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Dettaglio seduta n.200 del 15/06/78 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Prosecuzione esame progetto di legge n. 267 "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Completata la discussione sulla legge della disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte, possiamo procedere all'esame dei singoli articoli.
"Articolo 1 - Finalità. L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci in Piemonte è disciplinato dalle norme della presente legge".
Non sono stati presentati emendamenti; procediamo con la votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno risposto SI n. 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Maestri di sci. Sono maestri di sci coloro che per compenso o retribuzione esercitano, anche temporaneamente, l'attività di insegnamento dello sci".
E' stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo da parte del Consigliere Debenedetti, che chiede la parola. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

Un proverbio latino dice "omnis definitio periculosa". Soprattutto in questa materia dove il dibattito ha fatto emergere possibilità di interpretazioni diverse, mi pare che la definizione dell'art. 2 non sia corretta sotto il profilo logico e giuridico. Non si può legare la definizione di "maestri di sci" a coloro che esercitano, anche temporaneamente, l'attività dietro compenso o retribuzione, quando nel contesto della legge a cominciare dall'art. 3 si fa riferimento all'iscrizione in elenco regionale e si fa richiamo ai requisiti per ottenere tale iscrizione. Se vogliamo definire il maestro di sci non possiamo dire altro che: "agli effetti di questa legge sono considerati maestri di sci coloro che risultano iscritti nell' elenco regionale, ai sensi dell'art. 5". Ho presentato un successivo emendamento modificativo che rispecchia questo concetto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Concordo con le argomentazioni del Consigliere Debenedetti. Sono maestri di sci potrebbe dire un articolo corretto coloro che, avendo frequentato il corso, avendo superato gli esami, avendo subito visita medica, esercitando la professione, hanno acquisito il titolo.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

In tutte le leggi si cerca, in qualche modo, di introdurre l'oggetto della legge stessa. Lo scopo è di creare a monte le condizioni per l'abilitazione all'insegnamento dello sci. Si è cercato di descrivere un'attività con certe caratteristiche che fossero il punto di riferimento di tutta la legge. Si era indicato il concetto della retribuzione proprio per distinguere altre situazioni che sono emerse nel corso della discussione.
La definizione di maestro di sci nella legge, che ha per titolo "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte" è del tutto gratuita perché non si parla di maestri di sci, ma si parla dell'elenco degli abilitati all'esercizio dell' insegnamento dello sci, i quali non verranno qualificati da nessuno perché per l'esercizio dell'insegnamento avranno semplicemente una licenza comunale. Questa formulazione, criticabile e discutibile, aveva lo scopo di chiarire che la materia della presente legge è l'insegnamento dello sci per compenso o retribuzione.
Questa è una spiegazione, non è una valutazione.



PRESIDENTE

Sono stati presentati altri emendamenti all'art. 2 che permetterebbero di svolgere una discussione unica e di arrivare ad un testo che soddisfi tutti.
Dal Consigliere Debenedetti: emendamento sostitutivo all'art. 2.
"Agli effetti della presente legge sono maestri di sci coloro che risultano iscritti nell' elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci a sensi del successivo art. 5".
Dai Consiglieri Cerchio, Vietti, Soldano, Menozzi e Beltrami: emendamento aggiuntivo all' art. 2.
"Costituisce attività di insegnamento dello sci quella svolta da chi si obbliga a prestare detto insegnamento per retribuzione o altro compenso ovvero gratuitamente, anche in modo temporaneo".
Dal Consigliere Marchini: emendamento integrativo all'art. 2.
Di seguito alla parola "esercitano" si aggiungono le parole "o comunque si impegnano ad esercitare a qualsivoglia titolo, anche gratuito".
Chiede la parola il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà



CALSOLARO Corrado

Ho presentato un emendamento aggiuntivo sul quale intendo soffermarmi anche se non viene esaminato adesso, essendo semplicemente spostato. Esso dice: "non è soggetto alle disposizioni della presente legge colui che esercita l'insegnamento dello sci senza compenso o retribuzione a favore di soci di enti o di associazioni che per statuto non perseguono fini di lucro".
L'individuazione anche attraverso l'elemento del compenso e della retribuzione della fattispecie era dovuta al fatto che per altro verso, dal punto di vista dell'associazionismo a favore del quale gli istruttori prestano l'opera gratuitamente, si sarebbe potuto avere un quadro più specifico della diversa impostazione delle due figure, maestro allievo scuola formazione e dall'altra parte associazione, ente di promozione e circolo aziendale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

La proposta di emendamento presentata dal Consigliere Debenedetti mi pare accettabile.



MORETTI Michele, Assessore allo sport e al turismo

La Giunta non accetta l'emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Debenedetti e tanto meno l'emendamento sostitutivo. L'art. 3 dice che per esercitare l'attività di maestro di sci occorre essere in possesso della licenza di maestro di sci.
La precisazione del collega Calsolaro è stata recepita in un articolo aggiuntivo che verrà collocato dopo l'art. 11.
La proposta di emendamento dei Consiglieri Cerchio, Vietti, Soldano Menozzi, Beltrami viene respinto poiché il concetto viene introdotto nel corso degli articoli successivi.



PRESIDENTE

Chiede ancora la parola il Consigliere Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

Chiedo la parola unicamente per una precisazione in risposta alle osservazioni che ha fatto l'Assessore.
L'art. 3 si riferisce all'esercizio dell'attività che è soggetta alla licenza del Sindaco. Questa è una fase successiva: è l'abilitazione ad esercitare l'attività.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Poiché è difficile riuscire a seguire la discussione senza avere sotto mano gli emendamenti proposti, chiedo che vengano distribuiti e qualche minuto di sospensione.



PRESIDENTE

Va bene, sospendo la seduta per qualche minuto



(La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,36)



PRESIDENTE

La seduta riprende. La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore allo sport e al turismo

La Giunta propone il seguente emendamento sostitutivo dell'art. 2: "Sono maestri di sci coloro che, avendo conseguito i requisiti richiesti dalla presente legge, esercitano anche temporaneamente l'attività dell'insegnamento dello sci".



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

La discussione assume un aspetto curioso, perché da un lato si vuole mettere una limitazione e dall'altro si studia un marchingegno per eliminarla.



MORETTI Michele, Assessore allo sport e al turismo

Potremmo aggiungere con un altro emendamento a quello proposto: "agli effetti della presente legge sono maestri di sci coloro che risultano iscritti nell'elenco regionale".



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Per ragioni di chiarezza, propongo di sopprimere l'art. 2 e, come prevede il regolamento, presentare un emendamento sostitutivo accettando la proposta dell'Assessore Moretti, ossia: "agli effetti della presente legge sono maestri di sci coloro che ottengono l'iscrizione nell'albo".



MARCHINI Sergio

L'albo previsto dalla presente legge è l'albo degli abilitati. La professione si può esercitare dopo che si e avuta l'autorizzazione amministrativa.



