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Dettaglio seduta n.323 del 27/03/85 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


LUIGI PETRINI


Argomento: Resistenza

Approvazione relazione attività del Comitato regionale per l'affermazione dei valori della Resistenza


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Comunico che l'Ufficio di Presidenza ha approvato la relazione sull'attività del Comitato regionale per l'affermazione dei valori della Resistenza per l'anno 1984 e l'annesso rendiconto delle relative spese.
Copia della documentazione verrà trasmessa ai Consiglieri ai fini di quanto disposto dall'art. 5 ultimo comma, della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti atmosferici ed acustici

Notificazione ricorso


PRESIDENTE

Informo inoltre che ieri è stato notificato ricorso in via giurisdizionale per l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 786-77 in data 4 gennaio 1985, relativa alla localizzazione definitiva della centrale elettronucleare in Piemonte.


Argomento:

Risposta scritta ad interrogazioni ed interpellanze


PRESIDENTE

Comunico infine che le interrogazioni e le interpellanze iscritte all'ordine del giorno non vengono svolte in quanto il Presidente Rivalta ha dato risposta scritta agli stessi interroganti ed interpellanti.


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Poiché manca il numero legale dei Consiglieri, la seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 11 riprende alle ore 11.30)


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Esame progetto di legge n. 437: "Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985/1987" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Prosegue l'esame del pdl 437: "Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio :1985/1987", di cui al punto 29 all'ordine del giorno.
Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Titolo I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto) "Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985/87, formato ai sensi degli artt. 55 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art.
11 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e degli artt. 73 e 74 dello Statuto regionale è costituito dalla presente legge e dai suoi allegati.
Il piano 1985/1987 continua il perseguimento dei fini già indicati nel secondo comma, art. 1, della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: l'intero articolo è così sostituito: "La presente legge ed i suoi allegati costituiscono il primo stralcio del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985/1987, da formarsi ai sensi degli articoli 55 e 15 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'art.
11 della legge regionale 23 agosto 1982 n. 20 e degli articoli 73 e 74 dello Statuto regionale.
Il piano sarà integrato con provvedimenti del Consiglio regionale in merito alle azioni di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9, nonché al programma di investimenti in materia sociosanitaria nel triennio 1985/1987".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Questo emendamento punta a far riconoscere una realtà che è emersa dal dibattito generale. Siamo di fronte non al piano socio-sanitario regionale 1985/87, bensì al primo stralcio di esso.
Non è né vergognoso né negativo riconoscere questo, quindi chiediamo che l'articolo 1 sia sostituito così come specificato nel nostro emendamento.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Colgo l'occasione per dare una risposta generale a tutti gli emendamenti e per limitarmi nella fase successiva a rispondere "si", "no" "parzialmente accolto" e via dicendo. In sede di discussione si è riproposta una serie di questioni già ampiamente discusse nella Commissione e non accolte. Gli allegati affrontano invece questioni che possono essere accolte con alcune parziali modificazioni tese al miglioramento dei servizi. In relazione all'art. 1 l'opinione della maggioranza è diversa e l'ho spiegato ieri. I giudizi non sono mai in assoluto, è sempre tutto relativo. Le procedure di aggiornamento annuale, le procedure di integrazione previste nei vari articoli della legge permettono di parlare di prime integrazioni, di completamenti. Non si può considerare questo uno stralcio di piano, in quanto esso integra le leggi 20 e 7, leggi che sono pienamente valide al di là delle osservazioni alla legge 7 e cioè che il piano non si attua negli anni 1982/84 ma una parte si attua negli anni successivi. Il documento che approviamo ha tutta la dignità di piano.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti per dichiarazione di voto.



MARTINETTI Bartolomeo

Su quest'articolo il Gruppo D.C. voterà "no".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli e 20 contrari.
Pongo in votazione l'art, l nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 21 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Contenuto) "Il piano determina: a) gli obiettivi di salute e di qualità della vita (obiettivi sostanziali) b) gli obiettivi in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari e socio-assistenziali (obiettivi strumentali) concernenti: 1, le azioni per una strutturazione ed organizzazione dei servizi coerenti con la riforma sanitaria e con la legge regionale 23 agosto 1982, n, 20 2, le indicazioni relative allo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali 3, i criteri per lo sviluppo delle azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza 4, le politiche per l'uso delle risorse, congruo con le finalità di piano c) gli obiettivi in materia di investimenti.
Nel perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, il piano socio sanitario, nel triennio 1985/1987, considera prioritari l'ottimale utilizzo e le necessarie riconversioni delle risorse esistenti.
Il piano persegue, sia nel settore sanitario sia in quello socio assistenziale, la qualificazione delle strutture pubbliche ed il programmato utilizzo delle istituzioni private".
Il Consigliere Martinetti presenta il seguente emendamento: sopprimere il punto c).
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Faccio osservare a titolo di collaborazione che bisogna eliminare la lettera c) perché gli obiettivi in materia di investimenti non ci sono più.
Annuncio che sugli articoli dei titoli 2-3-4 voteremo affermativamente trattandosi di enunciazioni ampiamente condivise, risapute e ripetute e di obiettivi condivisibili già oggetto del piano precedente della legislazione nazionale e regionale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 2 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Limiti di applicazione e validità) "Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985/87 avrà validità anche dopo l'approvazione del piano nazionale, che sarà emanato ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La Regione adeguerà alla normativa nazionale le disposizioni del presente piano con essa eventualmente in contrasto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Effetti) "La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma la sua potestà regolamentare e di indirizzo, nonché i suoi atti e provvedimenti al piano socio-sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste, sia nel settore sanitario sia in quello socio-assistenziale.
I Comuni singoli o associati attraverso le Unità Socio Sanitarie Locali nella predisposizione dei loro programmi di attività e spesa e nell'esercizio delle loro funzioni, uniformano i loro atti e provvedimenti ai contenuti ed agli indirizzi del piano.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano si uniformano, altresì, le Province e le Comunità Montane.
Le Unità Socio Sanitarie Locali, nell'arco del triennio, provvedono alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n.
42 e della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Titolo II (Orientamenti per portare a regime il sistema dei servizi sanitari e socio assistenziali) Art. 5 (Indirizzi) "Per il completamento del riordino dei propri servizi sanitari e socio assistenziali, le Unità socio-sanitarie locali osservano gli indirizzi e prescrizioni contenute nell'allegato B alla presente legge, nel quadro delle disposizioni della leggi regionali 21/1/1980 n. 3 - 22/5/1980 n. 60 23/8/1982 n. 20".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Devo motivare il "sì" per gli articoli successivi, non più per il ragionamento di prima ma specificando che si tratta di indici di quello che avrebbe dovuto essere il piano socio-sanitario e che invece non é.
Condividiamo la scelta che traspare da questi indici, azioni particolarmente importanti, progetti obiettivo, ecc. Ci sono anche le norme sui programmi di attività e di spesa che ricalcano le precedenti, ma sono sul piano procedurale meglio elaborate, quindi siamo d'accordo nell'approvare tutti gli articoli di questo articolo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Criteri di funzionamento dei servizi coerente con la riforma sanitaria) "Nell'ambito degli obiettivi generali di piano, costituiscono azioni per una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria: a) il funzionamento dei distretti socio-sanitari di base b) l'integrazione unitaria a livello territoriale delle attività di diagnostica, terapia e riabilitazione c) le azioni nei casi di emergenza d) il riordino dei servizi di igiene pubblica e) la profilassi veterinaria f) l'uso del farmaco e dei prodotti correlati g) la raccolta e distribuzione del sangue umano a fini terapeutici h) i rapporti con comparii istituzionalmente non appartenenti al servizio sanitario nazionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali) "Nell'ambito degli obiettivi di piano, l'integrazione tra servizi sanitari e servizi socio- assistenziali costituisce prioritario momento di qualificazione. Le azioni nelle quali più rilevante appare il collegamento operativo tra i due comparti sono : a) la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna dell'infanzia e dell'età evolutiva b) le azioni organizzate e sistematiche per la prevenzione in fase prenatale dell'invalidità da malattie ereditarie e da malformazioni congenite c) la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane d) la tutela della salute mentale e) la prevenzione delle tossico-dipendenze e l'assistenza ai tossico dipendenti f) la prevenzione dell'handicap e l'assistenza agli handicappati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza) "Nell'ambito del piano, al fine dell'indirizzo qualitativo degli interventi, costituiscono azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza le seguenti: a) la tutela della salute dei lavoratori b) la prevenzione e l'assistenza alle emarginazioni c) la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica d) le azioni contro le malattie cardiovascolari e) le azioni contro l'uremia cronica f) le azioni contro le allergopatie g) le azioni contro il diabete h) gli interventi di odontostomatologia sociale i) gli interventi di oftalmologia sociale l) la partecipazione dei cittadini e degli operatori".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Politiche per l'uso delle risorse coerenti con le finalità di piano) "Le risorse da mettere in moto debbono essere impegnate in coerenza con le finalità di piano. A tale fine, sono indicate politiche per ciascun tipo di risorse: a) educazione sanitaria b) sistema informativo sanitario c) ricerca finalizzata d) risorse fisiche: presidi edilizi e strumentazioni tecnologiche e) personale f) spesa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Progetto obiettivo) "Il progetto obiettivo ha lo scopo - mobilitando risorse, organicamente appartenenti a servizi definiti, secondo un programma finalizzato di coordinamento - di affrontare problematiche di particolare emergenza.
Sono individuate come progetto-obiettivo le azioni seguenti: a) la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna dell'infanzia e dell'età evolutiva b) la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane c) la tutela della salute mentale d) la prevenzione delle tossicodipendenze e l'assistenza ai tossicodipendenti e) la tutela della salute dei lavoratori f) la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Programmi triennali di attività e di spesa (PAS) "Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea generale dell' Unità socio-sanitaria locali deve adottare il programma di attività e spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali per il triennio 1985/87.
Il programma ha lo scopo di definire tempi e modalità per portare a regime il sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali e di individuare gli obiettivi locali e particolari per le azioni di una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria, per lo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali, per le azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza e per le politiche per l'uso delle risorse coerente con le finalità sia del piano socio-sanitario regionale sia del programma di attività e di spesa.
Il PAS individua altresì le modalità per il concorso degli organismi di volontariato e delle diverse forme di cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di piano, in armonia con i principi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con gli indirizzi della programmazione nazionale con la legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, nonché in conformità con gli indirizzi contenuti nel presente piano.
Nel termine di cui al precedente primo comma le Unità socio-sanitarie locali devono adeguare i PAS adottati nel triennio precedente e già approvati dalla Giunta regionale e quelle che lo stanno elaborando lo devono aggiornare in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge.
Il PAS viene predisposto dal Comitato di gestione, anche sulla base di proposte avanzate dalle amministrazioni comunali. Il progetto di PAS generale, prima dell'esame da parte dell'assemblea, viene sottoposto alla consultazione e trasmesso ai Comuni, per osservazione e parere, a norma dello statuto dell'Unità socio-sanitaria locali.
Il programma di attività e di spesa viene inviato alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.
La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla ricezione, approva il PAS previa verifica della congruità del piano socio-sanitario regionale.
Qualora, invece, la Giunta regionale richieda modificazioni in ordine alla congruità col piano, entro 90 giorni l'assemblea generale dell'Unità socio sanitaria locale riadotta il PAS e lo ritrasmette alla Giunta regionale entro 10 giorni. La Giunta regionale, nell'approvare definitivamente il PAS, può introdurre d'ufficio le necessarie modificazioni indicate a norma del precedente comma e non accolte dall'assemblea generale dell'Unità socio sanitaria locale.
Il PAS è adottato annualmente attraverso una specifica deliberazione assunta contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse assegnate. In tale occasione potrà procedersi anche all'aggiornamento del PAS.
La deliberazione relativa all'aggiornamento del PAS è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale con le modalità e nei termini indicati nei precedenti sesto e settimo comma.
La deliberazione di cui all'ottavo comma del presente articolo, ove comporti adempimenti per i quali sono previste dalle normative vigenti specifiche procedure autorizzative da parte della Regione e dello Stato deve essere seguita da singole idonee deliberazioni attuative.
Per il 1985 la deliberazione di cui al precedente ottavo comma viene assunta entro 30 giorni dall'approvazione del PAS.
La Giunta regionale emana direttiva per la predisposizione del PAS e predispone apposito schema per la formazione del programma suddetto e della deliberazione di cui all'ottavo comma del presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Relazioni sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale e del PAS) "Il Presidente della Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di salute della popolazione, comprensiva delle informazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'Unità socio-sanitaria locale predispone ogni anno, entro il 30 giugno contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato di salute della popolazione della zona e sui livelli assistenziali raggiunti, e l'approva, sempre contestualmente, al conto consuntivo.
L'Unità socio-sanitaria locale invia alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Finanziamenti del piano) "Al finanziamento della presente legge si provvede: 1) per la gestione dei servizi sanitari: mediante il fondo regionale, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 2) per la gestione dei servizi socio-assistenziali: mediante i fondi di cui all'art. 32 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Finanziamenti della spesa sanitaria di parte corrente) "Gli stanziamenti annui di cui all'art. 13, n. 1, della presente legge sono ripartiti tra le Unità socio-sanitarie locali in base alle disposizioni della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, dedotta la quota per le spese dirette regionali, relativa agli interventi di rilievo regionale.
L'articolazione degli stanziamenti tra le distinte finalizzazioni, nonch la ripartizione dei singoli stanziamenti alle Unità socio-sanitarie locali è effettuata, nei limiti posti dalla legislazione vigente e dal piano sanitario nazionale, sulla base dei criteri e delle procedure determinate dalla legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio nella distribuzione delle risorse, in base alla programmata rete dei servizi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Finanziamento della spesa socio assistenziale di parte corrente) "Gli stanziamenti annui di cui all'art. 13, n. 2, della presente legge erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono ripartiti fra le Unità socio-sanitarie locali in base alle disposizioni dell'art. 35 della medesima legge.
La Regione provvede altresì a finanziare annualmente, con risorse proprie le funzioni amministrative delegate e subdelegate alle Unità socio sanitarie locali ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Finanziamento della spesa per investimenti. Finanziamento della spesa di parte corrente a destinazione vincolata) "I finanziamenti per spese di investimento in conto capitale e di parte corrente a destinazione vincolata vengono ripartiti dalla Regione tra le Unità socio-sanitarie locali , ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e della normativa in campo socio-assistenziale, sulla base sia degli obiettivi di piano e dei tempi per la loro realizzazione, sia delle proposte avanzate dalle Unità socio-sanitarie locali , in sede di predisposizione dei programmi di attività e di spesa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Coordinamento della spesa sanitaria con quella socio-assistenziale) "La Regione, in sede di attuazione delle norme di cui agli art. 13, 14, 15 e 16 della presente legge e le Unità socio-sanitarie locali , mediante l'utilizzo secondo il metodo della gestione programmata delle risorse a esse complessivamente assegnate, devono tendere: a) a garantire un uso integrato delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, nel rispetto della destinazione delle risorse sanitarie e socio-assistenziali al perseguimento dei rispettivi fini b) a porre in essere gli interventi necessari per il superamento delle situazioni in cui inefficienze di un settore chiedano surrogazioni improprie dell'altro".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Titolo IV (Adeguamento della legislazione regionale) Art. 18 "Il presente titolo contiene adeguamenti e le integrazioni delle leggi regionali 22 maggio 1980 n. 60 e 23 agosto 1982 n. 20, in coerenza con gli obiettivi di piano socio-sanitario regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Istituzione del servizio tecnico) "In attuazione di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, è istituito uno specifico servizio tecnico, distinto dal servizio tecnico economale, presso le Unità socio sanitarie locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e che gestiscono uno stabilimento ospedaliero sede di DEA e presso le Unità socio sanitarie locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e che gestiscono uno stabilimento ospedaliero dotato di almeno 300 posti letto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Integrazione all'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20) "All'art, 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n, 20, e aggiunto il seguente comma: 'Le funzioni socio-assistenziali esercitate dai Comuni in forma associata ovvero dal comune di Torino tramite le Unità socio-sanitarie locali subcomunali, debbono coordinarsi e integrarsi con le altre funzioni di competenza dei Comuni singoli, al fine di garantire il massimo di efficacia degli interventi'.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: il titolo è così sostituito: 'Adeguamento ed integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20' il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale2.3 agosto 1982 n. 20 è così sostituito: 'I Comuni, titolari delle funzioni di cui alla presente legge esercitano le stesse, salvo quanto specificato al successivo penultimo comma, in forma associata, negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale9 luglio 1976, n. 41, ed attraverso i soggetti istituzionali previsti e disciplinati dalle legge regionale21 gennaio 1980, n. 3 e 22 maggio 1980 n. 60' allo stesso articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi: 'Sono di norma esercitate direttamente dai Comuni o da organismi di decentramento comunale, ove istituiti, le funzioni relative : agli interventi economici di cui al successivo articolo 19 agli interventi di assistenza domiciliare di cui al successivo articolo 20 ai servizi residenziali tutelari di cui al successivo articolo 22, che abbiano bacino d'utenza comunale.
Qualora i Comuni ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio comunale, anche l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente pu essere assunto dall'Unità socio-sanitaria locale con deliberazione dell'assemblea generale' ".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Con questo emendamento torniamo all'argomento trattato diverse volte in Consiglio ed in Commissione relativo alle competenze assistenziali da destinare eventualmente ai Comuni e quindi da non trasferire obbligatoriamente alle Unità socio-sanitarie locali Diciamo in sostanza che tre interventi in questo campo, quello economico quello relativo all'assistenza domiciliare e quello relativo ai servizi residenziali tutelari, devono poter essere esercitati dai Comuni singoli e non debbono essere obbligatoriamente trasferiti alle Unità socio-sanitarie locali Si prevede, attraverso il nostro emendamento, che questo trasferimento possa anche esserci, ma che siano i Comuni a farne richiesta con deliberazione del Consiglio comunale; in tal caso l'esercizio delle funzioni di natura assistenziale di cui al comma precedente, può essere assunto dall'Unità socio-sanitaria locale con deliberazione dell'assemblea generale.
Ci deve essere l'intesa fra la volontà dei Comuni, e la disponibilità delle Unità socio-sanitarie locali per il trasferimento anche di queste tre materie. Voglio accentuare il valore di questo emendamento fondato sulla pratica amministrativa e quotidiana della maggior parte dei Comuni.
L'intervento economico da parte delle Unità socio-sanitarie locali che dovrebbe essere un intervento immediato come è richiesto dai casi che sollecitano questi interventi, sarebbe invece dilazionato nel tempo seguirebbe una prassi burocratica amministrativa più lunga, con una minore soddisfazione da parte dei richiedenti.
Da sempre il rapporto per questa materia è diretto fra Comuni e cittadini addirittura nelle piccole realtà locali fra Sindaco o Assessore delegato e cittadini.
Il Comune è la realtà che più immediatamente e direttamente conosce le situazioni delle persone e delle famiglie e pertanto è giusto che abbia una immediata responsabilità nella gestione di questo intervento. L'altro intervento che richiediamo rimanga ai Comuni è quello dell'assistenza domiciliare. Sinceramente pensiamo che l'organizzazione, anche dei piccoli Comuni, possa essere più efficace per le ragioni di contatto immediato con la popolazione che ho già esposto prima trattando degli interventi economici.
Infine, debbo dire che l'esperienza quotidiana che abbiamo tutti, dovrebbe spingerci a vedere quanto sia più facile per un Comune gestire direttamente il servizio residenziale tutelare di quanto non sia, almeno allo stato attuale dei fatti, per le Unità socio-sanitarie locali che dovrebbero accollarsi queste competenze che per ora sono comunali. Hanno già problemi di natura organizzativa loro propri, hanno già difficoltà che sono in parte dovute alla formula di cui ho parlato ieri, ed in parte dovute alla poca età che hanno alle spalle; gravare ancora le Unità socio-sanitarie locali di servizi di questo tipo, significa non fare un servizio alle Unità socio sanitarie locali ed ai cittadini, in quanto sicuramente sarebbe di tono inferiore a duello finora assicurato. Su questo emendamento poniamo un accento particolarmente vibrato, perché pensiamo di interpretare larga volontà delle comunità locali e dei Consigli comunali che in diverse forme ci hanno fatto pervenire la loro opposizione ad un trasferimento tout court al momento presente di queste competenze.
Devo anche aggiungere che il terzo punto del penultimo comma dove si dice "ai servizi residenziali tutelari di cui al successivo articolo 22 che abbiano bacino di utenza comunale" bisogna aggiungere per interpretare appieno la nostra volontà fra le parole: "utenza" e "comunale" la parola "prevalentemente".
Perché rimanga agli atti e nella memoria di ciascuno di noi, invito i Consiglieri presenti a meditare, fuori dalla logica di maggioranza e di opposizione, sulle considerazioni che ho fatto questa mattina e di chiedersi, prima di approvare o di respingere questo emendamento, se un trasferimento di queste competenze dovrà un migliore servizio ai cittadini o se invece non diminuirà l'efficienza e l'efficacia del servizio che si intende rendere.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Non voglio contestare i legami che il Gruppo della D.C. ha con i suoi amministratori; sarebbe anche facile da parte mia parlare degli amministratori che hanno chiesto che questa scelta di fondo della legge 20 fosse mantenuta. Se non altro per rispetto di quegli amministratori e di molti Comuni non certamente classificabili politicamente in assonanza con l'attuale maggioranza regionale che hanno puntualmente trasferito queste competenze.
Il collega Nerviani sa che su questa strada non c'è solo un elemento di volontà, ma anche la necessità della creazione di una condizione affinché i servizi siano correttamente impostati ed erogati.
Come vivono i Comuni l'esperienza dell' Unità socio-sanitaria locale? Fasi recenti del dibattito sulla riforma delle autonomie locali riaffermano il ruolo centrale dei Comuni per quanto riguarda la sanità, sarebbe anacronistico procedere una operazione di scissione.
La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole e pregato di alzare la mano.
E' respinto con 18 voti favorevoli e 23 contrari.
Pongo in votazione l'art. 20 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 Adeguamento dell'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20) "L'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così rielaborato: 'Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale. I nuovi presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono le residenze assistenziali, che ricomprendono le comunità-alloggio, e le residenze protette, che ricomprendono la casa protetta. Le tipologie relative sono definite in sede di piano socio-sanitario regionale.
Le residenze assistenziali sono destinate ad ospitare soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che non possono, o che non desiderano, vivere autonomamente o presso i loro familiari, od essere affidati a gruppi parafamiliari o a persone singole.
I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.
Le strutture di cui al secondo comma del presente articolo possono anche richiedere la presenza permanente di personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
Le residenze protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza socio-assistenziale continuativa.
Presso tali presidi deve essere assicurato personale socio-assistenziale secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, per le diverse esigenze degli ospiti.
All'interno di tali presidi deve essere garantita la necessaria assistenza sanitaria, di norma a cura dei servizi sanitari dell'Unità socio-sanitaria locale. secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà, o con il consenso di chi esercita su di esso la potestà genitoriale o la tutela o la cura, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati già esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con enti e organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal piano socio-sanitario regionale e che risultano registrati ai sensi del successivo art. 24.
In carenza assoluta sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma precedente, L'Unità socio-sanitaria locale potrà attivare convenzioni anche con presidi privati registrati o autorizzati nei limiti e con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.
Agli ospiti dei presidi residenziali socio- assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.
I presidi residenziali socio-assistenziali possono essere utilizzati, anche a fini sanitari, soprattutto per la deospedalizzazione protetta, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, nonché per la tutela della salute mentale, per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
In tal caso la gestione è a carico dei servizi sanitari e del relativo fondo sanitario, fermo restando il supporto che viene garantito dal servizio socio-assistenziale".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo D.C.: al primo comma eliminare le parole "che ricomprendono le comunità alloggio" e "che ricomprendono le case protette".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Abbiamo fatto una lunga disquisizione filologica in Commissione sulla parola "ricomprendere". Alla fine si e capito che si voleva dire "comprendono".
Si era detto che si trattava di un "toscanismo". Ritengo che il Consiglio non abbia nessuna autorità per accettare i "toscanismi" nelle sue leggi.
C'è poi da dire nel merito, che si fa riferimento a comunità alloggio e case protette di cui si parla è vero nella legge 20, ma si parla a partire dall'articolo che viene sostituito in avanti, pertanto fare riferimento ad una cosa che non c'è più ritengo non sia opportuno, quindi credo si possano togliere le parole "che ricomprendono le comunità alloggio e le case protette". I nuovi servizi sono definiti con nuovi termini e li accettiamo come tali, e da questo momento usiamo soltanto quelli.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità.

Mi spiace di non poter accogliere l'emendamento. La spiegazione sta nel fatto che dobbiamo garantire la continuità dell'uso dei termini. E' una definizione delle strutture che nel piano precedente abbiamo chiamato così.
Cancelliamo pure il prezioso "ri".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
2) Dal Consigliere Martinetti: sopprimere, al terzultimo capoverso, le parole "e che risultano registrati ai sensi del successivo articolo 23".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Vorrei fare un'osservazione di carattere collaborativo. A pagina 11 alla fine del terz'ultimo comma si dice: "e che risultino registrati ai sensi del successivo articolo".
Siccome tutti i servizi devono essere registrati, quella espressione deve essere tolta.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

L'emendamento è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
3) Dal Consigliere Bergoglio: al penultimo capoverso aggiungere, dopo le parole "comma precedente", "o di loro inidoneità".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Desidero motivare il nostro "sì" a questo articolo anche se il nostro emendamento principale era stato accolto solo parzialmente. Questo è uno degli articoli più rilevanti della legge nel quale alla difficile materia dei presidi socio-assistenziali di carattere residenziale è data una sistemazione idonea, adeguata e corrispondente in larga parte a quelle che sono state le impostazioni da noi sostenute in questo ultimo triennio.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 21 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Adeguamento dell'art. 23 della legge regionale 23 agosto 1982 n. 20) "L'art. 23 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 è così rielaborato: 'Autorizzazione al funzionamento dei nuovi presidi residenziali. Chiunque intenda aprire un presidio residenziale assistenziale deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.
L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri individuati dal piano socio-sanitario regionale ed è subordinata altresì all'osservanza delle normative vigenti.
A tal fine le domande vanno indirizzate all'Unità socio-sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera e) della presente legge che, previa verifica, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo comportano la relativa modifica della precedente autorizzazione, previo espletamento delle medesime procedure.
La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza.
In caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente L'Unità socio-sanitaria locale procede alla sospensione e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unità socio-sanitaria locale è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento' ".
Ha la parola il Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Il nostro Gruppo ha ritenuto di non presentare l'emendamento che avrebbe voluto presentare perché era a conoscenza dell'orientamento della Giunta e della maggioranza di non accettarlo.
Avrebbe portato alla rielaborazione complessa anche di altri articoli.
Ciò non significa che noi non avanziamo le nostre ampie riserve sul concerto di autorizzazione preventiva al funzionamento di servizi assistenziali.
Abbiamo sempre sostenuto, molto solitariamente, ma con buone motivazioni di carattere giuridico-costituzionale, che non è legittimo imporre a chi intende svolgere un servizio assistenziale, una autorizzazione preventiva nel quadro del diritto costituzionale di libertà di assistenza. Ci sembra che imporre delle condizioni per aprire un servizio ponga la nostra Regione in condizioni di difformità rispetto ad altre Regioni Italiane creando un diverso trattamento .dei cittadini italiani rispetto ad un dettato costituzionale e quindi ci sembra che senza una legge di carattere nazionale non sia possibile fare questo.
Mi si risponderà che già nella legge precedente questa norma era contenuta che il governo nazionale l'ha ritenuta legittima costituzionalmente ma è fuori luogo ricordare che ci sono tanti provvedimenti del governo nazionale che cadono sotto la censura della Corte Costituzionale.
Di per sé il giudizio del governo non è un giudizio di costituzionalità.
Noi non siamo favorevoli a questo articolo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 22.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 20 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 (Adeguamento dell'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20) "L'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così rielaborato: 'Registrazione dei presidi socio-assistenziali già funzionanti. La registrazione costituisce titolo autorizzativo per i servizi socio assistenziali già funzionanti, che non siano già in possesso e nell'obbligo di specifica autorizzazione.
A tal fine gli Enti gestori, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad avanzare domanda di registrazione alle Unità socio-sanitarie locali sul cui territorio ha sede il presidio, dichiarando contestualmente la natura giuridica dell'Ente, il tipo e le caratteristiche dell'assistenza erogata, la capacità ricettiva ed il numero degli ospiti, il numero degli operatori disponibili, la data di costruzione del presidio o quella dell'eventuale ultima ristrutturazione.
Alla domanda deve essere allegato lo Statuto dell'Ente.
L'Unità socio-sanitaria locale entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, ne verifica la completezza e, in caso positivo, procede alla registrazione e ne dà comunicazione all'interessato. In caso contrario restituisce la domanda, motivando la non avvenuta registrazione.
Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle loro delegate ai sensi dell'art. 25, lett. a) della presente legge, i Comuni, tramite le Unità socio-sanitarie locali assicurano, mediante l'attività di vigilanza, il possesso, da parte dei presidi di cui al presente articolo, dei requisiti minimi previsti dal piano socio-sanitario regionale per le strutture assistenziali già funzionanti' ".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento; viene aggiunto il seguente comma: "Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unità socio-sanitaria locale. è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritti, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

All'art. 32 la Commissione V all'unanimità aveva inserito l'ultimo comma in cui si dà un rimedio contro i provvedimenti dell'Unità socio-sanitaria locale attraverso una opposizione da presentarsi in brevissimo tempo alla Giunta, per non costringere enti o privati che fossero colpiti da provvedimenti di non autorizzazione, a dover subito esperire il ricorso giurisdizionale al TAR. ma avere livello di autoimpugnativa da parte della amministrazione regionale.
Ci sembra che lo stesso ragionamento valga per questo articolo. C'è una procedura per le registrazioni dei servizi ed una procedura per l'accertamento dei requisiti minimi per cui, qualora un soggetto si senta colpito, prima di essere costretto a ricorsi giurisdizionali, sarebbe bene che abbia questa possibilità. L'emendamento ripete le 5 righe che sono state inserite nel precedente articolo.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La Giunta accoglie l'emendamento



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Il nostro Gruppo dare voto negativo Non ne ripeto i motivi perché li ho già ampiamente esposti nell'intervento fatto in sede di discussione generale sulla legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 23 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 44 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20) "Ferma restando la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali dei Comuni tramite L'Unità socio-sanitaria locale e fatto salvo quanto previsto per le Unità socio-sanitarie locali subcomunali di Torino in base alla specifica normativa regionale, è prorogato al 31 dicembre 1985 il termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982 n. 20.
Le prestazioni previste nello stesso articolo sono erogate dai Comuni nell'ambito della programmazione locale socio-sanitaria e delle deliberazioni quadro emanate dall'Unità socio-sanitaria locale di intesa con i Comuni, nei vari settori di intervento socio-assistenziali".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo D.C.: le parole "31 dicembre 1985" si propone vengano sostituite con le seguenti "sino alla scadenza dell'efficacia del presente piano".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Questo emendamento è il subordinato all'emendamento presentato prima all'art. 20 con il quale si prevedeva la possibilità per i Comuni di continuare a gestire alcuni interventi di assistenza. Siccome quell'emendamento che aveva una data sine die non è stato accolto chiediamo che ci sia una ulteriore proroga di due anni e mezzo per il trasferimento di queste competenze, ovvero che sia consentito ai Comuni che lo vogliono di trattenere queste competenze fino alla scadenza "dell'efficacia del presente piano", perché se il piano andasse in prorogatio la deroga rimarrebbe fino a che il piano non fosse decaduto per il subentro del piano successivo.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

L'emendamento non può essere accolto.



PRESIDENTE

2) Dal Consigliere Mignone: sostituire le parole "31 dicembre 1985" con "31 dicembre 1986".
La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

Noi pensiamo che l'emendamento proposto dalla D.C. possa essere un utile elemento di riflessione.
Siamo praticamente in scadenza di legislatura non soltanto noi ma anche i Consigli comunali che dovranno procedere al rinnovo dei Consigli stessi e quindi anche alla elezione delle assemblee delle Unità socio-sanitarie locali Facendo questa valutazione traiamo la conclusione che assai difficilmente si potrà rimettere in moto il meccanismo prima dell'inizio del 1986. Ci sembra quindi che la proposta del Gruppo D.C. non sia del tutto priva di fondamento, non tanto per le ragioni del non avviare la politica di integrazione e unificazione dei servizi sanitari, socio assistenziali, ma proprio perché siamo in quella fase di transizione. Mi rimetto qui al giudizio della Giunta. Una proposta sarebbe quella di introdurre un elemento che rinvia, anziché al 31 dicembre 1985, magari al 31 dicembre 1986. Potrebbe essere un elemento positivo nella misura in cui tiene conto del fatto che fino al 31 dicembre 1985, comunque, non avremo gli organismi delle Unità socio-sanitarie locali pronti ad intervenire. E' un elemento di riflessione che il Gruppo PSDI sottopone alla valutazione della Giunta. Se questa proposta non fosse accolta dalla Giunta noi ci asterremo.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La proposta di mediazione avanzata dal collega Mignone può essere accolta



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Barisione.



BARISIONE Luigi

Intervengo per una questione formale nel senso che lasciamo scritto "fatto salvo quanto previsto dalla normativa per Torino" che abbiamo prorogato al 31 dicembre 1985, quindi verremo a determinare una situazione anomala perché Torino deve farlo entro il 31 dicembre 1985 e le altre Unità socio-sanitarie locali possono farlo entro data diversa. Invito la Giunta a chiarire questo aspetto per non creare situazioni non coordinate tra le diverse realtà.



REBURDO Giuseppe

A titolo personale non voterò questo emendamento perché lo interpreto come un atto di sfiducia rispetto a quegli amministratori delle Unità socio sanitarie locali e dei Comuni che in questi anni, indipendentemente dal colore politico, hanno fatto uno sforzo di integrazione di questi servizi.
Mi pare che questa decisione non vada incontro alla loro impostazione.



MARTINETTI Bartolomeo

Non intendo intervenire su questa discussione dopo l'intervento del collega Reburdo e dopo che nella discussione del precedente art. 20 è stato ancora una volta ricordata l'esperienza dell'Unità socio-sanitaria locale del luogo in cui io abito: con questa proposta e neanche con la proposta che è stata già respinta relativamente all'art. 8 della legge 20 non intendiamo affatto negare l'opportunità dell'integrazione dei servizi socio assistenziali nell'Unità socio-sanitaria locale. Intendiamo soltanto sottoporla alla votazione concreta delle situazioni locali. Sono delle funzioni riservate dalla legge ai Comuni; è giusto che i Comuni siano la prima parte decidente e non che ci sia una imposizione dall'alto. Nessuna volontà di recriminare contro chi ha ritenuto, valutando le situazioni locali, di fare, anche prima della legge 20 questa integrazione di servizi ma il riconoscimento che esistono altre situazioni la cui realtà secondo noi, suggerirebbe addirittura di lasciare impregiudicata l'unificazione totale e totalizzante dei servizi, lasciando sempre la possibilità di alcuni servizi a gestione comunale. Quanto meno lasciamo che le cose maturino con il tempo dovuto. I ragionamenti del collega Mignone rispetto alle difficoltà procedurali che incontreremo nei prossimi mesi sono ovvie.
Ritiriamo il nostro emendamento, pur dispiaciuti che non sia stato accolto nella sua intierezza. Diamo atto che un rinvio di un atto, fino al dicembre 1986, consente quanto meno di fare le cose con più calma ed al Consiglio futuro eventuali ripensamenti nel senso da noi ritenuto più logico.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 1 è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 42 voti favorevoli ed 1 astensione.
Pongo in votazione l'art. 24 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Proroga del termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20) "Il termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 è prorogato alla scadenza del presente piano socio-sanitario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Titolo V (Norme transitorie e finali) Art. 26 (Personale in servizio presso le cessate infermerie) "Al personale in servizio presso le cessate infermerie e addetto alle attività sanitarie sono estese le norme di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, relativamente all'iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 "Nelle more dell'applicazione delle specifiche normative nazionali e regionali di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini di superare gli attuali squilibri territoriali nella città di Torino e di non disperdere un patrimonio organizzativo e scientifico, il presidio Gradenigo, che ha già presentato istanza riconoscimento, fa parte della rete sanitaria del presidio integrativo di base dell'Unità socio-sanitaria locale TO X ed è riconosciuto presidio dell'Unità socio-sanitaria locale nel presupposto che : a) è ubicato in una Unità socio-sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo b) dipende da una istituzione non avente fini di lucro c) ha già un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente a quello degli stabilimenti ospedalieri.
L'Ente titolare del presidio anzidetto conserva l'autonomia giuridico amministrativa. Apposite convenzioni tra l'Unità socio-sanitaria locale locale TO X e l'Ente titolare, nel rispetto dell'autonomia tecnico funzionale del singolo presidio, definiranno i rapporti e le integrazioni dei servizi e delle prestazioni con quelli dei presidi gestiti direttamente dall'Unità socio-sanitaria locale. La convenzione sarà stipulata sulla base di uno schema tipo di convenzione approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da approvarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.
Il definitivo riconoscimento a "Presidio" dell'istituzione sopra citata avverrà su istanza di riconferma da presentarsi dall'istituzione stessa entro 60 giorni dall'emanazione del presente piano socio-sanitario".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Martinetti. Ne ha facoltà.



MARTINETTI Bartolomeo

Mi sembra che quanto contenuto alle lettere a), b), c) sia materiale non pertinente in una legge.
Si stabilisce che il presidio Gradenigo riconosciuto presidio dell'Unità socio-sanitaria locale. Non è pensabile che in una legge si dice il perché lo riconosce. Nel presupposto che è ubicato in una società dipendente da una istituzione ha già un ordinamento, mi sembra assurdo che in una legge si scrivano delle cose non prescrittive come è il contenuto di una legge.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Capisco il senso di questa osservazione Vorrei pregare di mantenere così l'articolo.
E' un caso anomalo se lo togliessimo non risulta più da nessun atto la legittimazione di questo comportamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'articolo 27.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Approvazione degli allegati al piano socio-sanitario regionale) "Sono approvati gli allegati seguenti: a) obiettivi sostanziali b) obiettivi strumentali".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Questo articolo non si può approvare adesso, perché bisogna esaminate gli allegati e gli emendamenti agli allegati.



PRESIDENTE

Va bene. Teniamo in sospeso l'art. 28 che verrà votato dopo aver esaminato gli allegati al progetto di legge.
Art. 29 "Il Consiglio regionale, con successivi provvedimenti, emanerà specifiche direttive per le azioni di cui ai precedenti articoli 6,7,8 e 9.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al primo comma, la materia è regolata dalla legge regionale 10 marzo 1982 n. 7, per le parti non in contrasto con quanto previsto nella presente legge e relativi allegati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 (Testo coordinato dei piani socio-sanitari regionali per i trienni 1982/1984 e 1985/1987) "La Giunta regionale predisporrà, entro il 1986, un testo coordinato dei piani socio-sanitari regionali per i trienni 1982/1984 e 1985/1987 e dei provvedimenti di cui all'articolo precedente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Art. 31 (Aggiornamento del piano) "La Regione può aggiornate annualmente con legge il piano socio-sanitario.
Le Unità socio-sanitarie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno possono avanzare proposte di aggiornamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Art. 32 "Il Consiglio regionale, al termine del secondo anno di validità del presente piano, adotta le linee di indirizzo per la formulazione del piano socio-sanitario per il triennio successivo.
Le Unità socio-sanitarie locali entro il 30 giugno dell' ultimo anno di validità del piano, con deliberazione dell'assemblea generale, esprimono parere sulle suddette linee e avanzano proposte in ordine ai contenuti del piano stesso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 (Revisione degli ambiti territoriali delle Unità socio-sanitarie locali) "Nel corso del 1985 il Consiglio regionale di sanità ed assistenza procederà ad analisi degli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, anche su proposta delle Unità socio sanitarie locali, al fine di verificarne la congruità con la necessità delle Unità socio-sanitarie locali di disporre di un assetto organizzativo efficiente e produttivo e di proporre criteri per la revisione degli ambiti anzidetti. Nelle more di una revisione della citata legge regionale n. 41 la Giunta regionale, su motivata richiesta dei Comuni interessati, promuove convenzioni tra Unità socio-sanitarie locali limitrofe, atte a garantire una migliore risposta dei servizi alle esigenze dei cittadini".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Allegato A - Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo D.C.: si propone la soppressione del paragrafo 1.2.
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

In Commissione avevamo già osservato che alcuni obiettivi non saranno raggiungibili all'interno del triennio come non sono stati raggiunti certi obiettivi all'interno del precedente piano e che non è bene che il piano si trasformi da triennale a quindicinale. Proponiamo di togliere il paragrafo 1.2. Siamo qui per fare il piano triennale della Regione e dobbiamo dire le cose che intendiamo fare in questo triennio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo esprime voto di astensione sull'emendamento predisposto dai colleghi della D.C.
Il ragionamento fatto dal collega ha un fondamento, ma è troppo corretto e troppo trasparente per essere accettato in politica senza rifletterci.
Al contrario ho l'impressione che questa scaletta di tempi che vengono indicati potrà essere utilizzata dal gestore del piano per ricordare a chi chiederà ragione di come il piano viene gestito che questi obiettivi sono scanditi nel tempo e anche a tempi molto lunghi, quindi mettono il gestore del piano al riparo di risposte immediate rispetto ai problemi che si possono individuare in tempi che il proponente, cioè la Giunta, riconosce non essere né di brevissimo, né di medio né di lungo tempo.
Non è un voto contrario perché il ragionamento di Martinetti è fondato però dovrebbe avere come conseguenza quella della estrapolazione del piano di tutti gli elementi non riconducibili alla gestione triennale. Se invece gli elementi esistono, anche soltanto a livello di scenario di ipotesi bisogna individuare i tempi ai quali fare riferimento che vanno al di là del triennio.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Vi è anche un elemento di ordine funzionale. In molte parti del piano si parla di "breve termine" "medio termine", "lungo termine". Per rendere intelleggibili i concetti che possono essere dilatati da ognuno a dimensione ben più alta, questo articolo è doverosamente necessario mantenere, proprio per evitare interpretazioni personali dei concetti di breve tempo, di medio e di lungo periodo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli e 22 contrari.
2) Dall'Assessore Bajardi : dopo il sesto comma aggiungere il seguente comma: "In materia di tossico-dipendenze è opportuno prevedere, oltre agli obiettivi indicati nell'allegato n. 20 della legge regionale 10/3/1982 n.
7, anche i seguenti : recupero da parte del nucleo familiare del tossico-dipendente del suo ruolo istituzionale modificazione degli stereotipi di lettura, degli atteggiamenti di indifferenza e delega da parte delle diverse realtà sociali nei confronti delle situazioni di emarginazione e di tossico-dipendenza.
Per la realizzazione dei predetti obiettivi è necessario raggiungere a livello regionale una partecipazione più ampia di tutte le competenze (sanità ed assistenza, cultura, sport, agricoltura, lavoro, formazione professionale, commercio ed artigianato, ecc.), le quali devono trovare un momento di coordinamento per concorrere congiuntamente alla formulazione di programmi di intervento sulla condizione giovanile, al fine di prevenire situazioni di disadattamento".
La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

L'emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta trae spunto dal dibattito sulle tossicodipendenze che abbiamo effettuato la scorsa settimana.
Riteniamo però che questo emendamento sia una affermazione di principi già di fatto contenuta nell'ordine del giorno più dettagliato che dovrebbe essere approvato nel corso di questa stessa riunione e che aggiunga nulla di essenziale ai contenuti del piano stesso. La preoccupazione è che si voglia comunque scrivere qualcosa nel piano al riguardo, senza dare delle note operative, che sono peraltro già contenute sia nelle delibere che abbiamo approvato in relazione al riparto di fondi e all'indicazione dei servizi nelle scorse sedute sia rispetto all'ordine del giorno che è molto più dettagliato. Detto questo, non siamo contrari all'inserimento ed alla votazione di questo emendamento aggiuntivo, però ci pare scarsamente rilevante.
Non vorremmo che si volesse in qualche modo sanare il fatto che non si sono potuti discutere per mancanza di tempo i vari progetti-obiettivo e che si surrogasse in questo modo con affermazioni di principio tanto condivisibili quanto prive di contenuto reale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
Allegato B) - Vengono presentati i seguenti emendamenti: l) Dal Gruppo D.C.: il paragrafo 1.1.1. è sostituito dal presente: "1.1. Obiettivi strumentali il cui perseguimento supera il triennio di piano.
Il riordino della rete ospedaliera della città di Torino, basato sui seguenti criteri: a) prevedere una distribuzione dei presidi ospedalieri che superi l'anomala concentrazione di posti ospedalieri nell'arco sud della città b) garantire nei vari stabilimenti ospedalieri, anche periferici, la migliore distribuzione di reparti e servizi, fatte salve le necessarie cautele al fine di evitare unità operative sottodimensionate e salvaguardando la presenza dei servizi e dei reparti altamente specializzati, aventi funzione di riferimento per l'intera attività sanitaria regionale. Durante il triennio di piano, L'Unità socio-sanitaria locale 1-X di Torino, tenuto conto delle indicazioni del presente allegato e della tabella n. 1, predisporrà un programma decennale relativo alla materia di cui ai precedenti punti a) e b) ed avvierà, d'intesa con la Regione, i primi provvedimenti concreti".
La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

L'emendamento sostitutivo del punto 1.1.1 è relativo agli obiettivi di piano per il riordino della rete ospedaliera della città di Torino.
Nell'obiettivo di piano si prevede una serie di modifiche alla rete ospedaliera in particolare diverso assetto della rete stessa dal punto di vista territoriale, con ridistribuzione ospedaliera che operano prevalentemente nell'area sud della città.
Siamo sostanzialmente d'accordo anche se i tempi, i modi e le ipotesi ci lasciano perplessi, Essendo prevista in altra parte del piano una norma che consente alle Unità socio-sanitarie locali di fare nell'ambito del piano di attività e spesa delle proposte diverse rispetto all'ipotesi del piano stesso, possiamo rimandare l'esame dettagliato di questa diversa collocazione dei vari reparti e posti letto a quel momento.
Per quanto riguarda il punto b) la proposta di modifica è abbastanza centrale. Non siamo tendenzialmente favorevoli allo smembramento dei servizi e degli ospedali specializzati, perché riteniamo che la capacità tecnica prodotta da una concentrazione di specialisti rispetto a determinati settori possa essere ancora utile. Nello stesso tempo non ci opponiamo neppure a che si prevedano dei servizi di base decentrati nelle varie specialità perché questo è oggettivamente opportuno. Siamo altresì convinti che una ipotesi di questo genere non possa comunque essere realizzata nell'arco del triennio come proposto dal piano, ma che debba entrare nell'ambito di quelli che sono gli obiettivi di più lungo periodo.
Riteniamo che sostituire interi reparti, smembrare ospedali, costituirne dei nuovi, sia una attività che prevede dei tempi globalmente più lunghi.
Riteniamo che sia realistico concordare durante il triennio di piano con le Unità socio-sanitarie locali 1/10 tenuto conto degli allegati e delle indicazioni, un programma decennale relativo alla materia di cui ai precedenti punti a) e b) per avviare, d'intesa con la Regione, i primi provvedimenti concreti. Questo non con l'intento dilatorio ma con l'intento di fare un piano realistico, attuabile, con delle ipotesi di finanziamento.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

L'emendamento proposto può essere accolto parzialmente: per la parte che riproduce una parte dei termini, non può essere accolto per il titolo a dimostrazione del voto che abbiamo fatto prima.
Si tratta di obiettivi strumentali a lungo termine. Quanto alle funzioni altamente specializzate la Giunta fa questa proposta.
Al termine del punto 1.1.1 il punto b) prosegue con la frase: "evitare unità operative sottodimensionate e salvaguardando la presenza dei servizi e dei reparti altamente specializzati aventi funzione di riferimento per l'intera attività sanitaria regionale".
L'ultimo comma dell'emendamento è invece accolto nella sua intierezza.



PRESIDENTE

Il Gruppo D.C. acconsente su questa proposta?



BERGOGLIO Emilia

Siamo d'accordo con l'integrazione presentata dalla Giunta per il significato che l'Assessore ha voluto attribuire.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
2) Dall'Assessore Bajardi : inserire dopo il paragrafo 1.2.6 il paragrafo 1.2.7 come segue: "Gli obiettivi a breve termine per la tutela della salute mentale sono: a) entro il 1985 la Regione darà corso ad un progetto pilota "superamento degli ospedali psichiatrici" che, sulla base delle esperienze già note indichi linee di azione da perseguire, con riferimento anche a nuove soluzioni, quali le cooperative tra ex degenti, ed a nuove metodiche atte a collegare diverse competenze per la soluzione di problemi casa lavoro b) entro il triennio, attivare nelle Unità socio-sanitarie locali sedi di O.P. ,progetti speciali per gli handicappati psico-fisici e per gli ultra sessantacinquenni ancora ricoverati in O.P. Tali progetti debbono essere collegati con il territorio sia attraverso i servizi socio-sanitari ed assistenziali per handicappati e per anziani, sia con cooperative di servizio e culturali ed associazioni di volontariato, sia secondo quanto disposto dalla legge regionale 20/1982, in rapporto con gli enti locali".
3) Dai Consiglieri Bergoglio e Martinetti: inserire dopo il paragrafo 1.2.6, il paragrafo 1.2.7, come segue: "Gli obiettivi a breve termine per la tutela della salute mentale sono : a) Entro il 1985 la Regione darà corso ad un progetto pilota 'superamento degli ospedali psichiatrici' che, sulla base delle esperienze già note indichi linee d'azione da perseguire, con riferimento anche a nuove soluzioni, sia sanitarie che sociali, quali le cooperative tra ex degenti le comunità ospiti e terapeutiche ed a nuove metodiche atte a collegare diverse competenze per la soluzione di problemi casa lavoro.
b) Entro il triennio, attivare nelle Unità socio-sanitarie locali sedi di Ospedali psichiatrici, progetti speciali per gli handicappati psico-fisici e per gli ultrasessantacinquenni ancora ricoverati in O.P. Tali progetti debbono essere collegati con il territorio sia attraverso gli SSM, e i servizi socio-sanitari ed assistenziali per handicappati e per anziani, sia con cooperative di servizio e culturali ed associazioni di volontariato sia secondo quanto disposto dalla legge regionale 20/1982, in rapporto con gli enti locali.
c) Entro il triennio trasformare gli attuali reparti di degenza degli O.P.
in 'comunità ospiti' con valenza sanitaria, strutturati in piccoli gruppi con presenza di personale sanitario medico e non medico e di assistenza".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

L'emendamento s'integra con l'ulteriore integrazione dell'emendamento presentato dal Gruppo D.C. che viene accolta.



BERGOGLIO Emilia

L'emendamento è una integrazione all'emendamento dell'allegato B) della Giunta regionale.
Molti smantellamenti di ospedali psichiatrici si sono fermati.
Noi desideriamo inserire nel piano una ipotesi concreta che vada nella logica di rendere operante lo smantellamento con l'obbligo di ristrutturare e di rendere vivibili i reparti degli ospedali psichiatrici ancora funzionanti.
L'Assessore ha già anticipato di accogliere l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione i due emendamenti unificati.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati all'unanimità.
4) Dal Gruppo D.C.: dopo il paragrafo 1.2.7 inserire il paragrafo 1.2.8.: "Gli obiettivi a breve termine, in relazione alla tutela della procreazione responsabile sono in sintesi : realizzazione di sistematici interventi a carattere preventivo in relazione all'interruzione volontaria della gravidanza secondo la legge 194: nel riconoscimento alla tutela della vita umana fin dal suo concepimento del diritto alla qualità della vita, del diritto ad una procreazione responsabile attuando concretamente le opportune strutture consultoriali per rimuovere gli ostacoli alla gravidanza e maternità attuando inoltre la collaborazione tra i servizi ospedalieri e territoriali per superare la concezione di burocratica certificazione introducendo un approfondimento delle ragioni e delle cause della richiesta di interruzione di gravidanza prevedendo forme idonee di utilizzo per i servizi di cui sopra e valorizzando nella fase preventiva le risorse umane del personale obiettore di coscienza".
La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Il progetto materno infantile e uno di quei progetti che per ragioni di tempo in questo stralcio di piano non può essere discusso ed approvato nella sua intierezza.
Abbiamo ritenuto di presentare un emendamento aggiuntivo da inserire in questa fase ristretta con la finalità specifica di focalizzare il problema della tutela della procreazione responsabile.
L'obiettivo prioritario è di porre in essere una rete di servizi che scoraggino il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza ed offrano delle opportunità.
L'emendamento ha due scopi: di realizzare sistematici interventi di carattere preventivo in relazione all'interruzione volontaria della gravidanza secondo la legge 194, per le parti positive che in essa sono contenute di riconoscere la tutela della vita umana fin dal concepimento.
Chiediamo che si inserisca in questa fase la specificità del consultorio come servizio di primo livello rispetto a questi problemi con l'indicazione di collaborazione, con gli altri servizi territoriali e con quelli ospedalieri proprio per evitare che il consultorio diventi un luogo di certificazione burocratica dell' aborto. Chiediamo delle forze idonee di utilizzo per i servizi del volontariato e la valorizzazione nella fase preventiva delle risorse umane del personale obiettore di coscienza.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La proposta può essere accolta. La Giunta però propone una contro elaborazione per dare maggiore sistematicità alla materia ed introduce qualche altro elemento così come risulta dall'emendamento che ho presentato. Non è affrontato il problema dell'utilizzo del personale obiettore di coscienza perché è un problema cruciale di ordine anche giuridico. Esistono delle proposte di legge in Parlamento. L'unico nodo è questo: la sostanza dell'emendamento aggiuntivo è accolta.



