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Dettaglio seduta n.91 del 19/11/81 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO


Argomento: Questioni internazionali

Esame ordine del giorno presentato dai Consiglieri Reburdo, Montefalchesi e Salvetti sulla fame nel mondo (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame dell'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Reburdo, Montefalchesi e Salvetti sulla fame nel mondo di cui al punto quarto all'ordine del giorno.
E' iscritto a parlare il Consigliere Mignone. Ne ha facoltà.



MIGNONE Andrea

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il dibattito che il Consiglio regionale ha avviato è di estremo interesse e, nonostante la vastità del tema affrontato, ha delle implicanze per ciò che attiene alle politiche attivate dagli enti pubblici in generale e dalla Regione Piemonte in particolare.
Quello dello sviluppo, del sottosviluppo, del rapporto fra crescita ed arretratezza è un dibattito che fin dalla seconda metà del '700 e dall'avvio della rivoluzione industriale in Europa ha interessato le coscienze e gli organismi politici. Ha avuto delle interpretazioni nell'800 da Marx in poi ed è stato ripreso nel secondo dopoguerra quando gli effetti della colonizzazione parvero più evidenti e più devastanti rispetto alle culture e ai sistemi di interesse esistenti nel Terzo Mondo, in Africa ed in Asia.
E' un dibattito che ha avuto ed ha delle implicanze ideologiche nella misura in cui si dà al rapporto fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, al rapporto tra industrializzazione e decadenza un'interpretazione liberistica, alla Adamo Smith, nel senso che la crescita economica di un paese ha per effetto la crescita economica delle altre Nazioni secondo un processo di allargamento a macchia d'olio degli effetti oppure si dà un'interpretazione che anche negli altri paesi in via di sviluppo si ripetono le distinzioni di classe e il rapporto di sfruttamento fra due classi fra loro antagoniste e quindi anche con interpretazioni rivoluzionarie.
Credo che non si possa comprendere completamente il problema dell'arretratezza economica di cui soffre la metà del genere umano senza studiare l'evoluzione storica dei paesi arretrati; così come il rapporto tra sviluppo politico, sviluppo economico e sviluppo culturale è un rapporto molto intrecciato e molto complesso.
Il sottosviluppo è uno dei più tremendi problemi della nostra epoca tuttavia una visione totalmente pessimistica è forse errata. Disprezzare i cosiddetti ideali individuali e di gruppo è fuorviante se si deve riconoscere che spinte ideali e spinte materiali si combinano e condizionano a vicenda.
Come proseguire quegli ideali di trasformazione sociale e politica senza provocare danni più gravi di quelli a cui si vuole porre rimedio? Questo rischio esiste ed è grande, specialmente nel nostro tempo in cui l'idea di trasformazione in modo traumatico e radicale della società l'idea cioè della rivoluzione, ha un suo fascino specie nei paesi arretrati nei quali i mali connessi con l'ordine esistente, sono enormi.
Stratificazioni sociali e disuguaglianze sono sempre più evidenti. La distribuzione del reddito tende a diventare più diseguale in un primo stadio di sviluppo quale quello di certi paesi del Terzo Mondo; il tipo di sviluppo dipende appunto dal grado di disuguaglianza distributiva.
E' già emerso dagli interventi di stamattina che, nonostante il mondo disponga oggi di enormi mezzi tecnici e scientifici, le carestie cicliche o la regolare penuria continuano a minacciare enormi strati della popolazione mondiale.
Nei rapporti nord-sud, questo problema costituisce la base su cui va imperniata ogni discussione, ogni accordo da cui non si può prescindere.
E' emerso anche in questo mese, nei dibattiti internazionali, come appunto i problemi della fame, dello sviluppo, dell'uscire dall'arretratezza, dell'aiuto che debbono dare i paesi sviluppati, a una crescita autonoma, siano collegati al problema della pace e del disarmo.
Nel quadro internazionale il rallentarsi delle relazioni e talvolta un più marcato deteriorarsi tra paesi industrializzati e nazioni povere non pone certo buone premesse per la creazione di meccanismi di solidarietà tra nazioni in posizione di disparità economica.
La difficile situazione dei paesi in via di sviluppo è anzi aggravata se non creata proprio dal mondo industrializzato e dal meccanismo perverso che muove la logica economica di un sistema programmato quale quello controllato dalle multinazionali, delle mega corporations che travalicano e sono addirittura delle super nazioni all'interno delle nazioni.
La colonizzazione ne pose le premesse.
Oggigiorno, la politica economica nei confronti dei paesi poveri è governata da gruppi economici che impongono un deleterio oligopolio che si prefigge il maggior profitto ad ogni costo.
Il modello alimentare occidentale peraltro sottrae già mezzi di alimentazione alle popolazioni povere in modo impressionante. Un'errata ed eccessiva fiducia nel mercato anche per quanto riguarda i prodotti di prima necessità ritarda il formarsi di meccanismi inter-governativi di controllo dei prezzi e della distribuzione.
A queste cause, per così dire esterne ai paesi poveri, se ne aggiunge una loro interna di enorme rilievo: l'esplosione demografica. Le cause del divario economico e della conseguente scarsa alimentazione sono dunque di diversi ordini di fattori che, concatenandosi, hanno creato quel sottosviluppo, che non è un fatto accidentale dell'evoluzione storica. Si deve quindi agire su ciascuno di tali fattori per ottenere risultati apprezzabili e duraturi. Da un lato occorre un grosso sforzo delle nazioni ricche per operare un trasferimento di risorse a favore dei paesi in via di sviluppo; occorre ancora, allo scopo di evitare che quei trasferimenti di risorse, una volta fatti, arricchiscano soltanto gruppi economici che detengono il commercio mondiale dei cereali, creare meccanismi che sottraggano loro la possibilità di dettare legge sui prodotti alimentari essenziali, con stoccaggi ingiustificati o giustificati soltanto da regole di maggiore profitto, e altri sistemi artificiali per esasperare il mercato.
Gran parte di colpa, comunque, nella diseguale distribuzione delle risorse ha anche, com'è già stato rilevato, il nostro modello alimentare che a causa dell'eccessivo consumo di carne provoca una concorrenza tra consumi animali ed umani. Basti pensare che il 35% della produzione di cereali nel mondo è destinato all'allevamento animale per il quale si usano prodotti nobili che potrebbero essere invece destinati all'uomo.
Di fronte al permanere e talvolta all'acuirsi di questa situazione occorre con spirito realistico riconoscere che le possibilità di influire su di essa sono estremamente limitate, di difficile concretizzazione poi in questa sede anche se appunto per questo occorre uno sforzo unitario ed univoco di forze e di organismi internazionali.
Non saprei ipotizzare infatti un sistema veramente efficace per evitare le speculazioni delle multinazionali sui prodotti alimentari primari, al di là di un rafforzamento di quei meccanismi internazionali, peraltro molto complessi, con cui già gli organismi comunitari tentano di assicurare la stabilità dei prezzi nei confronti dei paesi poveri o di sostenere il processo di industrializzazione, preferibile per ovvi motivi ad un semplice aiuto alimentare ed assistenziale.
Non ci si deve neppure nascondere che riesce difficile nella situazione attuale di crisi economica imporre quel trasferimento massiccio di risorse ai paesi del Terzo Mondo.
Quanto a cambiare il modello alimentare occidentale, così come sempre quando si tratta di agire su abitudini radicate che diventano parte di un costume, c'è da dire che i fondi impiegati in campagne a ciò rivolte non darebbero sicuramente un risultato adeguato allo sforzo sostenuto.
Conviene allora all'Europa opporsi tanto alla politica espansionistica nei paesi arretrati operata dall'Unione Sovietica, quanto alla strategia puramente liberistica preannunciata dalla nuova amministrazione reaganiana.
E' importante predisporre aiuti per combattere la fame ma è anche più importante predisporre contemporaneamente aiuti finanziari e tecnici per programmi di sviluppo agricolo.
Inoltre, i Paesi sviluppati debbono ridurre secondo un programma comune, i dazi protettivi che riguardano le merci industriali prodotte con tecnologie relativamente semplici dei paesi arretrati, per favorire il passaggio dallo sviluppo industriale fondato in misura rilevante sulla sostituzione delle importazioni a quello fondato su un'espansione indirizzata anche verso l'esterno.
Non ci pare peraltro del tutto condivisibile porre in termini catastrofici il problema della fame e più in generale quello dello sviluppo economico.
Si tratta certo di problemi gravissimi, ma a cui, se vi è la volontà collaborativa nel reciproco rispetto dell'autodeterminazione, si può fare fronte.
Diversamente si possono solo incentivare atti rivoluzionari che a loro volta possono dar luogo a spinte repressive di tipo fascista.
Studiare la situazione dei paesi arretrati con mente aperta ed equilibrio critico, evitando giudizi predeterminati. Questo è il nostro suggerimento.
La via della riforma è ardua, ma una conclusione radicalmente pessimistica sarebbe poco giustificata.
Per quanto riguarda, in particolare, l'ordine del giorno, pensiamo che debba essere rimeditato e riscritto tenendo conto anche delle situazioni che nel periodo intercorso dalla sua presentazione si sono verificate: anzitutto l'incontro sul rapporto nord-sud, l'incontro di Cancun , che non ha dato risultati eclatanti rispetto all'obiettivo di stabilire un programma per la sopravvivenza, secondo l'immagine suggerita e che noi condividiamo di Willy Brandt, ma che deve essere un punto fermo, al di là del fatto che alcune nazioni importanti nei rapporti internazionali come l'Unione Sovietica non vi abbiano partecipato.
Occorre anche dare atto al Governo di avere intrapreso alcune iniziative lodevoli (4.500 miliardi stanziati di qui all'83).
Occorre che su di essi il Governo eserciti un controllo che veda la finalizzazione di quelle risorse alla crescita spontanea di iniziative all'interno dei paesi del Terzo Mondo.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, mi sia consentito di rilevare che sia il collega Mignone che io parliamo in un'aula semideserta.
Mi conforta il fatto che, stamattina, si è verificata pressoché la stessa cosa. Evidentemente questo dibattito, pur avendo una certa rilevanza, non desta molto interesse.
Fatta questa constatazione, condivido l'affermazione che ha fatto il Consigliere Martini, cioè a dire che ci troviamo di fronte ad un problema grave ed immane nell'ambito del quale è difficile trovare un corridoio per dire qualcosa di nuovo, di diverso, di sostanzioso, rispetto a quanto non sia già stato detto in tante altre sedi, e anche stamattina in quest'aula.
La collega Marchiaro, stamattina, ha fatto un breve cenno alla seduta del 12 novembre scorso nel corso della quale si è trattato della crisi industriale in Piemonte. Anch'io ho ben presente che, in quella sede, da parte di tutte le forze politiche, si è prospettata la drammaticità della situazione del Piemonte e si è constatato che le competenze istituzionali di questa assemblea sono estremamente limitate: per cui, a proposito della crisi industriale, ci si deve limitare a dare dei suggerimenti possibilmente concreti e possibilmente recepibili dal Governo centrale.
Con il dibattito di oggi mi pare che siamo su una spiaggia ancora più arretrata perché, quanto meno, la realtà della crisi piemontese la conosciamo; mentre le realtà vere e i lineamenti concreti ed essenziali di questo grosso problema della "fame nel mondo" li conosciamo approssimativamente più o meno, attraverso le notizie che possiamo cogliere.
Quindi, se ci troviamo su una spiaggia arretrata, penso che il nostro apporto potrà essere molto limitato. Personalmente, sono molto scettico sul fatto che questo dibattito possa dare dei risultati apprezzabili: a meno che ci si debba accontentare di ritenere che, attraverso questo dibattito è stato sollevato anche in questa responsabile aula il problema e che quindi ci si sia inseriti nel ciclo della circolazione delle idee che dibattono questa problematica; in questo senso, può allora aversi un risultato apprezzabile.
Peraltro sarebbe più apprezzabile e più fruttuoso se questo dibattito fosse il punto di partenza di un Convegno regionale da tenersi in quest'aula, a cura dell'Ufficio di Presidenza, al quale possano partecipare le forze sociali, imprenditoriali, del mondo finanziario, del mondo della cultura che sono i soggetti destinatari dell'ordine del giorno presentato dai colleghi. In quella sede si potrebbe, anche con l'apporto di quelle componenti religiose cui si è riferito il Consigliere Martini, mettere a punto questo problema.
Se mi è consentito sviluppare questa proposta, sarà fruttuoso dibattere in un Convegno questa problematica a condizione che il tema sia "obbligato", ai fini di evitare che ci si trovi di fronte ad un'accademia di parole o a sfoggi di erudizione. Il tema potrebbe essere in questi termini: "Quale contributo ci si sente di dare per escogitare sforzi e idee dirette all'attuazione di una politica di cooperazione per i popoli del Terzo Mondo".
Vengo alla sostanza e al merito dell'argomento (che tratterò in maniera estremamente concisa) unicamente per rilevare che se è vero, com'è vero che il problema della fame del mondo e l'impellente bisogno di combatterla esiste, è anche vero che sarebbe un errore ridurlo ad un puro problema assistenziale o ad un puro problema di mezzi.
Indubbiamente, lo Stato italiano non ha le strutture idonee a gestire i mezzi, che, potrebbero rappresentare una soluzione di questo problema insieme a tutti gli altri Stati europei ed extraeuropei, sia perché il problema è di carattere internazionale e sia perché gli organi internazionali che se ne occupano a loro volta non sono in grado, in questo momento, se non sotto il profilo assistenziale, di gestire gli interventi necessari che (accanto al contingente - assistenziale che pur deve avere una certa parte) devono consistere nel progettare programmi per la costruzione di porti, aeroporti, strade e strutture nei paesi del Terzo Mondo.
Sotto questo profilo, mi pare che non si possa condividere l'impostazione di recente data dal Governo italiano con lo stanziamento di 3.500 miliardi, sia pure suddivisibili nei bilanci di diversi anni.
Questo intervento mi pare intanto tipicamente assistenziale e, poi occasionale ed episodico.
Ma questo potrebbe anche essere il difetto minore.
Penso piuttosto che sia stato inopportuno lo stanziamento di 3.500 miliardi, in un momento in cui il bilancio dello Stato riceve tagli da ogni parte e lo riceve anche sui mezzi finanziari da destinare alle Regioni.
Penso sia stato inopportuno lo stanziamento di questa ingente somma.
L'operazione è avvenuta in quel clima particolare che si potrebbe dire all'insegna del "coactus volui" essendo avvenuta dopo mercanteggiamento con il Partito Radicale per evitare l'ostruzionismo sulla legge del finanziamento ai partiti.
Con una mano si è consentito di mandare avanti la legge, con l'altra mano si è predisposto questo finanziamento, con carattere anche demagogico.
Per rimanere nel concreto e per rendere operativo e credibile il contenuto dell'ordine del giorno, anziché parlarsi vagamente di "impegni finanziari per progetti di sviluppo da definirsi in accordo con paesi interessati, che coinvolgono Enti locali, giovani, forze sociali e imprenditoriali" sarebbe opportuno suggerire di individuare nel Parlamento europeo un organo, non transeunte ma permanente, di coordinamento di tutte le iniziative che concernono questa problematica. Nell'ambito del Parlamento europeo potrebbe essere costituita un'agenzia denominatasi "Pro soluzione del problema della fame nel mondo", alla quale potrebbero essere forniti gli apporti tecnici e politici non solo dei Gruppi parlamentari nazionali e non nazionali presenti nel Parlamento europeo, ma anche degli Stati europei e anche di tutte le Regioni.
Si dovrebbe, infine, demandare al Parlamento europeo (che potrebbe diventare l'organo di raccordo) il programma di predisporre il progetto e le linee di una politica di cooperazione e di sviluppo per i paesi del Terzo Mondo, una politica capace di coniare e di gestire grandi piani e grandi finanziamenti a questo fine.
Sono da tenere, per il momento, congelate sia le iniziative enunciate nell'ordine del giorno sia l'iniziativa, più strutturata e precisa, che ha enunciato il Consigliere Martini, non per una vocazione a rinviare certi problemi e a lasciarli a livello di parole, ma perché (in questo momento tragico per la vita nazionale e per l'economia) deve valere quel concetto di cui in tante occasioni si parla in questo Consiglio, della "priorità" nel programmare le iniziative.
Quando la casa brucia nessun capofamiglia pensa alle iniziative che pu assumere come benefattore; proseguendo in questa similitudine, lo Stato e il Governo, di fronte alla drammatica situazione economica, di fronte ai tagli di bilancio che si dovranno dare, deve dare la priorità ai problemi della collettività nazionale, così come noi (nei limiti delle nostre competenze) dobbiamo dare priorità alla soluzione dei problemi della comunità piemontese.
Le iniziative, seppure interessanti e degne di pensosa meditazione, di verifica e di discussione proposte dal Consigliere Martini e le altre abbozzate un po' disorganicamente che si leggono nella proposta di ordine del giorno, andrebbero oggi come oggi, "congelate", anche perché in questo momento le energie intellettuali dei pubblici amministratori, penso vadano dirette all'obiettivo prioritario della possibile soluzione della crisi che travaglia il nostro Paese in generale e la Regione Piemonte in particolare.
Per queste principali considerazioni, non mi sento di aderire (se ci sarà, come presumo) al voto di questo ordine del giorno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo dibattito ha fatto emergere la necessità di considerare sia il tema del dibattito, cioè la fame nel mondo, sia il modo in cui si è evoluto il dibattito stesso.
Chi si è avvicinato a questo problema con umiltà convinto di dovere fare un intervento di mera presa d'atto sul convincimento generale dell'esigenza di affrontare questo problema ritenendolo ormai un massimo comune denominatore, tale da esimere l'approfondimento su specifiche tematiche, ha dovuto constatare, al contrario, che non è così.
Non è costume del mio Gruppo politico dare patenti di buono o di cattivo come ha fatto il protagonista di questa assemblea in qualche sede.
Abbiamo udito interventi che ci fanno riflettere sulla maturazione del problema, sulla volontà da parte di qualcuno di strumentalizzarla. Dovremo essere molto attenti nel leggere l'ordine del giorno che ci è stato sottoposto prima di votarlo perché non vorremmo che qualche espressione che avevamo accettato considerandola al massimo una slabbratura di tipo formale, venisse considerata dalle forze politiche che hanno preso posizioni estremamente significative e secondo noi discutibili, il corpo del documento e non viceversa.
Veniamo all'argomento.
E' confortevole vedere come la collettività mondiale (ci auguriamo che sia così anche se non abbiamo visto tra i protagonisti di questa attenzione altri Paesi che non siano quelli della libertà) si sia espressa nei confronti di questo problema.
Dobbiamo però dire che non è condivisibile la lacrimazione che si fa su questa vicenda.
Esiste un mondo libero, un mondo industrializzato, qualcuno ha detto stamattina provocatoriamente un mondo dei ricchi, che guarda l'altro mondo diverso, e lo giudica, lo verifica, si raffronta nei suoi confronti, prende o non prende provvedimenti.
Prima di metterci sul piano della polemica, pensiamo che cosa era il mondo prima che questo mondo, così criticabile, che ha prodotto le multinazionali, l'industria nucleare, la cultura industriale, che cosa era il mondo della denutrizione, della fame, del sottosviluppo? Questo mondo era più esteso nel mondo o era meno esteso? Quali erano i tassi di mortalità infantile nel nostro Paese nell'anno 1914 rispetto al 1980? Mi sembrerebbe doveroso incominciare a dire che certi fenomeni nelle aree che hanno subito questa rivoluzione non esistono più.
In qualche area che pure questa rivoluzione ha conosciuto, per esempio nell'URSS, questo problema è già di ritorno.
La crisi alimentare in Russia sta arrivando e mi pare che la Russia sia una delle protagoniste della rivoluzione industriale di questi ultimi decenni.
Prima di incolpare la nostra società, la nostra civiltà, il nostro modello di vita di produrre soltanto multinazionali e guerrafondai cattivi che usano delle risorse alimentari come uno strumento strategico, dovremmo dire che questa civiltà ha incominciato a produrre dei surplus economici delle tecnologie, delle istituzioni internazionali che possono, per esempio, affrontare questo problema.
Ho seguito con interesse gli interventi e, al di là di patenti che non compete a noi dare, ne ho apprezzato in particolare uno che ha saputo riportare questo argomento ad un tipo di sensibilità politica, umana e culturale.
Non ho invece apprezzato le fughe in avanti del primo relatore, il quale evidentemente pensava di essere spiazzato dal secondo, invece è avvenuto il contrario; soprattutto mi ha messo estremamente in imbarazzo l'intervento del Gruppo comunista.
La fame nel mondo non si risolve e non si riduce semplicemente nella presa d'atto che le risorse sono gestite unilateralmente dai paesi ricchi naturalmente gli Stati Uniti in testa, per gestire rapporti di potenza nei paesi sottosviluppati.
Se esiste la fame vuol dire che il processo di civiltà che noi conosciamo in quei paesi non è avvenuto. Qui si parla spesso di terziario dimenticando che il terziario si chiama così perché è la terza tappa attraverso la quale è passata l'umanità per arrivare a certe strutture economiche.
La prima tappa, chiamata agricola, si limitava a raccogliere le risorse della terra, c'è stata poi la tappa delle attività di produzione, poi è arrivata la terziaria. Se esiste la fame vuol dire che i primi due anelli sono da costruire. Se l'economia agricola è da costruire nella misura in cui il numero di persone sul territorio è sproporzionato rispetto alla rendita agricola di quell'area, siamo all'anno zero; se poi pensiamo che quelle aree non hanno quelle strutture minime artigianali produttive da essere complementari rispetto all'attività agricola per liberare gente dalla fatica della terra, per dedicarla alla ricerca di diversi campi di lavoro, vuol dire che siamo di fronte ad un problema di civiltà.
Non è credibile, come ci ha detto il primo dei relatori, che il processo di decolonizzazione ha messo in discussione i fatti primordiali dell'evoluzione del consorzio umano.
In quelle aree, vediamo alla Tv, questo processo di sviluppo della società umana è da costruire, da realizzare, da favorire, perché non esiste.
Perché in certi paesi non si è mai imparato a pescare? Non diamo la colpa a Mitterrand o a Reagan del fatto che nell'Alto Volta nessuno ha mai imparato a pescare.
Quella gente si sarà abituata a morire, si sarà abituata a stare senza pesci, ma questo non è colpa di Reagan.
Quando parliamo della fame nel mondo non guardiamo tanto il Salvador ma quelle aree dell'umanità che non hanno fatto i primi passi nella scala della civiltà umana e sono in condizioni di subire la fame e la carestia come un fatto normale della loro esistenza.
Siamo su questi banchi a discutere di questo grazie ad un esponente di una forza politica che ha tutto il nostro rispetto, anche se tiene comportamenti qualche volta criticabili.
Quando Pannella si preoccupa di questi problemi, si preoccupa di una piaga dell'umanità, di miliardi o centinaia di milioni di uomini che non hanno ancora fatto questo salto nella scala della civiltà che li porti ad avere gli strumenti e la cultura necessaria a trarre dall'area in cui vivono il loro sostentamento.
E' stato detto stamattina: "stiamo attenti a non fare opera di colonizzazione"; nell'intervento della signora Marchiaro è stato detto che avvengono fenomeni di neo-capitalismo laddove si introducono dei meccanismi di consumo quando poi le risorse oggetto di consumo sono nelle mani di un produttore esterno senza la creazione di un'adeguata base produttiva.
Questo è il rischio, è la realtà nella quale ci si muove in aree particolari alle quali si riferiva la collega Marchiaro.
Il dramma di una parte dell'umanità che non ha ancora fatto i primi passi e non è ancora arrivata al secondo atto della civiltà umana è un problema di tipo umanistico e non di tipo politico.
Facciamo attenzione che queste persone non solo non imparino a pescare ma si abituino a mangiare i pesci, se non sanno pescare e non sanno cosa sono i pesci potranno anche accontentarsi di mirtilli e magari morire di fame e di mirtilli, ma se si abituano ai pesci e non imparano a pescare non solo facciamo un'opera non propositiva dal punto di vista umanistico ma facciamo un'opera di colonizzazione dal punto di vista politico.
E' stato detto che la vicenda che ha provocato il maggior distacco tra i paesi non sviluppati e i paesi ricchi è la crisi del petrolio.
Riflettiamo. Si è parlato di colonialismo. Dobbiamo anche chiederci se un processo di decolonizzazione più realistico, meno romantico, come è stato fatto negli anni '50 e '60, non avrebbe fatto sì, per esempio, che i miliardi di petrodollari, che sono soltanto carta gestita dalle banche, non avrebbe potuto tradursi in risorse reali e disponibili.
Si sono tradotti in petrodollari a disposizione delle famiglie reali.
In Arabia Saudita la famiglia reale è composta di alcune migliaia di persone, perché pare che è sufficiente avere avuto un rapporto carnale qualche generazione prima per farne parte.
Dal punto di vista culturale non mi pare che si sia mai fatta una riflessione sulla vicenda Suez. C'é stata la rottura di un certo equilibrio sul quale l'Europa aveva pensato di costruire i propri destini e quelli degli altri.
Le forze politiche che stamattina si richiamavano ai francesi dovrebbero ricordare che l'attuale primo Ministro aveva responsabilità non indifferenti nella politica francese quando la Francia riteneva di dover difendere lo stretto dì Suez perché lo considerava un fatto di equilibrio nello sviluppo dell'Europa.
Così non l'hanno pensata gli americani e le cose sono andate come sono andate.
Al centro dei deserti dell'Arabia Saudita si moriva di fame quando c'erano gli inglesi, si muore adesso che ci sono gli americani e probabilmente, si morirà in futuro.
E' stato anche abbondantemente illustrato in questa sede quali dovrebbero essere le direttrici degli interventi dei paesi industrializzati. C'è il problema dei pesci e dell'imparare a pescare.
Se si aspetta che si impari a pescare probabilmente si muore di fame se si portano i pesci non si impara a pescare.
Probabilmente ci vuole una capacità equilibrata e moderata di intervento e senso della storia sui due versanti in modo che si possa innescare un processo di sviluppo e far fare a quelle piaghe dell'umanità un processo di civilizzazione.
Portare le tecnologie avanzate della solarizzazione in paesi che da secoli cuociono i loro cibi sulla terra scaldata dal sole può essere un fattore producente da certi punti di vista, ma probabilmente pericolosi da altri.
Ci auguriamo che chi si farà carico di questo, in particolare la CEE abbia molta attenzione a questi problemi.
E' interessante il problema che ha sollevato la collega Marchiaro quando ha richiamato la differente posizione dello Stato francese e degli Stati Uniti d'America in ordine alla gestione concorsuale delle risorse o al rapporto bilaterale tra paese sviluppato e paese in via di sviluppo.
Questo attiene a concezioni diverse che si hanno del supernazionale. Devo peraltro dire che con le prove che riesce a dare l'ONU e molti organismi multinazionali, è comprensibile che in qualche caso gli Stati Uniti ritengano di dover trattare i loro rapporti direttamente. Basterebbe pensare alla polemica che si sta facendo sul fatto che l'Italia possa partecipare in una forza multinazionale nel Sinai.
Ci spieghi il PCI, che auspica una gestione allargata delle risorse e un rapporto globale, perché, per una volta che l'Italia ritiene di intervenire in un fatto di politica internazionale che coinvolge più Paesi dell'Europa, ritiene che questa sia un'azione da non fare, e tutto viene rimesso in discussione.
Non sono in grado di giudicare quale producibilità potrà avere l'intervento suggerito dal collega Martini. Penso che se ce l'ha suggerito è a conoscenza del problema.
Dichiaro la responsabilità del mio Gruppo ad iniziative in questo senso.
Siccome l'ordine del giorno impegna il Presidente del Consiglio e la Giunta regionale "ad assumere precise iniziative", suggerisco che la Giunta assuma queste iniziative, dopo opportuna ponderazione e riflessione su quanto in questa sede si è detto, perché mi pare di capire che per protagonismo a tutti i costi, la Giunta anticiperà la conclusione del dibattito facendo delle proposte, sminuendo e svilendo, caro Viglione, la logica dei grandi paesi occidentali.
Non voglio con questo togliere spazio di iniziativa alla Giunta che peraltro ha il diritto di esprimersi in questa sede nei modi e nei termini che riterrà più opportuni e di fare le proposte che riterrà più opportune.
Il clima di questa mattina nei banchi del Consiglio e della Giunta mi fa pensare che questa non sia solo una preoccupazione mia.
Non è soltanto un problema di atteggiamento di maggioranza e di minoranza ma è soprattutto un atteggiamento di rispetto puntuale e quotidiano dei ruoli che siamo chiamati a svolgere, l'esecutivo, le forze politiche e i Gruppi consiliari.



