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Dettaglio seduta n.314 del 14/03/85 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute". I processi verbali delle adunanze consiliari del 5 e 14 febbraio 1985 sono stati distribuiti ai Consiglieri prima dell'inizio della seduta odierna. Se non vi sono osservazioni si intendono approvati.


Argomento: Informazione - Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Interrogazione del Consigliere Nerviani, inerente i programmi radiotelevisivi per sordomuti


PRESIDENTE

Punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni e interpellanze." All'interrogazione del Consigliere Nerviani, inerente i programmi radiotelevisivi per sordomuti, risponde il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il problema sollevato dal Consigliere Nerviani assume obiettivamente una rilevanza umana e sociale; anche il servizio televisivo deve essere fruibile da tutti, specie per quanto riguarda il momento informativo. In effetti la Rai ha avviato da circa due anni alcuni esperimenti, su base nazionale e regionale, di programmi destinati ai sordomuti o comunque di programmi normali accompagnati da una sorta di "traduzione" simultanea per minorati dell'udito.
Si tratta di esperimenti che riteniamo giustamente debba essere la concessionaria Rai a porre in atto, trattandosi di azienda di pubblico servizio.
Sulla base di tali considerazioni ho immediatamente provveduto, in data 22 febbraio scorso, per una segnalazione al direttore della sede Rai per il Piemonte, dott. Pozzi chiedendo ulteriori informazioni sulla possibilità di programmare tali servizi anche nella nostra regione o, in caso negativo per quali motivazioni.
Mi faro premura di aggiornare il Consigliere Nerviani sulle indicazioni che mi saranno fornite dalla Rai, e mi riservo quindi su quella base eventuali iniziative a favore del problema sollevato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Mi dichiaro soddisfatto della risposta e delle assicurazioni date dal Presidente. Voglio ricordare che la solitudine dei sordomuti è di misura superiore alla nostra immaginazione e l'interesse per le persone minorate che la nostra società ha dimostrato si è un pochino affievolito nei riguardi dei portatori di handicap. Una attenzione da parte nostra nei loro confronti ritengo sia doverosa.
Ringrazio il Presidente.


Argomento: Informazione

Interrogazione del Consigliere Cerchio, inerente l'assetto radiotelevisivo


PRESIDENTE

Interrogazione del Consigliere Cerchio, inerente l'assetto radiotelevisivo.
Risponde il Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il Consigliere Cerchio chiede quale giudizio dia la Giunta regionale sulle prospettive di nuovo assetto del sistema radiotelevisivo in Italia.
In linea generale posso affermare che, nell'ambito di un progetto complessivo finalizzato a creare il sistema misto pubblico-privato, con spazi per la Rai, per le reti private nazionali e per le emittenti locali si ha l'impressione che alcune cose siano da puntualizzare, ed in primo luogo la presenza delle realtà regionali (come realtà sociali e come istituzioni).
Preoccupa, in primo luogo, l'aver ignorato tali realtà nel disegno di legge che la scorsa settimana ha iniziato l'iter di Commissione parlamentare: le Regioni non dovrebbero più esprimere alcuna candidatura per i vertici Rai, sparirebbero i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, assegnazione e controllo delle frequenze sarebbero compito esclusivo di organi nazionali anche per quanto concerne lo stretto ambito locale.
Di fronte a tali indicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha posto la questione radiotelevisiva fra gli argomenti da affrontare, purtroppo con un primo rinvio per il sopravvenire di altri temi prioritari. Il Comitato Rai-TV del Piemonte, che ha preso in esame il disegno di legge, ci ha già espresso perplessità di fondo, riservandosi un parere e suggerimenti più approfonditi dopo l'esaurimento della discussione al suo interno.
Esiste dunque una reale attenzione al problema. Sarà mia cura informare il Consiglio sulle valutazioni espresse dalla Conferenza e dal Comitato regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Ringrazio il Presidente della risposta non senza osservare che se il Presidente fosse più presente alla Conferenza dei Presidenti a Roma avrebbe potuto portare alla discussione il problema. Con questa interrogazione sollecitiamo la Presidenza della Giunta ad attivarsi in favore di questo tipo di rapporto su un problema che, come è stato richiamato dal Presidente Viglione, pone dei punti interrogativi e dei vuoti.
La Terza Rete non ha colto appieno l'obiettivo di creare condizioni di reale e di autentica informazione decentrata sul territorio regionale secondo le aspirazioni e gli intendimenti originari. Oggi le reti aumentano, ma in Piemonte molte fasce di utenza hanno difficoltà a recepire anche i primi due canali televisivi e quindi anche il terzo. Certamente esistono soggetti privilegiati e soggetti sfortunati. Oggi approveremo una normativa per il rifinanziamento alle Comunità Montane per permettere di ultimare alcuni ripetitori dando così la possibilità ai montanari che vivono in condizioni disagiate l'informazione. Il Gruppo consiliare DC è stato particolarmente attento su questo tema ed è preoccupato per le ultime decisioni assunte a livello internazionale per la ripartizione delle frequenze fra i diversi paesi e per il recente disegno di legge in materia radiotelevisiva nel quale il ruolo delle Regioni viene ridotto.
Ringrazio il Presidente della risposta ed insisto perché anche il Piemonte tenti di smuovere una presenza più attenta e più assidua verso questo problema che ci coinvolge non tanto come utenti, ma come rappresentanti di una utenza che non è tutelata in termini di informazione.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Interrogazione del Consigliere Cernetti relativa all'ospedale di Arona


PRESIDENTE

Interrogazione del Consigliere Cernetti relativa all'ospedale di Arona.
La parola al Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il problema posto dal Consigliere Cernetti riguarda la mancata attivazione della sezione di pediatria nell'ospedale di Arona. L'USSL n. 53 risponde dicendo che, a seguito della comunicazione dell'Assessorato dell'11 /6/1 980, l'Amministrazione ha provveduto al reperimento ed all'attrezzatura dei locali della sezione e si è attivata per l'assunzione del personale necessario reperendo i medici e il personale paramedico ausiliario e generico, incontrando però alcune difficoltà nell'assumere gli infermieri professionali per la scarsità di queste figure.
Senza la presenza di sei professionali riconosciuti come necessari dalle deliberazioni della Giunta regionale istitutiva del servizio e in condizione persistente di scarsità di queste figure, anche nelle altre divisioni dell'ospedale, risultava e risulta per ora impossibile, a detta del primario responsabile e del Direttore sanitario, l'attivazione della sezione in parola.
L'Amministrazione ha provveduto a rinnovare sistematicamente gli avvisi di incarico per il personale mancante, andati ripetutamente deserti adibendo ogni possibile premura per il suo reperimento.
Si spera con la prossima tornata di poter coprire i posti vacanti e dare avvio al servizio di pediatria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cernetti.



CERNETTI Elettra

Ringrazio il Presidente per la risposta che ha dato, risposta che se denota l'intelligenza della Giunta, lascia invariata l'inefficienza della USSL n. 53 altrimenti non si spiegherebbe come il Primario e l'Aiuto abbiano dato le dimissioni, stanchi di non svolgere le loro funzioni da anni e di perdere in termini di professionalità. Sono significative le lettere del primo aiuto assunto e dell'aiuto che l'ha sostituito inviata il 20 novembre 1984 al Presidente della USSL 53 e all'Assessore regionale alla sanità nelle quali si avanza l'ipotesi di licenziamento del personale che rimane in ospedale a deprofessionalizzarsi perché né effettuano visite, n operano nella guardia medica. Nel territorio ci sono 24 primari convenzionati (non sono pero certa del numero) e questi pediatri nel reparto sono inutilizzati nel modo più completo ed assoluto. Questo è un esempio di inefficienza amministrativa. Anziché avere tante convenzioni e spendere cospicui fondi per il servizio, sarebbe opportuno ed urgente utilizzare i pediatri assunti dall'ospedale nel reparto in discussione.
Raccomando all'Assessore perché, nel limite delle sue competenze richiami il comitato di gestione della USSL n. 53 a una gestione amministrativa efficiente.


Argomento: Trasporti su ferro

Interrogazione dei Consiglieri Brizio e Sartoris, inerente la Ferrovia Torino-Ceres


PRESIDENTE

Interrogazione dei Consiglieri Brizio e Sartoris, inerente la Ferrovia Torino-Ceres.
Risponde l'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti

In merito a quanto esposto nell'interrogazione, non si può non condividere la valutazione che viene fatta sull'importanza del progetto sia in termini di necessita di forte intervento strutturale nell'area metropolitana torinese, sia per quanto riguarda l'idoneità del progetto stesso a stimolare, come detto, altre iniziative del Comune di Torino attivando produttivamente importanti risorse.
Queste motivazioni infatti, in coerenza con gli obiettivi alla base della decisione di predisporre il progetto in questione, quali un collegamento rapido e frequente della città di Torino con l'aeroporto di Caselle mediante servizio ferroviario, con indubbi benefici anche per l'intero sistema di trasporto ferroviario operato con la ferrovia concessa Torino-Ceres, avevano tempestivamente attivato la Regione Piemonte.
In tempi brevi fu predisposto il progetto "cantierabile" relativo al potenziamento della ferrovia Torino-Ceres, collegamento Torino-aeroporto di Caselle, e trasmesso al Ministero dei trasporti per l'esame del CIPE ai fini del concorso al finanziamento previsto ai sensi dell'art. 37 della Legge 27/12/1983, n. 730. Il parere favorevole assunto dal Nucleo valutazione investimenti conferma la bontà dell'iniziativa e la correttezza tecnica della progettazione predisposta.
Occorre a questo punto considerare che per il Piemonte sono stati finanziati progetti per circa 231 miliardi di lire, proporzionalmente in misura più elevata rispetto alle quote che solitamente vengono attribuite alla Regione Piemonte per interventi in altri settori (circa 8 per cento).
Sono stati infatti finanziati i progetti relativi a: acquedotto Monferrato acquedotto Borbera-Curone, acquedotto Borgomanero (primo lotto), produzione energia Valle Cannobina, nuove risorse idriche provincia Torino, nuove risorse idriche Cuneo-Asti-Alessandria, depuramento area 16 Avigliana utilizzazione acque torrente Strona, miglioramento boschi Valle Stura restauro e recupero palazzo Carignano, rete raccolta acqua a nord Torino residenze e collezioni sabaude.
In tale ambito pare chiaro quanto difficile fosse determinare priorità rispetto ad interventi tutti molto importanti.
In ogni caso, sulla base di quanto è stato deciso dal FIO '84, vi è stato, e viene qui ribadito, l'impegno della Regione ad inserire come assolutamente prioritari gli interventi relativi alla Torino-Ceres e all'interporto di Torino-Orbassano per il FIO '85, il quale in pratica viene ad essere attivato a ridosso di quello '84 in quanto questo ultimo è slittato mentre quello '85 dovrebbe essere attivato entro maggio 1985.
L'assegnazione di 231 miliardi al Piemonte non consente di attivare attraverso il Ministero dei trasporti una prima quota per la Torino-Ceres.
Il progetto è di oltre 200 miliardi sul quale contiamo di ottenere dal FIO una prima quota di 100 miliardi per attivare immediatamente i lavori.
I progetti devono essere consegnati entro il 31 maggio. Contiamo di rispettare questa data ed ottenere una risposta favorevole sia per questo progetto come per quello dell'interporto di Orbassano, due obiettivi importanti della politica dei trasporti della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Ringrazio l'Assessore per la tempestività della risposta. Gli sar particolarmente grato se vorrà farmene avere copia scritta. Mi rendo conto che il Piemonte ha avuto una quota discreta dal Fio. Nel colloquio avuto a suo tempo con il Ministro Signorile avevamo avuto assicurazioni precise in ordine al miglioramento della rete torinese dei trasporti, anche per il tratto Cirié-Lanzo che tocca il grave problema dei collegamenti con l'aeroporto di Torino. E' stata una delusione conoscere che a questo progetto non era stato assegnato nessun stanziamento che potesse consentirne l'ammodernamento. E' necessario che ci si attivi nei confronti del Ministero dei trasporti perché una quota di investimenti su Torino venga mantenuta secondo gli impegni assunti dal Ministro Signorile.
Mi risulta tra l'altro che il Ministero ha messo a disposizione delle Ferrovie dei fondi di rotazione come nel passato, ma che questi fondi non sono stati tempestivamente utilizzati proprio in vista della attuazione del progetto generale di ristrutturazione.
Sarebbe opportuno utilizzare quelle risorse per avviare alcuni interventi prioritari valutando anche opere civili di competenza della Provincia, come i passaggi a livello. Si potrebbero avviare alcuni lavori nella prospettiva di questo progetto, lavori che darebbero il segnale che comunque la ferrovia Torino-Ceres viene salvaguardata a conforto dello scoramento esistente per il mancato finanziamento del progetto.
Sarebbe estremamente importante utilizzare i fondi di rotazione avviare i possibili interventi della Provincia e del Comune di Torino per quanto riguarda la parte che interessa la Città.