BERGOGLIO Emilia

La controproposta dell'Assessore Bajardi rientra in parte nello spirito del nostro emendamento. Abbiamo anche chiesto di valorizzare le risorse umane del personale obiettore di coscienza. C'è l'esigenza di approfondire questo aspetto anche perché il personale è numericamente e qualitativamente insufficiente per svolgere tutte le funzioni che sono previste e nella legge istitutiva dei consultori e nella stessa legge 194. Ci pareva opportuno porre il problema di come, in che forma e con quale valenza è possibile utilizzare queste disponibilità che rischiano di essere lasciate ai margini o di caricare l'ipotesi del servizio consultoriale solo su personale obiettore di coscienza.
Ritenevamo giusto, per far crescere una cultura alternativa rispetto al valore della vita, prevedere forme di lavoro, studiate e concretamente attuate, che coinvolgessero anche questo personale.
Ci sono difficoltà reali, incominciamo ad affrontarle. L'emendamento dell'Assessore Bajardi ci trova favorevole. Lo invitiamo però a riflettere anche sull'ultimo punto dell'emendamento. Consideriamo unificato il nostro emendamento fino all'ultimo punto e manteniamo come emendamento aggiuntivo l'ultima parte del nostro precedente emendamento. Quindi proponiamo la votazione per punti.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Il problema merita ancora una riflessione. La proposta dell'Assessore Bajardi è una proposta responsabile e tiene conto di tutti gli elementi disponibili.
Non si possono puntare tutte le battaglie di prevenzione dell'aborto prevalentemente sui servizi previsti dalla legge 194, ma si deve fare un discorso generale di difesa e di salvaguardia della vita per farlo entrare nella cultura e nell'etica.
Ritengo che debba essere realizzato questo intervento all'interno del piano socio-sanitario collocandolo in un contesto di lettura di questo tipo.
Penso che la proposta di Bajardi sia completa ed in grado di creare le condizioni perché si sviluppino delle battaglie etiche più complessive e più generali.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'emendamento unificato fino all'ultimo capoverso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Sull'ultimo capoverso l'Assessore Bajardi intende intervenire.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Nell'ultimo capoverso dell'emendamento è contenuto anche il riferimento al volontariato che era già presente nella parte precedente.
Dal punto di vista formale questa parte è già risolta. Vorrei augurarmi che questa proposta sia ritirata, nel senso che è significativa la parte che abbiamo già votato.



BERGOGLIO Emilia

E' condivisibile lo spirito dell'emendamento che abbiamo votato per ragioni ideali che condividiamo.
Chiedo che venga votato l'emendamento e propongo una modifica in questo senso: "prevedendo forme idonee di utilizzo per i servizi di cui sopra e valorizzando nella fase preventiva le risorse umane del personale obiettore di coscienza".
Si sopprime così il volontariato che è già contemplato nella parte precedente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'ultimo capoverso dell'emendamento n. 4).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni.
5) Dal Consigliere Gastaldi: al paragrafo 2.1.1., secondo comma, dopo la parola "servizi" aggiungere: "e presidi diversi da quelli di residenza".
La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Gli elementi sono due però si integrano a vicenda. Se un utente si avvale di un servizio o di un presidio che è collocato in una Unità socio sanitaria locale diversa da quella di residenza, le spese dovrebbero essere portate a carico dell'Unità socio-sanitaria locale di residenza dell'utente.
Lo spostamento dell'utente in Unità socio-sanitaria locale diversa pu essere dovuto a motivi diversi: turismo, diversa validità degli operatori medici, diversa validità delle strutture ospedaliere e di servizio, motivi che potrebbero comparire in modo improvviso e creare difficoltà di bilancio per le Unità socio-sanitarie locali le quali potrebbero trovarsi improvvisamente a fronte di spese superiori a quelle previste.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

L'emendamento è accoglibile, sottolineando però che le leggi nazionali impediscono il movimento delle risorse quindi questo avviene nell'ambito della compensazione del riparto del fondo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
6) Dal Consigliere Gastaldi: al paragrafo 2.1.1., dopo il secondo comma aggiungere: "Le spese effettuate nei servizi e presidi predetti, che non siano di riferimento sono di competenza dell'Unità socio-sanitaria locale di residenza dell'utente. La compensazione degli oneri connessi alla mobilità delle Unità socio-sanitarie locali avviene a cura della Regione Piemonte in occasione del riparto del fondo sanitario regionale, utilizzando i flussi informativi relativi agli esercizi precedenti" Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
7) Dal Consigliere Gastaldi: dopo il paragrafo 2.2.4 aggiungere: "In caso di assenza di veterinari liberi professionisti viene garantita l'assistenza zooiatrica d'urgenza da parte del servizio veterinario".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
8) Dall'Assessore Bajardi: al paragrafo 2.2.4 sostituire "ulteriormente specificate al punto 4.2.4." con il seguente periodo: "Per migliorare l'intervento nel settore delle tossico-dipendenze è necessario prevedere l'attivazione, a titolo sperimentale, nell'ambito del distretto, in due o tre zone ad alto rischio con realtà sociali diversificate, scelte in accordo o con la Regione, di un gruppo di "operatori della strada"che abbiano come sedi di lavoro il territorio ed i luoghi di incontro e di aggregazione giovanile, al fine di fornire agli enti competenti proposte per la riorganizzazione dell'esistente e l'attivazione di iniziative innovative e dinamiche,in relazione alle problematiche del mondo giovanile che vengono via via evidenziate".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
9) Dall'Assessore Bajardi: al paragrafo 2.3.2.14, inserire in calce: "Per quanto riguarda il servizio di recupero e rieducazione funzionale ancorché ubicato in sede ospedaliera, è territorialmente unico per tutta L'Unità socio-sanitaria locale e pertanto svolge attività anche presso i poliambulatori, il presidio residenziale ed a domicilio. Esso opera dipartimentalmente collegato con i vari reparti specialistici al fine di rispondere globalmente alla domanda di attività riabilitative emergenti nel singolo stabilimento ospedaliero, ovvero nei singoli settori di attività.
Obiettivo per il 1985 è quello della messa a regime dei servizi già previsti dal PSSR 1982/84 e l'istituzione del servizio di recupero e riabilitazione funzionale in tutti gli stabilimenti ospedalieri con capacità ricettive superiori a 250 posti letto.
Obiettivo per il 1986 è quello di istituire il servizio di recupero e rieducazione funzionale in tutte le Unità socio-sanitarie locali prive di ospedale.
L'obiettivo per il 1987 è quello del completamento della rete in tutte le Unità socio-sanitarie locali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento e approvato all'unanimità.
10) Dal Gruppo D.C.: al paragrafo 2.3,4, nel primo comma, dopo le parole "le Unita Socio Sanitarie Locali, in sede di PAS, provvederanno" aggiungere le parole: "in accordo con le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza interessate".
11) Dal Gruppo D.C.: al punto 2.3.4, ultimo comma, sostituire le parole "31 dicembre 1985" con le parole: "31 dicembre 1986".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Mi riallaccio alla discussione in merito alla infermeria fatta in occasione dell'approvazione del primo piano socio-sanitario.
La data del 31 dicembre 1985 per la stipulazione di nuove convenzioni che dovrebbero trarre origine dalle previsioni dei PAS ci sembra una data estremamente vicina e non offre quindi le opportunità di approfondire il problema delle infermiere che comunque vediamo sufficientemente approfondito al paragrafo 2.3.4.
Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sui numeri che hanno almeno il rilievo delle parole. In provincia di Cuneo la percentuale posti letto abitante è del 4,7 per cento a differenza del quadrante Nord e del quadrante Est dove la percentuale e del 5,8 per cento.
Non mi risulta chiaro il motivo per cui dopo tanti anni di gestione della sanità a livello regionale esistano ancora queste differenze. Una spiegazione sta nella realtà specifica della infermeria esistente in provincia di Cuneo.
Probabilmente c'è anche una migliore gestione. Ci sarà più salute, ci sarà una maggiore e migliore razionalità nell'erogazione dei servizi, sta di fatto che c'è una differenza del 20 per cento.
Non ho voluto toccare il quadrante di Torino, che offre dei servizi sovranazionali, sovra quadrante che evidentemente non possono rientrare in un calcolo meramente matematico.
Siccome ci sembra che gli altri tre quadranti abbiano realtà di popolazione di attività omogenee è difficile spiegare questa diversità di trattamento, a meno che non si tenga conto della realtà specifica delle infermerie presenti nella provincia di Cuneo.
Le forze politiche della mia provincia si rendano conto che la ristrutturazione delle infermerie comporta nella provincia di Cuneo aspetti che vanno a toccare anche la struttura ospedaliera.
Il problema è grosso e richiedevi un notevole impegno e molta maturazione a livello locale, pertanto stabilire la data del 31/12/85 entro la quale tutto quello che c'è scompaia per lasciare posto a una realtà nuova che è di difficile attuazione.
Chiediamo almeno che questa data venga procrastinata al 31/12/1986.
Questa nostra richiesta può avere delle opposizioni di carattere giuridico-burocratico tuttavia se vogliamo affrontare correttamente la trasformazione e la riorganizzazione dei servizi, il problema delle infermerie in provincia di Cuneo richiede più spazio.
E' ciò che chiediamo con il nostro emendamento.



MARCHINI Sergio

La raccomandazione testé illustrata dal collega Lombardi merita dalla Giunta la massima attenzione. La realtà del Cuneese, che il nostro Partito conosce bene per essere là quasi forza di massa, è quella descritta dal collega Lombardi. E' una cultura, una tradizione, ed anche un sistema orografico del territorio che ha creato una realtà che indubbiamente è probabilmente superata non tanto dai tempi ma dalle prospettive che ci sono rispetto al nostro tempo; quindi va superata e riconvertita ma certamente non può vedere costretto questo processo nel tempo del 31 dicembre 1985 considerando che tra l'altro l'85 è l'anno del Signore in cui, a Dio piacendo, si modificherà questa maggioranza regionale. Ci sono i problemi delle Unità socio-sanitarie locali, dei Comuni e un termine ultimativo di sei mesi in un aiuto elettorale sia una strettoia poco gestibile.
Raccomandiamo alla Giunta di dare attenzione all'emendamento dei colleghi della D.C. Per parte nostra lo sosterremo.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità.

La Giunta accoglie l'emendamento. Vorrei fare rilevare che la data ha un significato giuridico che mette assolutamente in discussione tutti gli aspetti che sono stati sottolineati; anzi, il 31/12/1986 fa sorgere qualche preoccupazione di ordine giuridico.
Tutte convenzioni illegittime queste strutture non sono mai state riconosciute come strutture ospedaliere e nell'articolo creiamo le condizioni affinché queste strutture abbiano un riconoscimento sanitario.
Il discorso è di altro genere, tuttavia si puo accogliere l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 10).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'emendamento 11).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato .all'unanimità.
12) Dall'Assessore Bajardi: al punto 2.3.5.3, aggiungere in calce: "Alla lettera i) del p. 27, all. 1 della legge regionale7/82 fermo restando quanto previsto al p. 2.3.2.14., sono aggiunti i seguenti capoversi: "Nell'ambito delle attività organizzate di riabilitazione assumono particolare rilevanza quelle relative a: A - Apallici Entro il 1985 l'Assessorato regionale alla sanità individuerà la collocazione, il dimensionamento e la tipologia organizzativa e funzionale di almeno una idonea struttura, anche utilizzando al meglio analoghe esperienze nazionali e internazionali, per il trattamento di tali soggetti.
B - Paratetraplegici Gli obiettivi nel triennio per questo tipo di patologia sono i seguenti: 1) Completamento a regime funzionale adeguato dell'imitale centro tetraparaplegici ed istituzione di una "unità spinale" a carattere dipartimentale presso il CTO.
Entro il 1985 avvio e formalizzazione, da parte della Regione, utilizzando a tal fine il CSI, di un apposito programma di rilevazione dell'incidenza annuale di casi di paraplegia nell'ambito della Regione.
2) Individuazione ed attivazione di un secondo centro regionale per tetraparaplegici.
Nel triennio di piano si pone l'obiettivo di attivare un secondo centro per tetraparaplegici, da prevedere per il soddisfacimento dei bisogni emergenti dalle Unità socio-sanitarie locali dei quadranti Nord-Est e Sud-Est della Regione.
A tal fine, entro il 1985, l'Assessorato regionale alla sanità individuerà la sede di detto centro.
C - Sclerosi multiple, parkinsonismi, ecc.
Nel triennio di piano si pone l'obiettivo di attivare attività sistematiche ed organizzative di prevenzione e trattamento curativo e riabilitativo anche per questo tipo di patologie.
Nel corso del 1985 la Commissione tecnico-consultiva di cui al punto che segue definirà luogo, tempi e modalità per una prima sperimentazione".
Chi e favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
13) Dal Consigliere Barisione: al paragrafo 2.3.5.16., al secondo comma, terza riga, sostituire a "TO III (CTO)" la dizione: -"TO III (CTO-OIRM)".
Chi è favorevole é: pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
14) Dall'Assessore Bajardi : al paragrafo 2.3.5.19, .al secondo comma, alle parole "anche per consentire la sperimentazione di cui al p. 5.3.4." il seguente periodo: "I reparti stessi, con il personale, sono chiamati a svolgere nel triennio una fase sperimentale che affronti, contestualmente e su un territorio definito, comprendente un poliambulatorio ed i distretti ad esso afferenti le seguenti problematiche: a) supporti specialistici ai medici di base a loro richiesta b) attività di aggiornamento professionale dei medici di base c) supporti specialistici alle attività poliambulatoriali ed ai servizi residenziali socio-assistenziali per anziani d) correlazione con tutte le divisioni presenti nello stabilimento al fine di garantire ad esse la necessaria consulenza specialistica, con particolare riferimento alle divisioni di medicina al fine di far crescere sul piano operativo e culturale, le competenze delle medesime nell'ottimale trattamento delle persone anziane e) validità della ospedalizzazione a tempo parziale, L'attuazione della sperimentazione anzidetta ha come condizione che il reparto, oltre a svolgere la normale attività di diagnosi e cura con ricovero a tempo completo, sviluppi le metodiche del ricovero a tempo limitato, già correlato con il servizio di recupero e riabilitazione funzionale, operi nel contesto definito.
La sperimentazione comprende altresì servizi di geriatria attivati in rete comprensoriale cui sono attribuite le attività proprie delle divisioni di geriatria ad eccezione di quelle di degenza.
Nel secondo semestre 1987 apposita Commissione tecnico-scientifica nominata dalla Giunta regionale, valuterà i risultati della sperimentazione".
15) Dai Consiglieri Valeri e Villa: al paragrafo 2.3,5,22., quinto comma, lettera a, prima linea, dopo le parole "Molinette di Torino", aggiungere: ", nonché l'istituzione di un secondo centro di trapianto renale nel quadrante nord-est, e nella fattispecie entro la struttura ospedaliera di Vercelli, come previsto dalla legge regionale7/82".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento e approvato.
16) Dal Consigliere Gastaldi: dopo il paragrafo 2.3.5.33, aggiungere: "a) 2.3.5, bis 'Rapporti con presidi non gestiti direttamente dal servizio sanitario nazionale. Le strutture private convenzionate svolgono funzione integrativa del S.S.N.'.
b) 2.3.5, bis 2 'Entro 60 giorni dalla presente legge sari predisposto dalla Giunta il piano di convenzionamento al quale le Unità socio-sanitarie locali dovranno attenersi'.
c) 2.3.5, bis 3 'I livelli di convenzionamento per ricovero con case di cura private, vanno determinati avendo riguardo al fabbisogno assistenziale ricopribile dalle strutture pubbliche in attività o di cui sia prevista l'attivazione ai sensi degli artt. 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n, 833; i livelli di convenzionamento con le case di cura private per attività di ricovero e cura sono oggetto del 'piano di convenzionamento' la cui completa applicazione consentirà la riduzione a non più di 3.500 unità del numero dei posti letto convenzionati'.
d) 2.3.5 bis 4 'L'accesso alle case di cura private convenzionate è previsto secondo le modalità che seguono: i ricoveri di utenti del servizio sanitario regionale devono essere preventivamente autorizzati con impegnativa disposta da sanitari all'uopo formalmente incaricati dalla Unità socio-sanitaria locale. di residenza dell'utente, su proposta del medico di base prescelto o dello specialista ospedaliero nel caso di utenti trasferiti direttamente da ospedali pubblici'.
e) 2.3.5 bis 5 'E' consentito il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, con parziale rimborso delle spese sostenute da utenti residenti in Piemonte per ricoveri effettuati in Italia od all'estero, in ospedali pubblici o enti assimilabili.
Per ottenere il concorso da parte del servizio sanitario nazionale delle spese sostenute, la prestazione dovrà essere preventivamente autorizzata su proposta del medico di base prescelto, da sanitari incaricati formalmente all'uopo dalla Unità socio-sanitaria locale di residenza dell' utente, che poi provvederà alla liquidazione sulla base della documentazione di spesa.
Importi e modalità relativi all'erogazione dell'assistenza in oggetto verranno determinati annualmente dalla Giunta regionale' ".
La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Il piano era incompleto perché non prevedeva le case di cura private che devono fare parte integrante dei presidi del Servizio Sanitario Nazionale. Il piano parla dei presidi privati per l'assistenza e non accenna a quelli per la sanità.
L'emendamento cerca di ovviare a tale incompletezza.



PRESIDENTE

C'è un emendamento di Nerviani all'emendamento di Gastaldi.
17) Dal Gruppo D.C.: al paragrafo 2.3.5 bis 2 (emendamento 16-b del Consigliere Gastaldi) nella prima riga sostituire "180" a "60".
Al paragrafo 2.3.5, bis 3 (emendamento 16-c del Consigliere Gastaldi) cancellare le ultime due righe dopo la parola "consentirà:" aggiungere quindi: "il graduale adeguamento del numero dei posti letto. Per il triennio di vigenza del presente piano l'utilizzazione dei posti letto convenzionati non potrà essere superiore alla base annua di 3.500 unità".
Al paragrafo 2.3.5 bis 4 (emendamento 16-d del Consigliere Gastaldi) aggiungere dopo la parola "residenza" le parole: "o di domicilio".
Chiede la parola il Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Chiedo scusa al collega Nerviani, ma la proposta di emendamento a un emendamento non ancora approvato crea una situazione difficilmente procedibile.
Suggerirei di considerare facenti parte in una specie di discussione generale su questo argomento anche gli interventi dei Gruppi successivi per evitare ai Gruppi di doversi pronunciare su argomenti diversi.



PRESIDENTE

D'accordo. Il Consigliere Nerviani vuole illustrare i suoi emendamenti?



NERVIANI Enrico

Sul piano formale ha perfettamente ragione il Consigliere Marchini ed è giusto accogliere la sua sollecitazione ad una sorta di discussione generale.
Il collega Gastaldi è preoccupato della carenza del piano in ordine alle strutture sanitarie private.
La sua osservazione parte da una posizione preoccupata anche di ridurre di fatto il convenzionamento in una prospettiva regolare. Da parte nostra facendo seguito alle cose già dette ieri, c'è una preoccupazione non analoga. Intendiamo semplicemente integrare il piano con questi nuovi elementi.
L'emendamento 2.3.5 bis 2, che prevede la presentazione del piano di convenzionamento e che stabilisce che questa presentazione debba essere fatta entro 60 giorni, vede la modificazione in 180 giorni anche per essere in ambiti più realistici e più operativi.
Al punto 2.3.5 bis 3 proponiamo per le ragioni dette, di cancellare le ultime due righe dopo la parola "consentirà" e l'espressione "la riduzione a non più" sostituendola con "il graduale adeguamento del numero dei posti letto convenzionati" ed aggiungendo un comma che riprende il valore di 3500 unità riferendolo però ad una base annua.
Al punto 2.3.5 bis 4, dopo le parole "Unità socio-sanitaria locale di residenza" chiedo di aggiungere le parole "o di domicilio".
La preoccupazione è di poter fruire delle stesse disponibilità per coloro che si trovano per ragioni di lavoro o per altre ragioni fuori dalla propria residenza.
Di queste correzioni ho già parlato in via anticipata con l'amico Consigliere Gastaldi; mi sembra che ci sia anche da parte sua disponibilità ad accogliere le nostre proposte.



PRESIDENTE

Collochiamo a questo punto il parere degli altri Gruppi, come suggeriva Marchini che ha la parola.



MARCHINI Sergio

Debbo dire che mi è difficile capire il senso dell'emendamento proposto dal P.R.I.
C'è un'affermazione al primo articolo dell'emendamento Gastaldi che rispetto alle funzioni vicarianti a suo tempo inventate dall'Assessore Bajardi, il termine integrativo sembrerebbe un termine...



BAJARDI Sante,Assessore alla sanità

Non ho mai scritto il termine "vicariante"



MARCHINI Sergio

Ho poche doti, ma la memoria non mi fa difetto. Il termine "vicariante" è usato in qualche testo e l'avevo anche colto perché noi liberali rincorriamo in particolare un "mostro" che è quello del "cattocomunismo" quindi questo "vicariante", detto da un comunista mi aveva disturbato.
Se il termine "integrativa" rispetto ai Consigli ospedalieri e alle strutture private, rispetto a quelle a suo tempo usate dall'Assessore, sia pure per altro argomento, ci conforta, la interpolazione in questa sede di un articolato predisposto a suo tempo per un allegato non più all'esame dell'ordine del giorno, ha un significato politico preciso che però non riesco a cogliere.
Sarebbe bene per chiarezza politica che nelle dichiarazioni venisse esplicitato.
Ci si era preoccupati che, in mancanza di questo articolo sarebbe stato ridotto l'accesso alla casa di cura privata? Allora si è posto questo emendamento per garantire l'accesso alle case di cura private? Oppure si temeva che in assenza di questo articolo ci fosse un eccessivo accesso alle case di cura private? Nella filosofia liberale le strutture private hanno una funzione concorrente rispetto a quella pubblica e devono mettere sotto la luce dei riflettori della pubblica opinione le carenze del sistema pubblico.
Questo appello in qualche misura lo voglio interpretare nella solidarietà di partiti risorgimentali in termini positivi e cioè che tende ad essere liberalizzante e non restrittivo. Se così non fosse sarebbe bene che l'estensore dell'emendamento lo dicesse quindi noi consideriamo il termine "integrativa" come liberalizzante rispetto all'attuale situazione e non riduttivo.
Se così è interpretiamo sempre in termini di superamento di alcuni vincoli, il numero dei posti letto, e la libertà di scelta da parte del cittadino e in questo senso l'emendamento proposto dal collega Nerviani ci trova consenzienti nella misura in cui rende più gestibile questa oggettiva limitazione che però il P.R.I. vuole introdurre senza che la Giunta abbia ritenuto di difenderlo con i documenti portati.
Diamo comunque un'interpretazione possibile all'iniziativa dei colleghi repubblicani, che riteniamo non accettabile nella filosofia liberale della funzione pubblica e di quella privata che devono essere di concorrenza e non di vicariato, conche venga dichiarata la disponibilità all'accettazione degli emendamenti predisposti dal collega Nerviani.
Nell'occasione sottolineo e raccomando alla Giunta di verificare la possibilità di accedere alla eliminazione delle parole all'emendamento 2.3.3 bis 4 dove si dice "di residenza dell'utente", perché anche in questo caso se una struttura privata ha senso nel territorio, probabilmente ha un senso conche copra un territorio pin vasto che non quello della Unità socio sanitaria locale in senso stretto.
Sembra difficile ipotizzare una Unità socio-sanitaria locale che abbia una funzione integrativa di una struttura presente all'interno di una Unità socio-sanitaria locale.
Probabilmente la struttura privata ha una funzione integrativa nel complesso del sistema sanitario regionale, non nel sistema della Unità socio-sanitaria locale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Diamo all'aggettivo "integrativo" lo stesso ed identico significato che dà il collega Marchini il quale se avesse potuto partecipare alle discussioni in Commissione sullo stralcio di piano socio-sanitario probabilmente avrebbe meglio compreso la posizione del P.R.I. e quindi non si troverebbe a dover rivolgere al P.R.I. delle osservazioni che francamente non riesco a comprendere.
Per quanto riguarda in particolare l'emendamento all'emendamento proposto da Nerviani, devo dire che abbiamo introdotto una correzione letterale. E' la storia del bicchiere che uno lo vede mezzo vuoto e l'altro mezzo pieno.
Si tratta semplicemente di collocare verbi, aggettivi e numeri in una posizione piuttosto che in un'altra.
Per quanto riguarda il domicilio, non abbiamo nessuna difficoltà ad aggiungere le parole proposte. Intendiamo conoscere l'espressione della Giunta a questo riguardo. Siamo d'accordo sugli emendamenti proposti dalla D.C.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La Giunta esprime parere favorevole alla globalità dell'emendamento proposto dal collega Gastaldi.
In relazione alle tre ipotesi di modificazione avanzate dal collega Nerviani, per quanto si riferisce alla scadenza ritengo più giusta quella dei 180 giorni.
In relazione all'emendamento bis 3 farei una richiesta di emendamento al testo di Nerviani e cioè "il graduale adeguamento del numero dei posti letto. Per il triennio di vigenza del presente piano, il numero dei posti letto convenzionati non potrà essere superiore a 3.500 unità".
Noi vogliamo ridurre il numero dei posti letto non aumentarlo.
Con la dizione di Nerviani si aumenta il numero dei posti letto. Si pu dimostrare che i posti letto sono occupati al 99,9 per cento cosa assolutamente impossibile che il miglior organizzatore del servizio sanitario, non sarà mai capace di organizzare. Di norma il numero dei posti letto convenzionati è l'85 per cento del totale dei posti letto disponibili, perché è impossibile organizzarlo in modo diverso. Tant'è vero che si vuole portare l'utilizzo dei posti letto del servizio sanitario al 75 per cento dei posti disponibili. Se non si accoglie la mia formulazione in effetti c'è un aumento dei posti letto convenzionati.
In termini concreti questa proposta aumenta il numero dei posti perch la base annua cambia radicalmente il senso, perché si riuscirà sempre a dimostrare che si possono occupare il 100 per cento dei posti-letto, è sufficiente non dismettere qualcuno fino a quando non subentra il prossimo cliente.



NERVIANI Enrico

E' chiaro che si parte da punti di vista diversi. Noi riteniamo non necessaria la diminuzione dei posti letto nel momento in cui proponiamo questi emendamenti.
Il dato importante è il piano di convenzionamento che verrà fatto nei tempi più brevi che la Giunta sarà in grado di rispettare. Si dice qui che dovrà esserci l'adeguamento dei numero dei posti letto al piano di convenzionamento; il dato di 3.500 unità su base annua con questi dati tecnici assume un valore diverso, sembrava non superiore a quello attuale e per questo l'avevamo accettato.
Se la posizione della Giunta è pregiudiziale contro una proposta della base annua, diciamo allora di rinviare i termini numerici al tempo in cui si definirà il piano di convenzionamento e di stralciare l'ultimo comma lasciando soltanto "il graduale adeguamento del numero dei posti letto convenzionati". E' un ripiegamento su una posizione diversa. La mia intenzione era quella di salvaguardare almeno in apertis verbis l'esistente perché non ci fosse regressione. Bajardi dice che addirittura c'è un aumento. Non voglio giocare di astuzia e di furbizia, perché sono armi che non ho mai utilizzato. Se è vero quello che dice l'Assessore Bajardi piuttosto di accedere a posizioni riduttive, viste da una parte, ed estensive, viste dall'altra, stralciamo l'ultimo comma proposto e lasciamo soltanto il graduale adeguamento. Si tratta di un ripiegamento che facciamo però con una certa amarezza, non essendo in grado di contestare le affermazioni di Bajardi.
Ci fermiamo ai posti attuali. E' questa la raccomandazione che diamo a coloro che saranno incaricati di preparare il piano di convenzionamento. In allora diremo che il livello a cui sono ora le convenzioni, deve essere mantenuto anche nel piano di convenzionamento.



GASTALDI Enrico

L'adeguamento al piano di convenzionamento non vuol dire né riduzione né aumento. Il piano di convenzionamento ci dovrà dire se ci sarà o non ci sarà un aumento dei posti letto nelle case private.
Detto così in modo generico potrebbe non essere vincolante.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Non intervengo nel merito ma sull'ordine dei lavori dell'assemblea.
Chiederei alla cortesia della Presidenza di regolare l'ordine dei lavori in modo da soddisfare le esigenze dei Consiglieri. Propongo quindi una sospensione dei lavori.



PRESIDENTE

D'accordo. La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 14 riprende alle ore 14.45)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Esaminiamo nuovamente gli emendamenti un. 16) e 17).
La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Ritornando all'emendamento come era stato proposto nella variante del collega Nerviani intendo precisare che con quell'emendamento intendevo affermare che il numero dei posti letto nelle case di cura private dovesse diminuire parallelamente all'aumento della disponibilità delle strutture pubbliche.
L'emendamento Nerviani presenta in realtà- il pericolo che la riduzione dei posti letto al 6 per mille in quelle strutture pubbliche che ora hanno un carico superiore al 6 per mille si ripercuota automaticamente in un aumento anche progressivo dei posti letto usufruiti nelle case di cura private.
La cifra di 3.500 che aveva ricordato nell'emendamento che era già stata proposta dall'appendice relativa che è stata accantonata, è la risultante di un calcolo che impedisce questa possibilità, cioè se si varia la cifra di calcolo porta che vi sarà non una diminuzione, ma un aumento reale dei ricoveri nelle case private. Per mantenere quindi il concetto che avevo inteso affermare con il mio emendamento intendo riproporlo nella sua formulazione iniziale.



NERVIANI Enrico

Se ho ben capito, la modifica del paragrafo 2.3.5 bis 3 non è accolta né per quanto attiene alla riduzione del testo con la eliminazione delle ultime due righe né con l'aggiunta del comma per il triennio.
Quindi rimangono i 180 giorni e la parte che riguarda il domicilio.
Chiediamo invece la formulazione nei termini che avevo raccomandato e cioè deve essere considerato un altro emendamento e votato successivamente.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La Giunta proponeva che la frase: "l'utilizzazione dei posti letto" fosse sostituita da: "il numero dei posti letto convenzionati non potr essere superiore a 3.500 unità".



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento 16-a (paragrafo 2.3.5, bis) del Consigliere Gastaldi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo ai voti l'emendamento 16-b (paragrafo 2.3.5 bis 2) del Consigliere Gastaldi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Sull'emendamento 16-c (paragrafo 2.3.5 bis 3) un'ultima proposta e cioè che sia scritto soltanto: "il graduale adeguamento del numero dei posti letto convenzionati" con lo stralcio del comma aggiuntivo per il triennio di vigenza.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Propongo il seguente testo: "I livelli di convenzionamento per ricovero con case di cura private vanno determinati avendo riguardo al fabbisogno assistenziale ricopribile dalle strutture pubbliche in attività, o di cui sia prevista l'attivazione ai sensi degli artt. 39, 41 e 42 della legge 23/12/78 n. 833; i livelli di convenzionamento con case di cura private per attività di ricovero e cura sono oggetto del 'Piano di convenzionamento', la cui completa applicazione consentirà il graduale adeguamento del numero dei posti letto convenzionati. Per il triennio di vigenza del presente piano il numero dei posti letto convenzionati non potrà superare le 3.500 unità".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento 16-c (paragrafo 2.3,5 bis 3) nel testo integrato dal Gruppo D.C. e modificato dall'Assessore Bajardi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 27 voti favorevoli, 17 contrari e 1 astensione.
Pongo ai voti l'emendamento 16-d (paragrafo 2.3.5 bis 4) del Consigliere Gastaldi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo ai voti l'emendamento 16-e (paragrafo 2.3.5 bis 5) del Consigliere Gastaldi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E'approvato.
Esaminiamo i seguenti altri emendamenti.
18) Dal Consigliere Gastaldi: aggiungere il paragrafo 2.3.8.2 bis: "Viene attivata una rete di supporto multizonale per raccolta degli animali morti anche sotto forma convenzionata".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
19) Dal Consigliere Gastaldi: in calce al paragrafo 2.3.9.1 aggiungere: "1 servizi veterinari si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nell'ambito dei compiti previsti, per l'istituto, dalle leggi nazionali e regionali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Passiamo quindi all'esame dei seguenti emendamenti alla Tabella n. 1 dell'Allegato B, presentati: 1) Dal Consigliere Valeri: Unità socio-sanitaria locali n. 45 - Includere in tabella "Chirurgia toracica con 15 letti", con riduzione nella tabella Unità socio-sanitaria locali di Novara da 25 a 15 letti per la stessa disciplina e con riduzione sempre per l'Unità socio-sanitaria locale n. 45, dei posti di pneumologia da 112 a 85.
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Darò una spiegazione ai colleghi. La chirurgia toracica nel precedente piano era prevista esclusivamente a Novara.
Si propone con questo emendamento in relazione anche alla tradizione pneumologica della Unità socio-sanitaria locale di Vercelli, l'avvio della chirurgia toracica con 15 posti.
Il fabbisogno complessivo è di 25 posti. Vengono quindi ridimensionati i posti: 15 a Novara, 15 a Vercelli per un complessivo di 30 posti.
Va poi detto che la chirurgia toracica non è stata avviata né a Novara né a Vercelli.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato a maggioranza.
2) Dal Gruppo D.C.: Unità socio-sanitaria locale n. 47 - Si propone di mantenere presso l'ospedale degli infermi di Biella il reparto di odontostomatologia con relativi 10 posti letto.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
3) Dal Consigliere Martinetti: Unità socio-sanitaria locali n. 63 - Medicina generale: da letti 100 a letti 95; chirurgia generale: da letti 70 a letti 65; ortopedia traumatologica: da letti 45 a letti 55.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
4) Dal Consigliere Martinetti: Unità socio-sanitaria locali n. 64 - Chirurgia generale: da letti 33 a letti 40; pediatria: da letti 12 a letti 16.
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

L'elevazione dei posti di pediatria da 12 a 16 è eccessiva Quindi la Giunta non approva questa parte.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento: "Chirurgia generale: da letti 33 a letti 40".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione la seconda parte dell' emendamento: "Pediatria: da letti 12 a letti 6".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
5) Dal Consigliere Martinetti: Unità socio-sanitaria locali n. 66 - Attribuire il servizio oculistico.
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Spiegavo già stamattina al collega Martinetti che non esiste sul piano giuridico il servizio oculistico. La soluzione per permettere autonomia in questo campo all'ospedale di Mondovì, che opererà anche per Ceva, è di autorizzare il reparto oculistico non il servizio con 10 posti letto prevedendo nello stesso momento che, al momento dell'avvio, si riducano di numero 5 i posti letto nel reparto oculistico di Cuneo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento con la modifica proposta dall' Assessore Bajardi: Unità socio-sanitaria locali n. 66 - Attribuire il reparto oculistico con 10 posti letto.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
6) Dai Consiglieri Martinetti e Devecchi: Unità socio-sanitaria locali n, 73 - Aggiungere il reparto di neurologia con 15 posti letto e portare in deduzione sui corrispondenti posti letto di Alessandria.
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

D'accordo. Nella scheda dell'Unità socio-sanitaria locale di Alessandria i posti letto di neurologia scenderanno da 50 a 35 con l'entrata in funzione del reparto analogo nell'Unità socio-sanitaria locale 73.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
7) Dai Consiglieri Nerviani e Penasso: Unità socio-sanitaria locali n. 57 - Il numero dei posti letto di chirurgia generale è aumentato di 10.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo ora in votazione l'art. 28 rimasto in sospeso che riguarda l'approvazione degli allegati.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ha la parola il Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Mi auguro che il Consiglio avrà pazienza di ascoltare quello che potrebbe anche essere l'ultimo mio intervento in quest'aula. Ritengo l'argomento molto importante, quindi va concluso nel modo conforme alle consuetudini.
Il piano che in questa ultima giornata di attività del Consiglio viene sottoposto alla nostra approvazione nasce in un quadro generale, per quanto attiene la sanità, nel paese e in Piemonte che altri colleghi hanno ampiamente illustrato.
Siamo più vicini alla visione di Marchini, che ha ricordato il momento di crisi del processo di riforma, tale da postulare interventi di correzione e di raddrizzamento, che non a quella di Acotto molto ottimistica nel giudicare i risultati dalla riforma in Piemonte.
Non riteniamo, conte Marchini mi sembra abbia sostenuto, che questo non sia il momento per tare il piano.
Certo, avremmo preferito fare un altro piano od almeno poterlo fare in altro modo, senza l'assillo di dover chiudere in pochi giorni un argomento complesso, di difficile lettura, come è stato ricordato, e di grande rilevanza.
Per questo abbiamo partecipato al dibattito con molto impegno ed anche questa volta al Gruppo D.C. è stata lealmente riconosciuta la volontà e l'attenzione sincera con cui ha partecipato ai lavori della Commissione a cui ha doverosamente fornito il contributo sistematico e serio che ci si può attendere da un Gruppo che è portatore di una così vasta rappresentanza politica.
Si è ironizzato da parte di Acotto sulla nostra puntigliosa attenzione anche ai problemi di forma, a quelli linguistici addirittura; purtroppo il tempo non ci ha davvero consentito di lavare in Arno, ma nemmeno nel Po, un testo che è ripetitivo, burocratizzante, a volte assurdo nella fase iniziale; non può certo avere avuto grandi miglioramenti a causa delle successive sforbiciate. Anche questo sforzo di miglioramento letterario però, dovrebbe essere capito non come puntiglio formale, bensì come prova di quella volontà collaborativa di un Gruppo che, neanche in fase elettorale, è contento che nei documenti regionali, sia pure predisposti ed approvati dalla maggioranza, rimangano strafalcioni ed improprietà di linguaggio. Circa il testo del piano dobbiamo ancora aggiungere qualcosa rispetto al dibattito che è avvenuto. Questo è un piano, una sintesi o uno stralcio? L'Assessore Bajardi ha trovato una contraddizione tra la nostra richiesta di avere un documento snello, sintetico, di non troppe pagine non infarcito, come era il documento originario predisposto dalla Giunta di luoghi comuni, di ripetizioni, di riferimenti e richiami, e la nostra critica al testo che ne è venuto fuori, dopo che l'incalzare del tempo, ha convinto la maggioranza che sarebbe stato impossibile non solo discutere ma anche soltanto leggere le centinaia di pagine della prima stesura.
Ma le sintesi non si fanno con le forbici. Delle due l'una o quello che è rimasto è incompleto. Se è vero, come ha detto Bajardi che la prima stesura era ampia ma era densa di cose e non soltanto di parole, allora sono le cose quelle che si sono tagliate; per noi dunque questo che si va ad approvare è uno tralcio del piano 1985/87. Lo è nella realtà delle cose lo ha riconosciuto anche l'Assessore in Commissione. Solo il collega Acotto parla ancora di deligificazione, che però - ripetiamo - non è una operazione che si fa con le forbici.
Vogliamo anche riconoscere all'Assessore Bajardi, il cui impegno e la cui disponibilità sono già stati sottolineati dai miei colleghi, che la sua insistenza tenace, nel voler giungere all'approvazione del piano non aveva motivazioni elettoralistiche e neanche soltanto di legittima aspirazione personale a veder compiuto un lavoro da lui stesso condotto avanti in questi mesi.
C'erano adempimenti nominativi a cui rispondere, c'era un vuoto da colmare e c'era anche una certa attesa delle Unità socio-sanitarie locali cui bisognava dare risposta.
Del resto non saremo noi a lamentarci se per una volta, e per la prima e sola volta in tutta la legislatura, questa Giunta ha adempiuto nei tempi previsti ad una iniziativa di proposta a cui era tenuta per legge.
Di fronte ai ritardi del Piano di sviluppo non c'è da esprimere che meraviglia e soddisfazione. Lo stralcio che licenzieremo per governare la sanità e l'assistenza sociale piemontese nei prossimi mesi, fino a quando il Consiglio non approverà i programmi ed i progetti ora accantonati destinati ad integrare il piano socio-sanitario del prossimo triennio contiene aspetti che non ci convincono e che i miei colleghi soprattutto Devecchi hanno rilevato.
Non abbiamo però difficoltà a riconoscere che ci sono anche vari elementi che giudichiamo positivamente e che anzi riconosciamo e devono essere riconosciuti come risultato delle nostre lunghe battaglie contestazioni e proposte rispetto alle impostazioni passate.
Tra questi ne ricorderò alcuni. Nel nuovo piano sono state a nostro avviso attutite alcune rigidità schematiche che avevano costituito uno dei difetti del piano precedente. Una più ragionevole considerazione della specialità geriatrica, ad esempio, e dell'apporto che essa può offrire ad un serio approccio ai problemi sanitari degli anziani, alcune atte violazioni introdotte, anche per nostra richiesta, alle questioni della ospedalizzazione e della deospedalizzazione, una migliore e più pratica utilizzazione delle ex infermerie, ecc., sono altrettanti esempi di una mentalità un po' più aperta e meno verticistica.
Sono scomparse altresì cori una seria valutazione delle osservazioni emerse in sede di consultazioni e, come già rileva la Stampa di oggi come uno dei miglioramenti apportati al testo originario, le troppo spodittiche definizioni in merito allo smantellamento degli ospedali specializzati di Torino ed alla superficiale volontà di periferizzazione dei reparti. Anche questo consegue a nostre precise richieste. Un punto importante che teniamo a sottolineare è il carattere indicativo che viene dato alle indicazioni relative alla distribuzione dei servizi e presidi ospedalieri ed al numero dei posti letto declassate al ruolo di proposte da verificare in sede di PAS sulla base delle situazioni concrete. E' quanto avevamo inutilmente richiesto con emendamenti formali, durante la discussione del primo piano sociosanitario.
Siamo lieti che a distanza di tre anni un concetto tanto semplice e tanto valido per chi voglia fare una programmazione veramente partecipata e non verticistica sia oggi un patrimonio comune.
Infine, per concludere, il rilevante settore dell'assistenza sociale ed in particolare quello dei servizi residenziali per inabili ed anziani.
Anche su questo tema molto bene hanno detto i miei colleghi. Ricorder soltanto che quando tre anni fa, eravamo qui a difendere le impostazioni che oggi finalmente vengono accolte per la loro razionalità e la loro congruenza con le situazioni reali, siamo stati accusati di essere difensori di un passato insostenibile se non addirittura complici di interessi speculativi. Poi l'esperienza è stata maestra. Lealmente l'Assessore Bajardi ha riconosciuto che allora le antenne non avevano funzionato e anche se per un comprensibile orgoglio non si parla di modifiche ma di adeguamenti e rielaborazioni, le norme in materia vengono cambiate in larghissima misura, accogliendo le nostre proposte di ieri e di oggi.
Non diciamo questo per rivendicare primogeniture o successi che non ci interessano in una materia così delicata su cui sarebbe ignobile ogni sia pur minimo tentativo di speculazione politica. Siamo lieti soltanto che si abbia la conferma che la nostra insistenza e la nostra sistematica battaglia derivava da considerazioni serie e concrete dei bisogni dei nostri concittadini, delle condizioni reali dell' assistenza pubblica e privata in pratica, più da motivazioni di realismo che non di ideologia.
Siamo lieti che di tutto questo si siano resi conto i Gruppi della maggioranza, sia pure soltanto dopo una pressione dell'opinione pubblica raramente vista in passato.
Alla collega Cernetti che ha voluto lealmente riconoscere l'onestà delle nostre pur accanite posizioni, vogliamo ricambiare l'attestazione di lealtà e di impegno. Mentre diciamo che alcune precise, ed a nostro avviso errate e gravemente rischiose norme della legge 20 andavano cambiate e in questo piano, se pur non completamente lo sono, riconosciamo che, come essa ha sottolineato, non vengono posti in discussione i principi fondamentali della sua legge quelli che essa ha qui riletto e che fondano la riforma nel rispetto della persona dell'assistito, sull'appoggio alla famiglia, sulla volontà di mantenere i cittadini bisognosi il più possibile nel loro ambiente locale e familiare sulla necessità di integrare l'assistenza con la sanità e con tutti gli altri interventi pubblici in favore della persona.
Eravamo d'accordo su questi principi al momento dell'approvazione della legge 20 ed avremmo voluto affermarli anche allora con il nostro voto, se non ne fossimo stati impediti dall'assurdo arroccamento su posizioni pratiche e normative insostenibili, quelle che ora vengono abbandonate.
Il voto di astensione dunque che esprimeremo oggi in questa ultima giornata di lavoro in questa III legislatura, non significa accettazione di tutto il Piano e nemmeno di tutte le norme della L. 20 modificata come è risultato dal dibattito e dagli interventi dei miei colleghi, ma sottolinea la nostra comprensione per lo sforzo compiuto dalla Giunta, dall' Assessore e dalla maggioranza per ottenere quei concreti aggiustamenti che erano richiesti da noi e sostenuti da larga parte dell'opinione pubblica piemontese.
Come ha già detto la collega Bergoglio, il Gruppo D.C. è lieto di aver contribuito con le sue proposte e con i suoi interventi nel dibattito a dare al piano elementi di novità positivi rispetto al passato e specialmente a rimuovere tante occasioni di incertezza e di confusione che la normativa precedente aveva sollevato nella comunità piemontese. Siamo soprattutto lieti che questa legislatura si concluda con una dimostrazione dei positivi risultati che un leale confronto tra le forze politiche, anche ideologicamente lontane, può conseguire.
Possiamo così dire di aver compiuto il nostro dovere affermando quel ruolo di governo, anche dall'opposizione che abbiamo sempre avuto a guida del nostro comportamento e che conferma la legittimità del nostro Partito a recuperare posizioni di responsabilità e di presenza nella direzione politica della comunità piemontese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Senza fare introduzioni generali, entro subito in argomento.
Nel mio intervento avevo accennato agli aspetti negativi che il piano presenta: di essi alcuni hanno non molta importanza: case di cura private tabelle, assenza di iniziative per creare facilità nella gestione delle spese che poi sono state corrette con l'accettazione degli emendamenti che ho proposto.
Alcuni sono però determinanti per realizzare appieno la filosofia della riforma: l'uguaglianza del cittadino di fronte alla sanità ed all'assistenza. E' stata soprattutto la formulazione finale dell'art. 24 della legge che ci lascia dei dubbi al riguardo. Le scarse e assiomatiche parole dell'Assessore durante la replica non hanno risposto alla mia richiesta di precisazione sulla validità della delibera sulla vigilanza per cui ci resta il dubbio che si sia lasciato troppo spazio alla libertà al privato che, ripetendo quanto ho detto nei miei interventi sulla legge 20 e sulla proposta della D.C. di modifica della legge 20, non deve avere un carattere eccessivamente esteso e senza limiti. Non posso neppure nascondere che ci resta il dubbio che su questa scelta non abbia tanto influito la volontà democratica, quanto piuttosto altre cose quali la lettera della Conferenza Episcopale, l'importanza di chi l'ha sostenuta.
E' per questo che il mio voto alla legge non potrà essere di favore.
Gli aspetti positivi del piano però sono anche tanti: buona organizzazione orizzontale e verticale della sanità, giusta posizione dei distretti nell'organizzazione della sanità, sforzo per creare uguaglianza della sanità rispetto ai cittadini utenti; eliminazione in questo secondo piano degli aspetti e considerazioni che politicizzavano eccessivamente la sanità; facilitazione per la riumanizzazione della sanità ed altri. Aspetti positivi per i quali non sarebbe neppure coerente un voto negativo.
Il nostro voto sarà quindi di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Preliminarmente, debbo dire che se non fossimo nella seduta conclusiva di Consiglio, nella quale non è opportuno ricercare troppi distinguo tra gli schieramenti di opposizione, mi troverei a dissertare su cosa significhi astenersi su un piano.
Ho qualche difficoltà a capirlo. Lo affido al tempo ed alla sede se gli elettori me lo daranno, per riprendere questo argomento.
Il giudizio del PLI, è un no politico. Ci siamo posti come obiettivo un livello nazionale, di rompere con un regime che è conseguito all'attuazione della 833.
Vogliamo rompere questo tipo di sistema, disarticolarlo dalle radici.
Siamo in posizione contrapposta e radicale rispetto a questo sistema che peraltro, dopo che ha avuto il nostro voto contrario, è stato da noi gestito con correttezza e capacità, che ci è stata riconosciuta quando la storia della vicenda politica ci ha chiamati a farlo. Siamo in posizione radicale di contestazione rispetto a questo sistema. Ci riserviamo, qualora a livello di maggioranza governativa, le nostre richieste non vengano accolte, ad avviare un referendum popolare che scardini il sistema della riforma sanitaria alla radice. Gli obiettivi che cerchiamo di perseguire sono il rilancio di uno spazio al privato in questo settore, nella logica della riconduzione del servizio non a una rendita di posizione dello Stato ma a una concorrenzialità tra Stato e privato nell'interesse dei cittadini nell'interesse della qualità, della quantità e della localizzazione del servizio.
Viene rimesso in pista l'elemento della concorrenzialità, che non è solo un fatto economico ma è anche un fatto di verifica del livello dei servizi. Decisore è l'utente il quale deve essere libero di scegliere la struttura che preferisce laddove ritiene di doverla assumere, evidentemente muovendo in profondità sugli strumenti di natura finanziaria che debbono essere fortemente innovati. Abbiamo scelto che rispetto ad una soluzione globalistica che dà tutto a tutti o perlomeno dà poco a tutti ed a nessuno quello che veramente serve, una risposta di natura marginalistica che tende a dare qualcosa a qualcuno: il che vuol dire che questo qualcosa pu diventare tutto per qualcuno che, in relazione alle proprie condizioni economiche o alla qualità del male, ha diritto a tutto e non dare magari niente a qualcuno che è nelle condizioni di reddito o di situazione di sanità tali da non meritare niente (per esempio le aspirine). Questa è la logica liberale che evidentemente non trova alcun riscontro nel piano che ci viene sottoposto.
Non ci sembra quindi di poter seguire i colleghi dell'opposizione su una ipotesi di astensione. Devo dire in una garbata polemica che abbiamo aperto con il P.R.I., che qualche incomprensione sul linguaggio c'è. Quando il collega Gastaldi lamenta ancora in dichiarazione di voto il troppo spazio lasciato al privato in questo piano, mi fa pensare che l'emendamento che ha presentato questa mattina fosse nella linea di questa scelta politica che il P.R.I. fa e che io registro e mi auguro possa essere registrata anche dall'opinione pubblica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Il voto negativo sull'intero disegno di legge che mio tramite il Gruppo del M.S.I. esprime, prescinde ed è pregiudiziale rispetto al contenuto del piano sanitario e dei suoi allegati.
E' un voto negativo di principio o come dicevo pregiudiziale, in quanto anche questo secondo piano sanitario regionale necessariamente si innesta nel tessuto e nel sistema della legge 833 di cui fummo a suo tempo convinti oppositori, da un canto perché vennero violati i principi della competenza e della professionalità e d'altro canto perché nella configurazione dell'organismo Unità socio-sanitaria locale. il personale medico e paramedico venne escluso dai livelli decisionali.
In questa posizione critica che ho riassunto in estrema sintesi del vigente sistema legislativo, si muovono anche i sostenitori della necessità di una controriforma alla riforma sanitaria.
Anche questa presa di posizione conferma il nostro voto negativo che ha un contenuto esclusivamente politico, pregiudiziale e di principio, al di là dei contenuti legislativi e concreti del piano stesso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio

Non riprenderò i temi ed i contenuti principali della nostra impostazione su tutta questa materia che già abbiamo avuto modo di trasferire ieri mediante il nostro intervento nel dibattito di questo Consiglio. Sottolineo però a conclusione di questa nostra discussione alcuni aspetti che riteniamo importanti. Voteremo con convinzione questo secondo piano socio-sanitario regionale e lo facciamo consapevoli che siamo la prima Regione in Italia che aggiorna il primo piano socio-sanitario regionale.
Il porre enfasi su questo argomento non ci impedisce, d'altra parte, di cogliere un altro aspetto, quello della sperimentalità del terreno della programmazione rispetto al campo socio-sanitario.
Non possiamo ricordare, e questi elementi li richiamo non certo per piaggeria di conoscenze legislative al riguardo, che alle spalle le Regioni hanno soltanto l'art. 16 della legge finanziaria di quest'anno che detta prime normative, molto limitate per quanto concerne la programmazione socio sanitaria regionale, che se avessimo tradotto in termini letterali restrittivi all'interno di una ipotesi di piano stralcio, avremmo conseguito risultati ben altrimenti negativi rispetto a quelli positivi che stiamo ottenendo con questo piano. Un altro problema che voglio qui soltanto sfiorare, ma lo accenno come elemento di riflessione, sono i dati del Censis che ci ha fornito la relazione sulla situazione sociale del nostro paese. Sono delle interessantissime tabelline per quanto riguarda il rapporto tra medicina pubblica e privata in tutte le Regioni d'Italia. Se scorriamo quelle tabelline e facciamo il paragone tra la nostra Regione e altre Regioni del Nord e del Sud come il Lazio e la Campania, cogliamo la dimensione di questo problema nella nostra realtà e questo potrebbe aiutarci ad affrontare meglio questa problematica. E' un piano che si muove sul terreno della sperimentalità rispetto alla programmazione nel settore socio-assistenziale e che introduce un elemento nuovo su questo terreno che abbiamo chiamato giustamente un piano delegificato.
E' una scelta nuova rispetto a quella precedente, anche se è una scelta in parte incompiuta da questo punto di vista nel senso che le ventisei appendici, che sono oggetto di provvedimenti semplicemente deliberativi da parte del Consiglio regionale, per ragioni di tempo non abbiamo potuto riprendere e portare in porto.
Però il Gruppo del P.C.I. non ha nessuna intenzione di lasciare nell'oblio queste ventisei appendici che appena ne avremo il tempo riprenderemo.
Il piano che stiamo per approvare non è certamente il toccasana di tutti i problemi della sanità e dell'assistenza nella nostra Regione, ma è certamente uno strumento importante di lavoro ed è questa la domanda che ci viene dalla realtà delle Unità socio-sanitarie locali che sul terreno della programmazione delle loro realtà, su quelle che abbiamo chiamato tecnicamente PAS, hanno cominciato a misurarsi.
In questo tempo abbiamo difeso le Unità socio-sanitarie locali non certo una difesa indiscriminata, ma una difesa contro le accuse indiscriminate che sono venute ancora in questi giorni rispetto a tutte le Unità socio-sanitarie locali in modo indistinto del nostro Paese.
Se da tutta questa polemica sortisse il topolino di trasformare le Unità socio-sanitarie locali da servizi delle associazioni intercomunali ad aziende delle associazioni intercomunali sarebbe veramente poca cosa rispetto a questa ondata polemica che c'è.
Un ultimo riferimento a proposito del modo con cui è stato recepito dalla stampa il nostro dibattito sul piano sanitario.
Si sono fatte tante parole. Abbiamo cercato di dare conto di quella che potremmo chiamare la cultura del dire e del fare sulla sanità e sull'assistenza richiamando alcuni elementi, alcuni risultati che abbiamo conseguito in termini molto concreti nella realtà piemontese. Ma la cosiddetta cultura del fare non ci impedisce di cogliere l'importanza della cultura del dire. Isolo questo tipo di problema a proposito di un discorso che è stato cruciale nella fase di confronto in Commissione in Consiglio, è il discorso delle autorizzazioni per quanto riguarda i servizi socio assistenziali, le registrazioni dell'esistente e le autorizzazioni del nuovo. Mi pare di poter registrare a questo riguardo che tante tensioni che riteniamo ingiustificate si siano allentate.
Voglio però cogliere l'occasione per ricordare che già tre Regioni in Italia prevedono nella legislazione loro propria il sistema delle autorizzazioni. La Regione Piemonte, la Regione Umbria e la Regione Emilia Romagna le cui leggi portano in calce il timbro del governo del nostro Paese. Mi pare che non si possa sostenere che siamo in presenza di un governo distratto quando ben tre leggi regionali sono passate ai vaglio del governo che le ha regolarmente approvate.
Ma c'è di più. Un Assessore all'assistenza democristiano ha proposto al Consiglio regionale lombardo una legge sull'assistenza che contiene interamente e in maniera più rigida del nostro, il sistema autorizzativo.
Proprio in questi giorni il Consiglio regionale della Lombardia è impegnato a discutere su questi temi.
Riconosciamo che il ruolo della D.C. su questi problemi è un ruolo di dignità, di coerenza rispetto ad alcuni principi, non si può però non definire un ruolo di retroguardia quello che la D.C. ha svolto riguardo a questi problemi.
L'ultima considerazione riguarda quelli che l'Assessore Bajardi ha chiamato i rischi del corporativismo e del localismo.
Autori non certo sospetti, Friedman ha scritto addirittura un libro sulla tirannia dello status quo. Questo rischio l'abbiamo avuto presente nella discussione del nostro piano, che ha teso comunque a delineare un percorso, a scegliere quella che ho chiamato la rotta su cui tare andare avanti il convoglio della sanità e dell'assistenza.
Certo, possiamo registrare scostamenti piccoli rispetto a questa rotta ma io credo che questi scostamenti non ci impediscano di averla ben individuata e ben presente e di poter esercitare su di essa una attenta un'accorta, un'incessante azione di governo. Di questa azione accorta di governo voglio dare pienamente atto al nostro Assessore Sante Bajardi. In un dibattito mi sono permesso di fare una battuta su questi argomenti che qui voglio riprendere.
Abbiamo avuto in questi 6 anni che ci separano dal varo della riforma sanitaria, avvicendamenti di Ministri addirittura annuali. Si può parlare di Ministri d'annata che hanno retto le sorti del nostro Paese. Qui in Piemonte abbiamo un Assessore che possiamo chiamare di lungo corso, che ha garantito la governabilità reale della sanità in Piemonte. Mi pare sia questo il viatico che Bajardi ci lascia e noi gliene siamo profondamente grati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Il giudizio politico del P.S.I. sul piano socio-sanitario l'ha dato la collega Cernetti nel suo intervento. Ringraziamo la collega per il lavoro che ha svolto nell'ambito della Commissione. Questo piano è diverso rispetto al piano precedente perché è aperto e verrà verificato durante l'attuazione con le Unità socio-sanitarie locali Il piano si richiama a dati statistici degli ospedali, ma per conoscere lo stato di salute della comunità piemontese occorre avere i dati delle Saub e dei medici di base.
Il dato più importante del piano è quello di riesaminare l'ambito territoriale della Unità socio-sanitarie locali Il piano si sofferma sull'educazione sanitaria e riteniamo che siamo in una fase sperimentale, attraverso gli indirizzi del piano sanitario dovremmo riuscire a dare una diversa impostazione all'educazione sanitaria.
Sulla parte relativa all'assistenza il Consigliere Martinetti ha dato atto della posizione del P.S.I., e d'altra parte l'abbiamo dimostrato ieri. Non vorremmo che la vicinanza al momento elettorale ci facesse apparire contrari alla politica dell'assistenza. Quella che portiamo avanti è una politica corretta, siamo comunque del parere che questo discorso va ripreso all'inizio della IV legislatura. Come intendiamo la funzione pubblica e la funzione privata, così come nel campo assistenziali, vogliamo dire la nostra opinione.
Ma non voglio soffermarmi ora su questo aspetto; ho fatto un breve accenno per dire che il nostro Partito è impegnato in questo settore.
Il Gruppo del P.S.I. è favorevole al secondo piano socio-sanitario, lo voterà favorevolmente con l'impegno, come ho detto prima nella fase successiva, di fare una verifica puntuale sui problemi che abbiamo sul tappeto.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Università

