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Dettaglio seduta n.86 del 05/11/81 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Approvazioni verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto primo all'o.d.g. "Approvazione verbali precedenti sedute", non essendovi osservazioni, i processi verbali delle adunanze consiliari del 29/10/81 s'intendono approvati.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Interrogazione dei Consiglieri Chiabrando, Lombardi e Penasso inerente l'attuazione dell'art. 26 della legge 457


PRESIDENTE

Passiamo al punto secondo all'o.d.g.: "Interrogazioni ed interpellanze".
Esaminiamo l'interrogazione dei Consiglieri Chiabrando, Lombardi e Penasso inerente l'attuazione dell'art. 26 della legge 457.
La risposta all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, nell'intento di fugare ogni ombra di incertezza riguardante la pretesa situazione di "stallo che si è venuta a verificare per insufficienti istruzioni e a difformità d'interpretazione da parte dei vari uffici regionali" preciso quanto segue.
Le domande presentate o trasferite sull'art. 26 della legge 457 sono state 2082 per una spesa richiesta di L. 80.829.815.000.
Di queste domande 1915 sono state istruite entro il 1980. L'istruttoria delle 1915 domande si è conclusa: con esito favorevole per 1597 pratiche per una spesa di L.
38.788.401.000 con esito sfavorevole per n. 318 domande per un importo di L.
7.626.194.000.
Entro il 1980 sono stati emessi n. 1210 nulla osta per una spesa ammessa di L. 28.042.984.000 e con un conseguente onere annuo a carico della Regione sui fondi assegnati in base all'art. 26 della legge 457 di L. 2.033.728.000 per anni 15.
Restano ancora da finanziare n. 554 domande di cui n. 167 da istruire e n.
387 già istruite favorevolmente.
Né per le une né per le altre esistono fondi intanto perché il CER non ha ridistribuito all'interno i fondi non utilizzati e, in secondo luogo perché nella legge finanziaria dello scorso anno e in quella di quest'anno questo articolo non è stato rifinanziato. Pertanto non vi sono possibilità salvo per alcuni agricoltori residenti in territori montani e collinari per i quali è possibile un trasferimento sulla legge 63.
Per ciò che riguarda l'asserzione relativa alle insufficienze delle istruzioni, la revoca dei nulla-osta e la richiesta della Federazione regionale dei Coltivatori diretti in data 20/7/81, mentre si contesta l'asserzione relativa alle insufficienze delle istruzioni si considerano in gran parte condivisibili le proposte della Coldiretti, peraltro già largamente anticipate dall'Assessorato in sede di esame dei ricorsi presentati a seguito delle revoche a suo tempo adottate, più su segnalazioni degli istituti di credito che per difformità di comportamento degli uffici.
I nulla-osta revocati sono stati n. 83 per i quali sono pervenuti n. 77 ricorsi e la situazione risulta dalla tabella che segue:



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

PROVINCE N. RICORSI ESAMINATI IN SOSPESI PERVENUTI COMMISSIONE PER ULTERIORI ACCERTAMENTI



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

ALESSANDRIA



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

ASTI 8 6 2 CUNEO 8 7 1 NOVARA



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

TORINO 61 47 14 VERDELLI



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

TOTALE 77 60 17



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

La percentuale delle pratiche revocate, a livello regionale, è solamente del 6,3%. Percentuale molto bassa rispetto all'incidenza negativa di altre leggi statali e regionali.
La percentuale delle revoche definitive, a mio avviso, non supererà l'1,5% o il 2,5%.
Le norme si potranno rivedere se ci saranno i finanziamenti. In ogni caso è possibile unificare la gestione alla norma generale della legge 35.
Sono disposto a portarle in Commissione.
Concludendo, questo Assessorato ritiene, per la legge in questione, di aver operato con la massima solerzia e tempestività assicurando alla Regione un congruo intervento statale per l'edilizia rurale, applicando la legge stessa con la massima celerità e rigore nell'ambito delle scadenze imposte dal CER pena lo storno dello stanziamento. Per poter raggiungere l'indicato obiettivo si è sperimentato un tipo di istruttoria combinata, il cui esito si può considerare positivo, facendo intervenire contemporaneamente: richiedenti, Comuni, Banche, Servizi decentrati dell'agricoltura e servizio centrale dell'Assessorato. Pertanto non si rende necessario impartire altre disposizioni a riguardo, in quanto la normativa in atto risponde in pieno alle necessità richieste per l'istruttoria, salvo l'apporto di alcuni indici correzionali, emersi dall'applicazione della legge, che potranno sottoporsi alla Commissione agricoltura qualora si verifichi uno stanziamento sulla legge in questione.
PRESIDENTE



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'interrogazione è superata perché di fatto si sono verificati avvenimenti che hanno risolto nei termini da noi prospettati i problemi sollevati.
L'interrogazione era stata presentata quando i ricorsi erano in atto e noi, ritenendo valide le motivazioni che la Federazione coltivatori diretti aveva avanzato, intendevamo dare un supporto a quelle argomentazioni. Il contenzioso è stato discusso in quella luce.
Ringrazio l'Assessore per l'informazione statistica che ha fornito e lo prego di darmene copia.
Emerge una esigenza a cui l'Assessore non ha fatto riferimento e cioè: le revoche e le rinunce comportano un avanzo per cui si prospetta il reimpiego dei fondi.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Si sta facendo.



CHIABRANDO Mauro

Raccomando che siano finanziate quelle domande che sono decisamente valide e già istruite per evitare successivi ricorsi.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Comunita' montane

Interrogazione del Consigliere Chiabrando inerente l'informazione televisiva nella Comunità montana Pinerolese-Pedemontano


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione presentata dal Consigliere Chiabrando inerente l'informazione televisiva nella Comunità montana Pinerolese Pedemontano.
La parola al Presidente Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale

Con riferimento alla sua interrogazione le comunico che, con nota del 18/12/80, la Comunità montana Pinerolese-Pedemontano ha inoltrato alla Regione una richiesta di contributo per la realizzazione di quattro impianti ripetitori de i programmi televisivi nazionali, segnalando una spesa presunta di L. 34.800.000.
A norma della legge regionale 72/79, tale richiesta, successivamente specificata con ulteriori indicazioni, è stata ammessa a fruire delle provvidenze della citata legge che prevede, per il terzo anno di validità una disponibilità finanziaria di 500 milioni.
In data 2/9/81 la Presidenza della Giunta ha consegnato alla delegazione piemontese dell'UNCEM una proposta di ripartizione del finanziamento fra tutte le Comunità montane che avevano inviato o rinnovata richiesta di contributo per l'anno 1981.
In quella proposta, approvata dall'UNCEM con nota del 17 settembre, la Comunità montana Pinerolese-Pedemontano figurava assegnataria di un contributo di L. 30.000.000.
Con propria deliberazione, in data 30 settembre, la Giunta regionale ha confermato il suddetto finanziamento.
Tale cifra è di poco inferiore alla richiesta, ma proporzionalmente elevata se si considera che tutte le Comunità montane ammesse a contributo hanno avuto solo in parte soddisfazione delle richieste, risultando molto limitata la disponibilità finanziaria della legge di 500 milioni.
Con tale somma la Comunità montana è comunque in grado di realizzare come da suo progetto - almeno tre su quattro degli impianti previsti.
Il contributo potrebbe addirittura coprire la globalità degli oneri nel caso in cui la Rai intervenisse direttamente ad esempio nella zona di S.
Pietro Val Lemina, dove la popolazione residente è di 1.100 abitanti, a norma della convenzione che prevede contributi a centri con almeno 900 abitanti.
All'erogazione del contributo si provvederà non appena la Comunità montana avrà fatto pervenire il progetto stralcio esecutivo dei lavori.
Rilevo ancora, nel merito più generale del problema, che la Giunta regionale è disponibile a verificare la possibilità di un rifinanziamento della legge 72/79 ormai in scadenza, in accordo con le Comunità montane e con L'UNCEM, che ha già espresso apprezzamento per l'iniziativa.
Tengo peraltro a sottolineare che nel fare ciò la Regione si farebbe carico di un compito che spetterebbe alla Rai, secondo quanto previsto nella già ricordata convenzione fra Stato e Rai.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Le notizie fornite dal Presidente della Giunta corrispondono senz'altro a verità. Il nocciolo della questione è negli intoppi burocratici.
La Comunità montana non può fornire il progetto stralcio perché pare che la Rai non faccia i sopralluoghi e non dia i pareri tecnici per consentire il progetto. Occorre sbloccare la parte burocratica e procedurale.
La Rai dovrebbe segnalare tecnicamente le posizioni, le condizioni e le caratteristiche del progetto. Invito il Presidente della Giunta a fare questo ulteriore passo per sbloccare la situazione.
Grazie.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale

Farò sicuramente questi passi presso la Rai.


Argomento: Enti strumentali

Interrogazione del Consigliere Majorino inerente la Promark. Suo utilizzo e distribuzione vini piemontesi


PRESIDENTE

L'Assessore Rivalta risponde all'interrogazione presentata dal Consigliere Majorino inerente la Promark. Suo utilizzo e distribuzione dei vini piemontesi.



RIVALTA Luigi, Assessore agli Enti strumentali

Tralascio di richiamare le iniziative che la Promark ha assunto anche quest'anno nel settore dei vini e rispondo alla richiesta specifica del Consigliere Majorino.
E' opportuno ricordare che, a tutt'oggi, la Promark è una società per azioni avente per oggetto sociale la promozione e la gestione di iniziative commerciali e, in tal senso, vanno salvaguardati i seguenti principi: a) l'Ente strumentale è una "creazione" della Regione che le permette di esercitare per via indiretta funzioni e servizi d'interesse pubblico.
b) La Promark, quale società per azioni a prevalente partecipazione regionale, è per ciò stesso vincolata, per le iniziative promozionali per le quali riceve anche un contributo, a tutti i controlli e gli adempimenti del caso; non per questo il suo status giuridico si trasforma da società di capitale a Ente pubblico strumentale.
c) In ottemperanza all'art. 1 della legge regionale n. 16/76, nonch dello Statuto della Promark (titolo II), la Promark ha il compito di svolgere la promozione commerciale per sostenere ed incrementare le attività economiche nel settore agricolo, industriale, artigianale e commerciale del Piemonte, sia sul mercato interno che su quello estero.
d) Nel campo della produzione agroalimentare in particolare, la Promark ha il compito di promuovere tutte le produzioni presenti sul mercato, con programmi aderenti alle esigenze di tutti i tipi di impresa (grande industria, piccola e media impresa, cooperazione e consorzi).
e) La Promark sulla base degli indirizzi programmatici e dei programmi di sviluppo pluriennali elaborati dalla Regione propone annualmente un programma di iniziative promozionali nelle materie di competenza regionale da sottoporre all'esame della Giunta, che lo approva e lo finanzia in base alla verifica dell'aderenza del programma ai propri indirizzi.
La Promark ha svolto e continua a svolgere azione di promozione commerciale dei prodotti agricoli e, in questo ambito, particolare rilievo hanno le iniziative inerenti ai vini. Nell'ambito delle disposizioni legislative che riguardano le società per azioni vi è il controllo della Regione attraverso la presentazione dei programmi pluriennali e attraverso l'approvazione dei programmi annuali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Non avevo posto il problema dei controlli sulla Promark; ma mi ero riferito al dettato legislativo, laddove si prevede che gli amministratori sono vincolati nell'esercizio del mandato all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione. A mio avviso, ci sarebbe ampio spazio per un'iniziativa autonoma della Giunta, la quale formula, se lo ritiene (infatti la mia domanda era questa) un determinato programma con riferimento alla questione vinicola; lo addita agli amministratori e suggerisce loro, in base al mandato vincolante, di farsi portatori di questa iniziativa presso la Promark. Forse la Giunta non si è più avvalsa della facoltà autonoma di formulare un programma su determinati punti e di prospettarlo agli amministratori. Sono stato spinto a chiedere questa informazione di fronte all'acuirsi della crisi vinicola.


