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Dettaglio seduta n.93 del 03/12/81 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame progetto di legge n. 154: "Modifica delle norme transitorie e finali della legge regionale 16/6/81, n. 21, classificazione delle aziende alberghiere"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Il punto quinto all'o.d.g. reca: Esame progetto di legge n. 154: "Modifica delle norme transitorie e finali della legge regionale 16/6/81 n. 21, classificazione delle aziende alberghiere".
Relatore è il Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero, relatore

Il provvedimento all'esame si propone di adeguare e modificare le norme transitorie e finali della legge regionale 16/6/81, n. 21 "Classificazione delle aziende alberghiere", la cui legittimità costituzionale è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 70/81, dopo circa due anni dall'approvazione della legge citata da parte del Consiglio regionale.
Coerentemente con quanto concordato dalle Regioni, il d.d.l. 154 prevede lo slittamento dei tempi di entrata in vigore della nuova classifica all'1/1/83, ai fini di consentire un adeguamento uniforme delle normative regionali, nonché l'espletamento delle procedure amministrative di classificazione che richiedono circa 6/8 mesi.
Le nuove norme transitorie e finali prevedono inoltre: la convalida a tutti gli effetti della classificazione alberghiera attribuita dagli E.P.T. per il triennio 1980/81 e la sua proroga al 1982 adempimento obbligato per sanare i vuoti amministrativi conseguenti alla mancata entrata in vigore della legge regionale l'applicazione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, della nuova classifica per le aziende di nuova apertura la facoltà prevista dal R.D.L. 975/37 di procedere alla variazione della classificazione la classificazione per un quinquennio in categoria "locanda" delle aziende che non abbiano i requisiti minimi per ottenere la classificazione ad albergo di 1 stella.
Alcune delle norme richiamate riprendono in linea di massima quanto già dettato dalle norme transitorie e finali della l.r. 21/81.
Del tutto nuova è la norma che prevede la delega al Comune delle competenze in materia di classificazione alberghiera, rispondendo ai principi di riaccorpamento funzionale e di decentramento indicati dal D.P.R. n. 6/72 e dal D.P.R. 616/77.
Al Comune già compete il rilascio della licenza di esercizio alberghiero di cui la classificazione è un atto subordinato. Inoltre, in connessione con l'attività alberghiera, al Comune spettano già le seguenti competenze: inserimento nel Piano regolatore e nel P.P.A.
rilascio concessione edilizia rilascio abitabilità e agibilità rilascio licenza di esercizio per: ristorante, bar, superalcoolici rilascio autorizzazione sanitaria rilascio autorizzazione ascensori.
Come si vede il Comune dispone quindi di tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione alberghiera.
Si rimette all'approvazione del Consiglio regionale il testo del d.d.l.
n. 154 allegato alla presente relazione e approvato a maggioranza dalla VI Commissione con l'astensione del Gruppo D.C.



PRESIDENTE

Sulla relazione del Consigliere Avondo è aperta la discussione.
Chiede di intervenire il Consigliere Martini. Ne ha facoltà.



