Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.307 del 14/02/85 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali

a) Insediamento Commissione di indagine sul Cartografico


PRESIDENTE

Comunico l'insediamento della Commissione di indagine sul Cartografico con l'elezione del Presidente, il Consigliere Biazzi e del Vice Presidente la Consigliera Vetrino


Argomento: Province

b) Delegazione dei Presidenti delle Province del Piemonte


PRESIDENTE

Comunico inoltre che è stata ricevuta la delegazione dei Presidenti delle Province, i quali hanno presentato un loro disegno di legge che il Consiglio regionale esaminerà.
La I Commissione ha assunto l'impegno di cominciare ad esaminarla il giorno 20 c.m.


Argomento:

c) Correzioni formali e coordinamento legge regionale


PRESIDENTE

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento interno del Consiglio regionale: Legge regionale "Modificazioni alla L.R..60/79 'Norme per la tutela e la disciplina della caccia' ed abrogazione delle LL.RR. 80/80, 17/83 e 20/84" approvata dal Consiglio regionale in data 5/2/1985, si comunica al Consiglio regionale che alla L.R. sopra riferita si sono apportate le correzioni formali e di coordinamento seguenti: all'art. 9: in coerenza con la disposizione già approvata al primo comma, si sono aggiunte al quinto comma della L.R. 60/79 le lettere "n" ed "o" all'art. 9 bis: in coerenza con la disposizione già approvata al primo comma, si sono modificate le lettere ai commi terzo (lett. h in lett.
i), quarto (lett. i, l, m in lett. l, m, n) e sesto (lett. "n, o" in lett.
"o, p"), della L.R. 60/79.
In ordine al presente articolo il Consiglio regionale ha deliberato di apportare in sede di coordinamento gli adeguamenti necessari all'art. 11: in coerenza con la norma già approvata al quarto comma che introduce il Regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale sopprimendo quello provinciale, si è modificata la disposizione del secondo comma sostituendo le parole "regolamento provinciale di cui al quarto comma" con le seguenti "Regolamento tipo" all'art. 29: al secondo comma si sono sostituite le parole "nono e decimo" con le seguenti "settimo, ottavo ed ultimo" all'art. 40: al primo comma l'emendamento "ed in quelli contigui entro distanze stabilite dalla Provincia", per correttezza formale, si è collocato dopo le parole "ripopolamento e cattura" con la seguente formulazione "e nei terreni contigui, entro distanze stabilite dalla Provincia" all'art. 42: in coerenza con la norma già approvata all'ultimo comma che introduce l'approvazione del regolamento tipo da parte del Consiglio regionale, e analogamente alla correzione apportata all'art. 11, si è modificata la disposizione al secondo comma sostituendo le parole "Regolamento provinciale" con le seguenti "Regolamento tipo".


Argomento: Commercio

Esame progetti di legge n. 207 e 268: "Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore"


PRESIDENTE

Punto sesto all'ordine del giorno: Esame progetti di legge n. 207 e 268: "Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore".
La parola al Consigliere Cerchio per la relazione.



CERCHIO Giuseppe, relatore

Illustre Presidente, colleghi Consiglieri, il progetto di legge che viene oggi posto al voto del Consiglio regionale scaturisce dall'unificazione del DDL 207 e della PDL 268 entrambi relativi a provvedimenti per la tutela e difesa dei consumatori, per lo sviluppo delle relative forme associative e per la tutela dell'ambiente e presentati rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Gruppo della D.C.
In particolare la proposta di legge del Gruppo democristiano limitava il proprio campo di intervento agli aspetti specifici di tutela e difesa del consumatore.
L'iter dei due provvedimenti, assegnati all'esame congiunto della IV e della VII Commissione, è stato laborioso; occorre infatti rimarcare che sono trascorsi ormai più di due anni dalla presentazione dei progetti di legge.
L'obiettivo che si pone il progetto di legge oggi all'esame del Consiglio regionale è quello di offrire al consumatore la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti così come auspicato dai programmi CEE per una politica di protezione del consumatore contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza; la protezione degli interessi economici del consumatore; il miglioramento della sua situazione giuridica (assistenza, consulenza, diritto di ricorso); il miglioramento dell'informazione del consumatore; la consultazione e l'adeguata rappresentanza del consumatore all'atto della predisposizione di decisioni che lo riguardano.
Alla luce di quanto suesposto il progetto di legge, licenziato all'unanimità dalle Commissioni interessate, ha inteso predisporre norme e strumenti perché, in stretto raccordo con la Regione, i consumatori abbiano modo direttamente, ed attraverso le loro associazioni, di espletare i propri diritti.
Si deve ancora dire che, prima di giungere alla stesura del progetto di legge ora in discussione, la IV e VII Commissione hanno provveduto a consultare, sulle due proposte originali, i rappresentanti degli industriali, degli artigiani, degli agricoltori, dei commercianti, delle organizzazioni sindacali, delle cooperative, delle associazioni di consumatori, delle associazioni di tutela ambientale, delle Camere di Commercio.
Dalle consultazioni sono emerse due esigenze sostanziali: da una parte l'opportunità di dare corso al provvedimento (più volte sollecitato peraltro nel corso di questi anni, anche a livello nazionale), dall'altra di scindere i contenuti relativi alla tutela ambientale per assicurare ad essi spazi più ampi e significativi nelle normative di settore quali, ad esempio, le leggi regionali per la tutela dell'ambiente.
In tal senso si richiede l'impegno della Giunta regionale e del Consiglio nel voler riaffermare l'attenzione a questo problema, all'atto della modifica, in corso di redazione, della L.R. 32/82. Pertanto le Commissioni, d'intesa con la Giunta regionale, hanno provveduto a redigere un nuovo articolato unificante le due proposte di legge, focalizzando in modo particolare l'aspetto "Tutela del consumatore".
Il progetto di legge individua nella "Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore" lo strumento idoneo a favorire la partecipazione dei consumatori, tramite le loro associazioni, all'attuazione delle specifiche politiche regionali e a realizzare un rapporto diretto tra cittadini ed amministrazione.
Della Consulta fanno parte la Giunta regionale ed il Consiglio regionale tramite propri rappresentanti; le Associazioni dei consumatori più rappresentative, ed ancora: l'Università e le Camere di Commercio per il contributo scientifico e professionale che può essere fornito da tali enti.
Alla Consulta il progetto di legge affida un ruolo di presenza attiva e propositiva: fra i suoi compiti vi sono in particolare quelli relativi allo studio ed alla formulazione di proposte e pareri su ogni atto normativo connesso alla tutela ed alla difesa del consumatore; quello di essere, in materia, organo di consulenza della Regione; quello di fornire ai cittadini risposte in ordine alle segnalazioni e reclami che gli stessi ritengono di dover inoltrare alla Consulta per la difesa dei propri diritti. Al fine di evitare la polverizzazione degli interventi e delle iniziative, della Consulta possono far parte i rappresentanti delle associazioni che abbiano una significativa presenza in Piemonte.
L'iter del progetto di legge è stato sollecitato più volte in questi anni dalle Associazioni dei consumatori; la IV e la VII Commissione d'intesa con la Giunta regionale, hanno voluto approfondire con particolare attenzione il contenuto del testo che, licenziato in modo unanime in sede di Commissione, è oggi proposto al voto del Consiglio.



PRESIDENTE

Visto che c'è stata l'unanimità dei Consiglieri nelle due Commissioni riterrei di fare soltanto le dichiarazioni di voto Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Vorrei sapere se a norma di regolamento, il Presidente o l'Assessore possono replicare o meno, dopo le dichiarazioni di voto.



PRESIDENTE

La Giunta dovrebbe intervenire prima delle dichiarazioni di voto.La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non è che la Giunta vuole parlare sempre; le dichiarazioni di voto normalmente chiudono il discorso; la Giunta è chiamata ad esprimersi, a riassumere i termini del dibattito Non è che noi pretendiamo di parlare ancora dopo, perché chi parla dopo ha più ragione di chi parla prima. Non è questo il nostro disegno.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Invito ad una stretta applicazione dell'art. 62 del regolamento che norma le dichiarazioni di voto e che stabilisce che quando si entra nelle dichiarazioni di voto più nessuno può prendere la parola.



PRESIDENTE

Va bene.
Passiamo all'esame dell'articolato.
Art. 1 (Finalità ed obiettivi) "La Regione Piemonte promuove,la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.
La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, intende qualificare ed orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi: a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore c) la promozione e l'attuazione di una politica di informazione del consumatore d) la promozione e l'attuazione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori.
La Regione, in attuazione degli artt. 2, 4, 9 e del titolo IV dello Statuto, riconosce alle associazioni libere e volontarie, sorte per la difesa e la tutela del consumatore, una funzione sociale ed un ruolo fondamentale nella determinazione ed attuazione dello sviluppo economico e sociale regionale".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: comma cancellare l'ultima frase dalle parole: "ed un ruolo fondamentale nella ..." in poi.
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Siamo del parere che attribuire un ruolo fondamentale alle associazioni nello sviluppo economico sia veramente straordinario.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

Si può cambiare "fondamentale" con "importante", ma insomma il ruolo a queste associazioni dobbiamo pur riconoscerlo, non solo ai fini sociali



BRIZIO Gian Paolo

Noi manteniamo l'emendamento.Se c'è un controemendamento che modifica l'aggettivo fondamentale, siamo disposti a votarlo.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

Propongo di sostituire il termine "fondamentale" con "importante"



BRIZIO Gian Paolo

Ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'Assessore Bruciamacchie.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo I così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 36 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Istituzione della Consulta) "La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 istituisce la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.
Scopo della Consulta è favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza, difesa e tutela del consumatore, all'attuazione della politica regionale e realizzare un rapporto diretto tra cittadini ed istituzione regionale per la loro migliore tutela".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 36 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Compiti della Consulta) "Alla Consulta regionale sono attribuiti i seguenti compiti: a) studiare i problemi della difesa del consumatore e proporre alla Giunta ulteriori indagini, studi e ricerche, finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela del consumatore e alla difesa dei suoi diritti c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa del consumatore al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse d) esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi alle associazioni di difesa dei consumatori e) esprimere parere su altre questioni in materia di difesa del consumatore quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale f) dibattere e rispondere ai quesiti posti secondo il successivo art.
8 g) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: aggiungere fra le lett. d) e la lett. e): proporre alla Giunta e/o al Consiglio, studi e ricerche volte a conseguire univocità di definizione ed attuazione di strumenti di difesa e tutela dei consumatori estensibili ad aree geografiche ampie, anche con il coinvolgimento e la partecipazione di altre Regioni od Enti interessati".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Questo emendamento tende ad aggiungere un ulteriore punto ai compiti della Consulta che ci pare abbia una certa valenza. Ritengo che questo emendamento possa essere accolto da parte della Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

Esiste pero qualche problema, perché noi abbiamo seguito durante l'esame in commissione un criterio teso a semplificare il più possibile l'articolato e renderlo quindi molto agibile Rilevo che all'art. 3 ai punti A e B la Consulta ha gia assegnato i seguenti compiti: studiare i problema della difesa del consumatore proporre alla Giunta ulteriori indagini, studi e ricerche finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge.
Mi sembra che siano già estremamente chiari e quindi non vedo perch dobbiamo aggiungere un altro punto che non aggiunge nulla e forse contribuisce a creare solamente un po' di incertezza.



PRESIDENTE

La Giunta non accoglie l'emendamento.
Lo pongo in votazione per alzata di mano.
E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 3 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Criteri di ammissione delle associazioni dei consumatori) "Fanno parte della Consulta le associazioni locali e regionali, e le sezioni di associazioni regionali e nazionali, che hanno come scopo preminente, nello statuto e nelle attività che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore.
Per partecipare alla Consulta le associazioni e le sezioni, debbono avere almeno cinquanta soci ed una effettiva e valida rappresentativa nella vita sociale e politica ed operare da almeno un anno in Piemonte; debbono inoltre avere un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità.
Le associazioni provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale.
Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerate le associazioni di consumatori costituite ed operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Composizione della Consulta) "La Consulta regionale per la difesa del consumatore è nominata dalla Giunta regionale.
E' composta da a) Assessore regionale al commercio, o da un suo delegato, che la presiede b) un numero di membri, non inferiore a sette e non superiore a quindici, in rappresentanza delle associazioni di cui all'art. 4, in base alla loro rappresentatività c) due rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l'altro in rappresentanza della minoranza d) tre rappresentanti dell'Università di Torino, designati rispettivamente dalle facoltà di agraria, economia e commercio, medicina e) l'Assessore regionale, od altro suo rappresentante, per i seguenti Assessorati: agricoltura, industria, sanità f) un rappresentante dell'Unione Camere di commercio.
Per ogni membro della Consulta può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura adottata per quelli effettivi.
I componenti la Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta in base alle designazioni delle associazioni ed enti suddetti.
Esplica le funzioni di segretario della Consulta un funzionario in servizio presso l'Assessorato regionale al commercio, designato dal Presidente della Consulta".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: alla lett. (d sostituire con: "Tre rappresentanti dell'Università designati rispettivamente dalle facoltà di medicina, farmacia e giurisprudenza".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

L'emendamento potrebbe anche essere riformulato, nel senso che ci rendiamo conto che anche la Facoltà di economia è importante, pero riteniamo che è difficile fare una legge di tutela del consumatore senza nessun esperto sotto il profilo giuridico. Si potrebbe quindi risolvere la questione portando i rappresentanti da 3 a 5.
Nella sostanza noi proponiamo di allargare i rappresentanti alle Facoltà di farmacia e giurisprudenza, perché la tutela anche sul piano del settore farmacologico è tutt'altro che da abbandonare ed il problema giuridico mi pare di fondo.
Ritengo che invece il rappresentante della Facoltà di economia debba essere mantenuto perché nel settore dei prezzi il problema economico e di mercato è estremamente importante.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

Già Brizio ha sottolineato come sia portante mantenere il rappresentante della Facoltà di economia e commercio.Quando fu esaminato il rapporto con l'Università e quali Facoltà avrebbero potuto essere rappresentate, si erano ritenute importanti: agraria, economia e commercio e medicina anche se si è discusso sia su farmacia, sia su giurisprudenza.
La preoccupazione emersa era quella di costituire una Consulta pletorica e con presenze così numerose che poi avrebbero finito col rendere difficile il funzionamento della Consulta stessa perché non sempre purtroppo in questi organismi si registra la partecipazione di coloro che sono stati eletti. Tant'è vero che avevamo indicato queste tre branche fondamentali e avevamo aggiunto un paragrafo all'articolo ove si dice che per ogni membro della Consulta può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura adottata da quelli effettivi.
In questo caso la Facoltà di giurisprudenza è sicuramente importante ma noi consideravamo che il ricorso a questa competenza poteva essere non necessariamente così riassunto con un componente all'interno della Consulta stessa, ma ci si poteva avvalere in una seconda fase quando si riteneva opportuno fosse necessario avere questo tipo di consulenza. Forse la Facoltà di farmacia è più importante.
Si potrebbe quindi inserire il rappresentante della Facoltà di farmacia e ricorrere invece all'esperto in giurisprudenza in caso di necessità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Con la valutazione che non diventa pletorica la Consulta, ma che abbia una certa valenza soprattutto per la tutela specifica farmacologica, si potrebbe inserire il rappresentante della Facoltà di farmacia. Siamo d'accordo con la modifica proposta dall'Assessore.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento cosi modificato, con la seguente dicitura: "Quattro rappresentanti dell'Università di Torino, designati rispettivamente dalle facoltà di medicina, farmacia, agraria, economia e commercio".
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'art. 5 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 32 Consiglieri Si è astenuto l Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Presidenza) "La Consulta elegge al suo interno un ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti, scelti fra i membri rappresentanti le associazioni.
L'Ufficio di Presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione espleta le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione utile procede all'ascolto dei soggetti interessati per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 8".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 32 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Funzionamento della Consulta) "La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Per la partecipazione alle sedute della Consulta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2/7/76 n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
La Consulta è convocata dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o quante altre volte il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.
La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: all'ultimo comma sostituire "due terzi dei componenti" con: "a maggioranza assoluta dei componenti".
La parola all'Assessore Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

Mal comprendo questo emendamento, regolamento di una Consulta non pu essere regolamento di una maggioranza, cioè deve essere tale che garantisce tutti i suoi componenti e quindi anche nel momento dell'approvazione non può esserci una maggioranza che con il 51% decide di fare un regolamento in un determinato modo. Cerchiamo di far sì che si addivenga ad un regolamento che risponda a quei criteri che non sono solo quelli della maggioranza che in quel momento viene a costituirsi, ecco perché secondo noi conviene lasciare inalterata la percentuale del 75 per cento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

lo non ho nessuna difficoltà a ritirare questo emendamento.In realtà è per rispondere alle cose che giustamente l'Assessore ha rilevato in un precedente articolo e cioé la obiettiva difficoltà di queste consulte a ritrovarsi in numero tale per funzionare.
Ci pareva opportuno mitigare la maggioranza richiesta, ma non è un problema sostanziale e quindi per quella cortesia tipica nella partecipazione fra l'Assessore e l'opposizione democratica-cristiana ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'art. 7 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 40 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Raccolta di segnalazioni e reclami) "L'Ufficio di Presidenza della Consulta riceve segnalazioni e reclami scritti, relativi alla tutela del consumatore, posti dalle associazioni di cui all'art. 4 o da almeno 20 cittadini.
Le segnalazioni ed i reclami, di cui al comma precedente, devono recare in calce le firme dei rappresentanti le associazioni o le generalità dei singoli firmatari con l'indicazione della residenza.
L'Ufficio di Presidenza esamina gli esposti ricevuti e procede alla necessaria istruttoria.
La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di segnalazioni e reclami e intraprende le iniziative ritenute necessarie".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: aggiungere dopo il quarto comma: "La Consulta, in base alle segnalazioni ricevute ed analizzate pu elaborare indirizzi e proposte sia per azioni amministrative ché per proposte legislative da presentare al Consiglio regionale. La Consulta pu attuare direttamente o in affidamento, nell'ambito degli stanziamenti deliberati, campagne di pubblicizzazione di certi risultati o dati nell'interesse dei consumatori attraverso ogni forma di mass media opportuni".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Con questo emendamento si intende dare maggiore valenza a tutela del consumatore dando la possibilità di azione più esterna legata ad azioni amministrative o a campagne di pubblicizzazione di certi risultati attraverso i mass-media raggiungendo anche in questo modo lo scopo per il quale la stessa legge viene presentata.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento ritengo si tratti di una ripetizione di quanto già affermato nel precedente art. 3 che appesantisce solamente il testo e pertanto non vedo l'utilità di riproporlo ancora in questo punto.
La seconda parte solleva un problema che era gia stato presente nel momento in cui si discusse la legge sull'artigianato in merito alla Consulta: si tendeva in parte a dare valenza esterna ad alcuni atti alla Consulta che evidentemente non ha. Credo che non si possa nemmeno in questo caso attribuire alla Consulta stessa competenze che non entrano nel suo istituto e nel suo compito.