Argomento: Viabilità

Interrogazione dei Consiglieri Genovese e Devecchi inerente la viabilità nell'Acquese


PRESIDENTE

All'interrogazione dei Consiglieri Genovese e Devecchi inerente la viabilità nell'Acquese, risponde l'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Le proposte del Consiglio regionale relative al "Programma delle opere viarie" da eseguire nella prima fase di attuazione (deliberazione C.R.
26/1/84) sono state accolte dall'Anas - Direzione generale e dal Ministero dei LL.PP.; costituiscono pertanto parte integrante del piano decennale della grande viabilità all'esame del CIPE.
In particolare, le proposte della Regione relative ai primi interventi da realizzare sulla SS. 456 Acqui-Ovada (variante di Visone e variante di Ovada) e relativo ammodernamento della statale sono state accolte tra gli interventi prioritari in prima fascia per un ammontare complessivo di L.
20.000.000.000 (12 miliardi per la variante di Visone e 8 miliardi per la variante di Ovada).
In merito la Regione ha recentemente sollecitato il Comune di Acqui ad inviare agli Uffici regionali copia del progetto in suo possesso della variante di Visone ed a provvedere all'eventuale adeguamento di tale progetto.
Mi è stato però detto che gli interventi edilizi richiedono alcuni spostamenti nel progetto. E' chiaro che il progetto già predisposto consente di anticipare i tempi rispetto ad altri progetti e di avviare i lavori sicuramente entro l'anno in corso.
Relativamente alla richiesta avanzata dalla Regione di inserimento nella rete di grande comunicazione della statale Acqui-Ovada risulta che la Direzione generale dell'Anas ed il Ministero dei LL.PP. non si siano ancora espressi in merito. Gli Uffici regionali dell'Assessorato alla viabilità assicurano il loro interessamento nel seguire l'iter procedurale della pratica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Devecchi.



DEVECCHI Armando

Ringrazio l'Assessore e mi dichiaro soddisfatto soprattutto per la prima parte della risposta che riguarda le circonvallazioni di Visone e di Ovada.
Vorrei permettermi di sottolineare all'Assessore ed alla Giunta l'importanza della classificazione della Acqui-Ovada e di sollecitare chi di dovere perché nelle sedi opportune detta classificazione abbia a venire.
Il collega Mignone, che è originario di quelle zone, sa quanta importanza attribuiscano le popolazioni locali alla classificazione della strada. La nostra approvazione del programma viabilità era in parte subordinata alla soluzione di questi problemi. Continuiamo ad insistere e lo faccio anche a nome del collega Genovese, oggi assente per malattia perché il problema venga risolto nei tempi più brevi possibili.


Argomento: Istituti Pubblici di Assistenza e beneficenza - II. PP. A. B.

Interrogazione dei Consiglieri Picco, Bergoglio, Devecchi inerente le strutture socio-assistenziali ed Ipab


PRESIDENTE

Interrogazione dei Consiglieri Picco, Bergoglio, Devecchi inerente le strutture socio-assistenziali ed Ipab.
Risponde il Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Le norme nazionali di prevenzione incendi interessano le Ipab, gli Ospedali, le amministrazioni pubbliche e gli stabilimenti industriali e comportano oneri insopportabili per certi versi.
Abbiamo sollevato il problema in sede nazionale ed abbiamo proposto di ripartire negli anni gli oneri previsti dalla legge per la sicurezza.
Provvedere immediatamente a tutto è assolutamente improponibile e questo l'abbiamo manifestato al Governo ed al Parlamento . L'onere per la Regione Piemonte non sarebbe inferiore ai 100 miliardi circa, ma con 100 miliardi non si riuscirebbe a colpire tutto l'arco degli impianti. Siamo ben consci che le strutture delle Ipab e degli enti ospedalieri debbono essere adeguate alle norme di sicurezza, ma siamo nella condizione di non disporre delle somme per l'intervento globale.
In alcune Ipab siamo intervenuti con piccole somme per ottenere il minimo indispensabile di sicurezza. Occorrerà tuttavia affrontare il tema o in sede di Commissione o di Consiglio regionale al fine di votare un ordine del giorno con una proposta di ripartizione nel tempo da sottoporre al Governo.
Questa è la risposta interlocutoria che posso dare. L'Assessore potrà dare ulteriori informazioni sull'intervento finanziario. In questi giorni la Giunta assumerà deliberazioni per altre 68 Ipab.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi inserisco sugli aspetti relativi alla risposta interlocutoria per evidenziare come il problema delle Ipab richiami l'esigenza di programmare gli interventi e di porre in ordine di priorità questi tipi di interventi sulle case di riposo e sulle strutture assistenziali in presenza di una rigidità di trasformazione delle strutture stesse. Mentre tutte le altre strutture pubbliche, al limite, il sovraffollamento degli uffici, la non sufficienza e garanzia in uffici pubblici possono consentire in alternativa la ricerca in altre allocazioni temporanee, purtroppo i malati o gli anziani non possono essere rimossi dalle loro strutture.
Prendo atto con soddisfazione del fatto che alcune deliberazioni sono state innescate per far fronte agli interventi più urgenti. Faccio presente però che su tutte le amministrazioni incombe la spada di Damocle della denuncia comprendendovi tecnici, operatori ad ogni titolo. Da questo punto di vista volevo richiamare l'opportunità che l'intendimento che l'Assessore ha evidenziato fosse oggetto di un documento da parte della Regione che consentisse, evidenziandolo al Ministero degli Interni, anche un atteggiamento da parte dell'autorità preposta alla sorveglianza una comprensione delle difficoltà nelle quali vengono a trovarsi gli enti e le strutture.
Credo che questo documento, anche intenzionale, sia pure non legato a provvedimenti immediatamente operativi, possa essere qualcosa che possa sollevare le grandi responsabilità che gli amministratori di strutture hanno nei confronti della legge e dell'applicazione dei regolamenti.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno sulla Michelin


PRESIDENTE

Prima di passare ad un altro punto dell'ordine del giorno informo i colleghi che i Capigruppo e l'Assessore Tapparo hanno ricevuto una delegazione di lavoratori della Michelin. Al termine dell'incontro i Capigruppo hanno concordato l'ordine del giorno che ora vi leggo e che porrò in votazione.
"Il Consiglio regionale del Piemonte preoccupato per la grave prospettiva di ulteriore ridimensionamento occupazionale che si prospetta per la Michelin in Piemonte e particolarmente a Torino dopo l'annuncio del piano di riorganizzazione aziendale da parte della direzione consapevole che nei processi di ristrutturazione attuati in questi anni, a fronte della crisi del settore, gli stabilimenti italiani Michelin sono stati in qualche misura penalizzati rispetto a quelli francesi, sia per quanto concerne i livelli occupazionali che i programmi produttivi considerato che lo stabilimento di Torino-Dora è oggettivamente invecchiato e che occorre accertare la posizione dell'Azienda circa la proposta di trasferire lavorazioni e maestranze allo stabilimento di Torino-Susa, con gli adeguati investimenti ed innovazioni (ricordando che nel 1982 l'Azienda aveva manifestato l'intendimento di ammodernare Torino-Dora prevedendo un impegno finanziario che può essere spostato su Torino-Stura) esprime solidarietà alla lotta dei lavoratori Michelin in difesa dell'occupazione e della presenza produttiva adeguata sui tre poli di Torino, Alessandria e Cuneo della multinazionale francese impegna la Giunta regionale ad attivarsi, raccordando l'azione con i Comuni e le Province di Torino Cuneo ed Alessandria ed i Parlamentari piemontesi presso il Governo nazionale perché intervenga allo scopo di : accertare i reali intendimenti del gruppo Michelin per i suoi programmi produttivi nel nostro Paese e gli impegni assumibili per il mantenimento dell'attività produttiva e l'affermazione di corrette relazioni industriali, condizionando ad essi ogni finanziamento pubblico favorire un incontro tra le parti, anche per rendere praticabili quei provvedimenti (part-time, contratti di solidarietà riduzione di orario cassa integrazione a rotazione, superamento della Cig a zero ore) proposti dalle organizzazioni sindacali e previsti dalle leggi e contratti di lavoro esistenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto terzo dell'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che sono in congedo i Consiglieri: Bajardi, Chiabrando, Genovese, Majorino e Simonelli.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 504: "Prima variazione al bilancio per l'anno finanziario 1985 nonché autorizzazione di spesa per l'anno 1986", presentato dalla Giunta regionale in data 7 marzo 1985 N. 505: "Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione di metano", presentato dalla Giunta regionale in data 7 marzo 1985 N. 506: "Modifica allo Statuto della Regione Piemonte in materia di procedure per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali", presentato dalla Giunta regionale in data 7 marzo 1985 N. 507: "Istituzione del parco naturale del Monte Fenera", presentato dai Consiglieri Acotto, Avondo, Biazzi e Valeri in data 11 marzo 1985.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 5 febbraio 1985: "Snellimento delle procedure di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741" alla legge regionale del 5 febbraio 1985: "Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 'Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" alla legge regionale del 5 febbraio 1985: "Modifica all'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 istitutiva del Consiglio regionale di sanità ed assistenza".


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 5 febbraio 1985: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23/1/1984 n. 9 'Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte'" alla legge regionale del 5 febbraio 1985: "Modificazioni alla legge regionale 17/10/1979 n. 60 'Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia' e abrogazioni delle leggi regionali 10/12/1980 n. 80 30/9/1983 n. 17 e 29/3/1984 n. 20".


Argomento:

e) Deliberazioni adottate della Giunta regionale


PRESIDENTE

Comunico che le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 26 e 28 febbraio 1985 e dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 5 marzo 1985 - in attuazione dell'art. 7, secondo comma della legge regionale 6/11/1978 n. 65, sono depositate presso l'Ufficio Aula.


Argomento: Pesca

Progetti di legge n. 476 e 486: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/2/1981 n. 7: 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte'"


PRESIDENTE

Al punto ottavo all'ordine del giorno esaminiamo i progetti di legge n.
476 e 486: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/2/1981 n. 7: 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte".
La parola al Consigliere Gerini che ne è il relatore.