MARTINI Mario

Il mio breve intervento è finalizzato a dimostrare le motivazioni per cui il Gruppo della D.C. ha dissociato la propria posizione da quella della maggioranza.
Se integriamo l'articolo unico con la lettura della relazione, il testo di legge diventa più facilmente comprensibile. Rimangono tuttavia alcune zone d'ombra. Pare di capire che la nuova classificazione opererà dal primo gennaio 1983. Questo scivolamento di tempi è un fatto puramente tecnico nel senso che il provvedimento si allinea con quelli delle altre Regioni che hanno concordato di dare attuazione alla nuova classifica soltanto a partire dal primo gennaio '83. Le classificazioni determinate dagli Enti provinciali del turismo negli anni '80/81 vengono convalidate e prorogate al 31/12/82, anche questo è un fatto tecnico che dà certezza giuridica ai provvedimenti che sono stati assunti, in una fase transitoria e con la "Spada di Damocle" di un giudizio che non era ancora stato formulato sulla legittimità della legge stessa. Le aziende di nuova apertura sono classificate con i criteri previsti dalla tabella di questa legge, ma questa tabella e la classificazione diventeranno operative, a norma del primo comma, solo dall'1/1/83. Non so quante richieste di classificazione potranno esserci nel 1982, è certo comunque che nel 1982 non potrà essere concessa nessuna classificazione perché, se verrà concessa, diventerà operante soltanto dall'1/1/83.
Pare inoltre di capire, dalla nota tecnica che l'Assessorato ha fatto pervenire alla Commissione, che nel corso del 1982 i Comuni delegati dovranno avviare ed espletare le procedure amministrative per la classificazione secondo le norme previste dalla legge, perché la classificazione stessa possa operare in modo uniforme dal gennaio del 1983.
Ritengo che una circolare interpretativa della legge metterà in moto un meccanismo che necessiterà di almeno 6 mesi di tempo per essere portato alle sue conclusioni operative.
Mi auguro che le zone d'ombra che ho ritenuto di evidenziare lo siano solo per me. Se lo sono per me, lo sono anche per gli amministratori locali, soprattutto dei Comuni piccoli i quali, nella stragrande maggioranza, dovranno applicare questa legge, posso allora presumere che qualcun altro si affiancherà a me nei dubbi interpretativi.
La difficile lettura del testo è ulteriormente complicata dall'introduzione del comma che prevede la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera. Anche qui malgrado le spiegazioni ricevute in sede di Commissione, continua ad essere incomprensibile il fatto che si introduca una norma di delega ai Comuni in un articolo di legge che disciplina norme transitorie. Ritengo prima di tutto che, per una questione di dignità che dobbiamo dare alla delega queste norme vengano incluse nell'impianto portante della legge e non in una norma transitoria, in secondo luogo, per quella poca conoscenza che ho di norme giuridiche, ritengo che una norma transitoria debba operare per un certo periodo e poi esaurirsi.
Fatte queste considerazioni, ricordo che la legislazione regionale si proponeva, fra gli, altri obiettivi, anche quelli di semplificare i testi di legge, eliminare i continui richiami a leggi precedenti e semplificare i testi in modo che gli amministratori locali non dovessero sempre fare riferimento all'interpretazione del Segretario comunale, ma fossero in condizioni di capire direttamente i testi delle leggi. A giudicare da questa legge, ma potrei citare altri esempi, si direbbe che questo obiettivo è fallito.
Sarà opportuno, quando si parlerà dei rapporti fra Giunta e Consiglio e del funzionamento del Consiglio, trovare la maniera di coordinare le risultanze politiche delle discussioni che avvengono in sede di Commissione con l'esperienza (che ci sarà senz'altro anche se non la conosco in modo particolare) dell'ufficio legislativo della Regione, non per dare una patina esteriore di dignità, ma una sostanziale dignità ai testi di legge.
Questo è il primo motivo di riserva che determina l'astensione del nostro Gruppo.
Il secondo motivo attiene più alla sostanza che non alla forma.
Pregherei la Giunta, e in modo particolare l'Assessore, di non ricorrere all'escamotage dicendo: "La D.C. non vuole mai che si cambi niente e ancora una volta si fa sostenitrice di un'istituzione che è destinata a tramontare come gli Enti provinciali per il Turismo".
Faccio un discorso di merito che necessita di una riflessione.
Mi riferisco alla delega ai Comuni che viene giustificata con i principi di riaccorpamento funzionale. E' un principio valido, anzi ritengo che se vogliamo dare capacità di governo a tutti gli Enti locali anche ai Comuni di montagna, questo principio deve, in linea di massima essere approfondito e rispettato. E' una motivazione valida, ma tutte le motivazioni valide e ineccepibili nascondono un loro lato debole.
In questa sede, abbiamo sempre parlato di politica di decentramento regionale, ma abbiamo anche parlato di un minimo di coordinamento a livello periferico.
Una politica di programmazione, se rispetta solo uno o non rispetta nessuno di questi principi, di per sé è già una politica destinata a non dare risultati positivi, quando invece si dovrebbe perseguire anche ai fini della crescita politica della coscienza dei cittadini. Viene ricordato che ai Comuni compete la concessione edilizia, la licenza di esercizio l'autorizzazione sanitaria e altre competenze che riguardano il settore alberghiero.
Se queste cose sono vere, è però anche vero che la programmazione regionale ha messo in movimento un meccanismo che ha portato ad alcune risultanze che, anche se rimangono sulla carta, tuttavia ci sono.
Le Comunità montane hanno realizzato il piano regolatore intercomunale (cito la Comunità montana della Valle Stura e la Comunità montana della Valle Maira per quanto riguarda la provincia di Cuneo).
I piani di sviluppo sono stati portati in sede di Consiglio regionale.
Li abbiamo approvati (con un po' di superficialità) quindi dovrebbero essere operanti. I Comprensori hanno elaborato i loro piani di sviluppo e il Consiglio li ha approvati.
La funzionalità, puramente meccanica, che viene richiamata nella relazione non mi convince. Vorrei vedere, pur nella capacità di governo che vogliamo riconoscere a tutti gli Enti, anche a quelli che per ragioni storiche si sono ridotti ad amministrare un centinaio di persone, dove questa capacità trova il suo momento ottimale di governo ad un livello più alto di cooperazione e di accorpamento di competenze che si riportino ad una politica di programmazione.
In sede di IV Commissione ci stiamo interessando ai problemi del decentramento della delega. So che in sede di I Commissione è uscito un documento relativo alla delega. So che si fanno delle statistiche che dimostrano che quantitativamente abbiamo fatto dei passi avanti su questo terreno. Io alla quantità non ci credo e porto tre esempi, il primo è legato alla delega ai Comuni in materia di cave e torbiere. E' una delega inagibile, dalla quale dobbiamo trarre un'esperienza perché servirà a porre qualche limite a valle se non vogliamo che la delega diventi un fatto puramente formale e non sostanziale. C'è la proposta di delega alle Province in materia di artigianato. Abbiamo visto che la delega dovrebbe essere ben accolta dalle categorie interessate, è stata invece respinta perché le categorie interessate hanno visto in essa quasi una punizione o una mortificazione delle Camere di Commercio a favore della Provincia (che caso strano, nonostante che le pressioni delle Province comincino a farsi sentire, non hanno più eco qua dentro).
Questo disegno di legge suona come un ulteriore esautoramento degli Enti provinciali del Turismo. Mi sta bene che gli E.P.T. siano destinati a morire, ma non posso concepire una "cassa integrazione", è mortificante senza stimolo per i dipendenti degli Enti provinciali del Turismo che da circa 10 anni non sanno che cosa fare malgrado siano una potenzialità umana che, proprio per la loro qualificazione, poteva essere sfruttata a finalità di programmazione. Hanno poco da fare, vogliamo togliere anche questo? Il gioco vale la candela? Non credo, tanto più che ai dipendenti degli Enti provinciali del Turismo si cerca di dare una possibilità d'intervento in settori più esaltanti di quelli amministrativi che avevano nel passato.
