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Dettaglio seduta n.319 del 22/03/85 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Rapporti Regioni - Governo

Approvazione dal Commissario del Governo, per decorrenza dei termini


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Comunico che per decorrenza dei termini sono da considerarsi definitivamente approvati i seguenti provvedimenti: "Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore" "Tutela sanitaria delle attività sportive" "Istituzione della riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto" "Istituzione della riserva naturale speciale della Bessa" "Modificazione della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52: 'Istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo"' "Attuazione art. 5 della legge regionale 18/3/1982 n. 8 e provvedimenti integrativi".


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 497: "Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979 n. 18: 'Istituzione del parco naturale Alta Valle Sesia"'


PRESIDENTE

Punto decimo all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 497: 'Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979 n. 18: 'Istituzione del parco naturale Alta Valle Sesia'".
Relatore è il Consigliere Acotto che dà per letta la relazione.
Se non vi sono richieste di intervento passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1979, n.
18, è così modificato: 'I confini del parco naturale Alta Valsesia incidente sui Comuni di Alagna Rima, Carcoforo, Rimasco, Fobello e Rimella, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge'." Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1979, n.
18, è così sostituito: 'Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale Alta Valsesia sono le seguenti: 1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali ambientali, culturali, architettoniche e paesaggistiche del territorio del parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori 2) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni residenti, puntando al mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente 3) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, didattici scientifici e ricreativi 4) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e flogistiche presenti nel territorio 5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano indispensabile per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona 6) costituire sede di sperimentazione scientifica ed economica per attività nei settori agricolo-forestale-faunistico ed idrogeologico compatibili con la tutela ambientale di cui al punto 1"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1979, n.
18, è così sostituito: 'Le funzioni di direzione ed amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono affidate alla Comunità Montana Valsesia che si avvale di un Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive, costituito con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana'." Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1979, n.
18, la lettera g) è così sostituita: 'g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dal precedente articolo 3"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame progetto di legge n. 455: "Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi"


PRESIDENTE

Punto undicesimo dell'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n.
455: 'Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi"'.
La parola al relatore Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero, relatore

Illustre Presidente, signori Consiglieri, come è noto la legge 24/12/1975 n. 706, ha modificato in parte il sistema penale trasformando alcune contravvenzioni punibili con la sola ammenda in illeciti amministrativi. Secondo quanto previsto dall'art. 7 di tale legge, nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo somma della Costituzione, la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa è della Regione.
La legge 24.11.1981 n. 689, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al sistema penale, ha esteso la depenalizzazione ad altri reati, ha codificato i principi generali da seguire nell'applicazione di tutte le sanzioni amministrative ed ha più dettagliatamente disciplinato la procedura di irrogazione delle sanzioni, abrogando conseguentemente la sopra citata legge 706/1975.
L'art. 17 della legge 689 prevede che le Regioni, per le materie di loro competenza, provvedono a stabilire con legge le modalità relative all'esecuzione del sequestro, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonché a disporre per la destinazione delle cose confiscate.
L'art. 15 della stessa legge, il quale disciplina l'accertamento delle violazioni mediante analisi di campioni, prevede che con la stessa legge regionale venga fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e vengano indicati gli Istituti incaricati della stessa analisi. Al fine di dar attuazione alle norme sopra richiamate è stato predisposto, facendo anche riferimento alle disposizioni adottate dallo Stato per le materie di sua competenza con il DPR 22.7.1982, n. 571 l'allegato disegno di legge, composto di 12 articoli.
L'art. 1 ha per oggetto la disciplina dell'esecuzione del sequestro.
L'autonomia regionale in materia è limitata in quanto l'art. 13 della stessa legge 689 prevede che il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa avvenga nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, è stato stabilito, quanto ai limiti, che le cose confiscabili siano sequestrate quando vi è fondato motivo di temere che le stesse si alterino o si disperdano, quanto ai modi, che il sequestro risulti da un processo verbale.
E' stato altresì previsto che nel predetto processo verbale debitamente motivato, siano inseriti l'elenco delle cose sequestrate e l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge 689. Al fine di consentire a tale autorità la valutazione dell'opposizione al sequestro, copia del processo verbale deve essere inviata immediatamente alla stessa oltre che consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.
All'articolo 2 è previsto che le cose sequestrate vengano trasportate dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, presso il suo ufficio o presso altri uffici eventualmente individuati dall'autorità competente ad irrogare la sanzione, dove sono custodite a cura del capo dell'ufficio stesso o di altro dipendente appositamente delegato.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile o non convenga custodire le cose nei luoghi suddetti, si è stabilito che le stesse siano custodite altrove mediante affidamento, risultante da apposito processo verbale, ad un custode nominato dai funzionari soprarichiamati e, in caso di urgenza anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.
Si è infine previsto che le cose che non possono essere trasportate siano affidate in custodia al proprietario o al detentore delle stesse. L'art. 3 disciplina la registrazione di tutti i dati attinenti le cose sequestrate, compresi gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'eventuale distruzione o alienazione delle stesse, nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione.
All'art. 4 è previsto che, se le cose sequestrate possono alterarsi l'autorità competente ad irrogare la sanzione ne autorizza l'alienazione o la distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse vengano eseguite riproduzioni o siano prelevati campioni.
In caso di alienazione è stabilito che la somma ricavata prenda il posto delle cose sequestrate, in conformità alle procedure adottate in materia processuale civile e penale si prevede che detta somma verrà depositata su libretto postale infruttifero.
L'art. 5 disciplina il pagamento delle spese di custodia. Esse sono anticipate e liquidate a cura dell'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, sulla base di apposita documentazione comprovante gli oneri sostenuti per la custodia delle cose.
La stessa autorità, qualora sia stato nominato un custode privato, con provvedimento redatto in duplice copia, effettuata la liquidazione delle somme dovute al medesimo che ne fa richiesta, tenendo conto delle tariffe vigenti e degli usi locali e dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate.
La medesima autorità può altresì disporre, sempre su richiesta del predetto custode, che siano corrisposti acconti sulle somme dovute.
Il rimborso delle suddette somme fa carico al trasgressore ed ai soggetti coobbligati al solido ovvero al diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano la restituzione delle cose sequestrate.Essa deve essere disposta a favore di chi le deteneva al momento del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. Il provvedimento di restituzione deve essere inviato ai soggetti preposti alla custodia perché vi diano esecuzione, redigendo processo verbale delle operazioni compiute.
Qualora il soggetto interessato alla restituzione sia tenuto al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la stessa può aver luogo soltanto previa esibizione della quietanza relativa al pagamento medesimo. All'art. 8 è previsto che, qualora il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provveda a ritirarle entro sei mesi dalla data in cui è divenuto inoppugnabile il provvedimento di restituzione, l'autorità che lo ha emanato può ordinare la vendita delle cose stesse. Le somme ricavate dalla vendita, dedotte le spese di custodia e conservazione, sono versate su un libretto postale infruttifero, intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.
L'art. 9 disciplina l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate o confiscate. L'alienazione delle cose sequestrate, che non siano soggette a confisca obbligatoria, è consentita soltanto nei casi previsti dall'art. 4 e dall'art. 8. La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate, che sono sempre alienabili, deve avvenire ai sensi delle norme di contabilità regionale.
La distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate può essere disposta quando la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti oppure quando si tratti di cose alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
Possono essere altresì distrutte le cose soggette a confisca obbligatoria. E' stato infine previsto che i soggetti preposti alla custodia, quando abbiano motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, di procedere ai necessari accertamenti, sulla base dei quali l'autorità competente ad irrogare la sanzione, tempestivamente informata, può disporre la distruzione delle cose stesse, delegando eventualmente a provvedervi l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.
L'art. 10 fa salvo quanto diversamente previsto, in materia di sequestro o di confisca, da disposizioni di leggi vigenti statali o regionali.
L'art. 11 indica gli Istituti competenti ad effettuare la revisione dell'analisi di campioni quando quest'ultima sia necessaria per l'accertamento delle violazioni e fissa la somma di denaro che il richiedente la revisione stessa è tenuto a versare. In tale articolo si è ravvisata l'opportunità di riprodurre il testo dell'art. 20 del DPR 22.7.1982 n. 571, essendo lo stesso perfettamente compatibile con le esigenze regionali. All'art. 12 si è ritenuto fare rinvio, per quanto non previsto nella legge regionale, alle norme contenute nel sopra citato DPR.
in quanto compatibili.
All'art. 13 si è prevista l'entrata in vigore immediata al fine di un tempestivo adeguamento delle norme regionali a quelle statali.
La I Commissione ha esaminato questo disegno di legge e l'ha approvato all'unanimità. Se ne raccomanda l'approvazione al Consiglio.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Modalità del sequestro. Processo verbale) "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, procedono al sequestro cautelare delle cose confiscabili quando vi è fondato motivo di temere che le cose stesse si alterino o si disperdano. Il sequestro deve risultare da un motivato processo verbale redatto dal pubblico ufficiale che lo esegue, nel quale sono inseriti l'elenco delle cose sequestrate e l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge 24/11/1981 n. 689. Copia di tale processo verbale deve essere immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate e trasmessa all'autorità competente ad irrogare la sanzione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Trasporto e custodia cose sequestrate) "Il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro provvede al trasporto delle cose sequestrate presso il proprio ufficio, ovvero presso gli altri uffici eventualmente individuati dall'autorità competente ad irrogare la sanzione.
Le cose sequestrate sono custodite a cura del capo dell'ufficio di cui al precedente comma o di altro dipendente appositamente delegato.
Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo dello stesso ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.
Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificatamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità competente ad irrogare la sanzione. Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, il quale deve confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.
Le cose che non possono essere trasportate saranno affidate in custodia al proprietario o al detentore delle stesse".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Registro delle cose sequestrate) "Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente articolo.
Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Alienazione, distruzione e vendita delle cose sequestrate) "Quando le cose sequestrate possono alterarsi, il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma dell'art. 2 ne informa immediatamente l'autorità competente ad irrogare la sanzione, la quale, se ritiene di dovere mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie od altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.
In caso di vendita la somma ricavata prende il posto delle cose sequestrate ad ogni effetto giuridico e dovrà essere versata, pertanto, su libretto postale infruttifero intestato al soggetto nei cui confronti è stato disposto il sequestro".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 4 e approvato.
Art. 5 (Spese di custodia) "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate e liquidate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro sulla base della documentazione comprovante gli oneri sostenuti per la conservazione e la custodia delle cose.
Il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato.
La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari eventualmente autorizzati, è effettuata dall'amministrazione di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate con provvedimento in duplice originale, uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode acconti sulle somme dovute.
Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero nel caso in cui l'obbligazione sia estinta per omessa notificazione della violazione o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le somme di cui ai commi precedenti devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Restituzione delle cose sequestrate) "Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 2.
Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 2 provvede a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può avere luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse, che dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento di liquidazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Controversie circa il diritto alla restituzione) "La restituzione delle cose sequestrate o delle somme di cui al secondo comma art. 4, è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto o ne faccia istanza.
Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione, l'autorità competente ad irrogare la sanzione dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Omesso ritiro delle cose di cui è stata disposta la restituzione) "Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 6 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente, nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovuto dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Vendita e distruzione delle cose sequestrate o confiscate) "Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile l'autorità competente ad irrogare la sanzione dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi secondo le modalità previste dalla stessa.
La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi della L.R. 23.1.1984 n. 8.
Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge 24/11/1981 n. 689. Le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate sono versate a favore dell'autorità che l'ha disposta.
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge sopra citata ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 2 ha motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiede all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informa senza ritardo l'autorità competente ad irrogare la sanzione, che se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano, la quale assumerà le opportune iniziative nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Deroga all'applicazione delle presenti norme) "E' fatto salvo quando diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti statali o regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Revisione delle analisi. Istituti previsti) "Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 24/11/1981, n. 689, è tenuto a versare la somma di L. 70.000 alla competente tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione.
Detto importo è aggiornato ogni anno, con decreto del Ministero del tesoro di concerto con i Ministri interessati, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblica del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le analisi di revisione sono eseguite: dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcoolici dall'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli olii e dei grassi ad eccezione del burro dall'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi dall'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali dall'Istituto sperimentale agronomico di Bari - sezione di Modena - e dall'Istituto industrie agrarie dell'università degli studi di Bologna per le analisi botaniche dall'Istituto sperimentale per la zoologia di Firenze - sezione di Roma per le analisi del miele dall'Istituto nazionale della nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcolici dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma - sezione di Vercelli - per le analisi del riso dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.
Nelle materie diverse da quelle attribuite agli istituti indicati nel precedente comma, le analisi di revisione sono eseguite: dal Laboratorio centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze dall'Istituto superiore di sanità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Norma di rinvio) "Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano in guanto compatibili, le norme contenute nel DPR 22/7/1982, n. 571".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Dichiarazione d'urgenza) "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame disegno di legge n. 505: "Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione di metano"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 505: "Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione del metano".
Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla I Commissione.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'iscrizione è approvata all'unanimità.
La relazione è del Consigliere Valeri che ha facoltà di parola.