PRESIDENTE

E' stato concordato un emendamento sostitutivo all'art. 2: "Sono maestri di sci coloro che conseguono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l'esercizio dell'insegnamento".
Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
Naturalmente gli altri emendamenti sono ritirati.
Passiamo alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 44 Consiglieri "Articolo 3 - Rilascio della licenza. Per esercitare l'attività di maestro di sci in Piemonte occorre essere in possesso della licenza prevista dall'art. 123 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
Per ottenere la licenza di cui al comma precedente, l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza, corredando la stessa della seguente documentazione: 1) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'art. 11, primo comma e all'art. 123, secondo comma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni 2) certificato medico, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneità fisica all'insegnamento 3) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, di cui al successivo art. 5.
La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione al Comune competente di domanda corredata del certificato medico di cui al punto 2 del precedente comma e dell'attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento, di cui al successivo art. 8.
I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa".
Vi è un emendamento formale al secondo comma proposto dal Consigliere Cerchio, dopo le parole "di residenza" correggere in "corredandola della seguente documentazione" Chi è d'accordo alzi la mano.
L'emendamento e approvato Passiamo alla votazione dell'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Revoca della licenza di maestro di sci.La licenza di cui all'art. 3 e revocata in ogni tempo dal Comune, allorché l'interessato perda uno dei requisiti previsti dai certificati di cui al punti 1 e 2 dello stesso art. 3." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 44 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci. Coloro i quali abbiano superato gli esami teorico-pratici, di cui all'art. 6 della presente legge, sono iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, che viene approvato e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 44 hanno risposto SI n. 44 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Corsi ed esami per l'abilitazione. La Regione Piemonte organizza ed attua, di norma ogni anno, un corso con relativi esami, per l'accertamento dell'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo.
Gli esami di cui al precedente comma consistono nelle prove: tecnico pratica, didattica e teorica, e sono espletati da una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composta da: 1) l'Assessore regionale al turismo o suo delegato che la presiede 2) un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo e un funzionario dell'Assessorato regionale all'istruzione professionale; sono altresì nominati due membri supplenti 3) cinque maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base a rose di nominativi indicati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale. Con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti 4) quattro esperti, di cui due specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, designati dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.); sono nominati altrettanti membri supplenti 5) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale; è altresì nominato un membro supplente 6) tre esperti, di cui uno in attività culturali ed educative, uno in topografia alpina, ed uno in sicurezza alpina; sono altresì nominati tre membri supplenti 7) un medico esperto in medicina sportiva altresì nominato un membro supplente.
La Commissione dura in carica un quadriennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.
Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
La sottocommissione per le discipline alpine è composta: dall'Assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede dai tre membri specializzati nelle discipline alpine previsti al n. 3 del precedente secondo comma dai due esperti nelle discipline alpine previsti al n. 4 del precedente secondo comma dal rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali di cui al n. 5 del precedente secondo comma.
La sottocommissione per il fondo e composta: dall'Assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede dai due membri specializzati nel fondo previsti al n. 3 del precedente secondo comma dai due esperti nel fondo previsti al n. 4 del precedente secondo comma dal rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali di cui al n. 5 del precedente secondo comma.
Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono esercitate dal funzionario dell'Assessorato al turismo di cui al punto 2.
La Commissione determina e rende noti: a) il programma delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline.
Il contenuto delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica deve essere determinato tenendo conto della progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).
Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno tre mesi prima dell'inizio dei corsi previsti al 1 comma del presente articolo.
Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la Commissione di cui al precedente articolo 6.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33".
Emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta al punto 4: sostituire con la seguente dizione: "quattro esperti, di cui due specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base a rose di nominativi indicati dalla Federazione italiana sport invernali (FISI) e da altre organizzazioni; sono nominati altrettanti membri supplenti".
Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Riassumo brevemente i termini della discussione. La FISI con questa legge perderà ogni rapporto con i maestri di sci; ci saranno i maestri nell'elenco degli abilitati dalla Regione, licenziati con provvedimento del Sindaco. La Regione a questo punto deve preoccuparsi della necessità di garantire il grado di professionalità e di armonizzarlo con le esperienze delle altre Regioni e dei paesi europei. L'unico ente esistente in Italia e in Europa che potrebbe assumere questa funzione se richiesto è la FISI.
Se la dizione di attribuire per legge una rappresentanza della FISI nell'ambito della Commissione sembrasse troppo pesante, potremmo indicare quattro membri, dei quali, due scelti nell'ambito della FISI. Non sarebbe un vantaggio per nessuno se la FISI fosse tentata di abbandonare completamente il campo relativo all'insegnamento dello sci. Potrebbe essere una soluzione se la Regione Piemonte, che su questi problemi si trova in posizione particolare, attribuisse questa specifica funzione alla FISI richiedendole tutti gli anni un esperto per il fondo e un esperto per la discesa con esperienza nazionale e internazionale. Non si intende assolutamente dare alla FISI una posizione di rilievo particolare ma, in una certa misura, si giustifichi l'indicazione della FISI.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore allo sport e al turismo

Siccome la presenza delle organizzazioni impegnate nel settore dello sci non deve essere limitativa, non possiamo indicare esclusivamente la FISI, ma dobbiamo aggiungere anche le altre organizzazioni. Potremmo dire: 2 della FISI e di altre organizzazioni tanto più che la Giunta e il Consiglio regionale non possono fare una valutazione fra coloro che non abbiano competenza e non facciano parte di tali organizzazioni.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo democristiano, avv. Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'emendamento, così com'è proposto dalla Giunta, sottintende la possibilità di escludere totalmente gli esperti indicati dalla FISI.
La soluzione accettabile potrebbe essere: 4 esperti, di cui almeno due indicati dalla FISI e gli altri scelti liberamente, o tutti indicati dalla FISI.



MORETTI Michele, Assessore allo sport e al turismo

Preferirei: due esperti indicati dalla FISI. L'impegno della Giunta sarà di tener conto degli esperti indicati dalla FISI.



PRESIDENTE

L'emendamento all'art. 6 e così riproposto: "quattro esperti, due specializzati nella disciplina alpina e due nel fondo, dei quali uno per specialità scelti su indicazione della FISI" Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Si proceda alla votazione dell'art. 6



