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Dettaglio seduta n.444 del 19/05/09 - Legislatura n. VIII - Sedute dal 3 aprile 2005 al 27 marzo 2010

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARIGLIO



(Alle ore 14.35 il Presidente Gariglio comunica che la seduta avrà inizio alle ore 15.00)



(La seduta ha inizio alle ore 15.02)



PRESIDENTE

Buongiorno.
La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bossuto, Bresso, Buquicchio Caramella, Deambrogio, Moriconi, Placido e Ronzani.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori, con particolare riferimento a:

Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Richiesta, da parte del Consigliere Cavallera, di chiarimenti in merito all'attività dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, istituito nel 2002 con delibera di Giunta in ottemperanza all'articolo 27 della l.r. 70/96, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Argomento: Protezione civile

Segnalazione, da parte del Consigliere Toselli, di un'integrazione da apportare alla deliberazione della Giunta regionale inerente all'intervento della Protezione Civile piemontese in Abruzzo


PRESIDENTE

Sull'ordine dei lavori, ha chiesto la parola il Consigliere Cavallera ne ha facoltà.



CAVALLERA Ugo

Grazie, Presidente.
Brevissimamente, solo per ricordare che il Consiglio si era già interessato delle questioni inerenti al settore della caccia, in modo particolare dei rapporti tra il settore e l'Osservatorio regionale della caccia. È stata fatta, in applicazione della nuova legge sul personale, una riorganizzazione che, d'accordo noi o meno, era prevista da questa nuova normativa.
Nutriamo dei dubbi sul funzionamento di quest'Osservatorio e sui suoi rapporti con il settore caccia, perché appesantisce le procedure e non consente una chiarezza nei rapporti con l'esterno.
Sappiamo che al momento la delega alla caccia è sospesa, in pratica l'ha acquisita la Presidente. Ma vedo che è presente l'Assessore Deorsola che in materia di osservatori e di loro abolizioni ne aveva fatto un cavallo di battaglia. Avremmo comunque piacere di una comunicazione in tal senso nella prossima seduta.
Visto che la materia era stata precedentemente trattata in Aula gradiremmo ricevere un'informativa di com'è attualmente e di come sarà a regime la questione dell'Osservatorio della caccia, che, peraltro, è previsto dalla legge regionale n. 70 come un'articolazione interna del settore caccia.
Grazie, Presidente.



PRESIDENTE

Grazie, collega Cavallera.
In sede di Conferenza dei Capigruppo porteremo la questione da lei sollevata all'attenzione dei Presidente dei Gruppi e, ovviamente, della Giunta regionale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Toselli, sempre sull'ordine dei lavori; ne ha facoltà.



TOSELLI Francesco

Grazie, Presidente.
Ho avuto modo di incontrare stamani l'Assessore regionale alla Protezione Civile, Ricca, e di informarlo che la Protezione Civile piemontese in Abruzzo si occupa di due città, per cui dispone di due campi: Barisciano e Tempera.
La relativa delibera di Giunta regionale, che mi pare faccia capo a qualche mese fa, aveva stabilito, se non erro, una somma complessiva di 200 mila euro. Bisognerebbe integrare tale delibera aggiungendo la città di Tempera.
Presidente, le chiederei cortesemente di verificarlo ed eventualmente conferire con la Giunta affinché si ponga questa correzione, aggiungendo semplicemente il nome della città di Tempera vicino a quella di Barisciano.
Grazie.



PRESIDENTE

Verificherò assolutamente, collega Toselli.
Peraltro, in realtà è una frazione della città de L'Aquila, ma resta comunque valida la sua osservazione.
Verificheremo il testo della deliberazione e ne chiederemo un'eventuale integrazione.


Argomento: Assistenza e sicurezza sociale: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di legge n. 477 (proposta di iniziativa popolare), inerente a "Istituzione di centri antiviolenza con case segrete"


PRESIDENTE

Nella seduta antimeridiana era iniziato l'esame della proposta di legge n. 477 con la discussione generale e con la votazione dell'articolo 1.
Procediamo, quindi, con l'esame dell'articolo 2.
ARTICOLO 2 A tal riguardo, sono stati presentati due emendamenti: l'emendamento rubricato n. 2 e l'emendamento rubricato n. 3 bis, riscrittura dell'emendamento n. 3, che ne lascia assolutamente invariato il contenuto.
Emendamento rubricato n. 2) presentato dalle Consigliere Barassi, Cotto Motta e Pozzi: Al comma 1, dell'articolo 2, la dizione "case segrete" è sostituita dalla seguente: "case ri-fugio".
Non essendovi richieste di intervento, pongo in votazione l'emendamento rubricato n. 2.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 2.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 33 Consiglieri hanno votato SÌ 32 Consiglieri ha votato NO 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 3 bis) presentato dalle Consigliere Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 2, comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Regione eroga finanziamenti per la costituzione e la gestione dei Centri in favore degli enti di cui all'articolo 3 che li istituiscono secondo le modalità di cui alla presente legge".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 3 bis.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 33 Consiglieri hanno votato SÌ 32 Consiglieri ha votato NO 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Comunico che l'emendamento rubricato n. 3) viene ritirato dai proponenti.
Indìco la votazione nominale sull'articolo 2, come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 32 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Emendamento rubricato n. 4) presentato dalle Consigliere Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Istituzione dei Centri) 1. E' istituito almeno un Centro per ciascuna provincia, quale luogo fisico di accoglienza, sostegno e offerta di residenza delle donne.
2. I comuni o gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla l.r. 1/2004, nell'ambito della programmazione del piano di zona propongono l'istituzione e la localizzazione del Centro antiviolenza tenuto conto dei requisiti dell'accessibilità, della sicurezza e della riservatezza.
3. L'istituzione dei Centri è deliberata dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
4. I Centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne ospitate e i loro figli sia per chi vi opera.
5. Ogni Centro è retto da un autonomo regolamento interno.
6. Le sedi dei Centri sono di norma di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale.
7. I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge".
Subemendamento rubricato n. 15) presentato dai Consiglieri Vignale, Botta e D'Ambrosio: All'articolo 3, dopo il comma 7 inserire un nuovo comma 8: "8. Il personale necessario, scelto con criteri di pari opportunità, è selezionato in via prioritaria fra i dipendenti della Regione Piemonte delle Province e dei Comuni piemontesi".
Ha chiesto la parola la Consigliera Barassi; ne ha facoltà.



BARASSI Paola

Mi spiace che non sia presente il Consigliere Vignale, perché a seguito dell'interruzione del Consiglio regionale si è svolto un incontro coi Consiglieri e i rappresentanti delle donne che hanno presentato la proposta di iniziativa popolare proprio per verificare tutti gli emendamenti presentati in Aula.
Avevamo raggiunto un accordo secondo il quale il Consigliere Vignale avrebbe ritirato gli emendamenti n. 15 e n. 16, proprio sulla base di un subemendamento che noi avremmo presentato sull'articolo 9.
Mi spiace che non sia presente, però questa era l'indicazione scaturita dalla discussione tenutasi questa mattina.