VALERI Gilberto, relatore

Illustre Presidente, egregi Consiglieri, con la presente legge viene disposta l'erogazione di un contributo in conto capitale agli oneri di realizzazione delle opere di metanizzazione individuate sulla base degli studi condotti da Regione e Snam nell'ambito degli accordi sottoscritti nella convenzione Eni-Regione dell'8.3.1982.
Una prima verifica, effettuata in occasione della formazione del secondo Piano regionale di sviluppo, ha permesso di evidenziare la rispondenza di massima delle opere agli indirizzi di riequilibrio territoriale e di sviluppo del sistema socio-economico delle aree interessate.
Tali opere sono state pertanto incluse nei programmi di intervento del secondo Piano regionale di sviluppo, con la raccomandazione di procedere ad una ulteriore e conclusiva verifica prima della copertura finanziaria del contributo regionale.
Con la realizzazione di questa opera sarà, di fatto, possibile estendere la rete di metanodotti per raggiungere aree non ancora servite.
Tra queste alcune zone della provincia di Cuneo, il Canavese, la parte occidentale della provincia di Torino, parte del Vercellese ed alcune aree nelle province di Alessandria, Asti e Novara. Le ipotesi finora fatte evidenziano la possibilità di estendere il servizio del gas metano a 143 Comuni non ancora serviti, con una popolazione residente indicativa di circa 350.000 abitanti. Si tratta comunque di prime ipotesi che andranno verificate ed eventualmente integrate in sede di formazione del piano regionale per la metanizzazione. Le ipotesi suddette per ciò che concerne il settore industriale indicano la possibilità di allacciamento di numerose aziende favorevolmente ubicate, che potrebbero portare all'assorbimento di circa 100 milioni di metri cubi di gas metano all'anno 1989.
L'investimento globale per la realizzazione delle opere è stato valutato in 54 miliardi di lire, a costi 1 gennaio 1984 a fronte di un contributo regionale alla Snam una tantum ripartito in cinque rate annuali di 27,2 miliardi. Le opere, nella loro globalità, sono infatti ritenute dalla Snam non realizzabili in termini di convenienza economica stante la sperequazione esistente fra i prevedibili consumi e gli investimenti necessari. La loro realizzazione risulta pertanto subordinata alla definizione della copertura finanziaria del contributo, mentre l'erogazione del contributo e la realizzazione delle opere è subordinata alla formazione del piano regionale per la metanizzazione ed alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale. Per ciò che concerne i tempi, l'attuazione del piano è prevista in un arco di cinque anni.
Il piano che il prossimo Consiglio regionale esaminerà e voterà avrà quindi un carattere eminentemente progettuale e dovrà quindi precisare anche le priorità di intervento. L'orientamento espresso dalla Giunta è di privilegiare gli interventi per i quali sia conclusa la progettazione di massima. Ciò richiede che si proceda da parte della Regione alla formazione delle linee di piano ed alla consultazione degli Enti locali e dei Comprensori interessati con una certa sollecitudine, onde evitare che le priorità vengano poi imposte da situazioni precostituite e non costruite sulla base di parametri oggettivi, prima di tutto economici.
Ciò è ancor più evidenziato dall'articolo 4 della legge, col quale si dichiara la legge urgente stante la necessità di evitare ulteriori aggravi dovuti a revisione dei prezzi in quanto l'ammontare complessivo delle opere è determinato dai costi all'1.1.1984.
La I Commissione ha espresso all'unanimità voto favorevole. Unitamente alle raccomandazioni prima esposte se ne raccomanda l'approvazione da parte del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Prendiamo atto della relazione del Presidente della I Commissione circa l'impegno finanziario della Regione in ordine al problema della metanizzazione nella nostra Regione.
In questa fase non entriamo nel merito del piano di metanizzazione, che sarà oggetto di valutazione da parte della VII Commissione che non è stata interessata su questo provvedimento avendo valore esclusivamente finanziario. In sede di valutazione del piano ci riserveremo di dare tutte le valutazioni ed i giudizi di merito.
Su questo provvedimento che ha valore finanziario diamo parere favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Senza discostarmi dalla valutazione del nostro Gruppo, esprimo una certa perplessità su questa deliberazione che consente semplicemente di esprimere in modo programmatico uno stanziamento senza che si sia fatto il dovuto dibattito sul piano di metanizzazione, quindi a mio avviso, non arriva concretamente alla determinazione di quegli interventi che sono attesi nella Regione da tempo e che sono stati ampiamente pubblicizzati dalla Giunta, come delle realtà già effettuali, che invece non lo sono. La programmazione non dovrebbe basarsi, come diceva il Consigliere Valeri sulla esistenza o meno di progetti ma sull'esistenza di condizioni effettive di necessità e di priorità. Auspichiamo nei prossimi mesi nonostante la parentesi che il rinnovo elettorale porterà nell'attività della Regione, questo annoso problema di interventi vivamente attesi da zone del Piemonte in cui una migliore dotazione energetica può consentire un rilancio, un avvio ed uno sviluppo di attività industriali e di sviluppo economico, sia data la possibilità di passare alla concreta attuazione.