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Ammissione ai corsi ed agli esami di abilitazione. Per essere ammessi ai corsi e ai conseguenti esami di abilitazione di cui al precedente art. 6, occorre presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana 2) licenza della scuola dell'obbligo 3) aver compiuto il diciottesimo anno di età.
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non può, nell' ambito di uno stesso ciclo di esami, essere ripetuta. Se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità. La prova viene sostenuta avanti le sottocommissioni di cui all'art. 6, secondo la rispettiva competenza. Si prescinde dalla prova per gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e del fondo e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline.
Sono ammessi alla prova d'esame di didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova tecnico-pratica.
Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova di didattica.
Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purché effettuata nella sessione immediatamente successiva".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Corsi di aggiornamento. Ai fini del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.
Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci pu frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la validità della licenza è prorogata fino all'espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento ed in ogni caso per un periodo massimo di tre anni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Organizzazione dei corsi. La Giunta regionale pu avvalersi per l'organizzazione dei corsi di cui agli artt. 6 e 8 delle Organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, e della Federazione italiana sport invernali (FISI), mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
La Giunta regionale determina la quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 9 e approvato.
"Articolo 10 - Tariffe. Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Piemonte, vengono fissate annualmente dal competente comitato prezzi, sentite le Organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Maestri di sci di altre regioni e Stati. Per esercitare la professione in Piemonte, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare annualmente e al meno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune o ai Comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonché i periodi di esercizio dell'attività stessa.
I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della Regione Piemonte devono munirsi di nullaosta rilasciato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio. La richiesta di nullaosta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell' inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonché i periodi di esercizio della medesima.
I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.
L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre Regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
La Giunta presenta il seguente nuovo articolo che diverrà in sede di coordinamento art. 12: "Deroghe. In deroga alle norme di cui alla presente legge la Giunta regionale può concedere, a domanda, ad Enti ed Associazioni, che per statuto svolgono senza fine di lucro attività di promozione sportiva, l'autorizzazione ad organizzare corsi di sci riservati esclusivamente agli associati avvalendosi della collaborazione prestata a titolo gratuito di propri animatori sportivi, sentite le associazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

E' stato fatto uno sforzo da parte del Consiglio e della Giunta per tenere presente il fenomeno dello sport di base giovanile e di massa.
Ringrazio l'Assessore che ha accettato l'integrazione "sentite le associazioni dei maestri di sci". Mi auguro che i maestri abbiano la possibilità di aprire un rapporto corretto, sereno e armonico con la Giunta e con gli enti di promozione sportiva perché questo articolo, che poteva essere pregiudizievole per i loro interessi, finisce per promuovere la loro professionalità. La mia dichiarazione motiva il voto favorevole che potrebbe essere difficilmente interpretabile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio



CERCHIO Giuseppe

La proposta del Consigliere Marchini mi suggerisce l'aggiunta: "salvo parere positivo delle organizzazioni dei maestri di sci".



