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Dettaglio seduta n.301 del 22/01/85 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


MARCHIARO MARIA LAURA


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La seduta è aperta.
Punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute". Sono stati distribuiti ai Consiglieri prima dell'inizio della seduta odierna i processi verbali dell'adunanza consiliare del 30 ottobre 1984. Se non vi sono osservazioni, i processi verbali si intendono approvati.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari - Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Interrogazione dei Consiglieri Vetrino e Gastaldi inerente una delibera dell'USSL 65


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni e interpellanze".
Discutiamo l'interrogazione dei Consiglieri Vetrino e Gastaldi inerente una delibera dell'USSL 65 per l'applicazione alla delibera 122-36701 sospesa dal TAR.
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore all'assistenza

Sul piano giuridico la decisione dell'USSL di Alba è plausibile in quanto la giurisprudenza in materia (si riferisce al problema delle scelte dei medici condotti) e estremamente contraddittoria.
Infatti vi sono molte sentenze che affermano il diritto per gli interessati alla pronuncia giurisdizionale di averla estesa benché non abbiano prodotto ricorso e molte altre sentenze affermano il contrario.
Si ritiene pertanto che l'amministrazione interessata possa, sulla base di proprie valutazioni, ed in riferimento all'incertezza normativa decidere se estendere o meno ai non ricorrenti la sospensiva concessa dal TAR.
Invece sul piano dell'opportunità funzionale ed onde evitare sperequazioni e ingiustizie sarebbe auspicabile che tutti i dipendenti (nella fattispecie gli ex medici condotti), fossero trattati alla stessa stregua e che quindi il problema fosse affrontato globalmente e che non si producessero danni irreversibili in attesa di avere una pronuncia definitiva da parte del TAR e che il problema possa essere definito a livello nazionale (anche perché la sospensiva è stata accordata proprio per problemi previdenziali, quindi di competenza governativa).



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Gastaldi per la replica.



GASTALDI Enrico

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, voglio precisare, prima di rispondere all'Assessore, alcune questioni: intanto io ho firmato l'interrogazione non per difendere una mia situazione personale, perch come medico condotto che ha raggiunto i 40 anni di servizio, sono ormai collocato in pensione, quindi la cosa non mi interessa più personalmente.
La delibera era stata giudicata dal FAR con provvedimento da sospendere per un motivo che era valido per tutti i medici: mancavano nella legislazione nazionale norme previdenziali precise per il nuovo lavoro a part-time che garantissero ai medici una scelta valida e ragionata. L'ha detto anche l'Assessore. A quanto mi consta tutta la vicenda è stata manovrata dagli uffici dell'Assessorato, infatti, dopo la sentenza del TAR.
il mio Gruppo aveva chiesto al responsabile del settore dell'Assessorato come si sarebbe comportato l'Assessore in seguito a quella sentenza.
Era stato risposto testualmente che venivano sospese entrambe le delibere, perché il TAR faceva notare che mancavano gli istituti previdenziali.Quindi le UU.SS.SS.LL. avrebbero corrisposto ai medici condotti soltanto pin lo stipendio in base al lavoro ed alle ore effettivamente prestate. Ho poi saputo in questi giorni dai responsabili delle UU.SS.SS.LL. che alla vigilia della scadenza dei 60 giorni, concessi dalla legge per presentare ricorso al TAR. lo stesso funzionario aveva riunito i responsabili delle USSL e li aveva invitati a fare applicare la delibera ai medici condotti che non avevano ricorso al Tribunale.
L'Assessore dice che l'ordinanza è plausibile sul piano giuridico. Lo ammetto anche io, però mi pare che sia da riprovare per altri vari motivi in parte li ha gia ricordati anche l'Assessore. In pratica dice che la stessa cosa, in questo caso la delibera, può essere giusta per qualcuno e ingiusta per altri e che al limite la legge può non essere uguale per tutti.
Divide poi i medici in due categorie: quelli che hanno avuto fiducia nell'amministrazione e non hanno ricorso al TAR ed ora sono obbligati ad una scelta che porta, oltre al resto, anche a danni economici; quelli che non hanno avuto fiducia nelle amministrazioni ed hanno ricorso al TAR ed ora sono costretti ad un orario definito e hanno un trattamento economico migliore. Non facilita poi la funzionalità dei distretti. Ha ricorso al TAR l'80 per cento dei medici delle USSL del Piemonte. Nella USSL 63, per esempio, hanno ricorso tutti i medici; nell'USSL 63 19 su 27; quindi la situazione per quanto riguarda il personale del distretto resta uguale, se non peggiore.
Crea poi un numero limitato di posti di lavoro, 3 nell'USSL 65, nessuno nella 63 e crea altrettanti scontenti e sfiduciati nell'amministrazione pubblica.
Come l'Assessore ha promesso, vorrei se venisse interpellato dalle USSL (e penso che lo faranno perché tutti i medici hanno fatto osservare che l'ordinanza non era giusta), che consigliasse le stesse USSL a valutare la liceità politica ed amministrativa dell'ordinanza, tanto più che nelle trattative che inizieranno a giugno del 1985 per le nuove convenzioni la materia avrà certamente una soluzione definitiva e corretta dalle esperienze negative della convenzione ponte.


Argomento: Parchi e riserve

Interpellanza dei Consiglieri Genovese, Devecchi, Brizio, Carletto e Borando, inerente la fascia fluviale del Po


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Interpellanza dei Consiglieri Genovese, De- vecchi, Brizio, Carletto e Borando, inerente la fascia fluviale del Po.
La parola al Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Con riferimento all'interpellanza urgente di cui all'oggetto, relativa alla fascia fluviale del Po, con particolare riferimento all'invito contenuto nell'ordine del giorno del Consiglio regionale del 3/8/1983 di includere tale fascia fluviale nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali ed il conseguente impegno della Giunta regionale a procedere in tal senso, la Giunta regionale dopo aver condotto rilevamenti territoriali ha provveduto ad includere il territorio della fascia fluviale del Po nel piano regionale dei parchi, adottato dalla Giunta stessa in data 18/12/1984 e proposto al Consiglio regionale.
Il piano dei parchi è accompagnato anche da un d.d.l. di modifica della legge quadro sui parchi, aggiornandola in base alle esperienze già compiute di pianificazione territoriale. Questo d.d.l. è stato presentato contestualmente all'aggiornamento del piano dei parchi e prevede l'individuazione di particolari zone di salvaguardia, non riconducibili alla tutela stabilita per i parchi e le riserve naturali, ma costituenti elementi di raccordo funzionali e ambientali tra più parchi o riserve: si tratta, in sostanza, di una nuova tipologia che consente di intervenire senza dover necessariamente provvedere ad istituire un parco o una riserva.
L'asta fluviale del Po nella proposta della Giunta verrebbe tutelata attraverso l'istituzione di parchi e riserve naturali in particolari aree ed attraverso zone di salvaguardia nelle aree intermedie.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Ringrazio a nome dei colleghi l'Assessore Rivalta. Ovviamente questa interpellanza aveva un significato diverso nel momento in cui l'abbiamo presentata; ora siamo in presenza della presentazione da parte della Giunta dell'aggiornamento del piano dei parchi e delle proposte di modifica alla legge quadro regionale e quindi entreremo nel merito e nella valutazione in sede di esame del provvedimento amministrativo e di quello di natura legislativa ricordati.
L'interpellanza richiedeva invece misure eventuali di intervento cautelare della Regione, che a questo punto non hanno più il significato che potevano assumere in quel momento, anche perché i previsti lavori di arginatura e di ulteriore canalizzazione del Po, stando alle dichiarazioni che sono state fatte dall'Assessore Cerutti in commissione, sono stati abbandonati e quindi non c'è più l'urgenza di un intervento eccezionale. Le nostre valutazioni potremo esprimerle ora in modo più approfondito e puntuale in sede di esame dei provvedimenti presentati dalla Giunta e già all'esame della commissione.


Argomento: Cave e torbiere

Interrogazione del Consigliere Marchini, inerente la cava del monte Pirchiriano


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Interrogazione del Consigliere Marchini, inerente la cava del monte Pirchiriano.
La parola all'Assessore Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore alle cave e torbiere