PRESIDENTE

Non vi sono altri interventi. Possiamo chiudere la discussione e passare alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "La Regione Piemonte in coerenza con gli obiettivi del PEN e sulla base delle indicazioni del Piano regionale di sviluppo e della pianificazione energetica regionale, al fine del riequilibrio socio-economico e territoriale promuove l'ampliamento della rete di trasporto e di distribuzione del metano".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri L'art. l è approvato.
Art. 2 "La Giunta regionale, per le finalità del precedente art. 1, in conformità del piano regionale per la metanizzazione da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale, è autorizzata a stipulare con la SpA Snam apposite convenzioni per la realizzazione di specifici tronchi della rete di trasporto e distribuzione del metano con l'erogazione di congrui contributi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 27.200.000.000 da erogarsi in cinque rate annuali.
Per l'anno finanziario 1985 è autorizzata la spesa di lire 4.300.000.000.
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede: quanto a L.
3.000.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di cassa, del fondo globale iscritto al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985: quanto a L. 1.300.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. n. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesima, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: 'Contributi agli oneri di realizzazione di nuovi metanodotti realizzati nell'ambito della convenzione Eni/Regione Piemonte dell'8/3/1982' e con la dotazione di lire 4.300.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Per gli anni finanziari 1986 e successivi si provvederà in sede di approvazione dei relativi bilanci. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio". Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
La votazione di tali leggi è valida ai sensi dell'art. 50, quarto comma del Regolamento del Consiglio, in quanto i Consiglieri in congedo non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento: Edilizia scolastica

Esame deliberazione Giunta regionale n. 9 94 22 86 relativa a: "Legge regionale 12/6/1978 n. 31 - Contributi per limitati interventi di edilizia scolastica - Programma 1985 - secondo stralcio"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno la deliberazione della Giunta regionale n. 99-42286 relativa a: "Legge regionale 12/6/1978 n. 31 Contributi per limitati interventi di edilizia scolastica - Programma 1985 secondo stralcio".
Chi approva l'iscrizione è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità.
Il testo della delibera recita: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, nonché la ripartizione comprensoriale del finanziamento proposto a termini di legge ai Comuni interessati vista la segnalazione in ordine alle priorità di intervento formulate dai Comprensori di Torino ed ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, e già valutate dalle competenti Commissioni consiliari che hanno ritenuto doversi rispettare l'ordine di priorità indicato dai Comprensori vista la deliberazione Giunta regionale 99-42286 del 19 marzo 1985 proposta al Consiglio regionale sentito il parere espresso dalle Commissioni consiliari competenti delibera di approvare il secondo stralcio del programma degli interventi relativo all'anno 1985, in riferimento agli ambiti territoriali dei Comprensori di Torino ed Asti, così come indicato negli elenchi che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante.
La spesa complessiva di L. 383.000.000 verrà impegnata sul capitolo 7800 del bilancio di previsione per l'anno 1985 con successivi atti deliberativi della Giunta regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità.


Argomento: Beni demaniali e patrimoniali - Formazione professionale

Esame disegno di legge n. 483: "Autorizzazione all'acquisto di un immobile con tutti gli arredi e le attrezzature in esso esistenti da destinare a sede di Centro di Formazione Professionale della Regione"


PRESIDENTE

Propongo l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n.
483: "Autorizzazione all'acquisto di un immobile con tutti gli arredi e le attrezzature in esso esistenti da destinare a sede di Centro di Formazione Professionale della Regione".
Chi approva l'iscrizione è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità.
Il testo è stato approvato all'unanimità della I Commissione. La relazione del Consigliere Avondo è data per letta.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Ceva, Via IV Novembre n.
10, di proprietà della società assistenza giovani operai - A.G.O. S.a.s.
di D. Realini &C., da destinare a sede di Centro di Formazione Professionale, al prezzo di L. 185.000.000 (centoottantacinquemilioni) oltre IVA.
La Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
Chiede la parola il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

Per un chiarimento regolamentare.
Non ho nessuna opposizione a che si voti questo provvedimento.
Se 33 Consiglieri su 34 l'hanno valutato positivamente è perch probabilmente hanno ragioni serie per approvarlo, ma mi chiedo se è giusto che un provvedimento venga licenziato in Commissione il 20 marzo, arrivi alle 16,30 del 22 in aula per l'iscrizione all'ordine del giorno e lo si faccia votare a totale disconoscenza di altri Consiglieri impegnati altrove o comunque non informati.
Questo è un esempio minuto di nessunissima rilevanza riconosciuta al Consiglio: mi chiedo se questo è rispetto per la nostra istituzione. Credo che non lo sia. E il mio voto "no" è una protesta verso questo metodo di proseguire. Si può anche ridere su questa mia presa di posizione, ma non credo che l'essere in fondo alla legislatura ci consenta di fare le cose che si stanno facendo in questi tempi.
La mia posizione è negativa, ma è soltanto esemplare della non approvazione di un modo di procedere che non è imputabile alla Presidenza che però viene accettato come consueto, e che non è certamente apprezzabile.
Non mi sembra che questo sia rispetto delle istituzioni, che io invece cerco di rispettare fino in fondo, in ogni momento.



PRESIDENTE

Mi rendo conto della sua perplessità. Devo però dirle che è di grande conforto alla Presidenza quando i provvedimenti sono stati votati all'unanimità. Questi provvedimenti sono stati licenziati regolarmente dalle Commissioni che li hanno sicuramente ed ampiamente esaminati. C'è l'accordo di tutte le forze politiche.
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il collega Nerviani ha perfettamente ragione. Il fatto che un provvedimento sia stato approvato dalla Commissione non significa conoscenza ipso facto da parte dei Consiglieri, i quali, anche se non partecipano ai lavori delle Commissioni perché non ne fanno parte, hanno diritto di conoscere l'argomento e di esprimersi su di esso.
Chiediamo che si proceda con la calma necessaria. Se alcuni provvedimenti non sono conosciuti se ne sospenda l'esame. Stiamo dando un notevole contributo perché vengano approvati molti provvedimenti, ma non siamo disponibili a far passare tutto senza averne consapevolezza nel merito.