PRESIDENTE

Chiede ancora la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà



BIANCHI Adriano

Meditata in via definitiva la situazione, ritengo che non si possa approvare questa deroga perché, così come e formulata, anche se ispirata da alcuni intenti che dal punto di vista della vita pratica e corrente, sono apprezzabili, finirebbe per introdurre nel modo peggiore l'abusivismo e l'invasione contestativa nei confronti di chi esercita una professione delicata qual e quella del maestro di sci, con scadimento generale del settore. Queste organizzazioni, retribuendo in forma non palese i propri animatori e istruttori, finirebbero per fare concorrenza a chi dedica la vita, acquisisce titoli professionali e acquisisce anche malattie renali (i maestri di sci alimentano i reparti di emodialisi più di qualsiasi altra categoria di lavoratori), senza alcun vantaggio apprezzabile né per la salute, né per il turismo, né per lo sport. Il nostro Gruppo voterà contro all'art. 11 bis.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del nuovo articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno risposto SI n. 28 Consiglieri hanno risposto NO n. 18 Consiglieri Il nuovo articolo è approvato.
"Articolo 12 - Norme transitorie. Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti in Piemonte che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni rilasciata in Piemonte dalle competenti autorità, conseguono di diritto l'iscrizione nell' elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 5 e la licenza di cui al precedente art. 3 purché presentino domanda, rispettivamente alla Regione e al Comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che sono in possesso di certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (FISI) ai sensi dell'art. 238 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 fino all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina di cui al precedente art. 6 la prova può essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo comma.
Coloro che antecedentemente all'approvazione della presente legge abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente art. 6; a tal fine la Giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Scuole di sci. Sono 'Scuole di Sci' le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale.
E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle scuole di sci cui possono essere iscritte le scuole per le quali concorrono le seguenti condizioni: 1) abbiano un organico minimo di quattro maestri 2) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale 3) abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica 4) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline 5) abbiano un regolamento, che disciplini l'organizzazione della scuola ispirandosi a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti i componenti 6) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività 7) abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui al punto 1 responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico 8) assumano l'impegno a: a) prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso b) collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani c) collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.
Ai fini dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata domanda corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite della Comunità montana.
La Comunità montana trasmette la domanda alla Regione esprimendo, con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo all'eventuale costituzione di più scuole in una medesima località.
La Comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al 2° comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1° novembre di ogni anno la Giunta regionale approva le eventuali variazioni e rende pubblico l'elenco regionale delle 'Scuole di Sci del Piemonte'.
La denominazione 'Scuola di Sci' può essere usata unicamente dagli organismi iscritti nell'elenco regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'articolo 13 e approvato "Articolo 14 - Sanzioni. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della regione l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000. In caso dr recidiva la sanzione è raddoppiata.
La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'art. 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000.
La violazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.
Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 10 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000. Nel caso di recidiva, può essere rifiutato il rinnovo di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge.
L'uso della denominazione 'Scuola di Sci' da parte di organismi non iscritti nell'elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000 a carico di ciascun maestro che ne faccia parte; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Disposizioni finanziarie. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1979 e successivi saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 45 hanno risposto SI n. 45 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Il Consigliere Cerchio chiede la parola per le dichiarazioni di voto.
Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Esprimo a nome del mio Gruppo voto negativo a questa legge. In sede di dibattito abbiamo illustrato come in un anno di discussione si era giunti a licenziare all'unanimità un testo che, sebbene non perfetto, poteva rappresentare un punto di partenza per riorganizzare una materia così importante. Con la presentazione di alcuni emendamenti si cerca di stravolgere il significato realizzando una legge che sarà certamente più di danno che di utilità, non solo alla categoria ma anche al livello occupazionale in montagna. Le tesi sostenute dal collega Bono secondo cui sarebbe legittimata comunque e dovunque la presentazione di emendamenti essendo titolati a presentarli i Consiglieri è logica nel momento in cui questi emendamenti tendono a far rientrare dalla finestra ciò che correttamente le forze politiche in sede di Commissione avevano accantonato. Per questi motivi i democratici cristiani non possono che esprimere un giudizio negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il voto del mio Gruppo è positivo. Nell'esprimere una dichiarazione si tiene conto della pluralità delle situazioni di fattispecie, come dicevamo a scuola, in quanto non si può esaminare soltanto una serie di parole e di norme estrapolandole dalla realtà soprattutto dal livello di maturazione che le forze politiche e la maggioranza hanno dimostrato di avere sul problema. Se questo fosse un momento finale per la Regione esprimerei voto negativo perché la legge contiene elementi di incertezza e di insufficienza in merito alla promozione della professione; alla sua riqualificazione e all'affidamento ai professionisti dello sci delle funzioni che li gratificano anche dal punto di vista umano.
La legge è insufficiente ed è pericolosa nella misura in cui coraggiosamente prende atto di una realtà: che lo sport invernale è un fenomeno di massa che apre una problematica. Le risposte che si danno a tale problematica sono delle aperture verso ipotesi, e non sono la chiusura per un secolo o due del problema. Mi sono assunto un impegno costruttivo su questi argomenti per cercare di portare un risultato, anche minimo, non strumentale e non propagandistico (mi sono reso disponibile dal giorno dopo in cui sono diventato Consigliere regionale) e l'Assessore mi darà atto che su questo argomento avrei potuto proporre una legge. Il risultato non è ancora compiuto e corretto, giustifica tuttavia un voto positivo per la disponibilità dimostrata dalla maggioranza a considerare i problemi specifici della categoria e i problemi interregionali della FISI.
Il voto favorevole, soprattutto dovrà impegnare le categorie nuove ad agire serenamente e a produrre un risultato politico, ossia che il tempo libero venga gestito in modo diverso, certamente non a scapito dei maestri di sci. Questa legge verrà gestita sotto la responsabilità politica dell'Assessore e sotto il controllo del Consiglio regionale con l'assistenza tecnica dei maestri di sci. Ritengo mio dovere richiamare l'attenzione del Consiglio sulle conseguenze non positive che potrebbe determinare l'art. 11 bis, perché gli enti di promozione sportiva e le associazioni in genere si renderanno conto che la loro sarà soprattutto una funzione promozionale e non una funzione di insegnamento e sapranno stabilire un reciproco e corretto rapporto con i maestri di sci inconvenienti che potrebbero sorgere se degenererà l'abusivismo, se la professione verrà compromessa ciò sarà dovuto all'uso scorretto che l'Assessorato farà di della legge; richiameremo l' Assessorato allo spirito del nostro voto, il quale tende a mobilitare soggetti nuovi nel campo del tempo libero fatte salve le funzioni precise della professione dei maestri di sci che da questo articolo viene stimolata in modo nuovo e interessante.
Auguriamoci che la Giunta, per ciò che le compete, e gli enti di promozione, le associazioni in genere e soprattutto i maestri di sci sappiano meditare su questa realtà e guardare con senso costruttivo alle possibilità dell'articolo 11 bis.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Desidero fare personalmente le dichiarazioni di voto del Gruppo comunista, in quanto mi preme sottolineare alcuni aspetti che sono stati sollevati dall'intervento del Consigliere Cerchio.
Le forze politiche, in un momento non favorevole per i partiti e per le istituzioni debbono porre molta attenzione sulle questioni che solo impropriamente vengono definite procedurali, ma che in realtà sono di fondo sul modo in cui giungono a sintetizzare atti, provvedimenti e leggi in risposta agli interessi generali.
Fatta questa premessa vanno dette due cose, forse in apparenza contrastanti. Mi pare molto pericoloso - e anche capzioso - l'atteggiamento del Consigliere Cerchio quando sostiene che il suo Gruppo si sarebbe determinato a votare contro e quando dice che la Commissione aveva concluso i lavori in una certa maniera e poi tutto è stato rimesso in discussione.
Vorrei ricordare che questo è un precedente più volte praticato anche dai rappresentanti del Gruppo democristiano, dall'avv. Oberto stesso e che in qualche misura rientra nella stessa dinamica democratica e nel ruolo del Consiglio. Sono stati presentati degli emendamenti, si sono ridiscussi alcuni punti. Caso mai non si sono tenute nel massimo conto tutte le posizioni per arrivare ad una sintesi sufficientemente unitaria. Detto questo desidero fare un' altra considerazione che solo in apparenza è contrastante.
Non solo oggi, ma anche in altre occasioni il Consiglio è stato costretto a rallentamenti, a confusioni, ad equivoci perché solo qui, in maniera abbastanza abborracciata e superficiale si riesce ad esprimere il parere effettivo dei Gruppi. E' un aspetto che riguarda tutti i Gruppi e sul quale dobbiamo riflettere attentamente. Il rapporto tra il lavoro delle Commissioni e il lavoro dell'aula deve avere questa attenzione politica dalla sufficiente rappresentatività ed autorevolezza dei Commissari perch caso mai la discussione in aula possa riaprirsi sui nodi fondamentali che in qualche misura, lasciano terreno aperto al dibattito politico e perch non si sia indotti a riscrivere in questa confusione le norme (credo che questo non sia un buon modo di svolgere l'attività del Consiglio). Queste cose, in vario modo, più o meno chiaramente, ho cercato di esprimere altre volte, ma oggi mi pare giusto ribadire, perché dobbiamo stare attenti al funzionamento pubblico di tutti gli organi, specie del Consiglio, anche se di pubblico (per fortuna, da un certo lato) in certi giorni non ce n'è. Il modo con cui ci presentiamo, il rigore con cui agiamo all'interno delle istituzioni diventa fondamentale, e questo aspetto non indifferente delle regole del gioco democratico deve essere un punto di riferimento ideale per chi è Consigliere regionale e quindi interprete delle posizioni del proprio partito. L'atteggiamento della D.C. mi lascia perplesso perché si è tentato, in questa confusione, di raccogliere la maggior parte degli emendamenti e di fare in modo che la legge fosse il più possibile il risultato di un'intenzione progressiva e dinamica per regolamentare in maniera tale da non fare dell'istituzione strumento di interessi di parte.
C'è stata una mediazione ragionevole in favore degli interessi generali dell'utenza, soprattutto di chi deve imparare lo sci, ma anche delle categorie economiche interessate. Il voto contrario all' art. 11 bis mette in non cale tutti i tentativi fatti per arrivare a ragionevoli posizioni di mediazione. Debbo un riconoscimento al Consigliere Marchini che, partito con proprie posizioni ha tentato in ogni maniera, anche con me personalmente di arrivare ad una mediazione che contemperasse la maggior parte e nel migliore modo tutti gli interessi. Questo è un atteggiamento corretto, assumere invece su una questione mal regolamentata prima un atteggiamento di rottura e un fatto negativo.
Tutte le leggi che normano questioni di questo tipo rappresentano rischi e lo sforzo per arrivare a mediare gli interessi della base e del vertice, guardando anche e soprattutto agli interessi generali, deve essere compiuto costantemente. Su questa legge uno sforzo in questo senso è stato fatto. Quanto ciò sia perfetto lo dirà l'applicazione della legge e, come diceva il Consigliere Marchini, la volontà politica che eserciteremo nell'applicarla.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Furnari.



FURNARI Baldassare

Il Gruppo socialdemocratico, considerato positivo questo dibattito e visto che sono state accettate le indicazioni fatte in sede di Commissione e gli emendamenti esposti dal collega Debenedetti, dichiara il voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni



CARAZZONI Nino

Signor Presidente e colleghi, mi limiterò ad osservare che nel corso della discussione generale, sono venuti a cadere numerosi motivi che stamane potevano fare pensare ad uno stravolgimento della legge. Nasce dunque questa normativa come legge di compromesso -preferisco in questo caso usare il termine mediazione - come legge che contiene taluni elementi validi, talaltri di minore validità tali da ingenerare alcune perplessità.
La difficoltà rimasta e quella che si è avuta con l'introduzione dell'art.
11 bis, il solo contro il quale ho votato, perché lascia aperta la possibilità del dilagare dell'abusivismo a tutto danno della professionalità.
Concordo anch'io con un'osservazione che si è fatta da altra parte politica e cioè che si tratterà soprattutto di vedere come si vorrà gestire questa legge. Dal mio punto di vista non è sufficiente questa constatazione per rilasciare deleghe fiduciare alla gestione della Giunta, ma sarebbe eccessiva posizione preconcetta se su una legge di questo tipo che non coinvolge posizioni di principio politico, il mio fosse un voto contrario.
Quello del MSI sarà invece un voto di astensione.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, dovrei fare alcune brevissime precisazioni.