PRESIDENTE

La parola al Vice presidente della Giunta regionale, Sanlorenzo.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

La Giunta manifesta il più vivo apprezzamento per l'iniziativa consiliare che ha portato a questo dibattito e lungi dal presentare in questa sede e in questo momento ciò che ritiene di poter presentare e di sottoporre all'attenzione dei Gruppi consiliari un contributo che non sia di tutta la Regione, accoglie le proposte che sono state avanzate dai Gruppi consiliari, non solo come forze politiche, avendo ben presente i suggerimenti sui contributi sulle iniziative di un mondo più vasto di quanto non sia quello delle forze politiche.
D'altra parte, la Giunta stessa in piena coerenza con ciò che è avvenuto in altre legislature e con altre maggioranze, ricorda che in questa direzione si e lavorato con risultati apprezzabili, anche se si ha consapevolezza che ormai il problema ha altre dimensioni, altre gravità e altre urgenze.
L'impegno della Giunta è di raccogliere tutti i suggerimenti, di tenerne conto per quanto è in grado di poterlo fare, di presentare le sue proposte, di sottoporre il tutto all'attenzione degli organi della Regione di fare tutto questo entro 15 giorni o entro una settimana, e di riportare la questione all'attenzione del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Colgo positivamente le dichiarazioni della Giunta e chiedo di non mettere in votazione l'ordine del giorno e di rimandarlo al momento in cui la Giunta farà le sue proposte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Il Gruppo socialista si riconosce in tutto quanto è stato dichiarato dal Consigliere Giorgio Salvetti, quindi sotto questo aspetto non c' nessuna diversificazione, come il Consigliere Marchini accennava.
Egli ha chiarito in modo approfondito che la fame nel mondo è un problema che caratterizza la generalità dei Paesi anche se vi è disparità fra alcune zone del Terzo - Mondo ed altre zone industrializzate.
Quindi non si tratta di assumere delle iniziative come quelle che abbiamo assunto all'interno del nostro Paese in occasione di calamità naturali, perché si snaturerebbe il problema.
Siamo d'accordo con il Vicepresidente Sanlorenzo, siamo d'accordo di rinviare la votazione all'ordine del giorno e sottolineiamo la necessità di definire questo problema rapidamente e in modo approfondito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Il nostro Gruppo non fa questioni di rinvio o meno. E' piuttosto un problema di correttezza.
L'ordine del giorno in alcuni punti risulta insufficiente ad esprimere le considerazioni che sono emerse dal dibattito da parte dei Gruppi politici.
Il non passaggio ai voti e la presa d'atto della disponibilità della Giunta, presa d'atto fiduciaria con la speranza che questa fiducia sia ben riposta e che le proposte della Giunta non tardino di un lasso di tempo pari a quello che c'è stato tra la presentazione dell'ordine del giorno e la discussione in sede di Consiglio, sono accolti dal nostro Gruppo.
Il Gruppo della D.C. ha fatto delle proposte esplicite (meno aperte sono state quelle delle altre forze politiche) su quelli che potrebbero essere gli interventi della Regione.
Sono proposte alle quali teniamo e ci auguriamo che la Giunta le prenda nella dovuta considerazione. Sono altresì proposte che aiutano a superare qualche empasse che è per aria, sia pure con intuizioni che non riusciamo sufficientemente ad approfondire perché non siamo coinvolti direttamente nella problematica, che comunque abbiamo la sensazione che stiano emergendo da alcune forze politiche sulle scelte progettuali e sulla loro destinazione. Se si eseguirà la via istituzionale e ci permettiamo di chiedere alla Giunta di tenere in particolare considerazione la proposta che il Gruppo D.C. ha fatto in Consiglio, alcune empasses potranno essere superate e si raggiungerà un obiettivo che oltre ad avere il significato di solidarietà potrà avere anche un significato politico di non secondaria importanza.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Il fatto che non votiamo oggi l'ordine del giorno non è legato né a incertezza sui temi e sui contenuti di esso né a disaccordo tra le forze politiche. Sono invece venute proposte concrete da parte del Gruppo democristiano, del Consigliere Reburdo e da altri che meritano di seguire la metodologia che la Giunta ha proposto: definire, tenendo conto della strutturalità e dell'ampiezza del problema, una serie di proposte operative e concrete che aggiungano qualcosa all'ordine del giorno.
Mi pare inoltre opportuno aderire alla richiesta di definire le proposte di intervento nell'ambito del Consiglio regionale, quindi anche attraverso un esame in Commissione, previo un rapporto ed un'ampia consultazione con la comunità piemontese.
Raccogliere forze istituzionali e non, è decisivo perché l'intervento sia più adeguato al bisogno che questo grave problema provoca.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Esprimo il mio stupore per il fatto che le forze politiche abbiano aderito in toto alla dichiarazione di disponibilità fatta dal collega Montefalchesi.
L'assemblea ha dibattuto l'argomento ed ha prodotto un approfondimento del problema che porta a delle considerazioni. L'ordine del giorno è quel documento con cui si chiede al Consiglio di pronunciarsi su una certa situazione, un certo avvenimento e quindi dare un giudizio.
A me sembra estremamente curioso non votare un ordine del giorno, sul quale consentiamo tutti quanti, e legano alle conseguenze di questo dibattito, ai fatti operativi che la Giunta o il Consiglio porranno in essere o non porranno, quasi che, qualora le iniziative della Giunta non fossero rispondenti alle prospettive di ognuno di noi, rimettessimo in discussione il livello di maturazione del problema al quale siamo arrivati.
E' un modo di procedere poco rispettoso delle regole che ci siamo dati.
Oltre alle questioni di carattere istituzionale c'é l'aspetto politico a cui alludeva Viglione, al quale vorrei dire per inciso che non è mio costume andare a scavare nei comportamenti dei Gruppi politici, al massimo vado a scavare nei rapporti e nei comportamenti della maggioranza. Quando rilevavo un comportamento non perfettamente allineato tra i due relatori non mi riferivo al comportamento all'interno del PSI, ma alla differenza di argomentazioni tra l'uno e l'altro relatore.
Dietro l'intervento di Montefalchesi c'era un grosso impegno culturale anche emotivo, mentre nell'intervento del rappresentante socialista c'era la volontà di strumentalizzare, di richiamare in causa le multinazionali quando Craxi muove, invece, verso un certo tipo di società, di prospettiva politica, di Europa, dove le multinazionali sono protagoniste.
Questo comportamento, collega Salvetti, non è coerente.
Il vero problema politico è quello emerso dalla dichiarazione del Capogruppo socialista: evitiamo di far coincidere l'intervento di tipo politico - culturale che è l'ordine del giorno, con il comportamento concreto susseguente, perché non vorrei, se per caso l'intervento concreto si dovrà ridurre ad un'iniziativa, che ci sia coincidenza tra questo dibattito e l'iniziativa.
L'iniziativa sarà una conseguenza di questo dibattito e probabilmente sarà molto riduttiva e certamente non potrà cogliere tutta la tematica che fin qui è stata svolta.
Se non votiamo l'ordine del giorno verremo giudicati per quello che facciamo non per quello che votiamo, e magari saremo giudicati per un ennesimo invio di casse di latte condensato in qualche paese dell'Africa centrale.
Lascio alla correttezza e alla libertà dei colleghi degli altri Gruppi di valutare questa mia preoccupazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Ho detto che approvo le dichiarazioni del Vicepresidente della Giunta quindi vuol dire che siamo già oltre l'ordine del giorno.
Approviamo le dichiarazioni della Giunta che andrà a determinare l'intervento e lo sottoporrà al Consiglio in tempi rapidissimi.
Quel voto sarà decisivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Non si tratta di ritirare l'ordine del giorno, ma di sospenderne il voto in attesa che lo stesso sia arricchito di proposte concrete su cui la Giunta si è impegnata a confrontarsi con le forze politiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