GERINI Armando, relatore

Il presente disegno di legge apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1981 n. 7, verificate come necessarie nel corso dell'attuazione della legge medesima.
Le modificazioni ed integrazioni proposte prevedono da un lato l'esonero per i minori di anni 14 dall'obbligo del pagamento delle tasse e soprattasse regionali per il rilascio della licenza di pesca di tipo "B" anche per omogeneità con le altre Regioni. Tale esonero si rende opportuno in relazione al numero dei pescatori in età inferiore ai quattordici anni praticanti l'attività di pesca nelle acque del Piemonte e che ammontano in base ad una ricerca effettuata presso le Amministrazioni provinciali a circa 5.000, e in considerazione dell'opportunità di agevolare a contatto con tempo libero; dall'altro lato, si intendono esplicita te meglio le indicazioni contenute nella legge regionale 18/2/1981 n. 7, in merito alla predisposizione di piani e programmi pluriennali ed annuali di intervento fissandone tempi e modalità di approvazione. I piani possono prevedere: interventi anche finanziari a favore degli enti delegati e delle associazioni piscatorie finalizzati alla costruzione di incubatoci per la produzione di specie ittiche da destinare al ripopolamento delle acque libere; interventi volti a dotare - quando possibile - gli sbarramenti (briglie, dighe e qualsiasi altro ostacolo insormontabile) delle strutture (scale di rimonta) idonee a consentire il passaggio o la risalite del pesce. Tali interventi si rendono oggi quanto mai necessari in presenza anche di un sensibile incremento dell'entità dei tributi regionali sulle licenze di pesca.
Con il medesimo disegno di legge viene inoltre introdotta, con l'art.
2, una modifica integrativa circa la possibilità di esercitare la pesca dilettantistica da parte dei cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero; in base a tale modifica anche per ragioni connesse all'opportunità di offrire ai turisti stranieri la fruizione di ulteriori beni turistici della Regione, gli stessi turisti potranno esercitare la pesca munendosi presso le Amministrazioni provinciali di un semplice permesso temporaneo, equiparato alla licenza di categoria "B" con l'obbligo del pagamento della sola soprattassa regionale sulla licenza di pesca.
Ulteriore modifica integrativa è stata apportata all'art. 11 prevedendo che la richiesta del rilascio della licenza di pesca da parte dei soggetti in età inferiore ai diciotto anni, sia corredata dall'assegno scritto di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.
Tale modifica si rende opportuna soprattutto in relazione alla necessità di una univoca interpretazione da parte delle autorità preposte circa il rilascio della licenza di pesca ai minori.



PRESIDENTE

Li parola al Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero

Con altri colleghi del Gruppo comunista avevamo presentato un progetto di legge su questa materia non soltanto per facilitare l'avvicinamento all'esercizio pescatorio da parte dei giovani inferiori ai 14 anni, ma per proporre una modifica all'art. 4 della legge 7 in merito alla predisposizione di piani e programmi pluriennali ed annuali di intervento che, così come sono formulati all'interno della legge 7, ci paiono troppo generici. La proposta di consentire ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni di esercitare la pesca senza l'obbligo della licenza era tra l'altro troppo semplificata.
L'approvazione dei piani e dei programmi pluriennali che nel nostro progetto venivano approvati dal Consiglio regionale, abbiamo accettato le argomentazioni dell'Assessore che suggerisce di alleggerirne le procedure di approvazione.
Ci auguriamo che questo intervento possa mettere in moto la legge 7 soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio ittico e delle acque del Piemonte.
Dichiaro voto favorevole del Gruppo Comunista.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Intervengo per manifestare voto favorevole e l'apprezzamento per l'iniziativa relativa ai ragazzi inferiori all'età di 14 anni. E' un'iniziativa che in altre Regioni è in atto da molto tempo: si tratta della correzione di un errore che si è protratto anche troppo nel tempo.
Esprimo oltre alla mia approvazione, il mio consenso.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore alla caccia e pesca

Registro con soddisfazione il consenso delle forze politiche del Consiglio su questo provvedimento che certamente non è esaustivo dei problemi della pesca. Il non pagamento di tributi da parte di ragazzi inferiori ai 14 anni è un intervento di carattere pedagogico-culturale molto significativo perché favorisce l'avvicinamento dei giovani ad uno sport a contatto diretto con la natura.
Altre Regioni avevano previsto questa norma nella loro legislazione. E' importante anche segnalare l'incentivo rivolto ai turisti stranieri che possono esercitare la pesca nella nostra Regione pagando soltanto la sopratassa regionale. Mi pare peraltro di dover segnalare il testo di legge all'esame del Consiglio che era stato suggerito dal Gruppo comunista perch consente l'avvio di programmi in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la possibilità di intervenire finanziariamente per realizzare strutture che rappresentano un aspetto molto importante per la salvaguardia del pesce nei nostri fiumi e per gli incubatori per la riproduzione.
Il Gruppo comunista con una interrogazione al Consiglio presentata circa due anni fa aveva sollevato la questione.
Ringrazio i colleghi per questo contributo e raccomando l'approvazione del disegno di legge.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato: Art. 1 "L'articolo 4 della legge regionale 18/2/1981 n. 7 è sostituito dal seguente: 'Art. 4 - Piani e programmi regionali d'intervento La Regione predispone, d'intesa con le amministrazioni provinciali piani e programmi annuali o pluriennali di intervento nel settore della pesca che prevedono: a) zone di protezione destinate al rifugio ed alla riproduzione della fauna ittica di cui al successivo articolo 16 b) eventuali concessioni di piscicoltura di cui e in conformità al terzo comma dell'articolo 100 del DPR 24/7/1977, n. 616, intese come centri pubblici di produzione, di specie ittiche, anche allo stato naturale c) programmi finanziari d'intervento pluriennali ed annuali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti a) e b) e per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1.
I piani ed i programmi di cui al comma precedente sono predisposti dalla Giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni provinciali e sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, entro il 30 settembre di ogni anno.
Le acque di cui al presente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle poste a cura delle amministrazioni provinciali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "All'articolo 10 della legge regionale 18/2/1981 n. 7, il terzo comma è sostituito dal seguente: 'I cittadini stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero possono ottenere il rilascio della licenza di pesca alle stesse condizioni e con le stesse modalità di quelli residenti nella Regione Piemonte ovvero possono ottenere un permesso di pesca, equiparato alla licenza di categoria B, presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio. Il permesso di pesca è soggetto al pagamento delle soprattasse regionali, ha la validità di mesi tre e non può essere rinnovato nel corso dell'anno"'.
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "All'articolo 11 della legge regionale 18/2/1981 n. 7: l'ultimo comma è sostituito dal seguente: 'La licenza di pesca di tipo B può essere rilasciato ai :minori di anni 18, previo assenso scritto di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela'.
In fine è aggiunto il comma seguente: ' Ai minori di anni 14 la licenza di tipo B è rilasciata senza l'obbligo del pagamento delle tasse e soprattasse annuali di cui al successivo articolo 30"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Comuni - Controllo sugli atti degli enti locali

Esame deliberazione Giunta regionale n. 46-40743: "L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, art. 36, secondo comma. Individuazione dei Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione: modifica dell'allegato 'A' della D.C.R. 27/1/1983 n. 384-875, secondo aggiornamento dell'elenco approvato con la medesima deliberazione ed integrato con D.C.R. 2/2/1984 n. 633/1386"


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 46-40743: 'L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, art. 36, secondo comma. Individuazione dei Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione: modifica dell'allegato 'A' della D.C.R. 27/1/1983 n. 384-875, secondo aggiornamento dell'elenco approvato con la medesima deliberazione ed integrato con D.C.R.
2/2/1984 n. 633-1386".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

L'ultima proposta di aggiornamento dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione dei PPA, portata alcuni mesi fa in Consiglio era stata ritirata perché l'Assessore all'urbanistica ed il Presidente della Giunta si erano resi conto che le nostre osservazioni circa l'inclusione di Comuni dalla troppo limitata consistenza demografica avevano delle motivazioni obiettive. Era stata addirittura ritirata la deliberazione, fatto abbastanza sintomatico in questo Consiglio regionale.
La nuova deliberazione, che modifica la deliberazione applicativa dei parametri attraverso i quali si giunge alla definizione dei Comuni, ci lascia però ancora estremamente perplessi. Non possiamo contestare l'applicazione meccanica di questi elaboratissimi parametri (la legge nazionale stabilisce che sono obbligati a fare i PPA i Comuni con oltre 10.000 abitanti e al di sotto dei 10.000 abitanti solo allorquando ricorrano delle eccezionali condizioni), ma sostengo che la nostra deliberazione di indicazione dei sistemi attraverso cui si giunge a questa definizione è sbagliata. Ci sono Comuni come Ceresole Reale che ha 173 abitanti, Valprato Soana 216 abitanti, Canosio 135 abitanti, Marmora 180 abitanti. Pertanto non possiamo accettare questa elencazione e chiediamo che il problema sia affrontato alla radice il che significa una radicale modificazione dei criteri adottati per la formazione degli elenchi contro cui ci eravamo gia espressi nella fase di approvazione. Non è il caso di sottoporre i Comuni a questa ulteriore fatica procedurale. E' vero che nelle ultime varianti della legge non è più una grande operazione progettuale, urbanistica; tuttavia porta perdite di tempo, spese inutili che agli amministratori locali appaiono assurde ed immotivate proprio sulla base della considerazione di realtà effettive che si presentano alle loro amministrazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Mi unisco alle dichiarazioni del Gruppo democristiano. Anche per noi questa classificazione è ritenuta se non sbagliata, per lo meno esagerata in quanto viene automaticamente portata a definire obblighi per Comuni che sono già in difficoltà per altre cause.
Siamo portati a rendere più semplice l'applicazione di questa legge per cui in questo caso non siamo disposti a dare voto favorevole.



PRESIDENTE

Ha ora la parola l'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La Giunta aveva a suo tempo ritirato la deliberazione sulla base di alcune considerazioni che erano state fatte, se non sbaglio, proprio dal collega Martinetti.
Riteniamo di avere fatto tutto quanto era possibile. Abbiamo anche fornito ai membri della II Commissione una relazione appositiva in cui si motivano le ragioni per le quali è stata adottata questa deliberazione.
Peraltro l'esame dei Comuni tenuti o meno alla formazione dei PPA è fatto sugli strumenti urbanistici; se gli strumenti prevedono insediamenti industriali od insediamenti turistici è chiaro che ricadono in quella serie di categorie previste dall'art. 36 della legge urbanistica.
E' evidente che di passo in passo si arriva ad escludere tutti i Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti dall'obbligo di formare il PPA. L'art. 36 al quale ci riferiamo è molto chiaro.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la deliberazione il cui testo recita: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 1985 n. 46


Argomento:

