Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.302 del 24/01/85 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

Scarica PDF completo

Argomento:


MARCHIARO MARIA LAURA


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La seduta è aperta.
In merito al punto terzo: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale" comunico che in merito alla deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza che riguarda le questioni inerenti l'applicazione degli articoli 3 e 7 della legge 23/4/1981 n. 154 nei confronti dei Consiglieri regionali Simonelli e Testa, l'incarico è stato affidato al professor Scaparone.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Esame pdl n. 464 "Integrazione legge regionale 6/8/1984 n. 36: Rendiconto dell'esercizio finanziario 1983"..


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Punto sesto all'ordine del giorno: Esame pdl 464 "Integrazione legge regionale 6/8/1984 n. 36: Rendiconto dell' esercizio finanziario 1983".
La relazione è data per letta.
Il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla I Commissione e la relazione era già stata consegnata ai Consiglieri nella scorsa seduta.
Possiamo passare alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "All'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 36 è aggiunto il seguente terzo comma: Sono approvati i conti consuntivi per l'anno finanziario 1983 del parco naturale dell'Alta Valle Pesio, della riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfré, della riserva naturale speciale del parco Burcina, della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, del parco naturale dei laghi di Avigliana, del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, del parco naturale dell'Argentera, del parco naturale Orsiera-Rocciavré, e del parco naturale della Val Troncea, allegati alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Urgenza) "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presemi e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Comitato regionale e sue sezioni

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12/8/1976 n. 72 concernente le norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Propongo di iscrivere all' ordine del giorno: "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12/8/1976 n. 72 concernente le norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo".
Il testo è stato licenziato all'unanimità dalla I Commissione.
Chi è d'accordo per l'iscrizione è pregato di alzare la mano.
L'iscrizione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti.
La parola al Consigliere Vetrino che relaziona in merito.



VETRINO Bianca, relatore

Si tratta di una legge che ci è stata restituita dal Governo e quindi ritorna all'aula per la sua seconda verifica e la sua seconda votazione.
E' una legge che ricalca per quanto riguarda gli atti non soggetti al controllo, il testo di altre leggi regionali in specifico quella della Lombardia che già negli anni passati ha avuto il visto del Governo.
Anche io, come relatrice, non mi sono spiegata il motivo per cui alla Regione Piemonte, sia stato negato il "sì" che viceversa è stato riservato alla Regione Lombardia.
Ripresentiamo il disegno di legge nel testo identico a quello della Regione Lombardia, nella speranza che possa ottenere il visto.
Non mi soffermo sul valore politico ed amministrativo di questo disegno di legge, perché abbiamo già avuto occasione di parlarne in Consiglio e in Commissione: è un atto legislativo attraverso il quale si porta un alleggerimento del lavoro dei Co.re.co. e si esalta l'autonoma decisione dei nostri enti locali in particolare dei Comuni.
Mi sembra che trattandosi di uno scheletrico disegno di legge, abbia in sé caratteristiche politiche amministrative fondamentali e che ancora una volta debba raccogliere il voto unanime del Consiglio regionale come l'ottenne circa due mesi fa quando l'approvammo per la prima volta.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Ringrazio il Consigliere Vetrino che è sempre attento a questo problema, con pazienza e rigore.
Ringrazio anche tutti i Gruppi che hanno voluto contribuire a questo risultato e il senatore Triglia che ha seguito sempre con passione,a nome dell'Anci, raccomandando la riadozione del provvedimento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Passiamo alla votazione dell'articolato, modificato tenendo conto delle osservazioni del Governo.
Art. 1 "Alla legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, sono apportare le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti: Il quinto comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente: 'L'organo di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti'.
Al terzo comma dell'art. 13 è aggiunta la seguente parte: 'Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, dovrà indicare le tesi emerse'.
Il quarto comma dell'art. 16 è soppresso. L'ultimo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente: 'Gli atti di cui non sia stata richiesta la trasmissione da parte dei competenti collegi diventano esecutivi il ventunesimo giorno successivo alla di ricezione dell'elenco'.
All'art. 18, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente: 'A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio debbono essere forniti dall'ente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: ove alla scadenza di tale termine i chiarimenti richiesti non siano pervenuti all'organo competente, la delibera si intende ad ogni effetto priva di efficacia' dopo il terzo ed ultimo comma viene aggiunto il seguente: 'Sugli atti deliberativi aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale'.
L'ultimo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente: 'Il segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli enti locali dandone contestuale ricevuta anche a mezzo di timbri a data apposti da lui o da un suo delegato su copia dell'atto presentato - sottoscrive le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo'.
Il secondo comma dell'art. 27 è sostituito dai seguenti: 'L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta previo eventuale parere dell'organo autore del provvedimento. In ogni caso il Presidente del Comitato o della sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.
Il Presidente della Giunta allega alla relazione di cui all'art. 15 della presente legge notizie circa le controversie ed i ricorsi avverso provvedimenti dell'organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Art. 2 "Dopo l'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1976 n. 42 sono inseriti i seguenti articoli Art. 16 bis (Atti non soggetti al controllo) Sono soggetti a controllo eventuale, e cioé soltanto su specifica richiesta del competente organo: a) gli atti privi di contenuto dispositivo b) gli atti confermativi di altri già esecutivi a norma di legge esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito c) gli atti di mera esecuzione di altri, anche regolamentari o negoziali,già esecutivi a norma di legge d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spese f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi maggiori oneri finanziari g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportanti nuovi maggiori oneri finanziari.
Art. 16 ter (Procedure relative agli atti non sottoposti a controllo) L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente articolo 16 bis devono essere inviati in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'ente per ricevuta, entro venti giorni dall'adozione dei relativi atti.
L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica Entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'elenco l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.
L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento, della procedura prevista dall'articolo 16.
Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

PRESIDENTE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Caccia

Modificazioni alla legge regionale 17/10/1979, n. 60 "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Proseguimento esame progetti di legge nn. 146, 234, 305, 422 e 343 relativi a: "Modificazioni della legge regionale 17/10/1979, n. 60 'Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"'.
La parola al Consigliere Gerini.