PRESIDENTE

Scusi, Consigliere Bianchi, siccome devo votare anch'io, vorrei che mi desse questa delucidazione; poiché lei ha materialmente scritto gli emendamenti approvati da tutta l'assemblea, salvo uno. Chiede ora la parola sull'unico punto che risulta determinante?



BIANCHI Adriano

Certamente, perché gli altri emendamenti costituiscono la consueta e consolidata linea del Gruppo di contribuire alla costruzione migliore delle leggi e non costituiva momento di mediazione di nessuna posizione politica.
Il punto estremamente qualificante che annulla totalmente la legge è il punto che dice: "In deroga alle norme di cui alla presente legge la Giunta regionale può concedere a domanda ad enti, associazioni che per statuto svolgono senza fini di lucro l'attività..."; quindi ai giornali, alle riviste, ai cineclub, agli organizzatori di pullman e così via, può essere concessa la facoltà di esercitare quest'attività: questa è la legge.
Il Consigliere Marchini dice che vuole mettere alla prova la Giunta vuole vedere come concederà l'autorizzazione. Noi pensiamo che nessuno debba essere indotto così facilmente in tentazione e che se le tentazioni non ci sono non sarebbe stato neanche proposto in questi termini l' emendamento. La legge è tutta qui ed essendo tutta qui votiamo contro.



PRESIDENTE

La penso in modo diverso perché la legge non è tutta lì; la legge descrive chi sono i maestri di sci e quali caratteristiche hanno.
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Ho già esposto questa mattina le ragioni per cui consideriamo qualificante l'art. 11 bis ai fini della promozione dell'associazionismo sulla quale convergono, almeno a parole e per quanto riguarda l'ottenimento dei contributi da parte dello Stato, gli enti di promozione sportiva. Che non sono enti di ispirazione socialista o di ispirazione comunista, ma enti che si ispirano nella loro attività a tutte le singole forze politiche e democratiche che agiscono nel Paese. Potrei dare l'elenco degli enti di promozione sportiva che agiscono nel Paese ed in particolare nella nostra Regione. Credo che nessuno metta in dubbio che queste associazioni non hanno scopo di lucro e che esercitano a favore dello sviluppo del turismo e dello sport la loro attività in modo assolutamente democratico e corretto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore allo sport e al turismo

Vorrei precisare al collega Bianchi due aspetti: uno di natura giuridica e uno di natura politica.
In origine al primo aspetto è in vigore una legge che riconosce le agenzie di viaggio. La stessa legge riconosce e autorizza tutte le attività, comprese quelle parrocchiali, quando si fanno dei viaggi, quindi queste deroghe non sono un'invenzione, e l'Assessorato, autorizzando non crea dell'abusivismo.
Dal punto di vista politico devo condividere quanto è stato detto dai Consiglieri Calsolaro, Bontempi, Marchini, perché dobbiamo considerare l'attività dell'associazionismo, degli enti di promozione riconosciute.
Ieri sera la "Giovane montagna", associazione legata all'Azione cattolica mi ha informato: "come può la Giunta impedire ad una parrocchia che organizza una gita in montagna e che al posto di fare l'attività dello sci si mette a saltare sulla neve con gli sci?". Occorre anche considerare che l'attività dello sci non è solo di tipo professionale. Vorrei dare ancora una risposta in ordine alla questione occupazionale. Questa mattina qualcuno ha detto che i maestri di sci non risiedono in montagna, ma risiedono in altre zone. Se vogliamo fare un discorso completo su questo problema e trovare il modo di sviluppare economicamente l'attività in montagna non dobbiamo fare un discorso limitativo, ma dobbiamo considerare l'aspetto territoriale compresa la parte che riguarda l'agricoltura. La Regione che ha già indicato nel Piano di sviluppo questo problema, si farà carico di portare in questa sede il dibattito in ordine alla valorizzazione della montagna in termini economici.
Devo ringraziare tutti i colleghi Consiglieri per l'apporto al dibattito sulla legge, devo però rammaricarmi che la D.C. voti contro il progetto di legge in questione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno risposto SI n. 27 Consiglieri hanno risposto NO n. 20 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere Il progetto di legge n. 267 è approvato.


Argomento: Caccia

Esame proposta di deliberazione: "Annata venatoria 1978/79 Calendario regionale; divieti e riduzioni ai sensi dell'art. 12, primo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 968"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: "Esame proposta di deliberazione: 'Annata venatoria 1978/79 Calendario regionale; divieti e riduzioni ai sensi dell'art. 12, primo comma della legge 27 dicembre 1977 n. 968".
La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

Devo precisare, a differenza di quanto ha pubblicato La Stampa questa mattina, che la Giunta non ha deliberato, in ordine al calendario venatorio, ma ha rimesso al Consiglio regionale la decisione. C'é stato un accordo tra le Regioni sulla base del calendario previsto dalla legge 968 che all'art. 34 stabilisce la pubblicazione del calendario, il che è ben diverso da quello che si vuole affermare cioè che si vuole inserire la legge dello Stato in sostituzione della legge regionale. Le Regioni Liguria, Emilia, Marche, Toscana, Lombardia, hanno deliberato; per il Veneto, che aveva un progetto di legge in discussione prima dell'approvazione della legge 968, a tutt'oggi il provvedimento è in attesa del visto del Governo. Ho avuto dei contatti con le associazioni venatorie e naturalistiche che mi hanno posto il problema in ordine ad alcune specie sottratte alla caccia, ho sentito il dovere di venire in Consiglio a discutere della questione. La legge dello Stato parla di "compatibilità" ossia se il calendario è compatibile con la legge dello Stato può essere approvato dal Commissario di Governo, se invece il calendario non è compatibile con la legge può essere respinto. Non si deve pensare che si tratta di essere isolati quando si disconoscono i problemi e si decide in modo diverso anzi, penso il contrario perché occorre trovare un momento di confronto con il Consiglio. Se il Consiglio decide sono dell'opinione di accettare determinate indicazioni. Non a caso nel dibattito della legge sui maestri di sci ho accettato altre proposte.
Se il Presidente del Consiglio lo ritiene opportuno chiedo di sospendere per 5 minuti il dibattito per verificare quali possono essere le indicazioni dell'assemblea.