PRESIDENTE

Cercheremo in questi tre giorni di fare le cose con calma.
Proseguiamo con la votazione del secondo articolo.
Art. 2 "E' autorizzato altresì l'acquisto di tutti gli arredi di aula e delle attrezzature di lavoratorio in esso contenuti al prezzo complessivo di L.
15.000.000 (quindicimilioni) oltre IVA".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "All'onere di cui al precedente art. 1, valutato in L. 218.300.000 o.f.c si farà fronte con lo stanziamento del cap. 1000 del bilancio per l'esercizio 1985".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "All'onere di cui al precedente art. 2, valutato in L. 17.700.000 o.f.c, si farà fronte con lo stanziamento del cap. 11500 del bilancio per l'esercizio 1985".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere ieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Difensore civico

Proposta di legge al Parlamento del Consiglio regionale del Piemonte relativa a "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"


PRESIDENTE

Punto ottavo all'ordine del giorno che prevede: "Dibattito sull'attività esplicata dall'Ufficio del Difensore Civico nel corso dell'anno 1984" e la proposta di legge n. 520 che reca: "Proposta di legge al Parlamento del Consiglio regionale del Piemonte relativa a: 'Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"' ed al testo unificato delle proposte di legge n. 393, n. 516 e n. 517: "Norme relative alla estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La proposta di legge n. 356 del Gruppo Liberale è stata ritirata. E' all'ordine del giorno la proposta di legge regionale n. 520 a firma di tutti i Presidenti dei Gruppi, di cui sono relatore.
La facoltà riconosciuta dall'ordinamento giuridico ai cittadini titolari di diritti soggettivi o di interessi legittimi di impugnare, in via giurisdizionale, i provvedimenti della pubblica amministrazione lesivi dei medesimi, ha costituito una prima tappa nel processo diretto a realizzare la tutela dei cittadini nei confronti dell'amministrazione stessa. L'intensificarsi però dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, con nesso all'ampliamento degli interventi di essa nei settori sociale ed economico, ha fatto insorgere l'esigenza, riconosciuta ormai costantemente dagli studiosi del campo giuridico, che al cittadino venga assicurata una tutela, sotto il profilo sostanziale, anche laddove non sussistono né diritti soggettivi né interessi legittimi, cioè nei settori in cui la recente dottrina ravvisa la sussistenza di interessi qualificati come "diffusi" e, sotto il profilo procedimentale, laddove la lesione degli interessi comunque qualificati non sia conseguente a formali provvedimenti.
In Europa e in alcuni Stati americani, è stata soddisfatta tale esigenza, insieme ad altre, con la creazione dell'ombudsman.
In Italia soltanto otto regioni, in applicazione di specifiche norme statutarie o della potestà legislativa riconosciuta ad esse dall'art. 117 della Costituzione, hanno finora istituito l'ufficio del Difensore Civico.
Poiché, però, questi ha potuto essere attivato applicando la predetta potestà specificatamente nella materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni, ne è scaturito che la competenza funzionale dell'istituto ha dovuto essere limitata ad interventi nei confronti delle strutture regionali.
E' notorio, peraltro, che la quasi totalità dei rapporti intercorrente tra il cittadino e le amministrazioni statali e parastatali per problemi concernenti situazioni relative a condizioni sociali ed economiche, e tra il cittadino e l'ente locale territoriale per fruizione di servizi pubblici.
Ne consegue che la competenza funzionale della carica del Difensore Civico, istituita dalla Regione, è di scarsa utilità per il cittadino, il quale, perché l'istituto in argomento possa essere proficuamente da lui utilizzato, deve essere tutelato anche nei confronti di tutti gli enti ed istituzioni con i quali viene in rapporto per la realizzazione delle sue aspettative.
Da tale constatazione emerge la improcrastinabile esigenza dell'istituzione della carica con attribuzione ad essa della competenza funzionale ad interventi operativi nei confronti dell'amministrazione statale centrale e periferica, degli enti pubblici a carattere istituzionale e territoriale, delle aziende pubbliche e delle strutture del servizio sanitario nazionale.
Senonché, in base al vigente ordinamento giuridico, l'ufficio del Difensore Civico, con la competenza ad esercitare la funzione che gli è propria nei confronti di tutta la pubblica amministrazione, può essere istituito soltanto con legge dello Stato.
In effetti, già da tempo giacciono innanzi alle Camere varie proposte di legge in materia, che però non hanno completato l'iter formativo per motivi di varia natura.
Si ritiene quindi più opportuno, anziché far richiedere alle forze politiche la riesumazione delle proposte giacenti, formulare, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 121 della Carta Costituzionale e dell'art. 17, lettera a), dello Statuto regionale piemontese, una proposta di legge al Parlamento da parte del Consiglio regionale per conseguire il risultato anzidetto.
Ma nel codificare la creazione dell'istituto e la sfera delle sue competenze funzionali, si rende necessario anche disciplinare l'articolazione territoriale di esso, la modalità per la nomina del soggetto preposto alla carica e la struttura organizzativa del relativo ufficio.
Circa l'articolazione, occorre individuare se risulti più proficuo, per i cittadini che devono utilizzare l'istituto, creare un unico Difensore Civico a livello nazionale o articolarlo a livello decentrato.
Per quanto attiene al primo aspetto, è indubbio che la creazione di una struttura centralizzata equivale alla costituzione di un vero e proprio ministero, che finirebbe per riprodurre i difetti propri di qualsiasi elefantiasi burocratica ed ai quali si intende porre rimedio proprio con la creazione dell'istituto. Risulta per converso più utile, anche sotto il profilo logistico, per il cittadino, articolare l'istituto a livello decentrato.
Circa il livello di decentramento, la soluzione al problema la si rinviene in dottrina, che ha individuato tre presupposti necessari per una snella operatività del medesimo e precisamente: a) limitata estensione territoriale b) conseguente limitata entità di popolazione c) senso civico posseduto dalla medesima al fine di evitare la formulazione di richieste non pertinenti o per finalità non realizzabili.
Se l'esistenza dei suddetti presupposti viene comparata con il costo dell'organizzazione (indennità, locali, personale, strumentazione), il livello di decentramento ottimale risulta quello regionale.
Poiché, però, a tale livello territoriale risulta già attivato, in otto regioni, l'istituto in argomento ad iniziativa di amministrazioni regionali che l'hanno istituito con propria legge, occorre analizzare se risulti preferibile creare un istituto di promanazione statale a fianco di quello di promanazione regionale.
Sotto tale profilo, va messo in evidenza che, oltre ad una duplicazione dei costi, la duplicità dell'istituto ingenererebbe dubbi nell'utente quasi sempre non dotato di qualificazione professionale, circa le rispettive sfere di competenza funzionale e finirebbe, per ultimo, per alimentare nel medesimo proteste per la difformità di metodologie procedimentali e di diversificazione dei risultati, spesso non dovute alla natura dei problemi, bensì a difformi iniziative discrezionali da parte dei titolari delle cariche.
Per detti motivi, emerge, quindi, fondatamente, l'opportunità che, a livello territoriale regionale, sia invocabile dal cittadino l'intervento di un'unica carica nei confronti di tutte le strutture della pubblica amministrazione.
Da tale impostazione, però, scaturisce l'ulteriore problema della modalità di investitura del soggetto chiamato a ricoprire la carica. Per risolvere tale aspetto, è ravvisabile come unica soluzione, la nomina di competenza statale della carica, con decreto del Presidente della Repubblica.
L'esigenza che si contemperi la legittimazione statale della carica con la fiducia, nei confronti del soggetto da nominare, da parte delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, i cui componenti, in definitiva, hanno la rappresentanza politica della popolazione esistente sul proprio territorio, viene assicurata dalla statuizione che la nomina abbia luogo, con decreto del Presidente della Repubblica, a favore del soggetto designato dalla Regione, attraverso l'elezione consiliare con il quorum dei 2/3, in modo da conseguire il risultato che la persona nominata goda la fiducia della maggioranza e minoranza politica in Consiglio regionale.
Si è reso necessario prevedere la coordinata successione tra la carica prevista dalle vigenti legislazioni regionali con quella istituenda di promanazione statale.
Il coordinamento anzidetto avrebbe potuto essere realizzato con una comune norma transitoria diretta ad assicurare la continuità della funzione all'atto della scadenza dei Difensori civici regionali attualmente in carica.
Senonché, la durata di tali cariche è disciplinata in modo differenziato dalle varie leggi istitutive regionali con sfasature cronologiche che priverebbero il nuovo istituto, emergente dall'applicazione della presente proposta, dell'omogeneità cronologica funzionale.
In tale situazione, si è preferito stabilire che, con la nomina dei soggetti investiti dalla carica in forza della presente legge, decadano i Difensori Civici nominati dalle Regioni, anche perché, a ben riflettere, la creazione del nuovo istituto di emanazione statale, così come esso è stato previsto dalla presente legge, implica la cessazione funzionale degli istituti in atto esistenti.
E' opportuno tenere presente che l'esercizio di funzioni statali da parte di soggetto designato dall'Ente Regione non fa concretizzare, nella specie, il trasferimento dallo Stato alla Regione. Ciò perché nel vigente ordinamento giuridico italiano, quando è stato realizzato il trasferimento all'ente a favore del quale esso ha avuto luogo, è riconosciuta la completa gestione della funzione trasferita e, quindi, l'organizzazione discrezionale delle modalità di esercizio della medesima tra cui rientra anche la nomina degli organi.
Con il sistema previsto nella presente proposta di legge, invece, sia la competenza all'istituzione dell'organo che alla nomina di esso restano allo Stato, mentre all'amministrazione regionale è attribuita soltanto la designazione del soggetto che deve essere nominato alla carica, essendo prevista, oltretutto, anche per il provvedimento di nomina la competenza dello Stato quale esplicazione del potere sostitutivo, laddove l'amministrazione regionale non ottemperi al suo adempimento entro un determinato periodo di tempo.
In effetti, con il sistema in argomento, si concreta la figura qualificata dalla recente organizzazione amministrativa come "avvalimento" da parte dello Stato, di ente diverso (amministrazione regionale) per l'esercizio di una funzione della quale lo Stato resta titolare. Detta figura, peraltro, risulta già prevista, per le regioni, dalla Carta Costituzionale all'ultimo comma dell'art. 118.
Proprio in tale quadro, l'allegata proposta di legge prevede l'accollo a carico dell'amministrazione regionale, dell'onere finanziario necessario al funzionamento degli uffici.
Nella proposta medesima, si è ritenuto inoltre opportuno tenere in considerazione il suggerimento, formulato da più parti, di capillarizzazione dell'istituto a livello comunale. Ma, dopo aver valutato gli aspetti negativi di tale livello, considerandone la validità in via di principio, si è ritenuto di contemperare l'esaminato livello di decentramento regionale con l'utilità, sotto il profilo logistico per il cittadino, di un ulteriore, relativo decentramento, attraverso la previsione di possibile articolazione, a livello burocratico dell'organizzazione periferica dell'ufficio nei capoluoghi di provincia.
Tale sistema, con la conservazione della titolarità della funzione a livello regionale, assicura però l'uniformità delle procedure e l'omogeneità degli interventi operativi, aspetti che si risolvono, in definitiva, in un'ulteriore proficuità dell'utilizzazione dell'ufficio da parte dei cittadini.
Sulla base dei criteri su esposti, è stata predisposta l'allegata proposta di legge che la I Commissione ha approvato all'unanimità e della quale se ne raccomanda l'approvazione da parte del Consiglio.