GERINI Armando

Facendo parte del ristretto gruppo di lavoro in seno alla VI Commissione, desidero fare alcune brevi considerazioni sul progetto di legge in esame.
Come ha rilevato il collega Simonelli nella relazione, le modifiche alla legge base, seppur numerose, ma di stampo essenzialmente tecnico, sono fedeli allo spirito originale della legge 60 che aveva mutuato i principi fondamentali della prima legge regionale del 1973.
Sono e rimangono principi severi, anzi severissimi, specialmente per quanto attiene il calendario ed i limiti di specie cacciabili, tanto da far ancora considerare le nostre norme le più severe tra quelle vigenti nella legislazione regionale.
L'evolversi ed il continuo aumento del contenzioso ha reso necessario il miglioramento di alcune norme sotto il profilo tecnico, miglioramento che va ad assecondare le istanze e le attese di molte associazioni non solo di cacciatori e delle province che sono i principali soggetti a gestire l'esercizio della caccia.
Le modifiche che stanno per essere esaminate sono passate al vaglio di una lunga consultazione e sono il frutto di progetti diversi che vanno dal disegno di legge della Giunta ai progetti di alcune parti politiche. Si è cercato di cogliere come si dice, fior da fiore, di recepire le principali osservazioni delle associazioni naturalistiche e protezionistiche. Tuttavia le lettere che alcune associazioni hanno fatto pervenire ai Consiglieri regionali, contengono pareri talvolta opposti da far sembrare le modifiche per taluni "peggiorative" e per altri "il risultato di 50 articoli spudoratamente volti alla sistematica distruzione dei pochi concetti positivi insiti nella legge 60".
E' un linguaggio certamente provocatorio e ricattatorio siccome siamo in periodo pre-elettorale, che personalmente non accetto e non condivido.
In materia di caccia si sa, non c'è disciplina né di gruppo né di partito ed io accetto le mie responsabilità quanto ritengo di essere nel giusto.
Con l'ulteriore verifica alla legge 60 oltre ad approntare miglioramenti tecnici e funzionali si incorporano le leggi modificative precedentemente emanate (la n. 80/80, 20/84 e 17/83); si prevedono norme transitorie nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, ed in particolare norme per ulteriori deleghe alle Province e per forme di partecipazione delle Province stesse e di associazioni alla gestione di istituti, quali le zone faunistiche omogenee ed i comparti alpini.
Oserei dire che le modifiche ora in discussione, oggetto di esame da circa un anno in Commissione, sono nel complesso in armonia con molti dei punti fissati nel protocollo di intesa firmato due mesi fa in sede romana tra agricoltori, cacciatori e Regioni e che costituirà materia per il legislatore nazionale per adeguare la legge quadro.
Nei lavori della Commissione non è stato sciolto uno dei nodi principali che attiene l'ex articolo 18 e 63 (ora 11 e 42) che tratta la gestione delle zone faunistiche omogenee ed i comparti alpini.
C'è chi vorrebbe, nell'ottica della riforma delle autonomie locali delegare la gestione di tali zone alle Province oppure, come il testo modificativo propone, una nuova forma di partecipazione delle Province e delle associazioni alla gestione stessa.
E' ben noto che il TAR Piemonte con sentenza depositata il 25/9/1984 ha accolto il ricorso dell'Arci caccia per l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale del 27/7/1982 che delimita la zona faunistica delle Alpi, dichiarando arbitrario ed illegittimo l'inserimento di una zona appenninica quale la provincia alessandrina nella zona delle Alpi.
Se, prossimamente, il Consiglio di Stato a cui si è appellata la Provincia di Alessandria e la Regione dovesse ribadire la sentenza del TAR occorrerà allora rivedere per obiettività e correttezza la posizione di alcuni altri comparti non aventi un ecosistema floreale e faunistico alpino propriamente detto, mentre, in caso contrario, che profondamente auspico bisognerà verificare la possibilità di una ulteriore estensione della cosiddetta zona alpi in aree suscettibili di essere sottoposte a tale disciplina, così come stabilito in una serie di ordini del giorno approvati da questo Consiglio e segnatamente quello del 27/7/1982.
Ciò varrebbe ad una ulteriore razionalizzazione dell'esercizio della caccia, a una minore pressione venatoria che in talune province nonostante la zona in regime di caccia controllata, consentite dalla L.R. 17/83, è ancora forte e preoccupa in primo luogo gli agricoltori.
Poiché le zone in regime di caccia controllata hanno carattere transitorio che potrebbe, per sentito dire, durare oltre il lecito e il tempo previsto, occorre che la Regione stimoli la creazione delle zone faunistiche omogenee, le cosiddette autogestite, anche per adempiere fino in fondo alla programmazione venatoria che deriva dalla legge base che stiamo modificando.
Un'ultima annotazione e concludo.
Il problema dei nocivi è grave e preoccupante. La selvaggina è sempre più minacciata oltre che dall'inquinamento delle acque e dalla diffusione indiscriminata dei pesticidi; orbene è in continuo aumento e sembra una contraddizione, ma non lo é, il selvatico nocivo.
Spicca fra tutti la volpe che è il nemico numero uno della selvaggina nobile stanziale.
Da che mondo è mondo, la volpe cacciava di notte: ora lo fa ed è visibile a tutti anche di giorno, perché, come dicevo, è in notevolissimo aumento. In questo periodo avviene il ripopolamento delle lepri mai state così scarse in questi ultimi anni.
Le Province, le zone faunistiche, sopportano costi notevolissimi per il ripopolamento delle lepri.
Rischiamo così di mandare il 50 per cento delle lepri in bocca alle volpi.
Va così messo in atto un meccanismo più rapido ed efficiente per combattere il continuo insorgere dei nocivi.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Sarò stranamente breve nonostante un lavoro intenso che i Commissari hanno attivato in numerose sedute lunghissime sulla caccia.
Il tema della caccia si può affrontare in diversi modi, in ottiche diverse, con varie posizioni, con pregiudizi, falsi intendimenti ipocrisia, con giusto mezzo fra posizioni obiettivamente antitetiche, con onestà di intendimenti per giungere a realizzare una sintesi difficile ma doverosa.
Molti di noi, come cittadini e come legislatori, ci siamo lasciati spesso trascinare spinti da emotività, giudizi sommari e spesso valutazioni da incompetenti, o comunque non completamente competenti in materia in quanto siamo legislatori che non possono sapere tutto.
Il Gruppo della Democrazia Cristiana ha inteso atteggiarsi con umiltà ed attenzione alla problematica intanto con i riferimenti del quadro nazionale, con quel riferimento all' esistente quadro normativo regionale alla stessa domanda emergente fra i vari e disparati ambienti per un confronto partecipato e perché la realizzazione di precise intese per una organica politica di tutela dell'ambiente, di salvaguardia delle produzioni agricole, di valorizzazione ed utilizzazione delle risorse faunistiche anche a scopi venatori, non risultasse una vuota affermazione ma un praticabile seppur difficile obiettivo.
E' in questa direzione che ci siamo mossi come Democrazia Cristiana richiedendo un'attivazione di modifiche alla normativa regionale esistente per rispondere con certezze alle incertezze della normativa in atto, per correggere ingiustizie e contraddizioni, per affrontare sino in fondo e risolvere nel miglior modo possibile il rapporto con il mondo agricolo per una comune gestione del territorio, per serenamente trovare i presupposti per la caccia del futuro, per tenere nel giusto conto le posizioni dei protezionisti, quelli autentici e non quelli che parlano più per odio contro le doppiette che per proteggere la selvaggina, per realizzare un obiettivo certo arduo ma auspicabile quale è quello di un cacciatore sportivo e naturalista al tempo stesso, custode di un bene che appartiene alla collettività, un cittadino che sappia difendere il patrimonio prelevando per il necessario equilibrio biologico, solamente gli interessi.
Mi rendo conto che affrontare la tematica con lealtà, serenità e chiarezza senza mistificazione, non è certamente facile. Occorre però avere il coraggio di affrontarla. Ecco allora che i ritardi, le incertezze, le contraddizioni sono gli obiettivi da superare.
Ecco perché nei mesi estivi del 1984 dell'anno appena passato, a fronte di una lentezza con la quale procedeva l'iter per la revisione della legge regionale della caccia, ho personalmente pungolato non in termini provocatori ma di stimolo la Commissione e l'esecutivo regionale, ecco perché accogliamo con moderata soddisfazione il dibattito in aula della materia per giungere finalmente ad approvare una normativa che tenga conto di tutto il settore nella sua articolata espressione.
D'altra parte il tema caccia, non consente ulteriori ritardi e dilazioni. Le consultazioni, come è stato richiamato dal relatore Simonelli, la scorsa settimana ed opportunamente dal collega Gerini che ha introdotto questo dibattito stamane, sono state ampie ed articolate intanto fra i soggetti interessati e fra le zone periferiche visitate caso abbastanza significativo quello di una presenza sul territorio della VI Commissione. Sono stati intensi i lavori della VI Commissione e sono stati intensi i contributi da varie parti pervenuti che sono risultati numerosi.
Mi limito a queste poche considerazioni per esprimere un giudizio favorevole per quanto prodotto, per la normativa licenziata dalla competente Commissione nella convinzione che, seppur con lentezza, quanto offerto oggi all'attenzione dei colleghi Consiglieri ed all'approvazione dell'assemblea regionale, risponde sufficientemente alla richiesta dei protezionisti ed alla domanda razionale e corretta del mondo venatorio quello serio.
La D.C. ha presentato alcuni emendamenti ieri in sede di Commissione per poter giungere oggi in aula con un minimo di traccia.
Mi riservo di intervenire nel merito dei singoli emendamenti.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero

La discussione di oggi anche alla luce della relazione del Consigliere Simonelli che ha illustrato in modo esauriente la portata delle modifiche che ci apprestiamo a votare, consente al Consiglio una riflessione generale e complessiva in ordine all'applicazione della L. 60. Questa riflessione ci con sente di valutare le osservazioni che sono venute nel corso delle consultazioni da parte della Giunta e della comunità piemontese.
Questa è l'ultima occasione in questa legislatura per riflettere su questa legge.
La legge regionale n. 60, recependo lo spirito di fondo della L. 968 ha introdotto elementi fortemente innovativi in materia di caccia e più in generale si è proposto come richiamo all'art, l, la tutela della fauna selvatica quale patrimonio naturale per la salvaguardia dell'ambiente disciplina l'attività venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi: 1) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte 2) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche autoctone 3) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale 4) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini.
Nella sostanza, considerare la fauna selvatica "cosa di tutti" e come tale inalienabile e tutelata.
I principali usi attuali della fauna sono però riconducibili a poche di queste cose: prelievo diretto, mai quantificato con buona approssimazione e mai unificato in rapporto alle consistenze, operato dai cacciatori a carico di numerose specie consentite e di non poche specie riservate dal prelievo per far ciò i cacciatori versano una tassa alla collettività, che nessuno ha mai verificato se è proporzionata ai costi sociali, anche quelli immediatamente monetizzabili, del prelievo; casualmente all'esercizio venatorio vengono effettuati periodici ripopolamenti di alcune delle numerose specie oggetto di prelievo che non compensano l'incidenza e la varietà del fenomeno, sia per la quantità e la qualità del contingente immenso, e sia per le modalità delle operazioni, nonostante i loro alti costi d'attuazione anche se non configurano come usi diretti, si verificano fenomeni di riduzione grave o scomparsa di popolazioni e di specie a causa dell'uso di altre risorse naturali e dell'espansione degli insediamenti e delle infrastrutture, per gli stessi motivi si osserva l'aumento pletorico e la comparsa di popolazioni e di specie; generalmente il fenomeno di crescita è sostenuto da specie di cattiva qualità ecologica mentre quello di estinzione è a carico di specie di buona qualità ecologica; alcune popolazioni e specie sono state soggetti di queste interazioni uomo ambiente in tempi storici più o meno lontani altre lo sono in conseguenza di recenti cause socio-economiche e culturali l'uso produttivo diretto di alcune specie della fauna selvatica inteso come allevamento, cura, prelievo e commercializzazione del prodotto rappresentato da casi assolutamente sporadici, e del tutto insignificanti nel contesto economico regionale o anche locale considerare la fauna selvatica come fornitrice di servizi all'impiego non venatorio del tempo libero, alla ricreazione, all'attività didattica culturale é, salvo rare eccezioni, ancora inconcepibile per i cittadini piemontesi sia per carenza di "materia prima", sia per l'estrema lontananza di questo modo d'uso degli animali selvatici sia da un atteggiamento storico verso gli stessi.
In conclusione il patrimonio faunistico regionale è caratterizzato da un'estrema limitatezza di modi d'uso, fortemente squilibrati nell'intensità e nella diffusione della loro attuazione, in contrasto con la qualità dei servizi che questa risorsa può fornire se correttamente gestita e in equilibrio con le condizioni ambientali.
I vari usi del patrimonio faunistico non sono incompatibili tra di loro, viceversa se condotti correttamente possono tranquillamente coesistere ed anzi alcuni di loro sono complementari e interdipendenti. La loro attuazione comporta l'avvio o l'incremento di attività economico produttive nel campo del commercio, del turismo, dell'agrozootecnia, della ricerca scientifica e della divulgazione naturalistica con collegamenti con l'artigianato e l'industria, analogamente a quanto avviene per altre risorse naturali più vicine all'attuale consuetudine produttiva: le foreste, il terreno, le acque, il paesaggio, ecc.
Questo diverso approccio dell'uso e delle funzioni della fauna selvatica, molto meno riduttivo e molto più funzionale dal punto di vista economico, sociale ed ecologico di quello attuale, implica un impegno da parte delle istituzioni e dei cittadini molto ampio, completo, incisivo e corretto sia nella fase progetTuale che in quella attuativa della gestione di questo patrimonio naturale.
Si tratta in sostanza di attivare il disposto dell'art. 5 della L.R.: laddove ci proponiamo una funzione di sostegno e di messa in moto di un elemento di conoscenza ed uso di questa risorsa.
In sostanza con la L. 60 ci proponiamo di superare un atteggiamento comune della nostra comunità regionale che considera da un lato la fauna come animali da cacciare, e dall'altro come animali da proteggere e da difendere a tutti i costi; da parte di altri ancora si è completamente indifferenti e purtroppo questa è la maggioranza nel nostro territorio.
Conseguenza di questo tipo di considerazione è lo scarsissimo patrimonio di conoscenze scientifiche sulla fauna regionale e sul suo ambiente di vita, e la netta, sintomatica sensazione di gran parte dei cittadini della non esistenza della fauna selvatica.
Queste situazioni di conoscenza e non consuetudine nei confronti della fauna selvatica aggravano il distacco della collettività dai suoi problemi di uso e conservazione ed esasperano certe contrapposizioni, tanto acute quanto, in fondo, artificiose come quelle ormai tradizionali: cacciatore protezionista e agricoltore-cacciatore.
Anche il confronto sulle timide avvisaglie di cambiamento che sono registrabili già attualmente è necessario che si avvii un processo di trasformazione del modo di considerare la fauna selvatica da parte dei cittadini, che porti a riconoscere finalmente questa componente ambientale come una risorsa naturale parzialmente rinnovabile, ma strettamente dipendente da fattori antropici e naturali, limitata e molto "vulnerabile".
L'annuso contrasto, non privo di episodi di esasperazione, intolleranza e faziosità, tra i fautori di un solo uso della fauna selvatica (protezione contemplativa per gli tini, consumo totale per gli altri) che sono una minoranza nell'ambito di chi vede nella fauna un mezzo di impiego del tempo libero basato sull'osservazione od anche sul prelievo, trova una possibilità di definitiva composizione nel PFR. Gli anni prossimi devono essere caratterizzati da un processo di evoluzione delle attività e delle funzioni delle associazioni venatorie e di quelle per la conservazione della natura che hanno almeno due fondamentali obiettivi in comune: la conservazione degli habitat, il mantenimento e la ricostituzione all'interno di questi, di una popolazione animale il più possibile abbondante e diversificata.
Certamente in un processo di questo tipo, di composizione e collaborazione per il raggiungimento di uno scopo comune non c'è più spazio per le posizioni rigidamente precostituite, per pregiudizi, disinformazione e mala fede. Il PFR deve sollecitare e promuovere un'attività di indagine programmazione e gestione della fauna selvatica e del suo uso per il cui funzionamento le associazioni sono chiamate a dare il loro attivo e competente contributo a fianco degli organi istituzionali e dei loro supporti tecnico-scientifici.
Il compito è evidentemente difficile ed i tempi di attuazione non potranno essere rapidi. Crediamo sia indispensabile una forte e determinata accelerazione della definizione del PFR. se non vogliamo perdere un'occasione che sarà difficile recuperare in tempi più lunghi.
Dalla sua identità di risorsa naturale deriva che la fauna è un bene capace di fornire servizi e materie d'uso e di consumo alla collettività umana in Piemonte, come nella maggior parte delle regioni italiane, questa risorsa e fortemente male utilizzata, la prova più evidente è fornita dalla grave carenza e dallo squilibrio compositivo delle specie selvatiche a fronte di una notevole potenzialità ambientale.
Da ciò deriva che il piano faunistico regionale non può essere considerato assolutamente un "piano venatorio", come una interpretazione riduttiva della legge lo vorrebbe definire, bensì un vero e proprio piano regolatore della fauna, per la realizzazione del quale è necessario il contributo dell'intera collettività regionale nelle sue varie espressioni sociali, culturali, economiche ed istituzionali.
Principi legislativi che il piano deve attuare sono la conservazione la ricostituzione del patrimonio faunistico regionale (v, art. 6 L.R. 60).
Il significato moderno, dinamico e metodologicamente corretto di queste due operazioni può essere così colto:conservazione come equilibrio tra uso e protezione.
Il piano faunistico regionale s'identifica, in sintesi, con la programmazione della gestione del patrimonio faunistico; base conoscitiva fondamentale per un corretto programma gestionale è la potenzialità faunistica del territorio che deriva dalla combinazione tra vocazione faunistica qualitativa e valutazione quantitativa dei parametri vocazionali. Attualmente la cospicua lacuna conoscitiva non permette che la determinazione generale delle potenzialità faunistiche qualitative del territorio regionale suddiviso in zone faunistiche di tipo molto diverso l'uno dall'altro.
Se questo è lo sforzo e gli obiettivi che vanno riconfermati e sollecitati, ci pare necessario affrontare in questa luce anche una delle questioni più controverse emerse nel corso dell'esame del disegno di legge in questione.
Ci riferiamo agli organi di gestione di alcuni istituti previsti dalla L.R. 60 in particolare a quelli della gestione sociale.
A questo proposito devo dire che la presentazione di un emendamento modificativo fatta da me e dal collega Villa vuole essere un invito al Consiglio regionale di riflettere attorno a questa questione e non solo perché è stata posta dalle Province.
Andiamo a regolamentare alcuni istituti in regime di caccia all'interno del nostro Piemonte, il primo riguarda il decimo che abbiamo fissato per il territorio agroforestale di utilizzo per le aziende faunistiche venatorie (ex riserve), l'altro quella della zona Alpi, molto importante in una Regione come il Piemonte.
In sostanza un'autogestione come quella che viene proposta da un lato consente il coinvolgimento reale da parte delle associazioni venatorie naturalistiche ed agricole e degli enti locali, dall'altro rischia di creare delle piccole repubbliche che possono introdurre elementi di discriminazione nei confronti dei cacciatori in generale.
Lo sforzo che stiamo facendo è di riuscire a ricondurre ad unità il discorso faunistico venatorio e di difesa del territorio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Villa.