PRESIDENTE

La parola al Presidente del, la Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, come è consuetudine per le questioni più importanti e più significative, quand'anche assumono la veste di deliberazione, la Giunta ritiene di proporre una deliberazione al Consiglio. La deliberazione in questione ha tenuto conto della legge nazionale votata da tutti i partiti dell'intesa democratica, pone delle scadenze e opera soprattutto per specie.
Abbiamo la possibilità di modificare la normativa regionale precedente e abbiamo invece la possibilità, nell'ambito della legge nazionale, di disporre una normativa che possa essere uguale alla precedente o diversa dalla precedente. Nella proposta si fa cenno a tre ipotesi che la legge nazionale peraltro formula: l'apertura della caccia al 19 agosto l'apertura nel mese di settembre chiusura a dicembre e la riapertura a determinate specie nel mese di febbraio.
La Giunta, formulando queste ipotesi in adempimento alla legge nazionale, non preclude nessuna trattativa nell'ambito del Consiglio regionale e quindi a trarne le rispettive decisioni.
Auspichiamo che fra tutte le forze politiche si possa trovare un punto d'incontro rispetto al problema che pongono moltissimi difensori della natura.
La Giunta è disponibile a discutere tra tutte le forze politiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

A mio avviso su questo argomento si dovrebbe fare una riflessione di carattere preliminare. Si propone una deliberazione con la quale si vengono a violare precise disposizioni di una legge regionale. Credo che questo sia illegittimo e che non si possa fare. Bisogna stare attenti a non cadere in equivoco quando si parla di calendario venatorio La legge quadro parla di "pubblicazione di calendario venatorio" è una cosa diversa dalla determinazione dei periodi di caccia. La pubblicazione e un atto di carattere formale che deve peraltro essere ancorato ad una normativa che sottintende la formalità della pubblicazione. Questa normativa non pu essere che una legge. Prima dell'entrata in vigore della legge quadro la legge regionale non parlava di calendario venatorio. Esso ai sensi della legge dello Stato veniva emanato a livello provinciale rispettando la legge regionale, quindi la formalità della pubblicazione del calendario venatorio non deve essere confusa con la regolamentazione dei contenuti.
Il discorso ci porterebbe lontano e si potrebbe fare una serie di considerazioni sulla legge quadro sui suoi contenuti in relazione all'evoluzione della regolamentazione della materia che c'è stata in questi anni. Quando affronteremo in sede legislativa la disciplina della caccia troverò sicuramente tempo e modo di svolgere alcune considerazioni sulla legge quadro. Peraltro mi pare di poter dire, con tutta tranquillità, che la legge quadro si pone sicuramente come un momento di ritorno al passato di ritorno all'anteguerra, perché se anche nel titolo della legge si dice "principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna" e poi si aggiunge: "e la disciplina della caccia", non c'è proprio nulla di speciale che attenga ai principi generali di protezione della fauna. In sostanza si dà l'autorizzazione ad aprire la caccia addirittura al 18 agosto quando con la legge del '39 si apriva perlomeno l'ultima domenica di agosto. Non solo, ma con la legge quadro si vengono ad autorizzare: la caccia ai cosiddetti statini e la caccia primaverile quindi a specie migratorie, con tutti i danni conseguenti che non sto qui ad illustrare. In questi anni il problema della difesa della natura a tutti ha riempito la bocca, nelle assemblee, a tutti i livelli, negli Enti locali nei contatti con le associazioni, abbiamo tutti sposato la tesi di interventi che si muovono in quella direzione: stiamo attenti a non vanificare quel poco che si è fatto.
Non voglio affrontare il merito di questa normativa. A me preme sottolineare che ritengo illegittimo, attraverso ad una deliberazione consiliare derogare a quello che stabilisce una legge regionale. Qualcuno dice che questa facoltà discende dall'art. 34 della legge quadro, l'ho riletto, ma non riesco a trovare nessun nesso. L'ultimo comma dell'art. 34 recita: "Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del testo unico". Inoltre: fino a tale data" restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge, cioè restano fino all'entrata in vigore della legge regionale. Caro Assessore, ci dimentichiamo che una legge regionale c'é, abroghiamo prima quella legge e poi ragioniamo su queste ipotesi. Se si ha intenzione di rivedere tutta la materia si può stabilire un calendario venatorio in relazione alla legge regionale attualmente in vigore e successivamente si affronterà il problema della modifica in sede legislativa. A parte la questione di illegittimità che potrebbe sollevare l'autorità governativa, a me preme che il Consiglio regionale sia coerente con se stesso, quindi abroghiamo la legge, dopo di che il discorso rimane aperto; ma oggi, dato che la legge è in vigore ritengo che sia decisamente illegittimo affrontare la questione in questi termini.



PRESIDENTE

Vorrei verificare attraverso una riunione dei Capigruppo i termini di questo dibattito, stante il fatto che nella giornata di oggi sarebbe opportuno decidere sull'argomento.
La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il Consigliere Debenedetti pone una questione che merita tutta l'attenzione. Le Regioni riunitesi hanno ritenuto di dare un'interpretazione sostanzialmente diversa con una deliberazione come hanno fatto le altre Regioni. Ritengo opportuno sentire il parere dei Gruppi. La Giunta è aperta a questa soluzione.



PRESIDENTE

Sospendo la seduta per pochi istanti.



(La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,40)



PRESIDENTE

La Conferenza dei Capigruppo ha preso in esame il complesso della materia ed ha deciso di sottoporre al Consiglio regionale il seguente ordine del giorno: "Il Consiglio regionale dà mandato alla Giunta regionale: a) di provvedere alla pubblicazione del calendario venatorio secondo i termini previsti dalla vigente legge regionale b) di predisporre un disegno di legge che dia attuazione alla prescrizione della legge quadro nazionale ed esprima la volontà della Regione in ordine ad una nuova disciplina della materia".
Non vi sono richieste di parola? Metto in votazione l'ordine del giorno.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 48 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta") - Diritto allo studio - Assistenza scolastica

Esame progetto di legge n. 307 "Scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici"


PRESIDENTE

Passiamo al punto sesto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 307: 'Scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici'". Relatore è il Consigliere Laura Marchiaro.