PRESIDENTE

Ha ora la parola il Consigliere Valeri sul testo unificato.



VALERI Gilberto

Questa legge è costituita da tre articoli e riguarda l'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio sanitario e delle Unità Socio Sanitarie Locali. Il testo unifica una proposta di legge presentata dal Consigliere Majorino e proposte di legge presentate dai Gruppi D.C. e P.C.I.
Alla base di questa iniziativa legislativa sta il giudizio positivo espresso nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico. La Giunta con la sua proposta di legge proponeva l'istituzione di difensori civici in ogni UU.SS.SS.LL. ma per una ragione di complessità di materia si è per il momento ritenuto di soprassedere a quella parte della proposta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il nostro Gruppo, come ha rilevato il collega Marchini, compare fra i presentatori del disegno di legge al Parlamento che ampiamente condividiamo nei suoi lineamenti essenziali di cui condividiamo ampiamente la precisa e dettagliata relazione del collega Marchini.
E' nota la domanda di giustizia per i torti, le inadempienze, i soprusi che il cittadino subisce. Riguarda prevalentemente le amministrazioni statali, parastatali oltre che quelle comunali e provinciali e quindi questo disegno di legge al Parlamento recepisce e interpreta normativamente questa esigenza. Il disegno di legge che verrà approvato si potrà così affiancare al disegno di legge che i parlamentari del MSI-DN hanno presentato all'inizio della IX legislatura, il 21 luglio 1983, quindi affiancandosi, potrà andare in discussione insieme all'altro progetto di legge in sede nazionale già giacente al Parlamento, presentato dai Gruppi liberali.
Richiamando che fin dal luglio 1983, all'inizio della IX legislatura così come nel luglio '79, inizio dell'VIII legislatura, eravamo stati propositivi anche a livello nazionale di un progetto di legge per istituire presso tutte le amministrazioni il difensore civico, mostriamo evidentemente di credere profondamente sul piano politico all'istituto della partecipazione. Il nostro disegno di legge presentato al Parlamento cui si affiancherà il disegno di legge che andiamo ad approvare, vuole realizzare quella partecipazione e si colloca come normativa corollario normativa di chiusura a quella che è la nostra proposta principale di partecipazione relativa alla elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti delle Giunte provinciali e regionali.
Venendo brevemente al disegno di legge di nostra competenza, che sarà operativo non appena diventerà legge della Regione, rilevo solo che questo testo unificato recepisce fedelmente il disegno di legge n. 393 che a nome del Gruppo ho presentato il 14 aprile 1984 nell'imminenza del dibattito sulla prima relazione del Difensore Civico e al quale si sono affiancati nei giorni scorsi i disegni di legge dei Gruppi della D.C. e del P.C.I.
La ristrettezza delle competenze del Difensore Civico e i limiti relativamente ai disfunzionamenti, inadempienze, negligenze o abusi della pubblica amministrazione regionale in senso tecnico erano già stati messi in evidenza allorquando venne fatta la discussione generale al disegno di legge istitutivo del Difensore Civico della Regione Piemonte nel 1981 ed è stato messo in evidenza nella prima relazione del Difensore Civico oltre che in quella che andremo ad esaminare più tardi. Con l'approvazione di questo disegno di legge nazionale il Difensore Civico potrà occuparsi anche della materia sanitaria la cui gestione non attiene all'amministrazione regionale in senso stretto ma alle Unità Sanitarie Locali.
Al riguardo non possono sussistere dubbi sulla competenza della Regione a legiferare in una normativa di controllo relativa alle attività amministrative delle Unità Sanitarie Locali allorquando si deducano dall'utente interessato o si rilevino ex ufficio negligenze, inadempienze disfunzioni o abusi, allorquando in una parola il cittadino meriti tutela allorquando si avvicina alle strutture amministrative dell'Unità Sanitaria Locale.
Sulla legittimità di questa estensione di competenza non possono sussistere dubbi anche prescindendo dalla Legge .56 925.5 della Regione Toscana la quale ha attribuito sia pure con diversa articolazione competenza funzionale al Difensore Civico in materia sanitaria. Con l'approvazione di questo disegno di legge rientreranno nell'alveo istituzionale le funzioni di tutela che in questi anni si erano arrogate in maniera disordinata i tribunali del malato i quali più che controllare protestavano disordinatamente.
Con l'approvazione di questa legge, saranno invece le istituzioni nella persona del Difensore Civico, che potranno tutelare il cittadino avverso questa serie di disfunzioni.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vetrino. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