PRESIDENTE

Il subemendamento rubricato n. 15 viene ritirato dal proponente e conservato agli atti.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 4., così come il nuovo articolo 3.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Il voto è conseguentemente esteso all'articolo 3, che viene approvato.
ARTICOLO 4 Emendamento rubricato n. 5) presentato dalle Consigliere Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Attività dei Centri) 1. I Centri svolgono le seguenti attività: a) offrono, anche attraverso l'istituzione delle case rifugio, accoglienza ed ospitalità temporanea a donne sole o con figli nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere b) garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici esistenziali, sanitari, assistenziali c) si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo d) sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all'interno della famiglia e della società; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all'individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti e) promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita f) propongono progetti di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza.
2. I Centri svolgono le attività di cui al comma 1, garantendo la massima discrezione e riservatezza nei confronti delle donne, l'accessibilità e la costante pubblicizzazione dei servizi, il lavoro di rete con i servizi pubblici e privati del territorio e con le organizzazioni di donne".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 5, così come il nuovo articolo 4.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Il voto è conseguentemente esteso all'articolo 4, che viene approvato.
Emendamento rubricato n. 16) presentato dal Consigliere Vignale: introdotto l'articolo 4 bis.
L'emendamento rubricato n. 16 è ritirato e conservato agli atti.
ARTICOLO 5 Emendamento rubricato n. 6) presentato dalla Consigliera Barassi, Motta e Pozzi: "L'articolo 5 è soppresso".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 6.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 6 (che diventa articolo 5) Emendamento rubricato n. 7) presentato dalle Consigliere Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Gratuità) 1. Gli interventi e la permanenza nei Centri sono di norma gratuiti, fatta salva l'even-tuale partecipazione alle spese da parte degli utenti e delle ospiti, da determinarsi sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 5".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 7.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Il voto è conseguentemente esteso all'articolo 6, che viene approvato.
ARTICOLO 7 (che diventa articolo 6) Emendamento rubricato n. 8) presentato dalle Consigliere Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Competenze della Regione) 1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge definisce con regolamento: a) i criteri per l'istituzione dei Centri e per la concessione dei relativi finanziamenti b) gli standard strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza c) le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei Centri e di tutti coloro che con essi intervengono, anche in raccordo con gli Atenei piemontesi d) le modalità di accesso alla gestione dei Centri e loro funzionamento e) le modalità di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari con i servizi di assistenza legale e alloggiativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato f) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente g) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei Centri h) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri.
2. La Giunta regionale, inoltre: a) definisce un sistema unico di presa in carico dei casi di violenza da parte dei Centri e degli altri servizi di competenza regionale, al fine di pervenire ad un sistema unico di registrazione b) promuove e finanzia, all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, specifici Centri di soccorso per violenza sulle donne c) istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne le cui competenze e modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare d) promuove, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e comunali e con i Centri, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza contro le donne".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 8.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
L'articolo 7 è conseguentemente approvato.
ARTICOLO 8 (che diventa articolo 7) Emendamento rubricato n. 9) presentato dalle Consigliere Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Competenze delle Province) 1. Le amministrazioni provinciali, ai fini della presente legge: a) rilevano il fabbisogno e, sulla base delle proposte pervenute dagli enti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, pianificano la localizzazione dei Centri antiviolenza b) promuovono le forme di collaborazione previste all'articolo 7, comma 2 lettera d) c) predispongono, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7 progetti di formazione permanente e organizzano corsi per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza d) riferiscono annualmente all'assessorato regionale competente sull'andamento e sulla funzionalità dei Centri e) organizzano la raccolta dei dati provenienti dai singoli Centri e da altri organismi e li trasmettono all'Osservatorio regionale".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 9.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
L'articolo 8 è conseguentemente approvato.
ARTICOLO 9 (che diventa articolo 8) Emendamento rubricato n. 10) presentato dalla Consigliera Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Competenze degli enti titolari dei Centri) 1. Gli enti titolari dei Centri, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3: a) deliberano l'istituzione dei Centri e ne garantiscono la gestione anche attraverso convenzioni con realtà associative femminili operanti nel territorio che si occupano del contrasto e della violenza contro le donne b) garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati c) collaborano con la provincia di riferimento per l'istituzione e il consolidamento della rete istituzionale dei servizi da collegare con i Centri d) presentano al competente assessorato regionale, unitamente alle determinazioni assunte dalla provincia ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera a), le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri, previa valutazione dei requisiti di qualità e di professionalità".
Ha chiesto di intervenire la Consigliera Barassi; ne ha facoltà.



BARASSI Paola

Per presentare un subemendamento, o una riscrittura dell'articolo 9, in particolare per il comma 1, lettera a), in cui si propone di terminare la dicitura "deliberano le istituzioni dei Centri Antiviolenza e ne garantiscono la gestione".
Si chiede di cassare la parte "anche attraverso convenzioni con realtà associative femminili operanti nel territorio che si occupano del contrasto e della violenza contro le donne". Questo perché, nella discussione e nel confronto che abbiamo avuto con il Consigliere Vignale, si riteneva più opportuno non inserire in legge la definizione delle forme e delle modalità con cui verranno gestiti i centri.
Questa partita verrebbe rimandata, come di consueto, al regolamento che la Giunta regionale, sentita la Commissione competente, dovrà deliberare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



PRESIDENTE

Se i Consiglieri firmatari lo ritengono, possiamo considerare così corretto l'emendamento. Dall'emendamento vengono espunte al comma 1 lettera a) le parole che iniziano da "anche attraverso" fino alle parole "contro le donne".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 10, come modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
L'articolo 9 è conseguentemente approvato.
ARTICOLO 10 Emendamento rubricato n. 11) presentato dalla Consigliera Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 10 ("Fondo di garanzia") è soppresso.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Se, come vedremo nell'emendamento successivo, l'articolo 11 è, in qualche modo, previsto all'interno di un'altra legge votata dal Consiglio (sostanzialmente quella per le spese legali sostenute da persone vittime di violenza), qui non ci troviamo nella stessa situazione.
Bisogna dire, così non interverrò successivamente sull'articolo 11, che noi raccordiamo cassando, di fatto, quanto è previsto all'articolo 11.
Prevediamo che vi sia, di fatto, un raccordo con la normativa esistente, in particolare modo quella sulla sicurezza, che prevede quanto era previsto dall'articolo 11, cioè la copertura delle spese legali non soltanto per le donne, ma per coloro i quali subiscono una violenza. Noi lo manifestammo come aspetto contro il quale non potemmo esprimerci, ma di difficile realizzazione. Tant'è che, ad oggi, la legge non prevede un euro su questa finalità salvo che non sia all'interno di un patto locale per la sicurezza e non lo sarà quasi da nessuna parte, perché prevede la copertura delle spese legali di qualunque soggetto abbia subìto violenza: l'anziano che viene scippato al mercato, come quello che subisce un furto all'interno della propria abitazione.
Ciò significa, e significherà, che quanto era previsto all'articolo 11 relativamente alla copertura delle spese legali per le persone vittime di violenza, o di quelle all'articolo 1, quindi in questa fattispecie, di fatto non avverrà. Quanto era previsto all'articolo 11 non sarà garantito dalla norma regionale, perché la norma è una specie di ordine del giorno un principio verso il quale tutti vorremmo tendere, cioè garantire le spese legali per coloro i quali hanno subito una violenza, ma sul quale ovviamente, non vi sono risorse sufficienti, salvo quanto già previsto dalla legge, cioè il patrocinio gratuito per coloro i quali hanno il reddito inferiore ai 10 mila euro.
Detto ciò, quindi esprimendo una valutazione non positiva rispetto al fatto che si voglia cassare l'articolo 11, esprimiamo un'altra valutazione non positiva rispetto alla volontà di cassare l'articolo 10, essendoci una casistica - non vale solo per le donne, ma in modo importante per le donne di soggetti che devono affrontare tutta una serie di spese. Sono quelle non sol-tanto legate alla separazione - se hanno un reddito annuo lordo superiore ai 10 mila euro, per esempio, le spese legali, perché non possono accedere al patrocinio gratuito - ma altresì quelle spese che si raddoppiano per la vecchia comunità familiare composta da marito e moglie perché, ovviamente, dovranno avere due abitazioni, e il mantenimento dei figli, che a volte - non sempre - grava sulla donna, nel caso in cui non vi sia l'assegno di mantenimento garantito dal marito, nel caso previsto dalla legge. Quindi, è una delle casistiche in cui ci si rivolge alle finanziarie le banche in caso di necessità non erogano certo un aiuto finanziario soprattutto a quelle con i tassi che più si avvicinano a quelli previsti per legge come usurai, non certo da banca europea.
Pertanto, ritengo sbagliato cassare gli articoli 10 e 11, soprattutto perché erano gli unici due articoli della legge che non ricomprendevano soltanto le donne presenti nei centri; potevano essere due articoli molto utili da utilizzare per le donne che si avvalevano del centro o della casa rifugio, per i motivi più differenti che la legge prevede, però, potendo poi avere un sostegno economico.
Non conosco il motivo per cui ciò sia stato cassato. Si dice, come è stato riferito oggi, che sia perché lo fanno i servizi sociali. Per bisogna conoscere i servizi sociali, perché se si conoscono - mi riferisco alla città di Torino e ai grandi Comuni dell'area metropolitana - si sa che tutto questo non avviene, al limite ci sono degli assegni nei confronti della donna o dei minori, salvo non si superino dei redditi assolutamente irrisori, previsti, per esempio, nel nostro caso, dalla delibera del Comune di Torino, ma anche dalle delibere degli altri Comuni.
Quindi, secondo noi, è un grave errore cassare tanto l'articolo 10 quanto l'articolo 11, ma è una scelta che avanza la maggioranza, se ne farà carico anche nel finanziamento della legge sulla sicurezza con una misura espressamente dedicata a questa finalità, che la legge non prevede, io lo comunico...



(Commenti in aula)



VIGNALE Gian Luca

VIGNALE Gian Luca



VIGNALE Gian Luca

No, la prevede per tutti.
Cioè, se domani - non il sottoscritto, ovviamente - un mio familiare viene borseggiato al mercato, ha diritto di accedere alla tutela, rientra nei requisiti previsti dal Regolamento - che sono certo non è mai stato attuato dalla Giunta regionale - ha gli stessi requisiti di una donna che ha subito violenza. Sono gli stessi, perché la legge non fa distinzione, fa riferimento ai sog-getti che hanno subito violenza; lo è il primo, lo è il secondo.