La preoccupazione del collega Marchini era che, dopo cinque ore di dibattito, non si giungesse ad una specifica conclusione su di un punto cui fare, riferimento.
Questa potrebbe essere la preoccupazione anche del mio Gruppo, ma io dico che il punto di riferimento sul quale riprenderemo questo discorso ove ci fossero troppe lunghe attese, è esattamente la dichiarazione del Vicepresidente della Giunta: è su questa dichiarazione che noi intendiamo misurarci.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame progetto di legge n. 157: "Norme di contabilità regionale"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 157: "Norme di contabilità regionale".
La parola al relatore, Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo, relatore

Questa è una legge molto importante e sembra di entratura molto difficile. Si compone di 96 articoli e riprende temi che furono presenti al Consiglio regionale in molteplici occasioni.
Dobbiamo ringraziare la Giunta proponente, per essa l'Assessore Testa che ha dimostrato in Commissione di essere disponibile ad un lungo confronto attraverso numerose riunioni in cui sono stati accolti emendamenti, suggerimenti, opinioni delle varie forze politiche. Il testo che presentiamo oggi è un testo largamente concordato anche se, sotto certi aspetti, vi possono rimanere piccole ombre.
Si tratta di dare veste e corpo a fenomeni che sono venuti avanti nella nostra società, nelle istituzioni, negli ultimi decenni.
L'attuale legge di contabilità coglie soprattutto questo aspetto. Si può dire che è una legge di contabilità e non è una legge di piano, non è una legge di programmazione.
In effetti la legge di contabilità si accompagna a grandi momenti di programmazione e di spesa che la legge di contabilità deve recepire.
Con l'avvento delle Regioni c'è stato l'avvento della programmazione.
Le Regioni sorsero per due motivi storici: l'uno del mondo cattolico l'altro del mondo socialista; il primo secondo la tesi di Don Sturzo, di De Gasperi e degli altri autonomisti inteso a dare più spazio alle forze popolari. Le Regioni invece nacquero per la mancata programmazione in sede nazionale, dopo il fallimento delle ipotesi giolittiane degli anni '60 del primo centro-sinistra e nacquero come momenti reali, come soggetti veri autentici di programmazione.
Siamo sempre stati abituati nei Comuni a valutare le questioni nell'ambito amministrativo annuale.
La programmazione invece coglie aspetti di più lungo tempo, che si debbono riflettere in norme di contabilità che riescano a cogliere i suoi aspetti e a tradurli in un atto legislativo.
Queste sono le norme di contabilità regionale che sottoponiamo al voto del Consiglio.
Vi sono poi normative che trattano i rapporti fra Stato e Regione, fra Regioni e Comuni.
Questa legge recepisce questi momenti, dà forza agli aspetti della spesa pluriennale, quindi riesce a identificare una programmazione in un momento reale di finanza locale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Consideriamo questa legge molto importante per l'assetto di bilancio e per la gestione della contabilità regionale.
Nella predisposizione del bilancio, nelle analisi e nei dibattiti tutti i Gruppi ne hanno spesso criticato la scarsa leggibilità facendo emergere la necessità di una revisione normativa.
Anche il nostro Gruppo esprime un apprezzamento per la proposta, per le sue novità.
Abbiamo comunque presentato in sede di dibattito in Commissione, una serie di emendamenti che dopo attento esame sono stati in parte accolti, in parte ritirati e oggetto di chiarimento con l'Assessore.
La leggibilità è notevolmente migliorata. E' stato accolto un nostro emendamento all'art. 8 con il quale viene previsto un allegato al bilancio contenente la situazione delle annualità consolidate, delle prenotazioni di impegno per gli anni di riferimento e delle somme reimpostate.
E' un chiarimento che consentirà ai Consiglieri e a chi esaminerà il documento una maggiore possibilità di analisi.
E' anche positivo l'accoglimento delle nostre osservazioni all'art. 20 per quel che riguarda l'obbligo di relazione sulle disposizioni finanziarie ed è importante la stesura dell'art. 33 per quanto riguarda la differenziazione tra i fondi freschi e i fondi impegnati, oltre al chiarimento da noi richiesto sulla differenza tra fondi destinati a spese correnti e fondi destinati a spese in conto capitale.
Uno degli elementi nuovi è quello che consente di portare fra i residui attivi di bilancio anche i mutui non riscossi, quindi di riportare a nuovo tra i residui quelle spese che avrebbero dovuto essere depennate e reimpostate.
Questa disposizione anche alla luce delle disposizioni restrittive di cassa del Ministero del Tesoro, è realistica ma finirà per costituire un freno al bilancio, a cominciare dal 1982.
Restavano aperte, dopo la seduta di ieri in Commissione, due questioni: l'una relativa all'art. 56, l'altra relativa al problema delle prenotazioni di impegni: in sostanza il discorso dell'utilizzo del bilancio pluriennale.
Avevamo chiesto nella prima stesura che le prenotazioni di impegno degli anni successivi, fossero oggetto di deliberazione del Consiglio.
Ci è stato fatto rilevare che si sarebbero dati al Consiglio poteri in certa misura contraddittori rispetto alle disposizioni statutarie.
Su questo tema torneremo in modo approfondito quando andrà in discussione la proposta di modifica dello Statuto che il nostro Gruppo ha presentato e che è indirizzata a rendere più efficiente l'attività della Regione e a ridefinire i rapporti fra il Consiglio e Regione.
Tuttavia ci interessa la sostanza del problema e cioè che le prenotazioni di impegno sugli esercizi futuri siano assunte dall'organo esecutivo non senza l'opportuna comunicazione al Consiglio regionale e alla Commissione competente.
La seconda nostra preoccupazione è sul contenuto dell'ultimo comma dell'art. 56 il quale, ammettendo che l'impegno di spesa può avvenire in deroga mediante decreto della Giunta regionale, lascia nell'incertezza circa la possibilità di una decretazione al di fuori del bilancio di competenza.
Si sarebbe concordato di aggiungere dopo le parole: "gli impegni delle relative spese" le parole "sugli stanziamenti di competenza del bilancio annuale"; in tal modo è chiaro che la decretazione non può che rimanere nell'ambito del bilancio di competenza come previsto al primo comma dell'art. 56 e all'art. 16.
Se questi due chiarimenti saranno accolti il nostro giudizio sarà positivo.
Rimane ancora da definire un aspetto che è quello del possibile consolidamento dei dati di bilancio regionali con i dati di bilancio degli Enti locali.
E' il discorso della leggibilità.
Avevamo presentato alcuni emendamenti agli artt. 31 e 32 in ordine alla riclassificazione delle entrate e delle spese a parte, in modo da consentire questo raffronto. In sede di discussione di Commissione è stata evidenziata l'impossibilità di giungere ora ad una formulazione così pesante e così macchinosa.
Abbiamo pertanto ritirato tali emendamenti, ma attendiamo dall'Assessore assicurazioni che, comunque, fra gli allegati al bilancio sarà tentata almeno per titoli una classificazione extra contabile che consenta di avere il confronto fra la spesa della Regione e la spesa degli Enti locali.
Il nostro Gruppo, se saranno accolti gli emendamenti dell'art. 56 e se sarà confermata la disponibilità per quel che riguarda i dati di consolidamento con gli Enti locali, esprimerà voto favorevole al progetto di legge n. 157.
Cogliamo l'occasione per esprimere apprezzamento per la disponibilità al confronto dimostrata dall'Assessore Testa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Signor Presidente, le norme sulla contabilità che stiamo discutendo sono il punto della verifica della legge di contabilità che il Consiglio regionale ha adottato tre anni fa. Alla luce dell'esperienza nella sua applicazione siamo d'accordo con il giudizio di fondo che ha dato il relatore Viglione sulla validità e sul valore della legge di contabilità precedente e delle modifiche che vengono oggi apportate in questa sede.
Forse questi ultimi tre anni non sono i più adatti a verificare la portata delle innovazioni che sono state introdotte con la nuova legge di contabilità. Il 1979 è stato l'anno di avvio, il 1980 è stato l'anno in cui si sono rinnovate le amministrazioni, nel 1981 sono intervenuti fatti del tutto straordinari nella finanza regionale. Se si aggiungono le fasi sempre incerte della politica monetaria e finanziaria si comprende come la precedente legge finanziaria abbia operato in una situazione tutt'altro che propizia per poter fare un bilancio chiaro sull'applicazione della legge.
Alcune conseguenze si possono però trovare dalle esperienze fatte e trovano concretizzazione nelle norme che vengono proposte. Alcuni esempi significativi in questo senso sono stati fatti dal relatore. Il valore delle norme sulla contabilità fu riconosciuto da tutti a suo tempo.
L'adeguamento della contabilità regionale alle norme della legge 335 hanno costituito una tappa fondamentale per la messa a regime dello stesso ordinamento regionale. Non a caso avvenne in uno dei periodi che furono fra i più fecondi nel rinnovamento dello Stato. A lato delle nuove norme in materia di contabilità regionale furono collocate le modifiche introdotte con la legge 382 e i conseguenti decreti di attuazione.
Alla base delle disposizioni della legge sulla contabilità, che adesso andiamo parzialmente a modificare, c'era la volontà di rendere la Regione sempre più un ente di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento. Le proposte di modifica rimangono nel solco di quella elaborazione. Forse non si sono ancora colti fino in fondo i risultati rispetto agli obiettivi che ci si era posti con la modifica introdotta con la legge sulla contabilità del 1977-1978. Quella però è la strada da percorrere anche se difficile. La stessa situazione finanziaria irta di problemi spinge a marciare celermente in quella direzione. I principi della legge sulla contabilità hanno offerto ed offrono la possibilità di mutare profondamente la legislazione regionale, dotando l'ente di leggi organiche e di principi che costituiscono la trasposizione della programmazione nella gestione finanziaria e contabile della Regione.
Non sempre si segue con coerenza questa strada, premuti troppo spesso dalle esigenze urgenti. E' stato posto mano ad una revisione legislativa che però mi sembra fino ad ora non abbia ancora dato risultati concreti significativi e soprattutto adeguati alle esigenze pressanti che vengono dalla comunità.
Non è un compito facile. Un'accelerazione in questa direzione sarebbe utile e andrebbe a completare l'opera che è già stata portata avanti con la revisione pur parziale della legge sulla contabilità. Tutti sappiamo come la legge del 1977 abbia introdotto delle innovazioni che hanno travolto la vecchia impalcatura delle leggi sulla contabilità pubblica. Le proposte che vengono fatte vanno, con coerenza, in quella direzione. Diamo il voto favorevole e ci dichiariamo d'accordo anche sulle modifiche parziali che sono state anticipate dai colleghi della D.C.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, condivido quanto ha esposto il collega Brizio che ha partecipato attivamente ai lavori della Commissione, di cui, invece, io non faccio parte. Rimango tuttavia perplesso nei confronti del quarto comma dell'art. 56 su cui si è soffermato, in Commissione e in questa sede, il Consigliere Brizio e su cui si era soffermata, anche con la sua consueta attenzione, la collega Vetrino. Mi pare proprio che questa parte dell'art.
56, laddove si prevede che si possano impegnare spese "sui futuri esercizi" sia in contrasto con un principio generale che è stato richiamato e fatto proprio dalla recente nuova legge di contabilità dello Stato e precisamente dall'art. 42. Infatti, se è vero come è vero, che l'art. 42 della nuova legge sulla contabilità dello Stato prevede il divieto per il bilancio statale di effettuare impegni su futuri esercizi, può anche ritenersi, con fondamento, che questo principio sia assurto a principio generale dell'ordinamento. Se così stanno le cose, ritengo che ci siano dei dubbi di legittimità su questo quarto comma, perché, in più di un'occasione, la Corte Costituzionale, nel giudicare sulle competenze regionali, ha ritenuto che quando una normativa regionale contrasti con l'interesse nazionale (intendendosi per interesse nazionale anche un principio generale dell'ordinamento) non sia consentito legiferare.
Effettivamente l'art. 42 della legge sulla contabilità dello Stato fissa un principio generale dell'ordinamento nell'ambito del diritto pubblico.
Se così è ne deriva che questo principio generale viene violato dal comma quarto dell'art. 56. Ritengo che non ci si debba fermare davanti a questo ostacolo perché, a mio avviso, è abbondantemente superabile. E' vero che il Consigliere Viglione in Commissione aveva detto che si conferirebbero al Consiglio funzioni esecutive, mentre il Consiglio è organo legislativo, però è anche vero che la demarcazione fra atto di legge e atto amministrativo è notoriamente sottile nei confini di demarcazione ed è anche vero che ci sono dei precedenti autorevoli che rendono lecito e consentito di esaminare sotto la forma della legge un atto amministrativo di consentire che la legge sia nella sostanza atto amministrativo.
D'accordo, questa non deve essere la regola, comunque non è vietato a priori come è stato affermato in Commissione. Ci sono due autorevoli precedenti dell'ordinamento statale che è sufficiente ricordare. Sono precisamente: quella norma della vecchia legge sulla contabilità dello Stato che prevedeva che per trasferire immobili dello Stato ad un privato fosse necessaria un'autorizzazione con legge formale dello Stato. La Corte Costituzionale su questo punto si è pronunziata nel 1960 e pur rilevando che la legge sulla contabilità era di parecchi decenni anteriore alla Costituzione, ha ritenuto che fosse pienamente ammissibile anche nel nuovo ordinamento costituzionale che con legge dello Stato si approvassero le alienazioni immobiliari dallo Stato ai Comuni.
C'é poi l'ancor più imponente precedente delle leggi sulla Sila che erano nella sostanza provvedimenti di esproprio, nella forma, erano leggi dello Stato. Quindi, sotto il profilo dei principi, sarebbe pienamente possibile che il Consiglio esaminasse questa prenotazione. Se non lo si vuol fare, è una questione politica ed è un altro discorso. Oggi lo Stato lo consentirebbe.
Quindi, a parte la perplessità su questi commi, questa legge merita di essere presa in considerazione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Testa per la replica.