Il Gruppo della D.C. non può votare contro per motivazioni di carattere tecnico in quanto occorre dare un minimo di certezza sulla decorrenza del nuovo tipo di classificazione (su queste cose la maggioranza finisce per trovarci sempre disponibili e qualche volta fin troppo teneri) è indubbio però che non può che astenersi con una piena dissociazione dalle responsabilità che la Giunta e la maggioranza si assumono votando leggi di questo tipo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, pur trattandosi di un disegno di legge che consta di un unico articolo, ho da fare alcuni rilievi sia di carattere preliminare che di merito.
Come ha già accennato il collega Martini, c'é una considerazione da fare di carattere sistematico, nel senso cioè che non si può condividere la collocazione di questa normativa fra le disposizioni finali e transitorie in quanto il disegno di legge contiene una disposizione che non è transeunte, ma che è destinata a rimanere definitiva, anzi, caratterizza la legge vigente. Alludo alla disposizione che prevede la delega ai Comuni del meccanismo della classificazione. Sotto il profilo sistematico è un non senso dire che la delega ai Comuni nel classificare le aziende alberghiere possa venire collocata in una norma transitoria.
Mi si potrà obiettare che siamo sempre nel campo delle questioni di forma e che non è la prima volta che una norma sostanziale, destinata a sopravvivere nel tempo, si colloca tra le disposizioni transitorie.
C'é poi il problema della delega. Prima di esprimere un giudizio sull'opportunità di delegare i Comuni anziché le Province, va rilevato che in questo disegno di legge nel prevedere la delega si è violato l'art. 67 dello Statuto. E' una violazione che non ha sanzione, quindi non ci sarà il pericolo che il Governo respinga la legge per questa violazione. L'art. 67 dello Statuto recita testualmente: "La legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega...".
In questo testo, le direttive non sono stabilite. Presumibilmente l'Assessore, come ha già enunciato in una memoria e come dirà nella replica, dirà che le direttive sono in "re ipsa" perché la classificazione è talmente precisa che non c'è bisogno di direttive. Io non sono d'accordo su questo e lo spiegherò in seguito.
La legge regionale oltre che indicare le direttive deve anche regolare "i rapporti finanziari conseguenti", infatti se i Comuni saranno delegati a gestire la legge, soprattutto i grossi Comuni, dovranno costituire uffici appositi per gestire i rapporti finanziari con maggiori oneri per i Comuni stessi.
Lo Statuto stabilisce anche che: "Gli Enti locali devono essere preventivamente sentiti sui criteri informatori della legge".
Non so se siano stati sentiti in quanto non faccio parte della Commissione. Dalla lettura dei verbali delle riunioni della Commissione non mi consta però che i Comuni siano stati sentiti e questo è un vizio procedurale del disegno di legge. Se si è ritenuto inutile sentire i Comuni, si deve dire che è inutile la prescrizione dello Statuto, quindi chi ne ha competenza, deve assumere l'iniziativa di abrogare questo inciso dello Statuto.
Per quanto riguarda il merito della delega penso così come ha detto il Consigliere Martini, che la delega possa più fruttuosamente essere concessa alla Provincia che ha una visione di insieme delle strutture alberghiere site nella circoscrizione. Oltre che delegare la Provincia, la si sarebbe potuta autorizzare (ecco la direttiva della delega in sede di emanazione di ogni provvedimento classificativo) a sentire il parere consultivo degli Enti provinciali del Turismo. Questo non per voler ad ogni costo farli sopravvivere, ma per utilizzare quel personale e quelle strutture che in materia possono dare dei suggerimenti responsabili visto che hanno un'esperienza ultra quarantennale in materia di classificazione alberghiera.
C'è un'altra ragione di inopportunità della delega ai Comuni (soprattutto di fronte alla mancanza di direttive), inopportunità che deriva dal pericolo della discrezionalità nell'individuare, nei singoli provvedimenti, la classificazione. L'Assessore ha detto al riguardo che si tratta di criteri di facile lettura, anche a livello di vigili urbani e di messi comunali, quindi il problema non può sorgere. Penso che qualche perplessità sorga sui soggetti citati dall'Assessore perché non dobbiamo vedere con i nostri occhi e con la nostra mentalità di pubblici amministratori quello che "sa leggere" o può "saper leggere" il vigile urbano o il messo comunale. Ma non si tratta solo di questo. Anche ammettendo che la lettura sia facile, ci sono alcuni punti della classificazione che possono dare adito alla discrezionalità, in mancanza di direttive. Accenno a tre punti che ho preso a caso. Si parla del punteggio da attribuirsi relativamente agli accessi agli alberghi e si classificano alberghi ottimi e normali, ma non si conosce il criterio con il quale saranno dati i punteggi.
La località in cui è sito l'albergo può essere eccezionale, ottima o buona: anche qui siamo in piena discrezionalità. Per esempio, a Mondovì (per non fare torto al principio enunciato nell'ode di Carducci che "sul vago declivio c'è il dolce Mondovì ridente") tutti gli alberghi di Mondovì saranno in località eccezionale. E' una questione di bandiera e ogni Comune tenderà a dire che la località del proprio albergo principale è "eccezionale" piuttosto che ottima o buona. C'è l'aspetto esterno che pu essere impeccabile, ottimo o buono. E gli esempi potrebbero continuare. La mancanza di direttive può dare luogo a quella discrezionalità che l'Assessore si è preoccupato di affermare che non sussiste.
Infine, in questo disegno di legge si annida un vizio, laddove si dice che per tutto l'anno 1982 viene convalidata la precedente normativa. Questa norma è, innanzitutto, sotto il profilo tecnico, superflua perché esprime dei concetti che non può esprimere, in base ai principi ricordati nelle pubblicazioni di coloro i quali si occupano ex professo della materia, in particolare, in una preziosa pubblicazione del Prefetto Gizzi (che non penso vada sottovalutata visto che è colui il quale, con la lente d'ingrandimento, esamina le leggi delle Regioni) si ricorda il principio unanimemente accolto, in forza del quale la legge regionale che disciplina una materia già di competenza della legge statale (e la disciplina in base alle norme della Costituzione o al decreto 616) non funziona mai da "ghigliottina" nel senso di eliminare la legge statale. Se la norma entra in vigore il 1, gennaio '83 va da sé che la previgente legge statale continua a rimanere in vigore con tutte le sue implicazioni fino al 31/12/82.
Si potrà dire che "quod abundat non nocet"; però, a mio avviso, tutto ciò è pericoloso perché si "convalida" una legge statale per l'intero anno 1982, la quale per sua natura rimane in vigore fino a tale epoca; e la legge statale, se rimane in vigore, rimane in vigore anche nel suo modo di gestione; quindi, per l'intero anno 1982, saranno ancora gli Enti provinciali del Turismo a disciplinare la classificazione. Ragioni di opportunità dovrebbero quindi suggerire all' Assessorato un opportuno contatto con l'Ente provinciale del Turismo per dire: visto che la classificazione, in base alla legge previgente concerneva gli anni '80 e '81, la si ritenga valida anche per il 1982. "Convalidare" la legge statale per l'anno '82 significa straripare dalle funzioni e dalle competenze della Regione.
Per questa serie di considerazioni, sia preliminari, che di merito, in sede di votazione mi comporterò con voto di astensione e sarò grato se l'Assessore mi eliminerà tutti i dubbi che ho avuto occasione di enunciare.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al turismo