Esame deliberazione Giunta regionale n. 100-42124: "Art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli studi di Torino"


PRESIDENTE

Il punto 25 all'ordine del giorno prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 100-42124: "Art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli studi di Torino".
La deliberazione è stata approvata all' unanimità dalla I Commissione e modificata secondo quanto richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'Università per cui pongo in votazione il provvedimento.
Ve ne do lettura: "La Commissione di esperti di cui all'art. 39 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha concluso i propri lavori formulando le necessarie indicazioni per la stipulazione della convenzione tra Università e Regione intesa a disciplinare: 1) l'apporto nel settore assistenziale della facoltà alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale: 2) l'utilizzazione da parte della facoltà, per esigenze di ricerca e di insegnamento, idonee strutture delle Unità socio-sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti di didattica e di ricerca dell'Università.
Sulla scorta delle indicazioni della Commissione degli esperti (nominati per parte regionale con deliberazione consiliare n. 59-02CR10501 in data 1 dicembre 1983) sulla base delle proposte avanzate dalla facoltà con note 27 marzo 1984 e 29 marzo 1984, nonché delle ulteriori osservazioni man mano pervenute e sentite le Unità socio-sanitarie locali, interessale (Unità socio-sanitaria locali 1-23, Unità socio-sanitaria locali n .34 Unità socio-sanitaria locali n. 24 e Unità socio-sanitaria locali n. 25) è stata predisposta l'allegata convenzione che partendo da una premessa programmatica ha sviluppato i termini dell'accordo sulla base dello schema del D.M. 9 febbraio 1982.
Con tale convenzione gli obiettivi indicati dall'art. 39 della citata legge 833 sono stati concretizzati attuando i presupposti per consentire l'apporto qualificante delle competenze universitarie nel settore assistenziale, le condizioni per il miglior funzionamento dell'attività di didattica e di ricerca dell'università, anche con l'apporto dell'insegnamento delle strutture e del personale S.S.N. ai fini della formazione del nuovo medico e dei nuovi operatori richiesti dalla riforma sanitaria, in un quadro di coerenza con la programmazione sanitaria regionale.
In tale direzione, accanto alle strutture dell'area torinese tradizionalmente intrecciate a quelle universitarie, è stata sviluppata l'area Orbassano-Rivoli come momento di decentramento dell'insegnamento e di costituzione di un polo integrato didattico assistenziale nella logica del nuovo schema nazionale di convenzione.
Con nota n. 24100 del 25/3/1985 il Consiglio di amministrazione dell'università ha comunicato che, nell'adunanza del 20/3/85, ha deliberato l'approvazione della bozza di convenzione nel testo approvato dalla Giunta regionale su conforme proposta della delegazione di cui all'art. 39 della L. 833/78, precisando di prendere solo atto del preambolo della convenzione ed apportando alcune modifiche e precisazioni.
Si ritiene che le precisazioni e le richieste siano accoglibili nel testo sottoformulato con le precisazioni a fianco indicate.
a) All'art. 3 viene accolto il testo proposto dall'università intendendosi che possono rientrare nell'elenco del personale di cui all'allegato f), coloro che hanno titolo ad accedere alla qualifica apicale o intermedia b) l'art. 6, ultimo capoverso viene così modificato: 'Il personale del servizio sanitario nazionale ricompreso nelle strutture convenzionate a direzione universitaria, di cui all'allegato b), compartecipa all'attività didattica e scientifica della struttura stessa nel rispetto della legge 382/80' c) all'art. 7 deve essere aggiunto,nell'ultimo capoverso: 'L'Università ritiene che gli spazi per la professione all'interno dei locali convenzionati debbano essere reperiti entro un anno' d) il terzo comma dell'art. 15 deve essere così modificato: 'La gestione dell'assistenza nelle strutture cui agli allegati B e C della presente convenzione resta affidata alle Unità socio-sanitarie locali cui le strutture stesse afferiscono e) all'art. 17, il primo capoverso deve essere così integrato: 'La spesa per la manutenzione ordinaria delle strutture proprie dell'Università date in gestione all'Unità socio-sanitaria locale in quanto adibite a compiti assistenziali è a carico dell'Unità socio-sanitaria locale medesima. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria è da includersi anche il servizio di pulizia esteso ai laboratori ed alle biblioteche delle Unità convenzionate', intendendosi sempre quelle di cui all'allegato B f) per quanto riguarda l'allegato B, viene precisato che alcune Unità a direzione universitaria sono state inserite nell'allegato B in quanto si tratta di strutture che, ancorché ubicate in locali di proprietà universitaria, non sono in grado di svolgere la loro attività senza la compartecipazione di strutture funzionali e di personale ospedaliero g) si recepisce l'osservazione di cui all'ultimo capoverso dell'allegato B a pag. 6.
Il Consiglio regionale Premesso quanto segue: la Regione Piemonte e l'Università di Torino affrontano i complessi temi dei rapporti reciproci relativamente alle attività del Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione dell'art. 39 della L. 833/78, potendosi avvalere dell'esperienza fatta con l'accordo programmatico del 1978, che affermava i motivi di fondo per una fattiva collaborazione nel campo sanitario tra i ruoli istituzionali dei due enti.
Pur nel nuovo quadro istituzionale, delineato dalla legge di riforma n.
833, rimane tuttavia quanto mai decisivo un obiettivo di fondo: la preparazione dell'operatore sanitario medico che sia culturalmente scientificamente e tecnicamente preparato ad operare nella nuova realtà rappresentata dal Servizio Sanitario Nazionale, dai suoi compiti e dalle sue finalità così come definito anche nella legislazione regionale, con particolare riferimento al piano socio sanitario triennale.
Un altro punto qualificante che dovrebbe trovare attuazione (richiamato dall'art. 5 della nuova convenzione-tipo attraverso un rinvio, peraltro alla vigente normativa universitaria e ospedaliera) è quello di realizzare un'organizzazione di tipo dipartimentale la quale assicura la interdisciplinarietà degli interventi assistenziali anche nei riflessi della didattica e della ricerca, fornisce indirizzi unitari in settori affini e complementari, garantisce l'utilizzazione coordinata ed integrata di personale e mezzi strumentali.
Atteso che è in corso di costituzione un'apposita commissione regionale, per l'avvio dei dipartimenti, potrebbe essere operato uno studio comune, che coinvolga anche le Unità socio-sanitarie locali interessate e che definisca alcune aree di specifica collaborazione, prima fra tutte le neoplasie.
Quanto sopra premesso, si sottolinea come la convenzione sia lo strumento chiave per regolamentare i rapporti tra due istituzioni. A tale convenzione-quadro che costituisce parte integrante del piano sanitario regionale, dovranno far seguito convenzioni attuative tra l'Università e le Unità socio-sanitarie locali nelle quali operano strutture universitarie.
La convenzione tipo porta l'attenzione soprattutto su due temi: quello del concorso assistenziale della facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale di cui alla L. 833 (aspetti preventivi compresi) quello delle strutture od unità operative delle UU.SS.S.S.LL. da utilizzare a fini didattici integrativi.
Rimane scoperta la regolamentazione dei rapporti Regione Università relativi ad altra facoltà (veterinaria, farmacia, etc.), che partecipano alle attività di difesa della salute dei cittadini. A questo proposito appare necessario che si addivenga sollecitamente alla formulazione ed alla approvazione di specifici protocolli con altre facoltà nell'ambito delle convenzioni-quadro Regione-Atenei.
Occorre altresì ribadire il principio che la Regione ritiene necessario un quadro di riferimento convenzionale che investa globalmente le tre aree della ricerca, della didattica e della partecipazione dell'Università alle attività del Servizio Sanitario Nazionale (non solo a quella assistenziale).
Sono infatti indubbie le interconnessioni con le attività assistenziali, la loro qualificazione, come pure indubbia è la necessità di coinvolgere gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale presenti nelle strutture dove la ricerca si svolge.
Nel quadro dei reciproci rapporti, ferma restando la necessità della scambievole informazione, appare necessario stabilire delle sedi di confronto e periodicità annuale per la verifica e lo sviluppo di ricerche di comune interesse.
Momento centrale di raccordo tra le due istituzioni non può che essere costituito dal processo di programmazione che ciascuna istituzione persegue con propri obiettivi ma che deve trovare precisi momenti di interrelazione peraltro già previsti dalla convenzione: a) la Regione deve sentire l'Università (oltre che, come prima detto per la ricerca) in sede di programmazione dei progetti-obiettivo, al fine di prevedere la sua partecipazione all'attuale degli stessi b) l'Università deve sentire la Regione al fine di avanzare il suo piano di sviluppo al Ministero della pubblica istruzione, affinché il Ministero possa determinare il numero degli allievi delle scuole a fini speciali e di quelle di specializzazione istituite nella facoltà di medicina c) l'Università nel determinare il numero dei posti aggiuntivi di cui al V comma dell'art. 2 del DPR 10/3/1982 n. 162 deve tener conto delle indicazioni della Regione.
Le relazioni tra le due istituzioni non possono non allargarsi a tutta la complessa problematica del Servizio Sanitario Nazionale, al piano socio sanitario regionale con particolare riferimento ai progetti-obiettivo, alla ricerca finalizzata ed all'attività di formazione interessando quindi i piani di studio dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione, il numero degli allievi.
Per quanto concerne in particolare la didattica occorre dare adeguata soluzione ai seguenti problemi: a) formazione di un nuovo operatore medico nel quadro della legge di riforma nazionale. L'obiettivo può essere adeguatamente attraverso la modifica dei piani di studio esistenti ed attraverso la formazione post laurea, per la quale l'Università deve garantire il suo massimo impegno b) formazione del medico di base più aderente alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale (con maggiore attenzione al momento preventivo).
L'obiettivo può essere raggiunto attraverso un piano di studio ad hoc e senza escludere l'istituzione di nuove scuole di specializzazione e) verifica puntuale della coerenza del numero e della qualità degli specializzandi medici con le esigenze organiche del Servizio Sanitario Nazionale e della programmazione regionale d) la garanzia che le esigenze didattiche che postulano una gamma di casistiche cliniche vengano assicurate in sede di convenzione attuativa nella logica dell'organizzazione dipartimentale, nel rispetto dei diritti del malato e nella salvaguardia dell'efficacia ed efficienza dei servizi assistenziali.
Nell'ambito di quanto precisato dall'art. 6 del DPR attuativo dell'art.
39 della L. 833, ed in riferimento alla disciplina prevista dagli art. 25 e 27 del DPR 382, fatto salvo quanto previsto per l'assegnazione di contratti di insegnamento, le strutture del servizio sanitario nazionale (ospedaliere e non) dovranno concorrere alla formazione del medico e degli specialisti nelle varie discipline e non solo quelle nelle quali trovano collocazione docenti universitari. Si sottolinea a tal fine l'importanza di attività di training pratico in varie realtà territoriali della Regione.
Per l'effettivo espletamento delle attività all'inizio di ogni anno accademico sarà necessario stabilire l'elenco delle materie (o delle aree disciplinari) nelle quali dovranno essere affidate attività didattiche integrative al personale del Servizio Sanitario Nazionale, sia per corso di laurea, che per scuole di specializzazione, scuole speciali e per 'altre forme di attività didattica', avendo cura di utilizzare il personale anche per attività valutative.
Alla fine di ogni anno accademico sarà compito dell'Università presentare alla Regione un quadro consuntivo delle attività didattiche integrative realizzate con il concorso del personale e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto si riferisce più specificamente alle scuole di specializzazioni, nel quadro dei fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e degli obiettivi posti dal processo di riforma, Regione Università potranno stabilire di comune accordo forme di incentivazione per garantire l'accesso e la frequenza di laureati anche attraverso la loro utilizzazione per attività assistenziale ad una più adeguata preparazione secondo protocolli fissati con i direttori delle scuole all'inizio di ogni ciclo formativo.
Si ritiene inoltre enunciare alcuni problemi pressanti, trattati nel piano sanitario regionale che interagiscono sulla presente convenzione.
In primo luogo non va ignorato il fatto, per quanto riguarda la parte assistenziale che il P.S.S.R. prevede di ridurre i posti letto da 32.000 a 27.000 (meno il 16,62 per cento). Non è pensabile che una tale riduzione da graduare nei piani triennali, possa interessare unicamente alcune categorie, servizi od istituzioni, ma è opportuno programmarla con esigenze complessive del Servizio Sanitario Nazionale e dell'utenza. Pertanto si deve demandare ad una istituenda commissione programmatica il compito di programmare specifiche soluzioni.
Per quanto riguarda l'individuazione di presidi ospedalieri verso i quali indirizzare la collocazione di alcuni istituti universitari, atta a consentire una riduzione nella concentrazione dei posti letto esistente a Torino nell'area di Barriera di Nizza, si individua come area di riferimento quella costituita dagli stabilimenti ospedalieri di Orbassano e Rivoli. In tali sedi può essere ricercata una soluzione organizzativa diversa da quella tradizionale, consistente nell'individuare all'interno delle grandi aree della medicina, della chirurgia e dei servizi, alcune sub aree nelle quali i professori universitari ed i medici ospedalieri operino in maniera integrata ai fini dell'assistenza ospedaliera.
In tale ambito occorre anche procedere ad una verifica, caso per caso circa la composizione organizzativa degli istituti già convenzionati e da riconvenzionare, sulla base delle previsioni del vigente P.S.S.R.
Circa la definizione del ruolo di Vercelli (e Novara), nel quadro del generale assetto del Piemonte, si conferma quanto deliberato dalla Regione e dall'Università, vale a dire la scelta dell'istituzione della seconda Facoltà di medicina all'interno dell'Università del Piemonte orientale visto l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 visto il D.M. 9 febbraio 1982 vista la deliberazione della Giunta regionale n.100-42124 del 14/3/1985 sentito il parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, che forma parte integrante della presente deliberazione e la conseguente autorizzazione alla stipula della convenzione da parte del Presidente della Giunta regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 52 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Boschi e foreste

Esame progetto di legge n. 307:"Istituzione dell'impresa forestale del Piemonte e attribuzione di tale funzione all'IPLA spa"


PRESIDENTE

Il punto 48 all'ordine del giorno reca: "Esame progetto di legge n.
307: 'Istituzione dell'impresa forestale del Piemonte ed attribuzione di tale funzione all'I.P.L.A. S.p.A.' ".
La parola al relatore, Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto, relatore

Do per letta la relazione che è già a mani dei Consiglieri.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "Per l'esercizio delle competenze di cui al primo comma dell'articolo 68 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è istituita l'Impresa forestale del Piemonte, le cui funzioni disciplinate dalla presente legge, sono attribuite all'Istituto per le piante da legno e l'ambiente IPLA S.p.A.
L'impresa provvede, con criteri di economicità, alla gestione tecnica ed amministrativa dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, che sono affidati in concessione all'IPLA S.p.A. con le modalità di cui al successivo art. 3.
In relazione a tali beni, l'IPLA SpA su indicazione dei competenti organi regionali, esercita anche le attività di cui all'art. 25 della legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 e successive modifiche ed integrazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "L'impresa forestale del Piemonte, sulla base degli indirizzi regionali di cui al successivo art. 4: realizza la gestione aziendale dei beni oggetto di concessione assicura lo sviluppo a fini produttivi dei beni stessi e ne cura la commercializzazione promuove e realizza, in stretta connessione con l'attività di ricerca e di sperimentazione propria dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, investimenti e programmi d'intervento costituisce, pure in raccordo con l'azione di ricerca e di sperimentazione, un centro di formazione professionale nel settore della silvicoltura.
Le disposizioni di cui al comma precedente, concernenti le finalità e l'attività della IPLA spa, integrano il disposto di cui agli artt, n. 2 e n. 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Per consentire all'impresa forestale del Piemonte lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, i beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Piemonte sono affidati in concessione all'IPLA spa.
Apposito disciplinare, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina le modalità, anche cronologiche, della concessione stessa e regola i rapporti finanziari tra la Regione e l'IPLA spa in attuazione della presente legge ed in rapporto alle altre leggi regionali in materia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "I piani ed i programmi, relativi alle funzioni dell'impresa forestale del Piemonte, come indicate dall'art. 2 della presente legge, costituiscono, ai sensi e per gli effetti del disposto ddl secondo comma dell'art. 72 dello Statuto della Regione, indirizzo e riferimento per l'attività, nel settore dell'IPLA spa.
La relazione previsionale e programmatica che l'IPLA spa presenta alla Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12, indica i provvedimenti organizzativi adottati dall'istituto per la gestione dell'impresa forestale.
I provvedimenti dei competenti organi della Regione che approvano i piani ed i programmi di cui al primo comma finanziano i conseguenti interventi ove gli stessi non siano coperti dalle previsioni di spesa del bilancio regionale di cui all'art. 6 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "All'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12, è aggiunto il seguente secondo comma: 'I Consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartiti dai competenti organi della Regione'.
Ai sensi della disposizione di cui al comma precedente, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'IPLA spa è adeguato alle esigenze connesse alla gestione dell'impresa forestale del Piemonte.
Sulla base delle determinazioni degli organi societari, il Consiglio regionale, a norma dell'art. 2, ultimo comma della legge regionale 8 marzo 1979 n. 12, provvede alla relativa approvazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, per gli anni 1985/1986, si fa fronte con i finanziamenti FIO 1983, iscritti al capitolo 3380.
Per gli anni successivi, sarà istituito, in sede di predisposizione della legge di bilancio, apposito capitolo, con la seguente denominazione: 'Spese per il funzionamento dell'impresa forestale del Piemonte', la cui dotazione verrà determinata dalla stessa legge di bilancio.
Al centro formazione professionale gestito dall'impresa forestale del Piemonte, sono assicurati autonomi finanziamenti in base alle normative regionali in materia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 e approvato.
Per dichiarazione di voto la parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Votiamo favorevolmente questa legge anche se non è stata seguita la prassi normale, cioè quella di portare a conoscenza dei soggetti interessati il provvedimento che viene portato all'approvazione del Consiglio.
Il problema doveva essere affrontato, era necessario anche in Piemonte costituire un ente e positiva è l'individuazione dell'IPLA, come ente che può affrontare la gestione delle foreste demaniali regionali. Prassi e opportunità richiedevano però il consenso ed il parere delle forze che possono essere interessate a una iniziativa di questo tipo.
Pur rimanendo positivo il nostro voto sulla legge, esprimiamo alcune perplessità sui rapporti fra gli enti, in questo caso una SpA, ma sappiano a maggioranza regionale e la Regione.
Troppo spesso registriamo decisioni che vengono prese all'esterno dell'amministrazione regionale in enti di emanazione regionale senza che in Consiglio regionale avvengano le informazioni necessarie per conoscere il funzionamento di determinati enti compreso l'IPLA. Sappiamo che è allo studio un piano di forestazione regionale, sappiamo che è in corso una serie di iniziative, ma in quest'aula non è mai stato presentato un resoconto preciso e puntuale sul lavoro dell'ente che sarà anche egregio ma che trova i Consiglieri non sufficientemente a conoscenza del lavoro svolto all'interno dell'Ente.
Confermiamo il nostro voto positivo, ma vogliamo mettere a verbale che è necessario sempre coinvolgere, secondo il dettato dello Statuto, le categorie che possono essere interessate alle soluzioni dei problemi.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi do la parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore agli enti strumentali

Sottolineo che il disegno di legge della Giunta regionale è stato presentato il 16 febbraio del 1983 ed è stato assegnato alle Commissioni il 21 febbraio 1983, piú di due anni fa. Ci sarebbe stato tutto il tempo per discutere la legge. Sarei stato ben lieto di poter presentare l'intera documentazione dei lavori che l'IPLA sta facendo.
Proprio in questi ultimi giorni, rivedendo i lavori dei vari enti strumentali in un seminario apposito, mi sono reso conto, anche per la difficoltà di partecipazione del Consiglio regionale, di quanto sia limitata l'informazione e la conoscenza che i Consiglieri regionali hanno sulla gran mole di lavoro che gli enti strumentali portano avanti.
E' un problema di responsabilità reciproca.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente - Formazione professionale

Esame progetto di legge n. 526: "Applicazione dei disposti dell'art. 49 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40"


PRESIDENTE

Punto 50 all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 526: 'Applicazione dei disposti dell'art. 49 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40"'.
La relazione è del Consigliere Valeri che la da per letta.
Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Finalità) "La presente legge definisce la disciplina unitaria relativa al personale docente dei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione Piemonte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale16/8/1984 n. 40, in attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 21/12/1978 n. 845".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. l è approvato.
Art. 2 (Inquadramento del personale docente) "Il personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione Piemonte è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionati: a) VI qualifica - docente in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o degli specifici requisiti culturali e/o professionali che saranno previsti nell'ambito di un apposito regolamento consiliare b) VII qualifica - docente in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Per il personale direttivo, il personale di segreteria o quello con mansioni esecutive o ausiliarie, valgono le norme del rimanente personale regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Accesso alle qualifiche funzionati) "L'accesso alle qualifiche funzionati di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove scritte ed orali a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali.
Il 50 per cento dei posti messi a concorso pubblico per personale docente relativi alla VII qualifica funzionale, è riservato ai docenti in servizio presso i centri di formazione professionale che siano inquadrati nella VI qualifica funzionale da almeno 3 anni, purché in possesso degli specifici requisiti previsti dall'art. 2 lettera a)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Norme transitorie) "I docenti di ruolo che, per effetto dei meccanismi contrattuali si trovino collocati in qualifiche funzionati superiori alla VII, vengono assegnati anche in soprannumero riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.
L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare ad esaurimento tali dipendenti in incarico di docenza, in modo da assicurare con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi il reclutamento dei docenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "I docenti di ruolo, che si trovino collocati nella VI qualifica funzionale, saranno inquadrati nella VII qualifica, anche eventualmente in soprannumero riassorbibile, secondo le seguenti modalità: 1) automaticamente, se in possesso alla (data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti richiesti per l'accesso a detta qualifica dell'art. 2 lettera b) 2) mediante il conseguimento di giudizio di idoneità, formulato secondo criteri e modalità da stabilirsi con atto del deliberativo della Giunta regionale, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 punto a) del presente articolo, a condizione che alla data del 31/12/1984 abbiano svolto almeno 5 anni di servizio di docente in attività di formazione professionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 " I docenti di ruolo, già inquadrati nella VI qualifica funzionale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 - lettera a), - e che alla data del 31/12/1984, abbiano svolto meno di cinque anni di docenza in attività di formazione professionale e che comunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiamo maturato almeno due anni di docenza, saranno inquadrati nella VII qualifica funzionale, anche eventualmente, in soprannumero riassorbibile, all'atto del conseguimento di un giudizio di idoneità formulato al termine di un corso di aggiornamento professionale secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con atto deliberativo della Giunta Regionale nell'ambito delle proprie competenze.
Gli inquadramenti di cui al presente articolo, nonché quelli all'art. 5 punto 2) - avranno ricorrenza giuridica ed economica dalla data di conseguimento dell'idoneità così come attestato da atto liberatorio della Giunta Regionale".
Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto Si 44 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Norma finanziaria) "Agli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge che si indicato in L. 95.400.000, si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1985 e seguenti sui capp. n.200-220" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente - Formazione professionale

Esame progetto di legge n. 527: "Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale"


PRESIDENTE

Punto 51 all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 527: 'Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale' ".
La relazione è del Consigliere Valeri che la dà per letta.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "Per l'ammissione ai concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni, in servizio presso i centri di formazione professionale della Regione, da almeno sei mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, nell'anno formativo 1984/85, l'amministrazione può prescindere dal requisito dell'età, previsto all'art. 13 della L. R. 17 dicembre 1979 n. 74".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente - Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 528: "Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 28/2/1985 'Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali'"


PRESIDENTE

Punto 52) all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 528: 'Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 28/2/1985 Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali".
La relazione è ancora del Consigliere Valeri che la dà per letta.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico.
Articolo unico "Alla legge regionale 'Ordinamento e piante organiche degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali' approvata dal Consiglio regionale in data 28/2/1985, sono apportate le seguenti modificazioni: il secondo comma dell'articolo 1 è così sostituito: 'Al personale dipendente dagli Enti che provvedono alla gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge' al terzo comma dell'articolo 1 la parola 'precedente' è sostituita dalla parola 'presente' all'articolo 2, dopo le parole 'il personale', sono aggiunte le parole 'di ruolo' all'articolo 6, secondo comma, le parole 'del Consorzio' sono sostituite dalle parole 'di un Ente consorziato' all'articolo 7 il secondo comma è così sostituito: 'Alla seconda (qualifica dirigenziale (direttore) si accede mediante le procedure concorsuali previste per il personale regionale' all'articolo 7, terzo comma, dopo le parole 'relativi annessi' sono aggiunte le parole 'senza oneri finanziari aggiuntivi per l'azienda' all'articolo 4, primo comma del regolamento allegato alla legge, sono abrogate le parole 'salvo diversa indicazione delle leggi istitutive"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Opere pubbliche

Esame "Deliberazione legge regionale 21/3/1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici'. Regolamento di attuazione Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale n. 863 C.R. 2903 del 7/3/1985"


PRESIDENTE

Punto 49 all'ordine del giorno: "Esame deliberazione legge regionale 21/3/1984, n. 18 Legge generale in materia di opere e lavori pubblici.
Regolamento di attuazione Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale n. 863 C.R. 2903 del 7/3/1985".
Pongo in votazione tale deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale viste le osservazioni del Commissario di Governo del 22/3/1985 prot.
77118/C.G., alla deliberazione n. 863-C.R. 2903 del 7/3/85 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il regolamento di attuazione della legge regionale21 marzo 1984 n. 18, in materia di opere e lavori pubblici sentita la competente commissione consiliare delibera di apportare al regolamento allegato alla deliberazione n. 863-C.R. 2903 approvata dal Consiglio regionale il 7/3/1985, le seguenti modifiche: All'art. 22, comma secondo, dopo le parole 'della Giunta regionale' vengono aggiunte le parole ', sentito il Comitato regionale opere pubbliche,'; all'art. 29, dopo le parole 'per revisione prezzi,' vengono aggiunte le parole 'a prescindere dal limite di importo,'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Norme generali sui trasporti

Esame progetto di legge n. 312: "Legge generale sui trasporti" (seguito)


PRESIDENTE

Passiamo al punto 30) all'ordine del giorno e riprendiamo l'esame della legge generale sui trasporti a proposito della quale ieri si era concordato di passare al voto nella seduta di oggi. Nelle dichiarazioni di voto i Gruppi si sarebbero riservati un intervento di una certa ampiezza. Abbiamo ricevuto un ordine del giorno firmato dai Consiglieri della D.C., del P.L.I., del P.R.I. di non passaggio ai voti.
Prima di passare alla votazione dobbiamo discutere quest'ordine del giorno. Ha la parola il Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Sottolineo che l'ordine del giorno non vuole dilazionare i lavori di questa ultima giornata di Consiglio. Dobbiamo ancora esaminare una serie di provvedimenti rilevanti facendo tutto lo sforzo possibile per completare l'ordine del giorno, ci pare ragionevole sospendere la discussione su questa legge, rinviarla a tempi più opportuni anche perché oggi dobbiamo approvare una legge che riguarda le autonomie locali. Il capitolo delle deleghe dovrebbe essere affrontato in un quadro complessivo.
Chiediamo alla maggioranza di rinviare l'esame di questa legge. La nostra proposta è stata sottoscritta dai Gruppi liberale, repubblicano e ci auguriamo che venga accolta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Credo che non esistano le condizioni oggettive e temporali per affrontare con cognizione di causa e con responsabilità questo grande provvedimento che la Regione si accinge a votare. Ci sono degli emendamenti. Il provvedimento è molto lungo. Mi sembra che con il tempo che abbiamo di fronte, soprattutto con altri provvedimenti che rivelano condizioni di urgenza maggiori di questo, sia possibile che il Consiglio faccia una riflessione e consideri la possibilità di rimandare ad altri tempi questo disegno di legge.
Questo non vuol dire disconoscere il lavoro della Commissione che è stato rispetto su questo tema molto intenso, laborioso ed anche fruttuoso.
Occorre però riconoscere che questo provvedimento è ancora suscettibile.
Già abbiamo registrato molto disordine e molta confusione e vorrei osservare che sono soprattutto i piccoli Gruppi quelli che riescono a rimetterci di piú in questa condizione. Ieri è passato all'improvviso un disegno di legge sul diritto allo studio e non ho potuto precisare la posizione del mio Gruppo. Lo farò in altra sede visto che abbiamo ancora delle possibilità attraverso "Notizie" od attraverso altri canali di informazione per far conoscere la posizione del Partito repubblicano rispetto a questo tema. Non vorrei che anche rispetto ad altri provvedimenti, che sono ancora tanti e che sono importanti, si finisse di mistificare o di disconoscere le posizioni e le valutazioni dei diversi Gruppi.
Abbiamo sottoscritto quest'ordine del giorno in questo spirito, per riconoscendo il lavoro della Commissione che può essere valorizzato anche in questo momento rimandando al futuro Consiglio in tempi veloci la riapertura del dibattito e l'approvazione di questo disegno di legge sui trasporti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Anche il Gruppo del P.L.I. ha firmato questo ordine del giorno in quanto ritiene che il problema sia di estrema importanza.
Non posso che elogiare il lavoro fatto dall'Assessore e dalla Commissione.
Non è quindi per frenare o per mettere il bastone fra le ruote, ma è con senso di responsabilità che chiediamo il rinvio di questa discussione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

Il nostro Gruppo ritiene invece che vi siano le condizioni per poter procedere nell'esame del disegno di legge dopo la discussione generale che si è sviluppata ieri. Avremmo peraltro il curioso precedente di un disegno di legge approdato in aula su cui si è già svolta la discussione generale e che poi è stato abbandonato. Mi pare peraltro che questo sia uno di quei provvedimenti su cui vi è stata occasione di confronto e di discussione.
Non è giunto all'improvviso in aula perché è un disegno di legge che data marzo 1983, quindi sono più di due anni che il testo è a disposizione dei colleghi e degli organi regionali per l'esame e la discussione. E' stato posto in consultazione più volte, come più volte è stato posto all'ordine del giorno della Commissione.
Credo vi siano state tutte le occasioni e le condizioni per poterlo esaminare. Mi si dice che anche all'interno della Commissione non vi siano stati grandi elementi di differenziazione o proposte di modifiche dell'articolato. Se sono giunte ora in Consiglio, su queste ci si pu confrontare. Semmai se una scelta si deve fare, credo vada fatta fra i provvedimenti giunti all'improvviso negli ultimi giorni in Consiglio.
Credo poi che vi sia una seconda ragione per passare all'esame di questo provvedimento. Abbiamo sempre detto che la Regione deve avviarsi decisamente e rapidamente verso le deleghe agli enti locali ed agli organismi subregionali, non capisco perché quando in concreto abbiamo questa possibilità vi siano delle ritrosie. Per questa ragione di ordine generale ed in particolare perché è un provvedimento che da tempo è stato sottoposto all'attenzione dei colleghi del Consiglio, quindi non merita di non proseguire nel suo iter fino alla conclusione nel corso di questa terza legislatura.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Guasso. Ne ha facoltà.



GUASSO Nazzareno

Siamo contrari ad accettare questa richiesta di rinvio. Mi rendo conto che i tempi sono stretti ed il problema è di grande importanza, vorrei per far rilevare, senza pretesa di convincere coloro che hanno firmato l'ordine del giorno, che ci troviamo di fronte ad una proposta di legge di grande importanza e che ogni eventuale rinvio nel tempo tende a creare problemi seri ad un settore importante della vita della collettività della nostra Regione.
La prima legge sui trasporti è del '77. Venne poi la legge 151 e noi ci poniamo il problema di andare ad una delega completa alle Province. E' un fatto del tutto nuovo sul piano istituzionale. Abbiamo avuto i tempi per riflettere? Dal 13 settembre 1983 questa proposta di legge è venuta in Commissione o per consultazione o per discussione. Abbiamo avuto più di due anni per discuterla. E' stata ponderata; si sono consultati tutti gli interessati anche più volte, ognuno ha portato proposte, aggiunte. A questo punto siamo a al momento decisivo. Un rinvio oggi significherebbe riparlare di questa materia nel lontano 1986 nelle migliori delle ipotesi. Lasceremo una situazione difficile, complessa, esposta a crisi. Abbiamo anche la consapevolezza che ogni legge può avere dei limiti e dei difetti, che le leggi possono essere cambiate nell'arco di sei mesi o di un anno l'essenziale però è che ci si muova e non si stia fermi. Non possiamo rinviare un problema di questa natura senza assumercene la responsabilità.
Vi sono problemi di ordine sociale. E' una scelta che va oltre i partiti oltre le maggioranze. Scegliamo per la prima volta di delegare la materia dei trasporti alla Provincia.
La legge 151 non potè farlo perché in allora c'era in ballo la questione "Province sì, Province no" e si arrivò ad un compromesso che la Camera ed il Senato pare stiano affrontando. Diamo anche noi una mano, come la demmo con la legge Bajardi allora perché si apra una fase nuova in un settore delicato ed importante. Impegniamoci quanto è necessario con serietà e senso di responsabilità e rispondiamo alle esigenze che la collettività ci pone.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi pongo in votazione tale ordine del giorno.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte in ordine alla legge regionale sui trasporti premesso che, dopo la discussione generale del 26 marzo 1985, peraltro limitatasi ad una sommaria relazione del Consigliere relatore che, a seguito del protrarsi imprevisto della discussione di alcuni provvedimenti deliberativi e legislativi, si è giunti ad inoltrata parte della seduta pomeridiana di Consiglio che, anche per la nutrita serie di provvedimenti ancora da esaminare, tutti di rilevante portata, ma di natura meno estesa ed organica come quello in questione, costituito da una proposta di legge-quadro destinata ad effetti di ampio disegno programmatorio nonché perdurante tempo applicativo presumibilmente impegnativo per gran parte della prossima legislatura 1985/1990 che, responsabilmente, le forze politiche debbono essere poste in grado di esprimere, anche in aula, le proprie certamente articolate posizioni traducibili nell'approfondimento articolo per articolo che, tale possibilità non appare ragionevolmente assolvibile per il clima di affannosa fretta con la quale vengono, in questa giornata, esaminati i provvedimenti che, tuttora permane la carenza di un qualsiasi quadro di certezza sulle deleghe che la Regione intende riorganizzare per le funzioni amministrative e dei servizi a scala regionale chiedono ai sensi dell'art. 77 del regolamento del Consiglio regionale il non passaggio ai voti del Disegno di Legge n. 312 legge generale sui trasporti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli, 29 contrari ed 1 astensione.
La parola al Consigliere Gerini.



GERINI Armando

Non sono firmatario dell'ordine del giorno, infatti come ella ha riscontrato mi sono astenuto. La proposta che vorrei fare è di porre questo argomento in votazione all'ultimo punto dell'ordine del giorno di questa tornata.



PRESIDENTE

Ricordo che dopo questo punto ci sono molti altri punti impegnativi che ci porterebbero ad avere nella serata momenti particolarmente pesanti.
Ha la parola il Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Ritengo che discutere adesso un progetto sul quale non c'è la volontà votare, sarebbe veramente disdicevole per il prosieguo dei lavori. Ci sono altri provvedimenti che richiedono un esame più veloce, come quello sul condono edilizio.



PRESIDENTE

La Presidenza ha fatto lo sforzo massimo per rendere i lavori meno pesanti e che chiedono la massima collaborazione.
Passiamo ora alla votazione.
Ha la parola il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Chiedo alla maggioranza di riconsiderare questa posizione rigida perch ci troviamo di fronte ad emendamenti che riguardano ben 52 articoli, quindi possiamo metterci a discutere con ampiezza di interventi sufficienti per poter far passare il tempo che ci separa dalla mezzanotte. Non credo che nessuno abbia la volontà di mettere in atto una strategia di questo tipo d'altra parte noi sul merito di carattere generale, peraltro espresso articolatamente nell'ordine del giorno che abbiamo presentato, abbiamo più volte sottolineato come esisteva l'esigenza di porci anche in ordine alla votazione ed al coordinamento dei provvedimenti su un quadro di minima certezza, quindi di concatenamento tra un provvedimento e l'altro.
L'ordine del giorno è carico di argomenti, alcuni di carattere generale che riguardano il riordino delle autonomie e il riordino di funzioni amministrative di grande rilievo sia per quanto attiene le funzioni amministrative vere e proprie e sia per quanto attiene servizi a scala regionale e non vediamo come un provvedimento possa essere assunto scoordinatamente rispetto all'altro, senza un minimo di connessione. Questa forzatura riteniamo sia un regalo che facciamo solo nella direzione di dare dimostrazione di una falsa efficienza sostanzialmente non apportando ai contenuti legislativi e riformistici che dobbiamo perseguire un minimo di chiarezza.
In Commissione abbiamo avanzato più volte dei problemi di ordine generale e di chiarezza su alcuni contenuti fondamentali della legge.
Dobbiamo dire che peró su questi problemi una risposta di fondo, politica e coordinata che tenesse conto sia delle situazioni esistenti nelle varie realtà provinciali ivi compreso il problema di Torino e della sua area metropolitana e della sua provincia, sia di altre realtà regionali. Queste risposte non ci sono venute, quindi la nostra insufficiente collaborazione ai fini dell'esame critico dell' articolato in fondo si è collocata su un atteggiamento di assoluta insoddisfazione rispetto a questo atteggiamento.
Questa lagnanza e questa impossibilità di poter dare questo contributo la risottolineiamo evidentemente avendo come alternativa un atteggiamento che non può essere certo quello di collaborazione che finora abbiamo manifestato nelle votazioni dei provvedimenti che sono stati presentati.
In alternativa alla possibilità di non presentare emendamenti e di non correggere questo articolato, esiste il nostro rifiuto a partecipare comunque alla costruzione di una votazione che possa sancire da parte del Consiglio regionale il licenziamento e l'approvazione di questo provvedimento.



PRESIDENTE

C'era stato un accordo sull'inversione dell'ordine del giorno, pensavo che si potesse procedere, visto che così non é, applichiamo l'art. 49 del Regolamento. Un Consigliere può parlare a favore ed uno contro, quindi votiamo per alzata di mano la richiesta di inversione dell'ordine del giorno.
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Le ragioni sono state esposte negli interventi di Mignone e di Guasso.
Per dare sbocco al lavoro svolto in sede legislativa, che peraltro ha una datazione molto lunga, riteniamo di poter procedere in un tempo anche relativamente breve. Si tratta di questioni che sono da due anni all'attenzione del Consiglio, pertanto riteniamo di doverlo fare ora. E' un atto qualificante, chiediamo a chi ha collaborato di rivedere queste posizioni.



PRESIDENTE

Chiedo di votare l'inversione dell'ordine del giorno, cioè di votare la legge sui trasporti a fine seduta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinta con 20 voti favorevoli e 28 contrari.
Passiamo pertanto alla votazione dell'articolato del progetto di legge n.
312.
Titolo I (Contenuti e principi generali) Art. 1 (Contenuti della legge) "La presente legge disciplina l'attività della Regione e degli Enti locali sul sistema dei trasporti, come definito al successivo articolo 3" La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Abbiamo proposto il rinvio molto meditatamente, perché non riteniamo che ci siano le condizioni per discutere questo progetto di legge, quindi non parteciperemo alla discussione.
L'atteggiamento della maggioranza in questa occasione è di totale insensibilità, mentre da parte nostra c'è stato in questo lungo iter finale molto impegno per migliorare i provvedimenti, per renderli piú positivi. Su questo provvedimento registriamo la volontà di giungere comunque al voto senza che ci sia la possibilità dei Gruppi e dei Consiglieri di fornire il contributo necessario all'esame di un articolato di rilievo e di notevole importanza.
Il nostro Gruppo non parteciperà né alla discussione né al voto.



PRESIDENTE

Alla Presidenza non può che dispiacere questo atteggiamento perché è nell'interesse di tutti poter svolgere serenamente il nostro lavoro che ha molte difficoltà ed asprezze.
Non mi resta che prendere atto della dichiarazione della D.C. e procedere alla votazione sull'art. 1.
Chiedo ai Consiglieri di rendersi responsabilmente conto della situazione e di consentire alla Presidenza di proseguire allo svolgimento di quest'ultima seduta consiliare.
Pongo in votazione l'art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 44 votanti 35 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 9 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Pianificazione del sistema dei trasporti ) "La Regione riconosce al sistema dei trasporti e delle comunicazioni il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale, e dalla pianificazione territoriale.
La Regione promuove una pianificazione del trasporto di persone e di merci integrato tra servizi ed infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e lacuali, tale da : a) assicurare l'accessibilità delle persone alle occasioni di lavoro studio ed altre relazioni b) favorire la mobilità delle merci al servizio del sistema produttivo e distributivo della Regione.
Attribuisce, inoltre, ad un razionale assetto del sistema dei trasporti la funzione di riferimento per: 1) la qualificazione del sistema produttivo 2) il risparmio energetico e la ricerca tecnologica 3) il riequilibrio territoriale e la salvaguardia dell'ambiente naturale 4) il controllo della spesa pubblica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 47 votanti 35 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 12 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Scale funzionali di comunicazione e classificazione dei servizi di linea) "I vari modi di trasporto individuale e collettivo, sono considerati come elementi di un sistema unitario, che tiene conto delle seguenti scale funzionali di comunicazione: a) internazionale e nazionale, comprendente le strutture aeroportuali, le grandi direttrici ferroviarie e stradali di collegamento con i Paesi confinanti e la restante parte del territorio nazionale contermine b) regionale, comprendente i collegamenti tra le aree dei bacini di trasporto c) di bacino, comprendente i collegamenti fra i poli interni al bacino d) locale, comprendente i collegamenti integrati ai precedenti.
Si intende per trasporto collettivo i servizi adibiti normalmente al trasporto di persone e di cose effettuato in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze ed itinerari prestabiliti, ad offerta indiscriminata o destinati a determinate categorie di utenti.
Sotto il profilo funzionale i servizi sono così classificati: 1) urbani, quando si svolgono nell'ambito del territorio comunale con alte frequenze e brevi intervalli tra le fermate, e mediante integrazione con i servizi di trasporto delle linee automobilistiche di bacino e con i servizi su rotaia 2) suburbani, quando si svolgono tra un centro ed altri minori ravvicinati tra loro, anche senza continuità di abitato, e per i quali l'avvicendamento dei passeggeri comporti una permanenza sul mezzo relativamente breve 3) interurbani, che si svolgono nel territorio di più comuni 4) interregionali, che si svolgono in parte nel territorio di altre Regioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 48 votanti 35 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 13 Consiglieri L'art. 3 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

Art. 4 (Controllo pubblico sull'attività di trasporto) "Per quanto concerne l'attività di trasporto la Regione riconosce nel controllo pubblico sull'esercizio e sulla formazione dei bilanci, la forma più valida per adeguare il sistema alle finalità di cui all'art. 2.
Ogni gestione deve essere improntata a criteri di efficienza e pertanto gli interventi finanziari di sostegno sono commisurati in modo da stimolare tale efficienza, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci di gestione dei servizi.
Gli interventi finanziari regionali sono, inoltre, vincolati a criteri di verifica degli obiettivi del piano regionale dei trasporti, e del suo programma di attività e di spesa, di cui ai successivi articoli della presente legge, mediante flussi informativi costanti tra i momenti programma torio, amministrativo, e di gestione degli interventi e dei servizi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 45 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 13 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Titolo II (Il decentramento delle funzioni regionali) Art. 5 (Soggetti del decentramento) "La Regione delega alle Province le funzioni amministrative di cui al successivo art. 11".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 47 votanti 35 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 12 Consiglieri L'art. 5 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Art. 6 (Bacini di trasporto) "Ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico il territorio regionale è articolato in bacini di trasporto.
Per bacino di trasporto si intende un'area entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e la cui dimensione risulti più conveniente per economicità, efficienza e produttività.
L'individuazione dei bacini di trasporto e le relative modificazioni sono operate in sede di schema di piano provinciale ed approvate dalla Regione contestualmente al piano regionale.
I bacini di trasporto rappresentano, inoltre, un'articolazione funzionale della Provincia, a rilevanza territoriale ed organizzativa e costituiscono il riferimento per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati alla Provincia ed agli altri Enti locali, dalla presente legge".
L'Assessore Cerutti presenta i seguenti emendamenti: 1) al terzo comma, prima del punto, dopo la parola "regionale" inserire "dei trasporti" 2) al quarto comma, dopo la parola "funzionale" eliminare le parole "della Provincia" ed aggiungere, dopo la parola "organizzativa", le parole "nell'ambito provinciale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati.
Procediamo alla votazione dell'art. 6 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 45 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 9 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Organizzazione del decentramento regionale. Istituzione per l'assemblea dei Sindaci) "Sono istituite, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, le Assemblee dei Sindaci dei Comuni appartenenti ai bacini di trasporto così come individuati nell'articolo precedente. Le Assemblee dei Sindaci eleggono al proprio interno il Presidente che ne convoca le riunioni ne dirige i lavori ed ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni adottate.
Al fine di esercitare le funzioni delegate dalla Regione, la Provincia in accordo con i Comuni interessati, istituisce a livello di bacino l'Assemblea dei Sindaci, di cui all'articolo successivo. La Provincia d'intesa con i Comuni interessati, può costituire più assemblee di Sindaci all'interno del medesimo bacino di trasporto.
Sino alla costituzione dell'assemblea, la Provincia esercita le funzioni regionali delegate.
L'attività connessa allo svolgimento delle funzioni delegate si realizza con gli uffici e le strutture operative delle Province, appositamente organizzate in bacino di trasporto, come definiti dall'art. 6 della presente legge".
L'Assessore Cerotti presenta il seguente emendamento: L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Sono istituite, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, le Assemblee dei Sindaci dei Comuni appartenenti ai bacini di trasporto cosi come individuati nell'articolo precedente.
La Regione, d'intesa con la Provincia ed i Comuni interessati, pu istituire più assemblee di Sindaci all'interno del medesimo bacino di trasporto.
La Provincia, in accordo con i Comuni interessati, insedia, con propria deliberazione, l'Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo successivo.
Le assemblee dei Sindaci eleggono al proprio interno il Presidente che ne convoca le riunioni, ne dirige i lavori ed ha la responsabilità dell'esecuzione degli atti adottati.
Sino alla costituzione dell'assemblea, la Provincia esercita comunque le funzioni regionali delegate.
L'attività connessa allo svolgimento delle funzioni delegate si realizza con gli uffici e le strutture operative delle Province, appositamente organizzate in bacino di trasporto, come definiti dall'art. 6 della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 27 voti favorevoli e 3 contrari.
Passiamo alla votazione dell'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 35 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 11 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Funzione dell'Assemblea dei Sindaci) "L'assemblea dei Sindaci ha funzioni di iniziativa, impulso e consultazione per l'esercizio dell'attività delegata alla Provincia, secondo le procedure previste dalla presente legge.
Svolge azione di raccordo tra i Comuni e tra questi e la Provincia ed inoltre: esprime parere obbligatorio sulle proposte di piani e programmi che vengono sottoposti dalle Province prima della definitiva approvazione può esercitare il diritto di normativa avanzando proposte alla Provincia per lo schema di piano dei trasporti, del programma unitario ed integrato di esercizio, del programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa nonché proposte di progetti o schemi degli atti che la Provincia deve adottare ai sensi della presente legge può svolgere funzioni di vigilanza sull' andamento e la funzionalità dei servizi.
Le assemblee devono esprimere i pareri obbligatori entro 60 giorni dal ricevimento del piano e del programma. Nei successivi 30 giorni le Province sono tenute a motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni pervenute.
Nel caso di mancato parere nei termini stabiliti per l'assemblea, la Provincia può comunque procedere.
La Provincia fornisce alle assemblee dei Sindaci tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate dalla presente legge".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 32 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Esercizio della delega) "Al fine di esercitare le funzioni delegate dalla Regione e di armonizzare dette funzioni con quelle spettanti ai Comuni ai sensi del DPR 28 giugno 1955, n. 771, la Provincia esercita l'attività delegata a livello di bacino di trasporto secondo le seguenti formule: in Associazione od in intesa diretta con i Comuni e le Comunità Montane interessate, ovvero direttamente in proprio con le associazioni od intese fra i Comuni e le Comunità Montane interessate".
L'Assessore Cerutti presenta il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole "in proprio" inserire le seguenti parole: "o in convenzione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo alla votazione dell'art. 9 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 50 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 14 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Attribuzioni delle competenze amministrative) "Ai fini della presente legge, l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di tranvie, linee metropolitane, filovie e linee automobilistiche è così definita: Per l'attività concessionale: a) è competente il Comune, per i servizi urbani che si svolgono nell'ambito del territorio comunale o che ne debordano senza effettuare fermate, oppure quando interessano un Comune contiguo, per una tratta inferiore, previo accordo con questo b) è delegata la Provincia per le linee interurbane e suburbane interessanti il proprio territorio, od anche altro, per una tratta inferiore. Le modalità di esercizio, per questa parte, devono essere concordate con l'Ente interessato; ove manchi l'accordo, la decisione è assunta dalla Giunta regionale c) è competente la Giunta regionale per i servizi interregionali, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione finitima.
Per l'attività contributiva: 1) relativamente al ripiano del disavanzo d'esercizio nei servizi delle imprese a) è delegata la Provincia per i servizi di cui ai punti a) e b) precedenti b) è competente la Giunta regionale per i servizi di cui al punto c) precedente 2) relativamente agli investimenti in materiale rotabile, in infrastrutture, in tecnologie di controllo, in officine deposito con le relative attrezzature, in sedi ed impianti fissi è competente la Giunta regionale.
Le modalità e le procedure per lo svolgimento delle attività di cui sopra sono definite agli articoli 16 e 24 successivi.
Per l'attività di verifica ed approvazione dei programmi e dei progetti di massima ed esecutivi relativi ad infrastrutture, impianti anche urbani ivi comprese le stazioni, è competente la Giunta regionale.
Per l'attività di partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi, dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti è competente la Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 48 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 12 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Funzioni amministrative delegate) "Nel quadro delle competenze, di cui all'art. 10, sono delegate alla Provincia le seguenti funzioni amministrative regionali: 1) in materia di tranvie, linee metropolitane, filovie e linee automobilistiche: a) la concessione all'impianto ed all'esercizio, l'approvazione degli orari e delle tariffe secondo le indicazioni della Giunta regionale e nei limiti previsti dagli articoli successivi della presente legge b) la vigilanza sulla regolarità di effettuazione dei servizi c) l'erogazione di sovvenzioni e contributi per il ripiano dei disavanzi d'esercizio d) la concessione di autostazioni per servizi di linea 2) in materia di servizi di noleggio e servizi di piazza, l'approvazione dei regolamenti comunali, nonché l'approvazione del numero, tipo e caratteristiche dei veicoli da adibire sui servizi e delle tariffe.
L'esercizio delle funzioni delegate avverrà sulla base dell'attività prevista per la Provincia all'art. 18, ed in conformità con il programma unitario ed integrato d'esercizio di cui all'art. 20, e con il programma di attività e di spesa, di cui all'art. 23".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Titolo III (La pianificazione regionale) Art. 12 (Compiti della Regione) "Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione: a) predispone il piano regionale dei trasporti, in armonia con gli indirizzi di politica nazionale, secondo le indicazioni e quale specificazione settoriale del piano di sviluppo socio-economico, in stretta integrazione con gli obiettivi della pianificazione territoriale: il piano regionale costituisce vincolo ed indirizzo per l'attività degli Enti sub regionali b) redige, sentite le Province, il programma regionale, pluriennale ed annuale, di attività e di spesa, sia per gli investimenti in infrastrutture e materiale rotabile, sia per le spese di gestione delle aziende di trasporto pubblico, sia per le spese di esercizio delle funzioni delegate c) determina annualmente il costo standard e gli indirizzi di politica tariffaria per i servizi di trasporto pubblico, compreso quello urbano secondo i criteri di cui alla legislazione nazionale in materia d) stabilisce indirizzi, criteri e procedure per la formazione ed approvazione dei piani dei trasporti e di circolazione e traffico comunali e) provvede all'approvazione dei programmi provinciali d'attività e di spesa, svolgendo azione di coordinamento e controllo sull'attività delegata f) procede all'assegnazione dei finanziamenti per spese di gestione dei servizi, alle Province, sulla base dei programmi di attività e di spesa e dei relativi consuntivi presentati dalle stesse g) procede all'assegnazione dei finanziamenti per investimenti alle aziende, in base ai programmi annuali e pluriennali di attività e di spesa delle Province di cui al punto b) h) fornisce agli Enti delegati ed alle imprese di trasporto indirizzi e strumenti per la formazione e gestione dei rispettivi interventi, nonch disposizioni, criteri e modalità per l'esecuzione degli adempimenti istruttori nelle materie delegate, e controlla la loro attuazione i) predispone uno schema tipo per la redazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio da rimessa e da piazza".
L'Assessore Cerutti presenta il seguente emendamento: al punto g) eliminare le parole "delle Province".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Passiamo alla votazione dell'art. 12 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 47 votanti 37 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 6 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Piano regionale dei trasporti) "Il piano regionale dei trasporti è lo strumento fondamentale di indicazione e di sintesi della politica regionale nel settore. Costituisce uno dei piani settoriali del Piano di sviluppo; procede alla definizione puntuale delle politiche e dei progetti, che il Piano di sviluppo indica nel campo delle comunicazioni e dei trasporti.
Contiene proposte sull'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni nazionali ed internazionali definisce costi degli interventi e priorità d'attuazione.
Per il sistema dei trasporti pubblici contiene, inoltre, gli indirizzi generali di politica tariffaria, le modalità per la determinazione del costo economico standardizzato, secondo criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per aree geografiche, categorie e modi di trasporto, ed i criteri di assegnazione dei servizi ai bacini di trasporto.
Il piano regionale dei trasporti inoltre: a) coordina ed integra gli schemi di piano provinciale di cui all'art. 19 contiene i progetti per le comunicazioni e trasporti di importanza regionale ed interregionale, le proposte ed i progetti, d'intervento previsti in tali schemi che hanno importanza a scala provinciale ed i programmi unitari ed integrati d'esercizio di ciascun bacino b) fornisce il contributo organico all'elaborazione del piano dei trasporti a scala nazionale; e pertanto affronta non solo le parti del sistema di diretta competenza regionale, ma anche progetti di rilevanza nazionale ed internazionale, di competenza degli organi centrali dello Stato, in armonia con le linee e le procedure indicate dal piano generale dei trasporti.
Per le questioni di competenza sovraregionale, prospetta soluzioni progettuali, verificandone la compatibilità con l'organizzazione del territorio e delle relative risorse artificiali e naturali; per le questioni di competenza regionale, indica, oltreché soluzioni progettuali procedure e strumenti per operare i relativi interventi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 37 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO) 6 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 9 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Procedure per il piano regionale) "La Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di piano articolata secondo quanto previsto al precedente art. 13.
A tal fine adotta con propria deliberazione, un documento di lavoro contenente sia gli obiettivi e gli indirizzi da sviluppare, sia il programma di attività e di studi da svolgere, per la formulazione delle proposte e dei progetti di intervento.
La Giunta sottopone la proposta di deliberazione all'esame del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 17, per il parere di competenza.
Il Consiglio regionale adotta il piano dei trasporti con propria deliberazione, come specificazione settoriale e parte integrante del piano di sviluppo socio-economico e territoriale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Siamo all'art. 15.
Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Colleghi Consiglieri, giunti al 15 articolo ed atteso che la votazione si protrae nel tempo, per i rapporti di correttezza che abbiamo sempre avuto in questo Consiglio, in una giornata peraltro tristissima perché sono ripresi gli atti terroristici, chiedo se non è possibile al 15 articolo passare alla votazione rituale secondo regolamento e consentire l'ulteriore corso attraverso la votazione rapida.
Vi sono ancora molti argomenti importanti che devono essere affrontati e discussi, chiedo pertanto questa disponibilità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Avevamo chiesto la votazione regolamentare non per fare dell'ostruzionismo ma per muovere una protesta politica, che riteniamo pienamente motivata.
L'andamento dei lavori, come ha fatto rilevare il Presidente della Giunta è tale che se dovessimo procedere con la votazione normale su tutti i 54 articoli della legge, arriveremmo alle 19 di questa sera con pregiudizio per lo svolgimento degli altri argomenti.
Poiché non vogliamo dare la sensazione in quest'ultima seduta di fare dell'ostruzionismo aderiamo alla richiesta di proseguire con votazione rapida.



