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Dettaglio seduta n.30 del 18/12/80 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI

15061 Esame mozione presentata dai Gruppi D.C., P.L.I. e P.R.I. sull'informazione



(seguito)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Prosegue il dibattito di cui al punto quarto all'ordine del giorno: Esame mozione presentata dai Gruppi D.C., P.L.I. e P.R.I.
sull'informazione.
La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il dibattito iniziato questa mattina ha avuto modo di approfondire tematiche legate alla deliberazione assunta dalla Giunta e alla mozione presentata dai Gruppi di minoranza. E' un dibattito articolatosi in interventi di carattere generale che hanno toccato aspetti connessi a ideologie e filosofie politiche permettendoci di esprimere valutazioni che travalicano l'aspetto specifico in discussione.
Quando si parla di corretta informazione l'intreccio è complesso: c'è l'informazione pura e semplice, e quella legata ad aspetti di propaganda e di pubblicità ed il confino tante volte non è chiaro. Al riguardo occorre essere rigorosi. Proprio perché la questione è delicata, le forze politiche devono avere il massimo rigore per rimanere nel campo dell'informazione e non cadere in quello della propaganda.
All'iniziativa assunta dalla Giunta regionale attribuiamo un significato sperimentale di individuazione di percorsi nuovi, di capacità di trovare canali di comunicazione diversi, più agili, più diretti. Da questo punto di vista è condivisibile come anticipazione della concretizzazione di un progetto di informazione che utilizzi i vari canali in modo da consentire un'adeguata informazione dell'attività degli organi regionali. Il primo obiettivo è la predisposizione di un progetto complessivo che rispecchi la centralità del Consiglio.
Chiediamo che sia sollecitamente formata la Commissione richiamata nel dibattito perché dia le indicazioni sui temi dell'informazione, senza arrivare a predeterminare in modo fermo e chiuso le attività informative.
La centralità del Consiglio discende dal fatto che la sfera pubblica sollecitata dalle organizzazioni sociali, premuta dal peso degli interessi privati e collettivi, al di là della cooperazione e la formazione di compromessi politici, può esercitare funzione di critica politica e di controllo soltanto nella misura in cui essa stessa è sottoposta senza riguardi alle condizioni della pubblicità.
Non ci nascondiamo che la deliberazione ha ingenerato qualche confusione ed incertezza per la non completa conoscenza dei suoi termini e perché dopo la presentazione del documento sul progetto informazione, nella conferenza dei Capigruppo non si concordarono la procedura da seguire è le iniziative da assumere. Questo vuol dire che il Consiglio deve avere la responsabilità di proporre iniziative ed assumere atti operativi. Il punto nodale è nella rigorosità dell'informazione, nella sua completezza e nel suo sviluppo nell'arco del quinquennio di attività e non soltanto in un particolare momento; l'informazione non può limitarsi al momento elettorale, poiché in tal caso porterebbe al predominio della pubblicità delle pubblic relations, che si sviluppa sopra un pubblico non organizzato in cui il destinatario è un tipo di consumatore politico, cui David Riesman negli anni '50 ha dato il nome di "nuovo indifferente". Chiediamo rigorosità anche perché c'è l'esigenza di creare occasioni di identificazione. La "sfera pubblica" non c'è, ma deve essere costruita.
Allora acutamente Habermas definisce tutto ciò come un atto di comunicazione. L'ampliamento dell'informazione da quando il processo produttivo ha liberato la circolazione delle merci e delle notizie è soltanto un aspetto del processo che non coglie la sua metamorfosi funzionale. Ciò fa sì che assai spesso essa perda la sua funzione critica a favore di quella dimostrativa e talora anche manipolativa.
Gli argomenti si risolvono in simboli cui si può rispondere non più con argomenti ma soltanto con identificazioni. L'obiettivo è quello di giungere ad un sistema di informazione rigoroso, misto ed integrato, quale la carta stampata da sola non riesce a garantire, per divulgare cose poco conosciute. Non è un diritto, ma un dovere, come dice lo Statuto, e più in generale chiede la democrazia, far conoscere iniziative, attività, leggi e loro possibili utilizzi, quali i Bollettini Ufficiali ristretti agli addetti ai lavori e gli stessi notiziari (migliorabili, ma non così brutti come paventava il collega Viglione) che, per la ristrettezza della diffusione (50.000 copie), non si riesce sempre a garantire. Qualcosa sempre perfezionabile è stato pur fatto, sia con i giornali in classe sia con i ripetitori Tv nelle zone montane.
Quale televisione? Diciamo che tutte quelle che sono in grado di produrre in proprio.
Riteniamo che si debba ricorrere non ad un'altra emittente privata né a qualsiasi emittente, ma a quelle che garantiscono una dimensione locale regionale, una produzione creativa autonoma e che dedichino consistenti spazi ai notiziari locali, ai dibattiti, alle indagini specifiche sui temi della cultura, sui problemi economici e sociali della Regione.
Nè va esclusa la televisione nazionale (approfondendo i contatti con la Direzione e costituendo un rapporto duraturo e saldo nel campo) alla quale occorre chiedere un impegno più consistente e diverso nei confronti delle autonomie locali. E' stato positivo questo fatto nella misura in cui si è mossa la Rai e tutti siamo stati variamente cointeressati dai vertici Rai sulla vicenda.
Concordiamo con il Presidente nella necessità di rilanciare la sede locale Rai, che fu prestigiosa sede originaria della Tv, come il Consigliere Viglione con vivacità ha ricordato, e che vanta dirigenti e addetti qualificati. In particolare, abbiamo a cuore la Terza Rete per la quale non si è completato il processo di autonomia regionale previsto dalla legge di riforma e alla quale rivendichiamo maggiore capacità di produzione propria e maggiore sensibilità anche con innovazioni e produzioni più snelle nei confronti delle attività degli Enti pubblici.
In questo quadro comprendiamo l'iniziativa della Giunta come avvio di un processo che rapidamente deve ricondurre nel Consiglio il centro del dibattito e la scelta delle iniziative da concretizzare rapidamente nell'ambito del progetto-informazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