PRESIDENTE

Grazie, colleghi.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 11.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri hanno votato NO 4 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 11 Emendamento rubricato n. 12) presentato dalle Consigliere Barassi e Motta: L'articolo 11 ("Fondo di solidarietà") è soppresso.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 12.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 36 Consiglieri votanti 34 Consiglieri hanno votato SÌ 30 Consiglieri ha votato NO 4 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
Esaminiamo ora l'emendamento n. 13 bis, che sostituisce l'emendamento n.
13.
Emendamento rubricato n. 13 bis) (sostitutivo dell'emendamento rubricato n.
13) presentato dai Consiglieri Barassi, Pozzi e Motta: Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis: "Art. 11 bis (Raccordi) 1. La presente legge opera in raccordo con gli interventi previsti dalla legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti).
2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6 della presente legge, la Regione tiene conto di quanto realizzato sulla base del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime".
Prego di procedere alla distribuzione.
Colleghi, va da sé che se l'emendamento venisse approvato, in sede di correzione tecnico-formale bisogna cambiare la rubrica, perché il termine "raccordi" suona un po' improprio.



(Commenti della Consigliera Pozzi)



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 13 bis, che diventa articolo 9.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
L'emendamento è approvato, quindi è introdotto l'articolo n. 11 bis.
Siamo in attesa che un emendamento sia duplicato e consegnato a tutti i colleghi.
Nel frattempo, procediamo con l'articolo n. 12.
ARTICOLO 12 (che diventa articolo 10) Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 12.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri ha votato NO 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 18) presentato dalle Consigliere Cotto, Barassi Motta, Pozzi, Spinosa e Valloggia: "Art. 12 bis. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga in particolare le seguenti informazioni: a) come si è svolto il processo di istituzione dei Centri b) una descrizione dettagliata del funzionamento dei Centri, delle attività svolte e di tutte le iniziative promosse c) l'entità, il numero e la tipologia dei finanziamenti erogati dalla Regione per la gestione dei Centri d) qual è stato il funzionamento dei Centri di soccorso per la violenza sessuale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 e) l'evoluzione del problema dei maltrattamenti fisici e psicologici sulle donne in Piemonte attribuibile agli interventi previsti dalla legge.
3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati forniscono le infor-mazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 13".
La parola alla Vicepresidente Cotto, che interviene in qualità di Consigliera; ne ha facoltà.



COTTO Mariangela

Questo emendamento, che è stato firmato da tutte le colleghe Consigliere regionali, intende inserire la clausola valutativa su questa legge. Ovvero, la Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di controllo alla prevenzione, alla formazione e al supporto alle vittime di violenza.
A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, informazioni relative a come si è svolto il processo di istituzione dei centri; una descrizione dettagliata del funzionamento dei centri e delle attività svolte e di tutte le iniziative promosse; le entità, il numero e la tipologia dei finanziamenti erogati dalla Regione per la gestione dei centri; qual è stato il funzionamento dei centri di soccorso per la violenza sessuale, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo n. 7; l'evoluzione del problema dei maltrattamenti fisici e psicologici sulle donne in Piemonte attribuibile agli interventi previsti dalla legge.
La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Penso che sia importante la clausola valutativa per le tante leggi che abbiamo approvato. In questo caso, trattandosi di una legge di iniziativa popolare, è ancora più importante che sia dato conto, a voi e a tutti quelli che con voi hanno firmato per questa legge, come avviene la gestione della stessa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vignale.



VIGNALE Gian Luca

Grazie Presidente.
A me pare che sarebbe meglio se portassimo la periodicità da tre a due anni, ma questo è un aspetto minimale. Invece, riteniamo che nelle informazioni sia necessario individuare un indicatore che non faccia fare una valutazione soltanto sui centri come luogo fisico (quindi sull'istituzione, il loro funzionamento, eccetera), ma che in un punto riguardi informazioni tra coloro i quali hanno frequentato i centri ovviamente in modo riservato, cioè avremmo solo dei dati di carattere generale.
A questo proposito, abbiamo proposto di inserire il nuovo punto f) perché questi punti prevedono il funzionamento dei centri e poi, in generale, l'evoluzione del problema dei maltrattamenti psichici e psicologici sulle donne.
Quindi, chiediamo di inserire un nuovo punto che prevede i percorsi di reinserimento sociale, individuando alcuni indicatori, come, per esempio il tempo trascorso nella casa rifugio, il percorso lavorativo e il rapporto con i figli. Al di là del fatto che i centri siano sorti, questi elementi danno l'idea di come abbiano funzionato. Penso che ciò che più ci interessa è vedere, dal momento in cui una donna entra all'interno di una casa rifugio per un maltrattamento, qual è la capacità che gli operatori della casa rifugio stessa hanno nel garantire un reinserimento sociale alla donna, con eventuali minori, che è arrivata presso la casa rifugio.
presentiamo immediatamente l'emendamento e ci auguriamo che venga approvato.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Vicepresidente Cotto, che interviene in qualità di Consigliera; ne ha facoltà.



COTTO Mariangela

Solo per dire che, da parte mia, il subemendamento è condivisibile. Io avevo scritto "tre anni", perché ho pensato alla legge e al fatto che poi bisognava fare il regolamento. Ricordando che il regolamento per il fondo di solidarietà per la tutela legale era durato un anno, mi ero presa un pochino più di tempo a favore della Giunta, ma sono certa che la Giunta pu riferire ogni due anni. Quindi, è condivisibile.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Consigliera Pozzi; ne ha facoltà.



POZZI Paola

Ritengo che, come in altre leggi, anche in questa e soprattutto in questa - lo diceva già la collega Cotto - la clausola valutativa sia estremamente importante.
Rispetto al subemendamento proposto dal collega Vignale, ovviamente immagino che queste informazioni saranno date in forma assolutamente anonima e in modo tale da impedire qualsiasi identificazione.
Questo subemendamento specifica un po' meglio quanto già scritto alla lettera b) del secondo comma, una descrizione dettagliata del funzionamento dei centri, delle attività svolte e di tutte le iniziative promosse.
Credo che tra le iniziative ci siano anche quelle di inserimento lavorativo, ma è una precisazione che non aggiunge, ma entra più nel particolare. Quindi, se può essere utile fare questa precisazione facciamola.



PRESIDENTE

Procediamo con i subemendamenti all'emendamento n. 18.
Subemendamento rubricato n. 18 ter) presentato dai Consiglieri Vignale D'Ambrogio e Boniperti: Dopo la parola "periodicità" la parola "triennale" è sostituita dalla parola "biennale".
Indìco la votazione nominale sul subemendamento rubricato n. 18 ter.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Subemendamento rubricato n. 18 bis) presentato dai Consiglieri Vignale D'Ambrogio e Boniperti: All'emendamento rubricato n. 18, viene aggiunta la seguente lettera: "f) i percorsi di reinserimento sociale individuando alcuni indicatori: tempo trascorso nella casa rifugio, percorso lavorativo, rapporto con i figli.".
Indìco la votazione nominale sul subemendamento rubricato n. 18 bis.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 35 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 18, come subemendato (che diventa articolo 11) L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 35 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Di conseguenza, è approvato il comma 8 dell'articolo 12 bis.
ARTICOLO 13 (che diventa articolo 12) Sono stati presentati due emendamenti.
Emendamento rubricato n. 14) presentato dalle Consigliere Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. (Norma finanziaria) 1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2009 in 800.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e sono ripartiti in 300.000,00 euro per la spesa corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19011 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Svil. politiche fam. Pers. e form. del pers. socio-ass. Titolo 1: spese correnti) e in 500.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito della UPB DB19012 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Svil. politiche fam. Pers. e form. del pers.
socio-ass. Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, alla copertura dei quali si fa fronte rispettivamente con le dotazioni finanziarie delle UPB DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1: spese correnti) e DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
2. Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finan-ziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)".
Emendamento rubricato n. 17) presentato dalle Consigliere Barassi, Motta e Pozzi: L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. (Norma finanziaria) 1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2009 in 1.600.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e sono ripartiti in 600.000,00 euro per la spesa corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19011 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Svil. politiche fam. Pers. e form. del pers. Socio-ass. Titolo 1: spese correnti) e in 1.000.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito della UPB DB19012 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Svil. politiche fam. Pers. e form. del pers.
socio-ass. Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, alla copertura dei quali si fa fronte rispettivamente con le dotazioni finanziarie delle UPB DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1: spese correnti) e DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
2. Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)".
Ha chiesto la parola la Vicepresidente Cotto, che interviene in qualità di Consigliera; ne ha facoltà.