VILLA Antonino

La relazione Simonelli mi vede quasi nella totalità consenziente, come pure le sottolineature fatte dai colleghi Avondo, Gerini e Cerchio.
Credo sia utile dire che finalmente sono arrivate anche queste modifiche che erano da tempo attese, perché mancava sicurezza in questo campo; soprattutto la sicurezza per le province e le istituzioni a cui sono ancora riservati dei compiti per legge.
Così pure relativamente a una doverosa tranquillità per il mondo agricolo.
Con queste modifiche si dà maggiore certezza al mondo agricolo ed a coloro che hanno la passione della caccia e debbono poter camminare su un terreno fermo e solido.
I pareri in questo campo sono diversificati.
Gli stessi emendamenti portati da tutti i gruppi politici ne sono una prova evidente.
E' un mondo legato ad interessi, anche in senso nobile.
Il Consigliere Gerini ha fatto un accenno ai nocivi, il cui numero continua ad aumentare e richiama l'attenzione di coloro che ne vengono in prima persona danneggiati, per il prevedibile esagerato incremento, non più corretto dal naturale equilibrio sorgente della varietà delle specie.
Ripeto infine l'augurio che il mondo venatorio si senta più sicuro nella attivazione del proprio sport, senza possibilità di danneggiare il sacrosanto profitto del lavoro altrui.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Parlo a titolo personale.
Non voglio intervenire in difesa della legge in vigore, ma ritengo che ci siano alcuni punti che vanno sostenuti.
Mi riferisco alle autogestite ed ai comparti.
Ci sono dei riferimenti della legge che vanno sostenuti per l'effetto democratico che possono produrre queste esperienze di attività venatoria.
I residenti conoscono il territorio sotto l'aspetto venatorio, quindi è opportuno fare una riflessione sul fatto di trasferire le competenze alla provincia.
Non viene meno la funzione della provincia anche perché nel corso degli anni ha acquisito conoscenza, esperienza e capacità organizzativa. Vi sono però dei colleghi che sostengono la tesi dell' accentramento.
La partecipazione è richiamata da molti partiti democratici, ma bisogna stare attenti a non creare situazioni abnormi rispetto a funzioni partecipative.
La caccia è anche motivo di difesa biologica del territorio. Sono convinto di questo. La legge è indirizzata alla caccia per specie, questo impone che i cacciatori devono conoscere gli aspetti, l'ecologia, e svolgere una funzione biologica.
Sotto questo profilo approvo la caccia e non sono favorevole all'attività venatoria fine a se stessa, questa mia posizione l'ho espressa durante la campagna elettorale 1980.
Non ho incontrato difficoltà in quella campagna elettorale, non mi muovevano ragioni clientelari e strumentali.
Non parteciperò al voto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola all'Assessore Mignone per la replica.