L'informazione è un problema di estrema importanza soprattutto in ordine all'attività della Regione e del Consiglio regionale. E' questo uno degli stimoli maggiori per favorire la partecipazione dei cittadini al lavoro delle istituzioni, il provvedimento della Giunta pone il problema dell'informazione in tutta la sua realtà ed apre un dibattito che è possibile sviluppare e mi auguro esso approdi a soluzioni più organiche e coerenti con le necessità.
Il ruolo dell'informazione è decisivo in uno stato democratico, ed è importante affermarlo in un momento in cui da alcune parti viene un attacco agli organi di informazione, "accusati" di scandalismo. Credo che lo scandalo è nel fatto che qualcuno tenta di coprire i propri scandali tacciando di scandalismo chi li denuncia.
Un'informazione più democratica e più obiettiva non si può misurare soltanto dal numero delle testate giornalistiche delle Tv. Occorre che gli organi di informazione non siano controllati da pochi potentati economici dei quali si esprimono poi linee politiche ed esigenze economiche. Questo è il nodo di fondo. E' singolare che alcune forze parlino qui di libertà di informazione nel momento in cui il boicottaggio sulle leggi dell'editoria ha portato o sta portando alla chiusura di alcune testate giornalistiche e al sostegno di altre che fanno capo a potentati economici e che non hanno problemi di sopravvivenza.
A me sembra sia necessario andare cauti nei confronti delle Tv private certamente non scartando quel livello di informazione, ma cercando di capire vincoli, controlli ed ambiti entro i quali operano.
La Tv di Stato non deve più essere gestita con i criteri di lottizzazione attuali. Quale impegno le forze politiche assumono rispetto alla Tv di Stato? L'iniziativa della Giunta oggi è accettabile perch incentrata sull'Ufficio Stampa della Regione; dopo questo esperimento, sarà necessario privilegiare in via prioritaria la Terza Rete, il che significa un impegno da parte della stessa e dotazione di strumenti adeguati. Se la Terza Rete non riuscirà ad arrivare in tutte le zone della Regione, si potrà valutare l'eventualità di una collaborazione con alcune reti private.
In questo senso l'iniziativa della Giunta può essere accettata ed in misura tale che rientri all'interno di un ragionamento più generale di informazione. E' necessario formare la Commissione informazione come espressione del Consiglio.
Credo sia sbagliato sparare contro un'iniziativa che ha il pregio di informare sui fatti concreti e non su parole. I due problemi emblematici sono la riforma e la regolamentazione delle Tv private e la legge sull'Editoria. E' necessario approfondire questi temi per mettere in piedi un progetto regionale sull'informazione complessiva del quale l'iniziativa della Giunta possa essere parte integrante.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Senza alcun dubbio il dibattito sull'informazione è opportuno e necessario. Al di là dell'occasione che li hanno determinati, questi temi richiamano una considerazione di carattere generale per confrontare le posizioni delle forze politiche, con le decisioni da assumere. Questo non è un dibattito teorico sull'informazione, ma è un dibattito che partendo da concezioni teoriche sul piano politico, deve percorrere una strada delicata e difficile per riuscire a concretizzare uno dei presupposti di fondo del vivere comunitario, appunto l'informazione.
La mozione presentata dai Gruppi democristiano, liberale e repubblicano è un'occasione utile per sviluppare il dibattito. La parte finale di essa pone tre questioni: scopi dell'informazione strumenti dell'informazione responsabilità della Regione.
Prima di tutto occorre sgombrare il campo da una questione preliminare presente nell'intervento del Capogruppo liberale: la Regione deve o meno svolgere attività ed iniziative di informazione? La risposta ci viene dall'art. 8 dello Statuto che voglio leggere: "La Regione riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni è gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e di strumenti idonei. La Regione dà relazione periodica della sua attività, organizza conferenze con gli Enti locali cura i contatti con gli organismi d'azienda. . . Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio-televisivi, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze".
Questo articolo di rilievo statutario per essere applicato necessita di uno strumento di attuazione legislativo.
E' opportuno approvare quanto prima una legge-quadro attuativa dell'art. 8 che definisca finalità, scopi dell'informazione, soggetti rapporti fra i soggetti, tipo di programmi, di strumenti e di mezzi. Tra le priorità del nostro programma c'è quella che riguarda l'informazione. La risposta al quesito del Capogruppo liberale viene dalla semplice constatazione di come stanno le cose: l'attuale informazione ai cittadini su programmi, decisioni, atti di rilevanza regionale è assolutamente carente.
Ci stupì l'indagine della Regione Toscana; anche in Piemonte abbiamo tutti riscontrato una grande difficoltà di distinzione tra Giunta e Consiglio, una grande difficoltà di riconoscere le peculiarità istituzionali della Regione, un'enorme difficoltà a capire gli ambiti relativi dell'intervento statuale, regionale e comunale. Non sono cose da poco, perché da certe informazioni possono derivare comportamenti di iniziativa politica, di richiesta, di pressione sociale.
La carenza è tale che riscontriamo una grande difficoltà a far entrare nel senso comune una legge regionale come tale. Questo è un problema di fondo: se nell'approvare una legge siamo psicologicamente convinti che essa è sfornita della capacità di comando legislativo, dovremmo preoccuparci del modo in cui la variamo.
Quando ci interroghiamo sul modo in cui si sviluppa la partecipazione riconosciamo che essa è insufficiente, che la consultazione è un meccanismo entrato in crisi e che dobbiamo trovare mezzi qualitativamente nuovi per toccare altri soggetti, perché le leggi sono rivolte in prima istanza agli organismi elettivi, ma le loro ripercussioni toccano i cittadini.
Ci sono leggi che riguardano i servizi, sulle quali quotidianamente riscontriamo ignoranza, fatto questo che forse ci facilita perché se tutti i cittadini fossero informati di una certa provvidenza, il bilancio non sarebbe sufficiente. Certo, non dobbiamo nasconderci dietro la rilevanza e la dimensione reale di un fenomeno.
I mezzi a disposizione sono la rivista "Notizie", nata proprio per ovviare in parte a questi inconvenienti. Va dato atto che nella seconda legislatura, per iniziativa della maggioranza di allora, venne unificata la rivista, e quell'atto, rispondente ad un criterio di correttezza, vale la pena di mantenerlo. La rivista va però migliorata non tanto sotto il profilo giornalistico, quanto sotto il profilo dei livelli di diffusione della celerità di diffusione. Si pone anche il problema di dare le notizie con secchezza, concretezza e capacità di linguaggio, tali da rendere lo strumento accessibile da parte di un pubblico potenzialmente più ampio La stampa quotidiana fa la sua parte, ma gli indici di lettura nel Paese sono bassi: sarà dovuto allo scarso interesse delle notizie politiche, certamente non va sottovalutato.
La Commissione informazione dell'altra legislatura propose ai direttori dei giornali una serie di incontri per verificare come la realtà istituzionale poteva diventare oggetto di maggiore attenzione da parte dei giornali. Questa attenzione non ci venne dedicata perché trovammo una sostanziale indifferenza.
Al decollo della Terza Rete qual era la situazione? Ci siamo trovati di fronte alla rigidità più volte affermata della audience della Terza Rete: il 63%, che è uno dei tassi di audizione più alti in Italia a causa della conformazione del Piemonte corrisponde appena all'area torinese e a qualche altra zona (Casale Monferrato riceve la Terza Rete dalla Lombardia).
La Terza Rete è nata come decentramento della Rai, quante forze per hanno avuto la coerenza di sostenerla sul piano pratico? Questo strumento ha coperto, insieme alla carta stampata e alle Tv private, una fetta limitata e, inadeguata alle esigenze di informazione che ha l'istituzione regionale. Da un lato c'è l'interesse degli organi di stampa che nell'ambito del libero mercato devono rispettare regole in ordine alla vendita e criteri economici e dall'altro c'è l'interesse disciplinato da un articolo dello Statuto regionale secondo il quale il cittadino deve essere informato. Questo criterio, da solo, è distintivo e descrittivo di una situazione che non può parificare un'istituzione, specie un'istituzione nata con caratteristiche e con un legame reale, tra quello che è un pezzo autorevole dello Stato e della comunità regionale.
Partendo dalle situazioni di fatto e dall'attuazione dell'art. 8 dovremmo avere molta attenzione al tipo di informazione che si deve dare.
Credo che dobbiamo richiamarci prevalentemente all'informazione di carattere sociale, tale da mettere i cittadini e le categorie in condizione di conoscere atti e provvedimenti della Regione e di utilizzarli. Al di là della lunga, irrisolta, discussione di tipo giuridico, filosofico sociologico sulla nozione di obiettività, l'informazione deve puntare su elementi combinati, una descrizione dei fatti dei provvedimenti, degli atti, una proposta che renda possibili diverse interpretazioni dei medesimi, un'informazione sui metodi di controllo diretto, sulle posizioni con cui vengono proposti i fatti.
Se dobbiamo comporre un quadro di strumenti, Consigliere Brizio, non parlerei di svolta, ma parlerei di scelta maturata. Siamo stati i difensori del servizio pubblico, intendendo con questo la difesa non solo a parole ma nei fatti, nei comportamenti, dentro e fuori dei Consigli di amministrazione, nell'attività legislativa del Parlamento e nelle iniziative dei vari Gruppi. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale ci troviamo di fronte ad un sistema integrato e ad un sistema misto. Bastianini, con molta abilità, ha toccato la questione della difesa della Terza Rete. La motivazione della posizione di Bastianini è appunto la difesa della Terza Rete, ma la ratio di questo intervento sta nell'ultima parte, dove si legge: "Se si dovesse aggiungere una decisione che disattende i canali stabiliti per legge e già pagati dal contribuente ci vedremmo costretti ad assumere a livello politico ed amministrativo tutte le iniziative possibili e chiederemmo di rivalutare la stessa opportunità di mantenere in vita un servizio disconosciuto da chi dovrebbe utilizzarlo". Io parto da un altro presupposto, ovvero il progetto complessivo dell'informazione deve avere un'attenzione ed un ruolo prioritario per il servizio pubblico, quindi per la Terza Rete.
Credo che la coesistenza di un sistema misto non sia un attacco del tipo che dice Bastianini, ho l'impressione che sia stato colto un intelligente ed elegante pretesto da parte di una forza notoriamente non amante del servizio pubblico per fare un ulteriore attacco alla Terza Rete.
Dato che in questa trappola non vogliamo cadere, vogliamo essere chiari.
La Terza Rete è nata come sede di decentramento regionale però dal palinsesto e dai dati risulta che la programmazione settimanale delle Regioni è molto scarsa.
Una verifica attenta ci può permettere di liberare quelle energie, che hanno creduto profondamente nella Terza Rete in funzione di un reale decentramento.
Il Consigliere Brizio ha citato gli esempi del Lazio e della Toscana ma si potrebbe parlare della Liguria, del Veneto.
Questa strada va affiancata da altri mezzi non fosse altro che per i limiti soggettivi di ricezione della Terza Rete, perché abbiamo il dovere di informare tutta la comunità regionale e non solo parti di essa.
Pertanto questa iniziativa si colloca correttamente in questo quadro.
Sono d'accordo che si ricostituisca la Commissione informazione e che si determinino con chiarezza compiti e finalità proprio perché abbiamo ravvisato che insieme all'azione istituzionale debba esserci quella di promozione delle forme di cultura e di espressione locale e vorremmo che la Commissione fosse elemento promozionale ed organizzatore delle varie voci della comunità piemontese.
Per quanto riguarda le notizie non credo che occorra richiamarsi a filosofie, a sociologi, studiosi di scienza delle comunicazioni per andare più in là di quella che è la notizia per i cittadini, la notizia che rende conto delle opinioni e la notizia che ricerca il consumo. Sarei molto più preoccupato di conoscere la qualità, la caratteristica e l'oggettività legata ai fatti e sarei molto più preoccupato se l'informazione non venisse data, perché, in realtà, l'equazione che il Consigliere Bastianini poneva rischia di diventare un'altra pericolosa equazione: disinformazione uguale non conoscenza e distacco dei cittadini dalle istituzioni. Il dato di fondo deve essere quello di far conoscere nella più ampia pluralità delle opinioni le iniziative del Consiglio o della Giunta. Se l'informazione è di carattere sociale o è illustrativa di un atto, può restare nell'ambito della Giunta o nell'ambito del Consiglio, a seconda delle competenze qualora, invece, la notizia abbia caratteri problematici, o meglio, sia stata preceduta o seguita da dibattiti di carattere politico, credo che siano necessarie produzioni miste tali che le varie, voci abbiano la possibilità di farsi sentire.
Sottolineo anch'io la sperimentalità della deliberazione e la necessità di far partire rapidamente il progetto globale, e poiché si tratta di mera produzione, potremmo anche pensare ad un nostro centro di produzione di audiovisivi da diffondere sulle varie reti. Dobbiamo pensare alle forme di confezione ai mezzi tecnici per arrivare all'organizzazione della produzione, pertanto è importante costituire un pool di televisioni private le quali, data la priorità e la prevalenza dell'intervento pubblico, per tutte le altre informazioni che possono essere veicolate attraverso quedti "media" siano terminali di produzione e di diffusione rispettando in questa maniera, i criteri che poneva il Consigliere Viglione sui quali sono pienamente d'accordo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Signor Presidente, signori Consiglieri, quando ci siamo fatti promotori di questa mozione non avevamo in mente di ottenere alla fine di questo confronto qualche spazio in più, ma volevamo un dibattito che desse a questa materia la massima correttezza. All'inizio di ogni legislatura è compito delle forze politiche riaprire e chiudere, se possibile, quei temi che in precedenza non hanno avuto un completo svolgimento ed una precisa indicazione. Se vogliamo che le Regioni camminino, dobbiamo dare per acquisite una serie di iniziative che hanno trovato la loro collocazione e dobbiamo accentrare la nostra attività sulle cose ancora aperte. Nella nostra Regione il problema dell'informazione è un problema ancora aperto.
C'è stato un dibattito interessante che, a mio avviso, poteva presentare e presenta due rischi, il primo è che quando si parla di un argomento, in questo caso dell'informazione, il tema si allarga e si finisce per perdere di vista il punto che si voleva focalizzare.
Non mi lascerò invischiare da questa logica, anche se in altri interventi si sono introdotti temi vari, da quello del collega Viglione sulla sede Rai di Torino e sui rapporti tra televisione pubblica e privata a quello del collega Montefalchesi sulla riforma della legge sull'editoria che sono argomenti certamente interessanti.
Il secondo rischio è questo. Si dice che la giornata si coglie dal mattino e avremo modo di vedere come si svolgerà la giornata di questi cinque anni. Mi riferisco al Presidente della Giunta il quale è sempre molto cortese e puntuale nelle affermazioni, e anche questa mattina ne ha dato prova, ma non si rende conto che, quando ci si ferma sulle singole questioni, le stesse non vengono inquadrate ed incasellate così come il disegno e il discorso complessivo lasciavano intravvedere. A questo punto mi torna alla mente una frase che usano gli avvocati: "valga il vero" anche se sono convinti di avere torto. Io però sono convinto di non aver torto.
Il Presidente della Giunta dice che la deliberazione ha il merito di avere suscitato un dibattito. In verità vi erano molti modi per suscitare un dibattito e non era necessario ricorrere ad una deliberazione.
Il 24 ottobre avevo posto il problema nella riunione dei Capigruppo. In quella sede se ne poteva discutere e si poteva porre l'oggetto all'attenzione del Consiglio, senza ricorrere ad una deliberazione.
Che cosa vuol dire pluralismo informativo? Che un rotocalco televisivo preconfezionato viene richiesto e irradiato su 20 televisioni? Questo è pluralismo informativo? Soffermiamoci su questa impostazione perché questa non sarebbe informazione pluralistica, sarebbe, semmai, un'azione totalizzante. Il Presidente della Giunta non ritiene di aver prevaricato il Consiglio. Ho già riconosciuto la sua correttezza formale. Il Consiglio però si può non prevaricare nella forma, ma si può prevaricare nella sostanza. Infatti, subito dopo la presentazione della mozione è stata presentata la deliberazione e si , sono mandate le troupes televisive in giro per i primi servizi: non c'è una prevaricazione formale, perché la mozione viene discussa con possibilità di apporto da parte delle forze politiche, ma c'è una prevaricazione sostanziale.
La deliberazione non stabilisce criteri ed indirizzi dei servizi demandandoli all'Ufficio Stampa della Giunta regionale. Il Consigliere Viglione ha posto una domanda e l'argomento è stato ripreso dal Consigliere Bontempi il quale ha dato per scontata la posizione di coloro che in misura rilevante hanno contribuito nel 1970 alla stesura dello Statuto della Regione. Viglione dice: "le forze di opposizione devono dire se vogliono o non vogliono l'informazione" e la risposta è nella premessa della mozione: "...ritenendo valida l'ipotesi di lavoro di predisporre a questo scopo con autonomi contributi della Giunta regionale e dei Gruppi politici un progetto regionale dell'informazione da tradursi eventualmente in uno strumento legislativo".
Nessuno veniva qui a discutere quell'informazione che abbiamo voluto scrivere nello Statuto. Siamo per l'informazione con mezzi moderni perché i mezzi antichi, il ciclostile, la fotocopia li usiamo noi al Gruppo democristiano...