COTTO Mariangela

Grazie, Presidente.
Già nel dibattito generale avevo fatto presente che questa legge, per essere credibile, deve avere un finanziamento adeguato. La collega Barassi quando ha presentato il suo emendamento, è stata un po' timida, forse spontaneamente timida, chiedendo il finanziamento di 800 mila euro, 300 mila euro per spesa corrente, 500 mila per investimenti.
Credo che con una cifra così bassa non si riesca ad andare da nessuna parte.
Non ho chiesto, per la verità, a colleghi e colleghe di maggioranza di firmare questo emendamento firmato anche dal mio Capogruppo, perché sono certa che lo avrebbero voluto firmare e, magari, raddoppiare anche la cifra che ho indicato. Però, ho speranza che la Presidente Bresso, che ha sempre creduto in queste tematiche, dia l'"ok" all'accoglimento di questo emendamento.
Presidente, chiedo che, anziché impegnare solo 880 mila euro, si raddoppi la cifra ad un milione e 600 mila euro. A Torino, con 500 mila euro, si compra un alloggio; ad Asti se ne comprano due. Noi dobbiamo guardare alle case rifugio di tutto il Piemonte.
chiaro che la cifra è veramente molto, molto bassa e non dimostra la volontà di voler veramente cercare di risolvere il problema, ovvero, dare quelle priorità necessarie in certe località che non hanno ancora avuto molto dai propri servizi sociali.
Noi sappiamo di avere un Piemonte a diverse velocità, per quanto riguarda queste tematiche, quindi chiedo veramente di dimostrare credibilità accettando questo emendamento. Invito la collega Barassi a ritirare il suo emendamento, perché la cifra è veramente minima.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Presidente Bresso; ne ha facoltà.



BRESSO Mercedes, Presidente della Giunta regionale

Apprezzo la fiducia della Consigliera Cotto nei miei confronti, ma devo ricordare che il bilancio di quest'anno è un bilancio estremamente compresso dalle moltissime esigenze legate alla crisi e ai vincoli terrificanti del Patto di stabilità che Comuni e Province non riescono a rispettare e che noi abbiamo molta difficoltà a mantenere.
Inoltre, faccio rilevare che siamo quasi a metà anno. Ora che si avvii concretamente l'applicazione della legge occorre, ovviamente, un momento di progettualità da parte di Comuni, Province e Consorzi. Occorre la predisposizione di progetti e bandi. Penso che queste risorse siano per il primo anno assolutamente sufficienti. Saranno soprattutto quelle di parte corrente ad iniziare ad essere utilizzate per avviare la costituzione dei centri, i quali poi, dovranno progettare un sistema che dia garanzia di riservatezza e di efficacia per le case rifugio.
Credo che sarà il prossimo anno quello in cui dovremmo, anche sulla base delle domande e delle richieste che arriveranno, valutare concretamente le risorse da mettere a disposizione sapendo che in sede di nuovo bilancio potremo valutare il fabbisogno anche in rapporto alla spesa pubblica. Com'è noto, la spesa pubblica tende un po' a crescere, i vincoli del Patto di stabilità lo dicono. Quindi, occorre decidere se si riduce e quindi, si faccia più spazio in rapporto alle nuove esigenze, si faccia spazio a questo riducendo altre tipologie d'interventi.
Adesso noi siamo in corso d'anno, quindi, dobbiamo mettere risorse aggiuntive. Credo che oltre a queste non si deve andare.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 17.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 41 Consiglieri votanti 39 Consiglieri hanno votato SÌ 9 Consiglieri hanno votato NO 30 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 14 (che diventa articolo 12) L'esito della votazione è il seguente: presenti 36 Consiglieri votanti 35 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 1) presentato dalle Consigliere Barassi, Cotto Pozzi e Motta: "Il titolo della proposta è così modificato: Proposta di legge di iniziativa popolare 'Istituzione di centri antiviolenza con case rifugio'".
L'emendamento n. 1 è un emendamento al titolo.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 1.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Ci sono colleghi che desiderano intervenire per dichiarazione di voto sull'intero testo? La parola alla Consigliera Barassi.



BARASSI Paola

Più che per dichiarazione di voto, prendo la parola un minuto per esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione di questa proposta di legge. Più che altro, per ringraziare le donne che hanno lavorato per redigere il testo iniziale da cui siamo partite nel nostro lavoro e che hanno raccolto le 16 mila firme, di cui 12 mila presentate e depositate presso gli uffici.
Ringrazio anche la Consulta delle Elette, che con me e con le donne prime firmatarie della proposta di legge di iniziativa popolare ha steso gli emendamenti e ha dato la possibilità alla nostra Regione di fare una legge in questo senso e di far diventare una proposta di legge di iniziativa popolare legge del nostro territorio. Quindi con una forte sensibilità rispetto all'ascolto e alla partecipazione di quello che avviene all'interno della nostra società.
Un ringraziamento agli uffici delle Commissioni che hanno lavorato cono in modo pesante e complesso e un ringraziamento agli Uffici della Giunta che ci hanno dato la possibilità di approfondire ulteriormente alcuni temi che forse noi avevamo sottovalutato. Sto proprio pensando agli ultimi emendamenti rispetto al coinvolgimento dei Piani di Zona nella definizione e nelle istituzioni dei centri, che è un momento importante perché, da una parte, garantisce la partecipazione reale dei territori attraverso i Piani di Zona e, dall'altra, garantisce anche rispetto alla possibilità di finanziare e far funzionare realmente questi centri.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge, come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 44 Consiglieri votanti 44 Consiglieri hanno votato SÌ 44 Consiglieri Il Consiglio approva.



(Applausi in aula)


Argomento: Istituzione nuovi comuni - Mutamento denominazioni

Proposta di legge n. 521, inerente a "Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51: 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali'" (richiesta inversione all'o.d.g.)


PRESIDENTE

Sull'ordine dei lavori, ha chiesto la parola il Consigliere Robotti; ne ha facoltà.



ROBOTTI Luca

Grazie, Presidente. Chiedo un'inversione dell'o.d.g. per poter discutere la proposta di legge n. 521, iscritta al punto 18), dal titolo "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, Unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali", di cui è relatore il collega Chieppa.
Chiediamo questa inversione per agevolare l'immediata discussione di tale proposta al punto 1) bis dell'o.d.g.



PRESIDENTE

Colleghi, da parte del Consigliere Robotti è stata formalizzata una richiesta di inversione dell'o.d.g.



ROBOTTI Luca

Se mi permette, Presidente, vorrei anche spiegare ai colleghi la ragione.
Per dare corso alla possibilità degli abitanti della frazione di Mappano, che interessa alcuni Comuni della nostra provincia, di poter arrivare al referendum per poter decidere autonomamente se istituire un proprio Comune, abbiamo la necessità di accelerare i tempi dell'iter necessario alla convocazione del referendum e alla semplificazione della procedura per il rag-giungimento della norma legislativa che prevede la raccolta di una certa quantità di documentazione e materiale relativi proprio a quell'area.
La richiesta che avanziamo è di poter discutere di questa proposta di legge e di poter quindi dare corso in tempi rapidi alla convocazione del referendum per il Comune di Mappano.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire, in senso contrario, la Vicepresidente Cotto in qualità di Consigliere; ne ha facoltà.



COTTO Mariangela

In senso contrario come priorità, poi disponibile, nel corso della giornata, ad affrontare la proposta di legge n. 521.
Abbiamo la legge sui gemellaggi, il cui iter è iniziato qualche Consiglio fa. È una legge condivisa; relatrici siamo io e la collega Angela Motta. Credo che in un quarto d'ora si possa approvare questa legge, che attende qui in Consiglio da 4 anni.
Visto che è una legge condivisa, chiedo anche l'attenzione della Consigliera Motta. Siamo correlatrici di questa legge condivisa, licenziata all'unanimità dalla Commissione. Penso che in una decina di minuti si possa chiudere con questa legge e poi passare agli altri punti richiesti.
Questa legge è già iniziata, quindi mi permetto di chiederne l'approvazione.



PRESIDENTE

Colleghi, sulla richiesta di inversione abbiamo avuto un intervento a favore e uno contrario. Prima di procedere alla votazione, stante le valutazioni che hanno espresso i colleghi che si sono espressi a favore, ma anche quelli che si sono espressi contro, chiederei di fare una sospensione per incontrare i Presidenti dei Gruppi e valutare il prosieguo dei nostri lavori.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 16.08 riprende alle ore 16.30)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Colleghi, la richiesta di inversione punti avanzata dal collega Robotti viene posta in votazione con alcune modifiche.
Nella fattispecie, si chiede che il punto 18) all'o.d.g., proposta di legge n. 521, "Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51: 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni comunali", venga portato al punto 6 bis), anziché al punto 1).



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Scusate, intendevo dire al punto 7 bis), poiché il punto 7) all'o.d.g.
ossia la proposta di legge n. 215, "Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri", collegato ad un ordine del giorno di non passaggio agli articoli, deve viaggiare insieme al punto 6).
La proposta del Consigliere Robotti viene dunque riformulata con la richiesta di iscrivere la nuova normativa in materia di fusioni comunali e istituzione di Comuni al punto 7 bis).
Indìco la votazione palese sulla richiesta di inversione di punti all'o.d.g.
Il Consiglio approva.


Argomento:

Approvazione processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

In merito al punto 2) all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute", comunico che il giorno 12 maggio è stato distribuito ai Consiglieri il processo verbale del 28 aprile. Se non ci sono osservazioni s'intende approvato.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale (seguito)


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale (seguito)

Argomento:

Distribuzione processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico, altresì, che sono stati distribuiti ai Consiglieri i processi verbali del 5 e 12 maggio 2009, che verranno posti in approvazione nella prossima seduta consiliare.
Come convenuto, procediamo con l'esame del punto 6) e del punto 7) all'o.d.g.