PRESIDENTE

La Giunta non accoglie l'emendamento. La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Siccome però la legge rischia di essere tutta esercitata a tutela e difesa del consumatore, ma molte volte queste frasi rimangono un po' generiche, ma proprio perché è difficile in una legge entrare nel merito ritenevamo che questo rappresentasse una specificazione maggiore.
Manteniamo l'emendamento, non in contrasto però con le osservazioni dell'Assessore.



PRESIDENTE

Lo pongo in votazione. L'emendamento è respinto.
Passiamo alla votazione dell'art. 8 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Gruppi di lavoro e collaborazione) "La Consulta regionale si può avvalere della consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse e delle strutture esistenti presso i vari Assessorati, anche per costituire gruppi di lavoro per l'analisi di problemi e la realizzazione di specifiche ricerche.
La Consulta può procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di enti, organizzazioni, imprese e singoli cittadini.
La Consulta può rivolgere quesiti e richiedere analisi di campioni alle UU.SS.SS.LL. ed ai laboratori specializzati. Le analisi sono effettuate a prezzo di costo.
La Consulta propone alla Giunta regionale la diffusione di informazioni e la pubblicizzazione di analisi e studi, nell'interesse dei consumatori attraverso ogni opportuna forma di comunicazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Contributi alle associazioni) "Le associazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono presentare alla Giunta regionale programmi di attività e di iniziative per la difesa e tutela del consumatore.
La Consulta ne esamina la validità e propone alla Giunta regionale la concessione di specifici contributi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Disposizioni finanziarie) "Agli oneri per il funzionamento della Consulta, di cui all'art. 7 secondo comma della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in lire 2.500.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Per gli oneri derivanti dalle attività ed iniziative della Consulta, di cui all'art. 9, e per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di L. 110 milioni. Ai conseguenti oneri si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 5545 e 5547 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di lire 70 milioni e di lire 40 milioni, in termini di competenza e di cassa.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1 985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascun indiato: Spese per l'attività della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore relative a consulenze, ricerche, analisi di laboratorio informazione (L,R. /85 art. 9): L. 70.000.000 Contributi alle associazioni di rappresentanza, tutela e difesa del consumatore (L.R. /85 art. 10): L. 40.000.000 La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
La parola all'Assessore Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

Siamo in presenza di una legge che molte volte viene considerata come la solita leggina minore senza importanza, lo non sono di questo avviso.
Il Consiglio votando questa legge compie un atto molto importante perché si rivolge ad una massa veramente grande, alla totalità dei cittadini del Piemonte, alla componente dei consumatori, che a fronte della struttura dei consumi e a fronte di un modo di presentare e proporre i prodotti, si trova con pochissime armi, se non in assenza di armi per difendersi.
Da alcuni anni a questa parte attorno a queste problematiche ci sono stati un impegno ed una sensibilizzazione molto significativi. Vi sono state grandi polemiche attorno ad alcune rubriche e trasmissioni televisive. Ricordo che la trasmissione televisiva "Di tasca nostra" (non Italia nostra, movimento anch' esso significativo che si è affermato, e ci ha sollecitati attorno ad una problematica di particolare importanza perch anche in questo campo ci sono dei ritardi) cessò e riprese dopo che un ampio ed esteso movimento di forze democratiche e di persone molto sensibili a questi problemi ha imposto di nuovo questa trasmissione che è una delle più seguite e sentite che assolve non solo all'opera di informazione, ma anche a quell'opera più generale di educazione del cittadino verso i consumi, verso i prodotti, verso la loro qualità, ecc per dimostrare come ci sia da parte dell'opinione pubblica una sete di conoscere particolarmente elevata. Legiferare oggi in una materia come questa, creare gli strumenti, mettere in movimento, od aiutare a far sì che il movimento attualmente in atto cresca ancora e si sviluppi è importante perché permette di svolgere prima di tutto quell'opera di informazione e di educazione che è decisiva per avere domani in modo particolare dai giovani di oggi (ma anche da quelli che giovani non sono) un consumatore più attento, più cosciente, più capace di scegliere.
Abbiamo bisogno, in questo campo, di protezione dai punti di vista più diversi: da quelli della salute, da quelli dell'igiene di alcuni prodotti dal problema dei prezzi e cosi via. E' indubbio che uno strumento come questo, dovrà, in assonanza con le forze che già sono impegnate in questo campo, promuovere iniziative, dare vita a dibattiti, incontri, conferenze pubblicazioni per creare quel livello di sensibilità che già è presente nella nostra società e in modo organizzato è presente nella nostra Regione.
Sono presenti associazioni che hanno una organizzazione significativa che già svolgono ruoli importanti nelle varie realtà più importanti numericamente nel nostro Piemonte. Con esse abbiamo collaborato e credo che dovremo continuare a collaborare per far sì che questi momenti associativi si sviluppino ulteriormente. Un primo campo da investire è la scuola ed a questo dobbiamo puntare in modo abbastanza preciso. L'esperienza fino ad oggi maturata ci dice che, dove sono state prese iniziative hanno avuto un grande successo. L'azione delle singole associazioni che si sono mosse ha coinvolto non solo i giovani, ma anche le famiglie e da piccoli problemi come appunto sembrano, si è arrivati a fare grandi dibattiti e grandi discussioni e si è arrivati a comprendere la realtà che, molte volte nell'esercizio quotidiano delle nostre azioni, ci sfugge completamente.
Estendere questa azione a questo livello è molto importante. Così come è molto importante radicare questi momenti associativi nelle città, nei quartieri e quindi farli diventare strumenti permanenti di azione di vigilanza, di proposta, di controllo, di sensibilizzazione della coscienza del cittadino.
Attualmente le associazioni presenti nella nostra Regione sono tre.
Alcune hanno avuto delle difficoltà (mi riferisco in modo particolare a quella di Cuneo che ha annunciato, poco tempo fa, il suo scioglimento).
La nostra scelta di sostenere il movimento già organizzato e di rafforzarlo ulteriormente fa parte di una concezione che riconosce un ruolo importante non solo alle istituzioni, ai partiti eccetera, ma lo riconosce anche alla società nel suo insieme che è capace di organizzarsi, di darsi gli strumenti autonomi di intervento e quindi è una società che diventa ancora più ricca di articolazioni democratiche e in questo senso contribuisce a far si che tutto ciò che avviene alla società abbia la capacità di essere creato, costruito, ma anche controllato dai cittadini in quanto tali. Credo che la legge si proponga fondamentalmente questi obiettivi. La legge parte da una realtà che è maturata, da una struttura organizzativa che già esiste, vuole ancora aiutarla a crescere, a svilupparsi, vuol fare diventare i consumatori italiani protagonisti di questo processo importante anche nella nostra Regione.
Siamo una delle prime Regioni che legiferano in questo senso. Niente di particolare dimostriamo: al massimo, un po' più di sensibilità attorno a queste problematiche.Il programma che stiamo elaborando, nel corso del 1985, ci dirà della bontà o meno di questo strumento, io ne sono profondamente convinto e credo che la sua efficacia non dipenderà solo dalla nostra volontà, ma anche dall'aiuto che riceveremo dall'informazione più complessiva e cioè dagli organi di informazione, dalla televisione, dai giornali che possono essere un supporto fondamentale per far sì che questa legge estrinsechi in modo più compiuto i suoi effetti positivi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Concordo con l'Assessore quando dice che questa legge è un atto importante. E' un atto importante perché in questi anni è cresciuta una sensibilità della società attorno a questa problematica. Certamente ci sono interessi notevoli dietro a chi si oppone affinché nella società cresca un elemento di sensibilità e di controllo sociale rispetto alla qualità dei prodotti e, evidentemente, alla qualità dei prodotti in rapporto al loro costo economico.
La feroce polemica che c'è stata a proposito della trasmissione televisiva "Di tasca nostra", prima della sospensione, del tentativo di non farla più riandare in onda, è testimonianza che dietro a questa battaglia ci sono consistenti colossi economici che rischiano, attraverso una maggior sensibilità sociale, di dover fare le spese rispetto a tutta la partita (qualità dei prodotti e consumo).
E' la migliore legge che ci potevamo augurare? Poiché è la prima legge della Regione Piemonte su questa materia come tale è perfettibile soprattutto sulla base dell'esperienza. Ci sono seri dubbi ad esempio sul fatto che il limite minimo per partecipare alla Consulta sia di 50 soci forse valeva la pena di elevarlo un po'.Però voglio dire che queste modifiche le faremo sulla base dell'esperienza, soprattutto sulla base dello sviluppo o meno del movimento reale.
In questi anni è cresciuta una sensibilità non solo in termini di controllo rispetto al costo dei prodotti, ma soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e quindi la tutela della salute. Da questo punto di vista dobbiamo ringraziare la Giunta regionale e l'Assessore Bruciamacchie che, con una proposta coraggiosa che prende atto delle consultazioni avvenute, ha tolto queste leggi dal pantano nel quale si erano cacciate, e sostanzialmente ha fatto una scelta coraggiosa che quella di normare la tutela del consumatore e non dell'ambiente, anche se sappiamo tutti che ci sono serie ed evidenti connessioni tra la qualità dell'ambiente, nella quale vengono prodotti una serie di alimenti, e la tutela del consumatore.
Credo che questo aspetto orizzontale sia stato recuperato nel momento in cui nella legge si è introdotto un rapporto con l'Assessorato alla sanità per quanto riguarda le competenze che l'Assessorato alla sanità ha sulla tutela della salute e con l'Assessorato all'agricoltura rispetto alle modalità ed ai prodotti, soprattutto prodotti chimici, che vengono usati per produrre gli alimenti e che non possono che incidere negativamente sulla qualità degli alimenti. Annuncio il voto favorevole perché ritengo che sia una legge importante, una legge che cerca di contribuire a sviluppare la partecipazione e la sensibilizzazione della coscienza sociale non solo in termini di difesa del consumatore rispetto ai prezzi, ma anche rispetto alla qualità dei prodotti ed alla salute.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerchio. Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Intervengo telegraficamente per esprimere che il voto del Gruppo della D.C. si concretizza con un giudizio moderatamente positivo e soddisfatto.
Dico moderatamente e mi ricollego alle osservazioni testè fatte dal collega Montefalchesi collega e Presidente della IV Commissione per dare atto della sensibilità dell'Assessore Bruciamacchie che ha risolto un problema di lunghi punti interrogativi. Su questa vicenda la Giunta ha in realtà collezionato, in un paio d'anni di latitanza, di vuoti e di lacune, due proposte datate due anni or sono; e che sulla cosiddetta disputa fra gli Assessorati di questo esecutivo in realtà questo vuoto, questa lacuna dell'esecutivo è testimonianza di una imprecisione e di una mancanza di programmazione della maggioranza di sinistra che per due anni ha lasciato non risolto un problema per la stessa pubblicistica, la stessa opinione pubblica, gli stessi operatori interessati, in senso lato, i consumatori richiedevano attraverso la voce autorevole di associazioni che già sul territorio operavano e operano su questa materia. Con questa normativa ed anche con l'eliminazione della parte che riguardava l'ambiente si dà chiarezza e certezza.
Per questi motivi esprimo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Anche da parte del Gruppo Liberale ci sarà un giudizio moderatamente costruttivo e positivo. E' stato detto che l'Assessore ha aiutato questa legge ad uscire dalle secche in cui si era arenata. Devo dire però che questa legge si era arenata non per colpa del mare o delle secche, ma per colpa del bastimento. Era il bastimento che si era arenato sulle secche.
Non erano le secche che avevano arenato il bastimento. Cosa voglio dire con questo? Questa legge faceva parte di quella cultura - non cito di chi perché altrimenti ci si trova nella rissa di questa mattina - che considerava la Regione come un livello sul quale si potessero fare battaglie, e che mi auguro possa fare con più profitto in altre sedi. In effetti, era difficile capire prima, quale fosse lo scopo di questa legge.
Adesso è pin facile capirlo anche se dobbiamo rilevare molte preoccupazioni. Sostanzialmente abbiamo una Consulta che finirà per essere qualcosa di molto simile al Difensore Civico, qualcosa che ha molte ambizioni e pochi strumenti. Quindi riceveremo yogurt avariati, lamentele di ogni ordine e natura e non saremo in grado di dare risposte con il rischio magari di non attivare le procedure di tipo giudiziario che in questi casi andrebbero avviate.
Per carità, io sono nella convinzione che i poteri di una istituzione di un Parlamento, si creano con la fantasia, con la capacità di rispondere ai bisogni della gente e che quindi il nostro Paese sia tra i meno difesi del mondo industrializzato; mentre tutti i paesi del mondo si sono organizzati per tutelarsi nei confronti di questi. Devo dire che nel mondo questi processi trovano tutti il modo di organizzarsi sull'associazionismo inteso come fatto militante; non, come inteso in Italia, cioé un modo per associarsi, per avere il titolo, per chiedere contributi e stampelle a qualcun altro.
Richiamo l'attenzione dell'Assessore su questo dato culturale che certamente avrà constatato. Si sta perdendo nel nostro Paese la voglia e l'orgoglio di essere un volontario che paga di persona, anche in termini finanziari, un tipo di obiettivo che vuole perseguire. E badate bene che questa cultura a mio modo di vedere va recuperata. Va recuperata perch sarebbe molto bello che un giorno o l'altro leggessimo sul giornale che il Presidente Craxi ha partecipato ad una cena in suo onore nella quale gli invitati hanno cacciato lire 500.000 cadauno per la campagna elettorale dello stesso Presidente. Non mi scandalizzerei assolutamente, finalmente sarebbe la dimostrazione chiara che questo paese è cresciuto.
Questo partito, come quello Repubblicano, ogni tanto cerca di fare l'Europa in casa con le patate e poi non ci riesce; ha fatto un tentativo del genere, ha fatto un significativo cocktail in uno scicchissimo locale di Torino e il risultato è stato che il contributo degli invitati è stato minore delle spese del rinfresco.
La mia preoccupazione è quindi che il volontariato si ingessi nelle istituzioni e probabilmente rischia di aspettarsi troppo queste e in particolare dalla Regione che non ha competenza. Lascio soltanto all'onore del Consiglio queste raccomandazioni: le funzioni che la Regione qui si assume non finiscono per svuotare la voglia e la necessità della gente di organizzarsi per perseguire in proprio alcuni obiettivi; però continuiamo questa filosofia totalizzante dell'istituzione che è il luogo in cui tutto confluisce, in cui tutto fa riferimento, rischiamo in effetti di frustrare il fenomeno dell'associazionismo e di avviare un processo di minor credibilità dell'istituto regionale; oggettivamente io ho qualche difficoltà a capire come seriamente poi la Regione possa svolgere un ruolo a questo proposito. Certamente il ruolo della Regione non sarà quello di megafono delle lamentele della gente, perché indubbiamente l'esposto alla Procura della Repubblica ha pari dignità sia sottoscritto dal signor Rossi Giorgio, sia sottoscritto dal signor Presidente della Giunta Viglione.
Quindi, la Regione non è la cassa di risonanza e di amplificazione del malcontento, della protesta popolare, deve evidentemente inventare dei meccanismi con cui rimediare queste situazioni. Ma se per rimediare queste situazioni non esiste a livello nazionale e purtroppo non esiste, lo sappiamo tutti, un sistema di norme e di leggi che possano darci la possibilità di intervenire anche soltanto a livello di segnalazione e non decisione, probabilmente questa nostra esperienza rischia di essere frustrata. Sono solo raccomandazioni.
Questa legge deve, a mio modo di vedere, non tanto tendere a valorizzare il ruolo della Regione rispetto a questo processo ma a valorizzare il ruolo del volontariato, riconoscendo che quello della Regione non è che un intervento di natura infrastrutturale. Evitiamo che si capovolga il processo e che si ritenga che il volontariato sia soltanto più un supporto e la Regione il soggetto. Mi pare che la filosofia di questa legge sia invece che la Regione è il supporto rispetto a un soggetto che è ancora il volontariato. Con queste raccomandazioni esprimeremo voto favorevole.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Barisione. Ne ha facoltà.