VIGLIONE Aldo

Mi strappi il cuore!



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

Gustavo Selva, però, usa i mezzi più moderni.



PAGANELLI Ettore

Vede, Vicepresidente Sanlorenzo, lei introduce, un altro discorso. Non c'è solo Gustavo Selva, ci sono anche i giornalisti di Tv 2 che non fanno che propaganda della loro ideologia.
Siamo per l'informazione, ma siamo contrari all'informazione "pilotata", siamo contrari a quella creazione del consenso di cui parlava Bastianini, il nodo è tutto qui.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

Anche noi da anni siamo contrari.



PAGANELLI Ettore

Sì all'informazione, no alla propaganda, no all'informazione pilotata.
Se non vogliamo capire questo nodo, ci collochiamo in un altro dibattito.
Il nostro dibattito era per accentrare l'attenzione di tutti su questo punto: sì all'informazione, veramente pluralistica.
Concordo con il Consigliere Bastianini quando dice: "critichiamo la Terza Rete televisiva, ma certi atteggiamenti finiscono di dare alla Terza Rete colpi mortali".
E' un problema di garanzie e il collega Brizio che ha illustrato la mozione si è soffermato su alcune richieste: blocco della deliberazione formazione della Commissione, indagine storica della spesa regionale presentazione di un progetto di legge.
A queste richieste sono state date risposte un po' sfumate da parte dei due Capigruppo della maggioranza. Il Consigliere Viglione voleva addentrarsi nel tema, ma gli sono saltati i nervi per il mormorio in aula ed ha finito per non addentrarsi in proposte.
Lo ha fatto invece con responsabilità e con puntualità il Capogruppo comunista dal quale sono venute risposte sugli scopi, sugli strumenti sulle responsabilità: disponibilità quindi per la predisposizione della legge per la messa in campo di un progetto complessivo, per la riapertura di un discorso con la Terza Rete. E mi collego con quanto il Presidente Enrietti ha detto interrompendomi e cioè che il dibattito è servito a riaprire con la televisione nazionale un discorso che pareva sopito, quindi ben venga il dibattito, ma a seguito di esso anche la riapertura di un discorso.
Il nostro scopo è quello di creare dei centri unici di informazione in cui trovino posto tutte le forze politiche per una corretta informazione dell'attività del Consiglio, di ricostituire la Commissione determinandone compiti e finalità, Commissione che dovrebbe fungere da organo di vigilanza sull'attività informativa. In sostanza, dalle prese di posizione dei Capigruppo delle forze di maggioranza sono venute delle risposte che anche se non sono di pieno soddisfacimento per la mia parte politica, sono tuttavia delle aperture di un discorso, delle proposte ad approfondire il discorso.
Poiché, delineando l'atteggiamento della nostra forza politica, abbiamo fatto un discorso di corretta, aperta discussione sui problemi vitali della regione, è evidente che il discorso del Capogruppo del P.C.I. è un discorso al quale noi non rispondiamo con chiusure, ma con la disponibilità ad approfondirlo.
Il discorso non si chiude in questa seduta, né può avere delle sfilacciature e dei rinvii a lunga scadenza.
Dovremo fissare i termini in cui il discorso si potrà chiudere rassegnando ai Capigruppo il compito di supplire alla Commissione che si vorrebbe creare.
La nostra forza politica si impegna a verificare la volontà che è stata espressa nell'ultimo intervento del Capogruppo comunista Bontempi. Ci impegniamo anche ad offrire materiale di informazione e proposte che possono essere trasferite negli organi di informazione e recepite dalla comunità regionale.
Se il dibattito troverà una conclusione di questo tipo, non sarà stato inutile per la correttezza generale, soprattutto per l'opinione pubblica e i cittadini del Piemonte che devono essere informati correttamente su ci che facciamo.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Ritengo che nella prossima conferenza dei Capigruppo si possano porre le basi per un documento più ampio.



PAGANELLI Ettore

Dobbiamo concludere con una proposta operativa.



BONTEMPI Rinaldo

Come dice il Presidente del Consiglio, i Capigruppo potrebbero definire un documento sui punti sui quali siamo impegnati a lavorare e che il Consiglio valuterà.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

La conclusione del Capogruppo, avv. Paganelli, offre spunti interessanti per meditare la vicenda che va sotto il nome di informazione e non c'è dubbio che questo debba avvenire subito.
Propongo di comporre una riunione tra Capigruppo e Giunta da tenersi al termine della seduta del 23 dicembre per giungere ad una soluzione positiva della vicenda.
Il Capogruppo della D.C. si riferisce al ruolo che ebbe il suo partito nell'elaborazione dello Statuto del quale intende rispettare i principi.
Tutto ciò sgombra il terreno da formulazioni secondo cui non vi potrebbe essere energia pulita con il nucleare e, in questo caso, non vi potrebbe essere informazione corretta con le televisioni e le radio private.
Nelle parole del Capogruppo della D.C. invece si coglie il rispetto e l'intenzione di attuare la norma statutaria dell'informazione. A questo punto si tratta di vedere come si riesce a comporre questo quadro attraverso la nostra responsabilità, il rispetto delle norme, dei principi democratici ed il valore dei Gruppi politici.
Ringrazio il Capogruppo della D.C. di questa disponibilità che giudico positiva ed intelligente e che permette a tutti di avere finalmente un canale di informazione autogestito e a disposizione delle forze politiche sociali, sindacali, di tutte le forze che operano all'interno della nostra società.



PRESIDENTE

Le proposte dei Consiglieri Bontempi e Viglione sono abbastanza vicine.
Alla prima riunione di Consiglio troveremo uno spazio di tempo per definire questa questione.



PRESIDENTE

Esaminiamo ora la materia propostaci dal punto quinto all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale n. 51-30202 relativa a "Regolamenti-tipo regionali di cui alla legge regionale 30/10/1979 n. 62 (Disciplina dei mercati all'ingrosso)".
La parola al relatore, Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado, relatore