PRESIDENTE

Passiamo all'art. 15.
Art. 15 (Programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa) "Il programma pluriennale ed annuale d'attività e di spesa definisce, in coerenza con gli indirizzi e le proposte del piano regionale, gli interventi di competenza regionale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati.
Esso contiene: a) le previsioni di spesa e l'ammontare degli stanziamenti annuali relativi ai progetti del piano e di propria competenza b) il fondo regionale per gli investimenti, con i relativi stanziamenti annuali, articolato secondo bacini di trasporto c) il fondo regionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle imprese, i relativi stanziamenti annuali, con il riparto della spesa alle Province, secondo bacini di trasporto d) il fondo delle spese strumentali per lo svolgimento delle funzioni delegate, ripartito fra le Province".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Procedure per il programma di attività e di spesa) "La Giunta regionale predispone, per ciascun anno, il programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa, di cui al precedente art. 15, sulla base di a) progetti d'intervento del piano regionale, per le parti di propria competenza b) ammontare dello stanziamento per il fondo investimenti c) ammontare dello stanziamento per i disavanzi d'esercizio delle aziende d) programmi di attività e di spesa delle Province e) fondo regionale delle spese strumentali per l'esercizio delle funzioni delegate.
Per l'attuazione degli interventi relativi ai punti c), d) ed e), la Giunta regionale predispone una proposta di riparto degli stanziamenti fra le Province, sulla base di indicatori di settore.
Per l'attuazione degli interventi di cui al punto b), la Giunta regionale predispone ed adotta il programma degli investimenti, ripartito per le aziende ed enti di trasporto, fornendo alle Province la quota indicativa di riparto del fondo secondo bacini di trasporto.
Le proposte per gli adempimenti, di cui ai due commi precedenti, vanno presentati contestualmente al bilancio regionale di previsione. Le Province, entro i termini fissati dal successivo art. 50, presentano alla Giunta i propri programmi di attività e spesa con relativi consuntivi redatti sulla base del riparto regionale di cui al comma precedente.
La Giunta regionale approva detti programmi verificandone gli stati di attuazione ed assume il programma definitivo, mediante deliberazione propria, sentito il parere del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti.
Assegna, infine, gli stanziamenti alle Province per l'erogazione dei contributi di cui al precedente punto c) alle aziende di trasporto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità) "E' istituito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità quale organo consultivo della Regione.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore ai trasporti ed alla viabilità ed é, composto dai seguenti membri effettivi: 1) gli Assessori del dipartimento per la gestione del territorio 2) un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale 3) un rappresentante dell'Uncem regionale 4) un rappresentante dell'Anci regionale 5) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative 6) tre esperti di tecnica ed economia dei trasporti, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due nominativi 7) un rappresentante degli Automobile Clubs del Piemonte 8) due rappresentanti degli operatori economici designati rispettivamente dall'Unione Industriale e dalla Confederazione piccole e medie industrie sezioni piemontesi 9) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali delle aziende di trasporto 10) un rappresentante dell'associazione italiana gestione aeroporti e società aeroportuali 11) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dell'autotrasporto delle merci, maggiormente rappresentative a livello regionale e, previo assenso delle rispettive amministrazioni 12) un rappresentante del Ministero dei trasporti 13) il direttore del Compartimento di Torino delle Ferrovie dello Stato 14) un rappresentante rispettivamente dell'Anas, della Motorizzazione civile e dell' Aviazione civile.
Esercita le funzioni di Segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato competente. Possono intervenire funzionari regionali designati dagli Assessori di cui al numero 1).
Di volta in volta il Presidente potrà chiamare a partecipare ai lavori altri esperti in materie specifiche.
Il parere su atti amministrativi viene formulato, senza procedere a votazione, raggruppando, per omogeneità di contenuto, le dichiarazioni dei membri del Comitato.
Analogamente, si procede per le formulazioni di proposte, che vengono inoltrate alla Giunta indipendentemente dal numeri dei membri contrari, la cui opinione dissenziente viene riportata nell'atto.
Per la validità dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei membri effettivi. In seconda convocazione tale validità è determinata dalla presenza di 1/3 dei membri effettivi.
Ogni Ente e/o organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo, anche il membro supplente.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
Ai membri del Comitato spetta il compenso di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
Il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità ha il compito di: contribuire ad elaborare le linee del piano regionale dei trasporti e della viabilità formulare pareri sui piani e sui progetti elaborati dalla Giunta regionale, dagli Enti locali, dalle imprese di trasporto, dalle Ferrovie dello Stato, dall'Anas e dall'Aviazione civile e sulle proposte per una loro armonizzazione formulare proposte da avanzare nelle sedi competenti per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i servizi di competenza regionale ed i servizi che dipendono da Amministrazioni statali e da Enti locali formulare proposte e pareri, da avanzare nelle sedi competenti, nei riguardi di infrastrutture interessanti la viabilità e la circolazione regionale nonché il trasporto merci esprimere parere in merito alla classificazione e declassificazione di strade provinciali e regionali nonché di porti e vie navigabili".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Titolo IV (La pianificazione provinciale) Art. 18 (Attività della Provincia) "La Provincia, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, di cui all'articolo 11, secondo gli indirizzi e gli strumenti regionali, di cui agli articoli 12, 13 e 15: a) provvede alla formazione ed aggiornamento dello schema di piano provinciale dei trasporti, articolato in bacini di trasporto, sulla base delle metodologie e con gli strumenti indicati dalla Regione, assicurando la partecipazione degli Enti locali subprovinciali ed attraverso l'autonomo apporto degli operatori interessati, secondo le procedure previste dal successivo art. 21 b) partecipa, mediante il proprio schema di piano, alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale c) svolge, per delega della Regione, le funzioni amministrative di cui all'art. 11, promuovendo la costituzione dell'assemblea dei Sindaci, di cui all'art. 8 della presente legge ed utilizzando la stessa, secondo le procedure previste dalla presente legge.
A tale scopo: d) promuove ed adotta nell'ambito dello schema di piano i programmi unitari ed integrati d'esercizio formulati secondo i bacini di trasporto compresi nel suo territorio e) elabora il programma di attività e di spesa, e relativo stato di attuazione e lo adotta, secondo le procedure previste dal successivo art.
24 f) trasmette alla Regione detto programma per la sua approvazione g) trasmette, inoltre alla Regione ogni informazione ed atto necessario per consentire a questa l'attività di indirizzo e coordinamento h) eroga i contributi delle aziende di trasporto sulla base dei programmi di spesa di cui al punto e), sulla base dei criteri di riparto della Regione i) approva i programmi di esercizio delle imprese ed emette i relativi provvedimenti per l'impianto ed esercizio dei servizi, di sua competenza l) costituisce la commissione tecnica di cui al successivo art. 25 per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio da rimessa e da piazza.
Inoltre: m) individua ed aggiorna, mediante il proprio schema di piano, le delimitazioni dei bacini di trasporto n) promuove programmi annuali e pluriennali di riorganizzazione delle imprese di trasporto, e la eventuale costituzione di consorzi fra gli Enti locali interessati alla gestione dei servizi, di cui ai punti a) e b) del successivo art. 27 della presente legge o) formula pareri in merito: 1. agli interventi preposti per adeguare le infrastrutture dei trasporti e per la distribuzione delle merci (scali, aree di stoccaggio stivaggio containerizzazione, interporti) alla necessità di approvvigionamento e spedizione 2. ai progetti d'intervento di carattere viabilistico in ordine alla rete di comunicazione a carattere regionale, nazionale ed internazionale previste dal piano regionale".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. l 9 (Schema di piano provinciale) "Lo schema di piano provinciale dei trasporti, articolato secondo bacini di trasporto, che costituisce parte del piano regionale, è lo strumento di indirizzo e verifica degli interventi previsti dalla Provincia, secondo gli obiettivi della pianificazione socio-economica-territoriale.
I riferimenti dello schema di piano sono : a) le indicazioni, le proposte ed i progetti di intervento previsti nei piani di trasporto e di circolazione e traffico comunali b) le indicazioni ed i vincoli dei piani territoriali e socio-economici a scala subregionale, di cui costituisce specificazione settoriale c) le analisi e gli studi sulle dotazioni infrastrutturali esistenti, sui livelli di servizio e sulle condizioni di sicurezza della rete, sulla mobilità delle persone e delle merci, esistente.
Lo schema di piano provinciale contiene: a) l'assetto della rete infrastrutturale di trasporto d'interesse provinciale, tenendo conto delle comunicazioni di interesse regionale e nazionale e dei piani di trasporto e di circolazione e traffico comunali b) le ipotesi di utilizzazione delle linee e servizi di interesse provinciale di comunicazione su ferrovia e su strada c) le delimitazioni dei bacini di trasporto nei quali si articola la gestione e la razionalizzazione della produzione del servizio, per quanto attiene il trasporto collettivo di persone d) i programmi unitari ed integrati d'esercizio relativi ai bacini di trasporto, di cui al punto c) precedente e) l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economica finanziaria con l'ipotesi di ripartizione del finanziamento fra i vari soggetti di spesa per l'attuazione del piano".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Programma unitario ed integrato d'esercizio) "Con riferimento al sistema dei trasporti pubblici lo schema di piano provinciale contiene i programmi unitari ed integrati d'esercizio, per ciascun bacino di trasporto.
Esso è finalizzato a : 1) verificare la fattibilità tecnico-operativa delle politiche definite dallo schema di piano per il sistema dei servizi di trasporto pubblico 2) definire le modalità di attuazione dello schema di piano in merito a: a) integrazioni fra autolinee b) integrazioni fra autolinee e ferrovie c) eliminazione di sovrapposizioni fra servizi.
Contiene, per ogni servizio interessante il bacino di trasporto compresi quelli urbani: a) gli itinerari, comprese diramazioni, prolungamenti e deviazioni b) le fermate suddivise fra obbligatorie e facoltative c) le distanze interfermata d) la lunghezza complessiva di ogni linea con l'indicazione della velocità commerciale, e la percorrenza annua e) l'aggregazione funzionale delle linee f) il numero ed il tipo di materiale rotabile adibito stabilmente per l'esercizio delle linee g) l'ammontare per ciascuna linea dei ricavi del traffico, suddivisi per biglietti ordinari ed abbonamenti h) gli orari per l'intera rete i) le tariffe ordinarie e preferenziali l) i tipi di documento di viaggio adottati; m) le coincidenze e le opportunità di interscambio con altre autolinee ed altri mezzi di trasporto n) la situazione delle reti stradale e ferroviaria o) i possibili interventi in merito alla riduzione dei costi di gestione delle imprese (iniziative volte a favorire la costituzione di consorzi di imprese per la gestione di depositi, di scorte, ecc.) p) l'elenco dei servizi di linea, oggetto di provvedimenti di risoluzione decadenza, revoca.
Inoltre, per i servizi che si svolgono anche nel territorio di altri bacini di trasporto, devono essere specificati i tratti interessanti detti bacini".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Procedure per lo schema di piano provinciale) "La Provincia, secondo le metodologie e gli strumenti indicati dalla Regione, elabora uno schema di piano dei trasporti, di cui all'art. 19 sulla base di: a) indirizzi, proposte e progetti del piano regionale b) piani degli Enti locali subprovinciali, proposti attraverso le assemblee dei Sindaci.
La Giunta provinciale assume detto schema e lo sottopone al parere obbligatorio delle assemblee dei Sindaci.
Lo schema è approvato dalla Provincia con deliberazione consiliare ed inviato alla Regione.
Lo schema di piano ha validità per un periodo temporale non inferiore a cinque anni e costituisce il riferimento per la formazione e l'aggiornamento del piano regionale e per la formazione ed aggiornamento dei piani dei singoli Enti locali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Procedure per il programma unitario ed integrato d'esercizio) "Il programma unitario ed integrato d' esercizio di cui all'art. 20 costituisce lo strumento, attraverso il quale poter conseguire: a) il miglioramento della qualità del servizio b) il controllo dei fattori di produzione e dei relativi costi delle aziende di trasporto.
Costituisce inoltre il quadro di riferimento per la politica delle concessioni dei servizi alle aziende, da parte della Provincia e per la formazione dell'orario generale dei servizi di trasporto provinciali.
Viene redatto, in sede di bacino di trasporto, sulla base di: 1. riferimenti dello schema di piano 2. orari e programmi d'esercizio delle aziende 3. orari e programmi d'esercizio delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie in concessione 4. piani dei trasporti e di circolazione e traffico comunali.
La Provincia assume detta proposta nell' ambito del proprio schema di piano con deliberazione consiliare dopo averlo sottoposto al parere dell'assemblea dei Sindaci.
Lo trasmette, per conoscenza, alla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 (Programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa) "Il programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa determina, in coerenza con gli indirizzi e le proposte dello schema di piano e dei relativi programmi unitari ed integrati d'esercizio, gli interventi di competenza della Provincia, precisandone l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli Enti locali subprovinciali e degli altri soggetti pubblici e privati, erogatori di finanziamenti.
Esso contiene: a) le previsioni di spesa e l'ammontare degli stanziamenti annuali relativi ai progetti di intervento previsti dal piano provinciale e di competenza propria, nonché la quota di partecipazione provinciale a progetti di competenza regionale o degli Enti locali b) le previsioni di spesa e l'ammontare degli stanziamenti per l'attuazione delle misure previste dai programmi unitari ed integrati d'esercizio, di cui all'art. 20 c) le indicazioni relative al fondo per gli investimenti, di provenienza regionale, compresi eventuali stanziamenti propri o di provenienza comunale, con l'articolazione della spesa, operata su base aziendale e secondo bacini di trasporto d) il fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle imprese, di provenienza regionale, comprensivo di eventuali contributi propri o di provenienza comunale con il riparto della spesa, operata su base aziendale e secondo bacini di trasporto e) il fondo delle spese strumentali per lo svolgimento delle funzioni delegate, ripartito secondo bacini di trasporto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Procedure per il programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa) "La Provincia predispone, per ciascun anno, il programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa, con relativo stato di attuazione, sulla base di a) progetti d'intervento dello schema di piano provinciale, sia di propria competenza, sia di competenza regionale e degli altri Enti locali b) indicazione delle quote di riparto regionale del fondo investimenti c) quote del fondo per i disavanzi d'esercizio delle imprese d) stanziamenti propri e di provenienza degli Enti locali e) interventi previsti dai programmi unitari ed integrati d'esercizio comprensivi dei servizi urbani f) richieste delle imprese per investimenti g) bilanci di previsione delle imprese, per i contributi d'esercizio h) fondo regionale per le spese strumentali.
Tenuto conto delle quote di cui ai punti b), c), d) ed h) la Provincia adotta detto programma dopo averlo sottoposto al parere delle assemblee dei Sindaci.
Lo invia alla Giunta regionale, entro il termine fissato dal successivo art. 50, per la sua approvazione.
Eroga i contributi per il ripiano dei disavanzi d'esercizio alle imprese sulla base del programma approvato dalla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Commissione tecnica per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi da noleggio e da piazza) "La Provincia nomina, con delibera consiliare, la commissione tecnica per i servizi di noleggio da rimessa e per i servizi da piazza.
La commissione, di cui al comma precedente esamina i regolamenti comunali verificando : a) la coerenza con le indicazioni contenute nello schema di piano di cui all'art, 19 b) la coerenza con i programmi unitari ed integrati d'esercizio, al fine di evitare situazioni di concorrenza ai servizi pubblici di linea c) il rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione per la determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli richiesti per l'effettuazione dei servizi.
La commissione è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto: l'Assessore provinciale ai trasporti, che la presiede un rappresentante della Camera di Commercio un rappresentante per ognuna delle locali organizzazioni di categoria del settore, ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale un rappresentante dell'Associazione nazionale autoservizi in concessione (Anac) un rappresentante della Federazione nazionale imprese di trasporto (Fenit) un rappresentante delle Ferrovie dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Titolo V (L'organizzazione e la disciplina dei servizi di trasporto pubblico) Art. 26 (Classificazione dei servizi) "I servizi di trasporto collettivo, ai fini della loro disciplina, sono così definiti: 1) ordinari, quando vengono offerti alla generalità dell'utenza 2) specifici, quando vengono prevalentemente destinati a determinate categorie di utenza (lavoratori e/o studenti); nei casi in cui il costo dei servizi è a totale carico del committente, vengono definiti atipici 3) turistici, quando abbiano lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche, o altre particolari caratteristiche dei luoghi da esso collegati e siano svolti in periodi stagionali limitati 4) occasionali, quando abbiano la finalità di soddisfare esigenze di traffico derivanti da eventi particolari, di durata comunque non superiore ad un mese".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 (Gestione dei servizi) "I servizi di trasporto, di cui al secondo comma dell'art. 3, possono essere gestiti nelle seguenti forme : a) in economia, dagli Enti locali o loro associazioni b) mediante azienda speciale costituita dagli Enti locali o loro associazioni c) mediante azienda e/o attività prevista ai sensi del Codice Civile.
Lo svolgimento dei servizi può avvenire secondo i seguenti regimi: a) in proprio dagli Enti locali b) mediante concessione c) mediante autorizzazione, limitatamente a servizi occasionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Programma d'esercizio di azienda) "Il programma di esercizio di azienda costituisce lo sviluppo del programma unitario ed integrato d'esercizio, di cui all'art. 20 della presente legge.
Fornisce, inoltre, i riferimenti tecnici per la stesura del disciplinare di concessione, di cui al successivo art. 31.
Per ogni servizio contiene: a) gli itinerari comprese diramazioni, prolungamenti, deviazioni b) le fermate, suddivise fra obbligatorie e facoltative c) le distanze interfermate d) la lunghezza complessiva e la percorrenza annua espressa in autobus per Km.
e) l'orario f) le tariffe ordinarie e preferenziali g) i tipi di documenti di viaggio adottati h) le coincidenze e le opportunità di scambio con altre autolinee della stessa azienda o con altri mezzi di trasporto i) il numero e tipo di materiale rotabile adibito stabilmente per l'erogazione della linea 1) l'aggregazione funzionale delle linee che l'azienda opera al fine di utilizzare al massimo il materiale rotabile e il personale viaggiante m) l'ammontare dei ricavi del traffico suddivisi per biglietti ordinari e da abbonamenti.
Inoltre per ogni linea deve essere specificato il bacino di trasporto di appartenenza ed i tratti di linea interessanti il territorio di altri bacini.
Ciascun servizio deve avere mezzi di trasporto di tipo ritenuto ammissibile dalla Giunta regionale, in conformità con la legislazione nazionale vigente, in relazione a parametri di idoneità funzionale con le condizioni operative delle imprese sul territorio.
Le aziende devono trasmettere all'Ente competente al rilascio del disciplinare di concessione il programma di esercizio dell'intera loro attività sui servizi, anche di quelli concessi da Enti competenti fuori dal territorio regionale.
Le aziende devono pubblicare a loro spese e diffondere l'orario generale dei servizi di trasporto, nonché tutte le informazioni utili alla utenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 (Procedure per l'approvazione del programma di esercizio) "Le aziende o gli enti di cui all'art. 27 predispongono il programma di esercizio e lo trasmettono per l'approvazione, entro il 30 settembre all'Ente concedente, il quale procede alla verifica: 1) della coerenza con le indicazioni contenute nel programma unitario ed integrato d'esercizio di cui all'art. 20 2) della disponibilità finanziaria rispetto alle previsioni di spesa approvate nel programma annuale e pluriennale di cui all'art. 23.
Ai fini dell'approvazione del suddetto programma, l'Ente concedente indice apposita riunione istruttoria volta ad accertare: a) i motivi di pubblico interesse b) la possibilità di coordinamento, anche in termini di orari con altre linee di trasporto ed in particolare con i servizi ad impianti fissi c) l'opportunità di eliminare divieti di servizio e di carico fra linee di diversi concessionari d) proposte di unificazione tariffaria e dei documenti di viaggio.
La riunione istruttoria è presieduta dal rappresentante delegato dell'Ente concedente. Alla stessa partecipano: i rappresentanti degli Enti locali interessati un rappresentante dell'azienda richiedente i rappresentanti delle altre aziende che gestiscono servizi pubblici collettivi nel bacino un rappresentante delle Ferrovie dello Stato.
La riunione non è obbligatoria quando le modifiche d'esercizio non alterino, in alcun modo, le finalità dei servizi operanti e non interferiscano con altri servizi regolarmente legittimati.
Con riferimento ai servizi urbani, il Comune è tenuto a presentare all'Ente delegato la richiesta di ammissione a contributo finanziario allegando il relativo programma d'esercizio.
L'Ente delegato dopo aver provveduto alla verifica di cui ai punti 1) e 2) precedenti, comunica al Comune l'eventuale ammissione a contributo dei servizi stessi indicando costi standard ed il valore minimo del rapporto ricavi-costi riconosciuti ai fini contributivi. Il documento di ammissione a contributo dovrà essere allegato al provvedimento comunale di concessione o alla deliberazione consiliare nel caso di gestione in economia o tramite azienda speciale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 (Concessione dei servizi) "I servizi di trasporto pubblico così come definiti al secondo comma del precedente art. 3, sono soggetti a concessione.
La durata della concessione è fissata in cinque anni, fatta salva la facoltà dell'Ente concedente di interrompere il contratto nei casi previsti al successivo art. 32.
Quando trattasi di linee per le quali occorre valutare le caratteristiche del traffico e le esigenze di mobilità dell'utenza, la concessione, in via eccezionale, può essere accordata per la durata massima di un anno.
Per la concessione di linee di nuova istituzione hanno titolo di preferenza, a parità di condizioni ritenute ammissibili dall'Ente concedente, le aziende operanti nell'ambito del bacino, cui la linea compete territorialmente, e comunque secondo il seguente ordine di priorità: l) Enti locali e loro consorzi 2) esercenti di servizi finitimi, anche ferroviari 3) consorzi, associazioni e società tra concessionari di autoservizi regionali 4) cooperative di trasporto 5) altri richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
Gli Enti e gli operatori, di cui sopra, devono possedere comprovati requisiti di idoneità morale tecnica e di capacita finanziaria.
Qualora esigenze di pubblica utilità richiedano l'istituzione di uno o più servizi di linea o la riorganizzazione di servizi esistenti, aventi tutto od in parte percorsi o località in comune con servizi di altre aziende od enti, l'Ente concedente, a suo esclusivo giudizio e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 29 precedente, stabilisce le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i concessionari ricorrendo anche a forme di concessioni congiunte fra esercenti, al fine di realizzare economie nei finanziamenti necessari all'esercizio.
I servizi definiti atipici, ai sensi dell'art. 26, punto 2, precedente sono soggetti all'atto amministrativo di autorizzazione rilasciata per una durata corrispondente alla validità del contratto stipulato con il committente dei servizi, regolarmente registrato, e comunque non superiore ad un anno.
L'autorizzazione è comunque soggetta a procedura di istruttoria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Art. 31 (Disciplinare di concessione) "La concessione è accordata, anche per gruppi di linee, sulla base di un apposito disciplinare redatto secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale. In questo sono stabilite le condizioni di ordine tecnico amministrativo ed economico che regolano lo svolgimento dei servizi, nonch i parametri definiti dalla Regione in sede di adozione dei costi standard di rigorosa ed efficiente gestione.
Il disciplinare di concessione è rilasciato sulla base delle indicazioni contenute nei programmi di esercizio predisposti dalle aziende od enti secondo quanto stabilito al precedente art. 28.
Ogni modifica apportata al disciplinare di concessione prima della scadenza dei cinque anni dovrà essere sottoposta a verifica e ad approvazione all'interno del programma d'esercizio relativo all'anno di richiesta della modifica e secondo le procedure di cui all'art. 29 .
Se la modifica viene approvata, si procede alla stipulazione dei soli atti aggiuntivi, che hanno validità soltanto fino alla scadenza del disciplinare originario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Art. 32 (Provvedimenti amministrativi relativi alla concessione) "Nel caso di servizio in regime di concessione il titolare incorre nella decadenza della concessione: a) quando venga a perdere i requisiti di idoneità morale tecnica e finanziaria prescritti dalla legislazione vigente b) quando non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Ente concedente, si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti.
In tali casi la pronuncia di decadenza da parte dell'Ente concedente deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.
Nei casi in cui vengono meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono il rilascio della concessione, l'Ente concedente ha la facoltà di revocare la concessione stessa. Quando ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza e regolarità, l'Ente concedente pu emettere il provvedimento di risoluzione della concessione.
In caso di revoca, di risoluzione, di mancato rinnovo della concessione o di decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.
Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzabili.
Qualsiasi variazione o sostituzione dell' azienda concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'Ente concedente.
La cessione della concessione senza avere ottenuto la preventiva approvazione e nulla".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 (Documenti di viaggio, agevolazioni e libera circolazione) "I documenti di viaggio validi sui servizi pubblici, di cui alla presente legge, sono i seguenti: biglietto di corsa semplice abbonamenti settimanali abbonamenti mensili biglietti a corse multiple tessera per viaggi agevolati o gratuiti per gli aventi diritto.
Allo scopo di predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei servizi e dei contributi relativi la Giunta regionale autorizzata, ad integrazione e/o in sostituzione dei documenti di viaggio di cui al primo comma, ad approvare documenti di viaggio diversi.
La Giunta regionale stabilisce criteri, validità e modalità di rilascio dei predetti documenti.
Le aziende o gli enti devono in ogni caso uniformare la tipologia dei documenti di viaggio ed i relativi sistemi di obliterazione ai modelli approvati dalla Giunta regionale.
L'Ente concedente promuove, quando ne accerti l'opportunità, appositi accordi tra gli esercenti i servizi, per l'emissione di titoli di viaggio cumulativi.
La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per la determinazione delle agevolazioni o della gratuità di viaggio.
Alle aziende ed agli enti esercenti linee è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti sulle linee da esse gestite a categorie di utenti diverse da quelle stabilite dalla Giunta regionale. E' riconosciuto il diritto alla libera circolazione durante l'espletamento delle loro funzioni agli appartenenti alla polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano sia ai servizi urbani che extraurbani".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Titolo VI (La vigilanza e le sanzioni) Art. 34 (Norme generali) "L'Ente concedente è autorizzato a : emanare le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di linea eseguire la visita dei percorsi per accertarne l'idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico ai soli effetti della regolarità di esercizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Art. 35 (Responsabile dell'esercizio) "Ogni azienda od ente, cui è affidata la gestione di servizi di trasporto pubblico, propone il 'responsabile dell'esercizio', che deve ottenere il riconoscimento dell'Ente concedente.
Il responsabile dell'esercizio incorre nella sanzione pecuniaria nel caso in cui siano violate le condizioni stabilite dai programmi unitari ed integrati di esercizio e dai disciplinari di concessione, ovvero non si ottemperi alle prescrizioni di cui al terzo cometa dell'articolo successivo.
Per gli obblighi dei responsabili di esercizio si richiama il Titolo VIII del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
La misura della sanzione è stabilita dall' Ente concedente ed è rapportata alla gravità della violazione. L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria è disciplinata dall'art. 20 della Legge 24 Novembre 1981, n.
689.
I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestati agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni; gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Nella disciplina delle sanzioni amministrative si richiamano in quanto applicabili gli articoli delle Sezioni I e II Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Art. 36 (Vigilanza sui servizi di trasporto pubblico) "Ai funzionari degli Enti concedenti, allo scopo incaricati, spetta la vigilanza sull'esercizio dei rispettivi servizi fatte salve le attribuzioni del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, ai sensi delle vigenti disposizioni. Essi hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, la contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione dei servizi di trasporto pubblico ed hanno inoltre libero percorso sui veicoli e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Ente concedente.
Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'Ente concedente, di fornire a questo tutti i dati tecnico economici e gli elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare i funzionari nell'esercizio del proprio mandato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
Art. 37 (Vigilanza sui servizi di noleggio e servizi da piazza) "I Comuni vigilano sul rispetto dei regolamenti al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio nell'interesse pubblico.
Quando debba provvedersi alla revoca della licenza comunale per accertati servizi abusivi di linea il provvedimento relativo è adottato dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza nel rispetto delle procedure contenute nel regolamento.
Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento, l'Ente delegato procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili sul servizio di noleggio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
Art. 38 (Norme per i viaggiatori ed accertamenti di irregolarità) "I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, quando prescritto dall'atto che stabilisce le condizioni di esercizio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda od ente.
Chiunque, senza averne dato preavviso al personale a bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa, pari a venti volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo tassabile della tabella tariffaria regionale autorizzata.
La Giunta regionale, su motivata richiesta presentata dall'Ente concedente può stabilire una sanzione amministrativa piú elevata.
Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato, la sanzione è aumentata del 50 per cento.
L'importo della sanzione amministrativa, quale prodotto fuori traffico viene incamerato dall'azienda esercente, la quale conserva per almeno tre anni la documentazione probativa. All'accertamento delle irregolarità di cui sopra ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell'azienda o dell'ente esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall' esercente, nell'ambito delle linee di trasporto gestite".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Titolo VII (Norme d'attuazione e transitorie) Art. 39 (Delimitazione dei bacini di trasporto) "Sino all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 13, ed in via di prima applicazione della presente legge, il territorio della Regione è suddiviso nei diciassette bacini di trasporto, come definiti nell'apposito elenco, allegato alla presente legge di cui è parte integrante".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
Art. 40 (Organizzazione dell'attività delegata per il bacino di trasporto di Torino) "Sino alla definizione del nuovo ordinamento dei poteri locali, e tenuto conto del particolare assetto dei trasporti pubblici per il bacino di Torino, come definito all'art. 39 precedente, le funzioni amministrative di cui all'art. 11 della presente legge, sono esercitate dalla Provincia attraverso una convenzione con il Comune di Torino".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Art. 41 (Costituzione e funzionamento dell'assemblea dei Sindaci) "Ai fini della costituzione dell'assemblea dei Sindaci, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province convocano per ciascun bacino, i Sindaci dei Comuni interessati.
Nella prima seduta, l'Assemblea nomina il Presidente il quale ha il compito di convocare le successive riunioni di dirigere i lavori dell' Assemblea ed ha la responsabilità dell'esecuzione degli atti adottati dall'assemblea.
Entro 3 mesi dalla sua costituzione l'Assemblea adotta il regolamento di funzionamento, redatto sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.
L'assemblea dei Sindaci, si avvale, per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, degli uffici decentrati della Provincia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 41 è approvato.
Art. 42 (Scioglimento delle autorità territoriali di gestione ed istituzione delle assemblee dei Sindaci) "Con la presente legge, le autorità di gestione, di cui all'art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977 n. 44, vengono sciolte a seguito di provvedimento della Giunta regionale.
Sino al passaggio della delega alle Province i Presidenti delle autorità di gestione già costituite, sono autorizzati a provvedere, anche mediante i propri uffici: a) all'esercizio delle funzioni regionali già delegate, a norma dell'art.
15 della legge regionale 22 agosto 1977 n. 44 e definite delle competenze di cui all'art. 52 successivo b) alla collaborazione, con la Giunta provinciale e con quella regionale per la definizione ed impianto del nuovo assetto organizzativo c) alla definizione, in accordo con la Giunta regionale e con la rispettiva Provincia, delle modalità e condizioni per il trasferimento della documentazione, per l'uso delle strutture proprie o della Provincia all'atto del passaggio dell'attività della suddetta sede, agli uffici provinciali di bacino".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 42 è approvato.
Art. 43 (Organizzazione dell'attività delegata secondo bacini di trasporto) "Al fine dell'esercizio dell'attività connessa con i compiti, di cui all'art. 18, affidati alla Provincia, il Consiglio provinciale, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione dei propri uffici secondo bacini di trasporto, sulla base del progetto integrato regionale di organizzazione, formazione, di cui al successivo articolo.
Sino alla costituzione dei suddetti uffici di bacino, l'attività di cui sopra, viene curata dagli uffici delle autorità di gestione, dotate di strutture operative e di personale; in loro mancanza viene svolta dagli uffici regionali.
All'atto della costituzione degli uffici provinciali di bacino, la Giunta regionale predispone i provvedimenti per il passaggio del personale e delle strutture operative, dalle autorità di gestione alle rispettive Province, e per la rendicontazione e saldo delle spese strumentali, sin ora sostenute dalle autorità, di cui sopra".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Art. 44 (Passaggio delle funzioni regionali alle Province e loro dotazione organizzativa e strumentale) "Con decreto del Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di apposita deliberazione si opera il passaggio delle funzioni, di cui all'art. 9, alle Province a partire dall'avvenuta costituzione degli uffici decentrati, di cui all'articolo precedente.
A tale scopo la Giunta regionale trasmette la relativa documentazione istruttoria, con l'elenco delle linee dei servizi di trasporto opportunamente ripartite secondo bacini di trasporto, nonché la relativa quota di riparto regionale del fondo per gli investimenti e per i disavanzi d'esercizio delle aziende.
Ai fini dell'impianto degli uffici provinciali di bacino, la Giunta regionale, in accordo con le Province predispone e realizza a proprio carico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto di organizzazione e formazione, ed entro un anno un progetto di informatizzazione.
I suddetti progetti sono rispettivamente articolati secondo le specificazioni di cui ai punti 1-2-3 seguenti : 1) organizzazione: a) definizione, dimensionamento e modello organizzativo delle strutture operative b) settori e professionalità necessari all'attività svolta c) definizione del personale in livelli funzionali d) costi di gestione della struttura.
2) Formazione: a) piano di formazione b) modalità di partecipazione ai corsi c) contenuti disciplinari d) modalità di svolgimento dei corsi (sedi, tempi, docenza, ecc.).
3) Informatizzazione: a) struttura del sistema b) banca dei dati, secondo livelli di governo, funzioni ed attività c) procedure di trasmissione delle informazioni e programmi di calcolo per l'uso e l'elaborazione delle informazioni.
La Giunta regionale realizza i progetti di cui sopra, anche mediante la definizione di apposite convenzioni e collaborazioni attuative.
Concorre, inoltre, per le spese strumentali di gestione degli uffici provinciali, ai maggiori oneri conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate, sulla base di fattori di costo, definiti nell'apposito progetto di organizzazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
Art. 45 (Riorganizzazione dell'attività regionale) "Ai fini dello svolgimento degli adempimenti e delle procedure relative all'attuazione della presente legge, l'attività operativa regionale si articola nelle seguenti aree di lavoro: 1) organizzazione del nuovo quadro istituzionale 2) attuazione dei progetti strumentali 3) pianificazione e controllo tecnico dell' attività regionale e di quella delegata alle Province 4) programmazione finanziaria ed erogazione della spesa.
La Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, provvede agli opportuni interventi organizzativi per l'Assessorato competente, ed alla qualificazione del personale addetto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
Art. 46 (Piano regionale dei trasporti) "Sino all'entrata in vigore del prossimo piano regionale, si fa riferimento al piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 19 dicembre 1979 n. 532-8700 e successive modificazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
Art. 47 (Programma regionale di attività e di spesa) "La Giunta regionale, secondo le procedure di cui all'art. 16, definisce il proprio programma di attività e di spesa entro il 31 marzo di ciascun anno sulla base dei programmi provinciali; eroga i contributi per gli investimenti alle aziende ed assegna alle Province i relativi contributi per il ripiano del disavanzo d'esercizio delle aziende.
Le modalità di erogazione sono definite dall'apposita legge regionale finanziaria. Sino all'avvenuta presentazione dei primi programmi provinciali di attività e di spesa la Giunta regionale provvede direttamente all'erogazione dei contributi alle aziende.
In caso di mancata presentazione da parte delle Province, dei rispettivi programmi di attività e di spesa, entro il 31 gennaio la Giunta regionale provvede direttamente all' erogazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio, alle aziende".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 47 è approvato.
Art. 48 (Schema di piano provinciale dei trasporti) "La Provincia, entro sei mesi dalla costituzione dei propri uffici decentrati, presenta una proposta di schema di piano provinciale dei trasporti, articolata secondo quanto previsto dall'art. 19 della presente legge, e sulla base di uno schema metodologico predisposto dalla Giunta regionale. Detta proposta viene elaborata mediante gli uffici di cui sopra opportunamente coordinati, ed i suoi riferimenti sono : a) gli indirizzi e le proposte dell'attuale piano regionale dei trasporti b) i piani socio economici e territoriali di comprensorio o loro schemi c) i piani comprensoriali dei trasporti d) i piani di trasporto e gli strumenti urbanistici dei Comuni.
La suddetta proposta viene assunta dalla Provincia, secondo le procedure previste dall' art. 21 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 48 è approvato.
Art. 49 (Programma unitario ed integrato di esercizio) "La Giunta provinciale, entro un anno dalla data di assunzione delle funzioni delegate dalla Regione, predispone, in coerenza con il proprio schema di piano, un programma unitario ed integrato d'esercizio per ciascun bacino di trasporto ricadente sul proprio territorio, sulla base di uno schema metodologico definito dalla Giunta regionale.
I programmi, di cui al comma precedente, sono redatti in sede di bacino sulla base degli studi per i piani comprensoriali, dei programmi di esercizio d'azienda e dei disciplinari di concessione.
Vengono assunti dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'art. 22 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 49 è approvato.
Art. 50 (Programma provinciale di attività e spesa) "La Giunta regionale, all'atto del passaggio delle proprie funzioni alle Province, secondo le modalità di cui all'art. 44, comunica alle stesse la quota di riparto per i disavanzi d'esercizio delle aziende, e le indicazioni di riparto del fondo per gli investimenti come stabilito al secondo e terzo comma dell'art. 16, nonché i livelli di costo-standard, di previsione ed a consuntivo, definiti per i servizi di trasporto, in sede regionale.
Le aziende, entro il 30 maggio di ciascun anno, trasmettono alla Provincia ed alla Regione i propri bilanci consuntivi, ed entro il 30 settembre, i bilanci di previsione.
La Provincia, sulla base degli elementi di cui sopra, e mediante una verifica con il proprio schema di piano e con i programmi unitari ed integrati di esercizio, formula il programma di attività e spesa e lo trasmette entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Giunta regionale, per i relativi adempimenti di spesa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 50 è approvato.
Art. 51 (Programma d'esercizio d'azienda) "La Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, definisce uno schema metodologico di programma d'esercizio d'azienda e lo invia alle aziende ed agli enti, che erogano i servizi disciplinati dalla presente legge, congiuntamente all'elenco delle linee suddivise per bacino di trasporto.
Le aziende e gli enti trasmettono, entro tre mesi dalla data di ricevimento, il programma d'esercizio compilato secondo le indicazioni di cui all'art. 28 precedente, alla Provincia, od al Comune per le rispettive competenze.
I suddetti Enti lo approvano secondo le procedure di cui all'art. 29".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 51 è approvato.
Art. 52 (Concessione dei servizi e disciplinare di concessione ) "Le aziende o gli enti concessionari di servizi presentano alla Provincia od al Comune, per i servizi di competenza di quest'ultimo, congiuntamente al programma di esercizio, di cui al precedente articolo regolare domanda per il rilascio delle concessioni, che saranno accordate secondo quanto disposto agli articoli 30 e 31 precedenti. Le concessioni accordate agli Enti competenti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intendono rinnovate sino all'approvazione del programma di esercizio d' azienda di cui all'articolo precedente. Eventuali modifiche alle condizioni di esercizio delle concessioni di cui al comma precedente, dovranno essere approvate dalla Giunta regionale nei limiti della percorrenza e delle disponibilità finanziarie dalla stessa stabilite".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 52 è approvato.
Art. 53 (Abrogazione delle leggi regionali in materia) "Con la presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali: l.r. 22 agosto 1977, n. 44 l.r. 6 aprile 1978, n. 16 l.r. 29 maggio 1978, n. 27 l.r. 16 agosto 1979, n. 44 l.r. 16 agosto 1979, n. 45".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 53 è approvato.
Art. 54 (Disposizioni finanziarie ) "Per la predisposizione delle iniziative ed adempimenti, di cui agli artt.
13, 19, 20 e 44 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa complessiva di lire 500 milioni.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati per l'anno finanziario 1985 in complessive lire 500 milioni si fa fronte mediante una disponibilità di pari ammontare derivante dalla riduzione del capitolo n. 6115 del 1985.
Per gli anni 1986 e successivi, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno di esercizio finanziario 1985 sono conseguentemente istituiti i capitoli con le dotazioni in termini di competenza e di cassa, cui di seguito indicati: cap. n. 'Spese per studi, indagini e ricerche per la formazione del piano regionale dei trasporti e degli schemi metodologici per i piani provinciali, per i programmi unitari ed integrati d'esercizio, per i programmi d'impresa', con la dotazione di lire 120 milioni in termini di competenza e di cassa cap. n. 'Spese per la realizzazione del progetto di organizzazione' con la dotazione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa cap. n. 'Spese per la realizzazione di corsi di formazione per il personale destinato allo svolgimento delle funzioni delegate alle Province in materia di trasporti', con la dotazione di lire 60 milioni in termini di competenza e di cassa cap. n. 'Spese per la predisposizione di programmi e procedure, compresa la spesa per l'acquisto delle relative attrezzature, per la raccolta ed elaborazione dei dati per il trasporto pubblico', con la dotazione di lire 220 milioni in termini di competenza e di cassa cap. n. 'Spese per l'attuazione della delega alle Province', con la dotazione p.m. in termini di competenza e di cassa.
Pari ammontare derivante dalla riduzione del capitolo n. 12400 del 1985.
Per gli anni 1986 e successivi, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 46 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 10 Consiglieri L'art. 54 è approvato.
Passiamo alla dichiarazione di voto.
La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Il nostro voto è contrario. Non era nelle nostre intenzioni arrivare ad una votazione così inespressiva.
Intendevamo invece con il nostro contributo migliorare questa legge. Non è stato possibile per il modo in cui si è svolta la discussione, il voto negativo del nostro Gruppo avrebbe potuto essere ben diverso se fosse stata possibile la discussione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

A nome del Gruppo desidero esprimere il mio profondo rammarico per un voto negativo che più che un voto negativo al disegno di legge ed al suo contenuto ha il valore di una reazione ad una presa di posizione della maggioranza che abbiamo considerato non idonea, inopportuna.
Ci rammarichiamo trattandosi tra l'altro di un provvedimento di grande importanza che avrebbe avuto l'opportunità anche nell'aula di sollecitare una serie di problemi legati ai trasporti, ma più in generale a rapporti istituzionali, ai rapporti di programmazione che sarebbe stato importantissimo esaminare in questa sede.
La frettolosità con la quale abbiamo avviato questo dibattito lascia l'impossibilità di approfondire temi e di eliminare alcune ombre. Per esempio, vedo che si continua a prevedere l'assemblea dei sindaci mentre un approfondito dibattito nella I Commissione rispetto all'altro tema altrettanto importante che esamineremo tra poco che riguarda appunto il riordino delle autonomie locali, aveva già definito che non può esserci un'assemblea dei sindaci per i motivi di carattere politico che avevamo indicato.
Questa è una dizione non adatta e non pertinente, infatti abbiamo parlato di una assemblea degli enti locali, che ha tutt'altro significato. Proporre in un disegno di legge sui trasporti che la provincia decida la costituzione dell'assemblea dei sindaci quando peraltro già ad un altro livello abbiamo considerato che è inopportuna, mi sembra poco serio. Questo è uno dei motivi per il quale ci collochiamo negativamente.
Sarebbe stato certamente interessante parlare dei bacini di trasporto dell'organizzazione del decentramento, delle funzioni che vengono attribuite alla provincia.
I repubblicani, in tema di trasporto, sono favorevoli alla delega alle Province. Sono particolarmente rammaricata di vedere l'Assessore competente con un viso un po' rabbuiato. Mi rendo conto che un provvedimento tra i più importanti del suo Assessorato si concluda con un epilogo non molto favorevole.
Indipendentemente da tutto noi non disconosciamo il lavoro della Commissione, ma non disconosciamo nemmeno il lavoro che l'Assessore nell'ambito della Giunta e nell'ambito della Commissione, ha portato avanti credendo in questo disegno di legge e sperando che avesse dal Consiglio una maggiore udienza. Sono le circostanze che sono state favorevoli ma questo nulla toglie alla sua operatività ed al suo entusiasmo che gli riconosciamo anche in questo momento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Coerentemente con quanto abbiamo prima sostenuto, non partecipiamo alla votazione sull'intero disegno di legge.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 49 votanti 36 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 13 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori con le seguenti "Nomine".


Argomento: Nomine

1) Collegio sindacale per il Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione. Revoca della Del. C.R. n. 821 - C.R. 1838 e nomina di 1 Sindaco effettivo e di 1 supplente.


PRESIDENTE

Visto l'art. 14 dello Statuto dell'Ente che prevede la nomina di 1 membro effettivo e 1 membro supplente nel Collegio sindacale.
Vista la Del. del C.R. n. 821 - C.R. 1838, i cui incombenti per l'esecutività sono in corso, con cui il Consiglio procedeva alla nomina dei sindaci effettivo e supplente nella persona dei Sigg. Giraldi Sergio sindaco effettivo e Ghirardi Pier Franco, sindaco supplente.
Considerato che ai sensi del citato articolo 14 il Presidente del Collegio dei sindaci viene scelto tra i membri effettivi che siano iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, e che il sindaco effettivo designato non risulta essere iscritto, si rende necessario procedere alla designazione di persona in possesso di tale requisito e pertanto bisogna revocare la precedente deliberazione n. 821 - C.R. 1838.
Pongo ai voti per alzata di mano, la revoca della Del. 821 - C.R. 1838.
E' approvata con il seguente esito: presenti e votanti 46 favorevoli 46 Consiglieri Pongo inoltre ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/3/1953, n. 62, della deliberazione suddetta.
E' approvata all'unanimità dei 46 Consiglieri suddetti.
Considerato che bisogna procedere alla nuova nomina, la Commissione consultiva per le nomine ha esaminato i requisiti delle persone indicate e ne ha valutato la rispondenza alle cariche da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 hanno riportato voti: Sindaco effettivo: Dulio Giorgio n. 39 Sindaco supplente: Ghirardi Pier Franco n. 38 schede bianche n. 6 schede nulle n. 1 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

2) Assemblea del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione: presa d'atto delle dimissioni del signor Antonio Monticelli e relativa sostituzione.


PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 273 del 30/4/1982, comunico che con lettera datata 21 marzo 1984 il signor Antonio Monticelli ha rassegnato le dimissioni da rappresentante dell'assemblea del consorzio per il trattamento automatico dell'informazione.
Pongo quindi ai voti, per alzata di mano, la proposta di prendere atto di tali dimissioni.
E' approvata all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.
Pongo inoltre ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 della deliberazione suddetta.
E' approvata all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.
Considerato che il Consiglio regionale deve provvedere alla sostituzione del suddetto rappresentante, la Commissione consiliare per le nomine esaminati i requisiti del nominativo proposto ne ha valutato la rispondenza alla carica da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 ha riportato voti: Altamura Antonio n. 34 schede bianche n. 14 Proclamo eletto il signor Antonio Altamura.


Argomento: Nomine

3) Co.Re.Co. sezione decentrata di Torino: presa d'atto delle dimissioni del membro effettivo Domenico Piacenza e relativa sostituzione.


PRESIDENTE

Visto l'articolo 56 L. 62/53, vista la deliberazione n. 71 del 13/2/1981 comunico che con lettera datata 20/3/1985 il signor Domenico Piacenza ha rassegnato le dimissioni da membro effettivo del Co.Re.Co. di Torino.
Pongo quindi ai voti, per alzata di mano, la proposta di prendere atto di tali dimissioni.
E' approvata all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti.
Pongo inoltre ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 della deliberazione suddetta.
E' approvata all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti.
Considerato che il Consiglio regionale deve provvedere alla sostituzione del suddetto membro effettivo, la Commissione consiliare per le nomine esaminati i requisiti del nominativo proposto ne ha valutato la rispondenza alla carica da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 ha riportato voti: Notaristefano Dante n. 42 schede bianche n. 5 Proclamo eletto il signor Dante Notaristefano.


Argomento: Nomine

4) Co.Re.Co. sezione decentrata di Pinerolo: presa d'atto delle dimissioni del membro effettivo Cecilia Pron e relativa sostituzione.


PRESIDENTE

Visto l'articolo 56 L. 62/53; vista la deliberazione n. 79 del 13/2/1981 comunico che con lettera datata 20/3/1985 la signora Cecilia Pron ha rassegnato le dimissioni da membro effettivo del Co.Re.Co. di Pinerolo.
Pongo quindi ai voti, per alzata di mano, la proposta di prendere atto di tali dimissioni.
E' approvata all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti.
Pongo inoltre ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 49, della legge 10/2/1953 n. 62 della deliberazione suddetta.
E' approvata all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti.
Considerato che il Consiglio regionale deve provvedere alla sostituzione del suddetto membro effettivo, la Commissione consiliare per le nomine esaminati i requisiti del nominativo proposto, ne ha valutato la rispondenza alla carica da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 ha riportato voti: Bosio Aldo n. 45 schede bianche n. 3 Proclamo eletto il signor Aldo Bosio


Argomento: Nomine

5) Collegio Revisori dei conti Unità socio-sanitaria locali n. 56 Domodossola (legge regionale10/83 art, l): presa d'atto dimissioni di Pierfranco Ciana e relativa sostituzione.


PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 493 del 6/3/1983, comunico che con lettera del 6 novembre 1984 il signor Pierfranco Ciana ha rassegnato le dimissioni da membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Unità socio-sanitaria locale n. 56 di Domodossola.
Pongo ai voti, per alzata di mano, la proposta di prendere atto di tali dimissioni.
E' approvata con il seguente esito: presenti e votanti 47 favorevoli 47 Consiglieri Pongo inoltre ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/3/1953, n. 62, della deliberazione suddetta.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri suddetti.
Considerato che il Consiglio regionale, deve provvedere alla sostituzione del suddetto rappresentante, la Commissione consultiva per le nomine esaminati i requisiti del nominativo proposto, ne ha valutato la rispondenza alla carica da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 ha riportato voti: Baldini Enea n. 37 schede bianche n. 10 Proclamo eletto il signor Enea Baldini


Argomento: Nomine

6) Consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per i parchi suburbani nomina di 6 membri di cui 2 espressi dalla minoranza.


PRESIDENTE

Visto l'articolo 1 legge regionale n. 28/1982 che sostituisce l'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria con l'azienda regionale dei parchi suburbani visti gli articoli 4 e 5 della citata legge regionalen. 28/1982 che prevedono che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da 10 membri di cui 4 espressi dalla minoranza, nominati dal Consiglio regionale visto l'articolo 17 della stessa legge il quale al secondo comma dispone che la prima costituzione avviene integrando il Consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria con 6 membri di cui 2 espressi dalla minoranza vista la deliberazione n. 40 del 18/12/1980 con cui il Consiglio regionale nominava il Presidente e 4 membri del Consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria considerato che il Consiglio regionale deve procedere all'integrazione suddetta, la Commissione consiliare per le nomine, esaminati i requisiti delle persone designate, ne ha valutato la rispondenza alla carica da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 hanno riportato voti: Leporati Paolo n. 25 Marchiaro Elio n. 24 Fazzolari Antonio n. 24 Briamonte Giuseppe n. 24 Casanova Oscar n. 12 Ferrero Riccardo n. 12 schede bianche n. 6 Li proclamo eletti.
7) Collegio sindacale della Tecnotex Biella SpA: nomina di l membro effettivo e di 1 membro supplente scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti, il membro effettivo assumerà la Presidenza del Collegio.



PRESIDENTE

Visto l'articolo 12 dello Statuto della costituenda Tecnotex di Biella approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 799-C.R. 1386 che prevede la nomina nel Collegio sindacale di un membro effettivo e di un membro supplente scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti considerato che il Consiglio regionale deve provvedere a tale nomina, la Commissione consultiva per le nomine, esaminati i requisiti dei nominativi proposti, ne ha valutato la rispondenza alle cariche da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno riportato voti: Membro effettivo: Fava Camillo Pier Giorgio n. 37 Membro supplente: Rimini Benito n. 36 schede bianche n. 11 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

8) Consulta regionale per la difesa del consumatore: nomina di 2 rappresentanti del Consiglio regionale di cui 1 in rappresentanza della minoranza.


PRESIDENTE

Visto l'articolo 2 della legge regionale n.21/85 che istituisce la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore; visto l'articolo 5 lett.
c) della legge regionale citata che prevede la nomina di due rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale nel proprio ambito considerato che il Consiglio regionale deve provvedere a tale nomina, la Commissione consultiva per le nomine ha provveduto all'individuazione dei due Consiglieri: uno della maggioranza ed uno della minoranza.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno riportato voti: Barisione Luigi n. 28 Cerchio Giuseppe n. 16 schede bianche n. 4 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

9) Consorzio idraulico di terza categoria Dora Riparia tra Susa e Torino: rinnovo di 1 rappresentante nel Consiglio dei delegati


PRESIDENTE

Visto l'articolo 17 dello Statuto del Consorzio per le opere idrauliche di terza categoria della Dora Riparia tra Susa e Torino che prevede la nomina di un membro rappresentante la Regione Piemonte nel Consiglio dei delegati considerato che il Consiglio regionale deve provvedere a tale nomina, la Commissione consultiva per le nomine ha esaminato i requisiti del nominativo proposto e ne ha valutato la rispondenza alla carica da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 47 ha riportato voti Alotto Silvano n. 34 schede bianche n. 13 Proclamo eletto il signor Silvano Alotto.


Argomento: Nomine

10) Rinnovo Consiglio scolastico provinciale di Asti: nomina di l rappresentante.


PRESIDENTE

Visto l'articolo 13, terzo comma lett. i) del Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che prevede fra i membri di diritto del Consiglio scolastico provinciale un rappresentante del Consiglio regionale considerato che il Consiglio regionale deve provvedere a tale nomina, la Commissione consultiva per le nomine ha esaminato i requisiti del nominativo proposto e ne ha valutato la rispondenza alla carica da ricoprire.
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 46 ha riportato voti: Tarolla Antonucci Cesira n. 33 schede bianche n. 13 Proclamo eletta la signora Cesira Tarolla Antonucci.
Le nomine sono così terminate.



PETRINI LUIGI


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 515: "Primi adempimenti regionali in materia di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Punto nono all'ordine del giorno: "Esame p.d.l. 515: 'Primi adempimenti regionali in materia di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive"".
Il testo è stato esaminato dalla II Commissione che lo ha licenziato a maggioranza.
La parola al Consigliere Biazzi per la relazione.



BIAZZI Guido, relatore

La promulgazione e la ormai prossima entrata in vigore (17 marzo 1985) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che contiene norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, pone alla Regione l'esigenza di intervenire con urgenza, sia per emanare norme integrative per procedure e sanzioni relative alla sanatoria degli abusi edilizi, sia per adeguare la propria legge urbanistica, 5 dicembre 1977 n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ai nuovi principi introdotti dalla legge statale. Le modifiche che dovranno essere apportate alla legge urbanistica regionale sono numerose e complesse, riguardando, tra l'altro, le procedure per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori (art. 17), le procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi (titolo V), l'intero titolo VII (vigilanza e sanzioni), numerose disposizioni del titolo VI.
Per altro la fine imminente della legislatura, con pochi giorni a disposizione per completare il complesso iter di approvazione di una legge suggerisce l'opportunità di evitare di sottoporre ad un esame necessariamente affrettato del Consiglio regionale il testo di una legge particolarmente complessa. Si è ritenuto pertanto opportuno demandare le modifiche complesse della legge regionale alla prossima legislatura limitando questo primo intervento agli adempimenti regionali in materia di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive, necessari per porre i comuni in condizioni di operare con tempestività e per dare certezza di diritto sull'importo degli oneri da corrispondere fin dall'inizio delle procedure necessarie per conseguire la sanatoria. Il disegno di legge regionale si propone due obiettivi: definire per le opere abusive oneri di urbanizzazione equi e facilmente applicabili e semplificare al massimo le procedure necessarie per conseguire il condono.
Inoltre il disegno di legge tiene conto della natura del fenomeno dell'abusivismo edilizio nella Regione che si può affermare caratterizzato per lo più, ad eccezione di pochi casi circoscritti e noti, da realizzazioni abusive in difformità e non in assenza di autorizzazione comunale.
L'articolo 1 del disegno di legge, proprio tenendo conto di queste caratteristiche, riconferma che le opere edilizie sono sanabili con le procedure previste dalla legge statale, limitando l'intervento regionale alla prevista determinazione degli oneri.
L'articolo 2 contiene criteri procedurali nel caso in cui il recupero delle opere abusive richieda, o anche solo renda opportuna, una ridefinizione urbanistica delle aree interessate da fenomeni abusivi. Va subito precisato che la maggior parte dell'abusivismo esistente in Piemonte non richiede la necessità di operare con varianti agli strumenti e che la loro mancanza non costituisce ostacolo per il conseguimento della sanatoria. In conformità con la legge regionale urbanistica e con le disposizioni che regolano le procedure di formazione degli strumenti urbanistici, sono state quindi stabilite le condizioni alle quali è ammesso il ricorso alle varianti.
Infine, anticipando un principio di snellimento di procedure che dovrà essere recepito nella modifica della legge regionale n. 56 del 1977, si è stabilito che alle varianti al piano regolatore eventualmente necessarie per il recupero di insediamenti abusivi si applica il principio del silenzio-assenso, come richiesto dalla nuova legge 28/2/1985 n. 47 all'articolo 25, secondo comma. L'articolo 3 richiama l'obbligo di assoggettare le opere abusive realizzate in zona sismica al rispetto della normativa speciale prevista in tali zone, sia per il rilascio delle concessioni sia per l'approvazione di strumenti urbanistici.
L'articolo 4 stabilisce, in attuazione delle disposizioni statali, gli oneri che debbono essere corrisposti per il conseguimento delle concessioni in sanatoria. Per le opere realizzate fra il 30/1/1977 e il 1/10/1983, si riconfermano gli oneri stabiliti dalla legge statale. Per le opere realizzate tra l'1/9/1967 ed il 29/1/1977 si è introdotto l'obbligo di far corrispondere un contributo pari alla sola urbanizzazione primaria; questo per porre su un piano di parità gli abusi con i cittadini che hanno costruito conformemente alle disposizioni in allora vigenti, e che richiedevano appunto, nel caso di rilascio di licenza singola, l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria. E' prevista comunque la possibilità di dedurre dagli oneri, pro-quota, l'importo delle opere di urbanizzazione eventualmente realizzate.
L'articolo 5 norma una fattispecie inconsueta in Piemonte e rilevata in pochissimi casi, quella della lottizzazione abusiva, il caso, certamente più grave delle opere e dei singoli insediamenti abusivi, per le conseguenze urbanistiche che comporta, è stato definito in attuazione dei disposti dell'articolo 35, settimo comma della nuova legge 28/2/1985 n. 47 e prevede, per ottenere il rilascio delle concessioni, la preventiva redazione ed approvazione del piano esecutivo convenzionato, conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.
Il contributo da corrispondere è stabilito dalla Regione, per questo specifico caso ed indipendentemente dal periodo di realizzazione (purch posteriore al 1 settembre 1967) nella misura degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, poiché ambedue erano dovute dai lottizzanti all'epoca della realizzazione, ricostituendo così il rapporto di parità con i cittadini che hanno costruito in conformità alle norme.
L'articolo 6 prevede infine la possibilità, a sanatoria avvenuta, di acquisire le informazioni necessarie per tracciare un bilancio preciso dell'applicazione della legge statale nella Regione Piemonte e per definire meglio il fenomeno dell'abusivismo.
Si propone infine di posporre la data di entrata in vigore della presente legge al 10/6/1985. In questo modo si pensa che gli interessati ed i Comuni avranno più tempo a disposizione per completare le pratiche relative al condono.
Aggiungo e concludo, che ci troviamo in presenza di una legge ben articolata, sebbene i tempi a disposizione fossero ristretti. Il merito di questo va all'Assessore ed agli uffici dell'Assessorato che l'hanno predisposta.
La Commissione non ha modificato praticamente nulla di questa legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Prima di aprire la discussione generale sul progetto di legge n. 515, cedo la presidenza dei lavori al Presidente Benzi per una comunicazione.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Commemorazioni

Commemorazione del Prof. Ezio Tarantelli


PRESIDENTE

Colleghi Consiglieri, signore e signori, stamane intorno alle 11,30 a Roma alla facoltà di economia e commercio, un gruppo di terroristi ha ucciso Ezio Tarantelli, docente di economia e responsabile dell'Istituto di ricerche economiche della Cisl nazionale.
Ezio Tarantelli è stato falciato da colpi di mitra all'interno della sua auto. Subito soccorso è spirato poco dopo in ospedale. Intorno alle ore 13 le brigate rosse hanno rivendicato il brutale assassinio.
I terroristi hanno voluto sopprimere un uomo di ingegno, un intellettuale impegnato nel movimento sindacale.
Il professor Tarantelli, 44 anni, sposato, un figlio, era approdato dall'esperienza sindacale, legandosi in modo stretto alla Cisl, negli ultimi tre anni.
Dopo la laurea aveva ricoperto l'incarico di segretario dell'ufficio studi economici della Banca d'Italia. Successivamente aveva acquisito notevole esperienza all'estero come ricercatore e come insegnante presso l'Università degli Stati Uniti.
Chi lo conobbe lo ricorda come uomo estremamente disponibile al dibattito e al confronto, capace di chiarificare, anche al grande pubblico in maniera piana ma mai superficiale, concetti economici non di sempre facile comprensione.
Il suo impegno di studioso si era rivolto, in particolare, allo studio di modelli econometrici ed alla proposizione di interventi programmatori per far fronte, prima al controllo ed alla riduzione dell'inflazione, e poi alla ripresa dell'espansione economica anche nel tentativo di dare soluzione al grave problema della disoccupazione. In particolare il professor Tarantelli è stato l'ispiratore della proposta della predeterminazione, della scala mobile per il contenimento dell'inflazione che si è collocata al centro di un grande dibattito politico-sindacale, in un quadro di concertazione dei redditi.
Nella sua attività di ricercatore il professor Tarantelli si è occupato spesso del Piemonte e di Torino. Esempi concreti di questo impegno sono stati la costruzione di un modello econometrico per la Regione nel 1984 e la partecipazione il 4 gennaio scorso a Torino, ad un convegno sindacale sui problemi occupazionali e sulle prospettive di ripresa e di sviluppo regionali. Ultimamente Tarantelli aveva rivolto la sua attenzione anche verso le istituzioni piemontesi, auspicando il sostegno dell'esperienza e dell'apporto strumentale del CSI Piemonte.
Colpendo mortalmente il professor Tarantelli si è voluto colpire una parte significativa della strategia sindacale di controllo e contenimento del processo inflattivo ed imprimere una svolta al complesso del dibattito aperto dentro il sindacato sulla politica dei redditi e sul referendum trasferendo il dibattito dal confronto tra diverse idee alla logica brutale della sopraffazione.
Oltre che turbare profondamente la coscienza di ogni democratico e di ogni lavoratore, l'assassinio del professor Tarantelli rappresenta la ripresa della strategia terroristica questa volta direttamente indirizzata a colpire un esponente di grande rilievo della Cisl e di tutto il sindacato.
Occorre dunque, ancora una volta, unirsi, vigilare, opporsi a chi vuol fare della brutalità e dell'assassinio una norma di vita.
Il nostro paese ha saputo opporsi con le armi della democrazia a chi negli anni di piombo tentava di stravolgere il vivere civile.
E' indispensabile quindi trovare di nuovo quella forza morale quell'unità di intenti che il terrorismo ed i suoi esecutori di morte, non furono in grado di schiacciare, e che rappresentò e fu l'arma vincente della nostra democrazia. Colleghi Consiglieri, voglio esprimere a nome del Consiglio regionale del Piemonte e mio personale il nostro accorato dolore la nostra partecipazione alla famiglia di Ezio Tarantelli, alla Cisl ed a tutto il sindacato.
L'impegno di ognuno di noi deve essere quello di vigilare, di impegnarsi affinché chi tenta di scalzare la nostra democrazia con la barbarie e la sopraffazione sia ancora una volta sconfitto.
A questo dovere siamo tutti chiamati sino da ora. Colleghi Consiglieri un minuto di silenzio in memoria di Ezio Tarantelli.



(I presenti, in piedi osservano un minuto di silenzio)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 515: "Primi adempimenti regionali in materia di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive" (seguito)


PRESIDENTE

La discussione generale sul progetto di legge n. 515: "Primi adempimenti regionali in materia di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive" è aperta. Se non vi sono interventi, possiamo passare all'esame dell'articolato.
Art. 1 (Recupero e sanatoria di opere abusive) "Le opere abusive individuate dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sanabili e recuperabili con le modalità previste dalla stessa legge e dagli articoli seguenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Recupero e sanatoria di insediamenti abusivi) "Gli insediamenti abusivi che, a giudizio dei Comuni, comportano la necessità di reperire standards urbanistici e di realizzare adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un loro razionale inserimento territoriale ed urbano sono disciplinati dai piani regolatori generali con le modalità di cui ai commi seguenti.
Il recupero degli insediamenti abusivi è normato dal piano regolatore nel rispetto delle disposizioni di carattere storico, artistico, archeologico paesistico-ambientale, idrogeologico contenute nelle leggi statali e regionali di settore.
Il piano regolatore stabilisce, se necessario, l'assoggettamento del recupero alla preventiva formazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.
I Comuni ancora sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di programma di fabbricazione o di piano regolatore approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 disciplinano gli insediamenti abusivi inserendoli, con le modalità del secondo comma, nei piani regolatori formati ai sensi del titolo III della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
I Comuni dotati di piano regolatore approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 o ai sensi dell'articolo 90 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni valutano discrezionalmente l'opportunità di inserire gli insediamenti abusivi in una variante allo strumento vigente o nel nuovo piano regolatore da formare ai sensi del titolo III della citata legge regionale 5/12/1977 n. 56. I Comuni dotati di piano regolatore approvato ai sensi del titolo III della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, inseriscono la disciplina del recupero degli insediamenti abusivi in varianti al piano regolatore formate ai sensi dell'art. 17 della stessa legge.
Le varianti di cui ai precedenti commi quinto e sesto si intendono approvate qualora la Regione non comunichi al Comune le proprie determinazioni entro 120 giorni dal loro ricevimento".
I Consiglieri Picco, Sartoris e Ratti presentano il seguente emendamento: quarto comma dopo le parole "modificazioni ed integrazioni" aggiungere: "in una variante al programma di fabbricazione vigente" al quinto comma, dopo le parole iniziali "I Comuni dotati di piano regolatore" aggiungere: "o di programma di fabbricazione" al settimo comma, dopo la parola "Commi" aggiungere: "quarto".
La parola al Consigliere Picco per l'illustrazione.



PICCO Giovanni

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ho evitato di fare un intervento introduttivo perché le economie del lavoro lo richiedono. Credo che una considerazione debba essere fatta anche con riferimento alla relazione del Presidente della Commissione Biazzi. C'è stato detto che in fondo il fenomeno dell'abusivismo nella nostra Regione sarebbe di un certo tipo e che non richiederebbe l'adeguamento degli strumenti urbanistici per ottemperare alle provvidenze previste nel provvedimento nazionale. Io dico che tutto questo può, anche essere una constatazione di ottimismo, per faccio presente che dalle dichiarazioni rilasciate dagli Assessori nel periodo 1975/80 così non era. Pareva cioè che il fenomeno dell'abusivismo nella nostra Regione in attesa della legge regionale invece fosse un qualche cosa di grave da dover richiedere quella legge che poi ci è arrivata addosso.
La seconda considerazione molto breve è che mi stupisco che per quanto attiene ad un problema di così grande rilevanza che è allo studio a livello del Parlamento da alcuni anni la Regione non ci abbia fornito dei dati e degli elementi tali da poterci collocare, non dico criticamente, ma positivamente, sui provvedimenti che dovevamo assumere come Regione. Questa affermazione del relatore che è contenuta nella relazione è di un semplicismo caratterizzante la fretta che abbiamo di chiudere questa legislatura e credo che non risponda ad una verifica reale le condizioni intorno alle quali si colloca questo abusivismo che se pur ridotto, cio non diffuso certo come può essere quello esistente in altre realtà regionali, comunque richiederebbe una stia specificità.
La specificità richiesta si dice nel provvedimento nazionale cioé la variazione richiesta dagli strumenti urbanistici sembrerebbe essere, per quanto attiene alla natura degli insediamenti e quindi alla loro giustificazione poi nell'ambito della concessione in sanatoria, qualcosa che è necessario solo laddove vi siano palesi non riscontri in termini di standard di servizio. Ora io chiedo che l'Assessore valuti questa evenienza e questo fatto, perché non vorrei che poi noi ricadessimo nel semplicismo di autorizzare comunque una sanatoria da parte dei Comuni, senza provvedere a tutte quelle variazioni degli strumenti urbanistici che sono necessari non solo per sanare il quo ante cioé per tutto ciò che ha a che vedere con ciò che è stato fatto prima, ma anche per assicurare una gestione di ci che verrà.
Noi dobbiamo renderci conto cioè che molti edifici costruiti supponiamo, in zona agricola possono anche ricevere la sanatoria, però poi dovranno pur essere mantenuti, dovranno pur essere soggetti a trasformazioni, modificazioni fisiologiche. Quindi, il provvedervi con la variazione dello strumento urbanistico ritengo che sia una generalizzazione non così restrittivamente applicabile come diceva il relatore nella relazione. Ritengo che sia una cautela che invece si dovrebbe assumere in fondo avvalendoci di una facoltà che ci concede la nostra stessa legge regionale che, tra tutti i suoi difetti, ha anche un merito che è quello di avere non resa obbligatoria la zonizzazione intesa come omologazione omogeneizzazione delle situazioni urbanistiche, ma consentendo una puntualizzazione, una specificazione dello strumento urbanistico articolato quasi per insediamenti unitari.
Non so se l'Assessore ha accolto questa richiesta, comunque se non l'ha accolta lo dica, perché si tratta di un problema importante e quindi cercherò di spiegarmi meglio. Quando noi richiediamo queste estensioni all'art. 2, lo facciamo a ragion veduta, cioè ritenendo che le variazioni agli strumenti urbanistici debbano essere estese nella loro massima accezione sia ai piani regolatori fatti prima o dopo il decreto, ma anche agli strumenti urbanistici vigenti che sono in fondo il programma di fabbricazioni o gli strumenti attuativi dei programmi di fabbricazione qualora questo fosse il regime che vigeva nel momento in cui è stato commesso l'abusivismo. Siccome la legge regionale in fondo consente una articolazione dello strumento urbanistico anche per tasselli, sarebbe opportuno che questa variazione allo strumento urbanistico non solo sanasse l'abusivismo pregresso, ma consentisse anche poi di gestire l'edificio nella sua vita futura. Proponiamo quindi di emendare l'art. 2 nel seguente modo: al quarto comma, dopo le parole "modificazioni ed integrazioni", che si riferiscono alla legge regionale 56/77, aggiungere le parole: "in una variante al programma di fabbricazione vigente", anche perché il programma di fabbricazione potrebbe essere stato fatto e quindi vigente prima dei decreti 1444 e 68, al quinto comma a dopo le parole "i Comuni dotati di piano regolatore" aggiungere le parole "o di programma di fabbricazione" d'altra parte questi riferimenti sono ammessi nella legge regionale56/77 all'art. 83, laddove si parla di programmazione degli interventi edilizi e non si vede perché non debbano essere riconosciuti anche in termini di programmazione e di sanatoria dell'abusivismo. Questo è un intervento che ho già fatto quando variavamo la legge regionale56 trovando la più assoluta indifferenza da parte della maggioranza. Ritengo di dover insistere su questo. Mi pare che sia opportuno considerare la sanatoria dell'abusivismo in tutti i risvolti che concernono sia la gestione del passato, sia quella del futuro. Per quanto riguarda il terzo emendamento contenuto all'art. 2 è un riferimento semplicemente letterale che inserisce il riferimento al quarto comma, in quanto anche al quarto comma è opportuno richiamare le variazioni che sono descritte proceduralmente nell'articolo al settimo comma.



PRESIDENTE

Pia chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Ho inteso le argomentazioni del Consigliere Picco e quindi le motivazioni degli emendamenti presentati all'art. 2 che peraltro non mi paiono condivisibili, perché attraverso questo emendamento si finirebbe di aggiungere a quelli che sono i guasti, eventuali o certi, apportati dall'abusivismo, un ulteriore guasto che è quello di perpetuare la sopravvivenza come strumento vitale dei programmi di fabbricazione che invece dovrebbero essere ormai uno strumento del tutto morto. L'abusivismo si sana comunque. Se poi il Comune vuole inserire l'abusivismo in una disciplina complessiva del territorio e quindi dentro una normativa destinata a valere per il futuro faccia come deve il piano regolatore perché consentiamo addirittura attraverso la disciplina dell'abusivismo di perpetuare ancora ulteriormente la sopravvivenza di strumenti che da un decennio dovrebbero essere ormai non più quelli che regolano la crescita e lo sviluppo dei Comuni. Quindi, credo che non si possa accogliere questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La Giunta condivide le osservazioni fatte rilevare dal collega Simonelli e pertanto sulla base delle stesse non accoglie l'emendamento proposto dal collega Picco. Vorrei far rilevare al Consiglio che non approviamo questa legge in fretta. La verità è che questa legge è entrata in vigore il 17 marzo u.s. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha inviato una lettera che io leggo perché i colleghi ne siano informati predisposta dal Dipartimento affari regionali, cioé dal Ministro per gli affari regionali, la quale dice: "La legge 28 febbraio 1985 n. 47 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo corrente definisce, come è noto, i principi ai quali le Regioni dovranno fare riferimento nell'esercizio dell'attività legislativa in ordine al recupero ed alla sanatoria delle opere edilizie abusive. Per l'attuazione dei procedimenti e delle modalità necessari alla completa realizzazione dei fini che la normativa stessa si propone, occorre tra l'altro che le Regioni intervengano legislativamente entro termini di scadenza relativamente prossimi (in sostanza si dice di approvare questa legge in attuazione della normativa nazionale prima dello scioglimento del Consiglio regionale); in particolare gli articoli 29 e 37 dispongono che entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge le Regioni dovranno disciplinare con proprie leggi procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici diretti al recupero degli insediamenti abusivi; i criteri cui dovranno attenersi i Comuni nell'esercizio dei poteri di sanatoria ad essi attribuiti; l'incidenza dei contributi di concessione e le relative modalità di pagamento. In effetti, in cennato termine di 90 giorni, a causa della prossima scadenza della legislatura per le Regioni a statuto ordinario, risulta in concreto molto più breve per cui si rende necessario che siano al più presto avviate le procedure che consentano ai Consigli regionali di adottare nel particolare settore con adeguata tempestività la disciplina di loro competenza. Su tale problema si richiama l'attenzione delle SS.LL. attesa l'esigenza che è normativa di rilevante interesse pubblico, quale è quella di cui alla citata legge n. 47 1985 possa produrre i positivi effetti che da piú parti vengono auspicati".
Positivi effetti che a nostro avviso, come ha già fatto rilevare il collega Biazzi e successivamente il collega Simonelli, si possono realizzare soltanto attraverso un'applicazione della legge 56 che all'ultimo comma dell'articolo 19, articolo che non è mai stato modificato nel corso di questi anni recita: "dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono adottare programmi di fabbricazione".
Non possiamo cioé perpetrare questo andazzo dei programmi di fabbricazione, il sistema migliore per gli interventi nella materia, anche per il futuro, è quello di approvare i piani regolatori generali.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Picco.
Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Mi spiace dover fare questa ulteriore richiesta di istruttoria, ma questo emendamento, che peraltro forse contiene un errore formale nella stesura, nel senso che proponiamo di aggiungere al quarto comma le parole: "o nelle varianti al programma di fabbricazione vigente", si riferisce almeno ad una trentina di Comuni del Piemonte. Signori Consiglieri, io credo ci debba essere una certa attenzione al fatto che vengono applicate le provvidenze del condono ad una serie di realtà comunali così diffusa.
La maggioranza è padrona di decidere quello che vuole; si sappia comunque che l'eventualità è che almeno a una trentina di Comuni del Piemonte che sono sprovvisti di strumenti urbanistici, ma che sono dotati di programmi di fabbricazione approvati anteriormente al decreto ministeriale, di fatto si dice: "si faccia questa variazione per quanto attiene all'abusivismo in tempi che esulano da quelli che la legge indica perché queste adozioni del piano regolatore secondo la legge regionale56/77 richiederanno dei tempi che ben conosciamo". Io non credo che ci sia uno sconvolgimento, e mi rivolgo soprattutto al Consigliere Simonelli, del principio dell'applicazione della legge nella misura in cui si consente di sanare gli aspetti amministrativi edilizi per così dire e però non quelli urbanistici. Non vedo veramente che differenza ci sia.
Il Consigliere Simonelli diceva che se noi facciamo in questo modo perpetuiamo lo scempio che è avvenuto, ma qui siamo completamente fuori strada, perché lo scempio, se mai ci potesse o dovesse essere, c'è già, si tratta di sapere se questo scempio lo saniamo soltanto dal punto di vista edilizio e quindi rinviamo la definizione degli aspetti di natura urbanistica a dopo, a quando e come non lo so, perché poi io voglio sapere come sarà possibile questo una volta fatta la prima sanatoria, mentre invece si poteva fare contestualmente apportando una variante, come peraltro poi si comporta la Regione Lombardia, la quale non fa differenza fra i programmi di fabbricazione realizzati prima o dopo il decreto 68, ma omologa la situazione anteriore e posteriore al decreto 68.
Quindi io vi chiedo di fare una considerazione. Mi spiace di averlo fatto in dichiarazione di voto, ma ritengo di dover richiederlo con l'insistenza che deriva dalla domanda proveniente da una esigenza abbastanza diffusa.



PRESIDENTE

Possono essere ancora prese in considerazione queste ulteriori considerazioni fatte dai colleghi Picco e Cerutti. La parola al Consigliere Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

Signor Presidente, anch'io condivido quanto il collega Simonelli aveva detto nel dichiarare il rifiuto dell'emendamento.
Vorrei far soffermare il collega Picco sulla proposta che a nome del Gruppo ha formulato, sottolineando due aspetti. Il primo, quello edilizio e che è quello contingente al condono stesso, non viene spostato dall' adozione e pertanto dalla disponibilità nell'accogliere la pratica di condono.
Il secondo è che si dice che per questo tipo di costruzioni si pu accelerare il tempo di eventuali modifiche e pertanto di completamenti o tutto quello che si vuole rispetto a queste costruzioni abusive inserendolo in quel poco di strumento che il Comune ha cioè un piano di fabbricazione di vecchio tipo.
Allora io chiedo al collega Picco: siamo già ad applicare un condono edilizio rispetto a una situazione abusiva? Non è estremamente necessario che avvenga contestualmente questo recupero anche di tipo urbanistico, ma se questo recupero deve essere fatto è importante che ciò avvenga su uno strumento definitivo, perché ci sarebbe il pericolo con le vecchie normative (quelle dei vecchi programmi di fabbricazione) che oltre avergli consentito di fare il condono, poi gli consentiamo attraverso delle norme di vecchio stampo la possibilità di continuare in quella situazione di abusivismo che va ad aggravare la situazione già in atto.
Noi diciamo che questa è un'altra occasione, visto che abbiamo modificato la legge 56/77 nella direzione che tutti gli atti di adeguare gli strumenti urbanistici dei Comuni a questa legge, siano almeno partiti se non arrivati in porto, per stimolare maggiormente i Comuni a compiere questi atti che sono doverosi per una corretta gestione urbanistica del territorio.
Ritengo che questa sia sostanzialmente non una differenziazione di valutazione, ma una ragione di fondo che ci spinge a rifiutare questo aspetto dei programmi di fabbricazione e costringere i Comuni ad accertare questa nuova realtà urbanistica che la modifica della legge 56 tutto sommato prevede e consente anche in tempi molto brevi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo Liberale apprezza molto la riflessione che la D.C. ad opera dell'architetto Picco ha svolto. Ci sembra anche giusto e congruo regimentare la situazione urbanistica e non soltanto edilizia, perché sono ipotizzabili, ma questo viene rimesso alla saggezza degli amministratori comunali, che alcuni di questi interventi per dimensione e collocazione siano sanati, non soltanto dal punto di vista penalistico, ma anche dal punto di vista funzionale, con degli interventi sul territorio di completamento di servizi. Questa mi pare sia la filosofia alla quale si è atteggiato il nostro collega architetto Picco. Mi pare che questo sia un ragionamento che non significa perpetrare o continuare uno scempio significa semplicemente dare al concetto di condono il significato che ha anche di natura urbanistica. Una casa cessa di essere un qualcosa di contra legem dal punto di vista edilizio, quindi deve essere inserito in un minimo di tessuto urbano, altrimenti rischiamo che non ci sia la riabilitazione: il condono non è soltanto la non applicazione della sanzione, ma anche in una qualche misura la riabilitazione del costruito al contesto civile. Per cui a me pare che questo processo di ricomposizione, laddove sia necessario, saranno i Comuni nella loro prudenza a valutarlo, debba essere resa possibile.
Devo dire che abbiamo qualche difficoltà peraltro per ignoranza crassa in assenza tra l'altro del nostro esperto, ing. Turbiglio, a valutare tra i due strumenti indicati come utilizzabili da parte del collega Picco e dai relatori di maggioranza quale sia il più proprio. In questo senso preghiamo il collega Picco di non considerare il nostro voto di astensione come poca attenzione alla sua preoccupazione, ma confermiamo e confessiamo la nostra difficoltà a comprendere, perché lo strumento non sia applicabile o debba essere applicato quello diverso, mentre la finalità e la logica che c'è alla base del ragionamento ci trova pienamente consenzienti. L'importante mi pare comunque, che rimanga agli atti del Consiglio, è che esistono strumenti, che poi sono quelli suggeriti da Picco e sono quelli ipotizzati dagli interventi di alcuni autorevoli rappresentanti della maggioranza, che rendono possibili queste attività di ricomposizione urbanistica laddove queste i Comuni ritengono debbano essere realizzate.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto Pongo in votazione l'art. 2 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 32 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Comuni ricadenti in zona dichiarata sismica) "Nei Comuni ricadenti in zona dichiarata sismica le procedure di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive avvengono nel rispetto delle leggi di settore statali e regionali" S, passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 51 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Contributo per la concessione in sanatoria di opere edilizie abusive) "Al fine di ottenere il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate a partire dal 30 gennaio 1977 e fino al 1 ottobre 1983 i soggetti interessati, salvo quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono provvedere al versamento dell'oblazione previsto dalla legge citata ed alla corresponsione del contributo previsto dagli articoli 5, 6, 10, 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ove dovuto. La misura del contributo è determinata dai Comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 5/12/1977 n. 56, e vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria. Per le opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato, oltre che al versamento dell'oblazione previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla corresponsione di un contributo determinato dai Comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti per le sole opere di urbanizzazione primaria nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria. A scomputo totale o parziale della quota dovuta possono essere fatte valere le opere di urbanizzazione primaria di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati e quelle che il concessionario, od i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: dal Consigliere Marchini: 1) al primo comma, le parole "del rilascio della concessione in sanatoria" sono sostituite dalle parole: "dell'entrata in vigore della presente legge" 2) al secondo comma, le parole "del rilascio della concessione in sanatoria" sono sostituite dalle parole: "dell'entrata in vigore della presente legge".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Sono di facilissima comprensione: tendono a dare data certa di riferimento degli oneri a carico del condonato. Mi pare che la Giunta abbia formulato od intenda formulare una terminologia ancora più propria che fa riferimento non all'entrata in vigore della presente legge, ma alla data di pubblicazione della presente legge, perché la stessa legge prevede una specifica normativa in termini di entrata in vigore della legge. Consento sul testo così come predisposto dalla Giunta.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La nostra proposta è di sostituire al primo ed al secondo comma dell'art 4 e successivamente anche al quarto comma dell'art. 5, le parole: "al momento dell'entrata in vigore della presente legge" con le parole: "al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente legge".



PRESIDENTE

Sono stati presentati inoltre due emendamenti aggiuntivi: dal Gruppo D.C.: 3) al primo comma, le parole da "del rilascio" a "in sanatoria" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della presente legge" 4) al secondo comma, le parole da "del rilascio" a "in sanatoria" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della presente legge".
La parola al Consigliere Sartoris.



SARTORIS Riccardo

Il primo emendamento è abbastanza descrittivo per cui gli argomenti che intende modificare rispetto alla proposta della Giunta sono chiari.
Il primo riguarda una eccezione nella determinazione dell'onere relativa a coloro i quali abitano come prima abitazione il manufatto per il quale sarebbe stato compiuto l'abuso, conché questa abitazione non sia superiore ai 150 metri quadri di superficie complessiva e non sia classificata di lusso, ma catastalmente nella categoria 1.
La lettera b) prevede la eccezione con la riduzione al 50 per cento del contributo per le piccole logge o verande che già originariamente erano chiuse su almeno due lati e che siano contenute in dimensioni relativamente piccole nel senso che non devono essere superiori a 6 metri quadri o a 20 metri cubi e che soprattutto siano state eseguite per ragioni che sono connesse al risparmio energetico. Questo è un caso molto frequente specialmente nella grande metropoli torinese.
La lettera c) prevede sempre la riduzione al 50 per cento di quelle costruzioni che sono destinate ad attività commerciale od artigianale di dimensione relativamente piccola e cioè al di sotto dei 50 metri quadri di superficie. La lettera d) prevede la stessa eccezione per le costruzioni destinate ad attività sportive, culturali e sanitarie oppure destinate ad opere religiose od a servizi di culto. La lettera e) tende a rimediare ad una iniquità che si è verificata in parecchie circostanze nella nostra Regione e che deriva essenzialmente dalle difficoltà interpretative che si erano manifestate dopo l'entrata in vigore della legge Ponte. A seguito appunto delle licenze rilasciate sulla base della legge Ponte si sono verificati dei casi di annullamento di licenze successivamente al momento in cui le opere eseguite sulla base di queste licenze erano state già costruite.
Bisogna tener conto, per verificare l'iniquità della disposizione che noi tendiamo a rimediare, che specialmente nei piccoli comuni, che erano i più numerosi, privi di strumento urbanistico, la licenza singola non era fino al 1977, sottoposta ad oneri di urbanizzazione; per cui l'attenuare al 50 per cento il contributo per ottenere la concessione in sanatoria a nostro avviso verrebbe a rimediare ad una ingiustizia che è abbastanza grave e manifesta, nel senso che colui il quale in effetti nel momento in cui ha eseguito la costruzione non riteneva di essere abusivo, perché aveva ottenuto regolarmente dal Comune la licenza, è diventato abusivo solo a seguito della dichiarazione di nullità o di decadenza della licenza e nel momento in cui oggi vuole utilizzare il condono viene chiamato a dover pagare la stessa somma di chi invece ha costruito decisamente senza licenza, il che non modificherebbe nulla se però si trattasse di licenza o concessione rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977.
Ma poiché molte licenze furono rilasciate in disciplina della legge Ponte ed a seguito di quella disciplina i Comuni non applicavano gli oneri di urbanizzazione, sembrerebbe giusto ed equo oggi richiedere il pagamento ridotto al 50 per cento di questo contributo. Vorrei far presente che la parte dell'emendamento contenuta nelle disposizioni che noi indichiamo dalla lettera a) alla lettera d) è stata accettata ed è contenuta nella legge approvata dalla Regione Lombardia all'unanimità da quel Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, vorrei rilevare che questo emendamento merita assenso per questa ragione: che il primo comma dell'articolo 4, con il quale si prevede che accanto all'oblazione va corrisposto il contributo di concessione nella medesima misura stabilita dalla legge 28 gennaio 1977 e riferita poi alle deliberazioni comunali in vigore al momento della pubblicazione di questa legge, è stato scritto perché l'art. 37 della cosiddetta legge sul condono prevede la facoltà per le Regioni di ridurre fino al massimo del 50 per cento i contributi di concessione. Viceversa qui si è proposto, e sta bene, che la regola è che il contributo non viene ridotto.
L'emendamento si fa carico, ed ecco perché merita a mio avviso approvazione, di prevedere cinque categorie di casi che per le loro peculiarità e per le loro caratteristiche intrinseche, quali risultano dalla lettura di questi cinque casi (lettere a), b), c), d), e)), meritano una particolare tutela e meritano quindi che ci si avvalga della facoltà che il Consiglio regionale ha di abbattere fino al 50 per cento il contributo di concessione, cioé in altri termini le situazioni prospettate nell' emendamento sono diverse da quelle normali, che invece meritano a nostro avviso il contributo nella misura normale, ma queste situazioni particolari per le varie ragioni che si colgono nel loro contesto, meritano l'abbattimento al 50 per cento. Quindi, una ragione c'è, perché qui si disciplinano, se si inserisce l'emendamento, delle situazioni particolarmente meritevoli di questo abbattimento.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Noi intendiamo rispondere ad entrambi gli emendamenti presentati cogliendo il testo che l'Assessore ha già enunciato per quanto riguarda il termine certo di applicabilità della legge stessa e perciò degli oneri.
Abbiamo valutato non senza una certa perplessità le diverse soluzioni presentate.
Con l'ultima proposta dell'Assessore intendiamo dare una certezza ai cittadini, cioè dal momento della pubblicazione sul nostro Bollettino Ufficiale il cittadino sa che in quel momento gli oneri di urbanizzazione vigenti sono quelli che gli vengono applicati. Il caso poteva così presentarsi su domande, cioè dal momento della domanda, oppure visto il termine di 120 giorni per la presentazione delle domande, degli interventi dei Comuni che potessero addirittura falsare oneri di urbanizzazione per le domande presentate inizialmente e quelle ultime, oppure, allo stesso momento della concessione in funzione delle domande che pervengono l'adeguamento degli oneri. Perciò questa certezza che si intende dare al cittadino penso sia una garanzia. Perché siamo contrari all'emendamento che prevede la riduzione del 50 per cento degli oneri in alcuni casi? Voglio qui richiamare l'attenzione dei colleghi, soprattutto dei tecnici che come me conoscono esattamente il ritardo dell'adeguamento degli oneri di urbanizzazione che i Comuni hanno in atto e che non hanno eseguito da oltre due anni salvo pochissime eccezioni, ma sicuramente non i piccoli Comuni.
Ora, ci sembra che questo costituisca già un motivo di riduzione sostanziale, addirittura per tutti e non solo per questi piccoli casi presentando come certezza il momento della pubblicazione sul Bollettino.
Significa applicare già degli oneri che non essendo adeguati hanno già nel loro interno una grossa riduzione di tipo economico. Inoltre nell'emendamento predisposto, ci sono dei casi che addirittura sono esentati dal pagamento degli oneri.
Quando si parla di edifici di culto, di strutture sportive, di piccoli ampiamenti che la stessa legge 10 esonera già dagli oneri di urbanizzazione, non si riesce a capire perché si deve presentare un emendamento che proponga l'abbattimento del 50 per cento. Per l'entità stessa di queste piccole evasioni o abusivismo, per il fatto di pagare già degli oneri ridotti di urbanizzazione a favore di Comuni che ci presentano qualcosa come oltre 200 miliardi di richieste per strutture urbanizzative (strade, illuminazioni, fognature od altro), mi sembra privare correttamente i Comuni di un gettito che è dovuto per chi ha compiuto ed ha sistemato abusivamente una serie di fabbricati o la propria abitazione o comunque dir si voglia. Ecco perché noi riteniamo di non fare sconti a differenza della Regione Lombardia che sappiamo essere l'unica Regione ad aver operato in questi termini, ritenendo doveroso come atto di completamento il fatto di pagare al Comune quei pochi oneri di urbanizzazione che sono necessari per rendere anche urbanisticamente accettabile l'abuso edilizio che a suo tempo è stato fatto.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Chiedo ai Consiglieri Marchini e Sartoris se intendono ritirare gli emendamenti da loro presentati relativamente al primo e al secondo comma dell'art. 4, visto che la Giunta ha avanzato una proposta di superamento.
Il meccanismo formalmente potrebbe essere il seguente: i Consiglieri Marchini e Sartoris ritirano i loro emendamenti in quanto accolgono la nuova stesura della Giunta che accoglie la loro proposta, perché altrimenti se io li pongo in votazione vengono respinti.



MARCHINI Sergio

Però a verbale deve risultare che la Giunta apprezza il contenuto degli emendamenti a), b), c), d); formula un'ipotesi diversa ed i proponenti ritirano il loro emendamento.



PRESIDENTE

Esattamente questo. La Giunta ha formulato un emendamento che recepisce le indicazioni degli emendamenti sostitutivi dei Consiglieri Marchini e Picco.
Questi emendamenti sono quindi ritirati.
Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'Assessore Calsolaro: 5) al primo comma, le parole "e vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria" sono sostituite da: "e vigenti al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge" al secondo comma, le parole "vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria" sono sostituite da: "vigenti al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Sono stati inoltre presentati i seguenti altri emendamenti: 6) Dal Gruppo D.C.: dopo il secondo comma è aggiunto il seguente "La misura del contributo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, è ridotta del 50 per cento qualora si tratti di opere abusive riguardanti costruzioni: a) eseguite od acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto di entrata in vigore della legge, sempreché non si tratti di abitazioni superiori a 150 mq. di superficie complessiva né siano qualificate di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché classificate catastalmente nella categoria A/1 b) di piccole logge o verande, originariamente chiuse su almeno due lati non superiori a 6 mq, o 20 mc., eseguite per ragioni connesse al risparmio energetico c) destinate ad attività commerciale od artigianale inferiore a 50 mq, o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge d) destinate ad attività sportive, culturali e sanitarie, ovvero destinate ad opere religiose o a servizi di culto e) eseguite con licenza edilizia singola rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge 28/1/1977 n. 10, divenute abusive a seguito del verificarsi del caso previsto dalla lettera b) di cui al primo comma dell'art. 31 della legge 28/2/1985 n. 47".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 17 voti favorevoli, 24 contrari e 2 astensioni.
7) Dal Gruppo D.C.: dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "1 contributi di cui ai precedenti commi sono versati all'atto del rilascio della concessione in sanatoria.
A richiesta dell'interessato i contributi possono essere versati per un terzo all'atto del rilascio della concessione in sanatoria, e per la parte residua in due rate uguali semestrali. I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10 per cento in ragione di anno.
Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate si applica una sanzione nella misura prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n.
47".
La parola all'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La Giunta non lo accoglie perché la stessa legge nazionale prevede una rateazione. Devo dire che davvero si vede che è stata scritta da Nicolazzi perché testualmente si legge: "rateizzazione". Io credo si debba dire rateazione. Nella legge è ammessa solo per l'oblazione e non per gli oneri di concessione che devono essere pagati all'atto del rilascio della concessione. E' un principio generale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 93 contrari.
Prima di votare l'intero art. 4, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, la repulsa da parte della maggioranza di tutti gli emendamenti, salvo la piccola accettazione di una precisazione abbastanza formale per quanto riguarda il riferimento di date al primo ed al secondo comma, non può essere lasciata passare sotto silenzio. Io credo che soprattutto per quanto riguarda il secondo emendamento che era riferito all'abbattimento al 50 per cento che fa parte dei poteri attribuiti dalla legge nazionale alle Regioni e si tratta di riferimenti di abbattimento che nell'applicazione generalizzata comportano dei problemi di non poco conto soprattutto con riferimento alle prime abitazioni, non alle abitazioni di lusso che abbiamo volutamente escluso, con riferimento ad opere o religiose o sportive che non è vero, come dice l'Assessore Cerutti, che sono già abbattute nella legge nazionale perché il riferimento va poi ripreso nella legislazione anche regionale cosi come hanno fatto.



CERUTTI Giuseppe

Sono esonerate dalla legge 10, non da quella dell'abusivismo.



PICCO Giovanni

Il riferimento alla legge 10 comporta un riferimento normativo che è tutto da discutere in funzione delle varie norme che vigono all'interno delle norme di attuazione dei piani regolatori e questo tu lo dovresti sapere molto bene. Cioè vi sono comuni che interpretano la cubatura con riferimento alle logge su tre lati, due lati, eccetera; con riferimento ad esempio ai volumi della mansarde; con riferimento alla quota di gronda oppure all'intradosso dell'ultimo piano e via dicendo. Quindi, tutta la materia che si riferisce alla definizione di che cosa sia o meno la cubatura, che va riferito alle norme di attuazione dei singoli vari piani regolatori.
Se con riferimento quindi ad un piano regolatore si dice che si tratta di cubatura e quindi si devono pagare o meno gli oneri di urbanizzazione non lo possiamo stabilire noi perché questo dipende dalla norma di piano regolatore.
L'avere fatto questa precisazione ad esempio sulle logge non è un atteggiamento demagogico pre-elettorale, ma è un atteggiamento cosciente con riferimento al fatto che, sia pure per una questione di principio, solo alcune chiusure di balconi o di logge vengono ritenute cubature, quando in realtà sono fisiologiche, io dico così cioè sono funzionali queste correzioni non a un fatto di abusivismo che possa essere parametrizzato con la cubatura di maggiore volume, quindi la cosa è ben diversa. E' vero che per quanto riguarda l'oblazione si tratta di cose di poco conto, per quanto riguarda invece la cubatura il discorso è diverso perché se si affermava il principio dell'abbattimento comunque si ritenevano queste cose inseribili in una sanatoria tutta diversa, cioé considerata come un fatto che lo stesso legislatore regionale aveva ritenuto degno di considerazione nell'abbattimento. Così dicasi per le prime case, eccetera.
Se invece non è inserito in questo criterio di abbattimento queste situazioni sono omologate ad altri abusivismi molto maggiori e quindi da trattare a quel livello ed a quello stadio. Noi intendiamo comunque sottolineare che questo atteggiamento di insensibilità da parte della maggioranza non è cosa di poco conto, ma avrà un'applicazione diffusa con una conseguenza, non solo economica, ma, anche di tipo strumentale e burocratico perché a questo punto di fronte ad ogni atto si porrà il problema della cubatura o non cubatura, riferimento quindi ad oneri di urbanizzazione sui quali peraltro ritenevamo che questo atteggiamento di sconto ammesso dalla legge nazionale al di là del merito, cioè del valore specifico che possa determinare come costo, aveva l'affermazione di un principio, cioè di ritenere queste cose comunque di secondo ordine rispetto ad altri livelli di abusivismo invece di marca e di taglio ben maggiore.
Quindi voteremo contro l'art. 4 della legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Sanatoria di lottizzazioni abusive) "Per le costruzioni e le opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e fino al 1 ottobre 1983, in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, senza licenza o concessione, e le cui licenze o concessioni siano decadute o annullate da provvedimenti giurisdizionale od amministrativi o nei cui confronti sia in corso un procedimento di annullamento o di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa, possono essere rilasciate concessioni in sanatoria solo dopo l'approvazione di un piano esecutivo convenzionato come previsto dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
Il piano esecutivo convenzionato deve essere conforme al piano regolatore generale o a sue varianti, redatte ed approvate, se necessario, con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.
Il contenuto della convenzione del piano esecutivo convenzionato è quello previsto dall'articolo 45 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo da corrispondere per le concessioni in sanatoria è quello previsto dagli articoli 3, 5, 6, 10, 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 la cui misura è determinata dai Comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 5/12/1977 n. 56, e vigenti al momento del rilascio delle concessioni in sanatoria.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta possono essere fatte valere le opere di urbanizzazione realizzate di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati e quelle che il concessionario, od i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune con la convenzione".
Vengono presentati i seguenti emendamenti.
1) Dal Gruppo D.C.: al quarto comma, le parole da "del rilascio" a "in sanatoria" sono sostituite dalle seguenti: "dell'entrata in vigore della presente legge".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
2) Dall'Assessore Calsolaro: al quarto comma, le parole "vigenti al momento del rilascio delle concessioni in sanatoria" sono sostituite da: "vigenti al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità. Passiamo alla votazione dell'art.
5 nel testo cosi emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Comunicazione di dati alla Giunta regionale) "A conclusione delle procedure previste dalla legge 28 febbraio 1985, n.
47, su richiesta della Giunta regionale e con le modalità da essa definite i Comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle opere sanate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Entrata in vigore della legge) "La presente legge entra in vigore il 10/6/1985".
il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1985".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

La ragione dell'emendamento è questa: la domanda in sanatoria deve venire presentata al Comune entro un termine che la legge nazionale dichiara perentorio e la stessa legge nazionale fissa il termine iniziale dei 120 giorni identificandolo in quello dell' entrata in vigore della legge regionale, cioè di questa legge regionale in concreto.
A me pare che essendo il Consiglio regionale, in virtù della legge nazionale, la Regione in sostanza, lasciata libera di essere essa a fissare il giorno iniziale del decorso del termine dei 120 giorni lo debba fare valutando le situazione concrete. Ora a me pare che fissare al 10 giugno il giorno iniziale, cioè l'entrata in vigore della legge, significhi fissarlo in un periodo di tempo nel quale i Comuni non hanno evidentemente ancora approntato la modulistica e che precede di poco il periodo feriale.
Se si tiene conto che le domande non consisteranno puramente e semplicemente nel riempire un modulo, ma saranno piuttosto complesse e richiederanno ad ogni interessato l'ausilio di un tecnico, se è vero, come è vero, che la legge nazionale, all'art. 35, prevede che a corredo della domanda ci sia la descrizione delle opere per cui si chiede la sanatoria e ci sia la prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento. Quindi, io penso che, se il Parlamento nazionale ha impiegato un anno e mezzo per elaborare la legge e farla entrare in vigore, concedere questo termine iniziale identificandolo nel primo giorno di settembre significhi dare maggiore respiro agli interessati.
In definitiva, fissando al primo settembre l'entrata in vigore della legge regionale significherà che il termine dei 120 giorni decorre dal 1 settembre e verrà a scadere col 31 dicembre 1985 e quindi ci sarà un congruo lasso di tempo per queste operazioni che sembrano semplici se si dice "bisogna presentare la domanda in sanatoria" ma penso che in concreto saranno più complesse se si pone mente alla documentazione che deve accompagnare la domanda in sanatoria.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La Giunta non può accogliere questo emendamento, perché altrimenti vanificherebbe tutto quello che è stato fatto. Noi siamo una delle pochissime Regioni penso (lo constateremo fra qualche giorno) che hanno approvato nei termini, così come suggeriti dallo stesso invito del Ministro per gli affari regionali per la Presidenza del Consiglio. Noi abbiamo anticipato, a pochi giorni di distanza dall'entrata in vigore della legge l'approvazione, proprio per consentire ai Comuni di mettersi in moto sollecitamente e abbiamo stabilito, non a caso, ma a ragione veduta, il termine del 10 giugno per mantenere comunque l'entrata in vigore della legge nei 90 giorni. Noi cioè prima della scadenza del novantesimo giorno abbiamo fissato anziché il 15 giugno, il 10 giugno, che è un lunedì abbiamo anche valutato attentamente in Commissione questa data, per consentire ai Comuni di avviare le procedure, allungare i termini perch dal 10 giugno poi decorrono i 120 giorni per la presentazione delle domande; quindi mi pare che il termine sia sufficientemente ampio per avviare tutte le procedure. Perché se noi seguissimo il ragionamento di Majorino non si riesce a capire perché questa legge non possa entrare in vigore il 1 gennaio 1986 o il 1 gennaio 1987.
Noi vogliamo che entro i 90 giorni la Regione Piemonte abbia la legge entrata in vigore, però con un periodo sufficientemente ampio per consentire ai Comuni di avviare le procedure ed ai cittadini di provvedere alla presentazione delle domande. Teniamo presente che se noi non avessimo fissato questo termine del 10 giugno, avremmo avuto a fine aprile approvata dal Governo questa legge che sarebbe entrata in vigore a metà maggio a campagna elettorale appena terminata e comunque i Comuni avrebbero dovuto avviare in questo periodo le procedure, ed i 120 giorni sarebbero poi scaduti ai primi di settembre, cioè subito dopo il periodo feriale con grosse difficoltà sia per i Comuni, sia per i cittadini. In questo modo, la legge entra in vigore verso metà ottobre, e mi pare che il termine sia sufficientemente ampio, perché se noi accogliessimo la tesi di Majorino si potrebbero proporre molte altre date.
Il termine del 10 giugno ci sembra assolutamente ragionevole e che vada incontro alle esigenze dei Comuni e dei cittadini.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 25 contrari.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Prima di votare l'intero disegno di legge, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Picco.
Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, riteniamo di dovere sottolineare con questa dichiarazione di voto la nostra insoddisfazione per i contributi che abbiamo cercato modestamente di dare con gli emendamenti che sono stati presentati. Sono contributi che ritenevamo utili non nella direzione di una accettazione del principio dell'abusivismo, ma nella direzione di una semplificazione delle procedure amministrative. Infatti, il nostro atteggiamento è stato ispirato dal tentativo di omologare situazioni che la legge nazionale riteneva omologabili, come ad esempio il riferimento alla prima casa o a situazioni di rilevanza limitata, per consentire ai Comuni un atteggiamento di non complicazione eccessiva del loro conteggio degli oneri di urbanizzazione e quindi della catalogazione, della classificazione di questi abusivismi rispetto ad altri molto più gravi, sui quali l'applicazione totale della legge ci trova pienamente consenzienti.
Il nostro apporto di modificazione è stato rivolto in questa direzione non nel senso di volere creare dei presupposti di consenso soltanto ma di facilitare in termini reali il lavoro piuttosto delicato che i Comuni devono compiere su questa materia. L'altro aspetto che ci trova totalmente insoddisfatti è la non accettazione del principio che la sanatoria di tipo edilizio si debba accompagnare alla sanatoria di tipo urbanistico. Su questo mi pare che già Marchini abbia sottolineato la comprensione per la nostra posizione. Noi ritenevamo che, come ha fatto la Regione Lombardia, i cui Consiglieri crediamo siano persone in grado di valutare questi aspetti: i Comuni dovevano essere stimolati in occasione di qualsiasi atto di condono edilizio ad apportare, anche in chiave urbanistica, le correzioni necessarie perché questa eccezione al territorio fosse disciplinata in tutti i suoi aspetti.
Questo è un significato che pare la maggioranza non colga appieno, per cui non possiamo non rilevare questa insoddisfazione. Pertanto voteremo contro il disegno di legge presentato.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Vetrino.
Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Il disegno di legge che abbiamo di fronte si riferisce, come dice lo stesso titolo "Primi adempimenti" e come ha spiegato il relatore esclusivamente a quella parte della legge 47 che tratta del condono edilizio, tralasciando volutamente le modifiche che dovranno essere apportate alla legge urbanistica regionale in materia più particolarmente urbanistica.
Tenuto conto di questa limitazione il disegno di legge regionale si limita a stabilire nella sua parte più significativa quali debbono essere i contributi per la concessione in sanatoria delle opere edilizie abusive.
A noi sembra che il sistema adottato sia corretto; infatti stabilisce che i contributi siano equiparati, in funzione del periodo nel quale gli abusi sono stati compiuti, a quelli che all'epoca avrebbero dovuto essere versati in funzione degli oneri di urbanizzazione necessari per ottenere una licenza edilizia equivalente, lo credo che tale criterio senza essere vessatorio sia per quanto possibile per una siffatta legge, non del tutto sfacciatamente premiante nei confronti di chi ha realizzato gli abusi.
Abbiamo poi valutato con particolare interesse l'art. 5 riguardante la sanatoria delle lottizzazioni abusive che garantisce comunque che i piani esecutivi convenzionati necessari alla sanatoria siano conformi al piano regolatore generale. I repubblicani che, qualcuno ha detto, hanno a livello nazionale subito la legge del condono, hanno anche colto il momento del dibattito parlamentare romano per rilevare che, mentre la legge recuperava a legalità gli illeciti edilizi, nulla esprimeva, non sugli illeciti urbanistici dei quali si è parlato molto in questa sede, ma relativamente agli illeciti ambientali nel senso che il dettato della legge sul condono non esige una specificazione ad hoc dell'applicazione di essa a riguardo dei vincoli derivanti da decreti ministeriali attuativi delle leggi di tutela del patrimonio ambientale e storico culturale del paese, in quanto tale applicazione è insita nella vigenza delle leggi di tutela in questione.
Il richiamare questi aspetti in quel momento significava altresì richiamare l'attenzione del Parlamento al decreto Galasso ed anche un sostegno al decreto stesso. Questo Consiglio regionale non ha potuto cogliere per ragioni di tempo l'opportunità di un grande dibattito culturale e politico che avrebbe potuto svilupparsi sul tema della difesa ambientale a seguito del decreto Galasso e credo che questo momento avrebbe potuto realizzarsi proprio oggi se non avessimo questi tempi stretti, visto che ci siamo molto preoccupati in senso generale del territorio e della sua difesa. Io credo però che questo Consiglio regionale sia ancora in tempo questa sera, in questo momento, ad esprimere una adesione al decreto Galasso e per questo noi presenteremo un ordine del giorno che ci auguriamo il Consiglio possa votare prima del suo spirare.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Noi esprimiamo apprezzamento perché la Regione giunge in termini a regolamentare la materia.
Esprimiamo rammarico che in un lavoro di ordine sostanzialmente tecnico e non politico non sia stato possibile trovare una sede per pervenire ad una soluzione che rendesse tutti convinti della opportunità dello strumento, se mi consentite, di recupero urbanistico di questa situazione.
Comunque esprimeremo voto favorevole.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

Devo comunicare al Consiglio che la Regione, la Provincia, il Comune di Torino, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, hanno indetto per domani, giovedì 28 marzo, alle ore 17,30 una manifestazione pubblica in piazza CLN per denunciare la ripresa del terrorismo con l'uccisione di Ezio Tarantelli.
I promotori invitano la cittadinanza a partecipare per rispondere con l'unità e la democrazia a questo nuovo attentato terroristico che dimostra come non siano ancora sconfitti i fautori della violenza e dell'assassinio politico nel nostro Paese. Parleranno il Presidente della Giunta regionale Viglione e, in rappresentanza dei sindacati, Avonto, segretario regionale della Cisl.
Inoltre, vi comunico che è stata consegnata a tutti i Consiglieri la "Relazione della Commissione d'indagine sul Cartografico, ai sensi del punto 2 della deliberazione 5/2/1985 n. 801 C.R. 1388: Prime valutazioni".