All'entrata in vigore della L. R. 69/78 risultavano in attività sul territorio del Comune di S. Ambrogio due cave di pietrisco di serpentina esercite dalla CIS Spa e dalla Sale Group Spa.
Le società presentarono alla .fine del '79, istanza di proseguimento dell'attività in regime transitorio ai sensi dell'art. 15 della L.R. 69/78 e, poiché nell'area in esame gravano sia il vincolo idrogeologico che il vincolo ambientale, presentarono per le autorizzazioni di rito istanza al Presidente della Giunta regionale ai sensi della Legge 1497/39 e della L.R.
57/79.
Le istruttorie delle domande si conclusero per entrambe le cave all'inizio dell'82.
Ai sensi della L. R. 57/79 venne emesso un DPGR favorevole al programma di coltivazione per una durata di 8 anni, in prosecuzione del precedente nulla osta forestale.
Il DPGR emesso ai sensi della Legge 1497/39 non approvava il progetto presentato, senza respingere formalmente l'istanza.
La Commissione tecnico-consultiva regionale ex art. 6 L.R. 69/78 espresse parere favorevole alla condizione che le società interessate presentassero un nuovo programma di coltivazione teso ad una sistemazione del versante al fine di permettere un idoneo recupero ambientale.
Venne quindi richiesta alle società interessate una nuova proposta di piano estrattivo, sul quale si potessero esaminare le reali possibilità di un proseguimento delle cave.
Tale piano fu esaminato congiuntamente dal servizio beni ambientali e servizio cave e a seguito di una serie di incontri e sopralluoghi congiunti, anche con la partecipazione dell' amministrazione comunale, si addivenne alla determinazione di fissare i criteri fondamentali sui quali impostare un corretto progetto di coltivazione, finalizzato ad attivare un recupero ambientale dell'area.
Per la cava più a monte fu eseguito il controllo topografico del versante, ad opera del servizio regionale cave, al fine di definire i possibili interventi di gradonatura finale del versante.
I criteri di cui sopra vennero precisati in una lettera del Presidente della Giunta regionale, comunicati al sindaco di S. Ambrogio ed alla società Sales Group, esercente la cava medesima.
Per la cava più a valle fu riscontrata a priori l'impossibilità tecnica di rispettare i criteri stabiliti anche per le condizioni di giacitura della scistosità e dei giunti della roccia, per cui l'intervento venne limitato a locali lavori di disgaggio per la sistemazione del versante.
Su istanza della società esercente, la Giunta regionale approvò con deliberazione n. 43-34301 del 15/5/1984, il progetto esecutivo finalizzato alla risistemazione dell'area, ai sensi della Legge 1497/39 sulla tutela delle bellezze ambientali, fissando per l'ultimazione dei lavori un termine di 4 anni.
La Commissione tecnico-consultiva per le cave nella seduta del 15/6/1984 diede parere favorevole alla realizzazione dei lavori previsti per un periodo di 2 anni, richiedendo nel contempo un più dettagliato progetto di rivegetazione.
Il Comune di S. Ambrogio rilasciò l'autorizzazione ai sensi della L.R.
69/78 con deliberazione del 26/7/1984.
Come si evince anche dai criteri generali precisati nella nota PGR suesposta, il proseguimento dei lavori nella cava sono stati subordinati alla necessità di profilare il fronte di cava, senza alcun allargamento dell'area di scavo, al fine di un efficace recupero ambientale, tra cui l'insediamento di una certa copertura vegetale autoctona, impossibile nella configurazione precedente del versante.
Tenute presenti le difficoltà dell'insediamento della vegetazione, ed a seguito di apposita indagine da parte del servizio cave regionali, è stata imposta l'esecuzione di una sperimentazione delle tecniche di impianto nelle porzioni di cava già gradonate, seguita dai tecnici del servizio medesimo, in esito ai risultati ottenuti verranno date le prescrizioni definitive per la sistemazione della restante area di cava.
Tale procedura è conforme al parere espresso dalla Commissione regionale cave nella seduta del 30 novembre u.s.
In risposta all'interrogazione ed alle preoccupazioni avanzate, si fa in definitiva presente quanto segue: a) Il versante roccioso della cava, pur essendo compreso nella perimetrazione dei territori soggetti a tutela paesaggistica, circondanti la rocca su cui è fondato il bene monumentale della Sagra di S. Michele, di competenza statale, è separata dal monte Pirchiriano da un'estesa e profonda discontinuità geologica, la quale, insieme con le caratteristiche di scistosità della roccia e la distanza (oltre 1.500 m in linea retta) impedisce la propagazione di vibrazioni sino al monumento, come è stato evidenziato da indagini svolte dal Politecnico di Torino.
Non sono quindi, allo stato attuale, da paventarsi pregiudizi per la Sagra, tenendo inoltre in conto il limitato impiego di esplosivo ancora utilizzato nei lavori della cava.
b) Nel contesto delle indagini condotte dal servizio cave per il piano dell'attività estrattiva della Valle Susa, le quali hanno dato luogo a due delibere programmatiche, rispettivamente della Comunità montana Alta Valle e Bassa Valle, è che recepiscono l'individuazione di siti idonei all'approvvigionamento di inerti per l'importante asse viario del Frejus, è emersa la difficoltà di reperimento di prodotti classificati, specie di granulati per conglomerati bituminosi.
Oltre alla cava in esame di cui, come si è detto, è prevista la chiusura nel prossimo biennio, rimangono in esercizio nella valle solo due attività estrattive (a Trana e Caprie), in grado di fornire tali prodotti entrambe gravate da limitazioni produttive derivanti dalle prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzativo, ex L.R. 69/78, per esigenze di tutela ambientale, Il limitato recupero di materiale consentito nella cava (circa 250.000 mq) risulta quindi necessario per far fronte a punte di fabbisogno derivanti dalla costruzione dell'opera viaria suddetta.
c) La prosecuzione di una limitata attività in connessione con il modellamento definitivo del versante può inoltre consentire una rilocalizzazione degli impianti, senza rilevanti effetti traumatici dal punto di vista dell'occupazione della manodopera (15 operai impiegati direttamente più gli addetti ai cantieri stradali ed edili) e della corretta gestione aziendale.
d) Le rimostranze avanzate avverso i provvedimenti autorizzativi suddetti, giustificate nel passato dall'assenza di puntuali interventi amministrativi, sembra trovino ora la loro reale motivazione nel disturbo arrecato dall'impianto di trattamento del minerale nei confronti della vicina frazione del Comune di Sant'Ambrogio. Oltre a provvedimenti contingenti che potranno essere attuati in collaborazione con la locale USL. sarà cura dell'amministrazione regionale e comunale dare garanzie sul rispetto dei tempi previsti per la cessazione definitiva dell'attività.
e) In definitiva si ritiene che un'opera assidua di controllo e assistenza tecnica, in particolare da parte dell'amministrazione regionale si possano conseguire i previsti obiettivi tendenti realisticamente a ridurre l'impatto ambientale dovuto alla pregressa attività estrattiva.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Marchini, per la replica.



MARCHINI Sergio

La risposta dell'Assessore va apprezzata per l'approfondimento dei temi che ha voluto affrontare. Peraltro il giudizio sulle iniziative e quindi sulla decisione deve permanere molto severo. E' culturalmente inaccettabile pensare che si possano restaurare le montagne. Alla Sagra di San Michele è stato fatto uno scempio. Non sappiamo a chi attribuire le responsabilità.
Non ci sono? Benissimo. Non ha senso restaurare una montagna. Non si restaurano neanche più i mobili antichi.
I pezzi che mancano non vengono ricostruiti. Mi sembra strano che non si sia colta l'occasione per lasciare ai nostri posteri per esempio, una testimonianza della poca attenzione della insensibilità all'ambiente tipica di una generazione. La storia dell'uomo si legge anche attraverso le testimonianze delle sue sconfitte, non soltanto attraverso le testimonianze delle sue vittorie.
Questa autostrada incomincia ad avere troppe responsabilità, è come la centrale nucleare o come Popoff: tutto quello che avviene è colpa o merito dell'autostrada. Non è vero, non è così. Le esigenze della centrale sono due a dieci rispetto alle esigenze delle altre attività sul territorio, le esigenze dell'autostrada in Valle di Susa non sono niente di più né di meno che il rifacimento del manto delle due strade statali esistenti, quindi non è l'autostrada che rende necessaria la riduzione dell'osso del Monte Pirchiriano.
Quindi, pur apprezzando la risposta dell' Assessore, continuiamo ad affermare che è un errore grave riprendere comunque un'attività sul Monte Pirchiriano. La ripresa dell'attività, sia pure con degli accorgimenti che culturalmente e paesaggisticamente sono discutibili, è apprezzata nella misura in cui riveli la sensibilità del problema. Comunque si riaprono i cantieri sul monte Pirchiriano e questo è un fatto storico che ci auguravamo non si ripetesse. Devo poi anche dire che mi preoccupa molto che nella risposta ci siano anche una escusatio non petita. Nessuno ha mai sostenuto che far brillare le mine alla base del monte Pirchiarino metta in discussione la stabilità della Sagra di San Michele, ma il fatto che lo si sia detto ci fa per esempio supporre che qualcuno incominci a voler far maturare delle argomentazioni in positivo rispetto ad eventuali successive attività. Anche perché, Assessore le ricordo che la seconda cava, quella del monte Caprarius, vicino a Caprie, insiste presso un angolo meno importante ma non meno suggestivo del patrimonio storico della nostra valle.
Il castello del Conte Verde si trova a poche decine di metri dalla cava di Caprie. Voi sapete che la Sagra era stata progettata in un primo tempo sul monte Caprarius, cioè a Caprie, dove adesso stanno togliendo i sassi.
Non so bene se da parte dei diavoli o degli angeli, io come laico ho qualche difficoltà a distinguerli, ma narra la leggenda che notte tempo gli angeli o i diavoli prendessero i sassi portati sul monte Caprario per costruire l'abbazia e li portassero sul monte Pirchiriano, quindi questa storia di diavoli e di angeli, vecchia di mille anni, ho l'impressione che continui e il trasferimento dell'attività di cava e di sassi dopo mille anni tra Caprie e Sant'Ambrogio avendo per oggetto queste bellissime balze del Monte Pirchiariano e del monte Caprarius è una storia che bisognerebbe riuscire a interrompere una volta per tutte. Invece debbo dire che neanche una Giunta di sinistra è riuscita a fermare una vecchia gara tra gli angeli e i diavoli. Questo mi preoccupa molto perché se sulle pietre della porta della Valle di Susa a questa guerra di diavoli e angeli non siete riusciti a porre rimedio voi, che per quanto mi pare di capire non avete grandi timori reverenziali verso queste cose, temo, per esempio, in una gestione politica della Regione più attenta alle esigenze dei diavoli e degli angeli, magari questo trasporto di pietre da una parte all'altra diventi più attuale di quanto non sia al presente.
Diciamo scherzando delle cose molto serie, perché è indubbio che la collettività delle esigenze, ma il monte Pirchiariano nella sua caratteristica storica, morfologica e culturale è certamente qualcosa di irripetibile, di unico nella lettura del territorio, non soltanto della nostra valle, ma certamente dell'intero nostro Paese. Ci auguriamo quindi che l'Assessore vorrà apprezzare queste nostre ulteriori riflessioni e vorrà nei termini in cui gli è ancora consentito utilizzarle per la massima attenzione al problema.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione - Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Interrogazione dei Consiglieri Reburdo e Montefalchesi, inerente l'inserimento di lavoratori handicappati nella Regione Piemonte