sentita la competente Commissione consiliare delibera ai sensi dell'art. 36, secondo comma della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni: 1) di approvare le seguenti modifiche dell'allegato 'A' della D.C.R. 27/1/1983 n. 384-875 pubblicato sul R. L'. R. del 3 marzo 1983, supplemento speciale al n. 10: - a pag. 6, colonna 'Indicatori utilizzati', il testo della B2 (i) e così integralmente sostituito: 'B2 (i) Previsioni di sviluppo turistico contenute nei piani regolatori generali intercomunali e di Comunità Montana. Qualora i P.R.G.I. ed i P.R.G.C.M. approvati ai sensi della L.R. 56/77 provvedano, per uno o più Comuni, incrementi della capacità ricettiva turistica superiori a 300 stanze e posti letto (B2 > 300 stanze e posti letto), l'indicatore B2 è attribuibile anche agli altri Comuni del raggrnppamento se in ognuno di essi si riscontra un incremento della capacità ricettiva turistica superiore a 100 stanze. In questi casi nell'Allegato 'B' l'indicatore 132 è contraddistinto dalla lettera 'i' posta fra parentesi: B2 (i). - a pag. 6 colonna "Indicatori utilizzati', voce B3, secondo capoverso la dizione '...e, 83, secondo comma, ...' è sostituita da '..., e 83, primo comma...' - a pag. 6 colonna 'Fonti delle informazioni e note', voce B2, la dizione '(art. 21, terzo comma)' è sostituita da '(art. 21, quinto comma)' - a pag. 7 colonna 'Indicatori utilizzati', il testo della voce C2 è così integralmente sostituito: C2(i) Previsioni di sviluppo industriale contenute nei piani regolatori generali intercomunali e di Comunità Montana. Qualora i PRGI ed i PRGCM approvati ai sensi della L.R. 56/77 prevedevano, per uno o più Comuni, aree industriali ed artigianali, ronchi per impianti tecnici funzionali agli insediamenti produttivi, la cui superficie territoriale libera sia superiore a 5 ettari (C2 > 5 ettari) l'indicatore C2 è attribuito anche agli altri Comuni del raggruppamento se in ognuno di essi si riscontra una previsione delle aree di cui sopra superiore a 1,5 ettari. In questi casi nell'Allegato 'B' l'indicatore C2 è contraddistinto dalla lettera i posta fra parentesi: C2(i). - a pag. 8, colonna 'Indicatori utilizzati', voce C3, secondo capoverso, la dizione '.., e 83, secondo comma...' è sostituita da '... 83 primo comma...' 2) di approvare il seguente elenco di Comuni da obbligare alla formazione del programma pluriennale di attuazione, nonché l'allegato 'B2' che forma parte integrante della presente deliberazione, dando atto che i medesimi costituiscono secondo aggiornamento ed integrazione dell'elenco e dell'allegato 'B già approvati con deliberazione C.R. del 27/1/1983 n. 384 875. Secondo aggiornamento dell'elenco dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti obbligati alla redazione del P.P.A.: Comprensorio di Torino: Buttighera d'Asti - Lenone - Ozegna - Pancalieri - S. Sebastiano Po Sauze d'Oulx - Vi Comprensorio di Ivrea: Andrate - Baldissero C.se - Carema - Loranzè - :Nomaglio - Settimo Vittone Comprensorio di Pinerolo: Virle Comprensorio di Vercelli: Carisio - Cigliano - Desana - Tricerro Comprensorio di Biella: Cerrione - Mottalciata - Piatto Comprensorio di Borgosesia: Scopello - Valduggia Comprensorio di Novara: Bocca - Carpignano Sesia - Cavaglio d'Agogna - Landiona - Maggiora Momo - Paruzzaro Comprensorio di Verbania: Colazza - Formazza - Lesa - Pella - Premeno - Premia - Toceno Trontano - Villadossola Comprensorio di Cuneo: Canosio - Marmora Comprensorio di Saluzzo: Caramagna Piemonte - Morello - Villafalletto Comprensorio di Alba-Bra: Diano d'Alba - Monforte D'Alba - Narzole Comprensorio di Asti: Agliano - Calliano - Costigliole - Grana - Monastero Bormida Montechiaro d'Asti - Roccaverano - Tigliole Comprensorio di Alessandria: Borgoratto Alessandrino - Boscomarengo - Castellazzo Bormida - Predosa - Ricaldone - Sezzadio Comprensorio di Casale Monferrato: Morano sul Po 3) di dare atto che i seguenti Comuni, già obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione con D.C. R. del 27/1/1983 n. 384/875 e con D.C.R. del 2/2/1984 n. 633-1386, in conseguenza delle modifiche apportate ai criteri di individuazione degli indicatori B2(i) e C2(i) di cui al punto 1, non risultano obbligati a redigerlo: Aisone, Balocco Biandrate, Borgo S. Martino, Casalbeltrame, Casanova Elvo, Cellamonte Gifflenga, Neviglie, Pietraporzio, Pomaro Monferrato, Recetto, Rovasenda Sala Monferrato, .Sambuco, S. Nazzaro Sesia, Trezzo Tinella, Villarboit". Chi e favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvata con 20 voti favorevoli e 15 contrari.

Argomento: Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale n. 26-40369: "Regolamento sulle modalità di formazione e di tenuta dell'albo dei collaudatori"


PRESIDENTE

Punto quinto all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 26-40369: 'Regolamento sulle modalità di formazione e di tenuta dell'albo dei collaudatori'".
La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Chiedo il rinvio di questa deliberazione alla Commissione e il riesame alla luce di una nota pervenuta ai Capigruppo da parte dei lavoratori dell'Assessorato all'agricoltura che esprimono pesantissime riserve su di essa.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

Il Gruppo D.C. non ha una posizione predefinita in un senso o nell'altro, ritiene quindi di assumere in ordine all'argomento un atteggiamento di astensione.
La Giunta e la maggioranza assumano la responsabilità che debbono assumere.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'Assessore Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Non ho alcuna difficoltà a discutere l'argomento il giorno 21 marzo.
Faccio però presente che per questo rinvio è già avvenuto nell'ultima seduta. Abbiamo esaminato questa decisione alla luce di quanto i dipendenti dell'Assessorato all'agricoltura hanno espresso mila memoria ai Consiglieri. Il provvedimento non tocca minimamente il funzionamento e gli atti relativi all'assegnazione dei collaudi. Questo provvedimento vuole portare ordine nel settore. Non c'entra la formazione dell'albo con quanto asseriscono i dipendenti dell'Assessorato all'agricoltura.
Per questi motivi la II Commissione, pur valutando le proteste dei dipendenti dell'Assessorato all'agricoltura, ha demandato alle leggi che attivano la possibilità di eseguire i collaudi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Avevamo iscritto questo punto all'ordine del giorno nella Conferenza dei Capigruppo su richiesta di uno o due Capigruppo che ha chiesto di trattare questo argomento nella prossima seduta. Resterei fermo a questo punto. Le considerazioni di merito poi che sono state qui fatte dall'Assessore ci debbono indurre a rivedere alcuni punti prima di approvare il provvedimento stante le ragioni di urgenza.



PRESIDENTE

Mi pare corretto aggiornare l'argomento alla prossima settimana con la sollecitazione di cui il Consiglio prende atto.
Chiede la parola il Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Per precisare che non ho chiesto il rinvio di questo provvedimento, ma di quello sul diritto allo studio in quanto la parte finanziaria deve essere esaminata dalla I Commissione.



PRESIDENTE

In realtà il Capogruppo Montefalchesi ha chiesto il rinvio al 21/3.
L'Assessorato ora ha sottolineato l'urgenza del provvedimento. Se i Capigruppo stanno alle decisioni assunte nella Conferenza dei Capigruppo non c'è dubbio che l'argomento viene iscritto per il 21 con la sollecitazione dell'Assessore che in quella seduta venga deliberato.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

Su questo orientamento sono d'accordo.
Vorrei ricordare che da parte nostra non c'è stato nessun entusiasmo per la legge 18. C'è stata una avversione su molti punti del regolamento tuttavia noi abbiamo sempre rispettato i tempi che il Consiglio e le Commissioni hanno dato.
Questo argomento doveva venire in discussione assieme al regolamento non è stato discusso perché sono intervenuti dei fattori nuovi, è stato regolarmente iscritto all'ordine del giorno della Commissione per le stesse motivazioni che sono state ricordate questa mattina, la Commissione ha preso in esame la formazione dell'albo dei collaudatori, è giunta con posizioni diverse alle conclusioni. Ora ritorna in Consiglio e viene riportata in Commissione perché evidentemente molti sono stati distratti su questo problema. Non vorremmo si continuasse nella distrazione e si andasse avanti ed indietro ancora per qualche volta, non sarebbe indice di serietà.
Quindi d'accordo sul rinvio, perché le partite aperte si chiudano e si arrivi alle decisioni necessarie. E' questa la raccomandazione che faccio per questa legge, e per tutti gli altri provvedimenti che sono ancora in sospeso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo ha molte perplessità e alcune considerazioni da fare su questo argomento. Per l'ordine dei lavori la Presidenza deve fare chiarezza sul fatto che la Commissione venga o meno investita di questa vicenda. L'interpretazione del Capogruppo comunista mi pare sia quella di prendere atto dello slittamento al 21/3 e non del ritorno in Commissione.
Chiedo alla Presidenza di chiarire anche per sapere che lavoro dovremo fare questa settimana.



PRESIDENTE

Mi pare di essere stato chiaro quando ho detto che viene rinviato al 21 con l'approvazione definitiva senza nessun rinvio in Commissione dopo quanto è stato affermato dall'Assessore competente.


Argomento: Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 503: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23/7/1982, n. 16"


PRESIDENTE

Punto sesto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 503: 'Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23/7/1982 n. 16".
La parola al relatore, Consigliere Ferrari.



FERRARI Maria Sofia, relatore

La relazione è già stata consegnata ai Consiglieri la scorsa settimana quindi la dò per letta. Voglio richiamare però i Consiglieri sul testo del disegno di legge che risponda concretamente alla necessità di garantire un servizio sociale, come quello dei trasporti in zone particolarmente disagiate che senza la certezza di mobilità rischierebbero un ulteriore degrado.
L'Assessore ai trasporti proporrà alla II Commissione le zone che necessitano di contributo finanziario integrativo nel settore del trasporto pubblico per rispondere alle effettive e reali esigenze.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Abbiamo valutato con attenzione gli obiettivi che si pone il disegno di legge e non possiamo non convenire sull'opportunità che, sia pure con provvedimenti a singhiozzo) e quindi ancora in un regime non di programmazione degli interventi, la Regione provveda a colmare i deficit di esercizio che si verificano in tutte le cosiddette aree depresse o che richiedono come le zone alpine un supporto di intervento della Regione per assicurare quel minimo di continuità dello sviluppo socio-economico che è dato dalla presenza del mezzo di trasporto pubblico.
Per quanto attiene alla componente che si riferisce alle zone alpine ed ai Comuni montani non abbiamo obiezioni e riteniamo che sia legittima la collocazione del provvedimento anche se in un quadro di programmazione ancora incerto con delle parametrizzazioni che non sono definite che rischiano di intervenire più per colmare divari di deficit di esercizio che non delle reali esigenze di promozione dello sviluppo.
Questo è un problema che rimane comunque al di là della positività del provvedimento stesso.
Dove abbiamo invece forti perplessità è in ordine alla seconda parte degli interventi che vengono enunciati che si riferiscono ad interventi in zone di emergenza economica, di crisi occupazionale e quindi di particolare e delicata proiezione sia delle situazioni pregresse, cioé dei deficit che si sono verificati dall'83 ad oggi, sia delle situazioni che si potrebbero verificare in ragione di evenienze che non sono oggi del tutto previste.
Avevamo proposto in Commissione che fosse circoscritta l'indicazione delle aree effettivamente investite da processi di crisi. In particolare lo stesso Assessore da me richiesto aveva ammesso che era stata evidenziata la Provincia di Torino come zona dove in questi ultimi anni la caduta occupazionale improvvisa e le oggettive difficoltà a reggere l'economicità dell'esercizio, mettevano in discussione la possibilità di proseguire i servizi.
Insistiamo su questa richiesta. Siccome il provvedimento si colloca con proiezione finanziaria all'anno 1985, sia pure cercando di colmare delle esigenze pregresse, non vorremmo che il provvedimento aprisse degli improvvisi ed inopportuni spiragli di copertura di deficit finanziario di esercizio che non sono nello spirito del provvedimento e che rischierebbero di deviare risorse in direzione che non sono quelle opportune per la programmazione, ma non lo sono in linea generale per far fronte alle grandi esigenze che la domanda di trasporto pubblico ha nella nostra Regione.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Guasso.
Ne ha facoltà.