MARCHIARO Maria Laura, relatore

La Regione intende adempiere alle disposizioni dell'art. 45 del DPR 616/1977 che stabilisce la soppressione dei patronati scolastici, dei consorzi dei patronati scolastici e l'attribuzione ai Comuni delle funzioni di assistenza scolastica, dei servizi, dei beni e del personale.
Con questo disegno di legge vengono stabilite le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale avviando opportune forme di collaborazione con gli Enti locali. Ciò al fine di garantire rapidità alle procedure e l'immediata titolarità dei Comuni nelle funzioni attribuite. In particolare gli articoli del disegno di legge presentano questi dispositivi. L'art. 1 dispone lo scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, il passaggio ai Comuni delle funzioni di assistenza scolastica dei servizi, dei beni e del personale. Per quanto concerne i beni immobili dei Consorzi, si è scelta la strada dell'attribuzione al Comune, sede del Consorzio, rimanendo essi tuttavia a disposizione dei Comuni, membri del Consorzio per un uso integrato. Tale articolo dispone altresì le modalità per il commissariamento degli enti e le procedure di liquidazione che non potranno protrarsi oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'art. 2 attribuisce ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di assistenza scolastica, di competenza dei patronati scolastici.
L'art. 3 riguarda il personale di ruolo con rapporto a tempo determinato in servizio presso patronati e consorzi. Esso è assegnato ai Comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della legge e con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa fra Regione ed Enti locali sarà ripartito tra i Comuni.
L'inquadramento è rinviato a successiva legge regionale che riguarderà peraltro tutto il personale trasferito agli Enti locali in base al DPR 616.
In tal modo si definirà una norma omogenea fra tutte le Regioni. In attesa dell'inquadramento, a tale personale continueranno ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall'ordinamento di provenienza.
Per quanto concerne invece il trattamento di quiescenza, previdenza assistenza, il personale sarà iscritto alla CPDEL e all'INADEL dalla data di assegnazione.
L'art. 4 prevede l'attribuzione ai Comuni di contributi regionali eventualmente previsti in favore degli Enti oggi soppressi.
L'art. 5 precisa che una legge regionale prevista dal primo comma dell'ari 45 del DPR 616 disciplinerà le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni in materia.
L'art. 6 dichiara urgente la legge.
La V Commissione consiliare ha approvato questo disegno di legge all'unanimità. Tuttavia, in seguito ad una modifica proposta dalla Giunta il Gruppo della Democrazia Cristiana si e riservato di esprimere la propria posizione in Consiglio.
La modifica inserita al termine dell'art. 3 e la seguente: "In attesa della riorganizzazione definitiva della materia i Comuni destinatari delle funzioni assicurano almeno il mantenimento degli attuali livelli di servizio"



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Vietti.



VIETTI Anna Maria

Il contenuto della legge e coerente all'interpretazione dell'articolo 45 del D P.R. 616, che noi avevamo espresso in occasione di un'interrogazione sul problema.
In questo disegno di legge si stabilisce che i Patronati scolastici sono sciolti dal momento dell'entrata in vigore della legge. Pertanto avevamo ragione a considerare inopportuna la circolare dell'Assessore in data 28.12.1977 con la quale si invitavano i Comuni a nominare i Commissari dei patronati scolastici, intendendo che i patronati fossero sciolti dal primo gennaio 1978, tesi contraddetta nella legge in discussione.
Ritenevamo inopportuna tale circolare perché, se in qualche caso, i Comuni hanno accolto l'invito, si son fatti decadere prima del tempo i componenti dei Consigli di amministrazione che, in genere, hanno svolto il loro compito con serietà e disinteresse.
Dichiariamo che avremmo ritenuta più opportuna una legge globale che prevedesse tutte le modalità con le quali i Comuni dovranno svolgere i compiti di assistenza scolastica previsti dal D.P.R. 616.
L'Assessore ha però accolto la nostra proposta aggiungendo l'art. 5 con il quale si stabilisce che le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni saranno disciplinate dalla legge regionale, secondo quanto è previsto dall'art. 45 del D.P.R. 616.
La nostra posizione era pertanto favorevole alla legge. Ma, come ha già affermate il relatore Marchiaro, vi è stata in seguito l'aggiunta del comma settimo all'articolo 3 con cui si stabilisce che i Comuni dovranno mantenere i livelli dei servizi senza precisare se si tratti di livelli qualitativi o quantitativi.
Poiché le competenze dei Patronati scolastici sono attribuite direttamente ai Comuni e la legge regionale deve soltanto regolamentare le modalità per il passaggio dei beni e del personale, non riteniamo possibile imporre con legge ai Comuni il mantenimento dei livelli dei servizi, anche se la preoccupazione di uno scadimento dei servizi può essere giusta sul piano politico.
La norma prevista mortifica però l'autonomia degli Enti locali. Abbiamo pertanto presentato un emendamento e, à secondo dell'atteggiamento della Giunta su di esso, ci riserviamo di decidere se il nostro voto sarà favorevole o contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario

Nell'annunciare, in linea di massima, il voto favorevole, invito la Giunta a valutare se il dissenso si riduce a questo emendamento aggiuntivo e a riflettere sulle considerazioni che ha fatto la dottoressa Vietti che mi paiono fondate.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione ed assistenza scolastica

Come avevo già osservato a suo tempo in risposta all'interrogazione della collega Vietti, la Giunta ha interpretato letteralmente la legge che all'art. 45 stabilisce che i patronati scolastici sono soppressi. Poiché la legge non stabiliva la decorrenza, ci siamo valsi della norma generale posta alla fine della legge che dice "salvo espresse posizioni contrarie le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978", quindi interpretando giuridicamente questa norma, abbiamo ritenuto che fossero soppressi a partire dal 1° gennaio 1978. Avevo inviato una circolare esplicativa nella quale si diceva che i Comuni potevano confermare gli organi esistenti oppure nominare dei Commissari. In questo modo si dava una certa fiducia ai Comuni.
Abbiamo ritenuto di aggiungere l'emendamento in discussione per il fatto che i Comuni si trovano di fronte al problema del personale che, per legge, veniva trasferito ai Comuni. Questo servizio però veniva svolto con contratti anomali che i patronati scolastici facevano in accordo con i Comuni. Il Sindacato chiese di perpetuare questo tipo di contratto e di imporre ai Comuni di assumere nei propri organici, o a tempo indeterminato questo personale. Non abbiamo acceduto a questa richiesta e, nello stesso tempo, abbiamo risposto all'esigenza di mantenere un servizio che, in un modo o nell'altro, doveva continuare. Il mantenimento del livello dei servizi ha il significato di dare da una parte piena libertà ai Comuni di comportamento nei confronti del personale e nello stesso tempo di mantenere un servizio utile alla popolazione.