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Interrogazione dei Consiglieri Reburdo e Montefalchesi, inerente l'inserimento di lavoratori handicappati nella Regione Piemonte.
La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Con riferimento all'interrogazione presentata in data 15/11/1984 e relativa all' inserimento) lavorativo all'interno della Regione di 4 handicappati insufficienti mentali e 2 handicappati fisici gravi, nonché al tirocinio presso gli uffici regionali di 8 soggetti handicappati mentali frequentanti i corsi prelavorativi organizzati dal Comune di Torino, si precisa che durante gli incontri fra i rappresentanti del coordinamento sanità ed assistenza e rappresentanti della Giunta regionale sono state meglio definite le richieste avanzate dalla predetta organizzazione.
Per quanto riguarda il tirocinio è stata mandata agli Assessori regionali una lettera con la quale li si invita ad individuare alcuni uffici del proprio assessorato in cui sia possibile inserire i soggetti handicappati per lo svolgimento del tirocinio medesimo e stanno pervenendo le relative indicazioni.
In merito all'assunzione degli handicappati, invalidi civili ai sensi della legge 428/68, va ricordato che l'assunzione deve essere conforme a quanto disposto dalla legge medesima.
In ogni caso le modalità di assunzione vanno trattate con le organizzazioni sindacali aziendali, essendo quelle proposte difformi da quelle sino ad ora seguite.
Per quanto attiene infine le trattative con le imprese appaltatrici di servizi regionali per l'inserimento in ognuna di esse di almeno 1 handicappato, i competenti servizi regionali hanno evidenziato la dubbia legittimità di una clausola contrattuale che introduca un obbligo sancito dalla legge se non per le imprese con più di 35 dipendenti.
Gli stessi servizi stanno ora valutando le nuove proposte presentate dalla sopracitata organizzazione.
Nel ribadire ancora quanto prema all'amministrazione regionale un valido recupero ed un buon inserimento nell'ambiente del lavoro e nel contesto sociale dei soggetti portatori di handicap, giova comunque sottolineare come gli atti dell'amministrazione debbano essere rigorosamente conformi alle disposizioni di legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Abbiamo presentato questa interrogazione perché ci siamo resi conto che in un momento particolarmente complesso del mercato del lavoro, si rende ad eludere il problema che è stato oggetto di battaglia culturale umanitaria per dare pari dignità a tutte le persone comprese quelle portatrici di handicap. Per interventi di carattere sindacale sono state elaborate leggi che pongono una serie di ostacoli, quasi insormontabili all'inserimento nel settore produttivo e nei servizi degli handicappati. Sarebbe fondamentale e qualificante garantire che almeno le pubbliche istituzioni, in particolare la Regione, si impegnassero a favorire l'inserimento nel lavoro di questa categoria.
La risposta del Presidente ci pare apra degli spazi. Noi richiamiamo però ancora una volta l'esigenza di un ulteriore impegno perch nell'ambito della legge, si faccia un significativo sforzo per dare ulteriori risposte a questi problemi complessi.
Le conquiste che la nostra società conseguito, possono andare avanti nonostante la crisi occupazionale, nonostante la chiusura di molte imprese private e l'indifferenza verso questi problemi.
Rimaniamo in vigile attesa perché l'impegno che il Presidente della Giunta si è assunto sia concretato, anzi lo invitiamo a verificare con gli Assessori se le sollecitazioni di cui sono stati oggetto, trovino delle risposte adeguate e degli spazi reali di inserimento.
Crediamo che debbano essere applicate con rigidità le norme di legge nei confronti delle imprese appaltatrici dei servizi regionali, ma anche quelle imprese che sono al di sotto di 35 dipendenti debbono essere sensibilizzate in ordine a questi problemi, attraverso un' azione di qualificazione di rapporto tra impresa privata ed ente locale affinch l'impegno sia complessivo e globale e non riguardi gli enti locali. Quindi ci consideriamo soddisfatti per gli impegni che il Presidente si è assunto seguiremo passo passo l'iter della loro applicazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Informo che all'interrogazione del Consigliere Carazzoni è stata data risposta scritta da parte del Presidente della Giunta.


Argomento: Beni demaniali e patrimoniali

Interrogazione del Consigliere Montefalchesi inerente i beni immobili donati al Comune di Pecetto


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

All'interrogazione del Consigliere Montefalchesi inerente i beni immobili donati al Comune di Pecetto, risponde il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Con l'interrogazione presentata in data 8/3/1984 veniva richiesto se questa amministrazione regionale non ritenesse opportuno verificare la sussistenza dei necessari presupposti di diritto per l'acquisizione della colonia Eremo di Pecetto già appartenente alla disciolta Gioventù Italiana ed ora di proprietà della Fondazione "Casa Mia"al patrimonio regionale, in virtù di specifica clausola contenuta nell'atto di acquisto.
Si rileva in proposito che, tempi addietro, sono già state fatte delle verifiche sulla situazione di fatto dell'attività della predetta Fondazione e vi è stata una certa corrispondenza fra l'amministrazione regionale e l'ente proprietario dello stabile.
Dagli accertamenti è risultato che l'immobile non è stato usato per fini diversi da quelli indicati nell'atto di acquisto rogito Calosso (successivamente modificato con atto rogito notaio Deorsola), avendo la Fondazione assistito più di cento ragazzi in seguito introdotti nel mondo del lavoro. Gli stessi direttori responsabili dell'ente, oltre a ricordare i servizi resi nel campo dell'assistenza minorile e a far presente tramite il proprio legale che ancor oggi un giovane, con personalità paranoica beneficia dell'assistenza continua in modo interamente gratuito, hanno preannunciato la presentazione di un progetto di attività tale da soddisfare in modo rinnovato e amplificato la clausola contrattuale di cui sopra, Si assicura comunque il massimo interessamento della Giunta regionale affinché il predetto compendio immobiliare, donato dal primo proprietario col preciso scopo di essere utilizzato per la cura e l'educazione della gioventù, mantenga tale destinazione ed abbia il giusto ruolo di utilità sociale che il donatore ha previsto allora e delle esigenze che la società oggi richiede, Sarebbe opportuno fare un discorso sulle colonie che sono state trasmesse alla Regione e che non trovano destinazione, come quella di Andora, che in parte sani trasmessa al Comune di Andora e l'altra di Ceres. Le colonie utilizzate sono due: quella di Bardonecchia e quella di Clavière . Siamo per mantenere la destinazione per cui sono state create.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Ha chiesto la parola il Consigliere Montefalchesi per la replica. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Ringrazio il Presidente della Giunta per la risposta. L'interrogazione partiva da notizie che ci erano pervenute circa la non corrispondenza dell'utilizzo di quella struttura a quanto previsto dall'atto di vendita che è un utilizzo particolarmente qualificante a livello sociale. Prendiamo atto che dai controlli fatti dalla Giunta c'è una corrispondenza in particolare esiste un progetto che tende a mantenere questa corrispondenza tra l'attività e quanto e previsto nell'atto di vendita. Prendiamo anche atto dell'impegno del Presidente della Giunta di controllare che questo continui ad avvenire in futuro.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Le interrogazioni ed interpellanze sono così state discusse.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

In merito al punto terzo dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale, comunico che sono in congedo i Consiglieri: Benzi, Biazzi, Chiabrando, Devecchi, Tapparo, Turbiglio.


Argomento:

b) Presentazione progetto di legge


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

E' stato presentato il seguente progetto di legge: N. 477: "Istituzione del Seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea", presentato dai Consiglieri Marchini e Vetrino in data 17 gennaio 1985, assegnato all'esame della VI Commissione in sede referente e della I Commissione in sede consultiva in data 92 gennaio 1985.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 14 dicembre 1984: "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia mineraria nelle cave, torbiere, acque minerali e termali" alla legge regionale del 14 dicembre 1984: "Convalida della deliberazione della Giunta Regionale n 2-38263 in data 30 ottobre 1984" alla legge regionale del 20 dicembre 1984: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985" alla legge regionale del 20 dicembre 1984 : "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984: parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia Villarboit, parco naturale dell'Alta Valle Pesio, riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand parco naturale dell'Argentera, parco naturale Orsiera-Rocciavré, parco naturale della Val Troncea, riserva naturale del parco della Burcina" alla legge regionale del 20 dicembre 1984: "Modifica all'art. 12 della legge regionale 4/7/1984 n. 30 'Proroga presidenza transitoria del Consiglio regionale di sanità ed assistenza'".


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 14 dicembre 1984: "Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato".


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

e) Conferenza dei Capigruppo


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico inoltre che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che i lavori del Consiglio proseguiranno il giorno 24 gennaio alle ore 9,30 ed alle ore 15.


Argomento: Bilanci preventivi - Artigianato

Comunicazioni della Giunta regionale in merito all'approvazione del bilancio di previsione 1985 ed al rinvio della legge regionale sull'artigianato


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

In merito alle comunicazioni della Giunta regionale ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, il bilancio di previsione per il 1985 è stato regolarmente vistato dal Commissario di Governo. Ringrazio il Ministro Goria per l'attenzione che ha prestato; l'unica osservazione è quella di ricondurre le somme all'esborso che il Governo farà attraverso le leggi per l'agricoltura ed altre che riguarderanno la trasmissione di fondi.
Rileviamo ancora una volta come il Governo abbia trovato in noi piena rispondenza rispetto alla politica che esso conduce.
Vi sarà da fate una modifica all'art. 18 relativamente a una competenza che è riservata allo Stato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Sulla comunicazione del Presidente ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Per quel che riguarda il bilancio ovviamente le nostre critiche non concernevano la legittimità del documento, ma le scelte nel merito nelle quali il Governo non entra. Prendiamo atto dell'approvazione, questa né ci stupisce né modifica la nostra opinione sul bilancio.
Per quello che attiene l'artigianato: la Commissione stamattina ha provveduto e noi siamo disponibili. Esigiamo che venga discusso il pdl sull'agenzia dell'artigianato già all'ordine del giorno. Siamo lieti che alla nostra richiesta di richiamo in aula si siano affiancate quella del MSI e anche quella del Gruppo P.S.D.I. che così facendo assume una posizione autonoma nei confronti della Giunta.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La comunicazione è conclusa.


Argomento: Rivendite giornali e riviste

Esame p.d.l. nn. 167 e 432, relativi a "Disciplina delle rivendite di giornali e riviste"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Punto quarto all'ordine del giorno: Esame un. 167 e 432, relativi a "Disciplina delle rivendite di giornali e riviste".
La IV Commissione ha licenziato il testo a maggioranza. La parola al relatore, Consigliere Barisione.