Argomento: Comuni - Attivita' di promozione

Proseguimento esame proposta di legge n. 291, inerente a "Promozione di ge mellaggi tra comunità del Piemonte e comunità dei Paesi esteri"


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame della proposta di legge n. 291, di cui al punto 6) all'o.d.g.
ARTICOLO 1 Nella seduta pomeridiana del 5 maggio era stata data per letta la relazione e posto in votazione l'articolo 1.
La votazione non era risultata valida per mancanza del numero legale.
Dispongo, quindi, la ripetizione della votazione sull'articolo 1.
Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 1.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 34 Consiglieri hanno votato SÌ 34 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 3 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Ha chiesto la parola il Consigliere Boeti; ne ha facoltà.



BOETI Antonino

Poiché ci accingiamo alla votazione della legge, desidero, in questo articolo, dire ciò che penso.
Nutro grande simpatia e amicizia per chi ha presentato questa legge: la Vicepresidente Cotto è una collega seria e capace.
Però, sinceramente, l'idea di destinare 500 mila euro all'anno per i Comuni piemontesi che fanno gemellaggi con Paesi argentini, se ho ben compreso, poiché l'immigrazione piemontese si è rivolta soprattutto verso l'Argentina, mi sembra francamente un eccesso in qualche modo fuori dal buonsenso.
Se in questo disegno di legge proponessimo la possibilità di concedere contributi ai Comuni che fanno gemellaggi con Paesi dell'Africa, potrei anche essere d'accordo.
Quando ero Sindaco, il mio Comune ha costruito, con 60 mila euro, una scuola materna per 180 bambini a Kouibly, un Paese della Costa d'Avorio che porta il nome della città di Rivoli. Io non avevo partecipato all'inaugurazione, ritenendo che fosse più saggio destinare i soldi del viaggio come aggiunta alla spesa che avevamo previsto, perché ho visto molte volte delegazioni di Comuni portare un contributo di 2.000 euro e spenderne 10.000 per il viaggio di tutti.
Se fosse, quindi, un Paese diverso, si potrebbe pensare all'opportunità, per i Comuni che superano i 50 mila abitanti - per i quali, quindi, 60 mila euro non contano niente! - di costruire una scuola per ognuno dei Paesi dell'Africa che avrebbero bisogno di provvedimenti di questo tipo.
Sinceramente, 500 mila euro l'anno per tutti i Comuni che desiderano fare gemellaggi anche con altri Comuni, anche se è forte l'emigrazione italiana, mi sembra un eccesso.
Per la stima e il rispetto che nutro per Mariangela Cotto, faccio davvero fatica a votare questa legge, che mi sembra fuori da ogni buonsenso.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Vicepresidente Cotto, che interviene in qualità di Consigliera; ne ha facoltà.



COTTO Mariangela

La legge che abbiamo licenziato in Commissione parla di "Paesi esteri" dove forte e determinante è la presenza della migrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte delle comunità piemontesi o da cui l'emigrazione verso il Piemonte è elevata e consistente.
Collega Boeti, la legge risponde esattamente all'intervento che lei ha fatto. Ne avevamo parlato anche in sede di Commissione e la grande novità di questa legge è che non è solo rivolta ai piemontesi nel mondo, ma guarda anche alle località da cui proviene l'immigrazione, seguendo anche la logica del progetto di sicurezza alimentare che nel 1996 questo Consiglio re-gionale votò all'unanimità, su indicazione del Consigliere Pasquale Cavaliere.
Lei non fa parte della Commissione, quindi forse le sarà sfuggito, per è scritto fra le finalità dell'articolo 1. Questo è il motivo della condivisione di tutta la Commissione.
Mi fa comunque piacere che lei abbia fatto questo intervento, perché in tal modo si ha la possibilità di chiarire questo aspetto.
Per quanto riguarda la cifra, purtroppo la I Commissione ha ridotto a 100.000 euro (anziché 500 mila euro) la disponibilità finanziaria 2009 su questa legge, per le stesse motivazioni che la Presidente Bresso ha illustrato in merito alla legge per le case rifugio.
Pertanto, 100 mila euro è la dotazione finanziaria. Sarà il bilancio di ogni anno che stabilirà le cifre.



PRESIDENTE

Deve essere messo a verbale che il Consigliere Segretario Chieppa desidera rettificare il suo voto: per errore è stato registrato favorevole ma va registrato come voto in senso contrario all'articolo 1.
Ci sono altri Consiglieri che desiderano intervenire sull'articolo n.
2? Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 2.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 38 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri ha votato NO 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 6 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Indìco la votazione nominale sull'articolo n.
3.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 39 Consiglieri votanti 33 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 6 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 4.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 39 Consiglieri votanti 33 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 6 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 5 Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 5.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 42 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 5 Consiglieri Il Consiglio approva ARTICOLO 6 Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 6.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 42 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 5 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 7 Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 7.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 42 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 5 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 8 Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 8.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 42 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 5 Consiglieri Il Consiglio approva.
ARTICOLO 9 Indìco la votazione palese sull'articolo n. 9.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 42 Consiglieri votanti 37 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 5 Consiglieri Il Consiglio approva.
Ci sono Consiglieri che desiderano intervenire per dichiarazione di voto sull'intero testo? Ha chiesto di intervenire il Consigliere Dalmasso; ne ha facoltà.



DALMASSO Sergio

Vorrei fare un'annotazione estremamente breve. In Commissione abbiamo votato questa proposta di legge, anche se non eravamo entusiasti al mille per mille. Ricordo che, nella prima seduta in cui in quest'Aula si è discusso della legge, è mancato il numero legale all'articolo 1. Abbiamo già detto altre volte che è grave il fatto che manchi il numero legale e che la respon-sabilità e l'onere di mantenere questo appartiene, in larghissima parte, alla maggioranza; quindi ci assumiamo le responsabilità di ciò.
La maggioranza non ha sempre dimostrato, in particolare in queste ultime settimane, di essere presente. Ricordo che la legge è stata presentata da dieci Consiglieri di Forza Italia e gli stessi presentatori non hanno votato quel punto. Ritengo sia abbastanza contraddittorio che allora non abbiano votato una legge presentata da loro stessi, quando invece, era stata votata dai Consiglieri presenti, alcuni dei quali non hanno espresso un entusiasmo profondissimo, come si è anche visto nella seduta di oggi. Mantengo, per coerenza, il voto che ho dato in Commissione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Burzi; ne ha facoltà.



BURZI Angelo

Adoro le prediche, soprattutto quando arrivano nei momenti più inaspettati. Nell'annunciare, come ovvio che sia, il voto favorevole del nostro Gruppo alla legge, prendo per ottimo le due sollecitazioni che, in un altro argomento, sono state poste oggi all'Aula.
La Consigliera Cotto - immagino coadiuvata in ciò, anche se l'intervento era unico - richiedeva sulla legge precedentemente approvata a favore delle case protette un incremento di spesa che, con dovizia di dettagli, la Presidente ci ha spiegato non essere al momento particolarmente possibile. Soprattutto perché siamo in termini di prediche laiche, che sia ben chiaro. L'intervento del Consigliere Boeti richiedeva una cosa che, in parte, era già successa in Com-missione, perché l'importo a favore della legge era già stato ridotto, come ha ricordato la Consigliera Cotto, da 500 a 100 mila euro per quest'anno (per quest'anno stessa spiaggia, stesso mare).
Se e quando questa Giunta si degnerà di presentare l'assestamento avremo modo di spiegare ai colleghi - anche a quelli un po' duri - con dovizia di dettagli, che ci sono un sacco di aree su cui, secondo noi utilmente non da ora, noi lo diciamo da novembre dello scorso anno - si potrebbero risparmiare delle risorse e dedicarle all'area dell'economia e del lavoro, quella che noi riteniamo essere l'area importante di questa regione. Abbiamo preso atto che, all'epoca, c'era una certa resistenza non resistere, resistere, resistere - ma resistenza a sentire. Può darsi che oggi le grida di dolore che da tutto il sistema delle imprese soprattutto quelle piccole arriva...
C'è un documento interessante, che non so se tutti i Consiglieri hanno visto, che è stato dato in Prefettura durante l'ultima eccellente ed efficacissima riunione del tavolo di crisi in cui si dice, a proposito delle aziende da uno a trenta dipendenti che fino al 2008 usufruivano del 4,9% del credito concesso alle aziende dal mondo bancario, che, alla data in cui il documento stesso è reso, quel 4,9 è sceso a 1,5.
C'è stato qualche bontempone che ha detto: "Ma cosa volete che siano due punti?". La difficoltà è che scendere da 4,9 a 1,5 vuol dire che il sistema delle piccole e medie imprese beneficia, in questo momento, di un terzo del credito di cui beneficiava prima. Ciò significa che l'asfissia è ampiamente in corso. Siccome non vogliamo fare in modo che questa asfissia avvenga nel silenzio, se e quando codesta Giunta presenterà l'assestamento cercheremo di convincere che esistono amplissimi spazi di efficienza da recuperare e amplissime necessità, che risalgono a novembre scorso, per cui questa efficienza venga dedicata al sistema dell'impresa, del lavoro e della famiglia, a partire, ovviamente, non soltanto dal collegio del Comune di Rivoli, ma a beneficio di tutto il Piemonte.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 41 Consiglieri votanti 38 Consiglieri hanno votato SÌ 36 Consiglieri ha votato NO 1 Consigliere si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.