BARISIONE Luigi

Molto brevemente.Noi diamo un giudizio positivo sulla legge che stiamo per licenziare.Un giudizio positivo anche sull'azione della Giunta perch se è vero che ci sono stati dei tempi lunghi di discussione di questa legge è anche vero che la Giunta, tre anni fa, ha presentato il suo provvedimento cui è seguito il provvedimento della D.C. Un provvedimento che tende a fare del Piemonte, purtroppo non dell'intero Paese, una delle Regioni che innesca un processo che in altri paesi è estremamente avanzato: cioè quello di organizzare la popolazione dell'intera Regione per tutelare il consumatore. Tutelare in due sensi: da una parte come difesa rispetto a possibili abusi della sua salute e della sua tasca e dall'altra al consumatore degli strumenti atti ad immobilizzare l'industria o il commercio nell'eventuale tentativo di incidere appunto pesantemente sulla sua salute, e dal punto di vista economico, sulla spesa..Credo che in questa legge sia importante sperimentare pure, anche perché in Italia non esistono esempi consolidati di attività in questo campo. Da una parte è giusto che nella nostra realtà italiana e piemontese, il sorgere di queste associazioni sia riconosciuto, d'altronde, però queste associazioni possono avere un rapporto finanziario con le istituzioni: esperienze di altri paesi ci hanno dimostrato che è vero che esiste il volontariato, è vero che esistono delle associazioni apparentemente libere, ma si sono verificati in alcuni paesi, delle situazioni non particolarmente positive nel senso che le Associazioni per poter vivere e prosperare hanno finito per essere finanziate da coloro che invece dovevano esserne controllati.Credo che il fatto di dare un riconoscimento da parte delle istituzioni e dare anche un minimo contributo possa essere un modo per garantire questa autonomia reale di funzionamento delle associazioni.
In secondo luogo, credo che questa legge non sia un fatto isolato, ma si collega con altre iniziative che la Regione hai portato avanti. Parlo per esempio, della legge sul volontariato, ma parlo anche sulle iniziative nel campo della sanità da un lato, dell'agricoltura o del commercio dall'altro, per la costituzione, che si dovrà fare, dell'Osservatorio regionale sui prezzi, cioè mio strumento di controllo popolare che per deve avere anche dei riferimenti a livello istituzionale.
Infine, credo che sia inseribile la difesa e la tutela del consumatore.
Questa, in effetti, è inserita in un quadro più generale cioè nel Piano di sviluppo regionale approvato da una parte del Consiglio regionale. Non sono intervenuto prima sugli articoli perché mi pare opportuno mantenere la dizione che "le associazioni partecipino a pieno titolo allo sviluppo economico della Regione", non solo in quanto associazioni, perché lo sviluppo della Regione si deve avere anche con una diversa qualificazione della domanda. Credo che quindi sia importante sottolineare questa parte della legge che andiamo a licenziare. Quindi, diamo un giudizio positivo sulla legge. E' una legge, credo, di tutto il Consiglio regionale, e non di alcune parti del Consiglio come in qualche misura è apparso all'esterno che cerca di dare un primo esempio in Italia di rafforzamento del controllo popolare sui consumi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Signora Vetrino. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, cercherò di essere breve anche se su questo argomento avrei voluto fare un intervento nella fase del dibattito iniziale. Purtroppo però l'organizzazione dei lavori del Consiglio in questa giornata è stata piuttosto confusa, e nel momento in cui si iniziava il dibattito su questo tema importante era impegnata in altre Commissioni. Mi trovo quindi a dovere esprimere una dichiarazione di voto molto velocemente, anche se vorrei recuperare un po' del dibattito che ho perso, ma lo farò molto brevemente. Anche perché sulla proposta che è stata presentata dal relatore Cerchio, che credo sia la somma o il concentrato di una proposta della Giunta e di una proposta della Democrazia Cristiana, ci sarebbe potuta fare più di una osservazione. In sostanza si propone di istituire una Consulta regionale per la difesa e la tutela dei consumatori cui partecipererebbero, a diverso titolo, alcuni soggetti con gli obiettivi che sappiamo, eccetera.
Devo dire innanzitutto che le associazioni dei consumatori, in Italia sono in genere molto giovani e poco hanno fatto sinora proprio per difficoltà organizzative di penetrazione globale od anche per assenza di una cultura specifica del consumatore ad essere, esso stesso, difensore di se stesso; hanno avuto difficoltà ad adempiere a questa forma di libera aggregazione volontaria. Alcune di queste associazioni (diciamo le maggiori, quelle che conosciamo tutti) si sono sviluppate, il più delle volte, nell'ambito dell'associazionismo ideologico e sono collegate ai Partiti. Tutti sappiamo che in Italia, diversamente da quello che avviene in altri paesi europei, molti movimento di impegno tematico ad esempio sui temi della pace od altro si sono sviluppati se non direttamente dai Partiti, perlomeno ampiamente supportati dai Partiti. Sappiamo che questa è una cultura dominante nel costume politico del nostro paese, come sappiamo che molti politici sono a volte artefici di aggregazioni forzate che potremmo definire affette da perbenismo ideologico, una delle tante ortodossie di questo paese.
Nei nostro paese, per contro, esiste come negli altri, una domanda di aggregazione spontanea con il particolare caso che la concezione politica di molti partiti è quella di partecipare a tutto, con tutto, su tutto lo scibile. A nostro avviso questo è un effetto degenerativo perché conduce a morte rapida molti di questi movimenti che in tale modo non hanno possibilità di maturare ulteriormente il loro impegno civile sui temi della libertà e della vita democratica, non hanno possibilità di consolidare il loro servizio, perché così coinvolti dai politici a caccia di voti che si badi non significa sempre prestare attenzione politica a determinati fenomeni portando nelle assemblee legislative i problemi. Spesso si tratta invece di semplici operazioni di inglobamento che conducono all'esaurimento non tematico, ma dei soggetti nell'impegno scelto.
Questo, detto in premessa, non succederà certamente con questa Consulta per la tutela del consumatore.
Rispetto al problema delle Consulte in generale, cioé di aggancio della istituzione in quanto Regione, in quanto ente istituzionale, abbiamo sempre avuto molta attenzione per tutte le consulte che sono state costituite in questi anni, le quali operano in stretto collegamento con l'ente istituzionale; voglio dire però che nel momento in cui ci accingiamo a definirne un'altra, molto onestamente, ci dobbiamo preoccupare che i problemi del consumo, che saranno di stretta competenza di questa Consulta abbiano effettivamente la possibilità di essere sviscerati in modo completo e non portino all'immobilismo, rispetto ai quali a volte queste consulte hanno atteggiamenti non di protagonismo, ma sono più che altro il recepimento delle indicazioni molto strette della Giunta o del Consiglio in quanto tale.
Non vorrei soprattutto che questa Consulta fosse una delle tante strade per erogare del pubblico denaro ad associazioni volontarie nelle misure in cui esse sono legate ai partiti, create e sviluppate per seguire quella che, erroneamente, qualcuno oggi considera la moda ecologica come tema dominante.
Ammesso anche che tali organizzazioni, od altre esistenti in Piemonte svolgano compiutamente il loro ruolo civile, sono comunque fermamente convinta che non è la strada della super-istituzionalizzazione. Credo semmai che la Regione debba perseguire in questo campo due diversi e precisi obiettivi proprio del ruolo istituzionale della Regione. Primo obiettivo: rispettare e considerare le denunce che, di volta in volta, le associazioni dei consumatori possono avanzare; dobbiamo pensare che la Regione non è la istituzione centrale per queste associazioni. La nostra è una importante istituzione, una tra quelle cui le associazioni possono rivolgersi.
Secondo obiettivo: adempiere prima di tutto ai compiti istituzionali regionali e ai rapporti istituzionali con altri enti-potere.Le Unità Sanitarie hanno anche dei compiti precisi in questo campo. Che cosa è stato fatto in questo settore ? Quali sono i problemi? Come si collocheranno le Unità Sanitarie Locali per i temi che attengono alla difesa del consumatore e che sono già proprie rispetto a questo nuovo ente che noi andiamo a costituire? Ripeto: in linea generale siamo favorevoli alla costituzione di questa Consulta, perché l'obiettivo che persegue è fondamentale. Penso per che compito dell'istituzione sarebbe Far funzionare innanzitutto ciò che già esiste, e cioé le Unità Sanitarie Locali, che hanno questo tipo di impegno, dovrebbe arrivare all'educazione sanitaria che, nel suo ambito comprende anche l'educazione alimentare il che vuol dire tutelare il consumatore. Quindi, innanzitutto succeda questo e poi evidentemente far funzionare, quando ci sarà, anche questa Consulta.
Quindi, siamo moderatamente entusiasti della costituzione di una Commissione che, in questo momento, ci sembra una risposta frettolosa e forse un po' sbrigativa (tutte le leggi, che vengono a cadere alla fine della legislatura, finiscono per puzzare se non di elettoralismo certamente di provvedimenti che occorre prendere e che non possono essere rimandati) più che mia presa di coscienza non solo politica, ma anche culturale, reale e profonda da parte delle istituzioni.
C'è poi un ostacolo fondamentale che ci atteggia nonostante queste perplessità, ad esprimere un voto di favore rispetto a questo provvedimento che viene presentato oggi perché, se vogliamo anche oggi e molti colleghi ne hanno parlato, per alcuni aspetti, noi ci siamo occupati del volontariato civile. Anche Marchini nel suo intervento metteva in evidenza e lo voglio accennare anche io - che ogni qualvolta ci troviamo a dover utilizzare - vorrei dire sfruttare - nel senso migliore del termine, un patrimonio ricco e differenziato come quello del volontariato, e di cui il potere pubblico può avvalersi pur nel rispetto dell'autonomia e della funzione nella società di questi Gruppi, il nostro voto, quando un disegno di legge riesce anche a valorizzare questi aspetti, è un voto favorevole perché questo disegno coglie anche questa peculiarità fondamentale.
Certo è un problema complesso quello che abbiamo affrontato oggi perch investe tra l'altro il problema amplissimo del volontariato, e quindi non è esauribile nelle poche battute che ho detto e che avrei voluto approfondire di più se avessi avuto la possibilità di intervenire nel dibattito generale. E' ancora un problema aperto, malgrado le ampie discussioni fatte in Consiglio. Ricordo un primo dibattito ancora con l'Assessore Marchesotti, molto impegnato che si era concluso con un documento della Giunta e che segnava alcune linee di traccia tra cui la costituzione di questa Consulta. Questo disegno di legge, diciamo, realizza uno di quegli obiettivi ma che non era il solito, quello era tra quelli prioritari.
Vorrei anche dire che siamo, come sempre, in assenza di leggi di riferimento quadro nazionali ed ogni volta dobbiamo segnare quanto ci pesino. In ogni modo anche sollecitare a livello nazionale questa presa di coscienza della classe politica nazionale è un impegno che prendiamo con questo disegno di legge.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati - Sport - Tempo libero: argomenti non sopra specificati

Esame progetti di legge n. 332, 345, 361: "Tutela sanitaria delle attività sportive".


PRESIDENTE

Punto settimo all'ordine del giorno: Esame progetti di legge nn. 332 345, 361: "Tutela sanitaria delle attività sportive".
La parola al relatore Consigliere Moretti.



MORETTI Michele, relatore

Colleghi Consiglieri, tra gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, quali sanciti dall'art. 2 della legge istitutiva 833/78, ha ruolo primario la prevenzione delle malattie e degli infortuni e nell'ambito delle competenze proprie di questo servizio viene fatta espressa menzione della tutela sanitaria delle attività sportive.
Il disegno e l'impalcatura istituzionale del S.S.N. vede nello specifico campo l'agire con diversi ruoli e diversa operatività i tre livelli dello Stato, delle Regioni e dei Comuni singoli e associati attraverso quella sorta di Ente strumentale che è l'Unità Sanitaria Locale.
L'esame della legislazione in materia dimostra come già in epoca preriforma la tutela sanitaria delle attività sportive spettasse alle Regioni secondo metodologie di programmazione e in ordine a criteri "di massima" fissati dal Ministero della sanità "con il concorso delle Regioni".
Pertanto il livello statale si è limitato e si deve limitare alla enunciazione di questi criteri di massima e tanto è stato ribadito più recentemente sia nella Legge 29/2/80 n. 33 laddove si sancisce l'intervento del livello statale per fissare le modalità di esecuzione di una delle attività di tutela sanitaria e cioè i controlli sanitari, sia attraverso l'emanazione di specifici decreti ministeriali relativi a siffatte modalità concernenti le attività sportive dilettantistiche agonistiche e non agonistiche.
Nello specifico settore la Regione gioca un ruolo essenziale in quanto deve procedere attraverso strumenti legislativi e amministrativi a riordinare funzioni ed attività afferenti la tutela sanitaria delle attività sportive in modo coerente e integrato con il modello di tutela della salute dei cittadini quale emerge dall'articolazione territoriale del Servizio Sanitario Nazionale.
Siffatto riordino postula quindi l'adozione dello specifico metodo della programmazione che è strumento di governo democratico e mezzo di utilizzazione delle risorse in funzione delle scelte dettate dalla realtà dei bisogni. La legittimazione della Regione ad intervenire con gli strumenti peculiari della legiferazione, della programmazione, del coordinamento e della verifica La radici lontane per quanto riguarda la tutela sanitaria delle attività sportive: appena a ridosso dell'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, la legge 26/10/71 n. 1099 già riconosceva questa potestà alle Regioni, potestà intrinsecamente ed esplicitamente confermata dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Il ruolo delle UU.SS.SS.LL. nel settore ancorché delineato nelle leggi statali di riforma sanitaria (833/78 e 33/80) non ha ancora avuto una puntualizzazione efficace nella nostra Regione, ancorché l'argomento sia stato ampiamente dibattuto, ancorché le spinte ad una chiarificazione legislativa non siano mancate, ancorché gli indirizzi generali in materia sia io stati espressi in modo sintetico dalla legge di Piano socio sanitario 82/84 del 10/3/82 al paragrafo 47 dell'allegato 1.
Di qui la necessità di una legge regionale sanitaria di settore che definisse in modo chiaro ed articolato funzioni e attività, compiti e competenze in modo armonico e coerente con l'organizzazione sanitaria già in essere nelle senza creare nuove strutture, ma utilizzando al massimo le forze e le risorse esistenti nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle norme contrattuali, in adesione ai criteri generali che, soprattutto nel campo dei controlli sanitari, l'autorità sanitaria centrale ha emanato.
Pertanto il progetto di legge, che rappresenta il risultato della fusione e integrazione del disegno di legge della Giunta regionale e di due progetti di legge presentati da Consiglieri del P.C.I.. P.S.I. e P.S.D.I.
costituisce il risultato di un'ampia consultazione che ha visto partecipi sia gli organi sportivi che le UU.SS.SS.LL., nonché l'apporto determinato di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale per la migliore definizione dei contenuti e dei testi.
I punti qualificanti del progetto di legge sui quali merita soffermare l'attenzione sono rappresentati dalle indicazioni in ordine alla organizzazione della tutela sanitaria delle attività sportive, alla puntuale delineazione degli interventi nelle varie articolazioni territoriali e professionali ed in relazione all'apporto del settore privato attraverso lo strumento convenzionale.
Preliminarmente deve sottolinearsi che il progetto di legge non prevede finanziamenti specifici, posto che gli oneri derivanti dall'esercizio della tutela sanitaria delle attività sportive sono già contenuti e rappresentati nella quota di Fondo sanitario regionale destinato in forma indistinta alle UU.SS.SS.LL. e ciò in forza dell'art. 5 della legge 29/2/80 n. 33 e della Legge regionale 42/81.
Tale situazione deve rendere molto attenta e cauta l'impostazione organizzativa e soprattutto deve informare la politica delle convenzioni onde non ingenerare, tramite anche la indefinitezza di alcune norme statali (vedi criteri per la definizione degli sportivi dilettanti agonisti e non agonisti), situazioni di aumento incontrollato di spesa.
Circa i criteri organizzativi della tutela sanitaria delle attività sportive a livello di UU.SS.SS.LL. si è utilizzato la normativa vigente stabilendo l'attivazione della specifica sezione (articolo 2 e 4 L.R.
60/80), quale gruppo coordinato di competenti dei vari servizi della U.S.S.L. polarizzato alla attuazione e traduzione operativa di un progetto.
Infatti l'altro punto qualificante è l'obbligo per le UU.SS.SS.LL. di procedere nell'ambito del P.A.S. (programma di attività e spesa) a cadenza annuale a delineare il programma che ciascuna U.S.S.L. intende e deve svolgere nel settore in adempimento ad obblighi di legge e in piena integrazione tra servizi, presidi e uffici.
Questo aspetto della integrazione funzionale ed operativa tra le strutture della U.S.S.L. nel senso della tutela sanitaria delle attività sportive è altro punto di qualificazione, in quanto consente di utilizzare proficuamente tutte le risorse culturali, professionali e tecniche e mette al riparo dalle spinte alla proliferazione di altre strutture con conseguenti aumenti di spesa.
Si è sottolineato con forza sia il carattere pubblico della certificazione obbligatoria della idoneità sportiva e la specificità di questo giudizio, talché appare logica la conclusione che debba essere la mano pubblica a gestire tali attività, salvo casi particolari da devolvere ad Enti privati che abbiano caratteristiche di qualificazione e di volontà di integrazione con l'area pubblica.
In questa prospettiva appare giustificato, anche in virtù del disposto di cui al punto 9 del III comma dell'art. 14 legge 833/78, che i medici certificatori abbiano un riferimento di dipendenza gerarchica o funzionale dal Servizio di medicina legale della U.S.S.L.
Il progetto di legge elenca le figure professionali che nell'ambito della U.S.S.L. sono chiamati alle attività di tutela e ne stabilisce i compiti, tenendo presente la fondamentale distinzione di ordine istituzionale ed organizzativo tra livelli di intervento di base nell'ambito del distretto e livelli di intervento zonale, di U.S.S.L.
specialistico.
E' apparso necessario, in virtù del principio della partecipazione responsabile, indicare quali adempimenti gli Enti sportivi devono assolvere: in questo campo l'Ente sportivo gioca un ruolo specifico e fondamentale sia per le implicazioni di ordine giuridico, sia per gli aspetti organizzativi: senza l'apporto di detti Enti l'attività a livello di U.S.S.L. sarà certamente meno agevole e meno produttiva: in tal senso va giustificata la rigidità della norma di cui all'art. 13 ultimo comma.
L'occasione della legge specifica consente di adempiere ad un obbligo previsto dai decreti ministeriali, istituendo la Commissione di revisione dei giudizi di inidoneità con il relativo supporto operativo.
E' apparso opportuno stante la specificità della materia e le interconnessioni con altri settori pubblici l'istituzione di una commissione regionale consultiva per l'esame di questioni afferenti il campo educativo, formativo ed organizzativo.
Da ultimo l'art. 17 prevede la possibilità di accordi convenzionali soprattutto per l'assolvimento delle attività di accertamento e di certificazione. La formulazione dell'articolo rivela la cautela nell'introdurre nello specifico campo elementi che, allo stato dell'attuale legislazione in materia di convenzioni, possono provocare squilibri gestionali e finanziari, aumenti surrettizzi della domanda, espropriazione di competenze proprie del settore sanitario pubblico.
Cosicché la stipula di convenzione deve avere una preventiva autorizzazione regionale, deve prioritariamente interessare tanto per gli accertamenti che per le certificazioni solo istituzioni pubbliche o private già operanti che non abbiano fini di lucro, siano tecnicamente affidabili possano integrarsi con le strutture di U.S.S.L.
Solo in caso di necessità è prevista la convenzione con privati per i soli accertamenti e cioè per le attività di diagnostica strumentale, posto che l'attività certificativa, a mente dell'art. 5 legge 29/2/80, n. 33 è funzione pubblica.
Poiché il numero degli sportivi le cui attività vanno tutelate non è di scarso peso e poiché le decretazioni ministeriali impongono protocolli di accertamento di idoneità assai specifici e rigidi, la disposizione cautelativa in tema di convenzione è pienamente giustificata sia in ordine al governo reale del settore da parte delle UU.SS.SS.LL., sia in ordine al contenimento della spesa.
Nel concludere e nel raccomandare l'approvazione del progetto di legge mi sia consentito affermare che il provvedimento legislativo di cui discutiamo è concepito in modo realistico, nulla concedendo alla vacua immaginazione, ma calandosi concretamente nelle necessità di attuare al livello delle singole UU.SS.SS.LL. attività specifiche, che sono partitamente elencate, con personale analiticamente individuate.
Potrà ad alcuno sembrare una legge priva di affiati decoubertiani, ma noi crediamo nella realtà delle cose e nella necessità di affrontare in modo realistico e concreto processi di riordino e di riforma.