TESTA Gianluigi, Assessore al bilancio

Non condivido quanto diceva il Consigliere Majorino relativamente al quarto comma dell'art. 56 che parla di prenotazione e non di impegno; un conto è l'impegno a fronte del quale la legge dello Stato ha impedito di impegnare le somme sugli esercizi successivi, un conto è invece in un ente di programmazione, qual è la Regione che, secondo la legge 335, dispone di un bilancio pluriennale, quindi di uno strumento di gestione pluriennale della spesa, la prenotazione della spesa sugli esercizi successivi.
Questa prenotazione diventa impegno nel momento in cui, gestendo l'esercizio a cui ci si riferisce, la Giunta, attraverso apposita delibera impegna la somma.
C'è una fase di prenotazione e c'è una fase di impegno.
E' chiaro che non può essere fatto l'impegno sull'esercizio 1983 nell'anno 1982, però, attivando il bilancio pluriennale, che peraltro è uno degli obiettivi che la legge si propone, è possibile fare la prenotazione dell'impegno.
Credo che non ci sia da questo punto di vista una contraddizione, anche perché non va dimenticata la natura delle Regioni, derivante dalla stessa legge istitutiva e dalla legge 335 sull'attivazione di spesa pluriennale e di strumenti pluriennali di spesa.
Relativamente all'art. 56, la scelta di non portare in approvazione al Consiglio le deliberazioni di prenotazione è una scelta prima politica e poi giuridica. Non voglio entrare sull'aspetto giuridico, voglio entrare invece sull'aspetto politico. Le prenotazioni nascono da una legge già approvata dal Consiglio, poiché la Giunta ha alle spalle o l'approvazione del bilancio pluriennale o la legge finanziaria, quindi il diritto di controllo sull'attività della Giunta è esercitato addirittura ex ante.
Dirò due parole sull'obiettivo della legge. Ci proponiamo di migliorare l'assetto contabile ed amministrativo della Regione proprio perché la legge precedente, benché valida, ha dimostrato alcuni limiti.
L'elemento politico più significativo è il desiderio della Giunta che il bilancio diventi ancor più trasparente di quanto era in passato.
Dalla trasparenza del bilancio la Giunta ha la possibilità di un confronto più preciso in sede di Consiglio regionale, quindi può trarre dei vantaggi e non difficoltà.
Il secondo obiettivo è quello di attivare il meccanismo pluriennale della spesa anche per lottare contro il fenomeno dei residui passivi.
Sappiamo che determinate spese per la loro natura non possono essere effettuate nell'anno in cui si approva la deliberazione di impegno.
Allora, non si vede perché debba esserci il fenomeno dei residui passivi quando, attraverso il meccanismo della prenotazione, si possano superare questi problemi.
Il consolidamento dei bilanci delle autonomie locali è un obiettivo che la Giunta si pone, quindi lavorerà verso questo obiettivo.
Non abbiamo valutato positivamente la proposta fatta in sede di Commissione di inserire nel testo legislativo alcune modifiche in questo senso, poiché ci sembrava che questo significasse fare un passo indietro nel senso che la normativa comunale dovrà essere adeguata.
Tengo però a precisare che in sede di presentazione del bilancio, sarà presentato un metodo di collegamento, di trasposizione fra i bilanci comunali e regionale da consentire anche in quella sede un confronto fra i due bilanci.
Ringrazio i Consiglieri che hanno espresso una valutazione positiva nei confronti dell'impegno dell'Assessorato e della legge.
La valutazione positiva più che all'Assessore va espressa al gruppo di lavoro che ha lavorato su questa legge per lungo tempo e che ha curato tutti i minimi particolari.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art.
(Oggetto della legge) "La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui alla legge 19/5/1976, n. 335".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Cooperazione con lo Stato e le Regioni) "Ai sensi dell'art. 34 della legge 19/5/1976, n. 335 la Regione Piemonte e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.
La Regione Piemonte promuove e concorda con le altre Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese, nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Collegamento organico con la programmazione regionale) "Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai Capi II e IV della presente legge sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi dell'art. 74 dello Statuto e delle norme contenute nel Titolo III della legge regionale 19/8/1977, n. 43.
Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico nella fase di predisposizione, di attuazione, di verifica e di controllo del programma pluriennale di attività e di spesa, nonché delle sue specificazioni annuali, con i documenti contabili di cui alla presente legge, sono stabilite con provvedimento del Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Sistemi informativi) "Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 4/9/1975, n. 48, anche secondo i criteri e le modalità fissate dal Consiglio regionale in sede di approvazione e di aggiornamento del piano di sviluppo regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Tesoreria regionale) "Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge la Regione si avvale del servizio di tesoreria regionale di cui alla legge regionale 5/12/1975, n. 59".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Servizi competenti all'applicazione della legge) "I servizi competenti all'applicazione della presente legge sono individuati a norma della legge regionale 17/12/1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Capo II Bilancio pluriennale Art. 7 (Natura del bilancio pluriennale) "Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti, durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa per l'attuazione degli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
Il bilancio pluriennale è strumento di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi del Titolo III della legge regionale 19/8/1977, n. 43.
In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso previste".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale) "Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al quinquennio.
Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno con la legge di approvazione del bilancio annuale con l'osservanza delle procedure di cui al Titolo III della legge regionale 19/8/1977, n. 43.
Al bilancio pluriennale deve essere allegata una situazione delle annualità consolidate e delle prenotazioni di impegno per ciascuno degli anni di riferimento e secondo la ripartizione di spesa stabilita al successivo art.
32, secondo comma, nonché delle somme reimpostate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Struttura del bilancio pluriennale) "Il bilancio pluriennale è composto da: 1) un quadro delle risorse 2) un quadro delle spese 3) un quadro generale riassuntivo.
Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, la quota relativa all'esercizio finanziario successivo, la quota globale relativa al rimanente periodo di validità ed il totale delle singole quote.
Per ciascuna delle quote di cui al precedente comma vengono indicate le somme che hanno riferimento certo nella legislazione statale e regionale già in vigore e le somme che hanno riferimento nei previsti nuovi interventi legislativi, statali e regionali o nei nuovi provvedimenti amministrativi statali.
Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale, anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.
In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni di entrata e di spesa degli enti dipendenti dalla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Ripartizione delle entrate) "Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli ed in categorie secondo lo schema di classificazione delle entrate del bilancio annuale di cui al successivo art. 31.
Nell'ambito delle categorie sono indicate separatamente le previsioni relative ai fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16/5/1970, n. 281 con le successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre previsioni relative a contributi ed assegnazioni dello Stato, ivi comprese quelle per l'esercizio delle funzioni delegate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Ripartizione delle spese) "Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma del primo, secondo e terzo comma del successivo art. 32.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui al precedente comma sono comunque tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.
Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma del successivo art. 13".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Previsione delle entrate del bilancio pluriennale) "Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 10, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo futuro delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo, ivi comprese le indicazioni contenute nel bilancio pluriennale dello Stato.
Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito negli anni precedenti e nell'anno in corso.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16/5/1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art.
1 della legge 10/5/1976, n. 356 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della legge 16/5/1970, n. 281, con le successive modificazioni ed integrazioni e da altre assegnazioni dello Stato, sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore od individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione ove questa abbia le caratteristiche di continuità e di certezza.
Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Previsione delle spese del bilancio pluriennale) "Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui al successivo art. 32, in base alle quote certe relative alla legislazione statale e regionale in vigore nonch distintamente, in base ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali e ai nuovi provvedimenti amministrativi statali.
Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali sono indicate singolarmente e per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.
Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati tenendo conto delle indicazioni del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui al Titolo III della legge regionale 19/8/1977, n. 43.
Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui o dei prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.
Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali o dai nuovi provvedimenti amministrativi statali, sono previste in base alle indicazioni del programma pluriennale di attività e di spesa distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti di impegno".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Quadro generale riassuntivo) "Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale, per il periodo di cui al primo comma dell'art. 8, indica: 1) il riepilogo delle entrate distinte per titoli 2) il riepilogo delle spese distinte per: a) aree di attività e di intervento b) spese correnti, di investimento, per il rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali c) spese per l'adempimento di funzioni normali e spese per gli ulteriori programmi di sviluppo d) spese per l'esercizio di funzioni proprie e spese per l'esercizio di funzioni delegate e) spese da erogare agli Enti locali per lo svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Equilibrio del bilancio) "Nel bilancio pluriennale, il totale delle spese previste per gli esercizi finanziari e per il periodo indicato nel precedente art. 8, primo comma non può superare il totale delle entrate previste per gli esercizi finanziari e per i periodi medesimi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Capo III Leggi di spesa Art. 16 (Principi generali) "Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio annuale.
Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese anche a partire dagli esercizi successivi, indicano l'ammontare e i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio pluriennale, disponendo ove necessario le riduzioni agli stanziamenti già contenuti nel bilancio stesso.
Le quantificazioni delle spese per ciascun esercizio devono tener conto dei criteri di cui al successivo art. 56".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Leggi di spesa a carattere continuativo ricorrente) "Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma del successivo art. 56. La determinazione della spesa annuale, ai sensi del precedente art. 16, secondo comma, è prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente.
In tali casi la spesa deve essere determinata per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio immediatamente successivo, rinviando la determinazione delle spese per gli ulteriori esercizi finanziari alle leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Leggi che autorizzano spese pluriennali) "Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano le previsioni dell'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in attualità, indicano l'ammontare complessivo dei limiti di impegno, il numero delle annualità nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote dei limiti di impegno destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazione, da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 56 soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Disciplina delle procedure di spesa) "Le leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'attuazione degli interventi in esse indicati, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.
Le leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a privati fissano i termini perentori entro i quali gli adempimento in esse previsti debbono essere, assolti.
Le leggi regionali possono indicare le modalità per l'impegno, entro il termine dell'esercizio finanziario, e nello stesso ambito di destinazione di somme per le quali non sia possibile definire l'assegnazione nei termini e nei modi da esse stabiliti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Obbligo di relazione sulle disposizioni finanziarie) "L'esame di tutti i disegni e le proposte di legge è subordinato all'acquisizione di una relazione sugli effetti finanziari, formulata dal servizio competente, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla Commissione o dalla Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Capo IV Bilancio annuale Art. 21 (Annualità del bilancio) "L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate nonché per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Universalità del bilancio) "Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 (Integralità del bilancio) "Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.
Tutte le spese che competono alla Regio ne sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Bilancio annuale di previsione) "Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica: 1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese delle quali si prevede di autorizzare il pagamento nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossione o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente.
Tra le entrate di cui al n. 2) del precedente terzo comma è iscritto 'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.
Tra le spese di cui al n. 2) del precedente terzo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.
Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente terzo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Previsioni delle entrate per la competenza dell'esercizio finanziario) "Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nel precedente art. 12 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la loro natura e provenienza, nel successivo art. 52".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 (Previsioni delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario) "Gli stanziamenti delle spese, in termini di competenza, sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli impegni di spesa di cui al successivo art. 56 in base alle leggi vigenti ed in particolare di quanto le leggi medesime stabiliscono ai sensi del precedente art. 19, nonché tenendo conto delle procedure già svolte a norma del precedente art. 17.
Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni già assunti.
Le annualità derivanti da limiti d'impegno precedentemente autorizzati sono comunque distintamente evidenziate dai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Sono altresì evidenziate le quote dei limiti di impegno iscritte nei bilanci degli esercizi precedenti la cui obbligazione non sia venuta a scadenza entro il termine dell'esercizio in cui la spesa relativa alla prima annualità fu autorizzata e non impegnata ai sensi del successivo art.
56.
Nell'ambito di ogni altro stanziamento di spesa debbono essere evidenziate le somme già destinate ad interventi stabiliti nei precedenti esercizi finanziari ed iscritti in appositi articoli all'interno dello stesso capitolo".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: all'ultimo comma, dopo "esercizi finanziari ed" aggiungere: "eventualmente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo alla votazione dell'art. 26 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 (Previsioni per le assegnazioni statali) "Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, ove le relative leggi statali non dispongano diversamente e salvi comunque i casi di assegnazioni disposte in corrispondenza della delega di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione e di assegnazioni disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.
Per le assegnazioni di cui al precedente comma la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate ove le relative leggi statali non dispongano diversamente e ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione, qualora abbia erogato in un esercizio finanziario somme eccedenti ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, ha altresì facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi finanziari immediatamente successivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Previsioni di cassa) "Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è determinata in misura non superiore al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la competenza dell'esercizio finanziario.
Per ciascun capitolo di spesa la previsione in termini di cassa è determinata in misura non superiore al totale delle somme delle quali è previsto il pagamento per i residui passivi e delle somme delle quali è previsto il pagamento per la competenza dell'esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 (Equilibrio del bilancio in termini di competenza) "Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza dell'esercizio finanziario può essere superiore al totale delle entrate in termini di competenza dell'esercizio finanziario, purché la relativa differenza risulti finanziabile con mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 48.
Il totale delle previsioni di spesa per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo art.
33, punto 2, non può essere superiore al totale delle previsioni di entrata escluse quelle relative ad entrate derivanti da mutui e prestiti e dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui al successivo art. 33, punto 1".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 (Equilibrio del bilancio in termini di cassa) "Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento non può essere superiore al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Art. 31 (Classificazione delle entrate) "Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e secondo la loro natura, nelle seguenti categorie: Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali devoluti alla Regione o di quote di tributi erariali devoluti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16/5/1970, n. 281.
Cat. 1 - Imposte sul patrimonio e sul reddito Cat. 2 - Tasse ed imposte sugli affari Cat. 3 - Imposte sulla produzione e sui consumi.
Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.
Cat. 4 - Assegnazioni, contributi e trasferimento di fondi dal bilancio statale Cat. 5 - Assegnazione di fondi per l'esercizio di funzioni delegate.
Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti od aziende regionali.
Cat. 6 - Proventi di beni della Regione Cat. 7 - Proventi dei servizi pubblici Cat. 8 - Utili di enti od aziende regionali Cat. 9 - Recuperi e contributi.
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti.
Cat. 10 - Alienazione di beni Cat. 11 - Rimborso di crediti Cat. 12 - Trasferimenti eredità, donazioni Cat. 13 - Ammortamenti.
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie.
Cat. 14 - Accensione di mutui e di prestiti obbligazionari Cat. 15 - Anticipazioni per deficienze di cassa Cat. 16 - Altre operazioni di credito.
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali.
Cat. 17 - Gestioni speciali Cat. 18 - Partite che si compensano nella spesa.
Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.
I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, la denominazione, nonché il riferimento al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa, ove esiste.
Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Art. 32 (Specificazione e classificazione delle spese) "Nel bilancio le spese sono ripartite in aree di attività ed in aree di intervento.
Nell'ambito delle aree di attività o di intervento le spese possono essere ripartite in programmi di settore e in progetti, individuati in base ai contenuti ed agli obiettivi del programma pluriennale di attività e di spesa, ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge regionale 19/8/1977, n. 43.
Le spese per le funzioni normali della Regione sono tenute distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui ai precedenti commi le spese si ripartiscono in capitoli.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione, ovvero di un piano o di un programma o di un progetto della Regione.
Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione, nonché i riferimenti alle competenze amministrative dei componenti la Giunta regionale, alle ripartizioni di spesa del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente dello stato di previsione dell'entrata ove esista.
La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e analiticamente il settore di attività o di intervento, l'oggetto o gli oggetti della spesa e le finalità della medesima.
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo: a) le spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato d) spese relative ad obiettivi per perseguire i quali la Regione fruisca di finanziamenti specifici da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese e) spese da erogare agli Enti locali per lo svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione, ed altre spese.
In allegato al bilancio le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di spese di investimento e di spese attinenti al rimborso di mutui e prestiti, nonché in sezioni ed in categorie secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 (Quadro generale riassuntivo) "Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza sia in termini di cassa che nell'ammontare presunto dei residui.
Al quadro generale riassuntivo sono allegati: 1) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art.
9 della legge 16/5/1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza salvo quanto disposto nel precedente art. 27, terzo comma, e nel successivo art. 42, secondo comma 2) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione distinguendo tra spese correnti e spese di investimento e, dall'altro lato, gli stanziamenti in termini di competenza e in termini di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con il ricorso al credito 3) un prospetto il quale indica gli stanziamenti in termini di competenza relativi a spese da erogare a favore degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro delegate dalla Regione. Tali spese sono classificate secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 32, primo, secondo e terzo comma, nonché secondo la loro riclassificazione in spese correnti o in spese di investimento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Art. 34 (Armonizzazione dei bilanci regionali) "La Regione uniforma i propri bilanci annuali ai criteri stabiliti dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16/5/1970, n.
281, per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura e per attribuire a ciascun capitolo di spesa il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, nonché ai fini della necessaria armonizzazione dei bilanci medesimi con il piano dei conti indicato nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Art. 35 (Legge per l'approvazione dei bilanci) "La Giunta regionale predispone il disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale e per l'approvazione del bilancio pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta al Presidente del Consiglio regionale nei termini previsti dallo Statuto.
Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, prima dell'approvazione dei bilanci, note di variazione ai bilanci medesimi.
Il Consiglio regionale approva il disegno di legge di cui al primo comma nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 19/8/1977, n. 43, per il programma pluriennale di attività e di spesa e per i suoi aggiornamenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Art. 36 (Esercizio provvisorio del bilancio) "L'esercizio provvisorio del bilancio annuale può essere autorizzato dal Consiglio regionale con legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto regionale.
La legge relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.
La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie, nonch l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese, fino all'entrata in vigore della legge per l'approvazione del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
Art. 37 (Gestione provvisoria del bilancio) "Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art.
127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
Capo V Variazioni al bilancio Art. 38 (Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie) "Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.
L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.
Le somme di cui al primo comma sono indicate in apposite deliberazioni della Giunta regionale che ne autorizza il prelievo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Art. 39 (Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste) "Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci, e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.
Le somme di cui al precedente comma sono indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti, ovvero in capitoli nuovi.
La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per convalida con legge regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
Art. 40 (Prelevamento dal fondo di riserva di cassa) "Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, per singoli capitoli, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Tali somme sono iscritte nei capitoli medesimi, ad integrazione del rispettivo stanziamento.
La previsione del fondo di riserva di cassa è determinata con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede ai prelevamenti, dal fondo di riserva di cassa, ove prima dell'assestamento di cui al successivo art. 41 occorra eseguire il pagamento di residui passivi non previsti nel bilancio ovvero previsti in misura non adeguata, nonché all'istituzione dei relativi capitoli con le corrispondenti previsioni ovvero all'adeguamento delle previsioni esistenti.
I prelevamenti e le integrazioni di cui al presente articolo sono autorizzati con deliberazioni del Consiglio regionale non soggetto a controllo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Art. 41 (Prelevamento dai fondi globali) "Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.
I fondi globali sono tenuti distinti, in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione ovvero di spese per ulteriori programmi di sviluppo nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.
Ai bilanci sono allegati, per ogni fondo globale, elenchi indicativi dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con i fondi medesimi.
I provvedimenti legislativi non indicati negli elenchi di cui al precedente comma debbono precisare le minori somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.
Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 41 è approvato.
Art. 42 (Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi) "La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione nell'entrata di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro 15 giorni dal loro perfezionamento.
Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime ai sensi del successivo art. 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'art. 29, primo comma.
La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.
Le leggi regionali che dispongono nuove o maggiori spese la cui copertura finanziaria è prevista ai sensi del precedente art. 41, autorizzano le variazioni da apportare, mediante provvedimenti amministrativi, al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.
Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Ogni altra variazione al bilancio, salvo quanto previsto nei precedenti artt. 38, 39 e 40, nonché nel successivo art. 48, deve essere autorizzata con la legge regionale.
Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle di cui al primo comma, non possono essere disposte dopo il 30 novembre dell'anno al quale il bilancio si riferisce".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 42 è approvato.
Art. 43 (Assestamento dei bilanci) "Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge l'assestamento dei bilanci.
La presentazione del disegno di legge per l'assestamento dei bilanci è subordinata alla presentazione del disegno di legge sul rendiconto generale della Regione.
Con la legge di cui al primo comma si provvede: 1) all'aggiornamento del residui attivi e passivi iscritti nel bilancio indicandone l'ammontare determinato ai sensi dei successivi artt. 64, 65 66 e 67, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa 2) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1 del presente comma, all'aggiornamento delle reiscrizioni effettuate in base al successivo art. 67, terzo comma, nonché alle variazioni che assicurino l'equilibrio del bilancio in termini di competenza e in termini di cassa 3) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio indicandone l'ammontare risultante dal conto di cui al successivo art. 71 4) alle variazioni necessarie ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività di cui al precedente art. 3, fermo restando quanto dispongono i precedenti articoli inerenti la predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale e del successivo art. 44".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Art. 44 (Leggi di variazione ai bilanci) "La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa dei bilanci e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nei bilanci medesimi, fermo restando quanto dispongono i precedenti articoli inerenti la predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale ed il successivo art.
45.
La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva, fermo restando il limite di cui al precedente art. 40 per il fondo di riserva di cassa, nonch l'aumento degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi, purché l'aumento medesimo risulti destinato alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del solo esercizio finanziario in corso.