Vorrei fare una breve storia su questa le e attraverso la quale si capisca la presentazione di questo articolo unico.
La legge è stata approvata dalla Corte Costituzionale dopo che era stata respinta dal Governo con la strana motivazione secondo cui se la legge parla della classificazione alberghiera (era la prima le e regionale in materia) non poteva essere accettata in assenza della legge quadro sul turismo. Sono contrario alle leggi quadro, e l'ho dichiarato a nome della Giunta al convegno di Pescara, le leggi quadro non devono affrontare il problema di settore, altrimenti le Regioni non svolgeranno funzione nell'ambito del settore. La Corte Costituzionale ha dato poi ragione alla Regione Piemonte con una sentenza in cui si dice che è di competenza regionale la materia della classificazione e il problema degli Enti provinciali del Turismo. Tutti i Ministri che si sono avvicendati non si sono impegnati in questa direzione e hanno lasciato che le Regioni procedessero per conto loro.
Oggi ci troviamo di fronte ad una decisione, presa dalle Regioni d'intesa con il Ministro per il Turismo, perché venga approvata una legge quadro sul turismo, ma che non riguardi il settore. Spiego ora il perch della presentazione di questo articolo unico. La legge è stata approvata dal Consiglio regionale nel '79 e doveva entrare in vigore immediatamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale.
La Regione tecnicamente doveva sopperire ad alcune carenze. Per questi motivi abbiamo presentato un articolato che deve tener conto dei ritardi nell'approvazione della legge.
La classificazione definisce la categoria di appartenenza dell'albergo.
Abbiamo istituito le stellette, se un esercizio non rientra nelle stellette è una locanda. Le vecchie costruzioni conservano la loro c la s si fic a zio ne. La modifica della classificazione avviene dietro richiesta del gestore, del proprietario o a seguito controllo da parte dell'E.P.T. e, dal 1983, da parte dei Comuni. Parlare di categorie vuol dire stabilire i prezzi. Poiché la legge è entrata in vigore dopo tre anni dall'approvazione del Consiglio regionale, dobbiamo tener conto di quanto è successo in questo periodo quindi, abbiamo tenuto valida la classificazione fatta dagli Enti provinciali del Turismo. Le classificazioni sono poi sottoposte al giudizio della Giunta regionale. Infatti, proporre al terzo comma, un emendamento per stabilire che entro 15 giorni i Comuni comunichino alla Giunta regionale la classificazione. L'importanza di fissare una scadenza deriva dal fatto che la Regione è tenuta a pubblicare l'annuario degli alberghi indicando categorie e prezzi.
Questo è il motivo per il quale abbiamo lasciato ferme alcune norme.
Concordo con il Consigliere Martini sulla necessità di ampliare il discorso delle deleghe. Il riaccorpamento funzionale ha una motivazione e mi spiego. Con il D.P.R. 616 vengono delegati i Comuni al rilascio delle concessioni per i bar, gli alberghi, le locande. Questa è la motivazione per la quale viene data ai Comuni anche la delega relativa al controllo e alla classificazione degli esercizi pubblici; se non fosse così questa sarebbe una delega a mezzadria.
Ricordo al collega Martini che con la legge 67 che regola le attività in montagna è stata data la delega alle Comunità montane proprio perch l'esercizio di quella attività interessa l'ambito territoriale.
Questa materia, però, non è possibile per una parte darla in delega alle Comunità montane e per un'altra parte, dove non esistono le Comunità montana darla ai Comuni. Né è pensabile dare la delega alle Province proprio perché i Comuni sono delegati per il rilascio delle concessioni.
Per quanto riguarda il problema del personale degli E.P.T. ho già avuto diversi incontri con le segreterie regionali dei sindacati per affrontare il problema. Si sta discutendo come "comandare" il personale degli E.P.T.
presso i Comuni per adibirlo alla classificazione e ad attività promozionali ricreative che, proprio con il D.P.R. 616, sono state trasferite dagli Enti provinciali del Turismo ai Comuni.
La Giunta, già nella scorsa legislatura, si è posta il problema degli E.P.T. e aveva approvato una legge che individuava i bacini turistici e le organizzazioni periferiche. La legge quadro, attualmente in elaborazione a livello nazionale, ha ripreso queste individuazioni; la legge non è stata ancora approvata e sono pendenti presso la Corte Costituzionale le leggi delle Regioni Liguria, Puglia e Campania.
Il collega Majorino ha sollevato il problema della consultazione. Devo ricordargli che in sede di consultazione sulla legge, l'ANCI si è espressa favorevolmente in ordine alla delega ai Comuni e la Giunta ha tenuto conto sono stati consultati, in quell'occasione, anche gli E.P.T. Ricordo che il Gruppo della D.C. aveva votato a favore del disegno di legge nella scorsa legislatura, quindi invito la D.C. a votare questa modificazione al disegno di legge.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Confermo il voto di astensione su questo disegno di legge. La precisazione dell'Assessore di voler proporre un emendamento che quanto meno ovvia al pericolo di frammentarietà e poca coerenza con i principi della programmazione, è un passo avanti verso le motivazioni che abbiamo espresso, per cui votiamo a favore di questo emendamento e ci asteniamo sull'altro.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n.
154, il cui testo recita: Articolo unico "L'art. 8 della legge regionale 16/6/81, n. 21 è sostituito dal seguente articolo: 'La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1983. Le aziende, di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati nelle allegate tabelle A e B.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera, di cui al R.D.L. 18/1/37, n. 975, è delegato al Comune.
La classificazione delle aziende alberghiere determinata dagli Enti provinciali per il Turismo del Piemonte, per il biennio 1980/81 ai sensi del R.D.L. 18/1/37, n. 975 convertito nella legge 30/12/37, n. 2651, è convalidata a tutti gli effetti ed è prorogata al 31/12/82. Sono comunque fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del R.D.L.
18/1/37, n. 975 in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenza alberghiera e che all'atto dell'attribuzione della classifica operante dal 1° gennaio 1983 non possiedano i requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio minimo di 30 punti, sono classificate per un quinquennio in categoria denominata locanda'".
E' stato presentato dalla Giunta regionale il seguente emendamento: al terzo comma dell'articolo unico, dopo le parole "è delegato al Comune", aggiungere le parole: "che emana provvedimenti definitivi e ne dà comunicazione alla Regione entro 15 giorni".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.
Procediamo con la votazione dell'articolo così modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 20 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'articolo unico della legge n. 154 è approvato.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno sulla situazione occupazionale alla Indesit