Argomento: Assistenza sanitaria (prevenzione - cura - riabilitazione)

Interpellanza del Consigliere Viglione relativa alla cura della mucoviscidosi


PRESIDENTE

Esaminiamo infine l'interpellanza presentata dal Consigliere Viglione relativa alla cura della mucoviscidosi.
Risponde l'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

L'interpellanza del collega Viglione inerisce al centro per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica e pone il problema delle iniziative che si intendono assumere in particolare per la dotazione della strumentazione idonea a favore dell'Ospedale Regina Margherita.
I problemi organizzativi e assistenziali relativi a tali forme di dismetabolismi infantili vengono affrontati a livello di piano socio sanitario regionale fra le azioni di particolare rilevanza sociale.
Con riferimento a pazienti affetti da fibrosi cistica e più in generale per i pazienti in età pediatrica, gli indirizzi di piano prevedono che sia preliminarmente verificata l'esatta dimensione quali-quantitativa della patologia in esame, nonché la sua distribuzione territoriale e sia attivato un rapporto corretto con i servizi a livello distrettuale che dovranno seguire routinariamente il paziente per tutta una serie di interventi di maggior complessità.
L'attenzione viene al proposito riposta sull'area pediatrica ospedaliera che evidentemente per tale tipo di nosologia va orientata attraverso gli opportuni raccordi con i servizi ospedalieri interessati fra i quali anche il servizio di fisiopatologia respiratoria.
La casistica limitata, ancorché non si disponga di dati sulla distribuzione territoriale, rende opportuno che in questa prima fase venga privilegiato l'individuazione di un unico polo per l'espletamento di tutti gli interventi diagnostico-curativi più complessi cui si devono funzionalmente collegare i reparti di pediatria dell'intera rete ospedaliera regionale.
E' sin troppo ovvio sottolineare che l'Ospedale Infantile Regina Margherita risulta essere la struttura, attualmente, ed in prospettiva in possesso dei requisiti essenziali per collocarsi come sede privilegiata di concerto con l'Università, per iniziative di ricerca finalizzata in tale campo, come punto di riferimento per la predisposizione di protocolli diagnostici da utilizzarsi anche come matrice uniforme da parte degli altri reparti di pediatria della rete ospedaliera piemontese in sede di prima diagnosi quale presidio infine per il trattamento e l'eventuale monitorizzazione dei casi più complessi.
Tutto ciò può presupporre rendere necessario una ulteriore qualificazione dei servizi interessati anche attraverso l'apporto di ulteriori competenze.
La richiesta di un potenziamento dell'organico dei sanitari, come si evince dalla documentazione allegata all'interpellanza, dovrebbe comunque essere giustificata anche dal carico di lavoro, comprese le eventuali attività di ricerca scientifica del servizio: movimentazione pazienti, ecc.
Mi corre però l'obbligo di ricordare che il recente decreto 538 all'esame del Parlamento purtroppo blocca ogni assunzione oltreché persino il turnover negli ospedali.
L'ipotesi di attivare un "centro aggregato al servizio di fisiopatologia respiratoria" viceversa, dal punto di vista organizzativo non collima con gli indirizzi di piano che muovono il riordino dei servizi e che prevedono attività dipartimentali in luogo di "centri" ad hoc pertanto la richiesta deve essere oggetto di ulteriore riflessione all'interno del progetto ospedali della città di Torino.
In ordine, infine, alla richiesta di finanziamento di una strumentazione minima adeguata alle necessità per la diagnosi e cura della patologia in questione, si precisa che la medesima non ha potuto essere presa in considerazione in quanto non è pervenuta agli uffici dell'Assessorato alcuna formale istanza relativa a tale tipo di attrezzatura da parte sia dell'USL che dell'ospedale interessato.
Nulla osta però da parte dell'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi l'esigenza amministrazione ospedaliera, di concerto con L'USL 1-23 per l'inserimento nel piano di riparto della spesa in conto capitale per l'anno 1982 relativamente alle attrezzature e per quanto riguarda l'onere finanziario per l'acquisto delle attrezzature in questione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Ho presentato questa interpellanza per sollevare il problema e per verificare l'attuale situazione delle strumentazioni, non soltanto nell'ambito ospedaliero, ma in tutti i punti che costituiranno la forza delle USL.
Sono soddisfatto della risposta dell'Assessore, però vorrei osservare che manca il piano generale di localizzazione e di strumentazione.
Molti istituti bancari, tra i quali le Casse di Risparmio, le istituzioni e le fondazioni dedicano i loro mezzi per migliorare la situazione delle strumentazioni specialmente all'interno degli ospedali.
La Cassa di Risparmio di Cuneo ha devoluto quasi un miliardo per l'acceleratore lineare (che non può ancora essere attivato perché mancano le strutture collaterali), la Fondazione Caraccio di Biella ha come scopo precipuo quello di migliorare l'attrezzatura ospedaliera; altri casi importanti non possono essere né episodici né contrattati o programmati con l'amministrazione. Ho l'impressione che non si valuta esattamente la forza e la portata di ciò che possono fare le istituzioni bancarie e le istituzioni private in ordine al miglioramento delle strumentazioni ospedaliere.
Le banche di interesse pubblico non frazionano più gli utili se non in termini modesti ma preferiscono orientarli alle opere sociali, spesso agli ospedali, per migliorarne il funzionamento.
Dobbiamo ringraziare la Cassa di Risparmio di Cuneo per aver devoluto un miliardo all'ospedale.
La Regione non deve tralasciare questi contatti né pensare che soltanto dalla sua finanza si possano trarre i mezzi necessari alla strumentazione ma deve attivare un rapporto all'interno della società civile, nel mondo dell'economia, della finanza e dell'industria.
Abbiamo gli esempi delle grandi fondazioni anglosassoni, di quelle americane (la Rockfeller) che hanno devoluto ingenti fette dei loro profitti alla ricerca nel campo medico e al miglioramento delle condizioni di vita degli ospedali.
Per attivare l'acceleratore lineare all'ospedale di Cuneo occorrono ancora due miliardi e ritengo che si debba evidenziare questa esigenza e sono certo che la Cassa di Risparmio non tralascerebbe un'ipotesi di questo genere.
Viviamo in una società pluralistica in cui tutti devono essere chiamati a dare i [oro contributi in modo programmatico. Poiché non ho interessi elettorali (come invece spesso hanno altre parti politiche) prego l'Assessore di dare lui stesso risposta scritta all'Ospedale di Cuneo.



PRESIDENTE

L'Assessore desidera replicare brevemente.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La proposta del collega Viglione è quanto mai pertinente e sarà collegata al programma di investimenti, che, probabilmente, nella settimana entrante sarà sottoposto all'esame della V Commissione e, in seguito, al Consiglio, che per quanto riguarda le risorse in conto capitale 1981, dovrà deliberare verso la metà del mese.


Argomento: Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati

Sulle interrogazioni ed interpellanze


PRESIDENTE

Chiede ancora la parola il Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Poiché al punto settimo dell'o.d.g. sono iscritte le "Nomine" dei membri dell'Ospedale Mauriziano, decade l'interrogazione che avevo presentato sull'Ordine Mauriziano.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Petrini.



PETRINI Luigi

In merito all'interrogazione n. 222 inerente la frana in movimento su Cesana, chiedo che mi venga data risposta scritta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Da tre sedute ormai attendo risposta all'interrogazione da me presentata sulle licenze edilizie nei Comuni di Novara e di Trecate. Se l'Assessore Simonelli non può essere presente risponda un altro Assessore.



PRESIDENTE

Faremo presente il suo invito al Presidente della Giunta.
Le interrogazioni ed interpellanze sono così discusse.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Il punto terzo all'o.d.g. ci richiama alle "Comunicazioni del Presidente".
Comunico che sono in congedo i Consiglieri Alasia, Avondo, Carletto e Ferrero.


Argomento:

b) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

La Giunta regionale nella seduta del 27/10/81, in attuazione dell'art.
7, primo comma, della l.r. 6/11/78, n. 65, ha adottato le seguenti deliberazioni.



PRESIDENTE

Seduta del 27 ottobre 1981



PRESIDENTE

8 - Affidamento consulenza alla Cooperativa di ricerca matraia per una ricerca sulla condizione dei lavoratori in mobilità della Fiat. Impegno di L. 5.750.000 (Bilancio 1981 e 1982 sui cap 2200 e 5040).
SANLORENZO Dino 34 - Costituzione del Gruppo di lavoro regionale per l'educazione sanitaria. Impegno di spesa di L. 10.000.000 (Cap. 10670/81).
BAJARDI Sante 60 - Applicazione legge regionale 13/5/80,n. 39 "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione del commercio dei prodotti vinicoli". Sperimentazione delle metodologie di rilevazione per la costituzione dell'Anagrafe Vitivinicola L. 46.000.000 (Cap. 3780/81).
FERRARIS Bruno 86 - Conferimento incarichi al personale docente da utilizzare nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione nell'anno formativo 1981/82. Spesa L. 330. 000. 000 - 1981 - L. 500.000.000 - 1982.
FERRERO Giovanni 88 - Consulenza tecnico-programmatica per la predisposizione di piani per il settore del commercio e dell'artigianato. Rinuncia del dott. Presbitero.
Incarico sostitutivo affidato alla dott.ssa Vera Gandi. (Imp sul cap.
2250/81 per un importo di L. 14.420.000, deliberazione n. 160-5228 del 24/3/81 inerenti i provvedimenti finanziari relativi alla deliberazione n.
159-3091 del 22/12/80 n. 11474).
MARCHESOTTI Domenico 104 - D.G.R. n. 149-10311 del 30/9/81. Ampliamento della Commissione Interassessorile per la definizione dell'assetto territoriale della Baraggia Vercellese ed estensione dei suoi compiti all'area della Bessa.
Dotazione di un fondo per il funzionamento della Commissione di L.
5.000.000. (Cap. 7050/81).
RIVALTA Luigi 117 - Carta delle capacità d'uso del suolo ai fini agricoli e forestali e Carta dei boschi del Piemonte. Assistenza dell'IPLA alla fase di stampa.
Importo complessivo presunto L. 20.987.500. (cap. 7010/81).
RIVALTA Luigi 118 - D.G.R. n. 88-4210 del 23/2/81. Carta regionale dei dissesti idrogeologici. Rinnovo conferimento incarico ai sig.ri Giordano e Turitto.
Spesa L. 5.967.360. (Cap. 7000/81).
RIVALTA Luigi 154 - Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il TAR-Piemonte ed affidamento incarico legali ai proff. avv. Ettore Gliozzi ed Alessandro Crosetti. Ricorrente spa SISMA contro Comune di Bussoleno e Regione Piemonte per l'annullamento del D.P.G.R: n. 2996/79 del 28/3/79. Spesa presunta L. 300.000. (Cap. 1080/81).
TESTA Gianluigi 155 - Affidamento incarico consulenza legale all'avv. Marco Casavecchia in materia di pubblico impiego regionale e liquidazione della relativa spesa L. 266.580. (Cap. 10080/81).
TESTA Gianluigi 156 - Integrazione deliberazioni della G.R. n. 65 del 30/7/81, n. 66 del 30/7/81, n. 216 del 6/8/81. Liquidazione delle ritenute IVA e di spese varie sulle spettanze dovute al prof. Guido Sertorio in relazione alle cause s.a.s. Cave di Mongrando, Allegeyer, Nelva, Fila Robattino, Lora Immobiliare Bau, Conte Verde e Calciati. Spesa L. 1.359.870. (Cap.
1080/81).
TESTA Gianluigi 162 - Costituzione Commissione per la stesura delle modifiche da apportarsi alla l.r. 56 del 5/12/77, nomina componenti della Commissione, imputazione del costo di L. 29.325.000. (Sul cap. 2250/81 e '82).
SIMONELLI Claudio 163 - Affidamento di incarico per consulenza tecnica al prof. Genon, al prof. Versino ed alla Finpiemonte in merito all'attuazione della deliberazione C.R. 1/4/81 n. 108-2906 contenente criteri, priorità e modalità di attuazione della l.r. 19/1/81 n. 4 concernente provvedimenti per la realizzazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi. Impegno di spesa L. 6.600.000 - IVA inclusa - (Sul cap. 2250/81).
SALERNO Gabriele