BARISIONE Luigi, relatore

Il presente p.d.l. scaturisce dall'integrazione del p.d.l. 167 e del d.d.l. 432 e disciplina l'iniziativa programmatica ed amministrativa dei Comuni nel rilascio delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste. La definizione della proposta presentata al Consiglio scaturisce inoltre da un'ampia consultazione con le categorie interessate (Fieg sindacati rivenditori e distributori) ed i Comuni, e rappresenta una buona mediazione tra esigenze anche contraddittorie che avevano contraddistinto a livello nazionale la definizione della legge nazionale sull'editoria.
Con la legge 5 agosto 1981 n. 416 è stata definita la normativa in materia di giornali e riviste.
Già con il DPR 616 del 24 luglio 1977, si era stabilita una certezza riguardo all'illegittimità delle commissioni paritetiche per il rilascio delle concessioni riconoscendo come unico soggetto abilitato ad autorizzare l'esercizio dell'attività di rivendita il Comune, entro i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e dalle direttive regionali.
Spetta alle Regioni fornire ai Comuni gli indirizzi per l'applicazione della legge nazionale in modo tale da porre fine ad un regime di autoregolamentazione da cui sono derivate rigidità, carenze e disfunzioni della rete di vendita, prima fra tutte l'impossibilità di garantire una più ampia, omogenea e capillare diffusione dei quotidiani e periodici in tutto il territorio nazionale.
La legge nazionale 416/81 definisce dunque l'ambito entro cui le Regioni devono definire gli indirizzi di programmazione cui i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei piani comunali e, quindi per il rilascio delle nuove autorizzazioni.
L'iniziativa programmatica intrapresa dalla Regione Piemonte trova quindi i suoi più generali riferimenti nell'ambito normativo definito a livello nazionale.
Con il presente d.d.l. si disciplinano sia gli elementi di carattere più propriamente programmatico, sia alcuni elementi di carattere amministrativo.
Le norme relative agli indirizzi di programmazione sono orientate all'individuazione di criteri generali che consentono la promozione di uno sviluppo delle rivendite adeguato alle reali necessità di diffusione sul territorio regionale. Allo scopo quindi sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere, e gli strumenti per perseguirli, rimandando ai Comuni, con il piano delle localizzazioni, il compito di individuare la consistenza ottimale delle rivendite, la loro localizzazione e la più adeguata tipologia.
All'art. 2 vengono evidenziati gli obiettivi della programmazione cui dovranno attenersi i Comuni, nella predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita.
Sono obiettivi di carattere generale in armonia a quelli già definiti dalla legge 416/81 all'art. 14.
Essi sono sostanzialmente rivolti ad una più adeguata articolazione territoriale delle rivendite e ad un loro incremento al fine di favorire una maggiore diffusione di quotidiani e periodici anche in quelle zone che attualmente risultano poco servite, potendo così adeguatamente rispondere alle esigenze dell' utenza, sia essa stanziale o fluttuante.
Il servizio da rendere all'utenza non sarà disgiunto dalla improrogabile necessità di raggiungere una sufficiente redditività delle rivendite contenendo i costi di distribuzione ed i costi di esercizio delle medesime, utilizzando tipi di distribuzione eventualmente anche diversi dalla tradizionale edicola, come ad esempio la vendita ambulante e la vendita attraverso distributori automatici, prevedendo eventualmente di congiungere la vendita dei quotidiani e periodici alla commercializzazione di altri generi, non dimenticando che è inoltre essenziale l'adeguamento delle tipologie delle rivendite alle necessità per l'operatore di svolgere il proprio lavoro in un ambiente confacente.
All'art. 3 si indica in 18 mesi il tempo a disposizione dei Comuni per approvare il piano di localizzazione. E' prevista la figura del commissario ad acta nominato dal Presidente della Giunta regionale per i comuni inadempienti.
Negli articoli 4 e 5 si fornisce ai Comuni una metodologia generale di impostazione dei piani che, pur lasciando notevoli margini di autonomia crea le condizioni affinché esista una base omogenea a livello regionale sia per l'interpretazione della realtà, sia per la formulazione delle previsioni localizzative per nuove aperture e per gli eventuali trasferimenti.
La norma, si articola in due parti, che risultano tra loro strettamente connesse.
1) Individuazione dei criteri per la conoscenza della realtà della rete comunale.
I Comuni devono individuare ambiti territoriali tra loro omogenei (zone) utilizzando possibilmente partizioni territoriali già definite da altri strumenti di intervento territoriale e/o amministrativo.
Per ciascuna delle zonizzazioni dovranno essere valutate le variabili quali-quantitative che permettono la corretta analisi della realtà della rete distributiva.
2) Individuazione dei criteri per la definizione dello sviluppo.
I Comuni sulla base delle risultanze delle analisi svolte, stabiliscono il numero delle rivendite necessarie per l'intero territorio comunale e per ciascuna zona, individuando le più adeguate localizzazioni sia per rivendite esclusive, sia per le rivendite promiscue, ovvero per quelle in cui la diffusione viene effettuata congiuntamente alla vendita di altri prodotti. L'obiettivo da perseguire è quello di garantire una capillare diffusione delle rivendite per offrire un adeguato e completo servizio senza peraltro gravare di costi aggiuntivi l'intera comunità.
Poiché non necessariamente la vendita di quotidiani periodici deve essere effettuata in nuove rivendite esclusive, si stabiliscono i criteri a cui i Comuni si atterranno per concedere autorizzazioni, anche in altri esercizi. Ad esempio nelle zone turistiche le autorizzazioni potranno essere concesse anche in alberghi, bar, pensioni; nelle grandi aggregazioni urbane, ovvero in quelle zone caratterizzate da un intenso sviluppo terziario, commerciale, nei nodi di traffico (stazioni ferroviarie, caselli autostradali, stazioni metropolitane e stazioni bus) la vendita potrà essere autorizzata anche in esercizi della grande distribuzione, nelle librerie, in forma ambulante o automatica.
Scelte di questo tipo dovranno essere compatibili e subordinate allo sviluppo ed all'adeguamento di una rete rivolta ad offrire un servizio di diffusione dell'informazione completo e territorialmente omogeneo, conforme all'evoluzione delle esigenze del consumatore, allo sviluppo dei centri urbani, nonché rivolto all'incremento dell'imprenditorialità degli operatori del settore.
Altro aspetto caratterizzante le logiche di programmazione è espresso dall'obbligatorietà di assicurare nei comuni montani e rurali la presenza di adeguate forme di vendita per favorire la diffusione anche in quelle zone.
All'art. 6 è disciplinato il rilascio dell'autorizzazione.
La ratio dell'articolo è di sbloccare eventuali ristagni di domande sollecitando pronunciamenti in merito, al fine di rendere più Fluida e tempestiva l'attività di rilascio delle nuove autorizzazioni.
Viene ribadito il divieto dell'affidamento in gestione, previsto dalla legge nazionale, allo scopo di evitare situazioni di accentramento di più esercizi con unico titolare, come avvenuto in passato.
Si ammette la collaborazione dei familiari e di terzi, nonché la figura del preposto in caso di cessazione dell'attività per il superamento del 65 anno di età o a seguito di prolungata malattia od infortunio.
All'art. 8 sono specificati i requisiti che deve avere il richiedente dell'autorizzazione e si chiarisce, sulla base anche di interpretazioni ministeriali e della ratio generale della legge 416, che le società possono essere titolari di autorizzazione qualora la vendita sia esercitata in librerie, esercizi della grande distribuzione, alberghi e in forma automatica.
All'art. 9 vengono introdotti alcuni criteri da applicarsi nel caso di domande concorrenti, derivanti dallo status di gestione o di coadiuvante familiare, perdurante da almeno 2 anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Pur tenendo presente la non chiara formulazione dell'art. 26 del DPR 268, il subingresso è consentito dall'art. 10 e comporta la volturazione dell'autorizzazione al subentrante, oltreché l'effettivo trapasso dell'esercizio.
L'art. 11 prevede i casi di decadenza dell'autorizzazione, mutuati dalla legge 426/73 l'art. 12 specifica attività esenti dall' autorizzazione riprendendo la legge 416/81; l'art. 13 disciplina il rilascio nella fase transitoria prima dell'approvazione dei piani comunali; l'art. 14 detta disposizioni da applicarsi per la regolamentazione dei punti di vendita esistenti e l'art. 15 individua le sanzioni da irrogarsi da parte del Comune in caso di infrazioni.
Il presente d.d.l. è stato votato all'unanimità dai Consiglieri presenti nella Commissione dell'11/12/1984 e pertanto se ne chiede l'approvazione da parte del Consiglio regionale.
Alla scorsa seduta del Consiglio regionale ho presentato due emendamenti agli artt. 6 e 8 in relazione alle modifiche alla legge 416 del Parlamento, ma non ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella sostanza è ammesso anche l'affidamento in gestione in caso di malattia prolungata. Si sostituiscono le parole "65 anno di età" con "età pensionabile" e, data la possibilità della gestione, si specifica che possono esserci delle attività senza contratto d'affitto dell'azienda.
Nel caso di vendite di giornali e di riviste abbinate a pensioni stazioni ferroviarie, ecc, il nuovo testo della legge nazionale stabilisce che è possibile gestire da parte della società gli esercizi quando vi sia abbinamento con altri settori merceologici. Noi abbiamo lasciato quanto contenuto nella nostra proposta ed abbiamo aggiunto questa possibilità prevista dalla legge nazionale.