GUASSO Nazzareno

Il mio intervento è anche dichiarazione di voto.
Premetto che approviamo queste proposte di modifica agli articoli della L. 16 perché, come ho già detto in Commissione, ne condividiamo la filosofia, perché riteniamo utile lo stimolo e l'incentivo alle aziende per mantenere in vita linee che sono definite socialmente utili.
Vorremmo però raccomandare sul modo in cui ci muoveremo nell'ambito di queste proposte di modifica. La prima raccomandazione è di ordine generale e conosco in parte la risposta dell'Assessore ma vale la pena di ripeterla qui in modo che il Consiglio ne prenda atto.
Siamo contrari alle distribuzioni di soldi a pioggia, senza una precisa e specifica finalizzazione. Questa è la filosofia della proposta di emendamento.
Seconda raccomandazione. Le linee socialmente utili sono tante e coprono territori che hanno necessità obbligate di avere mezzi di trasporto pubblico anche se la redditività o il rapporto fra costi e ricavi è negativo.
In generale sono linee che coprono il 90 per cento dei territori montani con una esatta e chiara finalizzazione fra necessità e difficoltà di quadratura di bilanci.
E' valida quindi la scelta, ma ci deve essere un rigore notevole nell'intervento altrimenti se ognuno di noi nella nostra Provincia elenchiamo le linee socialmente utili potremmo elencarne centinaia e magari dalla montagna potremmo scendere alla collina. Comunque occorre mantenere un mezzo di trasporto anche per un livello di popolazione molto basso con dei trasporti molto limitati.
Rigore quindi nella scelta che naturalmente deve essere legato ai bilanci delle aziende.
Abbiamo insistito perché l'Assessorato coinvolga direttamente la Commissione competente in modo che non ci rimanga né l'ombra né il dubbio che si tratti di una operazione che sottolinea la socialità di una scelta.
Quando dico rigore nell'esame dei bilanci intendo esame attento e rigoroso della modifica all'art. 6 laddove si dice: "ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, il concessionario interessato dovrà trasmettere il relativo rendiconto dei ricavi effettuati".
Nell'esame del bilancio è necessario un rigore particolare richiedendo tutte le fintomazioni utili per capire se il richiamo ai ricavi effettivi per poter determinare il contributo siano reali o forzati.
Seconda questione. Il collega Picco ha fatto una osservazione che anch'io ho fatto in Commissione. La seconda parte del contributo aggiuntivo, a ripiano di bilanci aziendali che riguardano crisi di aziende o di aree, dobbiamo precisarlo di volta in volta attraverso un rapporto diretto con la Commissione competente altrimenti rischiamo di percorrere una strada pericolosa e non poter più tamponare la situazione.
Terza osservazione. Riguarda le modifiche al comma primo dell'art. 12 che riguarda i subentri. Prevediamo di fronte ad una azienda di trasporto in crisi, di poter allargare i protagonisti dell'intervento, aziende del settore che possono subentrare.
Potrebbero esserci delle iniziative imprenditoriali che non sono direttamente del settore ma che vorrebbero inserirsi. Sul piano del principio l'iniziativa mi pare giusta perché potremmo stimolare anche con un aiuto regionale, la nascita di nuovi imprenditori, potremmo liberarci da eventuali pressioni e da accordi del settore, potremmo quindi allargare il mercato.
Sono d'accordo su questa linea alla condizione però che le aziende subentranti forniscano alla Regione tutte le garanzie necessarie. Non vorrei che fossero aziende "fasulle" aziende che non sono poi capaci di reggere il servizio o che tentano di reggerlo per un anno, un anno e mezzo.
Ci vuole specializzazione imprenditoriale, esperienza per evitare che dopo due anni ci venga rimessa la linea perché non redditizia. Se manteniamo un rapporto stretto tra Commissione ed Assessorato, il rigore di questo intervento diventa norma di lavoro dando un contributo ad un settore che svolge funzioni socialmente utili.
In Commissione stiamo discutendo la nuova legge regionale sui trasporti, mi auguro che questa discussione possa concludersi entro questa legislatura. E' una legge che fa un nuovo passo avanti nella direzione della razionalizzazione, della riorganizzazione e della programmazione del settore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Approviamo questa legge dopo tre anni dall'applicazione della L. 16 che ha consentito di gestire la legge nazionale n. 151.
Nell'applicazione della legge nazionale sono emerse alcune necessità fondamentali per consentire il mantenimento di servizi. Il riferimento è a linee e a servizi di carattere sociale che non potrebbero essere ripianati con i fondi della legge 151 dovendo rispettare il rapporto tra costi e ricavi che la legge nazionale prevede. Abbiamo ereditato questa situazione alla nascita di questa legge con una maglia di servizi legata a concessioni che in passato i diversi concessionari hanno ottenuto dallo Stato e che sono state poi confermate dalla Regione.
Sono servizi che riguardano le aree montane dove non esiste alternativa di trasporto.
Voglio assicurare i colleghi che non tutte le linee indicate nell'elenco sono suscettibili di ripiano. Intanto il ripiano è parziale.
Molti concessionari hanno una sola linea di questo tipo ed altre linee importanti con grossi gettiti quindi con un buon rapporto tra trasportati e costi. Dall'esame dei bilanci questo utile, questo rapporto superiore alla media andrà a compensare le linee che non necessariamente devono essere ripianate o avere un contributo aggiuntivo.
Ci sono però dei casi di concessionari che purtroppo non riescono a rispettare il rapporto tra costi e ricavi perché la maggior parte dei servizi è svolta su linee socialmente utili, in zone montane o collinari.
Questo è il primo obiettivo che si pone la legge.
La Regione Piemonte ha assicurato agli handicappati ed agli invalidi il trasporto gratuito su qualsiasi mezzo. In questo caso le aziende non possono riscuotere gli importi degli abbonamenti o dei biglietti quindi si rivolgono alla Regione per chiedere un contributo sostitutivo.
In questo caso, per non mortificare gli interessati, consegneremo una tessera regionale che permetta la percorrenza su tutte le linee della Regione Piemonte, pubbliche o gestite da privati.
C'è un altro aspetto che riguarda le zone in crisi. La caduta del trasporto dei lavoratori pendolari rischia di cancellare anche il servizio a favore delle popolazioni per cui o si passa al taglio drastico o si mantiene il servizio con il rischio di un rapporto negativo tra costi e ricavi.
Un caso di questa natura è quello del pinerolese. L'Indesit ha ridotto drasticamente gli operai pertanto ha inciso sul trasporto in ragione di 1500/2000 persone. La scelta non può che essere del taglio di linea o del mantenimento con disavanzi negativi. Abbiamo operato nella direzione del taglio superfluo. L'Indesit operava su tre turni: quello del mattino quello centrale e quello della sera e circa 1000 persone non usufruivano del servizio. Si tratta ora di capire se la crisi è provvisoria, in questo caso manteniamo per qualche mese il servizio, se è irreversibile si dovrà rivedere, l'intero sistema di trasporto. Abbiamo ricuperato circa 800.000 chilometri, abbiamo mantenuto il turno centrale, tuttavia ci sono troppe aree di sosta che non compensano i parametri di chilometri autobus e chilometri autisti che abbiamo imposto.
II collega Picco chiedeva di puntualizzare le aree di crisi. In Commissione sottoporremo le situazioni di crisi, raccoglieremo le osservazioni che la Commissione proporrà.
Non eroghiamo contributi se non previa convenzione o accordo sottoscritto tra organizzazioni sindacali, aziende e Regione dove vengono assicurati l'occupazione, il servizio e gli aspetti finanziari legati ai servizi.
Per assicurare la presenza regionale e non correre i pericoli che Guasso sottolineava, chiediamo nella legge una serie di vincoli cautelativi sia agli investimenti fissi sia a quelli mobili, perché al di là degli accordi e degli impegni ci dovessero essere aziende che a distanza di un anno si dimostrano incapaci e inattive, ci sia perlomeno la garanzia per la Regione di non perdere il contributo e di orientare il finanziamento verso altre direzioni. E' una legge considerata valida ed è utilizzata anche da altre Regioni nella gestione dei trasporti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La risposta negativa espressa in Commissione viene riconfermata. Il nostro giudizio non puo che essere critico nei confronti dell'atteggiamento della Giunta. Questo provvedimento si colloca in uno spazio politico gestionale dell'Assessorato del tutto nuovo rispetto alle premesse ed al futuribile, nuovo perché approfitta di una carenza assoluta di organizzazione istituzionale del settore, perché i consorzi non si sono costituiti ed abbiamo cercato poco per volta di seppellirli. Lo strumento di riferimento programmatori° che era dato dall'organizzazione volontaristica o meno dei Comuni è un istituto ormai desueto e in via di estinzione, quindi non abbiamo alcuna possibilità di riferimento, così come non abbiano nessuna possibilità di riferimento ad un nuovo tipo di organizzazione che è l'organizzazione che si presume possa essere la programmazione a scala comprensoriale, perché anche questo riferimento non esiste.
L'Assessorato ha quindi buon gioco ad inserirsi con uno strumento di questo tipo che è prettamente di gestione centralistica della Regione. Non nego che vi siano delle ragioni anche eccezionali per doversi avvalere di certi strumenti, ma non posso politicamente non sottolineare questa preoccupazione. Conserviamo la posizione che avevamo già preannunciato e cioé che le linee socialmente utili, pur denunciando una mancanza di sostanziale programmazione che più elegantemente Guasso evidenziava in mancanza di criteri, di enunciazione della definizione di socialmente utile, diciamo che è una mancanza di programmazione, perché nella programmazione ci sta anche la definizione di cosa è socialmente utile e cosa non lo é, ma soprattutto evidenziamo la seconda preoccupazione che avevamo espresso e che cioé inopportunamente o inopinatamente in queste scarse risorse si possono inserire casi che non meritano l'eccezionalità che il provvedimento invoca.
Per questa ragione ci asteniamo nella votazione degli articoli e del provvedimento nel suo complesso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Sarò breve. Le rigorose e convinte raccomandazioni che venivano fatte alla Giunta da parte del collega Guasso, a nome del Partito comunista hanno solleticato la mia coscienza rammaricandomi di non aver potuto seguire nelle Commissioni I e Il, una legge di spesa che, sentite le perplessità che vengono enunciate da varie parti e pur tenendo conto della garanzia di cautela espressa dall'Assessore nella sua replica, dato il periodo, mi sembra più un provvedimento elettorale che un provvedimento dovuto, ancorché con intendimento sociale, oltre che amministrativo. Questa nostra perplessità determina il nostro atteggiamento di astensione contrariamente al nostro positivo atteggiamento di favore rispetto alla legge 16, essendo quella una legge di enunciazione di principi ed anche rispetto- a provvedimenti che chiamerei minori che vengono recuperati a fine legislatura in parte per smaltire quanto più lavoro possibile e in parte per non lasciare cose in sospeso.
Ancora ieri nella riunione dei Capigruppo sono stati recuperati provvedimenti che c'è da chiedersi se sia proprio il caso di presentare in questo scorcio di fine legislatura o se non sia il caso di non voler lasciare al prossimo Consiglio troppi sospesi.
Le ulteriori perplessità espresse ripetutamente dal Consigliere Picco sia nel primo che nel secondo intervento, derivano dalla difficoltà di poter inquadrare questo provvedimento in un ambito programmatorio reale.
Tutti questi aspetti avvalorano le nostre perplessità, e quindi il nostro voto è di astensione in contrasto con il nostro primitivo atteggiamento di favore nei confronti della legge 16.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Anche da parte del nostro Gruppo ci sono perplessità su questa ipotesi.
Il voto di astensione è teso soprattutto alla non possibilità in termini di tempo di dare a questo problema la dovuta attenzione nello specifico.
Non diciamo di più perché mi sembra abbastanza improprio, come è stato fatto sia da parte di qualche intervento della maggioranza che della opposizione, in sede istituzionale sollevare riserve sulle finalità del provvedimento.
Non è consentito senza motivare, dimostrare e fare esempi, accusare il governo della Regione di utilizzare le risorse pubbliche per destinazioni che non abbiano una giustificazione totale, assoluta e rigorosa.
Non ci allineiamo su questa argomentazione di comodo, tipicamente di fine legislatura.
E' materia sulla quale la legge del mercato non può fare premio esistono delle situazioni marginali che richiedono il supporto pubblico per garantire il trasporto che, se reso dal mercato, sarebbe ad un costo penalizzante per le aree o le persone interessate.
Ci rendiamo anche conto che nella complessità della materia, con i vincoli di natura nazionale ai quali faceva riferimento l'Assessore oltre che di natura finanziaria, non é così facile né così semplice poter dare un quadro di interventi che faccia emergere i criteri di programmazione e di priorità. Questo mi sembra il limite del provvedimento.
Non intendiamo allinearci con chi ogni qualvolta il governo della Regione deve tradurre i suoi momenti finali con l'erogazione di risorse mette in dubbio che queste risorse siano trasmesse con assoluta valutazione delle opportunità e delle priorità.
Errori ci saranno, devo però dire che in alcuni interventi, qualche legittima suspicione è stata espressa. Lo consideriamo sul piano dello stile un .metodo da non condividere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Debbo onestamente confessare di trovare un fondamento nelle difficoltà denunciate dai colleghi che mi hanno preceduto.
Questo è un disegno di legge sul quale neppure io ho potuto fermare la mia attenzione e che sostanzialmente ho cercato di interpretare nelle sue grandi linee attraverso quanto è stato qui espresso nella discussione generale.
Mi ha colpito in modo particolare l'intervento, a nome del Gruppo comunista, del collega Guasso il quale ha evidenziato una serie di perplessità che, proprio perché provengono da una presa di maggioranza hanno più rilievo di quelle che non sono state formulate dall'opposizione.
Non definirei, per quanto ne ho potuto comprendere, questa legge una legge di carattere elettorale.
Non mi pare sia questo il taglio da dare all'interpretazione della normativa proposta. Penso però che sia una legge fortemente centralizzata che lasci alla Giunta la discrezionalità di intervenire in una materia così delicata quale quella dei trasporti.
Da questo punto di vista l'obiezione che è già stata fatta dal collega Picco mi trova d'accordo. E' una legge che fortemente accentua il potere centralistico della Regione.
Per questo motivo, in aggiunta agli altri facilmente deducibili, il mio voto sarà di astensione sulla legge.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "La legge regionale 23/7/1982 n. 16 è così modificata ed integrata.
Dopo l'art. 6 viene inserito un nuovo articolo 6 bis che recita: 'A sostegno di servizi sociali di concessione regionale, imposti dalla Regione a decorrere dal I gennaio 1983 o che verranno inseriti nella programmazione regionale, può essere accordato nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali, su proposta della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, un contributo integrativo a favore degli Enti o aziende concessionarie. Tale contributo è definito a parziale ripiano dei minori introiti tariffari effettivi del concessionario fino alla misura minima stabilita annualmente con Decreto del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 6, comma primo della L. 10 aprile 1981 n. 151.
Il contributo regionale massimo ammissibile è stabilito rispetto alla percorrenza aziendale.
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante il concessionario interessato dovrà trasmettere il relativo rendiconto dei ricavi effettivi entro il 30 maggio di ogni anno.
Il contributo integrativo previsto nel primo comma è anche erogabile in via straordinaria da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, per fronteggiare impreviste ed eccezionali situazioni di crisi aziendale ed occupazionale, dovuta a riduzioni notevoli di ricavi effettivi dal traffico non dipendenti dal concessionario, ad esclusione delle linee con oneri a carico del committente, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti riconosciuti socialmente utili e non sopprimibili.
All'art. 8 vengono aggiunti i seguenti commi: 'Gli immobili di cui al terzo comma, punto due del presente articolo sono ammessi a beneficiare di contributo regionale in conto investimenti sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 25 anni.
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione di primo grado presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari con spesa a carico del beneficiario; la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare eventuali forme di vincolo parziale rispetto all'entità del contributo previsto.
Le aziende ed enti pubblici, con esclusione delle aziende pubbliche costituite in società di capitale, provvedono alla dichiarazione di vincolo di destinazione venticinquennale con deliberazione del Comune di ubicazione dell'immobile oggetto di contributo regionale.
La durata del vincolo di destinazione è ridotta a 10 anni per gli immobili sui quali sono compiuti interventi di ammodernamento, con contributo regionale superiore ad una soglia minima stabilita annualmente dalla Giunta in sede di deliberazione dei piani di intervento regionale.
In via eccezionale, qualora le Aziende ed Enti di trasporto previa autorizzazione regionale e delle autorità competenti cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalità di esercizio degli stessi, è ammessa la revoca dei suddetti vincoli di destinazione, salvo restituzione alla Regione delle quote di contributo non ammortizzate, ferma restando l'indicizzazione delle stesse rispetto alle modalità di cui all'art. 4 comma quarto della deliberazione C.R. del 16/2/1984 n. 658-2041.
Gli investimenti ammessi a contributo in conto capitale sono contabilizzati conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma terzo e quarto della deliberazione del C.R. del 16/2/1984 n. 658-2040: diversamente i finanziamenti regionali relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali (autostazioni, pensiline di sosta e similari) sono concessi a fondo perduto trattandosi di infrastrutture di pubblico interesse'.
Dopo il primo comma dell'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi: 'Il contributo per il subentro può essere erogato anche in assenza delle condizioni previste nel comma precedente per situazioni straordinarie riconosciute dalla Giunta regionale, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti socialmente utili e non sopprimi- bili e per fronteggiare imprevisti ed eccezionali crisi occupazionali, dovuti a riduzione di ricavi per ridimensionamento di servizi e di traffico non dipendenti dal concessionario.
L'azienda subentrante è tenuta a fornire alla Giunta regionale idonee garanzie atte ad assicurare il corretto svolgimento del servizio.
La Giunta regionale può erogare all'azienda subentrante, per il periodo transitorio massimo di 1 anno dal subentro il contributo di esercizio nella misura risultante dal costo effettivo revisionato, con riferimento agli utilizzi effettivi accertati del materiale rotabile e del personale viaggiante.
Entro il periodo transitorio la Giunta regionale opera interventi di ristrutturazione o mediante aumento dei servizi o con riduzione del materiale rotabile e del personale.
Gli immobili oggetto del contributo per il subentro sono vincolati alla specifica destinazione con le modalità del successivo art. 3. Per quanto riguarda il materiale rotabile, le attrezzature d'officina e le tecnologie di controllo, la Giunta regionale ha facoltà di imporre l'iscrizione ipotecaria di primo grado per la durata da 5 a 10 anni, con spesa a carico del beneficiario'.
All'art. 14 della legge vengono aggiunti i seguenti commi: 'La Giunta regionale può deliberare piani di investimenti pluriennali relativamente al titolo secondo della presente legge nei limiti del periodo di decorrenza del bilancio regionale pluriennale approvato.
Tale periodo può essere dilatato in relazione all'eventuale più ampio arco temporale di previsione della dotazione del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della legge 24 aprile 1981 n. 151'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art, 1 è approvato.
Art. 2 (Disposizioni finanziarie) "Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 1 della presente legge, viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 il seguente nuovo capitolo: 'Contributi in conto esercizio agli enti ed aziende di trasporto concessionari di servizi sociali di linea con limitati ricavi del traffico' con la dotazione di 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale iscritto al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985.
Per i successivi anni gli stanziamenti saranno stabiliti con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Dichiarazione di urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame progetto di legge n. 444: "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"