PRESIDENTE

Apro la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Devecchi. Ne ha facoltà.



DEVECCHI Armando

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il nostro Gruppo ritiene utile fissare norme legislative atte a disciplinare sul piano sanitario l'attività sportiva nelle sue molteplici espressioni. Altre Regioni del resto lo hanno già fatto. Abbiamo tenuto durante la discussione e la formazione della proposta di legge ben presente però il pericolo di creare bardature soffocanti o pericolose interferenze che in un settore quale quello sportivo in, cui fortunatamente l'entusiasmo, lo spontaneismo ed il volontariato, sono ancora la vera anima e le vere strutture portanti potrebbero, se non adeguatamente tutelate, creare alcuni guai. Ci par giusto infatti assicurare un'adeguata educazione sanitaria per diffondere l'attività motoria e sportiva ai fini di mantenere o recuperare la salute psico-fisica della popolazione.
E' ottimo intento quello di pubblicizzare gli effetti benefici della pratica sportiva, nonché quello di individuare le attività fisiche ritenute le più idonee e congeniali al soggetto che si appresta a praticare una qualsiasi attività sportiva.
Tuttavia non abbiamo dimenticato che troppo spesso l'intervento dei pubblici poteri ha ottenuto l'effetto contrario a quello voluto.
Ciò premesso riteniamo, ripeto, che non possa essere lasciato il vastissimo mondo dello sport privo o quasi di alcune precise e basilari indicazioni che normando e salvaguardando la salute psico-fisica dei praticanti di una qualsiasi attività sportiva, dall'altro garantiscono gli stessi promotori ed organizzatori di manifestazioni sportive prescrivendo ad essi precise norme da osservare.
La legge che è stata licenziata dalla V e dalla VI Commissione é, ci pare, la risultante di tre proposte, come è stato rilevato anche dal relatore all'inizio, alle quali anche il nostro Gruppo ha fornito un ulteriore apporto migliorativo tenendo nel dovuto conto cioé i suggerimenti e le proposte che sono venute dalle organizzazioni sportive, dagli enti, da operatori specializzati, durante le consultazioni.
Non mi pare inutile ricordare che la matrice che ha ispirato le proposte di legge poi unificate è comune, per non dire unica e proviene promana cioé da qualificati settori della medicina sportiva che vantano una preparazione seria ed approfondita e vaste conoscenze professionali. Il risultato complessivo, cioé il disegno di legge che viene proposto alla discussione ed all'approvazione del Consiglio ci sembra complessivamente accettabile, anche se alcuni aspetti potrebbero essere migliorati.
Il Gruppo della D.C. ha presentato due emendamenti all'art. 17 che ci auguriamo vengano accolti e che saranno eventualmente illustrati a suo tempo.
Ci pare che vadano ascritti a favore della legge innanzitutto il non aver previsto nuove, macchinose e costose strutture; l'aver lasciato un certo spazio al settore privato, soprattutto attraverso lo strumento delle convenzioni; l'aver stabilito la definizione e la disciplina delle certificazioni obbligatorie delle idoneità sportive; l'aver voluto muovere da situazioni concrete e ci pare di fornire agli sportivi uno strumento sufficientemente agile, ma anche sufficientemente garantista della sicurezza nell'esercizio della loro attività.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Certamente questa legge risponde ad una finalità comprensibile, anche se non totalmente condivisibile.Io ho l'impressione che l'uomo si stuferà un giorno o l'altro di vivere in un mondo così pulito, così garantito, così curato, e mi piacerebbe proprio sapere cosa succederà il giorno che scopriremo che per esempio uno dei primi mancati salitori dell'Everest, ma che comunque è arrivato a 8.000 metri ed oltre senza respiratore, per esempio non avrebbe l'abilitazione di cui parliamo.
Schedare questi uomini in relazione al battito cardiaco, ai polmoni all'altezza, alla calvizie, mi sembra che si vada verso un mondo in cui all'umanità ci sia poco spazio. Si dice che così si tutela la gente, io non ci credo molto, perché non è certamente attraverso questi certificati fatti con l'aspirina e la pacca sulla spalla che si verificherà se qualcuno non è nelle condizioni di svolgere alcune attività sportive specifiche. Vicende giudiziarie degli ultimi anni ci hanno insegnato come sostanzialmente quando avvengono fatti di questo genere si è in presenza di quadri clinici difficilmente riscontrabili.
Ma le ragioni di perplessità su questa legge non sono in ordine allo scopo della legge che fatte queste considerazioni che di tanto in tanto bisogna pur ricordare ci trova consenzienti, l'aspetto è criticabile anche in questa legge, dello spazio dato, come è stato detto dall'intervento democristiano, "al settore privato in ordine a queste attività". Devo dire che la legge nell'iter di commissione ha fatto un salto in avanti molto significativo, molto positivo, perché io ho letto un testo, non so da chi fosse stato proposto, che era sostanzialmente scandaloso.
Da quando ho letto nello Statuto che noi possiamo anche dire quello che pensiamo senza rischiare di essere trasferiti a Venaria, dico scandaloso perché quando una proposta di legge ritiene che non si possano fare convenzioni se non con chi le ha già in corso con alcuni aggettivi vicini quindi si capisce paternità, maternità, data di nascita, lettere dell'alfabeto che compongono il nome mi pare che sia un modo di fare le leggi scandaloso.
Certamente il testo che abbiamo davanti ai nostri tavoli rimedia in parte questa situazione: peraltro risente di questa cultura della vicarianza del privato rispetto al pubblico che ucciderà il pubblico. Non si può considerare il privato un qualche cosa che deve stare lì, senza mangiare, senza bere, senza dormire, perché mangiare, bere e dormire costa lo sappiamo tutti; invece no, sta lì e nell'attesa deve essere puntuale pronto, senza nessuna garanzia, senza nessuna sicurezza di ordine politico a muoversi quando il pubblico chiama. Mi pare che se non ci si avvia ad un rapporto col privato in materia di medicina e di sanità che individua uno spazio del privato, ma non vicariante che quindi viene chiamato quando se ne ha bisogno; anche i preti hanno la congrua e vengono chiamati quando se ne ha bisogno, però hanno pure un minimo vitale che garantisca loro l'esistenza, anche qualora per una serie di giochi della natura non ci fossero più decessi, matrimoni, nascite, battesimi.
E questa è la situazione della sanità privata nel nostro Paese. Se non si riapre un canale di garanzia al mantenimento della struttura privatistica non muore il privato, muore il pubblico. Perché? Perché questa corsa forsennata che ha il pubblico per coprire tutto e tutti, e fare statistica, a riempire i moduli, perché è questo poi l'obiettivo che perseguono, collega Bajardi, molte strutture pubbliche, non tanto di sapere cosa c'è dentro il mio cassiot come si dice in piemontese, ma di scrivere: "abbiamo visitato l'avvocato Marchini, messo il timbro, dato pacca aspirina, arrivederci", significa poi che questo servizio esplode, non dà un servizio adeguato e il privato vince. E questa legge soffre di questa impostazione culturale, quindi noi dobbiamo esprimere un voto di astensione perché ci sembra veramente che non avere, in un campo tutto sommato così marginale rispetto alla tutela sanitaria assistenziale, riconosciuto una pari dignità all'ipotesi ed all'ipotesi b, lasciando alle UU.SS.SS.LL.
senza aggettivi, senza forzature a che tipo di strutture avvalersi, mi sarebbe sembrato un primo atto di quella controriforma sanitaria che come voi sapete il nostro partito ha avviato.
Mi rendo conto che non è qui che conquisteremo la Bastiglia delle nuove libertà in materia sanitaria, ma non vogliamo essere complici, almeno per questo aspetto e quanto meno senza denunciarlo, di una proposta di legge che non riconosce comunque uno spazio garantito al privato, ma si dà lo spazio contrattato sottobanco sostanzialmente: prima bisogna verificare far crescere le condizioni che giustificano, poi si dà corso. Il rapporto tra pubblico e privato deve essere di altra natura. Prendiamo atto che questa legge nella sua ultima stesura ha fatto uno sforzo in questo senso rimediando a una impostazione quasi scandalosa; peraltro il messaggio che viene a questa legge nell'argomento che ha attirato la mia attenzione del rapporto pubblico-privato non è ancora sufficientemente liberale (questo aggettivo ogni tanto bisognerà pur usarlo ancora, no? Strano che non si usi questo aggettivo in questo Paese e si usa il democratico in molti casi dove democratico non vuol dire niente, bisognerebbe usare il termine liberale ma evidentemente una cultura controrivoluzionaria o controriformatrice ha impedito il radicamento della nostra cultura del termine liberale, tant'è vero che se notate il termine liberale o si scrive all'inglese con la s finale liberals oppure si scrive tra virgolette o si scrive nel senso inglese; il senso italiano di liberale si preferisce pensare che non ci sia. Ho l'impressione che in alcuni Paesi oltranzisti probabilmente si dice anche lo stesso del cattolico; penso che questa sia la situazione) ed è quindi per questo aspetto, per quanto attiene cioé ai rapporti di natura pubblico-privato in materia di accertamento di diagnosi, che esprimeremo un voto di astensione.



MARCHINI Sergio

PRES1DENZA DEL PRESIDENTE BENZI BENZI GERMANO



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Acotto. Ne ha facoltà.