Argomento: Commemorazioni

c) Commemorazione della scomparsa di Gino Moscatelli, comandante partigiano del Novarese


PRESIDENTE

Colleghi Consiglieri, quando sabato sera abbiamo appreso della morte di Cino Moscatelli certamente molti di noi sono stati presi da tanta tristezza.
Personalmente ho riflettuto un momento sul significato di questa scomparsa: è un'altra parte dell'Italia importante, dell'Italia pulita che se ne va. Intendo dire che Cino Moscatelli impersonificava quei valori di una Italia di cui andiamo ancora orgogliosi, dell'Italia della Resistenza dell'antifascismo e della democrazia.
Noi siamo fieri che tutta l'Italia abbia potuto conoscere attraverso i giornali, quale splendida figura di piemontese fosse Moscatelli. Certamente la presenza ai funerali del Capo dello Stato Sandro Pertini e del Segretario del Partito comunista Berlinguer e dei Ministri Nicolazzi e Aniasi hanno dimostrato il profondo affetto e la stima che circondava Moscatelli non solo nel suo partito, il Partito comunista, ma da parte di tutti i sinceri democratici.
Ma la cosa che mi ha colpito di più durante la mia presenza ai funerali, a cui ho partecipato insieme a diversi altri colleghi a nome del Consiglio regionale, è il profondo, inscindibile legame tra Moscatelli e la sua gente.
Certo Moscatelli era l'eroe. L'uomo della liberazione di Milano, il deputato della Repubblica, ma essenzialmente Moscatelli aveva saputo mantenere saldi i contatti con i problemi e le aspirazioni della propria gente. Per questa ragione, ancora oggi Moscatelli rappresentava una speranza, una speranza vera, non un momento del passato.
Certo la biografia di Moscatelli è di quelle eccezionali e rarissime che possono essere indicate ad esempio anche ai nostri giovani.
Moscatelli emerge negli anni '20 come giovane dirigente delle lotte operaie del Novarese. Ma quelli sono anche gli anni del fascismo: Moscatelli fu costretto a fuoriuscire dall'Italia, nel 1931 fu condannato dal tribunale speciale fascista che lo condannò a 16 anni di reclusione e conobbe i carceri di Volterra, Civitavecchia e Alessandria.
Dopo l'8 settembre divenne un eroico capo partigiano nelle nostre vallate alpine dell'Ossola e della Val Sesia.
Dopo la liberazione diventa prevalente l'impegno di Moscatelli nelle Istituzioni democratiche.
Moscatelli è il primo Sindaco di Novara, poi diventa membro dell'Assemblea Costituente, che doveva portare alla stesura della Carta Costituzionale che ancora oggi a quasi 35 anni di distanza si dimostra il più valido strumento di difesa della vita democratica del nostro Paese.
Moscatelli diventa anche Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e poi per diverse legislature deputato e senatore. Noi sentiamo che con Moscatelli se n'è andato un valoroso combattente per la libertà, ma sino a quando in questo nostro Piemonte si formeranno generazioni di giovani capaci di ispirarsi ai valori della democrazia e della giustizia, siamo certi che l'eredità di Moscatelli potrà essere raccolta e i tentativi di far tornare indietro l'Italia saranno destinati ad essere sconfitti.
Non credo che Moscatelli amasse le celebrazioni, mi sembra piuttosto che il modo migliore per onorare la figura da parte di questo Consiglio regionale sia quello di aumentare l'impegno e la serietà del nostro lavoro nella certezza di operare per la salvezza e lo sviluppo di questo nostro Paese.



(I Consiglieri ed i presenti in aula osservano un minuto di silenzio)


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Comunicazioni del Presidente della Giunta regionale


PRESIDENTE

Ha la parola il Presidente della Giunta per comunicazioni.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale.

Informo il Consiglio sull'incontro avuto ieri con il Ministro Nicolazzi, presenti i sen. Bozzello, Del Ponte, Masciardi e gli on. Vietti Molineri, per valutare la situazione delle opere pubbliche danneggiate dall'alluvione dei mesi di settembre e ottobre.
I danni si aggirano attorno ai 40 miliardi oltre a 10 miliardi e 548 milioni circa di danni all'agricoltura.
Le richieste d'intervento potranno trovare risposta da parte del Governo soltanto attraverso una legge speciale.
Abbiamo sensibilizzato il Ministro perché segnali al Presidente del Consiglio le nostre richieste e abbiamo interessato anche i Ministri piemontesi.
Ho sollevato la questione della viabilità e con il Ministro Nicolazzi si è deciso di programmare, su iniziativa del Piemonte, un incontro entro breve tempo con i Presidenti delle Commissioni LL.PP., della Camera e del Senato presenti i Capigruppo al Parlamento.
Ho già preso gli opportuni contatti con la segreteria dell'on. Botta.
La riunione dei Presidenti delle Giunte regionali con il Presidente del Consiglio non ha avuto luogo per impegni del Presidente del Consiglio stesso sulle questioni che riguardano la legge finanziaria, quindi si è deciso di chiedere gli incontri con le Commissioni parlamentari che esaminano i vari settori della legge finanziaria.
Si è avuto, invece, un incontro con il Ministro Abis per quanto riguarda le politiche comunitarie.
Non è stato possibile concordare un documento unico tra le Regioni del nord e quelle del sud, soprattutto per quanto riguarda la politica agricola e la politica industriale.
La riunione era interlocutoria, pertanto mi riservo di informare successivamente il Consiglio sulla posizione che, a mio avviso, il Piemonte dovrebbe assumere in ordine alle politiche comunitarie.



PRESIDENTE

Le comunicazioni sono così esaurite.


Argomento: Difensore civico

Esame progetti di legge n. 1-5-89 e 98 relativi all'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico


PRESIDENTE

Punto quarto all'o.d.g.: "Esame progetti di legge nn. 1-5-89 e 98 relativi all'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico".
Relaziona il Consigliere Bastianini.