MIGNONE Andrea, Assessore alla caccia

La Giunta ringrazia i colleghi del Consiglio, in particolare i membri della Commissione che ha esaminato il disegno di legge e le analoghe proposte presentate da alcuni Consiglieri attinenti a temi specifici o particolari che comunque sono stati recepiti nell'articolato al nostro esame.
Ringrazio anche i funzionari della Giunta e della Commissione che hanno saputo tradurre le lunghe discussioni di questo anno e mezzo in un elaborato che ha coerenza e un rigore giuridico.
Quando si parla di caccia, si sollevano opinioni e valutazioni di ordine contrastante.
E' un argomento che fa sempre discutere come tutte le attività ricreative che hanno un impatto sul territorio, che è una risorsa economica indispensabile per la categoria degli agricoltori e perché incide su un bene che appartiene alla collettività com'è la fauna.
Era opportuna la revisione della legislazione regionale che, senza snaturare i principi ed i fondamenti che furono alla base della L. 60 del '79, recepisce l'evoluzione che l'esercizio sportivo della caccia in questi anni ha avuto.
Abbiamo tradizioni di caccia consolidate che si scontrano con mode passeggere come quella del tesserino, abbiamo un sistema economico che riduce sempre più le aree libere da infrastrutture viarie, da insediamenti urbani, da sfruttamenti agricoli intensivi ed è quindi ovvio che all'interno di questi problemi anche il sistema caccia subisca evoluzioni continue.
Fra l'altro il disegno di legge che è sottoposto all'esame dei Consiglieri, si pone anche l'obiettivo del riordino legislativo della legge 60 che in questi anni ha subito alcune modificazioni.
In questi anni si è concretizzata la limitazione del numero dei cacciatori sul territorio regionale, rispondendo ad una richiesta pressante che veniva dal mondo agricolo e dagli ambienti naturalistici e protezionistici.
In questo la Regione ha fatto da cavia, perché è stata la prima fra le Regioni che con coraggio ha affrontato questo nodo regolamentando il numero, dei cacciatori in rapporto alla consistenza faunistica e all'habitat del territorio, subendo in queste decisioni notevoli pressioni ed attacchi.
Nel recente accordo siglato a Roma fra associazioni venatorie, agricole e protezionistiche e rappresentanti delle Regioni il principio della regolamentazione del numero dei cacciatori sul territorio è stato inserito nel protocollo d'intesa.
Con queste modifiche di legge prevediamo di coprire tutto il territorio regionale con gli istituti che disciplinano l'afflusso dei cacciatori sul territorio, non lasciando più zone libere ed aperte alla invasione dei cacciatori. Questo è importante nella nostra Regione che ha degli ecosistemi fra di loro molto differenziati, dalla montagna delle province alla collina appenninica, alla zona di pianura. Il Piemonte è una regione di confine con tutti i vantaggi e gli svantaggi; ha degli habitat molto appetibili, grazie alla politica venatoria che si è fatta negli anni che hanno reso la nostra Regione interessante tanto che le Regioni vicine mandano un gran numero di cacciatori sul nostro territorio rendendo la pressione venatoria ad un punto di rottura.
Di qui nascono i provvedimenti che abbiamo assunto e che sono ricompresi e rafforzati nel disegno di legge sottoposto all'esame del Consiglio.
La Regione Piemonte si conferma come una Regione venatoria fra le più restrittive a livello nazionale ed il disegno di legge che andremo a discutere ulteriormente ribadisce questa scelta e questa indicazione.
Faccio un solo esempio ma potrebbero essere molti. Numerosissime sono le richieste del mondo agricolo e dei cacciatori di reintrodurre fra le specie cacciabili il merlo che si caccia nelle Regioni vicine, ma abbiamo ancora una volta riconfermato la scelta di non inserire questa specie fra quelle cacciabili.
Ho voluto ricordare questo aspetto per riconfermare la linea di rigore della Regione Piemonte sul piano delle restrizioni. Pensiamo agli inasprimenti delle sanzioni che vengono applicate dal Piemonte.
Parlerò brevemente di alcune novità che introduciamo con la legge in discussione. Intanto svincoliamo le oasi di protezione che si erano venute a costituire con la non trasformazione di una serie di riserve di aziende faunistiche.
Diamo la possibilità alla Provincia di dare altra destinazione alle oasi di protezione, che in molti casi sono diventate vero ricettacolo di nocivi e di costituire zone di ripopolamento e cattura, rifugi faunistici.
Un altro elemento importante riguarda le modifiche di legge in tema di ripopolamenti.
E' una vecchia questione.
In realtà il rapporto tra immissione di selvaggina e prelievo alla fine dell'anno è sempre negativo.
E' un problema legato alla quantità dei cacciatori che però abbiamo consistentemente ridotto, che attiene al degrado ambientale, che va seriamente affrontato anche dal mondo venatorio e che attiene anche a certi tipi di ripopolamento che, così come sono fatti, non danno risultati positivi.
E' un discorso che occorre ribadire con gli enti preposti alle attività di ripopolamento, cioé alle Province. Il ripopolamento con selvaggina presa dagli allevamenti e violentemente immessa sul territorio non dà sufficiente garanzia.
Nelle modifiche di legge prefiguriamo un ripopolamento attraverso strutture di pre-ambientamento che garantiscano il ripopolamento in modo serio e corretto.
Per quanto attiene il calendario venatorio e le specie cacciabili abbiamo introdotto elementi di ulteriore rigore e di ulteriori restrizioni e così per quanto attiene gli allevamenti, le detenzioni a scopo amatoriale, i trofei e l'imbalsamazione.
Abbiamo introdotto una serie di elementi che ci pongono all'avanguardia in campo nazionale con rigore e severità, senza lasciarci trascinare in azioni che attengono al fanatismo e non all'uso razionale e corretto degli istituti previsti dalla legge.
Questo attiene anche al discorso dell'allevamento e dell'abbattimento degli ungulati. Per quanto riguarda la mobilità dei cacciatori sul territorio, ancorché ribadendo la linea di rigore avviata negli anni scorsi, abbiamo recepito una indicazione del mondo venatorio delle grandi città ed abbiamo consentito una possibilità di più scelte al cacciatore.
In sostanza configuriamo una gestione della caccia non soltanto di semplice consumo, ma di razionale utilizzo delle risorse facendoci carico anche dei problemi che attengono al mondo agricolo ed al mondo dei protezionisti.
Sono stati sollevati due elementi di riflessione: il primo attiene al discorso della programmazione faunistica e venatoria in generale.
La nostra legge regionale giustamente riprendeva un discorso di programmazione e di predisposizione di piani. Purtroppo i tempi stanno andando oltre le aspettative ed i desideri del Consiglio e della stessa Giunta.
Per quanto riguarda il discorso della carta delle vocazioni faunistiche, abbiamo il documento prodotto dall'Ipla per quanto riguarda la carta vegetazionale; con lettera giunta a fine anno scorso, abbiamo avuto assicurazioni dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna che entro la primavera potremo disporre anche di quella elaborazione.
Confidiamo così di poter consegnare alla Commissione gli elaborati ed i documenti che costituiscono la base sulla quale il Consiglio potrà lavorare per predisporre il piano faunistico definitivo.
Questo piano comprenderà anche il progetto ungulati, discorso molto particolare volto alla reintroduzione e reimmissione di alcune specie di ungulati all'interno del territorio regionale, in aree individuate attraverso uno studio rigoroso svolto da valenti studiosi e tecnici come sono il signor Chiosi e il signor Terracino.
Ultimo argomento, quello che rappresenta un elemento di divisione all'interno del Consiglio regionale, che attiene a valutazioni singole dei Consiglieri; è la questione delle gestioni sociali e dei comparti alpini.
La legge regionale n. 60 ha una natura precisa e ben delineata, affida alla Regione compiti di programmazione, di legislazione, di intervento promozionale, affida alle province compiti di gestione, di delega.
Non si può dire che le Province non abbiano avuto deleghe in materia di caccia. Credo di poter affermare con tutta tranquillità che quasi tutta la materia della caccia è delegata alle amministrazioni provinciali.
Un discorso particolare cerca di introdurre un discorso di gestione partecipata da parte di comitati in cui confluiscono le rappresentanze dei cacciatori, degli agricoltori e dei naturalisti, in aree particolarmente delicate e particolarmente vocate.
Credo che sia importante ed opportuno mantenere questa armatura, da un lato, con il disegno di legge che andremo a discutere, abbiamo ulteriormente affidato compiti e deleghe alle amministrazioni provinciali abbiamo esaltato il loro ruolo come punto di riferimento per la gestione della caccia a livello provinciale; tuttavia riteniamo che debbano rimanere i due istituti peculiari individuati dalla legge 60.
Addirittura, quando fu approvata era antisignana. Nel protocollo d'intesa siglato a Roma fra le associazioni agricole, venatorie e Regioni vediamo scritto che si invitano le Regioni a favorire lo sviluppo di questi organismi di gestione partecipata e democratica sul territorio.
Sono gli istituti che erano stati individuati con la legge 60. Credo che dobbiamo continuare su questa strada attraverso procedure e regolamenti che definiscano il rapporto tra comitati di gestione delle zone a destinazione sociale e comitati di gestione di comparti alpini.
Il collega Avondo parlava di tante repubbliche prefigurando una gestione non del tutto chiara. E' una argomentazione che non può valere oppure potrebbe valere per qualsiasi istituzione.
Voglio dire: se affidassimo anche questa competenza alla Provincia e valesse la stessa argomentazione, dovremmo ritenere che anche la provincia potrebbe incappare negli stessi errori e nelle stesse valutazioni distorte o affrettate.
Crediamo che i comparti alpini operino con serietà ed oculatezza e rigore. Poiché riteniamo che una modifica di questi articoli sarebbe uno snaturamento della legge regionale n. 60, che attorno a questi due punti aveva imperniato una propria filosofia e caratteristica peculiare e proprio perché a livello nazionale si recepisce questa valutazione, nella misura in cui si invitano le Regioni a introdurre nelle loro leggi meccanismi che prevedano la gestione sociale e la partecipazione degli agricoltori, dei cacciatori e dei protezionisti alla gestione della caccia in aree particolari, faremmo davvero un passo indietro se proprio noi andassimo a toglierlo da una legge che lo prevede.
Ringrazio i colleghi per il contributo di idee fattive che hanno dato durante questa discussione. Con queste modifiche consegniamo alla collettività piemontese ed al dibattito che a livello nazionale si svolge intorno al tema della caccia un contributo serio e proficuo per una gestione venatoria più corretta non rinunciando a quella linea di rigore e di serietà che con le nostre leggi venatorie da sempre il Piemonte ha dato non solo alla collettività piemontese, ma al mondo venatorio ed alla collettività