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame deliberazione Giunta regionale n. 50-42638: "Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale n. 20/82. Finanziamento per esigenze straordinarie ad Unità socio-sanitarie locali investite da fenomeni accentuati di disoccupazione. Importo di L. 400.000.000 (cap. 10340/85)"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare il punto 53) all'ordine del giorno: "Esame deliberazione della Giunta regionale n. 50-42638: 'Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale20/82 Finanziamento per esigenze straordinarie alle Unità socio-sanitarie locali investite da fenomeni accentuati di disoccupazione. Importo Lit.
400.000.000 (cap. 10340/85)'".
E' una deliberazione che accoglie una richiesta che tutti i Gruppi avevano espresso firmando una mozione. Pongo in votazione questa deliberazione.
Ve ne do lettura: "L'attuale drammatica situazione occupazionale che investe anche l'area piemontese ha indotto la Regione Piemonte a disporre una serie di provvedimenti che, nell'ambito delle proprie competenze, mirino ad incidere su tale situazione. In tale senso sono state approvate le Leggi regionali 21/6/1984 n. 28 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in c.i.g. o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione") e 18/10/1984 n. 55 ("Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali") e sono state incrementate le partecipazioni a corsi professionali regionali nelle aree di maggior crisi del territorio regionale, anche utilizzando a questo scopo gli indirizzi della deliberazione C.R. 5/4/1984 n. 673/4008.
L'Assessorato al lavoro ha segnalato all' Assessorato alla sanità ed assistenza le situazioni di maggior crisi, richiedendo un intervento di sostegno analogo a quello attivato dal Comune di Torino per i nuclei a reddito zero nei confronti dei quali sono stati attivati corsi di formazione professionale, ai sensi della succitata deliberazione del Consiglio regionale, nell'ambito dell'assistenza economica straordinaria che trova la sua collocazione nella normativa della L. R. 29/82 (art. 19).
Poiché l'amministrazione regionale ritiene di essere complessivamente coinvolta nel disporre interventi per incidere sulla situazione delle aree di crisi, anche l'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza ritiene opportuno intervenire, in via straordinaria ed eccezionale, ponendo a disposizione delle Unità socio-sanitarie locali, dal cui territorio provengono partecipanti ai corsi, una quota del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsto dall'art. 34 della L. R.
20/82, aggiuntiva rispetto a quella assegnata alle Unità socio-sanitarie locali sulla base dei criteri oggettivi di cui all'art. 35 della suddetta legge, disposta con deliberazione consiliare adottata in data 25/3/1985: tale quota verrà utilizzata dalle Unità socio-sanitarie locali assegnatarie in quanto strumenti operativi dei Comuni associati per la gestione delle attività socio-assistenziali al fine di rendere possibile, nell'ambito dei criteri stabiliti con la delibera quadro di cui al suddetto art. 19 provvidenze di assistenza economica che contribuiscano nell'ambito di un progetto complessivo che preveda anche altri tipi di intervento (come ad esempio la partecipazione ai corsi professionali) ad assicurare l'autonomia del nucleo familiare, mirando a farlo uscire dalla condizione di nucleo assistito.
Si propone che l'assegnazione regionale tenga conto dei dati già elaborati e forniti dall'Assessorato al lavoro e sia attribuita alle Unità socio-sanitarie locali interessate dal fenomeno (indicate nell'allegato elenco), proporzionalmente al numero dei nuclei familiari interessati fermo restando che l'Unità socio-sanitaria locale assegnataria provvederà ai bisogni emergenti connessi al fenomeno di crisi occupazionale là dove si verifichino nel proprio territorio e secondo le normative predisposte con la succitata deliberazione quadro.
Considerato che il Consiglio regionale, nel ripartire con la citata deliberazione i fondi socio-assistenziali di cui all'art. 34, L. R. 20/82 ha previsto che la somma rimanente potesse essere attribuita anche, tra l'altro, per eventuali interventi specifici che si rendessero necessari nel corso dell'anno, si ritiene di proporre al Consiglio, nell'ambito di tale criterio, di assegnare alle Unità socio-sanitarie locali, elencate nell'allegato prospetto, le somme a fianco di ciascuna di esse indicate per un importo complessivo di lire 400.000.000, da imputare al capitolo 10340 del bilancio di previsione 1985, che presenta la necessaria disponibilità.
Il Consiglio regionale delibera di assegnare alle Unità socio-sanitarie locali, elencate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante della presente deliberazione, e secondo gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati, la somma complessiva di Lire 400.000.000, quale ulteriore riparto del Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali', previsto dall'art. 34 della L. R. 23/8/1982 n. 20, per corrispondere alle esigenze straordinarie in premessa esplicitate.
Alla spesa complessiva di L. 400.000.000 si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 10340 del bilancio regionale per l'anno 1985. Tale importo sarà impegnato con successivo atto della Giunta regionale, che provvederà all'immediata erogazione alle Unità socio-sanitarie locali interessate".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comprensori

Esame progetto di legge n. 524: "Norme per il riordino dei compiti attribuiti ai Comitati comprensoriali e criteri per la riorganizzazione delle materie di competenza regionale. Disciplina transitoria degli organi dei Comitati comprensoriali"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del punto 47) all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge . 524: 'Norme per il riordino dei compiti attribuiti ai Comitati comprensoriali e criteri per la riorganizzazione transitoria delle materie di competenza regionale. Disciplina transitoria degli organi dei Comitati comprensoriali".
Relatori sono i Consiglieri Valeri e Genovese. La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto, relatore

La mia relazione si limita a rilevare che all'art. 1 si prevede la proroga dei comprensori fino al 31/12, dopodiché non verranno piú rieletti all'art. 2 la Regione provvede con proprie leggi alla riorganizzazione delle competenze attribuite ai comitati comprensoriali oltre che alla delega delle funzioni amministrative, ripartendole per quanto riguarda quelle non conservate alla Regione tra le Province, i Comuni, singoli od associati, le Comunità Montane.
Infine, si individua l'area dei comprensori come base per l'esercizio della partecipazione degli enti locali alla programmazione regionale.
All'art. 3, per la formazione degli atti che ho sinteticamente richiamato, si prevede l'istituzione di un comitato consultivo con deliberazione del Consiglio regionale composto dai rappresentanti della Giunta, del Consiglio regionale, oltre che dell'intero sistema delle autonomie.
Questo è il testo del disegno di legge.
L'ordine del giorno può essere letto, non fa parte ovviamente della relazione, anche se per una parte va richiamato nel senso che esso parte dalla premessa che si rende opportuno un proseguimento del lavoro in Commissione della proposta di legge presentata dalle Province. Nell'ordine del giorno sono contenute delle considerazioni che rimando alla lettura da parte dei colleghi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Per come vanno le cose, interverrò molto velocemente.
Signor Presidente e colleghi Consiglieri, stiamo per approvare un atto di grande importanza per la nostra Regione, ed io mi auguro che il Consiglio regionale ne sia cosciente.



PRESIDENTE

La ringrazio della sottolineatura. Se non ci sono altri interventi, a nome della Giunta prende la parola il Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Con dichiarazioni sintetiche, come stiamo facendo stante il tempo, mi preme, avendo seguito dall'inizio la vicenda comprensoriale, anche per competenza assessorile, richiamare il grande significato che nella nostra Regione ha assunto l'attività comprensoriale. Non credo si tratti qui di un richiamo formale se io sottolineo il fatto che è l'unica Regione, la nostra, che ha promosso una politica di pianificazione sub-regionale ed esistono nella nostra Regione documenti, come i 15 schemi di piano comprensoriale approvati dal Consiglio regionale, che costituiscono una base ordinativa, direttiva di tutte le politiche che abbiamo svolto. Poi abbiamo aderito, più o meno coerentemente, a queste indicazioni, ma certo una base indicativa, direttiva delle politiche è emersa proprio dal lavoro svolto coi comitati comprensoriali. Tanto più significativo questo lavoro perché ha visto la partecipazione delle amministrazioni comunali attraverso i loro rappresentanti nei Comitati comprensoriali. Questo lavoro continua tutt'oggi e lo voglio sottolineare. Il Comitato comprensoriale di Vercelli è l'unico per ora, ma la settimana scorsa ha approvato il piano definitivo comprensoriale che incomincerà presto l'iter in discussione in Consiglio regionale.
Per quanto riguarda gli altri comitati comprensoriali, ho sotto mano una tabella nella quale sono indicate le scadenze che si sono dati i Comitati comprensoriali per la discussione dei piani comprensoriali. I Comitati comprensoriali stanno continuando a lavorare nella direzione della pianificazione. Sotto questo profilo credo che la sottolineatura del lavoro positivo fatto dai Comitati comprensoriali e della partecipazione che in essa si è potuta esprimere da parte dei Comuni debba essere una considerazione non da sottovalutare nel momento in cui questo Consiglio regionale, credo sopraffatto dalle decisioni che stanno venendo fuori a livello nazionale, imposti una nuova linea di rapporti istituzionali all'interno della Regione. Io devo confessare personalmente e quindi non a nome della Giunta, che vedo lo scioglimento dei Comitati comprensoriali come una perdita della vitalità, nei limiti poi con cui si è espressa della partecipazione democratica della politica di piano impostata dalla nostra Regione.
Confido che quegli accenni che in questa legge ci sono di ricomporre un livello sub-comprensoriale e anche sub-provinciale per la politica di piano che rispetti quelle entità territoriali che non erano nate a caso, che avevano alle spalle una tradizione storica culturale che si è mostrata valida, possano caratterizzare anche per il futuro in termini qualitativi la vita della nostra Regione e confido che davvero si realizzi una forma di partecipazione dei Comuni che sarà da definire (ed io auspico che sia direttamente l'assemblea dei sindaci che porti quindi i sindaci ad assumersi la responsabilità verso le proprie comunità e verso i livelli superiori di questa politica di pianificazione sub-regionale), una forma da convalidare anche al di là della riforma istituzionale regionale altrimenti non capirei davvero quale passo avanti facciamo, quale tipo di rapporto si possa stabilire tra la Regione ed i Comuni e tra le Province stesse ed i Comuni. Confido davvero in questi germi della legge per recuperare quanto di possibile e di valido nell'esperienza passata.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta Viglione. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Colleghi Consiglieri, io non sosterrei in questo momento che i Comprensori sono defunti attraverso queste norme che ci apprestiamo a votare, ma invece sono del parere che un nuovo modello comprensoriale sia necessario.
Non sono tra quanti, in modo spesso forse non meditato, buttano via questa esperienza inimitabile peraltro e che non ha avuto riscontro in nessun'altra parte del nostro Paese. Io vi confesso che se sono rimasto o se ritornerò in quest'aula è esclusivamente perché si attui una forma più larga di democrazia di base. Una forma di democrazia che abbia fenomeni di pura centralizzazione e mescoli una forma di gestione ad una forma di pseudo-legislazione e programmazione non dà a noi nessun significato, n arricchisce la nostra esperienza. La nostra esperienza può essere soltanto arricchita nella misura in cui noi, attraverso le autonomie locali ed i modelli filiformi che li accompagnano, riusciamo a rendere giustizia ragione, partecipazione ed informazione a tutta la comunità regionale. E questo è il senso anche della nascita delle Regioni. Questo è il senso del discorso stesso di Calamandrei fatto subito dopo la Liberazione, chiamato anche il discorso delle autonomie che sostanzialmente rappresenta la nascita dell'istituto regionale. Quindi sono da respingersi quelle tesi che vorrebbero di colpo cancellare questa esperienza.
Voglio anche rilevare un fatto singolare: che non più tardi di qualche anno addietro tutti chiedevano insistentemente con forza l'abolizione delle Province perché avevano perduta natura, impianto, competenze e costoro sono quelli che oggi invece dichiarano che le Province devono essere rivitalizzate.
Ieri se ne chiedeva la morte improvvisamente attraverso un sistema che avrebbe tagliato nettamente tutto, e il secondo livello si sarebbe costituito diversamente. Oggi l'esperienza comprensoriale viene abbattuta almeno se qualcuno riterrà essere tale, nello stesso modo in cui si vollero abbattere le Province. Ciò significa fare soltanto della confusione e buttare a mare lunghi anni di esperienze e di studi a cominciare da quelli dei primi comprensori emiliani, toscani o veneti tesi a realizzare una forma di centralismo che non sarà più Roma, ma sarà Torino. Questo non è lo spirito con il quale abbiamo creato la Regione, né lo spirito col quale noi vogliamo rimanere in quest'aula.
Non ci interessa certamente maneggiare qualche denaro o distribuire qualche soldo in qualche strada o in qualche acquedotto; questo può essere fatto in qualsiasi modo, in qualsiasi altro termine. Ci interessa invece determinare un cambiamento effettivo della società attraverso un modello nuovo di più forte democrazia e di più forte partecipazione.
Questo è lo spirito con il quale andiamo a votare questa legge.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

Ha Chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



PRESIDENTE

MARCHINI.



PRESIDENTE

Io chiedo scusa, ma una dichiarazione ci vuole anche perch l'intervento della Giunta rende equivoca la decisione che stiamo assumendo Due dati, e l'ha detto in modo chiaro il Vicepresidente della Giunta emergono.
Finisce il 31 dicembre l'esperienza istituzionale dei Comprensori. Su questo non vi è dubbio. I colleghi che hanno lavorato su questa materia hanno rinunciato a parlare ma l'interpretazione che dà il sottoscritto e ritengo alcuni colleghi che non riterranno di contraddire è che l'esperienza istituzionale cessa il 31 dicembre. Dopodiché si tratta di far tesoro della maturazione al lavoro consortile che i Comuni hanno fatto in questi anni ed anche alla Regione di ragionare per aree omogenee e non in termini di direttrici a raggio di ruota. Sono esperienze che non devono essere vanificate né sul territorio, né nella cultura politica regionale e quindi è corretto pensare e io sono stato tra quelli che la dimensione sulla quale continuiamo a ragionare è la dimensione del comprensorio così come adesso noi lo abbiamo, ho rifiutato per esempio una delimitazione a livello provinciale, proprio per far capire che noi siamo fermi a difendere un metodo di lavoro. Un metodo di lavoro di rapporto con gli enti locali che non potranno evidentemente esprimersi con un'assemblea degli enti locali nella misura e nelle modalità che le singole leggi che andremo a riformare individueranno in termini di metodo.
Però il significato politico della nostra decisione non può lasciare ancora l'impressione che su questo esista un dibattito, ci potrà essere un dibattito culturale, ci potranno essere delle valutazioni personali e politiche diverse, ma con questa norma di legge la Regione Piemonte pone fine al 31 dicembre 1985 all'esperienza istituzionale dei comprensori e rilancia una seconda fase di recupero sui piano operativo e concreto dei rapporti della Regione con le aree omogenee a dimensione comprensoriale che fino qui abbiamo conosciuto, nelle modalità processuali che le singole leggi che andremo a modificare negli stessi tempi o che negli stessi tempi avvieremo a modifica, individueranno. Questa è la nostra interpretazione sulla quale diamo voto positivo.



PRESIDENTE

D'altra parte la parte conclusiva della legge, collega Marchini creando un comitato consultivo composto da Regione, Provincia, Comuni e Comunità Montane per promuovere gli adempimenti previsti da queste leggi credo vada nella direzione da lei richiamata.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Vetrino.
Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

E' un peccato non avere la possibilità anche a questo riguardo di svolgere un lungo dibattito, perché i temi che sono stati sollevati e le incertezze che ancora si avvertono circa l'opportunità o meno, la convenienza o meno ragionare attorno all'esistenza di questo ente intermedio che è stato il Comprensorio, probabilmente avrebbe obbligato ad un dibattito più intenso e più consapevole.
Io vorrei ricordare che il Partito Repubblicano aveva già alcuni anni fa predisposto un disegno di legge per il riordino delle autonomie locali che prevedeva tre livelli istituzionali: i Comprensori, i Comuni e la Regione.
Purtroppo questo nostro disegno di legge è stato assorbito, insieme a tanti altri, in un disegno di legge del Governo. Oggi il livello intermedio riconosciuto è quello della Provincia ed allora noi che eravamo stati sostenitori dell'abolizione della Provincia (io sono ancora tutt'oggi una sostenitrice) avevamo detto che se una larga maggioranza in questo Paese non intravedeva nell'abolizione della Provincia una decisione possibile allora occorreva che la Provincia fosse rivitalizzata. Perché le sei Province piemontesi abbiano in questo momento 6. 500 dipendenti e spendano ogni anno 1000 miliardi, occorre che ci guardiamo bene in faccia e diciamo come, se è giusto, se in questo momento il loro ruolo lo svolgono a pieno e dunque vanno rivitalizzate.
Questa è anche un'occasione per far ripensare non soltanto al ruolo delle Province, ma anche al ruolo della Regione perché questi cinque anni di Regione mi hanno personalmente convinta che l'ente regionale, se vuole funzionare meglio, deve ristrutturare il proprio apparato amministrativo che io considero ridondante, gravato da attività burocratiche eccessive.
Penso a tutte le firme che ha dovuto fare il Presidente Viglione attraverso i suoi decreti. E' una struttura che è appesantita da procedure gestionali incontrollabili; quindi io credo che il dibattito che abbiamo sviluppato per consentire anche alla Regione di ristrutturarsi decentrando ciò che meglio possono fare Comuni e Province, sia stato un fatto importante anche perché la Regione avrà così la possibilità di concentrare presso di sé, riorganizzandole, quelle attività amministrative connesse all'esercizio della programmazione o a rilevanti interessi per l'intero territorio.
Credo che le condizioni perché ciò avvenga forse ci sono, sebbene siamo ancora in un momento di grande incertezza. E' un processo molto ampio che ha obbligato ad un dibattito che è costato fatica ad alcune forze politiche che avevano molto creduto nei Comprensori.
Ricordo quanto diceva Gandolfi che fu un sostenitore della necessità di questo livello di intervento di programmazione e che come diceva Rivalta ha certamente dato dei risultati. Forse i Comprensori sono stati gli unici ad avere fatto veramente della programmazione. I Comuni non vi riescono perché la loro dimensione non consente a volte di poter guardare con l'ampiezza dovuta, mentre a livello comprensoriale, trattandosi di un territorio omogeneo con problemi comuni che consentivano una misura dimensionale e di risoluzione, è stato possibile programmare. Sono anche io d'accordo che non si debba in questo momento dare per scontata tutta questa loro attività, però noi ci accingiamo ad esaminare un disegno di legge che di fatto prevede l'eliminazione dei Comprensori. Abbiamo un anno di tempo di fronte a noi per poter fare dei ripensamenti, ci sarà un nuovo Consiglio che potrà anche rivedere questa posizione, però di fatto occorre che un nuovo modello di gestione delle attività regionali in connessione con la Provincia e con i Comuni si realizzi.
Per fare questo io credo che sia anche necessario che si diffonda in tutti noi un costume nuovo, nuovi principi di buon governo e soprattutto l'attitudine a vedere in grande, senza indulgere agli interessi particolari, alle istanze clientelari, alle lusinghe del carrierismo politico, alle logiche del tornaconto personale. Se ci saranno questi principi io credo che con molta tranquillità potremo guardare a questi processi di delega con interesse e soprattutto mi auguro con soddisfazione della comunità regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il collega Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Signor Presidente, noi abbiamo sottoscritto questo disegno di legge e voteremo a favore per lo scioglimento dei Comprensori al 31/12/1985.
Chi vi parla in modo particolare non è mai stato troppo tenero coi Comprensori, forse volendo sottolineare spesse volte gli aspetti negativi più che gli aspetti positivi.
Abbiamo questa sera voluto approvare una legge delega alle Province che riguarda i trasporti, una legge delega che guarda a un decentramento ed a una gestione effettiva sul territorio di uno dei settori più importanti dell'economia, non solo regionale, ma nazionale nella quale abbiamo inteso evidenziare un aspetto di territorio non provinciale, ma sub-provinciale. E riteniamo che questa sia la strada che debba anche essere percorsa per arrivare a dare alla nuova Provincia quei compiti e quelle funzioni che noi riteniamo questo organismo possa svolgere nei prossimi anni.
E' indubbio che l'esperienza dei Comprensori anche per certi versi quella di qualche consorzio dei trasporti, non debba essere persa per strada, ma nel periodo che abbiamo di fronte prima dello scioglimento dovremo cercare proprio di recuperare questa esperienza di portare all'organo Provincia le indicazioni provenienti da altri organismi. Con questo vogliamo sottolineare per quei Comprensori ed anche per quei consorzi di trasporti che hanno operato, tutto il nostro ringraziamento.
Riteniamo che questo potenziale, sia umano, sia istituzionale, non debba essere perso, ne abbia ad essere trasferito nelle giuste sedi.
Noi riteniamo che non possano più sussistere diversi enti intermedi fra Regione e Comuni, salvo arrivare a creare confusioni e null'altro e che questo punto di riferimento lo si possa trovare nell'istituzione della Provincia, augurandoci che con il nostro supporto, anche la Provincia sappia svolgere il proprio ruolo al quale sarà chiamata dopo il 12 maggio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Sarò certamente molto più breve di quanto si dovrebbe essere in una circostanza del genere, ma hanno fatto così anche i miei colleghi in considerazione dell' eccezionalità della situazione in cui ci troviamo.
Io vorrei solo ribadire il senso dell'adesione ad un provvedimento che è da un lato molto netto, ed ha ragione Marchini a dirlo, perché prevede che non vengano più rieletti i comitati comprensoriali. A me sembra questo un elemento di chiarezza.
Non credo potesse andare avanti molto oltre una situazione o peggio ancora che una legislatura potesse terminare in una incertezza su questioni che involvono la rappresentatività, involvono la stessa legittimazione da parte dei soggetti per avere dei compiti. Purtroppo siamo in una fase in cui, ha ragione la collega Vetrino, c'è stato a livello nazionale una virata molto brusca e molto profonda rispetto a quattro anni fa e credo che tutto sommato questo provvedimento vada colto nel duplice senso di tentativo di governare una situazione altrimenti di difficile governabilità.
Pensiamo ai rapporti con le Province, pensiamo anche agli stessi rapporti coi Comprensori ed alla perdita di significato che hanno avuto, io dico anche all'alibi che in molti casi hanno rappresentato per la stessa Regione o per certi settori regionali; venivano invocati solo nei momenti in cui era comodo invocare degli organismi regionali; in altri settori si è invece lavorato con coerenza, ma sono sempre più rimasti più sparuti.
Allora questo è il primo scopo.
Il secondo scopo però, e mi pare molto importante, sta nell'art. 2 che è quello che affida alla Regione il compito di ridefinire, rideterminare in una maniera che mi sembra nettamente evolutiva rispetto ai livelli a cui è giunto il dibattito in sede nazionale, i compiti della Provincia, le articolazioni della partecipazione degli Enti locali alla programmazione regionale, e allora noi dobbiamo coglierli.
Governare vuol dire non arrivare in una sterile ed assolutamente non feconda battaglia di principi anche se io sono convinto che i principi ispiratori della riforma comprensoriale votata dieci anni fa continuano ad essere validi, ma invece arrivare a determinare condizioni più avanzate e sostanzialmente diverse rispetto a quelle che esperienze di Regioni diverse hanno in qualche modo imposto alla legislazione nazionale, almeno quelle in itinere, quella che conosciamo assistita però dai voti del Parlamento. In questo senso a me sembra che abbiamo fatto una operazione utile, da un lato di chiarezza, dall'altro di tentativo di ridisegnare su un modello nazionale in itinere di cui si vedono i contorni, delle interessanti varianti.
Le interessanti varianti riguardano i compiti della Provincia prevalentemente di amministrazione, di mera partecipazione e non di esclusività di funzione e di programmazione e noi riteniamo decisamente sia preferibile l'assemblea dei sindaci perché riteniamo che l'associazionismo voglia dire rientificare il tutto. Devo dire che su questo terreno abbiamo fatto tutti degli atti di coraggio, perché è indubitabile che qui in Consiglio regionale, almeno chi se ne è occupato (Marchini, Genovese Valeri, Vetrino, Moretti, Simonelli) è stato un convinto assertore dei Comprensori ed è un convinto assertore di quell'idea. Per non fingere per di salvare un involucro che è vuoto, per perpetuare confusione e per alla fine lasciare davvero indeterminati i limiti del potere regionale, rispetto alla partecipazione, si è dovuto compiere questo atto che a noi sembra essere stato corretto, sia nella veste della legge che nell'ordine del giorno che verrà votato in seguito.
Avremmo dovuto fare un dibattito, io mi auguro che sia possibile farlo in altre sedi. Vorrei comunque richiamare a tutti che l'impegno che ci diamo di provvedere con legge alla riorganizzazione delle competenze, alla delega delle funzioni ed al riordino delle materie, determinando chi fa le cose, è il compito più interessante che sarà demandato all'inizio della prossima legislatura. Io mi auguro, ad esempio, che i documenti programmatici su cui si formeranno le Giunte abbiano la forza e la chiarezza di individuare già subito delle strade, perché se non rispondiamo su queste cose abbiamo un bel parlare di rilancio della Regione, abbiamo un bel parlare di programmazione che progetta e programma e di enti locali che governano, tutto questo farà affabulazione e credo faccia perdere ancora più credibilità al nostro istituto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Signor Presidente, anche noi abbiamo creduto nei Comprensori e riteniamo che complessivamente pur con le luci e le ombre che questa esperienza ha avuto in questi circa dieci anni, i Comprensori abbiano rappresentato nell'esperienza piemontese una stagione di grande interesse di sperimentazione istituzionale, di avvio di una politica che ha rotto gli schemi tradizionali del municipalismo così forte anche nella nostra Regione, di avvio di una programmazione decentrata, in cui si è tentato di conciliare le esigenze del riequilibrio con i problemi generali dello sviluppo e della crescita della Regione nel suo complesso, una scuola, se vogliamo, di partecipazione e di democrazia.
Se dovessi aggiungere una notazione personale, direi che sono arrivato insieme con i colleghi del mio partito, della maggioranza e del Consiglio a malincuore, nella considerazione che muove la legge che abbiamo firmato e l'ordine del giorno.
Sono arrivato a malincuore, perché a malincuore dobbiamo prendere atto oggi della insopprimibile necessità di apportare degli elementi di chiarificazione, anche in termini drastici, visto che nel frattempo a livello nazionale la riforma delle autonomie non è andata avanti come dieci anni fa si poteva sperare che andasse; visto che il tentativo di dar vita a un ente intermedio che si caratterizzasse con compiti di natura programmatoria è andato man mano sfumando in un compromesso istituzionale che di fatto vede rilanciato il ruolo della Provincia con degli elementi di incertezza e di rischio, di sovrapposizione tra i compiti della Provincia e quelli della Regione.
Noi non nascondiamo di essere solo molto parzialmente soddisfatti di come stanno andando avanti i lavori nella Commissione del Senato che sta elaborando il testo di riforma delle autonomie e ci auguriamo che quel testo, se così sarà varato dal Senato, possa essere modificato in seconda lettura dalla Camera dei Deputati, perché lo riteniamo fortemente pregiudizievole per quel tentativo di rilancio politico delle Regioni che è l'unica condizione per dare nella prossima legislatura alle Regioni un loro ruolo significativo. Ora però così stanno le cose ed allora il tentativo che pure per qualche tempo abbiamo fatto, noi piemontesi, unici in Italia di tenere in vita ancora questa esperienza comprensoriale, quando altre Regioni l'hanno esplicitamente abrogata con leggi regionali, non può più essere ragionevolmente proseguito, altrimenti sarebbe velleitario, sarebbe un modo per confondere le cose, sarebbe un contributo dato alla confusione e non alla chiarezza.
Dobbiamo quindi prendere atto che l'esperienza dei Comprensori in Piemonte è finita. Ci ha lasciato un patrimonio di esperienza ed anche qualche segnale di innovazione legislativa che dovremmo saper cogliere nei prossimi anni, ma la dobbiamo chiudere.
Il significato della legge sta dunque nel fatto di porre intanto con chiarezza il principio che nella prossima legislatura non ci sarà più una elezione di Comitati comprensoriali. Nello stesso tempo dobbiamo pero sapere che non basta, come pure da qualche parte si è sostenuto e come pure con una certa semplificazione si potrebbe dire, trasferire alle Province i compiti dei Comprensori identificando nella Provincia l'ente intermedio che in qualche modo erediti l'esperienza ed i poteri dei Comprensori. Così non può essere, perché le competenze dei Comprensori sono, e lo dobbiamo ribadire, competenze che fin qui sono state esercitate in forma decentrata ma che sono competenze della Regione, e dunque un'articolazione di queste competenze non può essere fatta senza un esame complessivo del copus della legislazione piemontese e quindi senza valutare fino in fondo ciò che deve rimanere in capo alla Regione, sia che esso venga gestito poi attraverso il centro, sia che esso venga gestito attraverso forme di decentramento burocratico che sono comunque sempre possibili, senza la creazione di organismi e di enti nuovi. Quindi la verifica che noi indichiamo di tutte le competenze della Regione da analizzare e da individuare, legge per legge, con molta attenzione, deve salvaguardare quei compiti che dovranno comunque continuare a far capo alla Regione, individuando anche nello stesso tempo quei compiti che invece è opportuno delegare, soprattutto di natura amministrativa, di gestione attiva collegata alla programmazione che devono essere delegate alle Province e/o ai Comuni a seconda delle diverse situazioni.
L'individuazione di un'area comprensoriale che rimane come area programma, come sfera territoriale per la programmazione, è uno di quei risultati che l'esperienza dei Comprensori ci ha consegnato e che non dobbiamo buttare via.
La dimensione comprensoriale resta una dimensione di programma, anche se ad essa non corrisponde un ente od un'istituzione o un organismo ed è dunque a livello di area di programma che continueranno a vivere, previe le verifiche opportune ed anche le modifiche territoriali che si renderanno opportune, queste delimitazioni territoriali che hanno rappresentato i Comprensori e la partecipazione degli Enti locali avverrà dunque alle fasi della programmazione attraverso queste aree programma. Nel testo della legge che viene sottoposta all'esame del Consiglio abbiamo indicato come momento rappresentativo delle autonomie, ancora in termini molto generici degli organi rappresentativi degli Enti locali. La scelta tra quale sia la forma piú opportuna per dare vita a questi organi rappresentativi è una scelta che abbiamo differito, perché credo sia argomento su cui vale la pena di meditare. Quello che noi dobbiamo avere chiaro è che, pur mettendo la parola "fine" all'esperienza dei Comprensori, non dobbiamo per amore di semplicità non vedere quale problema resterà comunque aperto, quello cioè di un raccordo tra la realtà dei Comuni e la Regione che la sola esistenza della Provincia ed anche di una Provincia rinnovata, come emerge dalla riforma della legge delle autonomie, non basterà a risolvere.
E voglio spiegarmi meglio:i grandi Comuni continueranno a ritenersi interlocutori diretti della Regione e magari del Governo e certamente non accetteranno una rappresentanza mediata attraverso la Provincia. I piccoli Comuni rifiuteranno di essere in qualche modo colonizzati e rifiuteranno un ruolo della Provincia che non sia quello del coordinamento e dell'indirizzo e che diventi invece quello della supremazia, come pure da qualche parte traspare da documenti di provenienza provinciale. Quindi la necessità di trovare, attraverso procedure, individuazione di procedimenti, norme organizzative; la necessità di trovare delle vie per recuperare questa molteplicità di rapporti che vanno in varie direzioni tra Regione, Province e Comuni, sono problemi che noi abbiamo ancora e continueremo ad avere di fronte anche alla prossima legislatura. Con la legge e l'ordine del giorno abbiamo fissato delle norme di principio che valgono a fare chiarezza sull'oggi e che valgono a dare indirizzi per il domani. Sarà il legislatore di domani che dovrà completare questo disegno, continuando a fare della Regione Piemonte, anche sul terreno dell'innovazione istituzionale, un esempio che in Italia ha pesato e che ci auguriamo anche domani riuscirà a pesare.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio per dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Quella che andiamo ad assumere è certamente una decisione importante ed è anche in qualche modo sofferta, perché l'esperienza comprensoriale, come qui è già stato accennato, è stata comunque un'esperienza nel suo complesso estremamente positiva. Ha insegnato, soprattutto ai piccoli Comuni, ad uscire dall'ambito strettamente localistico, vedere le cose con un occhio diverso, più ampio; a confrontarsi sul terreno della programmazione con un'attenzione maggiore ai problemi di area che non ai problemi strettamente comunali.
Certo, c'è un indirizzo nazionale che va avanti e che vede nella Provincia l'ente intermedio, un ente ad elezione diretta, non ad elezione di secondo grado, come si ipotizzava a metà degli anni '70 e quindi questo indirizzo ha inciso anche sull'immagine dei Comprensori e ne ha limitato il ruolo. Però noi vogliamo dire anche con franchezza che per quello che riguarda la realtà piemontese, i Comprensori sono andati declinando anche per un rapporto difficile con la Giunta regionale. Noi l'abbiamo sentito in ogni occasione, anche in questo finale di legislatura, e non siamo certamente disponibili per parte nostra, nelle nostre valutazioni, ad assolvere l'esecutivo da questo rapporto difficile che c'è stato e ha pesato come elemento che non ha consentito ai Comprensori di esplicare integralmente le proprie capacità.
Le consultazioni comprensoriali si sono andate via via riducendo; in ogni sede di consultazione dei Comprensori abbiamo sentito rimarcare le difficoltà in cui gli stessi operavano, anche e soprattutto per questo "non rapporto" con l'esecutivo. Sta di fatto che il Comprensorio va lentamente verso una fase di esaurimento e dobbiamo prenderne atto, sia pure con una decisione in qualche modo sofferta. Noi abbiamo valutato a fondo se in questo finale di legislatura si dovesse procedere su questa strada con delle indicazioni di carattere istituzionale così netto e l'abbiamo fatto anche con gli organi dirigenti del nostro Partito, proprio per l'importanza che riveste l'assetto delle autonomie.
Dobbiamo dire in proposito, ed è un secondo rilievo che non pu sfuggire, che anche la proposta di legge delle Province che è stata presentata con un largo consenso da parte delle amministrazioni provinciali e che spinge sul terreno delle deleghe e sul terreno di un assetto diverso del complesso della programmazione a livello dell'area piemontese, è comunque un elemento di severa critica nei confronti della Giunta regionale; ne mette in evidenza le pesanti inadempienze; in particolare la carenza di iniziativa della Giunta sul terreno delle deleghe che solo adesso in questo finale convulso sono state in qualche modo avviate con una legislazione che ci ha lasciato profondamente perplessi, talché il nostro atteggiamento sia per quel che riguarda la legge 118 sull'artigianato che per quel che riguarda la legge sui trasporti è stato, come ben sapete notevolmente critico.
Si è partiti tardi sul terreno delle deleghe: è mancata una iniziativa precisa, vi è stato al contrario un complesso di inadempienze, che le Province hanno messo in evidenza in modo marcato. Occorre dire che dall'iniziativa delle Province poi discente in qualche modo questa presa di coscienza del Consiglio regionale della necessità di muoversi prima della fine della legislatura dando un avvio all'assetto delle autonomie a livello regionale, talché, possiamo dirlo con tranquillità, senza la proposta delle Province noi non avremmo qui di fronte questo documento: è stato un fatto di rilevante misura consequenziale.
Ci siamo mossi con le consultazioni,siamo entrati nel vivo a livello di I Commissione, soprattutto spinti da questa azione. Certo poi il Consiglio regionale, ha avuto la sensibilità di avviare un'iniziativa legislativa capace di affrontare questa situazione straordinaria con delle indicazioni chiare, il merito della proposta di legge non è soltanto quello di fissare una prorogatio degli organi comprensoriali in una fase di pratico scioglimento, ma è quello, molto importante, di indicare delle linee precise secondo le quali la Regione dovrà muoversi entro termini ragionevoli per dare un assetto diverso, organico, al problema delle autonomie a livello regionale.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi, possiamo passare all'esame dell'articolato.
Art. 1 "Gli organi dei Comitati Comprensoriali in carica alla data del 27 Marzo 1985 esercitano le funzioni loro attribuite fino al 31/12/1985.
Al termine del mandato, prorogato ai sensi del precedente comma, i Consigli Comprensoriali non verranno rieletti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "La Regione provvede con proprie leggi alla riorganizzazione delle competenze già attribuite ai Comitati Comprensoriali; inoltre, provvede contestualmente alla delega delle funzioni amministrative al sistema degli Enti locali, in armonia con gli indirizzi di riforma delle autonomie, e al riordino delle materie attribuite alla competenza regionale dall'articolo 117 della Costituzione.
Le leggi regionali di cui al precedente comma determinano: a) le funzioni conservate alla Regione b) le funzioni delegate alla Provincia quale unico ente intermedio c) le funzioni delegate ai Comuni singoli od associati ed alle Comunità Montane d) la riorganizzazione delle procedure della programmazione previste dalla Legge regionale 19/8/1977 n. 43, in modo da assicurare il concorso delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione del Piano regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Presidente della Repubblica 24/7/1977 n. 616 e) il riordino delle attribuzioni e dei compiti già assegnati ai Comitati Comprensoriali, nonché delle relative strutture.
Il concorso degli Enti locali alla definizione degli atti generali di programmazione socio-economica e territoriale di livello regionale e sub regionale, avviene per aree comprensoriali, che, previa verifica dei loro ambiti territoriali, vengono confermate come riferimento per la partecipazione degli Enti locali alla programmazione.
A tal fine le leggi regionali di cui al primo comma istituiscono assemblee rappresentative dei Comuni delle aree comprensoriali, e definiscono le modalità e le procedure di partecipazione delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione degli atti di programmazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Al fine di promuovere e coordinare gli adempimenti previsti dalla presente legge, il Consiglio regionale istituisce, con propria deliberazione, un Comitato consultivo composto da rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale e dai rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane delegati dalle rispettive associazioni regionali". Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali

Ordine del giorno relativo alla proposta di legge di iniziativa degli Enti locali presentata dalle Amministrazioni provinciali del Piemonte: "Riordino delle autonomie locali in Piemonte"


PRESIDENTE

Do lettura di un ordine del giorno a firma di tutti i Gruppi che riprende la materia del progetto di legge testé votato e che è relativo alla proposta di legge di iniziativa degli Enti locali presentata dalle amministrazioni provinciali del Piemonte e che ha per titolo: "Riordino delle autonomie locali in Piemonte".



GENOVESE Piero Arturo

Mi scusi signor Presidente, ma io vorrei fare una dichiarazione di voto sul progetto di legge che tratta dei Comitati comprensoriali.



PRESIDENTE

Purtroppo lo abbiamo già votato ed approvato. Potrebbe intervenire per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno che riprende la materia delle autonomie locali e che è stato firmato da tutti i Gruppi consiliari.



GENOVESE Piero Arturo

Non è possibile procedere in questo modo. Io non ho neanche sentito in quest'aula che si è andati alla fine della votazione.



PRESIDENTE

Io credo di essere stato chiaro: ho chiesto, se il Consiglio acconsentiva, di passare alla votazione rapida. Mi è stato risposto unanimemente di sì e così è stato fatto.
C'è l'opportunità comunque di superare questa impasse facendo se lo ritiene una dichiarazione per manifestare il suo voto sull'ordine del giorno che tratta nuovamente tutta la materia di riforma e di riordino delle autonomie locali e riprende quindi di fatto il progetto di legge che abbiamo teste approvato.
Informo altresì il Consiglio che è stato presentato un emendamento a firma Biazzi e Petrini a questo stesso ordine del giorno che deve essere posto in votazione prima delle dichiarazioni di voto. Prego il collega Biazzi, se lo desidera, di volerlo illustrare.



BIAZZI Guido

L'emendamento firmato dal collega Petrini e dal sottoscritto vuole semplicemente richiamare nell'ordine del giorno, che è un atto importante per quanto riguarda i problemi delle autonomie locali e delle istituzioni nella nostra Regione, scelte precise che in precedenza il Consiglio regionale ha compiuto. Gli atti richiamati nell'emendamento sono gli ordini del giorno e le proposte di legge presentate al Parlamento nazionale per l'istituzione delle due nuove Province di Biella e del Verbano-Cusio Ossola, che sono state approvate all'unanimità del nostro Consiglio regionale.
Si è scelta la strada dell'emendamento perché, purtroppo, l'ordine del giorno pervenuto in Consiglio ieri era già stato firmato dai proponenti e licenziato dalla I Commissione e si poneva il problema di riconvocare la Commissione per modificarlo.
L'emendamento vuole anche essere un invito al nuovo Consiglio a lavorare in coerenza con le scelte contenute nei disegni di legge anche per il riordino delle competenze regionali e della redistribuzione delle stesse tra i vari livelli istituzionali locali, come si legge al termine dell'ordine del giorno. Lo leggo perché non so se sia già stato consegnato ai Gruppi.
Dopo il terzo alinea, nel quale si richiamano l'impostazione ed i contenuti del dibattito svoltosi in Consiglio regionale nel luglio 1983 e il documento approvato in quella occasione, si propone di aggiungere un quarto nuovo alinea che dice: "Sottolineato che nell'ordine del giorno di cui al punto precedente (o all'alinea precedente) si metteva in evidenza la necessità di istituire in Piemonte due nuove Province, di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, e che il Consiglio regionale approvò all'unanimità (sempre nel luglio 1983) due proposte di legge presentate al Parlamento nazionale per l'istituzione delle Province stesse".



PRESIDENTE

Passiamo alle dichiarazioni di voto su questo ordine del giorno.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese.
Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Non l'avevo ora chiesta Presidente, ma la ringrazio. Io l'avevo chiesta prima, chiedo scusa, perché nella stanchezza e nel rumore che c'è in quest'aula assicuro che dal banco dove ero seduto non mi sono accorto del sistema di votazione che si stava seguendo. Non l'ho percepito, credo che anche altri colleghi siano stati nella mia stessa condizione. Siccome volevo dire alcune cose sulla legge lo dirò congiuntamente in sede di dichiarazione di voto per quanto riguarda l'ordine del giorno che è stato presentato da tutti i Gruppi a conclusione dell'esame della materia in sede di I Commissione.
Io chiedo scusa ai colleghi ma non è stato per stanchezza se prima mi sono limitato a dire che stavamo per compiere un atto importante, ma è stato per rispetto del Presidente della I Commissione, correlatore con me sul disegno di legge, perché mi sembrava scorretto svolgere una relazione di presentazione del provvedimento nel momento in cui le condizioni non lo consentivano ed avevano portato il Presidente della I Commissione a limitarsi ad un'illustrazione rapida e schematica della relazione che accompagnava l'originaria proposta di legge.
Noi avvertiamo, l'hanno detto molti colleghi, ma l'ha detto particolarmente bene il collega Simonelli, che l'indirizzo e gli orientamenti su cui si muove la riforma dell'ordinamento delle autonomie a livello nazionale ci ha messi nella condizione io credo non solo perché, e qui non concordo completamente con la frase detta un po' velocemente dal mio Capogruppo, ci siamo trovati nella condizione non solo per la presentazione della proposta di legge da parte delle Province piemontesi ma per una valutazione che in questi anni in Regione pur c'e' stata, anche se raramente, solo in alcuni momenti ha coinvolto l'assemblea in un dibattito che doveva essere centrale rispetto agli indirizzi ed alle scelte di questa Regione, anche per questo dibattito che c'è stato si era maturata la convinzione che una decisione doveva essere presa per superare ed evitare la situazione di difficoltà istituzionale in cui la Regione unitamente al complesso degli enti locali si è trovata a dovere operare in questi anni. Noi ricordiamo, credo che tutta l'assemblea ricordi, che all'inizio di questa legislatura nell'autunno del 1980, in occasione della presentazione del programma della Giunta, ci fu un dibattito che essendo forse proprio all'inizio della legislatura indicava un percorso per la Regione e indicava già allora la necessità di scelte, allora si diceva di rilancio anche dei comitati comprensoriali, ma di scelte che riprendendo e ricostruendo un rapporto diverso con il complesso delle autonomie locali facesse in questa legislatura che abbiamo alle spalle, della Regione un livello corrispondente alle norme statutarie e al disegno costituzionale cioè di un livello di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.
All'inizio di questa legislatura vorrei anche ricordare che in I Commissione ci fu un confronto attorno a questi problemi e fu un confronto approfondito. Noi non siamo oggi a queste decisioni solo perché c'è stata l'iniziativa delle Province anche se questo ha fatto decantare alla fine della legislatura le scelte che abbiamo appena compiuto.
Ci fu un confronto approfondito non solo attorno ai problemi dei principi generali di un riordino istituzionale, chiamiamolo così dei rapporti tra Regione ed Enti locali, ma anche attorno al tema cruciale delle deleghe con un supporto conoscitivo ed un lavoro di cui dobbiamo rendere conto, perché non è mai pervenuto alla dignità del dibattito e del confronto né in Commissione poi né in aula, svolto dai funzionari del Consiglio regionale.
E ci fu la presentazione di un documento che non venne mai discusso allora, ed abbiamo poi avuto nella legislatura dei momenti non secondari di confronto nel 1982, nel dibattito consiliare attorno alla riforma dell' ordinamento delle autonomie locali, nella primavera dell'83 e poi ancora in occasione, anche se quell'occasione fu colta solo per la presentazione e la votazione di un ordine del giorno, del documento approvato dal Senato prima dell'avvio o della ripresa della discussione dei d.d.l. di riforma delle autonomie locali.
Io ho ricordato queste cose per dire che il nostro Gruppo in questi anni in più occasioni, come già ha ricordato il Presidente del Gruppo Brizio, ha ritenuto a lungo, perché nasceva da una impostazione che non era solo del nostro Gruppo, ma che era patrimonio forse di tutte le forze politiche presenti nel nostro Consiglio regionale o comunque largo patrimonio di una larga parte dei Gruppi, noi abbiamo ritenuto che un livello intermedio di programmazione collegato strettamente però ai poteri in materia della Regione fosse la soluzione idonea per la realtà amministrativa della nostra Regione a garantire un processo all'interno del quale i poteri generali di programmazione che sono e che devono rimanere della Regione, trovassero il momento di incontro e di raccordo con una rappresentanza, una capacità di concorso degli enti locali in una Regione che è caratterizzata dalla situazione amministrativa che conosciamo e che la fa ben diversa da altre Regioni del nostro Paese.
Ed a lungo abbiamo pensato che la soluzione giusta fosse quella di una legge quadro a livello nazionale che consentisse all'interno delle norme generali di individuare con maggiore flessibilità ed aderenza ad un disegno politico e istituzionale che la Regione poteva sviluppare, che ci fosse la possibilità di mantenere in vita e di realizzare un miglior concorso degli enti locali e degli organismi, comitati comprensoriali, che ci eravamo dati al complesso dell'attività politica ed istituzionale della Regione.
Ma noi dobbiamo prendere atto realisticamente oggi della situazione e quindi io credo che tutti i Gruppi, anche il nostro, nel confronto che è avvenuto e che ha interessato in questo finale di legislatura forse poche persone in rappresentanza dei Gruppi e che non ha trovato oggi l'occasione del confronto che forse sarebbe stato giusto e doveroso all'interno di questa assemblea, abbiano ritenuto che una scelta, anche se difficile, per alcuni versi dolorosa, era dovuta e doveva essere una scelta coraggiosa che non poteva essere demandata alla futura legislatura, perché io credo che ci sono dei momenti, e lo dico a nome del nostro Gruppo, in cui la necessità di una larga corresponsabilizzazione istituzionale è evidente, non pu essere evitata e deve portare a delle decisioni che non guardano tanto ad un confronto tra parti politiche diverse, ma la necessità di dare indicazioni che siano valide, come si pensa e come si spera, per uno sviluppo positivo del governo locale e delle nostre istituzioni.
Questo è senso della scelta che oggi abbiamo fatto e che è accompagnata da questo ordine del giorno e che indica un percorso impegnativo per il futuro.
La scelta doveva essere operata oggi, come è stato, e questa è stata la scelta del nostro Gruppo, perché non si può pensare dopo l'esperienza di questi 5 anni di rinviare alla futura assemblea ciò che oggi è doveroso perché non è vero che i problemi in questa legislatura non sono stati portati o non si sia cercato di portarli all'attenzione dell'assemblea, è invece vero che per 5 anni per varie vicende non si è avuta la capacità politica attorno a questi problemi di compiere scelte che forse non sarebbero state quelle di oggi, scelte intermedie, di governo di un processo di evoluzione dei rapporti fra le istituzioni e tra i diversi livelli di governo locale e forse non ci troveremmo in una condizione in cui molti possono pensare che la Regione rincorre affannosamente le Province nell'iniziativa che hanno assunto e che è un'iniziativa che noi rispettiamo, valutiamo fino in fondo, nella serietà della proposta che è stata avanzata, ma rispetto alla quale riteniamo che la Regione non possa abdicare al ruolo generale di governo che costituzionalmente le è affidato e perché noi continuiamo a ritenere che il livello di programmazione, di indirizzo e di coordinamento è un livello che dev'essere mantenuto fermamente in capo alla Regione e che non possa in realtà esprimersi e concretarsi in modo confacente alle esigenze di rilancio istituzionale, se non si trovano i momenti anche di riaggregazione attorno ai processi di decisione regionale dei Comuni, cioè della realtà di base del nostro sistema di governo locale.
Noi speriamo che con quest'atto si siano poste le premesse, perch questo atto indica già un percorso legislativo istituzionale da seguire dopo le elezioni del 12 maggio, e pensiamo con questo atto di avere quindi compiuto una scelta difficile, ma necessaria, per evitare una ulteriore caduta del governo regionale e per far sì che la prossima assemblea possa trovarsi in condizioni migliori di quanto non sia successo in questi 5 anni a quanti hanno cercato di seguire questi problemi e di avanzare delle proposte per il rilancio del governo regionale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento: dopo il terzo alinea aggiungere il seguente comma: "Sottolineato che, nell'ordine del giorno di cui al punto precedente, si metteva in evidenza la necessità di istituire in Piemonte due nuove Province, di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola e che il Consiglio regionale approvò all'unanimità nel luglio 1983 due proposte di legge, presentate al Parlamento nazionale, per l'istituzione delle Province stesse;" Chi è favorevole è pregato di alzare la m ano.
E' approvato all'unanimità.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Chiedo scusa, ma si impone una precisazione, perché da troppe parti si è usato un "noi", coinvolgendo quindi in questo noi tutte le forze politiche.
Il nostro Gruppo ha preso una ferma posizione fin dal lontano '82 quando presentò una proposta di legge in cui si ipotizzava lo scioglimento dei Comprensori e l'individuazione di un percorso per il concorso delle Province e degli Enti locali alla programmazione regionale. Questo per la storia.
Abbiamo fatto una lettera di chiamata in aula della stessa legge che non è stata esaminata dalla I Commissione: non abbiamo insistito per la messa all'ordine del giorno perché era ormai matura l'iniziativa che ci veniva fatta conoscere dalle Province, ma ribadiamo che la nostra funzione di iniziativa legislativa, che è quella che ci compete come Gruppo di opposizione, l'abbiamo realizzata e quindi non riteniamo di essere coinvolti in un "noi".