Illustre Presidente, egregi colleghi, la IV Commissione nella seduta del 21 novembre 1980, ha concluso l'esame del Regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi; del bestiame, dei prodotti degli allevamenti della selvaggina, dei mangimi e dei foraggi, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale 30/10/1979 n. 62.
La particolare attenzione dedicata dalla Commissione alla formulazione del Regolamento-tipo, deriva dall'importanza di applicare quanto previsto dalla legge regionale n. 62 (la quale regola e disciplina i mercati all'ingrosso della nostra Regione), essendo il settore della commercializzazione dei prodotti, uno dei punti strategici della nostra economia.
La necessità di una particolare attenzione verso questo settore appare tanto più necessaria oggi, in una situazione di inflazione galoppante che richiede da parte nostra un controllo ed un'azione calmieratrice.
Vi sono dei contenuti ai quali necessita dare pratica attuazione, che sono la base per l'avvio di una programmazione nel settore e favorire un vero controllo sui prezzi e la loro formazione, infatti: razionalizzazione dei mercati all'ingrosso ampliamento, ammodernamento e rilocalizzazione di quelli esistenti la costruzione di nuovi o la soppressione di altri la fornitura e l'ammodernamento di servizi e strutture, favorendone il migliore rendimento favorire il rapporto diretto tra produzione e distribuzione al consumo promozione dell'associazionismo nei settori interessati contribuire all'orientamento delle produzioni e dei consumi.
Sono tutti aspetti che vanno verso una programmazione del settore e che trovano una prima risposta con l'emanazione del Regolamento-tipo, al quale si dovranno uniformare i Regolamenti dei singoli mercati da emanarsi dai Comuni competenti entro sei mesi dalla pubblicazione del presente sul Bollettino Ufficiale della Regione. Questo Regolamento non è certamente un aspetto secondario dell'applicazione della legge; esso infatti regola sia i mercati alla produzione (cioè quei mercati in cui l'offerta viene prevalentemente dai produttori), sia i mercati generali, in cui l'attività commerciale è regolata attraverso l'intermediazione, ed all'interno di questi gli organi preposti all'attività di direzione del mercato, il direttore, la Commissione di mercato in collaborazione con l'Ente gestore l'istituzione e l'uso di servizi per gli operatori ed utenti, di controllo della salute pubblica e di rilevazione prezzi.
Disciplina e regola, inoltre, tutti gli altri aspetti relativi al funzionamento del mercato.
Data l'importanza del problema si è resa necessaria un'ampia opera di consultazione con Enti ed operatori interessati al settore, infatti nelle giornate del 28/29 ottobre 1980, abbiamo consultato i Comuni sedi di mercato, i direttori dei mercati all'ingrosso, gli operatori e gli utenti interessati; a queste riunioni si è registrata una notevole partecipazione a testimonianza della necessità crescente al fine di attuare una regolamentazione omogenea di questa materia in tutta la Regione, i rilievi non hanno modificato l'impianto generale del Regolamento proposto dalla Giunta regionale sul quale si è manifestato un generale consenso, pur tuttavia i rilievi fatti hanno permesso alla Commissione di approfondire ed apportare delle modifiche importanti agli articoli 4, 6, 16, 17, 19, 25 27, 33 riguardanti i mercati dei prodotti alimentari, ed all'art. 16 del mercato del bestiame, queste modifiche hanno visto il generale consenso dei membri della Commissione, permettendo di licenziare con un consenso unanime il Regolamento-tipo.
Questo è un Regolamento che accanto ai criteri e norme precise prevede anche criteri e norme generali, demandando ai singoli Regolamenti dei mercati la risoluzione di problemi specifici in quanto necessitano di soluzioni diverse da mercato a mercato.
Per ultimo voglio ribadire, egregi colleghi, la necessità di stabilire un rapporto tra la Regione ed i Comuni sede di mercati per vigilare sull'applicazione corretta del Regolamento e per l'emanazione nei tempi previsti dalla legge dei Regolamenti dei singoli mercati, e più in generale sull'applicazione della legge regionale n. 62, al fine di favorire una reale programmazione nel settore, la quale è indispensabile ed a cui la Regione è preposta.
Gli emendamenti sono stati presentati dopo che il Regolamento è stato licenziato dalla Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Gli emendamenti sono stati correttamente presentati da una decina di giorni presso la Presidenza del Consiglio regionale a seguito di sollecitazioni che il Gruppo democristiano aveva fatto in sede di IV Commissione consiliare.
Al momento dell'approvazione della legge 62/1979 sui mercati all'ingrosso, era stato detto che alcune impostazioni non potevano essere accolte totalmente dalla maggioranza e che un'interpretazione migliorativa avrebbe appunto potuto essere data nella fase di approvazione dei Regolamenti-tipo.
Il Gruppo della D.C. aveva allora dato un giudizio sfavorevole, in quanto sia la relazione che l'articolato della legge, rispecchiavano una concezione parziale dell'intera problematica ed una concezione proprietaria dei mercati, mentre buona parte delle aspettative dei settori commerciali venivano eluse. Potevamo concordare su alcune definizioni di principio, ad esempio, sulla relazione delle strutture della Regione che devono essere al servizio della collettività e sostenevamo la necessità di una programmazione di interventi che dovevano vedere la valorizzazione del ruolo degli Enti locali territoriali e delle loro forme associative evitando la mortificazione degli operatori commerciali tradizionali.
Su questa strada riteniamo di doverci anche oggi collocare nella valutazione dei Regolamenti-tipo attuativi della legge sui mercati all'ingrosso. Il giudizio definitivo sulle proposte avanzate nei Regolamenti-tipo potrà adeguarsi anche e soprattutto in relazione alle considerazioni che vorranno essere conferite ai suggerimenti che formalizziamo con una serie di emendamenti che si aggiungono, peraltro alle proposte già avanzate in sede di Commissione ed in quella sede non accolti o accolti in minima parte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Il nostro Gruppo si asterrà, così come si era astenuto in sede di approvazione della legge sui mercati all'ingrosso in quanto i Regolamenti tipo non sono altro che un'attuazione di quella legge.
Nell'ultima riunione della Commissione si erano riscontrate alcune carenze della legge che non potevano essere colmate in sede regolamentare.
Mentre si prevede che contro il provvedimento il diniego dell'ammissione di un operatore sia previsto il reclamo all'Ente gestore, o al sindaco; per altri casi di diniego, come contro il provvedimento di revoca del posteggio, contro i provvedimenti disciplinari (alcuni provvedimenti disciplinari sono di una certa gravità perché prevedono l'impedimento a partecipare ai lavori del mercato per tre mesi), contro il diniego ad un soggetto privato che vuole trasformare la propria attività da individuale in associativa, contro il diniego a più commercianti che intendono consorziarsi, non è previsto alcun mezzo di reclamo, alcun contenzioso nell'interno del mercato.
Non era possibile provvedere con gli emendamenti, perché il principio del "reclamo" avrebbe dovuto essere contenuto nella legge. Auspichiamo che da parte della Giunta si provveda a proporre le opportune modifiche per evitare che, di fronte a provvedimenti ingiusti di diniego di concessione di revoca di concessione e simili, l'interessato debba immediatamente adire autorità giudiziaria amministrativa, od ordinaria, senza esaurire prima alcuni mezzi di reclamo all'interno del mercato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

La proposta del collega Majorino è accettabile. Studieremo le possibilità di ricorso sulle questioni che ha sollevato.
Ho esaminato attentamente gli emendamenti presentati dal collega Cerchio e dal Gruppo della D.C., però in esso mi è stato impossibile ritrovare le osservazioni fatte. Anzi, vi ho trovato il contrario di quello che il Consigliere Cerchio ha detto nel senso che tutti gli emendamenti hanno un unico obiettivo - legittimo senza dubbio -: la difesa a spada tratta degli operatori commerciali che operano nel mercato.
L'indirizzo della nostra legge è quello di consentire agli operatori del commercio all'ingrosso di entrare nel mercato. Proponete di togliere la parola "altrove" e proponete che nei mercati rimangano quelli che ci sono e che la concessione sia commerciabile e cedibile. La concessione è una questione che giuridicamente e politicamente è staccata dalla capacità dell'operatore: l'operatore che cede un'azienda di prestigio e gode la fiducia sul mercato, non può cedere anche la concessione del mercato (che non ha in locazione ma in concessione).
L'emendamento sostitutivo alla lettera g) dell'art. 4, è accettabile con l'aggiunta, dopo le parole "riuniti in associazioni" delle parole "ed organismi economici e sindacati di categoria maggiormente rappresentativi".
Accettiamo una parte degli emendamenti all'art. 14; altri li respingiamo argomentandoli di volta in volta se il Presidente del Consiglio vorrà darcene la possibilità.



PRESIDENTE

Procediamo all'esame e al la votazione degli emendamenti al Regolamento per i mercati all'ingrosso.
Emendamento sostitutivo all'art. 4, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: alla lettera g) sostituire quanto contenuto con: "da sei a otto rappresentanti degli operatori ammessi alle vendite riuniti in associazioni e sindacati di categoria maggiormente rappresentativi".
Chiede di parlare il Consigliere Cerchio. Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Per essere più chiari la correzione dell'emendamento alla lettera g) è: "riuniti in associazioni od organismi economici o sindacati di categoria".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

No. La correzione è: aggiungere le parole "ed organismi economici" fra "associazioni" e "sindacati".



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 39 voti favorevoli e 2 astenuti.
Emendamento sostitutivo all'art. 4, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: alla lettera h) sostituire quanto contenuto con: "due rappresentanti dei consumatori designati dalle organizzazioni dei consumatori".
La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio.

La Giunta non accetta l'emendamento perché le associazioni dei consumatori non esistono.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 2 astenuti.
Emendamento modificativo all'art. 5, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: dopo "o da un suo delegato" inserire: "e composto da quattro operatori alle vendite (grossista, commissionario, astatore, operatore con l'estero), da un operatore alle vendite produttore agricolo, da due utenti (dettagliante, ambulante) e da un facchino".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Riteniamo che chi è maggiormente chiamato a sopportare gli oneri di gestione del mercato, debba avere maggiore rappresentanza nel Comitato consuntivo. Questa è la motivazione del nostro emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

La Giunta non accetta questo emendamento perché ci sono mercati alla produzione che non hanno il grossista, il commissionario, l'astatore e l'operatore con l'estero. I Regolamenti dei Comuni indicano gli operatori che hanno i rispettivi mercati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Vorrei sapere se votiamo sul complesso della deliberazione.