La relazione del Difensore Civico, il dottor De Martino, che ha prodotto una analisi estremamente approfondita e accorta sulle sue funzioni con la puntualità che tutti conosciamo e di cui lo ringraziamo, ritorna su molte questioni già presentate nella relazione dello scorso anno e quindi in parte sono considerazioni e valutazioni che abbiamo già svolto circa un anno fa.
Le incertezze legislative sono emerse sempre più nettamente e la definizione dei compiti del Difensore Civico rimane per il momento in un limbo applicativo che limita seriamente l'attività dell'Ufficio.
Questo problema di fondo a cui è dedicata ampia parte della relazione può trovare una prima risposta nella proposta al disegno di legge al Parlamento, che le forze politiche di questo Consiglio hanno deciso di avanzare.
Tra l'altro questa proposta potrà consentire più approfondite verifiche parlamentari.
In questo senso credo utile e necessario che il Consiglio regionale del Piemonte fornisca al Parlamento alcuni chiarimenti in base alle esperienze piemontesi, sollecitando una definizione legislativa più appropriata qualora le osservazioni sollevate, e non sono poche, trovino un utile riscontro da parte del legislatore. Per questo ci auguriamo che la proposta, la cui relazione ci è stata enunciata dal collega Marchini, possa trovare pronta udienza presso i competenti organi nazionali che permetterebbe ai Consigli regionali di modificare o migliorare l'attuale legislazione regionale.
Sin dal primo dibattito consiliare sul Difensore Civico nel 1981 tutti i Gruppi, e per primo il relatore di allora, Attilio Bastianini sottolinearono gli aspetti nuovi ed originali che venivano introdotti nel nostro ordinamento sulla base di esperienze europee di altre legislazioni.
Gli attuali problemi però derivano in larga parte da un contrasto di costume legislativo tra l'Europa e l'Italia e ciò non significa naturalmente una improponibilità di simili uffici, anzi, si tratta di omologare e addivenire a leggi più europee, a legislazioni più unite e soprattutto ispirate da una cultura legislativa più europea.
Questo significa che lo sforzo degli organi eletti deve rafforzarsi su questo fronte anche in altre occasioni, su leggi diverse ma sempre di difficile comprensione per il cittadino e spesso per gli stessi legislatori.
Penso alla recente legge sull'urbanistica che questo Consiglio ha approvato e ancora più recentemente alla legge che il Parlamento italiano ha prodotto sul condono edilizio ed alle difficoltà interpretative che presenta e che ci ritroveremo tutti qualche giorno nel momento in cui adegueremo le nostre norme regionali alla legge dello Stato. Detto questo si tratta comunque di modificare le storture del nostro sistema. Non è questo esclusivo compito del Difensore Civico, ma è il primo dovere della parte pubblica e della burocrazia. Eppure, come risulta dalla relazione, il Consiglio e la Giunta ancora oggi dimostrano di non aver recepito le funzioni del Difensore. E' un dato molto importante ed è la seconda questione sollevata della relazione.
Risulta infatti che praticamente nessun ufficio ha tenuto conto delle osservazioni svolte a seconda dei casi pertinenti presentatisi.
Se nel primo punto la relazione introduceva la questione dell'allargamento delle competenze del Difensore, soprattutto in merito al vincolo ed al potere di modificare e non solo suggerire rimedi rispetto ai problemi, qui si presenta il problema del cattivo costume politico oggi dominante.
Il servizio pubblico possiede ancora delle prerogative borboniche quelle del favore e della raccomandazione per la pratica e la risoluzione del problema specifico.
Sappiamo benissimo purtroppo quanto questo costume sia ramificato e presente nella politica italiana e anche piemontese.
Al Gruppo repubblicano si presentano cittadini che richiedono delucidazioni o informazioni che altri uffici dovrebbero fornire. Ci sono invece altre realtà politiche che ricercano metodicamente di svolgere l'opera di favori e spero proprio che questo non avvenga sotto i tetti di questo palazzo altrimenti avrebbe ragione il Consigliere Marchini quando sollevava alcune riserve sull'opportunità che nel palazzo fossero ospitati i Gruppi consiliari.
Sono clientele di cui spesso si parla e che appunto sono il primo problema all'origine di molti casi che sono esposti dal Difensore Civico.
Solo che il Difensore Civico spiega ai cittadini che non stanno godendo di un favore, nei casi previsti, ma stanno usufruendo di una loro prerogativa costituzionale. Questo è il primo grande problema che permea la cultura politica dominante. Tuttavia strutturalmente ciò significa l'incapacità della struttura burocratica di modificarsi in maniera funzionale dove si verificano delle storture evidenti.
Il Difensore Civico non lo scrive ma lo fa intendere che è nel funzionamento e nell'assenza di metodo di alcuni Assessorati il malessere che oggi molti cittadini avvertono dell'impossibilità di comprendere il funzionamento dell'istituzione da molti ritenuta chiusa ed inaccessibile una spirale che produce e riproduce i comportamenti di cui parlavo prima. A nostro avviso la considerazione di interpretazione legislativa esiste, e per questo abbiamo votato la proposta di legge che presenteremo al Parlamento, ma esiste anche una questione politica, come vengono considerate le istituzioni dalle parti politiche. Infine, abbiamo detto che molti dei casi segnalati nella statistica della relazione non sono attinenti ai compiti del Difensore Civico. Forse le competenze sono effettivamente ristrette, ma emerge anche il problema che poco o nulla è stato fatto per far conoscere ai cittadini in modo approfondito le funzioni oltre che l'esistenza del Difensore Civico. Credo sia necessario far conoscere di più ai cittadini nelle scuole, alla gente che cos'è il Difensore Civico. E' un modo per informare anche i cittadini di quali sono le loro prerogative, i loro diritti e doveri, un'educazione civica in cui c'è sempre ancora tanto bisogno, una sorta di contropotere legale e istituzionale sulla democrazia che non è un favore o una raccomandazione ma un fondamentale legame per la comunità civile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Sul tema del Difensore Civico abbiamo già registrato nell'ultimo scorso una sostanziale convergenza di tutti i Gruppi politici sull'opportunità di puntare su questa nuova figura del nostro ordinamento come su uno strumento possibile di verifica dell'operato delle amministrazioni pubbliche.
Credo che si debba salutare positivamente l'iniziativa dei Gruppi partita originariamente dal Gruppo liberale di estendere la figura del Difensore Civico alla verifica delle UU.SS.SS.LL.
Vorrei rilevare però che questo istituto è entrato nella prassi istituzionale e si sta estendendo a causa della patologia delle istituzioni. Questo vuol dire che siamo realisti nel ritenere che la patologia delle istituzioni e del comportamento amministrativo non è correggibile con mezzi interni.
E' pur sempre strana una figura a cui raccordarsi all'esterno per atti che, se il processo democratico fosse più fluido e più trasparente potrebbero risolversi all'interno. Non solo riteniamo sia ammissibile ma estensibile questa figura, una specie di presa diretta dei cittadini che riescono ad intervenire - noi diciamo - a campione. Dovessimo fare un ragionamento statistico sarebbe quello della verifica e del controllo a campione, non è certo quello sistematico e procedurale tipico Mentre facciamo questo, credo vada usata anche questa esperienza e da questo lato mi ritengo in parte soddisfatto ed in parte no, ma non tanto perché non si sia fatto da parte del Difensore, nei limiti posti dalla legge, quello che doveva fare, quanto perché credo che su questi temi così come sugli altri che non abbiamo potuto affrontare in sede di revisione dello Statuto, ma che mi auguro potremo affrontare nella prossima legislatura, che attengono agli strumenti di democrazia diretta, ci sia una incorporazione molto più ampia da parte delle forze politiche di questi temi e delle conseguenze che se ne debbono trarre. Il limite di questi discorsi è che possiamo perfino depotenziare attenzione, cura ed interesse alle questioni del comportamento della pubblica amministrazione perché sappiamo che comunque c'è un Difensore Civico. Lo spirito della legge, lo spirito dell'istituto o comunque il modo con cui lo intendiamo è che la relazione del Difensore Civico non sia solo una diagnosi ma costituisca un lavoro per terapie, per interventi, per cure.
Richiamare l'attenzione su questo ci ripropone il tema della qualità dell'esplicazione dell'azione politica, dei risvolti dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini intesi come grandi partizioni interessi raggruppati ed organizzati, interessi istituzionalizzati e diffusi.