PRESIDENTE

Conclusa la discussione, procediamo alla votazione degli articoli.
"Articolo 1 - Le funzioni di assistenza scolastica, i servizi, i beni ed il personale dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici soppressi in base all'articolo 45 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 sono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, attribuiti ai Comuni.
I beni immobili dei consorzi dei patronati scolastici soppressi come dal comma precedente sono attribuiti al Comune sede del consorzio rimanendo tuttavia a disposizione dei Comuni membri del consorzio per un uso integrato dei beni stessi.
Con la stessa decorrenza cessano dalle funzioni gli organi di amministrazione in carica, ed il Presidente o il Commissario in carica ovvero, in caso di vacanza, la persona che svolge funzioni di Presidente assume l'incarico di Commissario straordinario liquidatore dell'Ente.
La procedura di liquidazione non può protrarsi oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'eventuale nomina e revoca dei Commissari liquidatori sono disposte dai Consigli comunali competenti per territorio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Le funzioni di assistenza scolastica svolte dai patronati scolastici, soppressi come dall'articolo precedente, sono esercitate dal Comune in cui ha sede il patronato scolastico.
Durante la procedura di liquidazione e fino all'attribuzione definitiva dei beni, ciascun Comune esercita le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi del personale dei patronati, che gli è trasferito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e delle disponibilità finanziarie del patronato avente sede nel Comune e del consorzio di patronati di appartenenza, per la quota parte di spettanza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno risposto SI n. 39 Consiglieri L'alt. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai Comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dei patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza.
Al personale assegnato ai Comuni sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.
In attesa della riorganizzazione definitiva della materia, i Comuni destinatari delle funzioni, assicurano almeno il mantenimento degli attuali livelli di servizio.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì al personale in servizio presso i Consorzi dei patronati scolastici La ripartizione del personale sia dei patronati che dei Consorzi dei patronati scolastici fra i Comuni sarà effettuata d'intesa fra la Regione ed i Comuni, con deliberazione della Giunta regionale".
Emendamento soppressivo, presentato dal Gruppo D.C.: il settimo comma è soppresso.
Chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Mi pare che sia rimasto un qualche velo dr equivoco sull'argomento.
Premetto che non siamo contrari a che si adottino misure o si assumano comportamenti atti ad ottenere che i Comuni mantengano gli attuali livelli di servizio. Abbiamo anche sufficiente fiducia a che i Comuni non si dispongano a smantellare i servizi in questa fase transitoria. Ritengo peraltro che sia assolutamente fuori della competenza regionale in una materia che è di stretta competenza funzionale dei Comuni, prescrivere un comportamento o costituire un obbligo a carico dei Comuni. Possiamo fare una raccomandazione e un richiamo ad un'opportunità, nella certezza che l'autorevolezza del richiamo, espresso con lettera del Presidente della Giunta regionale, suffragata dal parere del Consiglio, possa raggiungere il risultato.
Introducendo questa norma nella legge, ci esponiamo alla restituzione della legge perché andiamo a debordare dalle nostre competenze. Per questo insistiamo per l'approvazione dell' emendamento. In caso l'emendamento venga respinto ci asterremo sulla legge.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione ed assistenza scolastica

Ritengo che il problema del servizio sia indispensabile e che non sia affatto illegittimo. E' un servizio che già esisteva e che viene trasferito ai Comuni.



BIANCHI Adriano

Non possiamo legiferare a carico dei Comuni. Sei troppo intelligente per non capire. Se non vuoi capire dimmi che sei contrario.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione ed assistenza scolastica

Allora dico che sono contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Non so valutare la questione che riguarda l'emendamento dal punto di vista della legittimità, in quanto la Regione non può caricare sui Comuni delle spese obbligatorie. In via di principio, conveniamo tutti che la trasformazione da un'organizzazione istituzionale dei servizi ad un'altra debba avvenire possibilmente con la riqualificazione dei servizi e con il loro miglioramento, però mai a scapito degli utenti di questi servizi.
Il principio, in quanto tale, avulso da quell'articolo, non trova equivoci. Vorrei che la questione venisse affrontata a questo livello e venisse chiarito che non possiamo accettare un'interpretazione del D.P.R.
616 che chieda alle Regioni di compiere un'operazione di liquidazione di servizi o di personale che sono arrivati comunque per la loro stessa origine o per la situazione concreta a una fase di disfacimento e che vengono, senza disposizioni precise o in altri casi senza copertura finanziaria o senza la collaborazione degli enti, mandate a morire alle Regioni. In questo caso vi è un problema di personale, in altri casi vi è il problema, per esempio, degli anziani, dei ciechi, degli ammalati, ecc.
Il principio generale che la trasformazione deve avvenire con la tutela degli utenti e con le minime garanzie nei confronti dei lavoratori deve essere considerata un punto di vista acquisito. Non possiamo accettare che il peggioramento dei servizi venga ascritto ad una strutturale incapacità di sopportare gli oneri che ne derivano, cioè che la riforma sia sinonimo di sfascio. Siccome la riserva su quest'aggiunta non si è potuta sciogliere in Commissione per l'urgenza, quindi si deve sciogliere in Consiglio ritengo che non sia preclusa la possibilità di mantenere nei confronti degli utenti, in particolare, e dei lavoratori, in caso specifico, una garanzia non vincolistica nei confronti dei Comuni, ma una garanzia affinché il passaggio di funzioni non sia ritenuto oppressivo nei confronti dei Comuni e che nelle sedi dei Comitati comprensoriali o dei Comuni la Regione non sia considerata quella che ha mandato allo sbaraglio i dipendenti.
Non si garantisce a chiunque abbia avuto rapporti di lavoro il passaggio ai ruoli del Comune, questo sarebbe certamente illegittimo e anche politicamente sbagliato, si dice che i servizi vanno in qualche misura mantenuti. Siccome sul principio generale non si può che essere d'accordo, credo si possa trovare un impegno politico che si traduca in una formulazione ragionevole nel testo legislativo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione ed assistenza scolastica

Questa formulazione risponde ad un'esigenza che va oltre al problema puro e semplice del personale, cioè risponde, in una certa misura, allo spirito della legge che, non è quello di distruggere dei servizi, ma è semmai di migliorarli.
Si deve tendere al miglioramento qualitativo del servizio e non certamente alla quantità del servizio o del personale. Potremmo accettare una formulazione diversa, ma che rispetti lo spirito della legge che certamente non è quello di sfasciare il servizio, ma eventualmente di migliorarlo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

La discussione è sull'argomento che riguardava un aspetto istituzionale. Si risponde con argomenti di merito che, nella premessa erano scontati. Propongo che lo stesso atteggiamento politico venga trasferito in un ordine del giorno per la cui formulazione mi rimetto all'Assessore pronto a sottoscriverlo immediatamente, e venga quindi tolto dalla legge perché suona prevaricazione e sfiducia nei confronti dei Comuni. Non credo che i sindacati possano indicare, oltre alle esigenze obiettive e di contenuto, anche il modo formale di dare attuazione a questo. Non c'é contraddizione.
Non riusciamo a capirci: parlo di una cosa, mi si risponde con argomenti di merito sui quali sono d'accordo.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione ed assistenza scolastica

Ritengo che i Comuni leggano le leggi e non gli ordini del giorno.
Personalmente non ritengo illegittima la norma. Potremo comunque verificarla con il Commissario di Governo. Se il Commissario di Governo ci farà qualche appunto, potremo rapidamente sostituirla con un ordine del giorno.
Collega Bianchi, ritengo gli ordini del giorno scarsamente efficaci per questo insisto su una formulazione che rientri nella legge. Se dovessimo fare una legge generale e poi per tutte le questioni che abbiano un minimo di prescrivittività ricorrere agli ordini del giorno snatureremmo il significato della legge stessa.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento all'art. 3.
L'emendamento è respinto con 17 voti favorevoli e 24 contrari.
Si proceda alla votazione dell'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri hanno risposto NO n. 17 Consiglieri si è astenuto n. 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - I contributi regionali previsti da leggi vigenti a favore dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici sono attribuiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Comuni competenti per territorio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni saranno disciplinate dalla legge regionale prevista dall'art. 45, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 42 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Si proceda alla votazione dell'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri si sono astenuti n. 17 Consiglieri Il progetto di legge n. 307 è approvato.
Il Consiglio sarà convocato a domicilio per giovedì 22.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19)



(La seduta ha termine alle ore 19)



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