BASTIANINI Attilio, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, dell'ufficio del Difensore Civico si parlò negli atti per la formazione dello Statuto della Regione Piemonte nella I e II legislatura regionale, però le proposte non giunsero alla discussione né in Commissione né in aula.
Il 14 luglio 1980 il Gruppo liberale, a firma dei Consiglieri Marchini Turbiglio e di chi vi parla, presentarono una proposta di legge sulla materia, che reca il n. 1 della III legislatura.
L'11 settembre 1980 il Gruppo del MSI-DN, a firma del Consigliere Carazzoni, presentava altra proposta.
L'11 maggio 1981 il Gruppo socialista depositò agli atti del Consiglio una proposta di legge, a firma Viglione e Salvetti; si aggiunse, in data 29 maggio 1981, con disegno di legge n. 98 una proposta della Giunta regionale.
La Conferenza dei Capigruppo decise nella tarda primavera del 1981 di passare all'esame della Commissione il provvedimento sul Difensore Civico e nella programmazione dei lavori della Commissione si decise di approfondire l'esame dello stesso a partire dalla ripresa dei lavori a settembre.
Si programmarono i lavori e, con tempestività - e il merito va ripartito tra tutte le forze politiche che hanno lavorato in Commissione si è giunti alla definizione di una proposta con voto unanime.
La Commissione ha lavorato con una documentazione fornita dall'ufficio Documentazione del Consiglio regionale in cui sono raccolti tutti i provvedimenti regionali inerenti alla materia, le proposte di legge giacenti presso altre Regioni, le proposte di legge giacenti in Parlamento cenni sui primi risultati dell'applicazione dell'istituto del Difensore Civico in altre realtà regionali.
Si sono valutati i punti di convergenza e di divergenza tra le proposte dei Gruppi liberale, socialista, del MSI-DN e la proposta della Giunta.
Il lavoro si è svolto in termini positivi e di questo desidero dare atto al Presidente della I Commissione, Consigliere Valeri.
Perché proponiamo l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico? In questi ultimi decenni con il continuo sviluppo delle funzioni dell'apparato pubblico e con il suo sempre più esteso e penetrante intervento nella vita dei cittadini e nella realtà economica e sociale sono cresciuti la discrezionalità e il potere di condizionamento della Pubblica Amministrazione nei confronti degli amministratori. Questo fenomeno ha creato nuove esigenze di garantismo, per soddisfare le quali gli strumenti e gli istituti esistenti (il controllo degli Organi elettivi sull'Esecutivo, i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ecc.) si dimostrano insufficienti, sia per la maggiore complessità della macchina burocratica (che impedisce, spesso, una diretta e precisa percezione delle cause delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione), sia per la natura stessa dei problemi. Infatti, non sono solo gli specifici comportamenti illegittimi, e quindi perseguibili, a ledere direttamente gli interessi del cittadino nei suoi rapporti con i pubblici uffici, ma anche, e forse soprattutto, la lentezza, la burocraticità e, quindi, l'inefficienza che rendono poi possibili i favoritismi.
Nasce l'esigenza, comune a tutti gli Stati di democrazia consolidata di nuovi e più adeguati strumenti per la tutela del cittadino, che, al tempo stesso, svolgano, nei confronti dell'Amministrazione Pubblica, un controllo finalizzato a migliorarne la efficienza e l'imparzialità e uno stimolo, per una maggiore modernità e trasparenza della sua gestione avvicinando amministrati e amministratori, restituendo fiducia agli uni e sollecitando senso dello Stato negli altri.
Un simile strumento viene offerto dalla tradizione dei paesi scandinavi, ove fin dall'inizio del secolo, fu istituito il Difensore Civico, o Ombudsman recentemente introdotto anche in altri paesi, come la Gran Bretagna, la Francia e molti Stati nord-americani.
In Italia i mali che affliggono la Pubblica Amministrazione hanno radici profonde e difficili da estirpare, onde non è pensabile che l'istituzione di un garante nell'interesse dei cittadini possa avere, di per sé, un effetto risolutivo. Ma ciò non può indurre a concludere affrettatamente, per la sua inutilità. Occorre tenere in conto le differenze di ordinamento e di tradizioni amministrative, che rendono difficoltosa una meccanica trasposizione dell'istituto. Nella realtà italiana, infatti, più stretti sono i collegamenti e maggiori le commistioni tra le responsabilità politiche e i compiti di attuazione amministrativa. Questo rende implicito un maggior rischio per un uso "politico" dell'ufficio del Difensore Civico, con due possibili conseguenze: il suo impiego distorto come mezzo di "copertura" e, in ultimo, di propaganda del buon costume politico - amministrativo, per chi al momento, è responsabile dell'esecutivo, o, al contrario, il suo impiego come strumento di controllo e di polemica avversa all'Amministrazione, e quindi la sua utilizzazione per facili demagogie su ogni difficoltà o ritardo nell'azione amministrativa.
Da ciò, l'importanza di sottolineare, da un lato, l'equidistanza del Difensore Civico tra amministrati ed amministratori e, dall'altro, la sua "alterità", rispetto all'apparato pubblico.
Un ufficio, quindi, nettamente differenziato rispetto all'ordinaria organizzazione amministrativa, che si pone alla congiunzione tra amministratori ed amministrati in modo indipendente dagli uni e dagli altri, con il compito di condurre un controllo sul funzionamento dell'Amministrazione, su sollecitazione degli interessati. Ciò comporta, in primo luogo, la sua p iena autonomia dall'apparato amministrativo, sia dal punto di vista gerarchico, che da quello funzionale: nessun organo od ufficio pubblico può impartire ordini al Difensore nell'esercizio delle sue funzioni. In secondo luogo, la sua posizione comporta, altresì l'indipendenza dagli interessi particolari: il Difensore non sposa in anticipo la causa del cittadino e non la difende per partito preso contro l'Amministrazione. Egli deve rappresentare una presenza dotata di obiettività non coinvolta negli interessi burocratici, animata dall'interesse generale del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo il dettato dell'art. 97 della Costituzione che costituisce, infatti, il suo specifico fondamento costituzionale.
Giustamente, si è parlato, a proposito di istituti di questo genere, di "quasi giurisdizionalità". Ma, nel contempo, esso non può essere considerato, in senso riduttivo, come una sorta di ufficio-reclami paternalisticamente aperto dall'Amministrazione stessa per raccogliere le doglianze della gente e placarne i motivi di scontento, ma un ufficio dotato di reale operatività e di adeguato prestigio istituzionale, per poter svolgere una funzione di non scarso rilievo.
Ciò premesso risulta chiaro come si renda più agevole l'istituzione del Difensore Civico presso l'Amministrazione regionale, in quanto più facile è il suo inserimento presso un apparato in via di organizzazione e strutturazione, tale nuova realtà è più consona a recepire elementi di novità; la Regione è destinata ad un rapporto più immediato con i cittadini ed è sorta proprio con più sottolineati intenti partecipativi. In seguito muovendo dall'esperienza regionale, potrà, forse, presentare minori difficoltà e suscitare minori sospetti e perplessità l'istituzione del Difensore Civico presso l'Amministrazione dello Stato. Al presente l'ufficio è operante, in base a leggi regionali, in Toscana, Liguria Campania, Umbria, Lombardia, Lazio, Friuli Venezia-Giulia e Puglia, e proposte istitutive sono presenti presso i Consigli regionale di tutte le altre Regioni.
Come sopra accennato, il Difensore Civico trova fondamento costituzionale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione che assicura "il buon andamento e l'imparzialità" della Pubblica Amministrazione e, per quanto concerne la sua istituzione presso l'Amministrazione regionale, esso è costituzionalmente consentito, anche in mancanza di esplicita previsione da parte dello Statuto Regionale, dall'art. 117, primo comma, della Costituzione che attribuisce alla Regione competenza legislativa relativamente all'ordinamento degli uffici da essa dipendenti.
Con la presente legge regionale, il Difensore Civico viene istituito nell'ordinamento della Regione Piemonte. Di seguito, ne vengono illustrati i singoli articoli.
Art. 1 - Oltre a disporre l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico, esso stabilisce la sua piena indipendenza rispetto alla struttura amministrativa "normale", sia sotto il punto di vista gerarchico che funzionale.
Art. 2 - Indica i compiti del Difensore, precisando che non pu interferire direttamente e partecipare all'espletamento delle funzioni amministrative, ma svolgere un'azione ispettiva di controllo sull'attività degli uffici regionali per "tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto". Si specifica che l'intervento del Difensore Civico può svolgersi nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni Pubbliche, limitatamente all'esercizio delle deleghe regionali. La sua competenza, quindi, nasce, necessariamente limitata all'ambito delle funzioni regionali.
Art. 3 - Disciplina il diritto di iniziativa: il Difensore agisce su richiesta di chiunque, senza giustificato motivo, non abbia ottenuto un atto dovutogli dalle Amministrazioni di cui all'art. 2 e può estendere d'ufficio, il suo intervento a casi identici a quello oggetto di reclamo.
Può agire anche di propria iniziativa, in casi di particolare rilievo.
Art. 4 - Disciplina i modi e i tempi dell'intervento che sostanzialmente, consiste nell'esame congiunto, da parte del Difensore Civico, insieme con il funzionario competente, della pratica, nel termine di 15 giorni dalla richiesta, e nella determinazione, in occasione dell'esame di un termine massimo entro cui la pratica stessa deve essere definita. Il Difensore Civico invia le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, con le informazioni del caso, al reclamante, al funzionario competente e al Presidente della Giunta. Da rilevare, è la condizione di concreta operatività costituita dalla fissazione di un termine preciso entro il quale la pratica deve essere portata a termine e, quindi, il buon diritto del cittadino ristabilito. Inoltre, le comunicazioni del Difensore Civico vengono inviate anche al Presidente del Consiglio regionale e possono essere discusse dalle Commissioni consiliari competenti o, nei casi più gravi, dal Consiglio. Questo rapporto costante e continuativo con il Consiglio è un aspetto che riveste particolare importanza ed è un elemento di originalità della presente legge, rispetto alle leggi regionali già vigenti. Esso rappresenta infatti, un'importante condizione sia di imparzialità,' sia di operatività del Difensore Civico. Di imparzialità poiché l'attività del Difensore Civico pur svolgendosi in piena autonomia viene così sottoposta alla vigilanza costante dell'Organo elettivo. Di operatività reale ed efficace, poiché il Consiglio è non solo l'organo di controllo politico sulla gestione dell'Esecutivo, ma trattandosi di ordinamento regionale, anche l'organo cui é, istituzionalmente, de mandata l'elaborazione degli indirizzi amministrativi e il controllo sull'apparato amministrativo regionale. Infine, l'art. 4 prevede che il Difensore riferisca al Consiglio, qualora rilevi disfunzione nell'operato di altre Amministrazioni Pubbliche, relativamente all'esercizio di deleghe regionali, tali da incidere sulla regolarità dell'attività regionale diretta o delegata.
Art. 5 - Si prevede la possibilità di sospensione del procedimento se sulla stessa questione, sono stati presentati ricorsi giurisdizionali o amministrativi, in attesa della pronuncia sui ricorsi stessi.
Art. 6 - Il Difensore è tenuto a fare rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato.
Anche questa previsione può essere considerata una importante caratteristica di operatività dell'Ufficio del Difensore, implicando la collaborazione di diverse istituzioni pubbliche nel perseguimento degli illeciti, sollecitando il controllo giudiziario.
Art. 7 - Per l'espletamento delle sue funzioni, il Difensore pu richiedere documenti ed informazioni, senza opposizione del segreto d'ufficio. Anche questa è una caratteristica di originalità della proposta sottoposta alla votazione del Consiglio regionale piemontese e di particolare importanza operativa. In questo modo, il potere di indagine del Difensore Civico viene ad essere analogo a quello attribuito alle Commissioni consiliari di inchiesta, ex art. 19 dello Statuto della Regione Piemonte.
Art. 8 - Prevede le relazioni del Difensore Civico. Queste sono di due tipi: una periodica, annuale, in cui il Difensore "fa il punto" sulla sua attività indicando anche i provvedimenti e i rimedi che ritiene necessari inviata al Consiglio, affinché sia sottoposta ad un puntuale dibattito, e agli Organi di Controllo, Co.Re.Co, e Commissione regionale; le altre possono essere inviate, in ogni momento, agli stessi organi sopra indicati ed al Presidente della Giunta, in casi di particolare importanza ed urgenza.
Art. 9 - L'Amministrazione regionale cura, attraverso i suoi canali l'informazione della collettività regionale sull'attività del Difensore Civico e sui suoi risultati. Anche il Difensore può intrattenere rapporti diretti con la stampa, ovvero ha la possibilità di sollecitare, attraverso l'informazione, il controllo civile dell'opinione pubblica.
Art. 10 - I pubblici funzionari che ritardino i impediscano l'attività del Difensore sono sottoposti a sanzioni disciplinari, se dipendenti regionali; se non lo sono, la loro scorrettezza viene segnalata all'Amministrazione o all'Ente da cui dipendono. L'attività del Difensore Civico è, quindi, tutelata disciplinarmente. Anche questa può essere ritenuta una garanzia di operatività.
Art. 11 - I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del Difensore, come singoli, lo stesso diritto di informazione, previsto dall'art. 12 dello Statuto Piemontese nei confronti di tutti gli uffici regionali o para regionali, relativo a qualsiasi informazione utile all'esercizio del loro mandato. Tale diritto non va oltre il segreto d'ufficio.
Art. 12 - Per essere nominati alla carica di Difensore Civico occorrono gli stessi requisiti richiesti per l'eleggibilità a Consigliere regionale.
La nomina è su decreto del Presidente della Giunta e su designazione del Consiglio regionale, a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. La maggioranza qualificata richiesta costituisce una essenziale condizione di imparzialità e di competenza del titolare dell'ufficio, poiché comporta una ampia convergenza ed un esteso consenso sulla sua persona.
Art. 13 - E' prevista una serie di cause di impedimento alla nomina di Difensore Civico. I casi elencati (i membri del Parlamento, dei Consigli regionali, Provinciali, Comunali, di quartiere, i membri degli organi di gestione delle USL. degli organi di controllo, i dipendenti regionali amministratori, titolari o dirigenti di Enti od Imprese in qualche modo collegati alla Regione) implicano, tutti situazioni portatrici di interessi contrastanti con il contenuto dell'attività del Difensore e con gli interessi che da essa devono essere tutelati. E' evidente il fine di garanzia di imparzialità e di indipendenza perseguito dalla suddetta normativa.
Art. 14 - L'attività di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi tipo di attività lavorativa e con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione. Anche qui, è chiaro lo scopo di garantire l'imparzialità della persona nominata, ma, contemporaneamente, si obbliga il titolare dell'ufficio a svolgere la propria funzione a tempo pieno, assicurando così una fondamentale condizione di operatività.
Art. 15 - Il Difensore Civico rimane in carica tre anni. E' ammessa la riconferma ma non più di una volta. La durata non coincide con quella della legislatura, per "sfasare" la durata dell'ufficio con quella degli organi politici della Regione e, contribuire, così, ad assicurare la sua indipendenza. Una condizione, quindi, di imparzialità. E' stata stabilita una durata minore, anziché maggiore di quella della legislatura, per evitare una permanenza in carica eccessiva. E' prevista la prorogatio al fine di garantire la continuità dell'ufficio.
Art. 16 - E' prevista la possibilità di revoca, per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni: anche in questo caso, la norma è stabilita per garantire l'equidistanza della persona che ricopre l'incarico. Ma, per impedire abusi e strumentalizzazioni ed assicurare serietà e fondatezza alla decisione, essa deve essere presa dal Consiglio regionale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, e, elemento originale della presente legge, deve essere motivata.