La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui, indicandone gli elementi e le condizioni di cui al successivo art. 48, terzo comma, fermi restando i limiti e i vincoli in esso stabiliti.
Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dal Consiglio regionale dopo il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
Art. 45 (Divieto di storni) "Salvo quanto indicato nei precedenti artt. 38, 39, 40, 41 e 42 è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
Sono vietati in ogni caso: 1) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a capitoli relativi ad altre spese 2) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante l'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione a favore di un capitolo relativo ad altre spese 3) lo storno di fondi tra capitoli del conto dei residui, nonché tra un capitolo del conto dei residui e un capitolo del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
Capo VI Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali per le funzioni delegate Art. 46 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione) "I bilanci di previsione degli enti, istituti, aziende ed altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente alla Giunta regionale nei termini e con le modalità indicati dallo Statuto o dalle leggi regionali e comunque un mese prima del termine di cui al primo comma del precedente art. 35.
I bilanci di cui al precedente comma, predisposti nel rispetto delle norme della presente legge relative al bilancio annuale della Regione in quanto applicabili, sono approvati con la legge per l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
Art. 47 (Entrate e spese degli Enti locali per le funzioni delegate) "Le somme assegnate dalla Regione agli Enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte, nei bilanci degli Enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate del Titolo II, di cui al D.P.R.
19/6/1979, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazione rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di spese del bilancio regionale.
Nei bilanci degli Enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali enti, in capitoli distinti, con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.
I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale, ai sensi del precedente art. 32, primo, secondo e terzo comma.
Gli Enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 47 è approvato.
Capo VII Operazioni di credito e garanzie Art. 48 (Mutui e prestiti) "La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, nonché a copertura di spese impegnate negli esercizi precedenti, il cui finanziamento fu previsto attraverso i proventi di mutui che furono autorizzati, ma non accesi.
I mutui ed i prestiti possono essere autorizzati solo per provvedere alle spese di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16/5/1970, n. 281.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di nuovi prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti l'esercizio al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso destinate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16/5/1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte nel Titolo I del bilancio regionale, sempreché gli oneri futuri di ammortamento di tali mutui o tali prestiti trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
La legge di bilancio o di variazione al medesimo che autorizza l'accensione dei mutui o l'emissione dei prestiti indica l'entità massima del tasso di interesse, la durata massima dell'ammortamento, l'incidenza delle operazioni sull'esercizio finanziario in corso e la copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale, nonché l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari futuri e la copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio pluriennale.
Le condizioni e le modalità di accensione dei mutui o di emissione dei prestiti sono determinate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 10, terzo comma, della legge 16/5/1970, n. 281 per i prestiti obbligazionari e quanto stabilito nel quinto comma di tale articolo per il trattamento fiscale dei mutui.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede tenuto anche conto della situazione di cassa della Regione.
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 48 è approvato.
Art. 49 (Anticipazioni di cassa) "La Regione può contrarre anticipazioni con gli Istituti di Credito ai quali affida il servizio di Tesoreria, unicamente per far fronte a temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16/5/1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le anticipazioni di cui al precedente comma sono deliberate dalla Giunta regionale che autorizza l'iscrizione del relativo ammontare in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio e ne indica le condizioni e gli oneri nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.
Le anticipazioni di cui ai precedenti commi sono estinte nello stesso esercizio nel corso del quale sono contratte e ad esse si applica il trattamento fiscale di cui all'art. 10, quinto comma, della legge 16/5/1970, n. 281".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 49 è approvato.
Art. 50 (Garanzie prestate dalla Regione) "Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o di aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al precedente art. 18, primo comma.
Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano l'iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.
Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con l'indicazione degli elementi che contraddistinguono le singole garanzie.
La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 50 è approvato.
Capo VIII Gestione del bilancio Art. 51 (Disposizioni generali) "La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.
Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alle norme contenute nei successivi articoli del presente Capo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 51 è approvato.
Art. 52 (Accertamento delle entrate) "L'entrata è accertata quando l'organo o il servizio regionale competente ha appurato la causa, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea.
All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali indicanti i decreti medesimi.
All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce.
All'accertamento delle entrate tributarie proprie della Regione non riscuotibili mediante ruoli si provvede per l'ammontare risultante dalle comunicazioni degli uffici competenti dello Stato e della Provincia, ai sensi della legge regionale 29/12/1971, n. 1 con le successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni della Giunta regionale, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.
All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od all'effettuazione dei relativi pagamenti.
Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.
I funzionari regionali comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta regionale.
Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 52 è approvato.
Art. 53 (Riscossione delle entrate) "L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.
Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla Tesoreria regionale con le modalità e nei termini indicati dalla legge istitutiva del relativo servizio, nonché dalle condizioni generali e dalla convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione sono riscosse con le modalità e nei termini indicati dalla legge regionale 29/2/1971, n. 1, con le successive modificazioni ed integrazioni.
Le somme accreditate alla Regione in conti fruttiferi od infruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla Tesoreria Centrale medesima.
Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 53 è approvato.
Art. 54 (Versamento delle entrate) "Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella Tesoreria regionale.
Il versamento delle entrate della Regione si effettua in base ad appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al precedente art. 52, primo comma, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto di residui.
Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dal servizio competente, sono firmati dal funzionario appositamente incaricato con deliberazione della Giunta regionale e sono trasmessi alla Tesoreria regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 54 è approvato.
Art. 55 (Registrazione delle entrate) "Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui al precedente art.
54 sono registrati dal servizio competente con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 55 è approvato.
Art. 56 (Impegno delle spese) "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione della Giunta regionale,salvo quanto disposto nel successivo art. 70 per l'autonomia contabile del Consiglio regionale.
Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto e altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte per le spese correnti quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi formano impegno sugli stanziamenti degli esercizi le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
Nel caso di obbligazioni assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, la cui scadenza in tutto o in parte sia posteriore alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso, si provvederà alla prenotazione di impegno nell'ambito degli stanziamenti del bilancio pluriennale.
Con successivo atto deliberativo si provvederà all'assunzione dell'impegno a carico dei singoli bilanci di competenza, ai sensi del primo comma del presente articolo.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze delle corrispondenti obbligazioni a pagare.
L'aggiornamento degli impegni di cui al precedente comma, viene effettuato d'ufficio dal servizio competente sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e scadenza dei pagamenti periodici, quali risultano dai contratti, dagli atti amministrativi e anche dai ruoli di spesa fissa.
In deroga a quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nel caso in cui le leggi regionali prevedano la concessione di contributi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale gli impegni delle relative spese sono assunti con i decreti stessi, in attuazione di apposite deliberazioni di programma".
La Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti: 1) al termine del quarto comma aggiungere: "e sarà data tempestiva comunicazione alla Commissione competente".
2) All'ultimo comma, dopo "relative spese" aggiungere: "sugli stanziamenti di competenza del bilancio annuale".
Chi è favorevole al primo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 36 voti favorevoli ed un'astensione.
Chi è favorevole al secondo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 36 voti favorevoli ed un'astensione.
Passiamo alla votazione dell'art. 56 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 56 è approvato.
Art. 57 (Registrazione degli impegni di spesa) "Le proposte degli atti amministrativi, di cui al precedente art. 56, dai quali possono derivare spese a carico del bilancio regionale debbono essere trasmesse al servizio competente per la prenotazione dell'impegno.
Il servizio competente, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.
Gli impegni delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dal servizio competente, al quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente gli impegni medesimi per le occorrenti annotazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 57 è approvato.
Art. 58 (Liquidazione delle spese) "Le spese di cui ai precedenti artt. 56 e 57 sono liquidate quando, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, nonché quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.
La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento d'impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.
Il servizio competente, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza all'impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui, l'esistenza delle disponibilità nel relativo stanziamento di cassa ed effettua la registrazione.
Qualora la disponibilità di cui al precedente comma risulti inesistente o inadeguata, il servizio competente formula la relativa proposta di integrazione mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi del precedente art. 40.
Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio il servizio competente verifica o promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.
Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa. In tal caso i competenti uffici della Regione promuovono l'adozione dei provvedimenti relativi all'integrazione degli impegni medesimi.
In ogni altro caso di irregolarità il servizio competente indica all'ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.
Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art.
45 della legge 10/2/1953, n. 62,, ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge medesima.
Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui all'art. 49, secondo comma, della legge 10/2/1953, n. 62, nonché le spese derivanti dalle deliberazioni d'urgenza che la Commissione di Controllo sugli atti della Regione abbia ritenute illegittime ai sensi dell'art. 49, terzo comma, della legge medesima".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 58 è approvato.
Art. 59 (Ordinazione dei pagamenti) "Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati ai sensi del successivo art. 63, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese d'importo e scadenza determinati.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal componente della Giunta da questi delegato e sono vistati dal Responsabile del servizio spesa della Regione.
La Giunta regionale, in conformità alle norme corrispondenti in materia di organizzazione dei servizi ed uffici regionali, può disporre che la firma dei titoli di spesa riguardanti settori organizzativi espressamente specificati sia apposta dal membro della Giunta competente per materia e dal funzionario responsabile dell'apposito servizio finanziario.
La Giunta regionale, nell'ambito dei servizi medesimi nomina i funzionari destinati a sostituire per la firma i funzionari sopra indicati, in caso di assenza o impedimenti.
Le aperture di credito di cui al primo comma si effettuano mediante ordini di accreditamento che indicano le somme erogabili dal funzionario delegato mediante ordinativi a favore dei creditori e dispongono il versamento di tali somme in appositi conti accesi, a richiesta del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.
A seguito dei pagamenti ordinati a saldo per singoli impegni, l'ammontare degli impegni medesimi deve essere ridotto, nel corso dell'esercizio finanziario, con deliberazione della Giunta regionale, per la quota che eccede il fabbisogno dell'esercizio finanziario stesso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 59 è approvato.
Art. 60 (Regolarizzazione degli atti sottoposti a verifica) "Qualora il servizio competente riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli artt. 56, 57 e 59 provvede ove possibile d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.
In ogni altro caso esso indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 60 è approvato.
Art. 61 (Registrazione dei pagamenti) "I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dal servizio competente con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.
Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 61 è approvato.
Art. 62 (Estinzione dei titoli di spesa) "I titoli di spesa di cui ai precedenti artt. 59 e 61 sono trasmessi alla Tesoreria regionale che li estingue con le modalità e nei termini stabiliti nella convenzione riguardante il relativo servizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 62 è approvato.
Art. 63 (Pagamenti mediante aperture di credito) "Al bilancio annuale è allegato un elenco dei capitoli delle spese alla cui gestione è possibile provvedere mediante apertura di credito, presso la Tesoreria regionale, a favore di funzionari delegati dalla Regione.
Le leggi regionali e gli atti amministrativi che dispongono l'istituzione di nuovi capitoli nel corso dell'esercizio finanziario possono autorizzare la gestione delle relative spese mediante le aperture di credito di cui al precedente comma.
Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati ed il rispettivo ammontare massimo sono stabiliti con deliberazioni della Giunta regionale assunte ai sensi del precedente art. 56.
Le aperture di credito di cui ai precedenti commi sono utilizzate mediante ordinativi di pagamento firmati dai funzionari delegati e vistati dai funzionari del servizio competente o comunque designati dalla Giunta regionale.
Nei casi e dentro i limiti d'importo indicati in apposite deliberazioni della Giunta regionale le aperture di credito possono essere utilizzate mediante buoni di prelievo emessi dai funzionari delegati a proprio favore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 63 è approvato.
Art. 64 (Accertamento dei residui attivi) "Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario nonché le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.
Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio in termini di competenza e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.
In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio, in termini di competenza, in relazione ai mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 64 è approvato.
Art. 65 (Accertamento dei residui attivi) "L'accertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dal servizio competente ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno.
Nella deliberazione di cui al precedente comma le somme da conservare nel conto dei residui attivi sono indicate distintamente per capitolo e per esercizio finanziario di provenienza e sono suddivise in crediti la cui riscossione è già effettuata, in crediti la cui riscossione può essere considerata certa ed in crediti per la cui riscossione sono in corso ovvero sono da promuovere procedure amministrative o giudiziarie apposite".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 65 è approvato.
Art. 66 (Residui passivi) "Costituiscono residui passivi esclusivamente le spese impegnate a norma del precedente art. 56 e non pagate entro il 31 gennaio dell'anno successivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 66 è approvato.
Art. 67 (Accertamento dei residui passivi) "L'accertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dal servizio competente ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.
Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno.
L'eliminazione dal conto dei residui passivi di somme relative a previsioni di spese derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata, è subordinata alla loro reiscrizione in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario.
Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminati dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci da allocare all'interno di ciascuna area distintamente per le spese correnti e le spese di investimento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 67 è approvato.
Art. 68 (Economie di spesa) "Costituiscono economie di spesa, le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio in termini di competenza e che non costituiscono residui passivi ai sensi del precedente art. 66, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del precedente art. 67 secondo comma.
Le economie di spesa relative a somme iscritte nel bilancio regionale in corrispondenza di specifiche assegnazioni statali a destinazione vincolata sono da reimpostare in appositi capitoli del bilancio per il nuovo anno finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 68 è approvato.
Art. 69 (Cassa economale) "La Regione istituisce un servizio di cassa economale, i cui compiti e la cui disciplina sono stabiliti in apposito regolamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 69 è approvato.
Art. 70 (Autonomia contabile del Consiglio regionale) "Il Consiglio regionale ha piena autonomia contabile nell'ambito degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio e la esercita nel rispetto dei principi contenuti nella legge 6/12/1973, n. 853".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 70 è approvato.
Capo IX Rendiconto generale Art. 71 (Impostazione e presentazione del rendiconto) "I risultati della gestione del bilancio sono dimostrati annualmente nel rendiconto generale della Regione.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario ed il conto del patrimonio ed è predisposto con l'osservanza delle modalità di cui all'art.
24, terzo comma, della legge 19/5/1976, n. 335.
Il rendiconto generale della Regione è integrato con le risultanze del conto finanziario e del conto del patrimonio del Consiglio regionale.
Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 23 della legge regionale 19/8/1977, n. 43, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.
Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione, ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dello stesso anno".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 71 è approvato.
Art. 72 (Conto finanziario) "Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio: 1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce 2) le previsioni finali in termini di competenza 3) le previsioni finali in termini di cassa 4) gli stanziamenti in termini di cassa riportati dall'esercizio finanziario precedente 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui 6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza 7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario 8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza 10) le eccedenze di entrate ovvero le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni in termini di cassa 11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso 12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario 13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario 14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio: 1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce 2) le previsioni finali in termini di competenza 3) le previsioni finali in termini di cassa 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario 8) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza 9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa 10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso 11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio finanziario 12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario 13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 72 è approvato.
Art. 73 (Risultanze del conto finanziario) "Nel conto finanziario il risultato finale della gestione del bilancio deriva aggiungendo alle giacenze di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti, nonché, detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 73 è approvato.
Art. 74 (Ripiano del disavanzo finanziario) "Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.
Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 74 è approvato.
Art. 75 (Conto del patrimonio) "Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario: a) delle attività e delle passività finanziarie b) dei beni mobili ed immobili c) di ogni altra attività e passività nonché delle poste rettificative.
Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale esso si riferisce, con le indicazioni delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 75 è approvato.
Art. 76 (Rendiconti dei funzionari delegati) "I funzionari delegati presentano al servizio competente i rendiconti dei pagamenti eseguiti ai sensi del precedente art. 59, allegandovi i titoli estinti ed i documenti che li giustificano.
I rendiconti di cui al precedente comma sono presentati per i pagamenti eseguiti rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale le spese si riferiscono.
Il termine del 31 dicembre è protratto al 31 gennaio dell'anno successivo per i rendiconti delle spese erogate nell'esercizio finanziario suppletivo del bilancio.
I rendiconti sono presentati entro 25 giorni dalla scadenza dei termini indicati nel precedente comma, anche qualora non risulti eseguito alcun pagamento.
Il servizio competente effettua il riscontro contabile dei rendiconti nonché gli accertamenti e le verifiche di cui al precedente art. 58 attestandone con relazione scritta la regolarità ai fini delle relative approvazioni da parte della Giunta regionale.
Qualora nei rendiconti, ovvero nei titoli o nei documenti allegati risultino irregolarità, il servizio competente ne informa il funzionario delegato ai fini delle conseguenti regolarizzazioni.
Qualora il funzionario delegato non regolarizzi i rendiconti nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma, i rendiconti sono rimessi alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 76 è approvato.
Art. 77 (Rendiconti delle aziende, degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione) "I rendiconti delle aziende, degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono predisposti secondo le indicazioni contenute nei precedenti artt. 71 e 72. I rendiconti medesimi sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sono approvati annualmente nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto e dal precedente art. 71, ultimo comma, e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai rendiconti di cui al precedente comma è allegato un rendiconto riassuntivo delle attività e delle spese, nel quale sono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguito per l'attuazione di programmi di settore e progetti previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al Titolo III della legge regionale 19/8/1977, n. 43".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 77 è approvato.
Art. 78 (Bilanci delle società a partecipazione regionale) "Al rendiconto generale della Regione è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali la Regione ha assunto una partecipazione finanziaria, nonché una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa ai sensi dell'art. 72 dello Statuto regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 78 è approvato.
Art. 79 (Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione) "I consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei consorzi medesimi. Il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili sono allegati al rendiconto generale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 79 è approvato.
Art. 80 (Rendiconti degli Enti locali) "Gli Enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione, redatto secondo quanto previsto al precedente art. 33, punto 3.
Il rendiconto riassuntivo delle spese di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione ed indica le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate e le somme ulteriormente erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 80 è approvato.
Capo X Responsabilità Art. 81 (Responsabilità degli amministratori) "Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dalla competente Commissione di controllo sugli atti della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 81 è approvato.
Art. 82 Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti) "Gli amministratori e i dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 82 è approvato.
Art. 83 (Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei dipendenti) "Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'Ente i danni derivanti la violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
Sono esenti dalla responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 83 è approvato.
Art. 84 (Responsabilità dei funzionari delegati) "I funzionari delegati sono personalmente responsabili della gestione delle somme ad essi accreditate ove risulti che tale gestione non si è svolta con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 63".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 84 è approvato.
Art. 85 (Responsabilità del Tesoriere) "Per la responsabilità del Tesoriere regionale si fa riferimento alle norme di cui alla legge regionale 5/12/1975, n. 59, nonché alle condizioni generali ed alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.
Per il discarico della propria responsabilità il Tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.
Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo del bilancio nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 85 è approvato.
Art. 86 (Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione) "Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di danaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 86 è approvato.
Art. 87 (Amministrazione del patrimonio e contratti) "La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigenti in materia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 87 è approvato.
Art. 88 (Competenza della Corte dei Conti) "Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 88 è approvato.
Art. 89 (Obbligo di denuncia) "Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti artt. 81, 82, 83 e 84 debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.
L'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discende responsabilità avviene sulla base di quanto disposto all'art. 6 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 89 è approvato.
Capo XI Controlli Art. 90 (Controlli di gestione) "La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate delle spese".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 90 è approvato.
Art. 91 (Controlli per le funzioni delegate dalla Regione) "Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli Enti medesimi per l'esercizio della delega.
Ai fini di cui al precedente comma gli Enti locali presentano alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti nelle singole leggi regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 91 è approvato.
Art. 92 (Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati) "Alla vigilanza sull'operato degli agenti incaricati del maneggio di denaro, di titoli e di altri valori provvede il servizio competente.
La vigilanza di cui al precedente comma è esercitata mediante verifiche di cassa e mediante ispezioni disposte dal Presidente della Giunta regionale o da un componente della Giunta regionale o da un componente della Giunta medesima da lui delegato, anche per accertare la regolarità dei conti accesi a favore dei funzionari delegati e la regolarità dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito a loro favore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 92 è approvato.
Art. 93 (Controllo sul servizio di Tesoreria) "Il controllo sul servizio di Tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme di cui alla legge regionale 5/12/1975, n. 59 e con le modalità stabilite nelle condizioni generali e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 93 è approvato.
Art. 94 (Funzioni di controllo della Commissione consiliare programmazione e bilancio) "La Commissione consiliare per la programmazione ed il bilancio svolge le funzioni di controllo di cui all'art. 22, lettera d), dello Statuto regionale, con le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 94 è approvato.
Capo XII Norme transitorie e finali Art. 95 (Abrogazione della legge regionale 14/3/1978, n. 12) "La legge regionale 14/3/1978, n. 12, legge di contabilità regionale, è abrogata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 95 è approvato.
Art. 96 (Norma finale) "Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 19/5/1976, n. 335 ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 96 è approvato.
Prima di passare alla votazione dell'intero progetto di legge do la parola al Consigliere Vetrino per dichiarazione di voto.