PETRINI LUIGI



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerchio, Ne ha facoltà



CERCHIO Giuseppe

L'iter per giungere a questa normativa non é, stato rapido.
La Democrazia Cristiana già nella seconda legislatura, cinque o sei anni fa, aveva presentato una sua proposta di legge in attuazione della allora legge sull'editoria che imponeva alla Regione gli interventi nel settore della rivendita di giornali e di riviste con la richiesta di una normativa e la redazione di piani regionali. Ma, ahimé, come sempre accade nella Regione Piemonte, in questo almeno è maestra questa maggioranza e questa Giunta, che hanno approvato negli anni precedenti decine di altre proposte di legge su argomenti più disparati e solo quando la Giunta e l'esecutivo lo ritenevano sulla base di numeri, nonostante strutture !macroscopiche e un apparato non indifferente di cui dispone la maggioranza, L'opposizione, nella fattispecie l'opposizione democratica cristiana, sollecita e stimola la maggioranza collocandosi consuetudinariamente nella figura (non prevista dallo Statuto della Regione Piemonte, ma ormai consolidata dalla tradizione, che non è inglese, ma è piemontese) dell'insabbiamento. Giungiamo pertanto anche oggi in zona Cesatini, al termine della terza legislatura, per approvare questa normativa e si giunge a dare testimonianza alla D.C. di aver stimolato la maggioranza con la presentazione di questa proposta di legge.
Esiste una legge nazionale sull'editoria, ormai pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che all'art. 6 recita alcune norme in ordine all'autorizzazione alle rivendite dei giornali presso le stazioni ferroviarie.
Il Gruppo della D.C. si esprime a favore sull'articolato proposto essendo questo articolato l'unione, la fusione, il coordinamento di due proposte di legge, l'una della D.C. e quella della Giunta più articolata presentata nei mesi addietro. Esprimiamo questo giudizio affinché si diano certezze sia agli enti locali sia agli operatori interessati.
Nel passato decisioni un po' corporative e interessate all'interno di amicizie, di parentele tra cugini, nipoti e pronipoti di edicolanti crearono condizioni di monopolio nella gestione delle edicole dei giornali.
Lo dico in senso positivo perché questo era pur sempre uno sbocco occupazionale. Tuttavia deve essere data la possibilità a tutti i soggetti interessati di accedere alla professione di articolante. La stessa Regione Piemonte era costretta periodicamente ad esprimersi con deliberazioni che individuavano, su accordi con le organizzazioni sindacali, gli interessati.
Erano individuazioni di nuovi spazi legittime ma certamente prive di quella mappa che la legge richiede sul territorio. Esprimo a nome della D.C. parere favorevole. Ci riserviamo di verificare gli annunciati emendamenti nell'ottica di quanto ho detto poc'anzi.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Il Gruppo del P.S.I. è favorevole alla legge sulla disciplina delle edicole, sulla quale però intende fare alcune osservazioni. E' opportuno tenere conto di quanto è emerso durante la consultazione. Poiché i miei compiti in veste di Capogruppo sono molti ed onerosi, non mi è stato possibile seguire l'iter della legge nella fase finale, quindi non vorrei fare affermazioni errate. Vorrei però sapere dall'Assessore se sono state raccolte le proposte emerse durante la consultazione da parte degli edicolanti ordine alle loro garanzie nei confronti degli editori.
Personalmente ho avuto la netta sensazione che gli editori siano quelli che decidono delle sorti delle edicole.
Quanto alla programmazione, sono d'accordo che sia lasciata all'iniziativa dei Comuni. Siamo del parere che debba essere favorita la maggior diffusione possibile e curata la scelta del punto di vendita per mettere in condizione l'utente di avere le notizie attraverso tutte le testate di giornali. La garanzia del pluralismo delle testate è salvaguardata dalla legge e mi compiaccio che l'Assessore abbia ripreso questo concetto e la garanzia del pluralismo delle testate deve essere una scelta che la Regione deve fare presente ai Comuni per evitare ogni forma di informazione monopolizzata.
Di monopolio in questa Regione ce n'è stato per quanto riguarda l'attività economica e l'industria e non vorremmo, stante il fatto che il giornale più venduto in Piemonte è "La Stampa", sorgesse una nuova forma di monopolio per quanto riguarda la distribuzione.
Ci riserviamo di esaminare il merito degli articoli e degli emendamenti.
Siamo comunque favorevoli alla legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

La parola all'Assessore Bruciamacchie per la replica.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore all'artigianato

Credo sia bene ricordare che il disegno di legge che il Gruppo della D.C. aveva presentato all'inizio di questa legislatura prendeva spunto dal DPR 616. Era un disegno di legge apprezzabile negli intenti, nel senso che intendeva dare attuazione di interventi di competenza della Regione, ma il Consigliere Cerchio l'ha ammesso, quel disegno di legge era superato rispetto alla normativa nazionale del 1981 che seppur confusa, ha di fatto vanificato le proposte contenute in quel disegno di legge.
Era quindi opportuno attendere la normativa nazionale dell'agosto 1981 avendo anche coscienza che quel disegno di legge non era chiaro, perché ha richiesto successive precisazioni.
Vi abbiamo lavorato, non con mastodontici apparati della Regione perché non sono assolutamente tali gli apparati di cui disponiamo, ma con impegno e con una collaborazione molto stretta con gli operatori del settore, gli editori, i rappresentanti, i sindacati dei rivenditori e dei distributori e con le amministrazioni comunali, Da questo lavoro è scaturito il disegno di legge che la Giunta ha approvato nel luglio di quest'anno e il Consigliere Cerchio ha riconosciuto che i tempi per il suo esame e la sua approvazione sono stati abbastanza stretti.
Durante le consultazioni i sindacati dei rivenditori e gli editori si sono impegnati in una discussione molto approfondita dei due disegni di legge presentati ed abbiamo anche assistito ad un confronto di posizioni molto preciso e serrato, per certi aspetti addirittura duro, tra le varie componenti quasi volessero riversare sul tavolo della consultazione problemi di settore, alcuni inerenti ai disegni di legge presentati, altri riguardanti problematiche non di competenza regionale. Abbiamo cercato di precisare ciò che non è preciso nella legge nazionale. Non ci siamo schierati, a difesa di questo o di quell'altro, anzi, abbiamo cercato di dotare i Comuni del Piemonte di uno strumento che sia agibile e soprattutto finalizzato alla localizzazione dei punti di vendita nel territorio capaci di favorire la massima diffusione degli strumenti di informazione, dei giornali, dei periodici, rispondendo a esigenze culturali di libera, di democrazia, di pluralismo.
Questo è lo spirito che ci ha guidato; quindi abbiamo tenuto conto di quanto era emerso nella consultazione, abbiamo perseguito la discussione con i Comuni e il fatto importante è che oggi arriviamo con una posizione unitaria e con un testo che mi sembra raccolga il consenso delle forze politiche del Consiglio regionale.
Con questo atto diventano soggetti protagonisti di una politica di questo settore i Comuni del Piemonte, i quali hanno il compito di programmare, di esaminare il loro territorio, di redigere un piano vero e proprio, considerando le aree di espansione e quelle in cui sono avvenuti in questi anni processi di urbanizzazione consistenti. Abbiamo considerato luoghi importanti come le stazioni ferroviarie, i supermercati, i luoghi turistici dove c'è l'affluenza dei cittadini o in modo permanente o in alcuni periodi dell'anno.
Il Comune dispone di 18 mesi per farsi il piano o per esaminarlo in collaborazione con le categorie interessate e al Comune spetta per la prima volta, in virtù di questa normativa, il rilascio delle autorizzazioni quindi è il sindaco e non più le vecchie Commissioni che compia questo atto.
Anche in questo campo si fa un salto positivo in avanti individuando il Comune come soggetto primario di programmazione che stabilisce un rapporto positivo con il suo territorio e con gli operatori interessati.
E' un processo di decentramento e di delega, e questo è un fatto significativo anche se non va configurato come una delega vera e propria mi sembra che si vada ad una normativa e a piani che rispondono all'esigenza generale di dare una maggiore diffusione della stampa quotidiana o periodica, di una più capillare distribuzione dei punti di vendita.
Se oggi arriviamo al voto definitivo, credo che abbiamo compiuto un atto importante non solo per le categorie interessate, gli editori sindacati, distributori, ma per la comunità piemontese nel suo insieme.



MARCHIARO MARIA LAURA



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Passiamo ora alla votazione degli articoli.
Art. 1 (Oggetto della legge) "La Regione, in attuazione dell'art. 52, lettera a) del DPR 24/7/1977 n. 616, dell'art. 14 della legge 5/8/1981 n. 416 e del DPR 27/4/1982 n.
268, stabilisce con la presente legge gli indirizzi per la programmazione ed il rilascio delle autorizzazioni comunali delle rivendite di giornali e riviste".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Finalità della programmazione comunale) "Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente provvedimento, i Comuni dovranno perseguire le seguenti finalità: a) articolazione omogenea nel territorio comunale nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti della rete di distribuzione dei quotidiani e periodici al fine di renderla costantemente adeguata, alle esigenze dell'utenza ed in genere degli operatori dell'informazione b) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita c) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale d) miglioramento delle necessarie professionalità da parte degli operatori alle vendite, da acquisirsi mediante corsi di formazione professionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Piani comunali di localizzazione) "I Comuni, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge approvano piano di localizzazione ottimale dei punti di vendita di quotidiani e periodici, previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, delle organizzazioni sindacali dei rivenditori nonché di altre categorie interessate che ne facciano richiesta.
Qualora i Comuni non adempiano a quanto previsto al comma precedente entro i termini indicati, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro 6 mesi alla redazione del piano.
Comuni inviano copia del piano approvato alla Giunta regionale.
Il piano viene aggiornato con la stessa metodologia qualora sia necessario per adeguarlo a sopraggiunte e sostanziali modifiche della situazione normativa o distributiva della rete.
Per l'approvazione dei piani, nonché per i ricorsi, si applica quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e relativi regolamenti di esecuzione (DD .MM. 14/1/1972 e 28/4/1976)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (operazioni preliminari alla formazione dei piani) "Al fine della predisposizione dei piani di localizzazione, i Comuni devono: a) suddividere il territorio comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, dei piani di adeguamento e sviluppo della rete commerciale, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri.
La zonizzazione deve comunque tenere conto dei centri-storici, delle periferie, delle semi periferie urbane, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane b) rilevare le caratteristiche di ciascuna zona individuata con particolare riguardo a: struttura e densità della popolazione residente strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari assetto viario e delle comunicazioni flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti c) individuare, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, la situazione relativa ai seguenti indicatori: numero e densità dei punti di vendita esistenti, anche in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione presente, ovvero esistente e fluttuante nel territorio e alle famiglie presenti localizzazione dei punti di vendita, con evidenza per le nuove localizzazioni e le caratteristiche tipologiche delle rivendite andamento delle vendite, anche sulla base di dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Contenuti dei piani) "Il piano, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti: a) indica le esigenze di nuovi punti di vendita o di trasferimento di quelli esistenti, nonché gli ambiti per la loro localizzazione, per ciascuna zona omogenea in ragione delle densità di popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche sociali, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso b) assicura la presenza di adeguate forme di vendita nelle località montane e rurali, al fine di garantire il servizio all'utenza residente e fluttuante c) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni alla rivendita di quotidiani e periodici nelle librerie ed esercizi della grande distribuzione, nonché per la vendita ambulante e automatica, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e dell'esistenza di altri punti di vendita d) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni alla rivendita di quotidiani e periodici in alberghi, pensioni ed in altri complessi turistico - ricettivi e) definisce i criteri in base ai quali si consente la vendita di quotidiani e periodici in ospedali, caserme, carceri ed altre strutture similari, effettuate da rivenditori muniti di autorizzazione per l'esercizio della attività di rivendita di quotidiani e periodici in sede fissa, favorendo, ove necessario, il titolare della rivendita più prossima e previo accordo da stipularsi con gli enti interessati f) stabilisce che, nel rilascio dell'autorizzazione nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per nuove rivendite e per eventuale trasferimento di quelle esistenti, venga garantita la superficie più idonea per lo svolgimento dell'attività, compatibilmente alle possibilità di natura urbanistica dell'area interessata, ad altre esigenze di uso pubblico del suolo, nonché, ove necessario, alle caratteristiche ambientali della zona g) stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti di vendita, per la valutazione di eventuali domande concorrenti, per la continuazione dell'esercizio a mezzo di familiari, parenti, affini, sino al terzo grado od altri sostituti del titolare nel caso di comprovato impedimento dello stesso, per subingressi e trasferimenti delle autorizzazioni, per autorizzazioni temporanee, per la vigilanza sulla attività delle rivendite, ai sensi della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Autorizzazione amministrativa) "L'autorizzazione amministrativa per l' esercizio delle attività di rivendita di quotidiani e periodici, in sede fissa od ambulante, è rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, in conformità al piano e tenuto conto delle priorità stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.
Fino a quando non sia operante il piano comunale l'autorizzazione sarà rilasciata sulla base delle procedure di cui al successivo art. 13.
L'autorizzazione è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita per il trasferimento e per il subingresso nella titolarità dell'esercizio precedentemente in attività.
Copia delle autorizzazioni rilasciate, ovvero degli atti di diniego corredati dalle motivazioni dovrà essere trasmessa alla Giunta regionale.
L'autorizzazione è soggetta alla vidimazione annuale.
L'esercizio dell'attività di rivendita può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari, parenti, affini, sino al terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi; è vietato comunque l'affidamento della gestione a terzi.
E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare parente, affine sino al terzo grado od altro sostituto nel caso di impedimento per malattia od infortunio, ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di età, il soggetto che sostituisce il titolare a seguito della sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, deve essere iscritto quale preposto all'elenco speciale del REC di cui all'art. 9 della legge 11/6/71 n. 426.
Il sindaco è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento o subingresso. Trascorsi ulteriori 90 gg senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 8 e la conformità della stessa al piano.
L'ampliamento delle rivendite di quotidiani e periodici esclusive deve essere comunicato al sindaco e non è subordinato ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitaria ed edilizia".
Il Consigliere Barisione presenta il seguente emendamento: al settimo comma, dopo la parola "E" sostituire la parola "ammessa" con la parola "ammesso" ed aggiungere le parole: "l'affidamento in gestione, ovvero" sostituire le parole "sessantacinquesimo anno di età" con le parole: "dell'età pensionabile" dopo le parole "sospensione dell'attività" aggiungere: "senza contratto d'affitto dell' azienda".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 6 così emendato.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Autorizzazione temporanea) "L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche in deroga ai limiti stabiliti dai piani comunali, per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno e nei casi seguenti: a) nelle località caratterizzate da consistenti flussi turistici b) quando si verifichi la chiusura temporanea di una rivendita per almeno due mesi dovuta a causa di forza maggiore.
L'autorizzazione temporanea sarà rilasciata, su richiesta, a favore dell'esercizio commerciale più prossimo con priorità ad esercizio affine".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Requisiti del richiedente) "Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono: 1) essere iscritti nel registro esercenti il commercio ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426 e del DPR 27 aprile 1982, n. 268 2) non essere titolari di altra autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici, anche se rilasciata da altro Comune: 3) non esercitare altre attività professionali in proprio (fatte salve le condizioni di cui al successivo art. 9 punto 4), né prestare la propria opera con rapporto di lavoro subordinato. Tale condizione va verificata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
Possono essere intestate a società le autorizzazioni alla rivendita di giornali e riviste nelle librerie ed esercizi della grande distribuzione negli alberghi e pensioni, nei punti di ristoro autostradali, nelle stazioni ferroviarie, nonché per la vendita automatica, con il solo requisito di cui al punto 1 del precedente comma.
La domanda di autorizzazione deve altresì contenere, oltreché i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, l'indicazione dell'esatta ubicazione dell'unità di vendita".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Cerchio: al secondo comma, eliminare le parole: "nelle stazioni ferroviarie".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