Argomento: Comuni - Personale del servizio sanitario

Esame proposta di legge n. 215, inerente a "Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri" presentata dalla Provincia di Cuneo - collegato ordine del giorno di non passaggio agli articoli n. 1201 dei Consiglieri Reschigna, Burzi e Cavallaro


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame della proposta di legge n. 215, di cui al punto 7) all'o.d.g., presentata dalla Provincia di Cuneo, che è stata licenziata a maggioranza, con voto negativo, dalla VIII Commissione il 9 marzo 2009.
stato presentato un collegato ordine del giorno, il n. 1201, di non passaggio agli articoli. Quindi, votando l'ordine del giorno si decide di non passare agli articoli di questa proposta, il cui contenuto è già stato recepito nell'ambito della normativa appena approvata.
Indìco la votazione nominale sull'ordine del giorno n. 1201, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale vista la Proposta di legge n. 215 (Promozione di gemellaggi tra Comunità del Piemonte e Comunità di Paesi esteri), di iniziativa della Provincia di Cuneo vista la Proposta di legge n. 291 (Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri), licenziato dalla VIII Commissione, nella seduta del 9 marzo 2009 considerato che nella Proposta di legge n. 291 sono ricomprese parzialmente parte delle disposizioni contenute nella proposta di legge n. 215 di iniziativa della Provincia di Cuneo approva il non passaggio agli articoli, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento interno del Consiglio regionale e dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo), della proposta di legge n. 215, di iniziativa della Provincia di Cuneo, in quanto i relativi contenuti sono parzialmente ricompresi nella PDL n. 291, approvata dal Consiglio regionale il 19 maggio 2009".
Il Consiglio approva.


Argomento: Province - Circoscrizioni comunali

Esame proposta di legge n. 521, inerente a "Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51: 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali'"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame della proposta di legge n. 521, di cui al punto 7 bis) all'o.d.g., originariamente al punto 18).
La parola al Consigliere Segretario Chieppa, che interviene in qualità di Consigliere; ne ha facoltà.



CHIEPPA Vincenzo, relatore

Grazie, Presidente.
La presente proposta di legge prevede di modificare la legge regionale n. 51/1992, che disciplina l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali, nonché provinciali, recentemente modificata dalla legge regionale n. 10/2009.
La modifica proposta è finalizzata a rendere più efficace l'iter delle leggi istitutive di nuovi Comuni, in quanto pone un limite temporale ai pareri che gli enti locali interessati a questa variazione della circoscrizione comunale devono rendere, ai sensi della citata legge n.
51/1992.
La proposta di legge n. 521, originariamente assegnata all'esame in sede referente dell'VIII Commissione consiliare e, a seguito della decisione della stessa Commissione, oggetto di consultazione dei soggetti interessati, constava di quattro articoli, che, tra l'altro, prevedevano ulteriori modifiche alla legge regionale n. 51/1992, modifiche in parte superate con l'approva-zione della legge regionale n. 10/2009 innanzi richiamata. Quindi, l'articolo unico della proposta di legge n. 521, così come licenziata dall'VIII Commissione consiliare, prevede più precisamente di integrare l'articolo 3 della legge regionale n. 51/1992, che è l'articolo che disciplina nello specifico l'istituzione di nuovi Comuni.
La modifica proposta prevede che i pareri sul progetto di legge che istituisce un nuovo Comune (pareri che la Commissione consiliare competente richiede ai Consigli comunali interessati alla variazione territoriale e al Consiglio provinciale competente per territorio), ai sensi del vigente articolo 3, siano resi al Consiglio regionale entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, termine decorso il quale i pareri si intendono favorevoli.
Insomma, al di là della relazione formale che ho letto, si ricordava all'atto della richiesta di inversione di punti all'o.d.g., che questo rappresenta un ulteriore passo verso quell'approdo unanimemente condiviso dato dal rendere possibile l'istituzione, in termini generali, con un percorso ben definito dalle leggi regionali, di nuovi Comuni sul territorio regionale e, nello specifico, rendere possibile la consultazione popolare mediante l'indizione del referendum - ov-viamente, il parere dei cittadini sarà sovrano su tutto, comunque è di grandissima importanza - portando a termine il percorso di richiesta della costituzione del Comune di Mappano sul nostro territorio regionale.
Questo è il senso, seppure, magari, il tecnicismo della relazione non lo ha reso facilmente comprensibile, pertanto ho ritenuto di aggiungere queste brevi considerazioni.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Auddino; ne ha facoltà.



AUDDINO Angelo

Grazie, Presidente.
Intervengo per annunciare che ho chiesto prima di poter sottoscrivere questa proposta di legge, insieme ai vari emendamenti, perché ritengo che lo spirito sia lo snellimento delle procedure, dando maggiore rapidità ad un processo decisionale, che può portare all'istituzione di nuovi Comuni.
Ovviamente, come diceva anche il collega Chieppa, che mi ha preceduto questo non significa che noi istituiremo senza ragione e senza cognizione di causa Comuni a volontà. Personalmente non sono favorevole all'istituzione di nuovi Comuni, soprattutto quando non ve n'è alcuna necessità, magari quando si tratta di piccoli Comuni che, poi, non hanno neanche la forza economica di andare avanti.
Invece, se questo servirà per l'istituzione del Comune di Mappano, sono d'accordo ed esprimo soddisfazione, perché, in riferimento ad un nucleo di circa 8 mila abitanti che di fatto insiste su un territorio che appartiene a cinque Comuni diversi, sicuramente è un processo da favorire. Ovviamente saranno i cittadini che decideranno le modalità e i tempi, ma sono d'ac cordo se quella è la direzione intrapresa, perché, effettivamente, in quella situazione non esiste quasi l'identità dei cittadini, che si trovano ad avere vicini di casa appartenenti a Comuni diversi.
Quindi, con la modifica di questa legge semplicemente acceleriamo l'iter circa la possibilità di istituire nuovi Comuni.
Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Manolino.



MANOLINO Giuliano

Grazie, Presidente.
Telegraficamente voglio anche esprimere il parere del Gruppo dei Moderati, che fa seguito alle considerazioni testé svolte, con un'integrazione per chi si preoccupa di pensare che questa proposta di legge possa introdurre facoltà di parcellizzazione dei Comuni in una nazione in cui già abbiamo una miriade di Comuni (soltanto in una regione ne abbiamo 1.206).
Chiunque potrebbe dire che è assurdo, c'era la legge n. 90, che pensava di fare l'unione dei Comuni; c'è un'impostazione di legge n. 81 che prevede le agevolazioni per la fusione e l'unione dei Comuni, oltre che per le Comunità collinari e montane, e noi andiamo invece a cercare di consentire di formare un Comune nuovo. Volevo tranquillizzare da questo punto di vista per un semplice motivo: che ciò che abbiamo già approvato e quella che è stata tutta l'impostazione fa capo e riferimento ad una quantità di popolazione che non è la popolazione dei piccoli Comuni del Piemonte, la parcellizzazione di Comuni di 300, 1.000 o 3.000 abitanti, ma stiamo parlando di una possibilità di un referendum in una città vera e propria perché stiamo parlando di circa 8.000 abitanti, che ancorché in difficoltà per il fatto che appartengono a quattro territori catastali diversi davvero costituiscono un'entità territoriale la quale non dico che diventa una delle più importanti città della Provincia, ma potrebbe diventare sicuramente una cittadina di rilievo nell'ambito provinciale.
Quindi, è praticamente un'eccezione che conferma una regola; la regola è quella superiore ai 5/7 mila abitanti, ma non per i piccoli Comuni. E quando parliamo di più di 5.000 mila abitanti, sappiamo che nella realtà piemontese l'88% dei Comuni è inferiore ai 5.000 abitanti.
Quindi, si tratta semplicemente di una regolarizzazione che la Regione deve a questo territorio, che per una serie di sfortune dovute ad una serie di progettualità e di insediamenti nell'arco di ben vent'anni, quindi non negli ultimi anni, ha la necessità di essere regolarizzato - come diceva il collega Auddino - e credo che siamo già fuori tempo massimo.
Quindi, credo davvero che la Regione e il Consiglio regionale debbano farsi carico in coscienza di questa necessità e risolverla al più presto.