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La discussione è conclusa. Passiamo alla votazione degli articoli.
Art. 1 "L'articolo 4 è così sostituito: 'Sono particolarmente protette le seguenti specie e gruppi di specie: lupi, orsi, linci, lontre, stambecchi e quegli ungulati il cui abbattimento venga vietato con provvedimento della Giunta regionale, rapaci diurni e notturni, vulturidi, cicogne, gru fenicotteri, cigni, galli cedroni e francolini di monte".
L'assessore Mignone presenta i seguenti emendamenti: 1) all'art. 1 del progetto di legge le parole "venga vietato con provvedimento" sono sostituite con le seguenti parole: "è vietato ai sensi del successivo articolo 38 o di altri provvedimenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
2) Dopo la parola "linci", aggiungere: "gatti selvatici" e dopo la parola "cigni" aggiungere "cavaliere d'Italia".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "All'art. 8, in fine è aggiunto il comma seguente: 'Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la provincia sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire o revocare casi di protezione, fatta salva la definitiva destinazione prevista dal piano regionale faunistico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "All'articolo 9, ultimo comma, dopo le parole 'ettari 300', sono aggiunte le parole: 'Dai predetti limiti minimo e massimo si può derogare per motivate ragioni di carattere tecnico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "All'articolo 10, in fine è aggiunto il comma seguente: 'Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Provincia sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire o revocare zone di ripopolamento e cattura fatta salva la definitiva destinazione prevista dal piano regionale faunistico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "All'articolo 11, secondo comma, in fine dopo la parola: 'vietata' sono aggiunte le parole: 'e dalle aziende faunistico-venatorie'.
Il terzo comma è sostituito con i commi seguenti: 'Anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute, la Provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, a norma dell'art.
6, individua le seguenti zone: a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.
La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante affissione di manifesti. I conduttori agricoli interessati possono comunicare alla Provincia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, la loro opposizione. La Provincia, ove sussista il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 per cento dei fondi costituenti l'area interessata, ed essendo valide anche il consenso risultante tacitamente dalla mancata opposizione entro 60 giorni, delibera l'istituzione delle zone'.
Al quarto comma, primo alinea le parole: 'ettari 4000' sono sostituite con le parole: 'ettari 8000'.
Al quarto comma, secondo alinea, in fine dopo la parola: 'specializzate' sono aggiunte le parole: oppure in casi di protezione rifugi faunistici o zone di ripopolamento e cattura la cui redditività sia scarsa o che siano in imminente scadenza'.
Al quinto comma, in fine le parole: 'il 1 aprile' sono sostituite con le parole: '1'8 aprile'.
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: 'Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di tipo a), b) e c) e pu autorizzare lo svolgimento di gare dei cani da ferma e da seguito all'interno delle zone di ripopolamento e cattura".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: l) dal Consigliere Avondo: terzo comma, dopo il punto c) inserire il seguente punto d): "d) zone in cui sono permessi l'addestramento e le gare dei falchi".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente.
2) Dal Consigliere Cerchio: al terzo comma modificato dopo le parole "la proposta di individuazione" inserire: e costituzione".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente.
3) Dal Consigliere Cerchio: al quinto comma sostituire le parole "Ettari 15" con le parole: "Ettari 30".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
4) Dal Consigliere Avondo: dopo il sesto comma aggiungere: "Nelle zone di tipo d), l'addestramento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso fra l'8 aprile al 31 luglio. Le associazioni interessate o i partecipanti alle manifestazioni hanno l'obbligo di immettere nella zona di gara due capi di selvaggina (starna o fagiano) per ogni falco partecipante. All'immissione è obbligatoria la presenza delle guardie dell'amministrazione provinciale che provvede a stilare regolare verbale di lancio ed a rilasciare regolare ricevuta".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente.
5) Dal Consigliere Cerchio: all'ultimo comma modificato dopo l'ultima parola "cattura" inserire: "oasi di protezione e rifugi faunistici".
L'Assessore Mignone propone di sopprimere le parole "oasi di protezione e" all' emendamento sopra descritto.
Chi è favorevole all'emendamento con la modifica proposta dall'Assessore è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'art. 5 come sopra emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

PRESIDENTE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Art. 6 "All'articolo 12 il secondo comma è così sostituito: 'Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce perimetrali o limitrofe ai parchi naturali nonché in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori a 4.000 ettari'.
Il quarto comma è così sostituito: 'In caso di proposta da parte di associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso degli Enti locali interessati; è comunque richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 per cento dei fondi costituenti l'area interessata, secondo le procedure dell'articolo precedente'.
Il quinto comma è così sostituito: 'Ciascuna Provincia può istituire zone di gestione sociale fino al 30 per cento della propria superficie agro forestale; detto limite, d'intesa tra le Province interessate, può essere superato in alcune di esse, fermo restando il limite del 30 per cento della superficie agro-forestale regionale".
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: "Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la Provincia sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone faunistiche omogenee di gestione sociale".
Il Consigliere Genovese presenta il seguente emendamento: all'art. 6 del progetto di legge è soppressa la frase: "in zone umide ed".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Propongo un emendamento al primo comma che consiste nella soppressione delle parole "in zone umide".
Sono zone che devono essere sottoposte a protezione e non a disciplina di caccia.
Anche se nell'art. 15 della L. 968 la dicitura è "con particolare riferimento a zone umide", questo non comporta che si debba scrivere tassativamente in una legge regionale che alcune attività collegate alla caccia sono preferibilmente individuate in queste zone.
Mantengo perciò l'emendamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento all'art. 6.
E' respinto con 6 voti favorevoli, 33 contrari e 3 astensioni.
Procediamo alla votazione dell'art. 6 nel testo originale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "All'articolo 13, in fine è aggiunto il comma seguente: 'La Giunta regionale può istituire centri regionali di produzione di selvaggina con particolare riguardo a scopi di sperimentazione bio-genetica nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 "All'articolo 14, in fine è aggiunto il comma seguente: 'Nelle more di adozione dei primi piani territoriali faunistici provinciali, in caso di urgenza e di rilevante interesse scientifico, la Giunta provinciale sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di osservazione faunistica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 "All'articolo 15, secondo comma, dopo la lettera: 'm)' sono aggiunte le lettere seguenti: 'n) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli; o) un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 "All'articolo 17, l'ultimo comma è sostituito con i commi seguenti: 'Il Consiglio provinciale può autorizzare la Giunta provinciale a stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici e delle zone di ripopolamento ai comitati di gestione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale o ai comitati di gestione ai quali partecipino, in forma paritaria; rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti ed operanti sul territorio dei Comuni interessati.
Tali convenzioni possono essere anche stipulate con singole associazioni o organizzazioni e, per quanto riguarda le zone di addestramento, allenamento e gare di cani, con le associazioni venatorie e/o le associazioni cinofile nazionali riconosciute, previa approvazione del regolamento di gestione".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Avondo: al primo comma, dopo le parole "dei cani" aggiungere: "e dei falchi".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente.
2) Dal Consigliere Cerchio: al penultimo comma modificato dopo "protezionistiche" inserire: "nazionali riconosciute".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

E un emendamento che si richiama in altri articoli. Come sono nazionalmente riconosciute le associazioni venatorie, debbono esserlo anche le associazioni protezionistiche.



MIGNONE Andrea, Assessore alla caccia

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

L'emendamento è posto ai voti per alzata di mano. E' approvato.
3) Dal Consigliere Avondo: all'ultimo comma, dopo le parole "di cani", aggiungere: "e dei falchi" dopo la parola "cinofile" aggiungere: "o falconieri".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente.
Si procede alla votazione dell'art. 10 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 "All'articolo 18, il primo comma è così sostituito: 'La gestione delle zone faunistiche omogenee di cui all'articolo 12 è effettuata da un comitato composto da: 2 rappresentanti dell'amministrazione provinciale, nominati dal presidente della Giunta provinciale 1 rappresentante per ogni Comune interessato 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate 11 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute in misura che tenga conto della consistenza numerica delle stesse sul territorio della zona faunistica gestione sociale interessata 3 rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche territorialmente interessate 1 rappresentante dell'Enci'.
Il terzo comma è così sostituito: 'Le designazioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dal regolamento provinciale di cui al quarto comma, devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni'.
Dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente: 'Per l'esercizio delle attività tecniche ed esecutive il Comitato costituisce al suo interno una commissione tecnico-gestionale e nomina un Direttore'.
Il settimo comma è così sostituito: 'Le quote annue di partecipazione da versarsi alla Provincia vengono da quest'ultima trattenute PCI, non più del 30 per cento al fine di provvedere a spese di promozione faunistica e vigilanza, e per la restante parte versate al comitato al fine di provvedere alle spese programmate. La Provincia può trattenere quote maggiori in conformità a deliberazione del comitato di gestione; in tale caso le eccedenze al 30 per cento verranno impiegate a favore della zona interessata'".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Cerchio: al primo comma dopo "3 rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche" aggiungere: "nazionali riconosciute".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
2) Dal Consigliere Cerchio: la frase del settimo comma modificato "Le quote annue di partecipazione da versarsi alla Provincia vengono da quest'ultima trattenute per non più del 30 per cento" è sostituita con: "Le quote annue di partecipazione vengono versate al comitato di gestione, il quale a sua volta versa alla Provincia una quota non superiore al 20 per cento".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
3) Dall'Assessore Mignone: all'ultimo comma sostituire "30 per cento" con "25 per cento".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Signori Consiglieri, ci sono diverse proposte di modifica all'art. 18 della L. 60 presentate dai Consiglieri Villa e Avondo. Propongo di sospendere i lavori per qualche minuto per l'esame degli emendamenti.