PRESIDENTE

Vi do lettura di un ordine del giorno sulla situazione occupazionale alla Indesit, firmato dai Consiglieri Viglione, Alasia, Montefalchesi Marchini, Brizio, Vetrino e Mignone.
Il testo recita: "Il Consiglio regionale del Piemonte valutato lo stato più recente della situazione economica e sociale determinatasi dopo la decisione della Indesit S.p.A. di procedere all'avvio dei licenziamenti collettivi per 1 700 dipendenti presso le unità del nord e del sud come più volte minacciato e rinviato; ricordato come con l'ordine del giorno del giugno 1981 il Consiglio regionale aveva posto al Ministero dell'Industria il problema di una decisione urgente che garantisse l'autonoma costituzione di un consorzio fra Indesit - Voxson - Emerson evidenzia come non sia stata ancora assunta alcuna decisione né un giudizio del Governo circa il grado di reale fattibilità del proposto consorzio fra le aziende del settore, a suo tempo sostenuto dagli Enti locali del Piemonte di concerto con la Toscana ed il Lazio richiede all'azienda: la sospensione dei licenziamenti onde sia possibile anche alla Regione esaminare tutti i problemi aperti compresi i, progetti di formazione professionale al Governo: l'approvazione della costituzione del consorzio avente per base il rapporto fra Indesit - Voxson - Emerson e la relativa definizione degli strumenti finanziari e legislativi necessari, con l'obiettivo di costruire intorno ad esso un'aggregazione industriale che sia in grado di esprimere una autonomia produttiva e di competere con gli altri produttori nazionali ed internazionali; la definizione da parte del Ministro dell'Industria dei provvedimenti legislativi, più in generale a sostegno della produzione elettronica civile il rifiuto di ogni ipotesi assistenziale, quale potrebbe configurarsi attraverso la gestione diretta da parte della GEPI o di sue società richiede di conseguenza, la predisposizione da parte dell'azienda e del costituente consorzio di un preciso piano di ristrutturazione e di sviluppo, ravvisando nei risultati del primo anno di esercizio dell'Amministrazione controllata un elemento di valutazione che conferma la possibilità di un rilancio produttivo dell'azienda nel suo complesso".
Chi approva l'ordine del giorno è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Esame progetto di legge n. 130: "Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina dell'U.S.L."


PRESIDENTE

Passiamo al punto sesto all'ordine del giorno: esame progetto di legge n. 130 : "Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina dell'U.S.L.".
Do per letta la relazione del Consigliere Ferrari.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Composizione) "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761 in ogni Unità Sanitaria Locale è istituita una Commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dal Comitato di gestione e tre designati dalle organizzazioni sindacali del personale.
Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.
Tutti i membri - effettivi e supplenti - devono essere dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale. L'incarico di componente della Commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle U.S.L. ed è obbligatorio.
Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la Commissione è integrata da un membro, con un voto consultivo, designato, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.) "Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza il Comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità, di suffragio risulta eletto il più anziano d'età.
Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il Comitato di gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ad ogni nominativi di questi ultimi ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tale fine, prima della distribuzione ai votanti devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.
Le deliberazioni, adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo entro 8 giorni dalla loro data".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali) "Le designazioni dei membri effettivi e supplenti vengono richieste dal Presidente del Comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.
Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.
La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quella del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al Presidente del Comitato di gestione entro 30 giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.
Scaduto inutilmente il predetto termine, il Presidente del Comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di 15 giorni trascorso inutilmente il quale provvede in merito il Comitato di gestione con le modalità di cui all'art. 2".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Costituzione) "La costituzione della Commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del Comitato di gestione.
Con lo stesso provvedimento il Comitato di gestione incarica delle funzioni di Segretario della Commissione di disciplina un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Insediamento) "Il Presidente del Comitato di gestione insedia la Commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza.
Indi, coadiuvato dal Segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del Presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.
Il Presidente della Commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo il Presidente del Comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva da tenersi non oltre 30 giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti; in tale seduta viene ripetuta la procedura prevista dal presente articolo.
Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal Segretario, dal Presidente del Comitato di gestione e dal Presidente della Commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano di età fra i presenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Durata in carica e rinnovo) "La Commissione di disciplina dura in carica tre anni, fermo restando il completamento dei procedimenti in corso alla data di scadenza.
L'iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al Presidente del Comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli artt. 2 e 3 entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.
Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della Commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi. All'uopo il Comitato di gestione, con proprio provvedimento dichiara ufficialmente sciolta la Commissione ed avvia le procedure di rinnovo.
La nomina a membro effettivo della Commissione non può essere conferita per due volte consecutive; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Presidente) "Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal Segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa o, comunque, richiesti dalla presente, legge.
In particolare il Presidente: a) fissa la data della trattazione orale b) riferisce sui casi sottoposti a giudizio c) può nominare un relatore d) decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti e) cura che l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la Commissione avvenga in armonia con il dettato dell'art. 112, lettere a), b) e d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3 f) raccoglie le volontà dei membri della Commissione.
All'inizio del triennio di carica il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendolo constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione.
In caso di dimissioni del Presidente, se questi conserva la carica di componente della Commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 5, ma sotto la presidenza del Presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo, mentre, per la nomina del nuovo Presidente, la Commissione è presieduta dal membro effettivo più anziano di età".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Membri) "I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della Commissione.
Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della Commissione, ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 6.
La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al Presidente della Commissione che al Presidente del Comitato di gestione.
Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità e i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di membro nominato ed all'art. 3 in caso di membro designato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Segretario) "Il Segretario assiste alle sedute della Commissione, ne redige e firma i verbali, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni assolve tutte le incombenze di segreteria e, tra l'altro, provvede alla tenuta obbligatoria: di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza di un registro di spedizione di un registro originale dei verbali delle sedute.
Il Segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma, unitamente al Presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.
in caso di dimissioni del Segretario, provvede il Comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.
Ad ogni conseguente effetto la segreteria della Commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il Segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Validità delle adunanze e delle deliberazioni) "Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del Segretario; dal computo è escluso l' eventuale membro previsto dall'ultimo comma dell'art. 1.
I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni, ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.
La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta.
Salvo quanto previsto all'art. 5, la Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Rinvio ad altre normative) "Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché, alla normativa di cui al D.P.R. 20/12/1979, n. 761".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali) "In sede di prima applicazione, il Presidente del Comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli artt. 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Norme transitorie e finali) "I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli regionali, ai sensi della legge 23/12/1978, n. 833, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassunti e portati a termine dalla Commissione di disciplina con le modalità e le procedure di cui alla legge stessa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Procedura d'urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame progetto di legge n. 153: "Assunzione per chiamata diretta di speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari - delega alle Unità Sanitarie Locali della selezione e delle procedure"