Art. 17 - Disciplina i tempi della designazione, che vengono abbreviati, per ovvii motivi, in caso di vacatio. Una d i s posizione particolare, ed originale, è quella che consente, al primo comma, un periodo di "rodaggio" del nuovo Difensore a fianco del precedente, negli ultimi tre mesi del suo mandato.
Art. 18 - E' consentita, esplicitamente, la rinuncia da parte del titolare della carica, dandone comunicazione riservata, almeno un mese prima, al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio.
Art. 19 - La sede del Difensore Civico è presso il Consiglio regionale.
Il motivo della collocazione, presso l'organo elettivo e non presso l'apparato burocratico diretto dall'Esecutivo, è evidente, ed è, di nuovo un motivo di garanzia dell'autonomia ed equidistanza del Difensore. Per assicurare concreta operatività all'ufficio, è istituito appositamente un servizio del Difensore Civico, con personale scelto nell'organico regionale e dipendente funzionalmente dal Difensore.
Art. 20 - L'assoluta incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di Difensore Civico con qualsiasi attività lavorativa, rende indispensabile garantire un'adeguata indennità per chi tali funzioni svolge; l'indennità viene fissata in misura pari a quella prevista per i Consiglieri regionali così come i rimborsi spese e di trasferta.
Art. 21 - In fine, la norma di inquadramento di bilancio.
Il personale per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico sarà tratto dall'organico regionale. Questo significa che consente di introdurre un istituto di maggior controllo sull'attività della Pubblica Amministrazione senza gravare sulle casse della Regione quindi sui cittadini attraverso prelievo fiscale.
Ringrazio il Presidente della Commissione per lo spazio che ha voluto assicurare al dibattito su questa legge, ringrazio gli uffici del Consiglio e l'ufficio legislativo che ci hanno seguiti in questo lavoro e ringrazio tutti i Gruppi che hanno positivamente concorso ad elaborare questo testo che costituirà un passo avanti nella crescita della democrazia della nostra Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Signori Consiglieri, nel dare atto al relatore e alla Commissione di aver lavorato rapidamente e seriamente per realizzare un testo di legge che trova la concordanza di tutte le forze politiche, dobbiamo rilevare come l'atto che oggi compiamo sia di eccezionale importanza. Credo che sia più difficile far comprendere l'importanza dell'istituzione che andiamo creando che non la creazione dell'istituzione stessa.
Non sempre il diritto di ognuno è rispettato, non sempre viene applicato ed attuato da parte della Pubblica Amministrazione.
Dicevano gli anarchici che l'uomo fondalmente è buono ed è la società che lo distrugge e lo rende cattivo, ma, non volendo entrare in queste disquisizioni storiche, diciamo che nessuna società è perfetta rispetto al diritto di ciascun cittadino verso la Pubblica Amministrazione e che ancora non sono esaustive tutte le presenze politiche per dare soddisfazione alle giuste domande che i cittadini pongono oppure ai risultati negativi che essi hanno pur in presenza di un loro diritto. Non essendo esaustiva la presenza delle forze politiche, è necessario creare il Difensore Civico figura imparziale, istituzione non collegata praticamente a nessun Gruppo presente né di maggioranza né di opposizione.
Non è un funzionario; perché già l'avremmo realizzato; non è un magistrato che detta giustizia perché a ciò la Costituzione ha provveduto mediante la ripartizione dei poteri all'interno dello Stato, non è un mediatore fra le parti sociali nello scontro: è invece un imparziale garante del diritto che spetta al cittadino, anche singolarmente, e non solo nel complesso come appartenente alla società.
Nel ringraziare il relatore che ha colto nella sua relazione e nella sintesi dell'elaborato legislativo quanto vi era nella proposta socialista nella proposta liberale e nei suggerimenti venuti dalle altre parti politiche, diciamo che con questa istituzione ci avviamo verso un momento più alto.
Non siamo fra quanti l'accettano quasi con un sorriso per dare soddisfazione a Gruppi laico-socialisti che vogliono ancora alcune frazioni di democrazia chiamata borghese.
Questa larga unità, questa intesa è seria, non è un passaggio che si deve compiere per dare soddisfazione a qualcuno che vuole creare modelli desueti all'interno di certe istituzioni.
Riteniamo che il diritto di ciascuno debba comunque e sempre essere salvaguardato in un regime democratico.
Gli Stati che non l'hanno fatto subiranno delle condizioni peggiori di quelle che hanno subito fino ad oggi.
Come Gruppo socialista ci siamo collocati non in modo episodico, ma in modo convinto sul fatto che l'esistenza di un Difensore Civico allarga lo spazio di libertà e non lo restringe. Con questo spirito voteremo questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Colleghi Consiglieri, intendiamo dichiarare subito la nostra piena soddisfazione per il fatto che sia finalmente portato all'esame di questa assemblea il progetto istitutivo del Difensore Civico.
Se ne discuteva da parecchi anni, senza mai giungere ad alcuna conclusione concreta. Ne avevamo a lungo dibattuto durante la fase costituente dello Statuto, a seguito di una proposta del PLI formulata dall'allora Consigliere, oggi Segretario nazionale del PLI, Valerio Zanone proposta che era stata sposata immediatamente dalla nostra parte politica.
A differenza però di quanto statuito dalla Liguria, dalla Toscana e dal Lazio, la nomina del Difensore Civico non fu accolta tra le previsioni statutarie.
Se ne riparlò nella II legislatura attraverso specifiche proposte di legge, la prima delle quali presentata dal MSI è datata 7 maggio; seguirono quelle del PLI e dell'allora Consigliere Rossotto. I tempi però non vennero considerati ancora maturi dalla maggioranza regionale di allora, tant'è vero che di tutte quelle iniziative legislative non se ne fece nulla in quanto mai ebbero la sorte di approdare in aula. Si doveva giungere alla III legislatura perché la situazione si sbloccasse e alle rinnovate proposte di legge presentate dal PLI e nostre, venissero ad aggiungersi quella di un Gruppo maggioritario, il PSI, e addirittura quella del Governo regionale.
Prendiamo atto favorevolmente di questa maturazione di posizioni anche se, per chiarezza, non possiamo tacere il nostro rammarico per il ritardo con cui si provvede in Piemonte a questa importante riforma. E' una riforma che già da tempo avrebbe potuto essere attuata e che comunque è da anni ormai realizzata in altre Regioni.
In ogni caso, l'ufficio del Difensore Civico sta per prendere corpo anzi, in sede di I Commissione anche noi abbiamo già significato il nostro assenso al testo che oggi è portato in giudizio all'assemblea, testo che è frutto della unificazione delle proposte di legge nn. 1-5-89 e del disegno di legge 98 della Giunta.
Siamo dunque favorevoli al Difensore Civico, istituto che trova la sua ragione d'essere nel significato originario del termine "Ombudsman", uomo contro gli abusi.
In effetti, un numero sempre maggiore di cittadini, di forze sociali culturali e politiche ne avvertiva l'esigenza. La complessità della macchina burocratica è diventata tale che è imposta una guida al cittadino che si deve addentrare negli oscuri meandri della burocrazia.
A queste difficoltà di ordine strutturale si uniscono quelle relative al delicato rapporto di ordine più propriamente politico, per cui il cittadino che ha "santi in paradiso", che gode di certe protezioni, giunge più facilmente di altri alla soluzione delle proprie pratiche in corso di svolgimento; mentre invece i cittadini che non godono di simili protezioni in genere non riescono a vedere soddisfatte le domande e quasi mai ottengono un esito positivo alle pratiche che hanno in corso.
Da qui la necessità di istituire un organo di legalità e di giustizia un Ufficio, sia pure sui generis, svincolato completamente da rapporti d'ordine gerarchico tradizionale a servizio dell'amministrazione per guidarlo nello svolgimento delle sue pratiche e per difenderlo anche contro eventuali negligenze, abusi o illeciti favoritismi da parte dei pubblici poteri.
Ci sembra essere particolarmente felice la definizione che del Difensore Civico ne ha dato il relatore Bastianini; ha detto: "egli non sposa in anticipo la causa del cittadino e non lo difende per partito preso contro l'Amministrazione pubblica, ma nel contempo non può essere considerato come una sorta di ufficio reclami, paternalisticamente aperto all'Amministrazione stessa, per accogliere le doglianze della gente e per placarne i motivi di scontento". Dobbiamo aggiungere che nel testo che ci accingiamo a votare sono ripresi molti concetti informatori che erano alla base della nostra proposta di legge.
In particolare siamo perfettamente d'accordo che gli interventi del Difensore Civico non siano limitati, come legiferato in Liguria ed in Toscana, alle richieste individuali, ma vengono estesi per analogia es a fronte di casi, in ogni modo, che del Difensore Civico vengono a conoscenza.
Ugualmente importante ci pare essere il diritto riconosciuto al Difensore Civico di intrattenere rapporti con la stampa oltre che l'obbligo sancito per la pubblica amministrazione regionale di informare attraverso propri mezzi su quella che è l'attività del Difensore Civico stesso.
Quello che riteniamo essere il punto più qualificante dell'articolato della legge, è senza dubbio la designazione del Difensore Civico effettuata dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi e non anche con la maggioranza semplice, così come era proposto inizialmente dal disegno di legge della Giunta regionale.
In questo modo si ha la garanzia che il Difensore Civico, nominato attraverso una votazione qualificata, non sia espressione di parte, risulti invece persona di largo e consolidato prestigio e soprattutto di non sospetta parzialità.
L'auspicio che possiamo fare è che si proceda al più presto a questa scelta che colmerebbe una lacuna statutaria e garantirebbe un migliore funzionamento della macchina regionale.
Partendo da queste premesse e in questo spirito ci accingiamo ad esaminare il testo di legge, al quale il collega Majorino ha presentato due emendamenti, ma che non ne intaccano la sostanza.
Ci auguriamo che eventuali altri emendamenti non abbiamo a stravolgere il senso della legge alla quale daremo il voto favorevole del MSI.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Signor Presidente, signori Consiglieri, in una delle relazioni alle varie proposte presentate, che sono state il punto di partenza della legge che ci accingiamo a votare, e segnatamente nella proposta del Gruppo liberale, si affermava che il silenzio dello Statuto non era di ostacolo all'istituzione del Difensore Civico, concetto che ha ripreso poco fa il collega Carazzoni.
Avendo partecipato alla redazione dello Statuto, ricordo che non si è trattato di una dimenticanza, ma il silenzio è stato la conseguenza di un ampio dibattito sofferto ed appassionato, anche allora introdotto dai colleghi liberali, i quali volevano introdurre l'art. 63/bis sostanzialmente l'articolo che veniva dopo la pubblicità degli atti amministrativi.
La sera del 10 novembre 1970, quando il Consiglio regionale correva con il tempo per chiudere nei 120 giorni previsti dalla legge l'approvazione dello Statuto, la prima proposta di un articolo, che l'allora collega Zanone fece, fu sostituita da una seconda proposta più ristretta e più sintetica, alla quale avevano collaborato tutti i Gruppi, che demandava a successiva legge regionale l'istituzione del Difensore Civico.
Neanche quella proposta passò. Fu una delle votazioni più svincolate dalle posizioni di Gruppo; ci furono 11 voti favorevoli, 15 contrari, 20 astenuti, proprio a significare che in quel preciso momento non poteva passare con una formulazione non sufficientemente meditata il principio del Difensore Civico; tuttavia se non passò quell'articolo, il dibattito aveva lasciato il segno e il segno era quello di un Consiglio regionale favorevole all'istituzione del Difensore Civico, istituzione che doveva essere demandata ad un momento successivo e a modalità da stabilirsi.
Il momento è venuto. Il Gruppo D.C., nel dire che è sostanzialmente favorevole al testo unificato e alla relazione del Consigliere Bastianini accompagna tale voto favorevole con alcune considerazioni, anzi, con alcune meditazioni.
Se al momento dello Statuto l'istituto del Difensore Civico, dell'uomo contro gli abusi, poteva rappresentare una novità, oggi rappresenta una necessità che ci invita a meditare. Si legittima il Difensore Civico dicendo che la sua funzione è destinata ad avvicinar e gli amministratori agli amministrati.
Mi chiedo: non si era già detto che le Regioni nascevano per avvicinare il cittadino allo Stato, per togliere quel distacco che si sentiva molte volte tra il cittadino e lo Stato? Se oggi si sente questa necessità è perché sul principio dell'avvicinamento del cittadino allo Stato, degli amministratori agli amministrati la riforma regionale è parzialmente fallita.
Discutendo sul personale cercheremo di andare a fondo in ordine alle cause di questo parziale fallimento. Ci proponiamo di farlo con occhio attento e critico. La rinnovata proposta dei liberali, quella del Movimento Sociale, quella dei socialisti, quella della Giunta, tutte queste proposte che si sono inserite in breve volgere di tempo hanno segnalato questa necessità.
Noi non abbiamo inteso inserirci con una nostra autonoma proposta sia perché volevamo che fossero altre forze a segnalare l'urgenza e la necessità del Difensore Civico sia per un atto di cavalleria verso i nostri colleghi liberali che sin dal tempo dello Statuto avevano portato avanti questo concetto.
In questa legge le funzioni del Difensore Civico, i suoi compiti, i suoi interventi sono chiaramente precisati.
Ci sono particolarmente piaciuti alcuni concetti della relazione Bastianini e li richiamiamo: l'equidistanza tra amministrati ed amministratori e al tempo stesso la congiunzione che il Difensore Civico deve rappresentare tra gli amministratori e gli amministrati; l'alterità rispetto all'apparato pubblico, termine che può apparire arcaico ma che è notevolmente significativo: il Difensore Civico è un qualche cosa di diverso rispetto all'ordinaria organizzazione amministrativa.
Anche per noi il punto qualificante della legge è l'art. 12: la designazione del Difensore Civico a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
Un ufficio di questo tipo doveva essere necessariamente sganciato da criteri di maggioranza.
Il prestigio dell'uomo che sarà chiamato a svolgere questa funzione deriva dalla larghezza del mandato, deriva dalla sua massima rappresentatività.
La necessità della maggioranza qualificata è la garanzia che non avremo un "omino contro gli abusi", ma avremo un grosso personaggio dalla statura giuridica e morale indiscussa, che deriva dal voto che è richiesto a questo Consiglio.
Altro punto qualificante della legge è l'art. 11, che richiama l'art.
12 dello Statuto, che consente ai Consiglieri regionali di venire a conoscenza di tutti gli atti. Forse questo articolo da parte dei Consiglieri regionali è spesso dimenticato: a questo articolo invece il nostro Gruppo intende, d'ora in avanti, fare un maggiore ricorso.
Qualche motivo di perplessità o di attenzione su questa legge c'é anche da parte nostra, particolarmente in riferimento agli artt. 8 e 19.
L'art. 8 prevede la relazione annuale del Difensore Civico al Consiglio regionale. E' una norma che abbiamo scritto in tante leggi e che dovremo riprendere.
Anche nella legge sul funzionamento degli organi di controllo abbiamo prescritto la relazione ma il relativo dibattito non lo facciamo mai.
Per quanto riguarda l'art. 19 diciamo subito che saremo molto attenti alla costituzione dell'ufficio del Difensore Civico, che non vedremmo o gigantesco o ufficio nel quale si mandano gli amici di questo o di quel Gruppo a controllare l'operato del Difensore Civico, ma invece ufficio molto snello.
Queste sono le attenzioni o le perplessità che ci legano a questa legge, che tuttavia non intaccano il nostro giudizio favorevole.
Ci auguriamo che uno dei primi atti del 1982 sia la designazione e la nomina del Difensore Civico, non come semplice adempimento di legge, ma come espressione di volontà di cambiamento reale nei rapporti tra amministratori ed amministrati nella vita burocratica di questa Regione.



