autosufficienza", ovvero la condizione delle persone in varie condizioni ed età che soffrono di una perdita permanente parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale e sono quindi incapaci di compiere atti essenziali alla vita quotidiana.
L'articolo definisce altresì le "prestazioni domiciliari", che possono essere ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva e di lungoassistenza nella fase di cronicità. In quest'ultima fase sono comprese una serie di prestazioni, quali quelle professionali, di assistenza familiare, servizi di tregua, mirati ad alleviare gli oneri cui sono sottoposti i familiari, l'affidamento diurno, il telesoccorso e la fornitura dei pasti.
L'articolo 3 riguarda gli interventi, che sono l'erogazione delle prestazioni domiciliari, la formazione della figura professionale dell'assistente familiare, la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in questo ambito e la consulenza alle famiglie.
L'articolo 4 concerne la valutazione della condizione di non autosufficienza, accertata dalle apposite unità di valutazione competenti sul territorio. Sarà quindi compito della Giunta regionale approvare, con propria deliberazione, gli indicatori di valutazione, i massimali di spesa destinati a ciascuna persona e i tempi massimi per la valutazione dei casi.
L'articolo 5 riguarda la modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari, che sono assicurate attraverso i servizi resi da aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali, contributi economici per i familiari della persona non autosufficiente e per affidatari, rimborsi spesa per i volontari.
A seconda delle preferenze, le Aziende sanitarie e gli Enti gestori per i servizi socio assistenziali definiscono l'articolazione degli interventi.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei servizi.
L'articolo 6 prevede altresì la promozione di corsi di formazione di assistenza familiare, che si concluderanno con il rilascio di un attestato.
Sarà la Giunta regionale ad individuare i criteri e le modalità di accesso ai contributi mirati alla frequenza dei corsi stessi.
L'articolo 7 ha l'obiettivo di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di servizi e prestazioni domiciliari. Esso affida alle Province il compito di rendere disponibili, attraverso i centri per l'impiego, gli enti gestori dei servizi socio assistenziali ed il mondo del terzo settore gli elenchi degli operatori che si offrono per l'assistenza familiare ed affida alla Giunta regionale la definizione delle modalità di tenuta e l'aggiornamento di tale elenco nonché la definizione puntuale delle prestazioni offerte e dei relativi criteri tariffari.
L'articolo 8 prevede la promozione, da parte della Regione, di iniziative di comunicazione e di informazione ed affida alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei contenuti di tali iniziative.
L'articolo 9 stabilisce che la quota sanitaria delle prestazioni domiciliari sia a carico del Servizio Sanitario Regionale e che la quota assistenziale sia definita in conformità con le normative nazionali e con gli accordi applicativi dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) siglati a livello regionale. Inoltre, nell'affidare alla Giunta regionale la definizione dei criteri di compartecipazione da parte dei cittadini precisa che siano tenuti in considerazione il reddito e il patrimonio del solo beneficiario e definite franchigie a tutela di un reddito minimo per il beneficiario.
L'articolo 10 istituisce la figura del Garante personale, che può essere nominato dall'ente gestore dei servizi socio assistenziali e dall'azienda sanitaria, con il consenso del cittadino, allo scopo di rappresentare quest'ultimo nel rapporto con i servizi sociali e sanitari e nella definizione e attuazione del PAI (Piano di assistenza individuale). La definizione delle procedure per la nomina e la revoca del Garante personale sono affidate alla Giunta regionale.
L'articolo 11 prevede che la Giunta regionale presenti una relazione triennale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge.
L'articolo 12 concerne la norma finanziaria, che stanzia per il biennio 2010-2011 12 milioni di Euro annui, in capo alle Politiche sociali e 80 milioni di Euro in capo alla Sanità".
ARTICOLO 1 Emendamento rubricato n. 1) presentato dai Consiglieri Clement, Deambrogio Bossuto, Moriconi, Barassi, Dalmasso: Art. 1, comma 1 dopo "favorisce la loro permanenza presso il domicilio" aggiungere: "nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Indìco la votazione palese sull'articolo 2.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione palese sull'articolo 5.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 Emendamento rubricato n. 2) presentato dai Consiglieri Clement, Deambrogio Bossuto, Moriconi, Barassi, Dalmasso: Art. 6, comma d, eliminare il comma D "non aver conseguito condanne penali passate ingiudicato e non avere carichi pendenti".



PRESIDENTE

La parola alla Vicepresidente Cotto, che interviene in qualità di Consigliera.



COTTO Mariangela

Si tratta della formazione professionale per le assistenti familiari.
Pur avendone discusso molto in Commissione, non ci siamo accordati sull'emendamento che il collega Clement presenta oggi in Consiglio.
A stragrande maggioranza avevamo espresso il nostro disaccordo e la volontà di scrivere quanto noi avevamo proposto, ovvero "non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere cariche pendenti".
Per i nostri anziani, che affidiamo a queste assistenti, vogliamo qualche garanzia in più.
Quindi il mio parere è contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Clement.