VETRINO Bianca

Confermo in questa sede la nostra posizione politica e il nostro accordo sulla revisione della legge di contabilità con il disegno di legge della Giunta n. 157.
Attraverso questo provvedimento la Giunta onora un impegno che aveva assunto nel momento della presentazione di documenti finanziari di notevole rilevanza. Tale revisione tende a fornire agli uffici amministrativi della Regione ulteriori strumenti per garantire una politica di bilancio corretta e più trasparente esaltando tra l'altro e soprattutto lo stretto legame tra l'attività di bilancio e l'attività di programmazione.
Questa legge, discendendo da normative di carattere statale, alla quale obbligatoriamente la legislazione regionale si deve uniformare, può essere interpretata come provvedimento squisitamente tecnico.
E' vero che noi dobbiamo adeguarci alle classificazioni che le leggi dello Stato ci propongono relativamente a questo provvedimento.
Tra l'altro la legislazione dello Stato è sostanzialmente diversa da quella degli Enti locali, ecco perché avevamo qualche perplessità a mettere in discussione gli emendamenti che proponeva il Gruppo della D.C.
relativamente a questi aspetti (artt. 26, 27, 28 e seguenti) ci sembrava anzi, che in quella proposta ci fosse addirittura un tentativo di sminuire la funzione dell'Ente regionale; ritenevamo, viceversa, che una politica corretta della Regione fosse appunto quella di aiutare gli Enti locali a crescere nella loro politica di bilancio.
Questa revisione, proprio perché introduce alcuni punti che qualificano realmente la funzione di strumento legislativo in grado di regolamentare la programmazione regionale, può essere interpretata anche come atto politico di portata non indifferente.
Per valorizzare questa convinzione ci riferiamo ad alcuni degli articoli che secondo noi tendono a farne un atto anche politico. Mi riferisco all'art. 20, laddove legando l'azione dei disegni ed i progetti di legge agli aspetti finanziari derivanti, si sottolinea l'esigenza che realmente ad ogni intervento sia garantita non soltanto l'indispensabile copertura finanziaria, ma altresì la sua contabilità.
Mi riferisco all'art. 56, laddove introducendo la prenotazione si garantisce la gestione programmata degli interventi e una più dettagliata strutturazione del bilancio pluriennale.
Ci auguriamo che questa programmazione, che attraverso questo strumento legislativo viene garantita con le cifre del bilancio, non si riduca soltanto a questo, ma che si esiga a monte un altro tipo di programmazione quella che si fa nel momento delle scelte, nel momento della definizione delle priorità e che poi trova, attraverso le cifre del bilancio, la sua concreta attuazione.
Vorrei anche segnare l'art. 71 che esalta la funzione del rendiconto della Regione, soprattutto il secondo comma dove acquisisce un adempimento importante, la relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo; peraltro la legge regionale 43 già obbligava ad allegare una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo.
Questo è un altro aspetto importante, così come è estremamente importante il capitolo relativo ai controlli, che chiama in causa le responsabilità del Consiglio regionale, soprattutto mette in evidenza le funzioni di controllo della Commissione Programmazione e Bilancio dando consistenza autorevolezza e attuazione dell'art. 22 dello Statuto regionale.
Questi sono i motivi fondamentali per cui il PRI si accinge a votare favorevolmente il disegno di legge n. 157.
C'é ancora un aspetto dell'atteggiamento favorevole che vorrei sottolineare.
Crediamo che attraverso questa revisione si offra uno strumento al Consiglio regionale e alla comunità per far crescere maggiormente la democrazia.
Dare uno strumento che consenta una lettura del bilancio trasparente è un modo per far crescere la comunità; quando non si consente di capire, non si consente nemmeno di giudicare.
Spesso la poca trasparenza del bilancio consentiva a volte giudizi affrettati o incompleti.
Crediamo che questi 96 articoli pongano la Regione Piemonte nella possibilità di attuare degli strumenti legislativi più chiari, più trasparenti e in ultima analisi, più democratici.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Dopo la replica dell'Assessore e il suo impegno a fornire con il bilancio di previsione dati che consentano il raffronto della spesa regionale con quella degli Enti locali, sciogliamo la riserva dichiarando il nostro voto favorevole.
Non siamo però pienamente soddisfatti in ordine alla stesura definitiva dell'art. 56. Avevamo proposto la scelta della deliberazione del Consiglio regionale perché la ritenevamo e la riteniamo compatibile con lo Statuto.
Abbiamo poi accettato la "comunicazione" che consente ugualmente un controllo, anche se questa via d'uscita non è pienamente convincente.
La mancata accettazione della nostra proposta ci farà più attenti e più severi su quelle leggi che daranno la specifica autorizzazione legislativa per la prenotazione di impegno sul bilancio pluriennale.
L'occasione si presenta immediatamente con la legge che voteremo subito dopo sulla quale non daremo voto analogo a quello che diamo in questa sede perché riteniamo che le leggi che danno la specifica autorizzazione alla prenotazione d'impegno dovranno essere molto più limitate.
La proposta della deliberazione del Consiglio avrebbe consentito un utilizzo migliore del bilancio pluriennale, ciò che non consentirà questa via d'uscita che tuttavia accettiamo, considerando che nel suo complesso questa è una legge positiva.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri Il disegno di legge n. 157 è approvato.


Argomento: Rapporti Regioni - Governo

Esame progetto di legge n. 162: "Disposizioni concernenti autorizzazione di spesa per gli esercizi 1982/83, nonché devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura"


PRESIDENTE

Al punto sesto all'o.d.g. esaminiamo il progetto di legge n. 162: "Disposizioni concernenti autorizzazione di spesa per gli esercizi 1982/83 nonché devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura".
Relaziona il Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido, relatore