PRESIDENTE

In effetti, non si votano i singoli articoli, ma si vota la deliberazione nel complesso.
Votiamo quindi l'emendamento all'art. 5. Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 2 astenuti.
Emendamento sostitutivo all'art. 14, nono comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: "Nel caso in cui sia istituito un servizio pubblico di facchinaggio gli operatori possono effettuare le operazioni di movimentazione delle merci all'interno del mercato, personalmente o a mezzo di familiari ovvero di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione utilizzando attrezzature in loro dotazione e sempreché dichiarino, con quel preavviso che sarà stabilito nel Regolamento di ogni singolo mercato, di non avvalersi, in tutto od in parte, del servizio pubblico di facchinaggio".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento soppressivo all'art. 14, decimo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: si propone l'annullamento del comma.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento modificativo all'art. 14, dodicesimo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: eliminare le parole "agli operatori e".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento sostitutivo all'art. 14, ultimi quattro commi, presentato dalla Giunta regionale: "Nel caso in cui è sostituito un servizio pubblico di facchinaggio il Regolamento del mercato specifica quali operazioni di facchinaggio possono essere effettuate dalle varie categorie di operatori sia personalmente o a mezzo di familiari ovvero di propri dipendenti regolarmente assunti, tenuto conto del conseguimento di un efficiente servizio pubblico e di una efficace regolamentazione della movimentazione delle merci.
Il Regolamento di mercato stabilisce che chi non intende avvalersi, in tutto o in parte, del servizio pubblico di facchinaggio, deve dichiararlo per iscritto con un adeguato preavviso".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 21 voti favorevoli e 20 astenuti.
Emendamento all'art. 18, quinto comma, presentato dal Consigliere Lombardi: sostituire le parole "ad un anno" con le parole "a cinque anni".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

In merito al problema dell'aumento del costo della vita, tutte le forze politiche sono concordi nell'evidenziare l'esigenza di avvicinare il consumatore al produttore e viceversa. L'art. 18 stabilisce tempi, modi e criteri don i quali vengono assegnati i posteggi; tuttavia ai commi secondo e terzo non precisa quali posteggi saranno riservati ai produttori e quali al commercio e al comma quinto crea una discriminazione fra i posteggi destinati ai produttori e i posteggi destinati al commercio. Poich conosciamo le difficoltà dei produttori nell'inserirsi sui mercati riteniamo che questo potrebbe essere un ulteriore motivo di disagio. Il termine di cinque anni, che sembra eccessivo, deve essere modificato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Se la logica dell'art. 18 fosse quella che ha interpretato il Consigliere Lombardi, non farei nessuna osservazione e accetterei i cinque anni. Si tratta di regolamentare la presenza sui mercati di produttori singoli o associati che non utilizzano il box e lo spazio, in quanto non hanno merce di loro proprietà, per tutto l'anno e degli operatori di mercato che invece utilizzano gli spazi in modo continuativo e devono avere l'autorizzazione e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Pertanto cinque anni non sono accettabili. Propongo di fissare la durata per due anni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

E' un risultato positivo perché viene raddoppiata la durata. Per chiarezza vorrei far rilevare che ci sono organizzazioni associate o cooperativistiche che hanno la produzione per tutto l'anno pur non essendo iscritte alla Camera di Commercio, in quanto vendono sul mercato produzione esclusiva delle aziende agricole associate.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 39 voti favorevoli e 2 astenuti.
Emendamento sostitutivo all'art. 18, ottavo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: "Nella determinazione dei criteri per la concessione dei posteggi riservati agli operatori alle vendite di cui all'art. 17 della legge regionale, si tiene conto della serietà, dell'anzianità, della correttezza commerciale, dell'avvenuta presentazione delle prescritte denunce fiscali del giro d'affari realizzato nel mercato e delle quantità commercializzate nel mercato dei singoli aspiranti alla concessione stessa".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

E' importante osservare alcune cose: 1) che i criteri per concedere e per rinnovare le concessioni devono valere per tutti gli operatori alle vendite e non solo per una parte 2) la dizione "posizione fiscale" in realtà non dice niente, mentre riteniamo più giusto richiedere l'esatto comportamento fiscale del contribuente che dimostra l'avvenuta presentazione delle denunce obbligatorie, il giro d'affari realizzato attraverso le dichiarazioni Iva i quantitativi di merce commercializzati 3) una ditta che abbia impianti e dipendenti limitati, ma più soci e coadiutori familiari, può svolgere un enorme giro di vendita ed avere un tasso di efficienza superiore ad una ditta con molti impianti, attrezzature e dipendenti.
Per questo motivo riteniamo di dover presentare la modifica all'ottavo comma dell'art. 18.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Togliendo la parola "altrove", sul mercato non potrebbero concorrere commercianti all'ingrosso che hanno strutture altrove e non nel mercato.
Riteniamo errata questa impostazione, perché ci deve essere concorrenza tra gli operatori commerciali all'ingrosso per poter entrare o non entrare nel mercato, per dare all'Ente gestore la possibilità di scelta.
Questa è la ragione fondamentale per cui respingiamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 2 astenuti.
Emendamento sostitutivo all'art. 19, secondo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: "La concessione di un posteggio di vendita, società o cooperativa, è intestata al suo legale rappresentante".
La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

La Giunta respinge l'emendamento perché così com'è formulato esclude la possibilità agli enti di diritto pubblico di essere presenti sul mercato e respinge anche tutti gli altri emendamenti all'art. 19 perché vanno nella direzione di cambiare i contenuti della concessione.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento all'art. 19, terzo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: stralciare la parola "temporaneamente" alla quarta riga e la dizione "e previo consenso dell'Ente gestore" alla sesta riga.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento integrativo all'art. 19, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: aggiungere un comma dopo il terzo comma: "Il gestore del posteggio di vendita deve segnalare il nominativo della persona che lo sostituisce nel caso di una assenza temporanea non superiore ad un mese".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento sostitutivo all'art. 19, settimo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: sostituire il comma con: "Qualsiasi variazione nella compilazione delle imprese concessionarie dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ente gestore".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 2 astenuti.
Emendamento all'art. 19, ottavo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: stralciare le parole: "o di variazioni nella composizione delle ditte, di cui al comma precedente".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento all'art. 22, secondo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: modificare il punto d) come segue: "in attività, non comunicata tempestivamente all'Ente gestore, superiore a 60 giorni in un anno".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento all'art. 22, secondo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: abrogare il punto g).
La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

La Giunta respinge l'emendamento perché le concessioni verrebbero mantenute anche di fronte a "gravi scorrettezze commerciali". Propongo al Consigliere Cerchio di ritirare l'emendamento.



CERCHIO Giuseppe

Mantengo l'emendamento.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento sostitutivo all'art. 25, primo comma, presentato dai Consiglieri Cerchio e Brizio: sostituire il primo comma con: "I concessionari dei posteggi non possono vendere o trasferire a qualsiasi titolo ad altri concessionari quei prodotti che già sono stati venduti o trasferiti da altri concessionari del mercato medesimo".
La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

La Giunta respinge l'emendamento perché il comma primo dell'art. 25 trascrive esattamente il comma della legge la cui formulazione, dopo lunga discussione, è stata concordata con gli interessati.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento modificativo all'art. 15, primo comma, lettera b), del Regolamento bestiame, presentato dalla Giunta regionale: aggiungere all'inizio la voce: " allevatori di bestiame".
La parola all'Assessore Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Proponiamo che sui mercati del bestiame possano operare gli allevatori di bestiame.



PRESIDENTE

Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 39 voti favorevoli e 2 astenuti.
La parola al Consigliere Cerchio per dichiarazione di voto.



CERCHIO Giuseppe

Non si può non rilevare come attraverso questo Regolamento-tipo non si siano raggiunti quei miglioramenti che erano stati auspicati o dichiarati nella disponibilità della Giunta in approvazione della legge sui mercati all'ingrosso. Per queste motivazioni, nonostante il grosso contributo dato il Gruppo democristiano non è in grado di approvare questo Regolamento tipo, per cui si astiene.



PRESIDENTE

Siamo in grado, quindi, di votare nel suo complesso la deliberazione che ora vi leggo: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 30/10/1979 n. 62, avente per oggetto 'Disciplina dei mercati all'ingrosso' visto il disposto dell'art. 10, primo comma, della predetta legge che così recita: 'La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, un Regolamento-tipo per ogni settore merceologico' atteso che, in sede di stesura definitiva degli allegati due testi di Regolamento-tipo dei mercati all'ingrosso distinti per i seguenti settori merceologici: 1) prodotti alimentari, fiori, piante ornamentali e sementi 2) bestiame, prodotti degli allevamenti, selvaggina, mangimi e foraggi sono state interpellate le organizzazioni di categoria interessate considerato che ai sensi del succitato articolo di legge - commi secondo e terzo - i Comuni competenti devono provvedere entro sei mesi dalla pubblicazione del Regolamento-tipo regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'emanazione del Regolamento di mercato il quale deve uniformarsi, in linea di massima e compatibilmente con le esigenze di ciascun mercato, al suddetto Regolamento-tipo regionale rilevata l'opportunità di aderire al disposto della legge succitata anche al fine di consentire agli Enti gestori dei mercati all'ingrosso di deliberare i propri Regolamenti in modo coordinato ed omogeneo, avendo come riferimento il Regolamento-tipo regionale il Consiglio regionale approva gli allegati due schemi di Regolamento-tipo regionali riguardanti rispettivamente i seguenti settori merceologici: 1) prodotti alimentari, fiori, piante ornamentali e sementi 2) bestiame, prodotti degli allevamenti,selvaggina, mangime e foraggi.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con il seguente esito: presenti e votanti 49 favorevoli 26 Consiglieri astenuti 23 Consiglieri Sospendo la seduta e convoco la Commissione Nomine.



(La seduta, sospesa alle ore 17,50 riprende alle ore 18,25)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Il punto sesto all'ordine del giorno richiama: Esame progetto di legge n. 29: "Provvedimenti per la realizzazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 20 della legge 10/5/1976 n. 319 e dell'art. 5 della legge 24/12/1979 n. 650".
La parola al relatore, Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio, relatore