ACOTTO Ezio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il relatore, collega Moretti ha già messo in evidenza l'importanza dell'educazione e della tutela sanitaria di chiunque pratica attività sportiva e sono certamente migliaia i cittadini giovani e meno giovani che nella nostra Regione occupano gran parte del loro tempo libero in questa attività.
La legge che abbiamo in esame tende a precisare innanzitutto i compiti in questo settore dei servizi del sistema sanitario riordinandone - e c'era la necessità che motiva innanzitutto questa legge - le competenze da gestirsi col metodo della programmazione.Nel contempo la legge tende a stabilire raccordi precisi con coloro che possono essere titolari al convenzionamento. Da questo punto di vista la proposta che è stata presentata alla Presidenza di emendamento sostitutivo dell'art. 17 tende a compiere una scelta netta a questo riguardo ed è la scelta di rimettere alla responsabilità e quindi direttamente alla competenza della Giunta regionale le autorizzazioni circa i futuri convenzionamenti. Ripeto, è una scelta che taglia in modo netto una serie di problemi che anche qui il collega Marchini aveva poc'anzi ripreso. Quindi una legge di procedure normative e di strumenti tesi a valorizzare l'azione di diffusi momenti associativi che in via indiretta tendono ad affermare il valore di una corretta pratica sportiva la intraprende, svolgendo con ciò - la legge valorizza e sottolinea questo aspetto - un ruolo che possiamo giustamente definire di prevenzione.
Con l'emendamento sostitutivo all'art. 17, la legge è quindi in grado di essere votata e noi esprimeremo a questo riguardo il nostro voto positivo.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'articolato.
Art. 1 (Finalità) "La Regione Piemonte, in attuazione della legge 23/12/1978 n. 733 in armonia con le norme di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale e con le disposizioni di cui all'art. 56 del DPR 24/7/1977, n. 616, provvede alla promozione dell'educazione sanitaria sportiva, polarizzata verso un armonico sviluppo psicofisico della persona, quale strumento di miglioramento dello stato di salute, di efficienza fisica e di prevenzione di condizioni morbose, e coordina l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Soggetti destinatari degli interventi) "Gli interventi e le prestazioni previsti dalla presente legge sono indirizzati, nel quadro della programmazione socio-sanitaria regionale: a tutti i cittadini per la promozione dell'educazione sanitaria sportiva; agli alunni e studenti che svolgono attività ludico-ginnica e sportiva nell'ambito scolastico ai cittadini che praticano o intendano praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo o di tempo libero, ivi compresi i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara ai cittadini che praticano o intendano praticare attività sportive agonistiche in regime dilettantistico, semi professionistico o professionistico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Competenze della Regione) "Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni: 1)la programmazione generale pluriennale secondo i principi e le modalità prescritte dall'articolo 11 della legge 23/12/1978 n. 833 e i conseguenti rapporti: con l'Università nell'ambito delle convenzioni da stipulare ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 833 con le Federazioni sportive nazionali e regionali con il Coni e con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti 2) la verifica ed il controllo, secondo le indicazioni del Piano socio sanitario regionale 3) l'attività autorizzativa e di vigilanza, ai sensi degli articoli 43 e 44 della citata legge n. 833, relativa alle istituzioni sanitarie private o comunque non direttamente gestite dalle UU.SS.SS.LL., le quali operano nel campo della tutela sanitaria delle attività sportive 4) la nomina e l'emanazione del regolamento della Commissione medica di seconda istanza per i giudizi di idoneità specifica allo sport di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro sanità del 18/2/1982".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Funzione della U.S.S.L.) "Nell'ambito delle proprie competenze e delle prescrizioni della legge regionale di piano socio-sanitario e della presente legge, competono alle UU.SS.SS.LL. le seguenti funzioni: l'attuazione del piano regionale a livello zonale, avuto riguardo ai riferimenti comprensoriali e di quadrante la gestione delle attività accertative, di prelievo e di esame antidoping connesse con la tutela sanitaria dello sport l'educazione sanitaria sportiva l'informazione statistico-epidemiologica nel campo dello sport l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori nel campo della tutela sanitaria delle attività sportive, anche attraverso attività di ricerca sanitaria finalizzata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Principi organizzativi.) "Il programma pluriennale di attività e spesa (PAS) delle UU.SS.SS.LL.
deve comprendere un apposito capitolo relativo alla tutela sanitaria delle attività sportive, che verrà adeguato annualmente, in sede di aggiornamento dei PAS.
Dovrà essere comunque garantito il più produttivo coordinamento tra le attività dei presidi, uffici, unità operative e servizi della U.S.S.L., le cui attività e funzioni devono integrarsi ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive.
A tal fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge regionale 22/5/1980, n. 60, è istituita in ciascuna U.S.S.L. una sezione, denominata 'Sezione per la tutela sanitaria delle attività sportive', che, coordinata dall'Ufficio di Direzione, dovrà provvedere alla predisposizione del programma annuale e alla gestione attuativa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Contenuti e strumenti della tutela sanitaria delle attività sportive) "La tutela sanitaria delle attività sportive comprende: l'educazione sanitaria sportiva la promozione dello sport come attività preventiva, curativa e riabilitativa, tesa al miglioramento delle condizioni di salute e di efficienza psicofisica della persona la prevenzione di eventuali danni biologici connessi con l'esercizio sportivo.
Costituiscono strumenti della tutela sanitaria delle attività sportive: gli interventi di educazione sanitaria, da attuarsi in stretto coordinamento con le iniziative del Coni, delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle società sportive e dei Distretti scolastici gli accertamenti di idoneità generica, di attitudine allo sport e di idoneità specifica le certificazioni di legge in materia di idoneità e attitudine sportiva il controllo antidoping le prestazioni sanitarie, anche di emergenza, durante le manifestazioni sportive, nei limiti oggettivi della organizzazione sanitaria, fermi restando gli obblighi degli organizzatori previsti dalle vigenti disposizioni.
Stante la specificità del giudizio di idoneità sportiva ed il carattere pubblico della conseguente certificazione obbligatoria, gli accertamenti diagnostici connessi con la tutela sanitaria delle attività sportive e, in particolare, quelli relativi all'accertamento della idoneità e sport agonistici dilettantistici e semiprofessionistici sono eseguiti nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalla U.S.S.L. o presso istituzioni sanitarie appositamente convenzionate, di cui all'articolo 17 della presente legge, avvalendosi in linea prioritaria di medici specialisti in medicina dello sport.
I medici della U.S.S.L. che procedono all'accertamento ed alla certificazione dell'idoneità sportiva dipendono funzionalmente limitatamente a questa attività, dal Servizio di medicina legale della U.S.S.L.".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Articolazione degli interventi) "Gli interventi di tutela sanitaria delle attivi t/ sportive nell'ambito della U.S.S.L. sono svolti: dai medici del Servizio di medicina legale della U.S.S.L. specialisti in medicina dello sport o in possesso di attestato di cui all'articolo 8 della legge 26/10/1971, n. 1099 dai medici dipendenti assegnati alle attività socio-sanitarie distrettuali dai medici generici e pediatri di base convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23/12/1978 n. 833 dai sanitari del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base operanti nei poliambulatori e presidi ospedalieri e dei servizi di igiene pubblica e medicina legale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Compiti dei medici generici, pediatri di base e dei medici assegnati alle attività socio-sanitarie distrettuali) "I medici generici e pediatri di base convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23/12/1978, n. 833 effettuano: per quanto riguarda i medici generici, la certificazione di idoneità allo svolgimento delle attività sportive non agonistiche, disciplinata dall'accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministro sanità 28/2/1983 per quanto riguarda i medici pediatri di base, la valutazione e la certificazione sanitaria della idoneità sportiva generica e dell'attitudine alle pratiche sportive, in base all'accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, per i soggetti e secondo le disposizioni di cui alla normativa ministeriale vigente per quanto riguarda i medici generici e pediatri di base gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria sportiva, coordinati con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai fini di prevenzione, nell'ambito dei programmi annuali di attività del distretto.
I medici dipendono o a rapporto convenzionale orario, operanti nelle strutture sanitarie di base, effettuano: gli interventi di cui all'ultimo alinea del comma precedente le valutazioni e le certificazioni dell'idoneità generica sportiva e dell'attitudine alle pratiche sportive di cui al secondo alinea del comma precedente, in carenza del pediatra di base per quanto riguarda i dilettanti agonistici di età non superiore a 14 anni, gli accertamenti e le valutazioni di attitudine sportiva e di idoneità sportiva specifica, in base alle indicazioni operative espresse nel programma annuale di attività e spesa per la tutela sanitaria delle attività sportive e nell'osservanza della normativa ministeriale vigente.
Le attività di igiene e di profilassi da svolgere a livello di distretto sono effettuate da medici dipendenti o a rapporto convenzionale orario operanti nelle strutture sanitarie di base".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Compiti dei medici specialisti) "I medici specialisti in medicina dello sport o in possesso di attestato di cui all'articolo 8 della legge 26/10/1971, n. 1099 ed i medici specificatamente assegnati al Servizio di medicina legale per la tutela sanitaria delle attività sportive provvedono: alle attività di promozione e di coordinamento del complesso degli interventi rivolti all'educazione sanitaria sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive: all'effettuazione di interventi tecnici e di consulenza ed agli accertamenti sanitari richiesti dai medici indicati nel precedente articolo 8 agli accertamenti clinici iniziali e periodici ed alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano od intendono praticare attività sportive agonistiche, secondo il programma annuale di attività e spesa di cui all'articolo 5 della presente legge.
Per l'effettuazione degli accertamenti strumentali i medici di cui al precedente comma si avvalgono obbligatoriamente delle strutture specialistiche gestite direttamente dalle UU.SS.SS.LL. e di quelle convenzionate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Vigilanza antidoping) "Per i prelievi antidoping provvedono le UU.SS.SS.LL. competenti per territorio, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 della legge 26/10/1971 n. 1099, su richiesta ed onere delle Federazioni od Enti organizzatori.
I prelievi vengono effettuati da medici designati dal Capo del Servizio di medicina legale dell'U.S.S.L. competente per territorio, nell'osservanza dei disposti di cui agli articoli 2 e 5 della citata legge n. 1099 e della normativa ministeriale vigente.
L'esame e l'analisi del campione sono effettuati presso i laboratori di sanità pubblica, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, o dai laboratori già autorizzati con decreto del Ministro della sanità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Oneri delle prestazioni sanitarie) "Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono gratuite nei limiti riconosciuti a tutti i cittadini dalla legislazione vigente.
Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli antidoping sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Partecipazione degli utenti) "L'Assemblea generale dell'U.S.S.L., sentiti i Comuni e gli organi di decentramento comunale, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione degli utenti del servizio sanitario e delle formazioni sociali esistenti nel territorio, determina le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive alla promozione di interventi di educazione sanitaria, diretti a diffondere l'attività sportiva come mezzo efficace di prevenzione, miglioramento e recupero della salute fisica e psichica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Adempimenti degli enti sportivi) "Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento e la partecipazione ad attività agonistiche agli accertamenti e certificazioni di idoneità previste dalla vigente legislazione conservando ai propri atti la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni.
I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo-ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicanti alle sezioni per la tutela sanitaria dell'attività sportiva della U.S.S.L. competente per territorio.
Gli Enti di promozione sportiva e le Federazioni sportive debbono comunicare alla U.S.S.L. di residenza del tesserato, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi nominativi degli atleti tesserati distinguendo i praticanti attività agonistiche e non agonistiche, e il calendario delle gare sportive, secondo modalità che saranno precisate da apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le Federazioni e gli Enti interessati, nonché la Commissione regionale consultiva di cui al successivo articolo 15.
La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce anche le modalità di aggiornamento degli elenchi nominativi e del calendario delle gare sportive.
In caso di inadempienza di trasmissione degli elenchi o di omissione di nominativi, la U.S.S.L. addebita all'Ente inadempiente il costo degli accertamenti e delle certificazioni.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Commissione di revisione) "Presso l'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza è istituito un apposito ufficio destinato a ricevere le comunicazioni di esito negativo relative agli accertamenti sanitari dell'idoneità specifica ai singoli sports di dilettanti agonisti.
Tale ufficio costituisce altresì supporto operativo di segreteria alla Commissione regionale sanitaria di seconda istanza per la revisione dei giudizi di idoneità specifica.
Tale Commissione viene nominata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri previsti dalla legislazione statale vigente e dura in carica tre anni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Commissione regionale consultiva) "Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituita, con deliberazione del Consiglio regionale, una Commissione regionale consultiva per l'esame delle questioni di carattere normativo tecnico-organizzativo, scientifico ed educativo concernenti l'educazione sanitaria sportiva e la tutela sanitaria delle attività sportive.
La Commissione è composta da: l'Assessore regionale alla sanità ed assistenza che la presiede il delegato regionale del Coni tre rappresentanti degli organi regionali delle Federazioni sportive nazionali designati dal Consiglio regionale del Coni un rappresentante della Federazione medico- sportiva italiana un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva a carattere regionale operanti nel Piemonte un rappresentante dell'Isef cinque membri nominati dal Consiglio regionale e scelti tra persone altamente qualificate e di riconosciuta competenza nel campo della medicina dello sport, dell'educazione sanitaria sportiva e della medicina legale.
L'Assessore regionale alla sanità ed assistenza può delegare un membro della Commissione stessa a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
La Commissione dura in carica per tutto il periodo di validità del piano socio-sanitario regionale.
Ai componenti la Commissione compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 2/7/1976, n. 33.
La segreteria della Commissione è assicurata dall'ufficio di cui al primo comma del precedente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Aggiornamento e qualificazione professionale) "La Regione, allo scopo di assicurare un'adeguata formazione del personale che opera nel settore dell'educazione sanitaria sportiva e della tutela sanitaria delle attività sportive, promuove, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo precedente e con la collaborazione dell'Università, del Coni, della Federazione medico-sportiva italiana e degli enti di promozione, periodici corsi regionali per la qualificazione e l'aggiornamento del personale medico e tecnico-sanitario interessato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Accordi convenzionali) "Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge e per l'assolvimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive, le UU.SS.SS.LL. possono stipulare accordi convenzionali, che debbono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale, in linea prioritaria, con istituzioni sanitarie pubbliche o private che non perseguano fini di lucro gia operanti anteriormente alla promulgazione della presente legge e, in caso di necessità ed esclusivamente per l'assolvimento delle attività accertative, con istituzioni private che, per qualificazione strutturale e funzionale, diano garanzie in ordine all'affidabilità degli accertamenti e dei giudizi ed alla integrazione funzionale con le strutture operative della U.S.S.L.".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Nerviani, Devecchi e Martinetti: sono soppresse le parole: "in caso di necessità ed" 2) dai Consiglieri Nerviani, Devecchi e Martinetti: le parole "possono stipulare accordi convenzionali che devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale" sono sostituite da: "possono avvalersi di accordi convenzionali preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Comunico che questi due emendamenti sono stati assorbiti dal terzo emendamento che è a mani della Presidenza e che raccoglie le firme, oltre che del sottoscritto, di rappresentanti di quasi tutti i Gruppi consiliari.
Pertanto ritiro questi due emendamenti.



PRESIDENTE

Passiamo allora al terzo emendamento che è sostitutivo e soppressivo, a firma dei colleghi Nerviani, Benzi, Moretti, Gastaldi e Avondo, il quale recita: l'intero articolo è soppresso e così sostituito: "Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge e per l'assolvimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive le UU.SS.SS.LL. si avvalgono degli accordi convenzionali autorizzabili o gia autorizzati dalla Giunta regionale, in linea prioritaria, con istituzioni sanitarie di denominazione pubblica o privata che non perseguano fini di lucro già operanti anteriormente alla promulgazione della presente legge e, esclusivamente per l'assolvimento delle attività accertative, con le istituzioni private convenzionate che per qualificazione strutturale e funzionale diano garanzie in ordine all'affidabilità degli accertamenti e giudizi in ordine alla integrazione funzionale con le strutture operative della U.S.S.L.".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Con questo emendamento si consente a coloro che sono gia stati autorizzati di mantenere l'autorizzazione e vengono eliminate le parole "ed in caso di necessità".
Per la restante parte l'art. 17 rimane uguale nel testo originario.



PRESIDENTE

Pongo in votazione questo emendamento.
E' approvato con 37 voti favorevoli e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 17 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Copertura finanziaria) "Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con il Fondo sanitario regionale, secondo le modalità espresse nella legge regionale 3/9/1981 n. 42, tenuto conto delle indicazioni emergenti dai programmi annuali di attività e spesa per la tutela sanitaria delle attività sportive".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame legge rinviata dal Governo relativa a: "Istituzione della riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto"


PRESIDENTE

Punto ottavo all'ordine del giorno: "Esame legge rinviata dal Governo relativa a:'Istituzione della riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto'".
La parola al Consigliere signora Ariotti per la relazione.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la Giunta e la II Commissione hanno modificato la legge secondo le osservazioni del Commissario di Governo che aveva rilevato come le disposizioni dell'art. 3, relative alla tutela del patrimonio paleontologico e agli interventi intesi a favorirne la conoscenza, eccedessero la competenza regionale. Infatti la materia dei beni culturali e ancora attribuita allo Stato considerato che ai sensi dell'art. 48 del DPR. 616 il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative a questa materia e' subordinato all'emanazione della legge statale di riordino del settore da effettuarsi entro il 31/12/79 e non ancora avvenuta.
L'articolo 3 è stato riscritto richiamando le competenze regionali sancite dalla legge regionale 58 sulla tutela e lo sviluppo delle attività e dei beni culturali con riferimento specifico all'art. 4 dove si sottolinea, tra le funzioni regionali quelle di promuovere e coordinare in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e innanzitutto nell'ambito di apposite convenzioni con l'Università ed il Politecnico l'attività di ricerca e raccolta di dati sui problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture ed attività culturali esistenti sul territorio e coordinare l'attività degli enti locali per favorirne l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici e da parte degli istituti scolastici.
L'intervento regionale si propone cioè come attività parallela e sussidiaria e non sostitutiva di quella statale.
Le modifiche alla legge, legge che ricordo era stata sostenuta non solo dalle associazioni protezionistiche, ma anche dalle sopraintendenze e dalle facoltà universitarie interessate è stata votata all'unanimità in Commissione.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'articolato.
Art. 1 (Istituzione della riserva naturale speciale) "Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Confini) "I confini della riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto, incidente sul Comune di Asti, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10000, facente parte integrante della presente legge.
I confini della riserva sono delimitati da tabelle portanti la scritta 'Regione Piemonte Riserva naturale della Valle Andona e della Val Botto' da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Finalità) "Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale della Valle Andona e della Val Botto sono specificate secondo quanto segue: a) promuovere, in collaborazione con le amministrazioni dello Stato, e con l'Università ed il Politecnico, lo studio e l'attività di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, sub. 9) della legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 b) favorire l'utilizzo e la fruizione culturale dell'area, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma sub. 10) della legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale garantendo la continuità delle attività agricole".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 3 approvato.
Art. 4 (Durata della destinazione) "La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Gestione) "I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con il Comune di Asti.
Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Asti che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta regionale, di proprio personale e degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Personale) "L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune di Asti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Controllo) "Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi del Comune di Asti relativi alla riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51".
Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Vincoli e permessi) "Sull'intero territorio della riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto, fatto salvo il rispetto della legislazione statale che regola la tutela delle cose di interesse artistico e storico con particolare riferimento alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.
La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere sottoposta a preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica per il Piemonte.
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico, redatto a norma dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.
Fino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Sanzioni) "Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma dell'articolo 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc, di materiale rimosso.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), primo comma dell'articolo 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f), primo comma del precedente articolo 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), primo comma, ed alla limitazione di cui al secondo comma del precedente articolo 8 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste l'obbligo del ripristino, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al terzo comma dell'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Vigilanza) "La vigilanza della riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto è affidata: a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R..D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione) "Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in lire 1.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Finanziamenti per la gestione) "Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto, di cui all'articolo 5 della presente legge valutati in lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona e della Val Botto' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 10.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Entrate) "I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'art. 13 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si é astenuto 1 Consigliere L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 272: "Istituzione della riserva naturale speciale della Bessa"