PRESIDENTE

Esame progetto di legge n. 444: "Disciplina delle strutture ricettive ex tralberghiere".
La VI Commissione ha licenziato a maggioranza questo disegno di legge.
La parola al relatore, Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero, relatore

La legge quadro sul turismo 217/83 all'articolo 6 fornisce i riferimenti per la disciplina della ricettività turistica elencando e definendo le strutture ricettive.
Per alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi e villaggi turistici la Regione Piemonte si è già dotata di un'apposita disciplina con le leggi 31/8/1979, n. 54 e 16/6/1981 n. 21, adeguate alla legge quadro sul turismo con legge regionale 30/8/1984 n. 46.
Con la presente legge la Regione completa l'attuazione del disposto dell'articolo 6 della legge quadro sul turismo provvedendo a disciplinare le altre strutture e precisamente: case per ferie ed ostelli per la gioventù, cioè ricettività destinata a fini sociali che non rientra nei normali canali commerciali rifugi alpini e rifugi escursionistici, cioè ricettività montana destinata a funzioni speciali alloggi agroturistici, cioé ricettività privata in aziende agricole affittacamere, cioé ricettività privata in locali di civile abitazione case ed appartamenti per vacanze, cioé "nuova" ricettività gestita da imprese turistiche utilizzando alloggi posti in un unico stabile o in più stabili.
Si viene così a completare ed aggiornare la legislazione che regolamenta la ricettività turistica fornendo sia agli operatori privati che agli Enti pubblici un chiaro ed organico riferimento per lo svolgimento delle attività che loro competono.
La regolamentazione della ricettività cosiddetta "extralberghiera" è frutto tra l'altro di un approfondito lavoro tecnico-giuridico svolto in modo autocoordinato dalle Regioni italiane nel 1982, che è stato recepito nei suoi tratti essenziali dalla legge quadro sul turismo.
Nell'elaborazione della legge è stata tenuta presente l'esigenza di evitare di spezzettare la normativa in varie leggi, per puntare invece all'unificazione delle norme in testi unici per aggregati di sub-materie e all'inserimento di singole disposizioni in un sistema disciplinare organico e coerente.
La legge presenta un duplice carattere: da un lato provvede a formare nuove tipologie ricettive che in questi ultimi anni si sono affermate e che attendevano un riconoscimento, dall'altro aggiorna la disciplina di tipologie ricettive già presenti nel passato che hanno modificato notevolmente le loro caratteristiche seguendo l'evoluzione economica e sociale.
Rispetto alle nuove tipologie ricettive assume un rilevante significato disciplinare il fenomeno dell'affitto, con prestazione di servizi di ospitalità, di appartamenti singoli o collocati in "Residences" da parte di organizazioni che hanno assunto il carattere di vere e proprie imprese turistico-ricettive.
Parimenti trova una collocazione legislativa l'esercizio da parte degli imprenditori agricoli di attività di ospitalità dei turisti in locali siti nelle aziende agricole (con la legge regionale 54/79 era già stata consentita la pratica dell'agricampeggio). Attività che deve essere secondaria ed integrativa dell'attività agricola, che deve in ogni caso mantenere una prevalenza.
All'interno della tipologia dei rifugi alpini è poi stata distinta la tipologia dei rifugi escursionistici: cio da un lato consente a strutture prevalentemente classificate come rifugi alpini e che ne hanno perso le caratteristiche, soprattutto perché raggiunte dalla viabilità ordinaria, di continuare a svolgere una funzione di promozione dell'alpinismo e dell'escursionismo pur con un adeguamento alle esigenze di sicurezza e di igiene, e dall'altro dà una collocazione alle strutture ricettive riservate a coloro che percorrono itinerari escursionistici anche se poste in zone accessibili con strada o a basse quote (ad esempio posti tappa della G.T.A.).
L'aggiornamento delle norme che disciplinavano strutture già esistenti si riferisce a case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed esercizi di affittacamere.
La funzione sociale e non commerciale di case per ferie ed ostelli per la gioventù è stata chiaramente definita; sono state eliminate le norme che in modo anacronistico e contraddittorio con i moderni obiettivi sociali limitavano la fruizione delle case per ferie esclusivamente ai dipendenti di un'azienda, ai soci di un'associazione, agli assistiti di un ente mentre vi è la necessità di favorire l'incontro e l'interscambio sociale nella vacanza; sono state nel contempo determinate con più precisione le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie di tali complessi in rapporto alle moderne esigenze dei cittadini, da tutelare anche quando trattasi di turismo "sociale".
L'esercizio di affittacamere è stato ricondotto alla sua caratterizzazione originaria e peculiare di ricettività minore che utilizza risorse strutturali e umane presenti localmente, senza che sia necessaria una particolare organizzazione e professionalità.
La legge consente inoltre di autorizzare l'attività di affittacamere anche in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione evitando in tal modo il rischio che vengano espulsi dal mercato tutta una serie di alberghi e locande con meno di 7 camere (850 in Piemonte) che rientrano nei limiti previsti dalla legge quadro sul turismo. L'attività di "trattoria con alloggio" ha d'altronde profonde radici storiche, economiche e sociali in Piemonte e risponde anche ad attuali esigenze di servizio turistico in località in cui un albergo non risulterebbe giustificato in termini economici.
In sede di consultazione sono emersi giudizi favorevoli dai soggetti interessati sull'impostazione generale del provvedimento; è stata apprezzata in particolare l'organicità e la completezza dello stesso nonché gli elementi di innovazione rispetto alla legislazione precedente che consentono di dare un assetto e una regolamentazione a realtà ricettive che in questi anni hanno assunto una dimensione significativa e che attendevano un recepimento legislativo.
Osservazioni particolari sono state fatte in ordine ad alloggi agrituristici ed a rifugi alpini e rifugi escursionistici. E' stato possibile in Commissione accogliere alcune di queste osservazioni apportando modifiche al testo della legge. Non si è potuto invece recepire le osservazioni che, pur fondate e significative, attengono a problematiche di carattere generale affrontabili o in sede di legislazione statale o nelle politiche di intervento, piuttosto che nell'ambito della presente legge che ha l'obiettivo delimitato di disciplinare le strutture ricettive secondo i principi indicati dalla legge quadro sul turismo.
Valutati tutti questi aspetti la VI Commissione ha approvato a maggioranza la presente legge, che rassegna al Consiglio regionale per l'approvazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Le osservazioni emerse in sede di relazione ed il richiamo alle necessità di aggiornamento tecnico indicate, unite ad un emendamento aggiuntivo presentato all'art. 25, fanno esprimere un giudizio positivo del Gruppo della D.C.