Questa legge è l'atto iniziale di un processo che si attuerà attraverso una deliberazione della Giunta che verrà all'approvazione del Consiglio. La nostra relazione indica alcune riflessioni che la Commissione ha fatto, che raccomando all'attenzione del Consiglio e quindi della Giunta in fase di elaborazione della deliberazione.
La VII Commissione permanente ha licenziato con voto unanime il disegno di legge n. 29 apportando alcune modifiche al testo presentato dalla Giunta.
Le riflessioni raccolte in Commissione e le osservazioni emerse in sede di consultazione, suggeriscono l'opportunità di segnalare, in questa sede alcuni problemi che dovranno in parte essere oggetto di attenta considerazione in occasione della predisposizione della deliberazione e del piano previsti all'art. 3 del disegno di legge all'esame del Consiglio ed in parte oggetto di apposite iniziative legislative.
A) L'opportunità che la Giunta predisponga la detta deliberazione in stretto contatto con la Commissione VII.
B) L'opportunità che la Giunta predisponga la stessa deliberazione previa una specifica consultazione che veda la significativa presenza dei Comprensori, delle Province e degli Enti locali.
C) La necessità che la deliberazione ed il piano di riparto prevedano un uso delle risorse che non penalizzi gli interventi già attuati.
D) La considerazione del limite delle risorse disponibili suggeriscono la necessità che la Regione si faccia carico del problema disponendo in tempi brevi di risorse proprie, se del caso accorpando risorse da capitoli diversi (esempio: agricoltura, artigianato).
E) L'opportunità emersa in sede di consultazione di intervenire nell'immediato con lo strumento della fidejussione valendosi all'uopo della Finpiemonte con apposito provvedimento legislativo.
La Commissione rassegna il testo all'esame del Consiglio regionale e ne auspica una sollecita approvazione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Il Gruppo D.C. ha partecipato ai lavori della VII Commissione in ordine al disegno di legge n. 29 con molto interesse. Così come lo Stato e gli Enti locali puniscono coloro che inquinano, anche la Regione, attraverso le leggi 319 e 650, interviene in favore delle aziende che devono realizzare impianti disinquinanti secondo le normative CEE.
Il ritardo nell'attuazione delle leggi 319 e 650 non è da attribuire all'attuale Assessore, ma alla Giunta e alla maggioranza nel suo complesso.
La VII Commissione ha saputo raccogliere con puntualità le indicazioni che sono state offerte dalle organizzazioni interessate ed anche la Giunta è orientata in questo senso, come risulta dal testo definitivo.
Il Gruppo D.C. propone il seguente emendamento aggiuntivo all'art. 2 ultimo comma: "Per le imprese agricole, la misura del contributo di cui al comma precedente è elevata al 50 %". L'Assessore si era riservato di dare una risposta in merito. Se sarà affermativa, voteremo favorevolmente questo disegno di legge riservandoci di entrare nel merito delle proposte che verranno fatte con la deliberazione attuativa in VII Commissione.
Alcune organizzazioni di categoria temono che la proposta potrebbe privilegiare coloro che devono ancora realizzare l'impianto. Per non confermare questa sensazione si è deciso all'unanimità di togliere all'art.
3 - Procedure - la parola "innanzitutto".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Salerno.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Commissione ha approvato all'unanimità il testo ed alcuni emendamenti. Vorrei perciò soffermarmi solo su due argomenti: sul ritardo e sul punto d) della relazione del Presidente della Commissione.
In quanto ai ritardi devo dire che più celermente di così non si poteva fare: abbiamo coinvolto soprattutto la Commissione, tenute le consultazioni e presentato all'unanimità il disegno di legge con proposte che coinvolgeranno il bilancio della Regione rispetto ad un dispositivo di legge strettamente collegato a questo che presenteremo quanto prima, circa l'intervento finanziario della Finpiemonte.
Questo è un fatto politico di grossa importanza perché fino ad oggi la Regione non aveva queste competenze. Possiamo accogliere l'emendamento all'art. 2 purché esso significhi che il contributo può essere dato fino al 50% del contributo ammissibile, il che significa da 0 a 50. Dipenderà dal numero delle domande presentate.
Con questo chiarimento l'emendamento può essere accettato specificando che il contributo all'industria e all'artigianato rimane in misure non superiore al 30%.
Chiedo che si precisi meglio l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

In attesa dell'elaborazione del testo dell'emendamento, ricordo che oggi ricorre il 58° anniversario della strage di Torino. Chiedo alla Presidenza del Consiglio di fissare un Convegno nel mese di gennaio per ricordare quell'avvenimento.
L'avvenimento deve essere ricordato perché dette l'avvio a processi mostruosi che devono essere maggiormente rappresentati, documentati e chiariti non soltanto nell'ambito della nostra comunità, ma nell'intero Paese.



PRESIDENTE

L'Ufficio di Presidenza sottoporrà la proposta del collega Viglione alla conferenza dei Capigruppo.



PRESIDENTE

Riprende l'esame del progetto di legge n. 29.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Finalità) "La Regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 10/5/1976 n. 319 integrata e modificata dalla legge 24/12/1979 n. 650, concede alle imprese industriali, alle imprese artigianali, alle imprese agricole assimilate agli insediamenti produttivi, nonché ai soggetti indicati all'art. 5 secondo comma, della legge 24/12/1979 n. 650, contributi in conto capitale per interventi destinati esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione, modifica e adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi degli insediamenti produttivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Misura del contributo) "Il contributo in conto capitale è determinato in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge privilegiando i programmi intesi a realizzare opere a servizio di più imprese e i progetti di impianti finalizzati al recupero e comunque al risparmio di energia".
Viene presentato dai Consiglieri Carletto, Chiabrando, Lombardi e Penasso il seguente emendamento: all'unico comma è aggiunto il seguente: "Per le imprese agricole la misura del contributo di cui al comma precedente è elevata al 50%".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Abbiamo chiesto l'aumento della percentuale del contributo per tre motivi essenziali: 1) le domande per questo settore sono poche rispetto alle disponibilità 2) adegueremmo questo contributo ai contributi già previsti sulle leggi agricole 3) l'agricoltura va maggiormente aiutata rispetto ai settori industriali ed artigianali.



PRESIDENTE

Pongo ai voti il seguente emendamento: "Per le imprese agricole il contributo di cui al comma precedente è determinato in misura non superiore al 50% " nel testo modificato su proposta dell'Assessore Salerno.
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo ora alla votazione dell'art. 2 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 Hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 2 è approvato: Art. 3 (Procedure) "Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva le priorità e le modalità per l'attuazione della presente legge, individuando in particolare i settori merceologici e le aree geografiche a norma dell'art. 5, ottavo comma, della legge 24/12/1979 n. 650 sulla base degli indirizzi del piano di sviluppo regionale e nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque, tenuto conto della normativa della Comunità Economica Europea.
I criteri di priorità per la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno tener conto dell'esigenza di agevolare i programmi da realizzare ai sensi dell'art. 2 della legge 24/12/1979 n. 650.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione consiliare contenente le indicazioni di cui ai commi precedenti, le imprese interessate dovranno presentare alla Giunta regionale le domande per la concessione dei contributi con l'individuazione delle opere realizzate a cominciare dalla data di entrata in vigore della legge 10/5/1976 n. 319, in corso di realizzazione e da realizzare ed i relativi costi. Per coloro che hanno presentato alla Regione il programma di cui all'art. 2 della legge 24/12/1979 n. 650, i costi dovranno essere coerenti con il programma medesimo.
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma precedente, la Giunta presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il piano di riparto dei contributi di cui all'art. 1 per il triennio 1980-82 che costituisce concessione dei contributi medesimi.
L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relative ai contributi concessi nonché la verifica del funzionamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Ruolo della Finpiemonte) "La Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge può avvalersi dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese Finpiemonte S.p.A. - secondo le modalità che verranno stabilite dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al precedente art. 3, primo comma.
In ogni caso i rapporti tra Regione e Finpiemonte saranno regolati da apposita convenzione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Verifica della realizzazione delle opere) "La Giunta regionale, direttamente tramite i propri uffici o indirettamente tramite gli Enti locali, potrà disporre verifiche presso i soggetti beneficiari sulla realizzazione delle opere per le quali sono stati concessi i contributi, sulla loro conformità con le domande presentate, nonché sul rispetto dei tempi di realizzazione delle opere medesime in attuazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 24/12/1979 n.
650".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Disposizioni finanziarie) "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per gli anni finanziari 1981 e 1982 con le somme che saranno iscritte nei bilanci dei relativi anni a seguito del riparto delle assegnazioni statali di cui all'art. 5 della legge 24/12/1979 n. 650".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.



PRESIDENTE

Propongo, su richiesta dell'Assessore Bajardi, l'inserimento all'ordine del giorno del progetto di legge n. 22: "Norme provvisorie per il regime autorizzativo delle strutture e personale del servizio sanitario regionale".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo quindi alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "Fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano triennale socio-sanitario regionale, secondo le statuizioni degli artt. 55 e 56 della legge 23/12/1978 n. 833, l'autorizzazione ad istituire, ampliare, trasformare strutture, presidi e servizi a carattere sanitario a gestione pubblica, o assumere personale a rapporto di impiego ex art. 47 della legge 23/12/1978 n. 833, o a rapporto convenzionale ex art. 48 della sopracitata legge, mediante finanziamenti della quota di riparto del Fondo sanitario nazionale per sopperire a specifiche inderogabili ed improcrastinabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali è concessa alle Unità Sanitarie Locali ed agli Enti pubblici che ancora esercitano funzioni sanitarie dalla Giunta regionale sentita la competente sezione del Consiglio regionale di sanità.
La Giunta regionale, su proposta dei competenti organi dell'Unità Sanitaria Locale, sentita la competente sezione del Consiglio regionale di sanità, autorizza le variazioni delle dotazioni organiche degli Enti le cui funzioni sono state trasferite ai sensi dell'art. 61 della legge 23/12/1978 n. 833 e l'instaurazione di nuovi rapporti convenzionali ex art. 48 della sopracitata legge, al fine di assicurare una uniforme distribuzione sul territorio dei servizi sanitari di base".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 47 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Fino alla data di entrata in vigore della legge:e di approvazione del primo piano triennale socio-sanitario regionale, nonché fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23/12/1978 n. 833, è sospesa l'autorizzazione all'apertura ampliamento, trasferimento, modificazione funzionale e strutturale dei gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico sia per gli aspetti concernenti le attività di esecuzione che le attività di prelievo, e delle strutture di diagnostica e terapia strumentale, nonch l'autorizzazione ad instaurare nuovi rapporti convenzionali con istituzioni sanitarie private e liberi professionisti per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento esterno, ex D.P.R. 16/5/1980, o secondo le statuizioni del sopracitato art. 44.
Per sopperire a specifiche, inderogabili ed improcrastinabili esigenze di assistenza sanitaria, su proposta dei competenti organi delle Unità Sanitarie Locali, può provvedere la Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio regionale di sanità e su conforme parere della Commissione consiliare competente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno Risposto SI 47 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Fino alla costituzione del Consiglio regionale di sanità, il parere consultivo obbligatorio sulle proposte di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge è di competenza del Comitato composto dall'Assessore regionale alla sanità, in funzione di Presidente, e da nove membri esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 2/3, così come statuito dall'art. 2 della legge regionale 30/12/1974 n. 39 e ai numeri 2 e 4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 139-CR 1167 del 20/2/1975.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente regolamenta le procedure per l'istruttoria degli atti deliberativi delle Unità Sanitarie Locali o di altri Enti pubblici che esercitano funzioni sanitarie ai fini delle autorizzazioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.
Fino alla data di estinzione degli Enti ospedalieri restano in vigore le procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 30/12/1974 n.
39".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 47 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 47 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

In merito al punto dodicesimo all'ordine del giorno: "Nomine" chiede di parlare il Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Poiché da tutti gli organismi siamo esclusi con una discriminazione sulla quale non voglio soffermarmi dato che l'ora non consiglia polemiche sia, quanto meno, un Consigliere a proporre i componenti dei vari Consigli ma che questo compito non lo assolva il Presidente del Consiglio che dovendo rappresentarci tutti, viene a mancare di correttezza nei confronti del solo Gruppo discriminato in questa assemblea.