PRESIDENTE

Punto nono all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 272: 'Istituzione della riserva naturale speciale della Bessa'", che è stato licenziato all'unanimità dalla II Commissione.
La parola alla collega Ariotti per la relazione.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, la presentazione in aula del disegno di legge "Istituzione della riserva naturale speciale della Bessa" conclude un lungo iter, iniziato nel 1975 quando, tra le prime aree segnalate da enti protezionistici e associazioni naturalistiche come meritevoli di tutela, vi fu la zona della Bessa per la molteplicità di interessi archeologici, etnologici, geologici, che essa presenta.
L'inserimento nel primo piano dei parchi, approvato nel gennaio del 1977, mentre suscitava l'opposizione di quanti volevano mantenere ed aprire nuove cave nel territorio, veniva incontro alle richieste di coloro che tenendo conto dei valori culturali sedimentati in questa immensa pietraia della Bessa, temevano la prosecuzione di una attività in grado di minacciare un ambiente già profondamente alterato e di distruggere aree molto importanti non solo dal punto di vista archeologico, ma anche da quello strettamente naturalistico.
L'accentuarsi dell'interesse e dell'attenzione sui problemi della tutela ambientale e quindi il maturare delle sensibilità generali su di essi, l'approfondimento dei problemi specifici fatto dal Comprensorio dalla Commissione e dall'Assessorato ha permesso, con la regolamentazione dell'attività estrattiva legata all'autorizzazione della Giunta regionale sentito il parere vincolante del Consiglio direttivo della riserva naturale e con raccoglimento di una modifica proposta da Mongrando (lo stralcio di un'area che nello strumento urbanistico comunale è già riconosciuta in parte residenziale in parte destinata ad attività agricola estensiva), di approvare all'unanimità, in II Commissione, il testo di legge.
Con l'istituzione del parco, il Consiglio regionale compie un atto di alto valore culturale, diventando garante della tutela di una zona di grandi suggestioni, ma di difficile lettura e comprensione e perciò stesso passibile di essere oggetto di sfruttamento a fini soltanto economici.
La Bessa, infatti, altopiano facente parte dei Comuni di Montando Cerrione, Zubiena, Borriana, in provincia di Vercelli, costituito prevalentemente da depositi fluvio-glaciali rissiani e wurmiani, si presenta ora come una enorme pietraia, ricoperto com'è da cumuli di ciottoli e massi: materiale rielaborato dalle acque di lavaggio impiegate nelle aurifondinae dove gli antichi abitanti, e in seguito i romani, per secoli, hanno estratto oro.
E' una pagina della storia del Piemonte a cui molti studiosi, semplici appassionati di archeologia o ricercatori locali, si sono dedicati, e con risultati contrastanti: dal Gabotto al Rolfo al Masco, allo Scarzella al Micheletti, rifacendosi alle citazioni degli editti medievali di Ottone III, Enrico II Corrado II, Carlo III ed alle pagine del Muratori e del Momsen per risolvere quello che è stato definito il mistero della Bessa e che da sempre ha attirato l'attenzione degli storici, basti pensare ai passi ad essa dedicati da Erodoto, Aristotele, Strabone, Livio, Diodoro Siculo, Plinio il Vecchio.
Non mi inoltro nelle dispute sull'origine degli antichi popoli: Salassi o Vittimuli, sull'etimologia dei loro nomi, sulle tecniche di estrazione dell'oro, sui periodi di sfruttamento delle miniere e le motivazioni del suo abbandono, sulle condizioni di vita degli operai che vi hanno lavorato se non per ricordare che i segni di attività umane che la zona conserva: strade, muri a secco, pozzi aurei, capanne, ricoveri sotto roccia focolari, recinti, posti di sorveglianza, luoghi di culto, incisioni rupestri, frammenti di ossi, anfore, piatti, recipienti, coltelli, chiodi lucerne, tracce di bacini di carico e di canali di lavaggio evidenziate da fotografie aeree, costituiscono un materiale di studio e di ricerche a fini scientifico-educativi di grande importanza.
Accanto all'interesse archeologico ed etnologico, la Bessa ha rilevanza anche sotto l'aspetto floristico per la presenza di elementi rari o esterni alla loro normale area di distribuzione e per la possibilità di seguire l'intero ciclo evolutivo della vegetazione attuale: dalle formazioni pioniere che colonizzano i cumuli di ciottoli fino alle formazioni forestali chiuse.
Dal punto di vista petrografico rappresenta un museo naturale in cui è possibile osservare rocce appartenenti a tutte le principali unità strutturali che affiorano lungo il profilo della Valle d'Aosta.
L'interesse faunistico, limitato alla fauna di tipo mammologico ed erpetologico per il carattere particolarmente selvatico ed inospitale dei luoghi, potrà essere accresciuto qualora si trasformassero con opportuni accorgimenti le cave abbandonate in ambienti favorevoli agli uccelli acquatici, dal momento che già in alcune cave si sono formati micro ambienti palustri dove si sono insediate e forse nidificano le Gallinelle d'acqua, il Germano reale e di transito l'Airone cinerino.
Dopo la comune, consapevole assunzione di responsabilità del Consiglio regionale di fronte agli interessi culturali presenti nella Bessa, si apre ora la fase, molto delicata, della gestione dell'area che dovrà essere svolta con il costante aiuto delle associazioni naturalistiche, con la presenza di esperti e in accordo con la Sovraintendenza archeologica del Piemonte, al fine di approfondire ulteriormente le conoscenze su quest'area e di permetterne una fruizione completa, rispondente agli stimoli molteplici che essa offre.



PRESIDENTE

Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno desidera prendere la parola, possiamo passare all'esame dell'articolato.
Art. 1 (Istituzione della riserva naturale speciale) "Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la riserva naturale speciale della Bessa, Ente di diritto pubblico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Confini) "I con fini della riserva naturale speciale della Bessa, incidente sui Comuni di Borriana, Cerrione, Mongrando e Zubiena, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10000, facente parte integrante della presente legge.
Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 11 possono essere individuate aree interne alla riserva naturale classificate come 'aree attrezzate', ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.
I confini della riserva naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta 'Regione Piemonte Riserva naturale speciale della Bessa'.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Finalità) "Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale della Bessa sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche geologiche naturalistiche ed ambientali della Bessa, in funzione dell'uso sociale di tali valori 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici scientifici, culturali 3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, connesse alle attività agricole e selvicolturali anche attraverso forme di incentivazione che consentano il recupero di attività e di coltivazioni ora abbandonate o parzialmente abbandonate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Durata della destinazione) "La destinazione a riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Consiglio Direttivo) "Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da: a) cinque rappresentanti del Comune di Cerrione, di cui due espressi dalla minoranza b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, dei Comuni di Borriana, Mongrando e Zubiena c ) tre rappresentanti della Comunità Montana Bassa Valle Elvo, di cui uno espresso dalla minoranza d) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, designati dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato comprensoriale di Biella e) tre esperti, nominati dal Consiglio regionale, in materia geologica archeologica e naturalistica.
Il Consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto della riserva. Lo Statuto e approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio direttivo b) la Giunta esecutiva c) il Presidente.
Il funzionamento del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri ed i rapporti tra i due organi sono stabiliti dallo Statuto.
Lo Statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione degli organismi interessati.
I membri del Consiglio direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione, i membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio direttivo può utilizzare il personale di cui al successivo articolo 6 e può avvalersi degli uffici regionali comprensoriali, provinciali e dei Comuni interessati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Personale) "L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Controllo) "Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli organi della riserva naturale speciale della Bessa, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Vincoli e permessi) "Sull'intero territorio della riserva naturale speciale della Bessa oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave. L'attività estrattiva è consentita nell'area individuata con la lettera A nell'allegata planimetria, facente parte integrante della presente legge, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: l'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva in tale area è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio direttivo della riserva naturale b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica della riserva f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio della riserva devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare ed ampliare i fabbricati esistenti vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale medesima".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Sanzioni) "Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 me, di materiale rimosso.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), primo comma dell'articolo 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f) del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto e) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, quarto, quinto e sesto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Vigilanza) "La vigilanza della riserva naturale speciale della Bessa è, affidata: a) al personale di sorveglianza della riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate nominate in conformità all'articolo 138 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R..D. 18 giugno 1931, n.
773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Piano dell'area) "In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità Montana Bassa Valle Elvo, al Comitato comprensoriale di Biella ed alla Provincia di Vercelli, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può,prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate, possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione) "Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in lire 1.500.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Finanziamenti per la gestione) "Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Bessa, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 20 milioni per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale della Bessa' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Entrate) "I proventi dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli di bilanci successivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Norma transitoria) "I membri del Consiglio direttivo, di cui al precedente articolo 5 vengono nominati dai Consigli comunali di Borriana, Cerrione, Mongrando Zubiena, dal Consiglio della Comunità Montana Bassa Valle Elvo e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Prima di votare l'interno disegno di legge, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Penasso. Ne ha facoltà.



PENASSO Alfredo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, io sono contrario all'istituzione del parco della Bessa, non per una questione di principio quanto per una questione di sostanza. Le motivazioni in seguito alle quali il Gruppo della D.C. aveva espresso il voto negativo circa l'ampliamento dei confini del parco dell'Orsiera-Rocciavré sono analoghe a queste.
Avevamo posto all'attenzione dell'Assessore e della Giunta la questione dei parchi ed avevamo detto che la politica dei parchi andava rivista perché è inutile andare ad illudere le associazioni culturali della Regione che chiedono insistentemente di andare avanti su questa politica. E' ingiusto creare nelle aree che si vanno a destinare a parco dei vincoli e delle difficoltà agli operatori locali, applicando solo e semplicemente il principio della salvaguardia senza mettere a disposizione adeguati fondi.
Io mi domando quale iniziativa promozionale riusciremo a svolgere in queste aree che andiamo a vincolare con 20 milioni, come risulta dal disposto finanziario.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Enti strumentali

Rappresentanza della Regione Piemonte nell'Assemblea del CSI-Piemonte. Revoca di componente l'Assemblea ai sensi dell'art. 4, secondo comma, L.R. 4/9/1975 n. 48.


PRESIDENTE

Punto tredicesimo all'ordine del giorno: "Rappresentanza della Regione Piemonte nell'Assemblea del CSI-Piemonte. Revoca di componente l'Assemblea ai sensi dell'art. 4, secondo comma, L.R. 4/9/1975, n. 48".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Noi siamo d'accordo che si proceda a queste due revoche. Abbiamo chiesto che si procedesse all'esame di tutte le posizioni che per assenza richiedono la revoca e quindi siamo disponibili a votarle, perché riteniamo che si tratti soprattutto di un discorso tecnico.
Infatti, vorrei che fosse ben chiaro che non intendiamo con queste revoche, e particolarmente con quella che per prima andiamo a votare, dare alcun giudizio sulla vicenda e sul funzionamento dell'ente di cui trattasi perché come voi sapete la nostra posizione è stata, per quello che riguarda la gestione del C.S.I., sempre estremamente critica. Noi vogliamo in particolare col nostro voto, porci in una posizione che voglia significare giudizio su dichiarazioni date recentemente da persone in qualunque sede ma vogliamo semplicemente dare un voto tecnico di revoca di un Consigliere nominato dalla Regione, che per due anni non è più stato presente. Questo per la necessaria chiarezza di comportamento.



PRESIDENTE

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo procedere alla votazione della delibera, il cui testo recita: "Visto l'art. 4, primo comma della L.R. 4/9/75 n. 48 istitutiva del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI-Piemonte) il quale prevede che la rappresentanza della Regione nell'Assemblea del Consorzio debba essere in numero non inferiore a tre membri, eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari visto l'art. 5 dello Statuto del Consorzio il quale prevede che l'Assemblea è costituita, fra l'altro, da 5 membri nominati dalla Regione Piemonte e l'art. 8 che prevede che il Consiglio di amministrazione del Consorzio sia composto di diritto dai membri dell'Assemblea nominati dalla Regione Piemonte, dall'Università degli studi e dal Politecnico di Torino vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 273 del 30 aprile 1982 con cui il Consiglio regionale ha provveduto alle nomine di propria competenza nell'Assemblea del Consorzio nelle persone dei signori Antonio Monticelli, Stefano Piperno, Nonni Biffi Gentili, Gianfranco Gatti e Paolo Lepore vista la lettera in data 9 aprile 1984, prot. n. 1823 con cui il Presidente del Consorzio d'intesa con il Presidente del Collegio dei Sindaci segnala che a far tempo dalla seduta di Consiglio di amministrazione del 19 novembre 1982, il dottor Nanni Biffi Gentili è sempre risultato assente ingiustificato alle sedute del Consiglio considerato che l'art. 4, secondo comma della citata legge regionale n.
48 del 1975 prevede che i rappresentanti della Regione Piemonte possano essere revocati dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso il Consiglio regionale (a scrutinio segreto) delibera con la seguente votazione: presenti e votanti n. 46 favorevoli n. 43 contrari n. 2 scheda bianca n. 1 e quindi con la maggioranza richiesta dall'art. 4, secondo comma della legge regionale n. 48/1975 di revocare il sig. Nanni Biffi Gentili da rappresentante della Regione Piemonte nell'Assemblea del Consorzio per il sistema informativo del Piemonte." La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 con votazione per alzata di mano all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Rappresentanza della Regione nella Commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso. Decadenza di componente ai sensi dell'art. 9, L.R. 62/1979


PRESIDENTE

Punto quattordicesimo all'ordine del giorno: "Rappresentanza della Regione nella Commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso.
Decadenza di componenti ai sensi dell'art. 9, L.R. 62/1979".
Passiamo alla votazione della delibera nel testo che recita: "Visto il comma 17 dell'art. 9 della L.R. 30 ottobre 1979 n. 62 il quale, al fine di garantire il funzionamento della Commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso, prevede che i componenti della medesima che non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive vengono dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti vista la deliberazione consiliare n. 102 del 12/3/1981 con cui il Consiglio regionale ha provveduto alle nomine di propria competenza relative a 5 esperti di cui due designati dalla minoranza, nella predetta Commissione, nelle persone dei Signori Franco Cucchiarati, Claudio Sandri Matilde Di Pietrantonio, Carlo Savoré, Lorenzo Geya vista la lettera in data 9 dicembre 1983 del Presidente della Commissione regionale mercati all'ingrosso con cui si segnala l'abituale assenza dalle riunioni della Commissione stessa della signora Matilde Di Pietrantonio il Consiglio regionale (a scrutinio segreto) delibera con la seguente votazione: presenti e votanti n. 46 favorevoli n. 41 contrari n. 2 schede bianche n. 3 di dichiarare decaduta da componente della Commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso la signora Matilde di Pietrantoni".
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del! 'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 con votazione per alzata di mano all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

In merito al punto diciannovesimo dell'ordine del giorno, vengono effettuate le seguenti "Nomine".


Argomento: Nomine

Consiglio di amministrazione dell'Istituto Tecnotex Spa di Biella: nomina di 11 rappresentanti.


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n.40 hanno riportato voti: Bonis Sergio n. 37 Furia Giovanni n. 37 Coda Spuetta Massimo n. 34 Maroino Marco Valentino n. 37 Biamino Gianpiero n. 35 Grandieri Giovanni n. 37 Boggio Luciano n. 38 Susta Gianluca n. 32 Colucci Alberto n. 32 Ghirlanda Massimo n. 32 Monteleone Mario n. 35 scheda nulla n. 1 Li proclamo eletti.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62.


Argomento: Nomine

Costituzione gruppo di lavoro Centro formazione professionale "Pastore": designazione di 5 Consiglieri


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno riportato voti: Ferro Primo n. 38 Tapparo Giancarlo n. 38 Bergoglio Cordaro E. n. 37 Vetrino Bianca n. 40 Gerini Armando n. 40 Villa n. 1 Proclamo eletti i Consiglieri Ferro, Tapparo, Bergoglio, Vetrino e Cerini.


Argomento: Nomine

Commissione tecnico-consultiva per l'esame delle domande relative alla L.R. 31/8/1979 n. 56 rifinanziata con L.R. 31/7/1984 n. 35 "Interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica": nomina di 5 esperti in materia turistica di cui 2 in rappresentanza della minoranza.


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno riportato voti: Bortot Carlo n. 25 Perino Andrea n. 25 Fornello Luciano n. 25 Savorè Carlo n. 14 Catella Giancarlo n. 14 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Comitato scientifico del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione: nomina di 5 esperti


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno riportato voti: Regge Tullio n. 38 Antona Ettore n. 37 Conti Domenico n. 40 Sacco Luciano n. 39 Terna Pietro n. 36 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Collegio sindacale del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione: nomina di 1 sindaco effettivo e di l supplente


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno riportato voti: Sindaco effettivo: Giroldi Sergio n. 35 Sindaco supplente: Ghirardi Pier Franco n. 38 schede bianche n. 9 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Collegio dei Revisori dei Conti dell'U.S.S.L. n. 60 di Borgo San Dalmazzo: sostituzione di Colombini Paolo, dimissionario


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno riportato voti: Mariotta Armando n. 38 schede bianche n. 9 Proclamo eletto il signor Mariotta Armando.


Argomento: Nomine

Commissione consultiva per i mercati all'ingrosso: sostituzione di Matilde Di Pietrantonio decaduta ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 62 del 30/10/1979


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno riportato voti: Guala Ottavio n. 38 Di Pietrantonio Matilde n. 1 scheda bianca n. l Proclamo eletto il signor Guala Ottavio.


Argomento: Nomine

Assemblea del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione: sostituzione di Nanni Biffi Gentili, revocato ai sensi dell'art. 4, secondo comma della legge regionale 4/9/1975 n. 48.


PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 40 hanno riportato voti: Ferro Milone Andrea n. 36 Calsolaro Corrado n. 1 Biffi Gentili Nanni n. 1 schede bianche n. 2 Proclamo eletto il signor Ferro Milone Andrea.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 484: "Modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52: 'Istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo'"


PRESIDENTE

Su richiesta dell'Assessore Rivalta, propongo l'iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge n. 484: "Modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52: 'Istituzione del parco naturale delleCapanne di Marcarolo'".
Chi è favorevole all'iscrizione è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.
Ha chiesto di parlare il Vicepresidente della Giunta, ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Chiedo al Presidente del Consiglio, previo parere del Consiglio regionale, di ammettere all'ordine del giorno il p.d.l. 484 che è stato licenziato all'unanimità dalla II Commissione ed è stato predisposto per consentire la realizzazione di un metanodotto attraverso il parco delle Capanne di Marcarolo. E' un lavoro che interessa la SNAM, che ha urgenza di partire e per questo chiedo venga esaminato questa sera.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la richiesta avanzata dal Vicepresidente della Giunta, chi approva è pregato di alzare la mano.
L'iscrizione è approvata all'unanimità.
Passiamo all'esame dell'articolato.
Art. 1 "All'articolo 12, primo comma, sub, i), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, dopo le parole 'per uso domestico' sono aggiunte le parole: 'fino all'approvazione del piano dell'area da parte del Consiglio regionale, la costruzione delle condotte di cui alla presente lettera i) è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo della legge



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Variazioni di bilancio

Esame deliberazione Giunta regionale n. 1-40882: "Primo prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, della somma di L. 63.700.000 per consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui"


PRESIDENTE

Punto quindicesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 1-40882: 'Primo prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 1 2900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, della somma di L. 63.700.000 per consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui'".
Questa deliberazione è stata licenziata all'unanimità dalla I Commissione. La pongo in votazione: "Il Consiglio regionale visto l'art. 40 della legge regionale 29/12/1981 n. 55 concernente il prelevamento dal fondo di riserva di cassa preso atto che il capitolo di spesa n. 2370 iscritto nel bilancio 1984 in base ai dati del preconsuntivo, l'ammontare presunto dei residui passivi al 31 dicembre 1984 è stato iscritto, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 in misura non sufficiente a provvedere ai pagamenti che è necessario disporre prima dell'assestamento al bilancio 1985 ritenuto necessario di procedere all'iscrizione in aumento dell'ammontare presunto dei residui passivi nonché delle previsioni in termini di cassa per il capitolo n. 2370, nell'ammontare di L. 63.700.000 ritenuto di provvedere alle maggiori spese mediante prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare.
Delibera 1) l'incremento delle previsioni in termini di cassa per l'anno finanziario 1985 in relazione al corrispondente incremento dell'ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984 relativamente al capitolo n. 2370 e nell'importo di L. 63.700.000 2.) la riduzione complessiva di L. 63.700.000 del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 3) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Chi è favorevole e pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.


Argomento: Ristrutturazione industriale

Esame deliberazione Giunta regionale n. 32-36835: "S.p.A. Laminazione a Freddo, S.p.A. Industrie Acciai Speciali, S.p.A. Industria Acciai Inox Piani di ristrutturazione presentati ai sensi della legge 12/8/1977 n. 675 - Parere regionale assunto con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 40 dello Statuto"


PRESIDENTE

Punto sedicesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 32-36835: 'S.p.A. Laminazione a Freddo, S.p.A. Industrie Acciai Speciali, S.p.A. Industria Acciai Inox - Piani di ristrutturazione presentati ai sensi della legge 12/8/1977 n. 675 - Parere regionale assunto con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 40 dello Statuto".
Il testo è stato licenziato all'unanimità dalla I Commissione. Lo pongo in votazione: "Il Consiglio regionale visto l'art. 40 dello Statuto della Regione Piemonte preso atto che la Giunta regionale con i poteri del Consiglio regionale, ai sensi del citato art. 40 dello Statuto, ha espresso, con deliberazione del 28 agosto 1984, n. 32-36835, al C.I.P.I, ed al Ministero dell'industria parere favorevole ai piani di ristrutturazione, con richiesta di finanziamento agevolato ai sensi della legge 12/8/1977 n. 675 presentati dalla S.p.A. Laminazione a Freddo, dalla S.p.A. Industrie Acciai Speciali e dalla S.p.A. Industria Acciai Inox visti i termini e gli obiettivi dei vari piani di ristrutturazione rilevato il parere sostanzialmente favorevole delle organizzazioni sindacali le quali hanno però sollecitato investimenti anche sull'area a caldo della S.p.A. Industria Acciai Inox finalizzati alla continuità dell'attività produttiva e non alla semplice manutenzione degli impianti vista la conseguente sollecitazione contenuta nella stessa deliberazione della Giunta regionale alla S.p.A. Industria Acciai Inox per l'avvio di un nuovo programma di investimenti, finalizzato al mantenimento dei livelli di efficienza degli impianti, necessari alla continuità dell'attività produttiva anche nell'area della laminazione a caldo visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare ratifica la deliberazione n. 32-36836 del 28 agosto 1984 che la Giunta regionale ha assunto con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, relativa al parere favorevole, espresso al C.I.P.I. ed al Ministero dell'industria, sui piani di ristrutturazione, ai sensi della legge n. 675/1977, presentati dalla S.p.A. Laminazione a Freddo, dalla S.p.A. Industrie Acciai Speciali e dalla S.p.A. Industria Acciai Inox".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione e approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.


Argomento: Attivita" delegate alle USSL (vigilanza, formazione)

Esame deliberazione Giunta regionale n. 39-33952: "Regolamento per l'attuazione del disposto dell'art. 21, quinto comma, legge 833/78 relativo ai ricorsi al Presidente della Giunta regionale contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo delle UU.SS.SS.LL. nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro"


PRESIDENTE

Punto diciassettesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 39-33952: 'Regolamento per l'attuazione del disposto dell'art. 21, quinto comma, legge 833/78 relativo ai ricorsi al Presidente della Giunta regionale contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo delle UU.SS.SS.LL. nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro'".
Il testo è stato licenziato all'unanimità dalla I Commissione.
Lo pongo in votazione: "Il Consiglio regionale vista la legge n. 833/78 art. 21, quinto comma, ed il DPR 24/11/1971 n.
1199 considerata la necessità di dare attuazione al disposto del quinto comma dell'art. 21 della legge 833/78 in materia di ricorsi al Presidente della Giunta regionale contro i provvedimemti adottati dal personale ispettivo delle Unità Socio-Sanitarie Locali nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma dello stesso articolo preso atto che tale norma di legge non specifica le modalità e le procedure di istruttoria del ricorso, per cui appare necessaria l'adozione di apposito regolamento, allegato alla presente deliberazione che, sulla base di quanto previsto dal DPR 14/11/1971 n. 1199 definisca espressamente tali modalità e procedure visto il parere favorevole espresso dalla 1 Commissione consiliare delibera di approvare il regolamento per l'attuazione del disposto dell'art. 21 quinto comma della 833/78, relativo ai ricorsi al Presidente della Giunta regionale contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo delle Unità Socio-Sanitarie Locali nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante di dare mandato al Presidente della Regione di provvedere, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, agli incombenti di promulgazione del medesimo una volta conseguita l'esecutività".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.


Argomento: Ristrutturazione industriale

Esame deliberazione Giunta regionale n. 99-39063: "L.R. n. 9/80 Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale - Terzo aggiornamento del programma pluriennale degli interventi e formazione del programma annuale di attuazione"


PRESIDENTE

Punto diciottesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 99-39063: 'L.R. n. 9/80 Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale Terzo aggiornamento del programma pluriennale degli interventi e formazione del programma annuale di attuazione'".
Pongo in votazione la deliberazione nel testo che recita: "Il Consiglio regionale visto l'art. 2 della legge 25/2/1980 n. 9 la quale prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, aggiorni annualmente il programma pluriennale degli interventi finalizzati alla costituzione e/o all'ampliamento di aree attrezzate per insediamenti industriali, o alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti e provveda, altresì, alla formazione del programma annuale di attuazione preso atto della proposta presentata dalla Giunta regionale per il terzo aggiornamento del programma pluriennale degli interventi da realizzare ai sensi della citata legge regionale n. 9/1980 e per la formazione del programma annuale di attuazione esaminata la relazione predisposta dalla Giunta regionale sullo stato di attuazione degli interventi regionali precedentemente approvati secondo quanto stabilito dal Consiglio regionale con deliberazione del 22/12/1982 n. 369-11261 visti gli artt. 1, 2, 3, 7 della citata legge regionale n. 9/1980 visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare delibera di approvare la relazione sullo stato di attuazione degli interventi regionali già approvati per la realizzazione di aree industriali attrezzate, e di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti (leggi regionali 21/1975, 50/1978, 20/1979 e 9/1980).
di approvare la proposta della Giunta regionale per il terzo aggiornamento del programma pluriennale degli interventi da realizzare ai sensi della legge regionale n, 9/1980 e per la formazione del programma annuale di attuazione.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi é favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 33 voti favorevoli ed 1 astensione.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame deliberazione Giunta regionale n. 67-40845: "Legge 457/78: 'Definizione di costi massimi ammissibili per interventi di edilizia agevolata-convenzionata'"


PRESIDENTE

Propongo l'iscrizione all'ordine del giorno della seguente deliberazione: "Deliberazione Giunta regionale n. 67-40845: 'Legge 457/78: Definizione di costi massimi ammissibili per interventi di edilizia agevolata-convenzionata'".
Chi approva l'iscrizione è pregato di alzare la mano.
E' approvata.
Il testo è stato licenziato all'unanimità dalle commissioni competenti.
La delibera recita: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale del 5/2/1985 n. 67-40845 per la definizione dei costi massimi ammissibili per interventi di edilizia agevolata-convenzionata sentita la Commissione consiliare delibera la determinazione dei costi massimi ammissibili per interventi di edilizia agevolata-convenzionata così come di seguito specificato: Titolo I Nuova Edificazione Art. 1 - Ai fini della terminazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni relative al costo di elevazione (C. E.), al costo di costruzione (C.C.), al costo globale dell'intervento (C.G. ), superficie utile (S.u.), superficie non residenziale (S.n.r.) e superficie complessiva (S.c.): a) costo di elevazione (C.E.) - Si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate alla quota del rustico del primo piano di calpestio al di sopra dell'estradosso delle fondazioni b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti.
L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione, stabilito dalla Regione, non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 20%; all'interno di tale 20%, tenendo presente i valori medi nazionali, per ciascuna categoria di opere sono fissate le seguenti percentuali: fondazioni: 12% del C.E.
sistemazioni esterne: 6% del C.E.
allacciamenti: 2% del C.E.
Tali incidenze potranno, per particolari caratteristiche geomorfologiche dell'area, essere variate purché complessivamente non superino la percentuale massima del 20 c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari costituiti da spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) prospezioni geognostiche acquisizione area urbanizzazioni spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse.
Gli oneri complementari non potranno eccedere complessivamente la percentuale massima del 40% del C.C.
d) superficie utile abitabile (S.u.) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e ) superficie netta non residenziale(S.n.r.) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole o soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche.
Tale superficie dovrà essere contenuta nel complesso entro il 40 (quaranta per cento) della superficie utile abitabile (S.u.) oltre ad un massimo di mq. 18 per autorimessa o posto macchina al coperto per abitazione. Tale limite del 40% si intende non per singolo alloggio ma riferita alla complessiva S.u. dell'organismo abitativo f) superficie complessiva (S.c.) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% (sessanta per cento) delle superfici nette non residenziali: S.c. = S.u.+/-t 60% S.n.r.
Art. 2 - Il limite massimo di costo di elevazione al mq, di superficie complessiva (C. E.) è stabilito in L. 380.000.
Ai limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni fino ad un massimo del: a) 6 per cento per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche nei comuni dichiarati zone sismiche con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 4 febbraio 1982 relativo all'aggiornamento delle zone sismiche della Regione Piemonte (G. U. 6/3/1982 n. 64) b) 10 per cento nel caso che gli alloggi con superficie utile minore o uguale a 70 mq, rappresentano almeno il 50 per cento del numero degli alloggi previsti dal fabbricato stesso.
c) 5 per cento per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10 per cento rispetto a quanto stabilito dalla legge n.
373/76.
10 per cento per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20 per cento rispetto a quanto stabilito dalla legge n.
373/76.
Per documentato risparmio si intende, insieme al progetto, il calcolo di previsione del risparmio energetico in termini percentuali, unitamente ad una relazione sui sistemi che saranno adottati per ottenere tale risparmio.
Titolo II - Recupero del Patrimonio Edilizio Art. 4 - Ai fini della determinazione del limite massimo di costo del recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31 lett. c), d), e) della legge n. 457/78 valgono le seguenti definizioni, relative al recupero primario, al costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) di recupero secondario e di costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.): a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edIficio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento statico e il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni.
Nella definizione del limite massimo di costo per ciascuna categoria di opere sono fissate le seguenti percentuali che non dovranno essere superate: Demolizioni Fondazioni - Sottofondazioni - Strutture verticali Strutture orizzontali - Strutture speciali - Murature esterne - Murature interne: comprese tra il 20/55%, del C.R..P. Scale (struttura) - Copertura (struttura) - Impermeabilizzazione e coibenza: comprese tra il 10/30%, del C.R.P.
Intonaci esterni - Intonaci interni parti comuni - Opere stuccatore Verniciatura - Tinteggiature esterne - Pavimenti esterni - Int. parti comuni - Serramenti esterni - Int parti comuni - Opere in ferro: comprese tra il 15/35% del C.R.I.
Sistemazioni esterne - Rivestimenti est. - Int. parti comuni Connessioni edifici adiacenti: comprese tra il 4/8% del C.R..P.
Allacci (elettr., idrico, tel., gas) - Imp, riscaldamento centralizzato Imp, idrico-sanitario fognario - Impianto ascensore: comprese tra il 10/22% del C.R..P.
La sommai delle percentuali, calcolate rispetto al limite massimo di costo di recupero primario stabilito al successivo art. 5 della presente deliberazione, dovrà risultare minore o uguale a 100 b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) -si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari costituiti da spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature urbanizzazioni spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.
che non potranno comunque eccedere complessivamente un costo pari al 40% del costo di recupero primario (C.R.P.), C.G.P. max C.R P. + 40% C.R P.
c) recupero secondario - si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Nella definizione del limite massimo di costo, per ciascuna categoria di opere sono fissate le seguenti percentuali che non dovranno essere superate: Tramezzature - Intonaci interni - Coibenza - Verniciatura Tinteggiatura - Opere stuccatore: comprese tra il 15/35% del C.R.S.
Pavimenti interni - Rivestimenti interni: comprese tra il 15/35% del C.R.S.
Opere in ferro - Serramenti interni: comprese tra il 5/15% del C.R.S.
Impianti riscaldamento - Impianto idrico-sanitario - Impianto elettrico, tel.. T. V.: comprese tra il 25/60% del C.R.S.
La somma delle percentuali, calcolate rispetto al limite massimo di costo di recupero secondario, stabilito al successivo art. 5 della presente deliberazione, dovrà risultare minore o uguale a 100 d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) si intende la somma del costo di recupero secondario e degli oneri complementari costituiti da spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.
che non potranno comunque eccedere complessivamente un costo pari al 30% del costo di recupero secondario (C.R.S.),C.G.S. max = C.R.S. + 30 C.R.S.
e) costo globale di recupero (C.G.R..) si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.) e del recupero secondario (C.G.S.).
Art. 5 - Il limite massimo di costo di recupero primario è .fissato in L. 300.000 al mq.
Il costo del recupero primario e applicabile a tutte le superfici siano esse utili abitabili che nette non residenziali.
Il limite massimo di costo di recupero secondario è fissato in L.
200.000 al mq. Il costo del recupero secondario è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio con una riduzione del 30% del suo va/ore.
Art. 6 - Al costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del: a) 13% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme antisismiche, nei Comuni di cui al D.M., lavori pubblici del 4/2/1982 relativo all'aggiornamento delle zone sismiche della Regione Piemonte (G.U.
6/311982 n. 64 b) 10% si applica quando l'altezza virtuale K = Vol v.p.p. :S.u. sia maggiore od uguale a 4,5 ossia quando, a parità di superficie utile e di numero di piani, l'altezza dell'interpiano determina maggior volume; e/o quando il rapporto, mq. lordo/mq. netto sia maggiore di 1,2 ossia quando si opera in presenza di murature portanti di particolare spessore c) 5% per demolizioni superfetazioni si applica in presenza di interventi appartenenti alle categorie e) e d) dell'art. 31 della legge n.
457/78 d) 5% per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto dei materiali può inoltre essere attribuita per motivati eccessivi oneri della gestione di cantiere dovuti alla particolare ubicazione dell'intervento (centri storici, zone di difficile accesso per scarsa viabilità, ecc.) e) 20 % per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (legge 457/78 art. 31 lett. e) non è cumulabile con le maggiorazioni previste alla lettera b) e c) del presente articolo f) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.
10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20 rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76.
Per documentato risparmio si intende, insieme al progetto, il calcolo di previsione del risparmio energetico in termini percentuali, unitamente ad una relazione sui sistemi che saranno adottati per ottenere tale risparmio.
Art. 7 .- Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del: a) 10% si applica quando l'altezza virtuale K = Vol v.p.p. sia maggiore o uguale a 4,5 ossia quando, a parità di superficie utile e di numero di piani l'altezza dell'interpiano determina maggior volume b) 5% per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto dei materiali può inoltre essere attribuita per motivati eccessivi oneri della gestione di cantiere dovuti alla particolare ubicazione dell'intervento (centri storici, zone di difficile accesso per scarsa viabilità, ecc.) c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20 rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76.
Per documentato risparmio si intende, insieme al progetto, il calcolo di previsione del risparmio energetico in termini percentuali, unitamente ad una relazione sui sistemi che saranno adottati per ottenere tale risparmio.
Titolo III - Manutenzione Art. 8 - Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) e fissato in L. 220.000 al mq.
Costo della manutenzione straordinaria (C.M.): è formato dal costo delle opere che si rendono necessarie per far fronte al deperimento di materiali o di lavorazioni provocato da cause naturali o dall'uso nonch per adeguare gli impianti a nuove esigenze dell'utenza. Sono invece escluse le opere relative ad interventi su organismi abitativi o unità immobiliari che comportino accorpamenti, frazionamenti, variazioni degli schemi distributivi. Il rinnovo e la sostituzione di parti strutturali degli edifici non deve alterare le caratteristiche geometriche-dimensionali delle stesse. Tale definizione non contrasta con quella contenuta nell'art. 31 lett. b) della legge 457/78 che rimane confermata in tutto il suo valore concettuale ed operativo.
Il costo di manutenzione è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali con una riduzione del 30% del suo valore.
Nella definizione del limite massimo di costo, per ciascuna categoria di opere sono fissate le seguenti percentuali che non dovranno essere superate: Demolizioni - Fondazioni - Strutture verticali - Strutture orizzontali Strutture speciali - Murature esterne - Murature interne: comprese tra il 5/30% del C.M.
Scale - Coperture - Impermeabilizzazione: comprese tra il 10/50% del C.M.
Intonaci esterni - Intonaci interni - Opere stuccatore - Verniciatura Tinteggiatura - Rivestimenti - Serramenti - Opere in ferro - Pavimenti: comprese tra il 15/70% del C.M..
Impianto riscaldamento - Impianto idrico-sanitario - Impianto ascensore Impianto elettrico, TV, tel. - Sistemazioni esterne: comprese tra il 15/50% del C.M.
La somma delle percentuali, calcolate rispetto al limite massimo di costo di manutenzione straordinaria, stabilito precedentemente, dovrà risultare minore o uguale a 100.
Art. 9 - Al limite massimo di costo (C.M.) sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del: a) 10% si applica quando l'altezza virtuale K = Vol v.p.p.: S.u. sia maggiore o uguale a 4,5 ossia quando, a parità di superficie utile e di numero di piani, l'altezza dell'interpiano determina maggior volume b) 5 % per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto dei materiali può inoltre essere attribuita per motivati eccessivi oneri della gestione di cantiere dovuti alla particolare ubicazione dell'intervento (centri storici, zone di difficile accesso per scarsa viabilità, ecc.) c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76 10 % per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge 373/76.
Per documentato risparmio si intende, insieme al progetto, il calcolo di previsione del risparmio energetico in termini percentuali, unitamente ad una relazione sui sistemi che saranno adottati per ottenere tale risparmio.
Art. 10 - Il costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) è la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari costituiti da: a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori collaudo, ecc...) b) spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse, ecc.
che non potranno comunque eccedere complessivamente un costo pari al 30% del C.M., C.G.M., max C. m. + 30% C.M.
Titolo IV - Norme Finali Art. 11 - Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente provvedimento i progetti debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli (Q.T.E.) predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale e previsti dal decreto interministeriale n. 215074 del 18/12/1978.
Art. 12 - La normativa di cui sopra applicabile ai nuovi interventi di edilizia agevolata previsti dal secondo quadriennio (completamento terzo e quarto biennio)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno relativo alla situazione attinente la Zanussi Eldom di Chiusa San Michele