CLEMENT Gian Piero

Confermo parzialmente il "film" che ha visto la Consigliera Cotto, nel senso che è vero che in Commissione si è lavorato lungamente su questa legge e che quella in discussione è stata una delle questioni più dibattute.
Ricordo però molto bene che alla fine abbiamo trovato quest'affidamento (scusate, ma io uso spesso questa parola) poiché in Commissione non si trovava, oggettivamente, un accordo complessivo, che tenesse conto della sensibilità di tutti.
Ricordo anche che ad un certo punto si è deciso di concludere la discussione, per la necessità di licenziare la legge e passarla in aula per l'approvazione. Lo dimostra il fatto che stiamo discutendo di questa legge l'ultimo giorno di Consiglio.
Credo inopportuno mettere in legge un articolo di questo tipo, senza contare che potrebbe rischiare di essere impugnata, poiché una persona che ha subito una condanna penale e che ha pagato il suo debito con la giustizia deve essere posta nelle stesse condizioni degli altri cittadini in particolare su questa partita, dove molte associazioni lavorano in tal senso, per favorire soprattutto le donne che magari escono da percorsi molto faticosi (si pensi, ad esempio, a quelle donne costrette alla strada o ad altri reati). Precludere loro la possibilità di partecipare ai corsi ritengo che sia un nonsenso dal punto di vista sociale.
Credo che l'argomento rimandi un po' alle sensibilità dal punto di vista etico e sociale di ogni singolo Consigliere. Chiedo, pertanto all'Aula di pronunciarsi su questo emendamento. Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Boeti; ne ha facoltà.



BOETI Antonino

Per la verità, avevamo già affrontato questa discussione, sebbene non ricordi se la decisione assunta in Commissione fosse di riportare o meno in Aula questo tipo di argomento. Sono convinto che il Consiglio regionale nella sua interezza, abbia sensibilità: chi ha pagato il proprio debito con la giustizia deve poter avere la possibilità di riprendere a vivere, di cercare un'attività lavorativa che possa consentirgli una prospettiva di futuro.
Tuttavia, in Commissione è anche emerso che si tratta di un lavoro più delicato di altri: stabilire un rapporto personale all'interno di un'abitazione con un anziano che talvolta non è in grado di comprendere ci che succede a se stesso e agli altri, generava qualche preoccupazione.
Peraltro, mi sembrava che avessimo concordato di escludere l'ipotesi che chi avesse subito condanne penali o avesse carichi pendenti potesse svolgere questo tipo di attività, perlomeno nell'assistenza domiciliare (non questo non vale, ovviamente, per le strutture di tipo diverso all'interno delle quali l'accesso è libero).
Pertanto, confermo quanto detto in Commissione: non sono d'accordo con l'emendamento presentato dal Consigliere Clement.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 2).
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 6, nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 Emendamento rubricato n. 3) presentato dai Consiglieri Clement, Deambrogio Bossuto, Barassi, Moriconi e Dalmasso: All'articolo 7 comma 1 sostituire da "Le Province, ai fini di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro..." fino a "...sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 6, comma 1" con: "La Regione, in collaborazione con le Province promuove il raccordo tra i centri per l'impiego di cui all'articolo 20 della l.r. 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro), e gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel campo dell'assistenza familiare e favorisce altresì il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e degli enti ed organizzazioni pubblici e privati operanti in tale ambito, valorizzando anche le esperienze già in corso".
Ha chiesto la parola il Consigliere Clement, per l'illustrazione; ne ha facoltà.



CLEMENT Gian Piero

Mentre il collega relatore verifica l'emendamento, approfitto per illustrarlo brevemente. Anche la discussione sull'incontro tra domanda e offerta è stata lunga e appassionata. Io credo che, alla fine, si sia trovata una buona sintesi. La criticità che intravedo e che cerco di superare con questo emendamento è quella di consegnare comunque alla Regione e agli Assessorati competenti il ruolo di regia di coordinamento con le Province, con i Centri per l'impiego, con le associazioni di volontariato, con le parrocchie e con altre associazioni che lavorano in maniera significativa in questo senso, valorizzando, altresì, le numerose esperienze positive già in corso.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 3).
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 7, nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 8 Indìco la votazione palese sull'articolo 8.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 9 Indìco la votazione palese sull'articolo 9.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 10 Indìco la votazione palese sull'articolo 10.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 11 Indìco la votazione palese sull'articolo 11.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 12 Indìco la votazione palese sull'articolo 12.
Il Consiglio approva.
Non essendoci richieste di intervento per dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'intero testo di legge.
Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 35 Consiglieri votanti 29 Consiglieri hanno votato SÌ 29 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 6 Consiglieri La legge è approvata.
Ricordo ai Presidenti dei Gruppi che al termine della seduta antimeridiana è previsto un incontro in Sala A con la delegazione dei lavoratori di Aviapartner.
Comunico, altresì, che la seduta pomeridiana del Consiglio regionale diversamente da quanto previsto nella lettera di convocazione, è convocata per le ore 15.00.
La seduta è tolta.



(La seduta termina alle ore 13.02)



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