La proposta che faccio a futura memoria è che questa Regione sulla base dell'esperienza fatta nell'ambito del Difensore Civico, sulla base dei ragionamenti ed indirizzi che ci diamo anche sugli altri strumenti di democrazia diretta, possa anche come iniziativa del Consiglio farsi promotrice nella prossima legislatura, di uno strumento permanente di lavoro, con convegni, con conferenze scadenzate su questi temi. La Regione può in altre parole anche ritrarre un pezzo di legittimazione al suo rilascio, se avendo potestà legislative e di indirizzo, avendo rapporti con soggetti che contano nella società, se si fa parte attiva per la promozione di una riflessione su queste questioni. C'è un pericolo reale soprattutto nel momento in cui il sistema cosiddetto delle garanzie dirette viene inteso da alcuni come alibi, tra l'altro neanche scomodo, perch l'operatività dei Difensori Civici non è tanto semplice per non compiere all'interno delle istituzioni e nei partiti, a quella riflessione sul modo di essere oggi sul rinnovamento che secondo me deve partire da un ristabilimento di principi, di valori e di regole sostanziali per quanto riguarda lo stesso contratto o patto sociale che sta alla base di ogni formazione storica e politica.
Dovremmo poi utilizzare uno strumento come quello del Difensore Civico o meglio la riflessione sulle esperienze del Difensore Civico accanto alla riflessione che dobbiamo fare sulle novità che abbiamo introdotto in Regione.
Non è un tema diverso da quello della corretta amministrazione, della visibilità dell'indirizzo politico e della trasparenza o chiarezza dell'azione amministrativa, non è altra cosa rispetto alle iniziative legislative che sono approdate in legge, e ricordo che tutta la legge sulle nomine, all'iniziativa sugli appalti per quanto riguarda la banca dati.
L'istituto gioca sul presupposto di ristabilire canali di contatto con i cittadini attraverso un metodo a campione, non sistematico. Dobbiamo integrare l'uno e l'altro. Caso mai il metodo campione sia la soglia di verifica di un metodo sistematico che fila e funziona. Hanno molta importanza le regole deontologiche quello che Bobbio chiamerebbe le regole della democrazia. Sono dell'avviso che non sia affatto sconfinare nel vecchio, né tornare ad un mondo che non c'è più se riproponiamo, a situazione aggiornata e mutata sul piano economico e delle relazioni tra le persone e tra i sistemi, grandi questioni di deontologia sapendo che abbiamo noi il carico maggiore. Porci questioni di deontologia o creare codici da offrire ad esempio ai dipendenti ha la prima conseguenza di osservarli, di darceli anche nella nostra funzione.
E' una riflessione assolutamente da fare. Non mi pare che ad esempio che i modi un po' sconclusionati che abbiamo a volte di intendere (a seconda dell'urgenza o dell'interesse) la vita razionale, in Commissione ed in Consiglio appartenga ad uno sforzo per individuare identità deontologiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Stiamo discutendo sulla relazione del Difensore Civico e su due proposte di legge, l'una riguarda le facoltà della Regione e l'altra è rivolta al Parlamento nazionale e concerne l'estensione delle competenze del Difensore Civico.
E' la terza relazione che discutiamo da quando l'istituto è stato introdotto a livello regionale. Non possiamo non dare atto al Difensore Civico della sua attività e della tempestività con la quale relaziona al Consiglio regionale. Dobbiamo invece constatare che nonostante molte leggi regionali stabiliscano la presentazione di analoghe relazioni, il Consiglio regionale non è assolutamente informato sullo stato di attuazione delle leggi. Ci vorrebbe un difensore del Consigliere regionale! Naturalmente la mia è una battuta per evidenziare una grossa carenza funzionale della Regione: il Difensore Civico infatti continua a sollevare le stesse critiche in ordine al funzionamento dell'istituto regionale.
Già l'anno scorso avevamo formulato alcuni rilievi che oggi nuovamente riprendiamo: disfunzione nell'organizzazione degli uffici, tendenza dei funzionari a condizionare gli amministratori, tendenza degli amministratori a farsi condizionare dai funzionari, ritardi, inefficienza nei rapporti tra funzionari e cittadini; anche una certa arbitrarietà ed irrazionalità nelle decisioni amministrative. Questa incapacità della struttura amministrativa a rispondere alle esigenze dei cittadini si riferisce a quella minima parte delle osservazioni che concernono strettamente l'attività regionale perch in realtà, l'istituto del Difensore Civico è stato sollecitato più sui problemi che non hanno attinenza con il comportamento amministrativo della Regione.
Le osservazioni che concernono la Regione confermano le carenze rilevate negli anni passati. Avevamo a suo tempo osservato, ma la nostra osservazione non ha trovato seguito, l'inopportunità di un contatto stretto fra Consiglio e Difensore Civico e proponevamo la convocazione del Difensore Civico in. I Commissione per contatti più frequenti, utili ad ottenere indicazioni.
E' un discorso che va ripreso al fine di correggere e disfunzioni dell'amministrazione: diversamente la funzione del Difensore Civico risulta meramente assistenziale nei confronti dei cittadini e non dà spunti propositivi al legislatore. In questo senso è giusta l'osservazione del collega Bontempi e cioè che l'istituto del Difensore Civico diventa qualche cosa di estremamente singolare.
Dobbiamo saper cogliere questa capacità propositiva e correttiva degli errori che ci sono nella macchina regionale. Di qui nasce l'altra osservazione sui contatti del cittadino col Difensore Civico che vanno nel senso di un sostegno più generale.
Abbiamo aderito alla proposta dei liberali, fatta in seguito propria da parte di tutti i Gruppi, di proporre al Parlamento l'istituzione dell'istituto del Difensore Civico a livello nazionale con compiti regionali, per quanto si riferisce alle competenze territoriali, ma che va ad interessare tutta la pubblica amministrazione.
L'anno scorso avevamo fatto la proposta di scendere nel concreto nell'attuatività ricercando delle convenzioni fra Regione e Ministeri. E' una strada difficile, forse provocatoria, che non è stata portata avanti.
Oggi compiamo un atto molto importante: l'approvazione di una proposta di legge al Parlamento. E' in certa misura una proposta velleitaria. Non so quale cammino potrà percorrere, quali risultati potrà ottenere. Le forze politiche nazionali sono disponibili e in particolare il nostro Partito.
Nell'ultimo congresso del nostro Partito, il segretario nazionale De Mita noto costituzionalista e studioso dei problemi istituzionali, ha dedicato una parte della sua relazione ai nuovi istituti e, fra questi, all'istituto del Difensore Civico a livello nazionale.
Un terzo aspetto è costituito dalla proposta di allargamento delle competenze del Difensore Civico alle UU.SS.SS.LL. In proposito ci siamo già dichiarati favorevoli ed abbiamo dato il nostro apporto con una proposta nostra, che con quella degli altri Gruppi, costituisce il testo unificato oggi al nostro esame. Naturalmente anche questa proposta avrà il nostro sostegno ed il nostro voto favorevole perché si muove sul terreno dell'ampliamento delle competenze del Difensore Civico, sul terreno del contatto con i cittadini e dà la possibilità di far evidenziare le carenze funzionali della pubblica amministrazione.
La critica, da parte nostra come forza di opposizione va fatta. E' compito nostro far emergere le carenze e le contraddizioni. La nostra critica serva a migliorare la legislazione ed i comportamenti della Regione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Colleghi Consiglieri, le proposte di legge che vengono presentate oggi sono la conseguenza dell'esperienza che il Difensore Civico ha fatto in questi anni nel suo compito e nel suo mandato.
Il Difensore Civico si è reso conto nella sua opera che limitare il suo intervento ad una sfera puramente regionale finiva per svuotarne interamente di contenuto e di non rendere un'opera adeguata.
La proposta di legge al Parlamento con l'indicazione di un istituto del Difensore Civico con capacità di intervento nelle varie espressioni della società viene a colmare un vuoto. Nelle relazioni degli anni passati il Difensore Civico rilevava che pochissimi erano i casi attinenti alla competenza regionale. Si domandava allora se valesse la pena di mantenere l'istituto senza completarlo con quanto oggi la legge prevede. La legge al Parlamento è un atto che deve essere accompagnato dalla volontà politica non è un atto di riconoscimento di una sostanziale inanità di una istituzione, sulla quale ponevamo tante speranze, ma deve essere un momento di iniziativa e di promozione che il Parlamento deve raccogliere. Quindi non con lo spirito di scrollarci di dosso qualcosa che non risponde più ai principi per i quali era stata creata, non come una sconfitta di quanto abbiamo fatto allora, ma ci rivolgiamo al Parlamento come movimento di opinione che il Parlamento deve raccogliere e portare avanti. Solo attraverso una figura che diventa garante dei diritti complessivi dei cittadini, noi potremo raggiungere l'obiettivo che intendevamo sin dall'inizio cogliere. Con questo spirito la Giunta ritiene che il disegno di legge al Parlamento debba essere approvato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ritengo di dover far mia la considerazione del Presidente della Giunta.
La proposta di legge che stiamo approvando non è un ripiegamento rispetto alla proposta di alcuni anni fa, ma un passo in avanti rispetto a quella proposta.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato: Art. 1 (Istituzione e finalità dell'ufficio del Difensore Civico) "In ogni Regione è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
Questi ha il compito di assistere i cittadini od altri soggetti nell'ambito territoriale regionale, per la tutela, non giurisdizionale, dei loro interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico.