Questa proposta di legge presentata dalla Giunta regionale è stata discussa in modo approfondito, pur nei limiti di tempo a disposizione, dalla Commissione competente. Il dibattito ha portato al testo originario modifiche di rilievo concordate dai Gruppi consiliari presenti in Commissione e con l'esecutivo, ed il testo è stato licenziato senza opposizioni dichiarate sia pure fatte salve le riserve, che sarebbero state sciolte in aula da parte dei Gruppi D.C. e PRI.
Entrambi i Gruppi hanno però riconosciuto il valore politico della posizione della Giunta, che ha dimostrato di voler rendere concreta l'affermazione di principio di operare in stretta collaborazione con il Consiglio regionale. Le riserve dei due gruppi citati, oltre a quelle del PLI che non era presente all'ultima riunione, riguardavano due ordini di questioni: il primo relativo alla possibilità di verificare nel dettaglio le proposte di iscrizione o autorizzazione di spesa per il 1982 il secondo concernente i dubbi sulla utilità del provvedimento di cui stiamo discutendo.
Per quanto riguarda il primo punto è stata espressa l'ampia disponibilità della Giunta ad ogni confronto nel merito, sempre compatibilmente con i tempi a disposizione. Sono state fornite le indicazioni per un controllo più accurato, come l'elenco delle deliberazioni di impegno, a cui si fa riferimento nella legge di autorizzazione delle spese per il 1982.
La relazione dell'Assessorato è inoltre molto precisa sia per quanto riguarda la fattispecie che la sua applicazione pratica. Dice infatti la relazione: "Le somme iscritte nella legge si riferiscono esclusivamente a somme di cui è prevista la revoca nell'assestamento ad esclusione dei fondi per la gestione trasporti". Non vengono quindi mobilitate nuove risorse per nuove iniziative (tranne che per i 6 mila milioni destinati al settore trasporti). Le nuove iniziative troveranno più propriamente collocazione nell'ambito del bilancio 1982. La relazione aggiunge: "Sono escluse dalla presente legge quelle somme che, pur slittando al 1982, non richiedono per la natura degli atti connessi, di essere rideliberati entro il corrente anno".
Per quanto riguarda il secondo ordine di riserve sollevate, ossia l'utilità di questa legge, dati i tempi a disposizione, non sono infondate se si pensa ai tempi necessari perché la legge diventi operante, per la predisposizione e l'approvazione delle deliberazioni di impegno, per la successiva predisposizione dei decreti del Presidente della Giunta.
E' vero però che questa legge, anche nel caso non raggiungesse pienamente i suoi obiettivi, non avrà ripercussioni negative. Tuttalpiù potrà rivelarsi una precauzione eccessiva.
Si tratta di un provvedimento essenzialmente tecnico che ha l'obiettivo di consentire la prosecuzione dell'iter amministrativo per tutti i provvedimenti che saranno revocati o sono già stati revocati a seguito dei tagli apportati in assestamento e che si vogliono reimpegnare senza creare soluzione di continuità nell'iter burocratico - amministrativo degli atti.
E' anche evidente che questa tematica ci riporta automaticamente alla difficile situazione finanziaria delle regioni e a quella, forse ancora più difficile, stante le prime proposte del Governo, degli Enti locali.
D'altronde una eco di queste difficoltà gravi si trovano ormai quotidianamente sulla stampa e segnalazioni sono già arrivate anche in Regione da parte di alcuni Consigli comunali. Sui problemi della finanza regionale c'è stato un ampio ed approfondito dibattito in Consiglio poche settimane fa in occasione dell'approvazione dell'assestamento al bilancio 1981. E' facile prevedere che ce ne sarà un altro altrettanto e più importante in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 1982 sulle scelte che allora saranno compiute.
Mi limito in questa sede a richiamare alcuni fatti e alcune date. La procedura che abbiamo di fronte è conseguenza soprattutto dei tagli alle finanze regionali decisi dal Governo per il 1981 che, anche se siamo alla fine dell'esercizio, non sono ancora diventati norma di legge in tutti i loro aspetti, essendo soltanto decreti non ancora convertiti in legge dal Parlamento. I tagli indicati dal Governo hanno ridimensionato una previsione di bilancio, che era già prudente rispetto alla legge sulla finanza regionale scadente il 31/12/81. Se il bilancio 1981 fosse stato approvato entro i termini previsti e cioè entro la fine del 1980, ed in base alla normativa allora in vigore, le previsioni di entrata e di spesa sarebbero state certamente maggiori e i tagli e i ridimensionamenti di conseguenza più consistenti. L'assestamento ha tenuto conto della nuova situazione, certamente anomala per quanto riguarda la certezza del diritto e delle risorse. Questa legge è poi una parziale attuazione di quanto previsto dall'assestamento. E' altresì la logica conseguenza delle limitazioni alla finanza regionale, decise dal Governo, che le Regioni, in linea di massima, hanno detto di accettare come strumento provvisorio e straordinario per combattere l'inflazione e la recessione.
Si tratta di una autorizzazione di spesa per 31 miliardi circa, rispetto ai 42 miliardi inizialmente previsti. Di questi 31 miliardi, 25 mila e 800 milioni sono previsti per interventi in conto capitale; 5224 per interventi in conto interessi. I settori più interessati sono quelli che riguardano le opere pubbliche, fognature, depuratori, strade, i trasporti con una messa a disposizione di nuove risorse per 6000 milioni per l'acquisto di automezzi.
Un articolo della legge riguarda variazioni di bilancio e serve essenzialmente a correggere alcuni errori materiali in sede di assestamento. Ad essere modificati sono soprattutto alcuni capitoli che concernono la disponibilità di cassa. La Commissione ha approvato la legge a maggioranza, dopo le modifiche a cui facevo riferimento all'inizio, e ne raccomanda l'approvazione al Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il nostro voto su questa legge è contrario, innanzitutto perché non la riteniamo indispensabile. E' una conseguenza dell'assestamento di bilancio che conteneva già tagli e riduzioni in settori nei quali la spesa era già diventata operante.
Il relatore ha detto che è anche conseguenza dei tagli di bilancio attuati dalla legge però, come abbiamo a suo tempo rilevato, dobbiamo far presente che l'importo complessivo di questi slittamenti è dovuto al minore avanzo sul bilancio 1980 emerso in sede di consuntivo rispetto alle previsioni formulate quando fu presentato il bilancio del 1981 con l'applicazione dell'avanzo 1980.
Questa riduzione è conseguenza della gestione del bilancio '80 sul quale ci siamo già più volte espressi. In sostanza con questa legge, viene già applicato l'art. 56, in quanto stabilisce delle spese per il 1982. La prima stesura prevedeva spese anche per il 1983; nella seconda stesura accettando le osservazioni formulate dal nostro Gruppo e dai colleghi Bastianini e Vetrino, si è abbandonata la parte relativa al 1983.
E' quindi una specifica autorizzazione legislativa sul 1982 per la quale verranno messe in moto le prenotazioni di impegno su tale esercizio. La Giunta dovrà procedere ad una delibera di revoca degli impegni che sono rimasti senza copertura. Susseguentemente, dopo l'approvazione della legge emettere deliberazioni con prenotazione di impegno sul 1982.
Se fosse stato accolto il nostro emendamento all'art. 56, se lo stanziamento previsto da questa legge fosse stato oggetto di deliberazione quindi di esame preventivo da parte del Consiglio, il nostro voto avrebbe potuto essere diverso; in effetti, il Consiglio avrebbe avuto il preventivo necessario esame sull'impegno dell'anno dell'esercizio successivo. Si è ripiegato sulla linea della comunicazione successiva, comunicazione che certamente attendiamo, ma la posizione nostra non può che essere più restrittiva per quello che riguarda le autorizzazioni legislative a impegnare il successivo esercizio.
E' un atteggiamento coerente anche sotto il profilo strettamente legislativo.
Vogliamo ritornare sull'aspetto pratico. In effetti, con questi slittamenti s'impegna il 1982 per 31 miliardi condizionandolo pesantemente, non tanto come conseguenza dei tagli governativi quanto come conseguenza dell'atteggiamento storico e del comportamento della Regione.
Riconosciamo lo sforzo fatto dall'Assessorato: i 40 miliardi iniziali sono ridotti a 31 che rimane tuttavia un importo consistente, che non è possibile verificare se corrisponde a impegni effettivamente assunti e che può nascondere nelle pieghe coperture e prenotazioni, non per impegni ma per una libertà di azione da parte degli Assessorati che non è conforme al rigore della spesa che la finanza pubblica in particolare quella regionale richiedono.
Con queste osservazioni il nostro Gruppo, salvo che nella replica l'Assessore ci fornisca nuove e diverse motivazioni, darà voto negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Ho cercato inutilmente, in sede di I Commissione, di consigliare l'Assessore a non presentare il disegno di legge, per una serie di motivazioni politiche e pratiche che cercherò di sintetizzare.
Le motivazioni politiche sono quelle che abbiamo svolto in Consiglio regionale nel momento in cui approvò, non con il voto dei repubblicani l'assestamento al bilancio '81. Vedendoci presentare un provvedimento di questo genere abbiamo l'impressione che i suggerimenti entrino da una parte ed escano dall'altra, e che continuino a prevalere negli amministratori le esigenze dell'oggi. Soprattutto ci sembra che questo provvedimento risponda a sollecitazioni degli Assessori e che sia soprattutto determinato da un motivo di tranquillità che deve essere dato agli Assessori che temono di non poter soddisfare gli impegni assunti e hanno necessità di un atto legislativo.
Questo provvedimento, originariamente, reimpegnava per gli anni '82 e '83 42 miliardi. Dobbiamo dare atto all'Assessore Testa che con il rinvio dei termini di presentazione al Consiglio della legge, si è fatto parte attiva nel tenere conto delle osservazioni che erano venute da alcuni Consiglieri intendendo il rapporto con la Commissione non come semplice atto formale ma come confronto che possa anche modificare gli atteggiamenti della Giunta.
Questa modifica però non ci soddisfa perché, di fatto, l'atto di per s rimane presentato e soltanto il suo annullamento definitivo avrebbe dimostrato la volontà della Giunta di voltare pagina.
Affrontiamo il 1982 con un fondo del piano di sviluppo ormai scarno, quindi con difficoltà grandi nell'operare le scelte.
Ci sono anche motivazioni di carattere tecnico che pensavo potessero prevalere nella Commissione. Sono le motivazioni che rendono questo provvedimento inutile proprio per i tempi che occorrono per ritenerlo operante. Non abbiamo ancora avuto il ritorno dal Commissario di Governo il documento di assestamento di bilancio, il quale dovrà essere ricaricato sul calcolatore con questo nuovo disegno di legge, rimettendo tutto in discussione, creando all'interno della struttura regionale una serie di atti burocratici che costano molto alla comunità in termini di lavoro.
L'Assessore lo considera un provvedimento paracadute. Il paracadute per non è uno strumento molto sicuro: può garantire un salvataggio se si apre ma non si sa mai dove va ad atterrare e come atterra.
Ci rendiamo conto della incertezza della situazione finanziaria nella quale si trovano le Regioni. Non sappiamo ancora quale esito avrà il decreto. La legge finanziaria non ha, ancora sortito un effetto positivo: effettivamente le difficoltà nelle quali la nostra Regione si trova ad operare esistono.
Non motivano però questo provvedimento. L'Assessore teme di non disporre del lasso di tempo necessario per poter presentare il bilancio '82 in termini accettabili. Questa era invece un'occasione per dimostrare la buona volontà della Giunta attraverso il disegno di legge che abbiamo test votato.
Non lo ha fatto e questo giustifica il nostro atteggiamento poco favorevole rispetto a questo provvedimento.
L'Assessore ha fatto uno sforzo, ci ha fatto recuperare circa 20 miliardi per il 1982, saremo stati più contenti se fossero stati recuperati tutti i miliardi previsti in questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Oggi dobbiamo assumere questo provvedimento in virtù di una situazione nazionale, nella quale la Regione, per un verso o per l'altro, è coinvolta.
Siamo in una situazione in cui se non presentiamo il bilancio in attesa degli orientamenti, riceviamo la critica, se aspettiamo gli orientamenti del Governo presieduto dall'on. G. Spadolini, riceviamo le critiche della "piccola Spadolini locale", la carissima Bianca Vetrino che ci accusa di arrivare con ritardo.
I partiti governativi hanno la responsabilità di aver affrontato una politica antinflazionistica per cui il giro della manovella deve essere ristrettissimo, ma non possiamo incolpare per questo la Giunta e l'Assessore Testa. Allora dico alla Giunta di presentare il bilancio subito secondo lo spirito spadoliniano della ristrettezza spadoliniana. A questo punto aspettiamo le critiche che Brizio escogiterà nella sua bella Ciriè.
Vi aspetto al Rubicone.



BRIZIO Gian Paolo

Anche sulla qualità.



VIGLIONE Aldo

Escogiteremo qualche cosa per offrirvi la possibilità di decidere sulla qualità..
Il disegno di legge n. 162 è un provvedimento tempestivo che si lega alla proposta di legge presentata dal Gruppo DC, che è molto significativo interessante e che rappresenta un momento in cui ci si può aprire alle proposte dell'opposizione. Se andiamo in quella direzione potremo operare degnamente in favore della nostra comunità regionale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Testa.



TESTA Gianluigi, Assessore al bilancio

Ringrazio il Consigliere Brizio che dopo aver duramente criticato questa legge ha ristabilito le posizioni: dopo le lodi che mi aveva fatto mi sentivo molto instabile su questa sedia, dopo l'intervento mi sento invece molto più tranquillo Al Consigliere Vetrino vorrei dire che diamo alla legge "paracadute" una valutazione da due situazioni diverse: io sono sull'aereo, il Consigliere Vetrino guarda da terra. Chi è sopra si preoccupa di avere il paracadute chi è a terra guarda e dice: "anche se va giù l'aereo non succede niente".
Fatte queste due brevi osservazioni, vorrei affermare che la legge che è stata definita dal collega Brizio "non indispensabile" e dal collega Vetrino "inutile" è invece una legge che tutela non tanto la Giunta quanto la collettività piemontese da eventuali ritardi che possono derivare nell'approvazione del bilancio 1982. La dimostrazione che questa legge non è inutile, ma è opportuna, sta proprio nel fatto che la legge finanziaria dello Stato, sulla base della quale dovrebbe essere fatto il nostro bilancio slitta ulteriormente perché il Parlamento non è in grado di approvarlo entro l'anno.
Poiché questa legge introduce 32 miliardi di prenotazioni sul 1982 e poich i tagli sono stati di 27 miliardi, vi è una coincidenza quasi tematica fra il fatto imprevisto dei tagli e la necessità che con questa legge si vadano a coprire.
Approfitto per proporre all'assemblea un emendamento all'art. 13 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio della relazione dell'Assessore Cerutti sulle pubbliche calamità per cui i 2 miliardi salgono a 5 miliardi.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Interventi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani) "Per l'anno 1982 ai fini della concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 24/11/79, n. 64 è autorizzata la spesa di L.
334.859.855".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Interventi per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio) "Per l'anno 1982 ai fini della concessione finanziamenti e dei contributi in capitale ad Enti locali per gli investimenti previsti dall'art. 3 lettere a), b) e c) della legge regionale 4/6/75, n. 47, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Interventi per lo sviluppo della rete distributiva) "Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per la concessione di contributi indicati dall'art. 6, lettera b) della legge regionale 4/6/75, n. 47".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone, di interesse locale e regionale) "Ad integrazione della quota assegnata alla Regione Piemonte in applicazione ed ai sensi della legge 10/4/81, n. 151, artt. 11 e 12 è autorizzata la spesa di L. 6.000 milioni, per l'anno finanziario 1982".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto) "Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6/3/80, n. 11, è autorizzata per l'anno finanziario 1982, la spesa di L.
1.150 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Contributi per lo sgombero della neve) "Per l'anno 1982, per la concessione di contributi in annualità di cui alla legge regionale 4/9/79, n. 59 è autorizzata la spesa di L. 20 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16/5/75, n. 28) "Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, n. 3 e n.
4 (costruzione e sistemazione di strade), sono autorizzate le seguenti spese: per l'anno finanziario 1982, L. 1.900 milioni, L. 450 milioni, L. 2.700 milioni, L. 650 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 9/5/75, n.
153) "La somma assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 41 della legge 9/5/75 n. 153 ed iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario. 1981 al cap. n. 3713 nella misura di 73 milioni in termini di competenza e di cassa, non utilizzata per gli scopi precisati dalla legge 9/5/75, n. 153, per carenza di domande, è devoluta agli interventi di cui all'art. 15, lettera b), della legge 10/5/76, n. 352 ed iscritta ad integrazione dello stanziamento del cap. n. 3700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 nella misura di 73 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Interventi in materia di opere pubbliche) "Per l'anno 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 16/5/75, n.
28, sono autorizzate le seguenti spese: a) Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali (art. 2, n. 3). L.
900.000.000.
b) Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica (art. 3, lettera g). L. 300.000.000.
c) Contributi in capitale per la costruzione, la ricostruzione l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature compresi gli impianti di depurazione, nonché il riscatto di acquedotti (art. 2, n. 1). L. 7.720.000.000.
d) Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione (art. 2, n. 1 e n. 2). L.
1.060.000.000.
e) Contributi in interesse per la costruzione, l'ampliamento, il consolidamento, la ristrutturazione e la sistemazione in sedi municipali (art. 3, lettera d). L. 230.000.000".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Interventi per la sistemazione dei bacini montani e opere idraulico forestali) "Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 19/11/75, n. 54 è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 1.600 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Interventi per la disciplina degli scarichi delle attività produttive) "Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 8/11/74, n. 32 è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 250 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Provvidenze speciali per il risanamento delle acque) "Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 29/4/75 n. 23 e dall'art. 3 della legge regionale 10/5/79, n. 22 è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 1.034 milioni quale contributo in annualità per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Pronto intervento) "Per l'anno 1982, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 29/6/78, n. 38 sono autorizzate le seguenti spese: a) Interventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica nonché contributi per fabbricati (art. 2, lettera a), b) e d). L. 2.000.000.000.
b) Contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali (art. 2, lettera c). L. 609.000.000.
c) Contributi in annualità per sopperire ad eventi calamitosi (art. 2 lettera c). L. 1.071.000.000".
E' stato presentato dalla Giunta regionale, e illustrato dall'Assessore Testa, il seguente emendamento: sostituire al punto a), le seguenti parole "L. 2.000.000.000" con le seguenti: "L. 5.000.000.000".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 23 voti favorevoli e 14 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 13 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Norme finanziarie) "Agli oneri conseguenti le autorizzazioni, di spesa di cui agli artt. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 della presente legge, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti per l'anno 1982, alla voce 'Oneri non Ripartibili' del bilancio pluriennale 1981 - 1983.
Con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 1982 verranno istituiti appositi capitoli di spesa con gli stanziamenti corrispondenti agli interventi previsti dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Variazioni al bilancio per l'anno 1981) "Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 sono introdotte le seguenti variazioni: variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa: cap. n. 2937 L. 14.414.019 cap. n. 11120 L. 150.000.000 variazioni in diminuzione in termini di competenza e di cassa: cap. n. 3030 L. 14.414.019 cap. n. 12750 L. 150.000.000 variazioni in aumento in soli termini di cassa: cap. n. 3040 L. 161.387.783 cap. n. 3805 L. 1.699.735.810 cap. n. 4355 L. 535.932.732 variazioni in diminuzione in soli termini i cassa: cap. n. 4220 L 450.000.000 cap. n. 12900 L. 1.947.056.325 Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Incarichi e consulenze esterne

Esame progetto di legge n. 46: "Attribuzione a capitoli del bilancio regionale di tutte le spese relative al conferimento di incarichi e consulenze di cui alla legge regionale 6/11/78, n. 65"


PRESIDENTE

Punto settimo all'o.d.g.: "Esame progetto di legge n. 46 Attribuzione a capitoli del bilancio regionale di tutte le spese relative al conferimento di incarichi e consulenze di cui alla legge regionale 6/11/78, n. 65' ".
Relatore è il Consigliere Paganelli che ha facoltà di parlare.