BRIZIO Gian Paolo

Noi democristiani.



MARCHINI Sergio

E va bene voi democristiani.
Allora parliamoci fuori dai denti: voi democristiani avete qualche problema ad accogliere questa decisione nella sua completezza, cosi come ce l'ha anche il Presidente Viglione, l'abbiamo ben colto questo. Abbiamo per ascoltare non soltanto le orecchie, ma altri sensi compreso lu ditu. Allora abbiamo ben colto che ci sono dei Partiti che attraverso il Comprensorio si sono maggiormente radicati, hanno trovato un rapporto diverso con la realtà dei Comuni e che quindi hanno difficoltà a considerare superata una esperienza che io ribadisco, considero a nome del Gruppo un'esperienza che come ogni momento della storia delle istituzioni è un momento che è ricco di luci e di ombre, ma che segnatamente ha significato per questa nostra Regione una capacità dei Comuni di crescere in termini di rappresentanza e di interessi non settoriali.
I ragionamenti che sentiamo fare nei nostri Comuni, anche nei più piccoli, devono molto all'esperienza comprensoriale, come l'esperienza delle Comunità Montane. E' un processo della storia del nostro Paese che abbiamo consumato nel bene e nel male, sul quale probabilmente non dobbiamo recriminare oltre una certa misura, non avere ricerche esasperate di primogenitura, spero che i colleghi abbiano apprezzato che nell'intervento precedente non ho fatto riferimento a questa nostra iniziativa legislativa perché non mi sembrava elegante, ma certamente, come concludeva correttamente il collega Genovese, bisogna anche avere la consapevolezza che con questo ordine del giorno sulle autonomie locali di fatto noi abbiamo un processo legislativo che in una qualche misura trasferiamo dai naturali soggetti, cioè la Giunta ed i Gruppi, trasferiamo in una qualche misura l'istituzione e quindi se andremo a rispettare questo ordine del giorno nella nostra funzione che avremo non come persone, ma come forze politiche titolari dell'iniziativa legislativa, dovremo considerare quella nostra iniziativa come la conseguenza di quella che stiamo avviando stasera. E quindi mi pare giusto che da parte di qualcuno, soprattutto di colleghi che certamente incominciano a lasciare, perché certamente non lasceranno, una traccia significativa nella storia di questa nostra amministrazione, come certamente incomincerà a lasciare il collega Genovese, che sia normale chiedere che ci sia attenzione e soprattutto consapevolezza di un processo che per lui personalmente, per la sua forza politica, è un processo politicamente ampiamente significativo.
Io sono d'accordo con Genovese nel cogliere sostanzialmente questo disagio ad osservare come le mode qualche volta fasciano di vero l'intelligenza. Sostanzialmente il livello regionale delle nostre forze politiche, la cultura regionale del Paese in termini politici a mio modo (ed a questo punto parlo a titolo personale), non sa incidere sufficientemente nel dibattito nazionale sulle autonomie locali. Questo mi pare che sia il vero problema, viene fatto emergere da tutti, da Simonelli dallo stesso Capogruppo Bontempi, però sostanzialmente si accetta che per una sorta di improvvisa rescipiscienza si riscopra la funzione fondamentale della Provincia nel futuro del 2000, in cui ragioneremo in termini reali e per fibre ottiche.
A questo punto incomincio a capire per esempio perché i francesi hanno qualche difficoltà a far crescere le Regioni molto oltre quello che sono hanno ritenuto che i dipartimenti siano la loro dimensione, non siano le Regioni.
Mi pare però che in questo processo dobbiamo essere molto attenti come livello istituzionale, e noi dobbiamo ricordarci che qui rappresentiamo la collettività regionale, non siamo solo espressione dei partiti e come tali abbiamo il preciso dovere, come ci chiedeva il collega Genovese, di rispettare noi per primi, ma avere anche l'orgoglio e la pretesa di fare rispettare da altri il dettato costituzionale nel suo spirito che assegna alla Regione una funzione precisa, che l'uso improprio per esempio del termine "programmazione" non può far trasferire ad altri, perché ho l'impressione che quando si parla di programmazione alle Province si intendono cose molto diverse dalla programmazione.
Quindi noi affidiamo per quanto ci riguarda queste nostre riflessioni ai Consiglieri che ci succederanno su questi banchi. E' un processo molto delicato, devo però anche dire che mi auguro che questo processo venga affrontato, se mi consentite con virilità, la femminilità è una caratteristica molto apprezzabile, in particolare molto apprezzata dagli uomini, la virilità è un'altra caratteristica molto apprezzabile, molto apprezzata dalla donna.
La virilità si caratterizza con la chiarezza delle posizioni, la determinazione negli obiettivi, e se mi consentite anche l'asciuttezza nei comportamenti, queste cose che non sono la femminilità. Bene, su questo tema ho l'impressione che si debba utilizzare questa serie di doti per evitare che attraverso i laudatores de temporis actis sostanzialmente si vogliono mantenere in piedi in termini gattopardeschi dei comportamenti.
Non vorrei che i Comprensori uccisi dall'essere stati istituzioni, non permangano nelle nostre realtà come scenari sui quali giocare delle partite gattopardesche.
Il nostro partito su questo ha preso posizione ferma da tempo probabilmente già anche in ritardo, ma comunque in tempo non sospetto assume quindi una posizione coerente in questa sede. Evidentemente sarà fermo nel cogliere appieno il significato di una qualche misura non lineare, non trasparente, che alcuni atteggiamenti, più che alcuni interventi, in quest'aula, hanno fatto maturare e che quindi ci fanno temere che al di là delle votazioni degli ordini del giorno, addirittura che al di là delle leggi, sostanzialmente questa grossa scommessa di recuperare la capacità di dialogare in grande, non più con i comunelli, ma con lo Stato, col Parlamento nazionale, in ordine alla funzione della Regione rapportata a quella della Provincia, sia un obiettivo che dobbiamo perseguire e che non può essere misurato con comportamenti che in quest'aula io non ho apprezzato che sono sostanzialmente non afferenti a quella categoria di valori ai quali li ho richiamati.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione l'ordine del giorno.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte vista la proposta di legge di iniziativa degli Enti locali presentata dalle Amministrazioni provinciali del Piemonte e relativa al 'Riordino delle autonomie locali in Piemonte' preso atto del dibattito svoltosi nella sede della I Commissione permanente e delle consultazioni con i soggetti interessati richiamata l'impostazione ed i contenuti del dibattito svoltosi nel luglio 1983 in Consiglio regionale e del documento approvato in quella occasione, con particolare riferimento alle modalità con cui costruire una fase di transizione al nuovo ordinamento, consolidando i contenuti più rilevanti dell'esperienza comprensoriale sul piano della programmazione e del raccordo tra i livelli istituzionali sub-regionali sottolineato che, nell'ordine del giorno di cui al punto precedente, si metteva in evidenza la necessità di istituire in Piemonte due nuove Province, di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola e che il Consiglio regionale approvava all'unanimità nel luglio 1983 due proposte di legge, presentate al Parlamento nazionale, per l'istituzione delle Province stesse pur rilevando l'impossibilità di svolgere, in prossimità della scadenza del mandato, le opportune verifiche e gli approfondimenti di tutte le proposizioni normative contenute nella proposta di legge, per cui si rende opportuno un proseguimento del lavoro in Commissione sottolinea la validità delle ispirazioni di fondo che caratterizzano la proposta di legge formulata dai Consigli provinciali del Piemonte. In particolare appare condivisibile la visione di un riordino del sistema delle autonomie incardinato: sul ruolo legislativo e deliberativo della Regione in fatto di atti programmatori regionali e sub-regionali; sulla costruzione di una Provincia futuro 'ente intermedio', avente quali funzioni fondamentali la partecipazione diretta all'elaborazione ed attuazione della programmazione ai vari livelli; sulla valorizzazione del concorso agli atti di programmazione dei Comuni, delle loro assemblee rappresentative e delle Comunità Montane. Un riordino, dunque, all'interno del quale, come affermato dall'articolo 7 della proposta di legge: 'Le Province ed i Comuni partecipano alla programmazione e sono destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali secondo i seguenti principi: le Province elaborano, in collaborazione con le assemblee dei Sindaci di cui al successivo art. 11, e propongono alla Regione, per quanto di loro competenza territoriale, gli schemi ed i documenti dei piani, in cui consistono il Piano regionale di sviluppo e le sue specificazioni ed articolazioni; adottano, in attuazione del Piano regionale di sviluppo e dei piani in cui esso si specifica e si articola, programmi pluriennali di settore e progetti; esercitano funzioni di coordinamento tra i Comuni, di loro assistenza tecnica, progettuale e finanziaria e di intermediazione tra essi e la Regione e funzioni di intervento amministrativo diretto di area vasta.
I Comuni concorrono in forma associata all'elaborazione degli schemi di cui al punto precedente, ed esercitano la generalità degli interventi amministrativi in ordine economico, sociale e territoriale rilevanti per il loro ambito locale' evidenzia l'opportunità che il recupero e la valorizzazione degli aspetti positivi dell'esperienza comprensoriale vadano collocati nella prospettiva del nuovo ruolo dei livelli istituzionali sub-regionali, sperimentandone concretamente l'applicabilità in capo ad una amministrazione provinciale dotata di un organico complesso di competenze programmatorie e gestionali e ad assemblee rappresentative dei Comuni, secondo l'impostazione che si profila nel dibattito sulla riforma delle autonomie.
Il Consiglio regionale sottolinea la necessità che la Regione, accogliendo le sollecitazioni e gli stimoli contenuti nella proposta delle Province, proceda nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge approvata in data odierna dal Consiglio regionale relativa a: 'Norme per il riordino dei compiti attribuiti ai Comitati comprensoriali e criteri per la riorganizzazione delle materie di competenza regionale. Disciplina transitoria degli organi dei Comitati comprensoriali' ad una sua autonoma elaborazione di un disegno di riordino delle competenze regionali e di redistribuzione delle stesse tra i diversi livelli istituzionali locali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame deliberazione Giunta regionale n. 17-42206: "Aggiornamento del programma di localizzazione dei fondi disposti per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata previsti dalle leggi 457/78 e 94/82 per il quadriennio 1982/85. Localizzazione dei fondi accantonati sulle disponibilità finanziarie del quadriennio per l'edilizia sovvenzionata"


PRESIDENTE

Punto 56) all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 17-42206: 'Aggiornamento del programma di localizzazione dei fondi disposti per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata previsti dalle leggi 457/78 e 94/82 per il quadriennio 1982/85.
Localizzazione dei fondi accantonati sulle disponibilità finanziarie del quadriennio per l' edilizia sovvenzionata'." Il testo è stato esaminato dalla II Commissione che lo ha licenziato all'unanimità. Lo pongo in votazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-42206 del 26/3/1985 relativa a 'Aggiornamento del programma di localizzazione dei fondi disposti per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata previsti dalle leggi 457/78 e 94/82 per il quadriennio 1982/85.
Localizzazione dei fondi accantonati sulle disponibilità finanziarie del quadriennio per l'edilizia sovvenzionata' sentita la competente Commissione consiliare delibera l'approvazione dei seguenti punti definizione del programma di utilizzo di una quota pari a L. 45.000 milioni dei fondi di edilizia sovvenzionata accantonati sul programma quadriennale 1982/85, così come riportato nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante della presente deliberazione rettifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 840 C.R. 2195 in data 21/2/85, con riduzione a L. 3.433 milioni della localizzazione di L.
13.433 milioni concessa a favore dello Istituto Autonomo Case Popolari.
della Provincia di Torino per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente concessione, nell'ambito del programma di edilizia agevolata così come definito dalla predetta delibera del Consiglio regionale di un finanziamento pari a L. 10.000 milioni a favore del Consorzio intercomunale torinese per la costruzione di alloggi aggiuntivi da destinare alle categorie dei disabili, nell'ambito del programma straordinario predisposto dal Consorzio stesso a valere sui fondi ad esso direttamente attribuiti ai sensi dell'art. 2 della legge 94/82 dare mandato alla Giunta regionale di graduare l'utilizzo dei finanziamenti momentaneamente accantonati sul programma quadriennale 82/85 di edilizia sovvenzionata, per far fronte ai maggiori oneri non riconosciuti dal Ministero dei Lavori pubblici. o, ad esigenze di ulteriori assestamenti che si rendessero necessari nel corso dell'attuazione del programma stesso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame deliberazione Giunta regionale n. 54-41124: "Criteri per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività. Art. 20 legge regionale 16/8/1984 n. 40"


PRESIDENTE

Punto 36) all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n.
54-41124: 'Criteri per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività. Art. 20 legge regionale 16/8/1984 n. 40".
Il testo è stato esaminato dalla I Commissione che lo ha licenziato all'unanimità Sono stati presentati degli emendamenti da parte del Consigliere Valeri a pag. 19 e a pag. 21 della deliberazione in esame. Poiché si tratta di emendamenti formali che non modificano quindi la sostanza del testo, li pongo in votazione: 1) dal Consigliere Valeri: la pag. 19 è sostituita integralmente da quanto sotto riportato: "I 4 criteri su illustrati: l'analisi della produttività della struttura tramite i metodi indicati al punto 1) la valutazione del rendimento di cui al punto 2) la scala parametrale di cui al punto 3) la valutazione della presenza in servizio di cui al punto 4) sono gli strumenti per determinare gli incentivi alla produttività da erogare ai dipendenti regionali.
Per l'anno 1985, sulla base degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio 1985 l'incentivazione economica che si vuole realizzare si riferisce al personale regionale di ruolo in servizio alla data di esecutività della presente deliberazione, nonché al personale in posizione di comando presso i servizi regionali provenienti da altri Enti che non percepisca compensi al medesimo titolo.
I 4 criteri su illustrati per poter essere utilizzati al fine di incentivare i dipendenti regionali attualmente in servizio, devono essere riferiti ad una specifica ricognizione della situazione del personale dagli anni 1983 e 1984 per poter effettuare gli opportuni confronti di produttività e le relative valutazioni.
I 4 criteri di cui sopra per tale ricognizione sono così specificati: analisi della produttività con il metodo della parametrazione per linee di attività la valutazione del rendimento prestato dai dipendenti negli anni di riferimento sulla base, naturalmente, degli atti disponibili attualmente agli atti d'ufficio la scala parametrale di cui ai punti 3 e 3A la valutazione della presenza di cui al punto 4.
In una prima fase (Fase A) di attuazione si terrà conto dei 4 criteri suddetti in riferimento al periodo di attività del personale e della struttura regionale dall'1/1/1983 al 31/12/1984.
In una seconda fase (Fase B) si terrà conto dei 4 criteri suddetti in riferimento al periodo di attività del personale e della struttura regionale dall'1/1/1985 al 31/12/1985.
I periodi di riferimento suddetti sono determinati per consentire a fine anno 1985 e poi successivamente ad ogni fine anno, la valutazione dei risultati delle analisi e delle elaborazioni che si sono svolte nell'arco dell' anno con tempi adeguati e quindi procedere entro dicembre ad erogare i compensi spettanti e ad impostare i procedimenti riguardanti l'anno successivo.
L'ammontare di spesa per il periodo della seconda fase sarà inoltre suddiviso in due momenti: uno riferito all'1/1/1985 - 31/3/1985, l'altro all'1/4/1985 - 31/12/1985 per consentire una verifica della metodologia.
Al 30/9 di ogni anno si procederà ad un primo riparto dei fondi fino ad allora maturati. Gli eventuali residui saranno aggiunti alla quota del quarto trimestre".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
2) Dal Consigliere Valeri: alla pagina 21, l'ultimo periodo è sostituito integralmente come segue: "Per quanto riguarda la seconda fase (Fase B) in riferimento al periodo di attività del personale e della struttura regionale dal 1/1/1985 al 31/12/1985 si terrà conto dei medesimi criteri utilizzati per la fase A) previa verifica delle relazioni intercorrenti ed i conseguenti rapporti fra i 4 strumenti utilizzati.
In particolare, infine, per quanto riguarda l'applicazione del punto 4) in tale fase B), non appena verranno predisposte le opportune metodologie e procedure informatiche, si farà riferimento, per quanto attiene alla riduzione per ogni giornata di assenza, ad una frazione corrispondente al tipo di servizio prestato da ciascuna categoria del personale regionale (personale che opera per 6 giorni lavorativi)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
3) Dal Consigliere Montefalchesi: a pagina 18, al punto 4), aggiungere in fine di pagina: "1016 straordinario da recuperare 1003 permesso per mandato amministrativo".
La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Propongo un emendamento a pag. 18, punto 4), laddove vengono elencate le assenze non giustificate, e cioè aggiungere: 1) il recupero di straordinario non retribuito, in quanto coloro che hanno superato il tetto devono recuperare comunque lo straordinario non retribuito 2) il permesso per mandato amministrativo.



PRESIDENTE

La Giunta accoglie quest'emendamento.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione tale deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale Visto l'art. 40 della legge regionale 16/8/1984 n. 40 Considerato che i criteri per l'attribuzione ai singoli dipendenti dei compensi incentivanti la produttività devono essere definiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale Rilevato che i criteri di cui al comma precedente devono tener conto del livello retributivo, delle ore di presenza, e dell'apporto individuale di ciascun dipendente alla realizzazione dei piani e programmi di attività Sentite le organizzazioni sindacali che si sono pronunciate favorevolmente a seguito di ripetuti incontri con la Giunta regionale il 14, il 21, il 22 il 28 gennaio e di una apposita consultazione con la competente Commissione consiliare il 27 marzo sull'allegato testo che prevede specifiche modifiche al testo della Giunta Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare delibera di approvare la disciplina generale e l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività, quali risultano dall'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; l'onere derivante dalla prima applicazione, valutato in lire 1.944.000.000, cui si farà fronte con successivo provvedimento della Giunta regionale, che impegnerà la somma da corrispondere sul cap. 260 del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 che presenta la necessaria capienza.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Valeri. Ne ha facoltà.



VALERI Gilberto

Vorrei proporre al Consiglio di esaminare un ordine del giorno firmato dal sottoscritto e dal Consigliere Avondo.
L'ordine del giorno tende a sollecitare l'avvio immediato dei previsti meccanismi atti ad evitare per il futuro ulteriori valutazioni in sanatoria della produttività.



PRESIDENTE

La Giunta è d'accordo su questo ordine del giorno.
Lo pongo in votazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte nell'approvare la deliberazione di 'incentivi alla produttività di cui all'art. 40 della legge regionale40/1984, al fine di garantirne l'integrale applicazione e consentire l'erogazione dei fondi per l'anno in corso impegna la Giunta a disporre, da parte dei singoli servizi, la presentazione entro il 31/5/1985 dei previsti piani di lavoro".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Vorrei chiedere alla Presidenza di sospendere per dieci minuti i lavori prima di esaminare il progetto di legge . n. 493 e per rifocillarci e per riquadrare le idee su questo atto che è il più importante.



PRESIDENTE

Si può interrompere solo se ciò è funzionale ai lavori e se c'è una riunione per concordare degli aspetti di questa legge.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 21.05 riprende alle ore 21.45)


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale

Esame progetto di legge n. 493: "Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione Piemonte"


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Esaminiamo il punto 35) all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di legge n. 493: "Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte".
Il testo è stato esaminato dalla I Commissione che lo ha licenziato a maggioranza. La parola al Consigliere Avondo per la relazione.



AVONDO Giampiero, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno di legge proposto inerente le norme sull'organizzazione degli uffici avvia un ampio progetto sperimentale di ristrutturazione dell'Ente Regione individuando alcuni elementi e principi fondamentali per il nuovo assetto della Regione.
Le procedure e le modalità di istituzione, modificazione e soppressione delle diverse strutture assicurano per la loro snellezza una caratteristica di flessibilità del modello proposto importante per ogni organizzazione e ancor di più per gli enti pubblici secondo gli indirizzi più recenti della legislazione regionale in attuazione della legge-quadro sul pubblico impiego ed in particolare per la Regione il cui assetto necessita di adeguarsi alle esigenze della società. Inoltre il progetto ha curato di prevedere una fase di sperimentazione delle funzioni dei settori ed un graduale adeguamento dei servizi alla nuova organizzazione. Infatti i servizi restano fino alla loro modifica da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, quelli istituiti con legge regionale 17/12/1974 n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali servizi, peraltro, vengono inseriti in relazione alle loro attribuzioni nell'ambito dei nuovi settori secondo le aggregazioni indicate nell'allegato 2 al d.d.l. in discussione. I criteri informativi del d.d.l.
proposto cui faceva riferimento nelle sue linee principali il Piano di sviluppo sono confermati e valorizzati dagli approfondimenti e dalle modifiche emerse nell'ambito dei lavori della I Commissione consiliare.
Tali principi sono: La valorizzazione del momento programmatorio Il disegno organizzativo infatti: Individua nel "settore", struttura stabile di massimo rilievo, il riferimento organizzativo stabile di pianificazione e programmazione legislazione e controllo per una determinata materia o funzione dell'Ente.
Prevede l'istituzione di strutture flessibili per specifici progetti interdisciplinari e quindi un modello nuovo di funzionamento per progetti che consente di utilizzare in modo efficace risorse integrate per l'attività di programmazione intersettoriale.
Affida all'istituto del coordinamento, previsto quale posizione organizzativa flessibile e temporanea le cui competenze sono collegate ai singoli Piani di sviluppo, funzioni innanzitutto di raccordo ed armonizzazione delle linee programmatiche interessanti un'area.
La Commissione a proposito dell'istituto del coordinamento ne ha modificato in modo pregnante la fisionomia ed ha accentuato la sua caratteristica di funzione legata ad attività di progetto valorizzando in tal modo uno specifico strumento di programmazione.
La predisposizione di un modello di struttura gia' orientata alla delega Con previsione di livelli organizzativi (i settori) le cui funzioni sono nell'ottica del disegno proposto, già riordinate per consentire dopo l'istituzione dei nuovi servizi l'eventuale trasferimento di competenze agli enti delegati.
I servizi infatti, nel modello proposto, saranno caratterizzati da compiti di gestione attuativa di programmi e/o di attività operative.
L'introduzione di un nuovo modello organizzativo Articolato su Strutture stabili di una nuova concezione sia dal punto di vista organizzativo che per le responsabilità dei dirigenti preposti.
Funzionamento di staff professionali, con compiti di studio, ricerca elaborazione e progettazione.
Le novità del modello organizzativo basato sulle strutture stabili "Settore" e "Servizio" consistono in principal modo come già illustrato nel diverso ruolo funzionale loro affidato.
La Commissione a questo proposito ha precisato il rapporto esistente fra settore e servizio, chiarendo che il primo è sovraordinato rispetto al secondo. E' stato altresì chiarito per il servizio il ruolo di attuazione dei programmi coerente con il modello organizzativo proposto.
L'accorpamento in limitati rilevanti assetti organizzativi n. 44 Settori in totale per la Giunta di funzioni omogenee e/o correlate, sia al fine di ridistribuire in modo organico le competenze ora espletate nei diversi servizi regionali (le cui attribuzioni sono attualmente assegnate anche a diversi Assessorati), sia al fine di superare l'attuale settorializzazione dell'assetto regionale (198 servizi) che per consentire una più agevole azione di coordinamento del funzionamento dell'Ente. Ad esempio è stata prevista un'unica direzione per l'edilizia residenziale, il bilancio (con bilancio pluriennale ed annuale) l'approvazione degli strumenti urbanistici, le opere pubbliche per la difesa dell'assetto idrogeologico.
L'individuazione di nuove funzioni O la valorizzazione di funzioni considerate in modo marginale nell'attuale organizzazione, per le quali sono state previsti nuovi settori ad esempio il settore promozionalità economica; il settore controllo di gestione; il settore sistemi informativi; il settore organizzazione.
L'individuazione chiara dei centri di responsabilità sia per i dirigenti di struttura denominati dirigenti di settore, sia per i responsabili di staff.
I lavori della Commissione hanno precisato vieppiù le funzioni dei dirigenti ed i loro rapporti al fine di avviare l'attuazione della nuova organizzazione in un contesto il più possibile chiaro.
L'organizzazione periferica L'accorpamento di funzioni omogenee e/o correlate e l'attuazione del modello organizzativo Direzione-Servizio, la valorizzazione dei momenti programmatori e progettuali, l'individuazione specifica di funzioni gestionali in capo a servizi, l'orientamento della struttura regionale alla delega, i problemi inerenti l'assetto dei comprensori in riferimento al nuovo ente intermedio, hanno comportato una riflessione dell'intero assetto periferico regionale.
I servizi regionali a supporto dell'organo regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate sono previsti quali articolazioni del settore istituzionale centrale rapporti Enti locali e strumentali comprensori controllo e vigilanze al fine di dotare l'Amministrazione regionale di uno strumento e di un supporto tecnico rilevante per l'azione di coordinamento dell'attività di controllo. Giova precisare, peraltro, che tale settore è struttura diversa dal servizio di supporto funzionale al comitato regionale di controllo con sede a Torino e con il servizio di supporto funzionale alla sezione di controllo di Torino. Si precisa che sono state previste 4 posizioni di staff nel settore centrale, rapporti con enti locali e strumentali per assicurare una omogeneità ed un coordinamento nelle principali materie del controllo, bilancio, territorio, ecc.
I servizi decentrati in materia di agricoltura ed alimentazione previsti accorpano anche le funzioni dell'ex Ente utenti motori agricoli e sono articolazioni del competente settore "Produzione agricola" da cui dipendono. Tali servizi sono, peraltro, caratterizzati da competenze polifunzionali ed operano a supporto di diversi settori centrali, in materia di agricoltura e foreste.
Di conseguenza, si è ritenuto, in attesa delle deleghe, per le necessarie funzioni di raccordo delle attività operative-gestionali dei servizi periferici di che trattasi, dislocati nelle diverse sedi territoriali, per il riporto funzionale a tutti i settori centrali, di prevedere 6 specifiche posizioni di staff di seconda qualifica dirigenziale.
Analogamente si è proceduto, sulla base delle medesime considerazioni alla previsione di 5 specifiche posizioni di staff di seconda qualifica dirigenziale per il raccordo dell'attività e per il riporto funzionale fra i settori centrali committenti ed i servizi decentrati delle opere pubbliche e difesa del suolo, in funzione delle competenze interdisciplinari che fanno carico a tali servizi. La proposta organizzativa sovraillustrata risponde all'esigenza di coerenza del modulo organizzativo scelto ed assicura tramite la dipendenza dei servizi ex IPA. ed ex Genio civile dai settori, l'unitarietà dell'azione dell' ente nelle materie di agricoltura e foreste e di opere pubbliche a difesa dell'assetto idrogeologico.
La proposta di istituire nell'organico dei due settori sopracitati uno staff specifico in attesa delle deleghe, risponde all'esigenza di valorizzare sul territorio il rapporto dei servizi periferici con l'utenza esterna assicurando uno snello ed integrato raccordo fra centro e periferia.
La Commissione ha precisato per la fase transitoria la possibilità di conferire a tali posizione di staff referenti territoriali specifici progetti per il raccordo gestionale dei servizi periferici nell'ambito del settore.
Attuazione di tutti gli istituti contrattuali Una importante esigenza a cui risponde il testo di legge è quella di collocare il disegno di ristrutturazione nel quadro complessivo dell'attuazione di tutti gli istituti contrattuali già previsti dalla legge regionale16/8/1984 n. 40.
Infatti l'ipotesi di ristrutturazione è importante per gli aspetti di organizzazione degli apparati, ma lo è anche in riferimento ai problemi di politica del personale e quindi alla possibilità di innescare procedimenti di valorizzazione delle professionalità, sia con l'istituzione dei profili professionali da individuare finalmente in relazione alle nuove strutture per tutte le qualifiche regionali, sia con l'individuazione della dotazione organica della nuova quinta qualifica funzionale, sia per l'attuazione della norma contrattuale sulla nuova dirigenza che non può considerarsi significativa per il funzionamento delle strutture.
Importante è anche l'avvio dei concorsi interni previsti dal contratto per le restanti qualifiche regionali. A tale proposito la Commissione ha precisato la contestualità dei vari provvedimenti sul personale ed ha precisato nel testo del disegno di legge. la dotazione organica delle suddette qualifiche confermando quella vigente.
Per quanto riguarda l'attuazione della quinta qualifica si è prevista una procedura snella, di inquadramento per soli titoli del personale appartenente alla qualifica quarta in riferimento a specifiche professionalità da individuare con delibera della Giunta.
Per quanto riguarda la dirigenza, infine, sono state previste procedure snelle di selezione e valutazione delle professionalità dei dirigenti. Si è ritenuto infine che l'esperienza di lavoro e delle capacità dell'attuale dirigenza siano valutabili in gran parte attraverso i titoli come sono stati individuati all'art. 17 del testo di legge secondo quanto già effettuato da numerose Regioni. I titoli valutati si riferiscono in modo equilibrato a titolo di anzianità e a titoli di valutazione delle responsabilità affidate, nonché delle valutazioni delle attitudini e delle capacità dimostrate. Conseguentemente la commissione esaminatrice è stata individuata nella Giunta regionale e per la valutazione con medesimi criteri del personale del Consiglio integrata da due componenti l'ufficio di Presidenza del Consiglio e da un esperto in materie giuridiche.
Il disegno di legge proposto rappresenta un primo passo verso una completa riorganizzazione dell'Ente. Infatti, tale progetto necessariamente non si può esaurire con l'attuazione delle strutture ivi previste, ma presuppone ulteriori fasi, quali la descrizione analitica delle competenze dei settori (art. 2), l'individuazione dei nuovi servizi (art. 12) ed eventualmente delle unità operative organiche (art. 2), la modifica e la distribuzione all'interno delle strutture della dotazione organica (art. 5) e così via.
Devo dire che la Commissione ha lavorato in più sedute attorno a questo testo; abbiamo avuto modo di consultare le organizzazioni sindacali. Credo che il lavoro svolto dalla I Commissione e lo spirito con cui è stata redatta questa relazione vuole comunque essere un momento che tenta di dare una risposta alle attese che sono aperte tra il personale ma più in generale ad avviare un processo di riorganizzazione vera e propria dell'Ente che sia il più aderente possibile alla realtà del Piemonte.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, chiedo scusa se ho chiesto la parola prima che lei introducesse l'oggetto sul quale chiedere la parola perché mi pare che a questo punto, considerati anche i tempi e le condizioni eccezionali nelle quali dobbiamo lavorare, il Consiglio in particolare la minoranza consiliare, abbia diritto di conoscere il blocco delle modifiche che la maggioranza intende arrecare al d.d.l., posto che la proposta della Giunta è uscita fortemente rimaneggiata dal lavoro di Commissione, sembra difficile poter procedere con la proposizione successiva nel tempo di singoli emendamenti. L'opposizione per poter calibrare il proprio comportamento ha bisogno di un'illustrazione da cui si capisca che tipo di modifiche si intendono apportare. Chiedo la cortesia della maggioranza di valutare questo problema, per ovvii motivi di economia di tempo.



PRESIDENTE

Siamo in discussione generale, se non vengono precisate le richieste del Consigliere Marchini, suppongo lo si farà nel corso dell'esame dell'articolato. Siete d'accordo colleghi se per valutare questi aspetti si esaminano gli articoli dopo di che si affida alle dichiarazioni di voto uno spazio? Ha chiesto di parlare il Consigliere Cadetto. Ne ha facoltà.



CARLETTO Mario

Io sono per la verità molto perplesso su come si sta procedendo. Sono molto perplesso perché c'è stata poco fa una riunione di maggioranza, non sappiamo che tipo di risultato abbia prodotto su un testo che è stato molto travagliato e manipolato in questi giorni, nelle ultime ore e che per la verità ha in tutte le sue parti degli aspetti non secondari, perché ogni passaggio di questo disegno di legge ha dei significati rispetto alle scelte che la Regione vuole assumere e rispetto anche al merito del problema ed agli effetti che queste scelte determinano.
Il testo che è a nostre mani è stato licenziato stamattina dalla I Commissione. Noi vorremmo sapere, come opposizione, se si lavora complessivamente su questo testo o se questo testo ha subito da parte della maggioranza delle modifiche. Ci appare strano questo modo di operare perch la Giunta propose un testo, la stessa maggioranza lo ha modificato in Commissione, la Giunta regionale si è atteggiata in commissione in modo non uniforme o comunque in modo non definito; questa ulteriore riunione della maggioranza ci fa dire che credo sia corretto, e condivido quindi l'osservazione di Marchini, che le opposizioni siano messe nella condizione di vedere le eventuali modifiche che si intende proporre da parte della Giunta, perché altrimenti non avremmo il quadro complessivo, quindi votare articolo per articolo ci mette obiettivamente in grossa difficoltà.
Sollecito anch'io una risposta da parte della Giunta sulla questione sollevata da Marchini che noi condividiamo e crediamo che questa nostra richiesta sia più che legittima perché, ripeto, è un provvedimento questo che è formato da 21 articoli, è formato da allegati, che sono parte integrante del provvedimento e quindi ci pare utile, in questa fase iniziale, per poter poi correttamente esprimere le posizioni, sapere se la maggioranza ritiene di apportare delle modifiche al testo votato dalla maggioranza stessa in Commissione. Credo non si tratti di risposte difficili, a meno che non sia stato stravolto il d.d.l. Chiediamo pertanto alla cortesia della Giunta di informare anche le opposizioni su queste eventuali modifiche che la Giunta intende apportare ulteriormente a un suo testo.



PRESIDENTE

Per quanto riguarda la Presidenza questi chiarimenti possono avvenire sia in sede di discussione generale, in quanto le forze politiche possono entrare dettagliatamente nel merito delle questioni, sia nell'esame articolo per articolo e nella discussione su eventuali emendamenti. Quindi lo stesso procedere della discussione generale può chiarire gli interrogativi che poneva ora il Consigliere Cadetto. I Gruppi, la Giunta valutino come credono.
La Presidenza fa presente che ci troviamo in discussione generale. La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Credo che l'opposizione abbia ragione a fare questa richiesta.
C'è stata una riunione di maggioranza motivata dalla presentazione di una componente della maggioranza di una serie di emendamenti. Alcuni di questi emendamenti, credo poi lo dirà chi li ha proposti potranno cadere altri potranno essere mantenuti, ma chiaramente non nella chiave di un atteggiamento ostruzionistico, dilatorio. I punti su cui abbiamo riflettuto sono punti a voi ben conosciuti perché sono stati oggetto di discussioni. A noi pare comunque di doverli precisare ricavando anche da questi il senso ed il significato politico di questi due emendamenti.
Il primo riguarda l'art. 7. Noi abbiamo sempre manifestato notevoli incertezze, perplessità rispetto alla soluzione che ha una sua logica del massimo possibile di dotazione organica per determinare il conseguente 90 per cento. Noi riteniamo che nel momento in cui non sono ancora determinate compiutamente tutte le funzioni dell'ente, occorra seguire una politica prudenziale. E dove attestarla? Per quanto riguarda i numeri il discorso non è semplice perché vengono a cumularsi varie esigenze e necessità. Noi riteniamo che una modificazione all'art. 7 che dia un segnale di non coprire immediatamente tutta la pianta organica del personale inquadrato al decimo livello, ma di lasciarne una quota alle evoluzioni successive dell'ente ed alle determinazioni reali delle funzioni specialmente per quei compiti che oggi non è così semplice determinare, perché determinati i settori e avendo un rapporto settori esperti non è semplice oggi determinare immediatamente quali esperti e per fare che cosa; la nostra proposta è quella di una riduzione conseguente delle 113 unità messe a concorso. Non è una grande riduzione, ma è un segnale preciso. Il secondo emendamento riguarda l'art. 17, la formulazione della graduatoria dei concorsi. Riteniamo sia opportuno non far scattare gli automatismi immediati per quanto riguarda l'anzianità. Il rischio a noi pare, per il peso dei punteggi, pur corretto, dato in commissione, sia quello che l'anzianità di per sé possa essere un criterio prevalente. Noi riteniamo che debba essere tenuto conto, che sia importante, ma che non provochi immediatamente degli automatismi, talché in altri termini si possa arrivare al risultato forse utopistico, ma quello che i selezionati per le funzioni di direzione siano tendenzialmente i più capaci, i più idonei, e che se hanno anche le caratteristiche di anzianità, tanto meglio, che questo valga, ma che l'automatismo di per sé non sia prevalente. Pertanto la modifica riguarda i titoli di servizio, dove si propone di modificare da quello che è il "fino ad un massimo di 30 punti" al "fino ad un massimo di 20 punti", articolandolo annualmente e quindi il resto debba essere lasciato a quello che è l'esame comparato delle mansioni, quindi poi un giudizio di merito, che secondo il meccanismo che abbiamo previsto compete a quella commissione composta dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza.
Queste sono le due modifiche sostanziali.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

A titolo di debito di cortesia nei confronti del collega Bontempi ritengo, per il carattere che doveva avere l'informazione che da parte mia si è sollecitata, la risposta esauriente.



PRESIDENTE

Riprendiamo la discussione generale o passiamo decisamente all'esame degli articoli per poi riservarci nelle dichiarazioni di voto ulteriori interventi? Ha chiesto di parlare il Consigliere Carletto. Ne ha facoltà.



CARLETTO Mario

Prima di entrare nel merito dell'articolato, come la Presidenza proponeva, credo di dover fare a nome del mio Gruppo un intervento introduttivo su questo d.d.l., perché mi pare un argomento molto sentito da parte di tutta la struttura regionale e soprattutto un intervento che ci responsabilizza molto in fase di fine legislatura (manca poco più di un'ora e mezza alla fine della legislatura) su un problema, la questione del personale regionale, che in questa legislatura ha, a nostro giudizio, avuto dei risvolti molto poco chiari, dei comportamenti della Giunta assolutamente inadeguati e non all'altezza del ruolo che l'Ente svolge e peraltro anche forse una disattenzione complessiva del Consiglio e delle forze politiche; per quanto ci riguarda ci facciamo carico di questa disattenzione, anche se più volte abbiamo avuto l'opportunità da questi banchi, come Gruppo della D.C. di sottolineare questa nostra preoccupazione molto forte per come le cose stavano andando.
Si è arrivati a presentare in aula l'ultimo giorno un provvedimento di norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte che pare non soddisfare nessuno. Pare non soddisfare i dipendenti regionali: non soddisfa sicuramente un sindacato nei confronti del quale credo la commissione sia stata rispettosa ed attenta perché ad ogni provvedimento che è arrivato in commissione in questi anni, abbiamo sempre chiesto il confronto con il sindacato per capire le ragioni di un dissenso sempre più forte e sempre più divaricante rispetto all'esecutivo. E' una storia quella del personale regionale, che noi avevamo francamente immaginato potesse articolarsi in modo diverso ed allora vorrei fare un brevissimo riferimento all'ultimo episodio, quello della legge 40 con la quale abbiamo recepito parte del contratto di lavoro. In quella sede ci fu promesso da parte della Giunta entro poco tempo la presentazione di un progetto di ristrutturazione totale dell'ente che a noi pareva ed a tutti sembrava - la strada più seria e più utile per avviare la nuova Regione.
La riorganizzazione dell'ente era un argomento all'attenzione di tutte le forze politiche, sicuramente della nostra, e noi - ricordo - abbiamo auspicato in quell'intervento quando approvammo la legge 40 che la Giunta si attivasse rapidamente e proponesse al Consiglio questo documento, questo ddl di ristrutturazione generale dell'ente dal quale poi ne discendevano altri provvedimenti che potevano essere l'applicazione completa del contratto.
Abbiamo sollecitato più volte la definizione di un regolamento concorsuale. Abbiamo da sempre richiesto la definizione dei profili professionali; abbiamo sollecitato la Giunta e le abbiamo lasciato anche lo spazio, il tempo e la possibilità, comportandoci credo con grande correttezza e con grande senso di responsabilità su un problema che sappiamo così delicato e così scottante, per rispettare le aspettative dei lavoratori della Regione e augurandoci che questa Giunta e questa maggioranza avessero la sensibilità che avevano per la verità dichiarato in più occasioni, di dare soluzione a questi problemi del personale.
Dobbiamo registrare oggi, invece, ultimo giorno della III legislatura che la riforma delle strutture non è stata presentata, anche se per la verità è stata preparata un'ipotesi di soluzione, di documento, da parte delle strutture della Giunta, da parte degli Uffici del personale, un documento molto consistente che è circolato nella Regione per la verità senza che la Giunta - almeno pare essere così dalle informazioni che ho mai l'abbia approvata e quindi fatta propria. Mi risulta che la Giunta non si sia riconosciuta in quella ipotesi di ristrutturazione dell'ente lasciando per la verità in uno stato di confusione e di perplessità, non solo il Consiglio regionale e le forze politiche, ma tutti i lavoratori della Regione che hanno immaginato, come abbiamo immaginato noi, che quel documento fosse un documento che la Giunta faceva proprio e certamente questo lo ha pensato chi l'ha fatto circolare, altrimenti non l'avrebbe fatto e che quindi la Giunta lo avrebbe trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame. Siamo arrivati all'inizio del 1985 e ci siamo resi conto come forza politica che non c'erano le condizioni politiche per fare una seria ristrutturazione dell'ente così come era giusto fare a nostro modo di vedere; non solo la nostra parte politica la pensava e la pensa così, ma anche altre forze politiche, anche i sindacati e si è scelta una strada subalterna, che è quella di aver presentato un disegno di legge che sostanzialmente consente l'applicazione di quella parte contrattuale che non è stata applicata con la legge 40 e che paventa una ipotesi di riorganizzazione del tutto provvisoria e del tutto insignificante rispetto complessivamente alle esigenze dell'ente ed a quello che noi avevamo immaginato essere una ristrutturazione seria.
Devo dire che questo è stato motivato con delle argomentazioni che noi in parte condividiamo, nel senso che si immagina che la IV legislatura assuma dei provvedimenti in ordine ad alcune questioni, cito le deleghe cito il problema dei comprensori che è stato trattato poche ore fa, cito alcuni indirizzi che la Regione si dovrà pur dare che probabilmente disegneranno una Regione che gestisce di meno e che programma di più e quindi il Presidente Viglione ama definire questa nuova Regione una Regione dei cervelli, una Regione che pensa, una Regione che programma, una Regione che indirizza e quindi sicuramente le motivazioni che sono state addotte nel non aver fatto la ristrutturazione ma aver fatto questo provvedimento che è un palliativo possono in parte essere condivise.
Entrando nel merito del provvedimento, noi abbiamo registrato in commissione via via delle modifiche di atteggiamenti e di comportamenti ed anche di scelte fondamentali rispetto alla proposta della Giunta che ci hanno preoccupato e che stasera, ci preoccupano ancor più nelle ultime ipotesi di modifica che il Capogruppo del P.C.I. ha anticipato e per le quali anticipazioni lo ringrazio anch'io. Queste modificazioni, questi cambiamenti, questi accorpamenti e disaccorpamenti dei settori, ci preoccupano.
Questo voler individuare nel numero di 100, il personale inquadrato al secondo livello dirigenziale (decimo livello) invece di accogliere le indicazioni contrattuali che parlano di 126 con la riserva del 10 per cento, e quindi 113, che è un punto di riferimento contrattuale; il voler dare delle indicazioni diverse che non sappiamo da dove nascono perché si potrebbe dire 90, 80 o 75, non avendo quel riferimento nelle strutture che noi avremmo auspicato e che sicuramente avrebbe evitato ragionamenti sui numeri perché i numeri sarebbero discesi da delle scelte precise che avremmo fatto nella riorganizzazione delle strutture; il parlare di anzianità che dovrebbe scendere da 30 a 20 punti per quanto attiene i titoli di servizio, ci paiono delle proposte soprattutto strumentali che non attengono a una visione complessiva dell'ente e quindi non attengono ad esigenze dell'ente, ma a nostro giudizio attengono di più a scelte che dovrebbero privilegiare, come per la verità anche è stato detto, i giovani rispetto agli anziani, cosa che noi non comprendiamo, perché credo che debbano essere tutelati i giovani come gli anziani e debbano accedere alla seconda qualifica dirigenziale coloro che lo meritano, indipendentemente dal fatto che siano giovani o anziani.
A noi sembrava che nel punteggio che era stato individuato, prima nel gruppo di lavoro e poi nella commissione, avendo la commissione sull'articolato espresso tra l'altro un voto che io qui in aula voglio ricordare, allora queste modifiche, questi sdoppiamenti, nei settori, per cui in un Assessorato sembra che si creino due settori dove prima ce n'era uno o se ne faccia uno dove prima ce n'erano due, questi atteggiamenti e queste proposte ci paiono strumentali rispetto alle persone e non rispondenti alle autentiche esigenze della Regione e della sua struttura.
Ecco perché, signor Presidente e colleghi Consiglieri, noi siamo molto preoccupati. Non abbiamo, e voglio qui ribadirlo, in commissione su questo argomento assunto un atteggiamento molto responsabile: abbiamo proposto alle forze politiche di assumere come riferimento la proposta che la Giunta ha formulato nel suo testo ed a quella proposta noi ci siamo attenuti. Non perché riteniamo che la Giunta abbia fatto un lavoro condivisibile in tutte le sue parti, ma perché ci pare che in questa fase una forza politica soprattutto di opposizione, non abbia il tempo e gli strumenti per entrare nel merito di una proposta che attiene all'esecutivo della quale noi ci siamo fidati.
Allora dobbiamo registrare, Presidente Viglione, con forte amarezza che a poche ore dalla fine della legislatura abbiamo ancora una volta sbagliato a fidarci della Giunta, perché la Giunta che ha fatto una proposta si è smentita da sola e sta proponendo delle soluzioni che badiamo bene, attengono alle scelte dell'esecutivo perché i settori per quanto riguarda la Giunta attengono all'esecutivo.
Ed allora noi ci chiediamo veramente se questo provvedimento vada nel senso che noi avevamo immaginato, cioé di raccogliere alcune esigenze dei lavoratori della Regione Piemonte ai quali dare delle risposte. Noi lo avevamo inteso così questo provvedimento, quando la Giunta lo ha proposto in commissione: così ci siamo atteggiati, senza strumentalità, ragionando nel merito dei problemi: ci siamo atteggiati, immaginando che si potesse arrivare alla fine con un provvedimento che non facesse riferimento a delle discrezionalità troppo alte, ma che facesse riferimento a dei dati oggettivi ai quali ci si ispirava nel nostro lavoro di commissione. E proprio in questo senso noi non siamo entrati nel merito dei settori ed abbiamo lasciato la responsabilità politica della individuazione dei settori alla Giunta regionale, così come ce l'aveva proposto. Certo non ci soddisfano, perché se entriamo nel merito di questo discorso, e mi pare che sia la maggioranza stessa e la Giunta stessa che vogliono entrare nel merito di questa proposta, è chiaro che noi abbiamo tante obiezioni da fare.
Vediamo delle proposte in ordine a certi settori che ci paiono strumentali alle persone; ci pare un provvedimento sul quale valga la pena di soffermarsi non un'ora o due, ma valga la pena soffermarsi qualche giorno, soprattutto per non assumersi la responsabilità di dare la nostra paternità a un provvedimento che sicuramente lascerà l'amaro in bocca a molte persone. Ma noi c'eravamo atteggiati con grande senso di responsabilità ed abbiamo sostanzialmente come forza politica, ma complessivamente le opposizioni proposto pochissimi emendamenti, a un testo della Giunta che noi abbiamo visto nel disegno complessivo che era quello di dare almeno in fine legislatura ai dipendenti regionali quanto loro compete e loro spetta sotto il profilo contrattuale. Ed allora noi non ritenevamo giusto finire la legislatura e lasciare che l'applicazione del contratto fosse parziale come parziale era con la legge 40.
Noi entreremo sicuramente nel merito, signor Presidente dell'articolato; staremo a sentire le modifiche che la Giunta o la maggioranza ci proporranno, tra l'altro un testo che era stato licenziato dalla stessa maggioranza in commissione poche ore fa, e questo lo voglio ricordare anche perché credo che le coerenze dei comportamenti debbano essere richiamate in quest'aula ed in particolare debbano essere richiamate su un provvedimento che tocca 3000 persone.
Valuteremo gli emendamenti che saranno proposti; sappiamo che il Consigliere Montefalchesi ha una lunghissima serie di emendamenti proposti noi ci atteggeremo con senso di responsabilità, come è nostro costume anche su questi emendamenti di Montefalchesi e della maggioranza, dicendo in conclusione di questo mio breve intervento, al Presidente della Giunta che noi avevamo sperato che almeno una volta sui problemi del personale non dovessero intervenire mediazioni politiche tra le forze politiche che fatte anche l'ultimo giorno, io oso definire vergognose.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Nella linea del mio precedente intervento e di quello che sarà il comportamento della nostra forza politica, porteremo via poco tempo all'assemblea e cercheremo peraltro di sottolineare alcuni aspetti drammatici di questa vicenda ed alcuni dei quali non sono rimediabili Presidente Viglione; ci sono alcuni vizi originali e c'è sostanzialmente anche un comportamento che è stato giudicato da Carletto con un aggettivo che faccio mio, perché sostanzialmente si lascia all'opposizione la responsabilità grave, non per quella che è la sua funzione di correggere le proposte della maggioranza, ma di decidere che la proposta della maggioranza vada o non vada, non cambiata, così come la vuole la maggioranza.
Questo veramente è un uso dell'istituto democratico abnorme, perch tutti sappiamo che se in questo momento i Gruppi consiliari d'opposizione decidessero su questa legge di svolgere il loro ruolo ispettivo soprattutto di un testo che ha poche ore di vita, formalmente probabilmente anche contro il regolamento, questa legge non passerebbe. Quindi voi ci fate carico della responsabilità di far passare una legge che non condividiamo ed a questo punto avremo almeno diritto di sapere chi la condivide. In primo luogo rilevo che la specificità del nostro dibattito consiste nel fatto che in un sistema più compiuto dal punto di vista degli strumenti parlamentari, saremmo probabilmente in presenza di una legge delega, la quale indicando alcuni principi rassegna all'esecutivo di determinare la specificità. Questo istituto non è previsto nel nostro statuto e nel nostro regolamento, quindi siamo in presenza di una legge ordinaria, ma questo non toglie peraltro che il naturale portatore dell' iniziativa legislativa di questa materia, anzi l'esclusivo portatore di iniziativa legislativa, sia la Giunta e come tale la Giunta deve svolgere il suo ruolo di organo della Regione, non è più un coacervo di partiti Presidente Viglione, è un organo della Regione, è l'organo di governo. Ed allora l'organo di governo nella specie, ha, in questa situazione, non saputo cogliere la particolarità di questa situazione, assumere una propria determinazione, difenderla fino in fondo, al rischio, tra l'altro poi nella specie, neanche molto grave dal punto di vista del tempo, di soccombere nel confronto delle forze politiche che qui nell' assemblea, nel Parlamento subalpino, ritenessero di negare i voti sufficienti a far passare una ipotesi della Giunta.
Il Presidente Viglione cerca di ricordare a noi, non insegnarcelo perché un po' tutti l'avevamo imparato da giovani, il senso dello Stato.
Su una questione del genere la Giunta ha il dovere preciso di difendere in proprio il proprio testo e portare essa stessa gli emendamenti al proprio testo. Non può essere condizionata dalle forze di maggioranza altrimenti non siamo più nello stato di diritto, siamo nella partitocrazia.
Questo vizio in una qualche misura di processo, quello che si ragiona in una materia per legge ordinaria che dovrebbe essere una legge-delega, porta per esempio a constatare che l'istituto tipico di questa materia non mi pare abbia avuto riscontro: l'istituto della contrattazione.
L'istituto della contrattazione è tipico dell'attività di proposta della Giunta. I Gruppi consiliari non fanno contrattazione con i sindacati fanno poi la consultazione per conoscere dei sindacati la valutazione che in sede consiliare i sindacati e gli altri soggetti sociali intendono svolgere. Ma la Giunta ha una funzione propria, ha un obbligo proprio nella cultura dei rapporti col personale dei nostri tempi la Giunta è tenuta ad una contrattazione.
Questa fase, di fatto, è stata saltata e per un Gruppo come il mio, che cerca di ragionare in questa questione per linee di logica più che per valutazione di dettaglio, proprio perché il dettaglio è competenza della Giunta (a noi interessa conoscere il quadro generale, valutarlo nel suo complesso, lasciando la responsabilità della specificità alla Giunta) si è trovato in grossa difficoltà. Mancata la contrattazione, è chiaro che alcuni Partiti tentano di recuperare questo vizio di origine del comportamento della Giunta che temono di dover pagare essi stessi in proprio, non più la Giunta, perché ormai questa Giunta non paga più niente questa Giunta non ha più bisogno della maggioranza, del sostegno di nessuno, fra poche ore succederà solo a se stessa e sarà condizionata solo a se stessa, non ha più bisogno dell'appoggio parlamentare, invece i Partiti hanno bisogno del consenso.
Ed allora mi sembra veramente un artificio logico cercare di introdurre alcuni elementi che dovrebbero recuperare il consenso con il personale o con alcune frange del personale, introducendo delle modifiche la cui congruità rispetto alle soddisfazioni del personale secondo me è prima di tutto metodologica, personale probabilmente si lamenta che sia saltata la fase fondamentale della contrattazione.
Il risultato della contrattazione attiene appunto alle parti della contrattazione che poi il Consiglio valuta nella sua globalità. Devo per dire che c'è un argomento ultimo che mi mette in grave imbarazzo e mi spiace doverlo sottolineare. Come sempre avviene, nelle questioni di cui non mi posso occupare seriamente, sono abituato a non occuparmene e siccome ho grande rispetto per tutte le forze politiche e per i colleghi, cerco solo di capire come si evolve un processo e dopo di che lo giudico (difficilmente arrivo in Commissione su una pagina che mi sono portato da casa, o comincio dall'inizio e vado in fondo, oppure svolgo questo tipo di ruolo). Bene, io alle 20 di ieri in I Commissione ho posto una questione che ritenevo fosse scriminante rispetto a questa polemica: si trattava di capire cioè se la maggioranza, e quindi anche il P.C.I., accettava la cifra 126 o no.
Questo era un punto di non ritorno a mio modo di vedere. Volevo andare a riferire ai miei colleghi di Gruppo sapendo se punto di non ritorno era stato raggiunto o no. Ieri sera in commissione il P.C.I. ha dichiarato di accettare come punto di non ritorno: 126; da questo conseguiva una serie di cose che potevano esserci, degli emendamenti di merito a questo punto, non più degli emendamenti di sistema.
Allora poteva essere comprensibile che qualche Gruppo, qualche Consigliere ritenesse che un certo tipo di settore dovesse essere accorpato in un certo modo rispetto ad un altro, ma il problema di sistema, che è l'unico che la mia forza politica per il suo tipo di cultura e di modo di atteggiarsi su questo problema può verificare, era salvo e invece non solo la Giunta non è stata ai patti con il personale e con il suo ruolo di propositore unico in questa materia, ma anche il P.C.I., mi spiace dolermene, perché è forse una delle poche occasioni in cui questo Partito è venuto meno alla sua tradizione di linearità. Io la questione l'avevo posta molto fermamente a più riprese ed alla fine si è votato, si è deciso da parte del P.C.I. di accettare come punto di non ritorno i 126. Si è detto che ci si riservava all'interno del 126 e delle conseguenze a cascata che ne derivavano a valle di formalizzare come suo diritto comunque e certamente la serie di emendamenti, ma che a questo punto erano solo più di merito e di contenuto, non più di sistema. Quindi l'imbarazzo esiste pure esiste questo imbarazzo che paga tutta l'opposizione, perché qui la maggioranza fa veramente quello che vuole, sapendo benissimo che se la legge passa sarà responsabilità della minoranza che non ha impedito che passasse pur avendone gli strumenti, perché stasera la minoranza pu decidere di non far passare la legge, quindi sarà responsabilità della minoranza il fatto che essa passi e sarà anche responsabilità della opposizione il fatto che la stessa legge non passi, perché basta che noi non svolgiamo l'attività di ostruzionismo, ma di semplice intervento decente su ognuno degli articoli che sono di fronte a noi perché la legge non passi. Quindi abbiamo latitanza da parte della Giunta, disapplicazione degli strumenti tradizionali di queste vicende che sono la contrattazione comportamento non coerente, non lineare (non drammatizzo su questo e non per questo viene meno la stima che ho in tale partito soprattutto nel collega al quale faccio riferimento). E' una maggioranza che gioca oltretutto attraverso uno dei suoi componenti, perché Montefalchesi mi sembra sia uno di questi ed una battuta di caccia, battendo prima la campagna per seminare terrore, mettendo sui nostri tavoli un pacco di emendamenti che sono immediatamente un segnale di comportamento. Della storia di questa Regione, Presidente Viglione, io non ricordo e non ho conosciuto i tempi dell'arroganza di un conte. Questa sera la maggioranza gioca con l'opposizione su un tema così delicato come il gatto col topo. E' veramente mortificante, ci amareggia, non essere nelle condizioni, lo devo dire, né di intelligenza, né di lucidità anche soltanto di ragione, non di intelligenza né di capacità di valutare politicamente quale sia il ruolo che nella specie l'opposizione nel suo complesso e quella del mio Gruppo in particolare debba svolgere.
Si sono sostanzialmente trovati i modi di fare saltare la logica del confronto nelle assemblee in cui ognuno assume le responsabilità di quello che fa. Qui la maggioranza ha trovato modo di lasciare ad altri di assumere comunque la responsabilità di qualunque cosa comunque non sarà gradita perché coloro cui questa legge non piace, rimproveranno noi di averla fatta passare, perché avremo noi la responsabilità di averla fatta passare, così se per caso non la faremo passare, coloro che erano favorevoli a questa legge rimproveranno noi di non averla fatta passare.
Quindi in effetti avete compiuto un vero capolavoro di intelligenza politica, però devo dire che se Klauswitz avesse usato questo tipo di intelligenza, gli sarebbe servita non per ipotizzare le grandi strategie delle battaglie dell'800, ma sarebbe probabilmente servito a fare qualche piccola insidia da predatore di strada.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Vorrei subito rispondere ad una obiezione che qui è stata fatta: "Montefalchesi e Reburdo (perché ha firmato anch'egli gli emendamenti) fanno parte della maggioranza e presentano un pacchetto di emendamenti".
Dico subito che si tratta di emendamenti che prefigurano una legge diversa secondo una logica diversa.
Io non sono un architetto, però quando si costruiscono le case vedo che si inizia non dal tetto, ma dalle fondamenta ed allora gli emendamenti che io ho presentato partono dalla logica di fare una legge in cui il processo non iniziasse dal tetto, ma iniziasse dalle fondamenta, perché altrimenti magari si riesce a tenere il tetto con le stampelle però al primo colpo di vento va giù. Montefalchesi presenta degli emendamenti pur facendo parte della maggioranza. All'obiezione che io vorrei ricordare a quei colleghi distratti che Montefalchesi, allora rappresentante del PDUP, oggi partito che non c'è più e quindi rappresentante del Gruppo indipendente di sinistra...