MORETTI Michele

Questa legge recupera tutte le strutture ricettive senza classificazione, in particolare quelle extra alberghiere. E' maturata nel 1982 e ha avuto la conclusione dopo l'approvazione della legge quadro, con l'intesa di tutte le Regioni.
Siamo di fronte al completamento della legge di classificazione alberghiera ed extralberghiera. Per quanto riguarda l'individuazione del ricettivo agri turistico approvo come è stato proposto dalla legge, ma penso che occorra una proposta progettuale.
Non si capisce perché il Ministro dell'agricoltura assume compiti relativamente all'agriturismo che sono di competenza delle Regioni, anzich convocare le Regioni, convoca le associazioni agricole e da circa 5 anni discute su una proposta riguardante l'agriturismo.
La Regione aveva pronti alcuni studi ed alcune proposte. Esistono delle pubblicazioni ma manca una proposta progettuale, un riferimento esatto sul tipo di attività, un riferimento che distingua la struttura agrituristica e la struttura rurale.
Mi spiace che l'Assessore non se ne sia fatto carico di questo problema, malgrado venisse più volte sollecitato dalle associazioni agricole e dai settori che si occupavano tenendo conto che ha risvolti di natura economica.
La provincia di Asti, per esempio, ne ha discusso questi giorni. Siamo ormai alla fine della legislatura e prima che sia possibile proporre un progetto sull'agriturismo trascorrerà sicuramente un altro anno.
Vedo il Presidente farmi dei sorrisi, forse non è così convinto e forse è solo preoccupato di affermarne i principi poi le cose vadano come vogliono? Cosa intendiamo per agriturismo e per turismo rurale? L'agriturismo significa l'azienda turistica con la sua struttura ed è individuata in questa classificazione anche tenendo conto della dimensione e della capacità.
Forse non è individuata la struttura rurale, la famosa "locanda piemontese" che deve avere una dimensione uguale a quella dell'agriturismo se non più grande. Si dovrebbe anche discutere attorno alla valorizzazione della questione rurale attraverso forme di carattere culturale sia per quanto riguarda i vecchi cascinali sia per quanto riguarda la parte gastronomica.
Definiti questi elementi si potrà affrontare il problema con tempestività. Alla fine di questa legislatura se ne discute, ma le conclusioni non sono state quelle che prevedevamo. Sulla legge relativa alle strutture ricettive alberghiere il nostro partito darà voto favorevole.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Prego.



MARCHINI Sergio

Il collega Cerini che ha seguito il lavoro in Commissione svolgerà le argomentazioni in sede di dichiarazione di voto, in termini di dibattito generale, soprattutto sollecitato dall'intervento svolto dal Capogruppo socialista debbo lamentare anch'io come su questo versante non si sia fatto molto tutti insieme ovviamente, ma l'Assessorato per la parte di maggiore responsabilità che gli compete.
La legge che stiamo approvando regola a valle un processo, riconosce più che promuovere un fenomeno che al di là delle buone intenzioni non va molto al di là del "fatelo da voi".
Bisognerebbe considerare che il cosiddetto agriturismo, quell'attività non di grande massa, non tradizionale, non legata agli spostamenti fissi delle ferie, è un settore del turismo molto più sofisticato di quanto non siano quelli di natura tradizionale.
E' molto più facile realizzare un punto di interesse turistico tradizionale, intendo dire un'area sciistica attrezzata oppure un'area di sabbia controllata lungo la riva del mare o lungo una riva del lago, che non fare crescere l'attenzione su un percorso di natura rurale, di trasferimento in montagna, alpinistico o di collina.
Chi si avvicina a questo bene che ho chiamato "sofisticato", è un turista dal palato estremamente difficile; ha già digerito tutta una serie di esperienze che sono le ipotesi di turismo "banalizzato", quelli dell'ammassamento nei week-end e durante le ferie, costretto dalle chiusure delle grandi aziende.
Il turista che si rivolge alle strutture extralberghiere sulle quali stiamo ragionando è un utilizzatore estremamente raffinato che si aspetta cose di grosso livello.
La nostra Regione ha indubbiamente dei ritardi sul piano culturale soprattutto ha subito un disastro non ecologico ma "di cultura" sul proprio territorio per cui anche il soggetto che dovrebbe essere alla base della comunità locale, della famiglia, non è ancora l'elemento trainante nel creare turismo.
L'Alto Adige viene portato ad esempio in queste attività e trova la sua giustificazione nel fatto che la politica del maso chiuso ha fatto crescere l'entità agricola a sistema integrato intorno al quale necessariamente si sono sviluppate attività terziarie di alto livello che hanno fatto si che all'interno del maso chiuso venissero ricondotte le esigenze di una società moderna ed avanzata.
Il turismo dell'Alto Adige e delle aree di cultura tardo-tedesca risentono di questo tipo di radicamento della gente sul territorio in termini molto aperti; soprattutto c'è la concezione della famiglia come nucleo alla base dell'economia agricola e dell'economia turistica.
Chi si avvicina a queste esperienze imprenditoriali nella nostra Regione appartiene a una classe imprenditoriale nuova, là invece è una classe imprenditoriale turistica legata fortemente alla cultura, alle tradizioni, al territorio. Mi rendo conto che lavoriamo su un terreno estremamente difficile nel quale manca una cultura radicata. Molte volte ci dobbiamo affidare alle esperienze di una cultura di importazione che ci porta a ripetere esperienze che mediamo e copiamo da situazioni profondamente diverse sul piano territoriale, sociale, culturale e storico ma anche geofisico.
Questo è un settore sul quale un giorno o l'altro bisognerà avere il coraggio di dire che è un settore trainante, di primissimo piano, oppure lo si riconosce per quello che é, un processo lasciato al "fatelo da voi", al dilettantismo più o meno d'attacco, con esperienze destinate a non lasciare traccia.
Considero invece questo settore del turismo importantissimo sul versante, della nascita (non, in questa generazione ma in quella che è alle porte, che comincia a convivere con noi) di una generazione di imprenditori legati al territorio attraverso una presa di conoscenza, in cui la famiglia o comunque il residente può svolgere una funzione di imprenditoria turistica qualunque sia l'attività principale che svolge. Questo è l'obiettivo di natura culturale e politica che perseguiamo attraverso la legge che stiamo adesso votando e con gli indirizzi che il collega Moretti sta sviluppando. Dobbiamo convincere i contadini delle Alpi dell'Appennino, della pianura. Si è abituati a pensare alla montagna perch è fresca, la pianura padana è una delle aree più caratteristiche e più interessanti di tutta Europa quindi avrà pure una sua ragione di visitazione. Attraverso questi strumenti e questi dibattiti faremo crescere nella gente la consapevolezza che il fenomeno della terziarizzazione pu essere benissimo recepito in qualche situazione con il secondario e in questo caso addirittura con il primario, dato che la gente ha qualche difficoltà ad accettare ed a capire.
E' molto più semplice per il mandriano pensare di scendere una volta la settimana dal proprio alpeggio e vendere i formaggi all'ingrosso che non accettare di essere coinvolto in un processo turistico che fa sì che le sue derrate vengano vendute ad un prezzo che è esattamente tre volte quello che percepisce attraverso l'altro strumento.
Se riusciamo ad incentivare in questo livello della popolazione una maggiore attenzione alla propria residenza attraverso il processo agrituristico probabilmente la maggiore attenzione alla sua residenza in funzione turistica è anche una maggiore attenzione alla propria persona ed alla propria qualità della vita.
La politica ci dà la possibilità di cogliere le interrelazioni tra vicende marginali, come per esempio il coinvolgimento del mondo agricolo nel processo di terziarizzazione e di modernizzazione, attraverso strumenti che nei manuali di politica economica moderna certamente non esistono.
Condivido l'appello lanciato dal collega Moretti. Al di là dell'obiettivo che ci si pone di avviare un processo, probabilmente facciamo un lavoro estremamente positivo per legare di più le popolazioni che vivono in situazioni periferiche, soprattutto gli utilizzatori delle strutture e dei percorsi turistici che andiamo ad inventare, con opera di modernizzazione e di maggiore democratizzazione nel senso concreto del nostro territorio.
Ringrazio l'Assessore dell'attenzione che ha avuto nei confronti del mio intervento, come ha avuto nei confronti del collega Moretti.
Bisogna diffidare dei percorsi in discesa. Non c'è niente di facile in politica. Non è possibile pensare di ripiantare in Piemonte le palme da datteri. Le palme da datteri sono delle bellissime piante che danno dei bellissimi frutti, danno dei tornaconti economici laddove c'è l'habitat che li giustifica. Nella nostra realtà bisogna probabilmente cercare di capire nella logica della utilizzazione la più diversificata possibile delle nostre risorse, quali sono gli strumenti da utilizzarsi, anche se questo qualche volta ci mette nella necessità di non scendere a comportamenti che sono di piazzeria rispetto a gruppi spontanei che ritengono di essere depositari della verità, mentre la verità non è probabilmente mai la prima parola e la prima opinione che viene espressa, ma l'ultima parola dopo una attività di dibattito, di verifica e di analisi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone per la replica.