PAGANELLI Ettore, relatore

Si tratta di una proposta di legge del Gruppo D.C. che chiede di attribuire ad un solo capitolo di bilancio regionale tutte le spese relative al conferimento di incarichi e consulenze nell'intento di fare sempre più chiarezza in questa materia. In sede di Commissione la Giunta, attraverso l'Assessore Testa (non so se è stato troppo bravo o troppo cattivo, non vorrei provocargli dei problemi di stabilità di sedia), ha proposto di accogliere lo spirito della proposta di legge, però, con un'articolazione che dovrebbe fornire ulteriore chiarezza predisponendo all'interno dell'area di attività e delle aree di intervento più capitoli in successione progressiva anche in relazione ai programmi. Stante l'accoglimento dello spirito informatore della proposta di legge, i proponenti hanno ritenuto di convenire su questa formulazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Il progetto di legge n. 46 proposto dal Gruppo D.C. è stato recepito dalla maggioranza. Si è aperto così un capitolo interessante: le iniziative legislative che venivano definite in disegni e proposte, i disegni venivano dal Governo, le proposte si mandavano agli e lettori. Abbiamo smitizzato questa affermazione per cui la proposta non soltanto viene mandata agli elettori, ma viene tradotta nella realtà legislativa della comunità regionale.
Il Gruppo socialista attiverà questi rapporti perché il Consiglio sappia esprimere e sappia trovare in sé la forza di portare avanti provvedimenti legislativi che siano utili non solo al Governo della Regione Piemonte ma a tutta la comunità piemontese.
Questo dato di grandissima importanza va sottolineato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Il nostro Gruppo si riconosce nelle dichiarazioni che ha fatto il Consigliere Viglione. Vorremmo aggiungere qualche annotazione nell'ottica del Gruppo del PCI. Giudichiamo positivo il progetto di legge di iniziativa del Gruppo della D.C. in quanto viene a dare un contributo nel concetto di trasparenza e di chiarezza di bilancio, specie nelle spese discrezionali come sono appunto quelle per consulenze e incarichi.
La Giunta ha colto opportunamente l'occasione data da questa proposta di legge perché ritiene che la trasparenza del bilancio in materia di consulenze debba esserci proprio nell'interesse dell'esecutivo.
A mio avviso, questa legge eviterà molti polveroni. Dico questo perché su questi temi non abbiamo alcun interesse ad avanzare proposte incomplete o ambigue che potrebbero suscitare polemiche spicciole che non fanno giustizia delle responsabilità precise di un esecutivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Voterò a favore di questo provvedimento esprimendo l'apprezzamento del nostro Gruppo per l'iniziativa politica della D.C. che attraverso questo provvedimento va a garantire una maggiore trasparenza in un settore dove questa chiarezza è necessaria. Sotto il profilo della, spesa questa legge offrirà questa garanzia.
Questa legge consentirà nel grande libro del bilancio di evidenziare i costi, quindi, stimolerà il Consiglio regionale ad un maggior controllo anche sulle consulenze.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

A nome del Gruppo liberale esprimerò voto favorevole a questa legge che ha il pregio di rendere più leggibile il documento, quindi più trasparente la materia.
Cessata con la chiarezza dei documenti la ragione della polemica di tipo moralistico, ci auguriamo che non venga meno tra le forze politiche, per prima la nostra, la necessità di andare a fondo delle ragioni strutturali oseremmo dire di tipo istituzionale che fanno ricorrere a questo strumento.
Non vorremmo cioè che quello che si toglie da una parte lo si metta dall'altra.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

A nome del mio Gruppo aderisco al progetto di legge n. 46, perché consente una più facile e trasparente lettura delle spese relative alle consulenze in ordine alle quali dovrebbe auspicarsi un lesinato uso, ispirato all'avvalersi delle consulenze solo in caso di vera necessità tecnica e con prudente apprezzamento, caso per caso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il Gruppo D.C. esprime soddisfazione per il fatto che è stata accolta questa proposta di legge.
Consideriamo questo consenso una tappa verso quella maggiore chiarezza nella gestione del bilancio, che giudichiamo fondamentale e che riteniamo essere preciso dovere per un Gruppo come il nostro responsabilmente impegnato nel controllo della spesa pubblica.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico il cui testo recita: Art. unico "Le spese relative a consulenze, pareri, ricerche, prestazioni d'opera intellettuale, collaborazioni a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma partecipazioni a Commissioni costituite in base a leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi, a favore dell'Amministrazione regionale, sono imputate esclusivamente all'interno dell'area di attività, in capitoli successivi individuati in relazione ai programmi o alle aree di intervento.
Gli stanziamenti annuali del capitolo stesso sono stabiliti in base a precisi programmi di studio e ricerca.
E' fatto divieto di utilizzare, per il pagamento di somme al titolo di cui sopra, altri capitoli di spesa se non per espressa disposizione legislativa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. unico è approvato.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame progetto di legge n. '75: "Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale"


PRESIDENTE

Passiamo al punto ottavo all'o.d.g.: Esame progetto di legge n. 75: "Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale".
Il Consigliere Ferrari dà per letta la relazione.
La parola al Consigliere Devecchi.



DEVECCHI Armando

Il Gruppo della D.C. ha come sempre, dato il suo contributo costruttivo in sede di Commissione per il miglioramento della legge. Riaffermiamo oggi il nostro voto positivo sui singoli articoli e sull'insieme della legge.
Desideriamo però ribadire che avremmo preferito votare assieme a questo progetto di legge anche le proposte n. 76 e 77 che trattano argomenti che hanno molte affinità con la legge che viene sottoposta al nostro voto oggi anzi, in un certo senso ne sono il completamento.
Registriamo in questa sede come perplessità e divergenze, in seno alla maggioranza abbiano sinora impedito di giungere ad una organica definizione di norme che disciplinano argomenti di importanza non secondaria. Istituti ed organi indispensabili per il buon funzionamento e la riorganizzazione della sanità nella nostra Regione, molto attesi, non possono ancora avere un assetto definitivo, come è già avvenuto in altre Regioni, perché ancora una volta la maggioranza è divisa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Voterò a favore di questo disegno di legge che rappresenta l'attuazione di una norma della legge nazionale sanitaria. Voto a favore anche perché ho rilevato che, nel corso dei lavori in Commissione, sono stati apportati sensibili miglioramenti segnatamente sotto il profilo tecnico. L'unico rilievo che mi permetto di fare sotto questo profilo riguarda l'art. 4 dove, a mio avviso, inopportunamente ci si è imbarcati in una elencazione che non si sa se sia tassativa o esemplificativa di tutte le funzioni medico-legali. Nel testo di legge si poteva essere più scarni e più lapidari, stabilendo che tutti gli accertamenti e le certificazioni (comunque riferentesi o connessi con la materia lavoristica) rientravano in questa disposizione. L'aver tentato una classificazione esemplificativa pu dar luogo, come penso abbia dato luogo, a dimenticanze, data la congèrie di leggi che disciplinano questa materia.
E' un rilievo che si ispira al concetto che le leggi hanno da essere più lapidarie, mentre sono i regolamenti a dover essere più dettagliati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ritengo sia opportuno non lasciare passare la dichiarazione del collega Majorino senza un commento.
L'interpretazione autentica della legge è esattamente il contrario di quella che ha fatto l'avv. Majorino. L'elencazione e il richiamo ad altre eventuali norme di legge sono stati fatti nello spirito di evitare una interpretazione estensiva della norma facendo sapere alle USL che le attività medico-legali sono quelle elencate in questa legge o in altre leggi.



PRESIDENTE

Non ho altre richieste di parola, passiamo quindi alla votazione dell'articolato.
Titolo I Art. 1 (Attribuzione) "Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'art. 14, terzo comma, lettera q, della legge 23/12/78, n. 833, ed attribuite alle USL vengono svolte mediante il servizio medico legale di cui al numero 3 del terzo comma dell'art. 3 della l.r. 22/5/80, n. 60.
Le USL stipulano convenzioni con gli Enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, professionali, per la realizzazione delle finalità medico-legali, in relazione al coordinamento previsto dal quarto comma dell'art. 57 della legge 23/12/78, n. 833".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Funzioni medico-legali) "Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico biologico connesse a specifiche norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale e si esplicano mediante accertamenti certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico legale.
Le attività medico-legali sono: gli accertamenti preventivi di idoneità e non idoneità generica e/o specifica psicofisica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti la disposizione e l'esecuzione degli accertamenti medico-legali per inidoneità lavorativa temporanea, ai sensi degli artt. 5 e 30 della legge 30/12/71, n. 1204, nonché dell'art. 2 del D.L. 30/12/79, n. 663, convertito nella legge 29/2/80, n. 33 l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psicofisica e sulle assenze per infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 20/5/70, n. 300 l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psicofisica e sulle assenze dal lavoro per infermità gravidanza, parto, puerperio, malattie professionali e infortuni di lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni l'esecuzione di altri accertamenti concernenti l'invalidità temporanea e/o permanente previsti dalle leggi e regolamenti e già demandati ai medici provinciali e ufficiali sanitari o medici dell'Ispettorato del lavoro l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della invalidità permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per causa di servizio, per riduzione della capacità di guadagno, per riduzione della capacità di lavoro generico o specifico, per cecità, sordomutismo o altre malformazioni o difetti fisici o psichici, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti di personale militare l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti del personale militare o dipendente dalla Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della invalidità civile di cui alle leggi 30/3/71, n. 118 e 11/2/80, n. 18 il servizio necroscopico di cui all'art. 4 e 5 del D.P.R. 21/10/75, n.
803, che è coordinato dal responsabile del servizio medico-legale della USL l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle USL ogni altra attività prevista da norme vigenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Esercizio delle funzioni medico-legali) "Per l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale delle USL si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e amministrativo previsto dalla relativa pianta organica, anche dell'apporto di altri servizi, presidi, uffici e strutture delle USL.
L'attività del servizio medico-legale si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase di definizione diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.
Il regolamento del personale dei servizi dell'USL. di cui al punto e) del secondo comma dell'art. 12 della l.r. 21/1/80, n. 3, deve prevedere le forme e i modi di integrazione, collegamento funzionale e coordinamento tra il servizio medico-legale e i servizi di igiene pubblica, assistenza sanitaria di base, assistenza integrativa di base, servizio sociale, allo scopo di perseguire l'utilizzazione integrativa dei dati clinici l'economicità delle valutazioni medico-legali, la corretta utilizzazione di queste ai fini della prevenzione e della riabilitazione e del reinserimento sociale del cittadino.
La determinazione delle sedi, della composizione delle procedure, degli organismi ai quali vengono devoluti giudizi medico-legali di seconda istanza, nel rispetto dei livelli istituzionali e organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale, è demandata alla normativa regionale o contrattuale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Funzioni già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario) "Le funzioni medico-legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario sono devolute alle USL che le esercitano avvalendosi dei sanitari del servizio di cui all'art. 1.
Le attribuzioni che, in relazione alla dipendenza funzionale stabilita dalle leggi in vigore tra ufficiale sanitario e medico provinciale, erano devolute a quest'ultimo, sono esercitate dal Comitato di gestione dell'USL competente per territorio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Titolo II Norme transitorie e finali Art. 5 (Convenzioni) "Fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 75 della legge 23/12/78, n. 833, il servizio medico-legale delle USL assolve anche i compiti connessi alla istruttoria delle pratiche previdenziali affidati alle USL, a norma delle convenzioni previste dal terzo comma del suddetto art. 75".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'art. 45 dello Statuto regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Si proceda alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Commercio al dettaglio

Deliberazione della Giunta regionale n. 58-11332, relativa a: "D.P.R. 24/7/77 n. 616, art. 54, lett. d). Criteri regionali concernenti gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio nel periodo delle festività natalizie anno '81"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'o.d.g. la deliberazione della Giunta regionale n.
58-11332, relativa a: "D.P.R. 24/7/77 n. 616, art. 54, lett. d). Criteri regionali concernenti gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio nel periodo delle festività natalizie anno '81".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
La proposta d'iscrizione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Il Gruppo consiliare della D.C. è d'accordo su questo provvedimento che è la ripetizione di quanto deliberato l'anno passato.
Invito l'Assessorato a provvedere in tempo utile per il prossimo anno per non costringere le associazioni dei commercianti a correre ai ripari nel predisporre l'informazione agli operatori del settore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

L'anno scorso la Giunta si era impegnata a revisionare gli orari e il progetto è pronto. Non ha però ritenuto di portare all'approvazione la deliberazione essendo in corso a livello nazionale la revisione della legge 426. Entro la fine del mese o ai primi di dicembre il Governo presenterà un disegno di legge. In base a quelle decisioni la Giunta si orienterà.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale visto l'art. 54 lett. d) del D.P.R. 24/7/77 n. 616 vista la legge 28/7/71 n. 558 vista la proposta della Giunta regionale in data 10/11/81 n. 58-11332 delibera in via del tutto eccezionale e per l'anno in corso, nel periodo compreso tra la seconda domenica antecedente il giorno di Natale ed il 1° gennaio, i Comuni possono autorizzare deroghe temporanee all'obbligo della chiusura festiva nonché infrasettimanale per le attività commerciali al dettaglio sia in sede fissa che in forma ambulante.
Impegna la Giunta regionale a ridiscutere, con gli Enti e le categorie economiche e sociali interessate, l'intera disciplina degli orari dei negozi al fine di pervenire, al più presto, alla presentazione di nuove proposte. Stante l'urgenza dell'adozione dei suddetti criteri per l'approssimarsi delle festività natalizie e considerate le numerose e pressanti richieste, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/53, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.
65 dello Statuto".
Si passi alla votazione per alzata di mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.
Chi approva l'immediata eseguibilità è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Passiamo infine al punto nono all'o.d.g.: "Nomine". Su questo argomento ha la parola l'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla pesca

E' la seconda volta che sollecito la nomina dei rappresentanti degli Enti di promozione della pesca.
Invito i Gruppi a comunicare i nominativi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo aveva insistito perché tutte le nomine fossero esaurite in unica seduta per una ragione ovvia (la nostra forza politica non è presente nel CUR da due anni, nonostante gli accordi); chiedo che le nomine siano iscritte al primo punto dell'o.d.g. della prossima seduta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Da tempo la maggioranza ha dato i propri nominativi. E' inutile mettere le nomine al primo punto dell'ordine del giorno se poi i nominativi non vengono comunicati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Abbiamo mancato nella segnalazione dei nominativi in questa occasione, c' stata però una serie di rinvii che non sono responsabilità dell'opposizione. Per quanto riguarda il CUR siamo disponibili al rinnovo.
Non abbiamo potuto dare l'indicazione entro oggi. Non intendiamo però che vengano attribuite alla D.C. responsabilità in generale che riguardano tutte le forze politiche e principalmente quelle di maggioranza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Ribadisco la posizione del Gruppo della D.C. sul problema dell'Ordine Mauriziano. C'è stato un dibattito nel quale si è impegnato il Consiglio regionale a confrontarsi con il Governo. Con la forzatura che la maggioranza intende dare, mi pare che si disattenda un impegno assunto da tutte le forze. Ne prendiamo atto, lo sottolineiamo come grave fatto politico. Di fronte a questa forzatura non possiamo che indicare come rappresentante il Capogruppo della D.C., Ettore Paganelli.



PRESIDENTE

La settimana scorsa ho preso i contatti per un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Poiché non è stato possibile questo incontro ci siamo ripromessi di valutare questa questione nell'incontro prossimo che avremo qui a Torino con Spadolini.



FERRERO Giovanni, Assessore alla cultura

Prendo atto che per le nomine relative alla scheda d) Comitato scientifico del museo regionale di scienze naturali: tre esperti nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività (l.r. 29/6/78 n. 37, modificata con l.r. 22/5/80 n. 59) ci sono state valutazioni di cui non sono stato informato, che portano a ritenere non adeguata nella sua interezza, il Comitato precedente. Non sono d'accordo su questa votazione.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione delle seguenti nomine.


Argomento: Nomine

Consiglio di amministrazione dell'Ordine Mauriziano: nomina di 3 rappresentanti scelti fra personalità dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti in Piemonte.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: Todros Alberto n. 23 Stellato Carlo n. 20 Paganelli Ettore n. 14 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Commissione tecnico-consultiva per l'incentivazione turistico ricettiva: 5 esperti in materia turistica di cui 2 in rappresentanza della minoranza (art. 5 L.R. 12/8/74, n. 23).


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: Pensati Giuseppe n. 23 Spagnolo Vincenzo n. 23 Francone Silvio n. 23 Savorè Carlo n. 14 Catella G.Carlo n. 11 Scheda bianca n. 1 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità: nomina di 9 esperti di tecnica ed economia dei trasporti, con voto limitato a 6 (L.R. 22/8/77 n. 44, art. 6).


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: Virano Mario n. 21 Bono Sereno n. 21 Mottola Carlo n. 21 Macchia Francesco n. 21 Craveri Piero n. 21 Carbonetti Lucio n. 21 Iannelli Francesco n. 15 Galeasso Giorgio n. 15 Vecco Luigi n. 12 Scheda bianca n. 1 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Comitato scientifico del museo regionale di scienze naturali: 3 esperti nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività (L.R. 29/6/78 n. 37, modificata con L.R. 22/5/80 n. 59).


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: Ricca Franco n. 22 Barbano Filippo n. 19 Malaroda Roberto n. 14 Peyron n. 1 Scheda bianca n. 1 Proclamo eletti i signori Ricca, Barbano e Malaroda.


Argomento: Nomine

Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario: 2 membri con voto limitato ad uno (art. 9 L.R. 17/12/80, n 84).


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: Gambino Olimpia n. 21 Battuello Mauro n. 13 Schede bianche n. 2 Scheda nulla n. 1 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Consulta regionale per i beni culturali: 10 membri con voto limitato a 6 nominativi, di cui 3 scelti in rappresentanza delle Associazioni del tempo libero (art. 2 L.R. 28/8/78, n. 58)


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: Bottero Danilo n. 22 Bravo G.Luigi n. 22 Brizio Giorgio n. 21 Basteris Fulvio n. 21 Paparella Giuseppe n. 21 Ragionieri Pietro n. 11 Garavini Roberto n. 14 Minuetti Dario n. 22 Piccione Paola n. 10 Benedetto Enrico n. 9 Scheda bianca n. 1 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Consulta regionale per i beni culturali: 5 rappresentanti dei Distretti scolastici con voto limitato a 3 (art. 2 L.R. 28/8/78, n. 58).


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: Fubini Nella n. 22 Maiolino Giuseppe n. 22 Mattioli Giulio n. 22 Bracco Giuseppe n. 12 Gili Rosa Rita n. 13 Schede bianche n. 2 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Collegio Sindacale della SAGAT: nomina di un Sindaco (L.R. 4/7/77, n. 36).


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 37 hanno riportato voti: Camera Michele n. 21 Schede bianche n. 13 Schede nulle n. 3 Lo proclamo eletto.


Argomento: Nomine

Comitato Urbanistico regionale: sostituzione di Franco Corsico, membro esperto dimissionario designato dall'I.N.U.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 37 ha riportato voti: Vernetto M. Luigia n. 21 Schede bianche n. 14 Schede nulle n. 2 Proclamo eletta la sig.ra Vernetto M. Luigia.
Le nomine sono così concluse.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,30)



(La seduta ha termine alle ore 19,30)



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