PRESIDENTE

La parola alla signora Vetrino Nicola.



VETRINO Bianca

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Gruppo repubblicano ha partecipato con interesse ai lavori della I Commissione nel momento in cui si dibattevano i vari disegni di legge presentati sull'istituzione del Difensore Civico.
Vogliamo innanzitutto sottolineare che la Commissione ha lavorato molto bene per l'ottima Presidenza, ma anche per l'alacrità e l'intelligenza del relatore designato, il collega Bastianini.
Crediamo però che nel momento in cui il Consiglio si accinge a varare questo provvedimento importante (nella nostra Regione arriva con un certo ritardo rispetto ad altre Regioni), si imponga un momento di riflessione sul Difensore Civico, istituzione di indubbia validità morale e civile sulla quale ci troviamo profondamente d'accordo, ma che nasce per denunciare carenze, anzi, per mettere il dito nella piaga delle carenze nel sistema amministrativo.
La fiducia che il cittadino accorda alle istituzioni pubbliche è sempre stato oggetto di discussioni, di recriminazioni, di malcontento, di sfiducia nel potere per tutto quello che in genere riguarda la cosa pubblica e segnatamente in questi ultimi tempi si rileva questo stato di fatto.
Facciamo spesso riferimento all'istituzione del Difensore Civico che nei Paesi europei vige da alcuni anni e per certi Paesi da secoli, però non dobbiamo dimenticare che ci sono state delle origini storiche diverse.
Il Difensore Civico in Svezia e in Finlandia, per esempio, è stato istituito con il compito di accusatore, viceversa riveste i connotati di controllore esterno della pubblica amministrazione nelle regioni della Danimarca e della Norvegia.
Il modello di comportamento seguito da altri Paesi (il Difensore Civico è ormai un'istituzione esportata anche in Asia ed in Oceania) è quello in uso nel contesto politico danese e norvegese.
La spiegazione la si deve al fatto che il Difensore Civico, come controllore piuttosto che come accusatore, ha un appoggio ed un consenso popolare molto ampio.
Il compito del Difensore Civico si veste di un carisma particolare in Gran Bretagna dove la figura del Commissario del Parlamento per l'Amministrazione del Regno Unito ha una derivazione in Nuova Irlanda e particolare riferimento ai Paesi scandinavi, dai quali deriva originariamente.
Le differenze culturali che ci separano in campo politico dalla Gran Bretagna ci renderebbero difficile da comprendere le peculiari caratteristiche del Commissario Britannico.
La sua nomina, le sue competenze, il modo in cui opera, il controllo a cui viene sottoposto denotano delle caratteristiche del tutto diverse dalla nostra.
La radicata fiducia che, notoriamente, il popolo inglese ha nei propri governanti e nell'istituto della democrazia (l'Inghilterra è stato il primo Paese nel quale si è affermato il principio parlamentare) fanno del Difensore Civico un soggetto completamente a parte. Il resto del mondo ha assorbito la filosofia che sta alla base dell'istituto grazie all'esperienza accumulata nelle varie esperienze europee viste in precedenza.
Modificando nella struttura, ma senza alterare i contenuti giuridici anche la Grecia, Israele, alcune regioni del Canada, l'Australia, la Tanzania ed Hong-Kong hanno fatto del Difensore Civico, a volte con diversità e spostamenti di accento, un funzionario al servizio del cittadino, di quel cittadino che si sente abbandonato dall'amministrazione pubblica; è un funzionario che suggerisce rimedi e compromessi, mentre non possiede in genere poteri diretti nei confronti dell'amministrazione e non può sostituirsi ad, essa.
Nella prassi europea il Difensore Civico non fornisce informazioni e consigli, per quanto possa anche farlo.
Esposto a grandi linee il panorama europeo sugli istituti in discussione, affrontiamo il problema che interessa direttamente la nostra Regione.
Il settore amministrativo pubblico è ostacolato da tempo da intralci burocratici e da lentezze nei procedimenti e sente quindi la necessità dell'istituzione di un intermediario fra l'ente ed il pubblico.
Però, il cercare di dare al nostro Difensore Civico i connotati e le caratteristiche dei Commissari parlamentari europei sarebbe un'impresa assai ardua e soltanto teorica. Culturalmente e socialmente lontani dagli intendimenti scandinavi e britannici, possiamo richiamarci nel formulare leggi in materia ad altre esperienze tipologiche in ordine alla funzione dell'organo e dei suoi poteri, ma difficilmente il Difensore Civico europeo rappresenta un punto di riferimento concreto per noi.
Le vicende europee e italiane in quelle Regioni, dove il Difensore Civico è già entrato in funzione, evidenziano con tutte le difficoltà una caratteristica saliente dell'istituto, cioè l'importanza che hanno le caratteristiche personali dell'uomo che ricopre la carica.
Il nostro intendimento vorrebbe vedere quel posto ricoperto da un uomo integerrimo di grande esperienza amministrativa, posto lontano da ogni condizionamento, refrattaria alla clientela, da sempre quest'ultima macigno difficilmente rimovibile anche nelle amministrazioni con il più alto grado di credibilità.
Il progetto, però, non deve illudere.
Siamo profondamente convinti della necessità di questo istituto voteremo a favore di questa legge, però, non ci nascondiamo le difficoltà che il Difensore Civico avrà nell'operare anche perché disponiamo fortunatamente già delle risultanze dell'attività di altri Difensori Civici che hanno operato in altre Regioni. Avevo chiesto, in sede di Commissione le relazioni dei Difensori Civici di altre Regioni, ma non è stato possibile ottenerle.
Per una fortunata coincidenza ho ricevuto una relazione annuale sull'attività svolta nel 1980 dal Difensore Civico della Liguria, cinquanta pagine che mettono in evidenza una scarsa informazione del cittadino e le difficoltà che incontra il Difensore Civico perché il cittadino continua a richiedergli compiti che non gli competono nel campo della sanità, della droga e così via.
Nel momento in cui variamo questa legge in Piemonte, dobbiamo tener conto delle esperienze maturate nelle altre Regioni.
Tra l'altro, un'eccessiva estensione dei compiti del Difensore Civico ne farebbe un organo scarsamente tecnicizzato e a competenza troppo generica tanto che alla fine il suo compito risulterebbe scarsamente efficace. Abbiamo, in sede di Commissione, insistito perché intanto avesse la facoltà di accedere all'Ufficio del Difensore Civico colui che in qualche modo avesse una pratica in corso con l'Amministrazione generale secondariamente che questo cittadino scontento avesse prima esperito un rapporto di sollecitazione con l'Amministrazione regionale e che soltanto nel momento in cui egli non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto risposta, avesse l'opportunità di rivolgersi al Difensore Civico.
La legge contempla questi due capisaldi che sono garanzia di un miglior lavoro del Difensore Civico.
Non crediamo che si debba pensare al Difensore Civico come ad un accanito indagatore che penetra negli uffici amministrativi come un segugio privato, crediamo, invece, che debba essere punto di appoggio per la società, per le classi meno difese, un'ancora, una speranza per il cittadino che avendo esperito tutte le vie possibili, arriva al Difensore Civico e' sicuramente in quel momento otterrà giustizia.
E' importante definire le condizioni ambientali in cui egli potrà lavorare.
Il sistema di vita politica in certe Regioni europee è decisamente più elevato rispetto al nostro, la pubblica amministrazione è più efficiente ed è per questo che il compito del Difensore Civico si evidenzia nella sua funzionalità.
In un sistema pubblico deteriorato e burocratizzato il Difensore Civico è costretto ad un lavoro assai arduo e non sempre efficace. Questo spiega le lamentele delle Regioni nelle quali esso è già operante.
Possiamo essere quindi d'accordo su questa istituzione, ma fin d'ora dobbiamo considerarla un punto di partenza, come accade nei Paesi scandinavi dove il Difensore Civico non è l'unica forma di controllo, ma è uno degli strumenti che il Parlamento scandinavo ha disposto per le funzioni di controllo e di verifica sullo stato di salute della pubblica amministrazione.
La nostra società è, per alcuni apparati statali, molto arretrata ed occorre riconoscere che la giovane struttura burocratica regionale ha già colto tutti i mali dell'eccesso di burocratizzazione.
Su questi aspetti il Capogruppo della D.C., ha già messo il segno.
Sarebbe un errore grave considerare l'istituto del Difensore Civico il rimedio a tutti i mali, agli errori, ai difetti, possiamo invece sperare che il Difensore Civico possa essere uno stimolo per migliorare l'attività della macchina burocratica regionale e per migliorare il suo grado di efficienza per la Regione e per tutte le Amministrazioni collegate.
La nostra speranza è che attraverso il lavoro che attende al Difensore Civico il cittadino riacquisti anche più fiducia nella pubblica amministrazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Consigliere Bastianini ha illustrato in modo ampio ed acuto la lettera e lo spirito che anima questa proposta di legge a cui tutti i Gruppi hanno attivamente concorso E' una legge di rilevanza generale che risponde ad un'esigenza diffusa non di generico garantismo, ma di costruzione delle condizioni per un'amministrazione pubblica più efficiente e trasparente, soprattutto sottratta ai meccanismi che, per decenni, hanno operato per ridurla a docile e subordinato strumento delle diverse maggioranze, una pubblica amministrazione che in tal modo per molti versi ha concesso varchi pericolosi alla discrezionalità, sacrificando non solo l'imparzialità che la deve guidare, ma in molti casi la sua stessa qualificazione ed efficienza.
Quindi condividiamo senza riserve le esigenze che sono alla base della proposta di legge unificata scaturita in Commissione. E' un segnale importante che nell'ambito dei nostri poteri lanciamo anche in ordine alla più generale questione morale che affligge il nostro Paese.
Un segnale inviato ai cittadini e all'insieme delle istituzioni locali di volontà delle forze politiche che compongono questa assemblea ad operare con spirito innovativo per ampliare le garanzie dei cittadini nei confronti della Regione e, nel contempo, ampliare le opportunità attraverso cui i cittadini stessi possono concorrere a rinnovare la pubblica amministrazione.
Il Difensore Civico in Piemonte nasce con una novità non trascurabile rispetto alle esperienze di altre Regioni, delle quali pur si è tenuto conto. Prevalentemente il tratto che caratterizza l'esperienza di altre Regioni è limitato alla tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
L'articolato di legge che viene proposto e che noi condividiamo apre spazi non trascurabili anche all'autonoma iniziativa del Difensore Civico di controllo sulla pubblica amministrazione.
Dico questo per rilevare un tratto positivo ma, nel medesimo tempo, per porre in evidenza la delicatezza di taluni problemi.
Condivido molte delle cose che acutamente la collega Vetrino Nicola ha detto a proposito delle difficoltà e dell'attenzione che va rivolta ai problemi connessi all'inserimento di un ufficio quale quello del Difensore Civico rispetto ad un contesto amministrativo generale diverso.
Rimarco quella novità importante per rilevare questi problemi e per sottolineare la necessità di assicurare che gli spazi che si aprono all'autonoma iniziativa di controllo del Difensore Civico non diano luogo ad atteggiamenti mutuati dalle vecchie logiche di lottizzazione politica.
Occorre salvaguardare invece rigorosamente il disegno che sottende l'articolato di legge, quale ho sommariamente richiamato e quale è stato illustrato dalla relazione, avendo presente che lo sbarramento dei due terzi, qui ricordato, è una garanzia non trascurabile ma è una garanzia che può anche essere non sufficiente dato il carattere monocratico dell'ufficio che si va ad istituire.
C'è la necessità quindi di andare in tempi rapidi ad una scelta del Difensore Civico secondo criteri che si pongano in rigorosa corrispondenza con gli scopi della legge, così fugare i rischi a cui mi riferivo e consentire il massimo di autorevolezza democratica al Difensore Civico stesso.
Vorrei ancora ricordare la necessità, se ancora vi sarà lo spazio per lavorarci sopra, di una riflessione sul primo comma dell'art. 4 dove si tratta delle modalità di intervento del Difensore Civico.
Mi pare che sia rilevabile una relativa indeterminatezza e discrezionalità nel valutare le condizioni per il suo intervento.
Sarebbe opportuno riflettere se non sia preferibile invece il metodo della richiesta diretta nei confronti della pubblica amministrazione che deve rispondere alla domanda del cittadino anche per non sovraccaricare eccessivamente l'ufficio del Difensore Civico e per determinare procedure più certe e più spedite.
Non abbiamo elaborato un emendamento perché è una riflessione che vogliamo proporre a tutti i Gruppi consiliari.
Peraltro l'esperienza potrà poi consentire forse anche altri affinamenti.
Queste ultime riflessioni non sminuiscono il nostro convincimento circa l'istituzione del Difensore Civico, semmai, lo sottolineano e lo rimarcano maggiormente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, penso innanzitutto che si possa esprimere la ragionevole previsione che stiamo emanando una legge sostanzialmente buona e pregevole, frutto della collaborazione di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio.