L'illustrazione dell'emendamento è conseguente alle brevi battute che ho fatto nel corso dell'intervento. La società che gestisce la vendita presso le Ferrovie dello Stato si colloca come un monopolio che toglie spazio agli altri soggetti che individualmente intendono svolgere l'attività, quindi si vuole dare spazio, possibilità lavorativa ed occupazionale a coloro che intendono avviarsi alla professione e che non siano già legati a questo monopolio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola all'Assessore Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore all'artigianato

Abbiamo copia di una risposta della direzione generale del commercio interno dei consumi industriali alla cooperativa di vendita, soc. Coves di cui leggo il secondo quesito: "Si fa presente che sempre all'art. 28 del DPR 268, codesta Cooperativa ha titolo ad ottenere l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al Comune senza necessità di produrre la documentazione menzionata. Si ricorda tra l'altro che per il rilascio dell'autorizzazione commerciale la normativa di carattere generale in materia e contenuta nella legge 426 e nei suoi decreti di attuazione, si riferiscono all'art. 38 del DM 28/4/1976 ".
Siamo per accettare l'emendamento che viene presentato dal Consigliere Barisione che risponde a quanto è stato approvato in sede parlamentare nell'ultima modifica, mentre saremmo per non accettare quanto ha proposto il Consigliere Cerchio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Ringrazio per la lettura della lettera, devo però contestare intanto le scelte anche se sono state fatte a livello ministeriale.
La legge è successiva alla lettera circolare del Ministero. Comunque è vero che devono essere abbinati altri settori Merceologici secondo quanto opportunamente il collega relatore ha detto. Allora la società che gestisce a livello nazionale le rivendite dei giornali nelle edicole si adegui a questo e quindi assieme ai giornali vende anche frutta, verdura cioccolato, ecc., perché altrimenti siamo in regime di monopolio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al relatore Barisione.



BARISIONE Luigi

In linea di principio sarei d'accordo con il collega Cerchio, nella realtà però non è facile attuarlo nel senso che il meccanismo della legge 416 prevede una serie di graduatorie di domande per chi si propone come titolare delle rivendite dei giornali e riviste.
Le FF.SS. indicano un appalto per dare in gestione quelle strutture teoricamente dovrebbero indirlo per ogni Comune in cui esiste una stazione con rivendita di giornali e questo comporterebbe un meccanismo complesso ed una scelta obbligata del titolare di azienda che affitta dalle ferrovie i locali, perché è il primo in graduatoria che c'è in quella stazione, quindi non si tratterebbe nemmeno più di un appalto, ma l'affidamento dei locali.
Si rompe in questo caso la capacità contrattuale da parte di chi vuole gestire le edicole, nel senso che o l'edicola la prende lui, o le ferrovie la tengono chiusa perché non può essere data a nessun altro.
La nuova legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'altra settimana in effetti, crea ancora più confusione prevedendo l'abbinamento con altri settori merceologici, non definiti.
Se fosse scritto "con altre tabelle merceologiche", sappiamo che sono 14 e da quelle non si scappa.
In questa fase vale la pena di mantenere questa situazione, Potremmo invitare la Giunta a chiedere ulteriori chiarimenti su questa questione in modo da assumere le determinazioni conseguenti.
Metteremmo in seria difficoltà le amministrazioni comunali che non saprebbero come comportarsi nei confronti delle rivendite esistenti nelle stazioni ferroviarie.
Nelle stazioni ferroviarie ci sono delle realtà diverse. La società che gestisce in alcune stazioni vende libri, riviste e giornali: per i libri ha una licenza a parte, quindi si configura come abbinamento nel settore merceologico, in altre tratta solo giornali e riviste; in altre tabacchi giornali e riviste. C'è una complessità di situazioni tale che determinerebbe uno squilibrio tra stazione e stazione.
Il mio suggerimento è di mantenere in questa fase la dizione che abbiamo proposto nella legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Chi approva l'emendamento presentato dal Consigliere Cerchio è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 90 contrari e 2 astensioni.
Vi è un secondo emendamento presentato dal Consigliere Barisione: al secondo comma, dopo le parole "nonché per la vendita automatica" aggiungere le parole - togliendo la virgola - "e comunque qualora vi sia abbinamento con altri settori merceologici".
Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 22 voti favorevoli e 14 astensioni.
Procediamo alla votazione dell'art. 8 cosi emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione) "Per il rilascio dell'autorizzazione, qualora per la stessa zona esistano domande concorrenti, si osservano le seguenti priorità: 1) domande presentate da gestori e coadiuvanti che dimostrino di aver esercitati) l'attività di rivendita per almeno 2 anni prima dell'entrata in vigore della presente legge 2) domande di trasferimento da zone sature a zone che presentino disponibilità numerica in base alle indicazioni del piano 3) domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi presentate da soggetti che non risultino titolari di altra autorizzazione al commercio 4) domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi presentate da soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini o tali da considerarsi ai sensi del D.M. 30 agosto 1971 5) domande presentate da capi famiglia i cui componenti possono coadiuvare con il titolare 6) l'ordine cronologico delle domande".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Subingresso e trasferimento dell'autorizzazione) "Il subingresso nell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici con atto tra vivi o mortis causa, comporta la volturazione dell' autorizzazione sempre che il subentrante dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della presente legge e sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Decadenza dell'autorizzazione) "Il titolare decade dall'autorizzazione qualora non provveda ad attivare la rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Parimenti decade dall'autorizzazione il titolare che sospende per un periodo superiore a mesi sei l'attività dell'esercizio di vendita, senza l'autorizzazione preventiva del Sindaco per gravi documentati motivi o per cause di forza maggiore, o quando venga meno uno dei requisiti di cui al presente art. 8".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa) "Non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per: 1) la rivendita di pubblicazioni a contenuto particolare nelle sedi o nello spazio immediatamente antistante dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacali od associazioni 2) la vendita ambulante di pubblicazioni di partito, sindacali o religiose per le quali si ricorre all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa 3) la vendita nelle sedi o nello spazio immediatamente antistante delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, di quotidiani e periodici editi dalle medesime 4) la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuita nelle edicole 5) la consegna porta a porta curata dal rivenditore e dall'editore per le proprie pubblicazioni 6) l'attività di strillonaggio effettuata da incaricati dell'editore per la vendita promozionale di una sola testata, in ore ed in luoghi prestabiliti, oggetto di apposite convenzioni da stipularsi tra le organizzazioni degli editori, dei rivenditori ed il comune competente per territorio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Autorizzazione nel periodo transitorio) "Fino a quando non siano operanti i piani comunali di localizzazione le autorizzazioni sono rilasciate dai Sindaci sulla base delle finalità e dei criteri della presente legge, sentite le organizzazioni di cui all'art.
14 della legge 5 agosto 1981 n. 416".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Regolarizzazione dei punti di rivendita esistenti) "Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge esercitino l'attività di rivendita e dimostrino di averla esercitata almeno nei due anni precedenti, in sede esclusiva o promiscua, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel Registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, nonché ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale.
Gli aventi diritto devono presentare istanza al Comune entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Sanzioni) "Nel caso di esercizio dell'attività di rivendita o di trasferimento della sede della rivendita senza il possesso della prescritta autorizzazione, il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 39 ultimo comma della legge 11 giugno 1971 n. 426; si applica la sanzione amministrativa di L. 3.000.000 nel caso in cui l'attività sia svolta, senza autorizzazione, in forma ambulante o in esercizi promiscui.
Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici è fatto divieto di: a) sospendere l'attività nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore ad un mese all'anno, senza l'autorizzazione preventiva del sindaco per gravi documentati motivi o per cause di forza maggiore b) riservare diverso trattamento alle diverse testate c) affidare in gestione la rivendita.
Le trasgressioni di cui al punto b) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L.
2.000.000; quelle di cui ai punti a) e c) da L. 300.000 a L. 3.000.000.
In caso si recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.
All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24/11/1981 n. 689 e le relative somme sono introitate direttamente dal Comune".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
La parola al Consigliere Cerchio per dichiarazione di voto.