BRIZIO Gian Paolo

In futuro comunista.



MONTEFALCHESI Corrado

Brizio se vuoi che te lo confermi, Montefalchesi è un comunista e sempre lo sarà, al di là di avere una tessera o meno. Montefalchesi quando questa Giunta venne eletta disse, forse alcuni colleghi distratti non si ricordano, che valutava questa Giunta sulla base degli atti che presentava e quindi seguendo non una logica stretta di maggioranza, ma una logica di appoggio esterno, riservandosi su atti che il sottoscritto non condivideva non solo di esprimere il proprio dissenso, ma di fare le battaglie che sono consentite dal gioco democratico e dai regolamenti di questo Consiglio.
Non è colpa di Montefalchesi se purtroppo questa legge arriva ad un'ora e un quarto dallo scioglimento di questo Consiglio e del resto io non ritengo per questo di autolimitarmi nel mio diritto di presentare un disegno diverso di questa legge. Una legge, cari colleghi, forse è bene ricordarlo, attraverso la quale si va a selezionare la massima dirigenza della Regione.
E qui vorrei ci ricordassimo dei discorsi fatti in questi 5 anni in quest'aula: la necessità di riqualificare la Regione, dotarla di un personale adeguato in termini di professionalità; una Regione che in questa logica delegasse le attività gestionali ed acquisisse quelle professionalità per fare realmente programmazione secondo il dettato della Costituzione. Dovremmo ricordarceli tutti i castelli, i ghirigori, i ricami che sono stati fatti. Qualche volta li ho fatti anch'io, molto malamente perché non sono capace. Però io credo che poi bisogna essere conseguenti non si possono fare sempre i castelli, dire che bisogna riqualificare la Regione e poi non si è conseguenti nella selezione di quel centinaio circa di persone che dovranno essere coloro che per professionalità riusciranno a riqualificare realmente questa Regione. Questa è la logica che ha ispirato i miei emendamenti.
Io ritengo che nel momento in cui si elabora una legge per selezionare la dirigenza non si può non chiedersi in base a quale disegno di struttura della Regione questa dirigenza viene selezionata.
Dico questo perché credo che in nessuna azienda ed in nessun ente che voglia avere una prospettiva reale che non sia il fallimento si selezioni la dirigenza senza sapere cosa questa dirigenza dovrà concretamente fare.
Non si può prima decidere di selezionare i dirigenti e dopo decidere che cosa fargli fare. In questa legge si individuano dei responsabili di settore e degli esperti in campi di ricerca che dovranno essere attivati e proposti dai dirigenti di settore. E siamo all'assurdo che ancora non abbiamo né i settori, né i dirigenti di settore, ed a maggior ragione non esistono i programmi di ricerca, che già si selezionano gli esperti. Ancora una volta quindi si parte dal punto sbagliato, invece che dalle fondamenta dal tetto. Credo che questa legge sia tutto meno che una legge di ristrutturazione dell' ente e di questo credo ne siamo tutti convinti. In assenza della legge sulle strutture e quindi di un disegno di riorganizzazione dell'ente, veramente non si comprende sulla base di quale disegno si va a selezionare la dirigenza.
Ebbene qui sono presenti degli imprenditori ed io non credo che Carletto ad esempio, pensi di assumere dei dirigenti senza sapere cosa far loro fare. Io ritengo che ci siano delle gravissime responsabilità da parte della Giunta di non avere attivato per tempo strutture e quindi un disegno di riorganizzazione dell'Ente che permettesse poi coerentemente con questo disegno di andare a selezionare la dirigenza e le persone adatte in rapporto alle mansioni che si intende attribuire loro.
Si dice poi che bisogna applicare il contratto, e chi non lo è per l'applicazione del contratto. Io ho fatto per 10 anni il sindacalista alla Fiat, mi sono battuto sempre per l'applicazione dei contratti, e quindi figuriamoci, non voglio essere quello che oggi dice "sono per non applicare il contratto".
Io dico di più: "non solo bisogna applicare il contratto, ma siamo in ritardo nell'applicazione del contratto, siamo drammaticamente in ritardo".
I lavoratori stanno già discutendo del futuro contratto.
Vengo ad un'altra questione fondamentale e dolente; si dice che se non si pagano adeguatamente i lavoratori le professionalità più elevate se ne vanno. Questo è giusto, vero, Presidente Viglione. Ma io mi chiedo e chiedo a voi colleghi se per fare stare in Regione delle professionalità e quindi dei lavoratori qualificati basta soltanto offrirgli dei soldi. Io non credo che questo basti, io credo che a questi lavoratori bisogna anche offrirgli qualcosa da fare che permetta loro di esplicare appieno le loro professionalità, qualcosa che, in rapporto alla loro professionalità, sia interessante da fare perché altrimenti queste persone, anche se vengono offerti loro stipendi che comunque saranno sempre più bassi rispetto al settore privato, andranno a fare delle altre cose. A me sembra che non solo non si offra qualcosa di interessante da fare ai lavoratori, ma questi lavoratori non capiscono cosa andranno a fare, se non le cose che facevano prima.
Lo riaffermo qui con forza, nel momento in cui dico che sono profondamente insoddisfatto di questi provvedimenti, la necessità di una selezione della dirigenza che sia legata ad un disegno di ristrutturazione dell'ente. E siamo perché la dirigenza sia adeguatamente retribuita naturalmente. Una dirigenza selezionata sulla base della reale capacità anche perché se si seleziona una dirigenza con basse professionalità si raggiungerà l'effetto di demotivare l'intera struttura. Qual è infatti quel lavoratore che percepisce magari uno stipendio inferiore di 7/8 milioni a quello di un dirigente che si sente motivato a lavorare se il dirigente dal quale dipende non è adeguatamente preparato professionalmente? Da qui discendono anche alcune considerazioni di merito, perch selezionare la dirigenza solo in base a titoli, e quindi premiando l'anzianità, e non attraverso esami, come peraltro scritto nel contratto di lavoro che noi abbiamo recepito meno di un anno fa in quest'aula, per misurarne la professionalità. Come non vedere che dietro ai punteggi in base ai quali verranno formate le graduatorie che premiano l'anzianità, in gran parte si possono già fin d'ora scrivere i nomi ed i cognomi di coloro che accederanno alla decima qualifica.
Termino qui perché le altre questioni le tratterò nella dichiarazione di voto, dicendo che a mio avviso, non essendo questa una legge di ristrutturazione dell'ente, io ritengo che ci sia il grosso rischio che anche le delibere per i concorsi speciali siano illegittime. Il contratto di lavoro recita che i concorsi speciali che sono relativi ai primi 8 livelli possono essere banditi sulla base di un disegno di riorganizzazione dell'ente.
La logica è quindi chiara: fare un disegno di riorganizzazione dell'ente e poi con i concorsi speciali adeguare la struttura del personale.
Non essendo questo un disegno di riorganizzazione dell'ente, il rischio è che anche i concorsi speciali siano illegittimi ed abbiano delle difficoltà a passare attraverso le maglie del Commissario di Governo.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non c'è in me nessun disegno particolare, né di carpire i voti dell'opposizione, né tanto meno di ritenere di essere sufficiente nella maggioranza. Il problema di un impianto istituzionale è un problema di tutti, non è soltanto della maggioranza. Tutti gli adempimenti che ci siamo impegnati a fare dal momento in cui siamo stati eletti li abbiamo fatti: precariato, sistemazione dei concorsi, tante cose che oggi non vengono ricordate, ma che io non voglio assolutamente qui ritornare a ricordare.
Questo momento è molto importante, perché se non si facesse questa legge ovviamente per almeno tre anni non scatterebbe nulla nell'impianto regionale. Voglio ribadire che tempestivamente furono presentati tutti i progetti, tempestivamente furono inviati in Commissione, tempestivamente in aula vennero e quindi mi richiamerei al senso piuttosto di intera responsabilità di tutti.
Io ho compiuto ogni sforzo, non ho nessun disegno, se non quello proprio di raggiungere un risultato. Le modifiche sono non eccezionalmente impegnative e possono essere portate innanzi secondo lo schema che probabilmente è già stato preparato, quindi l'impianto della legge che abbiamo mandato in commissione è quello.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio. La informo che apriamo la votazione.



BRIZIO Gian Paolo

Prima di votare vogliamo porre una pregiudiziale: dopo aver udito le dichiarazioni della maggioranza e l'intervento del collega Montefalchesi che sembra in una posizione singolare che non abbiamo compreso, vorremmo...



MONTEFALCHESI Corrado

Sono contrario a questa legge.



BRIZIO Gian Paolo

Si, lo abbiamo capito. Tuttavia questa contrarietà alla legge sembra indicare che gli emendamenti verranno mantenuti. Poiché intendiamo avere un quadro complessivo, chiediamo gli emendamenti della Giunta e un quarto d'ora di sospensione.



PRESIDENTE

Colleghi, io proporrei di incominciare a votare e se necessario nel corso della votazione valuteremo l'opportunità di sospendere i lavori.



BRIZIO Gian Paolo

Presidente, qui non ci sono dei Capigruppo che hanno dei titoli ed altri che non ne hanno. Come le richieste del Capogruppo comunista vengono ascoltate, vengano ascoltate anche le nostre. Chiediamo che ci vengano consegnati gli emendamenti per poter fare le nostre valutazioni e poi chiediamo un quarto d'ora di sospensione. La Giunta ha chiesto 10 minuti che sono diventati 30, noi chiediamo un quarto d'ora soltanto.



PRESIDENTE

Accordato il quarto d'ora. Anziché, sospendere i lavori, però, in attesa degli emendamenti, potremmo esaminare degli ordini del giorno che sono stati firmati da tutti i Gruppi.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno sui problemi dell'occupazione in Piemonte e per una politica attiva di lavoro


PRESIDENTE

Il primo ordine del giorno è inerente ai problemi dell'occupazione in Piemonte. Lo pongo in votazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte rilevato il persistere della grave crisi occupazionale che da tempo investe, sia pure m modo diverso, le varie aree della Regione e coinvolge i giovani in cerca di primo impiego, i disoccupati anziani con lunghi tempi di iscrizione al collocamento, i lavoratori in cassa integrazione espulsi dal processo produttivo richiamate le articolate valutazioni ed indicazioni emerse nel corso della recente "Conferenza regionale sull'occupazione e la trasformazione del sistema produttivo della Regione Piemonte' dell'11 gennaio scorso ed in particolare la necessità di una politica del lavoro tesa soprattutto a favorire e promuovere lo sviluppo preso atto che gli interventi legislativi posti in essere in questi ultimi mesi a livello nazionale, decreti-legge e leggi concernenti misure urgenti per l'occupazione, legge a sostegno delle Cooperative di cassa integrati e regionali (legge n. 17/1984 sui Consorzi, legge 28/1984 sulle cooperative di giovani, disoccupati e cassa integrati, n. 55/1984 per i cantieri di lavoro dei disoccupati), pur costituendo un significativo passo avanti nella lotta contro la disoccupazione, debbono essere considerati come un primo momento di una strategia articolata di intervento sul mercato del lavoro ritenuto pertanto necessario che, a livello nazionale, siano poste in essere tutte quelle iniziative e quegli strumenti di politica attiva del lavoro da tempo oggetto del confronto fra le parti sociali e con le istituzioni ed in particolare: a) il sistema nazionale coordinato degli osservatori sul mercato del lavoro b) la riorganizzazione del collocamento e l'informatizzazione della gestione della cassa integrazione c) la creazione, a livello regionale, di agenzie del lavoro dotate di autonomia finanziaria ed operativa per la sperimentazione di nuove forme di intervento coordinato sul mercato del lavoro, nonché come strumento operativo della Commissione regionale per l'impiego d) l'attivazione di iniziative di job-creation, aventi l'obiettivo di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, contrastando la tendenza in atto nel sistema ad una riduzione degli stessi invita il Governo ed il Parlamento, nelle rispettive competenze, a porre in essere sollecitamente e prioritariamente ogni iniziativa opportuna ed utile ad ampliare le possibilità di intervento sul mercato del lavoro a sostegno dell'occupazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro ed in particolare a: a) riorganizzare gli strumenti conoscitivi del mercato del lavoro attivando il sistema nazionale degli osservatori sul mercato del lavoro salvaguardando le strutture conoscitive già poste in essere a livello regionale b) procedere, nel quadro più generale di una riforma degli strumenti di intervento sul mercato del lavoro, alla riorganizzazione del collocamento per favorire, anche attraverso la flessibilità delle procedure, l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed all'informatizzazione della gestione della cassa integrazione per superare le difficoltà registrate nelle modalità di intervento di questo istituto c) attivare, a livello regionale, le agenzie del lavoro, assumendo i conseguenti provvedimenti normativi, organizzativi e finanziari, avviando con urgenza la sperimentazione nelle Regioni già individuate tra le quali il Piemonte d) dar corso ad iniziative di job-creation rivolte alla ricerca di nuove occasioni di lavoro sia nel settore privato che pubblico e) dare attuazione agli impegni contenuti nell'accordo Governo-Sindacati del febbraio 1984 anche per quanto attiene l'assunzione nella pubblica amministrazione nei territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Sardegna di 5.000 lavoratori in cassa integrazione straordinaria e in disoccupazione speciale, con deroga al limite di età di 35 anni approvando il relativo disegno di legge attualmente all'esame del Senato il Consiglio regionale sottolinea la necessità dell'approvazione del disegno di legge. 665 di riforma del collocamento da tempo all'esame del Parlamento il Consiglio regionale invita la Giunta regionale ad intervenire, nelle sedi opportune ed in particolare presso il Ministero del lavoro, per sollecitare l'adozione di iniziative che vadano a fronteggiare la crisi occupazionale in atto il Consiglio regionale, pur nella diversificata valutazione dell'azione svolta in proposito dal Governo regionale riafferma l'impegno della Regione ad operare in modo prioritario utilizzando gli strumenti diretti ed indiretti disponibili per il sostegno dell'occupazione, tra i quali in primo luogo la formazione professionale individuata come importante mezzo per preparare le nuove professionalità emergenti e rispondere alle esigenze professionali provenienti dal mondo dell'industria e dei servizi, la nuova legge regionale in materia di cooperazione da considerarsi come esempio concreto di attuazione di una politica di job-creation, nonché la recente legge regionale sui cantieri di lavoro, strumento volto a fronteggiare l'emergenza della disoccupazione.
Il Consiglio regionale ribadisce la necessità che l'obiettivo 'occupazione' sia assunto come prioritario ad ogni livello, nazionale e locale, e che al suo perseguimento sia finalizzato l'uso delle risorse finanziarie disponibili".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati

Ordine del giorno inerente la situazione particolarmente critica in alcuni importanti settori delle partecipazioni statali nella nostra Regione


PRESIDENTE

Il secondo ordine del giorno è inerente alla situazione particolarmente critica in alcuni importanti settori delle partecipazioni statali nella nostra Regione.
Pongo in votazione tale ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte constatato il permanere di una situazione particolarmente critica della presenza di alcuni importanti settori delle partecipazioni statali nella nostra Regione (siderurgia, metallurgia non ferrosa, Rai) rilevato che dalle informazioni pervenute al Consiglio regionale e dagli incontri preliminari svolti dall'Assessore al lavoro ed industria col Ministero delle partecipazioni statali sono emerse, per i settori sopra citati prospettive che confermano le preoccupazioni, più volte espresse dalle amministrazioni locali e dalla Regione oltreché dalle organizzazioni sindacali, ed in particolare: per la siderurgia il permanere di una assoluta incertezza di prospettive produttive ed occupazionali, riguardanti tutti i poli di produzione, ed 'in particolare la Finsider Torino ed il polo Sisma del V.C.O., nonché tutti i comparti produttivi (laminati piani, comparto inox, acciai speciali) prospettive, tra l'altro, non sempre motivate da esigenze di riequilibrio di gestione, che sembrano prevedere, addirittura, la chiusura di segmenti produttivi con margini operativi lordi positivi, con conseguente perdita complessiva di almeno 1.500 posti di lavoro per la metallurgia non ferrosa il rischio di esclusione, con conseguente probabile futura cessazione dell'attività dello stabilimento Delta Barre di Serravalle Scrivia, dal processo di integrazione pubblico-privato attualmente in corso di definizione, tra Samim-Sameton con il Gruppo LMI Orlando. Tale negativo evento comporterebbe la perdita di ulteriori 450 posti di lavoro nella già critica area della Valle Scrivia per la Rai il ricorrente riproporsi, nonostante le rassicuranti affermazioni fatte, a suo tempo, dal Ministro delle partecipazioni statali di forti riduzioni della presenza Rai a Torino, che avevano preso spunto dal cosiddetto 'Piano Agnes', non ha trovato certa smentita negli incontri preliminari presso il Ministero competente. In tale sede l'Assessore al lavoro, riprendendo le posizioni assunte dal Consiglio regionale, ha ribadito la pretestualità e la non coerenza con aspetti di economicità della gestione dell'azienda, dei ventilati trasferimenti a Roma di aree rilevanti dei 'supporti Rai di Torino Via Cernaia' (tra l'altro la gestione abbonamenti ed altri introiti ed il CED, che hanno rilevanti effetti indotti sul terziario di Torino) e la necessità di mantenere la presenza dell'orchestra e del coro. Inoltre non appare sufficiente una generica attenzione a rafforzare il centro di produzione ed il centro ricerche se tale intento non si traduce in effetti significativi a livello occupazionale e di attività interna locale, nelle sue diverse articolazioni per l'Alivar ed il ruolo dell'Alitalia per l'aeroporto di Caselle: sono emersi elementi che confermano la tendenziale marginalizzazione e subordinazione che si delinea per tali realtà, con grave pregiudizio specie per Caselle, per lo sviluppo del terziario avanzato nella nostra Regione. Ai settori sopra esposti si contrappongono presenze significative e valide, con buone prospettive. Valga per tutte il settore dell'avionica cogliendo nella non conclusione degli incontri avviati col Ministero (conclusione che prevedeva, secondo gli impegni congiuntamente assunti, l'incontro finale col Ministro Darida, tendente a sciogliere i nodi tuttora aperti) l'evidenziazione di una difficoltà ad una definizione soddisfacente per la nostra Regione della presenza delle partecipazioni statali invita il Governo nelle scelte che si andranno a compiere in materia, a tenere nel debito conto la situazione delle aree di crisi del Piemonte ed il ruolo positivo, che la presenza di attività delle partecipazioni statali possono avere, per favorire la trasformazione e l'adeguamento del sistema produttivo, nonché la necessaria crescita del settore terziario, a fronte di tassi di inoccupazione (disoccupati più cassintegrati) di molto superiori alla media nazionale, e tuttora in crescita (in particolare per l'area metropolitana torinese) invita inoltre il Ministro Darida a dare attuazione all'incontro ipotizzato come conclusione della verifica avviata con la Conferenza regionale sulla siderurgia pubblica in Piemonte dell'autunno scorso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Ordine del giorno inerente alla situazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari in Piemonte


PRESIDENTE

Il terzo ordine del giorno è inerente la situazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari in Piemonte.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Questo ordine del giorno, signori Consiglieri, riveste una certa importanza perché è conclusivo di una serie di atti che sono in parte stati provocati da interrogazioni ed interpellanze, in parte sono stati oggetto di comunicazione da parte dell'Assessore in Giunta, in Consiglio o in Commissione e per una certa parte si concludono questa sera con la presentazione di un disegno di legge. che riguarda l' Istituto Autonomo Case Popolari che noi ritenevamo non dovesse avere un iter conclusivo con la votazione, ma che la maggioranza invece ritiene dover essere votato.
Comunque, l'ordine del giorno per noi è importante perché, recuperando alcune considerazioni relative all'esigenza di collocare il ruolo della Regione sull'istituto di sorveglianza e controllo degli Istituto Autonomo Case Popolari, accentua una certa posizione critica nei confronti della situazione che si è venuta determinando nello Istituto Autonomo Case Popolari di Torino. Posizione critica che è una posizione in fondo di denuncia di come sta la realtà e cioè che l'ingovernabilità che è venuta facendosi strada e che noi avevamo denunciato già da alcuni mesi è sfociata di fatto in una situazione che non può non esigere da parte della Regione una presa di coscienza non solo, ma anche un conseguente atto formale che consenta di sbloccare la situazione stessa. Questo atto formale è contenuto nell'ordine del giorno, il Consiglio regionale chiede al Presidente della Giunta lo scioglimento del consiglio di amministrazione dello Istituto Autonomo Case Popolari di Torino e chiede la nomina di un commissario che sostituisca il consiglio stesso.
Noi ci riconosciamo in questa richiesta e l'abbiamo sostenuta da tempo per denunciare non solo una situazione di fallimentare gestione dell'istituto con cause che sono anche esterne alla realtà dell'istituto stesso, ma che hanno una grossa componente di cattiva gestione interna che si è verificata in particolare in questi ultimi 10 anni ed è un atteggiamento che è rivolto non tanto a volere una vendetta su questa vicenda, perché anche noi abbiamo delle grosse preoccupazioni, in fondo relative a come le cose sono andate, ma soprattutto è rivolta verso l'inquilinato, verso la popolazione che abita in queste case che mai come in questo momento ha sofferto l'indecisione, l'indeterminatezza, la non capacita di gestione di questo grosso patrimonio. Ho sentito che questa sera il Gruppo liberale ha portato in votazione un ordine del giorno relativo al quartiere E2, situazione che conosciamo molto bene, che è per la punta dell'iceberg di una serie di situazioni ben più gravi ancora del quartiere E2 e noi auspichiamo che il Commissario affronti queste situazioni in una condizione di libertà assoluta rispetto alla partitocrazia od alla lottizzazione che potrebbe condizionare le decisioni.
Se il Consiglio regionale voterà, come noi auspichiamo, questo ordine del giorno, pensiamo che con questa decisione del commissariamento si chiuda un capitolo e speriamo se ne apra un altro che faccia chiarezza su ciò che è successo e che comunque sblocchi la situazione nella direzione di una gestione che sia quella che l'inquilinato chiede sia svolta e sia fatta.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione tale ordine del giorno.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte a seguito del dibattito e delle valutazioni emerse in aula ed in Commissione sui problemi finanziari, amministrativi e gestionali degli Istituto Autonomo Case Popolari del Piemonte dopo aver preso atto delle risultanze emerse dalle lettura dei bilanci degli Istituto Autonomo Case Popolari da parte della Regione rilevata in particolare la situazione di ingovernabilità dello Istituto Autonomo Case Popolari di Torino, dovuta in particolare alle dimissioni rassegnate dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Istituto in data 22/12/1984 e da altri membri del Consiglio di amministrazione considerata la grave situazione direzionale e gestionale dell'Ente aggravata dalla difficoltà di raggiungere il numero legale nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, difficoltà che non consentono una corretta amministrazione delle competenze attribuite allo Istituto Autonomo Case Popolari stesso considerato che in queste condizioni non appaiono sussistere i presupposti per un'efficace azione del Consiglio di amministrazione ed accertata l'esigenza di soprassedere ad atti di rinnovo del Consiglio di amministrazione rilevate le sollecitazioni emerse da diverse realtà regionali per una ridefinizione del ruolo e dei rapporti degli Istituto Autonomo Case Popolari con le istituzioni e gli Enti locali, in un quadro di maggior autonomia nella programmazione e destinazione delle risorse ed al fine di garantire il superamento delle situazioni di maggior gravità dovute a: 1) pesante situazione debitoria dell'Ente 2) parziale paralisi dell'attività amministrativa appare necessario attuare per l'immediato futuro un'azione volta a: a) garantire la gestione degli stabili Istituto Autonomo Case Popolari b) garantire la corretta attuazione della legge sui canoni, della legge sulle assegnazioni degli alloggi (autogestioni), ed il recupero della morosità c) garantire la regolare esecuzione dei lavori edilizi in corso d) consentire il corretto svolgimento delle gare di appalto e le conseguenti stipule dei contratti che in assenza di un efficace Consiglio di amministrazione diventano di difficile gestione e) superare la grave situazione conflittuale tra l'attività dello Istituto Autonomo Case Popolari e quella del Collegio sindacale al fine anche di consentire Regione Piemonte di individuare un interlocutore affidabile e garante delle politiche del settore casa f) avviare una reale e concreta azione per l'alienazione di parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
Alla luce di quanto sopra detto si richiede la nomina di un Commissario che, per competenza ampiamente riconosciuta e sulla base di un nostro preciso mandato, sappia affrontare gli impegni ed attuare gli interventi necessari per condurre una rigorosa politica di risanamento economico e gestionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 39 voti favorevoli ed 1 contrario.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti atmosferici ed acustici

Ordine del giorno inerente alle proposte di legge n. 446 e n. 461 sull'uso del mezzo aereo in zone di montagna


PRESIDENTE

Il quarto ordine del giorno è inerente alle proposte di legge nn. 446 e 461 sull'uso del mezzo aereo in zone di montagna.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Reburdo. Ne ha facoltà.



REBURDO Giuseppe

Noi intendiamo rilevare che sarebbe stato possibile, come è stato per altre leggi in questi due giorni e mezzo di sedute, far passare anche l'articolato relativo a questa materia che in qualche modo è stato proposto come ipotesi A. Questa è la nostra posizione. Sarebbe stato possibile farlo, quindi noi avremmo previsto che questo passasse.
Di fronte all'impossibilità non dovuta a noi, evidentemente riteniamo che sia inevitabile a questo punto accettare la proposta di ordine del giorno per lasciare, come giustamente e correttamente ha proposto il Presidente della VII Commissione, un segno che un certo tipo di lavoro è stato fatto; però sia chiaro che se ci fosse stata la volontà politica di fare, come è avvenuto per tanti altri provvedimenti si sarebbe potuto esaminare anche questo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione questo ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte viste le proposte di legge n. 446 'Disciplina del volo e dell'atterraggio degli elicotteri e degli altri velivoli sul territorio montano della Regione Piemonte', presentata dai Consiglieri Marchini, Cerini, Turbiglio il 25 ottobre 1984 e n. 461 'Disciplina dell'uso del mezzo aereo in zone di montagna' presentata dai Consiglieri Montefalchesi, Moretti, Biazzi e Reburdo in data 30 novembre 1984 valutate positivamente la finalità di tutela e salvaguardia, sia dell'ambiente naturale montano in esse contenute viste le risultanze dell'istruttoria svolta in sede di Commissione consiliare competente, anche a seguito delle consultazioni effettuate con Enti ed Associazioni interessate nonché con la direzione aeroportuale del Ministero dei trasporti considerato che i tempi a disposizione non consentono il necessario approfondimento giuridico richiesto dalle novità della materia invita la prossima assemblea consiliare a ripresentare tempestivamente una proposta legislativa in argomento acquisendo altresì tutto il materiale istruttorio prodotto nel corso di questa legislatura".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale

Esame progetto di legge n. 500: "Norme per la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche funzionali regionali"


PRESIDENTE

Punto 54) all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 500: 'Norme per la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche funzionali regionali' ".
La parola al Consigliere Cadetto per la relazione



CARLETTO Mario, relatore

Il progetto di legge 500 che reca norme per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche funzionali regionali è un disegno di legge che sostanzialmente riordina la commissione giudicatrice per i concorsi e la modifica nel seguente modo: le Commissioni giudicatrici di ogni concorso vengono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite come segue: dal Presidente della Giunta regionale oppure da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri regionali di cui uno di minoranza, da due esperti della materia oggetto d'esame di cui uno può essere dipendente della Regione di qualifica funzionale non inferiore a quello messo in concorso e da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative La prima innovazione è che la commissione scende a 6 componenti.
Inoltre, questo ddl prevede un'altra innovazione e cioè che nella deliberazione di nomina della commissione giudicatrice viene individuato il Presidente della Commissione che si può scegliere tra il Presidente della Giunta o l'Assessore o i Consiglieri regionali ovvero tra gli esperti della materia oggetto d'esame; questo per snellire le procedure concorsuali.
Il testo di questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla I Commissione e quindi lo rimetto al Consiglio.



PRESIDENTE

Se non vi sono interventi, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge n. 500.
Articolo unico "Le Commissioni giudicatrici di ciascun concorso vengono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite come segue: dal Presidente della Giunta regionale oppure da un Assessore delegato da 2 Consiglieri regionali di cui uno di minoranza da 2 esperti della materia oggetto d'esame, di cui uno può essere dipendente della Regione di qualifica funzionale non inferiore a quello messo a concorso da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Con la deliberazione di nomina della Commissione giudicatrice, viene individuato il Presidente della Commissione, da scegliersi tra il Presidente della Giunta o l'Assessore o i Consiglieri regionali ovvero tra gli esperti della materia oggetto d'esame.
Gli esperti della materia oggetto di esame possono essere scelti tra docenti di istituti di istruzione universitaria, docente, anche di istituti professionali, magistrati appartenenti alla magistratura ordinaria ed amministrativa, dipendenti di Enti pubblici di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, studiosi ed esperti di chiara fama professionisti iscritti nei relativi albi professionali.
Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello messo a concorso.
In caso di assenza od impedimento di un componente della Commissione, che si protragga per due sedute consecutive, la Giunta regionale provvede alla sua immediata sostituzione.
La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già acquisite.
In caso di parità dei giudizi espressi prevale il voto del Presidente della Commissione.
Le sedute di Commissione devono essere convocate per iscritto dal segretario su decisione del Presidente della commissione giudicatrice salvo casi di particolare urgenza.
Il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 25 della l.r. 17 dicembre 1979 n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
L'art. 7 del regolamento concorsi pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 3 giugno 1982, n. 293-4965 è abrogato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'articolo unico è approvato.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 23.15 riprende alle ore 23.30)


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Ordine del giorno inerente le preoccupazioni esposte dagli inquilini del quartiere Falchera, zona E2


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Prima di riavviare l'esame del progetto di legge 493, do lettura di un ordine del giorno inerente le preoccupazioni esposte dagli inquilini del quartiere Falchera, zona E2, firmato dai Consiglieri Marchini Montefalchesi, Moretti, Bontempi, Carletto e Vetrino.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte considerate le argomentazioni svolte e le preoccupazioni esposte dagli inquilini del quartiere Falchera zona E2, nel corso del loro incontro con i Presidenti dei Gruppi consiliari impegna la Giunta regionale ad avviare una tempestiva verifica delle bollette del servizio centralizzato di riscaldamento e promuovere iniziative idonee a risolvere la questione delle caldaiette ad avviare una verifica dei criteri di applicazione del regime di canone ed una precisa risposta sulle sollevate questioni di legittimità dell'attuale regime a promuovere ogni iniziativa utile e diretta a rendere pin agevole l'attuazione del riscatto degli alloggi a sovvenzione pubblica".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale

Esame progetto di legge n. 493: "Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione Piemonte" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame del progetto di legge n. 493.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Noi abbiamo esaminato con attenzione la situazione che si è venuta a determinare con la modifica di posizione da parte della Giunta e con la presentazione degli emendamenti da parte del collega Montefalchesi in un numero tale che anche se li volessimo discutere non avremmo il tempo materiale per esaminarli prima della chiusura dei lavori.
Dobbiamo essere realisti: abbiamo ancora a disposizione 25 minuti prima del termine della terza legislatura e se vogliamo approvare questo provvedimento sul personale dobbiamo ricercare i punti di incontro. Noi abbiamo una base di punto di incontro che vi facciamo presente e che è quella della riconferma del testo che è emerso in sede di commissione e votato dalla maggioranza con un emendamento che noi proponiamo per quello che riguarda i settori del Consiglio, che sono stati ridotti ben al di sotto di quello che era stato previsto.
Queste sono le condizioni minime sulle quali si può discutere, se si vuole arrivare ad un traguardo, perché noi non possiamo accettare che un Consigliere presenti 80 emendamenti e butti sul tavolo delle condizioni inaccettabili, non sappiamo se per sua scelta..



REBURDO Giuseppe

Siamo due Consiglieri.



BRIZIO Gian Paolo

Ne prendo atto volentieri. Voi siete due, noi siamo 20. Non possiamo accettare, dicevo, che due Consiglieri ci buttino sul tavolo delle condizioni inaccoglibili. Intanto uno di questi Consiglieri appartiene anche ad un altro Gruppo e quindi qualcuno deve in qualche modo risponderne..



MONTEFALCHESI Corrado

A due Gruppi.



BRIZIO Gian Paolo

Sì, ma uno appartiene ad un Gruppo che è un Gruppo di maggioranza l'altro è un Gruppo di semimaggioranza. Comunque entrambi porgono delle condizioni sostanzialmente inaccettabili e, come ho detto, non sappiamo se per propria iniziativa o per mandato di altri ..



MONTEFALCHESI Corrado

Brizio non cominciamo ad offendere!!



BRIZIO Gian Paolo

Io non offendo nessuno



MONTEFALCHESI Corrado

Io non butto sul tavolo niente. Ho presentato questi emendamenti ieri in Commissione e tu non c'eri neanche.



BRIZIO Gian Paolo

E te li hanno respinti tutti.



MONTEFALCHESI Corrado

Ma io ho anche detto che li avrei ripresentati in aula. Ma quali condizioni e quali ricatti? !



BRIZIO Gian Paolo

Non arrabbiarti. Se in Commissione, sono stati respinti e se si intende ripresentare in aula questi 80 emendamenti, vuol dire che non si vuole approvare il pdl. Noi abbiamo posto delle condizioni di base alle quali si può arrivare in tempo utile ad approvare questa legge sul personale. Non chiediamo altro.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Mi rendo conto che il Gruppo D.C. ci ha buttato sul tavolo all'ultimo momento un emendamento sulle strutture, e vorrei tanto vederlo. Anche a nome del collega Reburdo dichiaro che, a fronte dei due emendamenti presentati dalla Giunta, che abbiamo esaminato all'art. 17, noi ritiriamo tutti gli emendamenti fino all'art. 16, il che significa che ne rimangono 3 o 4, ma che evidentemente non costituiscono un intralcio alla votazione della legge se l'assemblea ritiene di doverli approvare.



PRESIDENTE

Possiamo procedere alla votazione dei primi articoli, poiché il primo emendamento è all'art. 7?



BRIZIO Gian Paolo

No, Presidente. Ho chiesto una risposta dalla maggioranza, non da Montefalchesi. Quindi desidero averla, altrimenti non andiamo avanti. Noi abbiamo chiesto alla maggioranza se accetta la nostra proposta che consta nella ripresentazione del disegno originario, nel ritiro dei due emendamenti ora presentati dalla Giunta e nell'accettazione del nostro emendamento. Vogliamo avere il quadro politico della situazione.
BONTEMPI.
Il quadro è manifestato con la presentazione degli emendamenti. Io chiedo che si mettano in votazione gli articoli e quando si arriverà all'emendamento si voterà e si vedrà chi vince.



PRESIDENTE

Procediamo all'appello nominale sull'art. 1.



BRIZIO Gian Paolo

No, no, no!



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Presidente, mi daranno atto i colleghi.



REBURDO Giuseppe

Applichiamo il regolamento, siamo al momento del voto.



MARCHINI Sergio

Sì e allora parliamoci molto chiaramente. Presidente lei ha la responsabilità nella specie sostanzialmente di chiedere un tipo di chiarimento che è pregiudiziale al nostro comportamento sugli articoli perché sull'art. 1 qualcuno ha diritto di fare dichiarazione di voto; è tutto lì il problema. Allora noi non possiamo come opposizione farci togliere un'arma, che è anche vostra, quella del tempo, perché è contro qualcuno ed a favore di qualcuno, se non sappiamo quale tipo di risultato nei contenuti portiamo a casa da questa nostra disponibilità a un'accelerazione contro norma della discussione. Questo è il problema.
Perché non potete ridurre questo scontro alle 23,40 ai due emendamenti o all'emendamento, perché questo pregiudica il nostro modo di atteggiarci rispetto alle altre parti della legge sulle quali noi abbiamo tutto il diritto di argomentarci.
Il ragionamento della D.C., che io non ho detto se condivido o meno nel merito, ma mi pare corretto dal punto di vista metodologico, tanto è vero che il collega Montefalchesi, con la correttezza che gli è propria, ha dichiarato che tipo di atteggiamento di metodo assumeva di conseguenza ad una proposta della Giunta. Ha dichiarato che a fronte dei due emendamenti presentati dalla Giunta, sono caduti molti emendamenti da lui presentati.
Noi abbiamo esigenza di aspettarci dalla maggioranza le tre cose che rimangono in piedi, dopo di che decidere che atteggiamento (mi rendo conto che il termine non è giusto, ma e quello) strumentale tenere rispetto all' obiettivo che ci poniamo.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Io credo che non ci sia nessun interesse di nessuna parte politica specifico e diretto per questa legge. Dico semplicemente che l'interesse è per l'impianto degli operatori complessivo dell'istituzione Regione. C'è il tempo per procedere ancora. Non credo che un complesso così definito possa andare smarrito solo che vi sia una differenza numerica rispetto a degli organici. Si tratta di due emendamenti che hanno un valore complessivo non grande e che non debbono a mio giudizio far fallire un complesso di leggi cosi importante. Se non verrà approvata oggi questa legge non verrà emanata che fra tre anni ed allora chi per tutto questo tempo avrà voluto in qualche modo o in qualche altro impedire la soluzione, un prezzo politico lo dovrà pagare. La Giunta sotto questo aspetto credo non abbia nulla da rimproverarsi, ha preso in una situazione difficile questa vicenda e l'ha portata a termine. Noi diciamo che abbiamo ancora il quarto d'ora che ci permette di arrivare e sarebbe incredibile che per due numeri tutto un impianto andasse perduto. Se questo accadrà, ciascuno potrà giudicare (e attenzione perché probabilmente gli elettori ci rimanderanno in quest'aula e qualcuno verrà a governare qui e quel giorno probabilmente noi saremo in quel banco ed allora avremo anche modo di vedere).



PRESIDENTE

Possiamo procedere alla votazione dell'art. 1.
Art. 1 (Le strutture organizzative regionali) "Le strutture organizzative della Regione sono costituite dai settori, dai servizi e dalle unità operative organiche".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 23 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (I settori) "I settori costituiscono le unità organizzative complesse preposte ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze o di obiettivi e rappresentano le strutture organizzative di secondo grado dell'Ente.
Sono strumento operativo attraverso il quale gli organi della Regione svolgono le funzioni normative, di programmazione, progettazione, ricerca di amministrazione, di impulso, di coordinamento e di controllo. I settori provvedono altresì alle attività di gestione interna di carattere generale.
La presente legge determina all'allegato 1) gli ambiti di competenza dei settori nel rispetto dei seguenti criteri: omogeneità e rilevanza delle materie e/o funzioni attribuite specificità dei compiti assegnati organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.
Con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare, sono definite in forma analitica le competenze dei settori nel rispetto degli ambiti per ciascuno fissati con legge.
Alla modifica degli ambiti delle competenze dei settori si provvede con legge regionale nel rispetto dei criteri di cui al precedente terzo comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 23 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Sull'articolo 3 possiamo fare la stessa votazione dell'art. 2?



BRIZIO Gian Paolo

No.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Per non procedere in questo modo, io chiedo davvero che si faccia un ragionamento serio. La vicenda di questa legge per tutti i presupposti che ha avuto si può concludere, come ha detto il Presidente, per dare una risposta dei problemi, solo che si accetti che in una vicenda così contorta e complicata parziali insoddisfazioni vengono da tutte le parti. Queste parziali insoddisfazioni possono essere ricomposte solo in un interesse generale. Allora io chiedo francamente, proprio perché se si parte dalla realtà che anche il Gruppo D.C. come anche altri Gruppi è parzialmente insoddisfatto di questa legge che si possa votarla entro il termine e quindi il metodo di votazione diventa decisivo. Io ve lo chiedo. Perché se le parziali insoddisfazioni vengono ricomposte in un interesse generale come ha prospettato il Presidente, è possibile, anche col metodo di votazione, approvare la legge, altrimenti vi assumete la responsabilità.



BRIZIO Gian Paolo

Vi abbiamo fatto un'offerta..



BONTEMPI Rinaldo

Non era un'offerta, era una condizione.



BRIZIO Gian Paolo

Vi abbiamo offerto un via d'uscita.



PRESIDENTE

Consigliere Brizio ha chiesto di parlare il Consigliere Carletto e quindi do la parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Grazie Presidente. Io credo che la discussione stia assumendo dei toni che richiedono da parte del Gruppo della D.C. un chiarimento; chiarimento in ordine alle affermazioni che il Presidente della Giunta ha fatto poc'anzi e all'intervento del Capogruppo del P.C.I. lo credo che su questa questione le forze politiche si stiano assumendo le loro responsabilità e credo che la Giunta abbia avuto in questa vicenda un certo comportamento del quale dovrà pur rispondere nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Io sono stato il primo, caro Presidente Viglione, a sostenere nelle argomentazioni che hanno convinto me stesso e il mio Gruppo ed altri amici che erano scettici, sull'opportunità di approvare questo provvedimento che non approvandolo (io sono meno pessimista del Presidente) un provvedimento di questo tipo per bene che vada si approverà nella seconda metà del 1986 e quindi credo che una delle argomentazioni alle quali ci siamo ispirati in questi mesi per accettare, così come abbiamo accettato, le proposte e le indicazioni della Giunta a scatola chiusa era proprio questa: la consapevolezza che fosse l'unica strada percorribile seriamente da una forza politica responsabile per non impedire che questo provvedimento vedesse in fine legislatura l'approvazione del Consiglio. Quindi noi siamo da tempo consapevoli di questo, Presidente, ma siamo anche da tempo consapevoli che in un rapporto corretto Giunta-Consiglio, in un rapporto corretto maggioranza ed opposizione, le cose che si affermano nelle sedi istituzionali e non nei corridoi, i patti che si fanno nelle commissioni e non nelle sale di qualche esponente politico, debbano essere rispettate.
Noi abbiamo visto in Commissione fino a ieri sera rispettati questi accordi che sono nati in commissione nel confronto fra le forze politiche.
Noi ci siamo adeguati a questi accordi, anche se non li facciamo nostri anche se non li condividiamo, ma li abbiamo accolti ed accettati nello spirito a cui ho accennato prima.
Nelle ultime ore si è tentato di stravolgere questi punti di riferimento sui quali abbiamo lavorato concordemente fra forze politiche e rispetto ai quali abbiamo fatto sempre riferimento nel nostro lavoro.
Quindi se qualcuno ha barato nell'ultima ora non sono sicuramente state le forze di opposizione, tant'è vero che stamattina è stato approvato in commissione dalla maggioranza un testo che a distanza di poche ore dalla stessa maggioranza e dalla stessa Giunta viene rinnegato nei significati più alti, quali sono i titoli ed i valori nei numeri che la Giunta ha assegnato a questi titoli, nel numero della seconda qualifica dirigenziale che non è assolutamente un elemento marginale, ma che è un punto di riferimento al quale ci siamo rifatti nel nostro lavoro e che è stato approvato dalla commissione in due occasioni: ieri sera quando abbiamo votato l'articolato a grande maggioranza col solo voto contrario di Montefalchesi e stamattina in commissione quando è stato licenziato il testo, perché stamattina in commissione dalla maggioranza il testo è stato licenziato con 126 decimo livello.
Allora lezioni di coerenza noi ne accettiamo, perché abbiamo dimostrato in questi mesi che ci siamo atteggiati con coerenza e con serietà.
Soprattutto non le accettiamo dalla Giunta. Quindi se questo provvedimento e questo deve essere ben chiaro a tutti, non viene approvato da questo Consiglio regionale, in questa legislatura, con i danni che ne deriveranno è dovuto a due questioni: il grave ritardo con il quale la Giunta ha pensato di porre rimedio a una situazione incresciosa e il non rispetto di un provvedimento da parte della Giunta stessa in commissione e in aula stasera.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Debbo respingere nettamente tutto quanto è stato detto dal Consigliere Carletto. La Giunta, per quanto riguarda il personale, ha presentato sempre tempestivamente e si è sempre messa a disposizione per ogni chiarimento e per ogni confronto.
Le modificazioni che stasera sono state proposte sono il frutto di una trattativa di carattere politico a me non particolarmente congeniale, ma che in Parlamento tutti i giorni le nostre forze che governano sono costrette a subire e non vedo perché questo non possa avvenire anche in questa sede. In Parlamento allora cosa avremmo dovuto dire a Visentini, a Goria o agli altri. C'era tutto il tempo per far passare questo provvedimento e voi non avete voluto farlo passare. Ci sarà comunque il momento in cui, se gli elettori ci rimanderanno in questa aula, ci rivedremo.



PRESIDENTE

Proseguiamo con la votazione dell'articolato.
Art. 3 (I servizi) "I servizi che, salvo casi eccezionali sono articolazione di base dei settori e rappresentano le strutture organizzative di primo grado dell'Ente, costituiscono le unità organizzative preposte alla realizzazione di procedimenti, interventi ed obiettivi definiti ed omogenei rientranti nella sfera di attività dei settori. I servizi svolgono le funzioni di attuazione dei programmi, in dipendenza degli indirizzi dei settori ai quali sono sottoordinati.
Il servizio in tale ambito è dotato di autonomia operativa.
Alla istituzione, modificazione e soppressione dei servizi regionali si provvede con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta secondo criteri e modalità previste dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Le unità operative) "Nell'ambito dei settori e dei servizi possono essere istituite, unità operative organiche; quando risulti necessario per l'espletamento di compiti o di atti che, per le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedano una struttura organizzativa snella, omogenea e coordinata.
Alla istituzione, modificazione e soppressione delle unità operative organiche, si provvede con deliberazione della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Vorrei sollevarla dall'imbarazzo in cui lei si trova chiedendole di pronunciare gli incombenti che conseguono al superamento della mezzanotte.



PRESIDENTE

Colleghi, siamo sì a mezzanotte, ma ci troviamo in votazione e interromperemmo a metà l'esame di un provvedimento. Io devo comunque prendere atto delle vostre richieste.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Per la storia di questa vicenda, io ho chiesto a lei di assumere nella sua funzione di Presidente le determinazioni che ritiene opportune; non ho fatto una richiesta che lei assuma una certa determinazione rispetto ad un'altra.



PRESIDENTE

No, lei si è espresso in un altro modo. Io le ho risposto.



MARCHINI Sergio

Lei ha il dovere a mezzanotte di decidere se si prosegue o se non si prosegue. Tocca a lei decidere.



PRESIDENTE

Io ritengo che un provvedimento in votazione debba essere compiuto e che il computo dell'ora faccia capo all'inizio della votazione.



MARCHINI Sergio

Convengo sulla sua interpretazione.



PRESIDENTE

Quindi colleghi possiamo continuare l'esame della legge. Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Io dico che è mezzanotte. Noi non facciamo alcuna richiesta. Certamente peraltro non abbiamo alcuna intenzione di concorrere al compimento di un possibile falso ideologico e quindi riteniamo di non potere partecipare al proseguimento dei lavori.



PRESIDENTE

Ritengo che questa sia un'affermazione gravissima. Questa è una esplicita accusa di falso alla Presidenza.



BRIZIO Gian Paolo

Non è alcuna esplicita accusa, è una presa di posizione chiara.



PRESIDENTE

Lei dice che non vuol condividere un falso; io le stavo proponendo di chiudere una votazione ed ero sicura e serena di non proporle un falso, ma lei mi dice che questo è un falso.
Capisce che un'accusa di falso la Presidenza non la può assolutamente accettare, pertanto con grande amarezza colleghi, veramente con grande amarezza, perché questo, per quanto fosse un momento difficile, era comunque un momento che valeva la pena di essere portato fino in fondo devo dire che la seduta è tolta.
A nome della Presidenza però sottolineo che questa legislatura difficile non poteva finire in un modo meno onorevole per un Consiglio.



(La seduta ha termine alle ore 24)



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