Si è tenuto conto dell'esperienza di altre leggi regionali e di alcuni disegni di legge giacenti al Parlamento.
Vanno peraltro sottolineati i limiti di questa legge che nascono dalle strettoie attraverso le quali ha dovuto passare; sono le strettoie dell'art. 117 della Costituzione le quali consentono l'istituzione del Difensore Civico solo con riferimento alle negligenze, inadempienze irregolarità e ritardi dell'Amministrazione regionale.
Sotto questo profilo, la legge costituirà una delusione per i cittadini che (consciamente o inconsciamente) attendevano il Difensore Civico. Se si potesse abbozzare una classifica dei ritardi, delle negligenze e delle inadempienze dei pubblici uffici, il primato, senza esitazione competerebbe a certi uffici dello Stato e del parastato e non certo agli uffici regionali, in ordine ai quali soltanto potrà operare il Difensore Civico.
Basti pensare all'Istituto per la Previdenza Sociale laddove ritardi e inadempimenti sono all'ordine del giorno, laddove il cittadino, allorquando deve sbrigare le proprie pratiche, si trova in un tunnel.
Discorso identico vale per quasi tutte le branche dell'amministrazione statale e per alcune branche dei grossi Comuni.
E' quindi auspicabile che una legge statale consenta alle Regioni di legiferare più a fondo in ordine al Difensore Civico, consentendo di estendere questo ufficio anche alle disfunzioni dei Comuni, delle Province e degli enti minori.
Nello spirito unanime che ha portato alla predisposizione del disegno di legge, faccio alcuni rilievi che vorrei venissero considerati come critica costruttiva, nell'intento di arrivare al miglioramento del disegno di legge.
Mi ricollego a quanto avevo detto prima sulle strettoie dell'art. 117 che consente all'assemblea regionale di legiferare solo con riferimento ai disfunzionamenti dell'Amministrazione regionale. Penso che queste strettoie non siano state sfruttate sufficientemente.
Il secondo comma dell'art. 2 prevede che il Difensore Civico pu intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale oltreché degli enti pubblici che esercitano deleghe regionali: quindi, nei confronti dei Comuni e delle Province nel momento in cui le stesse sono delegatarie della Regione.
In questa elencazione, mi pare sia stato trascurato un settore nell'ambito del quale il Difensore Civico potrebbe operare. Mi riferisco all'art. 68 dello Statuto, laddove si prevede che la Giunta regionale ha facoltà di avvalersi degli uffici delle Province, dei Comuni e degli Enti locali per l'attuazione di provvedimenti di legge regionale (abbiamo avuto un esempio di gestione attraverso uffici di Enti locali allorquando nel 1979 venne approvata la legge sul riscaldamento per i meno abbienti).
Secondo la dizione della legge questo aspetto sfugge alla competenza del Difensore Civico.
Altra considerazione riguarda il terzo comma dell'art. 2, laddove si prevede che se il Difensore Civico rileva irregolarità, negligenze e ritardi, ha la competenza tipica che altre leggi regionali hanno attribuito al Difensore Civico. Si aggiunge, contrariamente a quanto, invece, non è contenuto nella normativa delle altre Regioni, che il Difensore Civico pu anche valutare la legittimità e il merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti.
Penso che su questo potere si debba meditare perché se si consente al Difensore Civico di entrare nell'esame del merito e della legittimità degli atti amministrativi, si crea fatalmente una duplicazione rispetto alla competenza del giudice amministrativo o del giudice ordinario; per cui si può arrivare alla conseguenza che il Difensore Civico, su reclamo del cittadino, esprima una determinata conclusione su un provvedimento amministrativo e, dopo poco tempo o nel medesimo contesto, il giudice amministrativo dica esattamente l'opposto.
L'ultima considerazione riguarda l'art. 5, laddove si dice che la presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.
In questo caso mi pare che si violi un principio fondamentale del nostro ordinamento, il quale, espresso in una formula sintetica, significa che "electa una via non datur recursus ad alteram"; e cioè se ci si rivolge al Difensore Civico non ci si può contemporaneamente rivolgere al giudice ordinario o al giudice amministrativo. Anche qui si crea una non consentita duplicazione di tutele. E' vero che l'ultimo comma dell'art. 5 consente al Difensore Civico di sospendere il procedimento di fronte a sé qualora sia pendente il procedimento civile o amministrativo.
Questa è, però, una facoltà non un dovere, per cui sarebbe opportuno stabilire il principio dell'obbligo del Difensore Civico di sospendere allorquando siavi la pendenza del procedimento.
Una simile facoltà si inquadrerebbe anche nell'esigenza prospettata nei disegni di legge nazionali Malagodi e Bozzi che prevedono che non si possa dare corso all'intervento del Difensore Civico ogni qualvolta penda o possa pendere, un procedimento giudiziario.
Identico concetto esprime la legge francese 3/1/1973 la quale istituendo il Difensore Civico che si chiama "Mediateur", espressamente blocca le due situazioni e impone che non si possa interessare il "Mediateur" degli affari e delle lamentele del cittadino verso la pubblica amministrazione quando penda, o possa pendere, un procedimento giudiziario o amministrativo.
Fatti questi rilievi, uno dei quali esprimo e traduco in un emendamento, ribadisco che le linee essenziali del disegno di legge ci stanno bene, quindi il nostro voto finale è favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo liberale si riconosce puntualmente nella relazione del collega Bastianini. Peraltro ritiene di dover ricordare il tipo di realtà storico-sociale e il tipo di prospettiva che questa istituzione deve produrre nella realtà. Si dice che il vivere civile è regolato da una serie di norme: la buona educazione, la cavalleria, le norme di legge, alcune delle quali sono sanzionate, altre non lo sono.
Il rapporto cittadino - pubblica amministrazione è regolato e sanzionato "ad personam", ma non è sanzionato in termini politici. In altri termini, il risarcimento del danno arrecato al cittadino da ritardi, da incapacità, da incompetenza della pubblica amministrazione esaurisce il suo rapporto nella sentenza, e in questo non siamo d'accordo quindi con il Gruppo del Movimento Sociale.
A noi sembra che l'istituto del Difensore Civico debba tendere a determinare un processo di diverso rapporto tra i cittadini nel loro complesso e la pubblica amministrazione nel suo complesso.
Non ci aspettiamo un risultato di tipo sanzionatorio e di rimedio. Non riteniamo che il Difensore Civico possa rimediare ad alcuna situazione anche perché come vecchi cultori dello Stato di diritto, come siamo noi liberali, così come lo pensiamo dei miracoli, finiremmo di pensano anche dell'intervento del Difensore Civico. Qualora l'intervento del Difensore Civico rimediasse alla situazione personale (siccome giustizia vuol dire trattare tutti nello stesso modo, le cose uguali in modo uguale, le cose diseguali in modo diseguale) rischieremmo come laici di fare dei miracoli di giustizia ingiustizia nei confronti degli altri cittadini.
Constatato che la pubblica amministrazione in questo momento viene vista dai cittadini come l'ente gestore del 50% delle risorse, ma un ente gestore diffidente, molto lontano, senza rapporti, che non si riesce ad individuare sul piano fisico, sul piano della responsabilità (basterebbe pensare, per esempio, all'anonimato delle nostre centraline telefoniche per capire cosa vogliamo dire) e visto che questo determina a volte addirittura una crisi di tipo esistenziale, non sono assolutamente convinto che ci sia per esempio, questo distacco tra pubblica opinione e forze politiche. Penso che questo distacco si sia reso più accentuato dal fatto che il cittadino è abituato a vedere le forze politiche come coloro che sono a monte dell'apparato amministrativo.
Dobbiamo cercare di fare in modo che l'apparato amministrativo, che è la longa manus, il braccio secolare del politico, sia permeato di quei valori che sono tipici di una società democratica e moderna.
Pensiamo che l'introduzione di questo istituto nella nostra Regione determini nei comportamenti della burocrazia verso il cittadino un rapporto diverso.
Si tratta, in sostanza, di dare un'immagine nuova alla burocrazia proprio perché la stessa si doti di strumenti culturali ed etici di tipo diverso.
Ci sono modelli diversi di burocrazia altrettanto efficienti e altrettanto responsabilizzati e motivati. Esiste il sistema francese che trova nel quarto potere la sua remunerazione al di là delle remunerazioni economiche e di carriere.
Posso ricordare l'esempio del più alto dirigente di un ufficio pubblico francese che ha scritto a mano una lettera di scusa ad un cittadino italiano per un errore fatto dall'ufficio.
Questo è il tipo di risultato che auspicheremo.
Riteniamo la nostra votazione molto significativa per la vita della nostra Regione e come liberali ci rallegriamo del largo consenso venuto dalle forze politiche.
Attraverso questo processo si tratta di fare entrare la pubblica amministrazione nella consapevolezza di essere il "politico" e non un terzo corpo incerto che non sappiamo bene che cosa sia.
Noi liberali siamo attenti a questi problemi perché siamo convinti che la qualità della vita, che tutti diciamo di voler difendere, si difende soprattutto recuperando l'habitat umano del cittadino.
L'habitat umano del cittadino è soprattutto fatto di certezze, nel senso che ad una sua aspettativa (art. 3 della legge) il cittadino deve sapere che gli viene dato quanto gli spetta di diritto; questa certezza che sembra elementare, sappiamo per esperienza personale quante volte viene frustrata.
Pensiamo ai pensionati che aspettano per anni la pensione ed altre simili situazioni.
Questa legge si caratterizza per un altro elemento, messo in evidenza dal nostro Capogruppo nella sua relazione, dove si richiama la necessità e la responsabilità che ha il Difensore Civico di riportare il tutto a livello di Consiglio regionale.
Sostanzialmente il Consiglio dovrà misurare, attraverso il rapporto del Difensore Civico, la qualità della pubblica amministrazione che gestisce.
Non si tratta di fare un giudice in più, Consigliere Majorino, si tratta di introdurre un elemento che faccia sì che l'istituzione nel suo complesso, quindi il Consiglio regionale, applichi la sanzione, i rimedi ai propri comportamenti del suo braccio secolare che è la pubblica amministrazione.
Se le forze politiche continueranno a mantenere verso questi problemi l'attenzione che hanno dimostrato in Commissione, siamo certi che questa attenzione e questa sensibilità, quando vengano richiamate e trasferite al Consiglio regionale, riusciranno a far fare un salto di qualità nel rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione che, in definitiva è una delle ragioni che hanno fatto sì che le Regioni si costituissero; se permettiamo che si ricreino barriere aristocratiche tra burocrazia regionale e cittadino così come esistono tra burocrazia dello Stato e cittadino, non avremo fatto il nostro dovere.
Sui limiti oggettivi e normativi dell'art. 117 della Costituzione vorrei dire al collega Majorino che se concepiamo il Difensore Civico come un elemento di un processo e non come un risultato, sono convinto che andiamo ad introdurre un processo che non potrà che provocare risultati anche nei confronti di campi che non ci riguardano.
Questo processo non potrà, per logica, quanto meno per processi psicologici, non coinvolgere anche gli altri livelli di burocrazia. Sono certo che tutti i livelli burocratici, nel momento in cui vengono a conoscenza del fatto che la Regione Piemonte attraverso il Difensore Civico, ma soprattutto attraverso il dibattito annuale in Consiglio regionale, valuta lo stato della burocrazia in genere e in ispecie di quella regionale, non potranno non essere attenti a questo processo.
Sono certo che nel momento in cui denunceremo i limiti di intervento della Regione rispetto ad una realtà che in quest'aula verrà richiamata con fatti, con date e con personaggi, il nostro dibattito non si ridurrà ad un rapporto tra Amministrazione regionale e cittadino, ma finirà per essere un dibattito annuale sul rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione in genere nella nostra Regione.
Mi pare che questa legge vada vista in questa prospettiva e in questa prospettiva i limiti di questa legge debbono essere sprone alle forze politiche perché siano più consapevoli e più attente.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) "Presso il Consiglio regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Compiti del Difensore Civico) "Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.
Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.
Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: dopo il secondo comma aggiungere: "Il Difensore Civico può altresì intervenire nei confronti degli uffici degli Enti locali di cui la Giunta regionale si avvalga per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto.
Il Difensore Civico può altresì intervenire nei confronti degli uffici delle società per azioni a partecipazione maggioritaria regionale".
La parola al Consigliere Bastianini.