PRESIDENTE

Il punto settimo all'ordine del giorno reca: Esame progetto di legge n.
153: "Assunzione per chiamata diretta di speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari - delega alle Unità Sanitarie Locali della selezione e delle procedure".
Do per letta la relazione del Consigliere Acotto.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "Fino all'entrata in vigore della normativa regionale concernente le procedure dei concorsi e dei trasferimenti del personale delle Unità Sanitarie Locali, è delegata alle stesse la selezione per l'assunzione per chiamata diretta del personale addetto a mansioni elementari prevista dall'art. 9 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761.
La delega comprende anche i provvedimenti relativi: all'indizione dell'avviso all'ammissione dei candidati alla nomina della Commissione all'approvazione della graduatoria alla nomina dei vincitori, che sono di competenza del Comitato di gestione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Ai fini di cui al precedente articolo sono da considerare disponibili i posti vacanti relativi alle qualifiche, già previste nell'ordinamento degli enti e servizi il cui personale è stato trasferito alle Unità Sanitarie Locali, riconducibili in base all'allegato n. 2 del D.P.R.
20/12/1979, n. 761, ai profili professionali di 'operatore tecnico' od 'agente tecnico' del ruolo tecnico e profilo professionale di 'commesso' del ruolo amministrativo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 30 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, per i criteri selettivi e le procedure di assunzione si fa riferimento al vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure avviate dalla Regione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761.
A tale fine le Unità Sanitarie Locali proseguono nella procedura in base alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Fondo di previdenza dei Consiglieri

Esame progetto di legge n. 166: "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali"


PRESIDENTE

Proseguiamo con il punto ottavo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 166: "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali".
Do per letta la mia relazione.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "In favore dei Consiglieri in carica, la Regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "L'assicurazione per rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio.
L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.
Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa, coprirà cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea del Consigliere regionale per cause non connesse con il suo servizio. Il relativo onere è a carico del Consigliere stesso.
Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali: L. 100.000.000 in caso di morte L..120.000.000 in caso d i invalidità permanente L. 35.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.
La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità è stipulata dal Presidente del Consiglio previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente del bilancio regionale e del singolo Consigliere, secondo le previsioni dei primi due commi dell'articolo precedente.
In ogni caso a carico del bilancio regionale non potrà essere posto più del 70% del premio cumulativo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico al Cap. 10 del bilancio regionale 'Spese per indennità di carica e di missioni spettanti ai componenti il Consiglio regionale'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "La legge regionale 25/3/1974, n. 8, è abrogata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Fondi sanitari

Ratifica deliberazioni della Giunta regionale relative a:


PRESIDENTE

a) n. 4-11595: "Riparto della somma di L. 3.127.519.000 del fondo sanitario nazionale 1980 c/capitale, già accantonata per presidi multizonali"



PRESIDENTE

b) n. 5-11596: "Riparto del fondo sanitario regionale di parte corrente quote integrative a destinazione vincolata tra le U.S.L."



PRESIDENTE

c) n. 3-11594: "Linee programmatiche e programma di investimenti in opere edilizie ed attrezzature sanitarie per il biennio 1981/1982"