MIGNONE Andrea, Assessore al turismo

Nella relazione del Consigliere Avondo sono già state enucleate tutte le ragioni che sottendono al disegno di legge all'esame del Consiglio.
Con questo provvedimento la Regione completa un processo di normativa che era già stato avviato negli anni 78/79 e copre uno spazio ancora aperto avendo in più la possibilità fornitaci dalla legge quadro 217 con la quale normiamo un settore del tutto nuovo, quello del ricettivo extralberghiero.
E' un settore in sviluppo, che ha individuato delle figure professionali e delle strutture ricettive nuove che non trovavano sino ad oggi una loro collocazione normativa chiara. Pensiamo ai residences ed agli appartamenti per le vacanze che trovano con questa legge una loro collocazione giuridico normativa.
Nel contempo trattando di una legge che riguarda il ricettivo extralberghiero vengono presi in considerazione anche altri aspetti. Uno di questi riguarda in particolare il modo di recuperare le 850 locande presenti sul nostro territorio regionale, per lo più ubicate in zone rurali che svolgono una funzione importante dal punto di vista di ricettività e di un modo diverso di approcciarsi del turista con un determinato ambito territoriale.
Purtroppo la legge quadro nazionale non aveva preso nella dovuta considerazione questa realtà che è presente in Piemonte, ma anche in altre Regioni, prevedendo la classifica come struttura ricettivo-alberghiera soltanto da 7 camere in avanti, nonostante che il Piemonte avesse posto la questione sulla classifica di tutto il complesso patrimonio ricettivo alberghiero che rimaneva al di sotto delle 7 camere ma che comunque rappresentava pur nella tipicità della locanda di campagna, una struttura molto importante. Con le norme che qui andiamo a prevedere ne consentiamo una classificazione quindi una sua esistenza anche dal punto di vista giuridico.
In Commissione uno degli argomenti che era stato oggetto di valutazione approfondita attiene alla disciplina degli alloggi agrituristici. Credo che non dobbiamo caricare questo provvedimento legislativo di una serie di carenze che attengono invece ad un quadro normativo più ampio e più generale. Questa legge è una legge di disciplina normativa nella quale vengono disciplinati anche gli alloggi agrituristici.
Il problema dell'agriturismo è un problema di carattere generale.
Concordo con quei colleghi, in particolare il collega Marchini, che hanno sottolineato in modo molto marcato l'opportunità che anche questo settore abbia uno sviluppo nella Regione poiché effettivamente oggi uno dei segmenti del movimento turistico internazionale, nazionale, regionale è un segmento in crescita e riguarda forme di turismo minore o alternativo legato all'ambiente, a stili e modi di vita rurale.
E' un fenomeno in crescita. Occorre dire che non si può mutuare in modo acritico e semplicistico i modelli di altre Regioni che hanno una storia una tradizione e un assetto giuridico del tutto diversi. L'istituto del maso chiuso è un bell'istituto, ma da noi non esiste. E' esistito il processo inverso che ha provocato lo spezzettamento microscopico dell'azienda agricola. Credo che occorra fare molta attenzione perché sono processi semplicistici di assimilazione fra le varie esperienze. Occorre che anche il Piemonte faccia qualche sforzo ulteriore, in prima persona chi ha e chi avrà la responsabilità esecutiva in questo settore.
E' anche vero che una serie di problemi e di questioni non potranno essere risolti fintanto che manca una legge nazionale, per esempio, ciò che attiene la parte fiscale, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di bevande e la vendita di prodotti agricoli a turisti che non alloggiano in azienda. Alcuni passi in questa direzione sono stati fatti, ad esempio esistono più di 70 pratiche sulla legge di incentivazione di operatori agricoli che intendono dedicarsi all'agriturismo e questo, che rappresenta il 10 per cento delle domande complessivamente presentate costituisce un successo.
Abbiamo realizzato alcune iniziative promozionali volte a pubblicizzare l'offerta, turistica sia attraverso opuscoli che con la presenza ad alcune esposizioni unicamente incentrate al turismo rurale ed all'escursionismo (Expovacanze ed il recente Bit di Milano). Rispetto all'argomento a latere che toccava il collega Marchini, riteniamo che anche il settore dell'escursionismo sia molto interessante e che vada appieno sviluppato.
Per quanto riguarda l'escursionismo già in questa legge, attraverso la disciplina dei rifugi escursionistici, abbiamo dato una risposta che è molto attesa dal mondo escursionistico. Per quanto riguarda l'assetto normativo generale (legge nazionale che auspichiamo e leggi regionali) mi permetto di richiamare che vi sono alcune proposte che se non avranno un iter definitivo in questa legislatura, potranno utilmente essere riprese nella prossima.
Se nella prossima legislatura verrà approvata la legge quadro dello Stato che dia riferimenti certi anche al legislatore regionale, certamente daremo un assetto normativo a questo tema consentendo a questo settore di avere gli ulteriori sviluppi che merita, anche in termini progettuali, tra l'altro inseriti in un programma abbozzato nel secondo Piano di sviluppo.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Titolo I (Generalità) Art. 1 (Oggetto della legge) "La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17/5/1983 n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 31/8/1979 n. 54, in materia di complessi ricettivi all'aperto e dalla legge regionale 16/6/1981 n. 21, in materia di aziende alberghiere e successive modificazioni ed in particolare: case per ferie ed ostelli per la giovent rifugi alpini e rifugi escursionistici alloggi agroturistici esercizi di affittacamere case ed appartamenti per vacanze".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Titolo II (Case per ferie ed ostelli per la gioventù) Art. 2 (Definizione e caratteristiche) "Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni od Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da Enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende ed assistiti dagli Enti di cui al comma precedente con cui venga stipulata apposita convenzione.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.
La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al primo comma e che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati Centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari casa della giovane, foresterie, casa per esercizi spirituali e simili.
Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma.
I complessi possono essere altresì dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da altre leggi ed in particolare dalle leggi regionali 10/3/1982 n. 7 e 23/8/1982 n. 20 sull'assistenza alle persone anziane".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari) "Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
In particolare devono avere: a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto, mq. 12 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di m 2,40 per i Comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di m 2,70 per le altre zone.
Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la necessaria superficie è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate. Per le camere ricavate in sottotetti abitabili delimitati, anche parzialmente dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35 per cento è consentita un'altezza media ponderale di m. 2,20 per gli immobili siti in Comuni montani e di m. 2,50 per gli altri, fermo restando il rispetto delle superfici minime.
Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi b) 1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera d) locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo e) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco f) impianti elettrici conformi alle norme Enpi-Cei g) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l'autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria h) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.
Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.
Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni si applicano alle case per ferie ed agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal R.D.
24/5/1925 n. 1102 e successive modificazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività) "L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa stipula di apposita convenzione che, sulla base delle direttive regionali, individua e regola: i soggetti che possono utilizzare la struttura il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare per i giovani in transito il regolamento interno per l'uso della struttura il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso da accertarsi mediante anche l'eventuale presentazione di statuti e bilanci le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile i periodi di apertura.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed alle altre persone che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune. Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi) "L'uso occasionale e per periodi non superiori ai 60 giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, primo comma, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del Comune.
Il Comune concede il nullaosta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Titolo II (Rifugi alpini e rifugi escursionistici) Art. 6 (Definizione e caratteristiche) "Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, o per periodi limitati anche con strade od altri mezzi di trasporto cd ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.
I rifugi alpini possono essere gestiti da Enti pubblici e da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode.
Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture gestite da Enti od associazioni senza scopo di lucro, statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.
I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestione, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso.
Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari) "I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
In particolare dovranno disporre di : a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande c) spazio attrezzato per il pernottamento d) alloggiamento riservato per il gestore qualora trattasi di rifugio custodito e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle slitte, corde, ecc.).
Qualora vi sia la possibilità, i servizi di Jui ai punti precedenti dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.
I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie con le seguenti eccezioni: non è obbligatorio il telefono non è obbligatorio il locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Bivacchi fissi) "1 locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.
Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività) "L'esercizio dell'attività nei rifugi alpini o rifugi escursionistici è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme della presente legge.
La domanda di autorizzazione deve, in particolare, indicare: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d'accesso, capacità ricettiva (posti letto, wc, lavabi), periodi di apertura, tariffe per il vitto e il pernottamento.
Alla domanda dovrà essere allegato un progetto (prospetto esterno planimetrie e sezione) e relazione tecnico-descrittiva del fabbricato.
Qualora trattasi di rifugi con custodia, l'Ente o il privato proprietario del rifugio, all'atto della richiesta di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.
Il Comune accerterà che trattasi di persone di sana e robusta costituzione fisica, di buona condotta morale e civile nonché - mediante attestazione del Corpo nazionale del soccorso alpino - che abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.
Si prescinde dall'accertamento di cui al comma precedente qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o portatore alpino".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Titolo IV (Alloggi agroturistici) Art. 10 (Definizione e caratteristiche) "Sono alloggi agroturistici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti, di norma, nell'ambito domestico dell'imprenditore o in contiguità allo stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.
L ospitalità può essere fornita in un massimo di 6 camere distribuite in non più di 2 appartamenti, per una capacità ricettiva non superiore ai 12 posti letto.
Negli alloggi agroturistici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande.
L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agricoli come attività secondaria e comunque integrativa dell'attività agricola.
Non possono essere adibite all'attività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore o normalmente conviventi con esso.
Negli alloggi agroturistici devono essere a s si c uniti i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari) "I locali destinati all'esercizio di alloggi agroturistici devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.
Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario - completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2 comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia e sgabello per persona, oltre che da armadio e cestino rifiuti.
L'utilizzo di immobili rurali per l'esercizio di alloggio agroturistico non comporta la modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività) "Chi intende dare ospitalità ai turisti in alloggi agroturistici deve farne preventiva dichiarazione al Comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.
La dichiarazione deve indicare: generalità del dichiarante caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva numero dei posti letto servizi igienici a disposizione degli ospiti servizi accessori offerti periodi in cui viene data ospitalità.
prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio e prestazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Titolo V (Esercizi di affittacamere) Art. 13 (Definizione e caratteristiche) "Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicati in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi della normale organizzazione familiare - i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie) "I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.
Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario - completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2 comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona oltre che da armadio e cestino rifiuti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività) "Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al Comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 la presa d'atto deve essere annotata in calce alla licenza d'esercizio di ristorante.
La dichiarazione deve indicare: generalità del dichiarante numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva numero dei posti letto servizi igienici a disposizione degli ospiti servizi accessori offerti periodi in cui viene data ospitalità prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Titolo VI (Case e appartamenti per vacanze) Art. 16 (Definizione e caratteristiche) "Sono case ed appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti: pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate recapito e ricevimento ospiti.
Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono, di radio-televisione e di filodiffusione.
La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
L'uso della denominazione "residence" o "residenza turistica" è consentito esclusivamente nel caso di gestione di unita abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.
Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e altri simili motivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari) "Le case ed appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti secondo le modalità di cui all'articolo precedente, devono possedere gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione.
L'utilizzo di case ed appartamenti, secondo le modalità previste dal presente titolo, non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività) "Chi intende gestire case ed appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all'articolo 15, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività indicando: generalità o denominazione del richiedente generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene periodi di esercizio dell'attività caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.
Il titolare dell'autorizzazione a gestire case ed appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 27/5/1983, n. 217".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Titolo VII (Norme comuni) Art. 19 (Accertamento dei requisiti) "Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione od alla presa d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con RDL 18/6/1931 n. 773.
L'accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda °dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Rinnovi e dichiarazioni annuali) "L autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Diffida, sospensione, revoca e cessazione) "L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge può essere revocata dal Comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.
Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.
Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti il Comune procede a diffidare ed a vietare temporaneamente o definitivamente le attività soggette a dichiarazione.
Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.
Il periodo di sospensione temporanea, dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi: decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Comunicazione dei provvedimenti) "Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione, o all'Ente da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide sospensioni, revoche e cessazioni.
Il Comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 (Denuncia e pubblicità dei prezzi) "I prezzi delle strutture ricettive gestite dalle imprese turistiche devono essere denunciati al competente comitato provinciale prezzi tramite il Comune entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono: a tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli alberghi.
I prezzi- dei servizi delle altre strutture ricettive disciplinate dalla presente legge devono essere denunciati al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura nel caso di apertura stagionale: il Comune per motivate ragioni può richiedere la riduzione dei prezzi denunciati subordinando all'accettazione della riduzione l'autorizzazione a continuare l'attività.
La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.
Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti; e in ciascuna camera o unità abitativa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Funzioni di vigilanza e di controllo) "Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.
La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Classificazione e comparazione a fini tributari) "Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze, sono classificati dal Comune ai fini della comparazione alle categorie previste dal R.D.L. 24/11/1938 n.
1926 in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (Allegato A).
Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli alloggi agroturistici sono classificati fra gli alloggi di IV categoria".
L'Assessore Mignone presenta il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole "appartamenti per vacanza" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché gli altri alloggi dati in locazione ad uso turistico".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri.
Si proceda alla votazione dell'art. 25 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 (Osservanza di norme statali e regionali) "E fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso: e tutela del suolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali) "Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività.
Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, a decorrere dalla data di entrata in Vigore della presente legge, non si applicano più nella Regione Piemonte le disposizioni della legge 16/6/1939 n. 1111 'Disciplina degli affittacamere' del DPR 4/8/1957 n. 918 'Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini' e della legge 21/3/1958 n. 326: 'Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico-sociale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Sanzioni) "Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a lire 3.000 000.
Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.
La violazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.
L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento da lire 50.000 a lire 150.000.
L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 150.000 a lire 450.000.
Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a lire 600.000.
In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del codice penale, ove le violazioni costituiscano reato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 (Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni) "L' accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.
I rapporti di accertata violazione alle norme della presente legge sono presentati alla Regione cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'articolo 28".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
I lavori terminano per ora e riprenderanno nel pomeriggio.
La seduta è tolta.
(La seduta ha termine alle ore 13.00)



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