CERCHIO Giuseppe

Si può considerare il voto favorevole della D.C. con tutte le osservazioni critiche espresse, in ordine al problema delle rivendite nelle FF.SS.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Passiamo alla votazione per l'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 387: "Modifiche alla legge regionale 21/1/1980 n. 3 e successive modificazioni Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e norme transitorie"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 387: "Modifiche alla legge regionale 21/1/1980, n. 3 e successive modificazioni Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e norme transitorie".
La relazione del Consigliere Acotto è data per letta. La discussione generale è aperta.
Se nessuno chiede la parola passiamo alla votazione.
La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

E' vero che non è il momento di modificare la legge regionale n. 3 in base alla discussione che si sta svolgendo non solo in sede governativa e parlamentare, ma tra i partiti ed i tecnici, amministrativi e non, del settore, ma è il momento di modificarla in base ai difetti che l'esperienza degli ultimi anni aveva evidenziato nell'applicabilità.
Sono necessarie le norme che riguardano il decentramento delle procedure elettorali presso il Comune capofila, la presenza nelle assemblee anche dei Comuni nei quali le elezioni sono avvenute in tempi diversi, la prorogatici, il rapporto tra organi delle comunità montane e delle UU.SS.SS.LL., la facoltà del Presidente dell'assemblea di partecipare alle riunioni del Comitato di gestione e alle altre.
Lascia invece perplessi la norma che riduce i componenti del comitato di gestione da 11 a 9 e da 9 a 7.
Il relatore la giustifica con una motivazione di funzionalità per essere il comitato di gestione l'organo esecutivo della UUSL.
Noi pensiamo che la riduzione proposta sarebbe lodevole se il Comitato di gestione fosse composto o di soli tecnici o di tecnici - politici almeno sul piano teorico indipendenti dai Gruppi politici, come vorrebbero certe opinioni sul nuovo aspetto giuridico da dare alle UU.SS.SS.LL. di aziende in cui il Comitato di gestione dovrebbe essere il Consiglio di amministrazione. Non così se la natura del comitato di gestione resta politica, con rappresentanza cioè dei Gruppi politici presenti nell'assemblea.
Mi pare chiaro che questa sia stata la volontà della legge 3 che si rifà alla legge 833 e di quella della proposta di legge al nostro esame.
Infatti la legge 3 e ancora questa proposta ricordano che il voto viene limitato ai due terzi perché sia garantita nel Comitato di gestione la presenza delle minoranze che è ovviamente e naturalmente politica. Ora riducendo il numero dei componenti, si riduce in pratica solo il numero della minoranza e si rende sempre più difficile la possibilità che tutte le minoranze siano presenti nel Comitato di gestione.
Infatti, nei 7, 5 rappresentanti la maggioranza e due soli la minoranza: nei nove, sei la maggioranza e solamente tre le minoranze. E ci mi pare vada non a favore, ma contro, la funzionalità del comitato di gestione; non solo, ma protrarrà nel tempo l'elezione del comitato stesso per le rivalità e le scelte che dovranno essere fatte tra i Gruppi minoritari.
E' vero che la composizione delle assemblee delle UU.SS.SS.LL. è molto composita nella Regione ed i Gruppi politici sono variamente rappresentanti; a noi pare però che ogni legge dovrebbe tendere a garantire in tutte le istituzioni la presenza di tutti i Gruppi politici; e non come si fa con questa legge ad impedirla.
Non possiamo quindi accettare la proposta di questa legge sul numero dei componenti del Comitato di gestione. Per questi motivi abbiamo sottoscritto l'emendamento proposto del collega Nerviani e per questo, sia per i motivi di principio sia perché siamo un Gruppo politico piccolo, non potremo dare voto favorevole alla legge in esame, se l'emendamento del collega Nerviani non sarà accettato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Per la discussione generale la parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Anche il nostro Gruppo ha sottoscritto l'emendamento richiamato dal collega Gastaldi.
Mi pare che sia opera di miopia politica affrontare la riforma delle UU.SS.SS.LL. dal serramela della finestra.
Siamo a livello nazionale molto critici sul processo innestato dalla legge 833, in particolare sulla politicizzazione di questi organismi peraltro dobbiamo condividere l'obiezione sollevata dal Consigliere Gastaldi secondo la quale si introduce la conflittualità tipica del rapporto politico in luogo dell'aspetto gestionale in una qualche misura solidale che era la caratteristica della precedente struttura della USSL.
Ricordo all'Assessore Bajardi che quando abbiamo in quest'aula approvato le prime leggi in materia, per far capire ai colleghi meno pronti, tra cui il sottoscritto, il senso del suo orientamento l'Assessore ebbe a dire che concepiva il Comitato di gestione non come una istituzione di una assemblea ma come un Consiglio di amministrazione di una società.
Sostanzialmente è un Consiglio all'interno del quale sono presenti tutte le componenti della società stessa. Evidentemente con questo tentativo di recuperare in termini di snellezza, asciuttezza, efficienza e produttività l'organismo dell'esecutivo, sostanzialmente si sottrae funzionalità all'esecutivo stesso.
In sostanza significa riportare nell'assemblea quella conflittualità che prima veniva all'interno dell'esecutivo.
Questa mi pare che sia la conseguenza dalla quale dobbiamo guardarci con grande prudenza.
Se noi avviamo e rompiamo questo principio di solidarietà gestionale che c'è stata sempre nella filosofia della USSL e riapriamo una ipotesi di maggioranza ed opposizione, dove per maggioranza si intende chi è nell' esecutivo e per opposizione chi non è all'esecutivo, avviamo un processo che non tende a razionalizzare il sistema, ma semplicemente inalberando una foglia di fico su una vicenda che ormai per molti versi non è più decente aggiungiamo danno a danno.
Quando il legislatore nazionale avrà preso posizione su questi temi, a valle di questo processo si dovrà configurare l'esecutivo come qualche cosa di molto più ridotto e mi rifaccio all'intervento del collega repubblicano nella misura in cui l'esecutivo non sani più espressione di rappresentanza di Gruppi politici o comunque istituzionale, ma sarà rappresentanza soprattutto di professionalità. Fino a quella data ci sembra dover anticipare un tipo di riforma scegliendo però il sentiero che va nella direzione opposta a quella che il legislatore nazionale ha avviato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Intervengo sull'argomento generale per rilevare che la posizione del nostro Gruppo è sempre stata, durante l'iter di questo disegno di legge favorevole alle proposte avanzate, quando queste hanno avuto carattere tecnico, di miglioramento e di correzione di obiettivi, errori e difficoltà che sono state frequentemente rilevate nell'applicazione della legge 3.
Abbiamo anche constatato con piacere che alcune nostre sollecitazioni precedenti allo stesso disegno di legge o successive alla sua presentazione hanno trovato ampia accoglienza. Rimane il nodo politico, che si propone in termini evidenti, quello rappresentato dall'art. 4. Personalmente con i colleghi di Gruppo ho cercato di farne intendere il non senso dell'art. 4 e della conseguente riduzione dei numeri, ho cercato anche di assumere un atteggiamento di intelligenza disponibile per comprendere le posizioni dell'Assessore. Debbo dire di non essere stato per nulla convinto delle motivazioni avanzate, pertanto mi sono trovato nella condizione di presentare una modifica all'art. 4 che in sostanza ripristina il testo della legge 3 per quanto riguarda il numero dei componenti dei comitati di gestione. Avrò occasione di illustrare ulteriormente anche le ragioni della proposta da noi avanzata nel momento in cui si traumi dell' art. 4.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Chiudiamo la discussione generale.
La parola all'Assessore Bajardi per la replica.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità ed assistenza