BASTIANINI Attilio

L'emendamento mi sembra improponibile per la seconda parte in quanto trattandosi di società per azioni, non possono essere assoggettate a verifiche da parte del Difensore Civico. Nella prima parte l'emendamento propone un allargamento della sfera di azione del Difensore Civico stesso.
Il problema è stato affrontato in Commissione e vi sono aspetti negativi l'aspetto positivo è di renderlo più penetrante rispetto ai diritti dei cittadini, l'aspetto negativo è invece quello di ampliare il campo di azione del Difensore Civico con il rischio di un annacquamento delle sue possibilità di incisività.
Quindi non accogliamo la seconda parte dell'emendamento, mentre accogliamo la prima parte.
La mia forza politica attende valutazioni da parte delle altre forze politiche che hanno lavorato in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Anche il Gruppo socialista aveva evidenziato questo aspetto, ma poi l'aveva accantonato in attesa della decisione del Consiglio regionale.
Dal momento però che la Regione diventa sempre più momento di programmazione e sempre più si estende sul territorio attraverso gli Enti locali, o altri Enti, ci parrebbe giusto che la sfera del Difensore Civico potesse andare anche in quella direzione; diversamente dovremmo di nuovo passare attraverso la mediazione della Giunta per arrivare direttamente all'organo interessato.
La seconda parte dell'emendamento, per quanto riguarda le società per azioni, è inaccoglibile per il fatto che hanno un regime privato. Non capisco la contraddizione del Consigliere Majorino. Una volta in occasione di una discussione di un disegno di legge ha presentato un emendamento soppressivo di un intervento sulle società per azioni sostenendo che la normativa privata non può essere intaccata da una legge regionale. E' strano che oggi proponga il contrario: questa è la sorte politica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Sono d'accordo sulla prima parte dell'emendamento e contrario sulla seconda.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Anche per il nostro Gruppo va bene la prima parte e non la seconda: la prima perché è coerente ed integra quanto già previsto in altre parti della legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Pur confermando la valutazione positiva sulla prima parte dell'emendamento suggerisco al collega Majorino di evidenziare la funzione della verifica di attuazione delle leggi regionali presso gli Enti locali e la capacità di agire in quella sede.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Mantengo la prima parte dell'emendamento anche se, in replica a quanto ha detto il collega Marchini, il riferimento all'art. 68 dello Statuto è inequivoco.
Effettiva me n te avevo anch'io delle perplessità sulla legittimità di estendere questo intervento alle società per azioni a partecipazione maggioritaria regionale; mi aveva però confortato la considerazione che l'art. 2 della legge del Lazio ha esteso la competenza del Difensore Civico alle società per azioni a partecipazione maggioritaria e che la legge è stata approvata.
D'altro canto, se si parte dal presupposto che la società per azioni a partecipazione maggioritaria regionale non è altro che la Regione che svolge, con l'ente strumentale, delle attività che le sono proprie, avrebbe potuto rientrare nelle competenze del Difensore Civico.
Per evitare questioni ritiro la seconda parte dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bastianini.



BASTIANINI Attilio

Desidero richiamare il Consiglio su alcuni problemi che l'accoglimento dell'emendamento (sul quale in via di principio sono d'accordo) farà incontrare. I poteri di azione del Difensore Civico sono sostanziati dagli artt. 7 e 10; l'art. 7 fissa un diritto di informazione del Difensore Civico nei riguardi degli uffici regionali, l'art. 10 determina le sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico nel caso che gli uffici regionali non provvedano a mettere a disposizione le informazioni necessarie per la sua attività.
Questi due articoli combinati insieme danno la garanzia al Difensore Civico di poter agire con compiutezza di informazioni per poter svolgere la sua attività.
Evidentemente questa compiutezza di informazioni non c'è nei riguardi dei dipendenti di Enti locali, ancorché esercitino funzioni collegate all'attuazione di leggi regionali, perché l'art. 7 non verrebbe applicato.
Nel caso di funzionari dipendenti dagli Enti locali l'art. 7 non dice nulla, quindi resterebbe indeterminato.
L'art. 10 in qualche modo regola questo aspetto perché recita: ". .negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende".
Per cui confermo la mia opinione favorevole sull'accettazione della prima parte dell'emendamento, però con franchezza devo dire che non facciamo un buon servizio al Difensore Civico perché nello svolgere questa parte di attività si troverà scoperto rispetto alle disposizioni di cui all'art. 7.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il testo dell'emendamento potrebbe essere: "Il Difensore Civico limitatamente ai casi in cui la Giunta regionale si avvalga di uffici e di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, può intervenire nei confronti degli stessi uffici degli Enti locali".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

La formulazione potrebbe essere in questi termini: "Il Difensore civico limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Majorino nel testo modificato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.
Pongo ora in votazione l'art. 2 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Diritto di iniziativa) "Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e alle Amministrazioni di cui al precedente art. 2, secondo comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.
Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.
L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Modalità e procedura d'intervento) "Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.
Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente e al Presidente della Giunta.
Le conclusioni e i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza, dal Consiglio regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.
Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica perviene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.
Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verifichino anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale ai sensi di quanto disposto al precedente terzo comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Sospensione del procedimento) "La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.
Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Le indagini del Difensore Civico non possono riferirsi ad atti o affari avverso i quali sono pendenti, o sono ancora possibili, ricorsi amministrativi o giurisdizionali: in ogni caso, verificandosi dette situazioni, il Difensore Civico provvede all'archiviazione del procedimento pendente dinnanzi a sé".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Su questo emendamento si sono già espressi altri colleghi in senso contrario. L'emendamento riguarda l'obbligo del Difensore Civico di non trattare gli affari in ordine ai quali pendevano, o potevano pendere ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
Ritiro l'emendamento in quanto la maggioranza si è espressa in senso contrario; però, a titolo personale, rimango convinto che la possibilità che il Difensore Civico si esprima in una maniera e il giudice amministrativo in un'altra creerà nei confronti dei cittadini uno stato di disagio e di confusione che forse si poteva evitare.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione dell'art. 5 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria) "Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Diritto di informazione del Difensore Civico) "Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, pu richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale 20/2/1979, n. 6, nell'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.
Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Relazioni del Difensore Civico) "Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.
La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio regionale, secondo le norme del Regolamento interno.
In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti e al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Informazione sull'attività del Difensore Civico) "L'Amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.
Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico) "Il funzionario che ritardi o impedisca ['espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della legge regionale 12/8/1974, n. 22 negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Diritto di informazione dei Consiglieri regionali) "I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Requisiti e disposizioni per la nomina) "Per essere nominati all'ufficio di Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età e all'iscrizione alle liste elettorali.
Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale.
La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La votazione avviene a scrutinio segreto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Cause di impedimento alla nomina) "Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico: a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali i rappresentanti dei Comitati di quartiere e i membri degli organi di gestione delle U.S.L.
b) i membri del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche c) gli amministratori di Enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonch i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed imprese vincolate con la Regione da contratti di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Cause di incompatibilità) "L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Durata) "Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in caso di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Revoca) "Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Tempi della designazione) "La convocazione del Consiglio regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.
In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.
Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Rinuncia) "Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Sede, organizzazione e dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico) "L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale.
Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla legge regionale 17/12/1979, n. 73, e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale. In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Indennità, rimborsi spese e di trasferta) "Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Norma finanziaria) "La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio regionale.
Al relativo onere che per l'esercizio finanziario 1982 è previsto in L. 50 milioni, si provvede con l'incremento di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 10 dello stato di previsione della spesa la cui denominazione viene così modificata: 'Spese per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio regionale e al Difensore Civico'.
La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.
Convoco i Capigruppo e comunico che il Consiglio riprenderà i lavori oggi pomeriggio alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,30)



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