PRESIDENTE

Esaminiamo infine il punto nono all'ordine del giorno che reca: ratifica deliberazioni della Giunta regionale relative a: a) n. 4-11595: "Riparto della somma di L. 3.127.519.000 del fondo sanitario nazionale 1980 c/capitale, già accantonata per presidi multizonali" b) n. 5-11596: "Riparto del fondo sanitario regionale di parte corrente, quote integrative a destinazione vincolata tra le U.S.L." c) n. 3-11594: "Linee programmatiche e programma di investimenti in opere edilizie ed attrezzature sanitarie per il biennio 1981/1982".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Devo fare una dichiarazione per il Gruppo della D.C. il quale si astiene, così come aveva preannunciato in Commissione, stante l'impossibilità fisica in allora ed ancora oggi, di approfondire i singoli aspetti per le singole situazioni, principalmente per motivi di tempo.
La dichiarazione vale per tutte e tre le deliberazioni.
C'era invece la responsabilità di licenziare con immediatezza il provvedimento perché fosse raccolto nelle determinazioni delle singole Unità Sanitarie Locali. Abbiamo già fatto in Commissione i nostri rilievi ne ripropongo alcuni che sono legati all'aspetto che si raccorda alla sfera conoscitiva a livello geografico di ogni singolo Consigliere, non avendo avuto la possibilità di approfondire l'analisi per le singole poste.
Nascono queste osservazioni quindi da questa angolazione che dovrebbe, a mio avviso, tenere conto di una nostra dichiarazione di fondo che tutti gli ospedali in corso d'opera nel Piemonte devono comunque essere completati per motivi ovvi e, se del caso, per sfatare l'eterno addebito agli enti pubblici per i quali, quando è il privato che costruisce le strutture sanitarie, queste vengono realizzate nel giro di due anni, quando invece è il settore pubblico che affronta la costruzione ospedaliera sanitaria ci vogliono venti anni.
Gli ospedali vanno completati in ogni modo e di questo bisognerà tenerne conto allorquando si stabilirà il riparto attivo per le edificazioni del 1981.
Ho visto qualche cosa che attiene ad una zona che mi è vicina (non la ripropongo qui per motivi di carattere campanilistico ma rifacendomi alle dichiarazioni che ho testè svolto) che riguarda l'intervento su due strutture di una certa corposità: uno attorno all'ospedale di Omegna l'altro all'ospedale di Verbania.
Non sono in grado di dare delle indicazioni e dei giudizi su Cuneo, su Alessandria perché mi sfuggono. Per l'ospedale di Omegna l'intervento di circa mezzo miliardo si risolve nel senso che la Cassa Depositi e Prestiti ha negato la concessione del mutuo per un intervenuto provvedimento legislativo, soprattutto riguardo ad opere che sono state solo parzialmente realizzate. Altrettanto dicasi per l'ospedale di Verbania che rappresenta l'intervento più copioso per l'intero Piemonte (4 miliardi e mezzo).
Qui nasce un interrogativo che non è stato risolto in sede di Commissione e che, a mio avviso, necessita di una risposta, semmai di un approfondimento e di un'ulteriore puntualizzazione. Deve anche comportare l'assunzione di posizione responsabile da parte di chi è chiamato alla gestione di questo settore, perché è risultato (almeno questa è la risposta che ci è stata data in Commissione) che su 4 miliardi e mezzo circa che vengono accreditati di fatto a questa posta per l'ospedale di Verbania circa 3 miliardi e 200 milioni riguardano opere eseguite senza autorizzazione. Questo aspetto, a mio avviso, non può essere sottovalutato né può essere una giustificazione perché non rientra in una corretta disciplina e in un corretto muoversi a livello amministrativo anche se era stato a suo tempo approvato nella sua completezza l'intero ospedale. Si sa però che questa approvazione non comporta di per sé, meccanicamente la successiva approvazione dei singoli lotti funzionali che, di volta in volta, passano attraverso l'autorizzazione della Regione, attraverso un decreto del Presidente. Se le cose stanno così insorgono non pochi interrogativi su questo problema.
Evidentemente è accaduto che qualcuno, qui a Torino o da qualche altra parte, ha autorizzato la spesa di 3.200 milioni sapendo poi che le imprese comunque devono essere pagate.
Chiediamo all'Assessore di sapere qualche cosa di più, non solo per motivi che sono intuibili, che appartengono alla facciata o alla collocazione politica delle singole parti, ma anche perché se questo fosse vero e fosse un esempio sollecitatore di un ripercorrersi appresso da parte di altre zone, accadrebbe che ognuno si sentirebbe di fatto in questa terra autorizzato a buttarsi nella spesa perché poi qualcheduno alla fine sarà chiamato a pagare, determinando innegabilmente condizioni che attengono alla Torre di Babele.
Queste situazioni vanno puntualizzate e definite. Se ci fossero dei richiami a qualche cosa di più che il semplice richiamo da caricare su questa vicenda, responsabilmente chi ha il mandato di gestire questo particolare settore, la Giunta nel suo complesso, deve assumere delle determinazioni a livello di alta e semplice responsabilità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio

Il contenuto delle deliberazioni in ratifica è di grande rilievo.
Esse, infatti, insieme ai provvedimenti per la spesa corrente consentono alle U.S.L. piemontesi di chiudere l'anno senza quello stato d'ansia che le aveva coinvolte anche per l'incertezza nel pagamento di stipendi e fornitori.
Tale situazione, com'è noto, si è determinata in seguito ai tagli governativi operati sulla previsione del 1981 e alle indicazioni finanziarie contraddittorie che si sono accavallate, mese dopo mese, con il risultato che a novembre nessuno sapeva quali erano i reali livelli di disponibilità per chiudere i conti di questo anno.
Intanto, ha avuto inizio una campagna tesa a screditare in blocco le Unità Sanitarie Locali, accusandole di inefficienza e di far crescere in maniera incontrollata e scorretta la spesa sanitaria.
I conti che si stanno facendo nelle U.S.L. della nostra Regione smentiscono in maniera clamorosa tale offensiva accusatoria e ciò torna a merito dei nostri amministratori e dell'azione oculata dell'Assessorato regionale competente.
Circa il contenuto specifico delle delibere in esame nell'esprimere il nostro consenso poniamo in rilievo due aspetti: il primo è relativo all'avvio delle ripartizioni dei fondi per quadrante, cioè attraverso un metodo programmatorio che troverà appropriata specificazione nel piano socio-sanitario regionale, la cui necessità è proprio sottolineata dalla portata delle delibere che stiamo ratificando.
Infatti, la leva finanziaria e in particolare quella degli investimenti è fondamentale per l'attuazione del piano e per la stessa riconversione dell'attuale spesa impropria.
La politica restrittiva, che su questo versante viene attuata a livello centrale, obbligherà anche noi a tenerne conto indipendentemente dal giudizio politico negativo che su essa esprimiamo.
Ciò vuol sostanzialmente dire che si sta già oggi graduando gli obiettivi del piano socio-sanitario in rapporto alla scarsità delle risorse.
Il secondo punto che vogliamo sottolineare è quello relativo all'esiguità degli interventi per i progetti obiettivo.
Ma la nostra preoccupazione diventa vero e proprio allarme per le previsioni nazionali che sentiamo formulare per il 1982, previsioni che lasciano intendere che non ci sarà nell'anno prossimo nessun intervento in questo settore.
Occorre che tale orientamento sia modificato e che la legge finanziaria recepisca una richiesta che è tutt'altro che un lusso: essa infatti riguarda alcuni tra i settori più deboli della nostra società.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Informo i colleghi che le U.S.L. hanno provveduto entro il 30 novembre ad assestare i bilanci sulla base delle indicazioni contenute nelle tre deliberazioni che sono oggi in approvazione e nella deliberazione per la ripartizione del fondo di spesa corrente nella quale si dava mandato alla Giunta di assumere i necessari provvedimenti di adeguamento ai provvedimenti governativi.
Il Consiglio sanitario nazionale il 24 novembre ha preso atto della proposta del Ministero della Sanità e del Ministero del Tesoro della variante del quarto assestamento del bilancio dello Stato nel quale saranno inclusi circa 2.000 miliardi che recupererà la decurtazione del Fondo Sanitario operata a luglio con un'integrazione che permetterà alla Regione Piemonte di disporre di una somma complessiva per la spesa corrente pari a 1.616 miliardi, che raccoglie i preconsuntivi di bilancio 1981 avanzati dalle U.S.L. Ci presenteremo quindi nella condizione di pareggio di bilancio 1980 e, sulla base di questa assegnazione, potremo pareggiare anche il bilancio 1981.
La maggior parte delle Regioni italiane hanno considerato insufficiente l'assegnazione statale. Devo onestamente riconoscere che la Regione Piemonte, dopo un lavoro austero, di responsabilizzazione e di crescita delle U.S.L. che hanno elaborato i preconsuntivi del 1981, non avrà problemi di competenza.
Ci sarà un problema di cassa. A livello ministeriale ci è stato per assicurato che saranno ripartite le risorse non ancora distribuite per gli anni precedenti al 1979, per il 1979 e per il residuo del 1980 e la cassa accantonata di 500 miliardi del 1981. Con questa somma che, comportando una variazione del bilancio dello Stato, non potrà che essere erogata nel mese di gennaio o febbraio dopo che il Parlamento avrà approvato l'ultima variazione, non dovremo avere grosse difficoltà nemmeno di cassa. Ci nondimeno dovrebbero intervenire norme e direttive centrali che dovrebbero permettere le anticipazioni alle U.S.L. delle somme necessarie.
La tanto discussa legge finanziaria del 1982, che contiene pesanti provvedimenti sia di ordine finanziario che di ordine organizzativo per la sanità, slitterà fino ai mesi di febbraio e di marzo.
Il finanziamento del fondo sanitario per i primi mesi del 1982 sarà in dodicesimi del fondo 1981, la cifra non dovrebbe comportare grosse questioni, in quanto sappiamo che le cifre mensilmente necessarie sono in tredicesimi e non in dodicesimi.
L'atteggiamento delle Regioni in generale è quello di ritrovare nel dibattito del Paese un diverso equilibrio nei tagli della spesa, che non penalizzi tanto il settore sanitario, ma che ridistribuisca l'economia su altri settori del bilancio dello Stato.
Sugli aspetti specifici posti dal collega Beltrami vorrei fare questa solenne dichiarazione.
Il taglio generale di questo provvedimento relativamente agli aspetti finanziari tende a pagare i maggiori oneri che sono intervenuti in questi anni. Ricordo che le risorse del 1980 le abbiamo già tutte utilizzate per pagare i maggiori oneri delle opere avviate in precedenza.
C'era la necessità di fare il punto su tale situazione, infatti è stato consegnato in Commissione il quadro complessivo delle situazioni debitorie e da sanare che gli uffici regionali hanno raccolto; c'era anche la necessità di affermare con estremo rigore un comportamento complessivo sull'assunzione di decisioni che, nel trapasso di competenze, tra enti poteva lasciare spazio a posizioni unitarie in quella località, ma che se erano unitarie non erano assolutamente legittimate. Quindi è in atto un processo che tende a far chiarezza e ad assumere provvedimenti severi nei confronti di quanti in futuro si arrogheranno il diritto di prendere decisioni.
D'altro canto, la nuova condizione giuridica che fa sì che gli amministratori delle U.S.L. rispondano autonomamente ed anche in solido degli atti che già nel corso del 1981 hanno assunto e che andranno ad assumere; ciò creerà una condizione del tutto nuova sulla quale potremo fondare un'attività di rigore. Spero che, dopo essere andati ente per ente a far mettere per iscritto gli accertamenti delle situazioni, non ci si trovi di fronte a fatti nuovi non auspicabili. Entro il mese di marzo sarà presentata un'ipotesi di investimenti triennali nell'ipotesi ottimista che il piano sanitario nazionale passi e che passi anche la previsione di stanziamenti per il Piemonte di 270 miliardi. Presentiamo le nostre proposte facendo credito di questa ipotesi. Qualora non fosse possibile dovremo prendere atto della situazione che si determinerà. Certamente gli stanziamenti non potranno essere inferiori ai 40 miliardi stanziati nel precedente piano triennale, da cui detrarremo i 12 miliardi di debiti, che abbiamo concordemente definito di pagare nell'anno in cui maturano, quindi resteranno solo 28 miliardi.
A quel punto dovremo prendere determinazioni molto responsabili compresa una seria riflessione sull'uso di altri strumenti come le banche e altri enti che possono mettere a frutto le risorse che hanno accumulato nello svolgimento della loro attività, oltre all'utilizzo del leasing, che permette di trasformare la spesa corrente in spesa in capitale. Ci dipenderà dalla solidità del bilancio dell'U.S.L. che può lasciare margini in quella direzione. Inoltre, avendo messo in conteggio i patrimoni degli ex enti ospedalieri che sono passati ai Comuni, ma non facenti parte del patrimonio sanitario, in un intreccio di queste operazioni, qualora le risorse messe a disposizione a livello nazionale fossero inferiori alle nostre necessità, dovremo compiere un'operazione che nel 1982 permetta di avvicinarsi a quei 90 miliardi di investimenti che il piano sanitario nazionale prevedeva per il 1982 per il Piemonte. Ho fiducia che in questa direzione si possa operare. Proprio oggi nell'intervallo ho incontrato alcuni miei collaboratori al fine di avere la garanzia che questo lavoro sia stato avviato. Nel mese di marzo il programma sarà presentato in Commissione, dopodiché il Consiglio potrà assumere le sue determinazioni.



PRESIDENTE

Pongo in votazione le tre deliberazioni già a vostre mani i cui testi resteranno a disposizione dei signori Consiglieri presso l'Ufficio Aula del Consiglio regionale.
Chi è favorevole alla deliberazione n. 4-11595, di cui al punto a), è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 17 voti favorevoli e 13 astensioni.
Chi è favorevole alla deliberazione n. 5-11596, di cui al punto b), è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 17 voti favorevoli e 13 astensioni.
Chi è favorevole alla deliberazione n. 3-11594, di cui al punto c), è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 19 voti favorevoli e 14 astensioni.
Comunico, infine, che il Consiglio verrà, convocato per il giorno 10 dicembre prossimo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17,15)



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