(La seduta, sospesa alle ore 12,10 riprende alle ore 12,25)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Proseguiamo con l'esame degli emendamenti alla Legge n. 60.
Emendamenti presentati dai Consiglieri Avondo e Villa: 4) il primo comma dell'art. 18 della L. R. 60/79 è sostituito dal seguente: "La gestione delle zone faunistiche omogenee di cui all'art. 12 è effettuata dalla Provincia, la quale si avvale della collaborazione e della consulenza di un comitato composto da: a) 1 rappresentante dell'amministrazione provinciale designato dal Presidente della Giunta provinciale b) 1 rappresentante per ogni Comune interessato fino ad un massimo di 7 c) 5 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate d) 7 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute in misura proporzionata alla consistenza numerica delle stesse sul territorio della zona faunistica a gestione sociale interessata e) 3 rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche territorialmente interessate f) 1rappresentante dell'Enci designato dall'organo provinciale di questo".
5) Il terzo comma dell'art. 18 della L.R. 60/79 è sostituito dal seguente: "Le designazioni da effettuarsi secondo le modalità previste dal regolamento provinciale di cui al sesto comma del presente articolo devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta trascorsi i quali il Presidente provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni".
6) Dopo il terzo comma dell'art. 18 della L.R. 60/79 sono inseriti i seguenti: "Ai fini di attività tecniche ed esecutive il Comitato costituisce, al suo interno, un gruppo operativo e nomina un Presidente.
I pareri formulati dal Comitato alla Provincia nelle materie di carattere tecnico-faunistico hanno carattere vincolante".
7) Al quarto comma dell'art. 18 della 60/79 sono abrogate le seguenti parole: "adottato dal Comitato sulla base di un regolamento".
8) Il terz'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. 60/79 è abrogato.
9) L'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. 60/79 è sostituito seguente: "In particolare le Province provvedono al ripopolamento faunistico, su proposta dei Comitati di gestione, utilizzando di massima i fondi derivanti dalle quote individuali di partecipazione inserite nelle partite di giro del proprio bilancio nonché all'attività di sorveglianza venatoria tramite i propri agenti dipendenti. Le stesse vigilano altresì sulla corretta applicazione dei criteri previsti per l'ammissione e l'accettazione dei soci. La gestione delle zone faunistiche omogenee deve ispirarsi a criteri di autofinanziamento".
Ha chiesto la parola il Consigliere Villa. Ne ha facoltà



VILLA Antonino

L'emendamento in discussione riassume e rimette alla discussione l'accordo delle Province del Piemonte (5 Province hanno votato a favore, 1 si è astenuta).
Tale accordo è stato trasmesso alla Commissione. C'è la possibilità di dare una presenza all'istituzione. Al di là delle osservazioni politiche di dare forza alle istituzioni, al di là di consacrare per le Province una loro prospettiva anche in questo campo, viene allargato il discorso all'agricoltura, che trova più certezza, per il pagamento dei danni nell'istituzione piuttosto che in comitati privi di adeguate responsabilità.
Vorrò vedere, quando i comitati saranno messi di fronte alla responsabilità di pagare i danni all'agricoltura come ne verranno fuori.
Credo che questo emendamento debba essere accolto perché precisa ed accentua un aspetto democratico. Mi chiedo se la decisione di poche persone che giudicano esclusivamente sui loro diretti interessi debba fare aggio sull'impegno di vita democratica più ampia dell'istituzione che raccoglie molteplici voci.
Si era accettata l'ipotesi che la conduzione tecnico-venatoria fosse affidata ai comitati e che i pareri da loro proposti fossero vincolanti per le amministrazioni provinciali.
Di fronte a questo credo che difficilmente si possa obiettare. Ci sono anche motivazioni di carattere giuridico, oltre al carattere storico, che hanno determinato la conduzione della caccia in questi anni da parte dell'amministrazione provinciale.
La Provincia oggi, già dispone di strutture, di uomini e di mezzi mentre i vari comitati devono crearseli.
Non parliamo poi di prospettive meno corrette, che potrebbero verificarsi all'insorgere di esigenze finanziarie. Non è difficile prevedere una forte immissione di gente disponibile a concedere finanziamenti, anche cospicui; ed allora il passaggio ad una condizione di marchio riservistico diventa facilmente prevedibile.
La motivazione poi di carattere amministrativo credo sia fondamentale.
Di fronte al parere, ai programmi che si presenteranno alla Provincia, la responsabilità sia nei confronti dei Co.Re.Co. che della parte economico finanziaria, risale all'amministrazione. Si evidenzia quindi il sorgere anche di una responsabilità giuridica che non so in quale modo possa essere ribaltata ai Comitati.
Questi sono i motivi per cui è presentato l'emendamento in discussione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Due parole di risposta sono doverose ai colleghi Villa ed Avondo che hanno sostenuto una tesi che è legittima e sostenibile ma che non ha trovato il consenso della maggioranza della Commissione né della Giunta.
Perché sosteniamo la soluzione che si richiama al testo della legge 60 pur modificandolo in alcuni punti che dirò? Perché la legge 60 ha introdotto sulla disciplina della caccia un regime che era molto avanzato in allora e perché è stata una legge che ha anticipato le linee di organizzazione del settore venatorio basati sui principi: la Regione è ente di programmazione, di indirizzo e di disciplina legislativa; fra le leggi, i piani faunistici regionali, detta le grandi norme.
La Provincia è l'ente che ha la delega per tutte le attività di controllo, di vigilanza, di approvazione degli atti fondamentali, di disciplina sul territorio.
Nel testo di queste modifiche proposte i poteri della Provincia sono notevolmente aumentati sotto tutti questi profili.
La gestione pratica delle attività che si svolgono nelle zone dei comparti alpini e nelle zone della gestione sociale è affidata ad organismi misti che sono composti dai rappresentanti degli enti locali e delle categorie degli agricoltori, dei cacciatori e dei protezionisti.
In sostanza l'ente di gestione decide se lanciare il fagiano o la pernice, decide se i guardiacaccia devono sorvegliare l'una o l'altra valle.
Questi aspetti concreti, pratici, gestionali, sono affidati alle categorie ed agli enti locali. E' un sistema che funziona in tutto il mondo, dall'Unione Sovietica alla Francia e che il Piemonte ha già introdotto nella legge regionale.
Si tratta di decidere se vogliamo questa disciplina o se la vogliamo mantenere migliorandola.
Mi chiedo: ha senso cambiarla nel momento in cui anche le altre Regioni si stanno adeguando a questa impostazione? Nel momento in cui l'accordo a livello nazionale tra le categorie venatorie, agricole ha ribadito il principio della gestione mista? Ha senso migliorarla dando alla Provincia un ruolo di maggiore presenza? Il problema per me è tecnico non politico.
Risarcimento danni. I primi comparti hanno funzionato, sui danni hanno avuto rispetto alla vecchia gestione un doppio vantaggio. Intanto i danni possono essere controllati in loco e si evita la lunga querelle di non sapere qual è la reale entità dei danni provocati dalla selvaggina; inoltre i danni possono essere liquidati subito. Gli agricoltori si sono sempre lamentati perché ricevevano il risarcimento dei danni a distanza di due anni dal momento della denuncia. Con l'affidamento della gestione ad organismi misti in cui sono rappresentati i sindaci, è più facile ottenere il risarcimento in tempi brevi.
Allora si tratta di riconoscere il ruolo della Provincia, di accentuarlo, tenendo separata la gestione che è un momento tecnico che deve essere affidato alle forze locali, dal momento del controllo e della sorveglianza che sono propri della Provincia.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico

Vorrei sapere quale organismo fissa la quantità dei cacciatori nei comparti.