PRESIDENTE

Non credo di discriminare se leggo i nomi che mi vengono dati dalla Commissione Nomine.



CARAZZONI Nino

Lo faccia un Consigliere Segretario.



PRESIDENTE

Benissimo. Procediamo nelle nomine.


Argomento: Nomine

Nomina di 13 membri (con voto limitato a due terzi) nel Consiglio di amministrazione dell'E.S.A.P. (art. 3 legge regionale 25/10/1977 n. 51)


TURBIGLIO Antonio, Consigliere Segretario

Iniziamo con la nomina di 13 membri (con voto limitato a due terzi) nel Consiglio di amministrazione dell'E.S.A.P. (art. 3 legge regionale 25/10/1977 n. 51).
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno riportato voti: GIORDANO Luigi n. 25 ORTONA Silvio n. 25 CLERICO Sergio n. 25 RIBA Lido n. 25



CHA Pier Lauro n. 25

CORONA Antonio n. 25 RICAGNO Paolo n. 25 Cancelliere PEPPINO Augusto n. 25



CATTANEO M. Giuseppe n. 25

RABINO Giovanni n. 21 MOLINARI Giovanni n. 21 TURELLO Giovanni n. 18 CAROSSA Bruno n. 20 schede bianche n. 2 Li proclamo pertanto eletti.


Argomento: Nomine

Nomina di un rappresentante nel Consiglio Nazionale per i beni culturali ed ambientali (art. 35 D.P.R. 3/12/1975 n. 805)


TURBIGLIO Antonio, Consigliere Segretario

Proseguiamo con la nomina di un rappresentante nel Consiglio Nazionale per i beni culturali ed ambientali (art. 35 D.P.R. 3/12/1975 n. 805).
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 48 ha riportato voti: FERRERO Giovanni n. 34 schede bianche n. 1 4 Proclamo eletto il signor Giovanni Ferrero quale rappresentante nel Consiglio Nazionale per i beni culturali ed ambientali (art. 35 D.P.R.
3/12/1975 n. 805).


Argomento: Nomine

Nomina di nove componenti (con voto limitato ai due terzi) nel Consiglio di amministrazione dell'IRES (art. 4 legge regionale 2/9/1974 n. 29 integrato dall'art. 2 legge regionale 23/5/1975 n. 33)


TURBIGLIO Antonio, Consigliere Segretario

Nomina di nove componenti (con voto limitato ai due terzi) nel Consiglio di amministrazione dell'IRES (art. 4 legge regionale 2/9/1974 n.
29 integrato dall'art. 2 legge regionale 23/5/1975 n. 33).
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno riportato voti: COLUCCIA Salvatore n. 26 FIORINI Fausto n. 26 GRANZOTTO Benvenuto n. 26 PASQUALE Luciano n. 28 ZINGAROPOLI Roberto n. 26 GIGLIOLI Alfredo n. 26



FRIGERO Pier Carlo n. 20

MORIZIO Walter n. 19 GUAZZONE Gianfranco n. 1 9 schede bianche n. 2 Li proclamo pertanto eletti.


Argomento: Nomine

Nomina di tre Sindaci effettivi di cui uno della minoranza e 2 Sindaci supplenti nel Collegio Sindacale dell'IRES (art. 10 legge regionale 2/9/1974 n. 29).


TURBIGLIO Antonio, Consigliere Segretario

Nomina di tre Sindaci effettivi di cui uno della minoranza e 2 Sindaci supplenti nel Collegio Sindacale dell'IRES (art. 10 legge regionale 2/9/1974 n. 29).
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 48 hanno riportato voti: Sindaci effettivi: SEGRE Bruno n. 27 MONCALVO Franco n. 26 NEIRETTI Marco n. 30 Sindaci supplenti BARBERIS Guido n. 27 PORTA Stefano n. 29 schede bianche n. 2 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Nomina del Presidente e di quattro membri di cui due della minoranza nel Consiglio di amministrazione della tenuta "La Mandria" (art. 5 legge regionale n. 32 del 25/6/1976 integrata dall'art. 8 della legge regionale n. 26 del 20/4/1977)


TURBIGLIO Antonio, Consigliere Segretario

Infine procediamo alla nomina del Presidente e di quattro membri di cui due della minoranza nel Consiglio di amministrazione della tenuta "La Mandria" (art. 5 legge regionale n. 32 del 25/6/1976 integrata dall'art. 8 della legge regionale n. 26 del 20/4/1977).
Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 49 hanno riportato voti: Presidente CARLI Annibale n. 28 Membri CALLIGARO Germano n. 26 CURRA' Domenico n. 26 CORNO Bruno n. 19 AMBROGIO Pietro n. 19 schede bianche n. 4 Li proclamo eletti.
Le nomine sono così esaurite.


Argomento: Fondi sanitari

Riesame legge rinviata dal Governo: "Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali"


PRESIDENTE

L'Assessore Bajardi propone di iscrivere all'ordine del giorno la seguente legge rinviata dal Governo: "Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Molte osservazioni del Governo sono discutibili ma è necessario poter disporre dal 1° gennaio di un documento sull'organizzazione dell'attività delle U.S.L. Su questi argomenti ritorneremo in primavera o alla fine dell'anno alla luce dell'esperienza concreta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Questa procedura è del tutto straordinaria e la nostra adesione ha un carattere di straordinarietà, in un momento particolare in cui si devono colmare vuoti di gestione in materia di contabilità. Ci riserviamo nel futuro di intervenire per integrare e perfezionare la legge stessa. Questo modo di procedere non dovrà essere ripetuto.