PRESIDENTE

Do lettura di un ordine del giorno relativo alla situazione attinente la Zanussi Eldom di Chiusa San Michele, firmato dai Consiglieri Tapparo Brizio, Moretti, Vetrino, Montefalchesi, Bontempi, Reburdo e Marchini, che pongo in votazione nel seguente testo: "Il Consiglio regionale del Piemonte informato della situazione attinente la Zanussi Eldom di Chiusa S. Michele constatato che in seguito all'applicazione degli accordi dell'83 (raggiunti tra azienda ed organizzazioni sindacali) è stato ottenuto un positivo riequilibrio di gestione con un aumento di produttività, riconosciuto dall'azienda, del 20 per cento e che pertanto lo stabilimento è stato riconosciuto redditivo dall'azienda stessa in occasione di recenti incontri con le organizzazioni sindacali col recente riassetto societario e l'ingresso della Electrolux sono stati recepiti, garante il Ministero dell'industria, gli accordi già raggiunti con la Zanussi che prevedevano per lo stabilimento di Chiusa S.
Michele la continuità produttiva e societaria nell'ipotesi del raggiunto risanamento economico, ottenuto con il concorso responsabile delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori è prevista, entro aprile del corrente anno, la ridefinizione delle strategie e degli assetti produttivi del gruppo nella fattispecie dell'Eldom a cui già lo stabilimento Zanussi appartiene lo stabilimento di Chiusa S. Michele opera in contesto, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, di elevata affidabilità e garanzia di fornitura per il gruppo sottolineando la situazione occupazionale e sociale della Val Susa, caratterizzata da numerosi casi di destrutturazione industriale, di tale drammaticità da aver indotto la Regione Piemonte a far rientrare la vallata nel novero delle aree oggetto di progetti speciali di intervento si impegna a sviluppare nei confronti della Nuova Zanussi e del Governo tutte le iniziative utili ad assicurare, nell'ambito della ridefinizione del piano nazionale Eldom, delle strategie e delle localizzazioni industriali del nuovo Gruppo, la continuità produttiva, occupazionale e di collocazione societaria della Zanussi Eldom di Chiusa S. Michele ritiene sin d'ora che ogni ipotesi di scorporo aziendale contrasterebbe con una autentica razionalità industriale del gruppo, introducendo comunque nuovi elementi di grande precarietà industriale ed occupazionale in Val Susa raccomanda alla Giunta regionale di attivare ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità predette di stabilizzazione produttiva ed occupazionale dello stabilimento Zanussi Eldom di Chiusa S. Michele resa possibile dai positivi risultati raggiunti da questo insediamento produttivo".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.


Argomento: Norme generali sui trasporti - Centri intermodali

Esame p.d.l. n. 488: "Attuazione art. 5 della L.R. 18/3/1982 n. 8 e provvedimenti integrativi "


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno il p.d.l. n. 488: "Attuazione art. 5 della L.R. 18/3/1982 n. 8 e provvedimenti integrativi".Chi approva l'iscrizione è pregato di alzare la mano.
L'iscrizione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri.
La parola al Consigliere Vetrino per la relazione.



VETRINO Bianca, relatore

Questo pdl è stato esaminato dalle due Commissioni competenti in seduta congiunta, quindi debbo ritenere che la maggioranza del Consiglio sia a conoscenza di che si tratta, anche se per ragioni di tempo viene iscritta e discussa velocemente, anche se l'argomento meriterebbe forse maggior approfondimento data l'importanza del tema.
Questo pdl soddisfa un pronunciamento globale del Consiglio emesso il 20/12/1984: i Consiglieri ricorderanno che appena a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1985 fu presentato da parte di tutte le forze politiche un ordine del giorno nel quale si impegnava la Giunta ad approvare i provvedimenti legislativi o regolamentari necessari a far decollare la realizzazione dell'Interporto di Orbassano che era stata prevista come una delle opere prioritarie di scelta dell'Amministrazione per lo sviluppo del Piemonte.
Questo pdl risponde a quella esigenza e ciò spiega anche l'urgenza con la quale ci siamo collocati. Teniamo conto che sono passati meno di due mesi: siamo tuttavia in tempo, nonostante che il Consiglio scada fra breve a prendere un provvedimento importante che però era atteso dalle forze politiche, se nel momento in cui noi abbiamo votato quell'ordine del giorno eravamo consapevoli di quello che chiedevamo. Il pdl è eminentemente di carattere finanziario, essendo previsti gli stanziamenti necessari per avviare questa opera importantissima. Credo quindi potrà incontrare proprio per il valore che sottende e per l'opera che avvia, il concorso e l'adesione di tutte le forze politiche.
Nel dettaglio non ritengo di dover entrare, perché mi sembra che ogni articolo espliciti molto chiaramente che cosa si intende fare.
Per quanto mi riguarda, in qualità di relatore, altro non ho che da raccomandare l'adozione dell'intero disegno.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'Assessore Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti

E' doveroso un ringraziamento alla relatrice ed ai colleghi del Consiglio per la velocità con la quale hanno approvato in I ed in II Commissione, nonché oggi accettandone l'iscrizione all'ordine del giorno questo pdl che è di carattere straordinario e che attiva i fondi necessari per avviare un processo di fondamentale importanza nel settore dei trasporti quale è il Centro Intermodale di Orbassano, consentendo di dare una risposta positiva alla presenza regionale nell'ambito di Sito e di attivare tutti i processi conseguenti anche all'attivazione di mutui.
Quest'anno difficilmente avremo la soddisfazione di trovare nel FIO il finanziamento adeguato; certamente l'avvio in concreto e la disponibilità regionale saranno giustamente considerati nel FIO del 1985 dal quale speriamo di ottenere finanziamenti adeguati.
L'articolato consta di 5 articoli: il primo riguarda i sistemi di acquisizione dell'area; il secondo il sistema di urbanizzazione; il terzo una disponibilità per anticipare fondi di cassa regionali in attesa di attivare i mutui necessari; il quarto le somme necessarie per l'acquisizione delle aree e per le prime opere di urbanizzazione; il quinto è il capitolo della restituzione.



PRESIDENTE

Se non ci sono altri colleghi che intendono prendere la parola possiamo passare all'esame dell'articolato.
Art. 1 "In attuazione dell'art. 5 della 18/3/1982 n. 8, la Regione provvede ad acquisire mediante espropriazione o con atto di acquisto diretto attraverso l'approvazione di progetti per successivi stralci operativi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/3/80 n. 11 - le aree necessarie per l'intera struttura intermodale di Orbassano.
La Regione si assume altresì l'onere del finanziamento delle relative opere di urbanizzazione primaria; lo schema di convenzione di cui all'art.
5, secondo comma della L.R. n. 8/82 sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Per la realizzazione della struttura prevista dall'art. 1 della presente legge, non si applica l'art. 14 della legge regionale 6/3/80 n.
11.
Il Centro Intermodale di Orbassano, in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, quarto comma, e 13 della legge regionale 6/3/80 n. 11 rientra tra le opere previste dall'art. 9, lettera f), della legge 28/1/1977 n. 10, limitatamente alle opere ed alle attrezzature progettualmente definite come strettamente attinenti al ciclo intermodale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "La Giunta regionale è autorizzata a concedere, se del caso anticipazioni fino all'ammontare massimo di L. 600 milioni ed alla durata massima di 2 anni, a favore della Sito Spa per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano, sia per gli oneri di progettazione generale ed esecutiva, sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, primo comma, della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 2.500 milioni.
Ai sopradetti oneri si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 6115 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 e con l'istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: 'Spese per l'acquisizione dei terreni occorrenti per la realizzazione del Centro Intermodale merci di Orbassano' e con la dotazione di lire 2.500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per l'attuazione dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge è autorizzato, con decorrenza dall'anno 1986, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Ai conseguenti oneri si farà fronte con una riduzione di pari importo delle disponibilità iscritte al capitolo n. 12400 del bilancio pluriennale 1985/87 e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 di apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Prima annualità di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui occorrenti per le spese di urbanizzazione primaria, da realizzarsi anche in concessione attraverso la Sito Spa e con la dotazione di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 l'anticipazione massima di lire 600 milioni.
A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1985 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Rimborso delle somme anticipate alla Sito Spa per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano' e con la dotazione di lire 600 milioni in termini di competenza e di cassa: nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Fondo a disposizione per la concessione di anticipazioni alla Sito Spa per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano' e con la dotazione di lire 600 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è, autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 5 e approvato.
Procediamo ora alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame deliberazione Giunta regionale n. 23-39263: "Piano dell'area del parco naturale della Valle del Ticino" (rinvio)


PRESIDENTE

Punto dodicesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 23-39263: 'Piano dell'area del parco naturale della Valle del Ticino'".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

L'intesa presa dai Gruppi in sede di Commissione era di esaminare questa deliberazione in questa seduta, dato che l'ordine del giorno della prossima seduta sarà denso di argomenti. Il testo è stato licenziato nella seduta di ieri seni proprio per questa ragione.



PRESIDENTE

Ci sono dei colleghi contrari? Ha chiesto di parlare il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

Non ho nessuna ragione in particolare per oppormi, però vorrei far presente l'ora tarda cui siamo arrivati ed il gran lavoro che ha già svolto il Consiglio.



PRESIDENTE

Pregherei il Presidente della II Commissione Biazzi di accedere a questa richiesta e pertanto di rinviare la discussione su questo argomento alla prossima seduta.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Deliberazione Giunta regionale n. 81-40575: "Proposta di delibera-quadro ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 55/84: 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali'"


PRESIDENTE

Propongo infine di iscrivere all'ordine del giorno la seguente deliberazione: "Deliberazione Giunta regionale n. 81-40575: 'Proposta di delibera-quadro ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 55/84: 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali'".
Chi approva l'iscrizione è pregato di alzare la mano. E' approvata all'unanimità.
La parola al Presidente della IV Commissione, Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

L'Assessore Tapparo in sede di IV Commissione ha sostenuto l'urgenza di questa delibera che è la condizione per rendere operativa la legge regionale sui cantieri di lavoro.
Non capisco l'argomentazione addotta per il rinvio del punto precedente, per poi esaminare questa deliberazione. Ritengo si possa proseguire i lavori esaminando sia il piano del parco della Valle del Ticino, sia questa deliberazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Questa deliberazione ha effettivamente carattere di urgenza e possiamo quindi votarla. Dopo però dobbiamo chiudere i lavori e confermo quanto detto dal collega Nerviani circa la necessità di chiudere i lavori: siamo infatti presenti solo più in 31. Tra qualche minuto forse non ci sarà nemmeno più il numero legale.
Per quanto riguarda questa deliberazione noi siamo favorevoli.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la deliberazione in esame.
Il testo recita: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 18/10/1984 n. 85 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali' visto che il bilancio regionale stanzia per l'esercizio 1985 la somma di lire 1.500 milioni per il finanziamento della iniziative di cui alla predetta legge visto in particolare l'articolo 4 della citata legge 55/84 che demanda al Consiglio regionale, su proposta della Giunta, di stabilire annualmente il riparto dei fondi disponibili a bilancio fra le Province per la concessione di finanziamenti ai Comuni (o loro Consorzi) e Comunità Montane sulla base della situazione di disoccupazione esistente in ciascuna Provincia, nonch l'entità dell'indennità giornaliera, fino ad un massimo di 1/3 della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia, i criteri e le priorità dell'accogliameto delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi verificato che lo stato della disoccupazione nelle diverse Province del Piemonte è, secondo ultimi dati ufficiali disponibili (31 ottobre 1984) quello di seguito indicato e che pertanto, sulla base di tale criterio, la somma disponibile di 1.500 milioni o da ripartirsi fra le varie Province come di seguito specificato: Provincia Iscritti al coll. % sul tot.region. Somma da assegnare Alessandria 11.571 9,26 139 milioni Asti 7.118 3,75 57 milioni Cuneo 15.848 8,35 125 milioni Novara 18.061 9,51 142 milioni Torino 120.076 63,22 948 milioni Vercelli 11.237 5,91 89 milioni Totale 189.911 100,0 1.500 milioni ritenuto, per quanto concerne i punti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della legge regionale 55/84, di confermare anche per le iniziative autorizzate nell'anno 1985, quanto stabilito, in via transitoria per la prima applicazione della legge, dall'articolo 11 della stessa vista la proposta della Giunta regionale e sentito il parere della Commissione consiliare competente tenuto conto che è opportuno rendere immediatamente esecutiva la deliberazione proposta in modo che gli Enti locali ne possano tenere conto nella formulazione dei loro bilanci delibera di ripartire fra le Province, sulla base della rispettiva situazione di disoccupazione, la somma disponibile a bilancio per l'esercizio 1985 pari a L. 1.500 milioni per la concessione di finanziamenti ai Comuni (o loro Consorzi) e Comunità Montane per la realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati ai sensi della legge regionale 55/84, come di seguito indicato: Provincia di Alessandria L. 139 milioni Provincia di Asti L. 57 milioni Provincia di Cuneo L. 125 milioni Provincia Novara L. 142 milioni Provincia di Torino L. 948 milioni Provincia di Vercelli L. 89 milioni di stabilire, in lire 30.000 lorde l'entità dell'indennità giornaliera di cui all'art. 8 della legge 55/84 da corrispondersi, dagli Enti locali promotori, ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro, il cui orario di lavoro è fissato in 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, fatta salva la facoltà di partecipare alla chiamata pubblica del collocamento di stabilire in lire 10.000 la quota dell'indennità giornaliera di cui al punto precedente finanziabile con i contributi regionali nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia di stabilire che nell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi le Province daranno la priorità alle domande presentate dai Comuni (o loro Consorzi) e/o dalle Comunità Montane nel cui territorio più grave si manifesti la situazione dell'occupazione Ai sensi dell'articolo 5 della legge 55/84 i Comuni (o loro Consorzi) e le Comunità Montane interessate dovranno presentare le domande alle rispettive Province entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le Province decideranno entro il termine massimo dei 45 giorni successivi.
Successivamente alla scadenza di detto termine nel caso in cui per una o più Provincia risulti una eccedenza di fondi in relazione alle domande presentate ed alle possibilità di finanziamento regionale, la Giunta è autorizzata, a parziale modificazione del riparto effettuato con la presente deliberazione, ad assegnare detti fondi risultanti eccedenti alle Province nelle quali si sia eventualmente riscontrato un numero di domande superiori rispetto ai fondi ad esse assegnati.
Alla Giunta regionale è demandato di assume re i conseguenti provvedimenti attuativi della presente deliberazione.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 - con votazione per alzata di mano all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti - e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi favorevole è pregato di alzare la La deliberazione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti.
Il Consiglio è convocato per la giornata di giovedì 21 p.v.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,00)



< torna indietro