Il Difensore Civico, al fine di far perseguire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, segnala ai competenti organi responsabili le irregolarità, le negligenze, i disguidi od i ritardi accertati nell'esercizio della propria funzione, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione.
E' vietato al Difensore Civico partecipare all'elaborazione di atti o provvedimenti di competenza dell'amministrazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Ambito di competenza soggettiva) "Il Difensore Civico nell'ambito regionale esercita la propria funzione nei confronti dell'amministrazione statale centrale e periferica e di tutti gli enti pubblici con competenza funzionale a livello nazionale e locale, di tutte le persone giuridiche pubbliche a carattere istituzionale e territoriale, comuni, province, regioni, delle aziende pubbliche e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Garanzia nell'esercizio delle funzioni) "Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza funzionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Nomina) "Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su designazione del rispettivo Consiglio regionale che ha luogo attraverso il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, dei 2/3 dei Consiglieri assegnati Per essere designati alla carica occorre il possesso dei requisiti previsti per l'elezione a senatore ed essere esperti in materie giuridico amministrative, tale da dare garanzie di indipendenza, obiettivi e serietà di giudizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Cause di incompatibilità) "L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Durata della carica) "Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e, salvo casi di revoca rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.
La nomina non è rinnovabile".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Revoca) "Il Difensore Civico può essere revocato, con decreto del Presidente della Repubblica, prima della scadenza del suo mandato su proposta motivata del Governo o della maggioranza dei 2/3 del Consiglio regionale che lo ha designato.
La motivazione deve riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio della funzione.
E' altresì revocato quando venga a mancare uno dei requisiti di cui all'art. 4".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Termini per la designazione) "La prima designazione deve aver luogo, da parte del Consiglio regionale entro i novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le successive designazioni devono aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente a quello della scadenza del precedente mandato.
Se i Consigli regionali non provvedono alle designazioni entro i termini indicati nei commi precedenti, la medesima è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I Difensori Civici nominati dalle amministrazioni regionali cessano dalla carica all'atto dell'insediamento di quelli nominati in attuazione della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Iniziative per l'intervento) "I cittadini od altri soggetti che intendano richiedere l'assistenza del Difensore Civico devono inoltrare all'ufficio del predetto un'istanza contenente tutte le circostanze necessarie per l'esatta configurazione del caso, con possibilità di audizione per ulteriori precisazioni.
Il Difensore Civico può intervenire d'ufficio per situazioni di cui venga comunque a conoscenza, anche nel corso dell'intervento a seguito di richiesta dell'utente." Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Procedura per l'intervento) "Il Difensore Civico, dopo aver valutato che le situazioni di cui è venuto a conoscenza, risultino fondate e che siano stati ottemperati, senza risultato, i prescritti adempimenti da parte degli interessati, interviene presso la competente struttura burocratica, per accertare i concreti e specifici aspetti del problema.
Ricevuta l'istanza, il Difensore Civico deve richiedere tempestivamente al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica, che deve essere fissato entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Sulla scorta degli elementi acquisiti, il Difensore Civico, entro i successivi quindici giorni, indica, con motivata formulazione scritta, i rimedi idonei ad eliminare gli inconvenienti oggetto della richiesta di assistenza.
Se l'amministrazione accetta le prescrizioni del Difensore Civico, i conseguenti provvedimenti devono essere adottati entro tempi tecnici stabiliti d'intesa con il medesimo.
Qualora l'ufficio competente non ritenga di ottemperare alle prescrizioni dovrà, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse, adottare formale motivato provvedimento di archiviazione della richiesta e trasmettere copia conforme del provvedimento all'ufficio del Difensore Civico entro ulteriori quindici giorni.
Se la richiesta di assistenza ha per oggetto lamentele concernenti l'esercizio di funzioni delegate, i disguidi rilevati e le prescrizioni formulate devono essere comunicati all'ente delegante per le eventuali iniziative di propria competenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Accesso alla documentazione) "I responsabili degli uffici interessati dal Difensore Civico devono assicurare al medesimo la consultazione di tutti gli atti esistenti presso gli uffici stessi relativi alle pratiche oggetto dell'intervento.
Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio possono essere opposti alle richieste del Difensore Civico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Coordinamento tra l'attività di assistenza ed i procedimenti giurisdizionali) "Il Difensore Civico, se risulta già instaurata una procedura giurisdizionale sul caso cui è stato interessato, può, ove lo ritenga opportuno, sospendere ogni iniziativa di assistenza, in attesa della pronuncia dell'organo giurisdizionale già adito, dandone però comunicazione al richiedente l'intervento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria) "Il Difensore Civico, che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti o circostanze che, nella valutazione della competente autorità giudiziaria, possano costituire reato, ha l'obbligo di farne rapporto alla medesima".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Relazione del Difensore Civico) "Il Difensore Civico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, invia al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività esplicata e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili e necessari.
Il Presidente del Consiglio dispone per l'iscrizione, della relazione all'ordine del giorno del Consiglio regionale per l'esame entro e non oltre 60 giorni e ne trasmette copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed alla Corte dei Conti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Articolazione dell'Ufficio) "L'ufficio del Difensore Civico, con sede nel capoluogo della Regione, pu essere organizzato perifericamente nei capoluoghi di Provincia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Dotazione organica) "La dotazione organica dell'ufficio è assegnata all'amministrazione regionale d'intesa con il Difensore Civico per quanto concerne sia l'entità che il livello funzionale del personale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Indennità di carica, rimborsi spese e di missione) "Al Difensore Civico spettano le indennità, i rimborsi spese ed il trattamento di missione previsti per i componenti del rispettivo Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Onere finanziario) "L'onere finanziario relativo alle spese di cui all'articolo precedente, ai locali utilizzati, alla dotazione organica ed alle necessarie attrezzature è a carico delle rispettive amministrazioni regionali, le quali devono istituire apposito stanziamento nel proprio bilancio di previsione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Difensore civico

Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale


PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del testo unificato dei p.d.l.
nn. 393, 516, 517.
Art. 1 "Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981 n.
50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario regionale e delle UU.SS.SS.LL".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre 1981 n.50.
Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltrech dall'interessato, dall'Assessorato regionale alla sanità, all'assemblea ed al Comitato di gestione della competente U.S.S.L.".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Chiedo alla cortesia dei Gruppi di poter inserire all'ordine del giorno ed appro vare la variazione di bilancio e le partecipazioni azionarie.



PRESIDENTE

Informo però che la Presidenza dispone per ora solo dei testi sulle partecipazioni azionarie, mentre non ha ancora ricevuto quello sulla variazione di bilancio. Informo che una delegazione di disoccupati chiede di incontrare le forze politiche. Pregherei di concordare una rappresentanza dei Gruppi per incontrare i disoccupati. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è convocata per concordare l'ordine dei lavori dei giorni 25, 26 e 27 marzo.



BRIZIO Gian Paolo

A questo punto ritengo sia opportuno togliere la seduta.



PRESIDENTE

La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17.45)



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