A Torino per una USSL media di 100 mila abitanti, abbiamo indicato nella legge un comitato di gestione di 9 membri.
Mi pare inconcepibile che per le altre UU.SS.SS.LL. della Regione fissiamo dei criteri diversi. Quando abbiamo deciso su Torino era già in discussione nelle varie Commissioni la proposta di modifica alla legge 3.
Mi pareva che in quella sede, quando si decise di portare il numero da sette a nove, fosse pacifico che quel criterio valesse per tutta la Regione. Perché dobbiamo avere due pesi e due misure? Un peso per Torino con un minor numero di membri, e un peso per tutte le altre UU.SS.SS.LL.
che nella maggioranza hanno minor popolazione. Le stesse ragioni di rappresentanza delle forze politiche valgono per Torino, anzi, a maggior ragione. L'articolazione delle forze politiche nelle grandi aree è più complessa, più articolata, semmai esistono più problemi, semmai ci potrebbe essere un ragionamento di avere più posti in Torino e meno altrove. L'arco delle forze politiche è sempre presente nella grande città; altrove le cose si pongono in termini diversi. Se approvassimo adesso una legge unica per tutta la Regione non useremmo due pesi e due misure. Mi pare non corretto di fronte all'opinione pubblica. Vi deve essere un criterio omogeneo oppure cambiamo anche la composizione di Torino. Sul numero di 9 membri si era tutti d'accordo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Passiamo ora alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21/1/1980 n. 3 è sostituito dal seguente testo: Lo statuto dell'associazione è deliberato dai singoli Consigli comunali che ne fanno parte ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Art. 2 "L'articolo 7 della legge regionale 21/1/1980 n. 3 è sostituito dal seguente testo: Composizione e elezione dell'assemblea generale dell'associazione dei Comuni.
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente art. 3 il numero dei Consiglieri componenti l'assemblea generale è così stabilito: a) 30 Consiglieri per gli ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti b) 40 Consiglieri per gli ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti c) 50 Consiglieri per gli ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.
I raggruppamenti politici rappresentati nei Consigli comunali dell'associazione dei Comuni, presentano proprie liste di candidati distinte per i due collegi elettorali comprendenti l'uno Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il numero dei Consiglieri da eleggere per ciascun collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero dei Consiglieri stabilito per l'assemblea in proporzione agli abitanti dei Comuni facenti parte di ciascun collegio elettorale.
Entro tre mesi dal verificarsi delle condizioni indicate nei successivi commi, per la rinnovazione parziale o totale dell'assemblea generale, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, stabilisce la composizione dei collegi elettorali di cui al secondo comma e la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi, comunque, entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.
Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
In esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti quarto e quinto comma, è costituito presso il Comune in cui è sede l'associazione dei Comuni l'ufficio elettorale composto nel seguente modo: a) dal sindaco del Comune o, in caso di incompatibilità di cui al successivo comma, da un Assessore da lui delegato, che lo presiede b) da quattro Consiglieri dello stesso Comune, nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a due c) dal segretario del Comune, con funzioni di segretario.
I candidati non possono far parte dell'Ufficio elettorale.
All'ufficio elettorale di cui al precedente comma spettano i seguenti compiti: a) ricevere e convalidare le liste dei candidati b) proclamare i risultati delle elezioni ed inviare il verbale relativo al Presidente della Giunta regionale.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto presso la sede comunale.
Ogni consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.
Ciascun Comune provvede a comunicare all'ufficio elettorale, per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.
Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del collegio con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta regionale entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione del decreto previsto al quarto comma del presente articolo, nomina membri dell'assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di paria viene nominato il candidato più anziano di età.
L'Assemblea generale si rinnova normalmente in conseguenza del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali o quando, per dimissioni od altra causa, non essendo possibile ricorrere alla surroga di cui al penultimo comma del presente articolo, abbia perduto la metà dei propri membri.
Per gli ambiti territoriali rappresentati dai due collegi elettorali previsti si procede al rinnovo parziale dell'assemblea generale, limitato al numero di consiglieri eletti in uno dei due collegi e con le modalità di cui ai commi precedenti, nel caso in cui, dalla data di svolgimento delle ultime elezioni dell'assemblea, siano stati rinnovati Consigli di Comuni la cui popolazione complessiva rappresenti almeno un terzo di quella di un collegio.
Nei casi previsti dai precedenti commi i componenti dell'assemblea generale dell'associazione dei Comuni, restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti; nello stesso caso devesi procedere alla rielezione del comitato di gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori.
Nel caso di rinnovazione di uno o più Consigli comunali, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 14 e 15, i componenti dell'assemblea generale che appartenevano a detti Consigli, se rieletti, restano in carica, qualora non rieletti decadono.
La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta decadenza della carica di componente dell'Assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un Consigliere, lo stesso con apposito provvedimento dell'assemblea generale nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, viene surrogato con il Consigliere primo escluso della stessa lista.
Non si fa luogo a surrogazione nel caso di dimissioni contestuali di oltre la meta dei Consiglieri assegnati al collegio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21/1/1980 n. 3, è sostituito dal seguente testo: Qualora l'ambito territoriale dell'associazione dei Comuni coincida con quello della Comunità Montana, l'assemblea generale dell' associazione è quella della Comunità Montana, che, per la gestione delle competenze di cui alla legge 23/12/1978 n. 833, provvede ad adeguare ed integrare il proprio Statuto.
Le procedure di approvazione di tali adeguamenti ed integrazioni sono quelle di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "L'art. 10 della legge regionale 21/1/1980 n. 3 è sostituito dal seguente testo: Comitato di gestione e Presidente.
L'assemblea generale dell'associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione composto da: a) 7 membri nei casi di cui al punto a) del primo comma dell'art. 7 b) 9 membri nel caso di cui ai punti b) e c) del primo comma dell'art.
7.
L'assemblea, con la presenza della maggioranza dei componenti, procede nella prima seduta, all'elezione dei membri del Comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati, arrotondato alla unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
La prima riunione dell'assemblea è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.
Possono essere eletti anche coloro che non siano Consiglieri comunali o membri dell'assemblea.
Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso nel proprio seno nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.
Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.
La prima riunione del comitato di gestione è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'assemblea, essi partecipano alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione, occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede nella prima seduta utile con la presenza della maggioranza dei Consiglieri alla nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.
Nel caso di rinnovazione anche parziale dell'assemblea generale, ovvero se il numero di componenti da sostituire è superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del Comitato .di gestione.
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunità Montana, le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte, rispettivamente, dalla Giunta e dal Presidente della Comunità Montana stessa.
Qualora non vi sia integrale coincidenza, ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, della legge 23/12/1978 n. 833, valgono le norme di cui ai collimi precedenti".
I Consiglieri Nerviani, Vetrino, Gastaldi e Marchini presentano il seguente emendamento: il primo comma dell'art. 4 da "L'assemblea generale" al punto "h" tutto compreso è così sostituito: "L'assemblea generale dell'associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione composto da: 9 membri nei casi di cui al punto a) del primo comma dell'art. 7 11 membri nei casi di cui al punto b) del primo comma dell'art. 7 13 membri nei casi di cui al punto c) del primo comma dell'art. 7".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Le ragioni per le quali non riteniamo giusto ridurre il numero dei membri dei comitati di gestione sono solide anche se a Torino è stato deciso di formare questi Comitati di gestione con nove rappresentanti.
Voglio rilevare, prima di tutto, che a Torino siamo in dimensioni subcomunali, nelle altre UU.SS.SS.LL. siamo in dimensioni sovracomunali.
Voglio ricordare inoltre che i membri del Comitato di gestione uscente presenti nella città di Torino erano in numero di 13 e che passano ad un numero corrispondente a 90; quindi anche una semplice riflessione su questo dato dovrebbe portarci a valutazioni diverse fra Torino ed il restante territorio della Regione. Ritengo poi che occorra sempre mantenere una posizione la più vicina alla continuità; ogni mutamento che non abbia una sostanza seria, non ha nessuna ragione e nessuna capacità di portare degli effetti positivi.
Nella relazione il Consigliere Acotto scrive che questa è la prima riduzione che si va a fare del numero dei membri del Comitato di gestione ma bisognerebbe anche stabilire qual è il punto finale, anche per capire che funzione si intende dare ai Comitati di gestione. Non vorrei che fosse un numero dispari inferiore a tre. Quindi, se mi si spiega la ragione di questa futura ulteriore riduzione, forse sarei anche portato ad esaminare con atteggiamento diverso la proposta di emendamento all'art. 4.
E sottolineato nella relazione, come è stato ripetutamente detto nella Commissione, che questa riduzione è determinata dal fatto che si vuole dare maggiore rilevanza all'assemblea delle UU.SS.SS.LL.
Credo che la mancanza di potere dell'assemblea, la mancanza di senso dell'assemblea non stia nel numero dei membri del Comitato di gestione, che tra l'altro differirebbero rispetto al presente di quattro o cinque unità sta in altre cose: sta nelle "incompetenze" che sono riservate alle assemblea; sta soprattutto nella presenza delle minoranze all'interno dei comitati di gestione delle UU.SS.SS.LL. che in sostanza riducono il dibattito politico che normalmente negli altri organismi democratici si svolge a livello di Consiglio comunale, di Consiglio provinciale, di assemblea nel senso più generale del termine.
Ritorno poi su un concetto molto elementare, quello della continuità.
Non c'è senso cambiare quando non c'é una profonda motivazione; qui si cambia tanto per cambiare.
L'ultima considerazione è che all'interno dei Comitati di gestione attualmente sono presenti i cosiddetti e mi si perdoni il termine partiti minori. La loro presenza è stata determinata da ripetuti tentativi, in genere ben riusciti, di equilibrio, di rappresentanza.
Una riduzione porterebbe ad ulteriori sconvolgimenti, ad ulteriori difficoltà di intesa il che non mi sembra opportuno mettere sulla strada dell'attività delle UU.SS.SS.LL. nella loro ricostituzione dopo le elezioni del 12 maggio.
Per queste ragioni, che non sono smentite con fondate motivazioni n dalla relazione Acotto, né dall'intervento dell'Assessore Bajardi, noi voteremo negativamente l'art. 4 nella sua attuale formulazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento all'art. 4 presentato dal Consigliere Nerviani.
L'emendamento è respinto con 16 voti favorevoli e 22 contrari.
Si proceda alla votazione dell'art. 4 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "Il quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 21/1/1980 n. 3 è sostituito dal seguente testo: Il regolamento di cui al punto a) deve prevedere tra l'altro: le modalità per l'elezione del Presidente dell'assemblea e la non cumulabilità tra tale carica e la presidenza del Comitato di gestione dell'associazione dei Comuni l'articolazione dell'assemblea in commissioni permanenti e gruppi di lavoro; nessuna indennità può essere prevista per la partecipazione a dette commissioni e gruppi di lavoro, salvo il rimborso delle spese di viaggio eventualmente dovute".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "All'art. 13 della legge regionale 21/1/1980 n. 3, viene aggiunto un quarto comma con il seguente testo: Alle sedute del Comitato di gestione può partecipare il Presidente dell'assemblea generale. Il Presidente ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 21/1/1980 n. 3 è sostituito dal seguente testo: Al Presidente ed ai componenti del Comitato di gestione verrà corrisposta una indennità, di carica stabilita dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante al sindaco ed agli assessori dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale della Unità Socio Sanitaria Locale, comunque, nella misura corrispondente a quella spettante al sindaco ed agli assessori dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione : presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Norme transitorie) "Le norme previste dal quindicesimo Comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 della presente legge, trovano applicazione successivamente al primo rinnovo dell'assemblea generale, in conseguenza del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Informo che al termine della seduta la IV Commissione incontrerà una delegazione di disoccupati e di cassintegrati.
Informo inoltre che il Consiglio è convocato per i giorni 24 gennaio e 5 febbraio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17,40)



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