PRESIDENTE

Chi approva l'iscrizione della legge all'ordine del giorno è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti in aula.
Si può quindi procedere alla votazione degli articoli modificati secondo le osservazioni del Commissario del Governo.
Art. 8 (Previsione delle entrate del bilancio pluriennale) "Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie, con le seguenti modalità: 1) la quota del Fondo sanitario regionale è iscritta sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale ai sensi del secondo comma del presente articolo 2) i mezzi finanziari attribuiti dalla Regione per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritti sulla base dell'ultimo accertamento tenendo conto delle indicazioni del piano sanitario regionale 3) le eventuali altre entrate sono iscritte sulla base dell'andamento degli anni precedenti e delle previsioni per gli anni futuri.
Le norme di riparto del fondo sanitario regionale, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, sono determinate nell'ambito della legge di approvazione del piano sanitario regionale, tenuto conto dell'attività svolta dai presidi multizonali dell'Unità Sanitaria Locale e dell'esigenza di assicurare gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 11 (Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio) "Le Unità Sanitarie Locali adottano ogni anno, entro il 30 novembre mediante deliberazione dell'assemblea, il bilancio annuale di previsione formulato in termini di competenza ed in termini di cassa.
Il bilancio è predisposto dal Comitato di gestione entro il 31 ottobre di ogni anno previa consultazione dei singoli Comuni facenti parte dell'Unità Sanitaria Locale.
La consultazione di cui al secondo comma è disposta dal Comitato di gestione entro il 30 settembre, trasmettendo ai singoli Comuni la seguente documentazione: 1) l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso operato ai sensi del successivo art. 27 2) una relazione sulle previsione operate nel bilancio pluriennale e sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, illustrando in particolare gli oneri connessi all'attuazione dei programmi speciali d'intervento 3) un progetto di bilancio per l'esercizio successivo.
Il bilancio di previsione deliberato dall'assemblea viene contestualmente inviato al Comitato Regionale di Controllo, ed ai singoli Comuni facenti parte dell'Unità Sanitaria Locale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 18 (Classificazione delle entrate e delle spese) "Le entrate e le spese di bilancio sono classificate sulla base del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.
Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.
La numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
Per le classificazioni di cui al primo comma le Unità Sanitarie Locali debbono attenersi allo schema di bilancio predisposto, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.
Le spese devono altresì essere riclassificate sotto il profilo economico, per funzioni e per programmi, secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 7".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Contabilità speciali) "Le Unità Sanitarie Locali provvedono alla gestione dei presidi multizonali mediante contabilità speciale alla quale vengono imputate le entrate e le spese ad essa relative.
Le Unità Sanitarie Locali potranno altresì istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari previste distintamente dal piano sanitario regionale, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Le entrate e le spese relative alle contabilità speciali sono ripartite, a seconda della loro natura, in base alla classificazione di cui al quarto comma del precedente art. 18".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 25 (Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti) "Nel titolo II del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti di spese correnti, dal quale, con provvedimento del Comitato di gestione, sono prelevati e iscritti, in aumento di appositi capitoli di spesa, fondi da utilizzare per il pagamento di residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 (Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale) "Nel titolo II del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti di spese in conto capitale dal quale, con provvedimento del Comitato di gestione, sono prelevati ed iscritti, in aumento di appositi capitoli di spesa, fondi da utilizzare per il pagamento di residui passivi in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 26 è approvato: Art. 28 (Variazioni di bilancio) "L'Unità Sanitaria Locale provvede, con deliberazione dell'assemblea ad apportare le variazioni alle previsioni di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa che si rendano necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 17 della presente legge.
Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 (Storni di fondi) "L'Unità Sanitaria Locale provvede, con deliberazione dell'assemblea ad effettuare storni di fondi da un capitolo ad un altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in caso di urgente necessità e in quanto la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Sono vietati gli storni da capitoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare capitoli concernenti spese finanziate con mezzi ordinari.
Sono altresì vietati gli storni tra i residui e quelli tra residui e fondi della competenza.
Sono inoltre vietati gli storni tra capitoli di spesa corrente e capitoli di spesa in conto capitale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 38 (Impegno delle spese) "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio dal Comitato di gestione, salvo quanto di competenza dell'assemblea ai sensi di legge.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo semprech la relativa deliberazione venga assunta entro il termine dell'esercizio gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, tenuto conto delle indicazioni contenute nel bilancio pluriennale.
Qualora si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine , o se il Comitato di gestione ne riconosca la necessità o la convenienza.
Per gli impegni di spesa che prevedono interventi ed acquisizioni ripartite in più esercizi l'impegno può essere assunto a carico di più esercizi.
Dopo il 31 dicembre non possono più essere assunti impegni a carico dell'esercizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 38 è approvato Art. 43 (Modalità per l'estinzione dei mandati di pagamento) "I mandati di pagamento si estinguono mediante versamento diretto al titolare del mandato, o ad un suo legale procuratore, che debbono rilasciare regolare quietanza.
Le Unità Sanitarie Locali, possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere mediante: a) accreditamento in conto corrente postale: in questo caso la ricevuta di versamento del conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere b) accreditamento in conto corrente bancario: in questo caso l'ordine di accreditamento costituisce titolo di scarico per il tesoriere c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere la matrice dell'assegno circolare unitamente all'avviso di ricevimento debitamente firmato dal destinatario d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere il documento rilasciato dall'ufficio postale.
I mandati di pagamento, individuali e collettivi, rimasti interamente e parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera d) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a L.
1.000.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione ed il timbro del tesoriere.
Le spese relative alle modalità di estinzione dei mandati di pagamento previste dal secondo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo sono poste a carico del creditore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Art. 49 (Conservazione e perenzione dei residui passivi) "La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.
Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e sono eliminati dal conto dei residui.
Le suddette somme sono riprodotte in appositi capitoli di spesa dei successivi bilanci allorquando sono richieste dai creditori.
L'eliminazione dal Conto dei residui delle spese iscritte in bilancio in relazione a somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni è subordinata alla loro reiscrizione in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario ovvero in aumento a stanziamenti di capitoli già esistenti nel bilancio stesso ed aventi il medesimo oggetto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 49 è approvato.
Art. 50 (Struttura e formazione del rendiconto generale) "I risultati della gestione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico e il conto, limitato allo stato descrittivo, del patrimonio assegnato.
Al rendiconto generale debbono essere allegati: 1) un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni 2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi 3) un prospetto riepilogativo dei contratti finanziari.
Lo schema del rendiconto generale e degli allegati allo stesso è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Il rendiconto generale è predisposto dal Comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Entro il successivo mese di maggio, il progetto di rendiconto è trasmesso, dal Presidente del Comitato di gestione, ai singoli Comuni per l'esame ed il parere.
Ove i Consigli comunali, interpellati, non si pronuncino nel termine di 30 giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.
Il rendiconto generale deve essere deliberato dall'assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 50 è approvato.
Art. 51 (Contenuto del rendiconto generale) "Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio: 1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce 2) le previsioni finali in termini di competenza 3) le previsioni finali in termini di cassa 4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza 6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario 7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza 9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni in termini di cassa 10) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario 11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario 12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.
Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio: 1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce 2) le previsioni finali in termini di competenza 3) le previsioni finali in termini di cassa 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario 8) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza 9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa 10) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario 11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario 12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.
Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio ed il totale dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti, nonché detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.
Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti, per il soddisfacimento del disposto del secondo comma, lettera c), dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il conto del patrimonio è costituito dall'inventario dei beni patrimoniali e da ogni altra attività o passività patrimoniale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 51 è approvato.
Art. 52 (Utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ripresa del disavanzo) "L'avanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deste essere notificato alla Regione , anche ai fini della determinazione del finanziamento per gli esercizi successivi, ed è applicato al bilancio dell'esercizio in corso.
Il disavanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere applicato al bilancio dell'esercizio in corso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 52 è approvato.
Art. 53 (Libri e registri obbligatori) "Le Unità Sanitarie Locali devono tenere i seguenti libri e registri: 1) giornale dei mandati e delle reversali e libri mastro 2) giornale del riscuotitore interno 3) protocollo fatture fornitori 4) partitario fornitori 5) inventario dei beni immobili 6) inventario dei beni mobili 7) libro relativo ai contratti finanziari.
La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire le modalità da seguire per la tenuta e la conservazione delle predette scritture".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 53 è approvato.
Art. 83 (Acquisizione, destinazione e svincolo funzionale dei beni immobili) "Spetta all'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale esprimere parere in ordine all'acquisizione, alla destinazione ed allo svincolo funzionale dei beni immobili di cui al precedente art. 77, nonché ad opere di ristrutturazione, ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria relative a tali beni, previo parere della Giunta regionale per verificare la congruità del provvedimento con le indicazioni del piano sanitario regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 83 è approvato.
Art. 101 (Norme transitorie per la gestione stralcio relativa alle funzioni sanitarie esercitate anteriormente al loro trasferimento alle Unità Sanitarie Locali) "Alle Unità Sanitarie Locali non possono essere imputate situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni delle funzioni sanitarie anteriormente al loro trasferimento.
Per tali gestioni, ove non assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Unità Sanitarie Locali possono provvedere mediante apposite contabilità stralcio.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le disponibilità finanziarie degli Enti erogatori di assistenza sanitaria, derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al trasferimento delle funzioni alle Unità Sanitarie Locali, devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso altri Enti erogatori di assistenza sanitaria, al termine della gestione delle funzioni.
Qualora al 31 dicembre 1982 le predette gestioni stralcio dovessero rilevare un disavanzo netto, la procedura per la copertura del medesimo sarà definita con apposito provvedimento legislativo.
L'eventuale avanzo netto verrà utilizzato ai sensi dell'art. 52 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votatiti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 101 è approvato.
Art. 102 (Rinvio alle norme di contabilità generale) "Per quant'altro attiene la materia della contabilità delle Unità Sanitarie Locali non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive variazioni nei provvedimenti delegati da tale legislazione e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 102 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Esame progetto di legge n. 15: "Modifica alla legge regionale 17/12/1979 n. 74, art. 25 - Commissione giudicatrice dei concorsi"


PRESIDENTE

Al punto settimo dell'ordine del giorno è richiamato l'esame del progetto di legge n. 15: "Modifica alla legge regionale 17/12/1979 n. 74 art. 25 - Commissione giudicatrice dei concorsi".
La parola al relatore, Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto, relatore

Con questo progetto di legge la Giunta intende razionalizzare le funzioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. La I Commissione ha proposto la modifica della composizione e cioè il Presidente della Giunta può essere sostituito da un Assessore o da un Consigliere regionale da lui delegato. La I Commissione per assicurare la presenza della minoranza propone di elevare da 5 a 6 il numero dei componenti la Commissione.



PRESIDENTE

Al fine di procedere alla sua votazione leggo l'articolo unico inerente il progetto di legge n. 15: "Modifica alla legge regionale 17/12/1979 n.
74, art. 25 - Commissione giudicatrice dei concorsi".
Articolo unico "L'art. 25 della legge regionale 17/12/1979 n. 74; relativa alla 'Commissione giudicatrice dei concorsi', è abrogato e sostituito con il presente: 'La Commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è costituita come segue: 1) dal Presidente della Giunta oppure da un Assessore o Consigliere regionale da lui delegato con funzione di Presidente 2) da due Consiglieri regionali designati dall'Ufficio di Presidenza di cui uno di minoranza 3) da due esperti della materia oggetto d'esame di cui uno può essere dipendente della Regione, di livello non inferiore a quello messo a concorso 4) da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.
In caso di parità dei giudizi espressi prevale il voto del Presidente della Commissione.
In caso di assenza di un componente della Commissione per cause gravi e documentate, non dipendenti dalla propria volontà, che si protragga per due sedute consecutive, la Giunta regionale provvede alla sua sostituzione, nel rispetto di quanto disposto dai commi che precedono.
La sostituzione a seguito di quanto previsto dal comma precedente di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già acquisite.
Gli artt. 17, 5 e 6 della legge regionale 12/8/1974, n. 22, sono abrogati'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri Il progetto di legge è approvato.


Argomento: Comuni

Esame deliberazione Giunta regionale relativa a: "Legge regionale 83/1978 Contributo ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani - Spesa L. 54.900.000 cap. 4390 bilancio 1978"


PRESIDENTE

Esaminiamo in fine il punto nono all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale relativa a: "Legge regionale 83/1978 Contributo ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani - Spesa L. 54.900.000 cap. 4390 bilancio 1978".
Vi leggo il testo della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 83/1978 che prevede la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 488-C.R.4869 del 12/7/1979 con la quale, su proposta della Giunta, sono stati determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai Comuni, nonché il riparto dei fondi disponibili fra i Comprensori, assegnando al Comprensorio di Asti la somma di L. 54.900.000 vista la proposta della Giunta regionale di concedere al Comune di Asti un finanziamento di L. 54.000.000 per l'attuazione di un progetto per iniziative di carattere culturale e ricreativo a favore dei giovani, per il quale ha altresì espresso parere favorevole il Comprensorio di Asti con deliberazione del 29/4/1980 n. 47 preso atto che tali iniziative rientrano fra quelle previste dalla legge regionale 83/1978 e che la somma relativa al loro finanziamento risulta impegnata sul residuo di cui al cap. 4390 del bilancio 1978 delibera in conformità a quanto richiesto, di concedere ai sensi della legge regionale 83/1978 la somma di L. 54.000.000 al Comune di Asti per l'attuazione di un progetto per iniziative di carattere culturale e ricreativo d favore dei giovani.
Il Comune trasmetterà all'Amministrazione regionale apposita relazione su iniziative realizzate.
La somma di L. 54.000.000 risulta impegnata sul residuo di bui al cap 4390 del bilancio 1978 (30842/504)".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con il seguente esito: presenti e votanti 40 favorevoli 39 Consiglieri astenuto 1 Consigliere Il Consiglio sarà convocato per il giorno 23 dicembre alle ore 9,30.
Chiede di parlare il Consigliere Paganelli. Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Per quanto riguarda la legge sul personale, come ho già detto in Commissione, se è di puro recepimento del contratto non faremo questioni se invece introducesse argomenti di novità, dico subito che dovrà essere discussa ed avere il suo iter.



PRESIDENTE

Prendo atto.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,30)



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