MIGNONE Andrea, Assessore alla caccia

La Provincia, sentita la Consulta provinciale.



MARCHESOTTI Domenico

Se nella legge si fissano alcuni principi che valgono per i regolamenti che dovranno fare le Province, concordo che la gestione può essere fatta dal comitato del comparto.
Se non è così, se non sono fissati principi e criteri per legge, ai quali le Province si devono attenere nel fare il regolamento, non concordo che la gestione sia fatta dal comitato del comparto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Le motivazioni del relatore sono fondate e valide, ritengo però che si debba modificare la composizione del Comitato.
Se nel comitato di gestione i cacciatori hanno la maggioranza assoluta le decisioni che assumeranno favoriranno la caccia e non terranno nella debita considerazione gli interessi dei coltivatori e dei protezionisti. La gestione democratica non c'è e nascono problemi di rapporto tra le varie categorie. Leggo poi che dovrebbe esserci un direttore, ma allora impiantiamo una burocrazia a comparti molto ristretti, quando sappiamo che i ritardi delle amministrazioni provinciali derivano dalle procedure? Se costituiamo nei comparti alpini strutture organizzative di questo tipo, si aspetterà solo anni, ma tre anni.
Se le Province non si sono ancora dotate di strumenti per procedure veloci, non vedo come possono averle organismi nuovi.
Due problemi: la rappresentanza e la gestione burocratica.
Tutte le forze devono essere rappresentate e nessuno deve poter prevaricare, in quanto alla gestione ritengo che se andremo ad aumentare i costi, le risorse per il pagamento dei danni diminuiranno di molto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Questa discussione è interessante. Da essa e dalla mole degli emendamenti presentati, emerge che questa legge non è matura per l'esame in aula.
Ne propongo al Consiglio il rinvio in Commissione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

La questione posta dal Consigliere Marchesotti è di carattere generale nelle leggi che riguardano il rapporto uomo - ambiente.
Vorrei immaginare gli effetti degli strumenti di gestione, qualora non abbiano un sufficiente collegamento con la tutela di interessi generali.
Accetto lo schema di legislazione e di indirizzo da parte della Regione, di attuazione attraverso gli strumenti, di approvazione degli atti fondamentali, di vigilanza e di controllo da parte dell'ente provincia e il momento gestionale concreto da lasciare alle espressioni della società e quindi ai momenti di partecipazione.
Questi tre elementi però devono funzionare tutti insieme. Occorre introdurre dei principi che garantiscano che non si stabiliscono "delle repubbliche" che di fatto escludano o rendano difficile la pratica della caccia a un certo numero di cittadini.
Di questo dobbiamo preoccuparci.
Sono contrario alla sottrazione, a tasselli e per aree delimitate, di una integrazione sufficiente ammissibile, tenendo conto dei diritti dei residenti rispetto agli altri.
O si trova una soluzione con un emendamento oppure dovremmo valutare questi aspetti con più attenzione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

E' un nodo fondamentale. E' un problema che dibattiamo da almeno due anni ma non lo abbiamo mai risolto perché le due posizioni sono diverse.
Aderisco alla impostazione che il relatore ha dato nella divisione di compiti e ruoli che è la strada su cui anche le altre esperienze regionali si stanno muovendo; apprezzo le espressioni di quelle province che hanno una struttura consolidata da decenni ma non è una regola presente in tutte le realtà provinciali del Piemonte.
Quindi sono dell'avviso che si debba andare avanti avendo l'onestà di dire che ci sono posizioni contrapposte e cioè che la mia posizione è quella indicata dal relatore e differenzia dalla posizione del collega che mi sta a fianco nell'autonomia e nella libera del pensiero.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Simonelli, per la replica.



SIMONELLI Claudio

La questione non è pretestuosa ma coinvolge temi interessanti sui quali forse non è stato inutile perdere un po' di tempo.
Voglio richiamare le norme contenute nella legge specie dopo le modifiche proposte dalla Commissione, perché queste norme vanno nella direzione che i Consiglieri Marchesotti e Bontempi hanno richiamato che sono tese ad evitare il formarsi di tante repubbliche autonome in cui ognuno decide di fare quello che vuole aprendo o chiudendo i cancelli della partecipazione, alzando od abbassando le quote finanziarie per partecipare alla caccia in modo tale da rendere illusorio il diritto generale riconosciuto di cacciare sul territorio.
La legge prevede che i comitati di gestione siano retti da un regolamento.
Questo regolamento è votato dal Comitato e viene approvato dalla Provincia ed è redatto sulla 'base di un regolamento tipo, predisposto dalla Giunta provinciale.
Il regolamento deve tra l'altro contenere i criteri per la individuazione del numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio che comunque non dev'essere alla media regionale.
Accanto a questo regolamento deve essere steso anche un piano poliennale di utilizzazione della zona faunistica, dei programmi di immissione, degli abbattimenti di selvaggina e di qualificazione faunistica, piano che a sua volta deve essere proposto dal comitato e approvato dalla Provincia.
Ci sono le garanzie che l'attività venga regolata in modo omogeneo lasciando nell' ambito di queste norme di principio la possibilità di alcuni interventi discrezionali sul piano gestionale.
Un'altra modifica fatta alla legge amplia le possibilità di partecipazione dei cacciatori a più zone. Il problema che ha sollevato Marchesotti lo abbiamo sentito quest'anno perché la legge vigente consentiva ai cacciatori di cacciare in una sola zona di pianura e in una sola zona di montagna.
Quest'anno consentiamo ai cacciatori di andare comunque in due zone, il che consente di avere libertà di scelta e possibilità abbastanza ampie senza nello stesso tempo lasciare l'assoluta mobilità sul territorio che ha provocato guasti, danni e falcidia di selvaggina.
E' chiaro che il comitato di gestione è un organismo che si occupa di caccia, quindi è giusto che abbia una presenza di cacciatori superiore a quella delle altre categorie (anche se la maggioranza in questi comitati è rappresentata dagli enti locali, cioè rappresentanti che tutelano gli interessi generali).
I cacciatori restano fortemente minoritari e non è cosa da poco se consideriamo queste zone di gestione sociale. L'autogestione è la gestione affidata alla categoria, mentre zona di gestione sociale è zona affidata a questi organismi misti in cui la categoria è minoritaria.
Le Province hanno chiesto questa competenza, ma, colleghi del Consiglio, in quante altre materie le Province hanno chiesto di avere la delega e noi non abbiamo mai pensato di dargliela? Ogni livello istituzionale cerca di aumentare il proprio potere. Noi dobbiamo valutare tenendo conto dell'organica distribuzione delle competenze secondo quel disegno al quale mi sono richiamato.
In questo caso non si tratta di un potere che la Regione ha e che non vuole a un altro livello di governo, ma si tratta di un potere che la Regione ha gia dato ad organismi misti di gestione partecipata ed in questo caso si tratterebbe non di decentrare, ma di accentrare nuovamente in capo alle Province.
Non credo sia necessario ritornare in Commissione, perché questa legge l'abbiamo già ampiamente discussa.
Questo punto è stato illustrato ampiamente.
Se, data l'ora, si pensa che la chiusura di questo punto, possa essere affidata alla prossima seduta del Consiglio, può essere una soluzione ragionevole.
Veda la Giunta nella sua autonomia che cosa ritiene di fare.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore alla caccia

Mi pare che l'opinione prevalente dei colleghi propenda per questa ipotesi. Una settimana forse consente di migliorare il testo. La Giunta accetta.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

I lavori proseguiranno alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,00)



< torna indietro