PRESIDENTE

Procediamo con l'esame dell'articolato.
ARTICOLO 1 Emendamento rubricato n. 1) presentato dai Consiglieri Robotti, Chieppa Manolino, Turigliatto, Auddino e Pace: Dopo il comma 1, dell'articolo 1, è aggiunto il seguente comma: "1 bis. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 le parole 'ricevuti i parere richiesti,' sono soppresse".
Ha chiesto la parola il Consigliere Robotti, per l'illustrazione; ne ha facoltà.



ROBOTTI Luca

Intervengo solo per spiegare ai colleghi il senso di questi emendamenti. Noi abbiamo provveduto sostanzialmente a posticipare al 31 luglio la data per poter fissare la data del referendum.
Ci sono due finestre, una primaverile ed una autunnale per svolgere i referendum costitutivi sui nuovi Comuni. Noi riteniamo di doverci dotare di un ulteriore spazio di tempo nel periodo primaverile per poter raccogliere tutta la documentazione necessaria al fine di poter convocare il referendum nella finestra autunnale del 2009.
L'altro tema importante di questi emendamenti è la possibilità di convocare il referendum in modo parallelo alla richiesta ai Comuni dei pareri, che comunque non sono vincolanti.
Quindi, si tratta di garantire la possibilità di far partire l'iter di convocazione del referendum attraverso anche attività della Giunta, senza prima aspettare i pareri non vincolanti dei Comuni interessati. In questo caso sono quattro, che riguardano la frazione di Mappano.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1.
La votazione non è valida per mancanza del numero legale per deliberare.
Sospendiamo i lavori fino alle ore 17.35.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 17.05 riprende alle ore 17.36)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
La votazione sull'emendamento rubricato n. 1 non è risultata valida.
Pertanto, ne dispongo la ripetizione.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 1.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 30 Consiglieri votanti 29 Consiglieri hanno votato SÌ 29 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 3) presentato dai Consiglieri Robotti, Chieppa Manolino, Turigliatto, Auddino e Pace: Dopo il comma 1, dell'articolo 1, è aggiunto il seguente comma: "1 ter. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992" prima delle parole 'Acquisiti i risultati del referendum' sono inserite le seguenti: "Ricevuti i parere di cui al comma 4 e".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 3.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 32 Consiglieri votanti 31 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 1, come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 32 Consiglieri votanti 30 Consiglieri hanno votato SÌ 30 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 2) presentato dai Consigliere Robotti, Chieppa Manolino, Turigliatto, Auddino, Pace: Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo 1 bis: "Art. 1 bis (Modifica della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo") 1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 2, che diventa articolo 2.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 32 Consiglieri votanti 31 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 4) presentato dai Consigliere Robotti, Chieppa Manolino, Turigliatto, Auddino, Pace: Il titolo della pdl 521 è sostituito dal seguente: "Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)".
L'emendamento n. 4 è un emendamento al titolo del provvedimento.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 4.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 30 Consiglieri votanti 29 Consiglieri hanno votato SÌ 29 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge, come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 Consiglieri votanti 36 Consiglieri hanno votato SÌ 35 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Proseguimento esame disegno di legge n. 228, inerente a "Testo unico sulla tu-tela delle aree naturali e della biodiversità"


PRESIDENTE

Procediamo proseguendo l'esame del disegno di legge n. 228, di cui al punto 8) all'o.d.g.
Il 5 maggio 2009, in occasione dell'ultima seduta in cui si è affrontato l'esame di questo provvedimento, è proseguito l'esame dell'articolato e degli emendamenti. Sono stati esaminati e approvati gli articoli n. 17 e n. 18.
ARTICOLO 19 Ha chiesto la parola l'Assessore De Ruggiero; ne ha facoltà.



PRESIDENTE

DE RUGGIERO Nicola, Assessore all'ambiente



PRESIDENTE

Solo per facilitare l'esame del provvedimento da parte del Consiglio.
Abbiamo convenuto su una serie di emendamenti che verranno poi presentati. In merito, vorrei sottolineare alcuni aspetti.
All'articolo 24 c'è la partita del regolamento, che permette ai singoli enti di gestione di declinare meglio sul proprio territorio le opportunità e i vincoli che questa legge pone, quindi una semplificazione della pianificazione e un'eliminazione dei siti di importanza regionale, che erano quelli che non erano rientrati nel vaglio dei siti di importanza nazionale.
Infine, un approfondimento sul tema, sostanzialmente dell'articolo 42 che è l'articolo che indica laddove la caccia è consentita, e anche laddove emergono necessità di regolamentazione della fauna, Quindi, non tanto caccia, ma controllo della fauna.
L'articolo 42 ha bisogno probabilmente di qualche attenzione. Quindi se è possibile, nei giorni prossimi, con la collaborazione dei Consiglieri che vorranno, faremo un approfondimento su questo punto specifico per trovare la giusta collaborazione tra coloro i quali, per vari motivi, non solo le ATC, non solo le Province, ma anche le associazioni venatorie possono esserci utili per la regolamentazione della partita relativa al controllo della fauna, che spesso non è facile proprio per la difficoltà a definire i confini dal punto di vista degli animali.
Infatti, se dal punto di vista topografico è facile, perché basta apporre un cartello, dal punto di vista della fauna la situazione non è così semplice.
Avevamo quindi concordato una serie di emendamenti sui prossimi articoli, se il Consiglio troverà il tempo per approvarli.
Sostanzialmente, fino all'articolo 42 la linea è spianata. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore De Ruggiero.
In merito a questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Boniperti; ne ha facoltà.



BONIPERTI Roberto

Scusi, Presidente, le chiederei solo un chiarimento.
Ho ascoltato l'intervento dell'Assessore De Ruggiero, col quale convengo, perché comunque vi è stato un incontro chiarificatore e nei prossimi giorni cercheremo di lavorare tutti assieme per dirimere le questioni ancora sul tavolo.
Mancano dieci minuti alle ore 18; fino a che ora abbiamo intenzione di proseguire? Lo chiedo solo per capire, perché arrivare fino all'articolo 40 sicuramente non è possibile.



PRESIDENTE

Mi pare che in sede di Capigruppo si fosse raggiunta un'intesa che indicativamente, presumeva di arrivare all'articolo 40. Cercherei, quindi di procedere in tal senso.



BONIPERTI Roberto

Scusate, ma siamo all'articolo 19: se dobbiamo approvarne qualcuno solo per portarci avanti...



PRESIDENTE

Ci sono pochissimi emendamenti, quindi penso che si possa proseguire.
Comunque lo vediamo durante i lavori.



BONIPERTI Roberto

Vorrei saperlo per capire come comportarmi di conseguenza.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Casoni; ne ha facoltà.



CASONI William

Presidente, è importante che lei ci dica un'ora, anche perché siamo arrivati all'articolo 19 o 20 in quattro o cinque sedute.
Pensare che si possa arrivare stasera fino all'articolo 40 evidentemente è un obiettivo...
Personalmente, mi era parso di cogliere che si volesse concludere i lavori consiliari attorno alle ore 18 o 18.30.
Lei ci dica qual è il termine della chiusura lavori e noi ci regoleremo di conseguenza nel far andare avanti o meno il provvedimento. Sicuramente non mostreremo un atteggiamento ostruzionistico se non si tenterà di far passare venti articoli in mezz'ora. Questo è il concetto.
Grazie.



PRESIDENTE

Stiamo cercando di valutare una modalità utile per il prosieguo dei lavori.
Procediamo con l'esame dell'articolo 19, sul quale non sono stati presentati emendamenti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Boniperti; ne ha facoltà.



BONIPERTI Roberto

Scusi, Presidente, ma se può andare bene anche ai colleghi, abbiamo convenuto con l'Assessore De Ruggiero di arrivare fino all'approvazione dell'articolo 24, cioè fino all'inizio della pianificazione.
Se siete d'accordo, cerchiamo di farlo in fretta, così chiudiamo i lavori ed evitiamo di trattenere oltre i colleghi.
Se invece vi sono questioni temporali...



PRESIDENTE

Collega Boniperti, ovviamente registro la volontà del Consiglio, per non potremmo ufficializzare una "contrattazione" sui tempi.
Va da sé che se il Consiglio si orienta nei fatti a trovare una modalità di lavoro che consenta utilmente di approvare un pacchetto di articoli, sarà cura di chi presiede il Consiglio di non andare a distruggere la volontà di costruire soluzioni condivise, utilizzando un insegnamento che risale ai primi anni della nostra Repubblica.



BONIPERTI Roberto

Mi spiego meglio: volevo solo capire quanto tempo avevo a disposizione per illustrare ogni articolo.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Boniperti, sul merito dell'articolo 19; ne ha facoltà.
Consideriamo i suoi precedenti interventi sull'ordine dei lavori.



BONIPERTI Roberto

Grazie, Presidente.
Prima sono intervenuto sull'ordine dei lavori, ora mi accingo a farlo sull'articolo. Abbiamo una mezz'oretta, per cui posso non dico dilungarmi ma almeno spiegare quella che, a mio avviso, potrebbe essere la sistemazione del personale all'interno della gestione delle aree protette.
L'articolo recita: "1. Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane ai quali sono affidate in gestione le aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato.
3. La Giunta regionale con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti di gestione.
4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli Enti di gestione".
Al di là del fatto che registriamo tutti la necessità e la voglia di approvare questo testo di legge, anche su questo articolo ci vorrebbero ore e ore di discussione. Perché per gestire un ente di gestione non si deve applicare la stessa normativa e la stessa burocrazia che si usa per gestire la Regione.
Purtroppo, sappiamo che le leggi nazionali talvolta impongono questi meccanismi un po' perversi: a mio avviso, in un prossimo futuro bisognerebbe approvare un testo unico per alleggerire la partita, anche in previsione del decreto del Governo in cui si aboliranno - mi auguro - gli enti di gestione e tutto passerà agli Enti locali (Comuni, Province o Regione), a seconda della classificazione dei vari parchi.
Sarebbe meglio disporre di un testo unico leggero ma dinamico, che permetta a questi enti di operare la corretta gestione.
Grazie.



PRESIDENTE

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, pongo in votazione l'articolo 19.
Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 19.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 35 Consiglieri votanti 34 Consiglieri hanno votato SÌ 30 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 20 Emendamento rubricato n. 36) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore De Ruggiero: Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3".
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Boniperti; ne ha facoltà.



BONIPERTI Roberto

Grazie, Presidente.
Ribadisco quello che ho già ribadito per l'articolo precedente anche sull'articolo 20 e sull'emendamento n. 36, che recita: "L''incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore ai cinque e non inferiore a due, rinnovabile ad un dirigente di ruolo dell'ente o, con un contratto di lavoro di diritto privato, a persona esterna all'amministrazione dell'ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3".
In poche parole, anche qui, il farraginoso sistema della burocrazia della dirigenza e della regolamentazione dei dipendenti fa sì che in un ente parco in cui i fondi dovrebbero essere spesi per la natura, per la tutela delle aree, per la tutela del mondo in cui viviamo, vengono, invece spesi, in molti casi, per pagare lauti stipendi ai dirigenti.
Anche in questo caso sono contrario all'emendamento, ma anche al sistema dell'articolo, per cui voterò contro.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 36.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 33 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 37) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'assessore De Ruggiero: All'articolo 20 (Dirigenti) il comma 4 è soppresso.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Boniperti; ne ha facoltà.



BONIPERTI Roberto

Grazie, Presidente.
Solo per dire che siamo favorevoli a questo emendamento, perch sopprime il comma 4 per gli stessi motivi di prima.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 37.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 33 Consiglieri hanno votato SÌ 31 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Emendamento rubricato n. 7) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'assessore De Ruggiero: All'articolo 20 (Dirigenti) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Al Direttore dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte".
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Boniperti; ne ha facoltà.



BONIPERTI Roberto

A questo emendamento siamo nettamente contrari. Non è possibile dare al Direttore di un parco un'indennità di posizione non inferiore a quella di un responsabile di Settore della Regione Piemonte. Sicuramente all'interno di un ente come la Regione Piemonte ci sono problematiche più pesanti e più importanti di quelle della gestione di un parco naturale. Mi sembra di svilire il ruolo di tanta gente che lavora qui dentro.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Casoni; ne ha facoltà.



CASONI William

Chiedo all'Assessore di ritirare l'emendamento. Mi sembra un affronto.
Faccio appello anche ai colleghi.
Nell'emendamento si dice che un dirigente di un parco non pu guadagnare di meno di un Dirigente di Settore. I Dirigenti di Settore, come sapete, in Regione hanno delle competenze a volte enormi, specialmente da quando sono stati unificati dei Settori, c'è solo un Direttore regionale e tutta la responsabilità ricade sui responsabili di Settore.
Dire che per amministrare un parco, anche minore, si debba percepire uno stipendio non inferiore a quello di un capo Settore della Regione Piemonte, è un affronto a centinaia di responsabili di Settore di questa Regione, che vedrebbero sminuito il proprio ruolo economicamente.
Addirittura, potrebbero essere interessati a lasciare una Direzione, o un capo settorato, per fare il Direttore di un qualunque parco.
Credo sia una norma assolutamente iniqua, non vorrei votarla, quindi ripeto l'appello all'Assessore di ritirarlo per buon gusto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore De Ruggiero.



PRESIDENTE

DE RUGGIERO Nicola, Assessore all'ambiente



PRESIDENTE

Vorrei spiegare perché non ritiro questo emendamento.
La logica è che adesso stiamo parlando, vista la nuova organizzazione di 14 enti di gestione. Inoltre, esistono delle responsabilità dirette del Direttore in quanto datore di lavoro, quindi anche sulle partite legate alla sicurezza dei propri dipendenti. Spesso anche i mansionari dei dipendenti non sono cosa di poco conto, dunque ritengo utile questo emendamento.
PRESIDENTE



PRESIDENTE

Ricordo che per tutta la seduta è stato disposto l'appello nominale perché, considerato il movimento dei Consiglieri, in questo modo è evidente che vota e chi non vota.
Il numero legale è 29.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 7.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 28 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 20, come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 32 Consiglieri votanti 30 Consiglieri hanno votato SÌ 27 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il Consiglio approva.



PRESIDENTE

ARTICOLO 21



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 8) presentato dalla Giunta regionale (a firma dell'assessore De Ruggiero): All'articolo 21 (Vigilanza nelle aree protette) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Per il personale di vigilanza in ruolo presso gli Enti di gestione delle Aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4 bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635".



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Boniperti; ne ha facoltà.



BONIPERTI Roberto

Dichiaro il voto positivo su questo emendamento, in quanto, secondo me è fondamentale che qualsiasi persona, regolarmente abilitata, che sia adibita alla tutela di un'area protetta debba avere funzioni di polizia giudiziaria; con quello che capita oggi non possiamo pensare di assegnare persone senza un decreto.
Invece, sulla restante parte del testo ho dei problemi circa la questione delle guardie ecologiche volontarie, rispetto alla quale mi riservo di intervenire successivamente.



PRESIDENTE

Grazie.
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 8.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 32 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Procediamo con l'emendamento rubricato n. 8 bis, avendo dovuto esaminare l'emendamento rubricato n. 8 per parti separate.
Emendamento rubricato n. 8 bis) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'assessore De Ruggiero: "All'articolo 21 (Vigilanza nelle aree protette) al comma 3, dopo le parole '...ufficiale di polizia giudiziaria', sono inserite le seguenti: ' e pubblica sicurezza'".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 8 bis.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 32 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva Emendamento rubricato n. 8 ter) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'assessore De Ruggiero: "All'articolo 21 (Vigilanza nelle aree protette) al comma 4, dopo le parole '...funzioni di polizia giudiziaria', sono inserite le seguenti: ' e pubblica sicurezza'".
Indìco la votazione nominale sull'emendamento rubricato n. 8 ter.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 32 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
La parola al Consigliere Boniperti, per dichiarazione di voto sull'articolo 21.



BONIPERTI Roberto

Dichiaro che, comunque, il voto su questo articolo sarà contrario, per un semplice motivo.
La vigilanza in qualsiasi tipo di parco o di ente di proprietà dello Stato, delle Regioni o di qualsiasi altro ente pubblico deve essere data esclusivamente a persone preposte. Quindi il punto c) del presente articolo, che recita "alle guardie ecologiche volontarie", è totalmente da eliminare, perché nell'esperienza maturata per quanto riguarda le guardie ecologiche volontarie o le guardie venatorie volontarie si sono sempre e solo registrati disguidi e problemi.
Ci sono delle persone che, pur non avendo un decreto e non prestando giuramento, si mettono in testa un cappello con una mostrina e vanno in giro a creare danni, perché, per motivi di rivalsa sulla società, multano le coppiette che si appartano sulla stradina, l'agricoltore che passa con il trattore per andare a lavorare o chi, magari, taglia l'erba in casa propria e la porta all'interno del proprio appezzamento di terreno per lasciarla decomporre, creando così solo problemi.
Veramente, occorrerebbe abolire questa fattispecie, proprio per la dignità delle persone stesse.



PRESIDENTE

Grazie.
Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 21, come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 Consiglieri votanti 32 Consiglieri hanno votato SÌ 30 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 22 Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 22.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 31 Consiglieri votanti 30 Consiglieri hanno votato SÌ 30 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 23 Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 23.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 31 Consiglieri votanti 30 Consiglieri hanno votato SÌ 30 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
ARTICOLO 24 Indìco la votazione nominale sull'articolo n. 24.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 31 Consiglieri votanti 30 Consiglieri hanno votato SÌ 30 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere Il Consiglio approva.
Colleghi, rammento che domani non si svolgerà l'abituale Conferenza dei Capigruppo, essendo convocata per mercoledì prossimo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18.13)



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